Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 26, 2022
Proxy Solicitation & Information Statement
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Prospetto informativo sollecitazione di deleghe di voto
avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea dei portatori di obbligazioni del prestito "TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – 2024" emesso da Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., convocata presso lo Studio Legale Gianni & Origoni in Milano, Piazza Belgioioso 2, per il giorno 24 ottobre 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 25 ottobre 2022, alle ore 15:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, e il giorno 26 ottobre 2022, alle ore 15:00, presso il medesimo luogo, in terza convocazione.
Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A.
Soggetto incaricato della sollecitazione e raccolta di deleghe
Morrow Sodali S.p.A.
| R | O | W | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ഗ് 3 | o o | R D | A | L | । |
Per informazioni è possibile contattare i seguenti canali informativi:
attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (CET)
sito internet: www.morrowsodali-transactions.com
La presente sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (TUF) nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti)

| Premessa 3 | |
|---|---|
| 1. | Denominazione e sede sociale dell'Emittente 4 |
| 2. | Giorno, ora e luogo dell'assemblea 4 |
| 3. | Materie all'ordine del giorno 4 |
| 4. | Elenco della documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea richiamata nell'avviso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, lettera d), del Tuf e indicazione del sito internet in cui tale documentazione è disponibile 4 |
| SEZIONE II – Informazioni relative al Promotore 5 | |
| 1. | Denominazione e forma giuridica del promotore 5 |
| 2. | Sede sociale 5 |
| 3. | Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul Promotore. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi ad oggetto la Società 5 |
| 4. | Descrizione delle attività esercitate 6 |
| 5. | Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto 6 |
| 6. | Nel caso in cui il Promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'Emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto 7 |
| 7. | Assunzione di posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente. 7 |
| 8. | Situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 135-decies del TUF, nonché ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'Emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi 7 |
| 9. | Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione 7 |
| 10. Indicazione dell'eventuale sostituto 7 | |
| SEZIONE III – Informazioni sul voto 8 | |
| 1. | Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega 8 |
| 2. | Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega. Indicazione degli eventuali programmi sull'Emittente connessi alla sollecitazione. 8 |
| 3. | Evidenziare se il promotore intende esercitare il voto solo se la delega è rilasciata in conformità alle proposte precisate al punto 1 della presente sezione. 11 |
| 4. | Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole 11 |
| SEZIONE IV – Informazioni sul rilascio e revoca della delega 12 | |
| Modulo per la sollecitazione di deleghe 14 |

La presente sollecitazione di deleghe di voto è rivolta alla generalità dei portatori di obbligazioni del prestito "TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – 2024" ("Prestito") emesso da Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. ("TreviFin", "Emittente" o "Società"), in vista dell'Assemblea degli Obbligazionisti convocata presso lo Studio Legale Gianni & Origoni in Milano, Piazza Belgioioso 2, per il giorno 24 ottobre 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 25 ottobre 2022, alle ore 15:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, e il giorno 26 ottobre 2022, alle ore 15:00, presso il medesimo luogo, in terza convocazione, e viene promossa da TreviFin con l'ausilio, per la raccolta delle deleghe di voto, di Morrow Sodali S.p.A.
La sollecitazione viene effettuata ai sensi degli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche (il "TUF") e 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), come applicabili.

La società emittente le obbligazioni del prestito "TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – 2024" per le quali è richiesto il conferimento della delega è denominata Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., con sede in Cesena (FC), Via Larga 201 – 47522.
L'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata presso lo Studio Legale Gianni & Origoni in Milano, Piazza Belgioioso 2, per il giorno 24 ottobre 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 25 ottobre 2022, alle ore 15:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, e il giorno 26 ottobre 2022, alle ore 15:00, presso il medesimo luogo, in terza convocazione.
L'ordine del giorno dell'Assemblea degli Obbligazionisti, riportato nell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet dell'Emittente e, per estratto, sul quotidiano "Corriere della Sera" in data 23 settembre 2022, è il seguente:
"1. Proposta di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di riqualificazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
4. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DALL'EMITTENTE IN VISTA DELL'ASSEMBLEA RICHIAMATA NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-BIS, COMMA 4, LETTERA D), DEL TUF E INDICAZIONE DEL SITO INTERNET IN CUI TALE DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE
Sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell'Emittente nonché pubblicati sul sito internet dell'Emittente www.trevifin.com i seguenti documenti:
Gli Obbligazionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell'Emittente e di ottenerne copia a proprie spese.

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., la società emittente le obbligazioni (il "Promotore").
Il Promotore intende avvalersi per la raccolta delle deleghe di voto dell'ausilio di Morrow Sodali S.p.A. ("Morrow Sodali"), società che offre consulenza e servizi di shareholder communications e di proxy voting alle società quotate sul mercato italiano, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee di società per azioni.
TreviFin è una società per azioni di diritto italiano - le cui azioni sono quotate nel mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - con sede legale in Cesena (FC), Via Larga 201 - 47522, Tel.: +39 0547 319111, iscritta nel Registro delle Imprese della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini al n. 01547370401, Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIAA di Romagna – Forlì-Cesena e Rimini al n. FO – 201.271, e opera in base alla legislazione italiana. Le obbligazioni del prestito obbligazionario "TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – 2024" sono negoziate in Italia sul segmento ExtraMOT PRO del mercato ExtraMOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Codice ISIN IT0005038382, Codice di Negoziazione di Borsa Italiana "TREVI FIN IND".
Alla data del presente prospetto, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e delle altre informazioni disponibili, i soggetti titolari di partecipazioni superiore al 3% del capitale sociale di TreviFin risultano i seguenti:
| Azionista | Numero Azioni | Quota % su capitale ordinario | Quota % su capitale votante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| detenute | |||||
| CDPE Investimenti S.p.A. |
38.731.103 | 25,674% | 25,674% | ||
| Polaris Capital Management, LLC |
36.405.561 | 24,133% | 24,133% | ||
| SACE S.p.A. | 10.540.171 | 6,99% | 6,99% | ||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. |
10.417.060 | 6,91% | 6,91% | ||
| AMCO Asset Management Company S.p.A. |
7.462.887 | 4,95% | 4,95% | ||
| Banco BPM S.p.A. | 6.916.998 | 4,59% | 4,59% | ||
| Banca del Mezzogiorno S.p.A. |
6.835.935 | 4,53% | 4,53% | ||
| UniCredit S.p.A. | 6.510.550 | 4,32% | 4,32% | ||
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. |
5.388.087 | 3,57% | 3,57% | ||
| Stanley W. Watson Foundation |
4.529.531 | 3% | 3% |

