Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Tod'S Board/Management Information 2017

May 9, 2017

4151_rns_2017-05-09_479b1c89-4aa4-4989-b599-6be9562bec8b.pdf

Board/Management Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

TOD'S S.P.A.

Procedura per l'identificazione dei Soggetti Internal Dealing e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi ("PROCEDURA INTERNAL DEALING")

Istituita ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE n. 596/2014

TOD'S S.P.A. - CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078 I.V. - SEDE SOCIALE IN SANT'ELPIDIO A MARE (FM) – VIA FILIPPO DELLA VALLE N. 1 - CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERMO 01113570442

1. PREMESSA

In considerazione delle disposizioni normative dettate dall'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (come successivamente modificato e integrato, nel seguito il "MAR") e dalle relative disposizioni di attuazione europee (tra cui il Reg. Delegato UE n. 522/2016 e il Reg. di Esecuzione n. 523/2016 della Commissione), nonché dalle relative norme nazionali di attuazione (D. Lgs. n. 58/98, nel seguito "T.U.F.", e Regolamento Consob n. 11971/99, c.d. "Regolamento Emittenti", come successivamente modificati e integrati), la società Tod's S.p.A. (nel seguito anche la "Società" o l'"Emittente") ha approvato la presente versione della "Procedura per l'identificazione dei Soggetti Internal Dealing e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi" (nel seguito "Procedura internal dealing" o "Procedura").

2. SOGGETTI INTERNAL DEALING

Ai fini dell'applicazione della presente Procedura ed in conformità agli artt. 3 e 19 del Reg. UE n. 596/2014 ed alle norme europee e nazionali di attuazione, incluso il Regolamento Emittenti, sono considerati Soggetti Internal Dealing:

A) i Soggetti Rilevanti ai sensi del MAR (nel seguito, "Soggetti Rilevanti MAR"):

a) i membri del Consiglio di Amministrazione della Società (esecutivi e non esecutivi);

  • b) i Sindaci effettivi della Società;
  • c) i Direttori Generali della Società;

d) gli alti dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate riguardanti direttamente o indirettamente la Società e che detengano il potere di adottare, per effetto di un conferimento anche implicito di poteri, decisioni di gestione strategiche che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;

B) i Soggetti Rilevanti ai sensi del Regolamento Emittenti (nel seguito, "Soggetti Rilevanti RE"):

e) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale di Tod's, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla Tod's;

C) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR (nel seguito, congiuntamente con i Soggetti Rilevanti MAR, le "Persone Rilevanti MAR"):

f) il coniuge non separato legalmente o un partner equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti MAR;

g) le persone giuridiche, i trust e le partnership (1) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante MAR o da una delle persone indicate alla lettera f), o (2) direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o (3) sia costituita a suo beneficio, o (4) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

D) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti RE (nel seguito, congiuntamente con i Soggetti Rilevanti RE, le "Persone Rilevanti RE"):

h) il coniuge non separato legalmente o un partner equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti RE;

i) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante RE o una delle persone indicate alla lettera h) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

l) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante RE o da una delle persone indicate alla lettera h);

m) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante RE o di una delle persone indicate alla lettera h);

n) i trust costituiti a beneficio del Soggetto Rilevante RE o di una delle persone indicate alla lettera h).

3. OPERAZIONI SOGGETTE AD OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AI SENSI DEL MAR ("OPERAZIONI RILEVANTI MAR")

3.1 La presente Procedura deve essere applicata a tutte le operazioni eseguite dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi ad oggetto:

azioni o strumenti di debito della Società;

strumenti derivati;

strumenti finanziari ad essi collegati, come individuati ai sensi dell'art. 3, par. 2, lett. b) del Reg. UE n. 596/20141 .

3.2 Le operazioni relative ai predetti strumenti finanziari che devono essere notificate ai sensi del MAR (le "Operazioni Rilevanti MAR") comprendono:

1) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una Persona Rilevante MAR. A tali fini non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;

2) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una Persona Rilevante MAR, anche quando è esercitata la discrezionalità. Le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la Persona Rilevante MAR ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo; 3) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una Persona Rilevante MAR; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione

1 Per strumenti finanziari collegati si intendono, ai sensi dell'art. 3, par. 2, lett. b) del Reg. UE n. 596/2014 "gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;

ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;

iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;

iv) strumenti emessi o garantiti dall'Emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;

v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni".

sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi della presente Procedura, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

Più in particolare, ai sensi dell'art. 10 del Reg. Delegato UE n. 522/2016, le Operazioni Rilevanti MAR soggette a notifica includono:

a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante MAR o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione. Si precisa che, secondo i chiarimenti forniti dall'ESMA, ove la ricezione della componente remunerativa in strumenti finanziari della Società sia soggetta al verificarsi di determinate condizioni, la notifica andrà effettuata solo al verificarsi delle predette condizioni;

c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'Emittente;

f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e call, e di warrant;

g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di debito;

h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione dell'Emittente, compresi i credit default swap;

i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014;

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la Persona Rilevante MAR, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una Persona Rilevante MAR;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di debito dell'Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

3.3 Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti MAR:

  • le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo non raggiunga € 20.000,00 (ventimila) entro la fine dell'anno, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti MAR effettuate per conto di ciascuna Persona Rilevante MAR; l'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti MAR successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di € 20.000,00 (ventimila) nell'arco dello stesso anno. Per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti dell'ESMA;
  • transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o

c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante MAR non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la Persona Rilevante MAR compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

4. OPERAZIONI SOGGETTE AD OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ("OPERAZIONI RILEVANTI RE")

4.1 La presente Procedura deve inoltre essere applicata a tutte le operazioni eseguite dai Soggetti Rilevanti RE e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti RE, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi ad oggetto:

  • azioni della Società;
  • strumenti finanziari collegati alle azioni, che comprendono:
  • gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
  • gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
  • gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del T.U.F.;
  • gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

4.2 Le operazioni relative ai predetti strumenti finanziari che devono essere notificate ai sensi del Regolamento Emittenti (le "Operazioni Rilevanti RE") comprendono le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni della Società.

4.3 Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti RE:

  • le Operazioni Rilevanti RE il cui importo complessivo non raggiunga il controvalore di € 20.000 (ventimila) entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non devono essere comunicate le Operazioni Rilevanti RE il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori € 20.000 (ventimila) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
  • le Operazioni Rilevanti RE tra un Soggetto Rilevante RE e le Persone strettamente legate al medesimo;
  • le Operazioni Rilevanti RE effettuate dalla Società e da società da essa controllate;
  • le Operazioni Rilevanti RE effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale

ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:

  • (1) tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
  • (2) sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di market maker:

  • (1) sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
  • (2) fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'Emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
  • (3) notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni della Società; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.
  • Inoltre gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del T.U.F. e dalla presente Procedura per le Operazioni Rilevanti RE non si applicano qualora le Persone Rilevanti RE siano anche Persone Rilevanti MAR e siano già tenute a notificare le operazioni effettuate ai sensi del MAR.

5. SOGGETTO PREPOSTO

5.1 Il soggetto preposto (nel seguito "Soggetto Preposto") al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR e - ove l'Emittente abbia ricevuto l'incarico dal Soggetto Rilevante RE - alle Operazioni Rilevanti RE è individuato nella persona del Responsabile dell'Ufficio Governance e Affari Societari il quale potrà delegare uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti dalla presente Procedura.

Il Soggetto Preposto, i propri collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi del presente paragrafo della Procedura Internal Dealing, fino alla diffusione al mercato.

5.2 E' compito del Soggetto Preposto:

a) redigere e tenere aggiornato l'elenco dei Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR avendo cura di accertare che ai medesimi sia data informativa sui contenuti della presente Procedura e degli obblighi e dei divieti connessi;

b) fornire assistenza alle Persone Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti RE affinché le Operazioni Rilevanti MAR e le Operazioni Rilevanti RE siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura;

c) provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR e sulle Operazioni Rilevanti RE;

d) provvedere alla diffusione al mercato delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR e - ove l'Emittente abbia ricevuto l'incarico dal Soggetto Rilevante RE - sulle Operazioni Rilevanti RE nei termini stabiliti dalla presente Procedura;

e) curare la conservazione delle comunicazioni ricevute sulle Operazioni Rilevanti MAR e sulle Operazioni Rilevanti RE e di quelle diffuse al mercato;

f) monitorare l'applicazione della presente Procedura, sottoponendo – ove ritenuto opportuno, anche eventualmente per il tramite del Comitato Controllo e Rischi – a ciascun Amministratore Delegato e, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione le eventuali modifiche che in futuro dovessero rendersi necessarie per adeguare la stessa ex lege, oppure per migliorarne aspetti di gestione operativa.

6. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI

6.1 Le Persone Rilevanti MAR sono tenute a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti MAR dalle medesime compiute:

  • alla Consob entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione, mediante l'invio del Filing model allegato alla presente Procedura quale Allegato 1, via PEC all'indirizzo [email protected] (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [email protected]; in ogni caso occorre specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing";

  • alla Società entro le ore 12 del terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione, facendo pervenire il sopra citato documento al Soggetto Preposto via fax al numero 0734 867 203 se inviato dall'Italia, +39 0734 867 203 se inviato dall'estero, ovvero ad altro numero comunicato dal Soggetto Preposto, oppure tramite e-mail da

indirizzare a [email protected], oppure consegnando brevi manu la comunicazione direttamente al Soggetto Preposto (che ne rilascerà ricevuta) presso la sede della Società.

Quando la comunicazione non venga consegnata direttamente al Soggetto Preposto, questi fornirà alla Persona Rilevante MAR un riscontro immediato del suo ricevimento, tramite fax oppure tramite e-mail, ai recapiti che la Persona Rilevante MAR si impegna all'uopo a fornire alla Società.

6.2 La Società, ricevute le comunicazioni di cui al precedente paragrafo dalle Persone Rilevanti MAR, procederà a comunicare al Pubblico le Operazioni Rilevanti MAR comunicate dalle medesime entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione.

Le Persone Rilevanti MAR sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico, e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

6.3 I Soggetti Rilevanti RE sono tenuti a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti RE compiute dai medesimi e/o dalle Persone strettamente legate ai medesimi:

  • alla Consob entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, mediante l'invio del Filing model allegato alla presente Procedura quale Allegato 2, (1) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero via PEC all'indirizzo [email protected] (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [email protected] o con le altre modalità stabilite dalla Consob, ovvero (2) tramite la procedura utilizzata dall'Emittente per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove il Soggetto Rilevante RE abbia incaricato l'Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico, a condizione che tale Soggetto Rilevante RE abbia comunicato all'Emittente le Operazioni Rilevanti RE (compiute dal medesimo e/o dalle Persone strettamente legate al medesimo) e tutte le relative informazioni richieste dall'Allegato 2 entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione;

  • alla Società entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, facendo pervenire il sopra citato documento al Soggetto Preposto via fax al numero 0734 867 203 se inviato dall'Italia, +39 0734 867 203 se inviato dall'estero, ovvero ad altro numero comunicato dal Soggetto Preposto, oppure tramite email da indirizzare a [email protected], oppure consegnando brevi manu

la comunicazione direttamente al Soggetto Preposto (che ne rilascerà ricevuta) presso la sede della Società. Quando la comunicazione non venga consegnata direttamente al Soggetto Preposto, questi fornirà al Soggetto Rilevante RE un riscontro immediato del suo ricevimento, tramite fax oppure tramite e-mail, ai recapiti che il Soggetto Rilevante RE si impegna all'uopo a fornire alla Società;

  • al Pubblico entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, mediante l'invio del Filing model allegato alla presente Procedura quale Allegato 2 (1) a due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, ovvero (2) con le modalità previste dagli articoli 65-bis e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente, ove il Soggetto Rilevante RE abbia incaricato l'Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico, a condizione che tale Soggetto Rilevante RE abbia comunicato all'Emittente le Operazioni Rilevanti RE (compiute dal medesimo e/o dalle Persone strettamente legate al medesimo) e tutte le relative informazioni richieste dall'Allegato 2 entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

6.4 Ove il Soggetto Rilevante RE abbia incaricato l'Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico e abbia trasmesso all'Emittente tutte le informazioni richieste dall'Allegato 2, l'Emittente pubblica le informazioni - con le modalità previste dagli articoli 65-bis e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente - entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dal predetto Soggetto Rilevante RE; la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato è effettuata tramite l'invio del Filing model in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente. Rimane in ogni caso ferma in capo al Soggetto Rilevante RE ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, è fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti del Soggetto Rilevante RE da parte della Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza

I Soggetti Rilevanti RE sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico, e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

6.5 Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, ai Soggetti Internal Dealing.

7. PERIODO DI CHIUSURA

7.1 In osservanza di quanto previsto dall'art. 19 par. 11 del Reg. UE n. 596/2014, un Soggetto Rilevante MAR non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito della Società, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'approvazione di una relazione finanziaria (intermedia o annuale) richiesta dalla normativa di volta in volta vigente, e che la Società è tenuta ad annunciare al pubblico in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

7.2 Fermi restando i divieti di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, un Soggetto Rilevante MAR può negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura:

a) in base a una valutazione caso per caso della Società in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni. In tali casi il Soggetto Rilevante MAR chiede all'Emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; o

b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, o ad un programma di risparmio, o all'acquisto di una garanzia o di diritti relativi ad azioni, o ancora nell'ambito di operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. delegato n. 522/2016, il Soggetto Rilevante MAR deve essere in ogni caso in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

7.3 Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'Emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante MAR.

L'Emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, e cioè se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante MAR ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, l'Emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante MAR:

a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

7.4 L'Emittente ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante MAR a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, e tra l'altro nelle situazioni in cui:

a) al Soggetto Rilevante MAR erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) il piano di compensi e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'Emittente in conformità alla legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; ii) il Soggetto Rilevante MAR non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) al Soggetto Rilevante MAR erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) il Soggetto Rilevante MAR esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano di compensi, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) il Soggetto Rilevante MAR notifica all'Emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; ii) la decisione del Soggetto Rilevante MAR è irrevocabile; iii) il Soggetto Rilevante MAR è stato preventivamente autorizzato dall'Emittente;

d) il Soggetto Rilevante MAR acquisisce strumenti finanziari dell'Emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) il Soggetto Rilevante MAR ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; ii) il Soggetto Rilevante MAR non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura; iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante MAR non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

e) il Soggetto Rilevante MAR trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) il Soggetto Rilevante MAR acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'Emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'Emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'Emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'Emittente accetti la spiegazione fornita.

8. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E DI INFORMAZIONE PREVISTI DALLA PRESENTE PROCEDURA

Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante per le Persone Rilevanti MAR e per i Soggetti Rilevanti RE e costituiscono parte integrante dei doveri e delle responsabilità derivanti ai Soggetti Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti RE dal rapporto dagli stessi instaurato con la Società.

In caso di inosservanza degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla Procedura Internal Dealing, i provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti dei Soggetti Rilevanti MAR e dei Soggetti Rilevanti RE verranno fissati di volta in volta, in relazione alla gravità della violazione, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della Società e con il parere del Collegio Sindacale della Società.

In particolare, si fa rimarcare che l'inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico delle Persone Rilevanti MAR e dei Soggetti Rilevanti RE dalle disposizioni normative descritte nella presente Procedura potrà comportare:

a) per la persona sulla quale ricadeva l'obbligo di comunicazione, l'applicazione delle sanzioni amministrative di volta in volta previste dalla vigente normativa (e pari, alla data di approvazione della presente Procedura, ai sensi del vigente art. 193 del T.U.F., per le persone fisiche a: (i) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa; (ii) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; (iii) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila e euro due milioni. Per le persone giuridiche a: (i) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa; (ii) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; (iii) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo);

b) per i Soggetti Rilevanti MAR (ed eventualmente per le Persone strettamente legate ai medesimi) le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la responsabilità nei confronti della Società per i danni, anche di immagine, dalla stessa subiti a causa di tale inosservanza. In particolare, nei confronti dei dipendenti della Società si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dalla presente Procedura, mentre, per i soggetti non dipendenti, la Società si riserva di interrompere, anche senza preavviso, il relativo rapporto; il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre decidere di comunicare al mercato le eventuali violazioni commesse dalle Persone Rilevanti MAR;

c) per i Soggetti Rilevanti RE il rifiuto giustificato dell'Emittente di effettuare comunicazioni per loro conto, e nei casi più gravi la responsabilità nei confronti della Società per i danni, anche di immagine, dalla stessa subiti a causa dei loro inadempimenti.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciascuna Persona Rilevante MAR nonché Soggetto Rilevante RE, mediante specifica sottoscrizione del proprio consenso previsto nella comunicazione di cui all'Allegato 3 o, per le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, di cui all'Allegato 4, accetta irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione della presente Procedura, anche se effettuato per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente; acconsente inoltre che le medesime informazioni siano inserite, anche per sintesi, nelle relazioni finanziarie periodiche e nelle relazioni sulla remunerazione della TOD'S S.p.A.

Ai sensi della disciplina per la protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/03), le comunicazioni delle Persone Rilevanti MAR nonché dei Soggetti Rilevanti RE devono contenere solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui questi dati sono destinati. Pertanto i dati medesimi:

- sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità in precedenza indicate, alle Autorità di Vigilanza e diffusi al pubblico;

  • sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

Le informazioni riguardanti i Soggetti Internal Dealing saranno trattate dalla Tod's S.p.A. (in qualità di Titolare del trattamento dei dati) nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 e delle altre disposizioni applicabili.

Il trattamento viene effettuato al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, la cui applicazione deriva alla Tod's S.p.A. (e alle altre società del Gruppo Tod's) dalla quotazione della stessa sul mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Detti dati potranno essere trattati sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati richiesti ai sensi della presente Procedura comporterà l'impossibilità per Tod's S.p.A. di ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni normative cogenti, e potrà giustificare l'erogazione delle conseguenti sanzioni.

I Soggetti Internal Dealing possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 ("Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti") rivolgendosi al Soggetto Preposto della Società.

10. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Ciascuno degli Amministratori Delegati della Tod's S.p.A. potrà provvedere ad apportare alla presente Procedura ogni modifica che si rendesse necessaria al fine di garantire una migliore gestione operativa della stessa ed un tempestivo adeguamento a mutamenti della normativa europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA. In tal caso, le modifiche ed integrazioni verranno sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione utile dello stesso.

Nel caso in cui i medesimi aggiornamenti od integrazioni alla presente Procedura si rendessero necessari od opportuni a cagione di adeguamento a mutate disposizioni portate da leggi o da regolamenti, in quanto applicabili, o da procedure aziendali successivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, a ciò potrà validamente provvedere il Soggetto Preposto, salvo successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Procedura viene consegnata in duplice esemplare ai Soggetti Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti RE a cura del Soggetto Preposto.

E' fatto obbligo ai Soggetti Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti RE di dare comunicazione per iscritto della presente Procedura, consegnandone una copia, alle Persone strettamente legate ai medesimi. I Soggetti Rilevanti MAR hanno altresì l'obbligo di conservare copia della notifica, nonché di trasmettere una copia della notifica al Soggetto Preposto.

Ogni Soggetto Rilevante MAR e Soggetto Rilevante RE è tenuto a:

  • riconsegnare al Soggetto Preposto il modulo riportato all'Allegato 3, unitamente ad una copia della presente Procedura, debitamente sottoscritta in segno di ricevuta e accettazione della medesima;

  • ottemperare alle disposizioni in essa contenute;

  • rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

12. ENTRATA IN VIGORE

La presente Procedura entra in vigore immediatamente e deve essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché tenuto conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA. Sant'Elpidio a Mare, 5 maggio 2017

ALLEGATI

FILING MODEL PER PERSONE RILEVANTI MAR (ALLEGATO AL REG. DI ESECUZIONE UE N. 523/2016)

(omissis)

FILING MODEL PER PERSONE RILEVANTI RE (ALLEGATO 6AL REG. EMITTENTI)

(omissis)

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI MAR E DEI SOGGETTI RILEVANTI RE DI PIENA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING E DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003

Spett. le TOD'S S.P.A. VIA FILIPPO DELLA VALLE N. 1 63811 – SANT'ELPIDIO A MARE (FM) Alla c.a. del Soggetto Preposto

Oggetto: Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione della Procedura Internal Dealing e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il sottoscritto ___________________ nato a __________ il ____________,

codice fiscale ________________________________, nella sua qualità di

□ Soggetto Rilevante della società quotata Tod's S.p.A. ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 25)

del Reg. UE n. 596/2014 ("Soggetto Rilevante MAR"),

□ Soggetto Rilevante della società quotata Tod's S.p.A. ai sensi dell'art. 152-sexies,

comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti ("Soggetto Rilevante RE"),

(ove del caso)

□ Legale rappresentante della ________________________________, con sede legale in

____________________________________________, codice fiscale e numero iscrizione

presso il registro delle imprese di _____________________________________________,

che riveste la qualità di Soggetto Rilevante RE della società quotata Tod's S.p.A.,

dichiara di aver ricevuto adeguata informazione nonché copia integrale della Procedura per l'identificazione dei Soggetti Internal Dealing e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi ("PROCEDURA INTERNAL DEALING") e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni, e a darne comunicazione ai soggetti qualificati ai sensi della vigente normativa quali Persone strettamente legate al medesimo.

In caso di Soggetto Rilevante MAR:

Il sottoscritto Soggetto Rilevante MAR si impegna in particolare: (i) a notificare per iscritto la Procedura Internal Dealing alle Persone al medesimo strettamente legate, (ii) a conservare copia della notifica, nonché (iii) a trasmettere una copia della notifica anche al

Soggetto Preposto.

Il sottoscritto Soggetto Rilevante MAR comunica il seguente elenco delle Persone

strettamente legate al medesimo:

INFORMAZIONI NECESSARIE AI FINI DELLA TENUTA DEL REGISTRO INTERNAL DEALING
ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE (come individuate dall'art. 3 del Reg. UE n.
596/2014)
CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE O PARTNER EQUIPARATO AL CONIUGE AI SENSI DELLA
VIGENTE NORMATIVA
Cognome e nome Data e luogo di nascita Codice Fiscale
FIGLI,
ANCHE DEL CONIUGE,
A CARICO
Cognome e nome Data e luogo di nascita Codice Fiscale
SE CONVIVENTI DA ALMENO UN ANNO, I GENITORI, I PARENTI E GLI AFFINI
Cognome e nome Data e luogo di nascita Codice Fiscale
PERSONE GIURIDICHE,
RIVESTITE DAL SOGGETTO
LEGATE SOPRA ELENCATE
TRUST E PARTNERSHIP LE CUI RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE SIANO
RILEVANTE
MAR
O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE
Denominazione sociale Sede legale Codice
Fiscale
e
Carica
ricoperta
(e
P. IVA
indicazione
della
Persona
Rilevante
MAR)
GIURIDICHE,
PERSONE
INDIRETTAMENTE
DAL
STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENCATE
TRUST
E
PARTNERSHIP
SOGGETTO
RILEVANTE
CONTROLLATE
MAR
O
DA
UNA
DIRETTAMENTE
O
PERSONE
DELLE
Denominazione sociale Sede legale Codice
Fiscale
e
P. IVA
Quota
di
partecipazione
(e
indicazione
della
Persona
Rilevante
MAR)
GIURIDICHE,
PERSONE
TRUST
RILEVANTE
MAR
E PARTNERSHIP
COSTITUITI
O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENCATE
A BENEFICIO SOGGETTO
DEL
Denominazione sociale Sede legale Codice
Fiscale
e
P. IVA
Persona
Rilevante
MAR
GIURIDICHE,
PERSONE
SOSTANZIALMENTE EQUIVALENTI A QUELLI DEL SOGGETTO
DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENCATE
TRUST
E PARTNERSHIP
I
CUI
INTERESSI
RILEVANTE
ECONOMICI
SIANO
MAR
O DI UNA
Denominazione sociale Sede legale Codice
Fiscale
e
P. IVA
Persona
Rilevante
MAR

_________________, _____________

Firma

_____________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 ("Codice Privacy"), dichiaro di aver ricevuto dal titolare del trattamento Tod's S.p.A. l'informativa richiesta dall'art. 13 del citato decreto e di essere stato reso edotto dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, e presto specifico e irrevocabile consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali, identificativi e sensibili ai sensi dell'art. 9 della Procedura Internal Dealing da me sopra accettata.

Firma

_____________________________________

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI MAR DI PIENA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING E DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003

Spett. le

TOD'S S.P.A. VIA FILIPPO DELLA VALLE N. 1 63811 – SANT'ELPIDIO A MARE (FM) Alla c.a. del Soggetto Preposto

Oggetto: Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione della Procedura Internal Dealing e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il
sottoscritto
___
nato a
__
il ______,
codice fiscale ________, nella sua qualità di

Persona
strettamente
legata
ai
sensi
dell'art.
3,
par.
1,
n.
26)
del
Reg.
UE
n.
596/2014
al
Sig.
_________,
Soggetto
Rilevante
della
società quotata Tod's S.p.A. ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 25) del Reg. UE n. 596/2014
("Soggetto Rilevante MAR"),
(ove del caso)

Legale
rappresentante
della
________,
con
sede
legale
in
________, codice fiscale e numero iscrizione
presso il registro delle imprese di _________,
che riveste la qualità di Persona strettamente legata ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 26) del
Reg.
UE n. 596/2014
al Sig. _________,
Soggetto Rilevante MAR della società quotata Tod's S.p.A.,

dichiara di aver ricevuto dal predetto Soggetto Rilevante MAR adeguata informazione degli obblighi derivanti dalla qualifica di Soggetto Internal Dealing ai sensi del Reg. UE n. 596/2014, nonché copia integrale della Procedura per l'identificazione dei Soggetti Internal Dealing e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi ("PROCEDURA INTERNAL DEALING") e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni.

Firma

_____________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 ("Codice Privacy"), dichiaro di aver ricevuto l'informativa richiesta dall'art. 13 del citato decreto e di essere stato reso edotto dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, e presto specifico e irrevocabile consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali, identificativi e sensibili ai sensi dell'art. 9 della Procedura Internal Dealing da me sopra accettata.

_________________, _____________

Firma

_____________________________________