Quarterly Report • Nov 6, 2025
Quarterly Report
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| Premessa | 3 |
|---|---|
| Highlights | 4 |
| La performance ESG del Gruppo TIM | 7 |
| Principali variazioni del perimetro di consolidamento del Gruppo TIM | 7 |
| Risultati del Gruppo TIM per i primi nove mesi del 2025 | 8 |
| I risultati delle Business Unit | 11 |
| Indicatori After Lease | 14 |
| Evoluzione prevedibile della gestione per l'esercizio 2025 | 15 |
| Eventi successivi al 30 settembre 2025 | |
| Principali rischi e incertezze | 15 |
| ALLEGATI | 16 |
| _ | |
| Gruppo TIM - Schemi | |
| Gruppo TIM - Conto economico separato consolidato | |
| Gruppo TIM - Conto economico complessivo consolidato | |
| Gruppo TIM - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata | |
| Gruppo TIM - Rendiconto finanziario consolidato | |
| Gruppo TIM - Movimenti del patrimonio netto consolidato | |
| Gruppo TIM - Indebitamento finanziario netto | |
| Gruppo TIM - Variazione dell'indebitamento finanziario netto rettificato | |
| Gruppo TIM - Informazioni per settore operativo | 26 |
| Domestic | 26 |
| Brasile | 26 |
| Gruppo TIM - Personale | 27 |
| Gruppo TIM - Impatto sulle singole voci del conto economico separato consolidato degli eventi e operazioni di natura non | 20 |
| ricorrente | |
| Gruppo TIM - Struttura del debito, emissioni obbligazionarie e obbligazioni in scadenza | |
| Gruppo TIM - Contenziosi e azioni giudiziarie pendenti | |
| Gruppo TIM - Indicatori alternativi di performance | 44 |
Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano Sede Secondaria e Direzione Generale: Via di Val Cannuta, 182 - 00166 Roma Casella PEC: [email protected] Capitale Sociale euro 11.677.002.855,10 interamente versato Codice Fiscale/P. IVA e numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi: 00488410010
Il Consiglio di Amministrazione di TIM, riunitosi in data 5 novembre 2025 sotto la presidenza di Alberta Figari, ha approvato l'Informativa finanziaria al 30 settembre 2025.
TIM redige e pubblica in via volontaria le informazioni finanziarie periodiche riferite al primo e al terzo trimestre di ciascun esercizio, nell'ambito di una policy aziendale di regolare informativa sulle performance finanziarie e operative rivolta al mercato e agli investitori, in linea con le migliori prassi di mercato.
Nella presente Informativa finanziaria al 30 settembre 2025 il gruppo Sparkle, attivo nello sviluppo di reti in fibre ottiche per clienti wholesale in campo internazionale (International wholesale), è classificato, ai sensi dell'IFRS 5, quale Attività disponibile per la vendita, essendosi realizzate tutte le condizioni necessarie ai fini della cessione integrale della partecipazione detenuta da TIM S.p.A. in TI Sparkle S.p.A. e l'uscita del gruppo Sparkle dal perimetro di consolidamento del Gruppo TIM (Domestic). A soli fini comparativi, i dati di conto economico consolidato e di rendiconto finanziario consolidato già pubblicati nell'Informativa finanziaria al 30 settembre 2024 sono stati coerentemente riclassificati, così come previsto dall'IFRS 5.
Inoltre, a seguito della cessione, in data 1° luglio 2024, dell'intera partecipazione detenuta da TIM S.p.A. in FiberCop S.p.A. successivamente al conferimento da parte della stessa TIM S.p.A. in FiberCop S.p.A. di un ramo d'azienda, costituito dalle attività relative alla Rete Primaria, dall'attività cosiddetta "Wholesale" e dall'intera partecipazione nella società controllata Telenergia S.r.l. ("Operazione NetCo"), e ai fini di consentire una migliore comprensione dell'andamento del business, è stata inserita una sezione contenente le informazioni economico finanziarie organiche, relative all'andamento della gestione dei primi nove mesi del 2024, rielaborate sulla base di informazioni gestionali. Tali informazioni organiche sono predisposte simulando l'operazione di separazione della rete fissa, con la creazione della componente NetCo e la conseguente definizione del nuovo perimetro del Gruppo TIM come se la stessa fosse avvenuta all'inizio del periodo di riferimento (1° gennaio). Pertanto, per tutti i dati organici la definizione "like-for-like" viene utilizzata per evidenziare sia le informazioni organiche (Business Unit Brasile) sia le informazioni organiche come sopra ricostruite (Business Unit Domestic, Gruppo TIM), simulando per i primi sei mesi del 2024, l'impatto della relazione fra TIM e NetCo/FiberCop, regolata dal Master Service Agreement (MSA) e registrando, dal 1° luglio 2024 (data della cessione), l'effettivo impatto contabile dell'MSA e del Transitional Services Agreement (TSA).
I dati consolidati inclusi nelle informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2025 del Gruppo TIM sono stati redatti in conformità ai principi contabili IFRS emessi dall'International Accounting Standards Board e omologati dall'Unione Europea. I criteri contabili e i principi di consolidamento adottati sono omogenei a quelli utilizzati in sede di Bilancio Consolidato del Gruppo TIM al 31 dicembre 2024 ai quali si rimanda per una più ampia trattazione, fatta eccezione per le modifiche ai principi contabili emesse dallo IASB ed in vigore a partire dal 1° gennaio 2025. Detti dati non sono sottoposti a revisione contabile.
Al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economica e della situazione patrimoniale e finanziaria, il Gruppo TIM utilizza, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS Accounting Standards, alcuni indicatori alternativi di performance.
In particolare, gli indicatori alternativi di performance si riferiscono a: EBITDA e EBIT; variazione organica e impatto delle partite non ricorrenti sui ricavi, sull'EBITDA e sull'EBIT; EBITDA margin e EBIT margin; Indebitamento finanziario netto contabile e rettificato; Equity free cash flow; Investimenti industriali (al netto delle licenze TLC); Flusso di cassa della gestione operativa e Flusso di cassa della gestione operativa (al netto delle licenze). A seguito dell'adozione dell'IFRS 16, inoltre, il Gruppo TIM presenta i seguenti ulteriori indicatori alternativi di performance: EBITDA After Lease ("EBITDA-AL"); Indebitamento finanziario netto rettificato After Lease; Equity free cash flow After Lease.
In linea con gli orientamenti dell'ESMA sugli indicatori alternativi di performance (Orientamenti ESMA/2015/1415), il significato ed il contenuto degli stessi sono illustrati in allegato nel capitolo "Indicatori alternativi di performance" ed è anche fornito il dettaglio analitico degli importi delle riclassifiche apportate e delle modalità di determinazione degli indicatori.
Si segnala, infine, che il capitolo "Evoluzione prevedibile della gestione per l'esercizio 2025" contiene dichiarazioni previsionali (forward-looking statements) riguardanti intenzioni, convinzioni o attuali aspettative del Gruppo in relazione ai risultati finanziari e ad altri aspetti delle attività e strategie del Gruppo. Il lettore del presente comunicato non deve porre un indebito affidamento su tali dichiarazioni previsionali, in quanto i risultati consuntivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette previsioni come conseguenza di rischi e incertezze dipendenti da molteplici fattori, la maggior parte dei quali è al di fuori della sfera di controllo del Gruppo. Per maggiori dettagli, si rimanda a quanto illustrato nel capitolo "Principali rischi e incertezze", nonché nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024, in cui sono dettagliatamente riportati i principali rischi afferenti all'attività di business del Gruppo TIM che possono incidere, anche in modo considerevole, sulla capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nel corso dei nove mesi sono inoltre proseguite con successo le azioni di trasformazione volte ad aumentare il livello di efficienza strutturale del perimetro domestico, con un beneficio di circa 130 milioni di euro all'EBITDA AL-CAPEX del periodo, pari al 65% del target dell'intero esercizio.
Gli investimenti di Gruppo ammontano a 1,2 miliardi di euro, pari al 12,1% dei ricavi.
L' Indebitamento Finanziario Netto rettificato After Lease del Gruppo al 30 settembre 2025 resta sostanzialmente stabile a 7,5 miliardi di euro¹ e l'Equity Free Cash Flow After Lease del terzo trimestre² è positivo per 0,1 miliardi di euro. Per l'ultimo trimestre dell'anno TIM prevede una generazione di cassa in linea con le indicazioni fornite al mercato per l'intero esercizio.

<sup>1 Compreso l'indebitamento netto di TI Sparkle.
<sup>2 Compreso il contributo legato a TI Sparkle.
Sono di seguito riportati i principali risultati economici finanziari del Gruppo TIM in cui il gruppo Telecom Italia Sparkle è classificato quale Discontinued Operations: "Gruppo TIM (Sparkle Discontinued Operations)".
| (milioni di euro) - dati reported | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazioni % | |
|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (a-b) | ||
| Ricavi | 9.976 | 10.029 | (0,5) | |
| EBITDA | (1) | 3.101 | 3.688 | (15,9) |
| EBITDA Margin | (1) | 31,1% | 36,8% | (5,7)pp |
| EBIT | (1) | 908 | 1.365 | (33,5) |
| EBIT Margin | (1) | 9,1% | 13,6% | (4,5)pp |
| Utile (perdita) del periodo attribuibile ai Soci della Controllante | (109) | (509) | 78,6 | |
| 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazioni assolute | ||
| (a) | (b) | (a-b) | ||
| Investimenti industriali & spectrum | 1.205 | 1.296 | (91) | |
| (a) | (b) | (a-b) | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimenti industriali & spectrum | 1.205 | 1.296 | (91) | |
| Equity Free Cash Flow | (1) | 227 | (368) | 595 |
| Equity Free Cash Flow After Lease | (1) | (66) | (835) | 769 |
| 30.9.2025 | 31.12.2024 | Variazioni assolute | ||
| (a) | (b) | (a-b) | ||
| Indebitamento Finanziario Netto rettificato (2) | (1) | 10.534 | 10.126 | 408 |
| Indebitamento Finanziario Netto rettificato - After Lease(2) | (1) | 7.545 | 7.266 | 279 |
(1) Per i relativi dettagli si rimanda a quanto riportato in allegato nel capitolo "Indicatori alternativi di performance".

(2) La variazione del fair value dei derivati e delle correlate passività/attività finanziarie è rettificata dall'Indebitamento Finanziario Netto contabile non avendo effetti monetari.
Sono di seguito riportati i principali risultati economici finanziari del Gruppo TIM "like-for-like" in cui il gruppo Sparkle è classificato quale Discontinued Operations, in applicazione dell'IFRS 5.
