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Trevi Fin Industriale

Regulatory Filings Jan 12, 2023

4302_rns_2023-01-12_43a4c7bc-81fc-4eaf-a417-0021feba9d18.pdf

Regulatory Filings

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E-MARKET

STATUTO "TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A." DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE -DURATA

Articolo 1 (Denominazione)

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione sociale:

"TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.".

Articolo 2 (Oggetto)

La Società ha per oggetto l'attuazione, direttamente o attraverso società controllate, del processo industriale e/o commerciale, sia per conto proprio che di terzi, relativo alla progettazione e installazione di opere di fondazione di ogni tipo e specie per opere edili, stradali e di ingegneria in genere, nel pieno rispetto e nella più completa osservanza di tutte le norme della Legge 23 novembre 1939 n.1815; di opere speciali in calcestruzzo semplice o armato, di opere in ferro, di lavori di terra, di costruzioni di moli, bacini e banchine, di dighe di terra o calcestruzzo armato, di gallerie, di consolidamenti, di lavori di difesa e sistemazione idraulica, di fondazioni speciali, di diaframmi, di impermeabilizzazioni di terreni, di perforazioni di terreni per indagini geognostiche, di esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, di ancoraggi, di pozzi, di opere edili in genere. La Società potrà altresì noleggiare a terzi macchinari per l'edilizia.

La Società ha inoltre per oggetto l'esercizio delle attività:

a) di assunzione di partecipazioni, in Italia e all'estero;

b) di coordinamento finanziario commerciale e tecnico amministrativo delle società del gruppo;

c) di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma limitatamente alle società del gruppo;

d) di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi nell'interesse della Società e del gruppo;

e) di acquisto e cessione di crediti di qualsiasi natura sia pro-soluto che pro-soivendo;

f) di concessione di beni mobili, anche registrati, o immobili in locazione finanziaria.

Le predette attività non potranno in alcun caso essere svolte nei confronti del pubblico, ma solo nei confronti di società controllanti, controllate, collegate o controllate da una stessa controllante e comunque all'interno di un medesimo gruppo.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, inclusa la prestazione di avalli, fidejussioni e ogni altra forma di garanzia, anche reale, nell'interesse proprio e di società del gruppo e, in ogni caso, non nei confronti del pubblico.

Sono espressamente esclusi l'esercizio di attività oggetto di riserva di legge e lo svolgimento in via professionale e nei confronti del pubblico di servizi d'investimento ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58.

Articolo 3 (Sede)

La Società ha sede nel Comune di Cesena (FC).

L'Organo amministrativo potrà impiantare altrove succursali, agenzie e rappresentanze, anche all'estero e sopprimerle.

Articolo 4 (Durata)

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2099 (duemilanovantanove) e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei soci, con esclusione in tal caso del diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione ai sensi dell'art.2437 comma 2 lett. a) c.c.

Articolo 5 (Domicilio)

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo che risulta dai libri sociali. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per quanto riguarda i rapporti con la Società, è presso la sede

della Società, salvo diversa indicazione di domicilio dai medesimi comunicata per iscritto.

Articolo 6 (Capitale)

11 capitale sociale (centoventitremilionizeroquarantaquattrotrecentotrentanove virgola cinquantacinque) ed è diviso in numero 312.172.952 azioni prive dell'indicazione del valore nominale.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 11 agosto 2022, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo massimo di 24 mesi dalla data deliberazione e per un controvalore massimo di Euro 100 milioni tramite l'emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, affidando al medesimo Consiglio di Amministrazione il compito di articolare l'aumento di capitale, anche in diverse tranche, sottoscrivibili per cassa e/o tramite conversione dei crediti e/o a servizio di strumenti finanziari convertibili in azioni, da offrire in opzione ai soci e/o da riservarsi con esclusione del diritto di opzione alle banche creditrici, in connessione e alla luce di quanto previsto da un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 o dell'art. 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con facoltà per il Consiglio di determinare il prezzo di emissione e l'eventuale sovraprezzo, il rapporto di conversione, il dettaglio delle modalità per la relativa sottoscrizione e il numero di nuove azioni di volta in volta emittende.

Articolo 7 (Azioni)

Ogni azione è indivisibile.

Il capitale può essere aumentato anche con emissioni di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni.

In base a formale deliberazioni del Consiglio di Amministrazione i soci potranno versare somme in conto capitale alla Società.

La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, e nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del capitale fra il pubblico.

Le azioni sono nominative ma potranno essere trasformate al portatore ove la Legge lo consentisse e sono liberamente trasferibili, in conformità con le prescrizioni di legge.

Con deliberazione dell'assemblea potranno essere introdotti o rimossi vincoli alla circolazione delle azioni con esclusione in tal caso del diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso

all'approvazione della relativa deliberazione ai sensi dell'art.2437 comma 2 lett.b) c.c.

