Governance Information • Mar 23, 2021
Governance Information
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
adottato ai sensi del
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
| Data di approvazione |
23 marzo 2021 |
|---|---|
| Responsabile | Il Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi |
| approvazione | S.p.A. |

| 1. | DEFINIZIONI 5 |
|---|---|
| 2. | IL D.LGS. 231/2001 5 |
| 2.1 | Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato 5 |
| 2.2 | Presupposti del regime di responsabilità degli enti 5 |
| 2.3 | Fattispecie di reato 5 |
| 2.4 | Il vantaggio o l'interesse dell'ente14 |
| 2.5 | Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione 14 |
| 2.6 | Reati commessi all'estero15 |
| 2.7 | Apparato sanzionatorio15 |
| 2.8 | Esclusione dalla responsabilità17 |
| 2.9 | Linee guida delle Associazioni di categoria18 |
| 3. | GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ19 |
| 3.1 | La Società 19 |
| 3.2 | Il modello di business20 |
| 3.3 | I canali di vendita21 |
| 3.4 | Marchi e licenze23 |
| 3.5 | Il sistema di deleghe e procure24 |
| 3.6 | Procedure manuali ed informatiche24 |
| 4. | METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO24 |
| 4.1 | Il progetto della Società24 |
| 4.2 | Le funzioni e gli obiettivi del Modello25 |
| 4.3 | Le attività 26 |
| 4.4 | Avvio del progetto ed analisi dell'assetto organizzativo e di controllo27 |
| 4.5 | Individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati28 |
| 4.7 | Riepilogo dei risultati e valutazione dei gap29 |

| 4.8 | Elaborazione della documentazione29 |
|---|---|
| 5. | LA STRUTTURA DEL MODELLO29 |
| 5.1 | Gli elementi del Modello29 |
| 5.2 | Il sistema organizzativo ed autorizzativo31 |
| 5.3 | I principi di controllo31 |
| 5.4 | Il sistema di gestione dei flussi finanziari 32 |
| 5.5 | Principi e Protocolli di PrevenzioneGenerali33 |
| 6. | ORGANISMO DI VIGILANZA38 |
| 6.1 | Scopo e ambito di applicazione38 |
| 6.2 | Composizione dell'Organismo di Vigilanza40 |
| 6.3 | Compiti e attività dell'Organismo di Vigilanza40 |
| 6.4 | Flussi informativi e Whistleblowing41 |
| 6.5 | Regolamento 43 |
| 7. | SISTEMA DISCIPLINARE43 |
| 8. | INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE46 |
| 9. | AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO47 |

Attività sensibili: attività o processi aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati o illeciti amministrativi da parte dei Destinatari.
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro o CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale per gli addetti all'Industria Tessile Abbigliamento-Moda e, al personale con qualifica dirigenziale, il Contratto Collettivo dei Dirigenti di Aziende Industriali.
Codice Etico: il Codice Etico adottato da Zucchi a cui i collaboratori, i fornitori, e tutti i soggetti che operano in nome e per conto della devono attenersi. Tale Codice Etico definisce i valori etici fondamentali e le regole di condotta negli affari che l'intero personale della Società deve rispettare nello svolgimento delle proprie attività.
Decreto 231 oDecreto: il DecretoLegislativo n. 231 del 8 giugno 2001 pubblicato sullaGazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Destinatari: (a) amministratori; (b) membri degli organi societari; (c) qualsiasi altro soggettoin posizione apicale (per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società); (d) dipendenti e collaboratori esterni a qualsiasi titolo (a tempo indeterminato, a termine, a tempo parziale, interinali, stagisti di qualsiasi grado ed in forza a qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero) sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti c.d. apicali della Società.
Dipendenti: ciascuna persona direttamente dipendente della Società avente contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
LineeGuida: le linee guida per la costruzione deimodelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 definite da Confindustria.
Modello: il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto 231 adottato da Zucchi il 12 dicembre 2007 per la prevenzione dei Reati e Illeciti Amministrativi, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto al quale dovranno attenersi tutte le società controllate, salvo diversa decisione dei singoli Organi Dirigenti.
Organismo di Vigilanza: organismo interno alla Società costituito ai sensi dell'articolo 6 del Decreto con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.
Procedure e Policy: il complesso di procedure e policy adottate da Zucchi cui tutti i Destinatari, a vario titolo, sono tenuti ad attenersi, che definiscono le linee guida e regole che devono essere rispettate dai medesimi nello svolgimento delle proprie attività lavorative. Le Procedure e le Policy sono pubblicate sulla intranet aziendale, ove sono accessibili a tutti i Destinatari. Sono inoltre rese disponibili in formato cartaceo presso il Responsabile della Funzione Personale.
Sistema Disciplinare: l'insieme di sanzioni applicabili ai Destinatari in caso di violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto 231.
Zucchi o la Società: collettivamente Vincenzo Zucchi S.P.A. con sede legale a Riscaldina in via Legano R n. 24 e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 93 del Testo Unico Finanza, nonché le società incluse nel perimetro di consolidamento.
Statuto dei Lavoratori: la Legge 30 maggio 1970 n. 300.

Il Decreto, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, affiancandola a quella penale delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato il reato.
Secondo tale disciplina gli enti possono essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione a taluni reati commessi (o anche solo tentati) nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso da esponenti dei vertici dell'ente, nonché da coloro che sono sottoposti alla direzione di questi ultimi.
La responsabilità amministrativa della persona giuridica è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si aggiunge a quest'ultima.
Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio e lamedesima gestione dell'ente, le quali,sino all'entrata in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi nel loro interesse o vantaggio da parte dei soggetti apicali e dei sottoposti.
Il Decreto, pertanto, innova l'ordinamento giuridico italiano, in ragione del fatto che agli enti collettivi sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria sia interdittiva in relazione a reati commessi da soggetti funzionalmente legati allamedesima.
Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, perché sia configurabile una responsabilità amministrativa in capo all'ente, occorre che ricorrano i seguenti tre presupposti:
L'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati tassativamente indicati dal Decreto (c.d. reati presupposto), se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati dall'art. 5, comma 1, del Decreto stesso.
Le fattispecie di reato rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'ente, possono essere comprese nelle seguenti categorie:





(g) Reati contro la personalità individuale - quali riduzione in schiavitù, traffico di schiavi, prostituzione minorile, detenzione di materiale pornografico correlato allo sfruttamento dei minori, reati di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater.1 e articolo 25-quinquies del Decreto)


(i) "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (Articolo 377-bis codice penale)

(i) "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa" (Art. 604-bis c.p.)

(viii) "Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato" (Articolo 12, comma 5, D.lgs. 286/1998)
Le categorie sopra elencate potranno essere oggetto di eventuale modificazione/integrazione mediante l'introduzione di ulteriori reati-presupposto ad opera di interventi legislativi.
Secondo l'art. 5 del Decreto, requisito indispensabile affinché l'ente sia responsabile per la commissione di un reato rientrante nel novero delle fattispecie delittuose espressamente indicate negli articoli 24 e seguenti del Decreto, consiste nel fatto che la condotta posta in essere dall'agente autore del reato sia realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente.
I termini "interesse" e "vantaggio" devono essere valutatati disgiuntamente, in quanto la locuzione "o" chiarisce in modo inequivocabile che la presenza di uno solo dei due requisiti consente la imputabilità della condotta all'ente1.
In particolare:
Ex adverso, la responsabilità dell'ente è esclusa laddove l'autore abbia agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2, del Decreto).
Come sopra anticipato, la responsabilità della Società a seguito della commissione di uno dei reati c.d. presupposto legislativamente previsti, rileva qualora tali reati siano compiuti nel suo interesse o vantaggio da due differenti categorie di soggetti:
Per quanto riguarda la prima categoria, è opportuno precisare come il legislatore abbia preferito, ad una elencazione tassativa, una formula più ampia fondata su un criterio funzionale, la quale ricomprende tutti isoggetti collocati ai vertici dell'organizzazione che esprimono la volontà della stessa nei rapporti esterni e nelle scelte di politica di impresa, attraverso un potere di gestione, controllo e vigilanza.
Rispetto a tale ultimo profilo, il Decreto richiama l'art. 2639 c.c. che prevede l'estensione delle qualifiche soggettive solo in presenza di un esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione.
1 In merito, la Suprema Corte di Cassazione ha sostenuto che "in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati nel suo interesseo suo vantaggio, non contiene una endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse a monte, per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenzadell'illecito, da unvantaggioobiettivamente conseguitoconla commissione delreato,seppurenonprospettato ex ante, sicché l'interesse e il vantaggio sono in concorso reale" (Cass. Pen. Sez. II n. 3614 del 30 gennaio2006).

Anche in merito alla seconda categoria il legislatore ha adottato un criterio funzionale, seppur facendolo operare in direzione opposta: vengono, infatti, considerati responsabili non i soggetti che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sopra indicate, bensì coloro i quali sono sottoposti alle medesime.
La Società può essere chiamata a rispondere in Italia anche in relazione a reati commessi all'estero, e ciò anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo.
I presupposti sui quali si fonda la responsabilità della medesima per i reati commessi all'estero sono i seguenti:
Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, le sanzioni che possono essere irrogate all'ente per l'illecito amministrativo si distinguono nelle seguenti categorie:
Il Decreto, nel dettare i principi ai quali attenersi per la commisurazione della pena, impone un duplice limite quantitativo e qualitativo attraverso il sistema delle quote: in relazione a ciascun reato, infatti, viene stabilita una quota, che deve necessariamente rispettare un quantum minimo e massimo, che si assesta tra le 100 e le 1.000 quote e che può avere un valore che oscilla dai 258 euro ai 1.549 euro.
Il giudice è chiamato a commisurare la sanzione pecuniaria al caso concreto, dovendo determinare per ogni ipotesi di responsabilità dell'ente sia il numero delle quote da applicare che il valore di ogni singola quota, potendo, in concreto, graduare la sanzione da una soglia minima di 25.800 euro ad una massima di 1.549.000 euro.
I criteri di riferimento perla determinazione del numero delle quote da irrogare a titolo di sanzione pecuniaria (art. 11 del Decreto) sono riferibili alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente ed all'attività posta in essere dalla medesima per prevenire la commissione di ulteriori reati.
Per quanto riguarda, invece, l'importo da attribuire a ciascuna quota,assume una rilevanza peculiare la condizione economica e patrimoniale della Società medesima: questo criterio di commisurazione, conformemente alla parallela previsione di cui all'art. 133-bis codice penale, è finalizzato ad adattare la sanzione al caso di specie e ad assicurarne la massima efficacia

È prevista la riduzione della sanzione della metà se:
prevista la riduzione della sanzione da un terzo alla metà se:
Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni sopra previste, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
Tali sanzioni, previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto, possono consistere in:
L'art. 13 del Decreto definisce i due presupposti alternativi, in presenza dei quali il giudice può erogare tali misure. In particolare:
Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando concorrono le seguenti circostanze:

quello verificatosi;
(iii) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
Tali sanzioni possono essere applicate anche in via cautelare (artt. 45 e ss. del Decreto), ossia prima dell'accertamento definitivo della reale responsabilità della Società, allorquando ricorrano le seguenti condizioni:
In luogo dell'applicazione di una misura interdittiva che comporti l'interruzione dell'attività, il giudice può nominare un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 15 del Decreto per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata, qualora l'ente oggetto del procedimento svolga un pubblico servizio la cui interruzione possa determinare un grave pregiudizio per la collettività o nel caso la medesima interruzione possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
Tale sanzione può essere disposta quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva.
La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale e viene eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese della medesima (art. 18 del Decreto).
(d) Confisca
Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Vengono, in ogni caso, tutelati i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19 del Decreto).
Il Decreto prevede due differenti presupposti il cui soddisfacimento consente alla Società dinon incorrere nella responsabilità amministrativa, distinti in base alla circostanza che a commettere il reato sia un soggetto c.d. apicale o un soggetto c.d. sottoposto.
Se l'autore del reato è un soggetto c.d. apicale, l'ente non risponde se dimostra:

Se l'autore del reato è soggetto c.d. sottoposto, laSocietà è responsabile solo ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; ipotesi, questa, che si ritiene comunque esclusa qualora prima della commissione del reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Il Decreto delinea il contenuto del Modello prevedendo, all'art. 6, comma 2, che lo stesso, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, debba:
La normativa definisce, quindi, all'art. 7 comma 4 del Decreto, i requisiti per l'efficace attuazione del Modello:
Il Modello ha, pertanto, una duplice funzione: in primo luogo, una di carattere preventivo, in quanto la commissione dei reati risulta più difficile dopo l'introduzione delle specifiche cautele procedurali e di controllo previste dal medesimo; in secondo luogo, una di carattere protettivo, consistente nell'evitare che le conseguenze di questi comportamenti possano ricadere sull'ente nel caso in cui dovessero comunque verificarsi le fattispecie delittuose.
Il 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo del Decreto", successivamente aggiornate nel marzo 2014 ed approvate dal Ministero della Giustizia.
Il presente Modello è stato predisposto, inter alia, sulla base delle Linee Guida. Lo schema seguito nell'elaborazione delle Linee Guida riprende i processi di risk assessment e risk management normalmente attuati nelle imprese e consiste:

l'effettività;
(d) nell'individuazione dei criteri per la scelta di un organismo di controllo, interno all'impresa, dotato delle funzioni necessarie, che dovrà vigilare sull'efficacia, sull'adeguatezza e sull'applicazione e rispetto del modello ex Decreto 231 (l'Organismo di Vigilanza).
Tra le componenti di un sistema di controllo preventivo vi sono:
Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai principi di:
La Società trae origine dall'iniziativa di Vincenzo Zucchi, che nel 1920 fondò, con un socio, la sua prima azienda per la produzione di biancheria per la casa. Da questa società, attraverso trasformazioni successive, si è giunti all'attuale Società per Azioni costituita in data 20 novembre 1953.
Zucchi, nata per la produzione di lenzuola e tovaglie di lino e misto lino, ha iniziato negli anni '60 una politica di sviluppo che l'ha portata, anche attraverso acquisizioni ed incorporazioni di società, ad entrare in nuovi mercati e settori produttivi ed a garantirsi le fonti per l'approvvigionamento di materie prime (filati) e semilavorati (tessuti).

Parallelamente ha seguito una politica di marca, che ha comportato da un lato l'arricchimento del campionario con l'introduzione di articoli colorati e stampati, dall'altro il potenziamento degli impianti per la nobilitazione dei tessuti con l'installazione di moderni macchinari di candeggio, tintoria, stampa e finissaggio.
Dal 1982 Zucchi è quotata alla Borsa di Milano.
Nel 1985 è nato il gruppo Zucchi-Bassetti, cui poi si aggiungono altre società attive nella produzione di filati e greggi.
Oggi Zucchi è un primario operatore attivo a livello nazionale ed internazionale nella produzione, commercializzazione e distribuzione di biancheria per la casa.
La Società sviluppa, realizza e commercializza, con marchi sia propri sia di terzi su licenza, articoli di biancheria per la casa. La Società si occupa, altresì, seppure in misura marginale, dello sviluppo e commercializzazione di articoli di biancheria per hotellerie di fascia alta.
La Società, che possiede i noti marchi Zucchi e Bassetti, ha un forte presidio sulla supply chain, operando con un'ampia rete di fornitori nazionali ed internazionali, ed ha una capillarepresenza distributiva su gran parte dei canali di riferimento del tessile casa.
Zucchi controlla inoltre una rete di negozi di biancheria per la casa monomarca e multimarca tra le più estese in Italia e a livello europeo. Le marche perseguono una costante politica di innovazione ed i prodotti di Zucchi si contraddistinguono per un elevato contenuto di design e per il posizionamento nelle fasce media e medio-alta del mercato.
Il sistema di corporate governance della Società è così articolato:
L'insieme delle attività della Società è regolato da un "calendario commerciale" che rappresenta lo strumento fondamentale di governo e all'interno del quale sono riportate, per ciascuna collezione, le fasi ed i tempirelativi al processo che, partendo dagli obiettivi dimarketing iniziali, è suddivisibile in:

(g) Creazione e sviluppo prodotto
Partendo dagli input di marketing, che forniscono gli obiettivi per lo sviluppo della collezione, vengono avviate tutte le attività necessarie per arrivare alla completa definizione dei prodotti e alla realizzazione dei prototipi e del materiale per la forza vendita.
Al termine di questa fase la collezione è quindi pronta per essere presentata al mercato e per essere prodotta nei quantitativi che verranno poi stabiliti in funzione dei risultati della campagna vendite ("Campagna vendite").
(a) Campagna vendite
Le campagne vendite annuali, realizzate attraverso due reti di agentimonomarca (Zucchi, Bassetti) ed una multimarca (licenze), hanno inizio con una presentazione delle collezioni presso lo show room situata nella sede centrale di Rescaldina e si sviluppano in un arco di quattro settimane ciascuna.
(b) Produzione e controllo qualità
Per la Società, la supply-chain è caratterizzata da una significativa esternalizzazione del ciclo produttivo. La Società affida in larga misura la realizzazione dei propri prodotti a produttori terzi, localizzati in Italia, ed in altri paesi europei ed extra-europei.
La supply-chain si articola in tre macro-flussi principali, differenziati in funzione delle necessità qualitative dei prodotti, dei target di costo e del livello dei lead-time di produzione e consegna.
(c) Comunicazione e marketing
Il settore del tessile casa, anche in conseguenza delle dimensioni limitate e della elevata frammentazione dell'offerta di marchio, è storicamente caratterizzato da investimenti di comunicazione decisamente inferiori rispetto al settore del tessile abbigliamento.
(d) Logistica e distribuzione
L'organizzazione logistica fa capo ad un centro di distribuzione centralizzato presso la sede di Rescaldina. Da questo centro vengono quotidianamente inviati i prodotti sia sul territorio nazionale che alle filiali ed ai clienti esteri.

I canali di vendita utilizzati dalla Società sono di seguito riportati.
(e) Retail
Il canale Retail costituisce sia per dimensione che per rilevanza strategica uno dei canali di riferimento principali di Zucchi. La rete di negozi e spacci di seguito descritta è costituita da negozi monomarca Zucchi e Bassetti all'interno dei quali viene offerta una selezione delle marche

e delle licenze che fanno capo alla Società.
La vendita per il tramite del canale D.O.S. avviene, al 31 dicembre 2017, attraverso 66 negozi, di cui 52 in Italia e 14 all'estero, situati prevalentemente in posizioni ritenute strategiche, sia da un punto di vista dell'immagine che da un punto di vista commerciale.
I D.O.S., oltre a essere negozi finalizzati alla distribuzione dei prodotti, assumono anche una importante valenza comunicativa del marchio e del suo posizionamento. Zucchi dedica, infatti massima cura agli allestimenti, utilizzando criteri espositivi e materiali che garantiscano la totale coerenza con l'immagine del prodotto e lo stile della collezione.
La vendita per il tramite del canale franchising avviene attraverso negozi monomarca non gestiti direttamente, ma da partner commerciali in franchising.
In particolare, al 31 dicembre 2017, il canale franchising si compone di 20 negozi, tutti localizzati in Italia.
I punti vendita in franchising sono negozi monomarca e gestiti da imprenditori locali con una significativa conoscenza ed esperienza del mercato diriferimento.
L'apertura di punti vendita in franchising prevede una durata contrattuale minima di tre anni e, a fronte della concessione del diritto non esclusivo di utilizzare il marchio Bassetti o Zucchi, l'impegno del franchisee ad acquistare, senza la previsione di minimi garantiti, i prodotti a marchio Bassetti o Zucchi e a seguire politiche commerciali in linea con l'immagine del marchio stesso, nonché a utilizzare il materiale pubblicitario e di vendita proposto. La posizione del punto vendita nonché le sue caratteristiche e l'allestimento devono essere coerenti con l'immagine del marchio e conformi agli standard qualitativi della Società.
Il canale spacci aziendali è costituito da 17 negozi, di cui 16 gestiti direttamente e 1 in franchising, tramite i quali vengono distribuiti i prodotti delle passate stagioni e/o quelli a lenta rotazione.
Zucchi è presente in maniera diffusa con corner e shop in shop in molti importanti department store esteri.
Nei corner la merce posta in vendita non è di proprietà della Società, mentre negli shop in shop la merce resta di proprietà di Zucchi. In ambedue i casi la Società non sostiene alcun costo fisso per la vendita, ma solo ed esclusivamente costi variabili. La scelta gestionale tra le due tipologie (corner e shop in shop) è dettata dalla politica commerciale attuata dalla catena con cui si decide di collaborare.
La vendita dei prodotti delle passate stagioni e/o di quelli a lenta rotazione avviene prevalentemente attraverso una rete di outlet, presenti nei principali village store, a insegna Bassetti/Zucchi in Italia e all'estero che, in affiancamento agli spacci aziendali, vengono generalmente gestiti direttamente (D.O.S.) da Zucchi al fine di poter meglio governare le politiche commerciali sui vari territori ed evitare azioni che possano danneggiare l'immagine dei marchi.

Il canale dettaglio è costituito prevalentemente da negozi multimarca indipendenti e specializzati nel tessile casa, nell'ambito del quale Zucchi opera attraverso 2 reti di agenti mono-mandatari (Zucchi e Bassetti) selezionando clienti e punti vendita coerentemente con la strategia e il posizionamento dei propri marchi.
In questo canale Zucchi opera sia direttamente sia attraverso agenti pluri- mandatari, con un numero ridotto e selezionato di clienti. Particolare attenzione viene posta al fatto di evitare sovrapposizioni e/o conflitti con gli altri canali, ed in particolare, con retail e dettaglio.
Sebbene il canale della grande distribuzione organizzata sia rilevante in termini di volumi e costituisca uno degli asset distributivi su cui poggia la strategia commerciale della Società, con specifico ma non esclusivo riferimento almarchio Bassetti, le problematiche di marginalità e di posizionamento dei marchi di Zucchi richiedono un approccio molto selettivo al canale specifico.
Il canale promozionale riguarda clienti sia industriali che della distribuzione, che acquistano prodotti Zucchi su base ricorrente nell'ambito di programmi di fidelizzazione della loro clientela. Le caratteristiche delle operazioni commerciali, tipicamente strutturate su cataloghi che i clienti di riferimento sviluppano a supporto di tali programmi di fidelizzazione, nonché la selezione di clienti e programmi che siano coerenti con le caratteristiche dei marchi, evitano conflitti con la distribuzione tradizionale e preservano le caratteristiche di differenziazione dei marchi stessi.
Sono costituite da vendite realizzate attraverso siti di e-commerce gestiti da soggetti terzi in Italia e all'estero.
(vi) E-Commerce
Sono costituite da vendite realizzate attraverso il sito di e-commerce gestiti dalla Società in Italia.
La Società commercializza prodotti di marchi propri 2 e di terzi, in quest'ultimo caso sulla base di licenze per la produzione e la distribuzione.
In particolare, Zucchi ha stipulato contratti di licenza per la produzione e distribuzione di biancheria per la casa con le seguenti società:
(a) con la società Laura Ashley Limited per la produzione, distribuzione e
2 La lista dei principali marchi di proprietà della Società con l'indicazione della classe merceologica e dei Paesi di registrazione è riportata sul Prospetto Informativo di Zucchi presente sul sito internet della Società.

commercializzazione del marchio Laura Ashley;
Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa, assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società, risultano sempre individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega e della procura, nei limiti di quanto necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega. Secondo il sistema di deleghe di cui la Società è dotata, la rappresentanza della Società è delegata a singoli soggetti, con potere di firma singola e/o congiunta, per lo svolgimento di specifiche attività (per maggiori informazioni sull'individuazione di tali attività si rinvia alla Visura della Società).
Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società ha adottato un sistema di procedure, manuali ed informatiche, volte a regolamentare, anche nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida, lo svolgimento delle attività aziendali.
In particolare, le procedure già adottate e loro successive integrazioni omodifiche, descrivono le regole di condotta che le risorse interne devono seguire nell'ambito dei vari processi, all'uopo prevedendo punti di controllo necessari ad un corretto svolgimento delle attività aziendali.
Tali modalità operative assicurano il rispetto dei seguenti principi:
Alcuni dei processi aziendali sono totalmente informatizzati come l'approvazione delle note spese attraverso l'utilizzo del software JDE.
Le procedure, oltre ad essere diffuse presso le funzioni interessate attraverso specifica comunicazione e, laddove necessario od opportuno, formazione, vengono raccolte e poste a disposizione di tutti i soggetti aziendali a mezzo della pubblicazione sulla intranet aziendale e /o distribuzione della relativa documentazione/manualistica.
La Società, al fine di garantire sempre maggiori condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle proprie attività, ha ritenuto opportuno aggiornare il Modello che, unitamente alle Linee Guida, alle procedure organizzative ed alle altre politiche e disposizioni emanate dalla Società, costituisce il programma per assicurare una efficace prevenzione e rilevazione di ogni eventuale violazione di legge.

L'attività di aggiornamento del Modello è stata preventivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione.
I consulenti a cui l'incarico è stato affidato hanno costantemente sottoposto l'andamento del progetto a periodica verifica da parte dei vertici aziendali, al fine di condividere i risultati delle analisi svolte e di ottenere indicazioni e suggerimenti su eventuali criticità riscontrate.
Il Modello ha per scopo la proceduralizzazione delle attività che comportano il rischio di commissione di un reato (ed in particolare di uno dei reati presupposto), al fine di evitarne la sua realizzazione.
Il Modello ha, pertanto, la funzione di:

L'adozione e l'attuazione del Modello ha come obiettivo non solo quello di consentire alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dall'art. 6 del Decreto, ma anche, e in via del tutto primaria, quello di migliorare il proprio sistema di controllo interno, limitando in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa de qua.
Il Modello, unitamente al Codice Etico, costituisce uno strumento di sensibilizzazione diretto a tutti gli Stakeholders della Società, ed ha l'obiettivo di determinare una piena consapevolezza in tali soggetti della gravità nel caso di commissione di un reato e delle conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società, consentendo allo stesso, in presenza di tali situazioni, di agire tempestivamente ed efficacemente.
La Società ha avviato un progetto finalizzato alla redazione del Modello e a tal fine ha svolto una serie di attività propedeutiche, suddivise in fasi, e dirette alla elaborazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi.
In particolare, le fasi nelle quali si è articolato il percorso che ha portato all'individuazione delle aree a rischio e sulla base del quale è stato successivamente redatto il Modello, sono statequelle di seguito sinteticamente indicate.
| Fasi | Attività | ||
|---|---|---|---|
| Attività Preliminare |
Avvio del progetto Presentazione al Presidente dell'OdV del piano di attività |
||
| Fase 1 | Analisi dei processi aziendali Attività Risultati Raccolta ed analisi della Attività sensibili per le fattispecie di documentazione interna quale, a reati in oggetto e dei relativi Key titolo non esaustivo: Officer (di seguito definiti al paragrafo 4.4) Politiche e linee guida o Modalità operative e gestionali e Procedure e istruzioni operative o meccanismi di controllo previsti Valutazione rischi o Registrazioni e report o Statistiche infortunistiche o Nomine e deleghe o Interviste al management o Verifica l'applicabilità del modello alle diverse tipologie di reato |

| Fasi | Attività | ||
|---|---|---|---|
| Fase 2 | Valutazione dei rischi Attività Risultati Analisi storica di eventi rilevanti Meccanismi di controllo attuati per legati all'applicazione del Modello ciascuna Attività sensibile |
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| Formalizzazione della scheda di Mappatura e valutazione dei Rischi mappatura dei rischi |
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| Gap analysis e piano d'azione Attività Risultati Individuazione di meccanismi di Elenco degli adeguamenti necessari |
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| controllo aggiuntivi o integrazione di Piano d'azione presentato al quelli esistenti al fine di ridurre entro Consiglio di Amministrazione in un livello accettabile i rischi sede di approvazione del Modello individuati |
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| Fase 3 | Individuazione degli strumenti normativi e/o organizzativi necessari per l'implementazione dei meccanismi di controllo individuati (es. procedure HSE, revisione del sistema di nomine e deleghe, etc) |
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| Prioritizzazione e definizione del piano d'azione |
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| Redazione del Modello Attività Risultati |
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| Fase 4 | Predisposizione del Modello sulla Approvazione della versione base sia delle risultanze delle fasi aggiornata del Modello da parte del precedenti e sia di benchmark di Consiglio di Amministrazione mercato e best practice. |
Dopo una pianificazione iniziale e la presentazione delle linee di progetto alla Società, è stata effettuata l'analisi della struttura della Società e del quadro organizzativo e di controllo, allo scopo di verificare la coerenza dei principali elementi organizzativi di riferimento.
Questa analisi ha compreso l'esame di quanto di seguito descritto:

Successivamente, sono stati svolti alcuni colloqui preliminari con i referenti delle unità organizzative preposte, allo scopo di identificare le principali Attività sensibili, (di seguito, "Key Officer") al fine di identificare, nel dettaglio, le principali aree di attività c.d. a rischio, i processi di supporto e i referenti direttamente coinvolti.
Alla luce dell'analisi del contesto della Società e delle attività a potenziale rischio reato, sono considerati rilevanti e, quindi, specificamente esaminati dal Modello solo gli illeciti elencati nei singoli protocolli di cui alle rispettive Parti Speciali, alle quali si rimanda per una loro specifica individuazione.
In particolare, trattasi dei:
Per l'attuale tipologia di business che caratterizza la Società, sulla base di una valutazione prognostica su ogni singolo reato previsto dal Decreto, la stessa ha ritenuto trascurabile e pressoché inesistente il rischio di reato relativo alle residue ipotesi criminose previste dalla normativa con riferimento all'attività svolta.
Le attività individuate come sensibili sono state, quindi, associate ai Key Officer, per l'esecuzione di interviste mirate ad una adeguata raccolta di informazioni.

Obiettivo delle interviste è stato quello di verificare, per ogni Attività sensibile individuato nelle fasi precedenti, la sussistenza di procedure/controlli atti a prevenire la commissione direati.
Le interviste hanno, inoltre, avuto l'obiettivo di evidenziare eventuali ulteriori Attività sensibili oltre a quelle evidenziate nelle fasi precedenti.
La metodologia di svolgimento delle interviste ha previsto:
In questa fase, sono state riepilogate le risultanze definitive dell'analisi, in termini di Attività sensibili, processi, controlli e punti di miglioramento per consentire la copertura delle situazioni di criticità emerse (gap analisys).
Tali risultanze sono state portate all'attenzione dei vertici aziendali e daglistessi esaminati, prima di essere riflesse nella documentazione che illustra il Modello.
Nell'ultima fase è stata progressivamente messa a punto la documentazione che illustra il Modello della Società, per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società (sottoposta a periodico riesame ed aggiornamento in conseguenza delle modifiche dell'assetto o dell'attività della Società e delle eventuali novità legislative in materia).
La Società ha inteso predisporre un Modello che, sulla scorta della propria esperienza e delle indicazioni derivanti dalle pronunce giurisprudenziali in materia, costituisca un adeguato presidio contro le possibilità di commissione dei reati, in coerenza con il sistema di governance e dei valori etici ai quali da sempre si ispira la Società.
Il Modello, come predisposto a seguito delle attività sopra descritte, è costituito da:
(a) una Parte Generale, avente la funzione di definire i principi di carattere generale che la Società pone come riferimento per la gestione delle proprie attività e che sono, quindi, validi per la realtà della Società in senso lato e non soltanto per il compimento delle attività rischiose.
In essa sono compendiate o allegate le seguenti parti, che ne costituiscono parte integrante:

(d) più Parti Speciali, le quali descrivono, con riferimento alle specifiche tipologie di reato, la mappatura delle Attività sensibili, la valutazione/costruzione/adeguamento del sistema dei controlli preventivi, nonché i relativi specifici protocolli.
Esse hanno la funzione di:
stesse sono suddivise in undici parti:

puntuali attività di informazione e formazione dirette ai Destinatari, ciascuno in relazione alla funzione esercitata.
Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di redazione dello stesso. Infatti, se la Parte Generale contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le Parti Speciali, in considerazione del loro particolare contenuto, sono invece suscettibili di periodici aggiornamenti.
Inoltre, la dinamica della Società e l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che risultano inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto – potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello.
In considerazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché il Consiglio di Amministrazione della Società provveda ad operare gli aggiornamenti e le integrazioni ritenuti via-via necessari.
Il Sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto attiene all'attribuzione diresponsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo.
La struttura organizzativa della Società è formalizzata e rappresentata graficamente in un organigramma (allegato 1), il quale definisce con chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa. In questo modo si intende assicurare una gestione che sia coerente con gli obiettivi strategici fissati dal vertice della Società.
I poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente per quanto riguarda quelle attività considerate a rischio di reato.
I poteri autorizzativi e di firma di cui si è dotata la Società sono coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e prevedono l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese.
La Società, con il presente Modello, ha inteso provvedere al processo di implementazione del nuovo sistema dei controlli incentrato sui principi di seguito rappresentati.
I principi di controllo che devono ispirare la gestione di tutte le Attività sensibili emerse e contenute nella c.d. mappatura dei rischi, nonché in tutti i processi interni, sono iseguenti:

quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livellomaggiore di certezzamediante l'utilizzo di sistemi informatici;
(h) assicurare la documentazione dei controlli effettuati; a tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate e la correttezza dei risultati emersi.
Detti principi di controllo sono stati presi a riferimento nella fase di elaborazione delle procedure interne.
L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i Modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che molti dei reati presupposto possono essere realizzati tramite i flussi finanziari della Società (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).
Le Linee Guida raccomandano l'adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria di tali flussi finanziari.
Sempre sulla base dei principi indicati nelle Linee Guida, il sistema di controllo relativo ai processi amministrativi, in particolare, al processo di gestione dei flussi finanziari, si basa sulla separazione dei compiti nelle fasi chiave del processo, separazione che deve essere adeguatamente formalizzata e per la quale deve essere prevista una buona tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle singole operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati:
Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati è stato realizzato applicando alle singole Attività sensibili i seguenti Principi Generali di Prevenzione che ispirano i Protocolli di Prevenzione Generali di cui al successivo paragrafo, nonché i Controlli Preventivi delle singole Parti Speciali:

Nell'ambito delle Attività sensibili individuate per ciascuna tipologia di reato (si vedano le successive Parti Speciali del Modello), i Protocolli di prevenzione generali prevedono che:
Gli standard generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:
(i) Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro: lo standard si riferisce all'attribuzione di responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni. Nell'ambito del sistema organizzativo,

attenzione andrà prestata ai sistemi premianti dei dipendenti: essi sono necessari per indirizzare le attività del personale operativo e manageriale verso il conseguimento degli obiettivi aziendali. Tuttavia, se basati su target di performance palesemente immotivati ed inarrivabili, essi potrebbero costituire un velato incentivo al compimento di alcune delle fattispecie di reato previste dal Decreto.
Deve essere prevista un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche adeguate e i poteri necessari per valutare, gestire e controllare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 30, comma 3 D.Lgs. n. 81/2008).
Il grado di articolazione delle funzioni si adatterà alla natura e alle dimensioni dell'impresa e alle caratteristiche dell'attività svolta.
Per garantire l'effettivo ed appropriato esercizio di tali funzioni è possibile ricorrere all'istituto della delega di funzioni, nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 81/2008.

Particolare attenzione va inoltre riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Medico Competente, ove previsto e, se presenti, RLS, addetti primo soccorso, addetto alle emergenze in caso d'incendio).
Tale impostazione comporta in sostanza che:
Al fine di prevenire illeciti ambientali, l'organizzazione dell'impresa deve invece contemplare procedure operative specifiche per effettuare efficacemente l'attività di gestione dei rischi ambientali che possono concorrere alla commissione dei reati richiamati dall'articolo 25-undecies del Decreto.
Tra le numerose iniziative e misure da promuovere, occorrerebbe quindi:
Con particolare riferimento al tema della delega, occorre considerare che, a differenza della delega di funzioni disciplinata nel D.Lgs. n. 81/2008, quella "ambientale" non è codificata. Pertanto, è necessario fare riferimento alle pronunce giurisprudenziali, anche di legittimità (v. Cass, sez. III pen., 12 ottobre 2009, n. 39729), che hanno chiarito la specificità delle delega cd. ambientale rispetto a quella in materia antinfortunistica, prevedendo la necessità che il contenuto della delega sia chiaro e inequivoco e si riferisca espressamente alle misure di rispetto della normativa ambientale.
In quest'ottica, i più recenti interventi della giurisprudenza ammettono la validità della "delega ambientale" in presenza delle seguenti condizioni: (i) specificità e inequivoca indicazione dei poteri delegati; (ii) dimensioni dell'azienda (in una organizzazione complessa è impensabile non farvi ricorso); (iii) capacità tecnica e idoneità del soggetto delegato; (iv) autonomia (gestionale e finanziaria) ed effettivi poteri del delegato; (v)

accettazione espressa della delega.
Peraltro, valgono anche in questo settore i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla delega di funzioni: in caso di carenze strutturali sarà inevitabile il coinvolgimento dei vertici aziendali, ma al tempo stesso è da escludere che si possa affermare in astratto la responsabilità per inosservanza del dovere di controllo, che deve essere verificata in concreto con riferimento all'organizzazione aziendale, al tipo di delega e alla contestazione elevata.
(ii) Comunicazione e coinvolgimenti: la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza e impegno adeguati a tutti livelli.
Il coinvolgimento, con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, dovrebbe essere realizzato attraverso:
Con riferimento ai reati ambientali la comunicazione ed il coinvolgimento dei soggetti interessati dovrebbero essere realizzati attraverso riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della corretta gestione delle tematiche ambientali, a valle delle quali dovrebbe essere prevista un'adeguata diffusione dei risultati (ad es. prestazioni, incidenti e mancati incidenti ambientali) all'interno dell'organizzazione e, quindi, anche verso i lavoratori.
(iii) Gestione operativa: il sistema di controllo dovrebbe integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali.
Dalla analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi (siano essi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro o rischi ambientali) deriva la definizione delle modalità per il corretto svolgimento delle attività che impattano in modo significativo su tali tematiche.
La Società, avendo identificato le aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza e di ambiente, dovrebbe esercitarne una gestione operativa regolata. In questo senso, particolare attenzione dovrebbe essere posta riguardo a:

In aggiunta alle indicazioni sopra richiamate, il modello di prevenzione e gestione dei rischi di reati ambientali dovrebbe invece identificare, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi, opportune misure di prevenzione, protezione e mitigazione dei rischi individuati. Analogamente, assumono rilevanza, ad esempio, tutte le tematiche di gestione dell'eventuale flotta aziendale (veicoli, natanti, aeromobili, etc.), degli impianti contenenti sostanze ozono-lesive, nonché di trattamento e smaltimento dei rifiuti, speciali o anche pericolosi, che vanno disciplinate in specifici protocolli aziendali volti a indirizzare l'operato degli addetti, in linea con l'articolata normativa di riferimento (ad es., rispetto dei vincoli temporali, di volumi e spazi fisici dedicati per gli stoccaggi temporanei dei materiali destinati allo smaltimento; verifiche da implementare sugli accessi delle società-terze addette al trasporto e smaltimento).
Sempre in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, richiedono inoltre particolare attenzione i controlli - sia in fase contrattuale, con il ricorso anche a specifiche clausole cautelative, che in sede di effettiva prestazione - inerenti ai fornitori cui vengono affidate tali attività.
Si fa presente, da ultimo, che taluni ambiti di attenzione in materia di tutela dell'ambiente presentano evidenti punti di contatto con analoghe aree di rischio, considerate in un'altra ottica, rilevanti per la salute e sicurezza sul lavoro (ad es. gestione delle emergenze, delle manutenzioni, ecc.). Pertanto, i presidi implementati al riguardo all'interno dell'impresa potranno assumere una valenza sinergica, a copertura di entrambi i profili di attenzione.
(iv) Sistema di monitoraggio: La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda dovrebbero essere sottoposte a monitoraggio pianificato.
L'impostazione di un piano di monitoraggio si dovrebbe sviluppare attraverso:
Dovrebbe, quindi, essere previsto un monitoraggio sistematico delle citate misure le cui modalità e responsabilità dovrebbero essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.
L'art. 6, lett. b), del Decreto richiede all'Ente l'istituzione di un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza), che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e che ne curi l'aggiornamento.

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità e le qualifiche per adempiere ai doveri e ai compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza dal Modello e deve soddisfare le seguenti condizioni/requisiti di:
I membri dell'Organismo di Vigilanza sono considerati ineleggibili e inidonei e, di conseguenza, se già nominati debbono essere revocati, nei seguenti casi:
Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato dall'incarico dal Consiglio di Amministrazione solo nei seguenti casi:
Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza decade dall'incarico nel caso di applicazione di una misura cautelare personale.
Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza può essere sospeso dall'incarico in caso d'iscrizione al registro dei soggetti sottoposti ad indagine da parte della magistratura inquirente.
Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza deve tempestivamente notificare al Consiglio di Amministrazione ogni circostanza che determini la necessità di provvedere alla sostituzione di uno degli altri membri dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Se la maggioranza dei membri dell'Organismo di Vigilanza non rimane in carica, tutti membri dell'Organismo di Vigilanza decadono dall'ufficio.
La sostituzione del singolo membro dovrà avvenire il prima possibile da parte del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, non oltre un mese.
La Società provvede ad accertare, preventivamente alla nomina dei componenti, la sussistenza, in capo agli stessi, dei requisiti stabiliti dal Modello ulteriori a quelli previsti dalla disciplina legale e regolamentare.
L'Organismo di Vigilanza di Zucchi è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha una composizione collegiale di tre membri.
Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve possedere le competenze e la qualifica professionale per svolgere i compiti e doveri assegnati all'Organismo stesso da parte della Società.
I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per il periodo definito dal Consiglio di Amministrazione.
All'atto della nomina dei componenti, il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Presidente, responsabile di:
La carica di Presidente decorre dalla data della nomina e fino alla scadenza del corrispondente mandato in seno all'Organismo di Vigilanza.
L'Organismo di Vigilanza individua al proprio interno, ovvero tra i dipendenti o consulenti della Società, una figura dedicata all'espletamento delle funzioni diredazione dei verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, alla predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni dell'Organismo e allo svolgimento dei compiti concernenti gli aspetti organizzativi dell'Organismo di Vigilanza stesso.
L'Organismo di Vigilanza, provvede, tra le altre cose, a:

Il Consiglio di Amministrazione accerta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza, in terminisia di struttura organizzativa sia di poteri, adottando le opportunemodifiche e/o integrazioni.
All'Organismo di Vigilanza è assegnato un budget annuale, avallato dal Consiglio di Amministrazione.
L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, e per conoscenza al Collegio Sindacale, inmerito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati periodicamente con una relazione semestrale.
L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231.
A tal fine, l'Organismo di Vigilanza supervisiona la predisposizione di una procedura relativa ai flussi informavi (periodici e occasionali) della cui implementazione provvede la Società.
Con riferimento alle comunicazioni relative alle irregolarità e agli illeciti i soggetti apicali e sottoposti ai sensi dell'art. 5 lett. a) e b) del Decreto, possono presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate:
di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. La
segnalazione può avvenire:
(a) tramite comunicazione scritta inviata all'Organismo di Vigilanza posta tradizionale:
All'Attenzione dell'Organismo di Vigilanza;
(b) tramite e-mail; a tal proposito è a potrà essere utilizzata il seguente indirizzo mail [email protected].
La Società scoraggia le segnalazioni anonime, ma tramite la comunicazione scritta è possibile effettuare segnalazioni anonime. In ogni caso, il segnalante sarà tutelato ai sensi dell'art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2 quater del Decreto, attraverso:
(a) la tutela della riservatezza dell'identità nella gestione della segnalazione;

Il processo di gestione della segnalazione è articolato come segue:
Il Segnalante e il Segnalato, laddove possibile, devono essere informati sugli sviluppi del procedimento. In particolare, sono previste le seguenti modalità di comunicazione verso il Segnalante (se non anonimo):
Per quanto concerne il Segnalato, invece, la comunicazione circa l'avvio e l'esito dell'indagine avviene solo nel caso in cui emerga la necessità di adottare specifici provvedimenti nei suoi confronti ed in ogni

caso, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e del CCNLapplicabile.
Al fine di disciplinare lo svolgimento della propria attività l'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del Decreto, l'ente adotta ed efficacemente attua - prima della commissione del reato – "un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi". Requisito fondamentale per garantire l'efficacia dell'attuazione del Modello è l'introduzione di un sistema disciplinare da applicare in caso di violazione delle regole di condotta previste dal Modello. Il Sistema Disciplinare deve imporre adeguati provvedimenti disciplinari nell'ambito della vigente normativa e delle norme giuslavoristiche. Il sistema di provvedimenti disciplinari, applicato in caso di violazioni del Modello e del Codice Etico, opera nel rispetto del principio di proporzionalità tra la violazione rilevata e la sanzione comminata, nel rispetto delle vigenti norme legislative e contrattuali.
Nel definire il provvedimento disciplinare da applicare devono essere considerati i seguenti criteri:
Ogni impedimento al legittimo svolgimento dei compiti attribuiti all'Organismo di Vigilanza messo in atto da parte dei Destinatari sarà sanzionato secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare.
L'attivazione da parte della Società dei meccanismi previsti dal Sistema Disciplinare prescinde dall'apertura di un eventuale procedimento penale e/o dall'esito di inchieste o procedimenti condotti da autorità giudiziarie.
La Società esprime inequivocabilmente che nessun comportamento illecito sarà giustificato in alcun modo benché compiuto nel presunto "interesse" o "vantaggio" della Società stessa.
È compito dell'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con il Responsabile della Funzione Personale, verificare, in via continuativa, l'idoneità del Sistema Disciplinare del presente Modello.
Eventuali condotte illecite determineranno l'irrogazione a carico dei Dipendenti dei provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL e dal contratto di lavoro di ogni singolo Dipendente.
A seguito di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza di violazioni delle norme contenute nel Modello o nel Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza indaga ed accerta direttamente l'effettiva commissione di una violazione del tipo di quelle descritte e riferisce la violazione rilevata al Responsabile della Funzione Personale al fine di dare avvio ad un procedimento disciplinare; salvo che la segnalazione di commissione di violazioni riguardi il Responsabile della Funzione Personale.

Questi, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta in giudizio, è chiamato a determinare e ad adottare ilrelativo provvedimento disciplinare, in conformità a quanto previsto dalle Procedure e Policy interne applicabili.
Il Responsabile della Funzione Personale comunicherà all'Organismo di Vigilanza l'avvenuta irrogazione del provvedimento disciplinare ovvero il diverso esito del procedimento.
Il Responsabile della Funzione Personale Umane irrogherà al dipendente il provvedimento disciplinare più appropriato fra quelli di seguito elencati.
Con riguardo ai Dipendenti il Decreto prevede che il sistema dei provvedimenti disciplinari debba rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dallo Statuto dei Lavoratori e dal contratto collettivo di settore, sia per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari irrogabili, sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere. Pertanto, i provvedimenti disciplinari che potranno essere adottati nei confronti dei Dipendenti sono quelli previsti nel CCNL (e dalle eventuali modifiche e rinnovi di tali contratti, sempre tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva, della mancanza o del grado della colpa).
In tale ambito, in accordo con quanto previsto all'art. 72 e successivi del CCNL sopracitato, i provvedimenti disciplinari applicabili, sulla base della gravità della violazione, in aggiunta alle differenti, appropriate e legittime azioni che la Società potrà prendere ai sensi delle Procedure e Policy della Società, sono i seguenti:
Il Dipendente che violi le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso.
(c) multa fino ad un massimo di due ore;
Il Dipendente che violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni dello stesso, anche qualora dette mancanze non siano state singolarmente accertate e contestate.
(d) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di tre giorni;
Il Dipendente che nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda.
(e) licenziamento con preavviso;
Il Dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o e diretto al compimento di un reato sanzionato dal Decreto.
(f) licenziamento senza preavviso;
Il Dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, nonché ogni altro ulteriore provvedimento necessario a mitigare il danno o prevenirne di ulteriori, in relazione alla condotta concreta del dipendente.

I suddetti provvedimenti disciplinari potranno variare in conformità alle modifiche e/o integrazioni del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile.
Oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo, la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati delle regole e delle disposizioni previste dal Modello e dal Codice Etico, che conduca ad una effettiva violazione degli stessi, costituisce illecito disciplinare.
La Società provvederà, pertanto, all'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione dei provvedimenti più idonei in conformità a quanto stabilito dal CCNL Dirigenti. In caso di violazioni di particolare gravità dei principi contenuti nel Modello, il provvedimento applicato potrebbe arrivare fino al licenziamento.
In caso di mancata osservanza del Modello o del Codice Etico da parte degli amministratori della Società che siano anche dipendenti della medesima, si provvederanno ad applicare le più appropriate misure disciplinari, se e nella misura in cui i comportamenti afferiscano anche al ruolo dirigenziale ricoperto.
Le violazioni del Modello e del Codice Etico daranno luogo all'applicazione di sanzioni specifiche per il ruolo di amministratori, graduabili dal rimprovero scritto, alla revoca dalla carica fino all'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 Codice Civile, in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui la società risulta esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si è manifestato.
Il provvedimento del richiamo scritto si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello.
Il suddetto provvedimento troverà specifica applicazione anche nei casi di:
A seconda della gravità dell'infrazione l'Assemblea dei Soci, convocata dal Consiglio di Amministrazione, applicherà le misure di tutela che riterrà più opportune, nel rispetto della vigente normativa. L'Organismo di Vigilanza informa altresì ilComitato per ilControllo Interno.
In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. L'Organismo di Vigilanza informa altresì il Comitato per il Controllo Interno.
Le violazioni del Modello da parte dei collaboratori non Dipendenti della Società sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole interne della Società secondo quanto previsto dai contratti di collaborazione, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali e/o l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

Ilmancato rispetto della normativa relativa alle segnalazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Decreto è sanzionato dagli organi competenti in base alle regole interne dellaSocietà e delCCNL di riferimento nei seguenti casi:
Il procedimento ha inizio con la segnalazione di una violazione effettiva o presunta al Modello o alle procedure.
Le fasi del procedimento sono:
Nel corso del procedimento disciplinare l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale possono avvalersi delle funzioni aziendali competenti. Qualora la violazione dovesse rilevarsi infondata la Società procederà all'archiviazione motivando il provvedimento.
Nel caso la violazione si riferisse a collaboratori esterni soggetti a vigilanza, oltre alla procedura di cui al presente paragrafo, verrà interessato il Responsabile della Funzione Personale per le eventuali contestazioni di legge e l'applicazione delle clausole contrattuali sanzionatorie.
Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo di Zucchi di rendere note le regole di condotta

contenute all'interno del Modello a tutti i Destinatari del medesimo.
Il a Responsabile della Funzione Personale rende disponibile a tutti i Destinatari ilModello.
Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate ai Destinatari attraverso i canali informativi ufficiali, ivi includendo le comunicazioni a mezzo e- mail e la intranet aziendale.
Il Responsabile della Funzione Personale, in coordinamento con il Consiglio di Amministrazione, definirà ed attuerà il programma formativo stabilendo contenuto e periodicità dei corsi e documentando la partecipazione agli stessi.
L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza della Società.
Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle precisazioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto), le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del medesimo sono rimesse alla competenza dei vertici aziendali della Società, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.
L'aggiornamento del Modello è da considerarsi necessario per i casi in cui si verifichino:
Le attività di aggiornamento sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società con il supporto dell'Organismo di Vigilanza e di eventuali consulenti esterni specializzati in materia.
È, peraltro, riconosciuto al Consiglio di Amministrazione della Società la facoltà di apportare al testo del Modello modifiche o integrazioni di carattere formale (quali, ad esempio, quelle necessarie per l'adeguamento del testo del Modello all'eventuale variazione di riferimenti normativi).
Una volta approvate le modifiche il Consiglio di Amministrazione della Società procede alla comunicazione dei contenuti di dette modifiche all'interno (e all'esterno, per quanto necessario).
Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica da disporsi da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
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