Pre-Annual General Meeting Information • Jul 9, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
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il Giornale Martedì 9 luglio 2024 INTERNI 13

A questo punto, a due mesi dall'arresto, tenere ai domiciliari Giovanni Toti è irragionevole. A scriverlo, con tanto di parere, è il professor Sabino Cassese, un luminare del diritto dal curriculum sterminato. Nessuno mette in discussione la gravità dei fatti contestati, ma questo dato dev'essere bilanciato dal rispetto di altri diritti fondamentali, insomma scolpiti nella nostra Costituzione, e che riguardano da vicino il governatore della Regione Liguria, colpito da misura cautelare l'ormai lontano 7 maggio scorso.
Quali sono questi principi? Cassese, che è stato giudice della Consulta, riprende una sentenza della Corte costituzionale, la 230 del 2021, che allarga la visuale su orizzonti non contemplati dal gip che il mese scorso ha risposto no alla richiesta di revoca della misura cautelare. Dunque, c'è il diritto dell'eletto al mantenimento della carica e degli elettori alla continuazione della funzione da parte del cittadino che hanno democraticamente scelto, nonchè il principio di non colpevolezza definitiva. E poi è da tenere presente anche l'articolo 97 della Costituzione che sottolinea il «buon andamento dell'azione amministrativa». Poi certo, la giustizia deve fare il suo corso, come si dice in questi casi, ma gli interessi in gioco - così li chiama Cassese - devono trovare un punto di equilibrio, finora assente, e per questo il parere di Cassese è stato girato dall'avvocato Stefano Savi, difensore di Toti, al tribunale del riesame.
Insomma, il problema, spiega il giurista, è trovare «un ragionevole bilanciamento di una molteplicità di diritti». Invece il giudice si è limitato «a considerare che
la misura cautelare fosse proporzionata alla gravità dei fatti e adeguata in relazione al grado elevato di esigenze cautelari da soddisfare». Una visione, secondo Cassese, parziale e alla fine non corretta. «Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale - prosegue Cassese - la misura adottata non risponde al criterio della ragionevolezza e proporzionalità desunto dal giudice costituzionale dall'articolo 3 della Costituzione e quindi la misura cautelare appare irragionevole, dovendo necessariamente il giudice rispettare l'obbligo di operare una ponderazione fra la gravità del fatto, l'esigenza di continuità del funzionamento degli apparati pubblici, il rispetto della volontà popolare esercitata attraverso le elezioni e i diritti dei terzi che verrebbero coinvolti dalle eventuali dimissioni, rese necessarie per il carattere non temporaneo dell'assenza del titolare di un organo di vertice della regione, che gli impedisce lo svolgimento delle funzioni pubbliche di cui è investito».
Ora lo Statuto della Regione Liguria stabilisce che il vice presidente sostituisce il presidente in caso di «impedimento temporaneo». É quel che accaduto in queste drammatiche settimane, con il leghista Alessandro Piana al posto di Toti. Ma temporaneo l'impedimento non è: «La varietà dei compiti, attinenti alle funzioni legislativa e amministrativa, oltre che ai rapporti con altri soggetti, nazionali e transnazionali, richiede una continuità delle varie attività del Presidente, attività che implicano la presenza, e alle quali il vicario può supplire solo temporaneamente, ciò che vuol dire - puntualizza puntigliosamente Cassese per una durata limitata di tempo (ipotesi che in questo caso non si è verificata)». Per Cassese dunque il Tribunale del riesame deve provvedere «alla ponderazione dei diversi elementi indicati che vanno ad aggiungersi a quello della gravità del reato che attiene all'esigenza di giustizia». Se l'istanza non dovesse essere accolta, la strada suggerita è quella «di provocare o promuovere un giudizio di costituzionalità».
quattro anni: non è stata chiara a nessuno l'esigenza di arrestarlo, anche considerando che la custodia cautelare dovrebbe essere una «extrema ratio» intesa come rimedio estremo ed eccezionale. 2) L'inchiesta preliminare pertanto è stra-finita, documentale, i testi e i coindagati sono già stati interrogati o re-interrogati: non è chiaro quali prove si possano inquinare. Le carte e le in-
tercettazioni le abbiamo già viste sui giornali grazie al colabrodo istruttorio.
3) Per gli amatori: il comunicato della Procura, il 7 maggio, faceva notare che anche «le aziende coinvolte ma non destinatarie di contestazioni» potevano dimostrare la propria «estraneità ai reati per cui si procede». Dovevano dimostrare la loro innocenza, ossia, anche se non risultavano indagate. Si chiama «inversione dell'onere della prova», on gran voga durate la Santa Inquisizione.
4) Secondo la Procura, ricevere finanziamenti in chiaro iscritti a bilancio (e sbloccare pratiche, trovare soluzioni, fruire di spot pubblicitari, agevolare uno sponsor per un'opera pubblica) è traducibile in corruzione, anche se non lo è nel resto d'Occidente. A scanso di equivoci, a Giovanni Toti non hanno trovato un solo euro fuori posto.
5) Fare buon viso a cattivo gioco,
ossia le dichiarazioni di Toti secondo le quali non accetterà più finanziamenti in chiaro da privati, alla Procura non è bastato. 6 ) Se fosse rimesto in libertà, e
se governasse, Toti potrebbe inquinare le prove o ripetere il «reato» in virtù della stessa carica che lo ha visto presidente della Liguria dall'11 giugno del 2015, con 383mila preferenze in rappresentanza del 56 per cento dei votanti. 7) L'ombra di quattro gatti siciliani trapiantati a Riesi (Genova) con cui ci sarebbe stato un voto di scambio (senza lo scambio) a parere della Procura era qualcosa che poteva ripetersi con le Elezioni Europee, anche se Toti non era candidato: finite le Europee, la Procura ha esteso il «pericolo di reiterazione» a tutte le elezioni future. Allora, ieri, ancora per far buon viso a cattivo gioco, Toti ha detto che non si candiderà più. Ora vedremo che cosa s'inventeranno per giustificare che debba dimettersi, obbiettivo politico di un'inchiesta giudiziaria. 8) A meno di folgorazioni del Tribunale del Riesame, tutta questa vicenda finirà in Cassazione (a fine estate) o alla Consulta (un anno e mezzo minimo) perché in pratica, in Italia, pm e giudici fanno quello che vogliono senza pagarne pegno. Quello lo pagano altri, e potremmo fare un esempio a caso.
GIURISTA Sabino Cassese
Il parere dell'ex presidente della Consulta nella memoria difensiva
l' analisi
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Gli Azionisti sono convocati in Assemblea presso lo studio Trimarchi Colonna & Partners, in Milano, Corso di Porta Nuova, 18, in prima convocazione per il 24 luglio 2024 alle ore 16:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 25 luglio 2024, medesimi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
1. Riduzione del capitale sociale fino al limite legale per copertura di perdite e aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ., per un importo massimo complessivo di Euro 6.188.470,77, mediante due tranches, a parità di condizioni economiche, di cui: (i) una tranche – inscindibile – per nominali Euro 4.500.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., mediante emissione di n. 450.000.000 nuove azioni prive di valore nominale espresso e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrirsi ad Athena Pubblicità S.r.l.; e (ii) una tranche – scindibile – per nominali massimi Euro 1.688.470,77, mediante emissione di massime di n. 168.847.077 nuove azioni prive di valore nominale espresso e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3, cod. civ. Ulteriore riduzione del capitale sociale con assorbimento della perdita residua. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Milano, 9 luglio 2024
L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO Prof. Avv. Maurizio Irrera
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