AGM Information • Sep 26, 2022
AGM Information
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Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (il "Promotore" o " TreviFin" o la "Società" o l'"Emittente"), tramite il soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A. intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto relativa all'assemblea degli obbligazionisti del prestito "TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024" (ISIN IT0005038382), convocata presso lo Studio Legale Gianni & Origoni in Milano, Piazza Belgioioso 2, per il giorno 24 ottobre 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 25 ottobre 2022, alle ore 15:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, e il giorno 26 ottobre 2022, alle ore 15:00, presso il medesimo luogo, in terza convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 23 settembre 2022 sul sito internet della Società: www.trevifin.com e, per estratto, sul quotidiano "Corriere della Sera" in pari data.
La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore tramite il soggetto incaricato alla sollecitazione, entro il giorno antecedente la data dell'Assemblea, con una delle seguenti modalità:
Morrow Sodali Via XXIV Maggio, 43 00187 – Roma
| Il/la | sottoscritto/a | ………… | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (denominazione/dati | anagrafici | del | soggetto | a | cui | spetta | il | diritto | di | voto), | nato/a | a | |
| il , residente a ………….…………… (città) |
in | ||||||||||||
| …………………………………………………………(indirizzo) C.F. ………………………. | |||||||||||||
| Tel. ……………………… E-mail ………………………………. |
titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata)
C.F ………………….………………….Partita IVA ………………………………………….
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), TreviFin eserciterà il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte;
VISTA la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di TreviFin,
PRESA VISIONE del prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse e del riepilogo normativo in allegato al presente modulo di delega;
Morrow Sodali S.p.A., nella sua qualità di soggetto incaricato, con sede in Roma, via XXIV Maggio 43, rappresentata da una delle seguenti persone, in relazione alle quali non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies TUF
a partecipare e votare all'assemblea degli obbligazionisti sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate, con riferimento a n.………………. obbligazioni "TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024", corrispondenti a valore nominale di Euro ……………………………. registrate nel conto titoli n………………………………………………………..…………….. presso (intermediario depositario) ……………...………… ABI……………CAB………………….
Il Promotore intende svolgere la sollecitazione di deleghe con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea dei portatori del Prestito: "Proposta di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di riqualificazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Il Promotore Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.
□ FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione
□ CONTRARIO alla proposta di deliberazione
□ ASTENUTO alla proposta di deliberazione
Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla proposta di deliberazione ( 1 ):
In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della deliberazione sottoposta all'assemblea ( 2 ):
DATA .........................
FIRMA ...............................
(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le obbligazioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime obbligazioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
( 1 ) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante,
è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.
( 2 ) Ove si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.
| Regolamento del Prestito | Nuovo testo proposto | |||
|---|---|---|---|---|
| Denominazione del Prestito | Denominazione del Prestito | |||
| «TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – | «TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – | |||
| 2024» | 2024» | |||
| 1. | 1. | |||
| Definizioni | Definizioni | |||
| Nel | Nel | |||
| presente | presente | |||
| Regolamento | Regolamento | |||
| del | del | |||
| Prestito | Prestito | |||
| le | le | |||
| seguenti espressioni hanno il significato ad esse | seguenti espressioni hanno il significato ad esse | |||
| rispettivamente qui di seguito attribuito: | rispettivamente qui di seguito attribuito: | |||
| "Accordo di Standstill" indica l'accordo di standstill concluso in data 15 settembre 2018 tra, inter alia, alcune delle società del Gruppo (ivi inclusa l'Emittente) e le relative principali banche creditrici, come reso noto al mercato dall'Emittente con comunicato stampa del 18 settembre 2018, pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa". |
"Accordo di Standstill 2018" indica l'accordo di standstill concluso in data 15 settembre 2018 tra, inter alia, alcune delle società del Gruppo (ivi inclusa l'Emittente) e le relative principali banche creditrici, come reso noto al mercato dall'Emittente con comunicato stampa del 18 settembre 2018, pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa". |
|||
| "Accordo di Ristrutturazione" indica l'accordo di | "Accordo di Standstill 2021" indica l'accordo di | |||
| ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo | standstill concluso in data 4-5 agosto 2021 tra, | |||
| 182 bis della Legge Fallimentare sottoscritto in | inter alia, alcune delle società del Gruppo (ivi | |||
| data 5 agosto 2019 tra, inter alia, la Società e le | inclusa l'Emittente) e le relative principali | |||
| relative principali banche creditrici. | banche creditrici, come reso noto al mercato | |||
| "Articolo" indica un articolo del presente Regolamento del Prestito. |
dall'Emittente con comunicato stampa del 5 agosto 2022, pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa". |
|||
| "Assemblea | "Accordo | |||
| degli | di | |||
| Obbligazionisti" | Ristrutturazione | |||
| ha | 2019" | |||
| il | indica | |||
| significato attribuito a tale termine nell'Articolo | l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi | |||
| 21. | dell'articolo 182 bis della Legge Fallimentare | |||
| "Attestazione" indica la relazione asseverata con giuramento in data 2 agosto 2019 innanzi al Notaio Elena Signori, con la quale il Dott. Enrico |
sottoscritto in data 5 agosto 2019 tra, inter alia, la Società e le relative principali banche creditrici. |
|||
| Laghi, in qualità di professionista avente i requisiti previsti dalla legge e ai fini dell'omologa ai sensi dell'articolo 182 bis della Legge |
"Articolo" indica un articolo del presente Regolamento del Prestito. |
|||
| Fallimentare, ha attestato la veridicità dei dati aziendali riportati nel Piano e l'attuabilità dell'Accordo di Ristrutturazione, con particolare |
"Assemblea degli Obbligazionisti" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 21. |
|||
| riferimento | "Attestazione | |||
| all'idoneità | 2019" | |||
| dello | indica | |||
| stesso | la | |||
| ad | relazione | |||
| assicurare l'integrale pagamento dei creditori | asseverata con giuramento in data 2 agosto | |||
| estranei nel rispetto dei termini di legge. | 2019 innanzi al Notaio Elena Signori, con la quale | |||
| "Beni" indica, con riferimento ad una società, i | il Dott. Enrico Laghi, in qualità di professionista | |||
| beni materiali e immateriali, ivi inclusi crediti, | avente i requisiti previsti dalla legge e ai fini | |||
| azioni, partecipazioni e strumenti finanziari. | dell'omologa ai sensi dell'articolo 182 bis della | |||
| "Borsa Italiana" indica Borsa Italiana S.p.A., con | Legge Fallimentare, ha attestato la veridicità dei dati aziendali riportati nel Piano 2019 e |

| sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6. | l'attuabilità dell'Accordo di Ristrutturazione 2019, con particolare riferimento all'idoneità dello stesso ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge. |
|||
|---|---|---|---|---|
| "Cerved" indica Cerved Rating Agency S.p.A., con sede legale in Via dell'Unione Europea nn. 6A-6B, 20097 – San Donato Milanese (MI), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e |
||||
| codice fiscale 08445940961, n. REA MI-2026783. | "Beni" indica, con riferimento ad una società, i | |||
| "Core Business" indica l'insieme delle attività principali che la Società e le altre società del Gruppo attualmente svolgono per l'esecuzione di lavori e produzione di macchine per l'ingegneria delle fondazioni e per perforazioni |
beni materiali e immateriali, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari. "Borsa Italiana" indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6. "CCII" indica il codice della crisi e dell'insolvenza, di cui al Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, come successivamente integrato e modificato. |
|||
| ed i servizi ancillari ad essi connessi. "Data di Emissione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5. |
||||
| "Data di Esecuzione" indica la data in cui saranno perfezionate le operazioni previste dell'Accordo di Ristrutturazione, ivi incluso l'aumento di capitale della Società in conformità a quanto previsto dall'Accordo stesso. |
"Cerved" indica Cerved Rating Agency S.p.A., con sede legale in Via dell'Unione Europea nn. 6A-6B, 20097 – San Donato Milanese (MI), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08445940961, n. REA MI-2026783. |
|||
| "Data di Pagamento" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7. |
"Core Business" indica l'insieme delle attività | |||
| "Data di Rimborso Anticipato" indica la data di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli |
principali che la Società e le altre società del Gruppo attualmente svolgono per l'esecuzione di lavori e produzione di macchine per l'ingegneria delle fondazioni e per perforazioni ed i servizi ancillari ad essi connessi. |
|||
| Obbligazionisti); restando inteso che la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del |
"Data di Emissione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5. |
|||
| trentesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione della suddetta Richiesta di Rimborso Anticipato. |
"Data di Esecuzione Accordo 2019" indica la data in cui saranno perfezionate le operazioni previste dell'Accordo di Ristrutturazione 2019, ivi incluso l'aumento di capitale della Società in conformità a quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione 2019 stesso. "Data di Pagamento" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7. |
|||
| "Data di Scadenza" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6. |
||||
| "Data di Verifica" indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dalla relazione semestrale consolidata |
||||
| del Gruppo chiusa al 30 giugno 2016. | "Data di Rimborso Anticipato" indica la data di | |||
| "Data di Valutazione" fatto salvo quanto segue, indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2014; esclusivamente in relazione all'anno 2015, la Data di Valutazione cadrà il 30 giugno 2016. |
rimborso anticipato obbligatorio del Prestito indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che la Data di |
|||
| "Data di Valutazione Successiva" indica il 31 marzo di ogni anno a partire dal 31 marzo 2015 (ad esclusione del 2016). |
Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del trentesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione della suddetta Richiesta di Rimborso Anticipato. |
"Deliberazione di Emissione" ha il significato
"Data di Scadenza" ha il significato attribuito a
attribuito a tale termine nell'Articolo 16.
"Dichiarazione sui Parametri" indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione, dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare detto rispetto o mancato rispetto.
"Dismissione Oil&Gas" indica l'insieme delle operazioni previste nell'ambito dell'operazione di dismissione delle società Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e delle rispettive controllate in favore di Megha Engineering and Infrastructures Limited di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato dall'Emittente in data 4 dicembre 2018 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa".
"EBITDA" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti ed al lordo degli Accantonamenti e Svalutazioni sulla base dello schema di conto economico del Gruppo, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board).
"Emittente" indica TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Cesena (FC) Via Larga, 201 iscritta al R.E.A. n. 201.271, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Forlì – Cesena, codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401, capitale sociale pari ad Euro 82.391.632,50 i.v..
"Evento Drillmec" indica l'evento di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato dall'Emittente in data 30 luglio 2015 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa".
"Evento Pregiudizievole Significativo" indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscono ovvero ragionevolmente influiranno negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la tale termine nell'Articolo 6.
"Data di Verifica" indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dalla relazione semestrale consolidata del Gruppo chiusa al 30 giugno 2016.
"Data di Valutazione" fatto salvo quanto segue, indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2014; esclusivamente in relazione all'anno 2015, la Data di Valutazione cadrà il 30 giugno 2016.
"Data di Valutazione Successiva" indica il 31 marzo di ogni anno a partire dal 31 marzo 2015 (ad esclusione del 2016).
"Deliberazione di Emissione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 16.
"Dichiarazione sui Parametri" indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione, dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare detto rispetto o mancato rispetto.
"Dismissione Oil&Gas 2019" indica l'insieme delle operazioni previste nell'ambito dell'operazione di dismissione delle società Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e delle rispettive controllate in favore di Megha Engineering and Infrastructures Limited di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato dall'Emittente in data 4 dicembre 2018 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa".
"EBITDA" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti ed al lordo degli Accantonamenti e Svalutazioni sulla base dello schema di conto economico del Gruppo, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board).
"Emittente" indica TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede

capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.
"Evento Rilevante" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.
"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno in cui il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.
"Gruppo" indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF (restando inteso che, a seguito del perfezionamento della Dismissione Oil&Gas, non faranno parte del Gruppo Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e le società dalle stesse direttamente o indirettamente controllate).
"Indebitamento Finanziario Netto" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), la somma algebrica complessiva delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti (comprendenti i titoli disponibili per la vendita), delle passività finanziarie correnti e non correnti, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura e delle altre attività finanziarie non correnti, in conformità con quanto stabilito nella Raccomandazione CESR 05-054/b del 10 febbraio 2005 "Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS".
"Interessi" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.
"Interest Coverage Ratio" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il rapporto tra:
(i) l'EBITDA; e
(ii) gli Oneri Finanziari Netti.
legale in Cesena (FC) Via Larga, 201 iscritta al R.E.A. n. 201.271, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Forlì – Cesena, codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401, capitale sociale pari ad Euro 82.391.632,50 i.v..
"Evento Drillmec" indica l'evento di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato dall'Emittente in data 30 luglio 2015 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa".
"Evento Pregiudizievole Significativo" indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscono ovvero ragionevolmente influiranno negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.
"Evento Rilevante" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.
"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno in cui il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.
"Gruppo" indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF (restando inteso che, a seguito del perfezionamento della Dismissione Oil&Gas 2019, non faranno parte del Gruppo Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e le società dalle stesse direttamente o indirettamente controllate).
"Indebitamento Finanziario Netto" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), la somma algebrica complessiva delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti (comprendenti i titoli disponibili per la vendita), delle passività finanziarie correnti e non correnti, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura e delle altre attività finanziarie non correnti, in conformità con quanto stabilito nella Raccomandazione CESR 05-054/b del 10 febbraio 2005
| "Investitori Professionali" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3. "Legge Fallimentare" ha il significato attribuito a |
"Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS". |
||
|---|---|---|---|
| tale termine nell'Articolo 9. "Leverage Ratio" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il |
"Interessi" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7. "Interest Coverage Ratio" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il rapporto tra: (i) l'EBITDA; e |
||
| rapporto di leva finanziaria tra: (i) l'ammontare dell'Indebitamento Finanziario Netto; e |
|||
| (ii) il Patrimonio Netto Totale. | |||
| "Mercato ExtraMOT" indica il sistema |
(ii) gli Oneri Finanziari Netti. | ||
| multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana |
"Investitori Professionali" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3. |
||
| denominato "Extramot". "Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A., con |
"Legge Fallimentare" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9. |
||
| sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6. "Obbligazioni" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2. |
"Leverage Ratio" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione |
||
| "Obbligazionisti" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2. |
consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del |
||
| "Oneri Finanziari Netti" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o |
caso), il rapporto di leva finanziaria tra: (i) l'ammontare dell'Indebitamento Finanziario Netto; e |
||
| della relazione trimestrale consolidata alla Data | (ii) il Patrimonio Netto Totale. | ||
| di Valutazione Successiva (a seconda del caso), l'ammontare degli interessi passivi ed altri oneri finanziari, al netto dei proventi finanziari, dovuti dal Gruppo nel corso del relativo esercizio di riferimento. |
"Mercato ExtraMOT" indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato "Extramot". |
||
| "Operazione di Rafforzamento Patrimoniale" indica l'operazione di rafforzamento |
"Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6. |
||
| patrimoniale dell'Emittente di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato da quest'ultima in data 19 dicembre 2018 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa", che dovrà essere perfezionata in attuazione dell'Accordo di Ristrutturazione. |
"Nuova Attestazione" indica la relazione asseverata con giuramento in data [•] 2022 innanzi al Notaio [•], con la quale il Dott. Mario Ravaccia, in qualità di professionista indipendente ai sensi dell'articolo 56 CCI, ha attestato la veridicità dei dati aziendali riportati |
||
| "Operazioni Consentite" indica, in relazione all'Emittente: |
e la fattibilità economica del Nuovo Piano. "Nuova Data di Esecuzione" indica la data in cui |
||
| (i) operazioni di acquisizione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al 25%: |
sarà perfezionato il Nuovo Aumento di Capitale. |

ove l'operazione di acquisizione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a);
"Nuovo Accordo di Ristrutturazione" indica l'accordo di risanamento in esecuzione di un piano attestato ex art. 56 CCII sottoscritto in data [•] 2022 tra, inter alia, la Società e i relativi principali creditori finanziari.
"Nuovo Aumento di Capitale" indica l'Aumento di Capitale dell'Emittente di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato da quest'ultima in data [•] 2022 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa", che dovrà essere perfezionata in attuazione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione.
"Nuovo Piano" indica il piano economicofinanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data [•] 2022.
"Obbligazioni" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.
"Obbligazionisti" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.
"Oneri Finanziari Netti" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), l'ammontare degli interessi passivi ed altri oneri finanziari, al netto dei proventi finanziari, dovuti dal Gruppo nel corso del relativo esercizio di riferimento.
"Operazione di Rafforzamento Patrimoniale 2019" indica l'operazione di rafforzamento patrimoniale dell'Emittente di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato da quest'ultima in data 19 dicembre 2018 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa", che dovrà essere perfezionata in attuazione dell'Accordo di Ristrutturazione 2019.
"Operazioni Consentite" indica, in relazione all'Emittente:

data dell'operazione in conformità ai principi contabili internazionali in caso di componenti costituite da strumenti finanziari) / capitalizzazione dell'Emittente (rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato);
ove l'operazione di acquisizione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a);

ove l'operazione di cessione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato alla lettera a);
restando inteso che, nel caso in cui l'Emittente o altra società del Gruppo concluda con la medesima controparte o con soggetti controllanti o controllati dalla stessa o rispetto ai quali abbia già evidenze della correlazione con detta controparte, più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non superando singolarmente i parametri indicati nei precedenti paragrafi (i), (ii), (iii), considerate in forma aggregata superino detti parametri, le operazioni in questione saranno considerate Operazioni Vietate.
Qualora anche uno solo dei parametri indicati
prima delle imposte e delle attività cessate dell'Emittente;

con riferimento alle operazioni previste ai precedenti paragrafi (i), (ii), (iii) superasse il limite del 25% (le "Operazioni Significative"), l'Emittente sarà tenuta ad informare gli Obbligazionisti ai sensi di quanto previsto dal paragrafo (xxii) dell'Articolo 12. Qualora l'assemblea degli Obbligazionisti, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, non adotti una delibera contraria alla realizzazione della relativa Operazione Significativa, tale Operazione Significativa si intenderà automaticamente un'Operazione Consentita.
Resta inteso che, in caso di delibera contraria dell'assemblea degli Obbligazionisti, qualora l'organo amministrativo competente dell'Emittente abbia comunque provveduto ad approvare la medesima Operazione Significativa, quest'ultima si intenderà considerata quale Operazione Vietata e pertanto gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del Prestito.
"Operazioni Vietate" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 12.
"Patrimonio Netto Totale" indica la somma algebrica delle seguenti voci: "Capitale sociale", "Riserva legale", "Riserva soprapprezzo azioni", "Riserva statutaria", "Riserva di traduzione", "Altre Riserve" e l'"Utile del Periodo" sulla base della situazione patrimoniale - finanziaria del Gruppo (comprendendo nel calcolo anche le relative componenti di terzi), predisposta in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board).
"Parametri Finanziari" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.
"Parametri Finanziari Iniziali" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.
"Parametri Finanziari Modificati" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.
"Piano" indica il piano economico-finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 8 maggio e 17 luglio 2019.
"Prestito" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.
"Rappresentante Comune" ha il significato
d) totale patrimonio netto della società (o dell'azienda o del ramo d'azienda) ceduta / totale patrimonio netto consolidato dell'Emittente;
ove l'operazione di cessione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato alla lettera a);
restando inteso che, nel caso in cui l'Emittente o altra società del Gruppo concluda con la medesima controparte o con soggetti controllanti o controllati dalla stessa o rispetto ai quali abbia già evidenze della correlazione con detta controparte, più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non superando singolarmente i parametri indicati nei precedenti paragrafi (i), (ii), (iii), considerate in forma aggregata superino detti parametri, le operazioni in questione saranno considerate Operazioni Vietate.
Qualora anche uno solo dei parametri indicati con riferimento alle operazioni previste ai

attribuito a tale termine nell'Articolo 21.
"Rating" indica il rating solicited pubblico attribuito all'Emittente da Cerved in data 13 giugno ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, come successivamente modificato e integrato.
"Regolamento del Mercato ExtraMOT" indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).
"Regolamento del Prestito" indica il presente regolamento del Prestito.
"Richiesta di Rimborso Anticipato" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.
"Risultato Operativo" indica la differenza tra, da una parte il totale della voce contabile "Ricavi delle vendite e delle altre prestazioni" e della voce contabile "Altri ricavi operativi" e, dall'altra, il totale dei costi operativi, sulla base dello schema di conto economico del Gruppo predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board).
"Seconda Data di Verifica" indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2017.
"Società Rilevanti" indica Trevi S.p.A., Soilmec S.p.A. e, sino al perfezionamento della Dismissione Oil&Gas, Drillmec S.p.A. e Petreven S.p.A.
"Segmento ExtraMOT PRO" indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).
"Tasso di Interesse" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.
"Tasso di Interesse Iniziale" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.
"Tasso di Interesse Maggiorato" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.
"Tasso di Interesse Modificato" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.
precedenti paragrafi (i), (ii), (iii) superasse il limite del 25% (le "Operazioni Significative"), l'Emittente sarà tenuta ad informare gli Obbligazionisti ai sensi di quanto previsto dal paragrafo (xxii) dell'Articolo 12. Qualora l'assemblea degli Obbligazionisti, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, non adotti una delibera contraria alla realizzazione della relativa Operazione Significativa, tale Operazione Significativa si intenderà automaticamente un'Operazione Consentita.
Resta inteso che, in caso di delibera contraria dell'assemblea degli Obbligazionisti, qualora l'organo amministrativo competente dell'Emittente abbia comunque provveduto ad approvare la medesima Operazione Significativa, quest'ultima si intenderà considerata quale Operazione Vietata e pertanto gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del Prestito.
"Operazioni Vietate" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 12.
"Patrimonio Netto Totale" indica la somma algebrica delle seguenti voci: "Capitale sociale", "Riserva legale", "Riserva soprapprezzo azioni", "Riserva statutaria", "Riserva di traduzione", "Altre Riserve" e l'"Utile del Periodo" sulla base della situazione patrimoniale - finanziaria del Gruppo (comprendendo nel calcolo anche le relative componenti di terzi), predisposta in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board).
"Parametri Finanziari" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.
"Parametri Finanziari Iniziali" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.
"Parametri Finanziari Modificati" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.
"Piano 2019" indica il piano economicofinanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 8 maggio e 17 luglio 2019.
"Prestito" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.
"Rappresentante Comune" ha il significato


| (f) Vincoli autorizzati preventivamente dall'Assemblea degli Obbligazionisti secondo le maggioranze richieste; |
"TUF" indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato. |
|||
|---|---|---|---|---|
| (g) gli eventuali Vincoli consentiti da, costituiti in esecuzione e/o in conformità all'Accordo di Ristrutturazione e/o al Piano. |
"Ulteriore Dichiarazione sui Parametri" indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione Successiva, dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza. |
|||
| "Vincoli Esistenti" indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all'Emittente e alle altre società del Gruppo |
||||
| come di seguito elencati: | "Valore Nominale" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2. |
|||
| - ipoteca di primo grado concessa da Drillmec Inc. (USA) a Bank of America NA |
"Vincoli Ammessi" indica, in relazione |
|||
| sul proprio stabilimento di Houston su | all'Emittente o ad altra Società Rilevante: | |||
| linea di credito concessa il 30/03/2012 di originari USD 4.100.000,00 (importo |
(a) i Vincoli Esistenti; |
|||
| residuo USD 3.280.001). | (ba) i Vincoli costituiti, dopo la Data di |
|||
| "Vincolo" indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni detenuti dall'Emittente o da altra Società Rilevante a garanzia degli obblighi dell'Emittente e/o di terzi. |
Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto; |
|||
| (cb) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti non agevolati, per un ammontare non superiore (i) ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascun anno di durata del Prestito e (ii) ad un ammontare aggregato per l'intera durata del Prestito di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00); |
||||
| (dc) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni detenuti dall'Emittente per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte della relativa società; |
||||
| (ed) ogni Vincolo imposto per legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; |
||||

| (fe) Vincoli autorizzati preventivamente dall'Assemblea degli Obbligazionisti secondo le maggioranze richieste; |
|||
|---|---|---|---|
| (gf) sino alla Nuova Data di Esecuzione, gli eventuali Vincoli consentiti da, costituiti in esecuzione e/o in conformità all'Accordo di Ristrutturazione 2019 e/o al Piano 2019; |
|||
| (hg) a partire dalla Nuova Data di Esecuzione, gli eventuali Vincoli consentiti da, costituiti in esecuzione e/o in conformità al Nuovo Accordo di Ristrutturazione e/o al Nuovo Piano. |
|||
| "Vincoli Esistenti" indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all'Emittente e alle altre società del Gruppo come di seguito elencati: |
|||
| - ipoteca di primo grado concessa da Drillmec Inc. (USA) a Bank of America NA sul proprio stabilimento di Houston su linea di credito concessa il 30/03/2012 di originari USD 4.100.000,00 (importo residuo USD 3.280.001). |
|||
| "Vincolo" indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni detenuti dall'Emittente o da altra Società Rilevante a garanzia degli obblighi dell'Emittente e/o di terzi. |
|||
| 2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni |
2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni |
||
| Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il "Prestito") da parte di TREVI Finanziaria Industriale S.p.A |
Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il "Prestito") da parte di TREVI Finanziaria Industriale S.p.A |
||
| Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) originariamente denominato «TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 2019» e successivamente ridenominato «TREVI Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – 2024», è costituito da n. 500 (cinquecento) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il "Valore Nominale") in taglio non frazionabile (le "Obbligazioni"). |
Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) originariamente denominato «TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 2019» e successivamente ridenominato «TREVI Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – 2024», è costituito da n. 500 (cinquecento) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il "Valore Nominale") in taglio non frazionabile (le "Obbligazioni"). |
||
| Le Obbligazioni saranno accentrate presso |
Le Obbligazioni saranno accentrate presso |

| Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai | Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai |
|---|---|
| sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del | sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del |
| "Regolamento recante la disciplina dei servizi di | "Regolamento recante la disciplina dei servizi di |
| gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi | gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi |
| di garanzia e delle relative società di gestione" | di garanzia e delle relative società di gestione" |
| adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con | adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con |
| provvedimento | provvedimento |
| del | del |
| 22 | 22 |
| febbraio | febbraio |
| 2008 | 2008 |
| e | e |
| successivamente modificato con provvedimento | successivamente modificato con provvedimento |
| congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 | congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 |
| dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale | dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale |
| regime, ogni operazione avente ad oggetto le | regime, ogni operazione avente ad oggetto le |
| Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la | Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la |
| costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei | costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei |
| relativi | relativi |
| diritti | diritti |
| patrimoniali | patrimoniali |
| potranno | potranno |
| essere | essere |
| effettuati esclusivamente in conformità con | effettuati esclusivamente in conformità con |
| quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del | quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del |
| TUF. | TUF. |
| I | I |
| portatori | portatori |
| delle | delle |
| Obbligazioni | Obbligazioni |
| (gli | (gli |
| "Obbligazionisti") non potranno richiedere la | "Obbligazionisti") non potranno richiedere la |
| consegna | consegna |
| materiale | materiale |
| dei | dei |
| certificati | certificati |
| rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto | rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto |
| salvo il diritto di chiedere il rilascio della | salvo il diritto di chiedere il rilascio della |
| certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF. | certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF. |
| 3. | 3. |
| Limiti di sottoscrizione e circolazione | Limiti di sottoscrizione e circolazione |
| Il | Il |
| Prestito | Prestito |
| è | è |
| riservato | riservato |
| esclusivamente | esclusivamente |
| alla | alla |
| sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino | sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino |
| nella categoria dei clienti professionali (di diritto | nella categoria dei clienti professionali (di diritto |
| o | o |
| su | su |
| richiesta) | richiesta) |
| ai | ai |
| sensi | sensi |
| del | del |
| Regolamento | Regolamento |
| Intermediari adottato con delibera Consob n. | Intermediari adottato con delibera Consob n. |
| 16190 del 29 ottobre 2007 (gli "Investitori | 16190 del 29 ottobre 2007 (gli "Investitori |
| Professionali"). | Professionali"). |
| In | In |
| caso | caso |
| di | di |
| successiva | successiva |
| circolazione | circolazione |
| delle | delle |
| Obbligazioni, non è consentito il trasferimento | Obbligazioni, non è consentito il trasferimento |
| delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano | delle Obbligazioni stesse a soggetti che non |
| Investitori Professionali. | siano Investitori Professionali. |
| Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato. |
Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato. |
sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro
sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro

| Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione | Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione |
|---|---|
| delle Obbligazioni non sia consentita dalle | delle Obbligazioni non sia consentita dalle |
| competenti autorità. | competenti autorità. |
| Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato. |
Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato. |
| 4. | 4. |
| Prezzo di emissione | Prezzo di emissione |
| Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un | Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un |
| prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al | prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al |
| prezzo | prezzo |
| di | di |
| Euro | Euro |
| 100.000,00 | 100.000,00 |
| (centomila/00) | (centomila/00) |
| cadauna, senza aggravio di spese, oneri o | cadauna, senza aggravio di spese, oneri o |
| commissioni per gli Obbligazionisti. | commissioni per gli Obbligazionisti. |
| 5. | 5. |
| Data di Emissione e Godimento | Data di Emissione e Godimento |
| Il Prestito è emesso il 28 luglio 2014 (la "Data di | Il Prestito è emesso il 28 luglio 2014 (la "Data di |
| Emissione") e ha godimento a partire dal 28 | Emissione") e ha godimento a partire dal 28 |
| luglio 2014 (la "Data di Godimento"). | luglio 2014 (la "Data di Godimento"). |
| 6. | 6. |
| Durata | Durata |
| Il Prestito ha durata sino al 31 dicembre 2024 (la "Data di Scadenza"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti). |
Il Prestito ha durata sino al 31 dicembre 20246 (la "Data di Scadenza"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti). |

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli "Interessi") al relativo Tasso di Interesse (come di seguito determinato), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).
"Tasso di Interesse" indica, a seconda del caso, il tasso fisso annuo nominale lordo pari:
Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata alle seguenti date di pagamento (ciascuna una "Data di Pagamento"):
Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli "Interessi") al relativo Tasso di Interesse (come di seguito determinato), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).
"Tasso di Interesse" indica, a seconda del caso, il tasso fisso annuo nominale lordo pari:
Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata alle seguenti date di pagamento (ciascuna una "Data di Pagamento"):

periodo di interessi compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusa), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione medesima. Resta inteso che, con riferimento a tale ultimo periodo di interessi, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del 2 maggio 2019 (esclusa) troverà applicazione il Tasso di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse Modificato.
Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:
restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all'ultimo Tasso di Interesse applicabile.
L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).
Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile 366), secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato. base semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusa), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione Accordo 2019, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione Accordo 2019 intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione Accordo 2019 medesima. Resta inteso che, con riferimento a tale ultimo periodo di interessi, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del 2 maggio 2019 (esclusa) troverà applicazione il Tasso di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse Modificato.
Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:
restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all'ultimo Tasso di Interesse applicabile.
L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro



anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato.
gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato.

Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare, ma fatta eccezione in ogni caso per ogni negoziazione connessa con l'Accordo di Standstill e l'Accordo di Ristrutturazione) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori.
ivi inclusi: (i) il concordato preventivo (liquidatorio o in continuità) di cui agli articoli 84 e ss. del CCII; (ii) gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui agli articoli 57, 60 e 61 CCII; (iii) la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62 CCII; (iv) il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa ex art. 64-bis CCII; (v) la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ed il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui agli articoli 12 e ss. CCII, nonché (vi) ogni istanza finalizzata all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione e/o all'ottenimento di una misura cautelare o protettiva ai sensi del CCII il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare (fatta eccezione per l'Accordo di Ristrutturazione 2019 e il Nuovo Accordo di Ristrutturazione; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 6756 CCI, fatta eccezione per il Piano 2019 e per il Nuovo Piano, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo la generalità ovvero una parte rilevante dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare, ma (fatta eccezione in ogni caso per ogni negoziazione connessa con l'Accordo di Standstill 2018, e l'Accordo di Ristrutturazione 2019, l'Accordo di Standstill 2021 e/o il Nuovo Accordo di Ristrutturazione) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di

ponga rimedio entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi.
Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all'Emittente, anche per il tramite il Rappresentante Comune (che agirà sulla base di una deliberazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti), con deliberazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti assunta con la maggioranza prevista ai sensi del successivo Articolo 21 (Assemblea degli Obbligazionisti), il rimborso anticipato delle Obbligazioni con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo [email protected]
realizzare cessioni di beni ai propri creditori.

almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, contenente (i) l'indicazione specifica e motivata dell'evento costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (ii) l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato (la "Richiesta di Rimborso Anticipato").
A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.
L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.
L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.
Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.
l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.
Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all'Emittente, anche per il tramite il Rappresentante Comune (che agirà sulla base di una deliberazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti), con deliberazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti assunta con la maggioranza prevista ai sensi del successivo

| Articolo 21 (Assemblea degli Obbligazionisti), il rimborso anticipato delle Obbligazioni con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo [email protected] almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, contenente (i) l'indicazione specifica e motivata dell'evento costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (ii) l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato (la "Richiesta di Rimborso Anticipato"). |
|
|---|---|
| A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato. |
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| L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti. |
|
| L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato. |
|
| Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti. |
|
| 10. Status delle Obbligazioni |
10. Status delle Obbligazioni |
| Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre |
Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre |


approvi né compia Operazioni Vietate; fatte salve in ogni caso le operazioni effettuate fra società del Gruppo;
della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna Società Rilevante approvi né compia Operazioni Vietate; fatte salve in ogni caso le operazioni effettuate fra società del Gruppo;

restando inteso che:
restando inteso che:

relazione semestrale consolidata chiusa al 30 giugno 2016 e (B) qualora la Dichiarazione sui Parametri attesti il mancato rispetto dei Parametri Finanziari alla Data di Valutazione (ad eccezione della Data di Valutazione del 30 giugno 2016), pubblicare l'Ulteriore Dichiarazione sui Parametri sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di approvazione della successiva relazione trimestrale consolidata scadente il 31 marzo di ogni anno;
dicembre 2019 e il 31 marzo 2020 non dovrà essere rispettato alcun Parametro Finanziario;
(xix) ai fini dell'obbligo di cui al punto (vii) che precede, (A) pubblicare la Dichiarazione sui Parametri sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di approvazione dei propri bilanci o della relazione semestrale consolidata chiusa al 30 giugno 2016 e (B) qualora la Dichiarazione sui Parametri attesti il mancato rispetto dei Parametri Finanziari alla Data di Valutazione (ad eccezione della Data di Valutazione del 30 giugno 2016), pubblicare l'Ulteriore Dichiarazione sui Parametri sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di approvazione della successiva relazione trimestrale consolidata scadente il 31 marzo di ogni anno;
(xiixi) non costituire né permettere la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi, e fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna Società Rilevante costituisca o permetta la creazione sui propri Beni di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
(xiiixii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non vendere, concedere in locazione, trasferire o altrimenti disporre di alcuno dei propri Beni;
(xivxiii) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre la Data di Emissione, i bilanci di esercizio e (ove presenti) i bilanci consolidati relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio (di esercizio e consolidato) sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché sottoporre a revisione legale da parte

Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione (e comunque entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT) il bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
(xvxiv) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, copia della relazione semestrale e della relazione trimestrale, redatte su base consolidata;

accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
(xixxviii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziali di qualsivoglia natura e/o procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
(xxxix) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (cd delisting), né permettere o consentire tale esclusione;
(xxixx) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni siano negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
(xxiixxi) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
(xxiiixxii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana;

| aggiornata da parte di Cerved medesima. |
qualsiasi delle Operazioni Significative, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'approvazione della relativa Operazione Significativa da parte del competente organo della Società, l'intenzione di realizzare tale Operazione Significativa mediante la pubblicazione di un comunicato / nota informativa sul sito della Società (salvo quanto eventualmente disposto dalle Autorità competenti); |
|
|---|---|---|
| (xxvixxv) pubblicare sul sito internet dell'Emittente entro la Data di Emissione la nota di rating rilasciata all'Emittente stessa da Cerved, come di volta in volta aggiornata da parte di Cerved medesima. |
||
| 13. | Parametri Finanziari | 13. Parametri Finanziari |
| 13.1. | Violazione dei Parametri Finanziari | 13.1. Violazione dei Parametri Finanziari |
| Qualora | gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica, ritengano: |
Qualora gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica, ritengano: |
| a) | sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Valutazione (ad eccezione della Data di Valutazione del 30 giugno 2016), ne daranno pronta comunicazione all'Emittente a mezzo PEC al seguente indirizzo [email protected] e avranno diritto ad ottenere un nuovo |
a) sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Valutazione (ad eccezione della Data di Valutazione del 30 giugno 2016), ne daranno pronta comunicazione all'Emittente a mezzo PEC al seguente indirizzo [email protected] e avranno diritto ad ottenere un nuovo |
| calcolo di tali Parametri Finanziari a meno che l'Emittente, entro il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, non contesti per iscritto detta violazione; resta inteso che qualora gli Obbligazionisti ritengano errate le risultanze del nuovo calcolo effettuato dall'Emittente avranno diritto di contestare la violazione dei Parametri Finanziari di fronte al collegio arbitrale come di seguito specificato; e/o |
calcolo di tali Parametri Finanziari a meno che l'Emittente, entro il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, non contesti per iscritto detta violazione; resta inteso che qualora gli Obbligazionisti ritengano errate le risultanze del nuovo calcolo effettuato dall'Emittente avranno diritto di contestare la violazione dei Parametri Finanziari di fronte al collegio arbitrale come di seguito specificato; e/o |
consolidata, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla Data di Valutazione del 30 giugno 2016 o alla relativa Data di Valutazione Successiva, ne daranno pronta comunicazione all'Emittente a mezzo PEC al seguente indirizzo [email protected] e avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) a meno che l'Emittente, entro il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, non contesti per iscritto detta violazione di fronte al collegio arbitrale come di seguito specificato.
L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.
In caso di contestazione da parte dell'Emittente o degli Obbligazionisti (a seconda del caso), la determinazione dei Parametri Finanziari oggetto di contestazione sarà demandata alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune o dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ed il terzo di comune accordo dai primi due revisori nominati ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Vicenza.
I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente, restando inteso che l'Emittente accetta sin d'ora di sostenere detti costi, nel caso in cui la stessa risulti soccombente, fino ad un importo massimo pari ad Euro 50.000,00 consolidata, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla Data di Valutazione del 30 giugno 2016 o alla relativa Data di Valutazione Successiva, ne daranno pronta comunicazione all'Emittente a mezzo PEC al seguente indirizzo [email protected] e avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) a meno che l'Emittente, entro il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, non contesti per iscritto detta violazione di fronte al collegio arbitrale come di seguito specificato.
L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.
In caso di contestazione da parte dell'Emittente o degli Obbligazionisti (a seconda del caso), la determinazione dei Parametri Finanziari oggetto di contestazione sarà demandata alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune o dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ed il terzo di comune accordo dai primi due revisori nominati ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Vicenza.
I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente, restando inteso che l'Emittente accetta sin d'ora di sostenere detti costi, nel caso in cui la stessa risulti soccombente, fino ad un importo massimo pari

| (cinquantamila/00). | ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). |
|---|---|
| La decisione del collegio arbitrale potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio. |
La decisione del collegio arbitrale potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio. |
| 14. | 14. |
| Servizio del prestito | Servizio del prestito |
| Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli. |
Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli. |
| 15. | 15. |
| Ammissione alla negoziazione | Ammissione alla negoziazione |
| L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana | L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana |
| la domanda di ammissione alla negoziazione | la domanda di ammissione alla negoziazione |
| delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO. | delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO. |
| La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio | La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio |
| delle | delle |
| negoziazioni | negoziazioni |
| delle | delle |
| Obbligazioni | Obbligazioni |
| sul | sul |
| Segmento | Segmento |
| ExtraMOT | ExtraMOT |
| PRO, | PRO, |
| insieme | insieme |
| alle | alle |
| informazioni funzionali alle negoziazioni, sono | informazioni funzionali alle negoziazioni, sono |
| comunicate da Borsa Italiana con apposito | comunicate da Borsa Italiana con apposito |
| avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida | avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida |
| contenute | contenute |
| nel | nel |
| Regolamento | Regolamento |
| del | del |
| Mercato | Mercato |
| ExtraMOT. | ExtraMOT. |
| 16. | 16. |
| Delibere ed autorizzazioni relative alle | Delibere ed autorizzazioni relative alle |
| Obbligazioni | Obbligazioni |
| L'emissione delle Obbligazioni e la domanda di | L'emissione delle Obbligazioni e la domanda di |
| ammissione delle stesse alla negoziazione sul | ammissione delle stesse alla negoziazione sul |
| Segmento ExtraMOT PRO è stata deliberata dal | Segmento ExtraMOT PRO è stata deliberata dal |
| Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con | Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con |

| delibera del 1 luglio 2014 (la "Deliberazione di Emissione"). In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione di Obbligazioni per un valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00). |
delibera del 1 luglio 2014 (la "Deliberazione di Emissione"). In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione di Obbligazioni per un valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00). |
|---|---|
| 17. Modifiche |
17. Modifiche |
| Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 23 (Varie) che segue. |
Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 23 (Varie) che segue. |
| Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea degli Obbligazionisti. |
Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea degli Obbligazionisti. |
| 18. Termine di prescrizione e decadenza |
18. Termine di prescrizione e decadenza |
| I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili. |
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili. |
| 19. Regime fiscale |
19. Regime fiscale |
| Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente. Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i |
Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente. |
| propri consulenti fiscali in merito al regime | Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i |

| fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. |
propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. |
|
|---|---|---|
| 20. | Riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente |
20. Riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente |
| L'Emittente potrebbe procedere a riacquistare sul mercato, in tutto o in parte, le Obbligazioni sulla base di transazioni bilaterali con gli Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di vendere le proprie Obbligazioni. In tal caso l'Emittente avrà la facoltà di cancellare le Obbligazioni riacquistate. |
L'Emittente potrebbe procedere a riacquistare sul mercato, in tutto o in parte, le Obbligazioni sulla base di transazioni bilaterali con gli Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di vendere le proprie Obbligazioni. In tal caso l'Emittente avrà la facoltà di cancellare le Obbligazioni riacquistate. |
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| 21. | Assemblea degli Obbligazionisti | 21. Assemblea degli Obbligazionisti |
| Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "Assemblea degli Obbligazionisti"). |
Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "Assemblea degli Obbligazionisti"). |
|
| Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. |
Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. |
|
| L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera: | L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera: | |
| (a) | sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "Rappresentante Comune"); |
(a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "Rappresentante Comune"); |
| (b) | sulle modifiche delle condizioni del Prestito; |
(b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito; |
| (c) | sulla proposta di concordato e di |
(c) sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata; |
| (d) | amministrazione controllata; sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi |
(d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; |
| e sul rendiconto relativo; | (e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato; |
|
| (e) (f) |
sulla Richiesta di Rimborso Anticipato; sugli altri oggetti di interesse comune degli |
(f) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti. |
| Obbligazionisti. | In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la | |
| In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli |
validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la |




4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.
(Requisiti del committente)
…omissis…
(Soggetti abilitati alla sollecitazione)
…omissis…




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