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Webuild — AGM Information 2022
May 27, 2022
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AGM Information
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STUDIO NOTARILE MARCHETTI Via Agnello n. 18 20121 - Milano - Tel. 02 72021846 r.a.
N. 16662 di rep.
N. 8896 di racc.
Verbale di Assemblea straordinaria di società quotata REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2022 (duemilaventidue)
il giorno 13 (tredici)
del mese di maggio,
in Milano, via Aqnello n. 18.
Io sottoscritto Carlo Marchetti, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Donato Iacovone, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata
Webuild S.p.A.
con sede legale in Rozzano (Milano), Centro Direzionale Milanofiori Strada Palazzo L, capitale $6$ sociale Euro $600.000.000$ , $00$ i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 00830660155, partita I.V.A. 02895590962, iscritta al REA di Milano al n. 525502 ("Webuild S.p.A." o la "Società"),
procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea straordinaria della predetta Società, tenutasi anche mediante mezzi telematici ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, in data
28 (ventotto) aprile 2022 (duemilaventidue)
giusto l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure infra riprodotto.
Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea straordinaria, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, senza soluzione di continuità, è quello di seguito riportato.
***
Presiede l'Assemblea straordinaria (come già la aveva presieduta per la trattazione dei punti di parte ordinaria della oggetto di separato verbale), ai sensi dell'art. stessa. $17$ dello Statuto sociale, Donato Iacovone (adequatamente identificato) il quale, alle ore 15,40 apre i lavori dell'Assemblea straordinaria, ricordando che la stessa è stata convocata per discutere e deliberare sul sequente
ordine del giorno
Parte ordinaria
omissis
Parte straordinaria
- Modifica degli Articoli 2, 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e consequenti.
Quindi il Presidente, con il consenso degli intervenuti, incarica me notaio, della redazione del verbale di Assemblea straordinaria e, prima di dare inizio ai lavori, richiama, tutte le dichiarazioni, richieste e informazioni rese in apertura dell'Assemblea ordinaria, in particolare:
$\mathbf{1}$
-
in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni ("Decreto"), l'intervento in Assemblea si svolge, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF ("Rappresentante Designato"), individuato dalla Società in Spafid $S.p.A.;$
-
come precisato nell'avviso di convocazione, è stato possibile conferire al Rappresentante Designato, deleghe o subdeleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135 undecies comma 4 del TUF, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile sul sito internet della Società;
-
Spafid S.p.A. ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Spafid S.p.A. ha dichiarato espressamente di non esprimere voti difformi da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute dagli azionisti che hanno rilasciato delega a Spafid S.p.A.;
-
la Società, ai sensi del predetto Decreto, ha altresì previsto la partecipazione di Amministratori, Sindaci, del Segretario della riunione e dello stesso Rappresentante Designato mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, senza la necessaria compresenza, nel medesimo luogo, del Presidente e del Segretario;
-
in base alle norme di legge e statutarie, l'Assemblea ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale in essa rappresentata; - sono presenti in videoconferenza, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
* gli Amministratori: Nicola Greco (Vice Presidente), Pietro Salini (Amministratore Delegato), Barbara Marinali, Teresa Naddeo, Marina Natale, Ferdinando Parente, Alessandro Salini, Serena Torielli, Michele Valensise e Laura Zanetti; e
* i Sindaci: Giacinto Gaetano Sarubbi, Presidente del Collegio Sindacale, Roberto Cassader e Paola Simonelli;
- sono altresì presenti in videoconferenza:
-- il Direttore Generale e Dirigente Preposto ai documenti contabili societari Massimo Ferrari;
-- il Rappresentante Designato Spafid S.p.A., nella persona di Elena Monaci;
-- il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio Andrea Vicàri;
- per far fronte ad esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea taluni dipendenti della So-
cietà e personale tecnico di supporto, con modalità conformi alle misure restrittive dovute all'epidemia Covid-19.
Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato dichiara che:
-
nel termine di legge, sono pervenute n. 8 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. per complessive $n$ . 696.906.457 azioni, da parte degli aventi diritto;
-
sono altresì pervenute n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, per complessive n. 3.687.564 azioni, da parte degli aventi diritto;
-
è inoltre pervenuta n. l subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, che recepisce n. 199 deleghe, per complessive n. 35.546.481 azioni, da parte degli aventi diritto; il tutto per un totale di 209 deleghe da parte di 182 aventi diritto:
-
prima di ogni votazione, saranno comunicate le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.
Il Presidente rende poi le seguenti dichiarazioni:
capitale sociale interamente versato $-11$ è di Euro $600.000.000,00$ suddiviso, data odierna, alla in n. 1.000.313.876 azioni ordinarie (ivi incluse le azioni emesse, alla data del 26 aprile 2022, a fronte dell'esercizio di Warrant Antidiluitivi Webuild 2021-2030, a seguito dell'emissione di nuove azioni di cui al Comunicato Stampa del 31 marzo 2022) e n. 1.615.491 azioni di risparmio tutte prive di valore nominale espresso;
· la Società, alla data del 26 aprile 2022, detiene complessive n. 10.218.475 azioni proprie pari all'1,022% del capitale sociale ordinario e all'1,020% del capitale sociale totale; · a decorrere dal 14 aprile 2022 è operativo l'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato di Webuild $S.p.A.$ ("Elenco Speciale"), $a1$ sensi dell'art. 127-quinquies, del TUF, e dell'art. 143-quater del Regolamento Consob Emittenti. Alla data odierna nessun azionista ha conseguito la maggiorazione del voto;
· l'odierna Assemblea Ordinaria e Straordinaria è stata regolarmente convocata, come da avviso pubblicato in data 29 marzo 2022, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e dell'art. 125-bis del T.U.F, sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole240re";
riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. In particolare, sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale e il sito internet della Società nonché - ove previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari - presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo, Borsa Italiana S.p.A. e Consob, i seguenti documenti con le relative tempistiche:
-- in data 6 aprile 2022:
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in merito al punto n. 1 (Modifiche statutarie).
La Società ha provveduto a dare pubblicità al mercato del suddetto deposito, tramite la diffusione di apposito Comunicato Stampa;
* non sono state presentate, da parte dei Soci, richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
* non risulta essere stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;
· dalle risultanze del libro soci alla data del 19 aprile 2022 (record date), dalle comunicazioni ricevute ex art. 120 del T.U.F. e dalle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale sociale ordinario di Webuild S.p.A. in misura superiore al 3% risultano essere i sequenti:
-
Salini S.p.A., titolare di n. 401.685.772 azioni ordinarie, pari al 40,16% del capitale sociale ordinario;
-
CDP Equity S.p.A., titolare di n. 166.666.666 azioni ordinarie, pari al 16,66% del capitale sociale ordinario;
-
Unicredit S.p.A., titolare di n. 49.997.995 azioni ordinarie, pari al 5% del capitale sociale ordinario;
-
Intesa San Paolo S.p.A., titolare di n. 47.000.772 azioni ordinarie, pari al 4,70% del capitale sociale ordinario;
. in ordine ai patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, alla Società consta l'esistenza di:
$(a)$ patti parasociali rivenienti dall'Accordo di Investimento sottoscritto in data 2 agosto 2019 - e successivamente integrato e modificato in data 4 novembre e 26 dicembre 2019 tra Salini Costruttori $S.p.A.$ (cui è subentrata Salini S.p.A., a seguito del conferimento alla medesima dell'intera partecipazione in Webuild S.p.A. detenuta da Salini Costruttori S.p.A.), CDP Equity S.p.A., Pietro Salini e Webuild S.p.A. (l'"Accordo di Investimento"). Per ulteriori informazioni in relazione ai contenuti delle pattuizioni parasociali, si rinvia alle Informazioni Essenziali disponibili per la consultazione sul Sito Web della Società alla sezione "Governance/Altri documenti";
$(b)$ pattuizioni parasociali relative ad azioni ordinarie di Salini Costruttori S.p.A. (società che esercita attività di direzione e coordinamento su Webuild S.p.A. e che controlla indirettamente la medesima, per il tramite della interamente partecipata Salini S.p.A.) e di Salini S.p.A. (società che, come detto, controlla direttamente Webuild S.p.A.) e riguardanti principalmente impegni di voto relativi alla nomina dei componenti degli organi sociali e all'approvazione di talune modifiche dello statuto sociale sia di Salini Costruttori che di Salini S.p.A. Per ulteriori informazioni, si veda l'E-
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stratto ai sensi dell'art. 122 del TUF e dell'art. 129 del Regolamento Emittenti CONSOB pubblicato sul Sito Web della Società alla sezione "Governance/Altri documenti";
· la Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte di Salini Costruttori S.p.A., avente sede legale in Milano, Via del Lauro 3;
· ai sensi dello Statuto e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti a intervenire all'Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato;
. a n. 2 soci che hanno esercitato il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 127-ter del TUF e dall'avviso di convocazione, è stato dato riscontro a mezzo di pubblicazione, in data 25 aprile 2022, delle risposte sul sito internet aziendale, nella sezione dedicata all'odierna Assemblea. Detto documento è allegato al verbale degli odierni lavori assembleari in sede ordinaria;
vengono allegati al presente verbale:
-- l'elenco nominativo degli azionisti presenti per delega in assemblea, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari; e
-- il voto favorevole, contrario o astenuto espresso da ciascun votante;
· ai sensi del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.