In data 13 luglio 2022, CDPE Investimenti S.p.A. (già FSI Investimenti S.p.A.) – società di diritto italiano soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP Equity S.p.A., con sede legale in Milano, via San Marco, 21/A, ("CDPE Investimenti") – e Polaris Capital Management LLC – società di diritto statunitense, con sede legale in Boston, Massachusetts (USA), che agisce quale Registered Investment Advisor ai sensi dell'USA Investment Advisers Act del 1940 (come successivamente modificato) per conto dei propri investitori ("Polaris") – hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto Parasociale") per regolare, inter alia (a) la composizione e la presentazione, a cura delle parti, di liste congiunte per il rinnovo, rispettivamente, dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo di TreviFin all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data 11 agosto 2022 (l'"Assemblea degli Azionisti"); nonché (b) i rispettivi impegni assunti dalle parti ai fini della presentazione congiunta delle predette liste comuni e i connessi impegni di intervento e voto in relazione al rinnovo di entrambi gli organi sociali della Società.
Ai sensi del Patto Parasociale, inoltre, le parti – ciascuno per quanto di rispettiva competenza – si sono impegnate a non effettuare, direttamente o indirettamente, anche attraverso proprie affiliate, individualmente o in concerto con altri soggetti ai sensi degli artt. 101-bis e 109 del TUF, atti, fatti e/o operazioni, che comportino, o possano comportare, il sorgere in capo alle stesse dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l'"OPA") su TreviFin individualmente o solidalmente.
Si precisa che con la chiusura dei lavori dell'Assemblea degli Azionisti il Patto Parasociale ha perso definitivamente efficacia, fatti salvi le previsioni e i connessi impegni di cui allo stesso relativi agli impegni di manleva in caso di OPA che rimarranno pienamente validi ed efficaci fino alla scadenza del terzo anniversario successivo alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale.
Si segnala che, alla data del presente prospetto, nessuno dei soci di TreviFin, individualmente o congiuntamente tra di loro, esercita alcuna forma di controllo sulla Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 TUF. Il Patto Parasociale non attribuisce a nessun soggetto la facoltà di esercitare alcuna forma di controllo sulla Società ai sensi del sopra richiamato art. 93 TUF.
TreviFin è la holding del gruppo Trevi (il "Gruppo Trevi" o il "Gruppo"), leader a livello mondiale nel settore dell'ingegneria del sottosuolo e delle fondazioni speciali nonché nella produzione e commercializzazione di macchinari specialistici del settore. Il Gruppo si occupa in particolare della progettazione di opere speciali in calcestruzzo semplice o armato, di opere in ferro, di lavori di terra, di costruzioni di moli, bacini e banchine, di dighe di terra o calcestruzzo armato, di gallerie, di consolidamenti, di lavori di difesa e sistemazione idraulica, di fondazioni speciali, di diaframmi, di impermeabilizzazioni di terreni, di perforazione di terreni per indagini geognostiche, di esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, di ancoraggi, di pozzi, di opere edili in genere e di noleggio a terzi di macchinari per l'edilizia.
5. INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLE CATEGORIE DI TITOLI DELL'EMITTENTE POSSEDUTI DAL PROMOTORE E DA SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO (SOGGETTI CONTROLLANTI, CONTROLLATI E/O SOTTOPOSTI AL COMUNE CONTROLLO) DI CUI FA PARTE IL PROMOTORE, CON LA SPECIFICAZIONE DEL TITOLO DI POSSESSO E DELLA RELATIVA PERCENTUALE SUL CAPITALE SOCIALE DELLO STESSO. INDICAZIONE DEI TITOLI IN RELAZIONE AI QUALI È POSSIBILE ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO.
TreviFin detiene azioni proprie per un totale di n. 20 azioni, pari al 0,00001% del capitale sociale. Nessuna delle società controllate o partecipate da TreviFin detiene azioni dell'Emittente medesimo.
Obbligazioni del prestito "TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – 2024":
Né TreviFin, né alcuna società controllata o partecipata da TreviFin detengono obbligazioni del Prestito.

6. NEL CASO IN CUI IL PROMOTORE ABBIA COSTITUITO USUFRUTTO O PEGNO SUI TITOLI DELL'EMITTENTE O ABBIA STIPULATO CONTRATTI DI PRESTITO O RIPORTO SUI MEDESIMI TITOLI, INDICARE IL QUANTITATIVO DEI TITOLI NONCHÉ IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO.
TreviFin non ha costituito usufrutto o pegno, né ha stipulato contratti di riporto sulle proprie azioni e/o obbligazioni.
7. ASSUNZIONE DI POSIZIONI FINANZIARIE TRAMITE STRUMENTI O CONTRATTI DERIVATI AVENTI COME SOTTOSTANTE I TITOLI DELL'EMITTENTE.
Né TreviFin, né società appartenenti al Gruppo di cui la stessa è a capo hanno assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante le azioni o le obbligazioni dell'Emittente.
8. SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE PREVISTE DALL'ARTICOLO 135-DECIES DEL TUF, NONCHÉ OGNI ALTRA EVENTUALE SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE CHE IL PROMOTORE ABBIA, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, CON L'EMITTENTE, SPECIFICANDO L'OGGETTO E LA PORTATA DEI PREDETTI INTERESSI
Il Promotore ovvero il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è TreviFin, che è anche l'Emittente delle obbligazioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto.
Coincidendo il Promotore con l'Emittente:
Il Promotore non ha ricevuto alcun finanziamento per la promozione della presente sollecitazione di deleghe.
Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi rappresentare/sostituire da uno dei seguenti soggetti, rappresentanti autorizzati del soggetto incaricato, in relazione ai quali non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies del TUF:

La presente sollecitazione di deleghe di voto riguarda l'unico punto all'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ossia: "1. Proposta di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di riqualificazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Il Promotore Vi propone di assumere la seguente deliberazione:
| PROPOSTA DI DELIBERAZIONE | VOTO SOLLECITATO |
|---|---|
| L'assemblea degli obbligazionisti del Prestito già denominato "TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 2014-2024" CODICE ISIN IT0005038382, esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nonché le proposte di modifica al Regolamento ivi contenute e preso atto di quanto esposto dal Presidente |
|
| DELIBERA (i) di modificare il Regolamento del Prestito come allegato al presente prospetto sub lettera "A", con efficacia delle modifiche subordinata alla condizione risolutiva del mancato perfezionamento di un accordo in attuazione di un piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (il c.d. codice della crisi e dell'insolvenza o "CCII", come di volta in volta integrato e/o modificato) e/o del mancato verificarsi del closing della Nuova Manovra Finanziaria entro il termine del 31 marzo 2023, conferendo altresì potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato di integrare tale proposta con informazioni e dati a oggi non disponibili, ove specificamente indicato nel Regolamento del Prestito come allegato al presente prospetto sub lettera "A"; (ii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ad espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato". |
FAVOREVOLE |
Come già noto al mercato, nel corso del 2020 la Società ha completato il percorso di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario attuato nell'ambito dell'accordo ex articolo 182 bis l.fall. sottoscritto con le principali banche finanziatrici del Gruppo in data 5 agosto 2019 (l''Accordo di Ristrutturazione'), e omologato con decreto dalla Corte d'Appello di Bologna in data 10 gennaio 2020. Nel contesto della citata manovra finanziaria oggetto dell'Accordo di Ristrutturazione, l'indebitamento finanziario della Società, nonché delle controllate Trevi S.p.A. e Soilmec S.p.A., ha

subito una significativa riduzione per effetto della conversione di una parte dello stesso in azioni ordinarie nell'ambito dell'aumento di capitale previsto dall'Accordo di Ristrutturazione e, quanto alla porzione residua, è stato consolidato e riscadenziato, per la maggior parte, sino al 31 dicembre 2024, venendosi altresì a ridurre il tasso di interesse allo stesso applicabile.
In data 31 gennaio 2021 la Società ha comunicato al mercato che, sulla base delle informazioni preliminari disponibili a tale data in relazione all'andamento della gestione nell'esercizio 2020 andamento influenzato anche dagli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sull'economia mondiale che ha condizionato l'attività del Gruppo - era possibile prevedere alcuni scostamenti rispetto a quanto previsto nel piano posto alla base dell'Accordo di Ristrutturazione e che, in sede di approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Trevi, si sarebbe di conseguenza determinato il mancato rispetto di uno dei parametri finanziari stabiliti nell'Accordo di Ristrutturazione, segnatamente il rapporto tra indebitamento finanziario netto ed EBITDA ricorrente consolidati.
In data 24 febbraio 2021, TreviFin ha informato il mercato circa l'avvio delle interlocuzioni con le banche aderenti all'Accordo di Ristrutturazione volte all'individuazione delle modifiche agli accordi in essere necessarie per fare fronte al prevedibile mancato rispetto del suddetto parametro finanziario in occasione dell'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2020. La Società ha inoltre informato il mercato - sulla base delle informazioni preliminari disponibili a tale data relative all'andamento della gestione nell'esercizio 2020 e delle ulteriori analisi allora in corso sulle prospettive della Società nello specifico contesto di mercato, fortemente condizionato dagli effetti provocati a livello globale dalla diffusione della pandemia da Covid-19 - circa l'emersione di un generale rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano industriale 2018-2022, che apparivano pertanto non interamente realizzabili nell'arco temporale considerato.
In data 23 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano industriale 2021- 2024 aggiornato al fine di tenere conto del rallentamento registrato nell'esercizio concluso il 31 dicembre 2020 e delle prospettive del Gruppo Trevi nell'attuale contesto di mercato, fortemente condizionato dagli effetti provocati a livello globale dalla diffusione della pandemia da Covid-19. In particolare, il piano è stato aggiornato sia negli obiettivi quantitativi, sia nella sua proiezione temporale, portata fino all'esercizio 2024, nel rispetto delle originarie linee strategiche e confermando comunque il raggiungimento degli obiettivi di risanamento, seppure in un arco temporale più ampio rispetto alle iniziali previsioni. Tale nuovo piano è stato successivamente aggiornato, in un primo momento, al fine di recepire i dati contabili al 30 giugno 2021 e, successivamente, al fine di estendere il relativo arco temporale al periodo 2022- 2026 nonché al fine di tenere conto di alcuni aspetti, tra cui le performance registrate nel corso dell'anno 2021 e alcuni elementi prudenziali negli anni di piano (il 'Nuovo Piano).
In data 14 luglio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la sottoscrizione di un accordo di moratoria e standstill (l''Accordo di Standstill') all'esito delle già menzionate negoziazioni con le banche aderenti all'Accordo di Ristrutturazione. L'Accordo di Standstill, sottoscritto in data 5 agosto 2021, prevede sino a tutto il 31 dicembre 2021 una sospensione di alcuni degli obblighi previsti dall'Accordo di Ristrutturazione, incluso l'obbligo di rispettare i parametri finanziari alle prossime date di verifica e l'obbligo di rimborsare alcune rate di indebitamento in scadenza nel corso del relativo periodo. L'Accordo di Standstill disciplina altresì la messa a disposizione da parte delle banche di nuovi impegni di firma durante tale periodo nell'ambito delle linee di credito esistenti, e ciò al fine di sostenere il business tramite l'acquisizione di nuove commesse e la prosecuzione di quelle in essere in linea con quanto previsto dal Nuovo Piano. In adempimento di quanto previsto dall'Accordo di Standstill, inoltre, il Nuovo Piano è stato sottoposto a una independent business review da parte di un advisor di primario standing.
In data 22 dicembre 2021, nel contesto delle interlocuzioni sopracitate, sono state illustrate alle banche finanziatrici del Gruppo le linee guida preliminari di una possibile nuova manovra finanziaria che prevedevano, tra l'altro (i) un rafforzamento patrimoniale da realizzare mediante un aumento di capitale per cassa e una conversione in capitale di una parte dei crediti delle banche, (ii) il riscadenziamento del rimborso delle linee di credito a medio-lungo termine fino al 2026, con connessa modifica dei relativi parametri finanziari e (iii) l'estensione al 2026 della scadenza del prestito obbligazionario 2021-2024. Unitamente all'ipotesi di manovra, è stata sottoposta alle banche finanziatrici la richiesta di estendere dal 31 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 la durata dell'Accordo di Standstill.

