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Webuild Governance Information 2022

Apr 6, 2022

4062_rns_2022-04-06_c90a5ed9-7e5d-4852-ad98-b1b2d3f94689.pdf

Governance Information

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WEBUILD S.P.A. SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, RECANTE:

"1. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 13, 13 BIS, 13 TER, 22, 24 E 26 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.".

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Webuild S.p.A. ("Webuild" o la "Società" o l'"Emittente") per illustrare le ragioni che giustificano la proposta di modificare gli articoli 2, 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26 dello Statuto sociale.

1. MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 2 DELLO STATUTO SOCIALE

L'Attestazione SOA della Società, come noto, rappresenta la certificazione principale nonché condizione necessaria per consentire alla stessa – senza dover ricorrere ad alcun ausilio esterno - l'accesso alle gare per le varie categorie merceologiche bandite sul mercato domestico e, in alcuni casi, anche all'estero.

La Società, grazie alla varietà dei lavori realizzati ed alla puntuale certificazione degli stessi nelle modalità di legge, ha potuto conseguire, negli ultimi anni, una crescita esponenziale delle categorie merceologiche e relative classi di accesso dell'Attestazione SOA, che ha portato all'importante risultato di 41 Categorie certificate, di cui ben 35 in Classifica Illimitata (un primato in Italia in termini di possibile accesso a gare di qualunque importo comprensive di lavorazioni plurime).

Ciò premesso, al fine di garantire l'accesso a ulteriori qualificazioni, si rende necessario modificare l'articolo 2 dello Statuto sociale al fine di renderlo maggiormente aderente alle previsioni di cui all'art. 76 del DPR 207/2010 ("DPR"), prevedendo espressamente che la Società può operare nelle categorie di opere generali e specializzate indicate all'allegato "A" di detto DPR e sue successive ed eventuali modificazioni e/o integrazioni.

2. MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTT. 13, 13 BIS, 13 TER, 22, 24 E 26 DELLO STATUTO SOCIALE

Le modifiche statutarie proposte agli artt. 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26 dello Statuto conseguono:

  • (i) all'intervenuta delibera di istituzione dell'Elenco Speciale previsto dagli artt. 127-quinquies del Testo Unico relativamente alla maggiorazione del voto, a seguito dell'accertamento dell'integrale completamento del Progetto Italia, effettuato da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del 25 marzo 2022 (artt. 13, 13 bis e 13 ter);
  • (ii) alla necessità di soddisfare esigenze di flessibilità, chiarezza espositiva e/o operative della Società, anche al fine di allineare talune previsioni alle migliori prassi di mercato (artt. 22, 24 e 26).

3. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLATO

TESTO VIGENTE "TESTO PROPOSTO"
ART. 2
La Società ha per oggetto: la costruzione, in
proprio e per conto di terzi, di opere stradali,
portuali,
idrauliche,
idroelettriche,
edilizie,
ferroviarie, ed in genere ogni costruzione di
ingegneria civile in Italia ed all'Estero.
ART. 2
La Società ha per oggetto: la costruzione, in
proprio e per conto di terzi, di opere stradali,
portuali,
idrauliche,
idroelettriche,
edilizie,
ferroviarie, ed in genere ogni costruzione di
ingegneria
civile
in
Italia
ed
all'Estero.
In
particolare, la Società, potrà svolgere tutte le
attività riconducibili a tutte le categorie di opere
generali e specializzate di cui all'allegato "A"
al
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive
modifiche ed integrazioni.
La società potrà intraprendere e compiere tutte le
operazioni od affari commerciali, industriali e
finanziari,
mobiliari
ed
immobiliari
ritenuti
necessari ed utili per il conseguimento dell'oggetto
sociale,
ivi
inclusa
l'attività
di
studio,
di
progettazione e di consulenza nei settori in cui la
società opera.
Essa
potrà
assumere,
sia
direttamente
che
indirettamente, interessenze e partecipazioni in
altre società od imprese aventi oggetto analogo od
affine o connesso al proprio.
Essa può pure prestare avalli, fidejussioni e
garanzie, anche reali e ciò anche per debiti di terzi.
La società potrà intraprendere e compiere tutte le
operazioni od affari commerciali, industriali e
finanziari,
mobiliari
ed
immobiliari
ritenuti
necessari
ed
utili
per
il
conseguimento
dell'oggetto sociale, ivi inclusa l'attività di studio,
di progettazione e di consulenza nei settori in cui
la società opera.
Essa
potrà
assumere,
sia
direttamente
che
indirettamente, interessenze e partecipazioni
in
altre società od imprese aventi oggetto analogo
od affine o connesso al proprio.
Essa può pure prestare avalli, fidejussioni e
garanzie, anche reali e ciò anche per debiti di terzi.
ART. 13
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
In deroga a quanto previsto nel comma precedente
e fermo quanto previsto nel successivo articolo 13-
bis
in
merito
alla
tempistica
di
istituzione
dell'Elenco Speciale (come di seguito definito),
ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque
a due voti per ogni azione) a condizione che
l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in
virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del
diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o
nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con
diritto di voto) per un periodo continuativo di
almeno ventiquattro mesi decorrente dalla data di
iscrizione
nell'elenco
speciale
istituito
e
disciplinato nei tempi e nei modi di cui al
successivo articolo 13-bis (l'"Elenco Speciale"),
come da apposita comunicazione attestante il
ART. 13
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
In
deroga
a
quanto
previsto
nel
comma
precedente
e
fermo
quanto
previsto
nel
successivo articolo 13-bis in merito alla tempistica
di
istituzione dell'Elenco Speciale (come di seguito
definito), ciascuna azione dà diritto a voto doppio
(e dunque a due voti per ogni azione) a condizione
che
l'azione
sia
appartenuta
al
medesimo
soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante
l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con
diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto
o usufrutto con diritto di voto) per un periodo
continuativo
di
almeno
ventiquattro
mesi
decorrente dalla data di iscrizione nell'elenco
speciale istituito e disciplinato nei tempi e nei
modi di cui al successivo articolo 13-bis (l'"Elenco
Speciale"), come da apposita comunicazione

E-MARKET
CERTIFIED
TESTO VIGENTE "TESTO PROPOSTO"
possesso azionario riferita alla data di decorso del
periodo continuativo rilasciata dall'intermediario
presso il quale le azioni sono depositate ai sensi
della normativa vigente.
L'acquisizione della maggiorazione del diritto di
voto è efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto
giorno di mercato aperto del mese di calendario
successivo a quello in cui si sono verificate le
condizioni
richieste
dallo
Statuto
per
la
maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d.
record
date
di
un'eventuale
assemblea,
determinata ai sensi della normativa vigente,
successiva alla data in cui si siano verificate le
condizioni
richieste
dallo
Statuto
per
la
maggiorazione del diritto di voto.
attestante il possesso azionario riferita alla data di
decorso
del
periodo
continuativo
rilasciata
dall'intermediario presso il quale le azioni sono
depositate ai sensi della normativa vigente.
L'acquisizione della maggiorazione del diritto di
voto è efficace alla prima nel tempo tra: (i) il
quinto giorno di mercato aperto del mese di
calendario successivo a quello in cui si sono
verificate le condizioni richieste dallo Statuto per
la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d.
record
date
di
un'eventuale
assemblea,
determinata ai sensi della normativa vigente,
successiva alla data in cui si siano verificate le
condizioni
richieste
dallo
Statuto
per
la
maggiorazione del diritto di voto.
ART. 13 bis)
La Società istituisce l'Elenco Speciale a decorrere
dalla (e non prima della) scadenza del 36°
ART. 13 bis)
La Società istituisce lL'Elenco Speciale a decorrere
dalla (e non prima della) scadenza del 36°
(trentaseiesimo) mese successivo al 12 novembre
2019, ovvero, se precedente, data in cui il Consiglio
di Amministrazione della Società delibererà, ai
sensi
dell'art.
24)
del
presente
statuto,
l'accertamento dell'integrale completamento del
Progetto Italia e lo conserva presso la sede sociale,
con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa
applicabile cui devono iscriversi i soggetti che
intendano beneficiare della maggiorazione del
diritto di voto. Al fine di
ottenere l'iscrizione
nell'Elenco Speciale (una volta istituito), il soggetto
legittimato ai sensi del presente articolo dovrà
presentare un'apposita istanza, allegando una
(trentaseiesimo) mese successivo al 12 novembre
2019, ovvero, se precedente, data in cui il
Consiglio
di
Amministrazione
della
Società
delibererà, ai sensi dell'art. 24) del presente
statuto,
l'accertamento
dell'integrale
completamento del Progetto Italia

