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Toscana Aeroporti

Pre-Annual General Meeting Information Apr 7, 2021

4134_rns_2021-04-07_e77e1cdc-de8e-40ba-ac5d-8f6b034fb2a3.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

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Toscana Aeroporti S.p.A.

TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

Sede sociale in Firenze, Via del Termine, n. 11 – capitale sociale euro 30.709.743,90 i.v. Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA 00403110505

Relazione illustrativa degli amministratori sul primo argomento all'ordine del giorno in parte straordinaria dell'assemblea convocata per il giorno 18 maggio 2021 in prima convocazione, ovvero per il giorno 19 maggio 2021 in seconda convocazione

1. Primo argomento all'ordine del giorno in parte straordinaria – Modifica dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'Assemblea che è previsto si tenga presso la sede della Società in Firenze, Via del Termine, n. 11, in prima convocazione per il giorno 18 maggio 2021, alle ore 11.00 e in seconda convocazione per il giorno 19 maggio 2021, stessa ora, sarà chiamata in parte straordinaria a deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

***

1. Proposta

Il Consiglio di Amministrazione della Società Vi sottopone la proposta di modifica dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, di seguito illustrata.

2. Illustrazione delle proposte di modifica dello Statuto Sociale

i) Proposta di modifica dell'articolo 15:

[omissis]

"Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero massimo di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere (e comunque non inferiore a tredici nove), elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione."

[omissis]

"Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 9 (nove) amministratori;

(ii) i restanti n. 6 (sei) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999.

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa:

(a) n. 9 (nove) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale inferiore al 55% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;

(b) n. 10 (dieci) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 55% e inferiore al 60% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;

(c) n. 11 (undici) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 60% e inferiore al 65% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;

(d) n. 12 (dodici) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 65% e inferiore al 70% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;

(e) n. 13 (tredici) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 70% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;

  • (ii) in ciascuna delle ipotesi di cui al precedente punto (i) i restanti amministratori saranno tratti dalle liste eventualmente presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 144 quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999. In particolare da tali liste saranno tratti i restanti:
  • n. 6 (sei) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(a);
  • n. 5 (cinque) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(b);
  • n. 4 (quattro) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(c);
  • n. 3 (tre) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(d);
  • n. 2 (due) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(e).

A tal fine Ai fini di quanto sopra indicato, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere."

[omissis]

3. Motivazioni

Le modifiche proposte sono volte a consentire una rappresentanza dei soci all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società più proporzionale rispetto alle partecipazioni detenute.

4. Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea di Toscana Aeroporti S.p.A., esaminate e discusse la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

delibera

(i) di modificare l'articolo 15 del vigente Statuto Sociale come di seguito riportato:

TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO
Articolo 15 –
Consiglio di Amministrazione
Articolo 15 –
Consiglio di Amministrazione
La società è amministrata da un consiglio di
amministrazione
composto
da
15
(quindici)
membri
Invariato
Gli amministratori sono nominati dall'assemblea
sulla base di liste presentate da soci che, da soli o
unitamente
ad
altri
soci,
posseggano
complessivamente almeno l'uno per cento delle
azioni
aventi
diritto
di
voto
nell'assemblea
ordinaria
ovvero,
se
diversa,
nella
misura
inferiore eventualmente stabilita da inderogabili
disposizioni di legge o regolamentari.
Invariato
La
titolarità
della
percentuale
minima
di
partecipazione per la presentazione delle liste di
candidati è determinata avendo riguardo alle
azioni
che
risultano
registrate
a
favore
dell'azionista nel giorno in cui le liste sono
Invariato
TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO
depositate presso la Società.
Gli amministratori decadono e si rieleggono o si
sostituiscono a norma di legge e di statuto.
Invariato
Ogni
socio
può
presentare (o
concorrere a
presentare) ancorché per interposta persona o per
il tramite di società fiduciarie e votare una sola
lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo
(per tale intendendosi le società controllate,
controllanti, e soggette al medesimo controllo ex
art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), e
i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex
art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 possono presentare
(o concorrere a presentare) e votare una sola lista.
Invariato
Le
adesioni
prestate,
e
i
voti
espressi,
in
violazione di tale divieto, non saranno attribuibili
ad alcuna lista.
Invariato
Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere
in
possesso
dei
requisiti
di
indipendenza
determinati
ai
sensi
dell'articolo
148,
terzo
comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve
indicare, inoltre, i candidati
della lista
che
possiedono i requisiti di
indipendenza determinati
ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.
Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve contenere
l'indicazione di un numero massimo di candidati
pari a quello degli amministratori da eleggere (e
comunque
non
inferiore
a
nove),
elencati
mediante un numero progressivo. Ogni candidato
potrà presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità. Le liste che contengono un numero
Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere
in
possesso
dei
requisiti
di
indipendenza
determinati
ai
sensi
dell'articolo
148,
terzo
comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve
indicare, inoltre, i
candidati
della lista
che
possiedono i requisiti di indipendenza determinati
ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.
Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve contenere
l'indicazione di un numero massimo di candidati
pari a quello degli amministratori da eleggere (e
comunque non inferiore a
tredici
nove), elencati
mediante un numero progressivo. Ogni candidato
potrà presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità. Le liste che contengono un numero
di candidati pari o superiore a tre devono
assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi
di candidati pari o superiore a tre devono
assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi
TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO
almeno
nella
misura
minima
richiesta
dalla
normativa, anche regolamentare, pro tempore
vigente. Non saranno ammesse le liste presentate
in violazione di tale disposizione.
almeno
nella
misura
minima
richiesta
dalla
normativa, anche regolamentare, pro tempore
vigente. Non saranno ammesse le liste presentate
in violazione di tale disposizione.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro
che le presentano, devono essere depositate
presso la sede sociale, a disposizione di chiunque
ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo
giorno precedente la data fissata per l'assemblea
in prima convocazione chiamata a deliberare
sulla nomina degli organi di amministrazione,
nelle forme, con le modalità ed i contenuti
stabiliti
dalle
disposizioni
di
legge
e
dalla
normativa regolamentare applicabile.
Invariato
Delle proposte di nomina dovrà essere data
pubblicità nelle forme, con le modalità ed i
contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari.
Invariato
Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo
termine
sopra
indicato,
dovranno
essere
depositate:
(a)
le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati
accettano
la
candidatura
e
attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente
per l'assunzione della carica, nonché
(b)
il
curriculum
vitae
contenente
una
esauriente
informativa
riguardante
le
caratteristiche personali e professionali di
ciascun candidato, nonché
Invariato
TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO
(c)
la
dichiarazione
circa
l'eventuale
possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dall'art.148, terzo comma, del
D.Lgs.
58/1998
e/o
dei
requisiti
di
indipendenza previsti da normative di
settore
eventualmente
applicabili
in
ragione dell'attività svolta dalla Società,
nonché
(d)
informazioni relative all'identità dei soci
che
hanno
presentato
la
lista,
con
l'indicazione
della
percentuale
di
partecipazione
complessivamente
detenuta nella società e
(e)
la
certificazione
rilasciata
dall'intermediario ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari
comprovante la titolarità del numero di
azioni necessarie alla presentazione delle
liste che potrà essere prodotta anche
successivamente al deposito purché entro
il termine previsto per la pubblicazione
delle liste da parte della Società
Alla elezione degli amministratori si procederà
come di seguito precisato:
Alla elezione degli amministratori si procederà
come di seguito precisato:
(i)
dalla
lista
che
avrà
ottenuto
la
maggioranza
dei
voti
espressi
dagli
azionisti
saranno
tratti,
nell'ordine
progressivo con il quale sono elencati
nella
lista
stessa,
n.
9
(nove)
amministratori;
(ii) i restanti n. 6 (sei) amministratori
saranno tratti dalle altre liste presentate e
votate da azionisti che non siano collegati
(iii)
dalla
lista
che
avrà
ottenuto
la
maggioranza
dei
voti
espressi
dagli
azionisti
saranno
tratti,
nell'ordine
progressivo con il quale sono elencati
nella lista stessa:
(a)
n. 9 (nove) amministratori nel
caso in cui la lista di maggioranza sia
votata
da
tanti
azionisti
che
rappresentino una percentuale inferiore
TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO
in alcun modo neppure indirettamente al
55%
dei
voti
complessivamente
con i soci di riferimento ai sensi dell'art. espressi dagli azionisti aventi diritto
144-quinquies,
primo
comma,
del
presenti in assemblea;
regolamento Consob 11971/1999. (b)
n. 10 (dieci) amministratori nel
caso in cui la lista di maggioranza sia
votata
da
tanti
azionisti
che
rappresentino una percentuale pari o
superiore al 55% e inferiore al 60% dei
voti
complessivamente
espressi
dagli
azionisti
aventi
diritto
presenti
in
assemblea;
(c)
n. 11 (undici) amministratori
nel caso in cui la lista di maggioranza
sia
votata
da
tanti
azionisti
che
rappresentino una percentuale pari o
superiore al 60% e inferiore al 65% dei
voti
complessivamente
espressi
dagli
azionisti
aventi
diritto
presenti
in
assemblea;
(d)
n. 12 (dodici) amministratori nel
caso in cui la lista di maggioranza sia
votata
da
tanti
azionisti
che
rappresentino una percentuale pari o
superiore al 65% e inferiore al 70% dei
voti
complessivamente
espressi
dagli
azionisti
aventi
diritto
presenti
in
assemblea;
(e)
n. 13 (tredici)
amministratori
nel caso in cui la lista di maggioranza
sia
votata
da
tanti
azionisti
che
rappresentino una percentuale pari o
superiore
al
70%
dei
voti
complessivamente
espressi
dagli
TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO
azionisti
aventi
diritto
presenti
in
assemblea;
(iv)
in
ciascuna
delle
ipotesi
di
cui
al
precedente
punto
(i)
i
restanti
amministratori saranno tratti dalle liste
eventualmente presentate e votate da
azionisti che non siano collegati in
alcun modo neppure indirettamente con
i soci di riferimento ai sensi dell'art.
144-quinquies,
primo
comma,
del
regolamento
Consob
11971/1999.
In
particolare da tali liste saranno tratti i
restanti:

n.
6
(sei)
amministratori
nell'ipotesi di cui al precedente punto
(i)(a);

n.
5
(cinque)
amministratori
nell'ipotesi di cui al precedente punto
(i)(b);

n. 4 (quattro) amministratori
nell'ipotesi di cui al precedente punto
(i)(c);

n.
3
(tre)
amministratori
nell'ipotesi di cui al precedente punto
(i)(d);

n.
2
(due)
amministratori
nell'ipotesi di cui al precedente punto
(i)(e).
A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno
divisi successivamente per uno o due o tre, e così
via
secondo
il
numero
progressivo
degli
A tal fine
Ai fini
di quanto sopra indicato, i voti
ottenuti
dalle
liste
stesse
saranno
divisi
successivamente per uno o due o tre, e così via

TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO

amministratori da eleggere. I quozienti cosi ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora l'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori in possesso dei

secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti cosi ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Invariato

TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO
requisiti di indipendenza determinati ai sensi
dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.
58/1998,
dall'appartenente
al
genere
meno
rappresentato
eventualmente
indicato
(con
il
numero d'ordine successivo più alto) nella stessa
lista del candidato sostituito. Nel caso in cui
candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo
stesso
quoziente
minimo,
verrà
sostituito
il
candidato della lista dalla quale è tratto il
maggior numero di Amministratori ovvero, nel
caso di liste da cui è stato tratto il medesimo
numero
di
amministratori,
il
candidato
che
ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in
un'apposita votazione.
Dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo
amministrativo dovrà essere data informativa al
pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari.
Invariato
Fermo quanto previsto nel successivo comma del
presente articolo, se nel corso dell'esercizio
vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o
più
amministratori,
il
consiglio
di
amministrazione procederà alla loro sostituzione
mediante cooptazione del primo candidato non
eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto
l'amministratore venuto meno e così via in caso
di
indisponibilità
o
di
ineleggibilità
di
quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano
ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare
la carica e sempre a condizione che sia assicurata
la nomina di un numero di Amministratori in
possesso dei requisiti di indipendenza determinati
ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del
Invariato
TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO
D.Lgs.
n.
58/1998
pari
al
numero
minimo
stabilito dalla legge in relazione al numero
complessivo degli Amministratori, e sempre che
sia assicurato il rispetto della normativa, anche
regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra
i
generi,
e
l'assemblea
delibererà
con
le
maggioranze di legge seguendo lo stesso criterio.
Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile
rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di
amministrazione provvede alla sostituzione così
come successivamente provvede l'assemblea, con
le maggioranze di legge e senza voto di lista.
Invariato
In
ogni
caso,
il
consiglio
e
l'assemblea
procederanno alla nomina in modo da assicurare
la presenza di amministratori indipendenti nel
numero
complessivo
minimo
richiesto
dalla
normativa pro tempore
vigente e nel rispetto della
normativa,
anche
regolamentare,
vigente
in
materia di equilibrio tra i generi.
Invariato
Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per
qualsiasi
motivo,
la
maggioranza
degli
amministratori nominati dall'assemblea, l'intero
consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea
dovrà
essere
convocata senza
indugio
dagli
amministratori rimasti in carica per il rinnovo
dell'intero consiglio di amministrazione.
Invariato
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista
ovvero nel caso in cui non venga presentata
alcuna lista ovvero nel caso in cui vengano
presentate liste soltanto da parte di soci collegati
tra di loro ai sensi dell'art. 144-quinquies, comma
1, Regolamento Consob 11971/1999 ovvero in
Invariato
TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO
tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli
amministratori non siano nominati ai sensi del
procedimento
previsto
dal
presente
articolo,
l'assemblea
delibererà
con
le
maggioranze
previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la
nomina
di
un numero di
amministratori
in
possesso dei requisiti di indipendenza determinati
ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del
D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo
stabilito dalla legge in relazione al numero
complessivo degli Amministratori e nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, vigente in
materia di equilibrio tra i generi.
Gli amministratori durano in carica per il periodo
stabilito dall'assemblea e, comunque, per un
periodo che non può essere superiore
a tre
esercizi e scadono in occasione dell'assemblea Invariato
convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo
esercizio
della
loro
carica.
Gli
amministratori sono rieleggibili.

(ii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, tutti i poteri occorrenti per provvedere, anche a mezzo di procuratori, (a) all'esecuzione di tutte le operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri al riguardo e le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente o atto; (b) ad introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle Autorità competenti; e (c) a quanto necessario per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi incluso l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la presente delibera sia iscritta nel Registro delle Imprese".

*** *** ***

Firenze, 7 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Carrai

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