Pure in assenza di un rinnovo dell'Accordo di Standstill, la cui efficacia è formalmente venuta meno a partire dal 1° gennaio 2022, la Società sta proseguendo nella negoziazione delle linee guida della operazione di riqualificazione dell'indebitamento e di rafforzamento patrimoniale del Gruppo Trevi (la "Nuova Manovra Finanziaria"). Sebbene le negoziazioni relative alla Nuova Manovra Finanziaria siano ancora in corso e gli accordi volti a recepire la stessa non siano ancora definiti, è possibile sin da ora illustrarne sinteticamente i termini, come già resi noti al mercato (si veda, tra gli altri, il comunicato del 29 giugno 2022, disponibile sul sito internet della Società www.trevifin.com), ad esito dei contatti intercorsi con le banche finanziatrici e i principali azionisti della Società e come sintetizzati in un documento contenente la proposta di manovra, già sottoposto alle medesime banche al fine di concordarne i contenuti e avviare i processi decisionali per l'ottenimento delle necessarie approvazioni. In breve, la Nuova Manovra Finanziaria, da inquadrarsi nell'ambito di un accordo in attuazione di un piano attestato di risanamento attestato ai sensi dell'articolo 56 del D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (il c.d. codice della crisi e dell'insolvenza o "CCII"), come di volta in volta integrato e/o modificato (corrispondente al piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare previamente vigente) (di seguito, il "Nuovo Accordo di Ristrutturazione"), dovrebbe poggiare sui seguenti elementi essenziali:
In relazione a quanto precede, allo stato si prevede che il Nuovo Accordo di Ristrutturazione possa essere sottoscritto nel corso del mese di ottobre p.v., e comunque entro la fine dell'esercizio 2022.
Le proposte di delibera sottoposte all'Assemblea si inseriscono nel contesto della Nuova Manovra Finanziaria sopra descritta e ne rappresentano uno degli elementi essenziali. Conseguentemente, occorre tenere presente che l'eventuale mancata approvazione da parte dell'Assemblea di tali proposte impedirebbe la realizzazione della Nuova Manovra Finanziaria.
Le proposte di modifica del regolamento del prestito obbligazionario sono intese sia ad allineare il profilo di rimborso del prestito con quello della gran parte dell'indebitamento finanziario nei confronti delle banche (che sarà anch'esso riscadenziato al 31 dicembre 2026), sia a rendere coerente tale rimborso con le previsioni del Nuovo Piano e della Nuova Manovra Finanziaria, che prevedono che i target

economico-finanziari idonei a consentire il rimborso/rifinanziamento dell'indebitamento della Società vengano raggiunti nell'esercizio 2026.
Per tale motivo, la Società ha ritenuto di sottoporre sin da ora all'approvazione dell'Assemblea la modifica della data di scadenza del Prestito al fine di adeguare le disposizioni del relativo Regolamento alla situazione attuale della Società e renderla compatibile con la Nuova Manovra Finanziaria. Più in dettaglio, la Società intende richiedere all'Assemblea di approvare, subordinatamente alla condizione risolutiva infra descritta, la modifica del Regolamento del Prestito con riferimento alla durata del Prestito (in particolare, sub articolo 6 del Regolamento), che si propone di posticipare dal 31 dicembre 2024, come originariamente previsto, al 31 dicembre 2026. Tale modifica è motivata dalla necessità, da un lato, di evitare che il rimborso delle Obbligazioni possa risultare dovuto prima che sia dovuto anche il rimborso dell'indebitamento finanziario da riscadenziare in attuazione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione e, dall'altro, di rendere la scadenza del prestito coerente con le previsioni del Nuovo Piano e della Nuova Manovra Finanziaria.
Le ulteriori modifiche al Regolamento del Prestito di cui viene richiesta l'approvazione all'assemblea degli obbligazionisti sono modifiche di mero allineamento del regolamento stesso all'attuale situazione, finalizzate in particolare ad aggiornare le definizioni e gli ulteriori rimandi, di modo che includano gli opportuni riferimenti al Nuovo Accordo di Ristrutturazione, alla Nuova Manovra Finanziaria e al Nuovo Piano.
Si precisa inoltre che le modifiche del Regolamento sopra indicate, una volta approvate dall'Assemblea, saranno immediatamente efficaci, fermo restando che le stesse saranno risolutivamente condizionate, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., al mancato perfezionamento del Nuovo Accordo di Ristrutturazione e/o al mancato verificarsi del closing dell'operazione di ristrutturazione ivi prevista entro il termine essenziale del 31 marzo 2023.
Per completezza, si precisa altresì che è previsto che la Società continui a corrispondere regolarmente gli interessi sul Prestito alle scadenze attualmente previste dal Regolamento del Prestito.
Essendo la sollecitazione di deleghe promossa dalla società emittente, la stessa è tenuta ad esercitare il voto anche se la delega non è rilasciata in conformità alle proprie proposte.
L'Assemblea non è chiamata a deliberare su ulteriori punti all'ordine del giorno.

Si ricorda che ai fini della validità della delega l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto a cui spetta il diritto di voto.
Il modulo deve pervenire al Promotore, direttamente o per il tramite del proprio intermediario, attraverso Morrow Sodali entro il giorno antecedente la data dell'Assemblea, con una delle seguenti modalità:
Morrow Sodali Via XXIV Maggio, 43 00187 – Roma
Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare a mani a Morrow Sodali l'originale.
Inoltre, l'invio della delega all'indirizzo di posta elettronica certificata, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.
Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente alla suddetta data e/o a deleghe che, seppur pervenute entro il suddetto termine, non siano pienamente conformi alla legge.
La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro il giorno antecedente l'Assemblea.
* * *
Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente nei termini di legge e regolamento la propria legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.
In relazione all'intervento e al voto, si rammenta che:
* * *

Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dall'Emittente ai sensi della normativa vigente, il Promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.
Il Promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.
Il presente prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione. CASELLI
***
Cesena, 26 settembre 2022

TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (il "Promotore" o " TreviFin" o la "Società" o l'"Emittente"), tramite il soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A. intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto relativa all'assemblea degli obbligazionisti del prestito "TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024" (ISIN IT0005038382), convocata presso lo Studio Legale Gianni & Origoni in Milano, Piazza Belgioioso 2, per il giorno 24 ottobre 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 25 ottobre 2022, alle ore 15:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, e il giorno 26 ottobre 2022, alle ore 15:00, presso il medesimo luogo, in terza convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 23 settembre 2022 sul sito internet della Società: www.trevifin.com e, per estratto, sul quotidiano "Corriere della Sera" in pari data.
La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore tramite il soggetto incaricato alla sollecitazione, entro il giorno antecedente la data dell'Assemblea, con una delle seguenti modalità:
Morrow Sodali Via XXIV Maggio, 43 00187 – Roma
| Il/la | sottoscritto/a | ………… | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (denominazione/dati | anagrafici | del | soggetto | a | cui | spetta | il | diritto | di | voto), | nato/a | a | |
| il , | residente a ………….…………… (città) | in | |||||||||||
| …………………………………………………………(indirizzo) C.F. ………………………. | |||||||||||||
| Tel. ……………………… E-mail ………………………………. |
titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata)
C.F ………………….………………….Partita IVA ………………………………………….
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), TreviFin eserciterà il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte;
VISTA la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di TreviFin,
PRESA VISIONE del prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse e del riepilogo normativo in allegato al presente modulo di delega;
Morrow Sodali S.p.A., nella sua qualità di soggetto incaricato, con sede in Roma, via XXIV Maggio 43, rappresentata da una delle seguenti persone, in relazione alle quali non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies TUF
a partecipare e votare all'assemblea degli obbligazionisti sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate, con riferimento a n.………………. obbligazioni "TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024", corrispondenti a valore nominale di Euro ……………………………. registrate nel conto titoli n………………………………………………………..…………….. presso (intermediario depositario) ……………...………… ABI……………CAB………………….
Il Promotore intende svolgere la sollecitazione di deleghe con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea dei portatori del Prestito: "Proposta di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di riqualificazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Il Promotore Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.
□ FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione
□ CONTRARIO alla proposta di deliberazione
□ ASTENUTO alla proposta di deliberazione
Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla proposta di deliberazione ( 1 ):
In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della deliberazione sottoposta all'assemblea ( 2 ):
DATA .........................
FIRMA ...............................
(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le obbligazioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime obbligazioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
( 1 ) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante,
è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.
( 2 ) Ove si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.

| Regolamento del Prestito | Nuovo testo proposto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione del Prestito | Denominazione del Prestito | ||||
| «TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – 2024» |
«TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – 2024» |
||||
| 1. Definizioni |
1. Definizioni |
||||
| Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito: |
Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito: |
||||
| "Accordo di Standstill" indica l'accordo di standstill concluso in data 15 settembre 2018 tra, inter alia, alcune delle società del Gruppo (ivi inclusa l'Emittente) e le relative principali banche creditrici, come reso noto al mercato dall'Emittente con comunicato stampa del 18 settembre 2018, pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa". |
"Accordo di Standstill 2018" indica l'accordo di standstill concluso in data 15 settembre 2018 tra, inter alia, alcune delle società del Gruppo (ivi inclusa l'Emittente) e le relative principali banche creditrici, come reso noto al mercato dall'Emittente con comunicato stampa del 18 settembre 2018, pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa". |
||||
| "Accordo di Ristrutturazione" indica l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis della Legge Fallimentare sottoscritto in data 5 agosto 2019 tra, inter alia, la Società e le relative principali banche creditrici. |
"Accordo di Standstill 2021" indica l'accordo di standstill concluso in data 4-5 agosto 2021 tra, inter alia, alcune delle società del Gruppo (ivi inclusa l'Emittente) e le relative principali banche creditrici, come reso noto al mercato dall'Emittente con comunicato stampa del 5 |
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| "Articolo" indica un articolo del presente Regolamento del Prestito. |
agosto 2022, pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa". |
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| "Assemblea degli Obbligazionisti" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 21. "Attestazione" indica la relazione asseverata con giuramento in data 2 agosto 2019 innanzi al Notaio Elena Signori, con la quale il Dott. Enrico |
"Accordo di Ristrutturazione 2019" indica l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis della Legge Fallimentare sottoscritto in data 5 agosto 2019 tra, inter alia, la Società e le relative principali banche creditrici. |
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| Laghi, in qualità di professionista avente i requisiti previsti dalla legge e ai fini dell'omologa |
"Articolo" indica un articolo del presente Regolamento del Prestito. |
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| ai sensi dell'articolo 182 bis della Legge Fallimentare, ha attestato la veridicità dei dati aziendali riportati nel Piano e l'attuabilità dell'Accordo di Ristrutturazione, con particolare |
"Assemblea degli Obbligazionisti" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 21. |
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| riferimento all'idoneità dello stesso ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge. "Beni" indica, con riferimento ad una società, i |
"Attestazione 2019" indica la relazione asseverata con giuramento in data 2 agosto 2019 innanzi al Notaio Elena Signori, con la quale il Dott. Enrico Laghi, in qualità di professionista avente i requisiti previsti dalla legge e ai fini dell'omologa ai sensi dell'articolo 182 bis della |
||||
| beni materiali e immateriali, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari. |

| "Borsa Italiana" indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6. |
Legge Fallimentare, ha attestato la veridicità dei dati aziendali riportati nel Piano 2019 e l'attuabilità dell'Accordo di Ristrutturazione 2019, con particolare riferimento all'idoneità dello stesso ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge. |
|---|---|
| "Cerved" indica Cerved Rating Agency S.p.A., con sede legale in Via dell'Unione Europea nn. 6A-6B, 20097 – San Donato Milanese (MI), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08445940961, n. REA MI-2026783. |
|
| "Core Business" indica l'insieme delle attività principali che la Società e le altre società del Gruppo attualmente svolgono per l'esecuzione di lavori e produzione di macchine per l'ingegneria delle fondazioni e per perforazioni ed i servizi ancillari ad essi connessi. |
"Beni" indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari. "Borsa Italiana" indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6. |
| "Data di Emissione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5. |
"CCII" indica il codice della crisi e dell'insolvenza, di cui al Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, come successivamente integrato e modificato. |
| "Data di Esecuzione" indica la data in cui saranno perfezionate le operazioni previste dell'Accordo di Ristrutturazione, ivi incluso l'aumento di capitale della Società in conformità a quanto previsto dall'Accordo stesso. |
"Cerved" indica Cerved Rating Agency S.p.A., con sede legale in Via dell'Unione Europea nn. 6A-6B, 20097 – San Donato Milanese (MI), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese |
| "Data di Pagamento" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7. |
di Milano e codice fiscale 08445940961, n. REA MI-2026783. |
| "Data di Rimborso Anticipato" indica la data di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del trentesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione della suddetta Richiesta di Rimborso Anticipato. |
"Core Business" indica l'insieme delle attività principali che la Società e le altre società del Gruppo attualmente svolgono per l'esecuzione di lavori e produzione di macchine per l'ingegneria delle fondazioni e per perforazioni ed i servizi ancillari ad essi connessi. |
| "Data di Emissione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5. |
|
| "Data di Esecuzione Accordo 2019" indica la data in cui saranno perfezionate le operazioni |
|
| "Data di Scadenza" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6. |
previste dell'Accordo di Ristrutturazione 2019, ivi incluso l'aumento di capitale della Società in |
| "Data di Verifica" indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dalla relazione semestrale consolidata del Gruppo chiusa al 30 giugno 2016. |
conformità a quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione 2019 stesso. |
| "Data di Pagamento" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7. |
|
| "Data di Valutazione" fatto salvo quanto segue, indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2014; esclusivamente in relazione all'anno 2015, la Data di Valutazione cadrà il 30 giugno 2016. |
"Data di Rimborso Anticipato" indica la data di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli |
| "Data di Valutazione Successiva" indica il 31 | Obbligazionisti); restando inteso che la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del |
"Deliberazione di Emissione" ha il significato
marzo di ogni anno a partire dal 31 marzo 2015
(ad esclusione del 2016).
trentesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione della suddetta Richiesta di