istituito
dalla Società –
e lo
è
conservato
presso la sede
sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla
normativa applicabile e nel medesimo vengono
iscritti
cui devono iscriversi
i soggetti che
intendano beneficiare della maggiorazione del
diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione
nell'Elenco
Speciale
(una
volta
istituito),
il
comunicazione attestante il possesso azionario –
che può riguardare anche solo parte delle azioni
possedute
dal
titolare

rilasciata
dall'intermediario presso il quale le azioni sono
depositate ai sensi della normativa vigente. La
maggiorazione può essere richiesta anche solo per
parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso
di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà
precisare se il soggetto è sottoposto a controllo
diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi
dell'eventuale controllante. All'Elenco Speciale di
cui al presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed
soggetto legittimato ai sensi del presente articolo
dovrà presentare un'apposita istanza, allegando
una
comunicazione
attestante
il
possesso
azionario –
che può riguardare anche solo parte
delle azioni possedute dal titolare –
rilasciata
dall'intermediario presso il quale le azioni sono
depositate ai sensi della normativa vigente. La
maggiorazione può essere richiesta anche solo per
parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso
di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza
dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a
controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati
identificativi
dell'eventuale
controllante.
ogni altra disposizione in materia, anche per All'Elenco Speciale di cui al presente articolo si

TESTO VIGENTE "TESTO PROPOSTO"
quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed
il diritto di ispezione dei soci.
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
relative al libro soci ed ogni altra disposizione in
materia, anche per quanto riguarda la pubblicità
L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società
entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine
di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro
la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente
in relazione al diritto di intervento e di voto in
assemblea.
La Società procede alla cancellazione dall'Elenco
Speciale nei seguenti casi:
(a)
rinuncia dell'interessato;
(b)
comunicazione
dell'interessato
o
dell'intermediario comprovante il venir meno dei
presupposti per la maggiorazione del diritto di voto
o la perdita della titolarità del diritto reale
legittimante e/o del relativo diritto di voto;
(c)
d'ufficio,
ove
la
Società
abbia
notizia
dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il
venir meno dei presupposti per la maggiorazione
del diritto di voto o la perdita della titolarità del
diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di
voto.
La maggiorazione del diritto di voto viene meno:
(x)
in caso di cessione a titolo oneroso o
gratuito dell'azione, restando inteso che per
"cessione" si intende anche la costituzione di
pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione
quando ciò comporti la perdita del diritto di voto
da
parte
dell'azionista
ovvero
in
ogni
caso
l'escussione del pegno;
(y)
in caso di cessione diretta o indiretta di
partecipazioni di controllo in società o enti che
delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci.
L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società
entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine
di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro
la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente
in relazione al diritto di intervento e di voto in
assemblea.
La Società procede alla cancellazione dall'Elenco
Speciale nei seguenti casi:
(a)
rinuncia dell'interessato;
(b)
comunicazione
dell'interessato
o
dell'intermediario comprovante il venir meno dei
presupposti per la maggiorazione del diritto di
voto o la perdita della titolarità del diritto reale
legittimante e/o del relativo diritto di voto;
(c)
d'ufficio,
ove
la
Società
abbia
notizia
dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il
venir meno dei presupposti per la maggiorazione
del diritto di voto o la perdita della titolarità del
diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di
voto.
La maggiorazione del diritto di voto viene meno:
(x)
in caso di cessione a titolo oneroso o
gratuito dell'azione, restando inteso che per
"cessione" si intende anche la costituzione di
pegno, di
usufrutto o di altro vincolo sull'azione
quando ciò comporti la perdita del diritto di voto
da parte dell'azionista ovvero in ogni caso
l'escussione del pegno;
(y)
in caso di cessione diretta o indiretta di
partecipazioni di controllo in società o enti che
detengono azioni a voto maggiorato in misura
superiore alla soglia prevista dall'articolo 120,
comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (il
"TUF").
detengono azioni a voto maggiorato in misura
superiore alla soglia prevista dall'articolo 120,
comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (il
"TUF").
ART. 13 ter ART. 13 ter
La maggiorazione di voto:
a) si conserva in caso di costituzione, da parte del
soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno,
usufrutto o altro vincolo sulle azioni (fintanto che il
La maggiorazione di voto:
a) si conserva in caso di costituzione, da parte del
soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno,
usufrutto o altro vincolo sulle azioni (fintanto che

il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto

diritto di voto rimanga attribuito al soggetto

TESTO VIGENTE "TESTO PROPOSTO"
costituente il pegno o concedente l'usufrutto e
salvo in ogni caso il caso di escussione del pegno);
b) si conserva in caso di successione a causa di
morte a favore dell'erede e/o legatario;
c) si conserva in caso di fusione o scissione del
titolare delle azioni a favore della società risultante
dalla fusione o beneficiaria della scissione;
d) si estende proporzionalmente alle azioni di
nuova emissione in caso di un aumento di capitale
ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di
capitale mediante nuovi conferimenti effettuati
nell'esercizio del diritto di opzione;
e) può spettare anche alle azioni assegnate in
cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto
maggiorato, in caso di fusione o di scissione della
Società, qualora ciò sia previsto dal relativo
progetto;
f) si conserva in caso di trasferimento da un
portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso
soggetto;
costituente il pegno o concedente l'usufrutto e
salvo in ogni caso il caso di escussione del pegno);
b) si conserva in caso di successione a causa di
morte a favore dell'erede e/o legatario;
c) si conserva in caso di fusione o scissione del
titolare
delle
azioni
a
favore
della
società
risultante
dalla
fusione
o
beneficiaria
della
scissione;
d) si estende proporzionalmente alle azioni di
nuova emissione in caso di un aumento di capitale
ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di
capitale mediante nuovi conferimenti effettuati
nell'esercizio del diritto di opzione;
e) può spettare anche alle azioni assegnate in
cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto
maggiorato, in caso di fusione o di scissione della
Società, qualora ciò sia previsto dal relativo
progetto;
f) si conserva in caso di trasferimento da un
portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno
stesso soggetto
(o equivalente operazione a
seconda della struttura degli OICR in questione);
g) si conserva in caso di trasferimento a titolo
gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo,
un trust di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi
siano beneficiari;
g) si conserva in caso di trasferimento a titolo
gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo,
un trust di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi
siano beneficiari,
ovvero di trasferimento a titolo
gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di
famiglia;
h) ove la partecipazione sia riconducibile ad un
trust, si conserva in caso di mutamento del trustee;
h) ove la partecipazione sia riconducibile ad un
trust, si conserva in caso di mutamento del
trustee;.
i) si estende proporzionalmente alle Azioni di
nuova emissione in caso di esercizio del diritto di
conversione connesso a obbligazioni convertibili
e altri titoli di debito comunque strutturati,
purché ciò sia previsto nel regolamento di tali
strumenti finanziari.
Nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma
precedente,
le
nuove
azioni
acquisiscono
la
maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova
emissione spettanti al titolare a fronte della
titolarità di azioni per le quali sia già maturata la
maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione
nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore
decorso del periodo continuativo di possesso; (ii)
per le azioni di nuova emissione spettanti al
Nelle ipotesi di cui alle lettere (d),
ed (e)
ed (i)
del
comma precedente, le nuove azioni acquisiscono
la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova
emissione spettanti al titolare a fronte della
titolarità di azioni per le quali sia già maturata la
maggiorazione
di
voto,
dal
momento
dell'iscrizione
nell'Elenco
Speciale,
senza
necessità di un ulteriore decorso del periodo
continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova

SDIR
CERTIFIED
TESTO VIGENTE "TESTO PROPOSTO"
titolare a fronte della titolarità di azioni per le quali emissione spettanti al titolare a fronte della
la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma titolarità di azioni per le quali la maggiorazione di
sia in via di maturazione), dal momento del voto non sia già maturata (ma sia in via di
compimento maturazione), dal momento del compimento del
del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla
periodo originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.
di È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui
appartenenza spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in
calcolato a partire dalla originaria iscrizione ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte)
nell'Elenco Speciale. alla maggiorazione del diritto di voto, mediante
È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui comunicazione scritta da inviare alla Società,
spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in fermo restando che la maggiorazione del diritto di
ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) voto può essere nuovamente acquisita rispetto
alla maggiorazione del diritto di voto, mediante alle azioni per le quali è stata rinunciata con una
comunicazione scritta da inviare alla Società, nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso
fermo restando che la maggiorazione del diritto di integrale
voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle del
azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova periodo
iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale di
del periodo di appartenenza continuativa non appartenenza
inferiore a 24 (ventiquattro) mesi. continuativa non inferiore a 24 (ventiquattro)
La maggiorazione del diritto di voto si computa mesi.
anche La maggiorazione del diritto di voto si computa
per anche
la per
determinazione la
dei determinazione
quorum dei
costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad quorum
aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad
diritti, diversi dal voto, aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui
spettanti in forza del diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del
possesso di determinate aliquote del capitale possesso di determinate aliquote del capitale
sociale. sociale.
ART. 22 ART. 22
Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in
qualsiasi altra località indicata nell'avviso di qualsiasi altra località indicata nell'avviso di
convocazione, su iniziativa del Presidente (o, in sua convocazione, su iniziativa del Presidente (o, in
assenza o impedimento, di un Vice Presidente, se sua assenza o impedimento, di un Vice Presidente,
nominato) o dell'Amministratore Delegato. se nominato) o dell'Amministratore Delegato.
La convocazione dovrà essere effettuata con La convocazione dovrà essere effettuata con
comunicazione scritta contenente l'Ordine del comunicazione scritta contenente l'Ordine del
Giorno, inviata anche solo a mezzo fax o posta Giorno, inviata anche solo a mezzo fax o posta
elettronica a tutti gli Amministratori in carica ed ai elettronica a tutti gli Amministratori in carica ed ai
Sindaci effettivi, almeno sei giorni prima del giorno Sindaci effettivi, almeno sei giorni prima del giorno
fissato per la riunione ovvero in caso di urgenza fissato per la riunione ovvero in caso di urgenza
almeno un giorno prima. almeno un giorno prima.
Il Consiglio dovrà essere convocato quando ne sia Il Consiglio dovrà essere convocato quando ne sia
fatta fatta
richiesta richiesta
scritta scritta
da da
almeno almeno
due due
Amministratori, inviata, secondo il caso, ad una Amministratori, inviata, secondo il caso, ad una
delle delle
persone persone
indicate indicate
nel nel
primo primo
comma, comma,
contenente l'elenco delle materie da trattare. contenente l'elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere
convocato, previa comunicazione al Presidente del convocato, previa comunicazione al Presidente

TESTO VIGENTE "TESTO PROPOSTO"
Consiglio di Amministrazione stesso, da almeno un
Sindaco.
La seduta di Consiglio dovrà avere luogo entro 10
giorni
dal
ricevimento
della
richiesta.
La
partecipazione e l'assistenza alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione può avvenire anche
con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, audio e/o video collegati, a condizione che
siano rispettati il metodo collegiale e i principi di
buona fede e di parità di trattamento degli
intervenuti. In particolare, è necessario che:
(i)
sia consentito al Presidente accertare
l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare
e proclamare i risultati della votazione;
(ii)
sia consentito al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli eventi consiliari
oggetto di verbalizzazione;
(iii)
sia consentito agli intervenuti di essere
compiutamente
informati,
partecipare
alla
discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno;
Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si
trovano il Presidente ed il Segretario della riunione
onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto
da entrambi.
Gli Amministratori cui sono state conferite deleghe
riferiscono tempestivamente e con periodicità
almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione
ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo effettuate dalla
Società o dalle sue controllate, a sensi di legge.
La comunicazione viene effettuata verbalmente in
occasione delle riunioni consiliari, ovvero con
comunicazione scritta e/o verbale e/o telefonica al
Presidente
del
Collegio
Sindacale,
qualora
particolari esigenze di tempestività lo rendano
preferibile.
Gli Amministratori devono dare notizia agli altri
Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni
interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano
in una determinata operazione, il tutto ai sensi di
legge.
del Consiglio di Amministrazione stesso, da
almeno un Sindaco.
La seduta di Consiglio dovrà avere luogo entro 10
giorni
dal
ricevimento
della
richiesta.
La
partecipazione e l'assistenza alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione può avvenire anche
con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, audio e/o video collegati, a condizione
che siano rispettati il metodo collegiale
e i principi
di buona fede e di parità di trattamento degli
intervenuti. In particolare, è necessario che:
(i)
sia consentito al Presidente accertare
l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare
e proclamare i risultati della votazione;
(ii)
sia consentito al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli eventi consiliari
oggetto di verbalizzazione;
(iii)
sia consentito agli intervenuti di essere
compiutamente
informati,
partecipare
alla
discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno;
Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si
trovano il Presidente ed il Segretario della
riunione onde consentire la stesura del verbale,
sottoscritto da entrambi.
Gli
Amministratori
cui
sono
state
conferite
deleghe
riferiscono
tempestivamente
e
con
periodicità almeno trimestrale al Consiglio di
Amministrazione
ed
al
Collegio
Sindacale
sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo
effettuate
dalla
Società
o
dalle
sue
controllate, a sensi di legge.
La comunicazione viene effettuata verbalmente in
occasione delle riunioni consiliari, ovvero con
comunicazione scritta e/o verbale e/o telefonica
al Presidente del Collegio Sindacale, qualora
particolari esigenze di tempestività lo rendano
preferibile.
Gli Amministratori devono dare notizia agli altri
Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni
interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano
in una determinata operazione, il tutto ai sensi di
legge.

CERTIFIED
W
TESTO VIGENTE "TESTO PROPOSTO"
ART. 24
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria della società
senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere
tutti
gli
atti
che
riterrà
opportuni
per
lo
svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto
sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto
quelli che la legge in modo tassativo riserva
all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione
potrà
pertanto
deliberare
la
istituzione
o
soppressione –
in Italia ed all'estero

di sedi
secondarie
con
rappresentanza
stabile,
la
riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei
soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni
normative, il trasferimento della sede legale
nell'ambito del territorio nazionale nonché la
fusione e la scissione nel rispetto delle previsioni di
cui agli articoli 2505 e 2505 bis Codice Civile.
Nel rispetto di quanto previsto nelle procedure per
le operazioni con parti correlate adottate dalla
Società, per il caso di urgenza, anche collegata a
situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti
correlate possono essere compiute secondo le
modalità semplificate consentite dalla disciplina
anche regolamentare vigente.
ART. 24
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria della società
senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere
tutti
gli
atti
che
riterrà
opportuni
per
lo
svolgimento
di
tutte
le
attività
costituenti
l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi
soltanto quelli che la legge in modo tassativo
riserva
all'assemblea.
Il
Consiglio
di
Amministrazione potrà pertanto deliberare la
istituzione o soppressione –
in Italia ed all'estero

di sedi secondarie con rappresentanza stabile, la
riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei
soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni
normative, il trasferimento della sede legale
nell'ambito del territorio nazionale nonché la
fusione e la scissione nel rispetto delle previsioni
di cui agli articoli 2505 e 2505 bis Codice Civile.
Nel rispetto di quanto previsto nelle procedure
per le operazioni con parti correlate adottate dalla
Società, per il caso di urgenza, anche collegata a
situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti
correlate possono essere compiute secondo le
modalità semplificate consentite dalla disciplina
anche regolamentare vigente.
Ė
competenza
esclusiva
del
Consiglio
di
Amministrazione
approvare,
modificare
e
integrare i regolamenti dei Comitati di cui al
successivo art. 26 nonché il Regolamento dei
lavori del Consiglio di Amministrazione.
ART. 26
Il Consiglio di Amministrazione costituisce al
proprio interno i seguenti Comitati: (i) un Comitato
Controllo
e
Rischi,
(ii)
un
Comitato
per
la
Remunerazione e Nomine, (iii) un Comitato per le
Operazioni con Parti Correlate.
ART. 26
Il Consiglio di Amministrazione costituisce al
proprio
interno
i
seguenti
Comitati:
(i)
un
Comitato Controllo e Rischi, (ii) un Comitato per la
Remunerazione e Nomine,
e
(iii) un Comitato per
le Operazioni con Parti Correlate.
Il Consiglio di
Amministrazione
potrà
inoltre
istituire
altri
comitati
endoconsiliari
qualora
lo
ritenga
opportuno. In entrambi i casi, spetta al Consiglio
di Amministrazione determinarne composizione
e modalità di funzionamento anche tramite la
predisposizione di appositi regolamenti.
Fermo restando quanto precede, i Comitati sono
investiti delle funzioni e dei compiti per ciascuno di
essi previsti dalla normativa, anche regolamentare,
Fermo restando quanto precede, i
I
Comitati sub
(i)-(iii)
sono investiti delle funzioni e dei compiti
per ciascuno di essi previsti dalla normativa, anche

TESTO VIGENTE "TESTO PROPOSTO"
pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina regolamentare, pro tempore vigente e dal Codice
di Borsa Italiana S.p.A. nonché dai rispettivi di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. nonché
regolamenti approvati dal Consiglio ai sensi del dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio
precedente art. 24. ai sensi del precedente art. 24.

4. DIRITTO DI RECESSO

La proposta di modifica della clausola dell'oggetto sociale (art. 2) non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ., in quanto la stessa non comporta un cambiamento dell'attività della Società ma ha la finalità di adeguamento a una norma di legge e di esplicitazione di attività già incluse nell'oggetto sociale (e già in concreto svolte), rimanendo pertanto inalterate le attività svolte da Webuild.

Anche le ulteriori modifiche statutarie proposte (artt. 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26) non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

***** *** *****

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di Webuild S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

(i) preso atto della "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e delle proposte ivi contenute; e

(ii) condivisa l'opportunità di modificare gli artt. 2, 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26 dello Statuto sociale;

DELIBERA

  • (i) modificare l'art. 2 dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
  • (ii) modificare gli artt. 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26 dello Statuto sociale, secondo il "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
  • (iii) conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato pro-tempore, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere -senza esclusione alcuna - necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono, nonché di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società."

***** *** *****

Rozzano, 29 marzo 2022 per il Consiglio di Amministrazione di Webuild S.p.A.

Il Presidente – Donato Iacovone