
STATUTO
| 2-1 |
Articolo 1 |
|
|
1. Denominazione |
|
| 4 |
È costituita una società per azioni con la denominazione sociale di |
|
| 5 |
"The Italian Sea Group S.p.A." (la "Società"). |
|
| 6-0 |
(la "Società"). |
|
|
|
|
| 8-7 |
Articolo 2 |
|
|
2. Sede |
|
| 10-12 |
La Società ha sede legale in Marina di Carrara (MS). L'organo |
|
13-14 15 |
L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e/o unità locali in Italia e all'estero, e trasferire la sede legale nel territorio nazionale nei modi e nelle forme di legge. |
|
| 17-16 |
Articolo 3 |
|
|
3. Oggetto sociale |
|
| 21-20 |
3.1 L'oggettoL'oggetto sociale principale della Società è il seguente: |
|
| 22-23 |
a) la costruzione, importazione, commercializzazione, riparazione, manutenzione, charter e locazione di imbarcazioni e unità navali in genere anche refitting, noleggio destinate all'utilizzoall'utilizzo in ambito militare; dette attività potranno essere svolte in conto proprio o per conto terzi; |
|
|
la vendita di accessori e componenti per la nautica, nonché la prestazione di servizi b) concernenti la cantieristica in genere e i natanti derivati e connessi; |
|
| 24-25 |
di tessuti, biancheria, prodotti tessili di qualunque tipo e pregio; c) produzione compresi quelli per l'arredamentol'arredamento della casa e per la nautica, biancheria intima, articoli di vestiario confezionati, di qualunque tipo e pregio, maglieria e camiceria ed affini, accessori di abbigliamento, tappeti, articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio; |
|
| 26-27 |
la produzione e la commercializzazione di mobili e complementi di arredo e d) comunque di elementi per la decorazione di interni ed esterni, ivi incluse opere d'arted'arte in genere; |
|
28-30 31 32-33 |
il commercio, all'ingrossoall'ingrosso e al dettaglio, l'importazione, e) l'esportazionel'importazione, l'esportazione, la rappresentanza, con o senza deposito, l'attivitàl'attività di brokeraggio sotto qualsiasi forma dei prodotti e servizi di cui ai precedenti punti; la creazione di reti distributive proprie o in franchising. Inoltre la Società potrà esercitare, esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti e dei |
|

34-35 collaboratori di essa società medesima nonché dei clienti di quest'ultimaquest'ultima e 36-37 loro lavoratori, dipendenti e collaboratori, l'organizzazionel'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive ad uso palestra e spa, nonché dei servizi connessi, quali bar e ristorante, presso le proprie strutture ricettive.
La Società potrà partecipare a bandi, aste e appalti pubblici e/o privati nazionali, comunitari e/o internazionali.
La Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, 38 mobiliare atta al raggiungimento dello scopo sociale, ed è compresa la facoltà di rilasciare garanzie bancarie, avalli, fideiussioni, ipoteche e in genere garanzie reali e personali; il tutto anche nell'interesse di terzi e per impegni altrui, fermo restando che sono vietate le attività finanziarie verso il pubblico.
La Società intende avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni previste dalla 39-40 legislazione Regionale, Nazionale e Comunitariaregionale, nazionale e comunitaria vigente e futura.
La Società può inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società e imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente sia 41 indirettamente, in termini comunque funzionalmente collegati all'attuazione 42 dell'oggettoall'attuazione dell'oggetto sociale.
44-43 Articolo 4
4. Durata
La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 e potrà essere 46-47 prorogata con delibera dell'assembleadell'assemblea dei soci ai termini di legge.
49-48 Articolo 5
5. Domicilio
Per i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è quello che risulta dai libri sociali, ivi compresi i recapiti telefonici, i numeri di fax e gli indirizzi di posta elettronica; è onere 51-52 del socio, dell'amministratoredell'amministratore, del sindaco e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, comunicare tali dati ed ogni successiva modificazione degli stessi per la relativa iscrizione nei libri sociali.
54-53 Articolo 6
6. Capitale sociale, azioni e finanziamenti dei soci
- 56 6.1 Il capitale sociale è di Euro 26.500.000,00 (ventisemilionicinquecentomila virgola 57-58 zero zero/00) diviso in n. 53.000.000 (cinquantatremilioni virgola zero zero) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
- 6.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli

| 59-61 |
|
83-bis e ss. del n. 58/1998 D. Lgs. 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"). Le azioni sono indivisibili, nominative e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto a un voto in tutte le assemblee della Società. |
63-62 0 |
6.3 |
In deroga a quanto precede, ciascuna azione dà diritto a due voti ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: |
65-64 0 |
|
i. il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società in conformità allo statuto sociale (l'"Elenco Speciale"); |
67-66 0 |
|
la ricorrenza del presupposto sub (i) sia attestata dall'iscrizione continuativa, ii. per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi nell'Elenco Speciale. |
69-68 0 |
6.4 |
L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dal presente statuto per la maggiorazione del diritto di voto. |
|
|
|
71-70 0 |
6.5 |
La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, in cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. |
| 73-72 |
6.6 |
Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente statuto dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto |
| 0 |
|
o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. |
| 75-74 |
6.7 |
L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in |
| 0 |
|
assemblea. |
77-76 0 |
6.8 |
All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà disponibili con apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. |
| 79-78 |
6.9 |
La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale — con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato — nei |
| 0 |
|
seguenti casi: |
| 81-80 |
|
i. rinuncia, totale o parziale, da parte dell'interessato al beneficio della |

| 0 |
|
maggiorazione del voto, restando inteso che la rinuncia sarà da intendersi irrevocabile; |
|
|
|
| 83-82 |
|
ii. comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità |
| 0 |
|
del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; |
| 85-84 |
|
iii. d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto |
| 0 |
|
o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. |
87-86 0 |
6.10 |
Fermo restando quanto di seguito previsto, la maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di: |
89-88 0 |
|
i. cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; |
91-90 0 |
|
ii. cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF. |
93-92 0 |
6.11 |
La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato sono conservati in caso di: |
95-94 0 |
|
i. successione a causa di morte o fusione o scissione del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale; |
97-96 0 |
|
ii. costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (a condizione che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto); |
99-98 0 |
|
iii. trasferimento a titolo gratuito a un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari; |
101-100 0 |
|
iv. il trasferimento da un portafoglio ad altro dei vari Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio gestiti da uno stesso soggetto; |
| 103-0 |
|
v. ove la partecipazione sia riconducibile a un trust, il mutamento del trustee. |
| 105-104 |
6.12 |
La maggiorazione di voto si estende alle azioni (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, (ii) spettanti in cambio delle azioni originarie in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto e nei termini ivi indicati, (iii) sottoscritte dal titolare di azioni nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni |
| 0 |
|
nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. |
| 106 |
|
Nelle ipotesi prima citate, le nuove azioni rinvenienti dall'aumento di capitale e le azioni di concambio derivanti dalla fusione o scissione acquisiscono la maggiorazione |
4
di voto (i) per le nuove azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia

|
già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco |
|
Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso, |
|
(ii) per le nuove azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la |
|
maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal |
|
momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla |
| 0 |
originaria iscrizione nell'Elenco Speciale. |
- 108-107 6.13 La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, o persa in altro modo ai sensi del presente statuto, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di 0 appartenenza continuativa non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi.
- 110-109 6.14 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di 0 determinate aliquote del capitale sociale.
- 112-111 6.15 Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina 0 normativa degli emittenti quotati.
- 6.16 6.3 La Società può emettere, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, 113 determinandone i contenuti nella relativa deliberazione di emissione. L' 114 AssembleaL'Assemblea può inoltre deliberare di emettere strumenti finanziari 115-116 partecipativi ai sensi dell'artdell'art. 2346 del Codice Civile, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.
- 131-120 6.17 6.4 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazionel'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di 121-122 società controllate, mediante l'emissione, sino all'ammontarel'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi del primo comma 123-124 dell'articolodell'articolo 2349 del Codice Civile, stabilendo norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. 125-126 L'AssembleaL'Assemblea straordinaria può altresì deliberare 127-128 l'assegnazionel'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto 129-130 nell'Assembleanell'Assemblea generale degli azionisti, prevedendo norme riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento e alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
- 137-134 6.18 6.5 L'AssembleaL'Assemblea può deliberare aumenti di capitale a pagamento e con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi 135-136 dall'articolodall'articolo 2441 del Codice Civile.
- 6.19 6.6 Fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione 139-140 previsti dalla normativa anche regolamentaredalle disposizioni pro tempore 141-142 vigentevigenti applicabili alla Società, nelle deliberazioni di aumento del capitale

sociale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
- 6.20 6.7 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti di crediti o di beni in natura.
- 6.21 6.8 I soci possono finanziare la Società con finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle 147-149 vigenti disposizioni normative e regolamentaripro tempore vigenti applicabili alla Società.
- 154-153 6.22 6.9 L'' Assemblea straordinaria in data 18 febbraio 2021 ha deliberato:
- (a) di aumentare ulteriormente il capitale sociale, in via scindibile, a pagamento, mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, non superiore al 3,65% (tre virgola sessantacinque per cento) del numero di azioni complessivamente esistenti alla data di inizio delle negoziazioni, con 156-157 esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolodell'articolo 2441, 158-159 commi 5,65, 6 e/o comma 8, del codice civile, da eseguirsi in una o più volte, per un importo nominale massimo - nel rispetto, comunque, della 160 percentuale massima di cui sopra - di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola 161 zero zero/00), oltre ad eventuale sovrapprezzo, mediante 162-163 l'emissionel'emissione di massime n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominate, post frazionamento, e a godimento regolare da destinare ai beneficiari del piano di stock option le 164-165 cui linee guida sono state approvate dall'Assembleadall'Assemblea ordinaria in pari data e pertanto riservato a amministratori esecutivi, direttori generali, dirigenti con responsabilità strategiche e dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della Società e delle società dalla stessa controllate, anche eventualmente future, ed in generale di chiunque possa collaborare alla crescita ed allo sviluppo della Società, ad un prezzo di emissione per ciascuna azione pari al prezzo di collocamento delle Azioni della Società sul MTA.
- 166-167 Ove l'aumentol'aumento risulti non interamente attuato entro il termine finale di sottoscrizione ex articolo 2439, comma 2, del codice civile, individuato nella data del 31 dicembre 2031, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a fare data dalle medesime, 168-169 purché successive all'iscrizioneall'iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese;
- (b) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, con 170-171 facoltà di subdelega al Presidente ed all'Amministratoree all'Amministratore Delegato in via disgiunta, nei limiti consentiti dalla legge, per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale sociale conferendo al medesimo il potere di determinare i tempi, le modalità, i termini e le 172-173 condizioni dell'aumentodell'aumento, ivi compreso il potere di individuare i

174-175 relativi destinatari, nell'ambitonell'ambito delle sopra indicate categorie, 176-177 facendo luogo ada ogni corretta forma di allocazione e, se necessario di contingentamento, di determinare il numero puntuale delle azioni da 178-179 emettere, i termini e la durata di eventuali impegni di lock uplock-up delle 180-181 azioni di nuova emissione, nell'interessenell'interesse della Società.
183-182 Articolo 7
7. Obbligazioni
- 7.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, determinandone le modalità e condizioni di collocamento, fermi restando i limiti di legge.
- 185-186 7.2 L'emissioneL'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di 187-188 Amministrazione, fatta eccezione per l'emissionel'emissione di obbligazioni 189-190 convertibili in azioni o assistite da warrant, per l'emissionel'emissione delle 191-192 quali l'Assembleal'Assemblea straordinaria ha comunque facoltà di delegare il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto prevede l'art. 2420 ter del Codice Civile e, comunque, di qualunque disposizione normativa o regolamentare di volta in volta vigente.
- 193-194 7.3 All'AssembleaAll'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla 195-196 disciplina dell'Assembleadell'Assemblea straordinaria degli azionisti in quanto compatibili.
198-197 Articolo 8
8. Diritto di recesso
- 8.1 Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto 200-201 di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazioneall'approvazione di delibere riguardanti:
- (i) la proroga del termine di durata della Società e
- 202-203 (ii) l'introduzionel'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 204-205 8.2 I termini e le modalità dell'eserciziodell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.
207-206 Articolo 9
9. Assemblea - convocazione
9.1 L'Assemblea generale degli azionisti, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

- 209 9.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e provvede in merito a quanto previsto dalla legge.
- 210-211 9.3 L'assembleaL'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta 212-213 all'annoall'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura 214-215 dell'eserciziodell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo 216-217 richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggettoall'oggetto 218-221 della Società, fermo restando quanto previsto all'artall'art. 154-ter del D.Lgs. 222-224 58/98, come modificato ("TUF") e, comunque, dida qualunque disposizione 225-227 normativa o regolamentare di volta in voltapro tempore vigente applicabile alla Società.
- 228 9.4 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, 229-231 l'AssembleaL'Assemblea deve essere convocata dagli amministratoridal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente 232-235 l'indicazionel'indicazione del giorno, dell'oradell'ora, del luogo dell'adunanza e 236 delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della 237 normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigentedelle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società.
- 238-239 9.5 L'avvisoL'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet della 240-242 Società e negli ulteriori modi e nei termini stabiliti dalla normativa, anche 243 regolamentare, di volta in volta vigentedalle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società.
- 244-245 9.6 L'AssembleaL'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono in 246-250 un'unicaun'unica convocazione. In ogni caso, ilIl Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, indicando nell'avviso di convocazione il 251 giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza., qualora lo ritenga opportuno e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, può stabilire che sia l'Assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni.
- 252-253 9.7 L'AssembleaL'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.
- 254-255 9.8 È ammessa la possibilità che l'Assembleal'Assemblea ordinaria e straordinaria si 256-257 svolga, se previsto nell'avvisonell'avviso di convocazione, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanta sopra venga dato atto nel relativo verbale.
- 258-259 9.9 In ogni caso, l'Assembleal'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi 260-261 sia rappresentato l'interol'intero capitale sociale e partecipi 262-263 all'Assembleaall'Assemblea la maggioranza degli Amministratori e dei

componenti effettivi del Collegio Sindacale in carica, ai sensi 264-265 dell'articolodell'articolo 2366 del Codice Civile.
| 267-266 |
|
Articolo 10 |
| 270-269 |
|
10. Assemblea-dirittoAssemblea - diritto di intervento e rappresentanza |
| 271-272 |
10.1 |
Il diritto d'interventod'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono |
| 273-274 |
|
disciplinati dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigentedalle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società. |
275-277 278 |
10.2 |
Può intervenire all'Assembleain Assemblea ciascun soggetto a cui spetta il diritto di voto e per il quale sia pervenuta alla Società - in osservanza della normativa, |
| 279-282 |
|
anche regolamentare, vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediariodall'intermediario autorizzato ai sensi di leggein osservanza delle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società. Spetta al Presidente |
| 283-285 |
|
dell'Assembleadell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di |
| 286-287 |
|
constatare il diritto di intervento all'Assemblea e diall'Assemblea e risolvere le eventuali contestazioni. |
288 289-290 |
10.3 |
Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme - anche regolamentari - di volta in voltadisposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società. |
291-293 294 |
10.4 |
La delega potrà essere notificata alla Società anche mediante posta elettronica certificata in osservanza delle applicabili disposizioni di volta in voltapro tempore vigenti applicabili alla Società. |
| 296-295 |
|
10.5 La Società non si avvale della facoltà di designare il rappresentante al quale i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto, fatta salva l'applicazione di norme che deroghino a quanto sopra. |
| 298-297 |
|
Articolo 1111. Svolgimento dell'Assemblea |
| 300-0 |
|
Svolgimento dell'Assemblea |
| 301-302 |
11.1 |
L'Assemblea aL'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di |
| 303-306 |
|
Amministrazione o, in caso di sua assenza odo impedimento, dal Vice Presidente |
| 307-309 |
|
se, ove nominato. Se vi sono più Vice Presidenti ha precedenzaassume la presidenza della riunione il Vice Presidente più anziano di età. |
| 310-311 |
11.2 |
In caso di assenza o di impedimento dei suddetti soggetti l'Assembleal'Assemblea elegge il proprio Presidente tra gli amministratori o, in mancanza, al di fuori di essi. |
| 312-315 |
11.3 |
Per la validità della costituzione e della deliberazione dell'Assembleadell'Assemblea, sia ordinaria chesia straordinaria, si applicano le disposizioni di legge di volta in volta vigenti. |
| 316-317 |
11.4 |
L'AssembleaL'Assemblea nomina un segretario anche non socio. Nei casi previsti dalla legge, e comunque quando lo ritenga il Presidente |
| 318-319 |
|
dell'Assembleadell'Assemblea, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente medesimo. |

| 320-321 |
11.5 |
Le deliberazioni dell'Assembleadell'Assemblea saranno constatate da processo |
|
|
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. |
|
|
|
323-322 Articolo 12 12. Consiglio di Amministrazione 325-326 12.1 La societàSocietà è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minino di cinque (5) ad un numero massimo di undici (11) membri, 327-328 compreso il Presidente ede, ove nominati, uno o più Vice Presidenti. 329 12.2 La determinazione del numero dei consiglieri e la loro nomina sarà fatta 330 dall'Assembleasono di competenza dell'Assemblea. 332-331 12.3 I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo massimo di tre esercizi, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, e cessano alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo 0 esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. 334-333 12.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina e revoca il 0 segretario dell'organo. 336-335 12.3 Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi, salvo diverso e inferiore periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili. 338-337 Articolo 13 13. Elezione del Consiglio di Amministrazione 340-341 13.1 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assembleadall'Assemblea, nel rispetto 342 della disciplina pro-tempore eventualmente vigente, anche disposta da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati cui la Società 343 aderisca, inerente l'equilibrio tra generidelle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società, sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti e 344 depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge, anche regolamentare, di volta in volta vigente. 345 13.2 In presenza di più liste uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti alla prima lista. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una 346 percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina pro tempore vigente. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il 347-348 termine previsto dalla vigente normativa pro tempore vigente per la pubblicazione 349-350 delle liste da parte della Società. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avvisonell'avviso
di convocazione.

- 13.3 Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice Civile o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
- 13.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 351-353 13.5 ICiascuna lista deve indicare un numero di candidati inseriti nelle liste devono 354-355 essere indicati in numero non superiore a undici,. I candidati devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge. Fermo 356-358 restando il rispetto del criterio che garantisca l'equilibriol'equilibrio tra i generi 359-360 previsto dalla normativa pro tempore vigente, in ciascuna lista composta da almenoun numero pari o superiore a sette (7) candidati almeno due (2) candidati - indicati in una 361-362 posizione non posteriore al secondo e al settimo postocompresa rispettivamente tra le prime due e tra la terza e la settima di ciascuna lista - devono essere in possesso 363-364 anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché glidegli ulteriori requisiti 365 richiesti dalla disciplina pro tempore applicabile e/o dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria 366 cui la Società aderisca. In coerenza con le disposizioni di legge eventualmente vigenti o con codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati 367 regolamentati cui la Società aderisca, leLe liste che presentino un numero di candidati superiore a tre (3) devono essere composte da candidati appartenenti ad 368 entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti (arrotondato all'eccesso) degli amministratori eletti ed un quinto per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni, salve diverse disposizioni normative o regolamentari pro tempore eventualmente vigenti. Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate una esauriente informativa sulle 369 caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i 370 membri del Consiglio di Amministrazione, ed ogni altro documento previsto dalla 371 legge e dai regolamentidalle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società.
- 13.6 Determinato da parte dell'Assemblea il numero di amministratori da eleggere, si precede come segue:
- 372-373 1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono elettitratti, in 374-375 base all'ordineall'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
-
- dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti che non sia 376 collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato 377 la lista di cui al precedente punto 1 - è eletto, in conformità alle disposizioni di 378-380 legge,tratto un amministratore in base all'ordineall'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.
Qualora due liste abbiano ottenuto il secondo maggior numero di voti, si

381-382 procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea risultandodell'Assemblea 383-384 a seguito della quale sarà eletto il candidato che ottengaavrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti. Qualora ad esito 385-386 dell'applicazionedell'applicazione del meccanismo di voto di lista sopra indicato (i) non risulti eletto il numero minimo di candidati in possesso dei 387-389 requisiti di indipendenza, e/o (ii) la composizione del consiglioConsiglio di 390 Amministrazione non sia conforme alla disciplina legale o derivante da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati cui 391 la Società aderisca in materia di equilibrio tra i generialle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società, risulteranno eletti i candidati in possesso dei requisiti richiesti in sostituzione dei candidati privi di tali requisiti inseriti nella lista cui appartenevano i soggetti da sostituire. Nel caso 392-393 in cui venga presentata un'unicaun'unica lista gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata sempre che abbia ottenuto 394-395 l'approvazionel'approvazione della maggioranza semplice dei voti.
Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista (o la lista presentata non consenta 396-397 di nominare gli amministratori nel rispetto delle disposizioni normativepro tempore 398 vigenti applicabili alla Società o, comunque, qualora non sia possibile procedere secondo le regole del voto di lista), o nel caso in cui non si debba procedere alla nomina di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, 399-400 l'Assembleal'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il 401 procedimento sopra previsto e comunque in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente 402 nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generiil rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società in relazione alla composizione del Consiglio. Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quelli richiesti dalla presente norma statutaria per la presentazione delle liste.
404-403 Articolo 14
14. Cessazione dalla carica
406-407 14.1 Se nel corso dell'eserciziodell'esercizio vengono a mancare uno o più 408-409 amministratori, si provvede ai sensi dell'articolodell'articolo 2386 del Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene 410-411 effettuata nominando, secondo l'ordinel'ordine progressivo, persone tratte dalla 412-413 lista cui apparteneva l'amministratorel'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Le procedure di sostituzione 414-417 devono in ogni caso garantire la presenza di undel numero necessariominimo di 418-419 amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dellaprescritto 420-422 dalla disciplina come sopra precisata pro tempore vigente inerente all'equilibrioe il 423 rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi applicabili alla Società.
14.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo, nomina, revoca, cessazione,

sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge. Peraltro, 424-425 qualora per dimissioni odo altre cause, venga a cessare la maggioranza degli 426-427 amministratori di nomina assembleare, l'interol'intero Consiglio di 428-429 Amministrazione si intenderà cessato e, l'Assemblea l'Assemblea per la nomina 430-431 del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenzad'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.
1 455-456 15.5 IIIl Consiglio di Amministrazione può istituire un comitato esecutivo e/o altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento. 15.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche uno o più Direttori Generali. 458-457 Articolo 16 16. Remunerazione 460-461 I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione ed all'eventualee all'eventuale 462-463 comitato esecutivo sono determinati dall'Assembleadall'Assemblea e restano validi fino 433-432 Articolo 15 15. Presidente del Consiglio di Amministrazione e organi delegati 435-436 15.1 IIIl Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti, salvo che non vi abbia provveduto 437-438 l'Assembleal'Assemblea. 439-442 15.2 IIIl Consiglio di Amministrazione può nominareattribuire deleghe a uno o più 443 amministratori delegati. 444-447 15.3 IIIl Presidente resta in carica per tre esercizi ovvero per tutta la durata del mandato 448 del Consiglio, ove differente, ed è rieleggibile. 15.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di 449-451 Amministrazione, ne fissa l'ordinel'ordine del giorno, ne coordina i lavori e 452-453 provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordineall'ordine 454 del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.
- a diversa deliberazione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio 464-465 Sindacale. L'AssembleaL'Assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
467-466 Articolo 17
17. Adunanze e delibere del Consiglio di Amministrazione

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, di regola almeno trimestralmente e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due amministratori o un amministratore cui siano stati delegati poteri.
- 17.2 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno un sindaco.
- 469-472 17.3 La convocazione delIl Consiglio di Amministrazione è fattaconvocato con 473-474 comunicazione scritta corredata dadi tutti gli elementi utili per deliberare ed inviata almeno 3 (tre) giorni - o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno - prima 475 di quello fissato per la riunione mediante lettera raccomandata A.R., telegramma, 476-477 telefax, telex, posta elettronica ocertificata od ordinaria o comunque mezzo 478-480 equivalente, purché in quest'ultimo caso sia data prova dell'avvenutodell'avvenuto ricevimento.
- 17.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in difetto di formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.
- 17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno presiedute dal Presidente e, 481 in caso di suo impedimento o assenza, ove nominato, dal Vice Presidente. Se 482-483 vi sono più Vice Presidenti ha precedenzaassume la presidenza della riunione il Vice Presidente più anziano di età. In mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.
- 484-485 17.6 Ai sensi dell'artdell'art. 150 del TUF e, comunque, di qualunque disposizione 486-488 normativa o regolamentare di volta in voltapro tempore vigente, nel corso delle 489-490 riunioni applicabile alla Società, gli amministratori cui sono stati delegati poteri 491 devono riferire con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di 492 Amministrazione ed al Collegio Sindacale verbalmente, ovvero, quando il Presidente lo reputi opportuno, con relazione scritta, sul generale andamento della 493 gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchésull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate 494 dalla Società o dalle società controllate e ciascun amministratore deve riferire 495 ogni; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un 496-497 interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione 498 della Societào che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
- 17.7 Il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base delle informazioni ricevute, 499-500 l'adeguatezza dell'assettol'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, esamina i piani strategici, industriali e finanziari e valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
- 17.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
- 17.9 Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei

presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 501-502 17.10 Le riunioni del Consiglio sarannosono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere, trasmettere o visionare la documentazione.
- 17.11 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno constatate da verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.
504-503 Articolo 18
505-507 18. Poteri dell'organodell'organo amministrativo
- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il 508-509 raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso -, tranne quanto riservato per 510-511 legge alla competenza dell'Assembleadell'Assemblea.
- 18.2 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita anche la competenza, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, a deliberare sulle materie previste 512-514 dall'articolodall'articolo 2365, secondo comma, del codice civile.
- 18.3 La legale rappresentanza di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano 515 all'Amministratore delegato, se nominato, e ove quest'ultimo non sia stato 516 nominatoDelegato, o, in sua assenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 517-518 18.4 L'amministratore delegatoL'Amministratore Delegato può nominare procuratori per il compimento di specifici atti e negozi o di categorie di atti e negozi, determinandone i poteri ed eventualmente la remunerazione.
520-519 Articolo 19
19. Redazione dei documenti contabili societari
Ove richiesto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione – previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale – nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti 522-523 contabili societari e all'adempimentoall'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturate esperienza in materia contabile o amministrativa per almeno un triennio in una società con azioni quotate o comunque con capitale sociale non inferiore a un milione di euro.
525-524 Articolo 20
20. Operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate sono concluse nel rispetto della procedura approvata dal 527 Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa - anche regolamentare - di 528 volta in volta vigenteconformità alle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società.
Nei casi di urgenza – eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale – le procedure possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti 529 correlate, in deroga alle regole ordinarie, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa 530 anche regolamentare - di volta in volta applicabiledisposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società.
| 532-531 |
|
Articolo 2121. Collegio sindacale |
| 534-0 |
|
Collegio Sindacale |
535-537 538 |
21.1 |
Il Collegio Sindacale è composto dida 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) membri supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e di un sindaco supplente. |
539 540 |
21.2 |
Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, devono essere in possesso di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla vigente normativa anche regolamentaredalle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. |
541-542 543 544 545 |
21.3 |
I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'AssembleaL'Assemblea nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale nel rispetto della disciplina pro tempore eventualmente vigente, anche disposta da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati cui la Società aderisca, inerente all'equilibrio tra i generi ee ne determina il compenso loro spettante. |
546 547 548 549-550 |
21.4 |
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste depositate a pena di decadenza presso la sede della Società nei termini previsti dalla disciplina, anche regolamentare, di volta in volta vigente,dalle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società nelle quali i candidati, sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altral'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. |
551 552 553 |
21.5 |
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi in coerenza con le disposizioni di legge eventualmente vigenti o con codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati cui laosservanza delle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società aderisca. |
554 555-556 |
21.6 |
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista dalla disciplina pro tempore vigente per la presentazione di liste di candidati per l'elezionel'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società. Tale quota di partecipazione deve risultare da |

apposite certificazioni che devono essere prodotte, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Di tutto ciò e fatta menzione 557-558 nell'avvisonell'avviso di convocazione.
- 21.7 Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice Civile o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 21.8 Possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti di 559 onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dal Decreto Ministeriale 30 marzo 560 2000, n. 162 e, comunque, da qualunque disposizione normativa o regolamentare di 561 volta in volta vigente e dal presente articolo. I sindaci uscenti sono rieleggibili.dalle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società.
- 21.9 Le liste devono inoltre essere corredate:
- 562-563 (i) delle informazioni relative all'identitàall'identità dei soci che hanno presentato 564-565 le liste, con l'indicazionel'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, 566-567 attestante l'assenzal'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- 568-569 (iii) di un'esaurienteun'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;
- 570-571 (iv) dell'elencodell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti 572-573 dai candidati presso altre società con l'impegnol'impegno ad aggiornare tale 574-575 elenco alla data dell'Assembleadell'Assemblea;
- 576-577 (v) di ogni altro documento o informazione previsti dalla legge. dalle disposizioni 0 pro tempore vigenti applicabili alla Società.
(v) I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.
Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni 579-581 normative e regolamentaripro tempore vigenti applicabili alla Società per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste 582 presentante da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentante liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione delle liste dalla presente disposizione statutaria viene ridotta alla metà.

583-584 21.10 All'elezioneAll'elezione dei sindaci si procede come segue:
-
- dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono 585-586 eletti, in base all'ordineall'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
-
- dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti 587 che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che hanno 588-589 presentato o votato la lista di cui al precedente punto 1 - sono eletti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, il restante sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e il restante sindaco 590-591 supplente in base all'ordineall'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista. In caso di parità tra più liste, si procede ad una nuova 592-593 votazione da parte dell'Assembleadell'Assemblea risultando eletti i candidati che ottengono la maggioranza semplice dei voti.
- 594-595 21.11 Nel caso in cui sia stata presentata un'unicaun'unica lista il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa con le maggioranze di legge.
- 596-597 21.12 Qualora ad esito dell'applicazionedell'applicazione del meccanismo di voto di lista sopra indicato la composizione del Collegio non sia conforme alla disciplina 598 in materia di equilibrio tra i generi, quale sopra precisata, 599 l'Assembleal'Assemblea procederà alla nomina dei sindaci in possesso dei requisiti richiesti in sostituzione dei candidati privi di tali requisiti inseriti nella lista cui appartenevano i soggetti da sostituire.
- 21.13 Nel caso vengano meno requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
- 21.14 In caso di sostituzione di un sindaco, subentra fino alla scadenza dei sindaci in carica il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale 600-601 abbia confermato l'esistenzal'esistenza dei requisiti prescritti per la carica, in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in 602 materia di equilibrio dei generi, quale sopra precisata, nella composizione dell'organo collegiale. Se la sostituzione di cui sopra non consente il rispetto della 603 normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, quale sopra precisata, 604 l'Assembleal'Assemblea procederà alla nomina di un sindaco in possesso dei requisiti richiesti per assicurare il rispetto di tale normativa.
- 21.15 In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dal sindaco che gli subentra.
- 21.16 Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.
- 21.17 Le precedenti regole in materia di elezione dei sindaci mediante voto di lista non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci 605-606 effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazionel'integrazione del collegio sindacale. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. Le procedure di

607 sostituzione devono in ogni caso garantire il rispetto della disciplina pro 608-611 temporenormativa vigente inerente l'equilibrioin materia di equilibrio tra i generi, quale sopra precisata.
- 612-613 21.18 IIIl Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate, nonché in merito alle operazioni con parti correlate.
- 21.19 Le adunanze del Collegio Sindacale saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio conferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere, trasmettere o visionare la documentazione.
615-614 Articolo 22
22. Revisione legale dei conti
- 22.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i 617-618 requisiti richiesti dalla legge,.
- 619-622 22.2 IIIl conferimento e la revoca dell'incaricodell'incarico di revisione legale dei conti e la determinazione del relativo corrispettivo sono di competenza 623-624 dell'Assembleadell'Assemblea sulla base della documentazione rilasciata dal Collegio Sindacale ai sensi della normativa applicabile.
- 625-626 22.3 La durata dell'incaricodell'incarico, i diritti, i compiti e le prerogative della società di revisione legale sono regolati dalla legge.
628-627 Articolo 23
23. Bilancio ed utili
- 23.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 23.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e 630-631 nell'osservanzanell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio.
- 632-633 23.3 Sulla distribuzione degli utili delibera l'Assembleal'Assemblea che approva il bilancio a norma di legge.
- 23.4 Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato 634-635 dall'Assembleadall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
637-636 Articolo 24
24. Acconti sui dividendi

- 639-640 24.1 Il Consiglio di Amministrazione può durante il corso dell'eserciziodell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sui dividendi.
- 24.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.
642-641 Articolo 25
25. Scioglimento
Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite 644-645 dall'Assembleadall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.
647-646 Articolo 26
26. Disposizioni generali
Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi e disposizioni regolamentari applicabili.