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Tesmec

Pre-Annual General Meeting Information Mar 15, 2024

4055_egm_2024-03-15_9b6999e7-43a6-4f24-9196-b283d1bcf27d.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

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TESMEC S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 18 APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 125ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, così come successivamente integrato e modificato ("TUF"), 72 e 84ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente integrato e modificato ("Regolamento Emittenti").

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. (di seguito "Tesmec" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione ai punti all'ordine del giorno di parte Straordinaria dell'Assemblea che si terrà in data 18 aprile 2024, alle ore 10:30 presso la sede operativa di Tesmec in Grassobbio (BG), Via Zanica 17/O 24050

1. Modifiche all'articolo 5 e all'Articolo 9 dello Statuto Sociale ai fini dell'introduzione della maggiorazione del voto di cui all'art. 127quinquies del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1. Motivazioni e finalità della proposta

L'art. 127quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") prevede la possibilità per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato di prevedere, attraverso un'apposita modifica dello Statuto Sociale, l'attribuzione di un voto maggiorato "fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione" in un apposito elenco tenuto dalla società.

Tale consentirebbe in primo luogo alle società quotate di dotarsi di uno strumento di incentivazione per gli azionisti che abbiano scelto di prediligere un investimento duraturo nella società quotata, comportando benefici anche in termini di (i) contrasto dei fenomeni di volatilità del titolo, spesso connessi alle scelte di breve periodo degli investitori finanziari; e (ii) stabilità degli assetti del Gruppo.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di introdurre la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 127quinquies del TUF, e, pertanto, di modificare lo Statuto Sociale nei termini di seguito illustrati.

1.2. Coefficiente di maggiorazione e periodo di maturazione

L'art. 127quinquies comma 1 del TUF concede alle società la possibilità di determinare all'interno dello Statuto l'entità della maggiorazione dei diritti di voto (entro un massimo di due voti per ciascuna azione) e la durata del periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare il diritto alla maggiorazione del voto (purché non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione in un apposito elenco tenuto dalla Società).

Con riferimento all'entità della maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ritiene congruo avvalersi interamente della facoltà concessa dall'art. 127quinquies comma 1 del TUF di fissare il limite massimo della maggiorazione a due voti per ciascuna azione ritenendo che ciò sia idoneo ad assicurare che la maggiorazione sia effettivamente ed efficacemente premiante per gli azionisti che intendano avvalersene.

Analogamente, per quanto attiene al periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita al decorrere del periodo minimo di

24 (ventiquattro) mesi previsto dalla legge, ritenendolo congruo rispetto all'obiettivo di garantire investimenti stabili e durevoli nella Società.

1.3. Elenco speciale: iscrizione e cancellazione

L'art. 127quinquies del TUF attribuisce la legittimazione al beneficio del voto maggiorato tramite l'iscrizione dei soci che intendano beneficiare di tale maggiorazione in un apposito elenco (l'"Elenco Speciale"), il cui contenuto è disciplinato dall'art. 143quater del Regolamento Emittenti. L'iscrizione nell'Elenco Speciale avviene a seguito di istanza dell'interessato accompagnata da comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni, attestante la titolarità di tali azioni in capo all'azionista richiedente. Ciò al fine di dare avvio al decorso del periodo di tempo necessario alla maturazione del diritto alla maggiorazione del voto. L'istanza potrà essere formulata anche con riguardo soltanto a una parte (e non alla totalità) delle azioni possedute dal soggetto richiedente.

L'Elenco Speciale non costituisce un nuovo libro sociale, ma è complementare al libro soci, e pertanto, al medesimo si applicano le norme di pubblicità previste il libro soci, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei soci di cui all'art. 2422 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione propone, quindi, di istituire, presso la sede della Società, l'Elenco Speciale e di conferire al Consiglio di Amministrazione mandato e ogni connesso potere per: (i) determinarne le modalità di tenuta, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 143quater del Regolamento Emittenti; e (ii) nominare il soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale.

Il Consiglio di Amministrazione propone altresì di precisare nello Statuto Sociale che:

  • (i) il socio che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato debba chiedere l'iscrizione nel registro speciale accompagnando la propria domanda con: (a) l'indicazione del numero delle azioni per le quali è richiesta l'iscrizione (che può anche essere limitata a una parte delle azioni possedute); (b) la comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni oggetto della richiesta di iscrizione, che attesti la titolarità delle stesse in capo a colui che presenta la richiesta; e (c) ogni altra documentazione richiesta dalla vigente normativa. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante;
  • (ii) a seguito dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto iscritto possa, in ogni momento, richiedere per iscritto alla Società la cancellazione dall'Elenco Speciale per tutte o parte delle azioni iscritte, con conseguente perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato e, in ogni caso, rinunciare irrevocabilmente, per tutte o parte delle azioni, alla maggiorazione del voto già maturata, mediante comunicazione scritta alla Società; in caso di rinuncia, la maggiorazione del voto potrà essere nuovamente acquisita a seguito di una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e del decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi;
  • (iii) fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del ventiquattresimo mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, l'acquisizione del beneficio della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (a) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (b) la c.d. record datedi un'eventuale Assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente,

successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto;

(iv) l'aggiornamento dell'Elenco Speciale sia effettuato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea, così da poter adempiere agli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche di cui all'art. 85bis, comma 4bisdel Regolamento Emittenti.

1.4. Diritto reale legittimante il venire meno del beneficio

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello Statuto che, al fine dell'attribuzione della maggiorazione di voto, l'appartenenza continuativa di cui all'art. 127quinquies del TUF debba essere intesa con riferimento alle azioni il cui diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto per il periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale in forza di uno dei seguenti diritti reali legittimanti:

  • a. la piena proprietà dell'azione con diritto di voto;
  • b. la nuda proprietà dell'azione con diritto di voto;
  • c. l'usufrutto dell'azione con diritto di voto.

Inoltre, in conformità con quanto previsto dal terzo comma del sopra richiamato art. 127quinquies del TUF, la proposta di modifica dello Statuto individua le fattispecie che comportano il venir meno della maggiorazione di voto già acquisita, prevedendo la perdita di tale beneficio:

  • (i) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
  • (ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del TUF.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra indicate durante il periodo di 24 (ventiquattro) mesi successivo all'iscrizione nell'Elenco Speciale determina la cancellazione dal suddetto elenco e inibisce la maturazione del beneficio, salvi gli effetti di una nuova iscrizione, ricorrendone i presupposti.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello Statuto Sociale che non determini la perdita della legittimazione al voto maggiorato o il riavvio del computo del periodo di titolarità necessario all'attribuzione del beneficio:

  • a. la successione a causa di morte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale;
  • b. la costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito all'azionista;
  • c. la fusione o scissione del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale;
  • d. il trasferimento a titolo gratuito a favore di un ente, quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi siano beneficiari;

e. ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria e non mutino i beneficiari o i fiducianti.

1.5. Conservazione ed estensione del diritto di voto maggiorato

Il Consiglio di Amministrazione, come consentito dall'art. 127quinquies TUF, ritiene opportuno prevedere all'interno dello Statuto l'estensione del beneficio della maggiorazione di voto nelle seguenti ipotesi:

  • a. proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di aumento del capitale, sia esso gratuito o con nuovi conferimenti;
  • b. alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato, in caso di fusione o scissione, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione;
  • c. proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, che lo prevedono nel loro regolamento.

In relazione alle predette ipotesi si ritiene opportuno precisare che le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto:

  • (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso;
  • (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

1.6. Computo dei quorumassembleari

Ai sensi dell'art. 127quinquies, comma 8, del TUF il Consiglio di Amministrazione ritiene di proporre che la maggiorazione del diritto di voto si computi al fine del calcolo dei quorum, costitutivi e deliberativi, delle assemblee dei soci che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, fermo restando che la maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

1.7. Effetti sugli assetti proprietari della Società e sulle strategie future della stessa

Si evidenzia, anche ai fini della raccomandazione n. 2 del Codice di Corporate Governance, che alla data della presente relazione illustrativa gli azioni che detengono una partecipazione rilevante nel capitale sociale della Società sono i seguenti( 1):

  • TTC S.r.l. che detiene, direttamente e per il tramite della società controllata FI.IND. S.p.A. e delle società da questa controllate RX S.r.l. e MTS – Officine Meccaniche di Precisione S.p.A., una partecipazione pari al 47,813% del capitale sociale; e
  • Palladio Holding S.p.A. che detiene, direttamente e per il tramite di Fenice S.r.l., una partecipazione pari al 4,78% del capitale sociale.

1 I dati relativi alla percentuale di partecipazione nel capitale sociale di Tesmec S.p.A. sono stati tratti dalle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi dell'art. 120 TUF.

Nell'ipotesi in cui gli azionisti rilevanti sopra indicati dovessero chiedere la maggiorazione dei diritti di voto rispetto all'intera partecipazione dagli stessi detenuta e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del diritto di voto, al termine dei 24 (ventiquattro) mesi continuativi di detenzione, decorrenti dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, TTC S.r.l. manterrebbe il controllo sulla Società ai sensi degli artt. 2359 del Codice Civile e 93 del TUF.

Alla luce di quanto precede, non si attende che l'introduzione della maggiorazione dei diritti di voto comporti effetti significativi sugli assetti proprietari della Società e sulle strategie future della stessa.

1.8. Iter decisionale seguito nella formulazione delle proposte di modifiche statutarie

Anche ai fini di cui alla raccomandazione n. 2 del Codice di Corporate Governance, si evidenzia che la proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2024, trattandosi di materia estranea alle competenze dei comitati interni. La delibera è stata sottoposta al Consiglio a valle di un'attività di induction svolta con materiale informativo all'uopo predisposto ed è stata assunta all'unanimità.

Le ragioni di tale positiva valutazione sono espresse nei precedenti paragrafi della presente relazione illustrativa.

Testo attuale Testo proposto Art. 5 Art. 5 1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 15.702.162,00 ed è diviso in n. 606.460.200 azioni prive dell'indicazione del valore nominale. INVARIATO 2. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. 2. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti, salvo per quanto previsto nel successivo Art. 9. 3. Qualora e sino a che le azioni siano negoziate in un mercato regolamentato, il diritto di opzione può essere escluso, in caso di aumento del capitale sociale, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 del Codice Civile. INVARIATO 4. Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione e di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati. INVARIATO

1.9. Clausole statutarie a confronto

5. La società può, nelle forme di legge,
procedere all'assegnazione di utili ai sensi
dell'art. 2349 del Codice Civile.
INVARIATO
6. Non hanno diritto di recedere i soci che non
hanno
concorso
alla
approvazione
delle
delibere riguardanti l'introduzione, la modifica
o la rimozione di vincoli alla circolazione delle
azioni.
INVARIATO
Art. 9 Art. 9
1. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. INVARIATO
2. In deroga a quanto precede, ciascuna azione
dà diritto a due voti per azione ove siano
soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (i)
ciascuna azione sia appartenuta al medesimo
soggetto in forza di un diritto reale legittimante
l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà o
nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto
con diritto di voto) per un periodo continuativo
di almeno ventiquattro mesi; (ii) la ricorrenza
del
presupposto
sub
(i)
sia
attestata
dall'iscrizione continuativa, per un periodo di
almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale
appositamente
istituito
dalla
Società
in
conformità al presente Art. 9 dello Statuto
sociale (l'"Elenco Speciale").
3. Fermo restando che la maggiorazione del
diritto di voto matura automaticamente al
decorso
del
ventiquattresimo
mese
dall'iscrizione
nell'Elenco
Speciale,
l'acquisizione
del
beneficio
della
maggiorazione del diritto di voto sarà accertata
alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il
quinto giorno di mercato aperto del mese di
calendario successivo a quello in cui si sono
verificate le condizioni richieste dallo Statuto
per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la
c.d. record date di un'eventuale Assemblea,
determinata ai sensi della normativa vigente,
successiva alla data in cui si siano verificate le
condizioni richieste dal presente Statuto per la
maggiorazione del diritto di voto.

  1. La Società istituisce e tiene, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente Articolo dovrà presentare un'apposita richiesta, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche la richiesta dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare e acconsente che l'intermediario comunichi alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative al libro dei
soci di cui all'art. 2422 del Codice Civile e ogni
altra disposizione vigente in materia, anche per
quanto riguarda la pubblicità delle informazioni
e il diritto di ispezione dei soci.
5.
La
Società
procede
alla
cancellazione
dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:
(i)
rinuncia,
totale
o
parziale,
da
parte
dell'interessato
al
beneficio
della
maggiorazione del voto. È sempre riconosciuta
la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di
voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo
irrevocabilmente alla maggiorazione del diritto
di voto con riferimento a tutte o parte delle
azioni indicate per le quali sia stata effettuata
l'iscrizione
nell'Elenco
Speciale,
mediante
comunicazione scritta da inviare alla Società,
fermo restando che la maggiorazione del diritto
di
voto
può
essere
nuovamente
acquisita
rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata
con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e
il decorso integrale del periodo di appartenenza
continuativa non inferiore a ventiquattro mesi;
(ii)
comunicazione
dell'interessato
o
dell'intermediario comprovante il venir meno
dei presupposti per la maggiorazione del diritto
di voto o la perdita della titolarità del diritto
reale legittimante e/o del relativo diritto di
voto;
(iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia
dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano
il
venir
meno
dei
presupposti
per
la
maggiorazione del diritto di voto o la perdita
della titolarità del diritto reale legittimante e/o
del relativo diritto di voto.

  1. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo successivo, la maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento dell'azione, come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando tale costituzione comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente. Se a seguito della costituzione di predetti vincoli con perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, successivamente il diritto di voto per le azioni soggette ai vincoli stessi sia di nuovo attribuito all'azionista medesimo, la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita per tali azioni (anche in parte) con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore ai ventiquattro mesi;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista pro tempore dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 58/1998 ("TUF")o da norme successive che lo sostituiscono in tutto o in parte.

7. La maggiorazione di voto, ove già maturata
ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità
necessario
alla
maturazione
del
voto
maggiorato si conserva:
a) in caso di successione a causa di morte a
favore dell'erede e/o legatario;
b) costituzione, da parte del soggetto iscritto
nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle
azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga
attribuito al soggetto costituente il pegno o
concedente l'usufrutto)
c) in caso di fusione o scissione del soggetto
iscritto nell'Elenco;
d) in caso di trasferimento a titolo gratuito a
favore di un ente, quale, a titolo esemplificativo,
un
trust,
un
fondo
patrimoniale
o
una
fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui
eredi siano beneficiari;
e) ove il diritto reale legittimante sia detenuto
attraverso un trust o società fiduciaria, muti il
trustee o la società fiduciaria e non mutino i
beneficiari o i fiducianti.
8. La maggiorazione del diritto di voto si
estende, ferme restando le comunicazioni da
parte
dell'intermediario
previste
dalla
normativa vigente e dal presente Statuto ai fini
della maggiorazione del diritto di voto:
a) proporzionalmente alle azioni di nuova
emissione in caso di un aumento di capitale ai
sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e di
aumento
di
capitale
mediante
nuovi
conferimenti;
b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui
è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso
di fusione o di scissione, qualora ciò sia
previsto dal relativo progetto e nei termini ivi
indicati;
c) proporzionalmente alle azioni di nuova
emissione in caso di esercizio del diritto di
conversione
connesso
ad
obbligazioni
convertibili e altri titoli di debito comunque

strutturati,
che
lo
prevedono
nel
loro
regolamento.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del
comma
precedente
le
nuove
azioni
acquisiscono la maggiorazione di voto:
(i) per le azioni di nuova emissione spettanti al
titolare in relazione ad azioni per le quali sia già
maturata
la
maggiorazione
di
voto,
dal
momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale,
senza necessità di un ulteriore decorso del
periodo continuativo di possesso;
(ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al
titolare in relazione ad azioni per le quali la
maggiorazione di voto non sia già maturata (ma
sia in via di maturazione), dal momento del
compimento
del
periodo
di
appartenenza
calcolato a partire dalla originaria iscrizione
nell'Elenco Speciale.
9. La maggiorazione del diritto di voto si
computa anche per la determinazione dei
quorum costitutivi e deliberativi che fanno
riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma
non ha effetto sui diritti, diversi dal voto,
spettanti in forza del possesso di determinate
aliquote del capitale sociale.
10. Ai fini del presente Articolo la nozione di
controllo è quella prevista dall'art. 93 TUF.

1.10. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

L'adozione dell'istituto del voto maggiorato non comporta la ricorrenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile in capo ai soci che non abbiano concorso all'assunzione della predetta delibera (art. 127quinquies, comma 6, del TUF).

1.11. Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A., in sede straordinaria:

  • esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria (la "Relazione") e condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;

delibera

1) di modificare gli Articoli 5 e 9 dello Statuto Sociale della Società e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, con facoltà di sub-delega, per la completa esecuzione alla delibera che precede, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa (anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili); e

3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega, per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediari e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale."

2. Modifiche al Capo "Assemblea" dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

***

2.1 Motivazioni della proposta

Le proposte di modifica dello Statuto di Tesmec, come meglio illustrate di seguito, tengono conto dei – e, in parte, anticipano i – contenuti del disegno di legge recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (il "DDL Capitali"), approvato in via definitiva in data 27 febbraio 2024 da parte del Senato della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024.

In particolare, mediante l'introduzione dell'art. 135undecies.1 del TUF, viene introdotta la possibilità di rendere applicabili, in linea permanente, le disposizioni inizialmente emanate nel contesto all'emergenza sanitaria da COVID-19 che prevedono la facoltà, per le società quotate e per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato, a condizione che lo Statuto lo preveda espressamente.

Con le modifiche del capo Assemblea dello Statuto Sociale – e in particolare degli Articoli 6, 8 e 10 - di seguito meglio dettagliate, si propone pertanto di introdurre la facoltà per Tesmec di designare il soggetto previsto dall'articolo 135undeciesdel TUF, il Rappresentante Designato, cui i soci

possano conferire delega per partecipare all'Assemblea e di stabilire – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti – che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o subdelega al Rappresentante Designato.

La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione ai sensi della quale qualora la Società opti per il ricorso alla partecipazione in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentate Designato la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo. Tale possibilità, garantita anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie nel contesto del regime emergenziale, è stata poi oggetto di avallo dalla prassi notarile (Cfr. Massima n. 187 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" del 11 marzo 2020 e Massima n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23 novembre 2021, del Consiglio Notarile di Milano).

Come noto, la Società si è avvalsa a partire dal 2020 di tali modalità organizzative nella tenuta delle proprie Assemblee e da tale esperienza si può dedurre che la figura del Rappresentante Designato in via esclusiva, oltre ad aver facilitato la partecipazione degli azionisti, ha anche reso più agile lo svolgimento della riunione.

Le modifiche proposte sono meglio dettagliate di seguito.

2.2. Clausole statutarie a confronto

Di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo degli Articoli 6, 8 e 10 dello Statuto Sociale.

Testo attuale Testo proposto
Assemblea Assemblea
Art. 6 Art. 6
1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai
sensi di legge e si riunisce presso la sede
sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di
convocazione, purchè nell'ambito del territorio
nazionale.
INVARIATO
2. L'assemblea ordinaria o straordinaria potrà
essere
riunita,
su
decisione
degli
amministratori,
anche
mediante
videoconferenza
o
teleconferenza,
con
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, purchè siano rispettati il metodo
collegiale e i principi di buona fede e di parità
di trattamento fra i soci, ed in particolare a
condizione che:
2. L'assemblea ordinaria o straordinaria potrà
essere
riunita,
su
decisione
degli
amministratori,
anche
mediante
videoconferenza
o
teleconferenza,
con
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, purchè siano rispettati il metodo
collegiale e i principi di buona fede e di parità
di trattamento fra i soci, ed in particolare a
condizione che:

(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea,
anche
a
mezzo
del
proprio
ufficio
di
presidenza,
di
accertare
l'identità
e
la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento
dell'adunanza,
constatare
e
proclamare i risultati della votazione; (b)
sia
consentito
al
soggetto
verbalizzante
di
percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito
agli intervenuti di partecipare alla discussione e
alla
votazione
simultanea
sugli
argomenti
all'ordine del giorno.
(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea,
anche
a
mezzo
del
proprio
ufficio
di
presidenza,
di
accertare
l'identità
e
la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento
dell'adunanza,
constatare
e
proclamare i risultati della votazione; (b)
sia
consentito
al
soggetto
verbalizzante
di
percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito
agli intervenuti di partecipare alla discussione e
alla
votazione
simultanea
sugli
argomenti
all'ordine del giorno.
La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono
presenti
il
presidente
e
il
soggetto
verbalizzante.
Salvo quanto previsto al successivo Art. 8.7, La
la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono
presenti
il
presidente
e
il
soggetto
verbalizzante.
3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del
bilancio deve essere convocata entro 120 giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero
entro
il
termine,
anche
maggiore,
eventualmente previsto dalla disciplina tempo
per tempo vigente e applicabile alla Società
INVARIATO
Art. 8 Art. 8
1.
Hanno diritto ad intervenire in assemblea
coloro ai quali spetta il diritto di voto.
INVARIATO
2.
Essi
sono
legittimari
all'intervento
in
assemblea mediate l'invio della comunicazione
dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai
sensi di legge.
INVARIATO
3. Coloro che hanno diritto di intervenire in
Assemblea possono conferire delega scritta per
l'intervento ed il voto, secondo le previsioni di
legge.
INVARIATO
4. Qualora e sino a che le azioni siano negoziate
in un mercato regolamentato, coloro ai quali
spetta il diritto di voto hanno facoltà di
conferire delega in via elettronica, se previsto
da apposito regolamento del Ministero della
4. Qualora e sino a che le azioni siano negoziate
in un mercato regolamentato, coloro ai quali
spetta
il
diritto
di
voto
possono
farsi
rappresentare in Assemblea ai sensi di legge,
mediante delega rilasciata secondo le modalità
previste dalla normativa vigente hanno facoltà

essere effettuata mediate l'utilizzo di apposita
sezione del sito Internet della Società, secondo
le
modalità
indicare
nell'avviso
di
convocazione, ovvero, in subordine, tramite
posta elettronica certificata, all'indirizzo di
posta
elettronica
indicato
nell'avviso
di
convocazione.
da apposito regolamento del Ministero della
Giustizia e con le modalità da esso stabilite. In
tal caso, la notifica elettronica della delega può
essere effettuata mediate l'utilizzo di apposita
sezione del sito Internet della Società, secondo
le
modalità
indicare
nell'avviso
di
convocazione, ovvero, in subordine, tramite
posta elettronica certificata, all'indirizzo di
posta
elettronica
indicato
nell'avviso
di
convocazione.
5. La Società non è peraltro tenuta a designare
per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i
soci possano conferire la propria delega per
l'intervento e il voto in Assemblea.
5. La Società può non è peraltro tenuta a
designare per ciascuna Assemblea un soggetto
al quale i soci possano conferire la propria
delega per l'intervento e il voto in Assemblea.
6. Ove previsto e/o consentito dalla normativa
pro tempore vigente, la Società può prevedere
nell'avviso di convocazione che l'intervento e
l'esercizio del diritto di voto in Assemblea
avvengano
esclusivamente
mediante
conferimento di delega (o sub-delega) di voto
al
rappresentante
designato
di
cui
al
precedente comma 5.
7.
Nel
caso
in
cui
il
Consiglio
di
Amministrazione della Società faccia ricorso
alla facoltà di cui al precedente comma, il
Consiglio di Amministrazione della Società
potrà
prevedere
che
la
partecipazione
all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati
(amministratori, sindaci, rappresentanti della
società di revisione, il notaio, il rappresentante
designato e gli altri soggetti a cui è consentita
la partecipazione all'Assemblea ai sensi della
legge e dello Statuto Sociale, diversi da coloro
ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire
anche
o
unicamente
mediante
mezzi
di
telecomunicazione
che
ne
garantiscano
l'identificazione, senza necessità che si trovino
nello stesso luogo il Presidente, il segretario
e/o
il
notaio,
a
condizione
che:
(a)
sia
consentito
al
presidente
dell'Assemblea
di
accertare l'identità e la legittimazione degli
intervenuti,
regolare
lo
svolgimento
dell'adunanza,
constatare
e
proclamare
i

risultati della votazione; (b) sia consentito al
soggetto
verbalizzante
di
percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto
di
verbalizzazione;
(c)
sia
consentito
agli
intervenuti di partecipare alla discussione e al
rappresentante designato di procedere alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno. In tale caso la riunione dovrà
ritenersi svolta nel luogo ove sarà presente il
soggetto verbalizzante.
Art. 10 Art. 10
1. L'Assemblea è presieduta: (i) dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione, oppure, in
caso di sua mancanza, (ii) dal Vice Presidente,
se nominato, oppure, in caso di sua mancanza,
(iii) dall'Amministratore Delegato – o da uno
degli Amministratori Delegati, se più di uno,
designato
a
maggioranza
degli
azionisti
presenti, secondo il numero di voti posseduti –
oppure, in caso di mancanza di Amministratori
Delegati,
(iv)
da
altra
persona
eletta
a
maggioranza degli azionisti presenti, secondo il
numero di voti posseduti.
1. L'Assemblea è presieduta: (i) dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione, oppure, in
caso di sua mancanza, (ii) dal Vice Presidente,
se nominato, oppure, in caso di sua mancanza,
(iii) dall'Amministratore Delegato – o da uno
degli Amministratori Delegati, se più di uno, dal
più anziano di età esignato a maggioranza degli
azionisti presenti, secondo il numero di voti
posseduti
– oppure, in caso di mancanza di
Amministratori Delegati, (iv) da altra persona
eletta a maggioranza degli azionisti presenti,
secondo il numero di voti posseduti.
2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità
e la legittimazione dei presenti; constata la
regolarità della costituzione dell'Assemblea e la
presenza del numero di Soci necessario per
poter validamente deliberare; regola il suo
svolgimento;
stabilisce
le
modalità
della
votazione ed accerta i risultati della stessa.
2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità
e la legittimazione dei presenti; constata la
regolarità della costituzione dell'Assemblea e la
presenza del numero di Soci necessario per
poter validamente deliberare; regola il suo
svolgimento
e
la
corretta
adozione
delle
delibere di cui all'ordine del giorno; stabilisce le
modalità della votazione ed accerta i risultati
della stessa, esercitando tutte le prerogative
necessarie a tal fine.
3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un
segretario anche non socio, designato dagli
azionisti presenti, a maggioranza dei voti da
essi posseduti, su proposta del Presidente
dell'Assemblea, ovvero nei casi di legge o
quando
ciò
sia
stabilito
dal
Presidente
dell'Assemblea, da un notaio.
INVARIATO

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

2.3. Diritto di recesso

Le proposte di modifica allo Statuto sopra illustrate non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione illustrativa.

2.4 Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A., in sede straordinaria:

  • esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria (la "Relazione") e condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;

delibera

1) di modificare gli Articoli 6, 8 e 10 dello Statuto Sociale e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione; e

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, con facoltà di sub-delega, per la completa esecuzione alla delibera che precede, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa (anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili)"

Grassobbio, 15 marzo 2024

TESMEC S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ambrogio Caccia Dominioni

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