M&A Activity • Apr 23, 2024
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(Ai sensi dell'art. 2501 – Ter del codice civile)

Il presente progetto prevede e regola la fusione per incorporazione nella Vianini SpA delle società DOMUS ITALIA SPA e DOMUS ROMA 15 SRL.
iscritta nel Registro delle Imprese di Roma - Codice Fiscale e n. iscrizione: 03873920585, R.E.A. di Roma: n. 461017, con sede in Roma - Via Barberini n. 47; Capitale Sociale € 35.072.775,69 interamente versato.
iscritta nel Registro Imprese di Roma – C.F. e n. iscrizione 13161741007, R.E.A. di Roma: n. 1427513, con sede in Roma, Via Barberini n. 47, Capitale Sociale € 20.000.000,00 interamente versato, detenuto dalla incorporante Vianini SpA.
Iscritta nel Registro Imprese di Roma – C.F. e n. iscrizione 10735331000, R.E.A. di Roma: n. 1253106, con sede in Roma, Via Barberini n. 47, Capitale sociale € 30.000,00 interamente versato, detenuto dalla incorporanda Domus Italia SpA.
Per effetto della fusione mediante incorporazione, il capitale sociale della incorporante rimarrà invariato come specificato al successivo punto 3.

La fusione avverrà a norma dell'art. 2505 codice civile dal momento che la incorporante detiene sia direttamente che indirettamente i capitali sociali delle società incorporande in quanto la incorporante detiene direttamente l'intero capitale sociale della incorporanda Domus Italia SpA e indirettamente, attraverso Domus Italia SpA, l'intero capitale sociale della incorporanda Domus Roma 15 Srl.
Per tale motivo nell'operazione di fusione per incorporazione non ricorre rapporto di cambio.
Le quote e le azioni rappresentative dei capitali sociali delle incorporande, causa fusionis, verranno annullate senza sostituzione.
Non sono previsti conguagli in denaro.
Non sono neppure necessarie né la relazione dell'organo amministrativo (art. 2501 quinquies c. c.) né la relazione degli esperti di cui al primo comma dell'art. 2501 sexies, né la situazione patrimoniale (art. 2501 quater c.c.) stante l'espresso esonero disposto dall'art. 2505 del codice civile.
La fusione avrà effetto dalla data che sarà stabilita nell'atto di fusione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 172, comma 9 del DPR n. 917/86, la medesima decorrenza verrà stabilita ai fini fiscali.
Le operazioni di fusione potranno essere attuate anche in tempi diversi mediante atti di fusione separati.
5) Trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle quote e/o azioni
Non è previsto alcun trattamento particolare.

Non sono previsti vantaggi a favore degli amministratori.
Roma, lì
VIANINI SPA
Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Avv. Elena De Simone
DOMUS ITALIA SPA
Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Ing. Massimiliano Capece Minutolo
Del Sasso
Amministrazione
Ing. Massimiliano Capece Minutolo
Del Sasso
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