Related Party Transaction • Jun 30, 2021
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| Procedure societarie | |||
|---|---|---|---|
| Procedura Operazioni con Parti Correlate | Rev. 0 | 30/06/2021 | |
| Pagina 1 di 22 |
| PREMESSA3 | |
|---|---|
| 1. Fonti normative 3 |
|
| 2. Ambito di applicazione3 | |
| 3. Definizioni 4 |
|
| 4. Identificazione delle parti correlate e delle Operazioni con Parti Correlate5 |
|
| 5. Comitato OPC7 | |
| 6. Operazioni di importo esiguo 8 |
|
| 7. Operazioni ordinarie8 | |
| 8. Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard………………………………………9 |
|
| 9. Operazioni di maggiore rilevanza……………………………………………………………9 |
|
| 10. Casi e facoltà di esclusione 10 |
|
| 11. Obblighi di informazione e comunicazione al pubblico12 |
|
| 12. Delibere Quadro… ……………………………………………………………………….13 |
|
| PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE OPC134 | |
| 1. SCOPO E RESPONSABILITA' |
14 |
| 2. DIAGRAMMA | 14 |
| 3. MODALITA' OPERATIVE |
15 |
| 3.1. Verifica della applicabilità della Procedura |
15 |
| 3.2. Disamina delle operazioni |
15 |
| 3.2.1. Operazioni esenti |
15 |
| 3.2.2. Operazioni non esenti |
16 |
| 3. DOCUMENTI UTILIZZATI 22 |
La presente procedura (in seguito "Procedura") è adottata dalla S.S. LAZIO S.p.A. (in seguito "Lazio" o la "Società") ai sensi e per gli effetti del "Regolamento operazioni con parti correlate" adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con delibera CONSOB n. 21624 del 10.12.2020 (in seguito "Regolamento") e dell'articolo 2391-bis del codice civile, nonché degli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; si è tenuto conto anche della comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010,contenente indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento OPC, nonché del Codice di Autodisciplina adottato dalla Società.
La presente procedura annulla e sostituisce con decorrenza 1 luglio 2021 la procedura approvata dalla Società in data 30 novembre 2010.
2.1. La Procedura stabilisce le regole alle quali la Lazio si attiene per il compimento delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o tramite società controllate
2.2. Per operazione con parte correlata (in seguito "OPC") ai fini della Procedura si intendono le operazioni definite dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento CE n. 1606/2002
2.3. La presente Procedura, approvata dal Consiglio di gestione nella riunione del 30 giugno 2021 previo parere favorevole del Comitato OPC in data 21 giugno 2021, si applica a decorrere dal 1° luglio 2021; da tale decorrenza sostituisce la procedura approvata dalla Società in data 30 novembre 2010 e ogni altro precedente documento approvato o ad essa riferibile. Le previsioni relative all'informativa al pubblico, previste dal Regolamento e dalla presente Procedura, si applicano a far data dalla sua entrata in vigore.
Ogni successiva modifica della presente Procedura deve essere approvata dal Consiglio di Gestione previo parere favorevole del Comitato OPC.
2.4. Il Consiglio di Sorveglianza della Società vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento e sull'osservanza della stessa e ne riferisce all'assemblea ai sensi di legge.
2.5. Per quanto non previsto dalla presente Procedura si rinvia alle norme di legge e regolamento vigenti e applicabili alla Società.
2.6. La presente procedura è adottata dalla Lazio ai sensi dell'art. 10 del regolamento, in conformità alla facoltà concessa a favore delle società di minori dimensioni di cui all'art.- 3 lett. f) dello stesso.
3.1. Nella presente procedura si intendono per:
a) "Consiglieri di gestione indipendenti" e "consiglieri di sorveglianza indipendenti": - i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società, nonchè al codice di comportamento cui la Società abbia eventualmente dichiarato di aderire, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo unico;
b) "Consiglieri non correlati": i consiglieri di gestione o di sorveglianza diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;
c) "Consiglieri coinvolti nell'operazione": i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società;
Resta fermo che la mera condivisione di uno o più consiglieri o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate, ovvero la mera detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla Società o ad essa collegate non danno luogo di per sé sole all'insorgere di un interesse significativo;
f) "parti correlate": le parti correlate ai sensi della relativa definizione di cui al Regolamento "operazioni con parti correlate". Si rinvia a quanto indicato al paragrafo 4.
g) "operazioni con parti correlate" le operazioni con parti correlate ai sensi della relativa definizione di cui al Regolamento. Si rinvia a quanto indicato al paragrafo 4.
h) "operazioni di importo esiguo": operazioni che abbiano un controvalore pari o inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Gestione in sede di approvazione della presente Procedura, ovvero di quello diverso che il Consiglio di Gestione potrà determinare successivamente. Si rinvia al paragrafo 6;
i) "operazioni ordinarie": le operazioni con parti correlate ordinarie ai sensi della relativa definizione di cui al Regolamento. Si rinvia al paragrafo 7;
l) "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard": le condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard ai sensi della relativa definizione di cui al Regolamento. Si rinvia al paragrafo 8;
m) "operazioni di maggiore rilevanza": le operazioni con parti correlate che superino le soglie individuate dall'Allegato 3 al Regolamento. Si rinvia al successivo paragrafo 9;
n) "operazioni di minore rilevanza": le operazioni con parti correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);
o) "Lazio" o la "Società": la S.S. Lazio S.p.A., società italiana, le cui azioni sono quotate nel Mercato Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A
p) "Regolamento": "Regolamento operazioni con parti correlate" adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, modificato, da ultimo con delibere CONSOB n. 21624 del 10.12.2020 e Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (in seguito "Regolamento"), ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile nonché degli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.;
q) "Testo Unico": decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.
r) "Regolamento Emittenti": il Regolamento Emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modificazioni e integrazioni
3.2. Nella presente Procedura si intendono richiamate le ulteriori definizioni di cui al Regolamento non eventualmente enumerate al precedente punto.
4.1. Ai fini della presente Procedura, sono "parte correlata" e "operazione con parte correlata" i soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di seguito richiamati:
Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.
(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
(ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
(iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].
Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture.
Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].
Tra tali operazioni rientrano:
le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.
I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].
I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].
Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:
(a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
(b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
(c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].
4.4.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].
4.4.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
5.1. Il Comitato OPC è stato nominato da ultimo con delibera del Consiglio di Gestione in data 28/10/2019, e risulta composto, per gli esercizi sociali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, da n. 3 componenti indipendenti nelle persone del Prof. Fabio Bassan quale Presidente, del prof. Alberto Incollingo e dell'Avv. Silvia Venturini quali componenti.
5.2. I componenti del comitato per le operazioni con parti correlate restano in carica fino alla scadenza del consiglio di gestione che ha deliberato la loro nomina, e sono rieleggibili.
5.3. Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione dei componenti del comitato per le operazioni con parti correlate sono regolate dalla disciplina di legge e di statuto in materia di componenti dell'organo amministrativo.
5.4. Il comitato per le operazioni con parti correlate ha compiti di consultazione e deve esprimere il proprio parere motivato e non vincolante in via preventiva rispetto all'approvazione di operazioni con parti correlate.
5.5. È facoltà del comitato per le operazioni con parti correlate, nell'espletamento delle sue funzioni, farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo identificate dalle società ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento.
Ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dalla lettera b) del paragrafo 10.2 della presente Procedura, si considerano di Importo Esiguo le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare del corrispettivo o il prevedibile valore delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione, l'importo di Euro 200.000,00 ovvero, limitatamente alle operazioni poste in essere con persone giuridiche, l'importo di Euro 500.000,00.
Qualora l'Operazione con Parti Correlate preveda prestazioni a carico o in favore di un suo esponente, si considera di Importo Esiguo l'Operazione in cui il prevedibile ammontare del corrispettivo o il prevedibile valore della prestazione non superi, per ciascuna operazione, l'importo di Euro 50.000,00.
7.1. Sono operazioni ordinarie ("Operazioni ordinarie") le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e nell'attività finanziaria ad essa connessa e tutte le altre attività di gestione non classificabili come di Investimento o Attività Finanziaria, che per oggetto, ricorrenza, dimensione, termini e condizioni, natura della controparte rientrino nell'ordinario esercizio dell'Attività Caratteristica e in particolare:
l'attività di commercializzazione di beni, opere e servizi nell'ambito dell'Attività caratteristica di Lazio ovvero delle società controllate;
l'attività di acquisto di beni, opere e servizi connessa all'Attività Caratteristica e/o necessari al funzionamento, alla manutenzione e alla conservazione dell'adeguatezza tecnologica delle infrastrutture industriali o del patrimonio immobiliare destinato all'Attività caratteristica di Lazio, ovvero delle società da questa controllate e, in generale, al funzionamento dell'organizzazione d'impresa nelle sue attuali dimensioni e caratteristiche, salvo che ciò non rappresenti un Investimento ovvero un'Attività finanziaria;
le attività di acquisizione e gestione di risorse finanziarie, con le correlative attività accessorie di copertura legate allo svolgimento dell'Attività caratteristica, con esclusione di tutte quelle qualificabili come Investimento ovvero Attività finanziaria.
l'attività di gestione delle partecipazioni, in particolare:
compravendita di partecipazioni sociali;
7.2. E' un Investimento ai fini della Procedura:
ogni operazione che determini l'acquisto ovvero la cessione di attività immobilizzate (ad esempio acquisti e cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali) ad eccezione delle attività "non correnti" che siano possedute per la vendita;
ogni investimento finanziario che non rientri nelle cd. "disponibilità liquide equivalenti".
7.3. E' Attività Finanziaria ai sensi della Procedura ogni attività che determini modifiche:
8.1. Sono condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate ovvero da prezzi imposti.
9.1. Si considerano "Operazioni di Maggiore Rilevanza" quelle individuate nell'Allegato 3 del Regolamento. Sono le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:
a) Indice di rilevanza del controvalore dell'operazione: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione ed il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato.
b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione ed il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.
c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale passivo dell'entità acquisita ed il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisti.
Per le Operazioni poste in essere con la società controllante quotata, o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla società controllata quotata, le Operazioni si considerano di maggiore rilevanza quando almeno uno dei parametri indicati in precedenza risulti superiore alla soglia del 2,5%.
9.2. A tal fine rilevano i dati tratti dai documenti contabili della società controllata quotata.
Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza si considerano anche le Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificandosi singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate in precedenza; ai fini della determinazione del cumulo, non si considerano le Operazioni escluse ai sensi delle disposizioni di cui paragrafo 6 della presente
Procedura. In caso di cumulo di più Operazioni, è determinata in primo luogo la rilevanza di ciascuna Operazione sulla base dell'indice o degli indici indicati in precedenza, ad essa applicabili; per verificare il superamento delle soglie previste (5% o 2,5%) i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
10.1. Fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel presente capitolo, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura si applicano a tutte le operazioni con Parti Correlate.
10.2. Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:
a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione ed eventuale comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di sorveglianza, né alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile;
b) alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile;
ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico.
c) alle operazioni di Importo Esiguo realizzate dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate o Collegate) con Parti Correlate della Società identificate dalle società ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento.
10.3. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento ("Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate") , ai sensi dell'art. 13 co. 4 le disposizioni e la presente Procedura non si applicano alle operazioni da realizzare dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate o Collegate) con Parti Correlate della Società, sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Società per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.
10.4. Fermi gli obblighi di informativa al pubblico di cui all'art. 5, co. 8, del Regolamento (ove applicabile), le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:
a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi
dell'articolo 114-bis del Testo unico e le relative operazioni esecutive;
b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, e alle deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che:
i) la società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
c) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014:
i) le società comunicano alla Consob e agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
ii) la società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;
iii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera
10.5. Fermi restando gli obblighi di informazione al pubblico nelle relazioni finanziarie di cui all'art. 5 comma 8 del Regolamento, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi come definiti alla lettera d) del punto 3.1 delle DEFINIZIONI della presente Procedura. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più consiglieri o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.
10.6. Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, ove espressamente consentito dallo statuto, in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2, applicabili alle operazioni di maggiore rilevanza, le
operazioni con Parti Correlate della Società, realizzate direttamente o per il tramite di Società Controllate o Collegate, concluse in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 e dalle altre previsioni dell'articolo 8 e dell'Allegato 2, a condizione che:
a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di gestione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale, e con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1;
e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblele società mettano a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati
Le Operazioni con Parti Correlate realizzate dalla Lazio, e dalle società controllate, sono comunicate al pubblico in occasione del loro compimento e, periodicamente, nell'ambito della relazione intermedia sulla gestione e della relazione sulla gestione annuale.
In particolare:
Operazioni di maggiore rilevanza:
Documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento e pubblicato con le modalità e nei termini di cui dell'art.5 dello stesso.
Contestuale trasmissione della documentazione informativa e dei pareri allegati alla Consob (inclusi gli eventuali pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, motivando tale scelta).
Operazioni di minore rilevanza:
Informativa periodica ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo Unico da fornirsi nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale. In caso di Operazioni approvate con parere negativo del Comitato OPC, va data informativa al pubblico su base trimestrale con evidenza della controparte, oggetto e corrispettivo della transazione, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.
. Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:
a) la descrizione dell'operazione;
b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5;
e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14;
f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.
12.1 Nei termini e con le modalità di cui all'art. 12 del Regolamento, la Società potrà assumere, per determinate categorie di operazioni, delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate.
In tal caso:
a) la Società dovrà applicare regole conformi alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato
2, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate;
b) le delibere-quadro non potranno avere efficacia superiore a un anno e dovranno riferirsi ad operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
c) dovrà fornire una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di gestione sull'attuazione delle delibere-quadro.
12.2. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblicano un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento.
12.3. Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7 e 8 e dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 2. Le operazioni concluse in
attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del comma 2 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 2 del Regolamento.
Scopo della seguente procedura è quello di descrivere le principali azioni svolte dalla S.S. Lazio al fine di regolamentare le operazioni con le parti correlate.
Ente Responsabile Consiglio di Gestione
Uffici Coinvolti Comitato OPC Direzione amministrativa Ufficio Acquisti
Nel caso in cui l'Operazione rientri in una delle casistiche di esenzione previste dal paragrafo 10, si prevede che:
a) nella relazione sulla gestione annuale:
1) ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrate le Operazioni con Parti Correlate, anche con riferimento alla strategia perseguita con tali Operazioni;
2) l'indicazione per ciascuna Operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
la natura della relazione con la Parte Correlata;
l'oggetto dell'Operazione;
• ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'Operazione con Parti Correlate sul bilancio dell'impresa;
b) nella relazione intermedia sulla gestione:
1) qualsiasi modifica delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
a) prima dell'approvazione dell'operazione almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato (ove presente) oppure il Comitato OPC esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato;
b) il Comitato OPC ha la facoltà di farsi assistere, a spese della società nel limite massimo di spesa preventivamente e formalmente approvato dalla Società di volta in volta, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4;
c) all'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato indicato nella lettera a) debbono esser fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
d) i consiglieri di sorveglianza, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne devono dare notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
d-bis) qualora l'operazione sia di competenza del consiglio di gestione, i consiglieri coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa;
e) ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
f) informativa almeno trimestrale al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza sull'esecuzione delle operazioni;
g) fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, viene messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società
In aggiunta a quanto previsto per le operazioni di minore rilevanza sopra indicate, si prevede:
a) una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di gestione;
b) che il Comitato OPC o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
c) che l'operazione sia approvata previo motivato parere non vincolante, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, del comitato indicato nella lettera b). Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato;
d) per le ipotesi in cui il consiglio di gestione approvi un'operazione in presenza di un parere negativo del comitato indicato nella lettera b), che tale operazione, ferma l'efficacia della stessa, sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio. Entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettono a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.
2.2. In caso di presenza di almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato il parere indicato nel paragrafo 2.1, lettera c), può essere rilasciato da tale consigliere o da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione indipendenti non correlati. In tal caso, ferma la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di gestione, si prevede:
a) che il comitato di consiglieri di gestione indipendenti o uno o più componenti dallo stesso delegati ovvero il consigliere di gestione indipendente siano coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
b) la facoltà del consigliere di gestione o del comitato indicati nella lettera a) di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti. Lo stesso consigliere di gestione o comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4;
c) che le informazioni complete e adeguate sull'operazione siano fornite al consiglio di gestione;
d) qualora il consiglio di gestione approvi un'operazione in presenza di un parere contrario del consigliere indipendente o del comitato, la Società può, in via alternativa,
i) far ricorso, ferma l'efficacia dell'operazione, ad una successiva deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio. Entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettono a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.;
ii) preventivo e motivato parere non vincolante, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, da parte di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati. In tal caso, la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti spetta anche a tale comitato.
Ove sulle operazioni con parti correlate sia chiamato a deliberare il consiglio di sorveglianza ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, lettera f-bis), del codice civile, si prevede:
a) una riserva di competenza in capo al consiglio di gestione a deliberare la proposta da sottoporre al consiglio di sorveglianza;
b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
c) la facoltà del comitato indicato nella lettera b) di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4;
d) che il consiglio di sorveglianza deliberi sull'operazione previo motivato parere favorevole, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, del comitato indicato nella lettera b). Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato. Le procedure possono prevedere che il consiglio di sorveglianza possa deliberare a favore dell'operazione nonostante il parere negativo del comitato purché tale operazione, ferma l'efficacia della stessa, sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio;
e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la messa a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, delle informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati;
f) che al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
g) che i consiglieri di sorveglianza, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
g-bis) che i consiglieri coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione sulla stessa;
h) che i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
i) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza sull'esecuzione delle operazioni.
Nel caso di Operazioni non esenti si prevede che:
Il Consiglio di Gestione informi il Presidente del Comitato OPC, trasmettendo un report analitico contenente la descrizione dell'operazione, l'indicazione della controparte, le
principali condizioni anche economiche e le motivazioni in ordine all'interesse della Società alla stipula dell'operazione.
a) nella relazione sulla gestione annuale:
1) ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrate le Operazioni con Parti Correlate anche con riferimento alla strategia perseguita con tali Operazioni;
2) l'indicazione per ciascuna Operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
• ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'Operazione con Parti Correlate sul bilancio dell'impresa;
1) qualsiasi modifica delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
1) ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrate le Operazioni con Parti Correlate anche con riferimento alla strategia perseguita con tali Operazioni;
2) l'indicazione per ciascuna Operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
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• ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'Operazione con Parti Correlate sul bilancio dell'impresa;
b) nella relazione intermedia sulla gestione:
1) qualsiasi modifica delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
Contestualmente la Società trasmette le stesse informazioni alla CONSOB.
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