Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2020
Pre-Annual General Meeting Information
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Signori Azionisti,
mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società in data 28 febbraio 2020 è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di Borgosesia S.p.A. (la "Società" o "BGS") in Milano viale Majno 10 per il giorno 31 marzo 2020 alle ore 11 per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti sugli argomenti di cui al seguente:
Con riferimento all'unico punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di BGS, sul presupposto di realizzare una semplificazione della struttura del relativo capitale sociale e di addivenire al contempo ad un aumento del flottante complessivo delle azioni ordinarie, creando così i presupposti per una maggiore liquidità del titolo a vantaggio di una maggiore regolarità e continuità nei relativi scambi, intende avviare un processo volto alla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di BGS in azioni ordinarie in ragione di 3 azioni ordinarie ogni 2 azioni risparmio (di seguito la "Proposta").
Anche in considerazione del fatto che i termini della Proposta di conversione obbligatoria sono stati in passato già annunciati ai Signori Azionisti di Risparmio e al Mercato nel corso dell'iter di ristrutturazione finanziaria e societaria che negli ultimi anni ha interessato il Gruppo Borgosesia e che i Signori Azionisti di Risparmio hanno sollevato nel corso di precedenti sedute dell'Assemblea Speciale (in particolare, in quella del 27 giugno 2018) alcune perplessità in merito al corretto valore attribuito alle proprie azioni ai fini della conversione, riservandosi di discutere il contenuto della Proposta in sede assembleare, l'Emittente ritiene di convocare la presente Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio al fine di raccogliere in via preliminare nella sede ritenuta più appropriata gli orientamenti di questi in merito alla Proposta e valutare rapporti di conversione alternativi, per poi eventualmente avviare l'iter di legge per la conversione sottoponendo ai medesimi l'approvazione della Proposta o di una eventuale proposta alternativa in una successiva e diversa Assemblea Speciale all'uopo convocata.
Al fine di permettere agli interessati già in questa sede una valutazione informata degli

argomenti all'ordine del giorno, l'Emittente ha predisposto la presente Relazione illustrativa (i) ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e sebbene non sia richiesta ai Signori Azionisti di Risparmio nella convocata Assemblea l'approvazione della Proposta, che sarà eventualmente demandata a una successiva Assemblea Speciale convocata specificamente a tale scopo - dell'articolo 72 del Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti" o il "Regolamento") secondo le informazioni richieste dallo schema 6 dell'Allegato 3A del suddetto Regolamento .
La conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie (la "Conversione Obbligatoria") è finalizzata ad addivenire ad una semplificazione della struttura del relativo capitale sociale della Società e, al contempo, ad un aumento del flottante complessivo delle azioni ordinarie creando così i presupposti per un incremento della liquidità del titolo a vantaggio di una maggiore regolarità e continuità nei relativi scambi.
In particolare, la Conversione Obbligatoria consentirebbe:
ai possessori di azioni di risparmio:
ai possessori di azioni ordinarie di beneficiare del venir meno dei privilegi patrimoniali statutariamente riconosciuti agli azionisti di risparmio;
a tutti gli azionisti di veder aumentare il numero delle azioni ordinarie e, quindi, la liquidità del titolo.
Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di BGS è pari ad Euro 9.896.380,07, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 45.992.312 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 45.129.621 azioni ordinarie, pari al 98,12% dell'intero capitale sociale, e n. 862.691 azioni di risparmio, pari al 1,88% dell'intero capitale sociale.
Ai sensi dell'articolo 6 del vigente statuto, le azioni di risparmio sono soggette, tra l'altro, alla seguente disciplina:

(i) in ogni caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la deliberazione deve necessariamente prevedere, al fine di garantire alle azioni di risparmio la postergazione delle perdite, il proporzionale annullamento delle sole azioni ordinarie sino a concorrenza dell'intera parità contabile da esse rappresentata; solo qualora le perdite da coprire siano superiori alla parità contabile rappresentata dalle azioni ordinarie, la riduzione del capitale sociale per perdite comporterà un proporzionale annullamento delle azioni di risparmio, fatta salva la necessità, ai sensi dell'art. 145, comma 5, TUF, di ristabilire il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio prevista dalla legge entro i termini ivi stabiliti;
(ii) in ogni caso in cui venisse modificata la parità contabile delle azioni ordinarie e di risparmio – fermo restando che essa è comunque la medesima per le une e le altre, e che non potrà darsi il caso di modifica della parità contabile per effetto di una riduzione del capitale sociale per perdite, stante quanto stabilito al punto precedente – si intenderà automaticamente modificato, nella medesima proporzione, anche l'importo del Parametro del Dividendo Privilegiato (come infra definito);
Ai sensi del successivo articolo 27 del vigente statuto, l'utile netto di bilancio, dopo il prelievo del 5% per la Riserva Legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, spetta alle azioni di risparmio, a titolo di dividendo, fino alla concorrenza del 5% dell'importo di euro 1,20, per ogni azione di risparmio, ("Parametro del Dividendo Privilegiato"), ossia sino a concorrenza di euro 0,06 per ogni azione di risparmio ("Dividendo Privilegiato"). L'utile eccedente, se distribuito, è attribuito in misura uguale sia alle azioni di risparmio sia alle azioni ordinarie ma ciò solo dopo aver attribuito alle sole azioni ordinarie l'utile eccedente, a titolo di dividendo, fino alla concorrenza del 3% del Parametro del Dividendo Privilegiato per ogni azione ordinaria, ossia sino a concorrenza di euro 0,036 per ogni azione ordinaria;
Inoltre, quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al Dividendo Privilegiato, la differenza è computata in aumento del Dividendo Privilegiato nei due esercizi successivi mentre, in caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni, fatta eccezione per il caso in cui una riserva, diversa dalla riserva legale, si sia formata mediante l'accantonamento obbligatorio di utili non distribuibili (ivi compresa in particolare la riserva ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. 38/2005) e divenga quindi distribuibile. In tal caso, il Dividendo Privilegiato è calcolato anche sulla parte resasi distribuibile di tale riserva.
Da ultimo, in caso di scioglimento della Società, l'art. 29 dello Statuto sociale riconosce alle azioni di risparmio un diritto di prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,20 per azione.
Ai sensi degli artt. 145 e 146 del TUF, tra l'altro:
(a) le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti;
(b) le azioni di risparmio conferiscono il diritto di voto nell'Assemblea Speciale dei possessori di azioni di risparmio;

(c) le deliberazioni dell'Assemblea generale della Società che pregiudicano i diritti di categoria delle azioni di risparmio devono essere sottoposte all'approvazione della relativa Assemblea Speciale.
Ai sensi del vigente Statuto della Società:
(a) in caso di esclusione delle azioni ordinarie e/o di quelle di risparmio dalle negoziazioni in un mercato regolamentato, l'assemblea degli azionisti di risparmio potrà, entro dodici mesi dalla predetta esclusione, richiedere alla società la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; l'assemblea straordinaria dovrà essere all'uopo convocata entro due mesi dalla richiesta e, se delibererà in senso conforme, determinerà le modalità della conversione; in caso di mancata conversione le azioni di risparmio conserveranno i privilegi di natura patrimoniale e la disciplina prevista del presente statuto e dalla legge;
(b) il Rappresentante Comune dei possessori delle azioni di risparmio ha diritto di assistere all'Assemblea generale della Società.
(c) al Rappresentante Comune dei possessori delle azioni di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti alle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio
Le criticità connesse alla Conversione Obbligatoria sarebbero le seguenti:
(a) alla data di (eventuale) efficacia della Conversione Obbligatoria, i titolari di azioni di risparmio perderebbero i diritti economici, i privilegi e la tutela di categoria garantiti dalla legge nonché dallo Statuto sociale di BGS e sopra descritti. Trattandosi di Conversione Obbligatoria, gli azionisti di risparmio che non esercitassero il diritto di recesso ai sensi di legge riceverebbero azioni ordinarie della Società e, pertanto, acquisterebbero il diritto di voto in tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie di BGS e godrebbero di tutti i diritti connessi alle azioni ordinarie, beneficiando, inter alia, dell'incremento del flottante e della maggiore liquidità del mercato per tale categoria di titoli;
(b) alla data di efficacia della eventuale Conversione Obbligatoria, i diritti di voto degli azionisti ordinari verrebbero diluiti proporzionalmente al numero di azioni di risparmio oggetto della Conversione Obbligatoria; a tal riguardo e assumendo a mero titolo esemplificativo che la Conversione Obbligatoria avvenisse secondo il rapporto di cui alla Proposta, si segnala che le azioni ordinarie emesse prima della data di efficacia della Conversione Obbligatoria rappresenterebbero, immediatamente dopo la sua eventuale efficacia, l'97,21% delle azioni ordinarie della Società, mentre le azioni ordinarie complessivamente risultanti dalla Conversione Obbligatoria rappresenterebbero il 2,79% delle azioni ordinarie della Società. I portatori di azioni ordinarie beneficerebbero dell'eliminazione dei privilegi e dei diritti amministrativi collegati alle azioni di risparmio sopra descritti e gli azionisti tutti beneficerebbero della semplificazione della struttura del capitale, di un maggior flottante e di una maggiore liquidità dei titoli nonché del risparmio dei costi connessi alla gestione di due titoli azionari quotati;
(c) come sopra detto, per effetto della Conversione Obbligatoria, le azioni di risparmio convertite perderebbero i privilegi patrimoniali attribuiti alle azioni di risparmio ai sensi