| (milioni di euro) - dati organici (*) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazioni % |
|---|---|---|---|
| Ricavi | 9.976 | 9.751 | 2,3 |
| TIM Domestic | 6.879 | 6.800 | 1,2 |
| di cui TIM Consumer | 4.507 | 4.527 | (0,4) |
| di cui TIM Enterprise | 2.372 | 2.273 | 4,4 |
| TIM Brasil | 3.119 | 2.978 | 4,7 |
| Ricavi da servizi | 9.402 | 9.130 | 3,0 |
| TIM Domestic | 6.386 | 6.270 | 1,9 |
| di cui TIM Consumer | 4.169 | 4.168 | — |
| di cui TIM Enterprise | 2.217 | 2.102 | 5,5 |
| TIM Brasil | 3.038 | 2.887 | 5,2 |
| EBITDA | 3.200 | 3.037 | 5,4 |
| TIM Domestic | 1.644 | 1.579 | 4,1 |
| TIM Brasil | 1.561 | 1.462 | 6,8 |
| EBITDA AL | 2.706 | 2.569 | 5,3 |
| TIM Domestic | 1.506 | 1.446 | 4,1 |
| TIM Brasil | 1.205 | 1.127 | 6,9 |
| CAPEX (al netto delle licenze per telecomunicazioni) | 1.205 | 1.203 | 0,2 |
| TIM Domestic | 699 | 700 | (0,1) |
| TIM Brasil | 506 | 503 | 0,6 |
| EBITDA AL-CAPEX (al netto delle licenze per telecomunicazioni) | 1.501 | 1.366 | 9,9 |
| TIM Domestic | 807 | 746 | 8,2 |
| TIM Brasil | 699 | 624 | 12,0 |
(*) I risultati organici escludono le partite non ricorrenti e la base comparabile è calcolata al netto dell'effetto di conversione dei bilanci in valuta e della variazione del perimetro di consolidamento.
Nel terzo trimestre 2025, il Gruppo TIM ha proseguito il proprio impegno per la sostenibilità, sviluppando iniziative relative ai tre ambiti: ambientale, sociale e di governance.
■ Nell'ambito della strategia di diversificazione dei servizi, TIM ha introdotto TIM Energia in collaborazione con Poste Italiane, ampliando l'offerta con soluzioni di fornitura di luce e gas. L'energia elettrica fornita proviene al 100% da fonti rinnovabili certificate tramite Garanzie d'Origine, mentre le emissioni di CO₂ associate al gas sono compensate attraverso specifici progetti ambientali. Il servizio sostiene modelli di consumo più sostenibili, integrando energia e connettività in un'unica proposta anche orientata alla responsabilità ambientale.
■ In coerenza con la strategia di digitalizzazione, che promuove l'inclusione e l'uso consapevole delle nuove tecnologie, TIM offre ai propri clienti Consumer fissi e mobili l'accesso gratuito per 12 mesi alla versione premium di Perplexity, piattaforma di intelligenza artificiale generativa di livello internazionale. L'iniziativa sostiene la diffusione dell'Intelligenza Artificiale e contribuisce allo sviluppo delle competenze digitali, favorendo un utilizzo più consapevole dell'innovazione nella vita quotidiana.
■ TIM continua a investire nella crescita delle proprie persone con programmi dedicati allo sviluppo delle competenze digitali e alla sicurezza informatica. Nel trimestre è proseguito PlayMaker, il percorso formativo rivolto al management che integra intelligenza artificiale generativa, robotica, automazione e cybersecurity con le competenze umane, per rafforzare la capacità di guida nella trasformazione digitale.
Nel corso dei primi nove mesi del 2025 non sono intervenute variazioni significative dell'area di consolidamento.
Nel corso dei primi nove mesi del 2024 le principali variazioni dell'area di consolidamento intervenute sono state:
I ricavi totali del Gruppo TIM (Sparkle Discontinued Operations) dei primi nove mesi del 2025 ammontano a 9.976 milioni di euro, -0,5% rispetto ai primi nove mesi del 2024 (10.029 milioni di euro).
L'analisi dei ricavi totali dei primi nove mesi del 2025 ripartiti per settore operativo in confronto ai primi nove mesi del 2024 è la seguente:
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 Variazioni 2024 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peso % | peso % | assolute | % | % like-for-like |
|||
| Domestic | 6.879 | 69,0 | 6.748 | 67,3 | 131 | 1,9 | 1,2 |
| Brasile | 3.119 | 31,3 | 3.304 | 32,9 | (185) | (5,6) | 4,7 |
| Altre attività | — | — | — | — | — | ||
| Rettifiche ed elisioni | (22) | (0,3) | (23) | (0,2) | 1 | ||
| Totale consolidato | 9.976 | 100,0 | 10.029 | 100,0 | (53) | (0,5) | 2,3 |
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazioni % |
|---|---|---|---|
| RICAVI | 9.976 | 10.029 | (0,5) |
| Effetto conversione bilanci in valuta | (326) | ||
| Oneri/(Proventi) non ricorrenti | — | — | |
| RICAVI ORGANICI esclusa componente non ricorrente | 9.976 | 9.703 | 2,8 |
| Impatti derivanti da: | |||
| Master Service Agreement (MSA) | 67 | ||
| Altri | (19) | ||
| RICAVI ORGANICI like-for-like | 9.976 | 9.751 | 2,3 |
L'EBITDA del Gruppo TIM (Sparkle Discontinued Operations) dei primi nove mesi del 2025 è pari a 3.101 milioni di euro (3.688 milioni di euro nei primi nove mesi del 2024, -15,9%).
Il dettaglio dell'EBITDA ripartito per settore operativo dei primi nove mesi del 2025 in confronto con i primi nove mesi del 2024 è il seguente:
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peso % | peso % | assolute | % | % like-for-like |
|||
| Domestic | 1.548 | 49,9 | 2.070 | 56,1 | (522) | (25,2) | 4,1 |
| Brasile | 1.558 | 50,2 | 1.622 | 44,0 | (64) | (3,9) | 6,8 |
| Altre attività | (6) | (0,1) | (6) | (0,2) | — | ||
| Rettifiche ed elisioni | 1 | — | 2 | 0,1 | (1) | ||
| Totale consolidato | 3.101 | 100,0 | 3.688 | 100,0 | (587) | (15,9) | 5,4 |
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazioni % |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 3.101 | 3.688 | (15,9) |
| Effetto conversione bilanci in valuta | (160) | ||
| Oneri/(Proventi) non ricorrenti | 99 | 93 | |
| EBITDA ORGANICO esclusa componente non ricorrente | 3.200 | 3.621 | (11,6) |
| Impatti derivanti da: | |||
| Nuovo Master Service Agreement (MSA) | (902) | ||
| Storno precedente MSA fra TIM e FiberCop | 341 | ||
| Altri | (23) | ||
| EBITDA ORGANICO like-for-like | 3.200 | 3.037 | 5,4 |
L'EBIT del Gruppo TIM (Sparkle Discontinued Operations) dei primi nove mesi del 2025 è pari a 908 milioni di euro (1.365 milioni di euro nei primi nove mesi del 2024).
Continua, inoltre, il trend di miglioramento del Risultato del Gruppo. Nel terzo trimestre del 2025 il Risultato netto prima delle quote di competenza dei terzi è positivo per 84 milioni di euro, in miglioramento sequenziale rispetto ai 43 milioni del secondo trimestre e alla perdita di 81 milioni del primo trimestre 2025. Il Risultato netto prima delle quote di competenza dei terzi dei primi nove mesi del 2025 è pertanto positivo per 46 milioni di euro.
Il Risultato netto dei primi nove mesi del 2025 attribuibile ai Soci della Controllante registra una perdita di 109 milioni di euro (-509 milioni di euro nei primi nove mesi del 2024), comprensivo di una perdita netta per Attività cessate/Attività destinate ad essere cedute (Discontinued Operations ed Oneri correlati), per complessivi -56 milioni di euro (-508 milioni di euro nei primi nove mesi del 2024).
In particolare, il Risultato netto attribuibile ai Soci della Controllante nel terzo trimestre 2025 è positivo per 23 milioni di euro, in ulteriore miglioramento rispetto al sostanziale pareggio (-8 milioni di euro) del secondo trimestre e alla perdita di 124 milioni di euro del primo trimestre 2025.
Il personale del Gruppo TIM al 30 settembre 2025 è pari a 25.651 unità (26.338 unità includendo il gruppo Sparkle Discontinued Operations), di cui 16.947 in Italia (26.887 unità al 31 dicembre 2024, di cui 17.521 in Italia).