Al solo fine di agevolare le attività di verbalizzazione, i lavori sono oggetto di registrazione;
. le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali il Rappresentante Designato non ha ricevuto istruzioni di voto;
· per l'unico punto in discussione in parte straordinaria, la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione; pertanto, in assenza di opposizioni, si procederà all'omissione della lettura dei documenti messi a disposizione.
Il Presidente dà quindi atto che sono presenti, mediante delega al Rappresentante Designato, n. 182 aventi diritto, rappresentanti n. 736.140.502 azioni ordinarie, pari al 73,591% circa delle n. 1.000.313.876 azioni ordinarie e dichiara l'Assemblea regolarmente costituita anche in sede straordinaria e valida per deliberare, ai termini di legge e di statuto, sul primo e unico punto di parte straordinaria posto
all'ordine del giorno.
Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'odierna Assemblea (1. Modifica degli Articoli 2, 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti).
L'Assemblea, più precisamente, è invitata a deliberare in ordine alla modifica degli Articoli 2, 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26 dello Statuto sociale, secondo le modalità e nei termini illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, alla quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio sul tema. In particolare, si rammenta che:
-
la modifica statutaria proposta all'art. 2 ha la finalità di adeguamento a una norma di legge e di esplicitazione di attività già incluse nell'oggetto sociale (e già in concreto svolte), rimanendo dunque inalterate le attività svolte da Webuild:
-
le modifiche statutarie proposte agli artt. 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26 dello Statuto conseguono:
all'intervenuta istituzione dell'Elenco Speciale previsto dagli artt. 127-quinquies del TUF relativamente alla maggiorazione del voto, a seguito dell'accertamento dell'integrale completamento del Progetto Italia, effettuato da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del 25 marzo 2022; - alla necessità di soddisfare esigenze di flessibilità, chiarezza espositiva e/o operative della Società, anche al fine di allineare talune previsioni alle migliori prassi di mercato.
Le modifiche statutarie proposte non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.
Su invito del Presidente, io Notaio do quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (come infra allegata) relativa al primo e unico punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno, come infra trascritta.
Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,43), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di sequito trascritta:
"L'Assemblea degli Azionisti di Webuild S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:
preso atto della "Relazione illustrativa del Consiglio (1) di Amministrazione" e delle proposte ivi contenute; e
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(ii) condivisa l'opportunità di modificare gli artt. 2, 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26 dello Statuto sociale;
delibera
(i) di modificare l'art. 2 (due) dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
(ii) di modificare gli artt. 13 (tredici), 13 (tredici) bis, 13 (tredici) ter, 22 (ventidue), 24 (ventiquattro) e 26 (ventisei) dello Statuto sociale, secondo il "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato pro-tempore, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere - senza esclusione alcuna - necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono, nonché di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società.".
L'Assemblea approva a maggioranza.
N. 724.531.202 azioni favorevoli.
N. 8.445.312 azioni contrarie.
N. 3.163.988 azioni astenute.
N. 0 azioni non votanti.
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15,45.
***
Si allegano al presente verbale, oltre ai documenti già cita $t1$ .
-
la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al primo e unico punto di parte straordinaria dell'ordine del qiorno, sotto "A";
-
l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "B";
-
lo Statuto sociale che recepisce le deliberate modifiche, sotto "C". Si precisa che lo Statuto allegato al presente verbale e che sarà depositato presso i competenti uffici del Registro delle Imprese tiene conto, oltre a quanto sopra deliberato, anche del numero di azioni ordinarie emesse, alla data del 26 aprile 2022, a fronte dell'esercizio di Warrant Antidiluitivi Webuild 2021-2030, a sequito dell'emissione di nuove azioni di cui al Comunicato Stampa del 31 marzo 2022, come indicato nelle premesse.
Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore
$13,00.$
Consta
di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per quattordici pagine e della quindicesima sin qui. F.to Carlo Marchetti notaio
All, "A" al n. 16662 (8896 di ap.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WEBUILD S.P.A. SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, RECANTE:
"1. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 13, 13 BIS, 13 TER, 22, 24 E 26 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.".
Signori Azionisti,
is in 1
la presente Relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Webuild S.p.A. ("Webuild" ola "Società" o l'"Emittente") per illustrare le ragioni che giustificano la proposta di modificare gli articoli 2, 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26 dello Statuto sociale. TY.
1. MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 2 DELLO STATUTO SOCIALE
L'Attestazione SOA della Società, come noto, rappresenta la certificazione principale nonché condizione necessaria per consentire alla stessa - senza dover ricorrere ad alcun ausilio esterno - l'accesso alle gare per le varie categorie merceologiche bandite sul mercato domestico e, in alcuni casi, anche all'estero.
La Società, grazie alla varietà dei lavori realizzati ed alla puntuale certificazione degli stessi nelle modalità di legge, ha potuto conseguire, negli ultimi anni, una crescita esponenziale delle categorie merceologiche e relative classi di accesso dell'Attestazione SOA, che ha portato all'importante risultato di 41 Categorie certificate, di cui ben 35 in Classifica Illimitata (un primato in Italia in termini di possibile accesso a gare di qualunque importo comprensive di lavorazioni plurime).
Ciò premesso, al fine di garantire l'accesso a ulteriori qualificazioni, si rende necessario modificare l'articolo 2 dello Statuto sociale al fine di renderlo maggiormente aderente alle previsioni di cui all'art. 76 del DPR 207/2010 ("DPR"), prevedendo espressamente che la Società può operare nelle categorie di opere generali e specializzate indicate all'allegato "A" di detto DPR e sue successive ed eventuali modificazioni e/o integrazioni.
2. MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTT. 13, 13 BIS, 13 TER, 22, 24 E 26 DELLO STATUTO SOCIALE
Le modifiche statutarie proposte agli artt. 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26 dello Statuto conseguono:
- all'intervenuta delibera di istituzione dell'Elenco Speciale previsto dagli artt. 127-quinquies del $(i)$ Testo Unico relativamente alla maggiorazione del voto, a seguito dell'accertamento dell'integrale completamento del Progetto Italia, effettuato da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del 25 marzo 2022 (artt. 13, 13 bis e 13 ter);
- alla necessità di soddisfare esigenze di flessibilità, chiarezza espositiva e/o operative della $(ii)$ Società, anche al fine di allineare talune previsioni alle migliori prassi di mercato (artt. 22, 24 e 26).
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CERTIFIED
3. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLATO
| TESTO VIGENTE | "TESTO PROPOSTO" |
|---|---|
| ART. 2 La Società ha per oggetto: la costruzione, in proprio e per conto di terzi, di opere stradali, idrauliche, idroelettriche, portuali, edilizie, ferroviarie, ed in genere ogni costruzione di ingegneria civile in Italia ed all'Estero. |
ART. 2 La Società ha per oggetto: la costruzione, in proprio e per conto di terzi, di opere stradali, idrauliche, idroelettriche, portuali, edilizie, ferroviarie, ed in genere ogni costruzione di ingegneria civile in Italia ed all'Estero. In particolare, la Società, potrà svolgere tutte le attività riconducibili a tutte le categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni. |
| La società potrà intraprendere e compiere tutte le operazioni od affari commerciali, industriali e mobiliari ed immobiliari ritenuti finanziari. necessari ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa l'attività di studio, di progettazione e di consulenza nei settori in cui la società opera. Essa potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. Essa può pure prestare avalli, fidejussioni e garanzie, anche reali e ciò anche per debiti di terzi. |
La società potrà intraprendere e compiere tutte le operazioni od affari commerciali, industriali e mobiliari ed immobiliari finanziari, ritenuti utili per il conseguimento necessari ed dell'oggetto sociale, ivi inclusa l'attività di studio, di progettazione e di consulenza nei settori in cui la società opera. Essa potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. Essa può pure prestare avalli, fidejussioni e garanzie, anche reali e ciò anche per debiti di terzi. |
| ART. 13 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. In deroga a quanto previsto nel comma precedente e fermo quanto previsto nel successivo articolo 13- bis in merito alla tempistica di istituzione dell'Elenco Speciale (come di seguito definito), ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) a condizione che l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi decorrente dalla data di nell'elenco iscrizione speciale istituito e disciplinato nei tempi e nei modi di cui al successivo articolo 13-bis (l'"Elenco Speciale"), come da apposita comunicazione attestante il |
ART. 13 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. In deroga a quanto previsto nel comma precedente e fermo quanto previsto nel successivo articolo 13-bis in merito alla tempistica di istituzione dell'Elenco Speciale (come di seguito definito), ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) a condizione che l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi decorrente dalla data di iscrizione nell'elenco speciale istituito e disciplinato nei tempi e nei modi di cui al successivo articolo 13-bis (l'"Elenco Speciale"), come da apposita comunicazione |
webuild $\overleftrightarrow{\mathscr{C}}$
| TESTO VIGENTE | "TESTO PROPOSTO" |
|---|---|
| possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le dallo richieste Statuto la condizioni per maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. un'eventuale assemblea, di record date determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le dallo Statuto la condizioni richieste per maggiorazione del diritto di voto. |
attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. L'acquisizione della maggiorazione del difitto di voto è efficace alla prima nel tempo (tra (1) quinto giorno di mercato aperto del mese di 3 calendario successivo a quello in cul si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per- la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) a ed. assemblea, un'eventuale date di record determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le dallo Statuto la⁄ richieste per condizioni maggiorazione del diritto di voto. |
| ART. 13 bis) La Società istituisce l'Elenco Speciale a decorrere dalla (e non prima della) scadenza del 36° (trentaseiesimo) mese successivo al 12 novembre 2019, ovvero, se precedente, data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibererà, ai del presente dell'art. 24) statuto, sensi l'accertamento dell'integrale completamento del Progetto Italia e lo conserva presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile cui devono iscriversi i soggetti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale (una volta istituito), il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario - che può riguardare anche solo parte delle azioni rilasciata titolare possedute dal $\overline{\phantom{0}}$ dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso |
ART. 13 bis) La Società istituisce IL'Elenco Speciale a decorrere dalla (e non prima della) scadenza del 36° (trentaseiesimo) mese successivo al 12 novembre 2019, ovvero, se precedente, data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibererà, al sensi dell'art. 24) del presente statuto, Vaccertamento dell'integrale completamento del Progetto Italia - istituito dalla Società - e lo è conservato presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e nel medesimo vengono iscritti cui devono iscriversi i soggetti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale (una volta istituito) , il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario - che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare - rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La |
| di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante. All'Elenco Speciale di |
maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a |
$\bar{z}$
ogni altra disposizione in materia, anche per All'Elenco Speciale di cui al presente articolo si
cui al presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed
controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati
identificativi dell'eventuale controllante.
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\$
E-MARKET
SDIR
CERTIFIED
| TESTO VIGENTE | "TESTO PROPOSTO" |
|---|---|
| quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. |
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. |
| L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. |
L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. |
| La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell'interessato; (a) dell'interessato (b) comunicazione o |
La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell'interessato; (a) dell'interessato (b) comunicazione O |
| dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; |
dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; |
| d'ufficio, ove la Società abbia notizia (c) dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di |
d'ufficio, ove la Società abbia notizia (c). dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di |
| voto. La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (x) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista ovvero in ogni caso l'escussione del pegno; |
voto. La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (x) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista ovvero in ogni caso |
| in caso di cessione diretta o indiretta di (y) partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (il "TUF"). |
l'escussione del pegno; in caso di cessione diretta o indiretta di (y) partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (il "TUF"). |
| ART. 13 ter | ART. 13 ter |
| La maggiorazione di voto: a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto |
La maggiorazione di voto: a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto |
ć,
webuild $\mathscr{C}$
| TESTO VIGENTE | "TESTO PROPOSTO" | |
|---|---|---|
| costituente il pegno o concedente l'usufrutto e salvo in ogni caso il caso di escussione del pegno); |
costituente il pegno o concedente l'usufrutto e salvo in ogni caso il caso di escussione del pegno); |
|
| b) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; |
b) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; |
|
| c) si conserva in caso di fusione o scissione del | c) si conserva in caso di fusione o scissione del | |
| titolare delle azioni a favore della società risultante | titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della |
|
| dalla fusione o beneficiaria della scissione; d) si estende proporzionalmente alle azioni di |
scissione; | |
| nuova emissione in caso di un aumento di capitale | d) si estende proporzionalmente alle azioni di | |
| ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di | nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di |
|
| capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione; |
capitale mediante nuovi conferimenti effettuati | |
| e) può spettare anche alle azioni assegnate in | nell'esercizio del diritto di opzione; | |
| cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della |
e) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto. |
|
| Società, qualora ciò sia previsto dal relativo | maggiorato, in caso di fusione o di scissione della | |
| progetto; | Società, qualora ciò sia previsto dal relativo- | |
| f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso |
progetto; f) si conserva in caso di trasferimento da un |
|
| soggetto; | portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno | |
| stesso soggetto (o equivalente operazione a | ||
| g) si conserva in caso di trasferimento a titolo | seconda della struttura degli OICR in questione); g) si conserva in caso di trasferimento a titolo |
|
| gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, | gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, | |
| un trust di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi | un trust di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi | |
| siano beneficiari; | siano beneficiari, ovvero di trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di |
|
| famiglia; | ||
| h) ove la partecipazione sia riconducibile ad un | h) ove la partecipazione sia riconducibile ad un | |
| trust, si conserva in caso di mutamento del trustee; | trust, si conserva in caso di mutamento del trustee;- |
|
| i) si estende proporzionalmente alle Azioni di | ||
| nuova emissione in caso di esercizio del diritto di | ||
| conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, |
||
| purché ciò sia previsto nel regolamento di tali | ||
| strumenti finanziari. | ||
| Nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma | Nelle ipotesi di cui alle lettere (d), ed-(e) ed (i) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono |
|
| precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova |
la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova | |
| emissione spettanti al titolare a fronte della | emissione spettanti al titolare a fronte della | |
| titolarità di azioni per le quali sia già maturata la | titolarità di azioni per le quali sia già maturata la voto, dal momento maggiorazione di |
|
| maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore |
nell'Elenco dell'iscrizione Speciale, senza |
|
| decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) | necessità di un ulteriore decorso del periodo | |
| ner le azioni di nuova emissione spettanti all | continuativo di possesso: (ii) per le azioni di nuova |
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$\Delta\phi$ J.
| Testo Vigente | "TESTO PROPOSTO" |
|---|---|
| titolare a fronte della titolarità di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del del periodo di appartenenza compimento calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi. La maggiorazione del diritto di voto si computa determinazione dei anche per - la quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. |
emissione spettanti al titolare a fronte della titolarità di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi. La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum anche costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. |
| ART. 22 | ART. 22 |
| Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località indicata nell'avviso di convocazione, su iniziativa del Presidente (o, in sua assenza o impedimento, di un Vice Presidente, se nominato) o dell'Amministratore Delegato. La convocazione dovrà essere effettuata con comunicazione scritta contenente l'Ordine del Giorno, inviata anche solo a mezzo fax o posta elettronica a tutti gli Amministratori in carica ed ai Sindaci effettivi, almeno sei giorni prima del giorno fissato per la riunione ovvero in caso di urgenza almeno un giorno prima. Il Consiglio dovrà essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Amministratori, inviata, secondo il caso, ad una delle persone indicate nel primo comma, contenente l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del |
Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località indicata nell'avviso di convocazione, su iniziativa del Presidente (o, in sua assenza o impedimento, di un Vice Presidente, se nominato) o dell'Amministratore Delegato. La convocazione dovrà essere effettuata con comunicazione scritta contenente l'Ordine del Giorno, inviata anche solo a mezzo fax o posta elettronica a tutti gli Amministratori in carica ed ai Sindaci effettivi, almeno sei giorni prima del giorno fissato per la riunione ovvero in caso di urgenza almeno un giorno prima. Il Consiglio dovrà essere convocato quando ne sia richiesta scritta da fatta almeno due Amministratori, inviata, secondo il caso, ad una delle persone indicate nel primo comma, contenente l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente |
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| Consiglio di Amministrazione stesso, da almeno un del Consiglio di Amministrazione stesso | |||
|---|---|---|---|
| TESTO VIGENTE | "TESTO PROPOSTO" |
Sindaco.
La seduta di Consiglio dovrà avere luogo entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare, è necessario che:
$(i)$ sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
$(ii)$ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
sia consentito agli intervenuti di essere $(iii)$ compiutamente informati, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi.
Gli Amministratori cui sono state conferite deleghe riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle sue controllate, a sensi di legge.
La comunicazione viene effettuata verbalmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero con comunicazione scritta e/o verbale e/o telefonica al Presidente del Collegio Sindacale, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile.
Gli Amministratori devono dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, il tutto ai sensi di legge.
da almeno un Sindaco.
La seduta di Consiglio dovrà avere luogo entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principidi buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare, è necessario che a sia consentito al Presidente accertare) $(i)$ l'identità e la legittimazione degli intervendti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
sia consentito al soggetto verbalizzante di $(ii)$ percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
$(iii)$ sia consentito agli intervenuti di essere compiutamente informati, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi-
Gli Amministratori cui sono state conferite deleghe riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle sue controllate, a sensi di legge.
La comunicazione viene effettuata verbalmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero con comunicazione scritta e/o verbale e/o telefonica al Presidente del Collegio Sindacale, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile.
Gli Amministratori devono dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, il tutto ai sensi di legge.
| "TESTO PROPOSTO" ART. 24 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo all'assemblea. Consiglio ₩ di riserva Amministrazione potrà pertanto deliberare la istituzione o soppressione – in Italia ed all'estero – di sedi secondarie con rappresentanza stabile, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la |
|---|
| fusione e la scissione nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis Codice Civile. Nel rispetto di quanto previsto nelle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società, per il caso di urgenza, anche collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti correlate possono essere compiute secondo le modalità semplificate consentite dalla disciplina anche regolamentare vigente. competenza esclusiva di del Consiglio E. modificare Amministrazione approvare, $\mathfrak{S}$ integrare i regolamenti dei Comitati di cui al successivo art. 26 nonché il Regolamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione. |
| ART. 26 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno i seguenti Comitati: (i) un Comitato Controllo e Rischi, (ii) un Comitato per la Remunerazione e Nomine, e (iii) un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre istituire altri endoconsiliari comitati qualora lo ritenga opportuno, in entrambi i casi, spetta al Consiglio di Amministrazione determinarne composizione e modalità di funzionamento anche tramite la predisposizione di appositi regolamenti. Fermo-restando-quanto-precede, i ! Comitati sub (i)-(iii) sono investiti delle funzioni e dei compiti |
| investiti delle funzioni e dei compiti per ciascuno di |
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| TESTO VIGENTE | "TESTO PROPOSTO" |
|---|---|
| pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina regolamentare, pro tempore vigente e dal Codice di Borsa Italiana S.p.A. nonché dai rispettivi di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. nonché regolamenti approvati dal Consiglio ai sensi del dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio precedente art. 24. |
ai sensi del precedente art. 24. |
DIRITTO DI RECESSO $4.$
La proposta di modifica della clausola dell'oggetto sociale (art. 2) non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ., in quanto la stessa non comporta un cambiamento dell'attività della Società ma ha la finalità di adeguamento a una norma di legge e di esplicitazione di attività già incluse nell'oggetto sociale (e già in concreto svolte), rimanendo pertanto inalterate le attività svolte da Webuild.
Anche le ulteriori modifiche statutarie proposte (artt. 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26) non rientrano malcuni delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamenta? applicabili.
Pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorregianno alle deliberazioni relative.
***** *** *****
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
Signori Azionisti,
in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:
"L'Assemblea degli Azionisti di Webuild S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:
(i) preso atto della "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e delle proposte ivi contenute;
(ii) condivisa l'opportunità di modificare gli artt. 2, 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26 dello Statuto sociale;
DELIBERA
- modificare l'art. 2 dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di $(i)$ Amministrazione;
- modificare gli artt. 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26 dello Statuto sociale, secondo il "Testo Proposto" $(ii)$ nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
- conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato pro-tempore, (iii) anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere -senza esclusione alcuna - necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono, nonché di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società."
***** *** *****
Rozzano, 29 marzo 2022
per il Consiglio di Amministrazione di Webuild S.p.A.
Il Presidente - Donato Iacovone
WEBUILD S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
28 aprile 2022
Punto 1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.
Modifica degli Articoli 2, 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
| n. azioni | % azioni rappresentate in | % del Capitale Sociale | |
|---|---|---|---|
| assemblea | |||
| Quorum costitutivo assemblea | 736.140.502 | 100% | 73,591% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per | |||
| l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 736.140.502 | 100,000% | 73,591% |
| Azioni per le quali il RD | |||
| non disponeva di istruzioni: | ٥ | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale | |
| Favorevole | 724.531.202 | 98,423% | 72,431% |
| Contrario | 8.445.312 | 1,147% | 0,844% |
| Astenuto | 3.163.988 | 0,430% | 0,316% |
| Totali | 736.140.502 | 100,000% | 73,591% |
| n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---|---|---|
| 724.531.202 | 98,423% | 72,431% |
| 8.445.312 | 1.147% | 1,844% |
| 3.163.988 | 1,430% | 0.316% |
| 736.140.502 | 100,000%1 | 73.591% |
$\frac{1}{5}$
WEBUILD S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
28 aprile 2022
Punto 1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.
Modifico degli Articoli 2, 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Elena Monaci
| Anagrafica | CF/PI Azioni | % su Votanti Voto | ||
|---|---|---|---|---|
| AI POWERED INTERNATIONAL EQUITY ETF | 7.853 | 0.001% | F | |
| AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB | 1.643 | 0.000% | F | |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | 998 | 0.000% | $\mathbf{f}$ | |
| ATHENA PARTECIPAZIONI S.R.L. | 1.440.000 | 0.196% | F | |
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF | ||||
| ISHARES WORLD EX SWITZERLAND | 2.439 | 0,000% | F | |
| BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I | 3.219 | 0.000% | F | |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS | 32 475 | 0,004% | ۴ | |
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A INVESTMENT | F | |||
| FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS | 63.1131 | 0.009% | ||
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT | 1.219.808 | 0,166% | F | |
| FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS | ||||
| BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B | 92.438 | 0.013% | F | |
| (EAFESMLB | ||||
| BNP PARIBAS SA | 43.914 | 0,006% | F | |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM | 16.754 | 0.002% | F | |
| CDP EQUITY SPA | 166.666.666 | 22,641% | F | |
| CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND | 94723 | 0.013% | F | |
| ÍCI WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY INDEX ETF | 60 | 0.000% | F | |
| DELFIN S.A R.L. | 20062423553 | 6.666.666 | 0.906% | F |
| Iflexshares morningstar developed markets ex-us factor tilt | 400 | 0.000% | F | |
| INDEX FUND | ||||
| FONDS OBJECTIF CLIMAT ACTIONS | 13.920 | 0.002% | F | |
| GENERALI ITALIA SPA | 9.727 | 0.001% | Ë | |
| INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER | 80122170584 | 22.903.928 | 3.111% | F |
| GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFE | ||||
| INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM | 0.000% | F | ||
| INKA AUSGLEICHSFONDS | 30.856 | 0.004% | F | |
| INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR ENTSORGUNGSFONDS | 761.647 | 0.103% | F | |
| INTESA SANPAOLO S.P.A. | 00799960158 | 47.000.772 | 6.385% | F |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | 60.100 | 0.008% | F | |
| ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY | 34.342 | 0.005% | F | |
| ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | 2.463 | 0.000% | F | |
| ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF | 6.501 | 0,001% | F | |
| ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF | 10.207 | 0.001% | P | |
| ISHARES VII PLC | 535.587 | 0.073% | F | |
| JAMES S QUARFORTH TUA DTD APRIL 25 2005 | 356 | 0.000% | F | |
| LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU | 138.897 | 0.019% | F | |
| LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 1.385.426 | 0.188% | F | |
| MUL- LYX FISE IT ALL CAP PIR 2 | 15.359 | 0.002% | F | |
| NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST | 359.885 | 0,049% | F | |
| NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND | F | |||
| NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE | 48.565 | 0.007% | ||
| MARKET INDEX FUND - NON LENDING | 12.132 | 0.002% | F | |
| OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 12 | 0,000% | F | |
| PLENISFER INVESTMENTS SICAV | 21.545.000 | 2.927% | F | |
| PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE | 9.759 | 0.001% | F | |
| Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti Voto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | 0.000% | ۴ | |||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 531 | 0,000% | F | ||
| SALINI PIETRO | SLNPTR58C29H501C | 544.658 | 0.074% | F. | |
| SALINI SOCIETA' PER AZIONI | 401.685.772 | 54,566% | F. | ||
| SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX | 64.319 | 0.009% | F. | ||
| ETF SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX |
102.337 | 0.014% | F | ||
| FUND SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF |
77 452 | 0,011% | F | ||
| SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN | 2115 | 0.000% | F. | ||
| SOGECAP AP CLIMAT PAB | 11.780 | 0.002% | F | ||
| SPAFID FIDUCIANTE N. 300442 | 523.576 | 0.071% | F | ||
| STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL | 20.361 | 0.003% | F | ||
| 37.211 | 0.005% | F. | |||
| STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING | 210.942 | 0.029% | F | ||
| STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS | 49.997.995 | 6,792% | F | ||
| UNICREDIT SPA | 00348170107 | ||||
| UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV- NW-UNIVERSAL-FONDS |
13.538 | 0,002% | F | ||
| ABU DHABI PENSION FUND | 2.800 | 0,000% | c | ||
| ADVANCED SERIES TRUST AST RCM WORLD TRENDS PORTFOLIO | 24.925 | 0.003% | C | ||
| AGIALLIANZ STRATEGIEFONDS STABILITAET | 23.394 | 0.003% | C | ||
| AGIALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM | 491.896 | 0.067% | C | ||
| AGIALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS | 843.440 | 0.115% | С | ||
| ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 764 | 0.000% | |||
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND | 360.074 | 0.049% | -e | ||
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ STRATEGIEFONDS BALANCE |
341.158 | ø.046% | |||
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR CONVEST 21 VL | 72.582 | 0,010% | √. ≮C | ||
| 45 9 20 | 0,006% | C h. |
|||
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR FONDIS ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR PREMIUMMANDAT |
ر سوم براج |
||||
| KONSERVATIV | 22.670 | 0,003% | |||
| ALLIANZGI F PENCABBV PENSIONS | 62.083 | 0.008% | چي | ||
| ALLIANZGI FONDS OLB PENSIONEN | 12.790 | $0.002\%$ | $\tau$ . | ||
| AllianzGI-Fonds CT-DRAECO | 15722 | 0.002% | で | ||
| AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND | 5.726 | 0.001% | C | ||
| AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF | 16.590 | 0,002% | C | ||
| AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND |
1361 | 0,000% | C | ||
| AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE |
704.742 | 0,096% | C | ||
| AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT LP CARE OF AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC |
17.347 | 0.002% | C | ||
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND | 1.350.000 | 0,183% | C | ||
| CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD | 16419 | 0,002% | C | ||
| CC&L MULTI-STRATEGY FUND | 4.428 | 0,001% | C | ||
| CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. | 357 | 0.000% | С | ||
| CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND | 469 | 0,000% | C | ||
| CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND IF | 3.089 | 0,000% | C | ||
| CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY | 275 | 0,000% | С | ||
| CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF | 0,000% | C | |||
| OPERATIN ICIPATING EMPLOYERS | |||||
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 7.736 | 0.001% | С | ||
| COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND | 9,741 | 0.001% | C | ||
| COMMONWEALTH GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES FUND 1. | 29,441 | 0,004% | С | ||
| CREDIT SUISSE FUNDS AG | 7.327 | 0,001% | C | ||
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) | 169.420 | 0,023% | с | ||
| CSIF 2 CS Lux Global Value Equity Fund | 800 | 0,000% | C | ||
| CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG | 19.582 | 0,003% | C | ||
| CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | 162 443 | 0.022% | C | ||
| D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND | $\overline{2}$ | 0.000% | C | ||
E-MARKET
SDIR
CERTIFIED
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{2\pi}}\,dx$
$\mathcal{A}$
| Anagrafica | CF/P! | Azioni | % su Votanti Voto | |
|---|---|---|---|---|
| D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C. | $\overline{2}$ | 0.000% | С | |
| DE SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC | 3 | 0,000% | C | |
| DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC | 28 | 0.000% | C | |
| DEKA-RAB | 15.060 | 0.002% | C | |
| DEIROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST | 6.265 | 0.001% | C | |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC | 0,000% | $\ddot{c}$ | ||
| DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK | 705 | 0,000% | $\mathsf{C}$ | |
| DORVAL MANAGEURS EURO | 156.225 | 0.021% | C | |
| EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT | 8.442 | 0.001% | $\overline{C}$ | |
| ECOFI CONVERTIBLES EURO | 152.311 | 0,021% | C | |
| ESPERIDES - S.A. SICAV-SIF | 35.331 | 0.005% | C | |
| FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S | 6.355 | 0.001% | C | |
| FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND |
3,420 | 0.000% | C | |
| FIRST TRUST GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION ETF | 3.858 | 0.001% | C | |
| GLOBAL MULTI ASSET STRATEGY FUND | 5.185 | 0,001% | $\mathsf{C}$ | |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 7.466 | 0,001% | С | |
| IAM NATIONAL PENSION FUND | 332 | 0,000% | Ċ | |
| IBM 401 (K) PLUS PLAN TRUST | 1.352 | 0,000% | $\mathsf{C}$ | |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 1952 | 0,000% | C | |
| INVESCO FISE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF | 2.651 | 0,000% | $\mathsf C$ | |
| INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA SMALL CAP | 34.863 | 0,005% | Ċ | |
| KL ID SPARINVEST A S FILIAL AF SPARINVEST S INVESTITORI FLESSIBILE |
250,000 | 0,034% | C | |
| INVESTITORI PIAZZA AFFARI | 206.000 | 0,028% | C | |
| JHF II INT'L SMALL CO FUND | 631 | 0,000% | C | |
| JHVIT INT'L SMALL CO TRUST | 146 | 0,000% | C | |
| KAISER PERMANENTE GROUP TRUST | 6 | 0,000% | C | |
| LAZARD/WILMINGTON ACW EX-US SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND |
9.672 | 0,001% | C | |
| LEGAL & GENERAL ICAV. | 11.666 | 0,002% | C | |
| LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) | 10.276 | 0.001% | C | |
| eimited LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED |
3.299 | 0,000% | C | |
| C | ||||
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST | 190 532 |
0,000% 0,000% |
C | |
| LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI | 0,001% | $\overline{C}$ | ||
| LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND | 8.251 | |||
| MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM | 63 | 0,000% | C $\overline{c}$ |
|
| MERCER QIF CCF | 81.687 | 0.011% 0.005% |
$\mathsf{C}$ | |
| MERCER QIF FUND PLC | 36.681 | 0.019% | ||
| MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND | 140.181 | C C |
||
| NFS LIMITED ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL |
5.254 18.500 |
0,001% 0,003% |
$\mathsf{C}$ | |
| PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND | 3.336 | 0,000% | C | |
| PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND | 0,000% | C | ||
| PERPETUAL INVESTMENT FUND SICAV-RAIF | 43.285 | 0,006% | С | |
| PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG | 1,222 | 0,000% | С | |
| PREMIUMMANDAT BALANCE | 50.817 | 0.007% | С | |
| PREMIUMMANDAT DYNAMIK | 104.795 | 0,014% | С | |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO | 2.003 | 0,000% | C | |
| SAN DIEGO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION | 0,000% | С | ||
| SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 839 | 0,000% | C | |
| SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON | 41.585 | 0,006% | С | |
| IRUST FUND ISSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON |
84.577 | 0,011% | С | |
| FND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY |
160,475 | 0,022% | С | |
| SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS | 487.983 | 0,066% | C | |
| ISTATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL | 28,800 | 0,004% | C | |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD. | -9.4731 | 0.001% | $\subset$ |
| Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti Voto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO | 5.122 | 0.001% | C. | ||
| ISTICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN | 32.842 | 0.004% | C | ||
| STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND | 6.137 | 0.001% | C | ||
| SUNSUPER SUPERANNUATION FUND | 26.090 | 0.004% | C | ||
| THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 9.868 | 0.001% | C | ||
| TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY | 29 | 0.000% | $\mathbb{C}$ | ||
| PORTFOLIO | |||||
| UBS (US) GROUP TRUST | 30.154 | 0.004% | C | ||
| UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. | 136.775 | 0,019% | $\mathsf{C}$ | ||
| ubs lux fund solutions | 9.802 | 0.001% | $\mathsf{C}$ | ||
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | 118.652 | 0.016% | C | ||
| VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK | 1.415 | 0.000% | C | ||
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF | 2.750 | 0.000% | $\mathsf{C}$ | ||
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND | 120.774 | 0.016% | Ċ | ||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS | 10.257 | 0.001% | C | ||
| INDEX TRUST | |||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL | 6.937 | 0.001% | C | ||
| INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST | |||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL | 100.211 | 0.014% | C | ||
| INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II | 20.554 | 0.003% | C | ||
| VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND | |||||
| IVANGUARD FISE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF | 39.499 | 0,005% | ς. | ||
| VANGUARD FISE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF | 3.410 | .0.000% | Ć | ||
| VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY | 631 | 0.000% | $\sim$ 6.7. | ||
| VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND | 3.785 | .0.001% | ୍କ କୁ | ||
| VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY | 20.825 | . 0.003% | ਾਂ | ||
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 224.280 | 0.030% | ં નવી | ||
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 6.963 | $0.001\%$ and $C$ Ω. |
|||
| VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I | 815 | 10,000% 公示C3 | |||
| VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND | 318 | 8000% | Ŀ | ||
| VILLIERS ACTIONS EUROPE SYST AGI | 314.330 | 0.043% | ڇڏ | ||
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | 0.000% | C | |||
| WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD | 3.778 | 0.001% | с | ||
| WESPATH FUNDS TRUST | 85 | 0.000% | C | ||
| WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY | 15.697 | 0.002% | Ċ | ||
| FUND | |||||
| WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY | 714 | 0,000% | C | ||
| FUND | |||||
| WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL | 2.267 | 0,000% | C | ||
| SMALLCAP EQUITY FUND | 15.328 | 0.002% | C | ||
| WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITYFUND | 5.147 | 0.001% | C | ||
| WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND | C | ||||
| WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND | 58.664 | 0.008% | |||
| XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF | 83 | 0,000% | C | ||
| SACE SPA | 05804521002 | 3.163.988 | 0.430% | A |
$\bar{\beta}$
Totale votanti
$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$
736.140.502 $100%$
Legenda
F - Favorevole
C - Contraño
A - Astenulo
Lx - Lista x
NY - Non espresso
NE - Non espresso
E-MARKET
SDIR
CERTIFIED
ALLEGATO "C" AL N. 16662/8896 DI REP.
STATUTO DENOMINAZIONE=OGGETTO=SEDE=DURATA
1) E' costituita una Società per Azioni con la denominazione: "Webuild S.p.A."
2) La Società ha per oggetto: la costruzione, in proprio e per conto di terzi, di opere stradali, portuali, idrauliche, idroelettriche, edilizie, ferroviarie, ed in genere ogni costruzione di ingegneria civile in Italia ed all'Estero. In particolare, la Società potrà svolgere tutte le attività riconducibili a tutte le categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni.
La società potrà intraprendere e compiere tutte le operazioni od affari commerciali, industriali e finanziari, mobiliari ed immobiliari ritenuti necessari ed utili per il consequimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa l'attività di studio, di progettazione e di consulenza nei settori in cui la società opera.
Essa potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.
Essa può pure prestare avalli, fidejussioni e garanzie, anche reali e ciò anche per debiti di terzi.
3) La Società ha sede in Rozzano (MI).
La Società potrà istituire una sede amministrativa o tecnica, nonché sedi secondarie, succursali, agenzie o rappresentanze in Italia ed all'Estero.
$4)$ Per i loro rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile – comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica - è quello che risulta dai libri sociali; è onere del socio, dell'Amministratore, del Sindaco e del soggetto incaricato della revisione contabile comunicarlo per l'iscrizione nei libri sociali, nonché comunicare altresì gli eventuali cambiamenti.
La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050. $5)$
Tale durata potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
CAPITALE SOCIALE=OBBLIGAZIONI
$6)$ Il capitale sociale è di euro 600.000.000 (seicento milioni/00) diviso in n. 1.001.929.367 azioni, delle quali n. 1.000.313.876 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio.
Con deliberazione dell'assemblea, il capitale sociale potrà essere aumentato mediante 7) emissione di nuove azioni, anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione contabile.
La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, eventualmente cum warrant, nonché ogni altro strumento finanziario a norma e con le modalità di legge.
È inoltre consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendente della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 Codice Civile.
L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 4 maggio 2020 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà.
(i) Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte. anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il 3 maggio 2025, per un ammontare nominale massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), al servizio di piani di
compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:
(A) a pagamento, con facoltà di stabilire il prezzo di emissione delle azioni e la parte dello stesso da imputare a capitale e all'eventuale sovraprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio al servizio ai beneficiari di detti piani, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e/o 8 dell'art. 2441 del Codice Civile:
$(B)$ gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, nei limiti ivi previsti, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio.
Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (inclusa la parte dello stesso da imputare a capitale e all'eventuale sovraprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie e/o di risparmio da emettersi di volta in volta, con i limiti di cui all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 e/o, ove applicabile, dell'art. 2349 del Codice Civile, e nel rispetto, quanto al prezzo di emissione, dei parametri, in quanto applicabili, infra precisati; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione e/o assegnazione gratuita delle azioni ordinarie e/o di risparmio della società (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le consequenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.
