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Tinexta AGM Information 2018

Nov 8, 2018

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AGM Information

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STUDIO NOTARILE MARCHETTI Via Agnello n. 18 20121 - Milano - Tel. 02 72021846 r.a.

${\bf N}$ . 6458 di rep.

3406 di racc. $N$ .

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto)

il giorno 7 (sette)

del mese di novembre,

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Enrico Salza della società per azioni:

"Tecnoinvestimenti S.p.A."

con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 9, capitale sociale euro 46.890.120,00 i.v., iscritta al Registro Imprese di Roma al numero e codice fiscale: 10654631000, R.E.A. di Roma 1247386 (di seguito, anche la "Società"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., per quanto concerne la parte straordinaria, del verbale dell'assemblea della predetta società, tenutasi alla mia costante presenza, in Milano, via Meravigli n. 7, in data

odierna

giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho assistito, è, per quanto concerne la parte straordinaria dell'ordine del giorno infra riprodotto, quello di seguito riportato.

$ * $

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Enrico Salza presiede l'assemblea e alle ore 11,53 (al termine della trattazione dei precedenti punti) incarica me notaio della redazione del verbale e quindi ricorda che l'assemblea si è qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

$(omissis)$

Parte straordinaria

1) Modifiche degli artt. 1, 9, 13 e 26 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente nuovamente informa e da atto:

  • che l'assemblea è stata regolarmente convocata per il 7 (sette) novembre 2018 (duemiladiciotto) ore 11.30 in questo luogo come da avviso pubblicato il 8 ottobre 2018 sul sito internet della Società (www.tecnoinvestimenti.it alla sezione "Governance" -"Assemblee degli Azionisti") e sul meccanismo di diffusione SDIR e di stoccaggio Storage di eMarket nonché in data 8 ottobre 2018, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";

  • che sono presenti n. 5 soggetti, rappresentanti in proprio o per delega n. 23 azionisti per n. 34.170.105 azioni ordinarie pari al 72,87% circa delle 46.890.120 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

  • che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti il signor Pier Andrea Chevallard, Amministratore delegato e i consiglieri P. Generali, R. Ranalli e L. Pellissier;

  • che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori L. Laurini e A. Sodini;

  • che hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri e sindaco.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita anche in sede straordinaria.

Il Presidente richiama le informazioni e comunicazioni da esso o dal Segretario date all'inizio dei lavori di parte ordinaria e qui riprodotte:

  • a norma dell'articolo 4 del Regolamento Assembleare, per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società come da esso Presidente consentito;

  • ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e del Reg. UE 2016/679, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

  • sono state eseguite a norma di legge e nei termini previsti, le comunicazioni utili, ai sensi dell'articolo 83-sexies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 come successivamente modificato ("Testo Unico della Finanza"), a legittimare l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti presenti o rappresentati;

  • a cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

  • non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza;

  • prima dell'Assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza;

  • riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

  • è stato distribuito agli intervenuti un set documentale contenente le Relazioni sull'ordine del giorno parte ordinaria e parte straordinaria;

  • sono a disposizione alcune copie dello statuto sociale vigente;

  • ai sensi della normativa vigente, l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza, completo di tutte le altre informazioni richieste dalla Consob, verrà allegato al verbale della presente Assemblea, come parte integrante dello stesso; saranno, inoltre, indicati nel verbale dell'Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate in proprio o per delega;

  • ci si riserva di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze e si comunica che, nei termini di legge, sarà reso disponibile sul sito internet della Società, alla citata sezione, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero delle azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla deliberazione e il numero di astensioni;

  • la sintesi degli interventi degli aventi diritto al voto presenti all'odierna Assemblea con l'indicazione nominativa degli stessi, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale dell' Assemblea;

  • in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto della Società (e ciò tenuto conto della qualifica di "PMI" (piccole e medie imprese) della Società ai sensi della lett. w-quater.1 dell'art. 1, comma 1 del Testo Unico della Finanza) sono i seguenti:

(i) Tecno Holding S.p.A. titolare di n. 26.317.960 (ventiseimilionitrecentodiciassettemilanovecentosessanta) azioni ordinarie pari al 56,1268770 % (cinquantasei virgola unmilioneduecentosessantottomilasettecentosettanta per cento) del capitale sociale;

(ii) Quaestio Capital SGR S.p.A. titolare di n. 4.628.200 (quattromilioniseicentoventottomiladuecento) azioni ordinarie pari al 9,8703096 % (nove virgola ottomilionisettecentotremilanovantaseiper cento) del capitale sociale;

  • per quanto a conoscenza della Società non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza;

  • non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle

azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 120 e 122, primo comma, del Testo Unico della Finanza, concernenti rispettivamente $l$ e partecipazioni superiori al 5% e i patti parasociali e si invitano gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi delle sopra richiamate norme del Testo Unico della Finanza (nessuno interviene).

  • si richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale (nessuno interviene);

  • in base all'art. 16 del Regolamento Assembleare, coloro che intendono prendere la parola devono chiederlo al Presidente presentando domanda scritta e che agli stessi sarà concessa la parola secondo l'ordine di iscrizione dei richiedenti;

  • che in ordine alle domande scritte formulate dagli intervenuti verrà data risposta al termine di tutti gli interventi e in ordine alle domande contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione sarà uqualmente data risposta al termine di tutti gli interventi sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso dell'esposizione orale;

  • che in conformità all'art. 6 del Regolamento Assembleare, nei locali in cui si tiene l'Assemblea, non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione;

  • è consentito assistere alla riunione assembleare - ove fossero intervenuti - a esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

  • come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies del Testo Udella Finanza ("Rappresentante Designato nico dalla $-50$ cietà"); è pervenuta una delega in qualità di Rappresentante Designato, da parte di GENERALI SMART FUNDS SICAV per un totale di n. 94.522 azioni .- in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex artt. 136 e ss. del Testo Unico della Finanza.

Si chiede agli intervenuti in proprio o per delega, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate in quanto, in base al Regolamento Emittenti, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli Azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione. Coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto la procedura rile-

verà l'ora di uscita.

La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà per alzata di mano, e gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della inerente verbalizzazione.

Il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione che viene allegata sotto "A" al presente verbale quale sua parte integrante.

Nessuno si oppone.

Viene quindi data lettura della proposta contenuta nella Relazione e qui riprodotta:

"L'Assemblea degli azionisti di Tecnoinvestimenti S.p.A. (la "Società"), nella parte straordinaria

  • esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 72, comma 1 del Regolamento Emittenti, in conformità allo schema 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti (la "Relazione"),

  • condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta delibera

  • di modificare gli artt. 1 (uno), 9 (nove), 13 (tredici) e 26 (ventisei) dello statuto della Società secondo il testo contenuto nella Relazione;

  • di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega, i più ampi poteri per dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle deliberazioni che precedono e per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari."

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la discussione Nessuno chiedendo la parola invariati gli intervenuti, $1a$ proposta di cui sopra viene messa ai voti per alzata di mano $($ ore $11, 56)$ .

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato ed esaurito l'ordine del giorno dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12.

Si allega testo dello Statuto sociale quale risulta dopo le modifiche deliberate sotto "B" ed elenco dei partecipanti sotto "C".

$ * $

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 13 Consta di

tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per dieci pagine e della undicesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio

Ωŀ

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 7 NOVEMBRE 2018

I PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE STRAORDINARIA

$***$

1. Modifiche agli artt. 1, 9, 13 e 26 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Egregi Azionisti,

la presente relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti "Società") per illustrare e giustificare all'Assemblea la proposta di modifica degli artt. 1, 9, 13 e 26 statuto della Società (lo "Statuto"), ai sensi dell'art. 72, comma 1 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti"), in conformità allo schema 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti (la "Relazione").

MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA STATUTARIA $1.$

Si propone di apportare le predette modifiche allo Statuto per le ragioni riportate qui di seguito.

Con riferimento alla modifica di cui all'art. I la stessa si rende necessaria per il re-branding del Gruppo. La modifica all'art. 9 propone l'introduzione del paragrafo sotto evidenziato al fine di coordinamento con le previsioni contenute nella "Procedura per le operazioni con Parti Correlate", adottata dalla Società, in tema di approvazione assembleare di "operazioni di maggiore rilevanza". Le modifiche all'art. 13 sono apportate per semplificare ed allineare le procedure disciplinate nel medesimo articolo. L'eliminazione dell'art. 26 è giustificata dall'avvenuto realizzarsi dell'evento previsto all'art. 26 stesso.

CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE E IN OUELLO PROPOSTO

Di seguito si riporta il testo dello Statuto unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte agli artt. 1, 9,13 e 26, riportate in grassetto.

Testo dello Statuto vigente Testo modificato proposto dello Statuto
Articolo 1 (denominazione) Articolo 1 (denominazione)
E' costituita una società per azioni denominata: $E^{\prime}$ costituita una società per azioni denominata:
"TECNOINVESTIMENTI S.p.A.". "TECNOINVESTIMENTI Tinexta S.p.A.".
Articolo 9 (costituzione dell'Assemblea e validità Articolo 9 (costituzione dell'Assemblea e
delle deliberazioni) validità delle deliberazioni)
La regolare costituzione delle Assemblee ordinarie La regolare costituzione delle Assemblee
e straordinarie, e la validità delle relative ordinarie e straordinarie, e la validità delle relative
deliberazioni sono regolate dalla legge e dal deliberazioni sono regolate dalla legge e dal
presente statuto. presente statuto.
Per la nomina degli Amministratori si applica Per la nomina degli Amministratori si applica
quanto previsto dall'art.10. Per la nomina dei quanto previsto dall'art.10. Per la nomina dei
membri del Collegio Sindacale si applica quanto membri del Collegio Sindacale si applica quanto
previsto dall'art. 20. previsto dall'art. 20.
Qualora, in relazione ad un'operazione di
definita
dal
maggiore rilevanza, come
Regolamento adottato da Consob con delibera n.
17221 del 12 marzo 2010, come successivamentes
modificato (il "Regolamento"), la proposta di
deliberazione da sottoporre all'assemblea sia
approvata in presenza di un avviso contrario degli
amministratori o dei consiglieri indipendenti, il
Consiglio di Amministrazione non potrà dare
esecuzione a tale operazione qualora 550Ci-non
correlati presenti in assembleds appresentitio
almeno il 10% del capitale sociale con diritto di
voto e la maggioranza dei soci hon divretari votanti
esprima voto contrario all'operaziones
Articolo 13 (riunioni del Consiglio) Articolo 13 (riunioni del Consiglio)
Il Consiglio si riunisce nella sede della società od
altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci,
giudichi necessario, di regola
ÌО
almeno
trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda
scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione si riumisce hella
sede della società od altrove ogni volta che il
Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario,
di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne
sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi
componenti-
Il Consiglio può inoltre essere convocato dal
Collegio Sindacale previa comunicazione al proprio
Presidente
$\Omega$
ciascun
da
sindaco
anche
individualmente.
Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa
comunicazione al Presidente del Consiglio stesso,
dal Collegio sindacale previa comunicazione al
proprio Presidente o da ciascun sindaco anche
individualmente, secondo quanto previsto dalle
applicabili disposizioni di legge.
Il Consiglio di amministrazione può altresì essere
convocato, previa comunicazione al Presidente del
Consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci
effettivi.
Il Consiglio di amministrazione può altresì essere
convocato, previa comunicazione al Presidente
del Consiglio di amministrazione, da almeno due
sindaci effettivi.
La convocazione è fatta con mezzi anche telematici
che ne assicurino il tempestivo ricevimento da
spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a
ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di
urgenza può essere fatta per telegramma o telefax da
spedire almeno un giorno prima.
La convocazione è fatta con mezzi anche
telematici che ne assicurino il tempestivo
ricevimento da spedire almeno tre giorni prima
dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco
effettivo; in caso di urgenza la convocazione è
effettuata con mezzi telematici che ne assicurino il
tempestivo ricevimento può essere fatta per
telegramma o telefax-da spedire -almeno un giorno
prima.
E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in
collegamento per teleconferenza o videoconferenza.
E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga
collegamento
teleconferenza
per
in
$\circ$
videoconferenza.
In tal caso:
In tal caso: - devono essere assicurate:
- devono essere assicurate: a) la individuazione di tutti i partecipanti in
a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun
punto del collegamento;
ciascun punto del collegamento;
b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di
b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di
intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso,
di visionare, ricevere o trasmettere
tutta
la
intervenire, di esprimere oralmente il proprio
avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la
documentazione, nonché la contestualità dell'esame
e della deliberazione;
nonché
contestualità
la
documentazione,
dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di amministrazione si
considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare,
simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.
- la riunione del Consiglio di amministrazione si
considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare,
simultaneamente, il Presidente ed il Segretation
Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro;
ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario
della riunione.
Gli amministratori devono riferire tempestivamente
Le deliberazioni sono trascritte nell'appositualibro;
ogni verbale è firmato dal presidente Galla
Segretario della riunione.
e comunque con periodicità almeno trimestrale al
Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del
Consiglio di amministrazione, del
Comitato
mediante
direttamente
Esecutivo,
ovvero
comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario
e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle
società controllate e in particolare su quelle in cui
abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano
influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività
di direzione e coordinamento.
Comunque gli organi delegati con cadenza almeno
trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio
Sindacale sul generale andamento della gestione e
sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni
di maggior rilievo per le loro dimensioni o
caratteristiche effettuate dalla società o dalle
Gli amministratori devono de chiamente
almeno trimestrale al Collegio Sindagale
Consiglio 2 di
occasione delle riunioni del
amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero
direttamente mediante comunicazione scritta
sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla società e/o dalle società controllate
e in particolare su quelle in cui abbiano un
interesse proprio o di terzi o che siano influenzate
dall'eventuale soggetto esercente attività di
direzione e coordinamento.
Comunque gli organi delegati con cadenza almeno
trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio
Sindacale sul generale andamento della gestione e
sulla prevedibile evoluzione nonché
sulle
operazioni di maggior rilievo per le loro
controllate. dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società
o dalle controllate.
Articolo 26 (disposizioni in merito al Consiglio di
Amministrazione)
Articolo 26 (disposizioni in merito al Consiglio di
Amministrazione)
La disposizione dell'articolo 10 relativa al numero
minimo di amministratori che devono possedere i
requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3
del D. Lgs. n. 58/1998 si applica a partire dal primo
rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione
a seguito della cessazione, per qualunque ragione,
del Consiglio di Amministrazione
nominato
dall'Assemblea in data 30 aprile 2015.
La disposizione dell'articolo 10 relativa al numero
minimo di amministratori che devono possedere i
requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma
3 del D. Lgs. n. 58/1998 si applica a partire dal
primo rinnovo integrale del Consiglio di
Amministrazione a seguito della cessazione, per
qualunque ragione, del Consiglio di
Amministrazione nominato dall'Assemblea in
data 30 aprile 2015.

VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI $2.$ RECESSO

Tali modifiche statutarie non attribuiscono ai Soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 cod. civ..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Egregi Azionisti,

alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Tecnoinvestimenti S.p.A. (la "Società"), nella parte straordinaria

  • esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 72, comma 1 del Regolamento Emittenti, in conformità allo schema 30 dell'Alegato 3A del Regolamento Emittenti (la "Relazione"),
  • condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta

delibera

  • di modificare gli artt. 1, 9, 13 e 26 dello statuto della Società secondo il (esto ืออุฟลิกับร้ Relazione;
  • di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega, i più ampi poteri per dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle deliberazioni che precedono e per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari.".

***

Roma, 17 ottobre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Enrico Salza)

ONAJIA

Allegato "B" al N. 6458/3406 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA Articolo 1 (denominazione)

E' costituita una società per azioni denominata: "Tinexta S.p.A.".

Articolo 2 (oggetto)

La società ha per oggetto:

  • l'attività, da non esercitare nei confronti del pubblico, di assunzione e gestione di partecipazioni in società operanti nello sviluppo di servizi informatici e in generale nello sviluppo di servizi innovativi per le imprese e le amministrazioni pubbliche. Esercita attività di coordinamento ed indirizzo strategico, tecnico, commerciale, finanziario e amministrativo delle società partecipate anche indirettamente;

  • l'attività di prestazione di servizi finanziari ed aziendali in genere a società partecipate.

La Società può, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il factoring). La società può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse proprio o delle imprese anche indirettamente partecipate.

Articolo 3 (sede)

La società ha sede in Roma. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire succursali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Il domicilio degli azionisti, relativamente ai rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4 (durata)

Il termine di durata della società è fissato al 31 dicembre 2050.

CAPITALE, RECESSO

Articolo 5 (capitale, azioni)

$\mathbf{I}$ sociale è di Euro 46.890.120.00 capitale (quarantaseimilioniottocentonovantamilamilacentoventi) diviso in n. 46.890.120 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

L'Assemblea straordinaria del 4 febbraio 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, per un massimo di nominali 951.000,00 (novecentocinguantunomila e centesimi zero) mediante emissione di massime n. 951.000 di azioni ordinarie al prezzo di Euro 3,40 ciascuna, al servizio dei Warrant non cedibili, validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, emessi a favore del destinatario del "Piano di emissione Warrant Tecnoinvestimenti 2016-2019". Il deliberato aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 luglio 2019 e, trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data.

Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di

rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, o comunque diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge.

Nelle deliberazioni di aumento di capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura del 10% del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 6 (Recesso)

Il diritto di recesso dalla società spetta unicamente nei casi previsti dalle norme di legge applicabili aventi carattere inderogabile ed è escluso in capo ai soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società oppure l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli statutari alla circolazione dei titoli azionari della società.

ASSEMBLEA

Articolo 7 (convocazione, intervento, rappresentanza)

La convocazione dell'Assemblea, la quale può avere luogo in Italia anche fuori dalla sede sociale, avviene con avviso pubblicato sul sito internet della società e con ogni altra modalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla legge con riferimento a ciascuno di tali casi.

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, precisandosi, in merito alla seconda, che la notifica elettronica della delega per la partecipazione all'Assemblea può essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società e/o messaggio indirizzato a casella di posta elettronica certificata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

Articolo 8 (Presidente e Segretario)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci: in difetto da persona designata dall'Assemblea.

Al Presidente dell'Assemblea compete, nel rispetto delle norme di legge e dello statuto sociale, la direzione ed il regolamento dello svolgimento dei lavori assembleari, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione e di computo dei voti, la verifica della regolare costituzione dell'assemblea, l'accertamento dell'identità e del diritto di intervento in Assemblea, della regolarità delle deleghe e dell'accertamento dei risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da notaio.

Articolo 9 (costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni)

La regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, e la validità delle relative deliberazioni sono regolate dalla legge e dal presente statuto.

Per la nomina degli Amministratori si applica quanto previsto dall'art.10. Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 20.

Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, come definita dal Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il "Regolamento"), la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, il Consiglio di Amministrazione non potrà dare esecuzione a tale operazione qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE Articolo 10 (amministratori: numero, nomina e durata in carica)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 (tredici) membri, i quali durano in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro-tempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili. Inoltre un numero di amministratori comunque non inferiore a tre deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica comporta la decadenza dalla medesima, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al minimo numero di amministratori che in base al presente statuto devono possedere tali requisiti.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dal presente statuto. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari: i) al 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero ii) a quella fissata ai sensi delle relative disposizioni di legge o regolamentari nel caso quest'ultima risulti diversa dalla quota percentuale prevista sub i).

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né, come ogni altro avente diritto al voto, possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, mentre la/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;

2) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti (la "Lista di Maggioranza") saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti amministratori che rappresentino la totalità dei componenti il Consiglio come previamente determinato dall'Assemblea (con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore) meno due componenti, i quali saranno eletti dalle liste di minoranza come disciplinato alla successiva lett. b), fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;

b) dalle liste, diverse da quella di cui alla precedente lett. a), che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), saranno eletti due Amministratori, in proporzione alla percentuale di voti ottenuti: a tal fine, i voti ottenuti da ciascuna di tali liste saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione.

Qualora così procedendo:

  • non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista secondo l'ordine progressivo.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;

  • non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno pari al numero minimo richiesto dal presente statuto in relazione al numero complessivo degli amministratori, il o i candidato/i privo/i di tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requisiti non eletto/i dalla lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti sempre a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato l'Assemblea provvede all'elezione con la maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora due o più liste ottengano tutte un eguale numero di voti si procederà in Assemblea al rispettivo ballottaggio tra esse con deliberazione assunta a maggioranza relativa, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dal presente statuto ed in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme

di legge o regolamentari.

