Governance Information • Apr 19, 2023
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Io sottoscritto, ING. Paolo Besozzi, nato a Villa di Chiavenna, il 23/03/1952 e residente a Milano, in Via Pavia 8, in qualità di Amministratore della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'art. 2 del Codice di Corporate Governance (la "Policy") nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,
ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una "X":
1 Così l'articolo 2382 del codice civile: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".
2 Azionista significativo: "il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).
3 Amministratore esecutivo: "(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).
4 Si veda la nota n. 2.
5 Si veda la nota n. 3.

ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa6 relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management7 ; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management8 ;
In fede
Milano, 09.12.2022
Firmato digitalmente da PAOLO BESOZZI CN = BESOZZI PAOLO C = IT
10 Si veda la nota n. 3
6 Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita Policy adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il top management qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.
7 Top management: "alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo" – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).
8 Si veda la nota n. 7.
9Significativa remunerazione aggiuntiva: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita Policy adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).
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