Pre-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 18 APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 125ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, così come successivamente integrato e modificato ("TUF"), 72 e 84ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente integrato e modificato ("Regolamento Emittenti").
la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. (di seguito "Tesmec" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione ai punti all'ordine del giorno di parte Straordinaria dell'Assemblea che si terrà in data 18 aprile 2024, alle ore 10:30 presso la sede operativa di Tesmec in Grassobbio (BG), Via Zanica 17/O 24050
L'art. 127quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") prevede la possibilità per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato di prevedere, attraverso un'apposita modifica dello Statuto Sociale, l'attribuzione di un voto maggiorato "fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione" in un apposito elenco tenuto dalla società.
Tale consentirebbe in primo luogo alle società quotate di dotarsi di uno strumento di incentivazione per gli azionisti che abbiano scelto di prediligere un investimento duraturo nella società quotata, comportando benefici anche in termini di (i) contrasto dei fenomeni di volatilità del titolo, spesso connessi alle scelte di breve periodo degli investitori finanziari; e (ii) stabilità degli assetti del Gruppo.
Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di introdurre la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 127quinquies del TUF, e, pertanto, di modificare lo Statuto Sociale nei termini di seguito illustrati.
L'art. 127quinquies comma 1 del TUF concede alle società la possibilità di determinare all'interno dello Statuto l'entità della maggiorazione dei diritti di voto (entro un massimo di due voti per ciascuna azione) e la durata del periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare il diritto alla maggiorazione del voto (purché non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione in un apposito elenco tenuto dalla Società).
Con riferimento all'entità della maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ritiene congruo avvalersi interamente della facoltà concessa dall'art. 127quinquies comma 1 del TUF di fissare il limite massimo della maggiorazione a due voti per ciascuna azione ritenendo che ciò sia idoneo ad assicurare che la maggiorazione sia effettivamente ed efficacemente premiante per gli azionisti che intendano avvalersene.
Analogamente, per quanto attiene al periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita al decorrere del periodo minimo di

24 (ventiquattro) mesi previsto dalla legge, ritenendolo congruo rispetto all'obiettivo di garantire investimenti stabili e durevoli nella Società.
L'art. 127quinquies del TUF attribuisce la legittimazione al beneficio del voto maggiorato tramite l'iscrizione dei soci che intendano beneficiare di tale maggiorazione in un apposito elenco (l'"Elenco Speciale"), il cui contenuto è disciplinato dall'art. 143quater del Regolamento Emittenti. L'iscrizione nell'Elenco Speciale avviene a seguito di istanza dell'interessato accompagnata da comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni, attestante la titolarità di tali azioni in capo all'azionista richiedente. Ciò al fine di dare avvio al decorso del periodo di tempo necessario alla maturazione del diritto alla maggiorazione del voto. L'istanza potrà essere formulata anche con riguardo soltanto a una parte (e non alla totalità) delle azioni possedute dal soggetto richiedente.
L'Elenco Speciale non costituisce un nuovo libro sociale, ma è complementare al libro soci, e pertanto, al medesimo si applicano le norme di pubblicità previste il libro soci, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei soci di cui all'art. 2422 del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione propone, quindi, di istituire, presso la sede della Società, l'Elenco Speciale e di conferire al Consiglio di Amministrazione mandato e ogni connesso potere per: (i) determinarne le modalità di tenuta, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 143quater del Regolamento Emittenti; e (ii) nominare il soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale.
Il Consiglio di Amministrazione propone altresì di precisare nello Statuto Sociale che:

successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto;
(iv) l'aggiornamento dell'Elenco Speciale sia effettuato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea, così da poter adempiere agli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche di cui all'art. 85bis, comma 4bisdel Regolamento Emittenti.
Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello Statuto che, al fine dell'attribuzione della maggiorazione di voto, l'appartenenza continuativa di cui all'art. 127quinquies del TUF debba essere intesa con riferimento alle azioni il cui diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto per il periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale in forza di uno dei seguenti diritti reali legittimanti:
Inoltre, in conformità con quanto previsto dal terzo comma del sopra richiamato art. 127quinquies del TUF, la proposta di modifica dello Statuto individua le fattispecie che comportano il venir meno della maggiorazione di voto già acquisita, prevedendo la perdita di tale beneficio:
Il verificarsi di una delle fattispecie sopra indicate durante il periodo di 24 (ventiquattro) mesi successivo all'iscrizione nell'Elenco Speciale determina la cancellazione dal suddetto elenco e inibisce la maturazione del beneficio, salvi gli effetti di una nuova iscrizione, ricorrendone i presupposti.
Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello Statuto Sociale che non determini la perdita della legittimazione al voto maggiorato o il riavvio del computo del periodo di titolarità necessario all'attribuzione del beneficio:

e. ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria e non mutino i beneficiari o i fiducianti.
Il Consiglio di Amministrazione, come consentito dall'art. 127quinquies TUF, ritiene opportuno prevedere all'interno dello Statuto l'estensione del beneficio della maggiorazione di voto nelle seguenti ipotesi:
In relazione alle predette ipotesi si ritiene opportuno precisare che le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto:
Ai sensi dell'art. 127quinquies, comma 8, del TUF il Consiglio di Amministrazione ritiene di proporre che la maggiorazione del diritto di voto si computi al fine del calcolo dei quorum, costitutivi e deliberativi, delle assemblee dei soci che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, fermo restando che la maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
Si evidenzia, anche ai fini della raccomandazione n. 2 del Codice di Corporate Governance, che alla data della presente relazione illustrativa gli azioni che detengono una partecipazione rilevante nel capitale sociale della Società sono i seguenti( 1):
1 I dati relativi alla percentuale di partecipazione nel capitale sociale di Tesmec S.p.A. sono stati tratti dalle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi dell'art. 120 TUF.

Nell'ipotesi in cui gli azionisti rilevanti sopra indicati dovessero chiedere la maggiorazione dei diritti di voto rispetto all'intera partecipazione dagli stessi detenuta e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del diritto di voto, al termine dei 24 (ventiquattro) mesi continuativi di detenzione, decorrenti dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, tali azionisti potrebbero esercitare una percentuale dei diritti di voto pari, rispettivamente, al 62,67% e al 6,26% (percentuali calcolate non eliminando le azioni proprie dal totale dei diritti di voto riferiti ad azioni della Società)(2) .
| Azionista | Numero di azioni detenute |
% sul capitale sociale(3) |
Numero dei diritti di voto |
% sul diritto di voto(4) |
|---|---|---|---|---|
| TTC S.r.l.(*) | 289.967.679 | 47,813% | 579.935.358 | 62,67% |
| Palladio Holding S.p.A.(**) |
28.968.114 | 4,78% | 57.936.228 | 6,26% |
(*) Direttamente e per il tramite di FI.IND. S.p.A., MTS – Officine Meccaniche Di Precisione S.p.A. e RX S.r.l.
(**) Direttamente e per il tramite di Fenice S.r.l.. Le società sono riconducibili a Jacopo Meneguzzo.
Si evidenzia, pertanto, che laddove gli azionisti rilevanti sopra indicati dovessero chiedere la maggiorazione dei diritti di voto rispetto all'intera partecipazione dagli stessi detenuta e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del diritto di voto, al termine dei 24 (ventiquattro) mesi continuativi di detenzione, decorrenti dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, TTC S.r.l. manterrebbe il controllo sulla Società ai sensi degli artt. 2359 del Codice Civile e 93 del TUF.
Alla luce di quanto precede, non si attende che l'introduzione della maggiorazione dei diritti di voto comporti effetti significativi sugli assetti proprietari della Società e sulle strategie future della stessa.
Anche ai fini di cui alla raccomandazione n. 2 del Codice di Corporate Governance, si evidenzia che la proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2024, trattandosi di materia estranea alle competenze dei comitati interni. La delibera è stata sottoposta al Consiglio a valle di un'attività di induction svolta con materiale informativo all'uopo predisposto ed è stata assunta all'unanimità.
Le ragioni di tale positiva valutazione sono espresse nei precedenti paragrafi della presente relazione illustrativa.
| Testo attuale | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 5 | Art. 5 |
2 Si evidenzia che ai sensi degli articoli 2357ter, comma 2, e 2368, comma 3, del Codice Civile, le azioni proprie di tempo in tempo detenute dalla Società vengono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea degli azionisti e sono, invece, escluse ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni. Alla data della presente relazione illustrativa, la Società possiede n. 4.711.879 azioni proprie, pari allo 0,78% del capitale sociale.
3 Si rinvia alla nota 2.
4 Si rinvia alla nota 2.

| 1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 15.702.162,00 ed è diviso in n. 606.460.200 azioni prive dell'indicazione del valore nominale. |
INVARIATO |
|---|---|
| 2. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. |
2. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti, salvo per quanto previsto nel successivo Art. 9. |
| 3. Qualora e sino a che le azioni siano negoziate in un mercato regolamentato, il diritto di opzione può essere escluso, in caso di aumento del capitale sociale, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 del Codice Civile. |
INVARIATO |
| 4. Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione e di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati. |
INVARIATO |
| 5. La società può, nelle forme di legge, procedere all'assegnazione di utili ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile. |
INVARIATO |
| 6. Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla approvazione delle delibere riguardanti l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. |
INVARIATO |
| Art. 9 | Art. 9 |
| 1. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. | INVARIATO |

| 2. In deroga a quanto precede, ciascuna azione dà diritto a due voti per azione ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (i) ciascuna azione sia appartenuta al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (ii) la ricorrenza del presupposto sub (i) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società in conformità al presente Art. 9 dello Statuto sociale (l'"Elenco Speciale"). |
|---|
| 3. Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del ventiquattresimo mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, l'acquisizione del beneficio della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale Assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto. |
| 4. La Società istituisce e tiene, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente Articolo dovrà presentare un'apposita richiesta, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare - rilasciata dall'intermediario presso il quale le |

| azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. |
|---|
| La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco Speciale. |
| Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche la richiesta dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante. |
| L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea. |
| Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare e acconsente che l'intermediario comunichi alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date. |
| All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro dei soci di cui all'art. 2422 del Codice Civile e ogni altra disposizione vigente in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci. |
| 5. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia, totale o parziale, da parte dell'interessato al beneficio della maggiorazione del voto. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di |

| voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente alla maggiorazione del diritto di voto con riferimento a tutte o parte delle azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto |
|---|
| di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; |
| (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. |
| 6. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo successivo, la maggiorazione del diritto di voto viene meno: |
| a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento dell'azione, come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando tale costituzione comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente. Se a seguito della costituzione di predetti vincoli con perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, successivamente il diritto di voto per le azioni |

| soggette ai vincoli stessi sia di nuovo attribuito all'azionista medesimo, la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita per tali azioni (anche in parte) con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore ai ventiquattro mesi; |
|---|
| b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista pro tempore dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 58/1998 ("TUF")o da norme successive che lo sostituiscono in tutto o in parte. |
| 7. La maggiorazione di voto, ove già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si conserva: |
| a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; |
| b) costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto) |
| c) in caso di fusione o scissione del soggetto iscritto nell'Elenco; |
| d) in caso di trasferimento a titolo gratuito a favore di un ente, quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi siano beneficiari; |
| e) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, muti il trustee o la società fiduciaria e non mutino i beneficiari o i fiducianti. |

a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti;
b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto e nei termini ivi indicati;
c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, che lo prevedono nel loro regolamento.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto:
(i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso;
(ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

| 9. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. |
|---|
| 10. Ai fini del presente Articolo la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 93 TUF. |
L'adozione dell'istituto del voto maggiorato non comporta la ricorrenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile in capo ai soci che non abbiano concorso all'assunzione della predetta delibera (art. 127quinquies, comma 6, del TUF).
Signori Azionisti,
alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A., in sede straordinaria:
1) di modificare gli Articoli 5 e 9 dello Statuto Sociale della Società e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, con facoltà di sub-delega, per la completa esecuzione alla delibera che precede, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa (anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili); e
3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega, per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della

disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediari e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale."
***
Le proposte di modifica dello Statuto di Tesmec, come meglio illustrate di seguito, tengono conto dei – e, in parte, anticipano i – contenuti del disegno di legge recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (il "DDL Capitali"), approvato in via definitiva in data 27 febbraio 2024 da parte del Senato della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024.
In particolare, mediante l'introduzione dell'art. 135undecies.1 del TUF, viene introdotta la possibilità di rendere applicabili, in linea permanente, le disposizioni inizialmente emanate nel contesto all'emergenza sanitaria da COVID-19 che prevedono la facoltà, per le società quotate e per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato, a condizione che lo Statuto lo preveda espressamente.
Con le modifiche del capo Assemblea dello Statuto Sociale – e in particolare degli Articoli 6, 8 e 10 - di seguito meglio dettagliate, si propone pertanto di introdurre la facoltà per Tesmec di designare il soggetto previsto dall'articolo 135undecies del TUF, il Rappresentante Designato, cui i soci possano conferire delega per partecipare all'Assemblea e di stabilire – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti – che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o subdelega al Rappresentante Designato.
La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione ai sensi della quale qualora la Società opti per il ricorso alla partecipazione in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentate Designato la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo. Tale possibilità, garantita anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie nel contesto del regime emergenziale, è stata poi oggetto di avallo dalla prassi notarile (Cfr. Massima n. 187 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" del 11 marzo 2020 e Massima n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23 novembre 2021, del Consiglio Notarile di Milano).
Come noto, la Società si è avvalsa a partire dal 2020 di tali modalità organizzative nella tenuta delle proprie Assemblee e da tale esperienza si può dedurre che la figura del Rappresentante Designato in via esclusiva, oltre ad aver facilitato la partecipazione degli azionisti, ha anche reso più agile lo svolgimento della riunione.
Le modifiche proposte sono meglio dettagliate di seguito.

Di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo degli Articoli 6, 8 e 10 dello Statuto Sociale.
| Testo attuale | Testo proposto |
|---|---|
| Assemblea | Assemblea |
| Art. 6 | Art. 6 |
| 1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. |
INVARIATO |
| 2. L'assemblea ordinaria o straordinaria potrà essere riunita, su decisione degli amministratori, anche mediante videoconferenza o teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purchè siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci, ed in particolare a condizione che: |
2. L'assemblea ordinaria o straordinaria potrà essere riunita, su decisione degli amministratori, anche mediante videoconferenza o teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purchè siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci, ed in particolare a condizione che: |
| (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. |
(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. |
| La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. |
Salvo quanto previsto al successivo Art. 8.7, La la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. |
| 3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il termine, anche maggiore, |
INVARIATO |

| eventualmente previsto dalla disciplina tempo | |
|---|---|
| per tempo vigente e applicabile alla Società | |
| Art. 8 | Art. 8 |
| 1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. |
INVARIATO |
| 2. Essi sono legittimari all'intervento in assemblea mediate l'invio della comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi di legge. |
INVARIATO |
| 3. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea possono conferire delega scritta per l'intervento ed il voto, secondo le previsioni di legge. |
INVARIATO |
| 4. Qualora e sino a che le azioni siano negoziate in un mercato regolamentato, coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire delega in via elettronica, se previsto da apposito regolamento del Ministero della Giustizia e con le modalità da esso stabilite. In tal caso, la notifica elettronica della delega può essere effettuata mediate l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, secondo le modalità indicare nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. |
4. Qualora e sino a che le azioni siano negoziate in un mercato regolamentato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente hanno facoltà di conferire delega in via elettronica, se previsto da apposito regolamento del Ministero della Giustizia e con le modalità da esso stabilite. In tal caso, la notifica elettronica della delega può essere effettuata mediate l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, secondo le modalità indicare nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. |
| 5. La Società non è peraltro tenuta a designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possano conferire la propria delega per l'intervento e il voto in Assemblea. |
5. La Società può non è peraltro tenuta a designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possano conferire la propria delega per l'intervento e il voto in Assemblea. |
| 6. Ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto |

| al rappresentante designato di cui al precedente comma 5. |
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|---|---|
| 7. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, il notaio, il rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto Sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il segretario e/o il notaio, a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e al rappresentante designato di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. In tale caso la riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante. |
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| Art. 10 | Art. 10 |
| 1. L'Assemblea è presieduta: (i) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di sua mancanza, (ii) dal Vice Presidente, se nominato, oppure, in caso di sua mancanza, (iii) dall'Amministratore Delegato – o da uno degli Amministratori Delegati, se più di uno, designato a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduti – oppure, in caso di mancanza di Amministratori |
1. L'Assemblea è presieduta: (i) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di sua mancanza, (ii) dal Vice Presidente, se nominato, oppure, in caso di sua mancanza, (iii) dall'Amministratore Delegato – o da uno degli Amministratori Delegati, se più di uno, dal più anziano di età esignato a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduti – oppure, in caso di mancanza di |

| Delegati, (iv) da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduti. |
Amministratori Delegati, (iv) da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduti. |
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| 2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di Soci necessario per poter validamente deliberare; regola il suo svolgimento; stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della stessa. |
2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di Soci necessario per poter validamente deliberare; regola il suo svolgimento e la corretta adozione delle delibere di cui all'ordine del giorno; stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della stessa, esercitando tutte le prerogative necessarie a tal fine. |
| 3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio, designato dagli azionisti presenti, a maggioranza dei voti da essi posseduti, su proposta del Presidente dell'Assemblea, ovvero nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. |
INVARIATO |
Le proposte di modifica allo Statuto sopra illustrate non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione illustrativa.
Signori Azionisti,
alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A., in sede straordinaria:

1) di modificare gli Articoli 6, 8 e 10 dello Statuto Sociale e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione; e
2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, con facoltà di sub-delega, per la completa esecuzione alla delibera che precede, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa (anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili)"
Grassobbio, 28 marzo 2024
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ambrogio Caccia Dominioni
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