Articolo 11 (sostituzione degli amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Articolo 12 (cariche sociali)

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza od impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano di età.

Articolo 13 (riunioni del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio stesso, dal Collegio sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente, secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.

La convocazione è fatta con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza la convocazione è effettuata con mezzi telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno un giorno prima.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso:

  • devono essere assicurate:

a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

  • la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Gli amministratori devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate e in particolare su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.

Comunque gli organi delegati con cadenza almeno trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle controllate.

Articolo 14 (validità delle deliberazioni del Consiglio)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli amministratori presenti.

Articolo 15 (compensi degli amministratori)

Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo paragrafo, c.c., che può consistere in una partecipazione agli utili sociali.

Articolo 16 (poteri del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili in, o senza warrant che consentano la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione della società, nel rispetto delle condizioni e previsioni di legge.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, fermo il rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, la competenza di deliberare:

  • la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;

  • la eventuale riduzione del capitale sociale nel caso di recesso di uno o più soci;

  • l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

  • l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

  • l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;

  • il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale.

Articolo 17 (rappresentanza sociale)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio.

Articolo 18 (deleghe di poteri)

Nei limiti di legge e di statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 19 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998, eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata nell'incarico, tra i dirigenti in possesso di un'esperienza di almeno un triennio maturata ricoprendo posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può, sempre previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, revocare l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, provvedendo contestualmente ad un nuovo conferimento dell'incarico medesimo.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20 (composizione, nomina e modalità di riunione)

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

I sindaci, che sono rieleggibili, sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui al presente articolo, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento protempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ogni lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo e complessivamente in numero non superiore ai membri da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari alla quota percentuale applicabile per la nomina del Consiglio di Amministrazione come determinata o richiamata dal presente statuto.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare nè, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengono al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione unitamente a una dichiarazione degli azionisti presentatori, allorché diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo come sopra definito nel presente articolo), attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. La/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

All'atto della presentazione della lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;

2) la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Nel caso in cui, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da azionisti che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data e la quota minima di partecipazione per la presentazione di liste indicata nell'avviso di convocazione sarà da considerarsi ridotta della metà. Anche in caso di una tale presentazione, la/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la necessaria partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono rispettivamente elencati nella lista, due membri effettivi e uno supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di cui alla precedente lettera a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono rispettivamente elencati nella lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui alla lettera b) del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

In caso di parità di voti fra due o più liste che abbiano ottenuto il più alto numero di voti si ricorrerà al ballottaggio in Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa.

Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbía presentato o votato la lista che ha ottenuto il più alto numero di voti abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale lista di minoranza.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati appartenenti a quella lista.

Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, si provvederà all'esclusione del candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista e quest'ultimo sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.

Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In difetto, nel caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente, secondo l'originario ordine di presentazione e senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente, nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato ovvero, in subordine ancora, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, a condizione che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero, in subordine, nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, in entrambi i casi senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, previa presentazione di candidature - corredate per ciascun candidato dalla medesima documentazione sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio - da parte di soci che risultino detenere, da soli o insieme ad altri soci presentatori, azioni con diritto di voto almeno pari alla quota percentuale del capitale sociale che sarebbe necessaria alla presentazione delle liste medesime come determinata o richiamata dal presente statuto, non essendo comunque consentita tale presentazione da parte di soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo sempre come sopra definito nel presente articolo) o presentino rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. Nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci a cui non è consentita la presentazione di candidature. La presidenza del Collegio Sindacale resta in capo al sindaco effettivo di minoranza così nominato. In difetto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante collegamento in teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso: (i) devono essere assicurate sia la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento sia la possibilità per ciascuno di essi di intervenire e di esprimere oralmente il proprio avviso sia la contestualità dell'esame e della deliberazione, (ii) la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e, se nominato, il segretario.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI Articolo 21 (società di revisione)

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione nominata ed operante ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

BILANCI ED UTILI

Articolo 22 (esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio d'esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 23 (bilancio, utili, acconti dividendi)

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie agli azionisti.

