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Webuild Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 14, 2022

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Proxy Solicitation & Information Statement

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REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Webuild S.p.A. del 25 marzo 2022

1. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente regolamento, i termini qui di seguito indicati hanno i seguenti significati; i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa.

Azioni: le azioni ordinarie emesse dalla Società;

Azionisti: i titolari di Azioni;

Codice civile, cod. civ. o c.c.: il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.

Comunicazione Iniziale: la comunicazione all'Emittente effettuata dall'Intermediario, attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Provvedimento Unico sul Post-trading;

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società.

Diritto Reale Legittimante: la piena proprietà di un'Azione con diritto di voto, la nuda proprietà di un'Azione con diritto di voto o l'usufrutto su di un'Azione con diritto di voto;

Elenco Speciale o Elenco: l'apposito elenco istituito dalla Società ai sensi dell'art. 127 quinquies del TUF e dell'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, in cui sono iscritti, a loro richiesta, i titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno chiesto la maggiorazione del voto;

Emittente o Società: Webuild S.p.A.;

Incaricato: indica il soggetto incaricato dalla Società della gestione dell'Elenco Speciale;

Intermediario: soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definito all'art. 2, comma 1, lettera m) del Provvedimento Unico sul Post-trading;

Periodo di Maturazione: periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale;

Provvedimento Unico sul Post-trading: il provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, recante la "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata", come successivamente modificato e integrato;

Record Date: indica la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di secondo quanto previsto dalla normativa, anche regola- mentare, pro tempore vigente;

Regolamento: indica il presente regolamento per la gestione dell'Elenco Spe- ciale relativo al voto maggiorato, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società; Regolamento Emittenti: il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato;

Richiedente: soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda acce- dere al beneficio del voto maggiorato e presenti richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale;

Seconda Comunicazione: indica la comunicazione all'Emittente attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante, rilasciata ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del

Provvedimento Unico sul Post-Trading una volta decorso il Periodo di Maturazione;

Sito Web: il sito istituzionale di Webuild S.p.A. www.webuildgroup.com

Statuto: lo statuto dell'Emittente, vigente alla data del Regolamento;

TUF: il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, adottato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

Ultimo Intermediario: l'Intermediario che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza di soggetti che non operano in qualità di intermediari (investitori finali) o di soggetti non residenti, così come definito all'art. 2, comma 1, lettera s) del Provvedimento Unico sul Post-trading

2. PREMESSE

L'Assemblea della Società, in data 4 ottobre 2019, ha approvato la modifica dell'articolo 13 dello Statuto e l'introduzione degli articoli 13-bis e 13-ter dello Statuto, finalizzata ad introdurre, con efficacia differita al verificarsi di talune condizioni ivi previste, un meccanismo di maggiorazione del diritto di voto secondo quanto previsto e consentito dall'art. 127-quinquies del Testo Unico della Finanza.

In data 25 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società, essendosi verificate dette condizioni, ha adottato il presente Regolamento allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli azionisti, la Società, l'Incaricato e gli Intermediari.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, spettano due voti a ciascuna Azione appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un Diritto Reale Legittimante, per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi dalla data della sua iscrizione nell'Elenco Speciale istituito dalla Società.

Il presente Regolamento è messo a disposizione del pubblico sul Sito Web, nella sezione "Investitori/Azionisti e Capitale/Voto Maggiorato".

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla disciplina applicabile pro tempore vigente e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Unico sul Post-Trading e allo Statuto.

3. ELENCO SPECIALE

La Società istituisce un Elenco Speciale, ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF e degli artt. 13, 13-bis e 13-ter dello Statuto sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, in cui i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto sono tenuti ad iscriversi al fine di conseguire tale maggiorazione.

All'Elenco Speciale si applicano – in quanto compatibili - le disposizioni in materia di libro soci contenute nell'art. 2422 cod. civ. e nell'art. 83-undecies del TUF, anche con riferimento al diritto degli Azionisti di esaminare l'Elenco e di ottenerne estratti a proprie spese. Le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione degli Azionisti, a loro richiesta, anche su supporto informatico.

Ai sensi dell'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione (e, in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, i dati identificativi dell'eventuale controllante);
  • il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli a esse relativi;
  • la data di iscrizione.

In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:

  • i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto (e, in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, i dati identificativi dell'eventuale controllante);
  • il numero delle Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli a esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
  • la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE

L'Incaricato ha il compito di mantenere e gestire l'Elenco Speciale per conto della Società, provvedendo in particolare a:

  • monitorare la ricezione e l'invio delle richieste di iscrizione o cancellazione dall'Elenco Speciale;
  • fornire riscontro agli Intermediari e/o ai titolari del Diritto Reale Legittimante o agli Azionisti in merito alle richieste o altre comunicazioni pervenute, potendo chiedere, per conto della Società, ulteriori informazioni che dovessero essere necessarie ai

fini delle iscrizioni e/o dell'aggiornamento dell'Elenco;

  • procedere alle iscrizioni nell'Elenco Speciale, nonché ai relativi aggiornamenti e/o cancellazioni, nei termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento;
  • mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

5. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO

5.1 Presentazione di una richiesta di iscrizione

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale l'Azionista titolare di un Diritto Reale Legittimante.

Il Richiedente deve rivolgersi all'Ultimo Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli su cui sono registrate le Azioni al fine di chiedere a quest'ultimo di far pervenire alla Società, secondo quanto previsto dal Provvedimento Unico sul Post-trading, un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, specificando il numero di Azioni per cui la richiesta viene effettuata. La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle Azioni possedute dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante.

Unitamente alla richiesta di iscrizione, l'Intermediario trasmette all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società (in copia per conoscenza alla casella [email protected]) nonché dell'Incaricato [email protected] la Comunicazione Iniziale, attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Il modulo per la richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale è riportato in allegato al presente Regolamento ed è a disposizione sul Sito Web, nella sezione "Investitori/Azionisti e Capitale/Voto Maggiorato".

Non saranno accettate le richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute alla Società direttamente dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante o comunque con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento.

Nel caso in cui il Richiedente non sia una persona fisica, quest'ultimo dovrà (i) precisare all'interno della richiesta di iscrizione nell'Elenco se sia sottoposto al controllo, diretto o indiretto, di terzi; (ii) fornire i dati identificativi del soggetto controllante e della relativa catena di controllo; e (iii) comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo. Ai fini del presente Regolamento, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati di cui all'art. 93 TUF.

5.2 Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società, ricevuta la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale e verificata per il tramite dell'Incaricato la completezza della documentazione nonché la legittimazione alla richiesta, provvede, per il tramite dell'Incaricato, all'iscrizione del Richiedente nell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui la richiesta è pervenuta e, in ogni caso, entro la Record Date (se precedente).

La Società e/o l'Incaricato possono richiedere al titolare del Diritto Reale Legittimante anche per il tramite dell'Intermediario – ulteriori informazioni o documenti che siano necessari al fine di procedere all'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, comunica all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, (i) l'avvenuta iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario, copia della Comunicazione Iniziale contenente l'indicazione della data di iscrizione nell'Elenco Speciale, o (ii) il rifiuto dell'iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione Iniziale contenente l'indicazione delle motivazioni del rifiuto.

5.3 Conseguimento del voto maggiorato

Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del ventiquattresimo mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti

date:

  • il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o
  • la Record Date di un'eventuale assemblea degli Azionisti della Società successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

Ai fini dell'accertamento della maggiorazione del diritto di voto, il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale deve rivolgersi all'Ultimo Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli su cui sono registrate le Azioni al fine di chiedere a quest'ultimo di far pervenire alla Società la Seconda Comunicazione attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante, riferita alla data di decorso del periodo continuativo di ventiquattro mesi. L'Intermediario trasmette la Seconda Comunicazione alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società [email protected] (in copia per conoscenza alla casella [email protected]) nonché dell'Incaricato [email protected].

La Società, ricevuta la Seconda Comunicazione, accerta, per il tramite dell'Incaricato, l'avvenuto conseguimento della maggiorazione del diritto di voto e provvede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale, nei termini sopra indicati, dandone comunicazione, tramite posta elettronica certificata, al competente Intermediario.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, comunica, tramite posta elettronica certificata, all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, (i) il conseguimento della maggiorazione; o (ii) il mancato conseguimento della maggiorazione, indicandone le motivazioni.

6. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

La Società, per il tramite dell'Incaricato, procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze:

  • rinuncia dell'interessato, riferita a tutte o parte delle Azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale;
  • comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;
  • d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del Periodo di Maturazione secondo quanto previsto dallo Statuto.

6.1 Comunicazione di rinuncia

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione, in tutto o in parte, da tale Elenco Speciale, con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, ove maturato, o del diritto di acquisirlo, con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale. La rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto è irrevocabile, fermo restando la facoltà di procedere a una nuova richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale ai sensi di quanto sopra.

La richiesta deve essere presentata dal titolare del Diritto Reale Legittimante, in forma scritta, rivolgendosi all'Ultimo Intermediario presso cui il titolare medesimo intrattiene il conto titoli su cui sono registrate le Azioni, affinché quest'ultimo provveda a far pervenire alla Società la relativa comunicazione di revoca totale o parziale secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 6, del Provvedimento Unico sul Post-trading.