attribuito a tale termine nell'Articolo 16.
"Dichiarazione sui Parametri" indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione, dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare detto rispetto o mancato rispetto.
"Dismissione Oil&Gas" indica l'insieme delle operazioni previste nell'ambito dell'operazione di dismissione delle società Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e delle rispettive controllate in favore di Megha Engineering and Infrastructures Limited di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato dall'Emittente in data 4 dicembre 2018 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa".
"EBITDA" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti ed al lordo degli Accantonamenti e Svalutazioni sulla base dello schema di conto economico del Gruppo, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board).
"Emittente" indica TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Cesena (FC) Via Larga, 201 iscritta al R.E.A. n. 201.271, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Forlì – Cesena, codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401, capitale sociale pari ad Euro 82.391.632,50 i.v..
"Evento Drillmec" indica l'evento di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato dall'Emittente in data 30 luglio 2015 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa".
"Evento Pregiudizievole Significativo" indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscono ovvero ragionevolmente influiranno negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la Rimborso Anticipato.
"Data di Scadenza" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6.
"Data di Verifica" indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dalla relazione semestrale consolidata del Gruppo chiusa al 30 giugno 2016.
"Data di Valutazione" fatto salvo quanto segue, indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2014; esclusivamente in relazione all'anno 2015, la Data di Valutazione cadrà il 30 giugno 2016.
"Data di Valutazione Successiva" indica il 31 marzo di ogni anno a partire dal 31 marzo 2015 (ad esclusione del 2016).
"Deliberazione di Emissione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 16.
"Dichiarazione sui Parametri" indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione, dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare detto rispetto o mancato rispetto.
"Dismissione Oil&Gas 2019" indica l'insieme delle operazioni previste nell'ambito dell'operazione di dismissione delle società Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e delle rispettive controllate in favore di Megha Engineering and Infrastructures Limited di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato dall'Emittente in data 4 dicembre 2018 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa".
"EBITDA" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti ed al lordo degli Accantonamenti e Svalutazioni sulla base dello schema di conto economico del Gruppo, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board).
"Emittente" indica TREVI-Finanziaria Industriale

capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.
"Evento Rilevante" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.
"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno in cui il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.
"Gruppo" indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF (restando inteso che, a seguito del perfezionamento della Dismissione Oil&Gas, non faranno parte del Gruppo Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e le società dalle stesse direttamente o indirettamente controllate).
"Indebitamento Finanziario Netto" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), la somma algebrica complessiva delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti (comprendenti i titoli disponibili per la vendita), delle passività finanziarie correnti e non correnti, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura e delle altre attività finanziarie non correnti, in conformità con quanto stabilito nella Raccomandazione CESR 05-054/b del 10 febbraio 2005 "Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS".
"Interessi" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.
"Interest Coverage Ratio" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il rapporto tra:
(i) l'EBITDA; e
(ii) gli Oneri Finanziari Netti.
S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Cesena (FC) Via Larga, 201 iscritta al R.E.A. n. 201.271, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Forlì – Cesena, codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401, capitale sociale pari ad Euro 82.391.632,50 i.v..
"Evento Drillmec" indica l'evento di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato dall'Emittente in data 30 luglio 2015 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa".
"Evento Pregiudizievole Significativo" indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscono ovvero ragionevolmente influiranno negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.
"Evento Rilevante" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.
"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno in cui il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.
"Gruppo" indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF (restando inteso che, a seguito del perfezionamento della Dismissione Oil&Gas 2019, non faranno parte del Gruppo Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e le società dalle stesse direttamente o indirettamente controllate).
"Indebitamento Finanziario Netto" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), la somma algebrica complessiva delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti (comprendenti i titoli disponibili per la vendita), delle passività finanziarie correnti e non correnti, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura e delle altre attività finanziarie non correnti, in conformità con

| "Investitori Professionali" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3. "Legge Fallimentare" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9. |
quanto stabilito nella Raccomandazione CESR 05-054/b del 10 febbraio 2005 "Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti, predisposto in conformità ai principi |
|---|---|
| "Leverage Ratio" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il rapporto di leva finanziaria tra: |
contabili internazionali IFRS". "Interessi" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7. "Interest Coverage Ratio" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione |
| (i) l'ammontare dell'Indebitamento Finanziario Netto; e (ii) il Patrimonio Netto Totale. |
o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del |
| "Mercato ExtraMOT" indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana |
caso), il rapporto tra: (i) l'EBITDA; e (ii) gli Oneri Finanziari Netti. |
| denominato "Extramot". "Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6. |
"Investitori Professionali" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3. "Legge Fallimentare" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9. |
| "Obbligazioni" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2. "Obbligazionisti" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2. |
"Leverage Ratio" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione |
| "Oneri Finanziari Netti" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), |
o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il rapporto di leva finanziaria tra: (i) l'ammontare dell'Indebitamento Finanziario Netto; e |
| l'ammontare degli interessi passivi ed altri oneri finanziari, al netto dei proventi finanziari, dovuti dal Gruppo nel corso del relativo esercizio di riferimento. |
(ii) il Patrimonio Netto Totale. "Mercato ExtraMOT" indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana |
| "Operazione di Rafforzamento Patrimoniale" indica l'operazione di rafforzamento patrimoniale dell'Emittente di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato da quest'ultima in |
denominato "Extramot". "Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6. |
| data 19 dicembre 2018 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa", che dovrà essere perfezionata in attuazione dell'Accordo di Ristrutturazione. |
"Nuova Attestazione" indica la relazione asseverata con giuramento in data [•] 2022 innanzi al Notaio [•], con la quale il Dott. Mario Ravaccia, in qualità di professionista |
| "Operazioni Consentite" indica, in relazione all'Emittente: |
indipendente ai sensi dell'articolo 56 CCI, ha attestato la veridicità dei dati aziendali riportati e la fattibilità economica del Nuovo Piano. |
| (i) operazioni di acquisizione in cui ciascuno |
"Nuova Data di Esecuzione" indica la data in cui |
sarà perfezionato il Nuovo Aumento di
dei seguenti parametri sia inferiore al 25%:

ove l'operazione di acquisizione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a);
Capitale.
"Nuovo Accordo di Ristrutturazione" indica l'accordo di risanamento in esecuzione di un piano attestato ex art. 56 CCII sottoscritto in data [•] 2022 tra, inter alia, la Società e i relativi principali creditori finanziari.
"Nuovo Aumento di Capitale" indica l'Aumento di Capitale dell'Emittente di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato da quest'ultima in data [•] 2022 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa", che dovrà essere perfezionata in attuazione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione.
"Nuovo Piano" indica il piano economicofinanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data [•] 2022.
"Obbligazioni" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.
"Obbligazionisti" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.
"Oneri Finanziari Netti" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), l'ammontare degli interessi passivi ed altri oneri finanziari, al netto dei proventi finanziari, dovuti dal Gruppo nel corso del relativo esercizio di riferimento.
"Operazione di Rafforzamento Patrimoniale 2019" indica l'operazione di rafforzamento patrimoniale dell'Emittente di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato da quest'ultima in data 19 dicembre 2018 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa", che dovrà essere perfezionata in attuazione dell'Accordo di Ristrutturazione 2019.
"Operazioni Consentite" indica, in relazione all'Emittente:

in caso di componenti in contanti, ovvero il fair value determinato alla data dell'operazione in conformità ai principi contabili internazionali in caso di componenti costituite da strumenti finanziari) / capitalizzazione dell'Emittente (rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato);
ove l'operazione di acquisizione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a);

ove l'operazione di cessione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato alla lettera a);
restando inteso che, nel caso in cui l'Emittente o altra società del Gruppo concluda con la medesima controparte o con soggetti controllanti o controllati dalla stessa o rispetto ai quali abbia già evidenze della correlazione con detta controparte, più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non superando singolarmente i parametri indicati nei precedenti paragrafi (i), (ii), (iii), considerate in forma aggregata superino detti parametri, le operazioni in questione saranno considerate Operazioni Vietate.
complessivo (IAS 1) consolidato prima delle imposte e delle attività cessate dell'Emittente;
Qualora anche uno solo dei parametri indicati

