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Unidata Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 1, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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UNiDATA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

CONVOCATA PER IL GIORNO

11 MAGGIO 2026 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI ASSEMBLEA ORDINARIA

UNIDATA S.p.A.

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Quarto punto all'Ordine del Giorno

"Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028: 4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2026-2027-2028; 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi."

Signori Azionisti,

vi informiamo che in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, viene in scadenza il mandato del Collegio Sindacale della Società in carica.

Vi invitiamo pertanto a provvedere, ai sensi di legge e dello statuto sociale: (i) alla nomina dei componenti, e in particolare di tre sindaci effettivi e due supplenti, (ii) alla nomina del Presidente di tale organo e (iii) alla determinazione del compenso spettante ai componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Si ricorda inoltre che il Collegio Sindacale in scadenza risulta così composto:

  • Pierluigi Scibetta, Presidente;
  • Antonia Coppola, Sindaco effettivo;
  • Luigi Rizzi, Sindaco effettivo;
  • Alberto Tron, Sindaco supplente;
  • Antonella Cipriano, Sindaco supplente;

Ai sensi dell'art. 28 dello statuto della Società (lo "Statuto"), il Collegio Sindacale dovrà essere composto, nel rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi, da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2026-2027-2028:

Signori Azionisti,

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo la procedura descritta nell'art. 28 dello Statuto, che si riporta di seguito.

"[...]

  1. I sindaci sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari pro tempore vigenti.

  2. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati (articoli 144-quater e 144-sexies della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999). La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere

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prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

  1. Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

  2. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal presente articolo.

  3. Ciascuna lista deve: i) recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente, contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo, in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere e ii) deve indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamente pari o superiore a 3 (tre), un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore ad eccezione del caso in cui l'organo di controllo sia formato da tre sindaci effettivi per i quali l'arrotondamento deve essere effettuato per difetto all'unità inferiore.

  4. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, sono depositati i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) il curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

  5. Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'Articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

  6. Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

  7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

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  1. Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del Collegio Sindacale in base alle disposizioni che seguono: a) risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza per il Collegio") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"); b) in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti; c) se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il Collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

  2. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.

  3. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

  4. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, si procede come segue: (i) qualora cessasse dalla carica un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo subentra il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) qualora cessasse il Sindaco di Minoranza, nonché Presidente del collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, che assume la carica di Presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio Sindacale con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

  5. L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi."

Si comunica pertanto – rinviando comunque alla sopra trascritta disposizione statutaria per quanto qui di seguito non specificato – che:

a) le liste contenenti i nominativi dei candidati dovranno essere inviate a mezzo PEC

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all'indirizzo [email protected] o depositate presso la sede legale della Società in Via A. G. Eiffel, 100, 00148 Roma almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 16 aprile 2026) e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (ossia entro il 20 aprile 2026);

b) le liste dovranno essere presentate e sottoscritte da azionisti che da soli o unitamente ad altri soci rappresentino complessivamente, con riferimento alla data di presentazione della lista, almeno il 2,5% del capitale sociale (ai sensi della Determinazione Dirigenziale Consob n. 155 del 27 gennaio 2026).

Ai sensi del sopracitato articolo 28 dello Statuto Sociale, gli azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, i curricula professionali dei singoli candidati, nonché le dichiarazioni con le quali ciascuno di essi accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica e in particolare la propria indipendenza così come previsto dall'articolo 148, comma 3, del TUF nonché quelli di professionalità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

Ai fini della presentazione delle candidature si invitano altresì gli azionisti a tenere conto delle raccomandazioni in materia di indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale previste dal Codice di Corporate Governance nonché dei criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance adottati dalla Società.

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società e tenuto altresì conto delle disposizioni previste dall'articolo 148-bis del TUF, si invita a voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell'ambito dei curricula, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino alla data della riunione assembleare.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire – anche successivamente al deposito della lista stessa purché almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 20 aprile 2026) – l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Coloro che presentano una "lista di minoranza" devono corredare la documentazione con una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob.

I soci che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari a due quinti degli amministratori eletti. Qualora dall'applicazione del criterio

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di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione delle liste che presentino un numero di candidati pari a tre per le quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.

Si ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultano collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste fino al terzo giorno successivo a tale data (ossia sino al 19 aprile 2026), a sensi dell'articolo 144-sexies, punto 5, del Regolamento Emittenti; in tal caso la quota minima di partecipazione necessaria è ridotta alla metà della quota minima richiesta (e quindi pari all'1,25%).

Le liste presentate per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale in numero pari a 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni di legge e statutarie.

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

con riferimento alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis, del TUF, e ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto sociale, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.

In relazione a quanto sopra, si invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci Effettivi eletti all'esito delle votazioni sul precedente punto 4.1 all'ordine del giorno.

4.3 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi

Signori Azionisti,

si ricorda che ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile e dell'art. 28 dello Statuto, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvede a determinare il compenso annuale spettante ai Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio.

Si ricorda che attualmente il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci Effettivi, per il periodo di durata della carica, in conformità alla delibera assembleare del 10 maggio 2024, è pari a complessivi Euro 94.000,00 annui lordi, così suddiviso: Euro 40.000,00 lordi annui per il Presidente ed Euro 27.000,00 lordi annui per ciascun sindaco effettivo.

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L'Assemblea degli Azionisti è pertanto invitata a determinare la retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dai Signori Azionisti – commisurandola all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali della Società e del Gruppo.


Stante quanto sopra, anche alla luce delle modalità di svolgimento dell'Assemblea (in merito alle quali si rinvia all'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ), si suggerisce agli aventi diritto di formulare, in sede di presentazione delle liste, anche le proposte accessorie sui compensi a favore dei componenti l'organo e sulla persona del Presidente.


Roma, 1° aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

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