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Trevi Fin Industriale

Governance Information Apr 19, 2023

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Governance Information

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Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, ING. Paolo Besozzi, nato a Villa di Chiavenna, il 23/03/1952 e residente a Milano, in Via Pavia 8, in qualità di Amministratore della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'art. 2 del Codice di Corporate Governance (la "Policy") nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una "X":

  • _ (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile1 ;
  • _ (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo");
  • _ (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza");
  • _ (iv) di non essere un azionista significativo2 della Società;
  • _ (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo3 o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo4 della Società;
  • _ (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo5 ,

1 Così l'articolo 2382 del codice civile: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

2 Azionista significativo: "il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

3 Amministratore esecutivo: "(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

4 Si veda la nota n. 2.

5 Si veda la nota n. 3.

ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa6 relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management7 ; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management8 ;

  • _ (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva9 rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
  • _ (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
  • _ (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo10 in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
  • _ (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
  • _ (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

In fede

Milano, 09.12.2022

Firmato digitalmente da PAOLO BESOZZI CN = BESOZZI PAOLO C = IT

10 Si veda la nota n. 3

6 Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita Policy adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il top management qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

7 Top management: "alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo" – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

8 Si veda la nota n. 7.

9Significativa remunerazione aggiuntiva: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita Policy adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

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