dell'articolo 27 dello Statuto Sociale e, in particolare, il diritto al Dividendo Privilegiato ed il connesso diritto di cumulo per i precedenti esercizi.
Si evidenzia come, avuto conto del fatto che le azioni emesse dalla Società sono prive del valore nominale espresso, la (eventuale) conversione non comporterebbe aumento del capitale sociale di BGS, che resterebbe invariato.
Alla data della presente Relazione, nessun azionista ordinario di BGS esercita il controllo sulla stessa.
Alla data della presente Relazione, nessun azionista ordinario di BGS esercita il controllo sulla stessa.
Trattandosi di conversione obbligatoria, tutte le azioni di risparmio sarebbero (eventualmente) convertite in azioni ordinarie.
Negli ultimi cinque esercizi non risultano essere stati distribuiti dalla Società dividendi né agli azionisti ordinari né a quelli di risparmio.
La Conversione Obbligatoria delle azioni di risparmio, così come prevista nella Proposta, non prevederebbe il pagamento di alcun conguaglio di conversione a carico dei titolari di azioni di risparmio.
L'Organo Amministrativo della Società, in data 7 novembre 2017, ha deliberato di proporre agli azionisti la conversione delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie determinando un rapporto di conversione pari a n. 3 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, per ogni n. 2 azioni di risparmio (anch'essa prive di valore nominale).
Si segnala che tale rapporto – oggetto della Proposta - sia ritenuto tutt'ora congruo, a prescindere dall'andamento delle quotazioni fatte registrare dalle azioni ordinarie e di risparmio della Società, certamente influenzate dal processo di ristrutturazione finanziario e societario che ha interessato la stessa e sopra richiamato, tenuto conto del fatto che:

quest'ultimo pari alla somma fra il Dividendo Privilegiato massimo cumulabile (Euro 0,18) e il diritto di rimborso privilegiato spettante alle azioni di risparmio in sede di liquidazione della società (Euro 1,20).
Nel corso dell'esercizio 2019 le azioni di risparmio hanno fatto registrare un incremento pari al 9,6%.
Nello stesso periodo le azioni ordinarie hanno segnato un decremento del 21,02%.
Sulla base di quanto esposto il Consiglio di Amministrazione ritiene che il rapporto di conversione indicato nella Proposta presenti profili di interesse per tutti gli azionisti e per la Società: gli azionisti ordinari vedrebbero aumentare il flottante e quindi le aspettative di liquidità dei titoli detenuti mentre gli azionisti di risparmio, oltre a ciò, riceverebbero titoli con diritto di voto in tutte le assemblee; la Società, infine, porterebbe così a compimento la razionalizzazione dei propri strumenti finanziari, godendo anche essa dei benefici derivanti dalla maggiore liquidità del titolo.
La Conversione Obbligatoria (eventuale) avverrebbe per il tramite di Monte Titoli S.p.A. Le operazioni di Conversione Obbligatoria avverrebbero senza alcun onere a carico degli azionisti eccezion fatta per quelli di natura tributaria eventualmente gravanti sull'operazione e dipendenti dalla natura del soggetto percettore.
La proposta di Conversione Obbligatoria, qualora approvata dalla futura Assemblea degli Azionisti di Risparmio all'uopo convocata, sarebbe comunque soggetta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della Società.
L'efficacia della Conversione Obbligatoria sarebbe peraltro condizionata alla circostanza che l'ammontare in denaro da pagarsi ai sensi dell'art. 2437-quater c.c., a fronte dell'eventuale esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti di risparmio che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di Conversione Obbligatoria, non ecceda Euro 200 migliaia (la "Condizione Esborso Massimo").
La Condizione Esborso Massimo verrebbe posta nell'esclusivo interesse della Società, la quale potrebbe rinunciarvi con le modalità che saranno eventualmente indicate in futuro.
Fermo restando quanto sopra indicato al Paragrafo 11 circa i presupposti della Conversione Obbligatoria, subordinatamente all'avveramento della Condizione Esborso Massimo o alla rinuncia alla condizione medesima, tutte le azioni di risparmio in circolazione (pari a n. 862.691) sarebbero convertite in azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria. Sulla base del rapporto di conversione proposto nella Proposta, il numero di azioni ordinarie assegnate agi azionisti di risparmio sarebbe pari a n. 1.294.036.
Il grafico riportato di seguito mostra l'andamento delle azioni di risparmio nell'ultimo


Non sono previsti nella Proposta incentivi alla Conversione Obbligatoria.
Non sono in essere alla data della presente Relazione piani di stock option aventi ad oggetto azioni di risparmio.
Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di BGS è pari ad Euro 9.896.380,07 suddiviso in n. 45.992.312 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 45.129.621 azioni ordinarie, pari al 98,12% dell'intero capitale sociale, e n. 862.691 azioni di risparmio, pari al 1,88% dell'intero capitale sociale.
A seguito della Conversione Obbligatoria e sulla base del rapporto di conversione indicato nella Proposta, il capitale sociale di Euro 9.896.380,07 risulterebbe diviso in n. 46.423.657 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
A seguito della Conversione Obbligatoria nei termini previsti dalla Proposta, gli assetti proprietari di BGS registrerebbero le seguenti variazioni:
Assetto proprietario ante Conversione Obbligatoria
| N. di azioni | % sul capitale sociale |
% diritti di voto |
|---|---|---|
| -------------- | --------------------------------- | ------------------- |

| Azioni Ordinarie | 45.129.621 | 98,124% | 100,00% |
|---|---|---|---|
| Borgosesia S.p.A. | 7.842.747 | 17,05% | |
| DAMA Srl | 9.393.199 | 20,423% | 25,19% |
| Zanelli Andrea (anche attraverso AZ Partecipazioni Srl) |
4.865.202 | 10,578% | 13,05% |
| Mercato | 23.028.473 | 50,070% | 61,760% |
| Azioni di Risparmio | 862.691 | 1,876% | |
| Numero azioni complessive in circolazione |
45.992.312 |
Assetto proprietario post Conversione Obbligatoria
| N. Azioni | % sul capitale | % diritti di voto |
|
|---|---|---|---|
| Borgosesia S.p.A. | 7.842.747 | 16,894% | |
| DAMA Srl | 9.393.199 | 20,234% | 24,347% |
| Zanelli Andrea (anche attraverso | 10,480% | 12,610% | |
| AZ Partecipazioni Srl) | 4.865.202 | ||
| Mercato | 24.322.509 | 52,392% | 63,043% |
| Numero azioni complessive in | 100,000% | 100,000% | |
| circolazione | 46.423.657 |
La Conversione Obbligatoria nei termini previsti dalla Proposta non prevederebbe il pagamento di alcun conguaglio a favore della Società. Pertanto, BGS non beneficerebbe di alcuna somma dalla Conversione Obbligatoria nei termini previsti dalla Proposta.
Poiché la delibera di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie comporterebbe una modifica dello Statuto della Società riguardante i diritti di voto e di partecipazione degli azionisti di risparmio, gli azionisti di risparmio che non dovessero concorrere all'approvazione della delibera della relativa Assemblea Speciale saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), c.c., nei termini che saranno illustrati in sede di approvazione della Conversione Obbligatoria. A titolo meramente indicativo, per le ragioni tutte in precedenza riportate, il valore di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso, calcolato ai termini di legge alla data della presente Relazione, risulterebbe pari

ad Euro 1,3373.
Alla luce di quanto precede, in ipotesi di Conversione Obbligatoria si renderebbero necessarie le modifiche statutarie desumibili dalla tabella di seguito riportata:
| STATUTO VIGENTE | STATUTO MODIFICATO | |
|---|---|---|
| TITOLO I - Costituzione della società | TITOLO I - Costituzione della società | |
| Art. 1) Tipo e denominazione | Art. 1) Tipo e denominazione | |
| È costituita una società per azioni |
È costituita una società per azioni |
|
| denominata "BORGOSESIA - S.p.A.". | denominata "BORGOSESIA - S.p.A.". | |
| Art. 2) Sede | Art. 2) Sede | |
| La società ha sede in Biella. | La società ha sede in Biella. | |
| Spetta al Consiglio di Amministrazione: | Spetta al Consiglio di Amministrazione: | |
| a) la competenza per deliberare il c) la competenza per deliberare trasferimento della sede sociale trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, nell'ambito del medesimo Comune, con l'obbligo di procedere con l'obbligo di procedere tempestivamente alla relativa tempestivamente alla comunicazione al Registro delle comunicazione al Registro Imprese; Imprese; b) la competenza per deliberare il d) la competenza per deliberare trasferimento della sede sociale e trasferimento della sede sociale l'istituzione e la soppressione di sedi l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie all'interno del territorio secondarie all'interno del territorio nazionale, richiedendo l'approvazione nazionale, richiedendo l'approvazione assembleare delle eventuali modifiche assembleare delle eventuali modifiche statutarie; statutarie; l'istituzione, il trasferimento e la soppressione, l'istituzione, il trasferimento e la soppressione, sia in Italia che all'estero, di uffici, filiali, sia in Italia che all'estero, di uffici, filiali, succursali, rappresentanze ed agenzie succursali, rappresentanze ed agenzie |
||
| Art. 3) Durata | Art. 3) Durata | |
| La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata nei modi di legge. |
La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata nei modi di legge. |
|
| I soci che si oppongano alla proroga del termine di durata così stabilito non avranno diritto di recedere dalla società. |
I soci che si oppongano alla proroga del termine di durata così stabilito non avranno diritto di recedere dalla società. |
|
| Art. 4) Oggetto ed operazioni sociali | Art. 4) Oggetto ed operazioni sociali | |
| L'attività che forma oggetto della società è: | L'attività che forma oggetto della società è: | |
| a) l'industria ed il commercio della lana, delle fibre naturali, sintetiche ed artificiali, delle materie affini e relativi manufatti, sia in proprio sia per conto |
a) l'industria ed il commercio della lana, delle fibre naturali, sintetiche ed artificiali, delle materie affini e relativi manufatti, sia in proprio sia per conto |

