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S.S. Lazio

Governance Information Oct 7, 2015

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Governance Information

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S.S. Lazio S.p.A.

CODICEDI COMPORTAMENTO

Inmateria di Internal Dealing

INDICE

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Allegato 1 – Filing Model

Allegato 2 – Dichiarazione di accettazione e presa conoscenza del Codice e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi delD.Lgs. 196/2006

Premesse Il Consiglio di Sorveglianza della S.S. LAZIO S.p.A. (qui di seguito brevemente "S.S. LAZIO") ha emanato, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 2.6.3, 2.6.4, 2.6.4 bis del "Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A." il seguente Codice di comportamento in tema di Internal Dealing (qui di seguito brevemente il "Codice"), diretto a disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi di comportamento, di informativa, nonché di comunicazione nei confronti del mercato, inerenti alle Operazioni effettuate per conto proprio dalle Persone Rilevanti (art. 1) sugli strumenti finanziari (art. 2) emessi dalla S.S. LAZIO o da sue controllate.

L'osservanza delle disposizioni sancite dal presente Codice non esonera le Persone Rilevanti dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e Regolamenti vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni previste dagli articoli 180 e ss. del D.Lgs. n. 58/1998, in tema di abusodi informazioni privilegiate.

Il presente Codice ha la finalità di dare trasparenza all'operatività compiuta dalle Persone Rilevanti, informando il mercato e gli investitori delleoperazioni effettuate per conto proprio sugli strumenti finanziari emessi dalla S.S. LAZIO o da sue controllate.

ARTICOLO1

PERSONERILEVANTI

1.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.6.3 del "Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", per Persone Rilevanti dellaS.S. LAZIO, ai fini del presente Codice, si intendono:

  • i componenti il Consiglio di gestione, i componenti del Consiglio di Sorveglianza, i Dirigenti della S.S. LAZIO;
  • il Responsabile Tecnico, l'Allenatore in Seconda della Prima Squadra della S.S. LAZIO, il Direttore Sportivo e il Segretario Generale;
  • gli Amministratori e i Sindaci delle Società controllate dalla S.S. LAZIO;
  • le persone, fisiche e/o giuridiche, iscritte nel Registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate istituito ai sensi dell'art. 115-bisdel D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.2) Le Persone Rilevanti, di cui al precedente art. 1.1, in virtù dell'incarico ricoperto, hanno accesso ad informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della S.S. LAZIO e del suo Gruppo, idonee, se rese pubbliche, ad influenzare il prezzo degli strumenti finanziari quotati emessi dalla S.S. LAZIO, o dalle sue controllate.

ARTICOLO2

INFORMAZIONI DOVUTE DALLE PERSONE RILEVANTI ALLAS.S. LAZIO

2.1) Le Persone Rilevanti comunicano al Referente (art. 5) della S.S. LAZIO, secondo le modalità e la tempistica di cui al successivo art. 3 del presente Codice, le operazioni a qualsiasi titolo compiute, per conto proprio, (qui di seguito brevemente le "Operazioni"), aventi adoggetto:

a) strumenti finanziari quotati emessi dalla S.S. LAZIO o da sue controllate, escluse le obbligazioni non convertibili;

b) strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, o acquistare, o vendere gli strumenti di cui alla precedente lettera a);

c) strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui alla precedente letteraa), anche quanto l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti;

d) esercizio di diritti di opzione e di stock options su strumenti finanziari di cui alla lettera a).

Per gli strumenti finanziari derivati, i covered warrant o i warrant, il controvalore nozionale è calcolato come il prodotto fra il numero di azioni controllate dallostrumento ed il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione delle operazioni.

2.2) Ai fini di quanto stabilito al precedente art. 2.1:

a) si tiene conto delle operazioni compiute da ciascuna Persona Rilevante, dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatta compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate;

b) non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli, nell'ipotesi in cui la Persona Rilevante o gli altri soggetti di cui alla precedente letteraa), assumano la posizione del prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;

c) non si tiene conto delle operazioni il cui ammontare, anche cumulato, sia inferiore all'importo di 30.000 (trentamila) euro, per ciascunaPersona Rilevante;

d) non si tiene conto delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra i soggetti di cui alla precedente letteraa);

e) non si tiene conto delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddoveil cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni.

ARTICOLO3

TERMINI E MODALITÀ OBBLIGHI DI COMPORTAMENTOED INFORMATIVI

3.1) La Persona Rilevante deve comunicare al Referente del Codice, entro il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare (qui di seguito brevemente il "Periodo di riferimento"), le Operazioni indicate all'art. 2 compiute in ciascun Periododi riferimento, il cui ammontare, anche cumulato, sia uguale o superiore a 30.000 (trentamila) euro per Persona Rilevante.

3.2) In deroga ai termini temporali previsti al precedente art. 3.1, la Persona Rilevante deve inoltre comunicare al Referente, senza indugio e, comunque, entro il giorno nel quale le stesse sono state effettuate, le operazioni di ammontare significativo (qui di seguito brevemente le "Operazioni significative") intendendosi per tale, ai fini del presente Codice, ogni operazione il cui ammontare, anche cumulato con le altre operazioni compiute nel Periodo di riferimento e non precedentemente cumulate, sia superiore a 150.000 (centocinquantamila) euro per Persona Rilevante.

