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Borgosesia

Pre-Annual General Meeting Information Feb 28, 2020

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Pre-Annual General Meeting Information

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RELAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI BORGOSESIA SPA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL' ART. 125-TER, COMMA 1, D.LGS. 58/98 ("TUF")

Signori Azionisti,

mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società in data 28 febbraio 2020 è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di Borgosesia S.p.A. (la "Società" o "BGS") in Milano viale Majno 10 per il giorno 31 marzo 2020 alle ore 11 per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti sugli argomenti di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

  1. Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie al seguente valore di concambio: 3 azioni ordinarie ogni 2 azioni di risparmio. Considerazioni e definitive valutazioni. Valutazione di eventuali diverse proposte da avanzare alla Società.

Con riferimento all'unico punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di BGS, sul presupposto di realizzare una semplificazione della struttura del relativo capitale sociale e di addivenire al contempo ad un aumento del flottante complessivo delle azioni ordinarie, creando così i presupposti per una maggiore liquidità del titolo a vantaggio di una maggiore regolarità e continuità nei relativi scambi, intende avviare un processo volto alla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di BGS in azioni ordinarie in ragione di 3 azioni ordinarie ogni 2 azioni risparmio (di seguito la "Proposta").

Anche in considerazione del fatto che i termini della Proposta di conversione obbligatoria sono stati in passato già annunciati ai Signori Azionisti di Risparmio e al Mercato nel corso dell'iter di ristrutturazione finanziaria e societaria che negli ultimi anni ha interessato il Gruppo Borgosesia e che i Signori Azionisti di Risparmio hanno sollevato nel corso di precedenti sedute dell'Assemblea Speciale (in particolare, in quella del 27 giugno 2018) alcune perplessità in merito al corretto valore attribuito alle proprie azioni ai fini della conversione, riservandosi di discutere il contenuto della Proposta in sede assembleare, l'Emittente ritiene di convocare la presente Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio al fine di raccogliere in via preliminare nella sede ritenuta più appropriata gli orientamenti di questi in merito alla Proposta e valutare rapporti di conversione alternativi, per poi eventualmente avviare l'iter di legge per la conversione sottoponendo ai medesimi l'approvazione della Proposta o di una eventuale proposta alternativa in una successiva e diversa Assemblea Speciale all'uopo convocata.

Al fine di permettere agli interessati già in questa sede una valutazione informata degli

argomenti all'ordine del giorno, l'Emittente ha predisposto la presente Relazione illustrativa (i) ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e sebbene non sia richiesta ai Signori Azionisti di Risparmio nella convocata Assemblea l'approvazione della Proposta, che sarà eventualmente demandata a una successiva Assemblea Speciale convocata specificamente a tale scopo - dell'articolo 72 del Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti" o il "Regolamento") secondo le informazioni richieste dallo schema 6 dell'Allegato 3A del suddetto Regolamento .

1. Motivazioni della proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie

La conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie (la "Conversione Obbligatoria") è finalizzata ad addivenire ad una semplificazione della struttura del relativo capitale sociale della Società e, al contempo, ad un aumento del flottante complessivo delle azioni ordinarie creando così i presupposti per un incremento della liquidità del titolo a vantaggio di una maggiore regolarità e continuità nei relativi scambi.

In particolare, la Conversione Obbligatoria consentirebbe:

  • ai possessori di azioni di risparmio:

    • a) di beneficiare di un rapporto di conversione, che nella Proposta viene indicato dalla Società in 3 azioni ordinarie per ogni 2 azioni di risparmio (o del diverso rapporto di conversione alternativo che sarà successivamente proposto);
    • b) di beneficiare dei diritti spettanti ai possessori di azioni ordinarie (in primis il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria);
    • c) di ricevere un titolo che presenta ragionevolmente un maggior grado di liquidità in termini di volumi di negoziazione;
  • ai possessori di azioni ordinarie di beneficiare del venir meno dei privilegi patrimoniali statutariamente riconosciuti agli azionisti di risparmio;

  • a tutti gli azionisti di veder aumentare il numero delle azioni ordinarie e, quindi, la liquidità del titolo.

2. Descrizione delle caratteristiche dei diritti o privilegi spettanti alle azioni di risparmio

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di BGS è pari ad Euro 9.896.380,07, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 45.992.312 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 45.129.621 azioni ordinarie, pari al 98,12% dell'intero capitale sociale, e n. 862.691 azioni di risparmio, pari al 1,88% dell'intero capitale sociale.

2.1 Privilegi patrimoniali

Ai sensi dell'articolo 6 del vigente statuto, le azioni di risparmio sono soggette, tra l'altro, alla seguente disciplina:

(i) in ogni caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la deliberazione deve necessariamente prevedere, al fine di garantire alle azioni di risparmio la postergazione delle perdite, il proporzionale annullamento delle sole azioni ordinarie sino a concorrenza dell'intera parità contabile da esse rappresentata; solo qualora le perdite da coprire siano superiori alla parità contabile rappresentata dalle azioni ordinarie, la riduzione del capitale sociale per perdite comporterà un proporzionale annullamento delle azioni di risparmio, fatta salva la necessità, ai sensi dell'art. 145, comma 5, TUF, di ristabilire il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio prevista dalla legge entro i termini ivi stabiliti;

(ii) in ogni caso in cui venisse modificata la parità contabile delle azioni ordinarie e di risparmio – fermo restando che essa è comunque la medesima per le une e le altre, e che non potrà darsi il caso di modifica della parità contabile per effetto di una riduzione del capitale sociale per perdite, stante quanto stabilito al punto precedente – si intenderà automaticamente modificato, nella medesima proporzione, anche l'importo del Parametro del Dividendo Privilegiato (come infra definito);

Ai sensi del successivo articolo 27 del vigente statuto, l'utile netto di bilancio, dopo il prelievo del 5% per la Riserva Legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, spetta alle azioni di risparmio, a titolo di dividendo, fino alla concorrenza del 5% dell'importo di euro 1,20, per ogni azione di risparmio, ("Parametro del Dividendo Privilegiato"), ossia sino a concorrenza di euro 0,06 per ogni azione di risparmio ("Dividendo Privilegiato"). L'utile eccedente, se distribuito, è attribuito in misura uguale sia alle azioni di risparmio sia alle azioni ordinarie ma ciò solo dopo aver attribuito alle sole azioni ordinarie l'utile eccedente, a titolo di dividendo, fino alla concorrenza del 3% del Parametro del Dividendo Privilegiato per ogni azione ordinaria, ossia sino a concorrenza di euro 0,036 per ogni azione ordinaria;

Inoltre, quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al Dividendo Privilegiato, la differenza è computata in aumento del Dividendo Privilegiato nei due esercizi successivi mentre, in caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni, fatta eccezione per il caso in cui una riserva, diversa dalla riserva legale, si sia formata mediante l'accantonamento obbligatorio di utili non distribuibili (ivi compresa in particolare la riserva ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. 38/2005) e divenga quindi distribuibile. In tal caso, il Dividendo Privilegiato è calcolato anche sulla parte resasi distribuibile di tale riserva.

Da ultimo, in caso di scioglimento della Società, l'art. 29 dello Statuto sociale riconosce alle azioni di risparmio un diritto di prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,20 per azione.

2.2 Diritti amministrativi e altri diritti

Ai sensi degli artt. 145 e 146 del TUF, tra l'altro:

(a) le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti;

(b) le azioni di risparmio conferiscono il diritto di voto nell'Assemblea Speciale dei possessori di azioni di risparmio;

(c) le deliberazioni dell'Assemblea generale della Società che pregiudicano i diritti di categoria delle azioni di risparmio devono essere sottoposte all'approvazione della relativa Assemblea Speciale.

Ai sensi del vigente Statuto della Società:

(a) in caso di esclusione delle azioni ordinarie e/o di quelle di risparmio dalle negoziazioni in un mercato regolamentato, l'assemblea degli azionisti di risparmio potrà, entro dodici mesi dalla predetta esclusione, richiedere alla società la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; l'assemblea straordinaria dovrà essere all'uopo convocata entro due mesi dalla richiesta e, se delibererà in senso conforme, determinerà le modalità della conversione; in caso di mancata conversione le azioni di risparmio conserveranno i privilegi di natura patrimoniale e la disciplina prevista del presente statuto e dalla legge;

(b) il Rappresentante Comune dei possessori delle azioni di risparmio ha diritto di assistere all'Assemblea generale della Società.

(c) al Rappresentante Comune dei possessori delle azioni di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti alle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio

3. Criticità specifiche della Conversione Obbligatoria

Le criticità connesse alla Conversione Obbligatoria sarebbero le seguenti:

(a) alla data di (eventuale) efficacia della Conversione Obbligatoria, i titolari di azioni di risparmio perderebbero i diritti economici, i privilegi e la tutela di categoria garantiti dalla legge nonché dallo Statuto sociale di BGS e sopra descritti. Trattandosi di Conversione Obbligatoria, gli azionisti di risparmio che non esercitassero il diritto di recesso ai sensi di legge riceverebbero azioni ordinarie della Società e, pertanto, acquisterebbero il diritto di voto in tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie di BGS e godrebbero di tutti i diritti connessi alle azioni ordinarie, beneficiando, inter alia, dell'incremento del flottante e della maggiore liquidità del mercato per tale categoria di titoli;

(b) alla data di efficacia della eventuale Conversione Obbligatoria, i diritti di voto degli azionisti ordinari verrebbero diluiti proporzionalmente al numero di azioni di risparmio oggetto della Conversione Obbligatoria; a tal riguardo e assumendo a mero titolo esemplificativo che la Conversione Obbligatoria avvenisse secondo il rapporto di cui alla Proposta, si segnala che le azioni ordinarie emesse prima della data di efficacia della Conversione Obbligatoria rappresenterebbero, immediatamente dopo la sua eventuale efficacia, l'97,21% delle azioni ordinarie della Società, mentre le azioni ordinarie complessivamente risultanti dalla Conversione Obbligatoria rappresenterebbero il 2,79% delle azioni ordinarie della Società. I portatori di azioni ordinarie beneficerebbero dell'eliminazione dei privilegi e dei diritti amministrativi collegati alle azioni di risparmio sopra descritti e gli azionisti tutti beneficerebbero della semplificazione della struttura del capitale, di un maggior flottante e di una maggiore liquidità dei titoli nonché del risparmio dei costi connessi alla gestione di due titoli azionari quotati;

(c) come sopra detto, per effetto della Conversione Obbligatoria, le azioni di risparmio convertite perderebbero i privilegi patrimoniali attribuiti alle azioni di risparmio ai sensi

dell'articolo 27 dello Statuto Sociale e, in particolare, il diritto al Dividendo Privilegiato ed il connesso diritto di cumulo per i precedenti esercizi.

Si evidenzia come, avuto conto del fatto che le azioni emesse dalla Società sono prive del valore nominale espresso, la (eventuale) conversione non comporterebbe aumento del capitale sociale di BGS, che resterebbe invariato.

4. Quantitativo di azioni di risparmio detenute dall'azionista di controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF

Alla data della presente Relazione, nessun azionista ordinario di BGS esercita il controllo sulla stessa.

5. Intenzione dell'azionista di controllo di svolgere attività di compravendita sul mercato di azioni di risparmio

Alla data della presente Relazione, nessun azionista ordinario di BGS esercita il controllo sulla stessa.

6. Eventuali impegni a convertire assunti dagli azionisti di risparmio, con particolare riferimento all'azionista di controllo

Trattandosi di conversione obbligatoria, tutte le azioni di risparmio sarebbero (eventualmente) convertite in azioni ordinarie.

7. Dividendi distribuiti negli ultimi cinque anni alle azioni ordinarie e di risparmio

Negli ultimi cinque esercizi non risultano essere stati distribuiti dalla Società dividendi né agli azionisti ordinari né a quelli di risparmio.

8. Eventuale conguaglio di conversione e relativi criteri di determinazione

La Conversione Obbligatoria delle azioni di risparmio, così come prevista nella Proposta, non prevederebbe il pagamento di alcun conguaglio di conversione a carico dei titolari di azioni di risparmio.

9. Rapporto di conversione

L'Organo Amministrativo della Società, in data 7 novembre 2017, ha deliberato di proporre agli azionisti la conversione delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie determinando un rapporto di conversione pari a n. 3 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, per ogni n. 2 azioni di risparmio (anch'essa prive di valore nominale).

Si segnala che tale rapporto – oggetto della Proposta - sia ritenuto tutt'ora congruo, a prescindere dall'andamento delle quotazioni fatte registrare dalle azioni ordinarie e di risparmio della Società, certamente influenzate dal processo di ristrutturazione finanziario e societario che ha interessato la stessa e sopra richiamato, tenuto conto del fatto che:

  • Il 21 gennaio scorso Value Track, analista indipendente, ha attribuito alle azioni ordinarie di BGS un valore di Euro 0,96;
  • Sulla base di quanto sopra, quello implicitamente attribuito alle azioni di risparmio risulterebbe pari ad Euro 1,44, importo che si confronta con quello di Euro 1,38,

quest'ultimo pari alla somma fra il Dividendo Privilegiato massimo cumulabile (Euro 0,18) e il diritto di rimborso privilegiato spettante alle azioni di risparmio in sede di liquidazione della società (Euro 1,20).

Nel corso dell'esercizio 2019 le azioni di risparmio hanno fatto registrare un incremento pari al 9,6%.

Nello stesso periodo le azioni ordinarie hanno segnato un decremento del 21,02%.

Sulla base di quanto esposto il Consiglio di Amministrazione ritiene che il rapporto di conversione indicato nella Proposta presenti profili di interesse per tutti gli azionisti e per la Società: gli azionisti ordinari vedrebbero aumentare il flottante e quindi le aspettative di liquidità dei titoli detenuti mentre gli azionisti di risparmio, oltre a ciò, riceverebbero titoli con diritto di voto in tutte le assemblee; la Società, infine, porterebbe così a compimento la razionalizzazione dei propri strumenti finanziari, godendo anche essa dei benefici derivanti dalla maggiore liquidità del titolo.

10. Modalità di esercizio della Conversione Obbligatoria

La Conversione Obbligatoria (eventuale) avverrebbe per il tramite di Monte Titoli S.p.A. Le operazioni di Conversione Obbligatoria avverrebbero senza alcun onere a carico degli azionisti eccezion fatta per quelli di natura tributaria eventualmente gravanti sull'operazione e dipendenti dalla natura del soggetto percettore.

11. Condizioni di efficacia della Conversione Obbligatoria

La proposta di Conversione Obbligatoria, qualora approvata dalla futura Assemblea degli Azionisti di Risparmio all'uopo convocata, sarebbe comunque soggetta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della Società.

L'efficacia della Conversione Obbligatoria sarebbe peraltro condizionata alla circostanza che l'ammontare in denaro da pagarsi ai sensi dell'art. 2437-quater c.c., a fronte dell'eventuale esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti di risparmio che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di Conversione Obbligatoria, non ecceda Euro 200 migliaia (la "Condizione Esborso Massimo").

La Condizione Esborso Massimo verrebbe posta nell'esclusivo interesse della Società, la quale potrebbe rinunciarvi con le modalità che saranno eventualmente indicate in futuro.

12. Quantitativo delle azioni di risparmio da convertire e delle azioni offerte in conversione

Fermo restando quanto sopra indicato al Paragrafo 11 circa i presupposti della Conversione Obbligatoria, subordinatamente all'avveramento della Condizione Esborso Massimo o alla rinuncia alla condizione medesima, tutte le azioni di risparmio in circolazione (pari a n. 862.691) sarebbero convertite in azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria. Sulla base del rapporto di conversione proposto nella Proposta, il numero di azioni ordinarie assegnate agi azionisti di risparmio sarebbe pari a n. 1.294.036.

13. Andamento nell'ultimo semestre dei prezzi delle azioni di risparmio

Il grafico riportato di seguito mostra l'andamento delle azioni di risparmio nell'ultimo

14. Incentivi alla Conversione Obbligatoria

Non sono previsti nella Proposta incentivi alla Conversione Obbligatoria.

15. Effetti della Conversione Obbligatoria sui piani di stock option aventi ad oggetto azioni di risparmio

Non sono in essere alla data della presente Relazione piani di stock option aventi ad oggetto azioni di risparmio.

16. Composizione del capitale sociale prima e dopo la Conversione Obbligatoria

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di BGS è pari ad Euro 9.896.380,07 suddiviso in n. 45.992.312 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 45.129.621 azioni ordinarie, pari al 98,12% dell'intero capitale sociale, e n. 862.691 azioni di risparmio, pari al 1,88% dell'intero capitale sociale.

A seguito della Conversione Obbligatoria e sulla base del rapporto di conversione indicato nella Proposta, il capitale sociale di Euro 9.896.380,07 risulterebbe diviso in n. 46.423.657 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

17. Variazione degli assetti proprietari in conseguenza della Conversione Obbligatoria

A seguito della Conversione Obbligatoria nei termini previsti dalla Proposta, gli assetti proprietari di BGS registrerebbero le seguenti variazioni:

Assetto proprietario ante Conversione Obbligatoria

N. di azioni %
sul
capitale
sociale
% diritti di voto
-------------- --------------------------------- -------------------

Azioni Ordinarie 45.129.621 98,124% 100,00%
Borgosesia S.p.A. 7.842.747 17,05%
DAMA Srl 9.393.199 20,423% 25,19%
Zanelli
Andrea
(anche
attraverso
AZ
Partecipazioni Srl)
4.865.202 10,578% 13,05%
Mercato 23.028.473 50,070% 61,760%
Azioni di Risparmio 862.691 1,876%
Numero
azioni
complessive
in
circolazione
45.992.312

Assetto proprietario post Conversione Obbligatoria

N. Azioni % sul capitale % diritti di
voto
Borgosesia S.p.A. 7.842.747 16,894%
DAMA Srl 9.393.199 20,234% 24,347%
Zanelli Andrea (anche attraverso 10,480% 12,610%
AZ Partecipazioni Srl) 4.865.202
Mercato 24.322.509 52,392% 63,043%
Numero azioni complessive in 100,000% 100,000%
circolazione 46.423.657

18. Principali destinazioni che l'emittente intende assegnare al ricavo netto della Conversione Obbligatoria

La Conversione Obbligatoria nei termini previsti dalla Proposta non prevederebbe il pagamento di alcun conguaglio a favore della Società. Pertanto, BGS non beneficerebbe di alcuna somma dalla Conversione Obbligatoria nei termini previsti dalla Proposta.

19. Diritto di Recesso

Poiché la delibera di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie comporterebbe una modifica dello Statuto della Società riguardante i diritti di voto e di partecipazione degli azionisti di risparmio, gli azionisti di risparmio che non dovessero concorrere all'approvazione della delibera della relativa Assemblea Speciale saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), c.c., nei termini che saranno illustrati in sede di approvazione della Conversione Obbligatoria. A titolo meramente indicativo, per le ragioni tutte in precedenza riportate, il valore di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso, calcolato ai termini di legge alla data della presente Relazione, risulterebbe pari

ad Euro 1,3373.

20. Modifiche statutarie

Alla luce di quanto precede, in ipotesi di Conversione Obbligatoria si renderebbero necessarie le modifiche statutarie desumibili dalla tabella di seguito riportata:

STATUTO VIGENTE STATUTO MODIFICATO
TITOLO I - Costituzione della società TITOLO I - Costituzione della società
Art. 1) Tipo e denominazione Art. 1) Tipo e denominazione
È
costituita
una
società
per
azioni
È
costituita
una
società
per
azioni
denominata "BORGOSESIA - S.p.A.". denominata "BORGOSESIA - S.p.A.".
Art. 2) Sede Art. 2) Sede
La società ha sede in Biella. La società ha sede in Biella.
Spetta al Consiglio di Amministrazione: Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) la
competenza
per
deliberare
il
c) la
competenza
per
deliberare
trasferimento
della
sede
sociale
trasferimento
della
sede
nell'ambito
del
medesimo
Comune,
nell'ambito
del
medesimo Comune,
con
l'obbligo
di
procedere
con
l'obbligo
di
procedere
tempestivamente
alla
relativa
tempestivamente
alla
comunicazione
al
Registro
delle
comunicazione
al
Registro
Imprese;
Imprese;
b) la
competenza
per
deliberare
il
d) la
competenza
per
deliberare
trasferimento
della
sede
sociale
e
trasferimento
della
sede
sociale
l'istituzione e la soppressione di sedi
l'istituzione e la soppressione di sedi
secondarie
all'interno
del
territorio
secondarie
all'interno
del
territorio
nazionale, richiedendo l'approvazione
nazionale, richiedendo l'approvazione
assembleare delle eventuali modifiche
assembleare delle eventuali modifiche
statutarie;
statutarie;
l'istituzione, il trasferimento e la soppressione,
l'istituzione, il trasferimento e la soppressione,
sia in Italia che all'estero, di uffici, filiali,
sia in Italia che all'estero, di uffici, filiali,
succursali, rappresentanze ed agenzie
succursali, rappresentanze ed agenzie
Art. 3) Durata Art. 3) Durata
La durata della società è fissata sino al 31
(trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e
potrà essere prorogata nei modi di legge.
La durata della società è fissata sino al 31
(trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e
potrà essere prorogata nei modi di legge.
I soci che si oppongano alla proroga del
termine di durata così stabilito non avranno
diritto di recedere dalla società.
I soci che si oppongano alla proroga del
termine di durata così stabilito non avranno
diritto di recedere dalla società.
Art. 4) Oggetto ed operazioni sociali Art. 4) Oggetto ed operazioni sociali
L'attività che forma oggetto della società è: L'attività che forma oggetto della società è:
a) l'industria ed il commercio della lana,
delle
fibre
naturali,
sintetiche
ed
artificiali, delle materie affini e relativi
manufatti, sia in proprio sia per conto
a) l'industria ed il commercio della lana,
delle
fibre
naturali,
sintetiche
ed
artificiali, delle materie affini e relativi
manufatti, sia in proprio sia per conto

terzi, diretta mente od indirettamente;

  • b) la compravendita di terreni, di fabbricati civili o industriali, nonché la loro costruzione, gestione, amministrazione e locazione;
  • c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipa, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati;
  • d) l'importazione, l'esportazione e la rivendita di materie prime, semilavorati e prodotti finiti oggetto dell'attività delle società partecipate.

Per lo svolgimento della propria attività la società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, compreso il rilascio di fidejussioni e avalli nell'interesse di società od enti nei quali partecipa, e di terzi, nonché ogni operazione commerciale mobiliare ed immobiliare. È esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico se non nelle forme eventualmente consentite dalla Legge, nonché l'esercizio di attività riservate per legge a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi. La società ha facoltà di acquisire dai soci fondi con obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa in vigore in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.

terzi, diretta mente od indirettamente;

  • b) la compravendita di terreni, di fabbricati civili o industriali, nonché la loro costruzione, gestione, amministrazione e locazione;
  • c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipa, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati;
  • d) l'importazione, l'esportazione e la rivendita di materie prime, semilavorati e prodotti finiti oggetto dell'attività delle società partecipate.

Per lo svolgimento della propria attività la società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, compreso il rilascio di fidejussioni e avalli nell'interesse di società od enti nei quali partecipa, e di terzi, nonché ogni operazione commerciale mobiliare ed immobiliare. È esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico se non nelle forme eventualmente consentite dalla Legge, nonché l'esercizio di attività riservate per legge a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi. La società ha facoltà di acquisire dai soci fondi con obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa in vigore in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.

TITOLO
II-
Capitale
sociale
-
Azioni
TITOLO
II-
Capitale
sociale
-
Azioni
Obbligazioni Obbligazioni
Art. 5) Misura del capitale Art. 5) Misura del capitale
Il capitale sociale è di euro 9.863.380,07 Il capitale sociale è di euro 9.863.380,07
ripartito in n. 45.992.312 azioni prive di valore ripartito in n.
46.423.657
45.992.312 azioni
nominale espresso, delle quali n. 45.129.621 prive di valore nominale espresso., delle quali
ordinarie e n. 862.691 di risparmio. n.
45.129.621
ordinarie
e
n.
862.691
di
L'assemblea
straordinaria
in
data
21
risparmio.
dicembre
2018,
contestualmente
L'assemblea
straordinaria
in
data
21
all'approvazione del progetto di scissione dicembre
2018,
contestualmente
parziale proporzionale della società "CdR all'approvazione del progetto di scissione
Advance
Capital
S.p.A."
a
favore
di
parziale proporzionale della società "CdR
Borgosesia
S.p.A.,
ha
deliberato
di
Advance
Capital
S.p.A."
a
favore
di
aumentare
il
capitale
sociale,
in
via
Borgosesia
S.p.A.,
ha
deliberato
di
scindibile: aumentare
il
capitale
sociale,
in
via

per massimi nominali euro 4.950.000,00,
scindibile:
mediante
emissione
di
massime
n.

per massimi nominali euro 4.950.000,00,
5.310.000
azioni
ordinarie
a
servizio
mediante
emissione
di
massime
n.

della conversione delle obbligazioni
del
prestito
ex
"Compagnia
della
Ruota
2014-2019

obbligazioni
Convertibili 6,5%", con termine finale di
sottoscrizione al 30 giugno 2020;

per massimi nominali euro 4.950.000,00,
mediante
emissione
di
massime
n.
5.310.000
azioni
ordinarie
a
servizio
della conversione delle obbligazioni
del prestito ex "CdR Advance Capital
2015-2021 –
Obbligazioni Convertibili
6%", con termine finale di sottoscrizione
al 30 giugno 2022;

per massimi nominali euro 4.950.000,00,
mediante
emissione
di
massime
n.
5.310.000
azioni
ordinarie
a
servizio
della conversione delle obbligazioni
del prestito ex "CdR Advance Capital
2016-2022 –
Obbligazioni Convertibili
5%", con termine finale di sottoscrizione
al 30 giugno 2023.
5.310.000
azioni
ordinarie
a
servizio
della conversione delle obbligazioni
del
prestito
ex
"Compagnia
della
Ruota
2014-2019

obbligazioni
Convertibili 6,5%", con termine finale di
sottoscrizione al 30 giugno 2020;

per massimi nominali euro 4.950.000,00,
mediante
emissione
di
massime
n.
5.310.000
azioni
ordinarie
a
servizio
della conversione delle obbligazioni
del prestito ex "CdR Advance Capital
2015-2021 –
Obbligazioni Convertibili
6%",
con
termine
finale
di
sottoscrizione al 30 giugno 2022;

per massimi nominali euro 4.950.000,00,
mediante
emissione
di
massime
n.
5.310.000
azioni
ordinarie
a
servizio
della conversione delle obbligazioni
del prestito ex "CdR Advance Capital
2016-2022 –
Obbligazioni Convertibili
5%",
con
termine
finale
di
sottoscrizione al 30 giugno 2023.
Art. 6) Azioni e strumenti finanziari Art. 6) Azioni e strumenti finanziari
Ogni azione ordinaria ha diritto ad un voto.
Le azioni sono indivisibili. Le azioni sono
nominative o al portatore, osservate le
norme di legge.
Le
azioni
sono
emesse
in
regime
di
Ogni azione ordinaria ha diritto ad un voto.
Le azioni sono indivisibili. Le azioni sono
nominative o al portatore, osservate le
norme di legge.
Le
azioni
sono
emesse
in
regime
di
dematerializzazione, di cui al Titolo II, Parte
III, del D. Lgs. 58/1998.
dematerializzazione, di cui al Titolo II, Parte
III, del D. Lgs. 58/1998.
Possono essere emesse azioni privilegiate ai
sensi di legge. Possono essere altresì emesse
azioni
di
risparmio,
anche
in
sede
di
conversione di azioni già emesse sia ordinarie
sia privilegiate, aventi i privilegi di cui ai
successivi articoli 27 e 29; inoltre, le azioni di
risparmio
sono
soggette
alla
seguente
disciplina:
Possono essere emesse azioni privilegiate e di
risparmio
ai sensi di legge. Possono essere
altresì emesse azioni di risparmio, anche in
sede di conversione di azioni già emesse sia
ordinarie sia privilegiate, aventi i privilegi di
cui ai successivi articoli 27 e 29; inoltre, le
azioni
di
risparmio
sono
soggette
alla
seguente disciplina:
(i)
in ogni caso di riduzione del capitale
sociale per perdite, la deliberazione
deve necessariamente prevedere, al
fine
di
garantire
alle
azioni
di
risparmio
la
postergazione
delle
perdite,
il
proporzionale
annullamento
delle
sole
azioni
ordinarie
sino
a
concorrenza
dell'intera
parità
contabile
da
esse
rappresentata; solo qualora le perdite
da coprire siano superiori alla parità
in ogni caso di riduzione del capitale sociale
per
perdite,
la
deliberazione
deve
necessariamente
prevedere,
al
fine
di
garantire
alle
azioni
di
risparmio
la
postergazione delle perdite, il proporzionale
annullamento delle sole azioni ordinarie sino
a concorrenza dell'intera parità contabile da
esse rappresentata; solo qualora le perdite
da
coprire
siano
superiori
alla
parità
contabile
rappresentata
dalle
azioni
ordinarie, la riduzione del capitale sociale

contabile rappresentata dalle azioni ordinarie, la riduzione del capitale sociale per perdite comporterà un proporzionale annullamento delle azioni di risparmio, fatta salva la necessità, ai sensi dell'art. 145, comma 5, TUF, di ristabilire il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio prevista dalla legge entro i termini ivi stabiliti;

  • (ii) in ogni caso in cui venisse modificata la parità contabile delle azioni ordinarie e di risparmio – fermo restando che essa è comunque la medesima per le une e le altre, e che non potrà darsi il caso di modifica della parità contabile per effetto di una riduzione del capitale sociale per perdite, stante quanto stabilito al punto precedente – si intenderà automaticamente modificato, nella medesima proporzione, anche l'importo del Parametro del Dividendo Privilegiato, come definito nel successivo art. 27;
  • (iii) in caso di esclusione delle azioni ordinarie e/o di quelle di risparmio dalle negoziazioni in un mercato regolamentato, l'assemblea degli azionisti di risparmio potrà, entro dodici mesi dalla predetta esclusione, richiedere alla società la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; l'assemblea straordinaria dovrà essere all'uopo convocata entro due mesi dalla richiesta e, se delibererà in senso conforme, determinerà le modalità della conversione; in caso di mancata conversione le azioni di risparmio conserveranno i privilegi di natura patrimoniale e la disciplina prevista del presente statuto e dalla legge; al fine di assicurare al rappresentante

comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate per perdite comporterà un proporzionale annullamento delle azioni di risparmio, fatta salva la necessità, ai sensi dell'art. 145, comma 5, TUF, di ristabilire il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio prevista dalla legge entro i termini ivi stabiliti;

in ogni caso in cui venisse modificata la parità contabile delle azioni ordinarie e di risparmio – fermo restando che essa è comunque la medesima per le une e le altre, e che non potrà darsi il caso di modifica della parità contabile per effetto di una riduzione del capitale sociale per perdite, stante quanto stabilito al punto precedente – si intenderà automaticamente modificato, nella medesima proporzione, anche l'importo del Parametro del Dividendo Privilegiato, come definito nel successivo art. 27;

in caso di esclusione delle azioni ordinarie e/o di quelle di risparmio dalle negoziazioni in un mercato regolamentato, l'assemblea degli azionisti di risparmio potrà, entro dodici mesi dalla predetta esclusione, richiedere alla società la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; l'assemblea straordinaria dovrà essere all'uopo convocata entro due mesi dalla richiesta e, se delibererà in senso conforme, determinerà le modalità della conversione; in caso di mancata conversione le azioni di risparmio conserveranno i privilegi di natura patrimoniale e la disciplina prevista del presente statuto e dalla legge;

al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

La società può peraltro emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, determinando all'atto della loro emissione i diritti spettanti all'intera categoria di azioni così creata.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di strumenti finanziari denominati

tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

La società può peraltro emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, determinando all'atto della loro emissione i diritti spettanti all'intera categoria di azioni così creata.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di strumenti finanziari denominati "buoni d'apporto" a fronte del conferimento anche di opera o servizi determinando contestualmente i diritti patrimoniali e amministrativi – escluso sempre il diritto di voto - agli stessi spettanti e disciplinando le norme per la loro circolazione. I "buoni d'apporto" possono essere nominativi o al portatore osservate le norme di legge.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società da questa controllate e ciò mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro determinando le modalità di loro assegnazione, le norme sulla loro circolazione ed i diritti loro spettanti.

Del pari l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione ai soggetti individuati al precedente comma di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il diritto di voto nelle assemblee della società. Spetta in tal caso all'assemblea la determinazione dei diritti spettanti agli strumenti finanziari così istituiti, delle modalità di loro circolazione, nonché delle eventuali cause di decadenza o riscatto.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. In tale ipotesi spetta all'assemblea che procede all'emissione delle azioni fissare il numero ed il valore nominale delle stesse, individuare il settore dell'attività sociale cui i diritti patrimoniali sono correlati, nonché le modalità di riferimento a questo dei costi e "buoni d'apporto" a fronte del conferimento anche di opera o servizi determinando contestualmente i diritti patrimoniali e amministrativi – escluso sempre il diritto di voto - agli stessi spettanti e disciplinando le norme per la loro circolazione. I "buoni d'apporto" possono essere nominativi o al portatore osservate le norme di legge.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società da questa controllate e ciò mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro determinando le modalità di loro assegnazione, le norme sulla loro circolazione ed i diritti loro spettanti.

Del pari l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione ai soggetti individuati al precedente comma di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il diritto di voto nelle assemblee della società. Spetta in tal caso all'assemblea la determinazione dei diritti spettanti agli strumenti finanziari così istituiti, delle modalità di loro circolazione, nonché delle eventuali cause di decadenza o riscatto.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. In tale ipotesi spetta all'assemblea che procede all'emissione delle azioni fissare il numero ed il valore nominale delle stesse, individuare il settore dell'attività sociale cui i diritti patrimoniali sono correlati, nonché le modalità di riferimento a questo dei costi e dei ricavi, determinare le modalità di rendicontazione, di eventuale conversione delle azioni così emesse in titoli di altra categoria, nonché i diritti patrimoniali a queste spettanti fermo il divieto di effettuare pagamenti di dividendi ai possessori delle azioni così emesse in misura superiore agli utili complessivamente emergenti dal bilancio della società.

L'assemblea straordinaria può prevedere la

dei
ricavi,
determinare
le
modalità
di
creazione di azioni senza diritto di voto, con
rendicontazione, di eventuale conversione diritto di voto limitato a particolari argomenti
delle
azioni
così
emesse
in
titoli
di
altra
o con diritto di voto subordinato al verificarsi
categoria, nonché i diritti patrimoniali a di particolari condizioni. Il valore di tali azioni
queste spettanti fermo il divieto di effettuare non
può
complessivamente
superare
la
pagamenti di dividendi ai possessori delle metà del capitale sociale.
azioni così emesse in misura superiore agli
utili
complessivamente
emergenti
dal
Qualora la società non faccia ricorso al
bilancio della società. mercato di capitale di rischio così come
definito dall'articolo 2325 bis del Codice
L'assemblea straordinaria può prevedere la Civile,
l'assemblea
straordinaria
della
creazione di azioni senza diritto di voto, con società
potrà
limitare
ad
una
misura
diritto di voto limitato a particolari argomenti massima
il
diritto
di
voto
spettante
a
o con diritto di voto subordinato al verificarsi ciascun
azionista
o
prevederne
uno
di particolari condizioni. Il valore di tali azioni scaglionamento.
La
deliberazione
dovrà
non
può
complessivamente
superare
la
essere approvata da tutti gli azionisti titolari
metà del capitale sociale. di azioni il cui diritto di voto verrebbe così
Qualora la società non faccia ricorso al ad essere limitato o scaglionato.
mercato di capitale di rischio così come L'assemblea
straordinaria
può
deliberare
definito dall'articolo 2325 bis del Codice l'assegnazione
di
azioni
di
godimento
a
Civile,
l'assemblea
straordinaria
della
favore
dei portatori di azioni rimborsate
società
potrà
limitare
ad
una
misura
stabilendone i diritti.
massima il diritto di voto spettante a ciascun Il Consiglio di Amministrazione può istituire
azionista
o
prevederne
uno
patrimoni separati nei limiti e con le modalità
scaglionamento.
La
deliberazione
dovrà
di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del
essere approvata da tutti gli azionisti titolari Codice Civile.
di azioni il cui diritto di voto verrebbe così ad
essere limitato o scaglionato.
L'assemblea
straordinaria
può
deliberare
l'assegnazione
di
azioni
di
godimento
a
favore
dei portatori di azioni rimborsate
stabilendone i diritti.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire
patrimoni
separati
nei
limiti
e
con
le
modalità di cui agli articoli 2447 bis e
seguenti del Codice Civile.
Art. 7) Obbligazioni Art. 7) Obbligazioni
La società può emettere obbligazioni, anche La società può emettere obbligazioni, anche
in tutto od in parte subordinate nel loro
rimborso,
previa
conforme
delibera
del
in tutto od in parte subordinate nel loro
rimborso,
previa
conforme
delibera
del
Consiglio di Amministrazione e nei limiti del Consiglio di Amministrazione e nei limiti del
disposto di cui all'articolo 2412 del Codice disposto di cui all'articolo 2412 del Codice
Civile. Civile.
TITOLO III – Assemblee TITOLO III – Assemblee
Art. 8) Assemblee dei soci Art. 8) Assemblee dei soci
Le Assemblee, regolarmente convocate e Le Assemblee, regolarmente convocate e
costituite, rappresentano l'universalità di tutti costituite, rappresentano l'universalità di tutti
gli
azionisti,
o
di
quelli
delle
rispettive
categorie, e le loro deliberazioni, salvo il
gli
azionisti,
o
di
quelli
delle
rispettive
categorie, e le loro deliberazioni, salvo il

disposto delle norme in materia di recesso, disposto delle norme in materia di recesso,
obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei
limiti della legge e del presente statuto limiti della legge e del presente statuto
Art. 9) Convocazione Art. 9) Convocazione
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di L'Assemblea è convocata dal Consiglio di
Amministrazione o da un suo componente, Amministrazione o da un suo componente,
a ciò delegato dal Consiglio, nella sede a ciò delegato dal Consiglio, nella sede
sociale o in altro luogo purché in Italia, sociale o in altro luogo purché in Italia,
mediante avviso pubblicato nei termini di mediante avviso pubblicato nei termini di
legge sul sito Internet della Società nonché legge sul sito Internet della Società nonché
con con
le le
altre altre
modalità modalità
previste previste
nei nei
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo regolamenti emanati ai sensi dell'articolo
113-ter, comma 3 del D.Lgs 58/98; nello 113-ter, comma 3 del D.Lgs 58/98; nello
stesso avviso può essere precisato il giorno stesso avviso può essere precisato il giorno
per l'eventuale seconda e, nell'ipotesi di per l'eventuale seconda e, nell'ipotesi di
assemblea assemblea
straordinaria, straordinaria,
terza terza
convocazione. convocazione.
L'avviso L'avviso
di di
convocazione convocazione
reca reca
le le
informazioni informazioni
richieste richieste
dalla dalla
disciplina disciplina
legislativa e regolamentare pro tempore legislativa e regolamentare pro tempore
vigente. vigente.
Il Il
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione Amministrazione
provvede, nelle forme e nei termini stabiliti provvede, nelle forme e nei termini stabiliti
dalla dalla
vigente vigente
disciplina disciplina
legislativa legislativa
e e
regolamentare, a mettere a disposizione dei regolamentare, a mettere a disposizione dei
soci e dei sindaci presso la sede sociale, sul soci e dei sindaci presso la sede sociale, sul
sito internet e con le altre modalità previste sito internet e con le altre modalità previste
dalla normativa pro tempore vigente, una dalla normativa pro tempore vigente, una
relazione relazione
sulle sulle
proposte proposte
concernenti concernenti
le le
materie poste all'ordine del giorno. materie poste all'ordine del giorno.
Le relazioni così predisposte sono altresì Le relazioni così predisposte sono altresì
messe messe
a a
disposizione disposizione
del del
pubblico pubblico
nei nei
termini previsti dalla normativa medesima. termini previsti dalla normativa medesima.
Nell'ipotesi di convocazione su richiesta dei Nell'ipotesi di convocazione su richiesta dei
soci, la relazione sulle materie da trattare è soci, la relazione sulle materie da trattare è
predisposta dai soci richiedenti. In tal caso il predisposta dai soci richiedenti. In tal caso il
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione Amministrazione
ovvero ovvero
i i
Sindaci o il Consiglio di Sorveglianza o il Sindaci o il Consiglio di Sorveglianza o il
Comitato per il Controllo sulla gestione, Comitato per il Controllo sulla gestione,
mettono a disposizione del pubblico la mettono a disposizione del pubblico la
relazione, relazione,
accompagnata accompagnata
dalle dalle
proprie proprie
eventuali valutazioni, contestualmente alla eventuali valutazioni, contestualmente alla
pubblicazione dell'avviso di convocazione pubblicazione dell'avviso di convocazione
dell'assemblea. dell'assemblea.
L'Assemblea L'Assemblea
straordinaria straordinaria
può può
essere essere
convocata convocata
in in
terza terza
convocazione convocazione
se se
il il
capitale rappresentato nella seconda non capitale rappresentato nella seconda non
ne ne
consentisse consentisse
la la
regolare regolare
costituzione. costituzione.
L'Assemblea L'Assemblea
ordinaria ordinaria
deve deve
essere essere
convocata almeno una volta all'anno, entro convocata almeno una volta all'anno, entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero si riscontrino particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le circostanze che richiedano di avvalersi del maggior termine di centottanta giorni per la convocazione dell'assemblea verranno segnalate dagli Amministratori nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale, o due membri dello stesso, possono, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea. Salvo che, nell'interesse della società, in considerazione degli argomenti da trattare, non deliberino di non procedere alla convocazione, gli amministratori convocano senza indugio l'Assemblea, quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

E' comunque preclusa ai soci la possibilità di richiedere la convocazione dell'assemblea quando si tratti di argomenti su cui la stessa delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In mancanza del rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, l'Assemblea si costituisce regolarmente in forma totalitaria a condizione che vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo e che nessuno dei partecipanti si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno. In questo caso trova attuazione il disposto di cui all'articolo 2366 – penultimo comma del Codice Civile. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Presidente e/o da un Notaio.

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero si riscontrino particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le circostanze che richiedano di avvalersi del maggior termine di centottanta giorni per la convocazione dell'assemblea verranno segnalate dagli Amministratori nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale, o due membri dello stesso, possono, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea. Salvo che, nell'interesse della società, in considerazione degli argomenti da trattare, non deliberino di non procedere alla convocazione, gli amministratori convocano senza indugio l'Assemblea, quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

E' comunque preclusa ai soci la possibilità di richiedere la convocazione dell'assemblea quando si tratti di argomenti su cui la stessa delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In mancanza del rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, l'Assemblea si costituisce regolarmente in forma totalitaria a condizione che vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo e che nessuno dei partecipanti si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno. In questo caso trova attuazione il disposto di cui all'articolo 2366 – penultimo comma del Codice Civile. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Presidente e/o da un Notaio.

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni L'Assemblea speciale dei possessori di azioni
di risparmio è convocata con le modalità di risparmio è convocata con le modalità
previste dall'art. 146 D.Lgs. 58/98. previste dall'art. 146 D.Lgs. 58/98.
Art. 10) Intervento e rappresentanza nelle Art. 10) Intervento e rappresentanza nelle
Assemblee Assemblee
La legittimazione all'intervento in assemblea La legittimazione all'intervento in assemblea
e all'esercizio del diritto di voto è attestata e all'esercizio del diritto di voto è attestata
dalla comunicazione di cui all'articolo 83 dalla comunicazione di cui all'articolo 83
sexies del D.Lgs 58/98 resa nelle forme e nei sexies del D.Lgs 58/98 resa nelle forme e nei
termini ivi previsti. termini ivi previsti.
Il soggetto a cui spetta il diritto di voto può Il soggetto a cui spetta il diritto di voto può
farsi farsi
rappresentare rappresentare
nell'Assemblea nell'Assemblea
nel nel
rispetto rispetto
delle delle
disposizioni disposizioni
portate portate
dall'articolo 135 novies del D.Lgs 58/98. dall'articolo 135 novies del D.Lgs 58/98.
In In
particolare particolare
la la
delega delega
può può
essere essere
conferita anche in via elettronica secondo conferita anche in via elettronica secondo
le modalità indicate, in ottemperanza alla le modalità indicate, in ottemperanza alla
normativa normativa
vigente, vigente,
nell'avviso nell'avviso
di di
convocazione dell'assemblea. In tal caso la convocazione dell'assemblea. In tal caso la
notifica notifica
elettronica elettronica
della della
delega delega
potrà potrà
essere essere
effettuata, effettuata,
secondo secondo
le le
modalità modalità
indicate indicate
nell'avviso nell'avviso
di di
convocazione, convocazione,
mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito
internet della società o mediante invio del internet della società o mediante invio del
documento all'indirizzo di posta elettronica documento all'indirizzo di posta elettronica
certificata dellastessa. certificata dellastessa.
La La
società società
non non
intende intende
designare designare
per per
ciascuna assemblea un soggetto al quale i ciascuna assemblea un soggetto al quale i
soci possano conferire delega. soci possano conferire delega.
Il rappresentante comune dei possessori di Il rappresentante comune dei possessori di
azioni di risparmio ha diritto di assistere azioni di risparmio ha diritto di assistere
all'Assemblea generale della società. Non è all'Assemblea generale della società. Non è
ammesso il voto per corrispondenza. Spetta ammesso il voto per corrispondenza. Spetta
al al
Presidente Presidente
dell'Assemblea dell'Assemblea
accertare accertare
il il
diritto d'intervento alla stessa. diritto d'intervento alla stessa.
E'
ammessa
la
possibilità
che
le
riunioni
dell'Assemblea
si
tengano
per
videoconferenza
con
collegamento
del
luogo
in
cui
si
trovano
il
Presidente
ed
il
soggetto
verbalizzante
(e
dove
si dà
per
costituita l'assemblea) con altri siti predisposti
appositamente dalla società, che dovrà dare
notizia del loro allestimento con l'avviso di
convoca.
E'
ammessa
la
possibilità
che
le
riunioni
dell'Assemblea
si
tengano
per
videoconferenza
con
collegamento
del
luogo
in
cui
si
trovano
il
Presidente
ed
il
soggetto
verbalizzante
(e
dove
si dà
per
costituita l'assemblea) con altri siti predisposti
appositamente
dalla
società,
che
dovrà
dare notizia del loro allestimento con l'avviso
di convoca.
In In
questo questo
caso, caso,
l'utilizzo l'utilizzo
della della
videoconferenza è comunque subordinato videoconferenza è comunque subordinato
al rispetto almeno delle seguenti condizioni, al rispetto almeno delle seguenti condizioni,

salvo che la legge non ne ponga di ulteriori: salvo che la legge non ne ponga di ulteriori:
- -
tutti tutti
i i
partecipanti partecipanti
dovranno dovranno
poter poter
essere essere
identificati, identificati,
intervenire intervenire
nel nel
dibattito ed esprimere in simultanea il dibattito ed esprimere in simultanea il
proprio proprio
voto voto
sugli sugli
argomenti argomenti
in in
discussione; discussione;
- -
il Presidente dovrà poter svolgere le il Presidente dovrà poter svolgere le
proprie proprie
funzioni funzioni
in in
modo modo
esatto esatto
e e
preciso; preciso;
- -
il redattore del verbale dovrà poter il redattore del verbale dovrà poter
percepire chiaramente lo svolgimento percepire chiaramente lo svolgimento
dei lavori assembleari al fine di darne dei lavori assembleari al fine di darne
atto puntualmente; atto puntualmente;
- -
i partecipanti all'assemblea dovranno i partecipanti all'assemblea dovranno
poter trasmettere, visionare e ricevere poter trasmettere, visionare e ricevere
la documentazione necessaria. la documentazione necessaria.
Art. 11) Presidente dell'Assemblea Art. 11) Presidente dell'Assemblea
L'Assemblea L'Assemblea
è è
presieduta presieduta
da da
un un
Amministratore Amministratore
Delegato Delegato
o o
da da
Persona Persona
designata designata
con con
il il
voto della maggioranza voto della maggioranza
degli intervenuti. degli intervenuti.
Spetta Spetta
al al
Presidente Presidente
dirigere dirigere
i i
lavori lavori
assembleari, proporre i metodi di votazione, assembleari, proporre i metodi di votazione,
stabilire il tempo a disposizione di ciascun stabilire il tempo a disposizione di ciascun
socio socio
per per
svolgere svolgere
il il
proprio proprio
intervento, intervento,
mantenere l'ordine della riunione al fine di mantenere l'ordine della riunione al fine di
garantire il corretto svolgimento dei lavori garantire il corretto svolgimento dei lavori
con ogni facoltà al riguardo. con ogni facoltà al riguardo.
Il Il
Presidente Presidente
potrò potrò
avvalersi, avvalersi,
nelle nelle
forme forme
ritenute ritenute
da da
questi questi
più più
opportune, opportune,
anche anche
dell'ausilio di incaricati per l'esercizio delle dell'ausilio di incaricati per l'esercizio delle
funzioni demandategli. funzioni demandategli.
Il Il
Presidente Presidente
dell'Assemblea dell'Assemblea
nomina nomina
un un
segretario anche non socio e può nominare segretario anche non socio e può nominare
due scrutatori scegliendoli fra i soci o loro due scrutatori scegliendoli fra i soci o loro
rappresentanti. rappresentanti.
Nei casi di legge o quando è ritenuto Nei casi di legge o quando è ritenuto
opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il
verbale è redatto da un Notaio, nel qual verbale è redatto da un Notaio, nel qual
caso caso
non non
è è
necessaria necessaria
la la
nomina nomina
del del
segretario. segretario.
Art. 12) Assemblea ordinaria e straordinaria Art. 12) Assemblea ordinaria e straordinaria
L'Assemblea L'Assemblea
ordinaria, ordinaria,
in in
prima prima
convocazione, è regolarmente costituita convocazione, è regolarmente costituita
quando è rappresentata almeno la metà quando è rappresentata almeno la metà
del capitale sociale avente diritto al voto. In del capitale sociale avente diritto al voto. In
seconda seconda
convocazione convocazione
essa essa
è è

regolarmente costituita qualunque sia la regolarmente costituita qualunque sia la
parte parte
del del
capitale capitale
rappresentata. rappresentata.
Le Le
deliberazioni deliberazioni
sono sono
prese prese
in in
ogni ogni
caso caso
a a
maggioranza assoluta di voti, salvo che per maggioranza assoluta di voti, salvo che per
la nomina delle cariche sociali, per le quali la nomina delle cariche sociali, per le quali
si applicano rispettivamente gli articoli 13 e si applicano rispettivamente gli articoli 13 e
24. 24.
Le Le
Assemblee Assemblee
straordinarie straordinarie
sono sono
regolarmente costituite: regolarmente costituite:
- -
in in
prima prima
convocazione convocazione
quando quando
è è
rappresentata rappresentata
almeno almeno
la la
metà metà
del del
capitalesociale; capitalesociale;
- -
in seconda convocazione quando è in seconda convocazione quando è
rappresentato rappresentato
più più
di di
un un
terzo terzo
del del
capitalesociale; capitalesociale;
- -
nelle nelle
convocazioni convocazioni
successive successive
alla alla
seconda, con la presenza di tanti seconda, con la presenza di tanti
azionisti che rappresentino più di un azionisti che rappresentino più di un
quinto del capitale sociale. quinto del capitale sociale.
Esse deliberano con il voto favorevole di Esse deliberano con il voto favorevole di
almeno almeno
i i
due due
terzi terzi
del del
capitale capitale
rappresentato in Assemblea. L'Assemblea rappresentato in Assemblea. L'Assemblea
speciale dei possessori di azioni di risparmio speciale dei possessori di azioni di risparmio
delibera a norma dell'art. 146 D.Lgs. 58/98. delibera a norma dell'art. 146 D.Lgs. 58/98.
TITOLO TITOLO
IV IV
- -
Amministrazione Amministrazione
e e
Rappresentanza Rappresentanza
Art. 13) Consiglio di Amministrazione Art. 13) Consiglio di Amministrazione

Amministrazione, ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei componenti da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono indicare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Il deposito delle liste può avvenire tramite uno o più mezzi di comunicazione a distanza, resi noti nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/98, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor

Amministrazione, ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei componenti da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono indicare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Il deposito delle liste può avvenire tramite uno o più mezzi di comunicazione a distanza, resi noti nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/98, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero

percentuale eventualmente stabilita dalle norme legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, alla data di deposito della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa; (ii) le dichiarazioni con lequali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

La certificazione di cui al punto (i) del precedente comma può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché almeno ventuno giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si

procederà come di seguito precisato:

  • a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, gli Amministratori da eleggere tranne l'Amministratore diminoranza;
  • b) l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano

rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita dalle norme legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, alla data di deposito della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

La certificazione di cui al punto (i) del precedente comma può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché almeno ventuno giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione

  • si procederà come di seguito precisato:
    • a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, gli Amministratori da eleggere tranne l'Amministratore diminoranza;
    • b) l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia

conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si darà luogo fino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso di requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui al terzo comma del presente articolo nel rapporto tra generi, conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si darà luogo fino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso di requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui al terzo comma

si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato, l'Assemblea nominerà il componente del Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di candidature appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e nel rispetto del rapporto tra generi di cui sopra.

Sono comunque salve diverse od ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

  • a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge e senza voto di lista, rispettando lo stesso criterio;
  • b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori

del presente articolo nel rapporto tra generi, si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato, l'Assemblea nominerà il componente del Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di candidature appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e nel rispetto del rapporto tra generi di cui sopra.

Sono comunque salve diverse od ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge e senza voto di lista, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da

indipendenti
nel
numero
complessivo
minimo
richiesto
dalla
normativa
pro
tempore vigente.
assicurare
la
presenza
di
amministratori
indipendenti
nel
numero
complessivo
minimo
richiesto
dalla
normativa
pro
Gli amministratori così nominati restano in tempore vigente.
carica fino alla prossima assemblea. Gli amministratori così nominati restano in
Nel
caso
in
cui
venisse
meno
la
maggioranza degli amministratori nominati
dall'assemblea,
quelli
rimasti
in
carica
devono
convocare
l'assemblea
perché
provveda alla nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione
dovendosi
intendere
decaduto quello in carica.
carica fino alla prossima assemblea.
Nel
caso
in
cui
venisse
meno
la
maggioranza degli amministratori nominati
dall'assemblea,
quelli
rimasti
in
carica
devono
convocare
l'assemblea
perché
provveda alla nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione
dovendosi
intendere
Gli amministratori durano in carica per tre
esercizi, e precisamente sino all'assemblea
che approva il bilancio relativo all'ultimo
esercizio
del
loro
mandato,
e
sono
rieleggibili.
decaduto quello in carica.
Gli amministratori durano in carica per tre
esercizi, e precisamente sino all'assemblea
che approva il bilancio relativo all'ultimo
esercizio
del
loro
mandato,
e
sono
rieleggibili.
Gli amministratori nominati nel corso dello
stesso triennio, a seguito dell'ampliamento
del numero dei componenti il Consiglio,
scadono con quelli già in carica all'atto
della loro nomina.
Gli amministratori nominati nel corso dello
stesso triennio, a seguito dell'ampliamento
del numero dei componenti il Consiglio,
scadono con quelli già in carica all'atto della
loro nomina.
Art. 14) Compenso agli amministratori Art. 14) Compenso agli amministratori
Agli amministratori spetta il rimborso delle
spese
sostenute
per
ragioni
di
ufficio.
L'Assemblea inoltre stabilisce il compenso
annuale
degli
amministratori
anche
eventualmente
sotto
forma
di
Agli amministratori spetta il rimborso delle
spese
sostenute
per
ragioni
di
ufficio.
L'Assemblea inoltre stabilisce il compenso
annuale
degli
amministratori
anche
eventualmente sotto forma di partecipazione
partecipazione
agli
utili
o
di
diritto
alla
sottoscrizione
di
nuove
azioni
a
prezzi
predeterminati. Dei piani di compenso così
deliberati è data pubblicità in conformità
alla
normativa
vigente
pro
tempore.
Il
Consiglio di Amministrazione stabilisce, ed
eventualmente aggiorna, le remunerazioni
degli amministratori investiti di particolari
cariche,
sentito
il
parere
del
Collegio
Sindacale.
agli utili o di diritto alla sottoscrizione di nuove
azioni a prezzi predeterminati. Dei piani di
compenso così deliberati è data pubblicità
in conformità alla normativa vigente pro
tempore.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
stabilisce, ed eventualmente aggiorna, le
remunerazioni degli amministratori investiti di
particolari
cariche,
sentito
il
parere
del
Collegio Sindacale.
Art. 15) Cariche sociali
Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia già
Art. 15) Cariche sociali
Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia già

rientranti nella delega. rientranti nella delega.
La carica di Presidente come quella di Vice
Presidente sono cumulabili con quella di
Amministratore Delegato.
La carica di Presidente come quella di Vice
Presidente sono cumulabili con quella di
Amministratore Delegato.
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere
obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina
e revoca il Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, ai sensi
dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98, e ne
determina il compenso.
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere
obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina
e
revoca
il
Dirigente
preposto
alla
redazione dei documenti contabili societari,
ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98, e ne
determina il compenso.
Il
Dirigente
preposto
alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari
deve
possedere, oltre ai
requisiti
di
onorabilità
prescritti dalla normativa vigente per coloro
che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione, anche i requisiti di professionalità
caratterizzati
da
specifica
competenza
finanziaria, amministrativa e contabile. Tale
competenza,
da
accertarsi
da
parte del
medesimo
Consiglio
di
Amministrazione,
deve essere acquisita attraverso esperienza
di
lavoro
in
posizione
di
adeguata
responsabilità per un
congruo periodo di
tempo.
Il
Dirigente
preposto
alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari
deve
possedere, oltre ai
requisiti
di
onorabilità
prescritti dalla normativa vigente per coloro
che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione, anche i requisiti di professionalità
caratterizzati
da
specifica
competenza
finanziaria, amministrativa e contabile. Tale
competenza,
da
accertarsi
da
parte del
medesimo
Consiglio
di
Amministrazione,
deve essere acquisita attraverso esperienza
di
lavoro
in
posizione
di
adeguata
responsabilità per un congruo periodo di
tempo.
Art. 16) Segretario del Consiglio Art. 16) Segretario del Consiglio
Il
Consiglio
può
designare
un
Segretario
scegliendolo
anche
al
di
fuori
dei
suoi
componenti. In caso di suo impedimento
od
assenza
o
in
caso
di
mancata
designazione da parte del Consiglio le sue
mansioni sono affidate a persona designata
di volta in volta dal Presidente nelle singole
riunioni.
Il
Consiglio
può
designare
un
Segretario
scegliendolo
anche
al
di
fuori
dei
suoi
componenti. In caso di suo impedimento
od
assenza
o
in
caso
di
mancata
designazione da parte del Consiglio le sue
mansioni sono affidate a persona designata
di volta in volta dal Presidente nelle singole
riunioni.
Art. 17) Riunioni del Consiglio e informativa al Art. 17) Riunioni del Consiglio e informativa al
Collegio Sindacale
Il Consiglio di Amministrazione si radunerà
ogni
qualvolta
il
Presidente,
o
chi
lo
sostituisce, lo giudichi necessario, oppure su
domanda
scritta
di
un
terzo
dei
suoi
componenti. Anche il Collegio Sindacale, o
un
membro
dello
stesso,
può,
previa
comunicazione al Presidente del Consiglio,
convocare il Consiglio di Amministrazione.
Collegio Sindacale
Il Consiglio di Amministrazione si radunerà
ogni
qualvolta
il
Presidente,
o
chi
lo
sostituisce, lo giudichi necessario, oppure su
domanda
scritta
di
un
terzo
dei
suoi
componenti. Anche il Collegio Sindacale, o
un
membro
dello
stesso,
può,
previa
comunicazione al Presidente del Consiglio,
convocare il Consiglio di Amministrazione.

quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima.

In difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione si considererà validamente costituito ed atto a deliberare qualora intervengano alla riunione tutti i Consiglieri ed i Sindaci Effettivi in carica.

Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale purché in Italia. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video/audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione nonché sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova colui che svolge funzioni di Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente o altri consiglieri a ciò delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero da un consigliere designato dai presenti.

quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima.

In difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione si considererà validamente costituito ed atto a deliberare qualora intervengano alla riunione tutti i Consiglieri ed i Sindaci Effettivi in carica.

Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale purché in Italia. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video/audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione nonché sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova colui che svolge funzioni di Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente o altri consiglieri a ciò delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero da un consigliere designato dai presenti.

Art. 18) Deliberazioni del Consiglio. Art. 18) Deliberazioni del Consiglio.
Per la validità della costituzione del Consiglio, Per la validità della costituzione del Consiglio,
in
caso
di
regolare
convocazione,
è
in
caso
di
regolare
convocazione,
è
necessaria la presenza della maggioranza necessaria la presenza della maggioranza
degli
amministratori
in
carica.
Le
degli
amministratori
in
carica.
Le

deliberazioni deliberazioni
sono sono
prese prese
a a
maggioranza maggioranza
assoluta dei presenti e, in caso di parità, assoluta dei presenti e, in caso di parità,
prevale il voto di chi presiede la seduta. Delle prevale il voto di chi presiede la seduta.
deliberazioni si fa constare per mezzo di Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di
verbali firmati dal Presidente della riunione e verbali firmati dal Presidente della riunione e
dal Segretario della stessa. dal Segretario della stessa.
Art. 19) Poteri del Consiglio Art. 19) Poteri del Consiglio
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri Il Consiglio è investito dei più ampi poteri
per per
l'amministrazione l'amministrazione
ordinaria ordinaria
e e
straordinaria della società. Esso ha pertanto straordinaria della società. Esso ha pertanto
la facoltà di compiere tutti gli atti anche di la facoltà di compiere tutti gli atti anche di
disposizione che ritiene opportuni per il disposizione che ritiene opportuni per il
conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi
soltanto quelli che la legge espressamente soltanto quelli che la legge espressamente
riserva all'Assemblea dei soci. riserva all'Assemblea dei soci.
Compete in via esclusiva al Consiglio di Compete in via esclusiva al Consiglio di
Amministrazione l'adozione delle delibere di Amministrazione l'adozione delle delibere di
cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice
Civile, Civile,
nonché nonché
delle delle
altre altre
indicate indicate
nell'articolo 2365 - comma secondo - del nell'articolo 2365 - comma secondo - del
Codice Codice
Civile, Civile,
ferma ferma
in in
tali tali
casi casi
l'applicazione dell'articolo 2436 dello stesso l'applicazione dell'articolo 2436 dello stesso
Codice. Codice.
Il Consiglio di Amministrazione può del pari Il Consiglio di Amministrazione può del pari
accordare ad uno o più finanziatori le accordare ad uno o più finanziatori le
garanzie di cui all'articolo 2447 decies e garanzie di cui all'articolo 2447 decies e
seguenti del Codice Civile. seguenti del Codice Civile.
Il Consiglio ha pure la facoltà di istituire Il Consiglio ha pure la facoltà di istituire
comitati di diversa natura disciplinandone comitati di diversa natura disciplinandone
modalità di costituzione e funzionamento. modalità di costituzione e funzionamento.
Art. 20) Comitato Esecutivo Art. 20) Comitato Esecutivo
Il Il
Consiglio Consiglio
può può
nominare nominare
un un
Comitato Comitato
Esecutivo, Esecutivo,
determinando determinando
il il
numero numero
dei dei
componenti e delegando ad esso le proprie componenti e delegando ad esso le proprie
attribuzioni, salvo quelle riservate per legge attribuzioni, salvo quelle riservate per legge
al al
Consiglio Consiglio
stesso; stesso;
può può
eventualmente eventualmente
investire i singoli componenti così nominati di investire i singoli componenti così nominati di
particolari particolari
incarichi incarichi
stabilendo stabilendo
anche anche
all'occorrenza, sentito il parere del Collegio all'occorrenza, sentito il parere del Collegio
Sindacale, la misura delle indennità. Sindacale, la misura delle indennità.
Il Il
Presidente Presidente
del del
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione Amministrazione
e, e,
se se
nominati, nominati,
i i
Vice Vice
Presidenti Presidenti
e e
gli gli
Amministratori Amministratori
Delegati Delegati
fanno fanno
parte parte
di di
diritto diritto
del del
Comitato Comitato
Esecutivo. Per la validità delle deliberazioni Esecutivo. Per la validità delle deliberazioni
e le modalità della votazione si applicano le e le modalità della votazione si applicano le
stesse norme fissate dall'art. 17. Il Comitato stesse norme fissate dall'art. 17. Il Comitato
Esecutivo può essere convocato, previa Esecutivo può essere convocato, previa

comunicazione al Presidente del Consiglio comunicazione al Presidente del Consiglio
di di
Amministrazione, Amministrazione,
anche anche
dal dal
Collegio Collegio
Sindacale o da due membri dello stesso. I Sindacale o da due membri dello stesso. I
membri del Collegio Sindacale assistono membri del Collegio Sindacale assistono
alle riunioni del Comitato Esecutivo. alle riunioni del Comitato Esecutivo.
Art. 21) Direttori Art. 21) Direttori
Il Il
Consiglio Consiglio
può, può,
nelle nelle
forme forme
di di
legge, legge,
nominare nominare
uno uno
o o
più più
Direttori Direttori
Generali, Generali,
determinandone i poteri, le attribuzioni ed determinandone i poteri, le attribuzioni ed
eventualmente eventualmente
i i
compensi. compensi.
I I
Direttori Direttori
possono assistere, se richiesti, alle adunanze possono assistere, se richiesti, alle adunanze
del del
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione, Amministrazione,
ed ed
eventualmente del Comitato Esecutivo, con eventualmente del Comitato Esecutivo, con
voto consultivo. voto consultivo.
Art. 22) Rappresentanza sociale. Art. 22) Rappresentanza sociale.
La rappresentanza legale della società, di La rappresentanza legale della società, di
fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
oltreché, se nominati, a ciascuno dei Vice oltreché, se nominati, a ciascuno dei Vice
Presidenti e degli Amministratori Delegati nei Presidenti e degli Amministratori Delegati nei
limiti limiti
delle delle
funzioni funzioni
loro loro
delegate. delegate.
La La
rappresentanza legale della società non rappresentanza legale della società non
spetta in alcun caso ad altri soggetti. spetta in alcun caso ad altri soggetti.
Art. 23) Autorizzazioni speciali Art. 23) Autorizzazioni speciali
I
legali
rappresentanti
statutari
possono
autorizzare la
sottoscrizione di documenti
con riproduzione meccanica delle firme.
I
legali
rappresentanti
statutari
possono
autorizzare la sottoscrizione di documenti
con riproduzione meccanica delle firme.
TITOLO V – Sindaci TITOLO V – Sindaci
Art. 24) Composizione del Collegio Sindacale Art. 24) Composizione del Collegio Sindacale
e nomine e nomine
Il Collegio Sindacale si compone di tre Il Collegio Sindacale si compone di tre
sindaci sindaci
effettivi effettivi
e e
due due
supplenti. supplenti.
Alla Alla
minoranza è riservata l'elezione di un sindaco minoranza è riservata l'elezione di un sindaco
effettivo e di un supplente. effettivo e di un supplente.
Al
fine
di
garantire,
in
un'ottica
di
uguaglianza
sostanziale,
l'equilibrio
tra
i
generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso
alle cariche sociali da parte del genere
meno
rappresentato,
un
quinto
dei
componenti del Collegio Sindacale, ai quali
il mandato venga conferito in occasione
del primo rinnovo dell'organo amministrativo
successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei
componenti da nominarsi per i due mandati
successivi costituisce espressione del genere
meno rappresentato all'interno del Collegio
Al
fine
di
garantire,
in
un'ottica
di
uguaglianza
sostanziale,
l'equilibrio
tra
i
generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso
alle cariche sociali da parte del genere
meno
rappresentato,
un
quinto
dei
componenti del Collegio Sindacale, ai quali
il mandato venga conferito in occasione
del primo rinnovo dell'organo amministrativo
successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei
componenti
da
nominarsi
per
i
due
mandati successivi costituisce espressione
del genere meno rappresentato all'interno
Sindacale. del Collegio Sindacale.
I I
Sindaci Sindaci
dovranno dovranno
possedere possedere
i i
requisiti requisiti

previsti dalla normativa vigente pro tempore, anche regolamentare. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

La lista che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco Effettivo ovvero per la carica di Sindaco Supplente.

In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale in una misura pari ad un quinto dei candidati a comporre il Collegio Sindacale ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo di controllo successivo al 12 agosto 2012 e ad un terzo dei candidati a comporre il Collegio Sindacale da nominarsi per i due mandati successivi.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima

previsti dalla normativa vigente pro tempore, anche regolamentare. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

La lista che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco Effettivo ovvero per la carica di Sindaco Supplente.

In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale in una misura pari ad un quinto dei candidati a comporre il Collegio Sindacale ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo di controllo successivo al 12 agosto 2012 e ad un terzo dei candidati a comporre il Collegio Sindacale da nominarsi per i due mandati successivi.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima

convocazione e saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Il deposito delle liste può avvenire tramite uno o più mezzi di comunicazione a distanza, resi noti nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

Al fine di comprovare la titolarità, al momento della presentazione delle liste, del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista medesima, i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. La certificazione attestante il possesso del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle stesse purché almeno ventuno giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi presso la sede sociale, entro il termine di cui sopra (i) sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) (ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di cui all'articolo 148 del D. Lgs. 58/1998 e (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa pro tempore vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati alla carica della lista che avrà convocazione e saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Il deposito delle liste può avvenire tramite uno o più mezzi di comunicazione a distanza, resi noti nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

Al fine di comprovare la titolarità, al momento della presentazione delle liste, del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista medesima, i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. La certificazione attestante il possesso del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle stesse purché almeno ventuno giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi presso la sede sociale, entro il termine di cui sopra (i) sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) (ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di cui all'articolo 148 del D. Lgs. 58/1998 e (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa pro tempore vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati alla carica della lista che avrà

ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

La Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia ricevuto il maggior numero di voti.

Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui sopra nel rapporto tra generi, si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato, l'Assemblea nominerà il componente del Collegio Sindacale, scegliendolo previa presentazione di candidature appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora allo scadere del termine per il deposito risulti presentata una sola lista ovvero siano presentate solo liste da parte di soci che risultino collegati fra loro ai sensi dell'articolo 148 del D. Lgs. 58/1998, il termine per la presentazione di ulteriori liste è prorogato di tre giorni e la soglia del 2,5% (due virgola cinque per cento) sopra indicata è ridotta alla metà.

Qualora venga comunque proposta un'unica lista, o nessuna lista, risulteranno eletti alla carica di sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e che risulti rispettato il rapporto tra generi di cui sopra. Nel caso sia presentata una sola lista la

ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

La Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia ricevuto il maggior numero di voti.

Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui sopra nel rapporto tra generi, si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato, l'Assemblea nominerà il componente del Collegio Sindacale, scegliendolo previa presentazione di candidature appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora allo scadere del termine per il deposito risulti presentata una sola lista ovvero siano presentate solo liste da parte di soci che risultino collegati fra loro ai sensi dell'articolo 148 del D. Lgs. 58/1998, il termine per la presentazione di ulteriori liste è prorogato di tre giorni e la soglia del 2,5% (due virgola cinque per cento) sopra indicata è ridotta alla metà.

Qualora venga comunque proposta un'unica lista, o nessuna lista, risulteranno eletti alla carica di sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e che risulti rispettato il rapporto tra generi di cui sopra. Nel caso sia presentata una sola lista la

Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista stessa mentre nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna lista il Presidente del Collegio Sindacale verrà eletto dall'assemblea con le modalità di cuisopra.

Nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti risulterà eletto il candidato più anziano in queste indicato.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, quello supplente della medesima lista di minoranza, o in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto del rapporto tra generi. Qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti; in tal caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese in forza della vigente normativa, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista stessa mentre nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna lista il Presidente del Collegio Sindacale verrà eletto dall'assemblea con le modalità di cuisopra.

Nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti risulterà eletto il candidato più anziano in queste indicato.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, quello supplente della medesima lista di minoranza, o in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto del rapporto tra generi. Qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti; in tal caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese in forza della vigente normativa, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi

dell'art.
122
del
D.Lgs.
58/1998,
la
maggioranza relativa dei voti esercitabili in
assemblea,
nonché
dei
soci
che
controllano,
sono
controllati
o
sono
assoggettati
a
comune
controllo
dei
medesimi.
Qualora
non
sia
possibile
procedere,
in
tutto
o
in
parte,
alla
sostituzione
con
le
modalità
di
cui
sopra,
l'Assemblea
delibera
a
maggioranza
relativa.
dell'art.
122
del
D.Lgs.
58/1998,
la
maggioranza relativa dei voti esercitabili in
assemblea,
nonché
dei
soci
che
controllano,
sono
controllati
o
sono
assoggettati
a
comune
controllo
dei
medesimi.
Qualora
non
sia
possibile
procedere,
in
tutto
o
in
parte,
alla
sostituzione
con
le modalità
di
cui sopra,
l'Assemblea
delibera
a
maggioranza
relativa.
Art. 25) Controllo Contabile Art. 25) Controllo Contabile
Il
controllo
contabile
sulla
società
è
esercitato da una Società di Revisione iscritta
nell'apposito Albo. La sua nomina e le sue
attribuzioni sono disciplinate dalla legge.
Il
controllo
contabile
sulla
società
è
esercitato da una Società di Revisione iscritta
nell'apposito Albo. La sua nomina e le sue
attribuzioni sono disciplinate dalla legge.
TITOLO VI - Bilancio e riparto degli utili TITOLO VI - Bilancio e riparto degli utili
Art. 26) Esercizi sociali Art. 26) Esercizi sociali
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno.
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno.
Art. 27) Ripartizione degli utili e pagamento
dei dividendi
Art. 27) Ripartizione degli utili e pagamento
dei dividendi
L'utile netto di bilancio, dopo il prelievo del
5% per la Riserva Legale sino a che questa
non abbia raggiunto il quinto del capitale
sociale, sarà così ripartito:
L'utile netto di bilancio, dopo il prelievo del
5% per la Riserva Legale sino a che questa
non abbia raggiunto il quinto del capitale
sociale, sarà così ripartito, ove l'assemblea
a) alle azioni di risparmio verrà assegnato
un dividendo fino alla concorrenza del
5% dell'importo di euro 1,20, per ogni
azione di risparmio, ("Parametro del
Dividendo Privilegiato"), ossia sino a
concorrenza di euro 0,06 per ogni
azione
di
risparmio
("Dividendo
Privilegiato");
ne deliberi in tutto o parte la distribuzione, a
favore degli azionisti:
a) alle azioni di risparmio verrà assegnato
un dividendo fino alla concorrenza del
5% dell'importo di euro 1,20, per ogni
azione di risparmio, ("Parametro del
Dividendo Privilegiato"), ossia sino a
concorrenza di euro 0,06 per ogni
b) l'utile eccedente, se l'Assemblea ne
delibera la distribuzione, sarà attribuito
alle
azioni
ordinarie
fino
alla
concorrenza del 3% del Parametro del
Dividendo Privilegiato per ogni azione
ordinaria, ossia sino a concorrenza di
euro 0,036 per ogni azione ordinaria;
c)
il residuo, se l'assemblea ne delibera la
distribuzione,
sarà
attribuito
in
misura
uguale sia alle azioni di risparmio sia
alle azioni ordinarie.
Quando in un esercizio sia stato assegnato
alle azioni di risparmio un dividendo inferiore
azione
di
risparmio
("Dividendo
Privilegiato");
b) l'utile eccedente, se l'Assemblea ne
delibera la distribuzione, sarà attribuito
alle
azioni
ordinarie
fino
alla
concorrenza del 3% del Parametro del
Dividendo Privilegiato per ogni azione
ordinaria, ossia sino a concorrenza di
euro 0,036 per ogni azione ordinaria;
c)
il residuo, se l'assemblea ne delibera la
distribuzione,
sarà
attribuito
in
misura
uguale sia alle azioni di risparmio sia
alle azioni ordinarie.
al Dividendo
Privilegiato,
la
differenza
è
computata
in
aumento
del
Dividendo
Quando in un esercizio sia stato assegnato
alle azioni di risparmio un dividendo inferiore

Privilegiato nei due esercizi successivi. al Dividendo
Privilegiato,
la
differenza
è
In caso di distribuzione di riserve le azioni di
risparmio hanno gli stessi diritti delle altre
azioni, fatta eccezione per il caso in cui una
riserva,
diversa
dalla
riserva
legale,
si
sia
computata
in
aumento
del
Dividendo
Privilegiato nei due esercizi successivi.
In caso di distribuzione di riserve le azioni di
risparmio hanno gli stessi diritti delle altre
formata
mediante
l'accantonamento
azioni, fatta eccezione per il caso in cui una
obbligatorio
di
utili
non
distribuibili
(ivi
compresa in particolare la
riserva
ai
sensi
dell'art.
6,
comma
2,
d.
lgs.
38/2005)
e
divenga
quindi
distribuibile.
In
tal caso,
il
Dividendo Privilegiato è calcolato anche sulla
parte
resasi
distribuibile
di
tale
riserva.
Il
pagamento dei dividendi è effettuato nei
modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione. I dividendi non riscossi entro
il quinquennio dal giorno in cui si rendono
esigibili si prescrivono a favore della società.
riserva,
diversa
dalla
riserva
legale,
si
sia
formata
mediante
l'accantonamento
obbligatorio
di
utili
non
distribuibili
(ivi
compresa in particolare la
riserva
ai
sensi
dell'art.
6,
comma
2,
d.
lgs.
38/2005)
e
divenga
quindi
distribuibile.
In
tal caso,
il
Dividendo Privilegiato è calcolato anche sulla
parte
resasi
distribuibile
di
tale
riserva.
Il
pagamento dei dividendi è effettuato nei
modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione. I dividendi non riscossi entro
il quinquennio dal giorno in cui si rendono
esigibili si prescrivono a favore della società.
Art. 28) Acconti sul dividendo Art. 28) Acconti sul dividendo
Il Consiglio ha facoltà di deliberare, durante il
corso
dell'esercizio,
il
pagamento
di
un
Il Consiglio ha facoltà di deliberare, durante
il corso dell'esercizio, il pagamento di un
acconto sul dividendo dell'esercizio stesso, ai
sensi dell'art. 2433 bis C.C. e tenuto conto del
diritto di prelazione dei portatori di azioni di
risparmio. Il saldo verrà pagato all'epoca che
sarà
fissata
dall'Assemblea
in
sede
di
approvazione del bilancio.
acconto sul dividendo dell'esercizio stesso, ai
sensi dell'art. 2433 bis C.C. e tenuto conto del
diritto di prelazione dei portatori di azioni di
risparmio. Il saldo verrà pagato all'epoca che
sarà
fissata
dall'Assemblea
in
sede
di
approvazione del bilancio.
TITOLO VII - Disposizioni finali TITOLO VII - Disposizioni finali
Art. 29) Liquidazione Art. 29) Liquidazione
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per
qualsiasi
causa
allo
scioglimento
della
società, l'Assemblea straordinaria delibererà
le modalità della liquidazione e nominerà
uno o più liquidatori, determinandone i poteri
ed
il
compenso.
Allo
scioglimento
della
società
le
azioni
di
risparmio
hanno
prelazione nel rimborso del capitale sino a
concorrenza dell'importo di euro 1,20 per
ogni azione di risparmio.
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per
qualsiasi
causa
allo
scioglimento
della
società, l'Assemblea straordinaria delibererà
le modalità della liquidazione e nominerà
uno o più liquidatori, determinandone i poteri
ed
il
compenso.
Allo
scioglimento
della
società
le
azioni
di
risparmio
hanno
prelazione nel rimborso del capitale sino a
concorrenza dell'importo di euro 1,20 per
ogni azione di risparmio.
Art. 30) Domicilio dei soci
Ad ogni scopo di legge il domicilio dei soci si
Art. 30) Domicilio dei soci
Ad ogni scopo di legge il domicilio dei soci si

21. Messa a disposizione del pubblico

La presente Relazione è a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.borgosesiaspa.com, nell'area dedicata "https://sites.google.com/a/borgosesiaspa.com/website/corporategovernance/assemblee", nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .

Biella, 28 febbraio 2020 Borgosesia S.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Girardi

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