terzi, diretta mente od indirettamente;
Per lo svolgimento della propria attività la società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, compreso il rilascio di fidejussioni e avalli nell'interesse di società od enti nei quali partecipa, e di terzi, nonché ogni operazione commerciale mobiliare ed immobiliare. È esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico se non nelle forme eventualmente consentite dalla Legge, nonché l'esercizio di attività riservate per legge a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi. La società ha facoltà di acquisire dai soci fondi con obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa in vigore in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.
terzi, diretta mente od indirettamente;
Per lo svolgimento della propria attività la società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, compreso il rilascio di fidejussioni e avalli nell'interesse di società od enti nei quali partecipa, e di terzi, nonché ogni operazione commerciale mobiliare ed immobiliare. È esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico se non nelle forme eventualmente consentite dalla Legge, nonché l'esercizio di attività riservate per legge a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi. La società ha facoltà di acquisire dai soci fondi con obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa in vigore in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.
| TITOLO II- Capitale sociale - Azioni – |
TITOLO II- Capitale sociale - Azioni – |
|---|---|
| Obbligazioni | Obbligazioni |
| Art. 5) Misura del capitale | Art. 5) Misura del capitale |
| Il capitale sociale è di euro 9.863.380,07 | Il capitale sociale è di euro 9.863.380,07 |
| ripartito in n. 45.992.312 azioni prive di valore | ripartito in n. 46.423.657 45.992.312 azioni |
| nominale espresso, delle quali n. 45.129.621 | prive di valore nominale espresso., delle quali |
| ordinarie e n. 862.691 di risparmio. | n. 45.129.621 ordinarie e n. 862.691 di |
| L'assemblea straordinaria in data 21 |
risparmio. |
| dicembre 2018, contestualmente |
L'assemblea straordinaria in data 21 |
| all'approvazione del progetto di scissione | dicembre 2018, contestualmente |
| parziale proporzionale della società "CdR | all'approvazione del progetto di scissione |
| Advance Capital S.p.A." a favore di |
parziale proporzionale della società "CdR |
| Borgosesia S.p.A., ha deliberato di |
Advance Capital S.p.A." a favore di |
| aumentare il capitale sociale, in via |
Borgosesia S.p.A., ha deliberato di |
| scindibile: | aumentare il capitale sociale, in via |
| – per massimi nominali euro 4.950.000,00, |
scindibile: |
| mediante emissione di massime n. |
– per massimi nominali euro 4.950.000,00, |
| 5.310.000 azioni ordinarie a servizio |
mediante emissione di massime n. |

| della conversione delle obbligazioni del prestito ex "Compagnia della Ruota 2014-2019 – obbligazioni Convertibili 6,5%", con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2020; – per massimi nominali euro 4.950.000,00, mediante emissione di massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito ex "CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%", con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2022; – per massimi nominali euro 4.950.000,00, mediante emissione di massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito ex "CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%", con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2023. |
5.310.000 azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito ex "Compagnia della Ruota 2014-2019 – obbligazioni Convertibili 6,5%", con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2020; – per massimi nominali euro 4.950.000,00, mediante emissione di massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito ex "CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%", con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2022; – per massimi nominali euro 4.950.000,00, mediante emissione di massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito ex "CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%", con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2023. |
|---|---|
| Art. 6) Azioni e strumenti finanziari | Art. 6) Azioni e strumenti finanziari |
| Ogni azione ordinaria ha diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili. Le azioni sono nominative o al portatore, osservate le norme di legge. Le azioni sono emesse in regime di |
Ogni azione ordinaria ha diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili. Le azioni sono nominative o al portatore, osservate le norme di legge. Le azioni sono emesse in regime di |
| dematerializzazione, di cui al Titolo II, Parte III, del D. Lgs. 58/1998. |
dematerializzazione, di cui al Titolo II, Parte III, del D. Lgs. 58/1998. |
| Possono essere emesse azioni privilegiate ai sensi di legge. Possono essere altresì emesse azioni di risparmio, anche in sede di conversione di azioni già emesse sia ordinarie sia privilegiate, aventi i privilegi di cui ai successivi articoli 27 e 29; inoltre, le azioni di risparmio sono soggette alla seguente disciplina: |
Possono essere emesse azioni privilegiate e di risparmio ai sensi di legge. Possono essere altresì emesse azioni di risparmio, anche in sede di conversione di azioni già emesse sia ordinarie sia privilegiate, aventi i privilegi di cui ai successivi articoli 27 e 29; inoltre, le azioni di risparmio sono soggette alla seguente disciplina: |
| (i) in ogni caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la deliberazione deve necessariamente prevedere, al fine di garantire alle azioni di risparmio la postergazione delle perdite, il proporzionale annullamento delle sole azioni ordinarie sino a concorrenza dell'intera parità contabile da esse rappresentata; solo qualora le perdite da coprire siano superiori alla parità |
in ogni caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la deliberazione deve necessariamente prevedere, al fine di garantire alle azioni di risparmio la postergazione delle perdite, il proporzionale annullamento delle sole azioni ordinarie sino a concorrenza dell'intera parità contabile da esse rappresentata; solo qualora le perdite da coprire siano superiori alla parità contabile rappresentata dalle azioni ordinarie, la riduzione del capitale sociale |

contabile rappresentata dalle azioni ordinarie, la riduzione del capitale sociale per perdite comporterà un proporzionale annullamento delle azioni di risparmio, fatta salva la necessità, ai sensi dell'art. 145, comma 5, TUF, di ristabilire il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio prevista dalla legge entro i termini ivi stabiliti;
comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate per perdite comporterà un proporzionale annullamento delle azioni di risparmio, fatta salva la necessità, ai sensi dell'art. 145, comma 5, TUF, di ristabilire il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio prevista dalla legge entro i termini ivi stabiliti;
in ogni caso in cui venisse modificata la parità contabile delle azioni ordinarie e di risparmio – fermo restando che essa è comunque la medesima per le une e le altre, e che non potrà darsi il caso di modifica della parità contabile per effetto di una riduzione del capitale sociale per perdite, stante quanto stabilito al punto precedente – si intenderà automaticamente modificato, nella medesima proporzione, anche l'importo del Parametro del Dividendo Privilegiato, come definito nel successivo art. 27;
in caso di esclusione delle azioni ordinarie e/o di quelle di risparmio dalle negoziazioni in un mercato regolamentato, l'assemblea degli azionisti di risparmio potrà, entro dodici mesi dalla predetta esclusione, richiedere alla società la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; l'assemblea straordinaria dovrà essere all'uopo convocata entro due mesi dalla richiesta e, se delibererà in senso conforme, determinerà le modalità della conversione; in caso di mancata conversione le azioni di risparmio conserveranno i privilegi di natura patrimoniale e la disciplina prevista del presente statuto e dalla legge;
al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.
La società può peraltro emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, determinando all'atto della loro emissione i diritti spettanti all'intera categoria di azioni così creata.
L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di strumenti finanziari denominati

tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.
La società può peraltro emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, determinando all'atto della loro emissione i diritti spettanti all'intera categoria di azioni così creata.
L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di strumenti finanziari denominati "buoni d'apporto" a fronte del conferimento anche di opera o servizi determinando contestualmente i diritti patrimoniali e amministrativi – escluso sempre il diritto di voto - agli stessi spettanti e disciplinando le norme per la loro circolazione. I "buoni d'apporto" possono essere nominativi o al portatore osservate le norme di legge.
L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società da questa controllate e ciò mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro determinando le modalità di loro assegnazione, le norme sulla loro circolazione ed i diritti loro spettanti.
Del pari l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione ai soggetti individuati al precedente comma di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il diritto di voto nelle assemblee della società. Spetta in tal caso all'assemblea la determinazione dei diritti spettanti agli strumenti finanziari così istituiti, delle modalità di loro circolazione, nonché delle eventuali cause di decadenza o riscatto.
L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. In tale ipotesi spetta all'assemblea che procede all'emissione delle azioni fissare il numero ed il valore nominale delle stesse, individuare il settore dell'attività sociale cui i diritti patrimoniali sono correlati, nonché le modalità di riferimento a questo dei costi e "buoni d'apporto" a fronte del conferimento anche di opera o servizi determinando contestualmente i diritti patrimoniali e amministrativi – escluso sempre il diritto di voto - agli stessi spettanti e disciplinando le norme per la loro circolazione. I "buoni d'apporto" possono essere nominativi o al portatore osservate le norme di legge.
L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società da questa controllate e ciò mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro determinando le modalità di loro assegnazione, le norme sulla loro circolazione ed i diritti loro spettanti.
Del pari l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione ai soggetti individuati al precedente comma di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il diritto di voto nelle assemblee della società. Spetta in tal caso all'assemblea la determinazione dei diritti spettanti agli strumenti finanziari così istituiti, delle modalità di loro circolazione, nonché delle eventuali cause di decadenza o riscatto.
L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. In tale ipotesi spetta all'assemblea che procede all'emissione delle azioni fissare il numero ed il valore nominale delle stesse, individuare il settore dell'attività sociale cui i diritti patrimoniali sono correlati, nonché le modalità di riferimento a questo dei costi e dei ricavi, determinare le modalità di rendicontazione, di eventuale conversione delle azioni così emesse in titoli di altra categoria, nonché i diritti patrimoniali a queste spettanti fermo il divieto di effettuare pagamenti di dividendi ai possessori delle azioni così emesse in misura superiore agli utili complessivamente emergenti dal bilancio della società.
L'assemblea straordinaria può prevedere la

| dei ricavi, determinare le modalità di |
creazione di azioni senza diritto di voto, con |
|---|---|
| rendicontazione, di eventuale conversione | diritto di voto limitato a particolari argomenti |
| delle azioni così emesse in titoli di altra |
o con diritto di voto subordinato al verificarsi |
| categoria, nonché i diritti patrimoniali a | di particolari condizioni. Il valore di tali azioni |
| queste spettanti fermo il divieto di effettuare | non può complessivamente superare la |
| pagamenti di dividendi ai possessori delle | metà del capitale sociale. |
| azioni così emesse in misura superiore agli | |
| utili complessivamente emergenti dal |
Qualora la società non faccia ricorso al |
| bilancio della società. | mercato di capitale di rischio così come |
| definito dall'articolo 2325 bis del Codice | |
| L'assemblea straordinaria può prevedere la | Civile, l'assemblea straordinaria della |
| creazione di azioni senza diritto di voto, con | società potrà limitare ad una misura |
| diritto di voto limitato a particolari argomenti | massima il diritto di voto spettante a |
| o con diritto di voto subordinato al verificarsi | ciascun azionista o prevederne uno |
| di particolari condizioni. Il valore di tali azioni | scaglionamento. La deliberazione dovrà |
| non può complessivamente superare la |
essere approvata da tutti gli azionisti titolari |
| metà del capitale sociale. | di azioni il cui diritto di voto verrebbe così |
| Qualora la società non faccia ricorso al | ad essere limitato o scaglionato. |
| mercato di capitale di rischio così come | L'assemblea straordinaria può deliberare |
| definito dall'articolo 2325 bis del Codice | l'assegnazione di azioni di godimento a |
| Civile, l'assemblea straordinaria della |
favore dei portatori di azioni rimborsate |
| società potrà limitare ad una misura |
stabilendone i diritti. |
| massima il diritto di voto spettante a ciascun | Il Consiglio di Amministrazione può istituire |
| azionista o prevederne uno |
patrimoni separati nei limiti e con le modalità |
| scaglionamento. La deliberazione dovrà |
di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del |
| essere approvata da tutti gli azionisti titolari | Codice Civile. |
| di azioni il cui diritto di voto verrebbe così ad | |
| essere limitato o scaglionato. | |
| L'assemblea straordinaria può deliberare |
|
| l'assegnazione di azioni di godimento a |
|
| favore dei portatori di azioni rimborsate |
|
| stabilendone i diritti. | |
| Il Consiglio di Amministrazione può istituire | |
| patrimoni separati nei limiti e con le |
|
| modalità di cui agli articoli 2447 bis e | |
| seguenti del Codice Civile. | |
| Art. 7) Obbligazioni | Art. 7) Obbligazioni |
| La società può emettere obbligazioni, anche | La società può emettere obbligazioni, anche |
| in tutto od in parte subordinate nel loro rimborso, previa conforme delibera del |
in tutto od in parte subordinate nel loro rimborso, previa conforme delibera del |
| Consiglio di Amministrazione e nei limiti del | Consiglio di Amministrazione e nei limiti del |
| disposto di cui all'articolo 2412 del Codice | disposto di cui all'articolo 2412 del Codice |
| Civile. | Civile. |
| TITOLO III – Assemblee | TITOLO III – Assemblee |
| Art. 8) Assemblee dei soci | Art. 8) Assemblee dei soci |
| Le Assemblee, regolarmente convocate e | Le Assemblee, regolarmente convocate e |
| costituite, rappresentano l'universalità di tutti | costituite, rappresentano l'universalità di tutti |
| gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni, salvo il |
gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni, salvo il |

| disposto delle norme in materia di recesso, | disposto delle norme in materia di recesso, |
|---|---|
| obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei | obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei |
| limiti della legge e del presente statuto | limiti della legge e del presente statuto |
| Art. 9) Convocazione | Art. 9) Convocazione |
| L'Assemblea è convocata dal Consiglio di | L'Assemblea è convocata dal Consiglio di |
| Amministrazione o da un suo componente, | Amministrazione o da un suo componente, |
| a ciò delegato dal Consiglio, nella sede | a ciò delegato dal Consiglio, nella sede |
| sociale o in altro luogo purché in Italia, | sociale o in altro luogo purché in Italia, |
| mediante avviso pubblicato nei termini di | mediante avviso pubblicato nei termini di |
| legge sul sito Internet della Società nonché | legge sul sito Internet della Società nonché |
| con | con |
| le | le |
| altre | altre |
| modalità | modalità |
| previste | previste |
| nei | nei |
| regolamenti emanati ai sensi dell'articolo | regolamenti emanati ai sensi dell'articolo |
| 113-ter, comma 3 del D.Lgs 58/98; nello | 113-ter, comma 3 del D.Lgs 58/98; nello |
| stesso avviso può essere precisato il giorno | stesso avviso può essere precisato il giorno |
| per l'eventuale seconda e, nell'ipotesi di | per l'eventuale seconda e, nell'ipotesi di |
| assemblea | assemblea |
| straordinaria, | straordinaria, |
| terza | terza |
| convocazione. | convocazione. |
| L'avviso | L'avviso |
| di | di |
| convocazione | convocazione |
| reca | reca |
| le | le |
| informazioni | informazioni |
| richieste | richieste |
| dalla | dalla |
| disciplina | disciplina |
| legislativa e regolamentare pro tempore | legislativa e regolamentare pro tempore |
| vigente. | vigente. |
| Il | Il |
| Consiglio | Consiglio |
| di | di |
| Amministrazione | Amministrazione |
| provvede, nelle forme e nei termini stabiliti | provvede, nelle forme e nei termini stabiliti |
| dalla | dalla |
| vigente | vigente |
| disciplina | disciplina |
| legislativa | legislativa |
| e | e |
| regolamentare, a mettere a disposizione dei | regolamentare, a mettere a disposizione dei |
| soci e dei sindaci presso la sede sociale, sul | soci e dei sindaci presso la sede sociale, sul |
| sito internet e con le altre modalità previste | sito internet e con le altre modalità previste |
| dalla normativa pro tempore vigente, una | dalla normativa pro tempore vigente, una |
| relazione | relazione |
| sulle | sulle |
| proposte | proposte |
| concernenti | concernenti |
| le | le |
| materie poste all'ordine del giorno. | materie poste all'ordine del giorno. |
| Le relazioni così predisposte sono altresì | Le relazioni così predisposte sono altresì |
| messe | messe |
| a | a |
| disposizione | disposizione |
| del | del |
| pubblico | pubblico |
| nei | nei |
| termini previsti dalla normativa medesima. | termini previsti dalla normativa medesima. |
| Nell'ipotesi di convocazione su richiesta dei | Nell'ipotesi di convocazione su richiesta dei |
| soci, la relazione sulle materie da trattare è | soci, la relazione sulle materie da trattare è |
| predisposta dai soci richiedenti. In tal caso il | predisposta dai soci richiedenti. In tal caso il |
| Consiglio | Consiglio |
| di | di |
| Amministrazione | Amministrazione |
| ovvero | ovvero |
| i | i |
| Sindaci o il Consiglio di Sorveglianza o il | Sindaci o il Consiglio di Sorveglianza o il |
| Comitato per il Controllo sulla gestione, | Comitato per il Controllo sulla gestione, |
| mettono a disposizione del pubblico la | mettono a disposizione del pubblico la |
| relazione, | relazione, |
| accompagnata | accompagnata |
| dalle | dalle |
| proprie | proprie |
| eventuali valutazioni, contestualmente alla | eventuali valutazioni, contestualmente alla |
| pubblicazione dell'avviso di convocazione | pubblicazione dell'avviso di convocazione |
| dell'assemblea. | dell'assemblea. |
| L'Assemblea | L'Assemblea |
| straordinaria | straordinaria |
| può | può |
| essere | essere |
| convocata | convocata |
| in | in |
| terza | terza |
| convocazione | convocazione |
| se | se |
| il | il |
| capitale rappresentato nella seconda non | capitale rappresentato nella seconda non |
| ne | ne |
| consentisse | consentisse |
| la | la |
| regolare | regolare |
| costituzione. | costituzione. |
| L'Assemblea | L'Assemblea |
| ordinaria | ordinaria |
| deve | deve |
| essere | essere |
| convocata almeno una volta all'anno, entro | convocata almeno una volta all'anno, entro |

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero si riscontrino particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Le circostanze che richiedano di avvalersi del maggior termine di centottanta giorni per la convocazione dell'assemblea verranno segnalate dagli Amministratori nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale, o due membri dello stesso, possono, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea. Salvo che, nell'interesse della società, in considerazione degli argomenti da trattare, non deliberino di non procedere alla convocazione, gli amministratori convocano senza indugio l'Assemblea, quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
E' comunque preclusa ai soci la possibilità di richiedere la convocazione dell'assemblea quando si tratti di argomenti su cui la stessa delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
In mancanza del rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, l'Assemblea si costituisce regolarmente in forma totalitaria a condizione che vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo e che nessuno dei partecipanti si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno. In questo caso trova attuazione il disposto di cui all'articolo 2366 – penultimo comma del Codice Civile. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Presidente e/o da un Notaio.
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero si riscontrino particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Le circostanze che richiedano di avvalersi del maggior termine di centottanta giorni per la convocazione dell'assemblea verranno segnalate dagli Amministratori nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale, o due membri dello stesso, possono, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea. Salvo che, nell'interesse della società, in considerazione degli argomenti da trattare, non deliberino di non procedere alla convocazione, gli amministratori convocano senza indugio l'Assemblea, quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
E' comunque preclusa ai soci la possibilità di richiedere la convocazione dell'assemblea quando si tratti di argomenti su cui la stessa delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
In mancanza del rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, l'Assemblea si costituisce regolarmente in forma totalitaria a condizione che vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo e che nessuno dei partecipanti si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno. In questo caso trova attuazione il disposto di cui all'articolo 2366 – penultimo comma del Codice Civile. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Presidente e/o da un Notaio.

| L'Assemblea speciale dei possessori di azioni | L'Assemblea speciale dei possessori di azioni |
|---|---|
| di risparmio è convocata con le modalità | di risparmio è convocata con le modalità |
| previste dall'art. 146 D.Lgs. 58/98. | previste dall'art. 146 D.Lgs. 58/98. |
| Art. 10) Intervento e rappresentanza nelle | Art. 10) Intervento e rappresentanza nelle |
| Assemblee | Assemblee |
| La legittimazione all'intervento in assemblea | La legittimazione all'intervento in assemblea |
| e all'esercizio del diritto di voto è attestata | e all'esercizio del diritto di voto è attestata |
| dalla comunicazione di cui all'articolo 83 | dalla comunicazione di cui all'articolo 83 |
| sexies del D.Lgs 58/98 resa nelle forme e nei | sexies del D.Lgs 58/98 resa nelle forme e nei |
| termini ivi previsti. | termini ivi previsti. |
| Il soggetto a cui spetta il diritto di voto può | Il soggetto a cui spetta il diritto di voto può |
| farsi | farsi |
| rappresentare | rappresentare |
| nell'Assemblea | nell'Assemblea |
| nel | nel |
| rispetto | rispetto |
| delle | delle |
| disposizioni | disposizioni |
| portate | portate |
| dall'articolo 135 novies del D.Lgs 58/98. | dall'articolo 135 novies del D.Lgs 58/98. |
| In | In |
| particolare | particolare |
| la | la |
| delega | delega |
| può | può |
| essere | essere |
| conferita anche in via elettronica secondo | conferita anche in via elettronica secondo |
| le modalità indicate, in ottemperanza alla | le modalità indicate, in ottemperanza alla |
| normativa | normativa |
| vigente, | vigente, |
| nell'avviso | nell'avviso |
| di | di |
| convocazione dell'assemblea. In tal caso la | convocazione dell'assemblea. In tal caso la |
| notifica | notifica |
| elettronica | elettronica |
| della | della |
| delega | delega |
| potrà | potrà |
| essere | essere |
| effettuata, | effettuata, |
| secondo | secondo |
| le | le |
| modalità | modalità |
| indicate | indicate |
| nell'avviso | nell'avviso |
| di | di |
| convocazione, | convocazione, |
| mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito | mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito |
| internet della società o mediante invio del | internet della società o mediante invio del |
| documento all'indirizzo di posta elettronica | documento all'indirizzo di posta elettronica |
| certificata dellastessa. | certificata dellastessa. |
| La | La |
| società | società |
| non | non |
| intende | intende |
| designare | designare |
| per | per |
| ciascuna assemblea un soggetto al quale i | ciascuna assemblea un soggetto al quale i |
| soci possano conferire delega. | soci possano conferire delega. |
| Il rappresentante comune dei possessori di | Il rappresentante comune dei possessori di |
| azioni di risparmio ha diritto di assistere | azioni di risparmio ha diritto di assistere |
| all'Assemblea generale della società. Non è | all'Assemblea generale della società. Non è |
| ammesso il voto per corrispondenza. Spetta | ammesso il voto per corrispondenza. Spetta |
| al | al |
| Presidente | Presidente |
| dell'Assemblea | dell'Assemblea |
| accertare | accertare |
| il | il |
| diritto d'intervento alla stessa. | diritto d'intervento alla stessa. |
| E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza con collegamento del luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante (e dove si dà per costituita l'assemblea) con altri siti predisposti appositamente dalla società, che dovrà dare notizia del loro allestimento con l'avviso di convoca. |
E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza con collegamento del luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante (e dove si dà per costituita l'assemblea) con altri siti predisposti appositamente dalla società, che dovrà dare notizia del loro allestimento con l'avviso di convoca. |
| In | In |
| questo | questo |
| caso, | caso, |
| l'utilizzo | l'utilizzo |
| della | della |
| videoconferenza è comunque subordinato | videoconferenza è comunque subordinato |
| al rispetto almeno delle seguenti condizioni, | al rispetto almeno delle seguenti condizioni, |

| salvo che la legge non ne ponga di ulteriori: | salvo che la legge non ne ponga di ulteriori: |
|---|---|
| - | - |
| tutti | tutti |
| i | i |
| partecipanti | partecipanti |
| dovranno | dovranno |
| poter | poter |
| essere | essere |
| identificati, | identificati, |
| intervenire | intervenire |
| nel | nel |
| dibattito ed esprimere in simultanea il | dibattito ed esprimere in simultanea il |
| proprio | proprio |
| voto | voto |
| sugli | sugli |
| argomenti | argomenti |
| in | in |
| discussione; | discussione; |
| - | - |
| il Presidente dovrà poter svolgere le | il Presidente dovrà poter svolgere le |
| proprie | proprie |
| funzioni | funzioni |
| in | in |
| modo | modo |
| esatto | esatto |
| e | e |
| preciso; | preciso; |
| - | - |
| il redattore del verbale dovrà poter | il redattore del verbale dovrà poter |
| percepire chiaramente lo svolgimento | percepire chiaramente lo svolgimento |
| dei lavori assembleari al fine di darne | dei lavori assembleari al fine di darne |
| atto puntualmente; | atto puntualmente; |
| - | - |
| i partecipanti all'assemblea dovranno | i partecipanti all'assemblea dovranno |
| poter trasmettere, visionare e ricevere | poter trasmettere, visionare e ricevere |
| la documentazione necessaria. | la documentazione necessaria. |
| Art. 11) Presidente dell'Assemblea | Art. 11) Presidente dell'Assemblea |
| L'Assemblea | L'Assemblea |
| è | è |
| presieduta | presieduta |
| da | da |
| un | un |
| Amministratore | Amministratore |
| Delegato | Delegato |
| o | o |
| da | da |
| Persona | Persona |
| designata | designata |
| con | con |
| il | il |
| voto della maggioranza | voto della maggioranza |
| degli intervenuti. | degli intervenuti. |
| Spetta | Spetta |
| al | al |
| Presidente | Presidente |
| dirigere | dirigere |
| i | i |
| lavori | lavori |
| assembleari, proporre i metodi di votazione, | assembleari, proporre i metodi di votazione, |
| stabilire il tempo a disposizione di ciascun | stabilire il tempo a disposizione di ciascun |
| socio | socio |
| per | per |
| svolgere | svolgere |
| il | il |
| proprio | proprio |
| intervento, | intervento, |
| mantenere l'ordine della riunione al fine di | mantenere l'ordine della riunione al fine di |
| garantire il corretto svolgimento dei lavori | garantire il corretto svolgimento dei lavori |
| con ogni facoltà al riguardo. | con ogni facoltà al riguardo. |
| Il | Il |
| Presidente | Presidente |
| potrò | potrò |
| avvalersi, | avvalersi, |
| nelle | nelle |
| forme | forme |
| ritenute | ritenute |
| da | da |
| questi | questi |
| più | più |
| opportune, | opportune, |
| anche | anche |
| dell'ausilio di incaricati per l'esercizio delle | dell'ausilio di incaricati per l'esercizio delle |
| funzioni demandategli. | funzioni demandategli. |
| Il | Il |
| Presidente | Presidente |
| dell'Assemblea | dell'Assemblea |
| nomina | nomina |
| un | un |
| segretario anche non socio e può nominare | segretario anche non socio e può nominare |
| due scrutatori scegliendoli fra i soci o loro | due scrutatori scegliendoli fra i soci o loro |
| rappresentanti. | rappresentanti. |
| Nei casi di legge o quando è ritenuto | Nei casi di legge o quando è ritenuto |
| opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il | opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il |
| verbale è redatto da un Notaio, nel qual | verbale è redatto da un Notaio, nel qual |
| caso | caso |
| non | non |
| è | è |
| necessaria | necessaria |
| la | la |
| nomina | nomina |
| del | del |
| segretario. | segretario. |
| Art. 12) Assemblea ordinaria e straordinaria | Art. 12) Assemblea ordinaria e straordinaria |
| L'Assemblea | L'Assemblea |
| ordinaria, | ordinaria, |
| in | in |
| prima | prima |
| convocazione, è regolarmente costituita | convocazione, è regolarmente costituita |
| quando è rappresentata almeno la metà | quando è rappresentata almeno la metà |
| del capitale sociale avente diritto al voto. In | del capitale sociale avente diritto al voto. In |
| seconda | seconda |
| convocazione | convocazione |
| essa | essa |
| è | è |