La predetta comunicazione di revoca è trasmessa senza indugio dall'Intermediario alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società [email protected] (in copia per conoscenza alla casella [email protected]) nonché dell'Incaricato [email protected], specificando, ove possibile, i riferimenti della/e Comunicazione/i Iniziale/i di iscrizione.

Ricevuta la richiesta, la Società, per il tramite dell'Incaricato, provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio e comunque, al più tardi, entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui è pervenuta la comunicazione di revoca ovvero entro la Record Date (se precedente).

Qualora la rinuncia non riguardi la totalità delle Azioni per le quali è stata fatta l'iscrizione nell'Elenco Speciale e manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i Iniziale/i di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale, per il tramite dell'Incaricato, le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso art. 44, comma 6, del Provvedimento Unico sul Post-trading.

La Società, direttamente o per il tramite dell'Incaricato, notifica tramite posta elettronica certificata al competente Intermediario - senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco - la cancellazione, in tutto o in parte, da tale Elenco con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione.

6.2 Comunicazione di perdita del diritto

Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla Società, e acconsente a che l'Intermediario comunichi, ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti dal successivo art. 7.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni interessate dalla Comunicazione Iniziale, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni ai sensi dell'art. 83-octies del TUF, l'Intermediario deve darne notizia alla Società, attraverso una comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 44, commi 6 e 9, del Provvedimento Unico sul Post-Trading, indicando la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della/e Comunicazione/i Iniziale/i.

Negli altri casi di perdita del diritto alla maggiorazione, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata dall'interessato.

La comunicazione alla Società è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] e copia per conoscenza alla casella [•].

Ricevuta la comunicazione, la Società, per il tramite dell'Incaricato, provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio e comunque, al più tardi, entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui è pervenuta la comunicazione relativa alla perdita del diritto ovvero entro la Record Date, se precedente.

Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i Iniziale/i di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale – per il tramite dell'Incaricato - le Azioni iscritte con data più recente, secondo quanto disposto dallo stesso art. 44, comma 6, del Provvedimento Unico sul Post-trading.

La Società, direttamente o per il tramite dell'Incaricato, notifica tramite posta elettronica certificata al competente Intermediario – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - la cancellazione dall'Elenco Speciale o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni a titolo oneroso o gratuito, esplicitando la relativa motivazione.

6.3 Cancellazione d'ufficio

La Società, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, provvede – direttamente o per il tramite dell'Incaricato – a (i) aggiornare l'Elenco Speciale senza

indugio; e (ii) a darne notizia al competente Intermediario, senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

7. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO

Salvo quanto previsto al successivo art. 8, la maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall'Elenco Speciale:

  • a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento dell'Azione, come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione ovvero in ogni caso l'escussione del pegno quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'Azionista; o
  • b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del TUF.

8. CONSERVAZIONE O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE

8.1 Conservazione del diritto alla maggiorazione

L'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato, se già maturato, o dell'efficacia del periodo di appartenenza necessario alla maturazione della maggiorazione, se non ancora decorso) si conserva nei casi di:

    1. in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle Azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto e salvo in ogni caso il caso di escussione del pegno);
    1. in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o persona legataria;
    1. in caso di fusione o scissione del titolare delle Azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
    1. in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto (o equivalente operazione a seconda della struttura degli OICR in questione);
    1. in caso di trasferimento a titolo gratuito a un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari, ovvero di trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia;
    1. ove la partecipazione sia riconducibile a un trust, in caso di mutamento del trustee.

In tali casi, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato, ove già maturato, o dell'efficacia del periodo di appartenenza necessario alla maturazione della maggiorazione, se non ancora decorso).

Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono registrate le Azioni, l'Intermediario comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti secondo quanto disposto dal Provvedimento Unico sul Posttrading.

Ai fini di quanto precede si fa riferimento, per quanto applicabile, al precedente art. 5.

8.2 Estensione del diritto alla maggiorazione

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

  • a) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
  • b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
  • c) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque

strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari. Nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto:

  • per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo di Maturazione;
  • per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo di Maturazione calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

In tali casi, i titolari del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale anche con riferimento alle Azioni di nuova emissione o alle azioni ricevute in concambio con la stessa anzianità d'iscrizione delle Azioni già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).

L'intermediario provvede ad effettuare le comunicazioni richieste dal Provvedimento unico sul Post-Trading.

Ai fini di quanto precede si fa riferimento, per quanto applicabile, al precedente art. 5.

9. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

9.1 Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio Sito Web, nella sezione "Investitori/Azionisti e Capitale/Voto Maggiorato", i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (comunque superiori alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2, del TUF) e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la Record Date.

