AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Tod'S

Governance Information Jun 7, 2019

4151_rns_2019-06-07_8379373a-108f-4490-a9ed-d37ddf5eb1aa.pdf

Governance Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

TOD'S S.P.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078,00 I.V.

SEDE LEGALE: VIA FILIPPO DELLA VALLE 1, SANT'ELPIDIO A MARE (FM) –

CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERMO 01113570442

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

SOMMARIO

  • 1. Definizioni
  • 2. Premessa
  • 3. Elenco Speciale
  • 4. Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale
  • 5. Diritto al voto maggiorato
  • 6. Legittimazione alla richiesta di iscrizione
  • 7. Modalità per richiedere l'iscrizione
  • 8. Iscrizione nell'Elenco Speciale
  • 9. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato
  • 10. Cancellazione dall'Elenco Speciale per rinuncia al voto maggiorato
  • 11. Altre cause di cancellazione dall'Elenco Speciale

1. Definizioni

Comunicazione/i: le comunicazioni effettuate dagli Intermediari all'Emittente ai sensi dell'art. 44 (Maggiorazione del voto) del Provvedimento Post Trading;

Elenco Speciale o Elenco: l'elenco istituito da TOD'S S.p.A. ai sensi dell'art. 127quinquies del Tuf e dell'art. 143quaterdel Regolamento Emittenti;

Emittente o Società o TOD'S: la Tod's S.p.A.

Intermediario/i: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. m) del Provvedimento Post Trading;

Provvedimento Post Trading: Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata (c.d. "provvedimento unico sul post-trading");

Record date: la giornata contabile al termine della quale sono individuati i titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari;

Regolamento Emittenti: il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;

Soggetto Legittimato o Titolare del Diritto di Voto: soggetto cui spetta il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, o usufrutto con diritto di voto).

Statuto Sociale: lo statuto sociale di TOD'S S.p.A..

TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria).

2. Premessa

In data 5 maggio 2017, il Consiglio di Amministrazione di TOD'S S.p.A., in virtù della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria del 21 aprile 2017, (i) ha adottato il presente regolamento, allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli azionisti, la Società e gli Intermediari; e (ii) ha nominato il soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.

Le modifiche e le integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche mediante il sito internet della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da ciascun Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, che ne riferiranno agli altri membri in occasione della successiva riunione consiliare.

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Post Trading e allo Statuto Sociale.

3. Elenco Speciale

La Società ha istituito un Elenco Speciale, ai sensi dell'articolo art. 127quinquies, comma 2, del TUF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 143-quaterdel Regolamento Emittenti.

L'Elenco Speciale costituisce una documentazione complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci.

Le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico.

In ogni caso la Società rende noto, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF, e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record dateprevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

4. Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale

L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del presente regolamento.

5. Diritto al voto maggiorato

A ciascuna azione appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto per ventiquattro mesi dalla data della sua iscrizione nell'Elenco Speciale istituito dalla Società saranno attribuiti due voti.

6. Legittimazione alla richiesta di iscrizione

E' legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale l'azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto). L'iscrizione è effettuata e mantenuta anche nel caso in cui le azioni siano vincolate in pegno o concesse in usufrutto, qualora l'intestatario provi di aver conservato contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

7. Modalità per richiedere l'iscrizione

Il soggetto legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127quinquies TUF e dell'art. 7 dello Statuto Sociale è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell'Intermediario, un'apposita richiesta scritta unitamente alla Comunicazione attestante il possesso azionario in conformità all'art. 44 del Provvedimento Post Trading.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle azioni possedute dal titolare del diritto di voto.

La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal titolare del diritto di voto inerente alle azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato dovrà pertanto:

  • indicare all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni TOD'S, il numero delle azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale;

  • richiedere al medesimo Intermediario di far pervenire a TOD'S - tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella [email protected] e copia per conoscenza alla casella [email protected] - la Comunicazione che, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Provvedimento Post Trading, attesta la titolarità delle azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale, unitamente alla richiesta di iscrizione contenente l'impegno del soggetto legittimato a comunicare tempestivamente alla Società e all'Intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell'azione o della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il soggetto legittimato deve dichiarare inoltre di non essere o, se del caso, di essere soggetto a controllo (diretto o indiretto) in conformità alla disciplina normativa degli emittenti quotati, con indicazione dei dati identificativi del soggetto che (anche indirettamente) lo controlla e con l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo.

Fac-simile della richiesta di iscrizione contenente la dichiarazione di cui sopra è disponibile sul sito internet della Società, nella sezione Corporate Governance / Voto maggiorato.

Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dagli azionisti o con modalità diverse rispetto a quella sopra indicata.

8. Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell'Elenco Speciale entro cinque giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e comunque entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. Entro i medesimi termini la Società rende noto, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF, e della data di iscrizione.

La Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta o la mancata iscrizione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

9. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record datedi un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per la maggiorazione del diritto di voto.

Il soggetto legittimato dovrà richiedere all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni TOD'S, di far pervenire a TOD'S - tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella [email protected] e copia per conoscenza alla casella [email protected] - la Comunicazione che, ai sensi dell' art. 44, comma 3, del Provvedimento Post Trading, attesta il possesso azionario, riferita alla data di decorso del periodo continuativo di ventiquattro mesi dalla data della sua iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, verifica i requisiti per il conseguimento della maggiorazione e provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell'apposita sezione dell'Elenco Speciale entro cinque giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

La Società comunica al pubblico e alla Consob con le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data della record date di un'eventuale assemblea.

La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

a)in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto); d)in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale ai fini della maggiorazione del diritto di voto, la maggiorazione del diritto di voto:

a) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

b) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

10. Cancellazione dall'Elenco Speciale per rinuncia al voto maggiorato

Il soggetto che intende rinunciare in tutto o parte al voto maggiorato deve richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella [email protected] e copia per conoscenza alla casella [email protected] , la Comunicazione di revoca totale o parziale, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento Post Trading, che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale delle azioni per le quali il soggetto intende rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto.

La Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, provvede alla cancellazione dall'Elenco Speciale entro cinque giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

Nei casi di diminuzione dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, la Società comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente, l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato la diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data della record date di un'eventuale assemblea. La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi dalla data di iscrizione.

11. Altre cause di cancellazione dall'Elenco Speciale

Oltre ai casi di rinuncia totale o parziale al voto maggiorato, la Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale:

  • a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale provi di aver conservato il diritto di voto;
  • b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del TUF.

La nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa e regolamentare degli emittenti quotati.

Nel caso di cui alla lett. a) che precede, l'Intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, deve procedere a effettuare senza indugio la Comunicazione alla Società ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento Post Trading, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella [email protected] e copia per conoscenza alla casella [email protected] , specificando, ove possibile i riferimenti della Comunicazione di iscrizione.

Nel caso di cui alla lett. b) che precede, l'azionista deve comunicare senza indugio alla Società il verificarsi dell'evento che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale e la Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, deve comunicare all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la cancellazione dall'Elenco Speciale o la perdita della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 44, comma 10, del Provvedimento Post Trading.

Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita da parte del soggetto iscritto della legittimazione a mantenere l'iscrizione di tutte o di parte delle azioni, la Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, segnala all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta cancellazione.

La Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, provvede alla cancellazione dall'Elenco Speciale entro cinque giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

Nei casi di diminuzione dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, la Società comunica al pubblico e alla Consob con le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato la diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data della record datedi un'eventuale assemblea.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.