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Unipol Capital/Financing Update 2024

Sep 20, 2024

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Capital/Financing Update

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Progetto di fusione per incorporazione

DI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., UNIPOL FINANCE S.R.L., UNIPOLPART I S.P.A. E UNIPOL INVESTMENT S.P.A.

IN

UNIPOL GRUPPO S.P.A.

(AI SENSI DELL'ART. 2501-TER DEL CODICE CIVILE)

21 marzo 2024

I Consigli di Amministrazione di Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol Gruppo" o "UG" o la "Società Incorporante"), di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSal" o "US"), Unipol Finance S.r.I. ("Unipol Finance"), UnipolPart I S.p.A. ("UnipolPart") e Unipol Investment S.p.A. ("Unipol Investment" e, congiuntamente con Unipol Finance e UnipolPart I, le "Holding Intermedie") (le Holding Intermedie, congiuntamente a UnipolSai, le "Società Incorporande" e, congiuntamente a Unipol Gruppo, le "Società Partecipanti alla Fusione" o le "Società") hanno redatto, ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile, il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione delle Società Incorporande in Unipol Gruppo (la "Fusione").

Premessa

  • A. Unipol Gruppo è una holding quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., capogruppo del Gruppo assicurativo Unipol (il "Gruppo").
  • UnipolSai è una compagnia assicurativa del Gruppo, quotata sul mercato regolamentato Euronext B. Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è attiva, anche per il tramite delle proprie partecipate, nei rami danni e vita.
  • C. Le Holding Intermedie sono società, interamente controllate da Unipol Gruppo, che svolgono principalmente, non nei confronti del pubblico, attività di assunzione di interessenze e partecipazioni in altre imprese e società.
  • D. La Fusione si inserisce nell'ambito di un progetto di razionalizzazione del Gruppo di cui le Società fanno parte, al fine di semplificare la struttura partecipativa del Gruppo. In particolare, la Fusione è volta a perseguire i seguenti principali obiettivi : (A) per gli azionisti di Unipol Gruppo di (i) razionalizzare la struttura societaria del Gruppo, semplificando nel contempo i processi decisionali di direzione unitaria e governo del Gruppo stesso; la società risultante dalla Fusione sarà una delle principali compagnie assicurative italiane, quotata nei mercati regolamentati, che rivestirà anche il ruolo di capogruppo del Gruppo, in linea con le migliori practice nazionali e internazionali e con le aspettative del mercato, (ii) ottimizzare il profilo di cassa e di funding, (iii) conseguire alcune sinergie di costo connesse all'ottimizzazione delle strutture centrali e delle relative attività, e (iv) ottimizzare la solida posizione di solvibilità di Gruppo, anche in chiave prospettica; (B) per gli azionisti di UnipolSai, diversi da Unipol Gruppo e dalle Holding Intermedie, di (a) diventare azionisti di Unipol Gruppo post-Fusione che sarà, al contempo, compagnia assicurativa e capogruppo, (b) detenere un titolo azionario caratterizzato da un grado di liquidità significativamente superiore a quello dell'azione UnipolSai, e (c) incrementare la propria partecipazione nel capitale dei partnerindustriali di bancassicurazione (BPER Banca S.p.A. e Banca Popolare di Sondrio S.p.A.), con benefici in termini di redditività attesa e di diversificazione in relazione sia alle fonti di ricavo che ai fattori di rischio.
  • E. In virtù della struttura dell'operazione e dei soggetti coinvolti, la Fusione è qualificabile come una "operazione con parti correlate di maggiore rilevanza" ai sensi del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento OPC"). In proposito, Unipol Gruppo ha deciso in via volontaria di non avvalersi della causa di esenzione prevista per le operazioni con società controllate ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento OPC.
  • F. In data 15/16 febbraio 2024, i Consigli di Amministrazione di Unipol Gruppo e UnipolSai, previo parere favorevole rilasciato dai rispettivi Comitati competenti in materia di operazioni con parti correlate (i "Comitati"), hanno approvato, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, un accordo quadro (l'"Accordo Quadro") con cui hanno inteso (i) fissare i principali termini e condizioni del progetto di razionalizzazione societaria del Gruppo (l'"Operazione") mediante la Fusione, (ii) disciplinare le attività propedeutiche e/o funzionali alla realizzazione dello stesso,

nonché (iii) stabilire la relativa tempistica, la gestione interinale delle società del Gruppo e le condizioni e modalità di esecuzione dell'Operazione.

Nell'ambito dell'Operazione, sempre in data 15/16 febbraio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo ha approvato la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta" o "OPA") ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") - avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie UnipolSai diverse da quelle già detenute, direttamente e indirettamente, da Unipol Gruppo, dalle azioni proprie detenute, direttamente e indirettamente, da UnipolSai.

  • G. In data odierna, i Consigli di Amministrazione di Unipol Gruppo e UnipolSai - previa verifica da parte dei rispettivi Comitati che le conclusioni riportate nei pareri rilasciati in data 14 febbraio 2024 - siano rimaste immutate, nonché delle Holding Intermedie hanno approvato, tra l'altro, il presente Progetto di Fusione e hanno altresì deliberato di sottoporre alle rispettive Assemblee straordinarie l'approvazione del Progetto di Fusione.
  • Il Progetto di Fusione contiene previsioni per il caso in cui, a esito dell'OPA e dei connessi H. successivi adempimenti, Unipol Gruppo venga a detenere la totalità delle azioni UnipolSai e, pertanto, si proceda alla Fusione senza applicazione del Rapporto di Cambio (come infra definito).
  • -La Fusione è sottoposta all'ottenimento dell'autorizzazione dell'IVASS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 del Cap e degli artt. 23 e ss. del Regolamento ISVAP n. 14 del 2008 nonché delle altre autorizzazioni, approvazioni e/o nulla osta previste dalla normativa applicabile (le "Autorizzazioni alla Fusione").

Società Partecipanti alla Fusione 1.

1.1 Società Incorporante

Unipol Gruppo S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale 00284160371, partita IVA 03740811207, capitale sociale pari a Euro 3.365.292.408,03 i.v., diviso in n. 717.473.508 azioni prive di indicazione del valore nominale le quali, per effetto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF, alla data odierna, attribuiscono n. 1.086.745.467 diritti di voto. UG è capogruppo del "Gruppo Assicurativo Unipol" iscritta al n. 046 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Sulla base delle ultime comunicazioni delle partecipazioni significative effettuate ai sensi della normativa applicabile, il capitale sociale di Unipol Gruppo risulta suddiviso come di seguito illustrato:

  • (i) n. 159.607.826 azioni, rappresentanti il 22,246% del capitale sociale di Unipol Gruppo, corrispondenti al 29,305% dei diritti di voto, sono detenute direttamente da Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop .;
  • (ii) n. 47.820.654 azioni, rappresentanti il 6,665% del capitale sociale di Unipol Gruppo, corrispondenti all'8,801% dei diritti di voto, sono detenute direttamente da Holmo S.p.A.;
  • (iii) n. 45.200.000 azioni, rappresentanti il 6,300% del capitale sociale di Unipol Gruppo, corrispondenti all'8,117% dei diritti di voto, sono detenute direttamente da Nova Coop Soc. Coop.;
  • (iv) n. 27.134.937 azioni, rappresentanti il 3,782% del capitale sociale di Unipol Gruppo, corrispondenti al 4,994% dei diritti di voto, sono detenute direttamente da Cooperare S.p.A.;
  • (v) n. 25.601.718 azioni, rappresentanti il 3,568% del capitale sociale di Unipol Gruppo, corrispondenti al 4,712% dei diritti di voto, sono detenute direttamente da Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo;

  • (vi) n. 24.000.000 azioni, rappresentanti il 3,345% del capitale sociale di Unipol Gruppo, corrispondenti al 4,417% dei diritti di voto, sono detenute direttamente da Koru S.p.A.;
  • (vii) n. 18.970.710 azioni, rappresentanti il 2,644% del capitale sociale di Unipol Gruppo, corrispondenti al 3,198% dei diritti di voto, sono detenute direttamente da Coop Lombardia Soc. Coop.

Le azioni di Unipol Gruppo sono negoziate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e sono sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-bis e sequenti del TUF.

1.2 Le Società Incorporande

1.2.1 UnipolSai

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale 00818570012, partita IVA 03740811207, capitale sociale pari a Euro 2.031.456.338,00 i.v. suddiviso in n. 2.829.717.372 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale le quali, per effetto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-guinquies del TUF, alla data odierna, attribuiscono n. 5.138.474.354 diritti di voto. UnipolSai è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.

Sempre alla data odierna, il capitale di UnipolSai risulta suddiviso come di seguito illustrato:

  • (i) n. 1.725.664.024 azioni, rappresentanti il 60,984% del capitale sociale, corrispondenti al 67,166% dei diritti di voto, sono detenute direttamente da Unipol Gruppo;
  • (ii) n. 280.142.020 azioni, rappresentanti il 9,900% del capitale sociale, corrispondenti al 9,989% dei diritti di voto, sono detenute da Unipol Finance, società interamente controllata da Unipol Gruppo;
  • (iii) n. 280.142.020 azioni, rappresentanti il 9,900% del capitale sociale, corrispondenti al 9,989% dei diritti di voto, sono detenute da UnipolPart I, società interamente controllata da Unipol Gruppo;
  • (iv) n. 124.801.460 azioni, rappresentanti il 4,410% del capitale sociale, corrispondenti al 4,702% dei diritti di voto, sono detenute da Unipol Investment, società interamente controllata da Unipol Gruppo.

Alla data odierna, UnipolSai detiene, a servizio dei piani di compensi basati su strumenti finanziari attualmente in essere, complessivamente n. 179.631 azioni proprie ordinarie (pari a circa lo 0,006% del capitale sociale), di cui n. 106.042 azioni indirettamente tramite le seguenti società controllate: Arca Vita S.p.A. (n. 3.541), Leithà S.r.l. (n. 11.556), SIAT S.p.A. (n. 43.899), UniSalute S.p.A. (n. 34.461), UnipolRental S.p.A. (n. 10.607) e UnipolAssistance S.c.a r.l (n. 1.978).

Le azioni di UnipolSai sono negoziate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e sono sottoposte al regime di dematerializzazione, e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF.

1.2.2 Unipol Finance

Unipol Finance S.r.l., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 37, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale 0332211204, partita IVA 03740811207, capitale sociale pari a Euro 5.000.000,00 i.v., interamente partecipata da Unipol Gruppo. Unipol Finance è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo.

1.2.3 UnipolPart I

UnipolPart I S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 37, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale 03713571200, partita IVA 03740811207, capitale sociale pari a Euro 4.100.000,00 i.v. suddiviso in n. 4.100.000 azioni ordinarie di nominali Euro 1 cadauna, le quali sono

interamente detenute da Unipol Gruppo. UnipolPart I è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo.

1.2.4 Unipol Investment

Unipol Investment S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale 00625450374, partita IVA 03740811207, capitale sociale pari a Euro 5.180.107,85 i.v. suddiviso in n. 3.430.535 azioni ordinarie di nominali Euro 1,51 cadauna, le quali sono interamente detenute da Unipol Gruppo. Unipol Investment è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo.

STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE 2.

Per effetto della Fusione, a partire dalla data di efficacia della stessa, lo statuto di Unipol Gruppo conterrà una serie di modifiche per riflettere nello statuto della Società Incorporante l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa svolta da UnipolSai, consistenti tra l'altro:

  • (i) nella modifica all'art. 1 («Denominazione»), al fine di riportare la nuova denominazione di "Unipol Assicurazioni S.p.A." che la Società Incorporante assumerà anche per evidenziare nella denominazione medesima lo svolgimento dell'attività riservata alle imprese di assicurazione;
  • (ii) nelle modifiche all'art. 4 («Oggetto»), volte ad adeguare l'oggetto sociale di Unipol Gruppo prevedendo, in particolare, l'esercizio dell'attività assicurativa attualmente svolta da UnipolSai;
  • (iii) nell'introduzione di un nuovo art. 4-bis («Gestione Sociale»), allo scopo di rappresentare la distinzione dell'attività sociale in gestione danni e gestione vita;
  • (iv) la modifica dell'art. 5 («Capitale»), per riflettere l'eventuale Aumento di Capitale (come infra definito) di Unipol Gruppo a servizio del Rapporto di Cambio (come infra definito). Si precisa tuttavia che l'indicazione definitiva del capitale sociale contenuto nell'art. 5 dello statuto sociale della Società Incorporante sarà precisato nel suo definitivo ammontare nell'atto di Fusione, una volta definito l'importo esatto dell'Aumento di Capitale (come infra definito) come indicato nel successivo Paragrafo 4, nonché per indicare l'ammontare relativo agli elementi del patrimonio netto distintamente attribuito alla gestione vita e alla gestione danni.

Inoltre, nel contesto della Fusione lo statuto di Unipol Gruppo verrà modificato per recepire le nuove previsioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 88/2022 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 76, del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209") e nel Provvedimento IVASS n. 142 del 5 marzo 2024 recante modifiche e integrazioni, tra l'altro, al Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario, come precisato nello statuto allegato al Progetto di Fusione a cui si rinvia.

Al fine di facilitare l'individuazione di ciascuna delle predette variazioni, si riporta sub Allegato A al Progetto di Fusione, il prospetto di raffronto tra il testo vigente dello statuto sociale di Unipol Gruppo e il nuovo testo proposto.

ll testo dello statuto sociale della Società Incorporante – che entrerà in vigore dalla data di efficacia della Fusione è accluso al presente Progetto di Fusione sub. Allegato B, ferma restando che l'ammontare definitivo del capitale sociale post Fusione sarà precisato nell'atto di Fusione, come illustrato nel precedente punto (iv) del presente Paragrafo.

La Fusione delle Holding Intermedie non produrrà invece alcun effetto sul numero delle azioni e sul capitale sociale di Unipol Gruppo, dal momento che l'intero capitale delle Holding Intermedie è detenuto dalla Società Incorporante.

2 Rapporto di cambio

ll rapporto di cambio è stato determinato dai Consigli di Amministrazione di Unipol Gruppo e UnipolSai nella misura di n. 3 (tre) azioni Unipol Gruppo, prive di indicazione del valore nominale, per n. 10 (dieci) azioni UnipolSai, prive di indicazione del valore nominale (il "Rapporto di Cambio").

Il Rapporto di Cambio non è soggetto ad aggiustamenti o conquagli in denaro.

Le ragioni che giustificano il Rapporto di Cambio sono illustrate nelle relazioni redatte dai Consigli di Amministrazione di Unipol e UnipolSai ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile e dell'art. 70 del Regolamento Emittenti, approvate dagli organi amministrativi delle predette società in data odierna, e che saranno messe a disposizione degli Azionisti nei modi e nei termini di legge e regolamento.

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di riferimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quater, comma primo, del Codice Civile, i progetti di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione, approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data odierna.

Nell'ambito della Fusione, i Consigli di Amministrazione di Unipol Gruppo e UnipolSai si sono avvalsi, tra gli altri, di advisor finanziari e metodologici di comprovata professionalità ed esperienza in operazioni similari.

Tenuto conto che il capitale sociale delle Holding Intermente detenuto da Unipol Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'art. 2505 del Codice Civile, nel presente Progetto di Fusione non è previsto il rapporto di cambio tra le azioni delle Holding Intermedie e le azioni di Unipol Gruppo e non vengono inoltre redatte per le Holding Intermedie le relazioni degli organi amministrativi e degli esperti di cui, rispettivamente, agli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies del Codice Civile.

Anche qualora, a esito dell'OPA, ne ricorressero i presupposti, la Fusione tra Unipol Gruppo e UnipolSai avrà luogo senza applicazione delle semplificazioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile.

In data 20 marzo 2024, il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa – a seguito di istanza congiunta presentata da Unipol e UnipolSai in data 13 marzo 2024 - ha designato la Società KPMG S.p.A. quale esperto comune incaricato di relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-sexies cod. civ. (l'"Esperto Comune").

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

La Fusione verrà attuata mediante le seguenti operazioni, secondo l'ordine indicato: (i) l'annullamento senza concambio delle azioni ordinarie delle Holding Intermedie che sono nella titolarità di Unipol Gruppo, (ii) l'annullamento senzambio (x) delle azioni ordinarie di US che sono già nella titolarità di UG, (y) delle azioni ordinarie di US rivenienti dalle Holding Intermedie e divenute di UG per effetto di quanto indicato sub (i), e (z) delle azioni proprie detenute da US alla Data di Efficacia della Fusione (come infradefinita), e (iii) l'eventuale assegnazione agli azionisti di UnipolSai – diversi da Unipol Gruppo e dalle Holding Intermedie – delle azioni della Società Incorporante rivenienti dall'Aumento di Capitale (come infra definito) che sarà eventualmente deliberato dall'Assemblea di Unipol Gruppo nell'ambito dell'approvazione del Progetto di Fusione.

A servizio dell'eventuale assegnazione agli azionisti di Unipol Gruppo e dalle Holding Intermedie, delle azioni ordinarie Unipol Gruppo in concambio, la Società Incorporante procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi Euro 300.782.432,48, mediante emissione di massime n. 125.692.617 nuove azioni ordinarie Unipol Gruppo, prive di indicazione del valore nominale (l'"Aumento di Capitale"). Tale ammontare massimo è stato determinato assumendo che, alla data di efficacia della Fusione, Unipol non abbia acquistato, nel contesto dell'Offerta e o al di fuori

della stessa, alcuna azione UnipolSai e che tutte le azioni UnipolSai a servizio dei piani di compensi basati su strumenti finanziari in essere siano state assegnate al personale dirigente.

Tuttavia, qualora ad esito dell'OPA, Unipol Gruppo venisse ad acquistare ulteriori azioni UnipolSai, l'Aumento di Capitale sarà di ammontare inferiore a quanto indicato supra. Qualora, poi, Unipol Gruppo venisse a detenere, direttamente tramite le Holding Intermedie, l'intero capitale sociale sociale di UnipolSai, non verranno emesse azioni Unipol Gruppo a servizio del Rapporto di Cambio e, dunque, l'Aumento di Capitale non avrà luogo.

Pertanto l'indicazione definitiva del capitale sociale, riflessa nell'art. 5 dello statuto sociale della Società Incorporante, sarà precisata nel suo definitivo ammontare nell'atto di Fusione, una volta definito l'ammontare esatto dell'Aumento di Capitale, come precisato nel precedente Paragrafo 2. Le azioni di nuova emissione della Società Incorporante eventualmente assegnate in concambio saranno quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie Unipol Gruppo già in circolazione, nonché sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti di UnipolSai un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Le eventuali azioni ordinarie Unipol Gruppo di nuova emissione a servizio del Rapporto di Cambio saranno messe a disposizione degli azionisti di UnipolSai secondo le forme proprie dei titoli accentrati presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzati, a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo.

Le operazioni di concambio saranno effettuate per il tramite di intermediari autorizzati, senza alcun onere, spesa o commissione a carico degli azionisti di UnipolSai.

5. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DI UNIPOL GRUPPO ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTLI

Le azioni ordinarie Unipol Gruppo eventualmente assegnate in concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di statuto, agli altri possessori di azioni ordinarie di Unipol Gruppo in circolazione alla data dell'assegnazione.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Subordinatamente all'avveramento delle (o alla rinuncia, a seconda dei casi, alle) condizioni sospensive di cui al successivo Paragrafo 8, la Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese di Bologna prescritte dall'art. 2504-bis del Codice Civile, ovvero dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione (la "Data di Efficacia della Fusione").

A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, delle Società Incorporande e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alle medesime, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 1, del Codice Civile.

Ai fini contabili, le operazioni effettuate dalle Società Incorporande saranno imputate nel bilancio della Società Incorporante a partire dal 1º gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della Fusione. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE azioni - Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori

Non esistono particolari categorie di soci né possessori di titoli di capitale diversi dalle azioni. Di conseguenza, non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci. Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

Resta inteso che, in conformità al Regolamento per il voto maggiorato adottato dalla Società Incorporante (il "Regolamento sul Voto Maggiorato"), rispetto alle azioni Unipol Gruppo in concambio potrà essere estesa la maggiorazione del diritto voto exart. 127-quinquies del TUF con la stessa anzianità d'iscrizione delle azioni già iscritte nel relativo elenco speciale tenuto da UnipolSai (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato). Pertanto, i titolari del diritto reale legittimante, nei termini e condizioni previsti nel Regolamento sul Voto Maggiorato, avranno diritto di richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale anche con riferimento alle azioni maggiorate o alle azioni ricevute in concambio con la stessa anzianità d'iscrizione delle azioni già iscritte nell'elenco speciale di UnipolSai.

8. Condizioni cui sono subordinati il perfezionamento e l'efficacia della Fusione

Il perfezionamento della Fusione è subordinato all'avveramento, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, delle seguenti condizioni:

  • (a) il rilascio delle Autorizzazioni alla Fusione:
  • (b) l'assenza di qualsivoglia ordine, atto, ingiunzione e lo provvedimento dell'Autorità che impedisca l'esecuzione della Fusione e/o che sia comunque tale da alterare in misura rilevante le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio;
  • (c) il rilascio da parte dell'Esperto Comune nominato ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile di un parere positivo circa la congruità del Rapporto di Cambio;
  • (d) l'approvazione del Progetto di Fusione da parte delle Assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione;
  • (e) l'esborso complessivo a cui sarebbe tenuto Unipol Gruppo a fronte dell'eventuale esercizio del Diritto di Recesso (come infra definito) non superiore a Euro 100.000.000,00;
  • (f) il mancato verificarsi, con riferimento ad Unipol Cruppo e lo a UnipolSai, di un qualsiasi fatto, evento o circostanza occorso tra la data odierna e la data di esecuzione della Fusione che incida negativamente in modo significativo sui rapporti giuridici, sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e/o sulle prospettive reddituali di una delle società e/o sia comunque tale da alterare in misura rilevante le valutazioni poste alla base della determinazione del Rapporto di Cambio;
  • (g) in relazione a eventuali accordi e/o contratti (comprese eventuali modifiche) di cui siano parte società del Gruppo che prevedano il consenso rispetto alla Fusione e la cui eventuale cessazione per effetto del mancato consenso sia idonea ad incidere negativamente in modo significativo sui rapporti giuridici, sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e o sulle prospettive reddituali di almeno una delle Società e/o sia comunque tale da alterare in misura rilevante le valutazioni poste alla base della determinazione del Rapporto di Cambio, in via alternativa: (a) l'ottenimento, ove necessario, del consenso della controparte contrattuale; o (b) la rinegoziazione o scioglimento dei relativi accordi e/o contratti con esiti tali da consentire la Fusione; e
  • (h) il completamento delle consultazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990 in relazione alla Fusione.

Si precisa che le sole condizioni di cui ai precedenti punti (e), (f), (g) e (h) possono essere rinunciate da Unipol Gruppo e UnipolSai mediante previo consenso scritto di entrambe le società.

9. RECESSO

Ai titolari di azioni ordinarie Unipol Gruppo che non abbiano concorso all'approvazione del Progetto di Fusione e, quindi, alla modifica dell'oggetto sociale di Unipol Gruppo, spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) del Codice Civile, per il mutamento dell'oggetto sociale di Unipol Gruppo (il "Diritto di Recesso").

Gli azionisti legittimati potranno esercitare il Diritto di Recesso entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna della delibera che lo legittima a fronte del pagamento del valore di liquidazione pari a Euro 5,27 per azione Unipol Gruppo, come determinato dal Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo tenutosi in data 15/16 febbraio 2024, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e della società di revisione, in conformità con quanto disposto dall'art. 2437-ter del Codice Civile, ovverosia facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura rilevati in Borsa nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria della Società Incorporante chiamata ad approvare il Progetto di Fusione.

L'efficacia del Diritto di Recesso è subordinata al perfezionamento della Fusione nonché alla circostanza che l'esborso complessivo a cui sarebbe tenuto Unipol Gruppo a fronte dell'eventuale esercizio del Diritto di Recesso non sia superiore a Euro 100.000.000,00, salvo rinuncia a tale condizione ai sensi del precedente Paragrafo 8.

L'eventuale approvazione della delibera di Fusione non darà luogo ad alcuna ipotesi di diritto di recesso in favore degli azionisti di UnipolSai, non ricorrendo alcuno dei presupposti previsti dall'art. 2437 del Codice Civile o da altre disposizioni di legge.

Le comunicazioni e le eventuali ulteriori informazioni agli azionisti saranno effettuate e rese note ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La documentazione richiesta dall'art. 2501-septies del Codice Civile sarà depositata nei termini e con le modalità previste ai sensi di legge e dei regolamenti applicabili.

Sono fatte salve integrazioni e lo aggiornamenti (anche numerici) del Progetto di Fusione, quali richiesti o consentiti dalla normativa, e/o dalle competenti autorità di vigilanza o dalle autorità pubbliche o dalle società di gestione dei mercati regolamentati interessate, ovvero in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese o, infine, dipendenti dal perfezionamento della Fusione, così come strutturata nel presente Progetto di Fusione.

** **

Bologna, 21 marzo 2024

Unipol Gruppo S.p.A.

Carlo Cimbri Presidente

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Matteo Laterza Amministratore Delegato

Presidente

UnipolPart I S p.A. Roberto Giay

certified

Presidente

** * **

  • Allegato A: Prospetto di raffronto della Società Incorporante con evidenza delle modifiche proposte;
  • Allegato B: Statuto sociata Incorporante che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione.

PROSPETTO DI RAFFRONTO

Al fine di facilitare l'individuazione delle variazioni allo statuto sociale della Società Incorporante, si riporta, di seguito, per ciascuna previsione statutaria, nella colonna a sinistra il testo vigente, mentre in quella a destra il nuovo testo proposto.

In particolare, con riferimento al nuovo testo, si è proceduto come segue:

a) le parole di cui si propone la soppressione sono evidenziate con carattere barrato; e

b) le parole di cui si propone l'inserimento sono evidenziate con carattere grassetto.

STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
TITOLO I TITOLO I
Costituzione della Società e suoi scopi Costituzione della Società e suoi scopi
ART. 1 – Denominazione ART. 1 - Denominazione
È costituita una Società per azioni con la
denominazione "Unipol Gruppo S.p.A." e, in
forma abbreviata, "Unipol S.p.A.".
È costituita una Società per azioni con la
denominazione
"Unipol
Assicurazioni
Gruppo S.p.A." e, in forma abbreviata, "Unipol
S.p.A.".
La denominazione sociale può essere espressa
in lingue diverse da quella italiana mediante
traduzione letterale ovvero nelle versioni usate
per consuetudine nei Paesi esteri nei quali la
Società svolga la propria attività.
[Invariato]
ART. 2 - Sede ART. 2 - Sede
La Società ha sede legale in Bologna. È
attribuita alla competenza del Consiglio di
Amministrazione
la
facoltà
di
istituire
e
sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali ed
uffici di rappresentanza, nonché di trasferire la
sede sociale, ai sensi dell'art. 2365, secondo
comma, del Codice Civile.
[Invariato]
ART. 3 - Durata ART. 3 - Durata
La durata della Società è stabilita a tutto il 30
giugno
2100,
salvo
proroghe
o
anticipato
scioglimento.
[Invariato]
Ai
Soci
che
non
abbiano
concorso
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti
la proroga del termine di durata della Società
non compete il diritto di recesso.
[Invariato]
ART. 4 - Oggetto ART. 4 - Oggetto
1. La Società ha per oggetto lo svolgimento, non
nei
confronti
del
pubblico,
dell'attività
di
assunzione
di
partecipazioni
in
imprese
operanti nei settori assicurativo, creditizio e
finanziario. In tale ambito e sempre non nei
confronti del pubblico, la Società potrà altresì
svolgere le attività di (i) coordinamento tecnico,
amministrativo
e
finanziario
delle
società
partecipate; (ii) concessione di finanziamenti;
(iii) intermediazione in cambi; (iv) servizi di
incasso, pagamento e trasferimento di fondi,
con
conseguenti
addebito
e
accredito
dei
relativi oneri ed interessi.
1.
La
Società
ha
per
oggetto
lo
svolgimento, non nei confronti del pubblico,
dell'attività di assunzione di partecipazioni in
imprese
operanti
nei
settori
assicurativo,
creditizio e finanziario. In tale ambito e sempre
non nei confronti del pubblico, la Società potrà
altresì svolgere le attività di (i) coordinamento
tecnico,
amministrativo
e
finanziario
delle
società
partecipate;
(ii)
concessione
di
finanziamenti; (iii) intermediazione in cambi;
(iv)
servizi
di
incasso,
pagamento
e
trasferimento
di
fondi,
con
conseguenti
addebito e accredito dei relativi oneri ed
interessil'esercizio, sia in Italia sia all'estero,
di
tutti
i
rami
di
assicurazione,
di
riassicurazione
e
di
capitalizzazione
consentiti dalla legge, fatta eccezione per
l'attività di riassicurazione del ramo VI vita.
2.
La Società può inoltre svolgere attività di
prestazione di servizi di natura amministrativa,
logistica, finanziaria, attuariale e comunque di
supporto tecnico amministrativo alle società
partecipate.
2.
La Società può inoltre
svolgere attività di
prestazione di servizi di natura amministrativa,
logistica, finanziaria, attuariale e comunque di
supporto tecnico amministrativo alle società
partecipate. gestire le forme di previdenza
complementare di cui alla normativa vigente
e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché istituire, costituire e gestire fondi
pensione
aperti
e
svolgere
attività
accessorie o funzionali alla gestione dei
fondi medesimi.
3.
È
espressamente
escluso
dall'attività
statutaria (i) il rilascio di garanzie a favore di
terzi,
nell'interesse
proprio
o
di
società
partecipate, laddove tale attività non abbia
carattere residuale e non sia svolta in via
strettamente
strumentale
al
conseguimento
dell'oggetto sociale (ii) l'esercizio nei confronti
3.
È
espressamente
escluso
dall'attività
statutaria (i) il rilascio di garanzie a favore di
terzi,
nell'interesse
proprio
o
di
società
partecipate, laddove tale attività non abbia
carattere residuale e non sia svolta in via
strettamente
strumentale
al
conseguimento
dell'oggetto sociale (ii) l'esercizio nei confronti
del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del
D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Essa può
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del
D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
espletare,
in
genere,
nel
rispetto
delle
disposizioni di legge, qualsiasi attività e
compiere ogni operazione –
ivi incluse
quelle commerciali, industriali, finanziarie,
mobiliari e immobiliari, di investimento e di
disinvestimento – inerenti, connesse o utili
al conseguimento dello scopo anzidetto.
4.
Sono
altresì
espressamente
escluse
dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il
pubblico
e
la
prestazione
di
servizi
di
investimento ai sensi del D.Lgs. 1° settembre
1993 n. 385 e del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
4.
Sono
altresì
espressamente
escluse
dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il
pubblico
e
la
prestazione
di
servizi
di
investimento ai sensi del D.Lgs. 1° settembre
1993 n. 385 e del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Nel rispetto della disciplina di legge, può
altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie
sotto
qualsiasi
forma;
assumere
interessenze e partecipazioni in altre società
aventi oggetto analogo, affine, connesso o
strumentale
al
proprio;
assumerne
la
rappresentanza o la gestione.
5. Fermi restando i limiti di cui al comma 3 del
presente articolo, ai fini del conseguimento
dell'oggetto sociale, la Società può inoltre
effettuare
tutte
le
operazioni
mobiliari
ed
immobiliari ed ogni altra attività che sarà
ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed
accedere ad ogni altro tipo di credito e/o
operazione di locazione finanziaria, concedere
garanzie
reali,
personali,
pegni,
privilegi
speciali, e patti di riservato dominio, anche a
titolo gratuito sia nel proprio interesse che a
favore di terzi, anche non soci.
5. Fermi restando i limiti di cui al comma 3 del
presente articolo, ai fini del conseguimento
dell'oggetto sociale, la Società può inoltre
effettuare
tutte
le
operazioni
mobiliari
ed
immobiliari ed ogni altra attività che sarà
ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed
accedere ad ogni altro tipo di credito e/o
operazione di locazione finanziaria, concedere
garanzie
reali,
personali,
pegni,
privilegi
speciali, e patti di riservato dominio, anche a
titolo gratuito sia nel proprio interesse che a
favore di terzi, anche non soci. A scopo di
investimento e nei limiti stabiliti dalla legge
può
altresì
assumere
interessenze
e
partecipazioni in società o enti aventi fini
diversi.
La Società può inoltre svolgere attività di
coordinamento tecnico, amministrativo e
finanziario delle società partecipate nonché
di
prestazione
di
servizi
di
natura
amministrativa,
logistica,
finanziaria,
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
attuariale e comunque di supporto tecnico
amministrativo alle società partecipate.
6. La Società è capogruppo del "Gruppo
Assicurativo Unipol". In tale sua qualità, la
Società adotta nei confronti delle società di cui
all'art. 210-ter, comma 2, del Codice delle
Assicurazioni
Private,
i
provvedimenti
per
l'attuazione
delle
disposizioni
impartite
dall'Autorità
di
Vigilanza
assicurativa
nell'interesse della stabile ed efficiente gestione
del gruppo assicurativo. La Società è soggetta
ai
controlli
di
vigilanza
in
conformità
alle
disposizioni
del
Codice
delle Assicurazioni
Private
e
lo
statuto
è
sottoposto
all'accertamento
dell'Autorità
di
Vigilanza
assicurativa.
6.
La Società è capogruppo del "Gruppo
Assicurativo Unipol". In tale sua qualità, la
Società adotta nei confronti delle società di cui
all'art. 210-ter,
comma 2, del Codice delle
Assicurazioni
Private,
i
provvedimenti
per
l'attuazione
delle
disposizioni
impartite
dall'Autorità
di
Vigilanza
assicurativa
nell'interesse della stabile ed efficiente gestione
del gruppo assicurativo. La Società è soggetta
ai
controlli
di
vigilanza
in
conformità
alle
disposizioni
del
Codice
delle Assicurazioni
Private
e
lo
statuto
è
sottoposto
all'accertamento
dell'Autorità
di
Vigilanza
assicurativa.
ART. 4-bis - Gestione sociale
L'attività della Società è divisa in una
gestione danni e una gestione vita.
Le operazioni attinenti alle assicurazioni e
riassicurazioni
sulla
vita,
alle
capitalizzazioni o alle forme pensionistiche
complementari
(ivi
compresi
i
fondi
pensione
aperti)
appartengono
alla
gestione vita.
Le
operazioni
non
attinenti
alle
assicurazioni e riassicurazioni sulla vita,
alle
capitalizzazioni
o
alle
forme
pensionistiche complementari (ivi compresi
i fondi pensione aperti) appartengono alla
gestione danni.
TITOLO II TITOLO II
Capitale - Azioni – Assemblee Capitale - Azioni – Assemblee
ART. 5 - Capitale ART. 5 - Capitale
Il capitale sociale è di Euro 3.365.292.408,03
(tremiliarditrecentosessantacinquemilioniduece
nto-novantaduemilaquattrocentootto
virgola
Il capitale sociale è di Euro 3.365.292.408,03
[●]
(tremiliarditrecentosessantacinquemilioniduec
EMARKET
SDIR
CERTIFIED
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
tre),
diviso,
in
n.
717.473.508
(settecentodiciasettemilioni
-
quattrocentosettantatremilacinquecentootto)
azioni nominative ordinarie, prive di valore
nominale.
ento-novantaduemilaquattrocentootto
virgola
tre
[●]),
diviso,
in
n.
717.473.508
[●]
(settecentodiciasettemilioni
-
quattrocentosettantatremilacinquecentootto
[●]) azioni nominative ordinarie, prive di valore
nominale.
Il capitale è destinato per Euro
[•] alla
gestione
relativa
alle
assicurazioni
e
riassicurazioni danni e per Euro [•] alla
gestione
relativa
alle
assicurazioni
e
riassicurazioni vita.
La riserva legale è attribuita per Euro [•] alla
gestione
relativa
alle
assicurazioni
e
riassicurazioni danni e per Euro [•] alla
gestione
relativa
alle
assicurazioni
e
riassicurazioni vita.
La riserva da sovrapprezzo di emissione è
attribuita per Euro [•] alla gestione relativa
alle assicurazioni e riassicurazioni danni e
per Euro [•]
alla gestione relativa alle
assicurazioni e riassicurazioni vita.
Le riserve di rivalutazione sono attribuite
per Euro [•] alla sola gestione relativa alle
assicurazioni e riassicurazioni danni.
Le altre riserve sono attribuite per Euro [•]
alla gestione relativa alle assicurazioni e
riassicurazioni danni e per Euro [•]
alla
gestione
relativa
alle
assicurazioni
e
riassicurazioni vita.
La riserva negativa per Azioni Proprie in
portafoglio è interamente attribuita, per
Euro
[•]
alla
gestione
relativa
alle
assicurazioni e riassicurazioni danni.
Fra gli elementi del patrimonio netto non
sussistono né riserve statutarie né utili e/o
perdite portati a nuovo.
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
Le disposizioni di legge che fanno riferimento al
valore nominale delle azioni si applicano con
riguardo al numero delle azioni in rapporto al
totale delle azioni emesse.
[Invariato]
Con successiva modificazione dello Statuto,
possono essere create categorie di azioni
fornite di diritti diversi.
[Invariato]
In
caso
di
aumento
del
capitale
sociale
mediante aumento del numero delle azioni, le
emittende azioni saranno riservate in opzione
agli azionisti della Società.
[Invariato]
Gli aumenti di capitale possono essere fatti
anche mediante conferimenti di beni in natura
o di crediti.
[Invariato]
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di
nuova emissione che, secondo la deliberazione
di aumento, debbano essere liberate in tutto o
in parte mediante conferimenti di beni in natura.
[Invariato]
Il diritto di opzione può essere escluso per le
azioni di nuova emissione, nei limiti del dieci
per cento del capitale sociale preesistente, a
condizione
che
il
prezzo
di
emissione
corrisponda al valore di mercato delle azioni e
ciò sia confermato in apposita relazione dalla
società incaricata della revisione legale dei
conti.
[Invariato]
L'Assemblea
straordinaria
potrà
altresì
deliberare, in conformità alle disposizioni di
legge
vigenti,
aumenti
di
capitale
sociale
riservati ai dipendenti della Società od anche ai
dipendenti di società controllanti e controllate.
[Invariato]
ART. 6 - Azioni e rappresentante comune ART. 6 - Azioni e rappresentante comune
Le azioni sono nominative. Ove la legge lo
consenta,
se
interamente
liberate,
esse
potranno convertirsi al portatore a cura e spese
dell'Azionista.
In
caso
di
comproprietà
si
applicheranno le norme stabilite dall'art. 2347
del Codice Civile.
[Invariato]
en EMAKKE
SDIR
CERTIFIED
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo quanto
previsto nei successivi commi.
[Invariato]
In deroga a quanto previsto dal comma che
precede, ciascuna azione dà diritto a voto
doppio (e dunque a due voti per ogni azione)
ove siano soddisfatte entrambe le seguenti
condizioni:
In deroga a quanto previsto dal comma che
precede, ciascuna azione dà diritto a voto
doppio (e dunque a due voti per ogni azione)
ove siano soddisfatte entrambe le seguenti
condizioni:
a)
l'azione
sia
appartenuta
al
medesimo
soggetto,
in
virtù
di
un
diritto
reale
legittimante l'esercizio del diritto di voto
(piena proprietà con diritto di voto o nuda
proprietà con diritto di voto o usufrutto con
diritto di voto) per un periodo continuativo di
almeno ventiquattro mesi;
a)
l'azione
sia
appartenuta
al
medesimo
soggetto,
in
virtù
di
un
diritto
reale
legittimante l'esercizio del diritto di voto
(piena proprietà con diritto di voto o nuda
proprietà con diritto di voto o usufrutto con
diritto di voto) per un periodo continuativo
di almeno ventiquattro mesi;
b)
la ricorrenza del presupposto sub (a) sia
attestata dall'iscrizione continuativa, per un
periodo
di
almeno
ventiquattro
mesi,
nell'elenco speciale appositamente istituito
dalla Società ai sensi del presente articolo
(l'"Elenco Speciale"), nonché da apposita
comunicazione
attestante
il
possesso
azionario continuativo, per tutta la durata del
suddetto
periodo,
rilasciata
dall'intermediario presso il quale le azioni
sono depositate ai sensi della normativa
vigente.
b)
la ricorrenza del presupposto sub (a) sia
attestata dall'iscrizione continuativa, per un
periodo
di
almeno
ventiquattro
mesi,
nell'elenco speciale appositamente istituito
dalla Società ai sensi del presente articolo
(l'"Elenco Speciale"), nonché da apposita
comunicazione
attestante
il
possesso
azionario continuativo, per tutta la durata
del
suddetto
periodo,
rilasciata
dall'intermediario presso il quale le azioni
sono depositate ai sensi della normativa
vigente.
Fermo restando che la maggiorazione del diritto
di voto matura automaticamente al decorso del
ventiquattresimo
mese
dall'iscrizione
nell'Elenco
Speciale,
l'acquisizione
della
maggiorazione del diritto di voto sarà accertata
alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il
terzo giorno di mercato aperto del mese di
calendario successivo a quello in cui si sono
verificate le condizioni richieste dal presente
Statuto per la maggiorazione del diritto di voto;
[Invariato]

o (ii) la c.d. record date di un'eventuale Assemblea degli Azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dal presente Statuto per la

maggiorazione del diritto di voto.

EMARKET
SDIR
CERTIFIED
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
La Società istituisce e tiene presso la sede
sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla
normativa applicabile, l'Elenco Speciale, in cui
devono iscriversi gli azionisti che intendano
beneficiare della maggiorazione del diritto di
voto. All'Elenco Speciale si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni in materia di libro
soci contenute nell'art. 2422 del Codice Civile e
nell'art. 83-undecies del D. Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58.
[Invariato]
Al
fine
di
ottenere
l'iscrizione
nell'Elenco
Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del
presente articolo dovrà presentare un'apposita
istanza,
allegando
una
comunicazione
attestante il possesso delle azioni per le quali è
stata presentata l'istanza medesima, rilasciata
dall'intermediario presso il quale le azioni sono
depositate ai sensi della normativa vigente.
[Invariato]
La maggiorazione del diritto di voto può essere
richiesta anche solo per parte delle azioni
possedute dal titolare. Nel caso di soggetti
diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà
precisare se il soggetto è sottoposto a controllo
diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi
dell'eventuale soggetto controllante (e della
relativa catena di controllo).
[Invariato]
Le
iscrizioni
nell'Elenco
Speciale
sono
effettuate, a cura della Società, entro il terzo
giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun
mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d.
record date prevista dalla disciplina vigente in
relazione al diritto di intervento e di voto in
Assemblea (se precedente).
[Invariato]
La
Società
procede
alla
cancellazione
dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:
[Invariato]
a)
rinuncia dell'interessato riferita a tutte o
parte delle azioni indicate per le quali sia
stata
effettuata
l'iscrizione
nell'Elenco
Speciale;
b)
comunicazione
dell'interessato
o
dell'intermediario comprovante il venir meno

STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
maggiorato, il cedente conserva il voto
maggiorato sulle azioni diverse da quelle
cedute;
b)
in caso di cessione diretta o indiretta di
partecipazioni di controllo in società o enti
che detengono azioni a voto maggiorato in
misura superiore alla soglia prevista dall'art.
120, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998
n. 58.
È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui
cui spetta il diritto di voto maggiorato di
rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in
tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di
voto, mediante comunicazione scritta da inviare
alla Società. Resta in ogni caso fermo il diritto di
colui che abbia rinunciato (in tutto o in parte) alla
maggiorazione del diritto di voto di chiedere
nuovamente l'iscrizione delle proprie azioni (in
tutto o in parte) nell'Elenco Speciale, anche con
riferimento a quelle azioni per le quali era stata
in precedenza effettuata la rinuncia. In relazione
a tali azioni, la maggiorazione del diritto di voto
maturerà
decorso
un
nuovo
periodo
di
possesso continuativo di almeno ventiquattro
mesi, nei termini e alle condizioni previste dal
presente articolo.
[Invariato]
La maggiorazione del diritto di voto si computa
per la determinazione dei quorum costitutivi e
deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del
capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti,
diversi dal voto, spettanti in forza del possesso
di determinate aliquote del capitale sociale.
[Invariato]
Laddove non diversamente previsto, ai fini del
presente articolo la nozione di controllo è quella
prevista
dalla
disciplina
normativa
degli
emittenti quotati.
[Invariato]
ART. 7 - Trasferimento delle azioni ART. 7 - Trasferimento delle azioni
Le azioni ed i corrispondenti diritti di opzione
sono liberamente trasferibili nel rispetto della
legge.
[Invariato]
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
ART. 8 – Assemblee degli Azionisti ART. 8 – Assemblee degli Azionisti
Le
Assemblee
sono
convocate
con
l'osservanza delle formalità previste dalla legge,
in unica convocazione, con applicazione delle
maggioranze
previste
dalle
disposizioni
di
legge, presso la sede sociale o in altro luogo
entro il territorio nazionale indicato nell'avviso di
convocazione.
[Invariato]
L'avviso
di
convocazione,
contenente
le
informazioni
previste
dalle
disposizioni
normative pro tempore vigenti, è pubblicato, nei
termini di legge, sul sito internet della Società e
con
le
ulteriori
modalità
previste
dalle
disposizioni di legge o di regolamento pro
tempore vigenti.
[Invariato]
Nell'avviso di convocazione possono essere
fissate, per altro giorno, la seconda, la terza ed
eventuali successive adunanze, da tenersi per
il
mancato
raggiungimento
del
quorum
costitutivo previsto dalla legge per ognuna delle
precedenti adunanze.
[Invariato]
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata
almeno una volta all'anno per l'approvazione
del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni o
comunque, nei casi consentiti dalla legge, entro
180
(centottanta)
giorni
dalla
chiusura
dell'esercizio sociale.
[Invariato]
L'Assemblea ordinaria, nell'osservanza della
normativa anche regolamentare applicabile,
oltre
a
stabilire
i
compensi
spettanti
ai
componenti degli organi dalla stessa nominati,
approva le politiche di remunerazione, anche di
Gruppo, a favore degli organi sociali e del
personale identificato come rilevante, inclusi i
piani di remunerazione basati su strumenti
finanziari.
[Invariato]
L'Assemblea può altresì essere convocata,
previa
comunicazione
al
Presidente
del
Consiglio
di Amministrazione,
dal
Collegio
Sindacale o da almeno due membri dello
stesso.
[Invariato]
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
Il Consiglio di Amministrazione deve convocare
l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza
ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci
che rappresentino almeno il ventesimo del
capitale sociale e sempre che nella domanda
siano indicati gli argomenti da trattare. In tale
caso, la relazione sulle materie da trattare è
predisposta
dai
Soci
che
richiedono
la
convocazione
dell'Assemblea.
La
convocazione su richiesta non è ammessa per
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a
norma
di
legge,
su
proposta
degli
Amministratori o sulla base di un progetto o di
una relazione da essi proposta.
[Invariato]
Inoltre, i Soci che, da soli o congiuntamente ad
altri, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale, possono, nelle forme e nei
termini previsti dalla normativa pro tempore
vigente, chiedere l'integrazione dell'elenco delle
materie
da
trattare
in
sede
assembleare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
da essi proposti ovvero presentare proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del
giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può
presentare
individualmente
proposte
di
deliberazione in Assemblea.
[Invariato]
ART.
9
-
Procedure
delle
riunioni
assembleari
ART.
9
-
Procedure
delle
riunioni
assembleari
La regolarità di costituzione dell'Assemblea e la
validità delle sue deliberazioni sono disciplinate
dalla legge. Per le deliberazioni relative alla
nomina
del
Collegio
Sindacale,
si
applica
quanto stabilito dall'art. 17.
La regolarità di costituzione dell'Assemblea e la
validità delle sue deliberazioni sono disciplinate
dalla legge. Per le deliberazioni relative alla
nomina del Consiglio di Amministrazione e
del
Collegio
Sindacale,
si
applica
quanto
stabilito, rispettivamente, daglill' artt. 10 e 17
del presente Statuto.
Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti il
compimento di operazioni con parti correlate di
maggiore rilevanza, da eseguirsi nonostante il
parere contrario del Comitato per le operazioni
con parti correlate o senza tener conto dei rilievi
da esso formulati, sono assunte in conformità
[Invariato]

STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. post-Fusione con quanto disposto dalla Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società. Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa in vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta o conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione. La Società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia, che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. L'avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in assenza [Invariato] [Invariato] [Invariato] [Invariato] [Invariato]

STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
anche di questi, da un Amministratore o, in
mancanza,
da
persona
eletta
dalla
maggioranza del capitale rappresentato.
Il Presidente dell'Assemblea, salvo il caso in cui
il verbale sia redatto da un Notaio, è assistito da
un Segretario designato dagli intervenuti su
proposta dello stesso Presidente, coadiuvato,
ove occorra, da due scrutatori, designati uno da
lui e l'altro dagli intervenuti. Spetta al Presidente
constatare
la
regolare
costituzione
dell'Assemblea,
accertare
l'identità
e
la
legittimazione dei presenti, dirigere e regolare i
lavori
assembleari,
scegliere
il
sistema
di
votazione ed accertare i risultati delle votazioni;
degli esiti di tali accertamenti deve essere dato
conto nel verbale.
[Invariato]
Il Regolamento dei lavori assembleari disciplina
le modalità di funzionamento dell'Assemblea, a
meno che questa non adotti diverse modalità di
volta in volta.
[Invariato]
TITOLO III TITOLO III
Amministrazione Amministrazione
ART. 10 - Organo Amministrativo ART. 10 - Organo Amministrativo
L'amministrazione della Società è affidata ad un
Consiglio di Amministrazione composto da un
numero di membri non inferiore a 15 e non
superiore a 25, nominati dall'Assemblea - che
ne stabilisce anche il numero -
secondo le
modalità di seguito indicate.
L'amministrazione della Società è affidata ad un
Consiglio di Amministrazione composto da un
numero di membri non inferiore a 15 e non
superiore a 25, nominati dall'Assemblea - che
ne stabilisce anche il numero -
secondo le
modalità di seguito indicate. Deve in ogni caso
restare assicurata la funzionalità e la non
pletoricità dell'organo amministrativo.
Gli Amministratori devono essere in possesso
dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore
vigente.
Gli Amministratori devono essere in possesso
dei requisiti e soddisfare i criteri di idoneità
previsti
dallea
normativa
alla
carica
disposizioni di legge e di regolamento pro
tempore vigentie, nonché dedicare il tempo
necessario all'espletamento dell'incarico, in
modo da garantire la sana e prudente
gestione della Società.
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
Nella
composizione
del
Consiglio
di
Amministrazione
deve
essere
assicurato
l'equilibrio
fra
i
generi
nel
rispetto
della
normativa pro tempore vigente.
Nella
composizione
del
Consiglio
di
Amministrazione devonoe essere assicuratio il
numero
minimo
di
Amministratori
indipendenti e
l'equilibrio fra i generi nel
rispetto dellea normativa disposizioni, anche
regolamentari
e
di
autodisciplina,
pro
tempore vigentie.
Il Consiglio di Amministrazione è composto per
almeno un terzo da Amministratori in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti per i
Sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. del
24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
Il Consiglio di Amministrazione è composto per
almeno un terzo da Amministratori in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti per i
Sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. del
24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
Qualora il risultato di tale rapporto corrisponda
a
un
numero
non
intero,
quest'ultimo
è
arrotondato per difetto all'unità inferiore.
Qualora il risultato di tale rapporto corrisponda
a
un
numero
non
intero,
quest'ultimo
è
arrotondato per difetto all'unità inferiore.
Il venir meno di tali requisiti di indipendenza in
capo a un Amministratore non ne comporta la
decadenza
dall'ufficio
qualora
gli
stessi
permangano in capo al numero minimo di
Amministratori sopra indicato.
Il venir meno dei tali requisiti di indipendenza in
capo a un Amministratore non ne comporta la
decadenza
dall'ufficio
qualora
gli
stessi
permangano
in
capo
al
numero
minimo
necessario di Amministratori indipendenti ai
sensi delle disposizioni sopra richiamate
sopra indicato.
L'assunzione della carica di Amministratore è
subordinata al possesso dei requisiti previsti
dalle disposizioni di legge e di regolamento
vigenti.
L'assunzione della carica di Amministratore è
subordinata al possesso dei requisiti
e al
soddisfacimento dei criteri di idoneità alla
carica previsti dalle disposizioni di legge e di
regolamento vigenti.
Gli Amministratori durano in carica per tre
esercizi
o
per
il
minor
tempo
stabilito
dall'Assemblea in sede di nomina degli stessi e
sono rieleggibili.
[Invariato]
L'elezione
dei
membri
del
Consiglio
di
Amministrazione avverrà sulla base di liste,
contenenti
un
numero
di
candidati
non
superiore
a
venticinque,
presentate
dal
Consiglio di Amministrazione e/o dai Soci che al
momento di presentazione delle stesse abbiano
diritto
di
voto
nelle
relative
deliberazioni
assembleari.
In
ciascuna
lista
i
candidati
L'elezione
dei
membri
del
Consiglio
di
Amministrazione avverrà avviene sulla base di
liste, contenenti un numero di candidati non
superiore
a
venticinque,
presentate
dal
Consiglio di Amministrazione e/o dai Soci che al
momento di presentazione delle stesse abbiano
diritto
di
voto
nelle
relative
deliberazioni
assembleari.
In
ciascuna
lista
i
candidati
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
dovranno essere elencati mediante un numero
progressivo.
dovranno essere elencati mediante un numero
progressivo.
Le liste contenenti un numero di candidati pari
almeno al numero minimo dei componenti il
Consiglio
di
Amministrazione
previsto
dal
presente Statuto devono contenere ed indicare
espressamente anche i soggetti in possesso dei
suddetti requisiti di indipendenza. Ove il numero
dei
candidati
in
possesso
dei
requisiti
in
questione sia pari a quello minimo stabilito dal
presente
statuto,
gli
ultimi
due
numeri
progressivi di dette liste non potranno essere
assegnati ad un candidato indipendente.
Le liste contenenti un numero di candidati pari
almeno al 15 (numero minimo dei componenti il
Consiglio
di
Amministrazione
previsto
dal
presente Statuto) devono contenere ed indicare
espressamente anche i soggetti in possesso dei
suddetti requisiti di indipendenza. Ove il numero
dei
candidati
in
possesso
dei
requisiti
in
questione sia pari a quello minimo stabilito dal
presente
statuto,
dalle
applicabili
disposizioni,
anche
regolamentari
e
di
autodisciplina, l'ultimo numero progressivo
di dette liste (ove contengano un numero di
candidati compreso fra 15 e 19) ovvero gli
ultimi due numeri progressivi di dette liste (ove
contengano
un
numero
di
candidati
compreso fra 20 e 25) non potranno essere
assegnati ad un candidato indipendente
ai
sensi di una o più di dette disposizioni.
Inoltre, ciascuna lista che contenga un numero
di
candidati
pari
o
superiore
a
tre
deve
presentare
un
numero
di
candidati
appartenente al genere meno rappresentato
che assicuri all'interno di ciascuna lista il
rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura
minima richiesta dalla normativa pro tempore
vigente, con arrotondamento, in caso di numero
frazionario,
alternativamente:
(a)
all'unità
inferiore, in caso di liste contenenti un numero
di candidati inferiore a cinque; ovvero (b)
all'unità superiore, in caso di liste contenenti un
numero di candidati almeno pari a cinque.
Inoltre, ciascuna lista che contenga un numero
di
candidati
pari
o
superiore
a
tre
deve
presentare
un
numero
di
candidati
appartenente al genere meno rappresentato
che assicuri all'interno di ciascuna lista il
rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura
minima richiesta dalla normativa pro tempore
vigente, con arrotondamento, in caso di numero
frazionario, alternativamente: (a) all'unitàintero
inferiore, in caso di liste contenenti un numero
di candidati inferiore a cinque
se il primo
decimale è pari o inferiore a cinque; ovvero
(b) all'unitàintero
superiore,
in caso di liste
contenenti un numero di candidati almeno pari
se il primo decimale è superiore a cinque.
In caso di liste contenenti un numero di
candidati pari almeno a 15, ove il numero dei
candidati
appartenenti
al
genere
meno
rappresentato corrisponda a quello minimo
stabilito
dalla
normativa
pro
tempore
vigente, l'ultimo
numero
progressivo
di
dette liste (ove contengano un numero di
candidati compreso fra 15 e 19) ovvero gli
ultimi due numeri progressivi di dette liste

STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
(ove contengano un numero di candidati
compreso fra 20 e 25) non potranno essere
assegnati ad un candidato appartenente al
genere meno rappresentato.
Le liste eventualmente presentate dai Soci
dovranno essere depositate presso la Società,
secondo
quanto
indicato
nell'avviso
di
convocazione
dell'Assemblea,
entro
il
venticinquesimo giorno antecedente la data
dell'Assemblea convocata per deliberare sulla
nomina
dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione e messe a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, sul sito internet
della Società e con le altre eventuali modalità
previste
dalle
disposizioni
di
legge
e
regolamentari pro tempore vigenti, almeno
ventuno giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea.
[Invariato]
La lista eventualmente presentata dal Consiglio
di Amministrazione deve essere approvata con
delibera assunta a maggioranza assoluta dei
componenti in carica; tale lista deve essere
depositata presso la Società e resa pubblica da
quest'ultima almeno cinque giorni prima della
scadenza del termine previsto dalla normativa
vigente per il deposito delle liste da parte dei
soci, con le stesse modalità previste dalla
normativa
vigente
per
il
deposito
e
la
pubblicazione delle liste presentate da questi
ultimi.
[Invariato]
Ogni
Socio,
i
Soci
aderenti
ad
un
patto
parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del
D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto
controllante, le società controllate e quelle
soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono
presentare o concorrere alla presentazione,
neppure per interposta persona o società
fiduciaria, di più di una sola lista né possono
votare,
neppure
per
interposta
persona
o
società fiduciaria, liste diverse da quella che
hanno presentato o concorso a presentare ed
ogni candidato potrà presentarsi in una sola
lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti
18
[Invariato]

STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. post-Fusione espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, nonchè (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, [Invariato] [Invariato] Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi delle disposizioni applicabili, nonchè (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. [Invariato]

purché entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la pubblicazione della

lista da parte della Società.

STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate
come non presentate.
[Invariato]
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola
lista.
[Invariato]
Alla elezione del Consiglio di Amministrazione
si procede come di seguito precisato:
[Invariato]
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti espressi dagli aventi diritto (la "Lista di
maggioranza") vengono tratti, nell'ordine
progressivo con il quale sono elencati nella
lista
medesima,
i
nove
decimi
degli
Amministratori
da
eleggere,
con
arrotondamento
in
caso
di
numero
frazionario, all'unità superiore; in caso di
parità di voti espressi dai Soci, si procederà
a nuova votazione da parte dell'Assemblea,
risultando eletta quale Lista di maggioranza
quella che ottenga il maggior numero di voti;
b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle
altre
liste
(di
seguito
la/e
"Lista/e
di
minoranza"). A tale fine i voti ottenuti da tali
Liste
di
minoranza
saranno
divisi
successivamente
per
uno,
due
o
tre,
secondo
il
numero
progressivo
degli
Amministratori da eleggere.
I
quozienti
così
ottenuti
saranno
attribuiti
progressivamente ai candidati di ciascuna Lista
di minoranza, secondo l'ordine dalle stesse
previsto.
[Invariato]
I quozienti in tal modo attribuiti ai candidati delle
Liste di minoranza saranno disposti in un'unica
graduatoria decrescente. Risulteranno eletti,
fino a concorrenza del numero di Amministratori
da eleggere, coloro che hanno ottenuto i
quozienti più elevati.
[Invariato]
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo
stesso quoziente, risulterà eletto il candidato
della Lista di minoranza che non abbia ancora
[Invariato]
EMARKET
SDIR
CERTIFIED

eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga il maggior numero di voti.

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati del genere più rappresentato che tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza sono sostituiti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, dai primi candidati del genere meno rappresentato non eletti della stessa lista. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, assicurando, comunque, la presenza di Amministratori indipendenti e il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente Statuto.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. post-Fusione

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati del genere più rappresentato che tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza sono sostituiti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, dai primi candidati del genere meno rappresentato non eletti della stessa lista. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. Analogamente si procede nel caso in cui, ad esito delle votazioni, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto della quota di Amministratori indipendenti.

[Invariato] [Invariato]

STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno
o
più
Amministratori,
purché
la
maggioranza
sia
sempre
costituita
da
Amministratori
nominati
dall'Assemblea,
si
provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice
civile secondo quanto di seguito indicato:
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno
o
più
Amministratori,
purché
la
maggioranza
sia
sempre
costituita
da
Amministratori
nominati
dall'Assemblea,
si
provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice
civile e nel rispetto della normativa anche
regolamentare pro tempore vigente, secondo
quanto di seguito indicato:
i)
il Consiglio di Amministrazione nomina i
sostituti
nell'ambito
dei
candidati
appartenenti
alla
medesima
lista
cui
appartenevano gli Amministratori cessati in
ordine progressivo a partire dal primo non
eletto,
fermo
restando
che,
qualora
il
sostituto
debba
avere
i
requisiti
di
indipendenza e/o debba appartenere al
genere meno rappresentato, sarà nominato
il primo candidato indipendente non eletto
della stessa lista e/o il primo candidato
appartenente al genere meno rappresentato
non eletto della stessa lista;
i)
il Consiglio di Amministrazione nomina i
sostituti
nell'ambito
dei
candidati
appartenenti
alla
medesima
lista
cui
appartenevano gli Amministratori cessati in
ordine progressivo a partire dal primo non
eletto,
fermo
restando
che,
qualora
il
sostituto
debba
avere
i
requisiti
di
indipendenza e/o debba appartenere al
genere meno rappresentato, sarà nominato
il primo candidato indipendente non eletto
della stessa lista e/o il primo candidato
appartenente al genere meno rappresentato
non eletto della stessa lista; l'Assemblea,
nella prima seduta utile, delibera, con le
maggioranza di legge, rispettando lo
stesso criterio;
ii) qualora non residuino nella predetta lista
candidati non eletti in precedenza, ovvero
candidati con i requisiti richiesti, o comunque
quando
per
qualsiasi
ragione
non
sia
possibile
rispettare
quanto
disposto
nel
precedente
punto
i),
il
Consiglio
di
Amministrazione provvede alla sostituzione
degli
Amministratori
cessati
senza
l'osservanza di quanto indicato al punto i),
assicurando, comunque, la presenza di
Amministratori indipendenti e/o il rispetto
dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto
previsto
dalle
disposizioni
del
presente
Statuto.
ii)
qualora non residuino nella predetta lista
candidati non eletti in precedenza, ovvero
candidati con i requisiti richiesti, o comunque
quando
per
qualsiasi
ragione
non
sia
possibile
rispettare
quanto
disposto
nel
precedente
punto
i),
il
Consiglio
di
Amministrazione provvede alla sostituzione
degli
Amministratori
cessati
senza
l'osservanza di quanto indicato al punto i),
assicurando, comunque, la presenza di
Amministratori indipendenti e/o il rispetto
dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto
previsto
dalle
disposizioni
del
presente
Statuto;
analogamente
provvede
successivamente l'Assemblea, con le
maggioranze di legge senza voto di lista.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si [Invariato]

STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
intende
dimissionario
l'intero
Consiglio
e
l'Assemblea deve essere convocata senza
indugio dagli Amministratori rimasti in carica per
la ricostituzione dello stesso ai sensi di quanto
sopra previsto.
Ove il numero degli Amministratori sia stato
determinato in misura inferiore al massimo
previsto dal presente articolo, l'Assemblea,
durante il periodo di permanenza in carica del
Consiglio potrà aumentarne il numero entro tale
limite massimo. Per la nomina degli ulteriori
componenti
del
Consiglio
nonché
per
le
deliberazioni
di
sostituzione
degli
Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice
Civile,
l'Assemblea
delibererà
secondo
le
maggioranze di legge senza vincolo di lista,
assicurando,
comunque,
la
presenza
di
Amministratori
indipendenti
e
il
rispetto
dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Statuto.
ART. 11 - Cariche sociali
[Invariato]
ART. 11 - Cariche sociali
Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi
membri un Presidente, un Vice Presidente e,
anche fuori del suo seno, un Segretario.
[Invariato]
ART.
12
-
Riunioni
e
deliberazioni
del
Consiglio di Amministrazione
ART.
12
-
Riunioni
e
deliberazioni
del
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si raduna con
periodicità almeno trimestrale, anche al fine di
riferire tempestivamente al Collegio Sindacale
sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore
rilievo economico, finanziario e patrimoniale,
effettuate
dalla
Società
o
dalle
società
controllate
ed,
in
particolare,
riferire
sulle
operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano
un interesse per conto proprio o di terzi.
[Invariato]
Il
Consiglio
di Amministrazione
si
raduna,
inoltre, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa
le veci, lo ritenga opportuno, ovvero quando ne
sia fatta domanda scritta da almeno un terzo
degli Amministratori in carica.
[Invariato]
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal
Presidente, o da chi ne fa le veci, anche fuori
dalla sede sociale, con avviso di convocazione
contenente
l'indicazione
della
materia
da
trattare, da spedirsi agli Amministratori ed ai
Sindaci
effettivi,
con
mezzi
idonei
in
considerazione dei tempi di preavviso, almeno
cinque giorni prima o, in caso di urgenza,
almeno dodici ore prima, di quello fissato per la
riunione.
[Invariato]
Il Consiglio di Amministrazione può altresì
essere convocato dal Collegio Sindacale, o da
almeno
un
membro
dello
stesso,
previa
comunicazione al Presidente.
[Invariato]
È ammessa la possibilità per i partecipanti alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione di
intervenire a distanza mediante l'utilizzo di
sistemi
di
collegamento
audiovisivo
e/o
telefonico, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro consentito
di seguire la discussione, di intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati e
di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
[Invariato]
Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si
considera tenuto nel luogo in cui si trovano il
Presidente ed il Segretario che stende il verbale
sottoscritto da entrambi.
[Invariato]
La validità delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione è regolata dall'art. 2388 del
Codice Civile.
[Invariato]
Le deliberazioni sono fatte constare da verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e
trascritto sull'apposito libro.
[Invariato]
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voto,
prevale il voto del Presidente.
[Invariato]
ART.
13
-
Poteri
del
Consiglio
di
Amministrazione
ART.
13
-
Poteri
del
Consiglio
di
Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei [Invariato]

STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
pubblici o pubbliche amministrazioni operanti
nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o
comunque
in
settori
d'attività
strettamente
attinenti a quello di attività della Società o del
gruppo di società facente capo alla Società.
Per materie e settori di attività strettamente
attinenti a quelli della Società o del gruppo di
società facente capo alla Società si intendono
le materie e i settori di cui all'art. 17 dello Statuto
sociale.
[Invariato]
Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il
preposto alla redazione dei documenti contabili
societari disponga di adeguati poteri e mezzi
per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti, ai
sensi delle disposizioni normative vigenti.
[Invariato]
ART. 14 - Il Presidente ART. 14 - Il Presidente
Spettano al Presidente o, in caso di assenza o
impedimento, al Vice Presidente:
[Invariato]
a) la
rappresentanza
legale
della
Società,
inclusa la rappresentanza attiva e passiva in
giudizio, in ogni sede giurisdizionale, ordine
e grado; la facoltà di promuovere azioni
penali in nome della Società, presentare
querele, denunce o qualsiasi altro atto di
impulso
processuale,
ivi
compresi
la
costituzione di parte civile e l'esercizio della
relativa azione; la nomina dei difensori della
Società
mediante
il
conferimento
delle
relative procure anche speciali e generali
alle liti;
b) la presidenza dell'Assemblea;
c)
la
convocazione
e
la
presidenza
del
Consiglio di Amministrazione;
d) il conferimento di procure o deleghe ad
Amministratori e dipendenti della Società
nonché a terzi, anche estranei alla Società,
per il compimento di atti deliberati dal
Consiglio di Amministrazione.
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
ART. 15 – Direzione ART. 15 – Direzione
Il Consiglio di Amministrazione può nominare
uno o più Direttori Generali, in possesso dei
requisiti di professionalità ed onorabilità previsti
dalle disposizioni di legge applicabili, e ne
determina
i
poteri
nonchè,
ai
fini
della
retribuzione, l'inquadramento.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare
uno o più Direttori Generali, in possesso dei
requisiti di professionalità ed onorabilità e che
soddisfino i criteri di idoneità alla carica
previsti
dalle
disposizioni
di
legge
e
di
regolamento applicabili pro tempore vigenti,
e ne determina i poteri nonchè, ai fini della
retribuzione, l'inquadramento.
I
Direttori
Generali
partecipano,
con
voto
consultivo,
alle
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se
nominato.
I Direttori Generali, i quali devono dedicare il
tempo
necessario
all'espletamento
dell'incarico, in modo da garantire la sana e
prudente gestione della Società, partecipano,
con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se
nominato.
Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì i
Direttori ed i Vice Direttori della Società.
[Invariato]
ART. 16 - Comitati consultivi ART. 16 - Comitati consultivi
Il Consiglio di Amministrazione può nominare
comitati con funzioni istruttorie e propositive,
determinandone le modalità di funzionamento e
[Invariato]
la composizione.
TITOLO IV TITOLO IV
Sindaci – Bilancio – Norme Finali Sindaci – Bilancio – Norme Finali
ART. 17 – Sindaci ART. 17 – Sindaci
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci
effettivi e due supplenti.
[Invariato]
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
Nella composizione del Collegio Sindacale
deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi
nel
rispetto
della
normativa
pro
tempore
vigente.
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla
base
di
liste
presentate
dai
Soci
che
al
momento di presentazione della lista abbiano
diritto
di
voto
nelle
relative
deliberazioni
assembleari, secondo le modalità e nel rispetto
dei limiti di seguito indicati. In ciascuna lista i
Nella composizione del Collegio Sindacale
deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi
nel rispetto dellea
normativa
disposizioni,
anche regolamentari, pro tempore vigentie.
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla
base
di
liste
presentate
dai
Soci
che
al
momento di presentazione della lista abbiano
diritto
di
voto
nelle
relative
deliberazioni
assembleari, secondo le modalità e nel rispetto
dei limiti di seguito indicati. In ciascuna lista i
candidati
sono
elencati
mediante
numero
progressivo. La lista si compone di due sezioni:
una per i candidati alla carica di Sindaco
effettivo, l'altra per i candidati alla carica di
Sindaco supplente. La lista dovrà indicare
almeno un candidato alla carica di Sindaco
effettivo e un candidato alla carica di Sindaco
supplente,
e
potrà
contenere
fino
ad
un
massimo di tre candidati alla carica di Sindaco
effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco
supplente.
candidati
sono
elencati
mediante
numero
progressivo. La lista si compone di due sezioni:
una per i candidati alla carica di Sindaco
effettivo, l'altra per i candidati alla carica di
Sindaco supplente. La lista dovrà indicare
almeno un
candidato alla carica di Sindaco
effettivo e un candidato alla carica di Sindaco
supplente,
e
potrà
contenere
fino
ad
un
massimo di tre 3 candidati alla carica di Sindaco
effettivo e di due
2
candidati alla carica di
Sindaco supplente.
Ciascuna
lista
dovrà assicurare
il
rispetto
dell'equilibrio tra i generi nella misura prevista
dalla
normativa
pro
tempore
vigente.
In
particolare, ciascuna lista che, considerando
entrambe le sezioni, contenga un numero di
candidati pari o superiore a tre dovrà includere,
Ciascuna
lista
dovrà assicurare
il
rispetto
dell'equilibrio tra i generi nella misura prevista
dalla
normativa
pro
tempore
vigente.
In
particolare, ciascuna lista che, considerando
entrambe le sezioni, contenga un numero di
candidati pari o superiore a tre
3
dovrà

a pena di decadenza, ai primi due posti della/e sezione/i ove siano indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

[Invariato]

includere, a pena di decadenza, ai primi due 2 posti della/e sezione/i ove siano indicati almeno

due candidati, soggetti di genere diverso.

STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
Ogni
Socio,
i
Soci
aderenti
ad
un
patto
parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto
controllante, le società controllate e quelle
soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono
presentare o concorrere alla presentazione,
neppure per interposta persona o società
fiduciaria, di più di una sola lista né possono
votare,
neppure
per
interposta
persona
o
società fiduciaria, liste diverse da quella che
hanno presentato o concorso a presentare ed
ogni candidato potrà presentarsi in una sola
lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti
espressi
in
violazione
di
tale
divieto
non
saranno attribuiti ad alcuna lista.
[Invariato]
Avranno diritto di presentare le liste i Soci che,
da
soli
o
insieme
ad
altri
Soci,
siano
complessivamente
titolari
della
quota
di
partecipazione individuata in conformità con
quanto stabilito dalle disposizioni di legge e
regolamento vigenti in materia di elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione
della Società.
Avranno diritto di presentare le liste i Soci che,
da
soli
o
insieme
ad
altri
Soci,
siano
complessivamente
titolari
della
quota
di
partecipazione individuata in conformità con
quanto stabilito dalle disposizioni di legge e
regolamento vigenti in materia di elezione dei
componenti del
Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale della Società.
La
titolarità
della
quota
di
partecipazione
richiesta per la presentazione delle liste è
determinata avendo riguardo alle azioni che
risultano
registrate
a
favore
del/i
Socio/i
presentatore/i nel giorno in cui le liste sono
depositate presso la Società.
[Invariato]
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini
sopra
indicati,
dovranno
depositarsi
(i)
le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura e attestano,
sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di
cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle
vigenti
disposizioni
per
l'assunzione
delle
rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti
al
cumulo
degli
incarichi
stabiliti
dalle
disposizioni di legge e di regolamento vigenti e
(ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove
siano
esaurientemente
riportate
le
caratteristiche personali e professionali dello
[Invariato]
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
stesso, nonché (iii) le ulteriori informazioni
richieste
dalle
disposizioni
di
legge
e
di
regolamento, che verranno indicate nell'avviso
di convocazione dell'Assemblea.
La certificazione rilasciata da un intermediario
abilitato comprovante la titolarità del numero di
azioni necessario alla presentazione della lista
potrà essere prodotta al momento del deposito
della lista stessa o anche in data successiva,
purché entro il
termine previsto dalle vigenti
disposizioni di legge per la pubblicazione della
lista da parte della Società.
[Invariato]
Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate
come non presentate.
[Invariato]
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola
lista.
[Invariato]
Non possono essere inseriti nelle liste candidati
per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di
incompatibilità
oppure
che
non
siano
in
possesso dei requisiti stabiliti dalle normative
applicabili oppure eccedano i limiti al cumulo
degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge
e di regolamento vigenti.
[Invariato]
Almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco
supplente devono essere iscritti nel registro
dei revisori legali ed aver esercitato l'attività
di revisione legale dei conti per un periodo
non inferiore a tre anni.
Ai
fini
della
definizione
del
requisito
di
professionalità di coloro che abbiano maturato
un'esperienza
complessiva
di
almeno
un
triennio nell'esercizio di:
Per gli ulteriori componenti del Collegio
Sindacale, fermo quant'altro previsto dalle
Aai fini
disposizioni normative applicabili,
della definizione,
ai sensi del Decreto del
Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n.
162, del requisito di professionalità di coloro che
abbiano maturato un'esperienza complessiva di
almeno un triennio nell'esercizio di:
a. attività
professionali
o
di
insegnamento
universitario di ruolo in materie giuridiche,
economiche,
finanziarie
e
tecnico-
a. attività
professionali
o
di
insegnamento
universitario di ruolo in materie giuridiche,
economiche,
finanziarie
e
tecnico-
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
scientifiche, strettamente attinenti all'attività
della Società, ovvero
scientifiche, strettamente attinenti all'attività
della Società, ovvero
b. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o
pubbliche
amministrazioni
operanti
nei
settori creditizio, finanziario ed assicurativo o
comunque in settori strettamente attinenti a
quello di attività della Società o del gruppo di
società facente capo alla Società.
b. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o
pubbliche
amministrazioni
operanti
nei
settori creditizio, finanziario ed assicurativo o
comunque in settori strettamente attinenti a
quello di attività della Società o del gruppo di
società facente capo alla Società,.
Vengono considerate aventi stretta attinenza
all'attività esercitata dalla Società o dal gruppo
di società facente capo alla Società tutte le
materie
di
cui
alla
precedente
lettera
a.,
riguardanti
l'attività
assicurativa,
l'attività
bancaria e finanziaria e le attività relative a
settori economici strettamente attinenti a quello
assicurativo, bancario, di prestazione dei servizi
di investimento e di pagamento e finanziario.
Vvengono considerate aventi stretta attinenza
all'attività esercitata dalla Società o dal gruppo
di società facente capo alla Società tutte le
materie
di
cui
alla
precedente
lettera
a.,
riguardanti
l'attività
assicurativa,
l'attività
bancaria e finanziaria e
le attività relative a
settori economici strettamente attinenti a quello
assicurativo, bancario, di prestazione dei servizi
di investimento e di pagamento e finanziario.
Sono considerati settori economici strettamente
attinenti a quello assicurativo quelli in cui
operano
le
imprese
che
possono
essere
assoggettate
al
controllo
delle
imprese
di
assicurazione.
[Invariato]
All'elezione dei Sindaci si procede come segue:
1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il
maggior numero di voti sono tratti, in base
all'ordine progressivo con il quale sono
elencati
nelle
sezioni
della
lista,
due
componenti effettivi ed uno supplente;
[Invariato]
2. il restante membro effettivo e il restante
membro supplente sono tratti dalla lista di
minoranza che ha ottenuto in Assemblea il
maggior numero di voti in base all'ordine
progressivo con il quale i candidati sono
elencati nelle sezioni di tale lista (la "Lista di
minoranza"). In caso di parità tra le Liste di
minoranza, sono eletti i candidati della lista
che sia stata presentata dai Soci in possesso
della maggiore partecipazione ovvero, in
subordine, dal maggior numero di Soci.
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla
persona indicata al primo posto nella Lista di
minoranza.
[Invariato]
Il Sindaco decade dalla carica nei casi previsti
dalle disposizioni normative applicabili nonchè
qualora
vengano
meno
i
requisiti
richiesti
statutariamente per la nomina.
[Invariato]
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra
il supplente appartenente alla medesima lista di
quello cessato. Nei casi in cui venga a mancare
oltre al Sindaco effettivo eletto dalla Lista di
minoranza
anche
il
Sindaco
supplente
espressione di tale lista, subentrerà il candidato
collocato successivamente appartenente alla
medesima
lista
o,
in
mancanza,
il
primo
candidato della lista di minoranza risultata
seconda per numero di voti.
[Invariato]
Le procedure di sostituzione di cui ai commi che
precedono devono in ogni caso assicurare il
rispetto della disciplina pro tempore vigente in
materia di equilibrio tra generi.
[Invariato]
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista
o nel caso in cui non venga presentata alcuna
lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze
di legge, assicurando, comunque, il rispetto
dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Statuto.
[Invariato]
Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il
Presidente ne accerti la necessità, possono
essere validamente tenute in videoconferenza
o in audioconferenza, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati dal
Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia
loro consentito di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale nella trattazione degli
argomenti discussi, che sia loro consentito lo
scambio di documenti relativi a tali argomenti e
che di tutto quanto sopra venga dato atto nel
relativo verbale. Verificandosi tali presupposti,
la riunione del Collegio Sindacale si considera
[Invariato]

STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
ART. 18 – Bilancio ART. 18 – Bilancio
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di
ogni anno. Entro i termini e nelle forme di legge
l'organo
amministrativo
procederà
alla
formazione del bilancio.
[Invariato]
ART. 19 - Utili sociali ART. 19 - Utili sociali
L'utile netto risultante dal bilancio della Società
viene destinato in via prioritaria alla riserva
legale,
nella
misura
del
10%
e
fino
al
raggiungimento
di
un
quinto
del
capitale
sociale.
[Invariato]
Effettuata l'assegnazione di cui sopra, sulla
destinazione
dell'utile
netto
risultante
dal
bilancio della Società delibererà l'Assemblea.
[Invariato]
L'Assemblea
può
altresì
deliberare
assegnazioni straordinarie di utili mediante
emissioni
di
azioni
da
assegnare
individualmente ai dipendenti della Società, ai
sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.
[Invariato]
Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare,
nel corso dell'esercizio, la distribuzione di
acconti
sui
dividendi,
nel
rispetto
delle
disposizioni di legge vigenti.
[Invariato]
Il Consiglio potrà inoltre destinare annualmente
al
fondo
per
fini
di
carattere
sociale,
assistenziale
e
culturale
un
importo
non
superiore
all'1%
dell'utile
netto
deliberato
dall'Assemblea
in
relazione
all'esercizio
precedente.
[Invariato]
ART. 20 – Liquidazione ART. 20 – Liquidazione
In caso di scioglimento della Società per
qualsiasi motivo l'Assemblea nomina uno o più
liquidatori determinandone i poteri.
[Invariato]
ART. 21 – Controversie ART. 21 – Controversie
STATUTO UNIPOL GRUPPO S.P.A. vigente STATUTO UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
post-Fusione
La Società e gli Azionisti sono sottoposti alla
competenza
della
Autorità
Giudiziaria
di
Bologna.
[Invariato]
ART. 22 - Domicilio azionisti ART. 22 - Domicilio azionisti
Il domicilio degli Azionisti relativamente a tutti i
rapporti con la Società è quello risultante dal
libro dei Soci.
[Invariato]
ART. 23 - Norme finali ART. 23 - Norme finali
Per quanto qui non specificato si fa espresso
riferimento alle norme di legge in vigore.
[Invariato]

STATUTO

TITOLO I

Costituzione della Società e suoi scopi.

ART. 1 - Denominazione

È costituita una Società per azioni con la denominazione "Unipol Assicurazioni S.p.A." e, in forma abbreviata, "Unipol S.p.A."

La denominazione sociale può essere espressa in lingue diverse da quella italiana mediante traduzione letterale ovvero nelle versioni usate per consuetudine nei Paesi esteri nei quali la Società svolga la propria attività.

ART. 2 - Sede

La Società ha sede legale in Bologna. È attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza, agenzie e dipendenze di ogni genere, nonché di trasferire la sede sociale, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita a tutto il 30 giugno 2100, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società non compete il diritto di recesso.

ART. 4 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge, fatta eccezione per l'attività di riassicurazione del ramo VI vita.

La Società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi medesimi.

Essa può espletare, in genere, nel rispetto delle disposizioni di legge, qualsiasi attività e compiere ogni operazione – ivi incluse quelle commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento – inerenti, connesse o utili al conseguimento dello scopo anzidetto.

Nel rispetto della disciplina di legge, può altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma; assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine, connesso o strumentale al proprio; assumerne la rappresentanza o la gestione.

A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società o enti aventi fini diversi.

La Società può inoltre svolgere attività di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate nonché di prestazione di servizi di natura amministrativa, logistica, finanziaria, attuariale e comunque di supporto tecnico amministrativo alle società partecipate.

La Società è capogruppo del "Gruppo Assicurativo Unipol". In tale sua qualità, la Società adotta nei confronti delle società di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza assicurativa nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. La Società è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e lo statuto è sottoposto all'accertamento dell'Autorità di Vigilanza assicurativa.

ART. 4-bis – Gestione Sociale

L'attività della Società è divisa in una gestione danni e una gestione vita.

Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari (ivi compresi i fondi pensione aperti) appartengono alla gestione vita.

Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari (ivi compresi i fondi pensione aperti) appartengono alla gestione danni.

TITOLO II

Capitale - Azioni – Assemblee

ART. 5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro [•] ([•]), diviso in n. [•] ([•]) azioni nominative ordinarie, prive di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro [•] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [•] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

La riserva legale è attribuita per Euro [•] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [•] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

La riserva da sovrapprezzo di emissione è attribuita per Euro [•] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [•] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro [•] alla sola gestione relativa alle assicurazioni e

riassicurazioni danni

Le altre riserve sono attribuite per Euro [•] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [•] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

La riserva negativa per Azioni Proprie in portafoglio è interamente attribuita, per Euro [•] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

Le disposizioni di legge che fanno riferimento al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al numero delle azioni in rapporto al totale delle azioni emesse.

Con successiva modificazione dello Statuto, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

In caso di aumento del capitale sociale mediante aumento del numero delle azioni, le emittende azioni saranno riservate in opzione agli azionisti della Società.

Gli aumenti di capitale possono essere fatti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento, debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti di beni in natura.

Il diritto di opzione può essere escluso per le azioni di nuova emissione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti.

L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, aumenti di capitale sociale riservati ai dipendenti della Società od anche ai dipendenti di società controllanti e controllate.

ART. 6 - Azioni

Le azioni sono nominative. Ove la legge lo consenta, se interamente liberate, esse potranno convertirsi al portatore a cura e spese dell'Azionista. In caso di comproprietà si applicheranno le norme stabilite dall'art. 2347 del Codice Civile.

Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo quanto previsto nei successivi commi.

In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società ai sensi del presente articolo (l'"Elenco Speciale").

Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del ventiquattresimo mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale Assemblea degli Azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, in cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di libro soci contenute nell'art. 2422 del Codice Civile e nell'art. 83-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso delle azioni per le quali è stata presentata l'istanza medesima, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

La maggiorazione del diritto di voto può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante (e della relativa catena di controllo).

Le iscrizioni nell'Elenco Speciale sono effettuate, a cura della Società, entro il terzo giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea (se precedente).

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

  • a) rinuncia dell'interessato riferita a tutte o parte delle azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale;
  • b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
  • c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
  • La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non ancora maturata, il periodo di

titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si conserva:

  • a) in caso di costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
  • b) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
  • c) in caso di fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
  • d) in caso di trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
  • e) in caso di trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art 2359, comma 1, n 1, del Codice Civile.

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

  • a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
  • b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
  • c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunquestrutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b) e (c) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

  • a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;
  • b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono

azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società. Resta in ogni caso fermo il diritto di colui che abbia rinunciato (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto di chiedere nuovamente l'iscrizione delle proprie azioni (in tutto o in parte) nell'Elenco Speciale, anche con riferimento a quelle azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia. In relazione a tali azioni, la maggiorazione del diritto di voto maturerà decorso un nuovo periodo di possesso continuativo di almeno ventiquattro mesi, nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo.

La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Laddove non diversamente previsto, ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

ART. 7 - Trasferimento delle azioni

Le azioni ed i corrispondenti diritti di opzione sono liberamente trasferibili nel rispetto della legge.

ART. 8 – Assemblee degli Azionisti

Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze previste dalle disposizioni di legge, presso la sede sociale o in altro luogo entro il territorio nazionale indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente le informazioni previste dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, è pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento pro tempore vigenti.

Nell'avviso di convocazione possono essere fissate, per altro giorno, la seconda, la terza ed eventuali successive adunanze, da tenersi per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge per ognuna delle precedenti adunanze.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni o comunque, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria, nell'osservanza della normativa anche regolamentare applicabile, oltre a stabilire i compensi spettanti ai componenti degli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione, anche di Gruppo, a favore degli organi sociali e del personale identificato come rilevante, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. In tale caso, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai Soci che richiedono la convocazione dell'Assemblea. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Inoltre, i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in sede assembleare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

ART. 9 - Procedure delle riunioni assembleari

La regolarità di costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni sono disciplinate dalla legge. Per le deliberazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si applica quanto stabilito, rispettivamente, dagli artt. 10 e 17 del presente Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, da eseguirsi nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate o senza tener conto dei rilievi da esso formulati, sono assunte in conformità con quanto disposto dalla Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa in vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta o conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.

La Società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia, che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti

per l'identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. L'avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in assenza anche di questi, da un Amministratore o, in mancanza, da persona eletta dalla maggioranza del capitale rappresentato.

Il Presidente dell'Assemblea, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio, è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti su proposta dello stesso Presidente, coadiuvato, ove occorra, da due scrutatori, designati uno da lui e l'altro dagli intervenuti. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare i lavori assembleari, scegliere il sistema di votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Regolamento dei lavori assembleari disciplina le modalità di funzionamento dell'Assemblea, a meno che questa non adotti diverse modalità di volta in volta.

TITOLO III

Amministrazione

ART. 10 - Organo Amministrativo

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 25, nominati dall'Assemblea - che ne stabilisce anche il numero - secondo le modalità di seguito indicate. Deve in ogni caso restare assicurata la funzionalità e la non pletoricità dell'organo amministrativo.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti e soddisfare i criteri di idoneità alla carica previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti, nonché dedicare il tempo necessario all'espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della Società.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione devono essere assicurati il numero minimo di Amministratori indipendenti e l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari e di autodisciplina, pro tempore vigenti.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo a un Amministratore non ne comporta la decadenza dall'ufficio qualora gli stessi permangano in capo al numero minimo necessario di Amministratori indipendenti ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti e al soddisfacimento dei criteri di idoneità alla carica previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi o per il minor tempo stabilito dall'Assemblea in

sede di nomina degli stessi e sono rieleggibili.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, contenenti un numero di candidati non superiore a venticinque, presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o dai Soci che al momento di presentazione delle stesse abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari. In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste contenenti un numero di candidati pari almeno a 15 (numero minimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione previsto dal presente Statuto) devono contenere ed indicare espressamente anche i soggetti in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza. Ove il numero dei candidati in possesso dei requisiti in questione sia pari a quello minimo stabilito dalle applicabili disposizioni, anche regolamentari e di autodisciplina, l'ultimo numero progressivo di dette liste (ove contengano un numero di candidati compreso fra 15 e 19) ovvero gli ultimi due numeri progressivi di dette liste (ove contengano un numero di candidati compreso fra 20 e 25) non potranno essere assegnati ad un candidato indipendente ai sensi di una o più di dette disposizioni.

Inoltre, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri all'interno di ciascuna lista il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura minima richiesta dalla normativa pro tempore vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario: (a) all'intero inferiore, se il primo decimale è pari o inferiore a cinque; ovvero (b) all'intero superiore, se il primo decimale è superiore a cinque.

In caso di liste contenenti un numero di candidati pari almeno a 15, ove il numero dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato corrisponda a quello minimo stabilito dalla normativa pro tempore vigente, l'ultimo numero progressivo di dette liste (ove contengano un numero di candidati compreso fra 15 e 19) ovvero gli ultimi due numeri progressivi di dette liste (ove contengano un numero di candidati compreso fra 20 e 25) non potranno essere assegnati ad un candidato appartenente al genere meno rappresentato.

Le liste eventualmente presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere approvata con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica; tale lista deve essere depositata presso la Società e resa pubblica da quest'ultima almeno cinque giorni prima della scadenza del termine previsto dalla normativa vigente per il deposito delle liste da parte dei soci, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il deposito e la pubblicazione delle liste presentate da questi ultimi.

Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le Società controllate e quelle soggette a comune

controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi delle disposizioni applicabili, nonchè (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la pubblicazione della lista da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

  • a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli aventi diritto (la "Lista di maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, i nove decimi degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento in caso di numero frazionario, all'unità superiore; in caso di parità di voti espressi dai Soci, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale Lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;
  • b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste (di seguito la/e "Lista/e di minoranza"). A tale fine i voti ottenuti da tali Liste di minoranza saranno divisi successivamente per uno, due o

tre, secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno attribuiti progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di minoranza, secondo l'ordine dalle stesse previsto.

I quozienti in tal modo attribuiti ai candidati delle Liste di minoranza saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero di Amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della Lista di minoranza che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga il maggior numero di voti.

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza sono sostituiti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, dai primi candidati del genere meno rappresentato non eletti della stessa lista. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. Analogamente si procede nel caso in cui, ad esito delle votazioni, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto della quota di Amministratori indipendenti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, assicurando, comunque, la presenza di Amministratori indipendenti e il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente Statuto.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e nel rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, secondo quanto di seguito indicato:

i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando che, qualora il sostituto debba avere i requisiti di indipendenza e/o debba appartenere al genere meno rappresentato, sarà nominato il primo candidato indipendente non eletto della stessa lista e/o il primo candidato appartenente al genere meno

rappresentato non eletto della stessa lista; l'Assemblea, nella prima seduta utile, delibera, con le maggioranza di legge, rispettando lo stesso criterio;

ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nel precedente punto i), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto i), assicurando, comunque, la presenza di Amministratori indipendenti e/o il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente Statuto; analogamente provvede successivamente l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso ai sensi di quanto sopra previsto.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentarne il numero entro tale limite massimo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio nonché per le deliberazioni di sostituzione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea delibererà secondo le maggioranze di legge senza vincolo di lista, assicurando, comunque, la presenza di Amministratori indipendenti e il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente Statuto.

ART. 11 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente e, anche fuori del suo seno, un Segretario.

ART. 12 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna con periodicità almeno trimestrale, anche al fine di riferire tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate ed, in particolare, riferire sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, inoltre, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, anche fuori dalla sede sociale, con avviso di convocazione contenente l'indicazione della materia da trattare, da spedirsi agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, con mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno dodici ore prima, di quello fissato per la

riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno un membro dello stesso, previa comunicazione al Presidente.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che stende il verbale sottoscritto da entrambi.

La validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è regolata dall'art. 2388 del Codice Civile.

Le deliberazioni sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto sull'apposito libro.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

ART. 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea.

Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

  • la fusione e la scissione con società controllate, nei casi consentiti dalla legge;
  • la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'Azionista;
  • gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;
  • l'emissione di obbligazioni non convertibili.

Ai sensi della Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società, inoltre, il Consiglio di Amministrazione: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate, o comunque senza tener conto dei rilievi da esso formulati, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria convocata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla Procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza delle disposizioni di legge, può delegare parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più Amministratori Delegati, ai quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone, sentito il parere del Collegio Sindacale, le relative retribuzioni. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare tali deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al suo interno i comitati previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente nonché quelli ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento e allo sviluppo della Società.

Gli organi delegati curano, in particolare, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a dieci milioni di Euro o consorzi tra società di capitali che abbiano complessivamente un capitale sociale non inferiore a dieci milioni di Euro, ovvero (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnicoscientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società ovvero (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori d'attività strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo di società facente capo alla Società.

Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società o del gruppo di società facente capo alla Società si intendono le materie e i settori di cui all'art. 17 dello Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

ART. 14 - Il Presidente

Spettano al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente:

a. la rappresentanza legale della Società, inclusa la rappresentanza attiva e passiva in giudizio, in ogni sede giurisdizionale, ordine e grado; la facoltà di promuovere azioni penali in nome della Società, presentare querele, denunce o qualsiasi altro atto di impulso processuale, ivi compresi la

costituzione di parte civile e l'esercizio della relativa azione; la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti;

  • b. la presidenza dell'Assemblea;
  • c. la convocazione e la presidenza del Consiglio di Amministrazione;
  • d. il conferimento di procure o deleghe ad Amministratori e dipendenti della Società nonché a terzi, anche estranei alla Società, per il compimento di atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - Direzione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, in possesso dei requisiti e che soddisfino i criteri di idoneità alla carica previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti, e ne determina i poteri nonchè, ai fini della retribuzione, l'inquadramento.

I Direttori Generali, i quali devono dedicare il tempo necessario all'espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della Società, partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì i Direttori ed i Vice Direttori della Società.

ART. 16 - Comitati consultivi

Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati con funzioni istruttorie e propositive, determinandone le modalità di funzionamento e la composizione.

TITOLO IV

Sindaci - Bilancio - Norme finali

ART. 17 - Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti e soddisfare i criteri di idoneità alla carica previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti, nonché dedicare il tempo necessario all'espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della Società.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, pro tempore vigenti.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di

presentazione della lista abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito indicati. In ciascuna lista i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di 3 candidati alla carica di Sindaco effettivo e di 2 candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ciascuna lista dovrà assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura prevista dalla normativa pro tempore vigente. In particolare, ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 dovrà includere, a pena di decadenza, ai primi due posti della/e sezione/i ove siano indicati almeno 2 candidati, soggetti di genere diverso.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia di elezione dei componenti del Collegio Sindacale della Società.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la pubblicazione della lista da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Per gli ulteriori componenti del Collegio Sindacale, fermo quant'altro previsto dalle disposizioni normative applicabili, ai fini della definizione, ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

  • a. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero
  • b. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo di società facente capo alla Società,

vengono considerate aventi stretta attinenza all'attività esercitata dalla Società o dal gruppo di società facente capo alla Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a., riguardanti l'attività assicurativa, l'attività bancaria e finanziaria e le attività relative a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo, bancario, di prestazione dei servizi di investimento e di pagamento e finanziario.

Sono considerati settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

    1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;
    1. il restante membro effettivo e il restante membro supplente sono tratti dalla lista di minoranza che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni di tale lista (la "Lista di minoranza"). In caso di parità tra le

Liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di minoranza.

Il Sindaco decade dalla carica nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili nonchè qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nei casi in cui venga a mancare oltre al Sindaco effettivo eletto dalla Lista di minoranza anche il Sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando, comunque, il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente Statuto.

Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 18 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e nelle forme di legge l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio.

ART. 19 - Utili sociali

L'utile netto risultante dal bilancio della Società viene destinato in via prioritaria alla riserva legale, nella misura del 10% e fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale.

Effettuata l'assegnazione di cui sopra, sulla destinazione dell'utile netto risultante dal bilancio della Società delibererà l'Assemblea.

L'Assemblea può altresì deliberare assegnazioni straordinarie di utili mediante emissioni di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Il Consiglio potrà inoltre destinare annualmente al fondo per fini di carattere sociale, assistenziale e culturale un importo non superiore all'1% dell'utile netto deliberato dall'Assemblea in relazione all'esercizio precedente.

ART. 20 - Liquidazione

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 21 - Controversie

La Società e gli Azionisti sono sottoposti alla competenza della Autorità Giudiziaria di Bologna.

ART. 22 - Domicilio azionisti

Il domicilio degli Azionisti relativamente a tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei Soci.

ART. 23 - Norme finali

Per quanto qui non specificato si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore.