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Prospectus Nov 22, 2017

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Prospectus

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PRESTITO OBBLIGAZIONARIO TISCALI S.P.A. CON SCADENZA 2020

PER EURO 18.500.000,00

"Tiscali conv 2016-2020"

REGOLAMENTO

(Codice ISIN: IT 0005214827)

Di seguito viene riportato il testo dei termini e delle condizioni delle Obbligazioni, così come modificato a seguito delle delibere dell'Assemblea degli Obbligazionisti e dell'Assemblea degli Azionisti del 14 dicembre 2017 (le Condizioni).

1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni, i termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente documento, a meno che il contesto non richieda diversamente, hanno il seguente significato:

Accordo sul Giorno Lavorativo indica, nel caso di una data che, ai sensi delle presenti Condizioni, sia soggetta ad aggiustamento in conformità all'Accordo sul Giorno Lavorativo e cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, la data che cade nel Giorno Lavorativo successivo, a condizione che tale data non cada nel successivo mese di calendario, nel qual caso la data indicata corrisponderà al Giorno Lavorativo immediatamente precedente.

Aumenti di Capitale indica gli aumenti di capitale approvati dall'assemblea dei soci dell'Emittente che ha autorizzato l'emissione di Azioni di Compendio.

Azioni di Compendio indica le azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente con godimento regolare che l'Emittente dovrà assegnare agli Obbligazionisti in base al Rapporto di Conversione al momento della conversione delle Obbligazioni.

Azionisti di Riferimento indica:

  • (a) Otkritie Disciplined Equity Fund SPC;
  • (b) Investment Construction Technology (ICT) Group Ltd;
  • (c) ICT Holding (BVI) Ltd; e
  • (d) il Sig. Alexander Nesis.

Cambio di Azionariato Rilevante indica la riduzione della percentuale aggregata del capitale sociale con diritto di voto della Società detenuta

direttamente e/o indirettamente (anche mediante società controllate) dagli Azionisti di Riferimento al di sotto del 15% (quindici per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società.

Data di Emissione indica il 7 settembre 2016, con riferimento alle Obbligazioni che devono essere sottoscritte da parte dei Sottoscrittori Iniziali, e la data di sottoscrizione da parte del relativo Obbligazionista, con riferimento alle Obbligazioni residue.

Data di Pagamento Interessi indica la data che cade il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno (o, nel caso in cui tale giorno non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo) a partire dal, e incluso il, 31 marzo 2017 e fino alla, e inclusa la, Data di Scadenza Finale.

Data di Scadenza Finale indica il 30 settembre 2020.

Data Rilevante significa ciascuna data in cui qualsiasi pagamento relativo alle Obbligazioni diviene dovuto da parte dell'Emittente.

Evento Pregiudizievole Significativo indica un evento, una situazione o circostanza (o una serie di eventi, situazioni o circostanze), che sia pregiudizievole:

  • (a) per l'attività, i beni o la situazione finanziaria dell'Emittente o delle società parte del medesimo gruppo dell'Emittente, in maniera tale da pregiudicare la capacità dell'Emittente di adempiere le sue obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni; o
  • (b) per la validità, conformità a legge ovvero efficacia dei documenti relativi alle Obbligazioni o per i diritti degli Obbligazionisti derivanti dalle Obbligazioni.

Frazione di Calcolo dei Giorni significa, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, l'effettivo numero di giorni di tale Periodo di Interessi in relazione ai quali è dovuto il pagamento, diviso per 360.

Giorno di Mercato Aperto indica qualsiasi giorno in cui la Borsa di Milano è aperta per le negoziazioni.

Giorno Lavorativo significa ciascun giorno in cui le banche commerciali e i mercati stranieri effettuano pagamenti e sono aperti per l'attività generale (compresi la negoziazione di valute straniere e i depositi di valuta estera) a Milano (Italia).

Giurisdizione Rilevante significa l'Italia o qualsiasi sua suddivisione politica o amministrativa avente potere di imposizione tributaria alla quale l'Emittente sia soggetto con riferimento all'emissione delle Obbligazioni e ai connessi obblighi di pagamento.

Intermediario Autorizzato di Riferimento indica l'intermediario autorizzato, partecipante al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli, presso cui ciascun Obbligazionista deposita le proprie Obbligazioni.

Investitori Qualificati indica un investitore qualificato ai sensi dell'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), dell'articolo 34-ter, comma 1(b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti) e un cliente professionale privato ai sensi dell'articolo 26, comma 1(d), del Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento Intermediari).

Legge Fallimentare indica il Regio Decreto n. 267/1942, il Decreto Legge n. 26/1979, il Decreto Legislativo n. 270/1999, il Decreto Legge n. 347/2003, il Decreto Legge n. 233/1986 e ogni altra legge applicabile in Italia o in ogni altra giurisdizione rilevante in materia di fallimento, insolvenza, liquidazione, scioglimento, riorganizzazione o esdebitamento.

Obbligazioni Iniziali indica le Obbligazioni che sono state sottoscritte fino al 7 settembre 2016.

Obbligazioni Residue indica le Obbligazioni che sono state sottoscritte successivamente al 7 settembre 2016.

Obbligazionisti significa i titolari ultimi delle Obbligazioni, tempo per tempo iscritti nel registro degli Obbligazionisti.

Periodo di Interessi indica ogni periodo di sei mesi a decorrere da una (ma ad esclusione della) Data di Pagamento Interessi e sino alla (e inclusa la) Data di Pagamento Interessi immediatamente successiva, a partire dal (e incluso il) 31 marzo 2017 fino al Data di Scadenza Finale, fermo restando che, per le Obbligazioni Iniziali, il primo Periodo di Interessi decorrerà dalla (e includerà la) Data di Emissione e terminerà il (ed escluderà il) 31 marzo 2017, mentre per le Obbligazioni Residue decorrerà dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31 marzo 2018.

Periodo di Sottoscrizione significa il periodo durante il quale le Obbligazioni possono essere sottoscritte che decorre dalla Data di Emissione delle Obbligazioni sino al 31 gennaio 2018.

Prezzo di Conversione significa un importo, per azione, pari alla media ponderata del prezzo di mercato registrato dal titolo negli ultimi due mesi precedenti la richiesta di conversione.

Procedure Concorsuali indica qualsiasi procedura, accordo o piano previsto dalla Legge Fallimentare o a cui la Legge Fallimentare sia applicabile, quale, senza limitazioni, il fallimento, la procedura di insolvenza, lo scioglimento, la liquidazione, la riorganizzazione o esdebitamento, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto n. 267/1942, il piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lett. d), del Regio Decreto n. 267/1942, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa.

Rapporto di Conversione significa, impregiudicato l'Aggiustamento del Prezzo di Conversione previsto quale Condizione 6(e), il rapporto tra (a) l'importo in linea capitale delle Obbligazioni oggetto di conversione e (b) il Prezzo di Conversione. Se, al momento della conversione, un'Obbligazionista avesse diritto di ottenere un numero non intero di Azioni di Compendio, al medesimo spetterà, in cambio del complessivo numero di Obbligazioni oggetto di conversione, un numero di Azioni di Compendio pari al numero intero più vicino (per eccesso o per difetto, a seconda dei casi), senza che il medesimo Obbligazionista abbia diritto a frazioni di Azioni di Compendio.

Sottoscrittori Iniziali indica, congiuntamente, Rigensis Bank AS e Otkritie Capital International Limited.

2. EMISSIONE, FORMA, DENOMINAZIONE E GODIMENTO

(a) Emissione

Le Obbligazioni Convertibili Tiscali S.p.A. per Euro 18.500.000,00 con scadenza il 30 settembre 2020 (le Obbligazioni e, ciascuna, un'Obbligazione), denominate "Tiscali conv 2016-2020", sono emesse in una o più tranche fungibili tra loro da Tiscali S.p.A., una società per azioni costituita in Italia, con sede legale in Cagliari, località Sa Illetta, SS 195, Km 2.300, codice fiscale e partita IVA 02375280928 (l'Emittente).

Le Obbligazioni sono emesse dall'Emittente alla relativa Data di Emissione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale (il Prezzo di Emissione) e conferiscono a ciascun obbligazionista gli stessi diritti a decorrere dalla relativa Data di Emissione.

Agli Obbligazionisti spetta il diritto di sottoscrivere Obbligazioni durante l'intero Periodo di Sottoscrizione.

(b) Forma

Le Obbligazioni sono emesse nella forma di titoli dematerializzati e non

sono rappresentati da certificati cartacei. Il trasferimento e lo scambio delle Obbligazioni ha luogo mediante comunicazione al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A. (Monte Titoli). Di conseguenza, gli Obbligazionisti devono depositare le tutte le Obbligazioni dagli stessi detenute presso intermediari aderenti a Monte Titoli. L'intermediario, a sua volta, provvederà a depositare le Obbligazioni presso Monte Titoli.

Al fine di trasferire un diritto relativo alle Obbligazioni, il cedente e il cessionario devono conferire apposite istruzioni ai rispettivi intermediari. Nel caso in cui il cessionario sia un cliente dell'intermediario del cedente, l'intermediario procederà semplicemente al trasferimento delle Obbligazioni dal conto del cedente al conto del cessionario. Nel caso in cui il cessionario sia cliente di un altro intermediario, l'intermediario del cessionario potrà istruire il sistema di gestione accentrata al fine di trasferire le Obbligazioni al conto dell'intermediario del cessionario, che di conseguenza procederà a registrare le obbligazioni sul conto del cessionario. In ogni caso l'intermediario del cessionario dovrà segnalare all'emittente l'avvenuto trasferimento in favore del proprio cliente per l'iscrizione nel registro degli Obbligazionisti.

Ciascun intermediario detiene un conto di custodia per ciascuno dei suoi clienti. Tale conto elenca gli strumenti finanziari di ciascun cliente e tutti i trasferimenti, gli interessi pagati, i costi e gravami relativi a tali strumenti. Il titolare del conto e ogni soggetto autorizzato possono richiedere all'intermediario l'emissione di certificazioni relative al conto.

L'Obbligazionista non potrà in ogni caso ottenere la spedizione di certificati rappresentativi delle Obbligazioni.

(c) Denominazione

Le Obbligazioni sono emesse in tagli da Euro 500.000,00 ciascuno.

(d) Capitale sociale e azioni

Alla prima Data di Emissione, il capitale sociale interamente versato dell'Emittente (i) è pari ad Euro 91.200.922,89 ed (ii) è diviso in n. 3.145.281.893 azioni ordinarie prive di valore nominale.

(e) Deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente il 5 settembre 2016. Tale delibera è stata iscritta nel competente Registro delle Imprese il 5 Settembre 2016.

Il 5 settembre 2016, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente ha deliberato

un aumento del capitale sociale dell'Emittente per un importo massimo pari a Euro 18.500.000,00 e l'emissione di un numero massimo di Azioni di Compendio pari a

308.333.333 (o comunque di quel numero di azioni che deriverà dall'applicazione

del Rapporto di Conversione sopra determinato), riservate ai fini della conversione delle Obbligazioni in conformità alle presenti Condizioni.

Il 14 dicembre 2017, l'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Emittente ha deliberato di aumentare il numero massimo di Azioni di Compendio da n. 308.333.333, come deliberato dall'assemblea degli azionisti della società in data 5 settembre 2016, ad un massimo di n. 530.000.000 azioni ordinarie, fatti salvi gli altri termini e condizioni della suddetta delibera.

3. NATURA DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non garantito nei confronti dell'Emittente e avente pari grado in qualsiasi momento rispetto a ogni altro credito non garantito dell'Emittente presente o futuro ma, in caso di insolvenza, solo nella misura in cui sia consentito dalle norme applicabili relative ai diritti dei creditori.

4. INTERESSI

(a) Tasso di interesse, Date di Pagamento Interessi e Periodi di Interessi

Le Obbligazioni producono interessi sull'importo in linea capitale delle stesse in essere di tempo in tempo al tasso fisso del 7,0 per cento annuo (il Tasso di Interesse) a decorrere dalla (e compresa la) Data di Emissione.

L'importo degli interessi da corrispondere con riferimento a ciascuna Obbligazione per ciascun Periodo di Interessi viene calcolato applicando il Tasso di Interesse al valore nominale di ciascuna Obbligazione, moltiplicando il risultato per la Frazione di Calcolo dei Giorni di riferimento (non aggiustata ai sensi dell'Accordo sul Giorno Lavorativo) e arrotondando il risultato ai sensi della Condizione 13 (Arrotondamento).

Gli interessi sulle Obbligazioni sono pagabili in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento Interessi (o, nel caso in cui tale giorno non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo).

Salvo il caso in cui sia stata precedentemente rimborsata, convertita o cancellata, ciascuna Obbligazione cessa di produrre interessi a decorrere dalla data in cui tutti gli importi dovuti con riferimento a tale Obbligazione siano ricevuti dal, o per conto del, Obbligazionista di riferimento.

(b) Interessi da inadempimento

Nel caso in cui l'Emittente non adempia in maniera tempestiva a qualsiasi

obbligazione di pagamento relativa alle Obbligazioni, per l'effetto, durante il periodo compreso tra (a) la relativa data di scadenza (inclusa) di tale importo non

corrisposto e (b) la data (inclusa) in cui l'Emittente adempia integralmente le sue obbligazioni di pagamento, il relativo importo non corrisposto produrrà autonomamente, e l'Emittente sarà tenuto a corrispondere con riferimento a ciascun importo non corrisposto, interessi aggiuntivi nella misura del 2% su base annua (gli Interessi da Inadempimento).

(c) Calcolo

Ogni qualvolta sia necessario calcolare l'ammontare degli interessi relativo alle Obbligazioni con riferimento a qualsiasi periodo (incluso qualsiasi Periodo di Interessi), tali interessi sono calcolati sulla base dei giorni effettivamente trascorsi in un anno di 365 giorni (o, se qualsiasi parte del Periodo di Interessi cade in un anno bisestile, sulla base della somma tra (i) il numero effettivo di giorni in qualsiasi parte di tale periodo che cade in un anno bisestile diviso per 366 e (ii) il numero di giorni effettivi in quella parte di tale periodo che cade nell'anno non bisestile diviso per 365).

5. TRASFERIBILITÀ

Le Obbligazioni possono essere trasferite solo in favore di Investitori Qualificati.

I Sottoscrittori Iniziali non possono trasferire le Obbligazioni a più di 8 (otto) Investitori Qualificati.

L'Obbligazionista (diverso dai Sottoscrittori Iniziali) può trasferire le Obbligazioni dallo stesso detenute, per intero, e non in parte, solo in favore di Investitori Qualificati.

6. RIMBORSO, CONVERSIONE E ANNULLAMENTO

(a) Rimborso alla Data di Scadenza Finale

Salvo che non siano state precedentemente rimborsate, convertite o cancellate secondo quanto di seguito previsto, le Obbligazioni saranno rimborsate al loro valore nominale, comprensivo degli interessi maturati e non pagati, alla Data di Scadenza Finale.

(b) Pagamento Anticipato

L'Emittente può rimborsare anticipatamente, per l'intero o in parte, le Obbligazioni, insieme ad eventuali interessi maturati e non pagati senza penali, spese o costi, in qualsiasi momento successivamente al 30 settembre 2017.

Il diritto al rimborso anticipato è esercitabile mediante previa comunicazione da inviare per iscritto con un preavviso di 3 mesi al Rappresentante degli Obbligazionisti.

Il diritto al rimborso anticipato deve essere esercitato per un importo minimo di Euro 1.000.000,00 relativo al valore nominale delle Obbligazioni in circolazione, da corrispondere in favore di tutte le Obbligazioni in circolazione pro-rata e pari passu.

(c) Conversione integrale automatica

Salvo che non siano state precedentemente rimborsate o convertite, tutte le Obbligazioni in circolazione alla Data di Scadenza Finale verranno automaticamente convertite in Azioni di Compendio in conformità al Rapporto di Conversione (la Conversione Automatica).

La Conversione Automatica sarà efficace entro 5 Giorni Lavorativi a decorrere dalla Data di Scadenza Finale.

Alla Data di Scadenza Finale qualsiasi interesse maturato e non pagato dovrà essere corrisposto dall'Emittente agli Obbligazionisti per l'intero e con fondi immediatamente disponibili a tale data.

Nel caso di Conversione Automatica, l'Emittente consegnerà le relative Azioni di Compendio a favore degli Obbligazionisti e presso il conto indicato per iscritto dagli stessi, entro 10 (dieci) Giorni di Mercato Aperto a decorrere dalla Data di Scadenza Finale.

(d) Conversione volontaria

Ciascun Obbligazionista avrà il diritto, a sua assoluta discrezione, di convertire le Obbligazioni, in tutto o in parte, in Azioni di Compendio secondo il Rapporto di Conversione, in qualsiasi momento successivamente alla data del 31 marzo 2017 e sino alla Data di Scadenza Finale, dandone avviso scritto all'Emittente e all'Intermediario Autorizzato di Riferimento (secondo quanto previsto da Condizione 12 ovvero dalle diverse disposizioni applicabili), in una forma sostanzialmente identica al modello di comunicazione allegato alle presenti Condizioni (la "Comunicazione di Conversione").

L'ammontare minimo convertibile è uguale ad Euro 500.000,00, pari al valore nominale di una Obbligazione e, nel caso in cui l'importo da convertire sia superiore ad Euro 500.000,00, tale importo dovrà essere un multiplo intero di Euro 500.000,00.

L'Emittente, al ricevimento di una Comunicazione di Conversione proveniente da un Obbligazionista, si impegna a consegnare le relative Azioni di Compendio allo stesso, sul conto indicato nella Comunicazione di Conversione, entro e non oltre 10

(dieci) Giorni di Mercato Aperto dal ricevimento della Comunicazione di Conversione.

All'emissione delle Azioni di Compendio, l'Emittente dovrà corrispondere gli interessi maturati e non pagati all'Obbligazionista, integralmente e mediante fondi immediatamente disponibili, alla Data di Pagamento Interessi immediatamente successiva.

(e) Adeguamento del Prezzo di Conversione

Fatti salvi i diritti degli Obbligazionisti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, qualora, durante il periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la prima tra la data di esercizio della conversione o la Data di Scadenza Finale, l'Emittente deliberi:

  • (i) qualsiasi aumento di capitale a titolo gratuito attraverso l'emissione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio attribuito a ciascun Obbligazionista dovrà essere adeguato dall'Emittente in modo che, a seguito della conversione che sia stata esercitata dopo il perfezionamento delle operazioni di cui al presente punto (i), sia aumentato del numero delle nuove azioni che sarebbero state assegnate a tale Obbligazionista se la conversione avesse avuto luogo prima del completamento delle operazioni di cui al presente punto (i), fermo restando che, in relazione a un aumento di capitale diverso da quello descritto nella prima parte del presente punto (i), il Prezzo di Conversione non sarà soggetto ad alcun adeguamento, in aumento o in diminuzione;
  • (ii) qualsiasi frazionamento e/o raggruppamento di azioni dell'Emittente o qualsiasi emissione di azioni (o di altri strumenti che diano diritto ai relativi possessori all'acquisizione di azioni dell'Emittente), il Prezzo di Conversione sarà adeguato dall'Emittente e ogni altra azione a livello societario dovrà essere approvata in modo che il numero delle Azioni di Compendio attribuite a ciascun Obbligazionista a seguito della conversione, esercitata dopo il perfezionamento delle operazioni di cui al presente punto (ii), sia aumentato o diminuito, rispettivamente, in modo da rappresentare una percentuale delle azioni esistenti dell'Emittente uguale a quella che sarebbe stata rappresentata dalle Azioni di Compendio attribuite all'Obbligazionista a seguito di una conversione esercitata alla Data di Emissione; e

(iii) qualsiasi (x) fusione in una o più società, diversa da una fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante, o (y) scissione, nel qual caso il Prezzo di Conversione sarà adeguato dall'Emittente in modo che a ciascun Obbligazionista sia attribuito un numero di azioni della (o delle) società derivante/i dalla fusione o dalla scissione uguale al numero di azioni di tali società che a tale Obbligazionista sarebbe stato attribuito se la conversione fosse avvenuta prima di tale fusione o scissione, a condizione che, in caso di fusione o scissione, qualsiasi riferimento contenuto nelle presenti Condizioni all'Emittente e alle Azioni di Compendio sia anche riferito alla o alle società, e alle azioni di tali società, derivanti da tali fusioni o scissioni, a seconda del caso e mutatis mutandis.

Nel caso in cui, a seguito di un adeguamento del Prezzo di Conversione di cui sopra, sia necessario per l'Emittente emettere ulteriori Azioni di Compendio, l'Emittente dovrà adottare tutte le necessarie decisioni per l'ulteriore emissione di Azioni di Compendio, al fine di consentire agli Obbligazionisti di esercitare i loro rispettivi diritti di conversione al Prezzo di Conversione così adeguato.

(f) Annullamento

Tutte le Obbligazioni che sono state (i) rimborsate o (ii) convertite saranno, non appena possibile, annullate, e di conseguenza, perderanno i relativi diritti e non potranno essere riemesse ovvero rivendute.

7. PAGAMENTI E CALCOLI

(a) Pagamenti

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale con riferimento alle Obbligazioni sarà accreditato mediante ordine di trasferimento sui conti intestati agli Obbligazionisti su Monte Titoli, fatta comunque salva qualsivoglia altra modalità di pagamento concordata tra l'Emittente e ciascuno degli Obbligazionisti.

Nessun costo, commissione o spesa sarà addebitato agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

(b) Pagamenti soggetti alle leggi applicabili

I pagamenti relativi al capitale e agli interessi sulle Obbligazioni sono soggetti in ogni caso a qualsiasi normativa fiscale o altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo del pagamento, fatte salve tuttavia le disposizioni del Paragrafo 8.

(c) Pagamenti in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo

Se la data stabilita per il pagamento di qualsiasi importo con riferimento a qualsiasi Obbligazione non cade in un Giorno Lavorativo, l'Obbligazionista non avrà diritto al pagamento dell'importo dovuto fino al Giorno Lavorativo successivo e non avrà diritto a ulteriori interessi o ad altri importi con riferimento a tale ritardo.

(d) Calcoli

Tutti i calcoli riferiti alle Obbligazioni saranno effettuati dall'Emittente.

8. ASPETTI FISCALI

(a) Pagamento senza ritenuta

Tutti i pagamenti relativi alle Obbligazioni effettuati da o per conto dell'Emittente saranno effettuati senza ritenute o detrazioni per, o dovute a, tasse presenti o future, imposte od oneri governativi di qualsivoglia natura imposti o riscossi da o per conto della Giurisdizione Rilevante. In caso di detrazioni o ritenute per, o dovute a Tasse, che comportino un pagamento relativo alle Obbligazioni, la somma dovuta dall'Emittente a qualsiasi Obbligazionista sarà maggiorata di un importo supplementare in modo che, dopo aver effettuato tali detrazioni o trattenute (ivi inclusa qualsiasi detrazione o trattenuta su tale importo supplementare), il relativo beneficiario riceva (al netto di qualsiasi obbligazione derivante da tale detrazione o trattenuta) un importo equivalente a quello che avrebbe ricevuto ove tale detrazione o trattenuta non fosse stata richiesta.

(b) Importi Supplementari

Ogni riferimento in queste Condizioni a qualsiasi importo relativo alle Obbligazioni si considera riferito anche a qualsiasi importo supplementare che possa essere dovuto ai sensi di queste Condizioni o di qualsiasi impegno assunto in aggiunta, o in sostituzione, rispetto a quanto previsto nel presente Paragrafo.

9. PRESCRIZIONE

Ogni azione nei confronti dell'Emittente per pagamenti relativi alle Obbligazioni sarà prescritta e diventerà nulla a meno che non sia avviata entro dieci anni (quanto al capitale) o cinque anni (quanto agli interessi) dalla rispettiva Data Rilevante.

10. INADEMPIMENTI

(a) Inadempimenti

Il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti dovrà, su richiesta scritta di tanti obbligazionisti che rappresentino almeno il 66.6% del capitale delle Obbligazioni in essere, dichiarare che le Obbligazioni sono, e dovranno di conseguenza

immediatamente diventare, (i) esigibili e rimborsabili per il loro importo in linea capitale, e per gli interessi maturati e non pagati, ovvero (a discrezione degli Obbligazionisti e nella misura in cui ciò sia consentito, in considerazione del Caso di Inadempienza) (ii) convertite integralmente, e non parzialmente, in Azioni di Compendio secondo il Rapporto di Conversione, dando un preavviso scritto di 10 (dieci) Giorni Lavorativi all'Emittente (secondo quanto previsto dalla Condizione 12 ovvero dalle diverse disposizioni applicabili), ove uno dei seguenti casi (i "Casi di Inadempienza") si sia verificato:

  • (i) l'Emittente non rimborsi il capitale o paghi gli interessi relativi alle Obbligazioni entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data stabilita per i suddetti pagamenti e se tale ritardo si protragga per 5 (cinque) Giorni Lavorativi dopo il ricevimento della relativa comunicazione scritta da parte di uno degli Obbligazionisti; o
  • (ii) sia avviata una Procedura Concorsuale nei confronti di o dall'Emittente o di qualsivoglia sua controllata in relazione all'Emittente stessa, nei confronti di qualsivoglia sua controllata o, a seconda dei casi, in relazione a tutto o a una parte sostanziale dell'azienda o del patrimonio dell'Emittente o di qualsivoglia sua controllata; o
  • (iii) l'Emittente sospenda o cessi lo svolgimento di tutte ovvero di una parte sostanziale delle sue attività; o
  • (iv) qualsiasi debito finanziario dell'Emittente venga dichiarato esigibile e ne venga richiesto l'adempimento prima della sua scadenza prevista, in ogni caso a seguito di un caso di inadempimento o di qualsivoglia disposizione avente analoghi effetti (comunque descritta), a meno che il importo complessivo di tale indebitamento finanziario sia inferiore o uguale a € 10.000.000; o
  • (v) qualsiasi licenza pubblica detenuta dall'Emittente venga annullata, cessata o revocata, ove tale cancellazione, cessazione o revoca abbia un Evento Pregiudizievole Significativo sull'attività dell'Emittente; o
  • (vi) l'Emittente non adempia o non osservi uno qualsiasi degli obblighi derivanti da o rispetto alle Obbligazioni, dal contratto di sottoscrizione delle stesse sottoscritto in data 29 luglio 2016 tra l'Emittente, da una parte, ed i Sottoscrittori Iniziali, dall'altra parte (il "Contratto di Sottoscrizione"), o da qualsiasi altro documento relativo all'emissione delle Obbligazioni del quale sia parte (diverso da ogni obbligazione specificata al Paragrafo (i) che precede) che, secondo la ragionevole opinione degli Obbligazionisti, sia

materialmente pregiudizievole per il loro interesse e che si protragga per 10 (dieci) Giorni Lavorativi dopo il ricevimento della relativa comunicazione scritta da parte del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti che richieda di porvi rimedio (eccezion fatta per il caso in cui, secondo l'opinione degli Obbligazionisti, tale inadempimento non sia rimediabile, nel qual caso sarà concesso un termine di 10 giorni); o

  • (vii) qualsiasi rappresentazione o garanzia rilasciata dall'Emittente nel Contratto di Sottoscrizione o in qualsiasi altro documento relativo all'emissione delle Obbligazioni di cui la società possa esser parte, sia o venga dimostrato essere, scorretta o erronea sotto il profilo sostanziale, quando sia fatta, o si consideri effettuata, o in qualsiasi momento successivo, a meno che non vi sia stato posto rimedio entro 10 giorni dopo che il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti abbia notificato un avviso in tal senso (eccezion fatta per il caso in cui, secondo l'opinione degli Obbligazionisti, tale inadempimento non sia rimediabile, nel qual caso sarà concesso un termine di 10 giorni);
  • (viii) la delibera dell'assemblea dei soci che approvi gli Aumenti di Capitale venga impugnata da un socio assente o dissenziente o da qualsiasi altro soggetto (ivi incluse le pubbliche autorità) che abbia il diritto, secondo le vigenti leggi e regolamenti, di impugnare le delibere dell'assemblea dei soci.
  • (ix) senza pregiudizio alcuno a quanto previsto dall'articolo 10(a)(x) che segue, l'organo sociale competente in seno all'Emittente approvi una qualsiasi delle azioni di cui all'articolo 6(e)(ii) senza i relativi adeguamenti al Prezzo di Conversione; o
  • (x) l'organo sociale competente in seno all'Emittente approvi senza il preventivo consenso dei detentori di almeno il 66.6% del capitale delle Obbligazioni in essere qualsivoglia azione:
  • che possa comportare che le Azioni di Compendio rappresentino una percentuale capitale sociale dell'Emittente (o della società o delle società, secondo quanto previsto dall'articolo 6(e)(iii)) inferiore alla percentuale che le Azioni di Compendio avrebbero rappresentato alla Data di Emissione;
  • di cui all'articolo 6(e)(iii)(y) (scissione); o
  • di cui all'articolo 6(e)(iii)(x) (fusione) che determinino un Cambio di Azionariato Rilevante).

(b) Obbligo di informazione in relazione a Casi di Inadempienza

L'Emittente dovrà prontamente informare per iscritto il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti circa il verificarsi di qualsiasi Caso di Inadempienza.

11. RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI.

(a) Rappresentante Comune degli Obbligazionisti

Entro e non oltre 60 giorni dalla Data di Emissione, gli Obbligazionisti avranno il potere nominare come loro rappresentante comune (il "Rappresentante Comune degli Obbligazionisti") un Obbligazionista ovvero una società autorizzata a svolgere servizi di investimento in Italia o un professionista designato dagli Obbligazionisti, secondo quanto previsto dall'articolo 2417 del Codice Civile. L'Emittente non potrà sollevare alcuna eccezione con riferimento alla nomina del Rappresentante degli Obbligazionisti.

(b) Doveri del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti

Il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti dovrà esercitare i diritti degli Obbligazionisti ed agire quale loro rappresentante in relazione alle Obbligazioni, secondo le istruzioni degli Obbligazionisti che detengano almeno il 66.6% del capitale delle Obbligazioni in essere.

(c) Manleva del Rappresentante degli Obbligazionisti

Tutti gli Obbligazionisti dovranno manlevare e tenere indenne, su base pro-rata, il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti da ogni pretesa, responsabilità, perdita, danno, costo e spesa derivante dalle sue attività in virtù delle presenti Condizioni.

(d) Assemblea degli Obbligazionisti

Fatto salvo quanto previsto dal Paragrafo 5, le assemblee degli Obbligazionisti dovranno essere tenute in conformità con le applicabili disposizioni della legge italiana, incluso, senza alcuna limitazione, l'articolo 2415 del Codice Civile, in Italia presso la sede legale dell'Emittente, ovvero in qualsiasi altro luogo in Italia o Paese all'interno dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America, anche per mezzo di teleconferenza. Tali assemblee devono essere convocate, ai sensi del sopra citato articolo, con una comunicazione scritta da inviare almeno otto giorni prima

dell'adunanza. Qualsiasi delibera validamente approvata durante un'assemblea dovrà essere vincolante per tutti gli Obbligazionisti, ancorché non intervenuti.

12. COMUNICAZIONI

(a) Comunicazioni agli Obbligazionisti

Qualsiasi comunicazione riferita alle Obbligazioni, fintantoché le Obbligazioni siano detenute tramite Monte Titoli, dovrà ritenersi effettuata se data mediante i sistemi di Monte Titoli.

(b) Comunicazioni da parte degli Obbligazionisti

Le Comunicazioni che devono essere effettuate da uno degli Obbligazionisti dovranno essere formulate per iscritto e indirizzate alla sede legale dell'Emittente. L'Emittente dovrà fornire comunicazione scritta agli altri Obbligazionisti di qualsiasi comunicazione ricevuta ai sensi del presente Paragrafo 12(b).

(c) Ulteriori modalità di comunicazione

Il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti potrà liberamente determinare ulteriori modalità di comunicazione a o da parte degli Obbligazionisti ove, secondo la sua opinione, tali ulteriori modalità siano ragionevoli con riferimento alle consuetudini al tempo prevalenti.

13. ARROTONDAMENTO

Ai fini di qualsiasi calcolo da effettuarsi ai sensi delle presenti Condizioni, tutte le percentuali risultanti da tali calcoli saranno arrotondate, se necessario, al più vicino millesimo di punto percentuale (con lo 0,0005 per cento che sarà arrotondato fino allo 0,001 per cento).

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

(a) Legge applicabile

Le Obbligazioni e ogni altro obbligo di natura contrattuale o non contrattuale derivanti da o connesse alle Obbligazioni sono regolate dalla, e dovranno essere interpretate sulla base della legge italiana.

(b) Giurisdizione

Il Tribunale di Milano, Italia sarà competente in via esclusiva in relazione a qualsiasi controversia che potrà conseguire da o in relazione alle Obbligazioni.

Allegato

Modello di Comunicazione di Conversione

Spett.le:

Monte Titoli S.p.A. Piazza degli Affari 6, Milano, Italia

per c.c.

Tiscali S.p.A. Loc. Sa Illetta, SS 195, Km 2.300, Cagliari, Italia

Comunicazione di Conversione

delle obbligazioni convertibili emesse da Tiscali S.p.A. e denominate "Tiscali conv 2016-2020" ISIN: IT 0005214827 (le "Obbligazioni")

I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione dovranno essere interpretati con il significato ad essi attribuito nel regolamento delle Obbligazioni (il "Regolamento").

[NOME DELL'OBBLIGAZIONISTA*] con sede in [*] [*], codice fiscale1[*], esercita, ai sensi della Condizione 6(d) del Regolamento, il diritto alla conversione di n. [*] Obbligazioni dalla stessa possedute nelle corrispondenti Azioni di Compendio.

Richiede e prende atto che in seguito alla conversione, n. [*] Azioni di Compendio saranno accreditate sul conto titoli aperto presso [*] IBAN [*], dossier titoli [*], intestato a [*] entro e non oltre 10 (dieci) Giorni di Mercato Aperto dal ricevimento della presente comunicazione.

[*] dichiara altresì di prendere atto che, qualora in conseguenza dell'esercizio del diritto di conversione non sia possibile procedere all'assegnazione di un numero intero di Azioni di Compendio, sarà assegnato un numero di Azioni di Compendio pari al numero intero più vicino (per eccesso o per difetto, a seconda dei casi), fermo restando quanto previsto dalla Condizione 6(e) relativamente all'adeguamento del Prezzo di Conversione.

1 Se applicabile

[Luogo, Data]

[*]

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