3.3) Le comunicazioni di cui ai precedenti artt. 3.1 e 3.2 devono essere consegnate personalmente da ciascuna Persona Rilevante al

Referente, ovvero tramite raccomandata, anticipata a mezzo fax o per e-mail, sempre al Referente.

3.4) In relazione alle Operazioni effettuate, ciascuna Persona Rilevante deve fornire alla S.S. LAZIO le informazioni così come contenutenel Filing Model, predisposto da Borsa Italiana, di cui all'Allegato 1 del presente Codice.

3.5) La comunicazione alla S.S. LAZIO non è dovuta in caso di mancata effettuazione di operazioni e nel caso in cui l'ammontare delle operazioni effettuate non raggiunga il limite di cui al precedente art. 3.1

ARTICOLO4

OBBLIGHI DELLAS.S. LAZIO: COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AL MERCATO

4.1) Il Referente rende noto al mercato le informazioni comunicate dalle Persone Rilevanti entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo a ciascun Periodo di riferimento, mediante l'invio di apposita comunicazione a Borsa Italiana s.p.a., secondo le modalità previste nel "Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A." e delle relative Istruzioni.

4.2) In deroga ai termini di cui al precedente art. 4.1, il Referente rende noto al mercato, senza indugio, le Operazioni Significative, di cui all'art. 3.2. del Codice, secondo le medesime modalità indicate nel precedente comma. La comunicazione al mercato non è dovuta in caso di mancata effettuazione di operazioni e nel caso in cui l'ammontare delle operazioni compiute da ciascuna Persona Rilevante nonraggiunga i limiti sopra indicati.

ARTICOLO5

REFERENTE

5.1) Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni compiute dallePersone Rilevanti (qui brevemente "Referente") è l'Investor Relation Manager.

5.2) Le comunicazioni dovranno essere fornite da parte di ciascuna Persona Rilevante nei termini e con le modalità di cui al precedente art.3.

ARTICOLO6

BLACKOUTPERIOD

6.1) I componenti del Consiglio di Gestione ed i Dirigenti possono effettuare le Operazioni soltanto dal giorno successivo alla diffusione dei dati economico-finanziari di ciascun Periodo di Riferimento e fino al trentesimo ed al sessantesimo giorno successivo, rispettivamente, alla chiusura del Trimestre, del Semestre e dell'Esercizio Annuale.

6.2) I componenti del Consiglio di Sorveglianza della S.S. LAZIO, nonché gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi delle società controllate, si astengono dal compimento delle Operazioni dal giorno della convocazione della riunione consiliare chiamata ad approvare i dati economico-finanziari del Periodo di Riferimento, relativi a ciascun Trimestre, ovvero al Semestre, o all'Esercizio annuale - in caso di esonero della pubblicazione, rispettivamente, della seconda e della quarta trimestrale - o dall'eventuale momento dellaconoscenza degli stessi, se anteriore, fino al giorno successivo alla loro diffusione.

6.3) I componenti del Consiglio di Gestione, i Dirigenti, il Responsabile Tecnico e l'Allenatore in seconda della prima squadra si astengono dal compimento delle operazioni nel periodo della cosiddetta "campagna trasferimento calciatori".

6.4) Il Consiglio di Gestione della S.S. LAZIO si riserva la facoltà, per ragioni contingenti o eccezionali, di vietare o limitare il compimento, da parte di tutte o alcune delle Persone Rilevanti, delle Operazioni oggetto di comunicazione ai sensi del presente Codice.

ARTICOLO7

RESPONSABILITÀ

7.1) Il Referente non è responsabile del mancato adempimento agli obblighi di informativa al mercato posti a carico della S.S. LAZIO, derivante dalla omessa oritardata comunicazione da parte delle Persone Rilevanti.

7.2) Fatta salva la possibilità per la S.S. LAZIO di rivalersi per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Codice, l'inosservanza da parte delle Persone Rilevanti delle regole indicate nello stessocomporterà, tenuto conto della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva:

per i soggetti che sono dipendenti della S.S. LAZIO o di sue controllate l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa e C.C.N.L. vigente;

  • per i soggetti che sono collaboratori, la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto;
  • per gli Amministratori delle controllate e per i componenti del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione si riserva la facoltà di proporre alla successiva assemblea competente la revoca per giusta causa del Consigliere inadempiente; se è inadempiente il componente del Consiglio di Gestione, la proposta di revoca per giusta causa sarà formulata alla prima riunione delConsiglio di Sorveglianza.

ARTICOLO8

ADOZIONEDEL CODICE

8.1) La S.S. LAZIO fornisce tempestiva comunicazione al mercato, mediante apposito comunicato stampa, dell'adozione del presente Codice, della tempistica prevista, nonché delle limitazioni al compimento di operazioni in determinati periodi dell'anno; contestualmente, la S.S. LAZIO trasmette la copia del Codice alla Borsa Italiana.

8.2) Il presente Codice viene portato a conoscenza delle Persone Rilevanti e da questi espressamente accettato, mediante sottoscrizione del moduloallegato sub 2.

ARTICOLO9

ENTRATAIN VIGORE

Ilpresente Codice viene adottato con deliberazione del Consiglio di Sorveglianza in data 19 settembre 2006.

ARTICOLO10

SUCCESSIVEMODIFICAZIONI

Le disposizioni di cui al presente Codice potranno essere aggiornate ed integrate in forma scritta con deliberazione del Consiglio di Sorveglianza, sulla base dell'esperienza applicativa e della migliore prassi di mercato che verrà a maturare in materia.

Allegato $1\,$

Filing Model per la comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Codice di comportamento sull'Internal dealing

TABELLA **; Comunicazioni delle operazioni di cui all'art. 2, comma 1, del Codice di comportamento sull'Internal dealing

Società: S.S.LAZIO S.p.A.
Periodo di riferimento:
Comunicazione:
Dichiarante (1) Qualifica
Comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1 lettera a) e d), del Codice di comportamento sull'Internal dealing nonché obbligazioni
convertibili
Data Operazione (2)
Strumento
Codice
Prezzo unitario Fonte $(4)$
Finanziario (3) ISIN
Sub-TOTALE (A) - indicare il controvalore complessivo delle operazioni elencati nel modulo
Comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) e c), del Codice di comportamento sull'Internal
dealing
Dat Operazion Strumento Categori Codic Strumento Investimento/Disinvestiment Investimento/Disinvestimento Condizioni
a e(5) Finanziario $\rm{a}$ $\mathbf{e}$ finanziario (10)
$\rm o$ effettivo
potenziale (nozionale) (9)
(6) (7) ISIN sottostant
$\rm e$ (8)
$Q.ta$ Prezzo Controv Q.ta $\operatorname{Prezz}$ Contro
$\mathbf{o}$ $\mathbf{V}$
Sub-TOTALE (B) - indicare il controvalore complessivo delle operazioni riportati nel modulo, calcolato
utilizzando il controvalore nozionale
TOTALE $(A) + (B)$

** Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo (cfr. Art. 3, comma 2, del Codice di

comportamento) e precedentemente dichiarate non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale di periodo.

$\begin{tabular}{c} Data \end{tabular} \begin{tabular}{c} \includegraphics[width=0.35\textwidth]{figs/1000001111111111111111111111111111111$

$\begin{tabular}{|c|c|c|} \hline In fede \hspace{0.03cm} {\footnotesize \hspace{0.03cm} \hspace{0.03cm} \hspace{0.03cm} \hspace{0.03cm} }}\hline \end{tabular}$

(firma)

  1. Per dichiarante si intende la singola Persona rilevante, come definita dall'art. 1 del Codice di comportamento

    1. Indicare la tipologia di operazione:
  2. $\bf{A}$ $=$ acquisto
  3. $\mathbf V$ $=$ vendita
  4. $\mathbf S$ $!=$ sottoscrizione
  5. $\mathbf E$ = esercizio di diritto di opzione
  6. $SO$ $=$ esercizio di stock options
  7. $\overline{O}$ $=$ altro, in tale caso specificare
    1. Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione.
  8. $AZO$ $=$ azioni ordinarie
  9. $AZP$ $=$ azioni privilegiate
  10. $AZR$ $=$ azioni di risparmio
  11. $OBCV = obbligazioni convertibili$
  12. $\overline{O}$ $=$ altro, in tal caso specificare lo strumento

Nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di società controllate indicare la denominazione della Società.

Allegato 2

Dichiarazione di accettazione e presa conoscenza del Codice e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2006

Il sottoscritto__________________________________, nato a __________________________, il ______________________, residente in______________________________________,

DI C H I A R A

  • di aver preso atto che la S.S. Lazio s.p.a. con delibera del Consiglio di Sorveglianza del 19 settembre 2006, ha adottato, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 2.6.3, 2.6.4 e 2.6.4 bis del "Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla Borsa ItalianaS.p.A." il Codice di comportamento sull'Internal Dealing;
  • di aver preso atto di essere stato incluso nel novero delle "Persone Rilevanti" ai sensi del Codice di comportamento sull'Internal Dealing di S.S. Lazio S.p.A.;
  • di aver preso atto che il Codice di comportamento è dotato di "efficacia cogente" ed è vincolante per le Persone Rilevanti;
  • di aver ricevutocopia del predetto Codice di comportamento e di accettarne i contenuti;
  • di essere consapevole delle responsabilità e degli obblighi imposti con riferimento alle Operazioni oggetto del Codice di comportamento.

Data, _______________

(firma)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento dei dati personali richiesti in applicazione del Codice di comportamento sull'Internal Dealing di S.S. Lazio S.p.A. al solo fine di adempiere allanormativa regolamentare emanata dalla Borsa Italiana S.p.A..

Data, ___________________________________

$\overline{\text{(firma)}}$

$\overline{\phantom{0}}$

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