Possono essere distribuiti acconti sui dividendi in conformità con quanto disposto dalla legge.

SCIOGLIMENTO

Articolo 24 (scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 (rinvio alle norme di legge)

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.

F.to Andrea De Costa notaio

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

07/11/2018 12:01:23

ALL. 6458/3406 DIREP.

$\pmb{\mathit{f}}$

$\overline{u}$

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge Titolare
Tipo Rap.
Deleganti / Rappresentati legalmente
Ordinaria Straordinaria
-1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.
135 UNDECIES TUF NELLA PERSONA DI ALESSANDRO BONFANTI
0 $\mathbf{0}$
Ť Ð GENERALI SMART FUNDS SICAV 94.522 94.522
Totale azioni 94.522 94.522
0,201582% 0,201582
5 DALLA RIVA RENATO 0 $\bf{0}$
1 $\mathbb{R}$ CEDACRI S.P.A. 946.842 946.842
Totale azioni 946.842
2,019278%
946.842
2,019278
3 MERO BEATRICE MARIA 0 $\bf{0}$
7 D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND 24.631 24.631
8 D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC 18.088 18.088
14 $\mathbf D$
LLC
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND 6.108 6.108
5 D AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST 11.200 11.200
6 D AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE 3.000 3.000
MEDICALTRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES
18 D BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE 3.940 3.940
12 D BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND 40.600 40.600
$\overline{c}$ $\mathbf D$ CC AND L Q 130/30 FUND II 3.777 3.777
$\overline{3}$ $\mathbf D$ CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND 100 100
10 D CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS 257.348 257.348
$\mathbf{1}$ D ENSIGN PEAK ADVISORS INC 10.696 10.696
15 D GOVERNMENT OF NORWAY 888.617 888 617
1 $\mathbf{D}$ INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV 722.335 722.335
13 $\mathbf D$ INVESCO FUNDS 116.706 116.706
9 D INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL 50.118 50.118
17 $\mathbf D$ ISHARES VII PLC 5.428 5.428
16 D RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC 3.911 3.911
19
4
$\mathbf D$
D
THE HEALTH FOUNDATION
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD
8.900 8.900
7.078
2.182.581
7 0 7 8
Totale azioni 4,654671% 2.182.581
4,654671
4 NEFRI BENEDETTA MARIA ERMINIA 0 $\theta$
1 D TECNO HOLDING S.P.A. 26.317.960 26.317.960
Totale azioni 26.317.960 26.317.960
56,126877% 56,126877
$\overline{2}$ SACCONE DAVIDE 0 0
1 D QUAESTIO ITA GROWTH FUND 4.628.200 4.628.200
Totale azioni 4.628.200
9,870310%
4.628.200
9,870310
าเพ

Tecnoinvestimenti S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge Titolare
Tipo Rap.
Deleganti / Rappresentati legalmente Ordinaria Straordinaria
Totale azioni in proprio
Totale azioni in delega 33.223.263 33.223.263
Totale azioni in rappresentanza legale 946.842 946.842
TOTALE AZIONI 34.170.105 34.170.105
72,872718% 72,872718%
Totale azionisti in proprio
Totale azionisti in delega 22 22
Totale azionisti in rappresentanza legale
TOTALE AZIONISTI 23 23
TOTALE PERSONE INTERVENUTE

Legenda:

$\sim$ $\sim$

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

$\hat{\mathcal{A}}$

$\overline{c}$

Tecnoinvestimenti S.p.A.

07 novembre 2018 11.55.48

Assemblea Straordinaria del 07 novembre 2018

Att. $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ at N° 6/58/3406 di rep.

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Modifiche Statuto Sociale

Presenti alla votazione

nº 23 azionisti in proprio o per delega,

portatori di nº 34.170.105 azioni ordinarie, pari al 72,872718% del

capitale ordinario di cui nº 34.170.105 ammesse al voto,

pari al 72,872718% del capitale ordinario.

Esito della votazione

% su Azioni
Ordinarie
Favorevoli 34.170.105 100,000000
Contrari 0,000000
Astenuti Ω 0,000000
Non Votanti 0,000000
Totale 34.170.105 100,000000

Nº azioni necessarie per l'approvazione: 22.780.071 pari al 66,666667% delle azioni

rappresentate.

Azionisti:
Azionisti in proprio:
Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %
Badge
Ragione Sociale
Oggetto: Modifiche Statuto Sociale
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Tecnoimestimenti S.p.A.
$\circ$
Teste:
Azionisti in delega:
$\begin{array}{c} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \end{array}$
$\circ$
Pagina 1
CONTRARI Assemblea Straordinaria del 07 novembre
2018
$\overline{cos\tau_A}$
Ý.
proprio
つえふやり
Ò
$\gamma_{l_N}$
219
$\overline{N}$
Delega 07 novembre 2018 11.55.32
rotale

,

Azionisti:
Azionisti in proprio:
$\dot{\circ}$
Teste:
Azionisti in delega:
$\epsilon$ $\epsilon$ $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %
Badge
Ragione Sociale
$\begin{array}{c} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \end{array}$
Oggetto: Modifiche Statuto Sociale
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Tecnoinvestimenti S.p.A.
$\circ$
Pagina 2
$\epsilon$ $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ ILINELSV Assemblea Straordinaria del 07 novembre 2018
otadoza
COSTA
CS
スス
O
Delega 07 novembre 2018 11.55.32
Ò
O
C
٨N۱
Totale
certic.
$\frac{1}{2}$
ï
いんこうきょう
ï
.
.
.

$\overline{a}$

Assemblea Straordinaria del 07 novembre 2018

07 novembre 2018 11.55.32

Oggetto: Modifiche Statuto Sociale LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Badge Ragione Sociale

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale % $\begin{smallmatrix}0&&000000\0.000000&\0.000000&\0&\end{smallmatrix}$

ILNVIOA NON

otidoad

Delega

rotale

$COS$ $5^{4}$ $\frac{N}{N}$ mу

Azionisti:
Azionisti in proprio:

$\circ$ Teste:
Azionisti in delega:

Pagina 3

J.

$\circ$

Ž
ì
۫
í
ï
Ì
j
ï

Assemblea Straordinaria del 07 novembre 2018

07 novembre 2018 11.55.32

J.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifiche Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Percentuale Capitale %
Percentuale votanti %
34 170.105
72,872718
100,000000
CEDACRIS.P.A. TECNO HOLDING S.P.A.
DALLA RIVA RENATO
NEWS ENSURING NAMES
ERMINIA
THE MASTER TRUST BANK
THE HEALTH FOUNDATION
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC TSHARES
INVESCO GLOBAL SMALL
VII PLC
LINUESCO FUNDS INDISNESTRINGE EL EXERNSION GOVERNMENT OF NORWAY ENSIGN PEAK ADVISORS
SACCONE DAVIDE
CENERALI SMART
Ragione Sociale
246.842 OF JAPAN
$\frac{1}{2}$
CAP
EQUITTY
LOCT
SICAV CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS
INC
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND CC AND 1 Q 130/30 FUND 11 BNYMTD RAMAN WORLD RECOVERY FUND
BATTELE MEMORIAL INSTITTE
AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREDICALTRUST
FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES
AMERICAN ELECTRIC POWER MASTERIERINEMT TRUST ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND NEWS CENTRICE MARIN QUAESTIO ITA GROWTH
CINDA
SOND3
SICAV
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.
135 UNDECIES TUF NELLA PERSONA
DI ALESSANDRO BONFANTI
Proprio
26.317.960 7.078 006.8 827.9
3.911
811.09 116.706
60
722.335
888.617
10.696
ें ००
348 : 777
100
40.600 3.000
3.940
.200 6.108 18.088 24.631 002'829 94.522 Delega
258.856 26.317.960 7.078 ٢Ñ $\mathbf{v}_I$ ÖÏ
Α
$\begin{array}{c} 1.200 \ 3.940 \ 3.940 \end{array}$ .108 5
$380 -$
24 002 829 225 P6 Potale

Azionisti:
Azionisti in proprio:

23 Teste:
1 Azionisti in delega:

Pagina 4

l.
C $\sim$ $\sim$

ŗ.

$\frac{5}{22}$