Per le deliberazioni al servizio di piani di compensi, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lqs. n. 58 del 1998, adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.
(a) Per le deliberazioni relative a piani di compensi, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998, basati sull'attribuzione di strumenti finanziari a pagamento, il prezzo di sottoscrizione unitario (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni della società, dovrà essere determinato, tenuto conto del prezzo di esercizio delle opzioni oggetto del piano e del relativo regolamento, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabili.
(b) Per le deliberazioni relative a piani di compensi, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998, basati sull'attribuzione gratuita di strumenti finanziari, dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle riserve che verranno portate a capitale sociale, il numero e i criteri di valorizzazione delle azioni che saranno eventualmente emesse, sulla base del valore della Società quale risultante da criteri di valutazione in linea con la miglior prassi di mercato e del relativo regolamento.
L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 30 aprile 2021 ha deliberato quanto segue.
(i) l'emissione, in via scindibile ed entro il 31 agosto 2030, di massime n. 8.826.087 azioni ordinarie, prive di valore nominale, da riservare in sottoscrizione alle seguenti tipologie dei creditori chirografari di Astaldi S.p.A. alla data del 28 settembre 2018:
-
i soggetti i cui crediti, successivamente all'esito delle verifiche demandate ai Commissari Giudiziali della procedura di concordato preventivo n. 63/2018 riguardante Astaldi S.p.A. ex art. 171 I. fall., non siano stati (in tutto o in parte) inclusi fra i debiti indicati nel passivo concordatario, ma siano stati invece interamente inclusi fra i fondi rischi indicati nel passivo concordatario, come rettificati dai Commissari Giudiziali:
-
i soggetti i cui crediti, successivamente all'esito delle verifiche sopra indicate, non siano stati nemmeno parzialmente inclusi fra i debiti e fondi rischi indicati nel passivo concordatario di Astaldi S.p.A.; e (ii) i soggetti di cui al punto che precede, per la parte non soddisfatta nell'ambito dell'aumento di capitale effettuato da Astaldi S.p.A. in esecuzione della procedura di concordato; - in pagamento dei loro crediti verso Astaldi S.p.A. nel rapporto di 2,536 nuove azioni Webuild S.p.A. per ogni Euro 100,00 di credito chirografario:
(ii) emissione e assegnazione, ai termini e condizioni di cui al regolamento dei "Warrant Webuild S.p.A. 2021-2030", in via scindibile, di massime n. 80.738.448 azioni ordinarie di compendio, prive di valore nominale:
(iii) l'emissione e assegnazione, ai termini e condizioni di cui al regolamento dei "Warrant" Webuild S.p.A. 2021-2023", in via scindibile, di massime n. 15.223.311 azioni ordinarie di compendio, prive di valore nominale.
8) Le azioni di risparmio, emesse ai sensi di legge, sono prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, fornite delle caratteristiche previste dal presente articolo, dall'art. 33 e, per quanto in essi non previsto, dalla legge.
Le azioni di risparmio possono essere al portatore, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2354 Codice Civile; a richiesta ed a spese dell'azionista possono essere convertite in titoli nominativi e viceversa.
Le azioni di risparmio appartenenti agli Amministratori, ai Sindaci e ai Direttori Generali devono essere nominative.
Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito dal presente statuto o dalla legge, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.
I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto ad intervenire alle assemblee della Società né quello di chiederne la convocazione.
L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio è regolata dalle disposizioni di legge.
In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle azioni ordinarie. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 5,2 per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo consequente.
La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio, se non per la parte delle perdite che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.
Al fine di assicurare al rappresentante comune delle azioni di risparmio adeguata informazione sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, al medesimo saranno tempestivamente inviate, a cura dei legali rappresentanti della società, le comunicazioni concernenti tali operazioni.
In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio, queste ultime manterranno invariate le caratteristiche e i diritti previsti dalla legge e dallo statuto.
L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione 9) a soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società od aziende, alle quali essa partecipi.
DIRITTO DI RECESSO
$10l$ Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge. Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata.
ASSEMBLEA
11) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità dello statuto e della legge, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea potrà essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, in Italia. $12)$ In sede ordinaria essa è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed al massimo entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di legge. L'assemblea è convocata sia in via ordinaria che straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla normativa anche regolamentare vigente. Essa, inoltre, assume le delibere autorizzative previste nelle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società, ivi incluse le delibere in caso di urgenza secondo le modalità semplificate consentite dalla disciplina anche regolamentare vigente.
13) Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
In deroga a quanto previsto nel comma precedente e fermo quanto previsto nel successivo articolo 13-bis in merito alla istituzione dell'Elenco Speciale (come di seguito definito), ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) a condizione che l'azione sia appartenuta
al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi decorrente dalla data di iscrizione nell'elenco speciale istituito e disciplinato nei tempi e nei modi di cui al successivo articolo 13-bis (l'"Elenco Speciale"), come da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.
L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.
13 bis) L'Elenco Speciale – istituito dalla Società – è conservato presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e nel medesimo vengono iscritti i soggetti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare - rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante. All'Elenco Speciale di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.
La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei sequenti casi:
(a) rinuncia dell'interessato:
(b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto:
(c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
La maggiorazione del diritto di voto viene meno:
(x) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista ovvero in ogni caso l'escussione del pegno;
(y) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (il "TUF").
13 ter) La maggiorazione di voto:
a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto e salvo in ogni caso il caso di escussione del pegno);
b) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/olegatario;
c) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
e) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto
maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto (o equivalente operazione a seconda della struttura degli OICR in questione);
g) si conserva in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari, ovvero di trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia;
h) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in caso di mutamento del trustee:
$\mathbf{i}$ si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.
Nelle ipotesi di cui alle lettere (d), (e) ed (i) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: $(i)$ per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare a fronte della titolarità di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare a fronte della titolarità di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.
É sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi.
La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
13 quater) Ai fini degli articoli 13, 13 bis e 13 ter la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati di cui all'art. 93 del TUF.
Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.
$(14)$ Ogni titolare del diritto di voto che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di legge.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.
La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del TUF, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata assemblea, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa assemblea.
L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di $15)$ legge.
Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto rispettivamente all'art. 20 e all'art. 30.
16) L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare nei termini e con le modalità di legge.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolge in un'unica convocazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di indicare la data per la seconda ed, eventualmente, la terza convocazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua $17)$ assenza, da uno dei Vice Presidenti.
In mancanza la designazione sarà fatta dall'assemblea fra gli Amministratori od i soci presenti.
$18)$ Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei titolari del diritto di voto a partecipare all'adunanza, in particolare quanto a: (i) la regolarità delle deleghe, (ii) constatare se l'assemblea sia regolarmente costituita e sia presente il numero di voti necessario per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione e nominare uno o più scrutatori.
L'assemblea nomina un segretario anche non azionista.
$19)$ Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale trascritto in apposito libro. firmato dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati.
Il verbale dell'assemblea, se redatto da Notaio, sarà successivamente trascritto nel libro.
AMMINISTRAZIONE=RAPPRESENTANZA
$20)$ La Società è amministrata da un Consiglio composto da quindici membri.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina la durata del mandato degli Amministratori entro i suddetti limiti.
L'assunzione della (e la permanenza nella) carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti per l'assunzione della carica.
L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presentate dai soci e/o dal Consiglio di Amministrazione uscente con le modalità di seguito specificate, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi e il numero minimo di Amministratori che devono possedere i requisiti d'indipendenza prescritti dalla legge, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.
Le liste dovranno essere presentate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il suo soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero della misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iii) le ulteriori informazioni che, richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la
Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.
Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme a quanto di seguito previsto dal presente Statuto, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi.
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Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di sequito precisato:
(A) Qualora vi sia almeno una lista che abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria:
a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranneuno,
b) l'Amministratore restante verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, con la precisazione, tuttavia, che qualora la lista risultata seconda per numero di voti ottenga almeno il 10% (dieci per cento) dei voti, alla prima lista andranno i 2/3 (due terzi) degli amministratori da eleggere, mentre il restante 1/3 (un terzo) sarà riservato alla predetta seconda lista.
Laddove le prime due liste abbiano riportato lo stesso numero di voti, da ciascuna di dette liste verranno estratti, nell'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, un pari numero di Amministratori meno uno e l'Amministratore restante sarà tratto dalla lista che per numero di voti sia risultata terza e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato le liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Laddove siano state presentate solo due liste e queste abbiano riportato lo stesso numero di voti. l'Amministratore restante coinciderà con il candidato più anziano tra quelli che non siano già stati tratti da tali liste.
(B) Qualora nessuna lista abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, gli Amministratori saranno tratti da tutte le liste presentate come seque: i voti ottenuti dalle liste saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero di Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.
Al fine del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato il numero necessario di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ovvero il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato, a seconda dei casi, del genere meno rappresentato e/o avente i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.
A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente
Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i reguisiti richiesti.
Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, ed il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. In ogni caso la sostituzione degli Amministratori cessati dalla carica viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione: (i) assicurando la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, i restanti Amministratori si intendono cessati con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare.
Fino a contraria deliberazione dell'assemblea gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile.
Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.
L'assemblea determina il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione e può
determinare le modalità di riparto tra gli amministratori, ove il compenso sia stato determinato in misura complessiva.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.
21) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il primo degli Amministratori tratti dalla lista che abbia riportato il maggior numero di voti.
Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o due Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.
Elegge pure un segretario che può essere scelto anche tra i non appartenenti al Consiglio.
In caso di assenza del Presidente, dei Vice Presidenti e del segretario, il Consiglio designa, per ogni seduta, chi dei suoi membri deve fungere da Presidente e da segretario.
Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località indicata nell'avviso 22) di convocazione, su iniziativa del Presidente (o, in sua assenza o impedimento, di un Vice Presidente, se nominato) o dell'Amministratore Delegato.
La convocazione dovrà essere effettuata con comunicazione scritta contenente l'Ordine del Giorno, inviata anche solo a mezzo fax o posta elettronica a tutti gli Amministratori in carica ed ai Sindaci effettivi, almeno sei giorni prima del giorno fissato per la riunione ovvero in caso di urgenza almeno un giorno prima.
Il Consiglio dovrà essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Amministratori, inviata, secondo il caso, ad una delle persone indicate nel primo comma, contenente l'elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso, da almeno un Sindaco.
La seduta di Consiglio dovrà avere luogo entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare, è necessario che:
sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare $(i)$ lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
$(ii)$ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione:
sia consentito agli intervenuti di essere compiutamente informati, partecipare alla $(iii)$ discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine delgiorno;
Gli Amministratori cui sono state conferite deleghe riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle sue controllate, a sensi di legge. La comunicazione viene effettuata verbalmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero con comunicazione scritta e/o verbale e/o telefonica al Presidente del Collegio Sindacale, qualora
particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile.
Gli Amministratori devono dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, il tutto ai sensi di legge.
23) Salvo ove diversamente previsto da altre disposizioni del presente Statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Salvo ove diversamente previsto da altre disposizioni del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
24) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà pertanto deliberare la istituzione o soppressione - in Italia ed all'estero - di sedi secondarie con rappresentanza stabile, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione e la scissione nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis Codice Civile.
Nel rispetto di quanto previsto nelle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società, per il caso di urgenza, anche collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti correlate possono essere compiute secondo le modalità semplificate consentite dalla disciplina anche regolamentare vigente.
È competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione approvare, modificare e integrare i regolamenti dei Comitati di cui al successivo art. 26 nonché il Regolamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione.
$25)$ Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, al quale saranno delegate, in tutto o in parte, attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, che a quest'ultimo organo non sono riservate dalla legge e dal presente Statuto, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio può inoltre delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Consiglieri.
Può inoltre nominare Direttori e Procuratori, scelti anche fra persone non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri.
26) Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno i seguenti Comitati: (i) un Comitato Controllo e Rischi, (ii) un Comitato per la Remunerazione e Nomine e (iii) un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre istituire altri comitati endoconsiliari qualora lo ritenga opportuno. In entrambi i casi, spetta al Consiglio di Amministrazione determinarne composizione e modalità di funzionamento anche tramite la predisposizione di appositi regolamenti. I Comitati sub (i)-(iii) sono investiti delle funzioni e dei compiti per ciascuno di essi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. nonché dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio ai sensi del precedente art. 24.
27) Il Consiglio nomina, e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone la durata e il compenso e scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di (a) attività di amministrazione e finanza o di amministrazione e controllo ovvero funzioni dirigenziali con competenze in materia finanziaria, contabile e di controllo, presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro o consorzi tra società di capitali che abbiano complessivamente un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero (b) attività professionali in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti all'attività dell'impresa ovvero (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori d'attività strettamente attinenti a quello della Società.
Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie e i settori di cui all'art. 30, ultimo comma.
28) Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte in appositi libri ed i relativi verbali saranno trascritti dal Presidente e dal Segretario.
29) La rappresentanza legale e la firma di fronte ai terzi ed in giudizio spettano disgiuntamente al Presidente, e all'Amministratore Delegato ovvero in caso di assenza o impedimento del Presidente, da ciascuno dei Vice Presidenti, se nominati.
Fermo restando quanto sopra, la rappresentanza legale e la relativa firma potranno essere conferite dal Consiglio anche ad altri suoi membri.
COLLEGIO SINDACALE
$30l$ L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e da altre disposizioni applicabili.
La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito indicati. In ciascuna lista i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.
Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il deposito dovrà essere effettuato almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme a quanto di seguito previsto dal presente Statuto, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco Effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco Supplente.
Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il suo controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona
o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Avranno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari al momento della presentazione della lista, della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, (iii) un curriculum vitae di ciascun candidato, ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un
intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue:
-
dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente:
-
dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che sia stata presentata e votata da soggetti non collegati, neppure indirettamente, ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, 2° comma del TUF sono tratti il restante membro effettivo ed il restante membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni di tale lista (la "Lista di minoranza"). In caso di parità tra le liste sono eletti candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.
Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista. l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di minoranza.
Il Sindaco decade dalla carica nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nei casi in cui venga a mancare oltre al Sindaco effettivo eletto dalla Lista di minoranza anche il Sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.
Resta fermo che le procedure di sostituzione di cui al comma che precede devono in ogni caso assicurare che la composizione del Collegio Sindacale rispetti la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
L'assemblea prevista dall'articolo 2401, 1° comma, Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nonché nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti nell'ambito dell'attività della Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico- scientifiche) ed i settori funzionali ai settori dell'ingegneria, della geologia, della realizzazione delle opere pubbliche e private, dell'edilizia e delle costruzioni in generale.
31) Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed assistervi, possano essere identificati e sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere complutamente informati.
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
32) La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.
BILANCIO E RIPARTO UTILI
33) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
34) Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:
a) 5% alla riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;
b) alle azioni di risparmio fino a concorrenza del 5% di euro 5,2 per azione (pari a euro 0,26 per azione). Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% di euro 5,2 per azione (pari a euro 0,26 per azione), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
c) il residuo sarà destinato a tutti gli azionisti in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% di euro 5,2 per azione (pari a euro 0,104 per azione), salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati alle precedenti lettere b) e c), con riferimento alle azioni di risparmio, saranno modificati in modo consequente. Con i medesimi criteri che precedono, il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare acconti sui dividendi che potranno essere deliberati ricorrendone i presupposti di legge.
SCIOGLIMENTO
35) Nel caso di messa in liquidazione della Società, l'Assemblea con le maggioranze stabilite dalla legge, determina:
(a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di Liquidatori:
(b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
(c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la Liquidazione;
(d) i poteri dei Liguidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni e diritti, o blocchi di essi.
F.to Carlo Marchetti notaio
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
Firmato Carlo Marchetti
Milano, 16 maggio 2022
Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.