9.2 Modifica del capitale sociale

La Società comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'art. 85-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla Record Date.

10. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento, se aventi natura sostanziale, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, sono autorizzati ad apportare al presente Regolamento ogni modifica di carattere puramente formale e che non alteri nella sostanza il contenuto del medesimo nonché ogni modifica dettata dalla necessità di adeguamento a provvedimenti normativi o regolamentari, dandone successivamente informazione al Consiglio di Amministrazione di Webuild in occasione della prima riunione consiliare utile.

11. ENTRATA IN VIGORE

La presente versione del Regolamento per il voto maggiorato entra in vigore il 25 marzo 2022.

ALLEGATO

Richiesta di iscrizione nell'elenco per il conseguimento della maggiorazione del diritto di voto (l'"Elenco") ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Da inviare a Webuild S.p.A. ("Emittente") Tramite l'Intermediario partecipante

via posta elettronica certificata a: [email protected] e [email protected] e in copia a [email protected]

Dati identificativi per l'iscrizione nell'Elenco del titolare del diritto di voto ("Richiedente"):

Nome o denominazione:
Codice fiscale:
Luogo e Data di nascita:
Nazionalità:
Residenza o Sede Legale:
E-Mail e PEC:

Dati identificativi del soggetto controllante il Richiedente:

(se il Richiedente è una persona giuridica o ente privo di personalità giuridica soggetto a controllo diretto o indiretto)

Nome o denominazione:
Codice fiscale:
Residenza o Sede Legale:

Diritto reale legittimante la titolarità del diritto di voto:

(barrare la casella interessata)

A) Piena proprietà B) Nuda proprietà C) Usufrutto.

Azioni per le quali si richiede l'iscrizione nell'Elenco:

N. azioni:
N. conto:
Intermediario:

Attestazioni del Richiedente.

Il Richiedente, (i) dichiara di aver preso nota delle specifiche condizioni e dei termini che l'Emittente ha stabilito nello Statuto e/o nel regolamento attuativo al fine dell'attribuzione, del mantenimento e della perdita del voto maggiorato, (ii) dichiara di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto per le azioni di cui richiede l'iscrizione nell'Elenco e (iii) si obbliga ad assolvere ad ogni onere di comunicazione o impegno aggiuntivo previsto dallo Statuto e/o dal regolamento attuativo ai fini dell'iscrizione delle azioni nell'Elenco nonché dell'accertamento dei presupposti dell'attribuzione, del mantenimento e della perdita del voto maggiorato.

Luogo/Data: ________________________

Firma del Richiedente: ________________________

(se chi sottoscrive la richiesta di iscrizione agisce in rappresentanza del titolare del diritto di voto sopra indicato, riportare le generalità e la qualità del firmatario)

Cognome e Nome:
Luogo e Data di nascita
Nella qualità di (specificare):

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale in materia di Protezione dei Dati (GDPR)

Webuild S.p.A. (Società), titolare del trattamento, con sede in Centro Direzionale Milanofiori Strada 6 - Palazzo L - 20089 Rozzano (MI) - Tel: 0244422111; fax 0244422293; e.mail: [email protected], La informa che i dati contenuti nella Richiesta di iscrizione nell'elenco per il conseguimento della maggiorazione del diritto di voto (l'"Elenco"), ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., inclusi i profili di sicurezza e confidenzialità dei dati, in adempimento ad obblighi di legge o regolamento. I dati personali raccolti, infatti, sono necessari per l'esecuzione delle attività connesse all'iscrizione in detto Elenco e saranno trattati, in modalità elettronica e cartacea, per l'adempimento degli obblighi previsti da quanto sopra, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile, in conformità al GDPR e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

II Suoi dati saranno trattati dal personale della Società debitamente autorizzato al trattamento e dai fornitori di servizi di natura tecnica o organizzativa necessari per le finalità sopra indicate. Tali soggetti ricevono solo i dati necessari per l'esecuzione dei propri compiti ed agiscono in qualità di Responsabili del trattamento in base alle istruzioni fornite dalla Società. I Suoi dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti e professionisti, anche in forma associata, nonché alle Autorità che legittimamente ne debbano venire a conoscenza o ne facciano richiesta. I Suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità per le quali sono raccolti e, comunque, con le modalità e secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente.

La informiamo, inoltre, che può contattare il Titolare ai recapiti sopra indicati per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e per esercitare, in ogni momento e senza formalità, i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. GDPR quali, per esempio, il diritto di accesso, di aggiornamento, di rettifica o integrazione, di cancellazione o trasformazione in forma anonima, di opposizione per motivi legittimi, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso eventualmente prestato nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo.