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Borgosesia

Pre-Annual General Meeting Information Oct 9, 2017

4180_rns_2017-10-09_c8ad032e-861e-46a0-988f-999fbb6c42f7.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

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Ai sensi dell'art. 146 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successivi aggiornamenti, il Rappresentante comune convoca i Signori Azionisti di risparmio in assemblea presso lo Studio del Notaio Migliardi, Via Avogadro 16, Torino, il giorno 9 novembre 2017 ore 17, per discutere e deliberare:

ORDINE DEL GIORNO

  • 1. Esame e discussione della delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti ordinari del 28 luglio 2017 relativa a modifiche dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  • 2. Esame e discussione delle delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti ordinari del 13 settembre 2017 relative alla distribuzione di un acconto sulla liquidazione e all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Punto 1.

Esame e discussione della delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti ordinari del 28 luglio 2017 relativa a modifiche dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea straordinaria di Borgosesia SpA tenutasi in seconda convocazione il 28 luglio 2017 a Milano, presso la sede DLA Piper, ha posto all'ordine del giorno "Modifica degli artt. 5, 6, 27 e 29 dello Statuto sociale al fine di adeguare le clausole statutarie in tema di diritti delle azioni di risparmio all'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie."

L'assemblea ha sostanzialmente accolto le richieste legittime degli azionisti di risparmio (in particolare nell'assemblea speciale del 18 aprile 2017, con presentazione, da parte del rappresentante comune, di due pareri legali) che chiedevano di correggere alcune ambiguità emerse in una precedente modifica statutaria, definendo un valore di riferimento (in sostituzione del precedente valore nominale) per le azioni di risparmio. Alla luce della delibera dell'assemblea generale è necessario valutare se le modifiche statutarie, di seguito riportate, con alcuni commenti, possono o meno ritenersi complessivamente soddisfacenti e non lesive dei diritti della categoria.

Le modifiche statutarie sono in linea con il parere dello Studio Tosetto Weigmann e associati (in sintesi, il valore delle azioni di risparmio a 1,20 €) e non accolgono una interpretazione più favorevole dello Studio Altara Musumeci, Desana e associati. Quest'ultima interpretazione teneva conto dell'annullamento di azioni proprie Borgosesia, senza riduzione del capitale sociale e del contemporaneo aumento di valore di tutte le azioni ordinarie e di risparmio che salivano, in quella circostanza, ad oltre 1,41 €. Considerando le significative perdite riportate dalla Società, negli ultimi anni, nonché l'esiziale situazione di liquidazione, e, altresì, le prospettive che appaiono certamente migliori per il futuro, se verrà superata questa fase di trasformazione e di successiva ridefinizione delle strategie di investimento, gli Azionisti di Risparmio di Borgosesia sono chiamati a valutare e deliberare sulle correzioni statutarie approvate dall'assemblea straordinaria di Borgosesia SpA in liquidazione.

Art. 5 -
Misura del capitale
Art. 5 -
Misura del
capitale
Commenti
Il capitale sociale è di euro
28.981.119,32
(ventottomilioninovecentootta
ntunomilacentodiciannove
virgola trentadue) ripartito in
n. 38.829.663 azioni prive di
valore
nominale
espresso,
delle
quali
n.
37.935.251
ordinarie
e
n.894.412
di
risparmio.
Il
capitale
sociale
è
di
euro
28.981.119,32
ripartito
in
n.
38.829.663
azioni
prive
di
valore
nominale
espresso,
delle
quali
n.
37.935.251 ordinarie e n. 894.412 di
risparmio.
Questo articolo resta
invariato
a
parte
l'indicazione
in
lettere
del
capitale
che viene omesso.
Art. 6 -
Azioni e strumenti
finanziari
Art. 6 -
Azioni e strumenti finanziari
Ogni
azione
ordinaria
ha
diritto ad un voto. Le azioni
sono
indivisibili.
Le
azioni
sono
nominative
o
al
portatore, osservate le norme
di legge.
Le
azioni
sono
emesse
in
regime di dematerializzazione,
di cui al Titolo II, Parte III, del
D. Lgs. 58/1998.
Ogni azione ordinaria ha diritto ad un
voto. Le azioni sono indivisibili. Le
azioni sono nominative o al portatore,
osservate le norme di legge.
Le azioni sono emesse in regime di
dematerializzazione, di cui al Titolo II,
Parte III, del D. Lgs. 58/1998.
Qui viene reintegrato
esplicitamente
il
diritto
in
caso
di
riduzione del capitale
per perdite: il diritto
alla
postergazione
delle
perdite,
inavvertitamente
cancellato
nelle
precedenti modifiche
statutarie.
Possono essere emesse azioni
privilegiate ai sensi di legge.
Possono essere altresì emesse
azioni di risparmio, anche in
sede di conversione di azioni
già emesse sia ordinarie sia
privilegiate, aventi i privilegi
di cui ai successivi articoli 27 e
29;
inoltre,
le
azioni
di
risparmio sono soggette alla
seguente disciplina:
Possono
essere
emesse
azioni
privilegiate ai sensi di legge. Possono
essere
altresì
emesse
azioni
di
risparmio, anche in sede di conversione
di azioni già emesse sia ordinarie sia
privilegiate, aventi i privilegi di cui ai
successivi articoli 27 e 29; inoltre, le
azioni di risparmio sono soggette alla
seguente disciplina:
(i) in ogni caso di riduzione del capitale
sociale per perdite, la deliberazione deve
necessariamente
prevedere,
al
fine
di
garantire
alle
azioni
di
risparmio
la
postergazione
delle
perdite,
il
proporzionale
annullamento
delle
sole
azioni
ordinarie
sino
a
concorrenza
dell'intera
parità
contabile
da
esse
rappresentata; solo qualora le perdite da
coprire siano superiori alla parità contabile
rappresentata dalle azioni ordinarie, la
riduzione del capitale sociale per perdite
comporterà
un
proporzionale
annullamento delle azioni di risparmio,
fatta salva la necessità, ai sensi dell'art. 145,
comma 5, TUF, di ristabilire il rapporto tra
azioni ordinarie e azioni di risparmio
prevista dalla legge entro i termini ivi
stabiliti;
(ii) in ogni caso in cui venisse modificata la
parità contabile delle azioni ordinarie e di
risparmio –
fermo restando che essa è
comunque la medesima per le une e le altre,
e che non potrà darsi il caso di modifica

della parità contabile per effetto di una riduzione del capitale sociale per perdite, stante quanto stabilito al punto precedente – si intenderà automaticamente modificato, nella medesima proporzione, anche l'importo del Parametro del Dividendo Privilegiato, come definito nel successivo art. 27;

(i) in caso di esclusione delle azioni ordinarie e/o di quelle di risparmio dalle negoziazioni in un mercato regolamentato, l'assemblea degli azionisti di risparmio potrà, entro dodici mesi dalla predetta esclusione, richiedere alla società la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; l'assemblea straordinaria dovrà essere all'uopo convocata entro due mesi dalla richiesta e, se delibererà in senso conforme, determinerà le modalità della conversione; in caso di mancata conversione le azioni di risparmio conserveranno i privilegi di natura patrimoniale e la disciplina prevista del presente statuto e dalla legge;

(ii) al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

(iii)in caso di esclusione delle azioni ordinarie e/o di quelle di risparmio dalle negoziazioni in un mercato regolamentato, l'assemblea degli azionisti di risparmio potrà, entro dodici mesi dalla predetta esclusione, richiedere alla società la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; l'assemblea straordinaria dovrà essere all'uopo convocata entro due mesi dalla richiesta e, se delibererà in senso conforme, determinerà le modalità della conversione; in caso di mancata conversione le azioni di risparmio conserveranno i privilegi di natura patrimoniale e la disciplina prevista del presente statuto e dalla legge;

(iiiv) al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

La
società
può
peraltro
emettere categorie di azioni
fornite
di
diritti
diversi,
determinando
all'atto
della
loro
emissione
i
diritti
spettanti all'intera categoria di
azioni così creata.
La
società
può
peraltro
emettere
categorie di azioni fornite di diritti
diversi, determinando all'atto della loro
emissione i diritti spettanti all'intera
categoria di azioni così creata.
L'assemblea straordinaria può
deliberare
l'emissione
di
strumenti
finanziari
denominati "buoni d'apporto"
a
fronte
del
conferimento
anche
di
opera
o
servizi
determinando
contestualmente
i
diritti
patrimoniali e amministrativi
– escluso sempre il diritto di
voto -
agli stessi spettanti e
disciplinando le norme per la
loro
circolazione.
I
"buoni
d'apporto"
possono
essere
nominativi
o
al
portatore
osservate le norme di legge.
L'assemblea
straordinaria
può
deliberare
l'emissione
di
strumenti
finanziari
denominati
"buoni
d'apporto" a fronte del conferimento
anche di opera o servizi determinando
contestualmente i diritti patrimoniali e
amministrativi

escluso
sempre
il
diritto di voto - agli stessi spettanti e
disciplinando le norme per la loro
circolazione.
I
"buoni
d'apporto"
possono
essere
nominativi
o
al
portatore osservate le norme di legge.
L'assemblea straordinaria può
deliberare
l'assegnazione
di
utili ai prestatori di lavoro
dipendenti della società o di
società da questa controllate e
ciò mediante
l'emissione
di
speciali categorie di azioni da
assegnare individualmente ai
prestatori
di
lavoro
determinando le modalità di
loro assegnazione, le norme
sulla loro circolazione ed i
diritti loro spettanti.
L'assemblea
straordinaria
può
deliberare
l'assegnazione
di
utili
ai
prestatori di lavoro dipendenti della
società
o
di
società
da
questa
controllate e ciò mediante l'emissione
di
speciali
categorie
di
azioni
da
assegnare individualmente ai prestatori
di lavoro determinando le modalità di
loro assegnazione, le norme sulla loro
circolazione ed i diritti loro spettanti.
Del
pari
l'assemblea
straordinaria può deliberare
l'assegnazione
ai
soggetti
individuati
al
precedente
comma di strumenti finanziari,
diversi dalle azioni, forniti di
Del pari l'assemblea straordinaria può
deliberare l'assegnazione ai soggetti
individuati al precedente comma di
strumenti
finanziari,
diversi
dalle
azioni, forniti di diritti patrimoniali e/o
amministrativi,
escluso
comunque il
diritti
patrimoniali
e/o
amministrativi,
escluso
comunque il diritto di voto
nelle assemblee della società.
Spetta in tal caso all'assemblea
la determinazione dei diritti
spettanti
agli
strumenti
finanziari così istituiti, delle
modalità di loro circolazione,
nonché delle eventuali cause
di decadenza o riscatto.
diritto di voto nelle assemblee della
società. Spetta in tal caso all'assemblea
la determinazione dei diritti spettanti
agli strumenti finanziari così istituiti,
delle
modalità
di
loro
circolazione,
nonché
delle
eventuali
cause
di
decadenza o riscatto.
L'assemblea straordinaria può
deliberare
l'emissione
di
azioni
fornite
di
diritti
patrimoniali
L'assemblea
straordinaria
può
deliberare l'emissione di azioni fornite
di diritti patrimoniali
correlati
ai
risultati
dell'attività
sociale
in
un
determinato settore. In tale
ipotesi
spetta
all'assemblea
che procede all'emissione delle
azioni fissare il numero ed il
valore nominale delle stesse,
individuare
il
settore
dell'attività sociale cui i diritti
patrimoniali
sono
correlati,
nonché
le
modalità
di
riferimento a questo dei costi e
dei
ricavi,
determinare
le
modalità di rendicontazione, di
eventuale
conversione
delle
azioni così emesse in titoli di
altra categoria, nonché i diritti
patrimoniali a queste spettanti
fermo il divieto di effettuare
pagamenti
di
dividendi
ai
possessori
delle
azioni
così
emesse in misura superiore
agli
utili
complessivamente
emergenti dal bilancio della
società.
correlati ai risultati dell'attività sociale
in
un
determinato
settore.
In
tale
ipotesi
spetta
all'assemblea
che
procede
all'emissione
delle
azioni
fissare il numero ed il valore nominale
delle
stesse,
individuare
il
settore
dell'attività
sociale
cui
i
diritti
patrimoniali sono correlati, nonché le
modalità di riferimento a questo dei
costi
e
dei
ricavi,
determinare
le
modalità
di
rendicontazione,
di
eventuale conversione delle azioni così
emesse
in
titoli
di
altra
categoria,
nonché i diritti patrimoniali a queste
spettanti fermo il divieto di effettuare
pagamenti di dividendi ai possessori
delle azioni così emesse in misura
superiore agli utili complessivamente
emergenti dal bilancio della società.
L'assemblea straordinaria può
prevedere
la
creazione
di
azioni senza diritto di voto,
con diritto di voto limitato a
particolari argomenti o con
diritto di voto subordinato al
verificarsi
di
particolari
condizioni. Il valore di tali
azioni
non
può
complessivamente superare la
metà del capitale sociale.
L'assemblea
straordinaria
può
prevedere la creazione di azioni senza
diritto di voto, con diritto di voto
limitato a particolari argomenti o con
diritto di voto subordinato al verificarsi
di particolari condizioni. Il valore di tali
azioni
non
può
complessivamente
superare la metà del capitale sociale.
Qualora la società non faccia
ricorso al mercato di capitale
di rischio così come definito
Qualora la società non faccia ricorso al
mercato di capitale di rischio così come
definito
dall'articolo
2325
bis
del

dall'articolo 2325 bis del Codice Civile, l'assemblea straordinaria della società potrà limitare ad una misura

Codice Civile, l'assemblea straordinaria della società potrà limitare ad una misura massima il diritto di voto spettante a ciascun azionista o

massima
il
diritto
di
voto
spettante a ciascun azionista o
prevederne
uno
scaglionamento.
La
deliberazione
dovrà
essere
approvata da tutti gli azionisti
titolari di azioni il cui diritto di
voto verrebbe così ad essere
limitato o scaglionato.
prevederne
uno
scaglionamento.
La
deliberazione dovrà essere approvata
da tutti gli azionisti titolari di azioni il
cui diritto di voto verrebbe così ad
essere limitato o scaglionato.
L'assemblea straordinaria può
deliberare
l'assegnazione
di
azioni di godimento a favore
dei
portatori
di
azioni
rimborsate
stabilendone
i
diritti.
L'assemblea
straordinaria
può
deliberare l'assegnazione di azioni di
godimento a favore dei portatori di
azioni rimborsate stabilendone i diritti.
Il
Consiglio
di
Amministrazione può istituire
patrimoni separati nei limiti e
con le modalità di cui agli
articoli 2447 bis e seguenti del
Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione può
istituire patrimoni separati nei limiti e
con le modalità di cui agli articoli 2447
bis e seguenti del Codice Civile.
Art. 27) Ripartizione degli utili
e pagamento dei dividendi
Art.
27)
Ripartizione
degli
utili
e
pagamento dei dividendi
L'utile netto di bilancio, dopo il
prelievo del 5% per la Riserva
Legale sino a che questa non
L'utile netto di bilancio, dopo il prelievo
del 5% per la Riserva Legale sino a che
questa non abbia raggiunto il quinto del
Essendo
stato
eliminato
il
valore
nominale,
restava
abbia raggiunto il quinto del
capitale
sociale,
sarà
così
capitale sociale, sarà così ripartito: indefinito
e
imprecisato
il
ripartito:
a)
alle
azioni
di
risparmio
a)
alle
azioni
di
risparmio
verrà
assegnato
un
dividendo
fino
alla
Ora
il
dividendo.
dividendo
verrà assegnato un dividendo
fino alla concorrenza del 5%
concorrenza del 5%
dell'importo di
euro 1,20, per ogni azione di risparmio,
privilegiato
viene
specificato
in
del loro valore nominale; ("Parametro
del
Dividendo
Privilegiato
"),
ossia
sino
a
concorrenza di euro 0,06 per ogni
("Dividendo
azione
di
risparmio
Privilegiato");
termini assoluti pari
al 5% del precedente
valore
nominale
di
6
1,2

e
cioè
centesimi per ogni
azione di risparmio.
b)
l'utile
eccedente,
se
l'Assemblea
ne
delibera
la
distribuzione, sarà attribuito
alle azioni ordinarie fino alla
concorrenza del 3% del loro
valore nominale ;
c) il residuo sarà attribuito in
misura uguale sia
alle azioni
di risparmio sia alle azioni
b) l'utile eccedente, se l'Assemblea ne
delibera la distribuzione, sarà attribuito
alle
azioni
ordinarie
fino
alla
concorrenza del 3% del Parametro del
Dividendo Privilegiato per ogni azione
ordinaria, ossia sino a concorrenza di
euro 0,036 per ogni azione ordinaria;
c) il residuo, se l'assemblea ne delibera
la
distribuzione,
sarà
attribuito
in
misura
uguale
sia
alle
azioni
di
Ora
anche
per
le
azioni
ordinarie
è
definito
in
valore
assoluto
il
3%
dell'utile eccedente.
ordinarie.
Quando in un esercizio sia
stato assegnato alle azioni di
risparmio
un
dividendo
inferiore al 5% (cinque per
cento)
del
loro
valore
nominale,
la
differenza
è
computata
in
aumento
del
dividendo privilegiato nei due
esercizi successivi. In caso di
distribuzione
di
riserve
le
azioni di risparmio hanno gli
stessi diritti delle altre azioni.
risparmio sia alle azioni ordinarie.
Quando
in
un
esercizio
sia
stato
assegnato alle azioni di risparmio un
dividendo
inferiore
al
Dividendo
Privilegiato, la differenza è computata
in aumento del Dividendo Privilegiato
nei due esercizi successivi.
In caso di distribuzione di riserve le
azioni di risparmio hanno gli stessi
diritti delle altre azioni, fatta eccezione
per il caso in cui una riserva, diversa
dalla
riserva
legale,
si
sia
formata
mediante
l'accantonamento
obbligatorio di utili non distribuibili (ivi
compresa in particolare la riserva ai
sensi
dell'art.
6,
comma
2,
d.
lgs.
38/2005)
e
divenga
quindi
distribuibile. In tal caso, il Dividendo
Privilegiato
è
calcolato
anche
sulla
parte resasi distribuibile di tale riserva.
Molto
importante
l'aver
mantenuto
questa
clausola
che
garantisce
il
dividendo anche per i
due esercizi pregressi
fino, qualora vi sia
una distribuzione di
utili
adeguata
a
coprirli, a partire dal
più
vecchio
per
arrivare
all'esercizio
in corso.
Il pagamento dei dividendi è
effettuato nei modi, luoghi e
termini stabiliti dal Consiglio
di
Amministrazione.
I
dividendi non riscossi entro il
quinquennio dal giorno in cui
si
rendono
esigibili
si
prescrivono
a
favore
della
società.
Il pagamento dei dividendi è effettuato
nei modi, luoghi e termini stabiliti dal
Consiglio
di
Amministrazione.
I
dividendi
non
riscossi
entro
il
quinquennio
dal
giorno
in
cui
si
rendono
esigibili
si
prescrivono
a
favore della società.
Art. 29) Liquidazione Art. 29) Liquidazione
Addivenendosi
in
qualsiasi
tempo e per qualsiasi causa
allo scioglimento della società,
l'Assemblea
straordinaria
delibererà le modalità della
liquidazione e nominerà uno o
più
liquidatori,
determinandone i poteri ed il
compenso. Allo scioglimento
della
società
le
azioni
di
risparmio
hanno
prelazione
nel rimborso del capitale per
l'intero valore nominale.
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per
qualsiasi causa allo scioglimento della
società,
l'Assemblea
straordinaria
delibererà
le
modalità
della
liquidazione e nominerà uno o più
liquidatori, determinandone i poteri ed
il compenso. Allo scioglimento della
società le azioni di risparmio hanno
prelazione nel rimborso del capitale
sino a concorrenza dell'importo di euro
1,20 per ogni azione di risparmio.
Qui si sostituisce al
termine
valore
nominale
il
valore
assoluto di 1,2 euro.

Punto 2.

Esame e discussione delle delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti ordinari del 13 settembre 2017 relative alla distribuzione di un acconto sulla liquidazione e all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il 13 settembre scorso l'assemblea di Borgosesia SpA in liquidazione, ha deliberato, in seconda convocazione, all'unanimità:

a. di prendere atto del progetto di distribuzione in natura di acconti sul risultato di liquidazione, già deliberato dal Collegio dei Liquidatori, da attuarsi mediante un'offerta pubblica di scambio (OPS) avente a oggetto le azioni ordinarie e di risparmio di Borgosesia S.p.A. con azioni della controllata Kronos S.p.A.;

b. di autorizzare, conseguentemente, per un periodo di 18 mesi, l'acquisto di massime n. 24.059.569 azioni ordinarie e massime n. 894.412 azioni di risparmio della Società, da perfezionarsi per il tramite di un'offerta pubblica di scambio ai sensi dell'articolo 144-bis comma 1, lett. a) del Regolamento adottato con Regolamento Consob n. 11971/1999, stabilendo che il corrispettivo delle azioni proprie oggetto di acquisto sia costituito da azioni della Società interamente controllata Kronos S.p.A. e da assegnarsi - alla data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di scambio – nel rapporto di una azione di Kronos S.p.A. per ogni azione propria ordinaria o di risparmio acquistata, il tutto alle condizioni, modalità e termini come deliberati dal Collegio dei liquidatori in occasione della promozione dell'offerta pubblica di scambio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del D.Lgs. 58/1998;

c. di annullare, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale, (a) tutte le massime n. 24.059.569 azioni ordinarie e tutte le massime n. 894.412 azioni di risparmio che risulteranno essere state acquisite per effetto dell'offerta pubblica di scambio predetta, subordinatamente all'esito positivo della stessa, di modo che tutte le azioni ordinarie proprie che saranno a questa conferite dovranno intendersi automaticamente annullate ed estinte con decorrenza dallo stesso istante in cui esse si trasferiranno alla Società; (b) un ulteriore numero di azioni proprie, già in portafoglio della società, che sarà pari alle azioni ordinarie proprie eccedenti il limite massimo di un quinto di cui all'art. 2357, comma 3, c.c., calcolato al momento di chiusura dell'OPS, tenuto conto delle azioni proprie che saranno annullate in esito alla medesima.

Le delibere sub b) e c) risultano essere state approvate da tutti gli azionisti diversi da quelli su cui graverebbe l'obbligo di OPA conseguente alla loro attuazione o di quelli titolari di una partecipazione superiore al 10 per cento del capitale e, conseguentemente, CdR Replay srl, che all'esito dell'OPS ed in conformità al patto parasociale al tempo stipulato con i Sigg. Gabriele, Giannetto, Gianna e Cristina Bini nonché con la Sig.ra Zucchi Vera, è destinata ad assumere il controllo della Società, fruirà della relativa esenzione a mente dell'articolo 49, comma 1, lett. b), n. 3 (i) del Regolamento Consob n. 11971/1999.

In una successiva comunicazione del 28 settembre il Collegio dei Liquidatori precisa, motivando tale decisione, l'entità del corrispettivo offerto sia per le azioni ordinarie sia per le azioni di risparmio. L'offerente Kronos riconoscerà a ciascun aderente all'OPS (offerta di scambio) un corrispettivo pari ad una azione di Kronos per ciascuna Azione (ordinaria o di risparmio) portata in adesione all'offerta e acquistata. In ragione del rapporto di scambio che viene, in tale documento adeguatamente motivato, il valore monetario unitario di ciascuna Azione è definito pari a Euro 0,771.

Orbene, gli Azionisti di risparmio sono convocati per esaminare, discutere e deliberare in merito alla delibera assunta dagli azionisti ordinari, in particolare sarà necessario valutare alla luce della complessiva operazione se la stesa lede o meno i diritti di categoria e in particolare quello relativo al privilegio in sede di liquidazione. Il Rappresentante comune di Borgosesia SpA in liquidazione, al fine di garantire la migliore e più adeguata decisione in merito, da parte degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, si avvarrà del supporto dello Studio Musumeci, Altara, Desana e associati di Torino, nella persona dell'Avv. Stefano Balzola che da alcuni mesi assiste la categoria e che parteciperà all'assemblea speciale per fornire chiarimenti sugli aspetti più complessi delle operazioni recentemente attuate dal Collegio dei Liquidatori e sulle quali è stato deliberato nelle assemblee del 13 settembre 2017.

Gli Azionisti di risparmio avranno, così assistiti, l'onere di decidere sull'eventuale nocumento di quanto deliberato, per possibili azioni legali da intraprendere nei termini di legge.

Moncalieri, 6 ottobre 2017

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Borgosesia SpA in liquidazione

Piero Scotto

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