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Zucchi

AGM Information Dec 23, 2019

4118_rns_2019-12-23_4ab168cb-01b6-4de2-9932-c96d469d49af.pdf

AGM Information

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Dottor LUCA BOLLINI Notaio
MILANO - Via Mazzini, 20 - Tel. 02 - 878551
N. 23194 di Rep.
N. 8031 di Racc.
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2019 (duemiladiciannove) il
20 (venti) del
mese di dicembre.
Alle ore 10,30 (dieci e minuti trenta).
In Rescaldina, Via Legnano n. 24.
Davanti a me dottor LUCA BOLLINI Notaio residente REGISTRATO ALL'AGENZIA
in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile DELLE ENTRATE DI
MILANO 2 (D.P. II)
IL 20 dicembre 2019
SERIE 1T N. 64681 CON
€ 200,00 IMPOSTA REGISTRO
di Milano. € 156,00 IMPOSTA DI BOLLO
E' personalmente comparso il signor:
- CORDARA EMANUELE nato a Vigevano il 6 luglio
1972, domiciliato in Rescaldina, via Legnano n. 24.
Persona della cui identità personale io Notaio so
no certo.
E quivi detto comparente mi richiede, con il con
senso unanime degli intervenuti, di assistere redi
gendone in forma pubblica il relativo verbale alla
assemblea degli azionisti della:
"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"
con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con il
capitale sociale deliberato di Euro 45.046.782,57
(quarantacinquemilioniquarantaseimilasettecentottan
tadue e cinquantasette) sottoscritto e versato per
Euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecento
1
quarantaseimilasettecentottantadue e cinquantaset
te) iscritta presso il Registro delle Imprese tenu
to
dalla
Camera
di
Commercio
di
Mila
no-Monza-Brianza-Lodi,
codice
fiscale
n.
00771920154, numero REA MI - 443968.
Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:
il Presidente del Consiglio di Amministrazione si
gnor Benillouche Joel David rivolge a tutti gli in
tervenuti il suo più cordiale benvenuto ed invita
l'assemblea, al fine di agevolare la comprensione
dei temi da parte dell'assemblea stessa e di svol
gere direttamente le necessarie operazioni forma
li, a nominare il proprio Presidente, a sensi del
l'articolo 12) dello statuto sociale, nella perso
na del signor EMANUELE CORDARA italiano madrelin
gua.
Messa ai voti per alzata di mano, tale propo
sta viene approvata all'unanimità, nessuno contra
rio né astenuto.
Assume quindi la presidenza dell'assemblea il
signor EMANUELE CORDARA.
Il Presidente dichiara:
- che
n. 394.287.889 (trecentonovantaquattromilio
niduecentottantasettemilaottocentottantanove)
azio
ni della società sono
ammesse alle negoziazioni
2
presso il Mercato Telematico Azionario gestito da
Borsa Italiana S.p.A. e n. 2.138.888.889 (duemi
liardicentotrentottomilioniottocentottantottomilaot
tocentottantanove) non sono ammesse alle negozia
zioni su mercati regolamentati o sistemi multilate
rali di negoziazione;
- che l'avviso di convocazione della presente as
semblea, indetta in unica convocazione per
questo
giorno, ora e luogo, è stato pubblicato sul sito
internet della società e presso il meccanismo di
stoccaggio

in
data
20
novembre
2019,
nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale"
in data 21 novembre 2019;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre
ad esso Presidente, non è presente alcun membro;
- che
per il Collegio Sindacale sono presenti i
Sindaci Effettivi Balducci Gian Piero ed Esposito
Abate Annamaria, avendo giustificato la propria as
senza il Presidente Musaio Alessandro;
- che il capitale sociale sottoscritto e versato
di euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecen
toquarantaseimilasettecentottantadue
e
cinquanta
sette) è diviso in n.
2.533.176.778 (duemiliardi
cinquecentotrentatremilionicentosettantaseimilaset
tecentosettantotto) azioni ordinarie;
- che sono fino a questo momento presenti, in pro
prio o per delega, numero
3 (tre) azionisti
porta
tori di numero
2.204.911.850 (duemiliardiduecento
quattromilioninovecentoundicimilaottocentocinquan
ta)
azioni pari all'87,041% (ottantasette virgola
zero quarantuno per cento) del capitale sociale;
- che per le azioni intervenute consta l'effettua
zione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che si riserva di comunicare le variazioni delle
presenze che saranno via via aggiornate, durante
lo svolgimento dell'assemblea;
- che, a cura del personale autorizzato, è stata
accertata la legittimazione degli azionisti presen
ti ad intervenire all'assemblea ed in particolare
è stata verificata la rispondenza alle vigenti nor
me di legge e di statuto delle deleghe portate da
gli intervenuti;
- che sono stati regolarmente espletati gli adempi
menti preliminari;
- che l'elenco nominativo degli azionisti parteci
panti in proprio o per delega, con specificazione
delle azioni possedute e con indicazione della pre
senza per ciascuna singola votazione – con riscon
tro orario degli eventuali allontanamenti prima di
ogni votazione – verrà allegato al presente verba-
4
le assembleare;
-
che
la
società
rientra
nella
definizione
di
"PMI"
di
cui
all'art.
1,
comma
1,
lett.
w-quater.1), del
D.Lgs.
24 febbraio 1998 n. 58, e
secondo le risultanze del libro dei soci, integra
te dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'arti
colo 120 TUF e da altre informazioni a disposizio
ne, l'elenco nominativo degli azionisti che parte
cipano direttamente o indirettamente in misura su
periore al cinque per cento del capitale sociale
sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto
di voto, è il seguente:
-
Astrance Capital S.A.: titolare della piena pro
prietà di azioni pari al 5,482% (cinque virgola
quattrocentottantadue per cento)
tutte con diritto
di voto;
- Zucchi S.p.A., che fa riferimento all'azionista
Astrance Capital S.A.: titolare della piena pro
prietà di azioni pari all'81,554% (ottantuno virgo
la
cinquecentocinquantaquattro
per
cento)
tutte
con diritto di voto;
- che in relazione alle partecipazioni di cui al
punto precedente sono stati adempiuti tutti gli ob
blighi di comunicazione previsti dalla legge;
- che è consentito ad esperti, analisti finanziari
e giornalisti qualificati di assistere alla riunio
ne assembleare;
- che non è stata comunicata l'esistenza di vigen
ti patti parasociali previsti dall'art. 122 TUF;
- che non sono pervenute alla società richieste di
integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi del
l'art. 126-bis TUF;
- che sono stati regolarmente effettuati i previ
sti adempimenti informativi nei confronti del pub
blico e della Consob.
Il Presidente invita i soci intervenuti a di
chiarare l'eventuale esistenza di cause di impedi
mento o sospensione – a norma di legge – del dirit
to di voto, relativamente alle materie espressamen
te elencate all'Ordine del Giorno.
Nessuno prende la parola in merito.
A questo punto il Presidente:
- comunica ai partecipanti che potranno avvalersi
della facoltà di richiedere la verbalizzazione in
sintesi dei loro eventuali interventi, salva la fa
coltà di presentare testo scritto degli interventi
stessi;
- prega i partecipanti di non abbandonare la sala
fino a quando le operazioni di scrutinio e la di
chiarazione dell'esito della votazione non siano
6
state comunicate e quindi siano terminate;
- chiede comunque che, qualora nel corso dell'as
semblea i partecipanti dovessero uscire dalla sa
la, segnalino al personale addetto il proprio nome
e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- fa presente che nel corso della discussione sa
ranno accettati interventi solo se attinenti alla
proposta di volta in volta formulata su ciascun
punto all'ordine del giorno, contenuti entro conve
nienti limiti di tempo indicati in tre minuti per
ciascun intervento con diritto ad una eventuale re
plica di un minuto;
- comunica che le votazioni avverranno per alzata
di mano, con rilevazione nominativa degli azioni
sti contrari o astenuti, che dovranno comunicare
verbalmente il loro nominativo ed il nominativo
dell'eventuale delegante, nonché il numero delle a
zioni rappresentate in proprio o per delega;
- avverte che è in corso la registrazione audio
dei lavori assembleari, anche al fine di facilitar
ne la verbalizzazione.
Il Presidente dà quindi lettura dello
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
1.
Rinuncia all'esercizio dell'azione di responsa-
7
bilità nei confronti del signor Vacchi ai sensi
dell'art. 2393 comma 6, Cod. Civ.
Parte Straordinaria
1.
Raggruppamento
delle
azioni
ordinarie
Zucchi
nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente
godimento regolare ogni 100 azioni ordinarie posse
dute previo annullamento di n. 178 azioni ordina
rie per consentire la quadratura complessiva del
l'operazione, senza modifiche del capitale socia
le. Conseguenti modifiche allo statuto sociale di
Zucchi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifiche agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26 e 27
dello
statuto
della Società. Delibera
zioni inerenti e conseguenti.
dell'ordine del gior
Passando alla trattazione
no della parte ordinaria, il Presidente
riferisce
che la relazione illustrativa della proposta al
l'ordine del giorno
predisposta dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'ar
ticolo 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n.
84-ter del Regolamento adottato
58
e dell'articolo
dalla Consob con delibera n. 11971/1999 è stata
messa a disposizione del pubblico presso la sede
internet della società e
della società, sul sito
8
depositata
presso
il
meccanismo
di
stoccaggio
() in data
20 novembre 2019.
Propone quindi di omettere la lettura di tale
relazione che viene allegata al presente verbale
"A".
sotto la lettera
Messa ai voti per alzata di mano, tale propo
sta di delibera viene approvata all'unanimità, fat
ta prova e controprova, nessun socio contrario né
astenuto.
Prima di aprire la discussione il Presidente
riepiloga le principali vicende connesse al conten
zioso insorto tra la società ed il signor Vacchi.
Il Presidente apre quindi la discussione sul
l'argomento all'ordine del giorno della parte ordi
naria.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente
mette quindi ai voti la presente proposta di deli
bera:
"L'assemblea
degli
azionisti
di
Vincenzo
Zucchi
S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,
* esaminata la relazione illustrativa del Consi
glio di Amministrazione redatta ai sensi dell'arti
colo 125 ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998, come successivamente modificato, e dell'arti
colo 84 ter del Regolamento adottato con delibera
Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successiva
mente modificato
delibera
1. di
approvare, per quanto occorrer possa, la
transazione tra la Società e il signor Vacchi;
2. di confermare le rinunce di cui all'accordo
transattivo nonché di rinunciare espressamente, ai
sensi dell'articolo 2393 sesto comma Codice Civi
le, ad esperire qualsivoglia azione di responsabi
lità nei confronti del signor Vacchi, in relazione
al proprio operato di amministratore delegato del
la Società;
3. di
conferire al Presidente del Consiglio di Am
ministrazione
e Amministratore Delegato,
con fa
coltà di subdelega, ogni più ampio potere
per dare
esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi
incluso quello di sottoscrivere ogni atto, documen
to e/o dichiarazione richiesti o comunque utili a
tale scopo.".
Tale proposta di delibera viene approvata all'u
nanimità, per alzata di mano, fatta prova e contro
prova, nessuno contrario né astenuto.
del
primo punto
del
Passando alla trattazione
l'ordine del
giorno della parte straordinaria, il
Presidente riferisce che:
10
- la relazione illustrativa della proposta al pun
to
1.
dell'ordine del giorno dell'assemblea straor
dinaria predisposta dal Consiglio di Amministrazio
ne
ai
sensi
e
per
gli
effetti
dell'articolo
125-ter
del D.Lgs.
del 24 febbraio
1998 n. 58
nonché dell'articolo 72 del Regolamento adottato
dalla Consob con delibera n. 11971/1999 è stata
messa a disposizione del pubblico presso la sede
internet della società e
della società, sul sito
depositata
presso
il
meccanismo
di
stoccaggio
() in data
20 novembre 2019.
Il Presidente propone quindi di omettere la let
tura di tale documento che viene allegato al pre
sente verbale sotto la lettera "B".
Messa ai voti per alzata di mano, tale propo
sta di delibera viene approvata all'unanimità, fat
ta prova e controprova, nessun socio contrario né
astenuto.
Prima di aprire la discussione il Presidente
riassume le principali caratteristiche dell'opera
zione proposta.
Il Presidente apre quindi la discussione sul
l'argomento
sul primo punto
all'ordine del giorno
della parte straordinaria.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente
11
mette quindi ai voti la presente proposta di deli
bera:
"L'Assemblea
degli
Azionisti
di
Vincenzo
Zucchi
S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminata
la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini
strazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del
D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successiva
mente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento a
dottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificato;
delibera
1. di approvare il raggruppamento delle azioni or
dinarie della Società in circolazione secondo il
rapporto di n. 1 (uno) nuova azione ordinaria ogni
n. 100 (cento) azioni ordinarie possedute, previo
annullamento di n. 178 (centosettantotto) azioni
ordinarie detenute da Zucchi
S.p.A. ai soli fini
di consentire la quadratura complessiva dell'opera
zione,
il tutto senza modifiche del capitale socia
le;
2. di modificare conseguentemente
l'art. 5 dello
statuto della Società come segue:
Art.
5)
-
Il
capitale
sociale
è
di
Euro
17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecentoquaran
taseimilasettecentottantadue virgola cinquantaset
12
te) diviso in complessive n. 25.331.766 (venticin
quemilionitrecentotrentunomilasettecentosessanta
sei) azioni ordinarie interamente liberate, senza
indicazione del valore nominale, tutte rappresenta
tive della medesima frazione del capitale.
L'assemblea straordinaria in data 12 giugno 2014
ha deliberato:
- di aumentare il capitale sociale, per un massimo
di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni), inclusivi
di sovrapprezzo a pagamento e in via scindibile,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi e
per gli effetti dell'art. 2441, commi 5 e 6 Codice
Civile, riservato a GEM da liberarsi in una o più
volte entro il termine finale di sottoscrizione
fissato al 10 aprile 2019 mediante emissioni di
nuove azioni ordinarie della società prive del va
lore nominale, aventi il medesimo godimento e le
medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in
circolazione alla data di emissione;
- di aumentare il capitale sociale a servizio del
Warrants GEM, in via scindibile,
l'esercizio dei
con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
dell'art. 2441 commi 5 e 6 Codice Civile per un am
montare complessivo di massimi Euro 12.500.000,00
(dodicimilionicinquecentomila),
inclusivi
di
so
vrapprezzo, da liberarsi anche in più tranches, en
tro il termine finale di sottoscrizione fissato al
31 dicembre 2020, mediante la sottoscrizione di
massime n. 460.000 (quattrocentosessantamila) azio
ni ordinarie della Società, prive del valore nomi
nale, aventi medesimo godimento e le medesime ca
ratteristiche delle azioni ordinarie della Società
in circolazione alla data di emissione.
In data 20 dicembre 2019, l'Assemblea Straordina
ria della Società ha deliberato di approvare un'o
perazione di raggruppamento sulla base del rappor
to di n. 1 (uno) nuova azione ordinaria ogni n.
100 (cento) azioni ordinarie possedute; per effet
to
dell'esecuzione
del
predetto
raggruppamento,
l'aumento
di
capitale
a
servizio
dell'esercizio
Warrants GEM sarà eseguito mediante la sotto
dei
scrizione di massime n. 460.000 (quattrocentoses
santamila) azioni ordinarie della Società, prive
del valore nominale, aventi medesimo godimento e
le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie
della Società in circolazione alla data di emissio
ne.
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione
della Società, e per esso al Presidente e Ammini
stratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni
14
più ampio potere ai fine di rettificare e adeguare
Warrants GEM" affinché
warrants
il
"Regolamento
i
attribuiscano ai propri titolari il diritto di sot
toscrivere n. 1 (uno) azione ordinaria Zucchi di
warrant posseduto
nuova emissione ogni n.
1 (uno)
ad un prezzo determinato di volta in volta come se
warrants
gue: (a) n. 230.000 (duecentotrentamila)
consentiranno di sottoscrivere azioni di nuova e
missione ad un prezzo di Euro 20,00 (venti) per a
zione entro la data di scadenza, come definita ai
Warrants
sensi
del
"Regolamento
GEM";
(b)
n.
warrants
130.000
(centotrentamila)
consentiranno
di sottoscrivere azioni di nuova emissione ad un
prezzo di Euro 30,00 (trenta) per azione entro la
data di scadenza, come definita ai sensi
del "Rego
Warrants GEM"; e (c) n.
lamento
100.000 (centomi
warrants consentiranno di sottoscrivere azioni
la)
di nuova emissione ad un prezzo di Euro 40,00 (qua
ranta) per azione entro
la data di scadenza, come
definita ai sensi del "Regolamento Warrants GEM";
4.
di conferire al Consiglio di Amministrazione
della Società e per esso al Presidente e Ammini
stratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni
e più ampio potere al fine di organizzare, a servi
zio degli azionisti, per il tramite di uno o più
intermediari aderenti al sistema di gestione accen
trata gestito da Monte Titoli S.p.A., un sistema
di trattamento delle eventuali frazioni di azioni
ordinarie non raggruppabili, sulla base dei prezzi
ufficiali di mercato e senza aggravio di spese,
bolli o commissioni;
5.
di conferire al Consiglio di Amministrazione
della Società, e per esso al Presidente e Ammini
stratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni
più ampio potere per provvedere a quanto necessa
rio per
l'attuazione delle deliberazioni assunte,
ivi incluso a titolo esemplificativo, il potere di
definire con le competenti autorità modalità e tem
pi per l'effettuazione dell'operazione di raggrup
pamento
delle
azioni
ordinarie
della
Società,
nonché per adempiere alle formalità necessarie per
procedere al raggruppamento delle azioni ordinane
della Società e affinché tutte le deliberazioni a
dottate in data odierna ottengano le necessarie ap
provazioni di legge e in generale, per porre in es
sere tutto quanto occorra per la compieta esecuzio
ne delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsia
si potere a tal fine necessario e opportuno, nessu
no escluso ed eccettuato, compresa inoltre la fa
coltà di introdurre nella deliberazione stessa tut
16
te le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di
carattere sostanziale, che fossero ritenute
neces
sarie o anche solo opportune o che fossero even
tualmente richieste dalle autorità competenti in
sede di autorizzazione ed iscrizione.".
Tale proposta di delibera viene approvata all'u
nanimità, per alzata di mano, fatta prova e contro
prova, nessuno contrario né astenuto.
del
secondo punto
Passando alla trattazione
dell'ordine del
giorno della parte straordinaria,
il Presidente
dà lettura delle motivazioni dell'o
perazione
contenute
nella
relazione
illustrativa
della proposta al punto
2.
dell'ordine del giorno
dell'assemblea straordinaria predisposta dal Consi
glio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio
1998 n. 58 nonché dell'articolo 72 del Regolamento
adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999.
Dato atto che questa relazione
è stata messa a
disposizione del pubblico presso la sede della so
internet della società e deposita
cietà, sul sito
ta
presso
il
meccanismo
di
stoccaggio
()
in data
20
novembre 2019, il Presi
dente propone di omettere
integrale
lettura di ta
le documento che viene allegato al presente verba
le sotto la lettera "C".
Messa ai voti per alzata di mano, tale propo
sta di delibera viene approvata all'unanimità, fat
ta prova e controprova, nessun socio contrario né
astenuto.
Il Presidente apre quindi la discussione sul
l'argomento
sul secondo punto all'ordine del gior
no della parte straordinaria.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente
mette quindi ai voti la presente proposta di deli
bera:
"L'Assemblea
degli
Azionisti
di
Vincenzo
Zucchi
S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminata
la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini
strazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del
D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successiva
mente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento a
dottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificato;
delibera
1. di approvare
le modifiche allo statuto della so
cietà come rappresentate nella relazione illustra
tiva del Consiglio di Amministrazione;
2. di
approvare lo statuto sociale nella sua reda
zione aggiornata a seguito delle deliberazioni co
18
me sopra assunte, che viene allegato al presente
verbale sotto la lettera "D";
3.
di conferire al Consiglio di Amministrazione
della Società, e per esso al Presidente e Ammini
stratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni
più ampio potere per provvedere a quanto necessa
rio per
l'attuazione
e la completa esecuzione
del
le deliberazioni assunte,
con ogni e qualsiasi po
tere
a tal fine necessario ed opportuno, nessuno
e
scluso ed eccettuato, compresa inoltre la facoltà
di introdurre nelle deliberazioni stesse tutte le
modifiche, aggiunte o soppressioni, non di caratte
re sostanziale, che fossero ritenute
necessarie o
anche solo opportune o che fossero eventualmente
richieste dalle autorità competenti in sede di au
torizzazione ed iscrizione.".
Tale proposta di delibera viene approvata
a mag
gioranza, per alzata di mano, fatta prova e contro
prova,
col
voto
favorevole
di
n.
2.204.798.869
(duemiliardiduecentoquattromilionisettecentonovan
tottomilaottocentosessantanove)
azioni
pari
all'87,036%
(ottantasette
virgola
zero
trentasei
per cento) del capitale sociale ed il voto contra
rio del socio ISHARES VII PLC con n. 112.981 (cen
tododicimilanovecentottantuno)
azioni
pari
allo
0,004% (zero virgola zero zero quattro per cento)
del capitale sociale.
Null'altro essendovi a deliberare, il Presiden
te ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la
seduta alle ore 11,15 (undici e minuti quindici).
Viene allegato al presente verbale sotto la
"E" l'elenco degli intervenuti e dei parte
lettera
cipanti alle votazioni.
Omisi lettura degli allegati per volontà del compa
rente.
E richiesto
io Notaio ho redatto il presente verbale scritto a
macchina da persona di mia fiducia e da me comple
tato a mano del quale ho dato lettura al comparen
te che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.
Consta l'atto
di sei fogli scritti per venti intere pagine e par
te della ventunesima.
F.to Emanuele Cordara
F.to LUCA BOLLINI
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
20

Allegato "A" al n. 23194/8031 di rep.

zucchigroup

VINCENZO ZUCCHI S.p.A. Via Legnano n. 24 - 20127 Rescaldina (MI) Codice Fiscale e Partita IVA 00771920154 Numero REA MI 443968 Capitale sociale Euro 17.546.782,57 int. vers.

Relazione illustrativa della proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 84 ter del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999

Il presente documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e depositato presso il meccanismo di stoccaggio 11nfo () il 20 novembre 2019.

Il Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. ("Zucchi" o la "Società") del 19 novembre 2019, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 20 dicembre 2019, con il seguente punto all'ordine del giorno:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1 . Rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Sig. Vacchi ai sensi dell'art. 2393, comma 6, cod. civ.

Parte Straordinaria

    1. Raggruppamento delle azioni ordinarie Zucchi nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute previo annullamento di n. 178 azioni ordinarie per consentire la quadratura complessiva dell'operazione, senza modifiche del capitale sociale. Conseguenti modifiche allo statuto sociale di Zucchi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    1. 26 e 27 dello statuto della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** *** ***

1 Rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Sig. Vacchi ai sensi dell'art. 2393, comma 6, cod. civ.

Signori azionisti,

Siete stati convocati in Assemblea ordinaria per discutere e deliberare in merito alla rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393, comma 6, cod. civ. nei confronti del Sig, Giovanni Battista Vacchi che ha ricoperto la carica di membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Società dal 22 dicembre 2014 fino all'assemblea tenutasi in data 26 maggio 2016.

In particolare, il Sig. Vacchi in data 25 novembre 2016 ha convenuto in giudizio la Società per accertare l'inadempimento della stessa all'accordo che disciplinava i suoi compensi di amministratore (il "Directorship Agreement") e conseguentemente condannare Zucchi al pagamento della somma omnicomprensiva di Euro 650.000, oltre interessi e rivalutazione.

Nel corso del giudizio, il Sig. Vacchi ha introdotto altresì una richiesta di pagamento, ai sensi del Directorship Agreement, di un'ulteriore somma di Euro 250.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di penale dovuta per essere stato revocato dal suo ruolo di amministratore della Società senza giusta causa.

In data 11 febbraio 2019 il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal Sig. Vacchi di condanna di Zucchi alla somma di Euro 250.000 e ha condannato Zucchi a corrispondere al Sig. Vacchi la somma di Euro 650.000.

Con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2019, Zucchi ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza chiedendo la riforma della stessa e il rigetto delle domande del Sig. Vacchi. Con il medesimo atto (e con istanza separata) Zucchi ha altresì richiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, con offerta di cauzione.

In data 3 aprile 2019, l'istanza di sospensiva è stata rigettata e pertanto Zucchi ha corrisposto al Sig. Vacchi l'importo complessivo di Euro 701.900,56.

Alla prima udienza del giudizio di appello il Sig. Vacchi - sussistendo il comune interesse a dirimere bonariamente la vertenza – hanno congiuntamente richiesto un rinvio per pendenti trattative.

In data 16 ottobre il Sig. Vacchi e la Società hanno concluso un accordo transattivo con il quale:

  • Zucchi ha rinunciato a tutte le domande, eccezioni e difese formulate nei confronti del Sig. Vacchi nel giudizio di appello, così come ad ogni pretesa anche di carattere risarcitorio,
  • il Sig. Vacchi ha accettato incondizionatamente e senza riserve fatto salvo quanto complessivamente già pagato da Zucchi in esecuzione della predetta sentenza, che, pertanto, rimane definitivamente ed irrevocabilmente acquisito dal Sig. Vacchi ed impregiudicate le coperture assicurative previste dalla polizza assicurativa c.d. D&O – le rinunce di Zucchi e ha rinunciato a tutte le domande, azioni, pretese, eccezioni e difese direttamente e/o indirettamente, riconducibili e/o connesse alla predetta sentenza e al giudizio di appello, ivi compresa la richiesta di pagamento di Euro 250.000 formulata ai sensi del Directorship Agreement, nonché a ogni altra pretesa direttamente o indirettamente riconducibile ai fatti dedotti in qiudizio nonché al ruolo di Amministratore ricoperto nella Società. Inoltre, il Sig.

Vacchi ha rinunciato ad avvalersi in qualsiasi sede della predetta sentenza, che dunque deve intendersi tra le Parti tamquam non esset,

– Zucchi, a sua volta, ha accettato incondizionatamente e senza riserve tutte le rinunce del Sig. Vacchi di cui al precedente alinea, rinunciando ad ogni azione o domanda nei confronti del Sig. Vacchi relativa o, comunque, connessa, vicaria o soltanto occasionata con la costituzione, l'esecuzione e la cessazione della carica di amministrare della Società e, quindi, in via esemplificativa e non esaustiva ad azioni di responsabilità in relazione agli incarichi svolti ed alle responsabilità ricoperte e risarcimenti danni di qualsivoglia specie e natura. In aggiunta a quanto precede, Zucchi terrà indenne e manlevato il Sig. Vacchi da qualsivoglia rivendicazione, azione, procedimento giudiziale (di natura civile, fiscale e/o tributaria), responsabilità, perdita, danno comunque derivanti da pretese di Astrance Capital S.A. e/o Zucchi S.p.A. in relazione all'attività svolta dal Sig. Vacchi quale Amministratore Delegato della Società.

Pertanto, le parti hanno concordato di abbandonare il giudizio di appello.

Alla luce di quanto precede, si rende necessario che l'assemblea ordinaria della Società si esprima sulle rinunce effettuate dalla Società nonché rinunci, ai sensi dell'art, 2393, comma 6, dej cod, civ., all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Sig. Vacchi in relazione al proprio operato di amministratore delegato della Società.

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dell'accordo Zucchi si è impeqnata, ove l'assemblea non confermasse le predette rinunce, a risarcire al Sig. Vacchi qualsivoglia pregiudizio che dovesse eventualmente derivargli da tale inadempimento, ivi comprese le spese legali che il Sig. Vacchi dovesse ragionevolmente sostenere in ragione di quanto sopra.

*** *** ***

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;

delibera

  • (i)
  • (ii) di confermare le rinunce di cui all'accordo transattivo nonché di rinunciare espressamente, ai sensi dell'art. 2393, 6° comma, cod. civ., ad esperire qualsivoglia azione di responsabilità nei confronti del Sig. Vacchi in relazione al proprio operato di amministratore della Società;
  • (iii) conferire al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso quello di sottoscrivere ogni atto, documento e/o dichiarazione richiesti o comunque utili a tale scopo.

Rescaldina, 20 novembre 2019

Per il Consiglio di Amministrazione M W

F.to Emanuele Cordara

F.to LUCA BOLLINI

Allegato "B" al n. 23194/8031 di rep.

zucchigroup

VINCENZO ZUCCHI S.p.A. Via Legnano n. 24 - 20127 Rescaldina (MI) Codice Fiscale e Partita IVA 00771920154 Numero REA MI 443968 Capitale sociale Euro 17.546.782,57 int. vers.

Relazione illustrativa delle proposte all'ordine del gionno dell'Assemblea strazione mostrazione dell'Amministrazione al sensi dell'arti, 125terdal D. Lgs. del 24 felbreto 1998 n. 58 e dell'arti. 72 del Regolamento adottato d a della Consob con delibera n. 1119711/1899

Il presente documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e depositato presso il meccanismo di stoccaggio 11nfo (www.linfo.it) il 20 novembre 2019.

*versione che sostituisce la precedente per refuso a pagina 25

ll Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. ("Zucchi" o la "Società") del 19 novembre 2019, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 20 dicembre 2019, con il seguente punto all'ordine del giorno:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1 . Rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Sig. Vacchi ai sensi dell'art. 2393, comma 6, cod. civ.

Parte Straordinaria

    1. Raggruppamento delle azioni ordinarie Zucchi nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute previo annullamento di n. 178 azioni ordinarie per consentire la quadratura complessiva dell'operazione, senza modifiche del capitale sociale. Conseguenti modifiche allo statuto sociale di Zucchi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    1. 26 e 27 dello statuto della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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] Raggruppamento delle azioni ordinarie Zucchi nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute previo annullamento di n. 178 azioni ordinarie per consentire la quadratura complessiva dell'operazione, senza modifiche del capitale sociale. Conseguenti modifiche allo statuto sociale di Zucchi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

Siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per discutere in merito all'operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale della Società, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "Raggruppamento").

Motivazioni dell'operazione 1.

Alla data della presente relazione illustrativa, il capitale della Società è pari a Euro 17.546.782,57, diviso in n. 2.533.176.778 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Si sottopone alla Vostra approvazione di raggruppamento azionario, con conseguente riduzione del numero di azioni ordinarie in circolazione, al fine di consentire – anche tenuto conto degli esiti della recente offerta pubblica di acquisto su azioni di risparmio detenute dalla Società e conseguente conversione delle medesime in azioni ordinarie – la semplificazione della gestione amministrativa delle azioni stesse, nell'interesse degli azionisti e favorire la liquidità degli scambi nel mercato borsistico, rendendo meno "volatile" il valore unitario del singolo titolo, e la percezione del titolo sul mercato in considerazione degli effetti sul prezzo di borsa unitario delle azioni, anche evitando la possibile percezione del titolo – in assenza di Raggruppamento – come penny stock.

Il Raggruppamento non ha, di per sé, influenza sul valore della partecipazione posseduta da ciascun n viaggrappenza diminuire il numero delle azioni in portafoglio e, allo stesso tempo, aumentare il relativo valore unitario, senza alcun impatto sul controvalore totale dell'investimento a parità di altre condizioni.

L'operazione proposta consiste nel Raggruppamento delle azioni ordinarie della Società secondo un rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie possedute. Per effetto del Raggruppamento, il numero totale delle azioni ordinarie sarà ridotto da n. 2.533.176.778 azioni ordinarie a n. 25.331.766 azioni ordinarie, senza modifiche dell'ammontare del capitale sociale e con annullamento di n. 178 azioni ordinarie Zucchi, come di seguito precisato.

È previsto che il Raggruppamento sia eseguito nei tempi e secondo le modalità che saranno concordate con Borsa Italiana S.p.A. e le altre Autorità competenti.

Per consentire la quadratura complessiva del Raggruppamento, occorre, inoltre, procedere all'annullamento di n. 178 azioni ordinarie. Al fine di facilitare il Raggruppamento, l'azionista Zucchi S.p.A., che detiene direttamente n. 2.083.717.279 azioni ordinarie, si è reso disponibile a consentire l'annullamento di n. 178 azioni ordinarie dallo stesso detenute.

Il Raggruppamento e le connesse operazioni di sostituzione delle azioni in circolazione con nuove azioni ordinarie saranno effettuati ai sensi della normativa applicabile dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

Al fine di facilitare il Raggruppamento per i singoli azionisti e la gestione di eventuali resti che dovessero emergere alla luce dello stesso, con riferimento agli Azionisti titolari di un numero di azioni, ante Raggruppamento, non corrispondente ad un multiplo di 100, la Società provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Si precisa, inoltre, che, per effetto dell'approvazione del Raggruppamento da parte dell'Assemblea Straordinaria, saranno conseguentemente modificati:

  • (i) 12 giugno 2014 a servizio dell'esercizio dei "Warrants GEM", prevedendo che tale aumento sia eseguito in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 Codice Civile per un ammontare complessivo di massimi Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila), inclusivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più tranche, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2020, mediante la sottoscrizione di massime n. 460.000 (quattrocentosessantamila) azioni ordinarie della Società, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione;
  • (ii) il regolamento dei "Warrants GEM" per la parte relativa al prezzo di esercizio dei warrant, prevedendosi che i warrant attribuiscano ai propri titolari il diritto di sottoscrivere n. 1 azione ordinaria Zucchi di nuova emissione ogni n. 1 warrant posseduto ad un prezzo determinato di volta in volta come segue: (a) n. 230.000 warrant consentiranno di sottoscrivere azioni di nuova emissione ad un prezzo di Euro 20,00 per azione entro la data di scadenza, come definita ai sensi del regolamento; (b) n. 130.000 warrant consentiranno di sottoscrivere azioni di nuova emissione ad un prezzo di Euro 30,00 per azione entro la data di scadenza, come definita ai sensi del regolamento; e (c) n. 100.000 warrant consentiranno di sottoscrivere azioni di nuova emissione ad un prezzo di Euro 40,00 per azione entro la data di scadenza, come definita ai sensi del regolamento.

2 Modifiche statutarie

Alla luce di quanto precede, al fine di consentire il Raggruppamento, si rende necessaria la modifica dell'articolo 5 dello Statuto di Zucchi, al fine di dare atto del numero totale delle azioni ordinarie rappresentativo del capitale sociale a seguito del Raggruppamento.

La tabella che segue illustra le modifiche proposte rispetto al testo dell'articolo 5 dello Statuto in vigore alla data della presente relazione illustrativa.

Testo statuto vigente Testo statuto proposto
Art. 5) - Il capitale sociale è di Euro Art. 5) - Il capitale sociale è di Euro
17.546.782.57 17.546.782.57
(diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilaset (diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilaset
tecentottantadue virgola cinquantasette) diviso in tecentottantadue virgola cinquantasette) diviso in
complessive n. 2.533.176.778 complessive n.

(duemiliardicinquecentotrentatremilionicentosett antaseimilasettecentosettantotto) azioni ordinarie interamente liberate, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

L'assemblea straordinaria in data 12 giugno 2014 ha deliberato:

  • di aumentare il capitale sociale, per un massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni), inclusivi di sovrapprezzo a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 5 e 6 Codice Civile, riservato a GEM da liberarsi in una o più volte entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 10 aprile 2019 mediante emissioni di nuove azioni ordinarie della società prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione;

  • di aumentare il capitale sociale a servizio i dell'esercizio dei Warrants GEM, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 Codice Civile per un ammontare complessivo di massimi Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila), inclusivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più tranches, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2020, mediante la sottoscrizione di massime n. 46.000.000 (quarantaseimilioni) azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale, aventi medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

(duemiliardicinquecentotrentatremilionicentosett 25.331.766 antaseimilasettecentosettantotto) (venticinquemilionitrecentotrentunomilasettecen tosessantasei) azioni ordinarie interamente liberate, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

L'assemblea straordinaria in data 12 giugno 2014 ha deliberato:

– di aumentare il capitale sociale, per un massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni), inclusivi di sovrapprezzo a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 5 e 6 Codice Civile, riservato a GEM da liberarsi in una o più volte entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 10 aprile 2019 mediante emissioni di nuove azioni ordinarie della società prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione;

  • di aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei Warrants GEM, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 Codice Civile per un ammontare complessivo di massimi Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila), inclusivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più tranches, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2020, mediante la di massime n. 46,000.000 sottoscrizione (quarantaseimilioni) ordinarie della azioni Società, prive del valore nominale, aventi le medesime medesimo godimento e caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

data 20 dicembre 2019, l'Assemblea In Straordinaria della Società ha deliberato di approvare un'operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie sulla base del rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie possedute; per effetto dell'esecuzione del predetto raggruppamento, l'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrants GEM sarà eseguito mediante la sottoscrizione di massime n. 460.000 (quattrocentosessantamila)

ordinarie
della
azioni
Società.
prive
dell'indicazione del valore nominale, aventi
medesimo
godimento e le
medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie della Società
in circolazione alla data di emissione.
Ogni azione è indivisibile. Le azioni interamente Ogni azione è indivisibile. Le azioni interamente
liberate possono essere nominative od al liberate possono essere nominative od al
portatore, a richiesta ed a spese dell'azionista, l portatore, a richiesta ed a spese dell'azionista,
salvo divieti di legge. salvo divieti di legge.

Le modifiche statutarie sopra illustrate non attribuiscono agli azionisti che non abbiano concorso alle deliberazioni di cui al presente punto all'ordine del giorno il diritto di recedere.

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Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;

delibera

  • (i) di approvare il raggruppamento della Società in circolazione secondo il rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie possedute, previo annullamento di n. 178 azioni ordinarie detenute da Zucchi S.p.A., ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, il tutto senza modifiche del capitale sociale;
  • (ii) di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto della Società come segue: "Art. 5) Il capitale sociale હે તાં Firo 17.546.782,57 (diciassettemillonicinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue virgola cinquantasette) diviso in complessive n. 25.331.766 (venticinquemilionitrecentotrentunomilasettecentosessantasel azioni ordinarie interamente liberate, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

L'assemblea straordinaria in data 12 giugno 2014 ha deliberato

  • di aumentare il capitale sociale, per un massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni), inclusivi di sovrapprezzo a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 5 e 6 Codice Civile, riservato a GEM da liberarsi in una o più volte entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 10 aprile 2019 mediante emissioni di nuove azioni ordinarie della società prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di

emissione;

ennisorane
– di aumentare il capitale a servizio dell'esercizio dei Warrants GEM, in via scindibile, con al annenzale diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6, Codice Civile per un esclabione del annonessivo di massimi Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila), annontaro sovrapprezzo, da liberarsi anche in più tranches, entro il termine finale di inclao.
Sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2020, mediante la sottoscrizione di massime n. 460.000 soccorarionsessantamila) azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale, aventi (quattroon).
medesimo godimento e le medesime caratteristiche della Società in circolazione alla data di emissione.

In data 20 dicembre 2019, l'Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato di approvare nn'operazione di raggruppamento sulla base del rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie possedute; per effetto dell'esecuzione del predetto raggruppamento, l'oo azioni oranitale a servizio dell'esercizio dei Warrants GEM sarà eseguito mediante la i adiferro el capitale sortosenzione a ominale, aventi medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione ";

  • (iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere al fine di rettificare e adeguare il 'Regolamento Warrant GEM', affinché i warrant attribuiscano ai propri titolari il diritto di sottoscrivere n. 1 azione ordinaria Zucchi di nuova emissione ogni n. 1 warrant posseduto ad ar octoberne minato di volta in volta come segue: (a) n. 230.000 warrant consentiranno di antoscrivere azioni di nuova emissione ad un prezzo di Euro 20,00 per azione entro la data di scadenza, come definita ai sensi del "Regolamento Warrant GEM"; (b) n. 130.000 warrant o consentiranno di sottoscrivere azioni di nuova emissione ad un prezzo di Euro 30,00 per azione eontro la data di scadenza, come definita ai sensi del "Regolamento Warrant GEM"; e (c) n. 100.000 entra la ami anno di sottoscrivere azioni di nuova emissione ad un prezzo di Euro 40,00 narrante volleonno la data di scadenza, come definita ai sensi del"Regolamento Warrant GEM",
  • (iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società e per esso al Presidente e arnoinistratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere al fine di organizzare, a servizio degli azionisti, per il tramite di uno o più intermediari aderenti al sistema organizzare, a servitato de Monte Titoli S.p.A., un sistema di trattamento delle eventuali ar gascione deconi ordinarie non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni;
  • (v) di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società, e per esso al Presidente e ar connerno al ocegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per provvedere a rinni necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi incluso a titolo esemplificativo, quanto recossario definire con le competenti autorità e tempi per l'effettuazione dell'operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie della Società, nonché per adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni ordinarie della Società e affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le necessarie approvazioni di anne e in generale, per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle delliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno ascluso ed eccettuato, compresa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute

necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello statuto sociale aggiornato".

  • F.to Emanuele Cordara
  • F.to LUCA BOLLINI

Allegato "C" al n. 23194/8031 di rep.

zucchigroup

VINCENZO ZUCCHI S.p.A. Via Legnano n. 24 - 20127 Rescaldina (MI) Codice Fiscale e Partita IVA 00771920154 Numero REA MI 443968 Capitale sociale Euro 17.546.782,57 int. vers.

Relazione illustrativa delle proposto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinazio predito dell'Oconsiglio di Amministrazione alisensi dell'anti. 125terretellibi. Lego del 24 lebbreilo 1998 m. 58 e dell'arit. 72 del Regolamento adottato dalla Consob con dellbera n. 11971/1999

Il presente documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e depositato presso il meccanismo di stoccaggio (www..it) il 20 novembre 2019.

*versione che sostituisce la precedente per refuso a pagina 25

ll Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. ("Zucchi" o la "Società") del 19 novembre 2019, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 20 dicembre 2019, con il seguente punto all'ordine del giorno:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1 . Rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Sig. Vacchi ai sensi dell'art. 2393, comma 6, cod. civ.

Parte Straordinaria

    1. Raggruppamento delle azioni ordinarie Zucchi nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute previo annullamento di n. 178 azioni ordinarie per consentire la quadratura complessiva dell'operazione, senza modifiche del capitale sociale. Conseguenti modifiche allo statuto sociale di Zucchi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    1. 26 e 27 dello statuto della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

なおお まなす オオな

  1. 26 e 27 dello statuto della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

なお店 なおお ☆☆☆

Signori azionisti,

Siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per discutere in merito alla proposta di brodifica degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 dello Statuto Sociale di Zucchi, con conseguente rinumerazione degli stessi.

Motivazioni dell'operazione 1.

La proposta di modificare lo Statuto della Società consegue alla decisione di sottoporre all'Assemblea Straordinaria le operazioni straordinarie di cui al punto 1 all'ordine del giorno.

Le modifiche proposte, diverse da quelle di carattere formale, sono volte ad aggiornare alcune ec modifiche progetà e ad affinarne la formulazione alla luce delle più recenti prassi di mercato e della migliore governance delle società quotate.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali modifiche apportate allo Statuto della Società, sulla base della rinumerazione attribuita a seguito delle stesse.

Articolo_5: ferme restando le modifiche soggette all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria di cui al precedente punto 1 all'ordine del giorno, si propone di chiarire che la qualità di azionista costituisce adesione alle regole stabilite dallo statuto.

Articolo 11: si propone di dettagliare maggiormente le modalità per la rappresentanza in Assemblea.

Articolo 13: si propone di indicare in un unico articolo le previsioni relative alla nomina e ai poteri del Arcello III Illa semblea e conseguentemente di eliminare l'articolo 12 dello Statuto in vigore alla data della presente relazione.

Articolo 14: si evidenzia che con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2019 Anno trovato applicazione, per il terzo e ultimo mandato consecutivo, le disposizioni statutarie in mattria di equilibrio tra generi, secondo quanto disposto dalla L. n. 120/2011. Al fine di continuare ad assicurare il rispetto dei criteri di riparto tra generi, in linea con la best practice delle società auotate, si propone che tali criteri trovino comunque riconoscimento a livello statutario, recependo quello Statuto Il criterio di riparto tra generi nella misura pari ad almeno un terzo del totale dei nomo ovanti del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, si propone di chiarire il criterio di selezione econponenti dalle liste presentate e di scorrimento della lista. Infine, si propone di semplificare il acriterio di selezione dei candidati in ipotesi di (i) presentazione di un'unica lista ovvero (ii) mancata errerro di liste per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché (ii) cessazione dalla carica di un componente nel corso del mandato.

Articolo 15: si propone di introdurre un esplicito richlamo alle previsioni di legge in materia di requisiti di indipendenza degli Amministratori.

Articolo 18: si propone di prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa stabilire le modalità per la convocazione delle proprie adunanze attraverso i mezzi ritenuti dallo stesso più idonei per

assicurare la comunicazione ai propri membri.

Articolo 19: si propone di prevedere che in caso di parità nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione prevalga il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23: si propone di includere in un unico articolo le previsioni riferite all'attribuzione di determinate qualifiche ai componenti del Consiglio di Amministrazione e, consequentemente, di eliminare l'articolo 18 dello Statuto in vigore alla data della presente relazione.

Articolo 25: si evidenzia che con il rinnovo del Collegio Sindacale del 26 giugno 2019 hanno trovato applicazione, per il terzo e ultimo mandato consecutivo, le attuali disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra generi, secondo quanto disposto dalla L. n. 120/2011. Al fine di continuare ad assicurare il rispetto dei criteri di riparto tra generi, in linea con la best practice delle società quotate, si propone che tali criteri trovino comunque riconoscimento a livello statutario, recependo nello Statuto il criterio di riparto tra generi nella misura pari ad almeno un terzo del totale dei componenti del Collegio Sindacale. Inoltre, si propone di (i) chiarire che per la determinazione della percentuale per la presentazione delle liste da parte degli azionisti di minoranza deve essere tenuto in considerazione quanto stabilito da Consob con propria delle disposizioni regolamentari vigenti, (i) semplificare maggiormente il criterio di selezione dei candidati in ipotesi di presentazione di un'unica lista ovvero mancata presentazione di liste per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale nonché (iii) chiarire che il meccanismo del voto di lista trova applicazione solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

2. Modifiche statutarie

Ferme restando le modifiche soggette all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria di cui al precedente punto 1 all'ordine del giorno, la tabella che segue illustra le modifiche proposte rispetto al testo dello Statuto in vigore alla data della presente relazione illustrativa.

Testo statuto vigente Testo statuto proposto
(invariato) (invariato)
Art. 3
Art. 3 - La società è duratura dalla data della sua 3.1 La società è duratura-dalla-data-data-della-sua
legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre
2050 (duemilacinquanta). 2050-(duemilacinquanta). La durata della società
L'assemblea potrà prorogare tale termine o è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050
deliberare lo scioglimento anticipato della (duemilacinquanta). L'assemblea potrà prorogare
società. tale termine o deliberare lo scioglimento
anticipato della società.
Art. 4
Art. 4 - L'attività della società ha per oggetto: a) 4.1 L'attività della società ha per oggetto:
l'industria ed il commercio in Italia e all'estero di a) l'industria ed il commercio in Italia e
filati e tessuti di qualsiasi fibra tessile, manufatti all'estero di filati e tessuti di qualsiasi tibra
e confezioni derivati dai tessuti e dalle fibre tessili tessile, manufatti e confezioni derivati dai
e materie analoghe. tessuti e dalle fibre tessili e materie analoghe.
La società può, quíndi, acquistare, impiantare ed La società può, quindi, acquistare, impiantare

esercitare, sia in proprio sia per conto terzi, tessiture, tintorie, candeggi e filature e qualsiasi industria e commercio che abbia attinenza quanto sopra, gestire agenzie di vendita, concedere ed assumere rappresentanze, assumere il mandato di liquidare aziende affini;

b) la gestione in proprio di fondi agricoli e aziende agricole.

Per il raggiungimento dello scopo sociale di cui alle precedenti lettere a) e b), la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare e finanziaria, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico. A titolo esemplificativo, quest'ultima attività comprende l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti, il finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali la società partecipi, la compravendita, il possesso e la gestione di titoli, il rilascio di fideiussioni, avalli, ipoteche e garanzie in genere a favore di terzi.

Art, 5 - Il capitale sociale è di Euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilaset tecentottantadue virgola cinquantasette) diviso in 2.533.176.778 complessive n. (duemiliardicinquecentotrentatremilionicentosett azioni antaseimilasettecentosettantotto) ordinarie interamente liberate, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

L'assemblea straordinaria in data 12 giugno 2014 ha deliberato:

– di aumentare il capitale sociale, per un massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilloni), inclusivi di sovrapprezzo a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 5 e 6 Codice Civile, riservato a GEM da liberarsi in una o più volte entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 10 aprile 2019 mediante emissioni di nuove azioni ordinarie della società prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e ed esercitare, sia in proprio sia per conto terzi, tessiture, tintorie, candeggi e filature qualsiasi industria e commercio che abbia attinenza quanto sopra, gestire agenzie di assumere concedere ed vendita, rappresentanze, assumere il mandato di liquidare aziende affini;

b) la gestione in proprio di fondi agricoli e aziende agricole.

Per il raggiungimento dello-scopo 4.2 dell'oggetto sociale di cui alle precedenti lettere a) e b), la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare e finanziaria, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico. Al riguardo, a titolo esemplificativo, per operazione finanziaria si intende quest'ultima-attività-comprende l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti, il finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali la società partecipi, la compravendita, il possesso e la gestione di titoli, il rilascio di fideiussioni, avalli, ipoteche e garanzie in genere a favore di terzi.

Art. 5

5.1 Il capitale sociale è di Euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilaset tecentottantadue virgola cinquantasette) diviso in 2 533 176.778 complessive n. (duemiliardicinquecentotrentatremilionicentosett azioni antaseimilasette centosettantotto) ordinarie interamente liberate, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

5.2 L'assemblea straordinaria in data 12 giugno 2014 ha deliberato:

-di-aumentare il capitale-sociale, per un-massimo di-Euro-15.000.000,00 (quindicimillioni), Inclusivi di-sovrapprezzo a pagamento e-in-via-scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli-effetti dell'art, 2441, commi-5-e-6-Godice Civile, riservato a GEM-da liberarsi in una o più volte-entro il termine-finale-di-sottoscrizione fissato al 10-aprile 2019 mediante-emissioni-di nuove-azioni-ordinarie-della-società-prive-del valore nominale, aventi il medesimo godimento e

le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie
in circolazione alla data di emissione;
le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie
in-circolazione alla data di emissione;
- di aumentare il capitale sociale a servizio
dell'esercizio dei Warrants GEM, in via scindibile,
con esclusione del cliritto di opzione, ai sensi
dell'art. 2441 commi 5 e 6 Codice Civile per un
ammontare complessivo di massimi Euro
12.500,000,00 (dodicimilionicinquecentomila),
inclusivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più
tranches, entro il termine finale di sottoscrizione
fissato al 31 dicembre 2020, mediante la
sottoscrizione di massime n. 46,000,000
(quarantaseimilioni) azioni ordinarie della Società,
prive del valore nominale, aventi medesimo
godimento e le medesime caratteristiche delle
azioni ordinarie della Società in circolazione alla
data di emissione.
Ogni azione è indivisibile. Le azioni interamente
liberate possono essere nominative od al
portatore, a richiesta ed a spese dell'azionista,
salvo divieti di legge.
di aumentare il capitale sociale a servizio
dell'esercizio dei Warrants GEM, in via scindibile,
con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
dell'art. 2441 commi 5 e 6 Codice Civile per un
ammontare complessivo di massimi Euro
12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila),
inclusivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più
tranches, entro il termine finale di sottoscrizione
fissato al 31 dicembre 2020, mediante la
sottoscrizione di massime n. 46.000.000
(quarantaseimilioni) azioni ordinarie della
Società, prive dell'indicazione del valore
nominale, aventi medesimo godimento e le
medesime caratteristiche delle azioni ordinarie
della Società in circolazione alla data di
emissione.
5.3 Ogni azione è indivisibile. Le-azioni
interamente liberate possono essere nominative
od al portatore, a richiesta ed a spese
dell'azionista, salvo-divieti di legge. Quando siano
interamente liberate, e qualora la legge lo
consenta, le azioni possono essere al portatore.
Le azioni al portatore possono essere convertite
in nominative e viceversa. Le operazioni di
conversione sono fatte a spese dell'azionista.
5.4 La qualità di azionista costituisce, di per sé
sola, adesione al presente statuto.
Art. 6
Art. 6 - Il capitale può essere aumentato anche
mediante conferimenti di beni in natura o crediti
e con emissione di azioni privilegiate od aventi
diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.
L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni
di altre categorie, aventi le stesse caratteristiche
6.1 Il capitale può essere aumentato anche
mediante conferimenti di beni in natura o crediti
e con emissione di azioni privilegiate o aventi
diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.
ordinarie.
6.2 L'emissione di nuove azioni ordinarie o di
di quelle delle categorie già in circolazione, non
richiede comungue ulteriori approvazioni delle
assemblee speciali degli azionisti di tali altre
categorie.
Il diritto di opzione può essere escluso o limitato
nei casi previsti dalla legge, nonché nei limiti del
10% (dieci per cento) del capitale sociale
preesistente, sempre nel rispetto delle condizioni
azioni di altre categorie, aventi le stesse
caratteristiche di quelle delle categorie già in
circolazione, non richiede comunque ulteriori
approvazioni delle assemblee speciali degli
azionisti di tali altre categorie.
6.3 Il diritto di opzione può essere escluso o
limitato nei casi previsti dalla legge, nonché nei
limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale
e delle modalità stabilite dalla legge. nreesistente, sempre nel rispetto delle condizioni
L'assemblea straordinaria può delegare
Consiglio ad aumentare il capitale, anche con 6.4 L'Assemblea straordinaria può delegare il
esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza Consiglio di Amministrazione ad aumentare il
capitale, anche con esclusione del diritto di
delle norme applicabili. anzione, poll'osservanza delle norme annlicabili.

ASSEMBLEE

Art. 7

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, L'assemblea è ordinaria, straordinaria o speciale al sensi di legge. Essa può essere convocata anche. fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una l volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso, gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, le ragioni della dilazione.

[invariato]

Art. 9 - Fermi i poteri previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata, in via ordinaria e straordinaria, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione, contenente tutti gli elementi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dovrå essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società, e con le altre modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare una data per la seconda e, eventualmente,

ASSEMBLEE

Art. 7

7.1 L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria, straordinaria o speciale ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

7,2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale Quando ricorrano presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso, gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, le ragioni della dilazione.

[invariato]

Art. 9

9.1 Fermi i poteri previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, in via ordinaria e straordinaria, con-le-modalità-e-nei-termini previsti-dalla-normativa-vigente, dal-Consiglio-di L'avviso di Amministrazione. mediante convocazione, contenente tutti gli elementi previsti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dovrà-essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società, e con le altre modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

9.2 L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di

per la terza convocazione dell'Assemblea. dandone notizia nell'avviso di convocazione Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque percento) del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito dalla legge, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo presentazione ner la della richiesta d'integrazione, dovranno consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi proponqono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla notizia di integrazione, con le modalità sopra indicate.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso relazioni predisposta, diversa dalle ordinariamente predisposte dal Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

[invariato]

fissare una data per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione-dell'Assemblea, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

9.3 Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 (dieci) qiorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito dalla legge, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a sequito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, dovranno consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla notizia di integrazione, con le modalità sopra indicate.

L'integrazione dell'elenco-delle-materie-da trattare non è ammessa per gli argomenti-sui quali l'Assemblea-delibera, a-norma-di-legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, -- diversa -- dalle -- relazioni ordinariamente-predisposte-dal-Consiglio-di Amministrazione sulle materie-all'ordine-del giorne.

[invariato]

Art. 11

Art. 11 - Per la rappresentanza in assemblea vale | 11.1 Per-la-rappresentanza in-assemblea-vale quanto disposto dalle norme di legge e l quanto-disposto-dalle-norme-di-legge-e regolamentari. regolamentari. Coloro ai quali spetta il diritto di La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla voto in Assemblea possono farsi rappresentare ai legge, non designa il rappresentante di cui | sensi di legge, mediante delega scritta, anche

all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58.
notificata in via elettronica ai sensi della
normativa vigente.
La notifica elettronica della delega può essere
effettuata mediante trasmissione all'indirizzo di
posta elettronica certificata, secondo le modalità
di volta in volta nell'avviso di
stabilite
convocazione.
La Società, avvalendosi della facoltà
11.2
designa
11
non
dalla
legge,
prevista
rappresentante di cui all'articolo 135-undecies
del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come
modificato e integrato.
Art. 12 - L'assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio, in difetto di che l'assemblea elegge
il proprio Presidente a maggioranza relativa.
Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri, nel
rispetto di quanto previsto nell'eventuale
regolamento assembleare:
? per verificare la tempestività dei depositi e la
regolarità delle deleghe, nonché in genere, per
accertare il diritto degli azionisti a partecipare
all'assemblea, ad intervenire nella discussione e
ad esprimere il voto;
? per stabilire se sussiste il numero legale e se
l'assemblea è regolarmente costituita;
? per dirigere la discussione mantenendola nel
limite degli oggetti portati dall'ordine del giorno
e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori
assembleari;
? per proclamare l'esito delle votazioni e per
dichiarazioni
le
verbale
riassumere
તે
eventualmente richieste dai soci.
Art. 12-L'assemblea è presieduta-dal-Presidente
del-Consiglio, in-difetto di che l'assemblea-elegge
il proprio Presidente a maggioranza relativa.
Il-Presidente-dell'assemblea-ha-pieni-poteri,-nel
rispetto-di-quanto-previsto-nell'eventuale
regolamento assembleare:
? per verificare la tempestività dei-depositi e-la
regolarità-delle-deleghe, nonché in-genere, per
accertare il diritto degli-azionisti a partecipare
all'assemblea, ad-intervenire nella discussione -e
ad esprimere il voto;
?-per-stabilire-se-sussiste-il-numero-legale-e-se
l'assemblea è regolarmente costituita;
? per-dirigere la discussione mantenendola-nel
limite degli oggetti portati dall'ordine-del-giorno
e-disciplinare-l'ordinato-svolgimento-dei-lavori
assemblearl;
? per-proclamare l'esito-delle-votazioni e per
riassumere a verbale-le-le-dichiarazioni
eventualmente richieste dai-soci-
Art. 13 - Le deliberazioni dell'assemblea sono
valide se prese con la presenza e le maggioranze
stabilite dalla legge. Quando per la validità delle
deliberazioni la legge ritiene sufficiente la
maggioranza assoluta dei votanti, essa viene
calcolata senza che si tenga conto delle astensioni
dal voto.
Art. 12
12.1 Per la validità delle assemblee e delle loro
deliberazioni si osservano le disposizioni di legge
Le deliberazioni dell'assemblea sono-valide-se
prese con-la-presenza e-le-maggioranze-stabilite
dalla legge. Quando-per-la-validità-delle
dellberazioni-la-legge-ritiene-sufficiente-la
maggioranza-assoluta-dei-votanti, essa-viene
calcolata senza che si-tenga conto delle astensioni
dal voto.

Art. 14- Il Presidente assenziente l'assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, sempre assenziente l'assemblea, due scrutatori tra gli azionisti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto da Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15- La società è amministrata da un Consiglio |

composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, eletti |

La composizione del Consiglio deve assicurare il l

rispetto della normativa vigente in materia di |

equilibrio tra generi di cui all'art. 147-ter, comma

1-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come p

Essi durano in carica tre esercizi, decadono e si

L'assemblea di volta in volta determina il numero |

Gli Amministratori così nominati scadono alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio inerente l'ultimo esercizio sociale |

La nomina del Consiglio di Amministrazione i

avverrà sulla base di liste presentate dagli |

azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali

i candidati dovranno essere elencati mediante un l

numero progressivo. Tra le liste non debbono i

esistere elementi di collegamento, nemmeno |

indiretto; in caso di collegamento, sono

ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista |

successivamente modificato e integrato.

sostituiscono a norma di legge.

degli Amministratori da eleggere.

della loro carica e sono rieleggibili.

dall'assemblea.

13.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione: in caso di impedimento, assenza o o mancanza di quest'ultimo l'assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza relativa.

13.2 Il Presidente, assenziente-con il consenso dell'assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede-del casoritiene opportuno, sempre assenziente con l'assenso dell'assemblea, due scrutatori tra gli azionisti.

13.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, ed inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio.

consiglio di amministrazione

Art. 14

14.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, eletti dall'assemblea. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

14.2 Gli amministratori durano in carica tre esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio inerente all'ultimo esercizio sociale della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

La composizione del Consiglio deve assicurare il rispetto-della-normativa-vigente-in-materia-di equilibrio tra generi di cui all'art. 147-fer, comma 1-ter, del D.Lgs. 24-febbraio-1998-n. 58-come successivamente modificato e integrato.

Essi durano in carica-tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

L'assemblea di volta in volta-determina il numero degli Amministratori da eleggere.

Gli-Amministratori-così-nominati-scadono-alla data dell'assemblea convocata per-l'approvazione del-bilancio-inerente-l'ultimo-esercizio-sociale della loro carica e sono rieleggibili.

che ottiene il maggior numero di voti. 14.3 Gli amministratori sono La-nominati del Le liste non presentate nei termini e con le Consiglio di Amministrazione avverrà-sulla base modalità ai sensi dei commi successivi non sono i di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

l soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998) e sue modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata o, se diversa, la misura stabilita dalla Consob con regolamento e comunicata ai sensi dell'art. 144-septies del Regolamento Consob 11971/1999 e avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La percentuale minima di titolarità della partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

a) l'elenco degli azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che auto dichiarino della legittimazione ત titolari essere rappresentare gli azionisti diversi dalle persone

successivi commi, nelle quali i candidati sono dovranno-essere elencati mediante un numero progressivo.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli azionisti devonoovranno essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.

Ogni azionista può erà presentare o concorrere alla presentazione di presentare una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale-definito ai sensi dell'art. 122 THUF, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato,-58/1998)-e-sue-modifiche, come-pure nonché il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista.

Ogni-candidato potrà presentarsi-in-una sola lista a-pena-di-ineleggibilità. AvrannoHanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli siano altri azionisti റ insieme ad titolari તા azioni complessivamente rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata o, se diversa, la misura stabilita dalla Consob con regolamento e comunicata ai sensi dell'art. 144-septies del Regolamento Consob 11971/1999 e avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La della percentuale minima di titolarità

fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;

b) la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno degli azionisti che concorrono a presentare la lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per ala pubblicazione delle liste da parte della Società; c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato es attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina;

d) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società:

e) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società.

La mancanza degli allegati comporta che la lista i si considera come non presentata.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile.

l candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere Indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente con i candidati non indipendenti.

partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.

A pena di inammissibilità del deposito della lista, alla stessa Alla lista devono essere allegati, a cura di-chi-ne-effettua-il-deposito e sotto sua la responsabilità degli azionisti presentatori, il curriculum professionale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto per le rispettive cariche.

a) l'elenco-degli-azionisti-che-concorrono-a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli azionisti che siano persone fisiche (o-dei-loro-rappresentanti-legali-o volontari) e di quella di coloro che auto dichiarino essere -- titolari- della -- legittimazione -- a rappresentare gli-azionisti-diversi-dalle-persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o-volontaria;

b) la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato-comprovante la quota di capitale-sociale sottoscritto-da-ciascuno-degli-azionisti-che concorrono a presentare la lista, che potrà essere prodotta anche-successivamente al-deposito, purché-entro-Il-termine-previsto-per-la pubblicazione delle liste da parte della Società; c) la dichiarazione, munita-di-sottoscrizione personale-del-candidato-non-autenticata,-con-la quale - ciaseun-candidato-illustra, sotto-sua responsabilità, Il-proprio-curriculum-vitae Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti, in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere meno uno.

Se la lista "di maggioranza" contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere meno uno. Qualora nell'ambito dei candidati eletti con la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti non ve ne sia alcuno che abbia i requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 16, il candidato eletto per ultimo nella lista "di maggioranza" in base al numero progressivo è sostituito dal candidato dotato dei requisiti di indipendenza, indicato nella medesima lista, che abbia il numero progressivo inferiore.

Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza appartenenti al genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al summenzionato requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista appartenenti al genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranza di legge, assicurando il soddisfacimento del summenzionato requisito. Nel caso in cui sia presentata una sola lista:

a) se il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista, i cui i candidati risultano tutti eletti ove la lista stessa

-- un'esauriente professionale -- contenenteinformativa-sulle-caratteristiche-personali-e professionali-di-ciascun-candidato-es-attesta l'inesistenza-di-cause-di-ineleggibilità-e-di incompatibilità-nonehé-l'esistenza-dei-requisiti che siano-prescritti-per la nomina;

d) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti-di-indipendenza-previsti-dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs .- 58/1998-e/o-dei requisiti-di-indipendenza-previsti-da-normative-di settore-eventualmente-applicabili-in-ragione dell'attività svolta dalla Società;

e)-informazioni-relative-all'identità-dei-soci-che hanno-presentato-la-lista, con-l'indicazione-della percentuale-di-partecipazione-complessivamente detenuta nella Società.

La-mancanza-degli-allegati-comporta-che-la-lista si-considera-come-non-presentata. Nel-rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i-generi, lLe liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto convocazione previsto nell'avviso di dell'assemblea, in modo da consentire nella composizione del Consiglio di Amministrazione la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi), arrotondato per eccesso.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato e dalla normativa comunque applicabile. I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente non Indipendenti.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in assemblea; l'astensione dal voto è parificata alla assenza;

b) se il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'Organo Amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze";

c) se il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'Organo Amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale. Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze: in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età.

Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, si procede pure nel caso non sia stata presentata alcuna lista. Resta fermo, sia nel caso in cui sia presentata una sola lista sia nel caso non sia presentata alcuna lista, la necessità di assicurare nella votazione il rispetto del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato. Pertanto, si applicheranno, mutatis mutandis, le medesime previsioni sopra stabilite con riferimento alla lista di maggioranza.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che risulta prima per numero di voti. Qualora un Amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli Amministratori eletti

votante a favore di più liste.

14.4 Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti nell'ordine Maggioranza") progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i candidati in numero pari al complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno uno.

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, e che risulti seconda per numero di voti.

Risultano-eletti-quali-membri-del-Consiglio-di Amministrazione i-candidati-indicati-nella-lista che ottiene il maggior numero di voti, in numero pari-al-numero-complessivo-dei-componenti dell'Organo-Amministrativo-da-eleggere-meno uno. Se la llista "di mMaggioranza" contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti del Consiglio dil'Organo Amministrazionetivo da eleggere, risultano eletti tratti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'Organo Amministrativo da eleggere meno uno.

14,5 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 15 dello Statuto, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. In mancanza di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza nella Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Qualora nell'ambito dei candidati eletti con la lista

dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di Amministratori non appartenenti alla lista "di maggioranza", di nomina di Amministratori indipendenti e del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato. Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'Organo Amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze e comunque in entrambi casi assicurando, ove necessario, il rispetto del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato; qualora anche mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di Amministrazione e poi l'assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi. Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.

che-ha-ottenuto-la-maggioranza-dei-voti-non-ve-ne sia-alcuno-che-abbia-i-requisiti-di-indipendenza-di cui-al-successivo-articolo-1-6,-il-candidato-eletto per-ultimo-nella-lista-"di-maggioranza" in-base-al numero-progressivo-è-sostituito-dal-candidato dotato-dei-requisiti-di-indipendenza,-indicato nella-medesima-lista,-che-abbia-il-numero progressivo inferiore.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, arrotondato per eccesso, genere più al a appartenente candidato rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non-consenta-il-rispetto-dell'equillibrio-tra-i-generi tenuto-conto-del-loro-ordine-di-elencazione-in lista, gli-ultimi-eletti-della-lista-di-maggioranza appartenenti - al genere - più - rappresentato decadono-nel-numero-necessario-ad-assicurare l'ottemperanza-al-summenzionato-requisito-e sono-sostituiti-dai-primi-candidati-non-eletti-della stessa-lista-appartenenti-al-genere-meno rappresentato .- In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Llista di Mmaggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra maggioranze di legge, le l'organo con 11 soddisfacimento del assicurando summenzionato requisito. Nel-caso-in-cui-sia presentata-una sola lista:

a) se il numero dei candidati-indicati-nella lista sia pari-al-numero-dei-membri-del-Consiglio-di Amministrazione da eleggere, si-procede-alla votazione "in-blocco" di-detta-unica lista, i-cui candidati-risultano-tutti-eletti-ove-la-lista-stessa consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in-assemblea; l'astensione dal voto è parificata alla assenza;

b)-se-il-numero del candidati indicati-nella-lista-sia superiore al-numero-dei-membri-dell'Organo Amministrativo-da-eleggere, si-procede-ad-una

votazione "per-preferenze";

e)-se-il-numero-dei-candidati indicati nella lista-sia
inferiore al numero-dei-membri-dell'Organo
Amministrativo-da-eleggere, si-procede-ad-una
vetazione - "per-preferenze", - ammettendo
l'espressione di preferenze sia per chi risulti
candidato in-detta-lista-sia-per-chiunque-altro
venga-candidato-nel-corso-dell'assemblea-da
chiunque abbia diritto di voto nell'assemblea
stessa, indipendentemente dalla sua quota-di
parteeipazione al-capitale sociale.
Nel caso di votazione "per preferenze", risultano
eletti-coloro che ottengono il maggior-numero-di
preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta
eletto-il-candidato-più-anziano-d'età. Alla
votazione "per-preferenze", ammettendo in-tal
caso l'espressione di preferenze-per-chiunque
venga-candidato nel-corso-dell'assemblea-da
chiunque abbia-diritto-di-voto-nell'assemblea
stessa, indipendentemente dalla sua quota di
partecipazione al capitale sociale, si procede pure
nel caso non-sia-stata presentata alcuna lista-
14.6 Nel caso in cui venga presentata un'unica
lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna
lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di
legge, senza osservare il procedimento sopra
previsto, fermo il rispetto delle previsioni di cui al
successivo articolo 15 dello Statuto nonché le
previsioni in materia di equilibrio tra i generi.
Resta fermo, sia nel caso in cui sia presentata una
sola lista sia nel caso non sia presentata alcuna
lista, la necessità di assicurare nella votazione il
rispetto-del-criterio-di-riparto-previsto-dall'art.
147-ter, comma-7-ter, del-D. Lgs, 24 febbraio
1998 n. 58 come successivamente modificato e
integrato. Pertanto, si applicheranno, mutatis
mutandis, le medesime previsioni sopra stabilite
con-riferimento alla lista di maggioranza.
Almeno-uno-dei-componenti-del-Consiglio-di
amministrazione è espresso-dalla-lista-di
minoranza che abbia-ottenuto il maggior-numero
di voti e non-sia collegata in alcun modo, neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato o
1 votato la lista che risulta prima per numero di
voti.
14.7 Qualora un Amministratore, per qualsiasi
motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga
in carica la maggioranza degli Amministratori
cli
Consiglio
dall'assemblea,
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘ
eletti
Amministrazione provvederà alla sua sostituzione
sensi dell'art. 2386 del Codice Civile,
ai
nominando il primo dei candidati non eletti della
lista cui apparteneva l'Amministratore cessato
dalla carica, nel rispetto delle previsioni in tema
di nomina di Amministratori non appartenenti alla
Lista di Maggioranza, delle previsioni di cui al
successivo articolo 15 dello Statuto nonché delle
previsioni in materia di equilibrio tra i
genericomunque di-quanto il presente-articolo
prevede in-tema-di-nomina-di-Amministratori-non
appartenenti-alla-lista-"di-maggioranza",-di
nomina-di-Amministratori-indipendenti-e-del
eriterio-di-riparto-previsto-dall'art .- 147-ter-
comma 1-ter, del D. Lgs. 24-febbraio 1998-n. 58
come-successivamente-modificato e-integrato.
Qualora non residuino nella predetta lista
candidati non eletti, ovvero candidati con i
requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione
cosi
come
provvede
sostituzione,
alla
successivamente provvede l'assemblea, con le
maggioranze di legge. Nel caso in cui non-si possa
addivenire alla nomina di candidati indicati-nella
stessa-lista-cui-apparteneva- "Amministratore
cessato-dalla-carica, viene nominato-quale
membro-dell'Organo-Amministrativo il-candidato
indicato-come-indipendente-in-altra-lista, in
mancanza, il candidato non eletto di altra lista che
abbia ottenuto il maggior numero di preferenze e
comunque in entrambi-casi-assicurando, ove
necessario, il rispetto-del criterio-di-riparto
previsto-dall'art. 147-ter, comma-1-ter, del-D.
Las .- 24 -- febbraio -- 1998 -- n .- 58 -- come
successivamente modificato e-integrato; qualora
anche mediante questi criteri non si addivenga ad
una nomina, dapprima-il-Consiglio-di
Amministrazione e poi l'assemblea provvedono-a
detta nomina-senza limitazione di-nominativi.
14.8 Ogni qualvolta la maggioranza dei
componenti il Consiglio di Amministrazione di
nomina assembleare venga meno per qualsiasi
causa o ragione, i restanti Consiglieri di
Amministrazione di nomina assembleare si

Art. 16 - Requisiti degli Amministratori indipendenti. Gli Amministratori indipendenti garantiscono la composizione degli interessi di tutti gli azionisti sia di maggioranza che di minoranza. Sono indipendenti gli Amministratori che:

a) = = = non intrattengano direttamente, indirettamente o per conto di terzi, nè abbiano di recente intrattenuto relazioni economiche, di rilevanza tale da condizionare la loro autonomia di giudizio, con la società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con azionisti che singolarmente detengano nella società una partecipazione di controllo o di collegamento o che partecipino a patti parasociali per il controllo o il collegamento o che rivestano la carica di Amministratore in società o loro controllanti che abbiano tali caratteristiche:

b) – non abbiano controversie con la società o con sue controllate o non siano Amministratori, dipendenti o soci controllanti di una società con la quale la società abbia una controversia;

c) - non siano titolari, direttamente, indirettamente ó per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, ne partecipino a patti parasociali per il controllo della società stessa; non detengano - e/o non siano Amministratori o dipendenti di società che detengano - direttamente e/o indirettamente una partecipazione nel capitale della società in misura equale o superiore al due per cento;

d) – non siano stretti familiari di Amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a), l

intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione હે stato ricostituito dagli d'urgenza dall'assemblea, convocata Cli Amministratori rimasti in carica. Amministratori-devono-essere-in-possesso-dei requisiti-previsti-dalla-legge-e-dalle-norme regolamentari-in-materia.

Art. 15

Requisiti degli-Amministratori indipendenti.

Gli Amministratori indipendenti 15.1 garantiscono la composizione degli interessi di tutti gli azionisti sia di maggioranza che di minoranza.

15.2 Sono indipendenti gli Amministratori che soddisfano tutti i requisiti di cui all'art. 148, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, e:

a) non intrattengano direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né abbiano di recente intrattenuto relazioni economiche, di rilevanza tale da condizionare la loro autonomia di giudizio, con la società, con le sue controllate, con qli Amministratori esecutivi, con azionisti che singolarmente detengano nella società una partecipazione di controllo o di collegamento o che partecipino a patti parasociali per il controllo o il collegamento o che rivestano la carica di Amministratore in società o loro controllanti che abbiano tali caratteristiche;

b) non abbiano controversie con la società o con sue controllate o non siano Amministratori, dipendenti o soci controllanti di una società con la quale la società abbia una controversia;

c) non siano titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, né partecipino a patti parasociali per il controllo della società stessa; non detengano - e/o non siano Amministratori o dipendenti di società che detengano – direttamente e/o indirettamente una

b) e c).
L'indipendenza degli Amministratori è valutata
con periodicità almeno annuale dal Consiglio di
Amministrazione, secondo un regolamento dallo
stesso adottato, tenendo anche conto delle
informazioni che i singoli interessati sono tenuti
a fornire. L'esito delle valutazioni del Consiglio è
comunicato agli azionisti ed al Mercato.
Al fine della valutazione dell'indipendenza il
Consiglio di Amministrazione tiene conto, per i
rapporti di lavoro e per gli incarichi di
Amministratore Esecutivo, degli ultimi tre esercizi
e, per le altre relazioni economiche, dell'ultimo
esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione che accerta il
venir meno del requisito dell'indipendenza in
agli Amministratori delibera con la
capo
maggioranza degli Amministratori presenti.
Al venir meno dei requisiti di indipendenza
l'Amministratore nominato con tale veste si
intende automaticamente dimissionario con
partecipazione nel capitale della società in misura
eguale o superiore al due per cento;
d) - non siano stretti familiari di Amministratori
esecutivi della società o di soggetti che si trovino
nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a),
b) e c).
15.3 L'indipendenza degli Amministratori è
valutata con periodicità almeno annuale dal
Consiglio di Amministrazione, secondo un
regolamento dallo stesso adottato, tenendo
anche conto delle informazioni che i singoli
interessati sono tenuti a fornire.
L'esito delle valutazioni del Consiglio
é
comunicato agli azionisti ed al mercato.
Al fine della valutazione dell'indipendenza il
Consiglio di Amministrazione tiene conto, per i
rapporti di lavoro e per gli incarichi di
Amministratore Esecutivo, degli ultimi tre esercizi
e, per le altre relazioni economiché, dell'ultimo
esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione che accerta il
conseguente obbligo degli altri Amministratori di
tempestivamente
alla
ડપરા
provvedere
sostituzione.
venir meno del requisito dell'indipendenza in
agli Amministratori delibera con la
capo
maggioranza degli Amministratori presenti.
Al venir meno dei requisiti di indipendenza
l'Amministratore nominato con tale veste si
intende automaticamente dimissionario con
conseguente obbligo degli altri Amministratori di
tempestivamente
sua
alla
provvedere
sostituzione.
[invariato]
(invariato] Art-18
Il-Consiglio-elegge-fra-i-suoi-membri-un
Presidente, può eleggere anche-un-Vice
Art. 18– Il Consiglio elegge fra i suoi membri un
Presidente, può eleggere anche un Vice
Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di
Presidente che sostituisea il Presidente nei casi-di
assenza od impedimento, nonchè un Segretario
anche estraneo.
assenza od impedimento, nonchè un Segretario
anche estraneo.
Art. 17
17.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna,
sia nella sede della Società, sia altrove, oltre che
Art. 19- Il Consiglio si raduna, sia nella sede della nei casi di legge, tutte le volte che il Presidente lo
qiudichi necessario o quando ne sia fatta
società, sia altrove, oltre che nei casi di legge,
tutte le volte che il Presidente lo giudichi
richiesta scritta da almeno due Amministratori o

necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Amministratori o due Sindaci e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo o anche direttamente, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Art. 20- Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza o in teleconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di sequire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

due Sindaci e comunque con periodicità almeno trimestrale.

17.2 Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio e, ove nominato, del Comitato Esecutivo o anche direttamente, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Art 19

18.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con-lettera-da-spedirsi almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza o in teleconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di sequire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

18.2 Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire-la-stesura-e-la-sottoscrizione-del verbale sul relativo Libro-

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

Le copie dei verbali fanno piena fede se

Art, 21- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità la proposta si ritiene respinta.

Art. 22- Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio determinate indennità.

Art. 23- Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente all'assemblea.

Al Consiglio è altresì attribuita la competenza a l deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal Segretario.

Art. 19

19.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

19,2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazionela proposta si ritiene respinta.

Art, 20

20.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

20.2 L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio di Amministrazione determinate indennità.

Art. 21

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento delle seopo-oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente all'assemblea degli azionisti.

21.2 Al Consiglio di Amministrazione è altresì attribuita la competenza a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Art 22

22.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni del presente statuto e alle procedure e regolamenti interni adottati in materia dalla Società.

Art. 24- Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 del Codice Civile, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.

In caso di nomina del Comitato Esecutivo ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, il o gli Amministratori Delegati.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi anche in videoconferenza o in teleconferenza a norma dell'art. 20 dello statuto.

Il Consiglio inoltre può conferire speciali incarichi a singoli Amministratori fissandone le le

22.2 Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maqqiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364. comma 1, numero 5), codice civile.

22.3 Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al compimento dell'operazione deliberando a maggioranza di legge, a meno che, ove siano presenti o rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario all'operazione in questione. Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Art. 23

23.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza od impedimento, un Segretario anche estraneo e uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 del Codice Civile, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.

23.2 In caso di nomina del Comitato Esecutivo ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, il o gli Amministratori Delegati.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi anche in videoconferenza o in teleconferenza a norma dell'art, 2018 dello statuto.

attribuzioni e le eventuali retribuzioni e/o
cauzioni a norma di legge.
Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio e al
Collegio Sindacale, con periodicità almeno
trimestrale, sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione
nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le
loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
società e dalle sue controllate.
Consiglio può nominare direttori, anche
=
generali, nonché procuratori per singoli atti o
categorie di atti.
Al Consiglio di Amministrazione, previo parere
obbligatorio del Collegio Sindacale, è riservata la
nomina del dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, al quale sono
attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge
e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i
poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio all'atto
della nomina o con successiva deliberazione.
Il soggetto nominato deve aver conseguito la
laurea in Economia e Commercio e deve aver
ricoperto il ruolo di responsabile amministrativo
in società di capitali per un periodo non inferiore
a 3 (tre) anni.
Il Consiglio di Amministrazione determina altresi
il compenso del predetto dirigente.
23.3 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può
singoli
incarichi

speciali
conferire
Amministratori fissandone le attribuzioni e le
eventuali retribuzioni e/o cauzioni a norma di
legge.
23.4 Gli o Organi delegati riferiscono al Consiglio
di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con
periodicità almeno trimestrale, sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione nonché sulle operazioni di maggior
rillievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
23.5 Il Consiglio di Amministrazione può
nominare direttori, anche generali, nonché
procuratori per singoli atti o categorie di atti.
23.6 Al Consiglio di Amministrazione, previo
parere obbligatorio del Collegio Sindacale, è
riservata la nomina del dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, al
quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite
dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili,
nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio.
di Amministrazione all'atto della nomina o con
successiva deliberazione.
Il soggetto nominato deve aver conseguito la
laurea in Economia e Commercio e deve aver
ricoperto il ruolo di responsabile amministrativo
in società di capitali per un periodo non inferiore
a 3 (tre) anni. Il Consiglio di Amministrazione
determina altresi il compenso del predetto
dirigente.
FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE
Art, 25- Al Presidente, od a chi ne fa le veci, è
attribuita la rappresentanza della società con
firma libera per l'esecuzione di tutte le
deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non-
siasi deliberato diversamente.
Il Presidente, inoltre, o chi ne fa le veci,
rappresenta la società in giudizio con facoltà di
promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed l
amministrative per ogni grado di giurisdizione ed
FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE
Art. 24
24.1 Al Presidente, o a chi ne fa le veci, è attribuita
la rappresentanza della Società con firma libera
per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta non
siasi-sia deliberato diversamente.
Presidente, inoltre, o chi ne fa le veci,
-
rappresenta la Società in giudizio con facoltà di
promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed
amministrative per ogni grado di giurisdizione ed
anche per giudizi di revocazione e cassazione e di
nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
anche per giudizi di revocazione e di 24.2 Gli Amministratori Delegati hanno potere di

St

nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Gli Amministratori Delegati hanno potere di rappresentanza della società con firma libera nei limiti delle deleghe loro conferite.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26 - La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni del presente statuto e alle procedure e regolamenti interni adottati in materia dalla Società.

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che il Consiglio di amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al compimento dell'operazione deliberando a maggioranza di legge, a meno che, ove siano presenti o rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario all'operazione in questione. Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge regolamentari applicabili.

Art. 27- Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti, rieleggibili.

La composizione del Collegio deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi di cui all'art. 148, comma 1bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e e integrato. rappresentanza della Società con firma libera nei limiti delle deleghe loro conferite.

collegio sindacale

Art. 26 -- La Società approva le operazioni-con parti-correlate-in-conformità-alle-previsioni-di legge-e-regolamentari-vigenti,-nonché-alle disposizioni del presente statuto e alle procedure e-regolamenti-interni-adottati-in-materia-dalla Secietà-

Le-procedure-interne-adottate-dalla-Società-in relazione-alle-operazioni-con-parti-correlate possono -- prevedere -- che- Consiglio -- di amministrazione approvi-le-operazioni-di maggiore-rilevanza-nonostante-l'avviso-contrario deuli-amministratori-indipendenti-purché-il compimento-di-tali-operazioni-sia-autorizzato dall'Assemblea ai-sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), Codice Civile,

Nell'ipotesi di-cui-al-precedente-capoverso l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al compimento-dell'operazione-deliberando-a maggioranza-di-legge, a-meno-che, ove-siano presenti-o-rappresentati-in-Assemblea-soci-non correlati che rappresentino almeno il 10% (dieci per-cento) del capitale-sociale-con-diritto-di-voto, la maggioranza dei-soci-non-correlati-votanti abbia-espresso-voto-contrario-all'operazione-in questione. Le procedure interne-adottate-dalla Società in-relazione-alle-operazioni-con-parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito-applicativo-delle-operazioni-urgenti, anche di competenza assembleare, nei-limiti-di quanto-consentito-dalle-disposizioni-di-legge-e regolamentari applicabili.

Art. 25

25.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti, rieleggibili.

25.2 La composizione del Collegio deve assicurare il-rispetto della-normativa-vigente-in materia di equilibrio tra-generi-di-cui all'art. 148, comma-1-bis, del-D.Lgs. 24 febbraio-1998 n. 58 come successivamente modificato e integratola presenza di un terzo di membri del genere meno rappresentato.

25.3 I componenti sono scelti fra coloro che siano
Attribuzioni doveri e durata sono quelli stabiliti in possesso dei requisiti di professionalità e
per legge. onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo
Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non 2000, n. 162 del Ministero della giustizia.
possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono Attribuzioni-doveri-e-durata-sono-quelli-stabiliti
d'ufficio, coloro che ricoprano la carica di Sindaco
Effettivo in più di cinque società italiane quotate per-legge-
25.4 Oltre che negli altri casi previsti dalla legge,
nei mercati regolamentati italiani o che non siano non possono essere eletti Sindaci e, se eletti
in possesso dei requisiti di professionalità ed decadono d'ufficio, coloro che ricoprano la carica
onorabilità richiesti dalla normativa applicabile di Sindaco Effettivo in più di cinque società
con le precisazioni di cui ai commi successivi. italiane quotate nei mercati regolamentati italiani
Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno o che non siano in possesso dei requisiti di
dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel professionalità e onorabilità richiesti dalla
Registro dei Revisori Contabili che hanno
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per normativa applicabile con le precisazioni di cui ai
un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri commi successivi. Almeno uno dei Sindaci
componenti del Collegio, che non siano in Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono
possesso dei requisiti di cui sopra, sono scelti fra scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori
coloro che hanno maturato un'esperienza Contabili che hanno esercitato l'attività di
complessiva di almeno un triennio nell'esercizio controllo legale dei conti per un periodo non
di: inferiore a tre anni.
a) attività di amministrazione o di controllo Gli altri componenti del Collegio, che non siano in
ovvero compiti direttivi presso società di capitali possesso dei requisiti di cui sopra, sono scelti fra
che abbiano un capitale sociale non inferiore a coloro che hanno maturato un'esperienza
due milioni di Euro; complessiva di almeno un triennio nell'esercizio
ovvero di:
b) attività professionali o di insegnamento di a) attività di amministrazione o di controllo
in materie giuridiche, economiche,
ruolo
ovvero compiti direttivi presso società di capitali
finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente che abbiano un capitale sociale non inferiore a
attinenti all'attività dell'impresa, intendendosi per due milioni di Euro; ovvero
tali il diritto industriale, commerciale, tributario, b) attività professionali o di insegnamento di
nonché economia generale e dell'impresa, ruolo in materie giuridiche, economiche,
ragioneria e finanza aziendale, tinanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente
ovvero attinenti all'attività dell'impresa, intendendosi per
c) funzioni dirigenziali presso gli enti pubblici o tali il diritto industriale, commerciale, tributario,
pubbliche amministrazioni operanti nei settori nonché economia generale e dell'impresa,
creditizio, finanziario e assicurativo e comunque, ragioneria e finanza aziendale, ovvero
strettamente attinenti all'attività
settori
in
c) funzioni dirigenziali presso gli enti pubblici o
dell'impresa, intendendosi per tali quelli relativi pubbliche amministrazioni operanti nei settori
e
produzione
sviluppo
ricerca,
alla
creditizio, finanziario e assicurativo e comunque
commercializzazione di prodotti tessili e di settori strettamente attinenti all'attività
in
abbigliamento, nonché dei relativi accessori. dell'impresa, intendendosi per tali quelli relativi
e
La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di produzione
sviluppo
ricerca,
alla
liste secondo le procedure di cui ai commi commercializzazione di prodotti tessili e di
seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la labbigliamento, nonché dei relativi accessori.
nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco 25.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base
Supplente. di liste secondo le procedure di cui ai commi

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste - considerando entrambe le sezioni - che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, debbono includere candidati di genere diverso.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché

seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti.

Nel-rispetto-di-quanto-previsto-dalla-normativa vigente-in-materia-di-equilibrio-tra-i-generi. ILe liste - considerando entrambe le sezioni - che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, debbono includere candidati di genere diverso. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato-potrà-presentarsi-in una sola lista a pena di ineleggibilità.

25.6 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria o, se diversa, la misura stabilita dalla Consob con regolamento. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.

A pena di inammissibilità del deposito della lista, alla stessa devono essere allegati, a cura e sotto responsabilità degli azionisti presentatori, il curriculum professionale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; b) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società;

c) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144 quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi;

d) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

e) la certificazione rilasciata da un intermediario i abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata, Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

in caso di presentazione di una sola lista di candidati o in caso di mancato deposito di tali liste da parte della minoranza, viene data tempestiva notizia di tale circostanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, affinché le liste possono essere presentate nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che

prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto per le rispettive cariche. Inoltre, le liste dovranno contenere una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144 - quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.Unitamente a ciascuna-lista, entro il termine sopra indicato, sono-depositate: - a) -le dichiarazioni-con-le-quali-i-singoli-candidati accettano la candidatura e attestano, sotto-la propria responsabilità-l'inesistenza di-cause-di ineleggibilità - e- di-incompatibilità, - nonché l'esistenza - dei - requisiti- normativamente-e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; b) le informazioni-relative all'identità dei-soci-che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società; c) una dichiarazione degli azionisti-diversi-da-quelli-che-detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza-relativà, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144 -quinquies-del-regolamento-Consob-11971/99 con questi-ultimi; d)-un'esauriente-informativa sulle-caratteristiche-personali-e-professionali-dei candidati; e) la certificazione rilasciata-da-un intermediario-abilitato-ai-sensi-delle-vigenti disposizioni - di-legge-e-regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni

sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare. Qualora venqa proposta un'unica lista risulteranno eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella lista in ordine di elenco.

La modalità di nomina di cui sopra dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148, comma 1-bis, del D.Lgs. 58/98 come successivamente modificato ed integrato. Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza appartenenti al genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al summenzionato requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione appartenenti al genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci mancanti con le maggioranze di legge, soddisfacimento del assicurando 门 summenzionato requisito.

In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis, del D.Lgs, n. 58/1998 come successivamente modificato e integrato.

necessario-alla-presentazione-della-lista,-che potrà essere prodotta-anche successivamente-al deposito, purché entro-il-termine-previsto-per-la pubblicazione delle-liste da parte della Società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. In-caso-di-presentazione-di-una-sola-lista-di candidati-o in caso-di-mancato-deposito-di-tall liste-da-parte-della-minoranza,-viene-data tempestiva notizia di tale-circostanza, secondo-le modalità - previste-dalla -- normativa-vigente, affinché le liste possono essere presentate nei termini-previsti-dalle-disposizioni-di-legge-e regolamentari-vigenti - In-tale-caso, la-quota-di partecipazione-richiesta-per-la-presentazione delle-liste-è-ridotta-alla-metà-Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

25.7 Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

venga proposta un'unica lista Qualora risulteranno eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella lista in ordine di elenco.

La modalità di nomina di cui-sopra-dovranno essere effettuate-nel rispetto-delle-norme-relative all'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148, comma - 1-bis, del - D.Lgs .- 58/98-come successivamente -- modificato-ed-integrato. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato la nomina di un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato appartenente al

genere più rappresentato eletto come ultimo in
ordine progressivo nella lista risultata prima per
numero di voti sarà sostituito dal primo candidato
appartenente al genere meno rappresentato non
eletto dalla stessa lista secondo l'ordine
progressivo. In mancanza di candidati del genere
meno rappresentato all'interno della lista risultata
prima per numero di voti in numero sufficiente a
procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra
l'organo con le maggioranze di legge,
soddisfacimento
de
assicurando
requisito.Qualora-la-composizione-dell'organo
collegiale-che-ne-derivi-non-consenta-il-rispetto
dell'equilibrio tra i-generi, tenuto-conto-del-loro
ordine di elencazione, gli-ultimi-eletti-della-lista-di
maggioranza appartenenti al genere -- più
rappresentato-decadono-nel-numero-necessario
ad assicurare-l'ottemperanza al summenzionato
requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non
eletti-della-stessa-lista-e-della-stessa-sezione
appartenenti-al-genere-meno-rappresentato. In
assenza-di-candidati-del-genere-meno
rappresentato all'interno della sezione rilevante
della lista di maggioranza in numero sufficiente a
procedere alla-sostituzione, l'Assemblea nomina i
sindaci-mancanti-con-le-maggioranze-di-legge,
assicurando --- Il-soddisfacimento -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
summenzionato requisito. Qualora non venga
proposta alcuna lista risulteranno eletti sindaci
effettivi e supplenti i candidati votati
dall'assemblea, sempre che essi conseguano la
maggioranza relativa dei voti espressi in
assemblea e fermo il rispetto delle previsioni in
materia di equilibrio tra i generi.
25.8 La procedura del voto di lista si applica solo
in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.
In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco
subentra il supplente appartenente alla medesima
lista di quello da sostituire.
Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e
Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio
Sindacale l'assemblea delibera a maggioranza
relativa, fatto salvo il diritto della minoranza di cui
al presente articolo e nel rispetto del criterio di
riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi-di-eui
all'art. 148, comma 1-bis, del D.Lgs .- n. 58/1998
come-successivamente modificato e integrato.
Collegio Sindacale può, previa
25.9
11
comunicazione al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, convocare l'Assemblea e il
Consiglio di Amministrazione. Il potere di
convocazione del Consiglio di Amministrazione
può essere esercitato individualmente da ciascun
membro del Collegio; quello di convocazione
dell'Assemblea da almeno due membri del
Collegio.
25.10 Il Collegio Sindacale può radunarsi per
video o teleconferenza, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati. L'adunanza si considera
tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il
segretario.
(invariato)
linvariato/

Si evidenzia che le modifiche statutarie sopra illustrate non attribuiscono il diritto di recesso al sensi dell'art. 2437 del Codice civile agli azionisti che non abbiano concorso all' approvazione della deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno.

*** *** ***

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

  • esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125ter del d.lgs, n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;

delibera

  • (i) di approvare le modifiche allo statuto della Società come rappresentate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
  • (ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società, e per esso al Presidente e

Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione la completa esecuzione delle deliberazioni assunte, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato compresa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o more la raccitere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di opportano o anché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello statuto sociale aggiornato."

Rescaldina, 20 novembre 2019

di Amministrazione Per il Cor

F.to Emanuele Cordara

F.to LUCA BOLLINI

Allegato "D" al N. 23194/8031 di Rep.
STATUTO
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
Articolo 1
E' costituita una Società per Azioni con la denomi-
nazione:
"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"
Articolo 2
La Società ha sede in Rescaldina.
Il domicilio di ogni azionista, per i suoi rappor-
ti con la società, si intende a tutti gli effetti,
quello risultante dal Libro Soci.
La Società può istituire sedi secondarie, succursa-
li, filiali, rappresentanze e simili in qualsiasi
altra località ed anche all'estero.
Articolo 3
3.1 La durata della Società è stabilita fino al 31
(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
L'assemblea potrà prorogare tale termine o delibe-
rare lo scioglimento anticipato della società.
Articolo 4
4.1 L'attività della Società ha per oggetto:
a) l'industria ed il commercio in Italia e al-
l'estero di filati e tessuti di qualsiasi fibra
tessile, manufatti e confezioni derivati dai tessu-
67
ti e dalle fibre tessili e materie analoghe.
La società può, quindi, acquistare, impiantare ed
esercitare, sia in proprio sia per conto terzi,
tessiture, tintorie, candeggi e filature e qualsia-
si industria e commercio che abbia attinenza quan-
to sopra, gestire agenzie di vendita, concedere ed
assumere rappresentanze, assumere il mandato di li-
quidare aziende affini;
b) la gestione in proprio di fondi agricoli e
aziende agricole.
4.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale di
cui alle precedenti lettere a) e b), la società
potrà compiere qualsiasi operazione commerciale,
industriale, mobiliare e immobiliare e finanzia-
ria, in via non prevalente e non nei confronti del
pubblico.
Al riguardo, a titolo esemplificativo, per opera-
zione finanziaria si intende l'assunzione di parte-
cipazioni in altre società o enti, il finanziamen-
to e coordinamento tecnico e finanziario delle so-
cietà o enti nei quali la società partecipi, la
compravendita, il possesso e la gestione di tito-
li, il rilascio di fideiussioni, avalli, ipoteche
e garanzie in genere a favore di terzi.
Articolo 5
5.1 Il capitale sociale è di Euro 17.546.782,57
(diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilasette-
centottantadue virgola cinquantasette) diviso in
complessive n. 25.331.766 (venticinquemilionitre-
centotrentunomilasettecentosessantasei) azioni or-
dinarie interamente liberate, senza indicazione
del valore nominale, tutte rappresentative della
medesima frazione del capitale.
5.2 L'assemblea straordinaria in data 12 giugno
2014 ha deliberato:
- di aumentare il capitale sociale a servizio del-
l'esercizio dei Warrants GEM, in via scindibile,
con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
dell'art. 2441 commi 5 e 6 Codice Civile per un am-
montare complessivo di massimi Euro 12.500.000,00
(dodicimilionicinquecentomila), inclusivi di so-
vrapprezzo, da liberarsi anche in più tranches, en-
tro il termine finale di sottoscrizione fissato al
31 dicembre 2020, mediante la sottoscrizione di
massime n. 46.000.000 (quarantaseimilioni) azioni
ordinarie della Società, prive del valore nomina-
le, aventi medesimo godimento e le medesime carat-
teristiche delle azioni ordinarie della Società in
circolazione alla data di emissione.
5.3 Ogni azione è indivisibile. Quando siano inte-
ramente liberate, e qualora la legge lo consenta,
le azioni possono essere al portatore.
Le azioni al portatore possono essere convertite
in nominative e viceversa. Le operazioni di conver-
sione sono fatte a spese dell'azionista.
5.4 La qualità di azionista si costituisce, di per
sé sola, adesione del presente statuto.
Articolo 6
6.1 Il capitale può essere aumentato anche median-
te conferimenti di beni in natura o crediti e con
emissione di azioni privilegiate od aventi diritti
diversi da quelli delle azioni ordinarie.
6.2 L'emissione di nuove azioni ordinarie o di a-
zioni di altre categorie, aventi le stesse caratte-
ristiche di quelle delle categorie già in circola-
zione, non richiede comunque ulteriori approvazio-
ni delle assemblee speciali degli azionisti di ta-
li altre categorie.
6.3 Il diritto di opzione può essere escluso o li-
mitato nei casi previsti dalla legge, nonchè nei
limiti del 10% (dieci per cento) del capitale so-
ciale preesistente, sempre nel rispetto delle con-
dizioni e delle modalità stabilite dalla legge.
L'assemblea straordinaria può delegare il Consi-
glio di Amministrazione ad aumentare il capitale,
anche con esclusione del diritto di opzione, nel-
l'osservanza delle norme applicabili.
ASSEMBLICE
Articolo 7
7.1 L'assemblea rappresenta la universalità dei so-
ci e le sue deliberazioni, prese in conformità al-
la legge ed al presente statuto, obbligano tutti i
soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea è ordinaria, straordinaria o speciale
a sensi di legge.
Essa può essere convocata anche fuori della sede
sociale, purchè in Italia.
7.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una
volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro
120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eserci-
zio sociale.
Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assem-
blea ordinaria annuale può essere convocata entro
180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eser-
cizio sociale; in tale caso, gli Amministratori se-
gnalano, nella relazione sulla gestione a corredo
del bilancio, le ragioni della dilazione.
Articolo 8
Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo che siano
emesse azioni in tutto o in parte prive del dirit-
to di voto.
Articolo 9
Fermi i poteri previsti da specifiche disposizioni
di legge, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di
Amministrazione, mediante l'avviso di convocazio-
ne, contenente tutti gli elementi richiesti dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari,
pubblicato nei termini di legge sul sito internet
della Società, e con le altre modalità previste
dalla normativa - anche regolamentare - di volta
in volta vigente.
9.2 L'Assemblea si svolge in unica convocazione,
salvo che il Consiglio di amministrazione, per una
determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare
una data per la seconda e, eventualmente, per la
terza convocazione, dandone notizia nell'avviso di
convocazione.
9.3 Gli azionisti che, anche congiuntamente, rap-
presentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per-
cento) del capitale sociale possono chiedere per i-
scritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazio-
ne dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sal-
vo diverso termine stabilito dalla legge, nei limi-
ti e con le modalità previste dalle norme di legge
e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'e-
lenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
Delle integrazioni dell'elenco delle materie che
l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predet-
te richieste è data notizia nelle forme e nei ter-
mini previsti dalla normativa applicabile.
Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo
per la presentazione della richiesta d'integrazio-
ne, dovranno consegnare al Consiglio di Amministra-
zione una relazione sulle materie di cui essi pro-
pongono la trattazione. Il Consiglio di Amministra-
zione mette a disposizione del pubblico la relazio-
ne, accompagnata dalle proprie eventuali valutazio-
ni, contestualmente alla notizia di integrazione,
con le modalità sopra indicate.
Articolo 10
Il diritto di intervento all'assemblea è regolato
dalla legge.
Possono intervenire all'assemblea i soggetti ai
quali spetta il diritto di voto, i quali risultino
titolari delle azioni al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto pre-
cedente la data dell'assemblea, che abbiano comuni-
cato la propria volontà di intervento mediante
l'intermediario abilitato.
Articolo 11
11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in
Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di
legge, mediante delega scritta, anche notificata
in via elettronica ai sensi della normativa vigen-
te.
La notifica elettronica della delega può essere ef-
fettuata mediante trasmissione all'indirizzo di po-
sta elettronica certificata, secondo le modalità
stabilite di volta in volta nell'avviso si convoca-
zione.
11.2 La Società, avvalendosi della facoltà previ-
sta dalla legge, non designa il rappresentante di
cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbra-
io 1998 n. 58, come modificato e integrato.
Articolo 12
12.1 Per la validità delle assemblee e delle loro
deliberazioni su osservano le disposizioni di leg-
qe .
Articolo 13
13.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimen-
to, assenza o mancanza di quest'ultimo l'assemblea
elegge il proprio Presidente a maggioranza relati-
va.
13.2 Il Presidente, con il consenso dell'assemblea
nomina un Segretario, anche non socio, e sceglie,
se lo ritiene opportuno, sempre con l'assenso del-
l'assemblea, due scrutatori tra gli azionisti.
13.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono constata-
te da processo verbale firmato dal Presidente e
dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quan-
do il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale
è redatto da Notaio.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 14
14.1 La società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindi-
ci) membri, eletti dall'assemblea. L'assemblea ne
determina il numero entro i limiti suddetti.
14.2 Gli Amministratori durano in carica tre eser-
cizi, fino all'assemblea convocata per l'approva-
zione del bilancio inerente all'ultimo esercizio
sociale della loro carica. Gli Amministratori sono
rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma
di legge.
14.3 Gli Amministratori sono nominati sulla base
di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei
successivi commi, nelle quali i candidati sono e-
lencati mediante un numero progressivo.
Tra le liste non debbono esistere elementi di col-
legamento, nemmeno indiretto; in caso di collega-
mento, sono ineleggibili i candidati in liste col-
legate alla lista che ottiene il maggior numero di
voti.
Le liste non presentate nei termini e con le moda-
lità ai sensi dei commi successivi non sono ammes-
se in votazione.
Le liste presentate dagli azionisti devono essere
depositate presso la sede della società almeno ven-
ticinque giorni prima di quello fissato per l'as-
semblea in unica o in prima convocazione e messe a
disposizione del pubblico, con le modalità previ-
ste dalla legge e dalla Consob con proprio regola-
mento, almeno ventuno giorni prima di quello fissa-
to per l'Assemblea in unica o in prima convocazio-
ne .
Ogni azionista può presentare o concorrere a pre-
sentare una sola lista.
I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale,
ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998
n. 58, come successivamente modificato e integra-
to, nonchè il soggetto controllante, le società
controllate e quelle sottoposte a comune controllo
ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998
n. 58, come successivamente modificato e integra-
to, possono presentare, o concorrere a presentare,
una sola lista.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli
azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti
siano complessivamente titolari di azioni rappre-
sentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per
cento) del capitale sociale sottoscritto alla data
in cui la lista viene presentata o, se diversa, la
misura stabilita dalla Consob con regolamento e co-
municata ai sensi dell'art. 144-septies del Regola-
mento Consob 11971/1999 e avente diritto di voto
nell'assemblea ordinaria. La titolarità della per-
centuale minima di partecipazione per la presenta-
zione delle liste di candidati è determinata aven-
do riguardo alle azioni che risultano registrate a
favore dell'azionista nel giorno in cui le liste
sono depositate presso la Società. Al fine di com-
provare la titolarità del numero di azioni necessa-
rio alla presentazione delle liste, gli azionisti
devono depositare presso la sede sociale, entro il
termine previsto per la pubblicazione delle liste
da parte della Società, la certificazione compro-
vante la titolarità del numero delle azioni rappre-
sentate.
A pena di inammissibilità del deposito della li-
sta, alla stessa devono essere allegati, a cura e
sotto la responsabilità degli azionisti presentato-
ri, il curriculum personale contenente un'esaurien-
te informativa sulle caratteristiche personali e
professionali di ciascun candidato e le dichiara-
zioni con le quali i medesimi accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsa-
bilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità,
di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esi-
stenza di requisiti prescritti dalla normativa ap-
cariche. plicabile e dal presente statuto per le rispettive
Le liste che presentano un numero di candidati pa-
ri o superiore a tre devono includere candidati di
genere diverso, secondo quanto previsto nell'avvi-
so di convocazione dell'assemblea, in modo da con-
sentire nella composizione del Consiglio di Ammini-
strazione la presenza di almeno un terzo di membri
del genere meno rappresentato (o dell'eventuale
maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigen-
te, in materia di equilibrio tra i generi), arro-
tondato per eccesso.
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista
a pena di ineleggibilità.

ಕೆರಿ

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Ammini-
strazione, ovvero due se il consiglio sia composto
da più di sette membri, deve possedere i requisiti
di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'arti-
colo 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
come successivamente modificato e integrato e dal-
la normativa comunque applicabile.
I candidati indipendenti in ciascuna lista dovran-
no essere indicati con i primi numeri progressivi
ovvero dovranno essere elencati alternativamente
con i candidati non indipendenti.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola
lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso
votante a favore di più liste.
14.4 Alla elezione degli Amministratori si proce-
derà come segue:
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza
dei voti espressi dagli azionisti ("Lista di Mag-
gioranza") saranno tratti nell'ordine progressivo
con il quale sono elencati nella lista stessa i
candidati in numero pari al complessivo dei compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere
meno uno;
b) i restanti Amministratori saranno tratti dal-
le altre liste che non siano collegate in alcun mo-
do, neppure indirettamente, con i soci che hanno
presentato o votato la lista risultata prima per
numero di voti e che risulti seconda per numero di
voti.
Se la Lista "di Maggioranza" contiene un numero di
candidati superiore al numero complessivo dei com-
ponenti del Consiglio di Amministrazione da elegge-
re, risultano tratti i candidati con numero pro-
gressivo pari al numero complessivo dei componenti
del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno
uno.
14.5 Qualora con i candidati eletti con le moda-
lità sopra indicate non sia assicurata la nomina
di un numero di Amministratori in possesso dei re-
quisiti di indipendenza di cui al successivo arti-
colo 15 dello statuto, pari al numero minimo stabi-
lito dalla legge in relazione al numero complessi-
vo degli Amministratori, il candidato non indipen-
dente eletto come ultimo in ordine progressivo nel-
la Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo
candidato indipendente non eletto dalla stessa li-
sta secondo l'ordine progressivo. In mancanza di
candidati in possesso dei requisiti di indipenden-
za nella Lista di Maggioranza in numero sufficien-
te a procedere alla sostituzione, l'Assemblea inte-
gra l'organo con le maggioranze di legge, assicu-
rando il soddisfacimento del requisito.
Qualora con i candidati eletti con le modalità so-
pra indicate non sia assicurata la nomina di un
terzo dei candidati appartenenti al genere meno
rappresentato, arrotondato per eccesso, il candida-
to appartenente al genere più rappresentato eletto
come ultimo in ordine progressivo nella Lista di
Maqqioranza sarà sostituito dal primo candidato ap-
partenente al genere meno rappresentato non eletto
dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo.
In mancanza di candidati del genere meno rappresen-
tato all'interno della Lista di Maggioranza in nu-
mero sufficiente a procedere alla sostituzione,
l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di
legge, assicurando il soddisfacimento del requisi-
to.
14.6 Nel caso in cui venga presentata un'unica li-
sta o nel caso in cui non venga presentata alcuna
lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di
legge, senza osservare il procedimento sopra previ-
sto, fermo il rispetto delle previsioni di cui al
successivo articolo 15 dello statuto nonché le pre-
visioni in materia di equilibrio tra i generi.
14.7 Qualora un Amministratore, per qualsiasi moti-

છે।

vo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in
carica la maggioranza degli Amministratori eletti
dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione
provvederà alla sua sostituzione ai sensi del-
l'art. 2386 del Codice Civile, nominando il primo
dei candidati non eletti della lista cui appartene-
va l'Amministratore cessato dalla carica, nel ri-
spetto delle previsioni in tema di nomina di Ammi-
nistratori non appartenenti alla Lista di Maggio-
ranza, delle previsioni di cui al successivo arti-
colo 15 dello statuto nonché delle previsioni in
materia di equilibrio tra i generi.
Qualora non residuino nella predetta lista candida-
ti non eletti, ovvero candidati con i requisiti ri-
chiesti, il Consiglio di Amministrazione provvede
alla sostituzione, così come successivamente prov-
vede l'Assemblea con le maggioranze di legge.
14.8 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti
il Consiglio di Amministrazione di nomina assem-
bleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i
restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina
assembleare si intendono dimissionari. La loro ces-
sazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio
di Amministrazione è stato ricostituito dall'assem-
blea, convocata d'urgenza dagli Amministratori ri-
masti in carica.
Articolo 15
15.1 Gli Amministratori indipendenti garantiscono
la composizione degli interessi di tutti gli azio-
nisti sia di maggioranza che di minoranza.
15.2 Sono indipendenti gli Amministratori che sod-
disfano tutti i requisiti di cui all'art. 148, com-
ma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successi-
vamente modificato e integrato, come richiamato
dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58, come successivamente modificato e inte-
grato, e:
a) non intrattengano direttamente, indiretta-
mente o per conto di terzi, nè abbiano di recente
intrattenuto relazioni economiche, di rilevanza ta-
le da condizionare la loro autonomia di giudizio,
con la società, con le sue controllate, con gli Am-
ministratori esecutivi, con azionisti che singolar-
mente detengano nella società una partecipazione
di controllo o di collegamento o che partecipino a
patti parasociali per il controllo o il collegamen-
to o che rivestano la carica di Amministratore in
società o loro controllanti che abbiano tali carat-
teristiche;
b) non abbiano controversie con la società o
ದ್ದವು


con sue controllate o non siano Amministratori, di-
pendenti o soci controllanti di una società con la
quale la società abbia una controversia;
c) non siano titolari, direttamente, indiret-
tamente o per conto di terzi, di partecipazioni a-
zionarie di entità tale da permettere loro di eser-
citare il controllo o un'influenza notevole sulla
società, nè partecipino a patti parasociali per il
controllo della società stessa; non detengano
l
e/o non siano Amministratori o dipendenti di so-
cietà che detengano - direttamente e/o indiretta-
mente una partecipazione nel capitale della so-
cietà in misura eguale o superiore al due per cen-
to;
d) non siano stretti familiari di Amministra-
tori esecutivi della società o di soggetti che si
trovino nelle situazioni indicate alle precedenti
lettere a) , b) e c) .
15.3 L'indipendenza degli Amministratori è valuta-
ta con periodicità almeno annuale dal Consiglio di
Amministrazione, secondo un regolamento dallo stes-
so adottato, tenendo anche conto delle informazio-
ni che i singoli interessati sono tenuti a fornire.
L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunica-
to agli azionisti ed al Mercato.
Al fine della valutazione dell'indipendenza il Con-
siglio di Amministrazione tiene conto, per i rap-
porti di lavoro e per gli incarichi di Amministra-
tore Esecutivo, degli ultimi tre esercizi e, per
le altre relazioni economiche, dell'ultimo eserci-
zio.
Il Consiglio di Amministrazione che accerta il ve-
nir meno del requisito dell'indipendenza in capo a-
qli Amministratori delibera con la maggioranza de-
gli Amministratori presenti.
Al venir meno dei requisiti di indipendenza l'Ammi-
nistratore nominato con tale veste si intende auto-
maticamente dimissionario con conseguente obbligo
degli altri Amministratori di provvedere tempesti-
vamente alla sua sostituzione.
Articolo 16
Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli
Amministratori sono vincolati dal disposto di cui
all'articolo 2390 Codice Civile.
Articolo 17
Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nel-
la sede della società, sia altrove, oltre che nei
casi di legge, tutte le volte che il Presidente lo
giudichi necessario o quando ne sia fatta richie-
sta scritta da almeno due Amministratori o due Sin-
್ದಾರೆ. ಇದ
daci e comunque con periodicità almeno trimestrale.
17.2 Gli Amministratori riferiscono al Collegio
Sindacale in occasione delle riunioni del Consi-
glio e, ove nominato, del Comitato Esecutivo o an-
che direttamente, con periodicità almeno trimestra-
le, sull'attività svolta e sulle operazioni di mag-
gior rilievo economico, finanziario e patrimonia-
le, effettuate dalla società o dalle società con-
trollate; in particolare riferiscono sulle opera-
zioni nelle quali essi abbiano un interesse per
conto proprio o di terzi, o che siano influenzate
dal soggetto che esercita l'attività di direzione
e coordinamento.
Articolo 18
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato
dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni liberi pri-
ma dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sinda-
co Effettivo e nei casi di urgenza almeno 2 (due)
giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione deli-
bera le modalità di convocazione delle proprie riu-
nioni.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Con-
siglio di Amministrazione si tengano in videoconfe-
renza o in teleconferenza, senza che sia richiesta
la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e
dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che
tutti i partecipanti possano essere identificati e
sia loro consentito di seguire la discussione, di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e
visionare documenti.
18.2 Verificandosi tali presupposti, il Consiglio
si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il
Presidente e il Segretario.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
risultano da processi verbali che, trascritti su
apposito libro tenuto a norma di legge, vengono
firmati dal Presidente della seduta e dal segreta-
rio.
Le copie dei verbali fanno piena fede se sotto-
scritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e
controfirmate dal Segretario.
Articolo 19
19.1 Per la validità delle deliberazioni del Consi-
glio di Amministrazione si richiede la presenza
della maggioranza dei suoi membri in carica.
19.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza as-
soluta di voti dei presenti. In caso di parità pre-
vale il voto del Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione.
Articolo 20
20.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione
spetta il rimborso delle spese sostenute per ragio-
ne del loro ufficio.
20.2 L'assemblea può inoltre assegnare al Consi-
glio di Amministrazione determinate indennità.
Articolo 21
21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della società, senza eccezione di
sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che
ritiene opportuni per il raggiungimento dell'ogget-
to sociale esclusi soltanto quelli che la legge ri-
serva tassativamente all'assemblea degli azionisti.
21.2 Al Consiglio di Amministrazione è altresì at-
tribuita la competenza a deliberare la fusione nei
casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis C.C.,
l'istituzione e la soppressione di sedi seconda-
rie, la riduzione del capitale in caso di recesso
dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizio-
ni normative, il trasferimento della sede nel ter-
ritorio nazionale.
Articolo 22
22.1 La società approva le operazioni con parti
correlate in conformità alle previsioni di legge e
29
regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni
del presente statuto e alle procedure e regolamen-
ti interni adottati in materia della società.
22.2 Le procedure interne adottate dalla società
in relazione alle operazioni con parti correlate
possono prevedere che il Consiglio di Amministra-
zione approvi le operazioni di maggiore rilevanza
nonostante l'avviso contrario degli amministratori
indipendenti purché il compimento di tali operazio-
ni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'ar-
ticolo 2364, comma 1, numero 5), Codice Civile.
22.3 Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso
l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al com-
pimento dell'operazione deliberando a magqioranza
di legge, a meno che, ove siano presenti o rappre-
sentati in Assemblea soci non correlati che rappre-
sentino almeno il 10% (dieci per cento) del capita-
le sociale con diritto di voto, la maggioranza dei
soci non correlati votanti abbia espresso voto con-
trario all'operazione in questione. Le procedure
interne adottate dalla società in relazione alle o-
perazioni con parti correlate possono prevedere
l'esclusione dal loro ambito applicativo delle ope-
razioni urgenti, anche di competenza assembleare,
nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni
di legge e regolamentari applicabili.
Articolo 23
23.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i
suoi membri un Presidente. Il Consiglio di Ammini-
strazione può nominare tra i suoi membri uno o più
Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente
nei casi di assenza od impedimento, un Segretario
anche estraneo e uno o più Amministratori Delegati
e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limi-
tazioni previste dall'art. 2381 del Codice Civile,
i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, anche il
numero dei componenti, la durata e le norme che ne
regolano il funzionamento.
23.2 In caso di nomina del Comitato Esecutivo ne
fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio
di Amministrazione e, ove nominati, il o gli Ammi-
nistratori Delegati.
Il Comitato Esecutivo può riunirsi anche in video-
conferenza o in teleconferenza a norma dell'art,
18 dello statuto.
23.3 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può
conferire speciali incarichi a singoli Amministra-
tori fissandone le attribuzioni e le eventuali re-
tribuzioni e/o cauzioni a norma di leqqe.
23.4 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio

്കു

di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con pe-
riodicità almeno trimestrale, sul generale andamen-
to della gestione e sulla sua prevedibile evoluzio-
ne nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per
le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate
dalla Società e dalle sue controllate.
23.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare
direttori, anche generali, nonchè procuratori per
singoli atti o categorie di atti.
23.6 Al Consiglio di Amministrazione, previo pare-
re obbligatorio del Collegio Sindacale, è riserva-
ta la nomina del dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, al quale sono
attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla
legge e dalle altre disposizioni applicabili,
nonchè i poteri e le funzioni stabiliti dal Consi-
glio di Amministrazione all'atto della nomina o
con successiva deliberazione.
Il soggetto nominato deve aver conseguito la lau-
rea in Economia e Commercio e deve aver ricoperto
il ruolo di responsabile amministrativo in società
di capitali per un periodo non inferiore a 3 (tre)
anni. Il Consiglio di Amministrazione determina al-
tresì il compenso del predetto dirigente.
FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE
Articolo 24
24.1 Al Presidente, od a chi ne fa le veci, è at-
tribuita la rappresentanza della società con firma
libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta
non sia deliberato diversamente.
Il Presidente, inoltre, o chi ne fa le veci, rap-
presenta la Società in giudizio con facoltà di pro-
muovere azioni ed istanze giudiziarie ed ammini-
strative per ogni grado di giurisdizione ed anche
per giudizi di revocazione e cassazione e di nomi-
nare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
24.2 Gli Amministratori Delegati hanno potere di
rappresentanza della società con firma libera nei
limiti delle deleghe loro conferite.
COLLEGIO SINDACALE
Articolo 25
25.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sinda-
ci Effettivi e tre Supplenti, rieleggibili.
25.2 La composizione del Collegio deve assicurare
la presenza di un terzo dei membri del genere meno
rappresentato.
25.3 I componenti sono scelti fra coloro che siano
in possesso dei requisiti di professionalità e ono-
rabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000,
ర్థన
n. 162 del Ministero della Giustizia.
25.4 Oltre che negli altri casi previsti dalla leg-
ge, non possono essere eletti Sindaci e, se eletti
decadono d'ufficio, coloro che ricoprano la carica
di Sindaco Effettivo in più di cinque società ita-
liane quotate nei mercati regolamentati italiani o
che non siano in possesso dei requisiti di profes-
sionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa
applicabile con le precisazioni di cui ai commi
successivi. Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed al-
meno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra qli
iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che
hanno esercitato l'attività di controllo legale
dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Gli altri componenti del Collegio, che non siano
in possesso dei requisiti di cui sopra, sono scel-
ti fra coloro che hanno maturato un'esperienza com-
plessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo
ovvero compiti direttivi presso società di capita-
li che abbiano un capitale sociale non inferiore a
due milioni di Euro; ovvero
b) attività professionali o di insegnamento
di ruolo in materie giuridiche, economiche, finan-
ziarie e tecnico-scientifiche, strettamente atti-
nenti all'attività dell'impresa, intendendosi per
tali il diritto industriale, commerciale, tributa-
rio, nonché economia generale e dell'impresa, ra-
gioneria e finanza aziendale, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso gli enti pub-
blici o pubbliche amministrazioni operanti nei set-
tori creditizio, finanziario e assicurativo e co-
munque in settori strettamente attinenti all'atti-
vità dell'impresa, intendendosi per tali quelli re-
lativi alla ricerca, sviluppo produzione e commer-
cializzazione di prodotti tessili e di abbigliamen-
to, nonché dei relativi accessori.
25.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base
di liste secondo le procedure di cui ai commi se-
guenti, al fine di assicurare alla minoranza la no-
mina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Sup-
plente.
Vengono presentate liste composte di due sezioni:
l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'al-
tra per la nomina dei Sindaci Supplenti.
Le liste - considerando entrambe le sezioni - che
contengano un numero di candidati pari o superiore
a tre, debbono includere candidati di genere diver-
so. Le liste contengono un numero di candidati non
superiore al numero dei membri da eleqqere, elenca-
ti mediante un numero progressivo.
25.6 Hanno diritto di presentare le liste soltanto
i soci che da soli o insieme ad altri azionisti
rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque
per cento) delle azioni aventi diritto di voto nel-
l'assemblea ordinaria o, se diversa, la misura sta-
bilita dalla Consob con regolamento.
La titolarità della percentuale minima di parteci-
pazione per la presentazione delle liste di candi-
dati è determinata avendo riguardo alle azioni che
risultano registrate a favore dell'azionista nel
giorno in cui le liste sono depositate presso la
Società. Al fine di comprovare la titolarità del
numero di azioni necessario alla presentazione del-
le liste, gli azionisti devono depositare presso
la sede sociale, entro il termine previsto per la
pubblicazione delle liste da parte della Società,
la certificazione comprovante la titolarità del nu-
mero delle azioni rappresentate.
A pena di inammissibilità del deposito della li-
sta, alla stessa devono essere allegati, a cura e
sotto responsabilità degli azionisti presentatori,
il curriculum professionale contenente un'esaurien-
te informativa sulle caratteristiche personali e
professionali di ciascun candidato e le dichiara-

zioni con le quali i medesimi accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsa-
bilità, l'inesistenza di cause di neleggibilità,
di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esi-
stenza dei requisiti prescritti dalla normativa ap-
plicabile e dal presente statuto per le rispettive
cariche. Inoltre, le liste dovranno contenere una
dichiarazione degli azionisti diversi da quelli
che detengono, anche congiuntamente, una partecipa-
zione di controllo o di maggioranza relativa, atte-
stante l'assenza di rapporti di collegamento previ-
sti dall'articolo 144-quinquies del regolamento
Consob 11971/99 con questi ultimi.
Ogni azionista può concorrere a presentare una so-
la lista; in caso di violazione non si tiene conto
dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle
liste.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presenta-
no, dovranno essere depositate presso la sede leqa-
le della Società almeno venticinque giorni prima
di quello fissato per l'assemblea in unica o in
prima convocazione chiamata a deliberare sulla no-
mina dei componenti del Collegio Sindacale e messe
a disposizione del pubblico, con le modalità previ-
ste dalla legge e dalla Consob con proprio regola-
mento, almeno ventuno giorni prima di quello fissa-
to per l'Assemblea in unica o in prima convocazio-
ne. La lista per la quale non sono osservate le
statuizioni di cui sopra, è considerata come non
presentata.
Oqni azionista ha diritto di votare una sola lista.
Oqni candidato può presentarsi in una sola lista a
pena di ineleggibilità.
25.7 Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi
due candidati della lista che avrà ottenuto il mag-
gior numero di voti e il primo candidato della li-
sta che sarà risultata seconda per numero di voti
che assumerà altresì la carica di Presidente del
Collegio.
Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due
candidati della lista che avrà ottenuto il maggior
numero di voti e il primo candidato della lista
che sarà risultata seconda per numero di voti.
In caso di parità di voti fra due o più liste ri-
sulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani
per età sino alla concorrenza dei posti da assegna-
re.
Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno
eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effetti-
vi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella
lista in ordine di elenco.
Qualora con i candidati eletti con le modalità so-
pra indicate non sia assicurata la nomina di un
terzo dei candidati appartenenti al genere meno
rappresentato, il candidato appartenente al genere
più rappresentato eletto come ultimo in ordine pro-
gressivo nella lista risultata prima per numero di
voti, sarà sostituito dal primo candidato apparte-
nente al genere meno rappresentato non eletto dal-
la stessa lista secondo l'ordine progressivo. In
mancanza di candidati del genere meno rappresenta-
to all'interno della lista risultata prima per nu-
mero di voti in numero sufficiente a procedere al-
la sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con
le maggioranze di legge, assicurando il soddisfaci-
mento del requisito.
Qualora non venga proposta alcuna lista risulteran-
no eletti Sindaci Effettivi e Supplenti i candida-
ti votati dall'assemblea, sempre che essi consegua-
no la maggioranza relativa dei voti espressi in as-
semblea e fermo il rispetto delle previsioni in ma-
teria di equilibrio tra i generi.
25.8 La procedura del voto di lista si applica so-
lo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindaca-
le.

ച്ചു

In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco
subentra il supplente appartenente alla medesima
lista di quello da sostituire.
Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e
Supplenti necessari per l'integrazione del Colle-
gio Sindacale l'assemblea delibera a maggioranza
relativa, fatto salvo il diritto della minoranza
di cui al presente articolo e nel rispetto del cri-
terio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i
generi.
25.9 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazio-
ne al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministra-
zione. Il potere di convocazione del Consiglio di
Amministrazione può essere esercitato individual-
mente da ciascun membro del Collegio; quello di
convocazione dell'Assemblea da almeno due membri
del Collegio.
25.10 Il Collegio Sindacale può radunarsi per vi-
deo o teleconferenza, a condizione che tutti i par-
tecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione e di interve-
nire in tempo reale alla trattazione degli argomen-
ti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel
luogo in cui si trovano il Presidente e il segreta-

વ્યુ

rio.
REVISORE CONTABILE
Articolo 26
L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, confe-
risce l'incarico di revisione legale dei conti in
conformità alle vigenti disposizioni.
BILANCIO E UTILI
Articolo 29
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) di-
cembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede
alla compilazione dell'inventario e del bilancio
osservando le disposizioni di legge.
Articolo 30
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il
prelievo di almeno il 5% (cinque per cento) per la
riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto
il limite di legge, saranno ripartiti integralmen-
te fra le azioni, salvo che l'assemblea, su propo-
sta del Consiglio di Amministrazione, deliberi spe-
ciali prelevamenti a favore di riserve straordina-
rie o per altra destinazione, oppure disponga di
mandarli in tutto od in parte ai successivi eserci-
zi.
Articolo 31
bas
Il Consiglio determina epoca, luogo e modalità di
pagamento dei dividendi, che si prescrivono a favo-
re della società dopo cinque anni dalla data di e-
sigibilità.
RECESSO
Articolo 32
E' espressamente esclusa l'attribuzione del dirit-
to di recesso ai soci che non hanno concorso al-
l'approvazione di delibere riguardanti:
la proroga del termine di durata della società e
l'introduzione o la rimozione di vincoli alla cir-
colazione dei titoli azionari.
SCIOGLIMENTO
Articolo 33
Verificandosi per qualsiasi ragione lo scioglimen-
to della società, l'assemblea determina le moda-
lità della liquidazione e nomina uno o più Liquida-
tori determinandone i poteri e compensi.
F.to Emanuele Cordara
F.to LUCA BOLLINI
101
Allegato "E" al N. 23194/8031 di Rep.
1
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
102

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge I Itolare
Tipo Rap.
Deleganti / Rappresentati legalmente Ordinaria Straordinaria
- ESPOSITO MARCO 0 0
ISHARES VII PLC
D
112.981 112.981
Totale azioni 112.981 112.981
0,004460% 0,004460
2 BENILLOUCHE JOEL 0 0
l R ASTRANCE CAPITAL SA 138.888.889 138.888.889
2 R ZUCCHI SPA 2.065.909.980 2.065.909.980
Totale azioni 2.204.798.869 2.204.798.869
87,036913% 87,036913
Totale azioni in proprio 0 0
Totale azioni in delega 112.981 112.981
Totale azioni in rappresentanza legale 2.204.798.869 2.204.798.869
TOTALE AZIONI 2.204.911.850 2.204.911.850
87,041373% 87,041373%
Totale azionisti in proprio 0 0
Totale azionisti in delega
Totale azionisti in rappresentanza legale 2 2
TOTALE AZIONISTI 3 3
TOTALE PERSONE INTERVENUTE 2 2

F.to Emanuele Cordara

F.to LUCA BOLLINI

Copia conforme

all'originale mio rogito, ed allegati, col quale collazionata concorda.

Milano, il

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