Articolo 8 (Obbligazioni)

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili e altri titoli di debito.

L'assemblea degli obbligazionisti è regolata dall'art. 2415 del Codice Civile.

Articolo 9 (Patrimoni destinati)

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447bis e segg. del Codice Civile.

Articolo 10 (Soggezione ad attività di direzione e coordinamento)

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all' altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all' art. 2497-bis, secondo comma del Codice Civile.

ASSEMBLEA

Articolo 11 (Competenze dell'assemblea ordinaria)

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina e la revoca degli amministratori;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e dei soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti;

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti;

e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea può inoltre approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 12 (Competenze dell'assemblea straordinaria)

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello statuto, salvo le competenze in materia di modifiche statutarie attribuite all'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 23;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri ai liquidatori;

c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto,

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

Previa comunicazione al Presidente dell'organo amministrativo, essa può essere convocata da almeno due membri del Collegio Sindacale.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare e sia stata predisposta dai soci richiedenti ai sensi di Legge la relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e ogni ulteriore indicazione richiesta dalla legge, da pubblicarsi nei termini di legge sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento pro tempore vigenti.

Articolo 14 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 15 (Quorum deliberativi, costitutivi, Assemblea ordinaria, straordinaria)

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione secondo le maggioranze rispettivamente previste dalle disposizioni di legge.

Articolo 16 (Rinvio dell'assemblea)

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17 (Legittimazione a partecipare alle assemblee e a votare)

Sono legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea coloro cui spetta il diritto di voto, ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta applicabili, a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa in vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

  • possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità degli aventi diritto intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;

  • vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno,

l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

  • venga consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Articolo 18 (Rappresentanza in assemblea: le deleghe)

Coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta applicabili possono farsi rappresentare, in conformità all'art. 2372 del Codice Civile e alle disposizioni degli articoli 135-novies e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 e relative norme di attuazione, in tema di deleghe di voto e sollecitazione di deleghe, mediante delega scritta o conferita in via elettronica. La notifica elettronica della delega, salve diverse eventuali disposizioni di legge o regolamentari in materia, può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta indicate nell'avviso di convocazione.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento ad essa anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega.

Articolo 19 (Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona designata dall'Assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci o i sindaci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, eventualmente, dagli scrutatori.

Nei casi di legge e, inoltre, quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

Articolo 20 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 21 (Annullamento delle deliberazioni assembleari)

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 22 (Diritto di voto)

Ogni azione ordinaria ai sensi dell'art.2351 c.c. attribuisce il diritto ad un voto.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 23 (Competenza e poteri dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e in particolare sono riconosciute ad esso tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano dalla legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni e i poteri in conformità alle disposizioni normative vigenti. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività:

  • attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese comparabili alla Società per dimensioni o per struttura organizzativa;

  • attività professionali in materia attinente all'amministrazione, finanza, controllo;

  • attività d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche;

  • funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportino la gestione di risorse economiche finanziarie.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito, che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma C.C.;

  • b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
  • c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
  • d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
  • e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
  • f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Presidente, riferiscono tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, il quale darà atto del ricevimento della medesima nel libro previsto dal numero 5 dell'art. 2421 del Codice Civile.

Articolo 24

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art.2390 del Codice Civile.

Articolo 25 (Composizione dell'organo amministrativo)

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da 11 (undici) membri, anche non soci, di cui almeno 4 (quattro) dotati dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica, salvo il caso in cui siano comunque presenti nel Consiglio di Amministrazione, anche a seguito della perdita dei requisiti di uno o più amministratori indipendenti, almeno 4 amministratori indipendenti ai sensi del presente Statuto. Ai fini della sostituzione dell'Amministratore decaduto si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto indicato nel successivo Articolo 26.

Articolo 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo)

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria, secondo le modalità di seguito indicate. La nomina avviene nel rispetto del criterio di riparto degli amministratori da eleggere previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi o per il minor tempo stabilito dall'Assemblea e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Qualora allo scadere del termine indicato l'assemblea non abbia provveduto alle nuove nomine, gli amministratori resteranno in carica con pienezza di poteri, fino al momento in cui l'organo amministrativo non sarà ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, secondo quanto di seguito indicato nel presente Articolo 26, in relazione a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente in materia di amministratori indipendenti e di

equilibrio tra i generi, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto nomina. Qualora vengano meno tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste. In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un candidato dotato dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e ciascuna lista che presenta un numero di candidati pari o superiore a tre deve contenerne almeno due. Qualora, sulla base della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, debbano essere osservati criteri inderogabili di riparto fra generi, ciascuna lista che presenta un numero di candidati pari o superiore a tre deve contenere candidati di genere diverso e, in particolare, deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato che sia, rispetto al totale, almeno pari alla quota indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea, di modo che sia in ogni caso garantito il rispetto delle quote inderogabili di riparto tra i generi ai sensi della disciplina di volta in volta applicabile. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente ai sensi di quanto infra previsto sub (ii) dovrà essere depositata presso la sede della Società e pubblicata con le modalità sopra descritte entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste: (i) i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e (ii) il Consiglio di Amministrazione uscente, previo parere favorevole non vincolante del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine. In tale ultimo caso, la lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente dovrà contenere

(i) un numero di candidati almeno pari al numero minimo di consiglieri tempo per tempo

previsto dallo Statuto, (ii) un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza almeno pari a quelli da eleggere ai sensi della normativa applicabile nonché dello statuto vigente e (iii) un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a quelli da eleggere al fine di consentire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile. La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i socio/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti per l'assunzione delle rispettive cariche oltre che degli eventuali requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché (ii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa oppure anche in data successiva, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate

come non presentate. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli aventi diritto (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, 9 (nove) amministratori: b) i restanti 2 (due) amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (le "Liste di Minoranza"); a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore. In caso di parità di voti e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, che delibererà secondo le maggioranze di legge. Fermo quanto sopra, nel solo caso in cui la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti complessivamente pari o superiore all'80% (ottanta per cento) dei voti espressi dagli aventi diritto, dalla Lista di Maggioranza verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno, il quale sarà tratto dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la Lista di Maggioranza. Nel caso in cui non risultasse eletto, a seguito dell'applicazione di quanto precede, il numero minimo necessario di amministratori indipendenti e/o amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ai sensi alla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente, si procederà come segue:

(i) i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste (e così dunque, sia nella Lista di Maggioranza che nelle Liste di Minoranza) sono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti di cui alla precedente lettera b) del presente articolo;

(ii) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui al punto (i) che precede, sarà sostituito dal primo dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati idonei, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui al punto (i) che precede, sarà sostituito dal primo dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che risulterebbe non eletto sulla base della graduatoria di cui al punto (i) che precede. Se più candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza hanno ottenuto il medesimo quoziente più basso nella graduatoria, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione di quanto precede, non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge la sostituzione del candidato assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di Statuto in materia di indipendenza;

(iii) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori del genere meno rappresentato, il candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui al punto (i) che precede sarà sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dal primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati idonei, il candidato del genere meno rappresentato avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui al punto (i) che precede, sarà sostituito dal primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto sulla base della graduatoria di cui al punto (i) che precede. Se più candidati del genere più rappresentato hanno ottenuto il medesimo quoziente più basso nella graduatoria verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione di quanto precede, non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori del genere meno rappresentato l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge la sostituzione del candidato assicurando il soddisfacimento del requisito di genere. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e un numero di amministratori indipendenti non inferiore al minimo stabilito dallo Statuto e dalla disciplina di volta in volta vigente. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, anche a seguito di decadenza dell'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, e purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato: i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in

ordine progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando che: (1) qualora il sostituto debba avere i requisiti di indipendenza sarà nominato il primo candidato indipendente non eletto della stessa lista e (2) qualora debba essere reintegrata la quota minima di riparto tra i generi prevista dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, sarà nominato il primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato; ii) qualora gli Amministratori cessati appartenessero ad una Lista di Minoranza e non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza o che comunque non soddisfino i criteri di cui ai precedenti punti (1) e (2), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati nominando - nel rispetto delle norme di legge e di statuto applicabili in tema di amministratori indipendenti e della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta applicabile - i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla Lista di Minoranza che abbia riportato il maggior numero di voti tra le rimanenti Liste di Minoranza. Qualora dalle liste da cui dovrebbero essere tratti i sostituti ai sensi dei precedenti punti i) e ii) non residuino candidati non eletti in precedenza o comunque non residuino candidati che soddisfino i criteri di cui ai precedenti punti (1) e (2), si provvederà ai sensi dell'art. 2386 senza l'osservanza di quanto indicato al punto i) ed al punto ii), ma comunque nel rispetto delle norme di legge e di Statuto applicabili in tema di amministratori indipendenti e della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile. Per le deliberazioni di sostituzione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea delibererà secondo le maggioranze di legge senza vincolo di lista, avendo cura di garantire (a) la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di componenti in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e (b) il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile.

Per le deliberazioni di sostituzione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea delibererà secondo le maggioranze di legge senza vincolo di lista, avendo cura di garantire (a) la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di componenti in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e (b) il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile.

Articolo 27 (Presidente del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina elegge tra i propri membri un presidente ed, eventualmente, uno o più vicepresidenti. Sia il presidente, che ciascuno dei vicepresidenti sono rieleggibili.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare un segretario che può essere scelto anche fra persone estranee all'organo medesimo.

Articolo 28 (Organi delegati)

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2391-bis del Codice Civile, nonché della normativa pro-tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sentito il parere del collegio sindacale. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri. Nelle ipotesi di cui ai precedenti periodi si applicano l'art. 2381 del Codice Civile e le altre disposizioni di legge. La periodicità di cui al comma 5 dell'art. 2381 del Codice Civile è fissata in sei mesi. Il consiglio può altresi nominare direttori generali e procuratori speciali,

determinandone i poteri. Il Consiglio può inoltre nominare, al proprio interno, commissioni e comitati, con funzioni consultive e propositive, anche ai fini di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate e/o dalle competenti autorità ovvero risultanti da codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, che riterrà opportuni o necessari per il buon funzionamento e sviluppo della Società.

Articolo 29 (Delibere del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo designato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purchè in un Paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando a questi venga fatta domanda scritta di convocazione da un membro del consiglio e nella richiesta siano contenuti gli argomenti da trattare.

La convocazione è esequita dal presidente con avviso da inviarsi con lettera raccomandata. anche a mano, con telegramma o con fax o con posta elettronica da pervenire almeno tre giorni prima della riunione agli amministratori e ai sindaci effettivi.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata tramite telegramma, fax o posta elettronica da spedire almeno un giorno prima della convocazione.

Il presidente ha facoltà di invitare ad assistere alla adunanza professionisti in funzione consultiva.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum costitutivo).

In carenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

In caso di assenza del presidente, la riunione è presieduta da un vicepresidente a partire da quello più anziano per età anagrafica o, in caso di mancanza del, o se più di uno, dei vicepresidenti, dal consigliere più anziano per età anagrafica.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno un membro dello stesso, previa comunicazione al Presidente.

Articolo 30 (Rappresentanza sociale)

La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Entro i limiti della delega, la firma e la rappresentanza della Società spettano anche agli

Amministratori Delegati.

Articolo 31 (Remunerazione degli amministratori)

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; l'assemblea può, inoltre, assegnare loro una indennità annuale o compensi di altra natura, i quali vengono determinati dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 32 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci, secondo le modalità di seguito indicate, che determina anche gli emolumenti spettanti al Presidente e ai sindaci effettivi.

Essi restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto di riparto dei sindaci effettivi previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione della lista abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito indicati.

In ciascuna lista i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.

Qualora, sulla base della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, debbano essere osservati criteri inderogabili di riparto fra generi, ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni - presenta un numero di candidati pari o superiore a tre deve contenere candidati a sindaci effettivi di genere diverso e, in particolare, deve contenere un numero di candidati a sindaco effettivo del genere meno rappresentato che sia, rispetto al totale, almeno pari alla quota indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea, di modo che sia in ogni caso garantito il rispetto delle quote inderogabili di riparto tra i generi ai sensi della disciplina di volta in volta applicabile.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, salvi i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento. Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società

fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista

Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i socio/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso nonché (iiiv) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa oppure anche in data successiva, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

  1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;

  2. il restante membro effettivo e il restante membro supplente sono tratti dalla lista di minoranza che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni di tale lista di minoranza").

In caso di parità tra le Liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato richiesta dalla normativa in materia di volta in volta applicabile, il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato che risulterebbe eletto dalla Lista di Maggioranza per ultimo, sulla base del relativo ordine di indicazione, sarà sostituito con il candidato a sindaco effettivo immediatamente successivo di cui alla medesima Lista di Maggioranza appartenente al genere meno rappresentato. In mancanza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza, il sindaco effettivo mancante del genere meno rappresentato sarà eletto

dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di minoranza.

Il Sindaco decade dalla carica nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nei casi in cui venga a mancare oltre al Sindaco effettivo eletto dalla Lista di minoranza anche il Sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Qualora in caso di sostituzione debba essere reintegrata anche la quota minima di riparto tra i generi prevista dalla normativa in materia di volta applicabile, i predetti meccanismi di sostituzione dovranno operare in modo che il sindaco supplente subentrante appartenente alla relativa lista di riferimento sia quello appartenente al genere meno rappresentato.

Se i predetti meccanismi di sostituzione non consentono il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per nominare, con le maggioranze di legge, il sindaco effettivo mancante nel rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile.

Articolo 33 (La revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

BILANCIO E UTILI

Articolo 34 (Bilancio e utili)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, alla compilazione del bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno così ripartiti:

  • il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

  • il rimanente 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alle azioni possedute salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 35 (Scioglimento e liquidazione)

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Articolo 36 (Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i soci o tra i soci tra loro in relazione al rapporto societario saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale del luogo ove la Società ha la propria sede.

Articolo 37 (Disposizioni generali)

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di società per azioni, nonché alle altre leggi speciali.

KANZIARIA USTRIALE S.p.A.

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