| regolarmente costituita qualunque sia la | regolarmente costituita qualunque sia la |
|---|---|
| parte | parte |
| del | del |
| capitale | capitale |
| rappresentata. | rappresentata. |
| Le | Le |
| deliberazioni | deliberazioni |
| sono | sono |
| prese | prese |
| in | in |
| ogni | ogni |
| caso | caso |
| a | a |
| maggioranza assoluta di voti, salvo che per | maggioranza assoluta di voti, salvo che per |
| la nomina delle cariche sociali, per le quali | la nomina delle cariche sociali, per le quali |
| si applicano rispettivamente gli articoli 13 e | si applicano rispettivamente gli articoli 13 e |
| 24. | 24. |
| Le | Le |
| Assemblee | Assemblee |
| straordinarie | straordinarie |
| sono | sono |
| regolarmente costituite: | regolarmente costituite: |
| - | - |
| in | in |
| prima | prima |
| convocazione | convocazione |
| quando | quando |
| è | è |
| rappresentata | rappresentata |
| almeno | almeno |
| la | la |
| metà | metà |
| del | del |
| capitalesociale; | capitalesociale; |
| - | - |
| in seconda convocazione quando è | in seconda convocazione quando è |
| rappresentato | rappresentato |
| più | più |
| di | di |
| un | un |
| terzo | terzo |
| del | del |
| capitalesociale; | capitalesociale; |
| - | - |
| nelle | nelle |
| convocazioni | convocazioni |
| successive | successive |
| alla | alla |
| seconda, con la presenza di tanti | seconda, con la presenza di tanti |
| azionisti che rappresentino più di un | azionisti che rappresentino più di un |
| quinto del capitale sociale. | quinto del capitale sociale. |
| Esse deliberano con il voto favorevole di | Esse deliberano con il voto favorevole di |
| almeno | almeno |
| i | i |
| due | due |
| terzi | terzi |
| del | del |
| capitale | capitale |
| rappresentato in Assemblea. L'Assemblea | rappresentato in Assemblea. L'Assemblea |
| speciale dei possessori di azioni di risparmio | speciale dei possessori di azioni di risparmio |
| delibera a norma dell'art. 146 D.Lgs. 58/98. | delibera a norma dell'art. 146 D.Lgs. 58/98. |
| TITOLO | TITOLO |
| IV | IV |
| - | - |
| Amministrazione | Amministrazione |
| e | e |
| Rappresentanza | Rappresentanza |
| Art. 13) Consiglio di Amministrazione | Art. 13) Consiglio di Amministrazione |

Amministrazione, ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei componenti da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione.
La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono indicare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.
Il deposito delle liste può avvenire tramite uno o più mezzi di comunicazione a distanza, resi noti nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/98, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor
Amministrazione, ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei componenti da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione.
La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono indicare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.
Il deposito delle liste può avvenire tramite uno o più mezzi di comunicazione a distanza, resi noti nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/98, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero

percentuale eventualmente stabilita dalle norme legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, alla data di deposito della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa; (ii) le dichiarazioni con lequali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
La certificazione di cui al punto (i) del precedente comma può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché almeno ventuno giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea.
All'elezione del Consiglio di Amministrazione si
procederà come di seguito precisato:
rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita dalle norme legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, alla data di deposito della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
La certificazione di cui al punto (i) del precedente comma può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché almeno ventuno giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea.
All'elezione del Consiglio di Amministrazione

conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si darà luogo fino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso di requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui al terzo comma del presente articolo nel rapporto tra generi, conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si darà luogo fino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso di requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui al terzo comma

si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato, l'Assemblea nominerà il componente del Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di candidature appartenenti al genere meno rappresentato.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e nel rispetto del rapporto tra generi di cui sopra.
Sono comunque salve diverse od ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:
In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori
del presente articolo nel rapporto tra generi, si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato, l'Assemblea nominerà il componente del Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di candidature appartenenti al genere meno rappresentato.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e nel rispetto del rapporto tra generi di cui sopra.
Sono comunque salve diverse od ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:
a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge e senza voto di lista, rispettando lo stesso criterio;
b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.
In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da

| indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente. |
assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro |
|---|---|
| Gli amministratori così nominati restano in | tempore vigente. |
| carica fino alla prossima assemblea. | Gli amministratori così nominati restano in |
| Nel caso in cui venisse meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovendosi intendere decaduto quello in carica. |
carica fino alla prossima assemblea. Nel caso in cui venisse meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovendosi intendere |
| Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili. |
decaduto quello in carica. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili. |
| Gli amministratori nominati nel corso dello stesso triennio, a seguito dell'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio, scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina. |
Gli amministratori nominati nel corso dello stesso triennio, a seguito dell'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio, scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina. |
| Art. 14) Compenso agli amministratori | Art. 14) Compenso agli amministratori |
| Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. L'Assemblea inoltre stabilisce il compenso annuale degli amministratori anche eventualmente sotto forma di |
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. L'Assemblea inoltre stabilisce il compenso annuale degli amministratori anche eventualmente sotto forma di partecipazione |
| partecipazione agli utili o di diritto alla sottoscrizione di nuove azioni a prezzi predeterminati. Dei piani di compenso così deliberati è data pubblicità in conformità alla normativa vigente pro tempore. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, ed eventualmente aggiorna, le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale. |
agli utili o di diritto alla sottoscrizione di nuove azioni a prezzi predeterminati. Dei piani di compenso così deliberati è data pubblicità in conformità alla normativa vigente pro tempore. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, ed eventualmente aggiorna, le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale. |
| Art. 15) Cariche sociali Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia già |
Art. 15) Cariche sociali Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia già |

| rientranti nella delega. | rientranti nella delega. |
|---|---|
| La carica di Presidente come quella di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato. |
La carica di Presidente come quella di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato. |
| Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98, e ne determina il compenso. |
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98, e ne determina il compenso. |
| Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. |
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. |
| Art. 16) Segretario del Consiglio | Art. 16) Segretario del Consiglio |
| Il Consiglio può designare un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di suo impedimento od assenza o in caso di mancata designazione da parte del Consiglio le sue mansioni sono affidate a persona designata di volta in volta dal Presidente nelle singole riunioni. |
Il Consiglio può designare un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di suo impedimento od assenza o in caso di mancata designazione da parte del Consiglio le sue mansioni sono affidate a persona designata di volta in volta dal Presidente nelle singole riunioni. |
| Art. 17) Riunioni del Consiglio e informativa al | Art. 17) Riunioni del Consiglio e informativa al |
| Collegio Sindacale Il Consiglio di Amministrazione si radunerà ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo giudichi necessario, oppure su domanda scritta di un terzo dei suoi componenti. Anche il Collegio Sindacale, o un membro dello stesso, può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio, convocare il Consiglio di Amministrazione. |
Collegio Sindacale Il Consiglio di Amministrazione si radunerà ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo giudichi necessario, oppure su domanda scritta di un terzo dei suoi componenti. Anche il Collegio Sindacale, o un membro dello stesso, può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio, convocare il Consiglio di Amministrazione. |

quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima.
In difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione si considererà validamente costituito ed atto a deliberare qualora intervengano alla riunione tutti i Consiglieri ed i Sindaci Effettivi in carica.
Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale purché in Italia. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video/audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione nonché sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova colui che svolge funzioni di Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Il Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente o altri consiglieri a ciò delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero da un consigliere designato dai presenti.
quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima.
In difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione si considererà validamente costituito ed atto a deliberare qualora intervengano alla riunione tutti i Consiglieri ed i Sindaci Effettivi in carica.
Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale purché in Italia. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video/audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione nonché sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova colui che svolge funzioni di Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Il Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente o altri consiglieri a ciò delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero da un consigliere designato dai presenti.
| Art. 18) Deliberazioni del Consiglio. | Art. 18) Deliberazioni del Consiglio. |
|---|---|
| Per la validità della costituzione del Consiglio, | Per la validità della costituzione del Consiglio, |
| in caso di regolare convocazione, è |
in caso di regolare convocazione, è |
| necessaria la presenza della maggioranza | necessaria la presenza della maggioranza |
| degli amministratori in carica. Le |
degli amministratori in carica. Le |

| deliberazioni | deliberazioni |
|---|---|
| sono | sono |
| prese | prese |
| a | a |
| maggioranza | maggioranza |
| assoluta dei presenti e, in caso di parità, | assoluta dei presenti e, in caso di parità, |
| prevale il voto di chi presiede la seduta. Delle | prevale il voto di chi presiede la seduta. |
| deliberazioni si fa constare per mezzo di | Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di |
| verbali firmati dal Presidente della riunione e | verbali firmati dal Presidente della riunione e |
| dal Segretario della stessa. | dal Segretario della stessa. |
| Art. 19) Poteri del Consiglio | Art. 19) Poteri del Consiglio |
| Il Consiglio è investito dei più ampi poteri | Il Consiglio è investito dei più ampi poteri |
| per | per |
| l'amministrazione | l'amministrazione |
| ordinaria | ordinaria |
| e | e |
| straordinaria della società. Esso ha pertanto | straordinaria della società. Esso ha pertanto |
| la facoltà di compiere tutti gli atti anche di | la facoltà di compiere tutti gli atti anche di |
| disposizione che ritiene opportuni per il | disposizione che ritiene opportuni per il |
| conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi | conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi |
| soltanto quelli che la legge espressamente | soltanto quelli che la legge espressamente |
| riserva all'Assemblea dei soci. | riserva all'Assemblea dei soci. |
| Compete in via esclusiva al Consiglio di | Compete in via esclusiva al Consiglio di |
| Amministrazione l'adozione delle delibere di | Amministrazione l'adozione delle delibere di |
| cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice | cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice |
| Civile, | Civile, |
| nonché | nonché |
| delle | delle |
| altre | altre |
| indicate | indicate |
| nell'articolo 2365 - comma secondo - del | nell'articolo 2365 - comma secondo - del |
| Codice | Codice |
| Civile, | Civile, |
| ferma | ferma |
| in | in |
| tali | tali |
| casi | casi |
| l'applicazione dell'articolo 2436 dello stesso | l'applicazione dell'articolo 2436 dello stesso |
| Codice. | Codice. |
| Il Consiglio di Amministrazione può del pari | Il Consiglio di Amministrazione può del pari |
| accordare ad uno o più finanziatori le | accordare ad uno o più finanziatori le |
| garanzie di cui all'articolo 2447 decies e | garanzie di cui all'articolo 2447 decies e |
| seguenti del Codice Civile. | seguenti del Codice Civile. |
| Il Consiglio ha pure la facoltà di istituire | Il Consiglio ha pure la facoltà di istituire |
| comitati di diversa natura disciplinandone | comitati di diversa natura disciplinandone |
| modalità di costituzione e funzionamento. | modalità di costituzione e funzionamento. |
| Art. 20) Comitato Esecutivo | Art. 20) Comitato Esecutivo |
| Il | Il |
| Consiglio | Consiglio |
| può | può |
| nominare | nominare |
| un | un |
| Comitato | Comitato |
| Esecutivo, | Esecutivo, |
| determinando | determinando |
| il | il |
| numero | numero |
| dei | dei |
| componenti e delegando ad esso le proprie | componenti e delegando ad esso le proprie |
| attribuzioni, salvo quelle riservate per legge | attribuzioni, salvo quelle riservate per legge |
| al | al |
| Consiglio | Consiglio |
| stesso; | stesso; |
| può | può |
| eventualmente | eventualmente |
| investire i singoli componenti così nominati di | investire i singoli componenti così nominati di |
| particolari | particolari |
| incarichi | incarichi |
| stabilendo | stabilendo |
| anche | anche |
| all'occorrenza, sentito il parere del Collegio | all'occorrenza, sentito il parere del Collegio |
| Sindacale, la misura delle indennità. | Sindacale, la misura delle indennità. |
| Il | Il |
| Presidente | Presidente |
| del | del |
| Consiglio | Consiglio |
| di | di |
| Amministrazione | Amministrazione |
| e, | e, |
| se | se |
| nominati, | nominati, |
| i | i |
| Vice | Vice |
| Presidenti | Presidenti |
| e | e |
| gli | gli |
| Amministratori | Amministratori |
| Delegati | Delegati |
| fanno | fanno |
| parte | parte |
| di | di |
| diritto | diritto |
| del | del |
| Comitato | Comitato |
| Esecutivo. Per la validità delle deliberazioni | Esecutivo. Per la validità delle deliberazioni |
| e le modalità della votazione si applicano le | e le modalità della votazione si applicano le |
| stesse norme fissate dall'art. 17. Il Comitato | stesse norme fissate dall'art. 17. Il Comitato |
| Esecutivo può essere convocato, previa | Esecutivo può essere convocato, previa |

| comunicazione al Presidente del Consiglio | comunicazione al Presidente del Consiglio |
|---|---|
| di | di |
| Amministrazione, | Amministrazione, |
| anche | anche |
| dal | dal |
| Collegio | Collegio |
| Sindacale o da due membri dello stesso. I | Sindacale o da due membri dello stesso. I |
| membri del Collegio Sindacale assistono | membri del Collegio Sindacale assistono |
| alle riunioni del Comitato Esecutivo. | alle riunioni del Comitato Esecutivo. |
| Art. 21) Direttori | Art. 21) Direttori |
| Il | Il |
| Consiglio | Consiglio |
| può, | può, |
| nelle | nelle |
| forme | forme |
| di | di |
| legge, | legge, |
| nominare | nominare |
| uno | uno |
| o | o |
| più | più |
| Direttori | Direttori |
| Generali, | Generali, |
| determinandone i poteri, le attribuzioni ed | determinandone i poteri, le attribuzioni ed |
| eventualmente | eventualmente |
| i | i |
| compensi. | compensi. |
| I | I |
| Direttori | Direttori |
| possono assistere, se richiesti, alle adunanze | possono assistere, se richiesti, alle adunanze |
| del | del |
| Consiglio | Consiglio |
| di | di |
| Amministrazione, | Amministrazione, |
| ed | ed |
| eventualmente del Comitato Esecutivo, con | eventualmente del Comitato Esecutivo, con |
| voto consultivo. | voto consultivo. |
| Art. 22) Rappresentanza sociale. | Art. 22) Rappresentanza sociale. |
| La rappresentanza legale della società, di | La rappresentanza legale della società, di |
| fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al | fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al |
| Presidente del Consiglio di Amministrazione, | Presidente del Consiglio di Amministrazione, |
| oltreché, se nominati, a ciascuno dei Vice | oltreché, se nominati, a ciascuno dei Vice |
| Presidenti e degli Amministratori Delegati nei | Presidenti e degli Amministratori Delegati nei |
| limiti | limiti |
| delle | delle |
| funzioni | funzioni |
| loro | loro |
| delegate. | delegate. |
| La | La |
| rappresentanza legale della società non | rappresentanza legale della società non |
| spetta in alcun caso ad altri soggetti. | spetta in alcun caso ad altri soggetti. |
| Art. 23) Autorizzazioni speciali | Art. 23) Autorizzazioni speciali |
| I legali rappresentanti statutari possono autorizzare la sottoscrizione di documenti con riproduzione meccanica delle firme. |
I legali rappresentanti statutari possono autorizzare la sottoscrizione di documenti con riproduzione meccanica delle firme. |
| TITOLO V – Sindaci | TITOLO V – Sindaci |
| Art. 24) Composizione del Collegio Sindacale | Art. 24) Composizione del Collegio Sindacale |
| e nomine | e nomine |
| Il Collegio Sindacale si compone di tre | Il Collegio Sindacale si compone di tre |
| sindaci | sindaci |
| effettivi | effettivi |
| e | e |
| due | due |
| supplenti. | supplenti. |
| Alla | Alla |
| minoranza è riservata l'elezione di un sindaco | minoranza è riservata l'elezione di un sindaco |
| effettivo e di un supplente. | effettivo e di un supplente. |
| Al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, un quinto dei componenti del Collegio Sindacale, ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei componenti da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio |
Al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, un quinto dei componenti del Collegio Sindacale, ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei componenti da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno |
| Sindacale. | del Collegio Sindacale. |
| I | I |
| Sindaci | Sindaci |
| dovranno | dovranno |
| possedere | possedere |
| i | i |
| requisiti | requisiti |

previsti dalla normativa vigente pro tempore, anche regolamentare. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.
La lista che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco Effettivo ovvero per la carica di Sindaco Supplente.
In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale in una misura pari ad un quinto dei candidati a comporre il Collegio Sindacale ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo di controllo successivo al 12 agosto 2012 e ad un terzo dei candidati a comporre il Collegio Sindacale da nominarsi per i due mandati successivi.
Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima
previsti dalla normativa vigente pro tempore, anche regolamentare. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.
La lista che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco Effettivo ovvero per la carica di Sindaco Supplente.
In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale in una misura pari ad un quinto dei candidati a comporre il Collegio Sindacale ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo di controllo successivo al 12 agosto 2012 e ad un terzo dei candidati a comporre il Collegio Sindacale da nominarsi per i due mandati successivi.
Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima

convocazione e saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.
Il deposito delle liste può avvenire tramite uno o più mezzi di comunicazione a distanza, resi noti nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.
Al fine di comprovare la titolarità, al momento della presentazione delle liste, del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista medesima, i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. La certificazione attestante il possesso del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle stesse purché almeno ventuno giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea.
Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi presso la sede sociale, entro il termine di cui sopra (i) sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) (ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di cui all'articolo 148 del D. Lgs. 58/1998 e (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa pro tempore vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.
Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati alla carica della lista che avrà convocazione e saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.
Il deposito delle liste può avvenire tramite uno o più mezzi di comunicazione a distanza, resi noti nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.
Al fine di comprovare la titolarità, al momento della presentazione delle liste, del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista medesima, i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. La certificazione attestante il possesso del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle stesse purché almeno ventuno giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea.
Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi presso la sede sociale, entro il termine di cui sopra (i) sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) (ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di cui all'articolo 148 del D. Lgs. 58/1998 e (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa pro tempore vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.
Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati alla carica della lista che avrà

ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.
La Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia ricevuto il maggior numero di voti.
Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui sopra nel rapporto tra generi, si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato, l'Assemblea nominerà il componente del Collegio Sindacale, scegliendolo previa presentazione di candidature appartenenti al genere meno rappresentato.
Qualora allo scadere del termine per il deposito risulti presentata una sola lista ovvero siano presentate solo liste da parte di soci che risultino collegati fra loro ai sensi dell'articolo 148 del D. Lgs. 58/1998, il termine per la presentazione di ulteriori liste è prorogato di tre giorni e la soglia del 2,5% (due virgola cinque per cento) sopra indicata è ridotta alla metà.
Qualora venga comunque proposta un'unica lista, o nessuna lista, risulteranno eletti alla carica di sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e che risulti rispettato il rapporto tra generi di cui sopra. Nel caso sia presentata una sola lista la
ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.
La Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia ricevuto il maggior numero di voti.
Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui sopra nel rapporto tra generi, si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato, l'Assemblea nominerà il componente del Collegio Sindacale, scegliendolo previa presentazione di candidature appartenenti al genere meno rappresentato.
Qualora allo scadere del termine per il deposito risulti presentata una sola lista ovvero siano presentate solo liste da parte di soci che risultino collegati fra loro ai sensi dell'articolo 148 del D. Lgs. 58/1998, il termine per la presentazione di ulteriori liste è prorogato di tre giorni e la soglia del 2,5% (due virgola cinque per cento) sopra indicata è ridotta alla metà.
Qualora venga comunque proposta un'unica lista, o nessuna lista, risulteranno eletti alla carica di sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e che risulti rispettato il rapporto tra generi di cui sopra. Nel caso sia presentata una sola lista la

Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista stessa mentre nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna lista il Presidente del Collegio Sindacale verrà eletto dall'assemblea con le modalità di cuisopra.
Nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti risulterà eletto il candidato più anziano in queste indicato.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, quello supplente della medesima lista di minoranza, o in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.
Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto del rapporto tra generi. Qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti; in tal caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese in forza della vigente normativa, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista stessa mentre nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna lista il Presidente del Collegio Sindacale verrà eletto dall'assemblea con le modalità di cuisopra.
Nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti risulterà eletto il candidato più anziano in queste indicato.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, quello supplente della medesima lista di minoranza, o in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.
Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto del rapporto tra generi. Qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti; in tal caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese in forza della vigente normativa, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi

| dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla sostituzione con le modalità di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. |
dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla sostituzione con le modalità di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. |
|---|---|
| Art. 25) Controllo Contabile | Art. 25) Controllo Contabile |
| Il controllo contabile sulla società è esercitato da una Società di Revisione iscritta nell'apposito Albo. La sua nomina e le sue attribuzioni sono disciplinate dalla legge. |
Il controllo contabile sulla società è esercitato da una Società di Revisione iscritta nell'apposito Albo. La sua nomina e le sue attribuzioni sono disciplinate dalla legge. |
| TITOLO VI - Bilancio e riparto degli utili | TITOLO VI - Bilancio e riparto degli utili |
| Art. 26) Esercizi sociali | Art. 26) Esercizi sociali |
| L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. |
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. |
| Art. 27) Ripartizione degli utili e pagamento dei dividendi |
Art. 27) Ripartizione degli utili e pagamento dei dividendi |
| L'utile netto di bilancio, dopo il prelievo del 5% per la Riserva Legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sarà così ripartito: |
L'utile netto di bilancio, dopo il prelievo del 5% per la Riserva Legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sarà così ripartito, ove l'assemblea |
| a) alle azioni di risparmio verrà assegnato un dividendo fino alla concorrenza del 5% dell'importo di euro 1,20, per ogni azione di risparmio, ("Parametro del Dividendo Privilegiato"), ossia sino a concorrenza di euro 0,06 per ogni azione di risparmio ("Dividendo Privilegiato"); |
ne deliberi in tutto o parte la distribuzione, a favore degli azionisti: a) alle azioni di risparmio verrà assegnato un dividendo fino alla concorrenza del 5% dell'importo di euro 1,20, per ogni azione di risparmio, ("Parametro del Dividendo Privilegiato"), ossia sino a concorrenza di euro 0,06 per ogni |
| b) l'utile eccedente, se l'Assemblea ne delibera la distribuzione, sarà attribuito alle azioni ordinarie fino alla concorrenza del 3% del Parametro del Dividendo Privilegiato per ogni azione ordinaria, ossia sino a concorrenza di euro 0,036 per ogni azione ordinaria; c) il residuo, se l'assemblea ne delibera la distribuzione, sarà attribuito in misura uguale sia alle azioni di risparmio sia alle azioni ordinarie. Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore |
azione di risparmio ("Dividendo Privilegiato"); b) l'utile eccedente, se l'Assemblea ne delibera la distribuzione, sarà attribuito alle azioni ordinarie fino alla concorrenza del 3% del Parametro del Dividendo Privilegiato per ogni azione ordinaria, ossia sino a concorrenza di euro 0,036 per ogni azione ordinaria; c) il residuo, se l'assemblea ne delibera la distribuzione, sarà attribuito in misura uguale sia alle azioni di risparmio sia alle azioni ordinarie. |
| al Dividendo Privilegiato, la differenza è computata in aumento del Dividendo |
Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore |

| Privilegiato nei due esercizi successivi. | al Dividendo Privilegiato, la differenza è |
|---|---|
| In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni, fatta eccezione per il caso in cui una riserva, diversa dalla riserva legale, si sia |
computata in aumento del Dividendo Privilegiato nei due esercizi successivi. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre |
| formata mediante l'accantonamento |
azioni, fatta eccezione per il caso in cui una |
| obbligatorio di utili non distribuibili (ivi compresa in particolare la riserva ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. 38/2005) e divenga quindi distribuibile. In tal caso, il Dividendo Privilegiato è calcolato anche sulla parte resasi distribuibile di tale riserva. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili si prescrivono a favore della società. |
riserva, diversa dalla riserva legale, si sia formata mediante l'accantonamento obbligatorio di utili non distribuibili (ivi compresa in particolare la riserva ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. 38/2005) e divenga quindi distribuibile. In tal caso, il Dividendo Privilegiato è calcolato anche sulla parte resasi distribuibile di tale riserva. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili si prescrivono a favore della società. |
| Art. 28) Acconti sul dividendo | Art. 28) Acconti sul dividendo |
| Il Consiglio ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un |
Il Consiglio ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un |
| acconto sul dividendo dell'esercizio stesso, ai sensi dell'art. 2433 bis C.C. e tenuto conto del diritto di prelazione dei portatori di azioni di risparmio. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. |
acconto sul dividendo dell'esercizio stesso, ai sensi dell'art. 2433 bis C.C. e tenuto conto del diritto di prelazione dei portatori di azioni di risparmio. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. |
| TITOLO VII - Disposizioni finali | TITOLO VII - Disposizioni finali |
| Art. 29) Liquidazione | Art. 29) Liquidazione |
| Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza dell'importo di euro 1,20 per ogni azione di risparmio. |
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza dell'importo di euro 1,20 per ogni azione di risparmio. |
| Art. 30) Domicilio dei soci Ad ogni scopo di legge il domicilio dei soci si |
Art. 30) Domicilio dei soci Ad ogni scopo di legge il domicilio dei soci si |

La presente Relazione è a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.borgosesiaspa.com, nell'area dedicata "https://sites.google.com/a/borgosesiaspa.com/website/corporategovernance/assemblee", nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .
Biella, 28 febbraio 2020 Borgosesia S.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Girardi
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