con riferimento alle operazioni previste ai precedenti paragrafi (i), (ii), (iii) superasse il limite del 25% (le "Operazioni Significative"), l'Emittente sarà tenuta ad informare gli Obbligazionisti ai sensi di quanto previsto dal paragrafo (xxii) dell'Articolo 12. Qualora l'assemblea degli Obbligazionisti, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, non adotti una delibera contraria alla realizzazione della relativa Operazione Significativa, tale Operazione Significativa si intenderà automaticamente un'Operazione Consentita.
Resta inteso che, in caso di delibera contraria dell'assemblea degli Obbligazionisti, qualora l'organo amministrativo competente dell'Emittente abbia comunque provveduto ad approvare la medesima Operazione Significativa, quest'ultima si intenderà considerata quale Operazione Vietata e pertanto gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del Prestito.
"Operazioni Vietate" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 12.
"Patrimonio Netto Totale" indica la somma algebrica delle seguenti voci: "Capitale sociale", "Riserva legale", "Riserva soprapprezzo azioni", "Riserva statutaria", "Riserva di traduzione", "Altre Riserve" e l'"Utile del Periodo" sulla base della situazione patrimoniale - finanziaria del Gruppo (comprendendo nel calcolo anche le relative componenti di terzi), predisposta in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board).
"Parametri Finanziari" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.
"Parametri Finanziari Iniziali" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.
"Parametri Finanziari Modificati" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.
"Piano" indica il piano economico-finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 8 maggio e 17 luglio 2019.
"Prestito" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.
"Rappresentante Comune" ha il significato
prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate dell'Emittente;
d) totale patrimonio netto della società (o dell'azienda o del ramo d'azienda) ceduta / totale patrimonio netto consolidato dell'Emittente;
ove l'operazione di cessione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato alla lettera a);
restando inteso che, nel caso in cui l'Emittente o altra società del Gruppo concluda con la medesima controparte o con soggetti controllanti o controllati dalla stessa o rispetto ai quali abbia già evidenze della correlazione con detta controparte, più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non superando singolarmente i parametri indicati nei precedenti paragrafi (i), (ii), (iii), considerate in forma aggregata superino detti parametri, le operazioni in questione saranno considerate Operazioni Vietate.

attribuito a tale termine nell'Articolo 21.
"Rating" indica il rating solicited pubblico attribuito all'Emittente da Cerved in data 13 giugno ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, come successivamente modificato e integrato.
"Regolamento del Mercato ExtraMOT" indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).
"Regolamento del Prestito" indica il presente regolamento del Prestito.
"Richiesta di Rimborso Anticipato" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.
"Risultato Operativo" indica la differenza tra, da una parte il totale della voce contabile "Ricavi delle vendite e delle altre prestazioni" e della voce contabile "Altri ricavi operativi" e, dall'altra, il totale dei costi operativi, sulla base dello schema di conto economico del Gruppo predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board).
"Seconda Data di Verifica" indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2017.
"Società Rilevanti" indica Trevi S.p.A., Soilmec S.p.A. e, sino al perfezionamento della Dismissione Oil&Gas, Drillmec S.p.A. e Petreven S.p.A.
"Segmento ExtraMOT PRO" indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).
"Tasso di Interesse" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.
"Tasso di Interesse Iniziale" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.
"Tasso di Interesse Maggiorato" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.
"Tasso di Interesse Modificato" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.
Qualora anche uno solo dei parametri indicati con riferimento alle operazioni previste ai precedenti paragrafi (i), (ii), (iii) superasse il limite del 25% (le "Operazioni Significative"), l'Emittente sarà tenuta ad informare gli Obbligazionisti ai sensi di quanto previsto dal paragrafo (xxii) dell'Articolo 12. Qualora l'assemblea degli Obbligazionisti, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, non adotti una delibera contraria alla realizzazione della relativa Operazione Significativa, tale Operazione Significativa si intenderà automaticamente un'Operazione Consentita.
Resta inteso che, in caso di delibera contraria dell'assemblea degli Obbligazionisti, qualora l'organo amministrativo competente dell'Emittente abbia comunque provveduto ad approvare la medesima Operazione Significativa, quest'ultima si intenderà considerata quale Operazione Vietata e pertanto gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del Prestito.
"Operazioni Vietate" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 12.
"Patrimonio Netto Totale" indica la somma algebrica delle seguenti voci: "Capitale sociale", "Riserva legale", "Riserva soprapprezzo azioni", "Riserva statutaria", "Riserva di traduzione", "Altre Riserve" e l'"Utile del Periodo" sulla base della situazione patrimoniale - finanziaria del Gruppo (comprendendo nel calcolo anche le relative componenti di terzi), predisposta in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board).
"Parametri Finanziari" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.
"Parametri Finanziari Iniziali" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.
"Parametri Finanziari Modificati" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.
"Piano 2019" indica il piano economicofinanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 8 maggio e 17 luglio 2019.
"Prestito" ha il significato attribuito a tale



| conseguenza di una violazione di norme imperative; |
|---|
| (fe) Vincoli autorizzati preventivamente dall'Assemblea degli Obbligazionisti secondo le maggioranze richieste; |
| (gf) sino alla Nuova Data di Esecuzione, gli eventuali Vincoli consentiti da, costituiti in esecuzione e/o in conformità all'Accordo di Ristrutturazione 2019 e/o al Piano 2019; |
| (hg) a partire dalla Nuova Data di Esecuzione, gli eventuali Vincoli consentiti da, costituiti in esecuzione e/o in conformità al Nuovo Accordo di Ristrutturazione e/o al Nuovo Piano. |
| "Vincoli Esistenti" indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all'Emittente e alle altre società del Gruppo come di seguito elencati: |
| - ipoteca di primo grado concessa da Drillmec Inc. (USA) a Bank of America NA sul proprio stabilimento di Houston su linea di credito concessa il 30/03/2012 di originari USD 4.100.000,00 (importo residuo USD 3.280.001). |
| "Vincolo" indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni detenuti dall'Emittente o da altra Società Rilevante a garanzia degli obblighi dell'Emittente e/o di terzi. |
| 2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni |
| Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il "Prestito") da parte di TREVI Finanziaria Industriale S.p.A |
| Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) originariamente denominato «TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 2019» e successivamente ridenominato «TREVI Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – 2024», è costituito da n. 500 (cinquecento) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il |

| "Obbligazioni"). | ||
|---|---|---|
| -- | ------------------ | -- |
Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli "Obbligazionisti") non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF.
Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli "Obbligazionisti") non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF.
| 3. | 3. |
|---|---|
| Limiti di sottoscrizione e circolazione | Limiti di sottoscrizione e circolazione |
| Il | Il |
| Prestito | Prestito |
| è | è |
| riservato | riservato |
| esclusivamente | esclusivamente |
| alla | alla |
| sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino | sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino |
| nella categoria dei clienti professionali (di diritto | nella categoria dei clienti professionali (di diritto |
| o | o |
| su | su |
| richiesta) | richiesta) |
| ai | ai |
| sensi | sensi |
| del | del |
| Regolamento | Regolamento |
| Intermediari adottato con delibera Consob n. | Intermediari adottato con delibera Consob n. |
| 16190 del 29 ottobre 2007 (gli "Investitori | 16190 del 29 ottobre 2007 (gli "Investitori |
| Professionali"). | Professionali"). |
| In | In |
| caso | caso |
| di | di |
| successiva | successiva |
| circolazione | circolazione |
| delle | delle |
| Obbligazioni, non è consentito il trasferimento | Obbligazioni, non è consentito il trasferimento |
| delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano | delle Obbligazioni stesse a soggetti che non |
| Investitori Professionali. | siano Investitori Professionali. |
| Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato. |
Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato. |
| Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né | Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né |
| saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities | saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities |
| Act del 1933, come successivamente modificato | Act del 1933, come successivamente modificato |
| e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai | e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai |


Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli "Interessi") al relativo Tasso di Interesse (come di seguito determinato), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).
"Tasso di Interesse" indica, a seconda del caso, il tasso fisso annuo nominale lordo pari:
Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata alle seguenti date di pagamento (ciascuna una "Data di Pagamento"):
Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli "Interessi") al relativo Tasso di Interesse (come di seguito determinato), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).
"Tasso di Interesse" indica, a seconda del caso, il tasso fisso annuo nominale lordo pari:
Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata alle seguenti date di pagamento (ciascuna una "Data di Pagamento"):
(i) fino alla Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (esclusa), su base trimestrale, il 28 gennaio, il 28 aprile, il 28 luglio ed il 28 ottobre di ciascun anno; e
(ii) per il periodo compreso tra la Data di

semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusa), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione medesima. Resta inteso che, con riferimento a tale ultimo periodo di interessi, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del 2 maggio 2019 (esclusa) troverà applicazione il Tasso di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse Modificato.
Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:
restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all'ultimo Tasso di Interesse applicabile.
L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).
Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) sino alla Data di Scadenza, su base semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusa), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione Accordo 2019, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione Accordo 2019 intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione Accordo 2019 medesima. Resta inteso che, con riferimento a tale ultimo periodo di interessi, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del 2 maggio 2019 (esclusa) troverà applicazione il Tasso di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse Modificato.
Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:
(i) la Data di Scadenza; e
(ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti);
restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all'ultimo Tasso di Interesse applicabile.
L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso di

| bisestile 366), secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato. Qualora una Data di Pagamento non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento. Per "periodo di interesse" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (Following Business Day Convention – unadjusted). L'Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di agente per il calcolo. |
Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile 366), secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato. Qualora una Data di Pagamento non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento. Per "periodo di interesse" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (Following Business Day Convention – unadjusted). L'Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di agente per il calcolo. |
|---|---|
| 8. | 8. |
| Rimborso | Rimborso |
| Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste | Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste |
| nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a | nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a |
| favore degli Obbligazionisti), il Prestito sarà | favore degli Obbligazionisti), il Prestito sarà |
| rimborsato | rimborsato |
| alla | alla |
| pari, | pari, |
| al | al |
| 100% | 100% |
| del | del |
| valore | valore |
| nominale, in un'unica soluzione alla Data di | nominale, in un'unica soluzione alla Data di |
| Scadenza. | Scadenza. |
| Qualora la Data di Scadenza coincida con un | Qualora la Data di Scadenza coincida con un |
| giorno che non è | giorno che non è |
| un Giorno Lavorativo, il | un Giorno Lavorativo, il |
| pagamento verrà effettuato il | pagamento verrà effettuato il |
| primo Giorno | primo Giorno |
| Lavorativo successivo senza il riconoscimento di | Lavorativo successivo senza il riconoscimento di |
| ulteriori interessi. | ulteriori interessi. |

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":
Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":

periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato.
del relativo obbligo, ed entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato.

fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare, ma fatta eccezione in ogni caso per ogni negoziazione connessa con l'Accordo di Standstill e l'Accordo di Ristrutturazione) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori.
l'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ivi inclusi: (i) il concordato preventivo (liquidatorio o in continuità) di cui agli articoli 84 e ss. del CCII; (ii) gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui agli articoli 57, 60 e 61 CCII; (iii) la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62 CCII; (iv) il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa ex art. 64-bis CCII; (v) la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ed il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui agli articoli 12 e ss. CCII, nonché (vi) ogni istanza finalizzata all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione e/o all'ottenimento di una misura cautelare o protettiva ai sensi del CCII il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare (fatta eccezione per l'Accordo di Ristrutturazione 2019 e il Nuovo Accordo di Ristrutturazione; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 6756 CCI, fatta eccezione per il Piano 2019 e per il Nuovo Piano, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo la generalità ovvero una parte rilevante dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare, ma (fatta eccezione in ogni caso per ogni negoziazione connessa con l'Accordo di Standstill 2018, e l'Accordo di Ristrutturazione 2019, l'Accordo di Standstill 2021 e/o il Nuovo Accordo di Ristrutturazione) e/o concordati

invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile, salvo che, laddove suscettibile di rimedio, l'Emittente non vi ponga rimedio entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi.
Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all'Emittente, anche per il tramite il Rappresentante Comune (che agirà sulla base di una deliberazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti), con deliberazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti assunta con la maggioranza prevista ai sensi del successivo Articolo 21 (Assemblea degli Obbligazionisti), il stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori.

rimborso anticipato delle Obbligazioni con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo [email protected] almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, contenente (i) l'indicazione specifica e motivata dell'evento costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (ii) l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato (la "Richiesta di Rimborso Anticipato").
A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.
L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.
L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.
Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.
negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.
Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all'Emittente, anche per il tramite il Rappresentante Comune (che agirà sulla base di una deliberazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti), con deliberazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti assunta con la maggioranza prevista ai sensi del successivo Articolo 21 (Assemblea degli Obbligazionisti), il

| rimborso anticipato delle Obbligazioni con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo [email protected] almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, contenente (i) l'indicazione specifica e motivata dell'evento costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (ii) l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato (la "Richiesta di Rimborso Anticipato"). |
|
|---|---|
| A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato. |
|
| L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti. |
|
| L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato. |
|
| Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti. |
|
| 10. Status delle Obbligazioni |
10. Status delle Obbligazioni |
| Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, |
Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, |


fatte salve in ogni caso le operazioni effettuate fra società del Gruppo;
indiretta, affinché nessuna Società Rilevante approvi né compia Operazioni Vietate; fatte salve in ogni caso le operazioni effettuate fra società del Gruppo;

Netto e l'EBITDA relativo al Gruppo: inferiore a 5,0; e
restando inteso che:

Dichiarazione sui Parametri attesti il mancato rispetto dei Parametri Finanziari alla Data di Valutazione (ad eccezione della Data di Valutazione del 30 giugno 2016), pubblicare l'Ulteriore Dichiarazione sui Parametri sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di approvazione della successiva relazione trimestrale consolidata scadente il 31 marzo di ogni anno;
dovrà essere rispettato alcun Parametro Finanziario;

suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione (e comunque entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT) il bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
(xvxiv) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, copia della relazione semestrale e della relazione trimestrale, redatte su base consolidata;
ExtraMOT PRO (cd delisting), né permettere o consentire tale esclusione;
causare un Evento Pregiudizievole Significativo;


| almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'approvazione della relativa Operazione Significativa da parte del competente organo della Società, l'intenzione di realizzare tale Operazione Significativa mediante la pubblicazione di un comunicato / nota informativa sul sito della Società (salvo quanto eventualmente disposto dalle Autorità competenti); (xxvixxv) pubblicare sul sito internet dell'Emittente entro la Data di Emissione la nota di rating rilasciata all'Emittente stessa da Cerved, come di volta in volta aggiornata da parte di Cerved medesima. |
|
|---|---|
| 13. | 13. |
| Parametri Finanziari | Parametri Finanziari |
| 13.1. Violazione dei Parametri Finanziari |
13.1. Violazione dei Parametri Finanziari |
| Qualora | Qualora |
| gli | gli |
| Obbligazionisti, | Obbligazionisti, |
| tramite | tramite |
| il | il |
| Rappresentante | Rappresentante |
| Comune | Comune |
| ovvero | ovvero |
| tramite | tramite |
| il | il |
| soggetto allo scopo designato dall'Assemblea | soggetto allo scopo designato dall'Assemblea |
| degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante | degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante |
| Comune non fosse in carica, ritengano: | Comune non fosse in carica, ritengano: |
| a) sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Valutazione (ad eccezione della Data di Valutazione del 30 giugno 2016), ne daranno pronta comunicazione all'Emittente a mezzo PEC al seguente indirizzo [email protected] e avranno diritto ad ottenere un nuovo calcolo di tali Parametri Finanziari a meno che l'Emittente, entro il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, non contesti per iscritto detta violazione; resta inteso che qualora gli Obbligazionisti ritengano errate le risultanze del nuovo calcolo effettuato dall'Emittente avranno diritto di contestare la violazione dei Parametri Finanziari di fronte al collegio arbitrale come di seguito specificato; e/o |
a) sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Valutazione (ad eccezione della Data di Valutazione del 30 giugno 2016), ne daranno pronta comunicazione all'Emittente a mezzo PEC al seguente indirizzo [email protected] e avranno diritto ad ottenere un nuovo calcolo di tali Parametri Finanziari a meno che l'Emittente, entro il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, non contesti per iscritto detta violazione; resta inteso che qualora gli Obbligazionisti ritengano errate le risultanze del nuovo calcolo effettuato dall'Emittente avranno diritto di contestare la violazione dei Parametri Finanziari di fronte al collegio arbitrale come di seguito specificato; e/o |
| b) | b) |
| sulla base delle risultanze della relazione | sulla base delle risultanze della relazione |
| semestrale del 30 giugno 2016 o di | semestrale del 30 giugno 2016 o di |
| ciascuna | ciascuna |
| relazione | relazione |
| trimestrale | trimestrale |
| consolidata, | consolidata, |
| che | che |
| uno | uno |
| qualsiasi | qualsiasi |
| dei | dei |
Parametri Finanziari sia stato violato alla Data di Valutazione del 30 giugno 2016 o alla relativa Data di Valutazione Successiva, ne daranno pronta comunicazione all'Emittente a mezzo PEC al seguente indirizzo [email protected] e avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) a meno che l'Emittente, entro il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, non contesti per iscritto detta violazione di fronte al collegio arbitrale come di seguito specificato.
L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.
In caso di contestazione da parte dell'Emittente o degli Obbligazionisti (a seconda del caso), la determinazione dei Parametri Finanziari oggetto di contestazione sarà demandata alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune o dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ed il terzo di comune accordo dai primi due revisori nominati ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Vicenza.
I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente, restando inteso che l'Emittente accetta sin d'ora di sostenere detti costi, nel caso in cui la stessa risulti soccombente, fino ad un importo massimo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
Parametri Finanziari sia stato violato alla Data di Valutazione del 30 giugno 2016 o alla relativa Data di Valutazione Successiva, ne daranno pronta comunicazione all'Emittente a mezzo PEC al seguente indirizzo [email protected] e avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) a meno che l'Emittente, entro il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, non contesti per iscritto detta violazione di fronte al collegio arbitrale come di seguito specificato.
L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.
In caso di contestazione da parte dell'Emittente o degli Obbligazionisti (a seconda del caso), la determinazione dei Parametri Finanziari oggetto di contestazione sarà demandata alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune o dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ed il terzo di comune accordo dai primi due revisori nominati ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Vicenza.
I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente, restando inteso che l'Emittente accetta sin d'ora di sostenere detti costi, nel caso in cui la stessa risulti soccombente, fino ad un importo massimo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

| La decisione del collegio arbitrale potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio. |
La decisione del collegio arbitrale potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio. |
|---|---|
| 14. | 14. |
| Servizio del prestito | Servizio del prestito |
| Il pagamento degli interessi ed il rimborso del | Il pagamento degli interessi ed il rimborso del |
| capitale delle Obbligazioni saranno effettuati | capitale delle Obbligazioni saranno effettuati |
| esclusivamente per il tramite degli intermediari | esclusivamente per il tramite degli intermediari |
| autorizzati aderenti a Monte Titoli. | autorizzati aderenti a Monte Titoli. |
| 15. | 15. |
| Ammissione alla negoziazione | Ammissione alla negoziazione |
| L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana | L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana |
| la domanda di ammissione alla negoziazione | la domanda di ammissione alla negoziazione |
| delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO. | delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO. |
| La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio | La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio |
| delle | delle |
| negoziazioni | negoziazioni |
| delle | delle |
| Obbligazioni | Obbligazioni |
| sul | sul |
| Segmento | Segmento |
| ExtraMOT | ExtraMOT |
| PRO, | PRO, |
| insieme | insieme |
| alle | alle |
| informazioni funzionali alle negoziazioni, sono | informazioni funzionali alle negoziazioni, sono |
| comunicate da Borsa Italiana con apposito | comunicate da Borsa Italiana con apposito |
| avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida | avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida |
| contenute | contenute |
| nel | nel |
| Regolamento | Regolamento |
| del | del |
| Mercato | Mercato |
| ExtraMOT. | ExtraMOT. |
| 16. | 16. |
| Delibere ed autorizzazioni relative alle | Delibere ed autorizzazioni relative alle |
| Obbligazioni | Obbligazioni |
| L'emissione delle Obbligazioni e la domanda di ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 1 luglio 2014 (la "Deliberazione di Emissione"). In particolare, l'Emittente ha deciso |
L'emissione delle Obbligazioni e la domanda di ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 1 luglio 2014 (la "Deliberazione di Emissione"). In particolare, l'Emittente ha |
| di procedere all'emissione di Obbligazioni per un valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00). |
deciso di procedere all'emissione di Obbligazioni per un valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00). |
|---|---|
| 17. Modifiche |
17. Modifiche |
| Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 23 (Varie) che segue. Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea degli Obbligazionisti. |
Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 23 (Varie) che segue. Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea degli Obbligazionisti. |
| 18. Termine di prescrizione e decadenza I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili. |
18. Termine di prescrizione e decadenza I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili. |
| 19. Regime fiscale |
19. Regime fiscale |
| Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente. Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i |
Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente. |
| propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle |
Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, |

| Obbligazioni. | della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. |
|
|---|---|---|
| 20. Riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente |
20. Riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente |
|
| L'Emittente potrebbe procedere a riacquistare sul mercato, in tutto o in parte, le Obbligazioni sulla base di transazioni Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di vendere le proprie Obbligazioni. In tal caso l'Emittente avrà la facoltà di cancellare le Obbligazioni riacquistate. |
bilaterali con gli |
L'Emittente potrebbe procedere a riacquistare sul mercato, in tutto o in parte, le Obbligazioni sulla base di transazioni bilaterali con gli Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di vendere le proprie Obbligazioni. In tal caso l'Emittente avrà la facoltà di cancellare le Obbligazioni riacquistate. |
| 21. Assemblea degli Obbligazionisti |
21. Assemblea degli Obbligazionisti |
|
| Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "Assemblea degli Obbligazionisti"). |
Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "Assemblea degli Obbligazionisti"). |
|
| Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. |
Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. |
|
| L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera: | L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera: | |
| (a) sulla nomina e sulla rappresentante "Rappresentante Comune"); |
revoca del comune (il |
(a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "Rappresentante Comune"); |
| (b) sulle modifiche delle Prestito; |
condizioni del |
(b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito; |
| (c) sulla proposta di |
concordato e di |
(c) sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata; |
| amministrazione controllata; (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; |
(d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; |
|
| (e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato; |
(e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato; |
|
| (f) sugli altri oggetti di interesse comune degli |
(f) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti. |
|
| Obbligazionisti. In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto Obbligazionisti che rappresentino almeno la |
favorevole degli |
In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. |

| metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentate Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente. Resta intesto che tutti i costi che verranno sostenuti dall'Emittente per le riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti ovvero per la nomina ed il mantenimento del Rappresentante Comune dovranno essere definiti sulla base di criteri di ragionevolezza in linea con la prassi e gli standard di mercato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti. |
Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente. Resta intesto che tutti i costi che verranno sostenuti dall'Emittente per le riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti ovvero per la nomina ed il mantenimento del Rappresentante Comune dovranno essere definiti sulla base di criteri di ragionevolezza in linea con la prassi e gli standard di mercato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti. |
|---|---|
| 22. | 22. |
| Legge applicabile e giurisdizione | Legge applicabile e giurisdizione |
| Il Prestito è regolato dalla legge italiana. | Il Prestito è regolato dalla legge italiana. |
| Per qualsiasi controversia relativa al Prestito | Per qualsiasi controversia relativa al Prestito |
| ovvero al presente Regolamento del Prestito che | ovvero al presente Regolamento del Prestito che |
| dovesse | dovesse |
| insorgere | insorgere |
| tra | tra |
| l'Emittente | l'Emittente |
| e | e |
| gli | gli |
| Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in | Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in |
| via esclusiva, del Foro di Vicenza. | via esclusiva, del Foro di Vicenza. |
| 23. | 23. |
| Varie | Varie |
| Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le | Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le |
| comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti | comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti |
| saranno considerate come valide se effettuate | saranno considerate come valide se effettuate |
| mediante | mediante |
| pubblicazione | pubblicazione |
| sul | sul |
| sito | sito |
| internet | internet |
| dell'Emittente | dell'Emittente |
| al | al |
| seguente | seguente |
| indirizzo | indirizzo |
| www.trevifin.com/investor | www.trevifin.com/investor |
| relations, | relations, |
| e | e |
| nel | nel |
| rispetto dei requisiti informativi del Mercato | rispetto dei requisiti informativi del Mercato |
| ExtraMOT. | ExtraMOT. |
| Senza | Senza |
| pregiudizio | pregiudizio |
| per | per |
| quanto | quanto |
| previsto | previsto |
| nel | nel |
| precedente paragrafo, resta ferma la facoltà | precedente paragrafo, resta ferma la facoltà |
| dell'Emittente | dell'Emittente |
| di | di |
| effettuare | effettuare |
| determinate | determinate |
| comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite | comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite |
| Monte Titoli. | Monte Titoli. |
| La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni | La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni |
| comporta la piena accettazione di tutte le | comporta la piena accettazione di tutte le |
| condizioni fissate nel presente Regolamento del | condizioni fissate nel presente Regolamento del |
| Prestito che si intende integrato, per quanto non | Prestito che si intende integrato, per quanto non |
| previsto, | previsto, |
| dalle | dalle |
| disposizioni | disposizioni |
| di | di |
| legge | legge |
| e | e |
| regolamentari vigenti in materia. | regolamentari vigenti in materia. |



4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.
(Requisiti del committente)
…omissis…
(Soggetti abilitati alla sollecitazione)
…omissis…





[Si veda l'Allegato A al Modulo per la sollecitazione di deleghe che precede]
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