Nei primi nove mesi del 2025 gli investimenti industriali e per licenze di telefonia mobile/spectrum del Gruppo TIM (Sparkle Discontinued Operations) sono pari a 1.205 milioni di euro (1.296 milioni di euro nei primi nove mesi del 2024).
Gli investimenti industriali sono così ripartiti per settore operativo:
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 | 1.1 - 30.9 2024 | Variazione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| peso % | peso % | ||||
| Domestic | 699 | 58,0 | 738 | 56,9 | (39) |
| Brasile | 506 | 42,0 | 558 | 43,1 | (52) |
| Altre attività | — | — | — | — | — |
| Rettifiche ed elisioni | — | — | — | — | — |
| Totale consolidato | 1.205 | 100,0 | 1.296 | 100,0 | (91) |
| % sui Ricavi | 12,1 | 12,9 | (0,8)pp |
Il flusso di cassa della gestione operativa (Operating Free Cash Flow, calcolato applicando IFRS 16) di Gruppo dei primi nove mesi del 2025 è positivo e pari a 806 milioni di euro (positivo per 1.755 milioni di euro nei primi nove mesi del 2024).
L'Equity Free Cash Flow (calcolato applicando IFRS 16) dei primi nove mesi del 2025 è positivo per 227 milioni di euro (negativo per 368 milioni di euro nei primi nove mesi del 2024).
L'Indebitamento Finanziario Netto contabile al 30 settembre 2025 è pari a 10.652 milioni di euro, in aumento di 415 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024 (10.237 milioni di euro). Tale incremento è dovuto principalmente alla dinamica della gestione operativa-finanziaria e al pagamento dei dividendi da parte della BU Brasile.
L'Indebitamento Finanziario Netto rettificato (comprensivo dei debiti netti IFRS 16) ammonta a 10.534 milioni di euro al 30 settembre 2025, in aumento di 408 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024 (10.126 milioni di euro). Lo storno della valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie registra una variazione negativa di 7 milioni di euro; tale valutazione rettifica l'Indebitamento Finanziario Netto contabile non avendo effetti monetari.
L'Indebitamento Finanziario Netto rettificato - After Lease (al netto dei contratti di lease) al 30 settembre 2025 risulta pari a 7.545 milioni di euro, in aumento di 279 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024 (7.266 milioni di euro).
Per una migliore comprensione dell'informativa, nella tabella che segue sono illustrate le diverse modalità di rappresentazione dell'Indebitamento Finanziario Netto:
| (milioni di euro) | 30.9.2025 | 31.12.2024 | Variazione |
|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (a-b) | |
| Indebitamento Finanziario Netto contabile | 10.652 | 10.237 | 415 |
| Storno valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie | (118) | (111) | (7) |
| Indebitamento Finanziario Netto rettificato | 10.534 | 10.126 | 408 |
| Leasing | (2.966) | (2.860) | (106) |
| Leasing - Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute | (23) | — | (23) |
| Indebitamento Finanziario Netto rettificato - After Lease | 7.545 | 7.266 | 279 |
Nel terzo trimestre del 2025 l'indebitamento finanziario netto rettificato aumenta di 117 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2025.
| (milioni di euro) | 30.9.2025 | 30.6.2025 | Variazione |
|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (a-b) | |
| Indebitamento Finanziario Netto contabile | 10.652 | 10.554 | 98 |
| Storno valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie | (118) | (137) | 19 |
| Indebitamento Finanziario Netto rettificato | 10.534 | 10.417 | 117 |
| Leasing | (2.966) | (2.896) | (70) |
| Leasing - Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute | (23) | (23) | — |
| Indebitamento Finanziario Netto rettificato - After Lease | 7.545 | 7.498 | 47 |
Al 30 settembre 2025 il margine di liquidità disponibile per il Gruppo TIM è pari a 6.945 milioni di euro ed è calcolato considerando:
Tale margine consente una copertura delle passività finanziarie non correnti di Gruppo (inclusa la quota del medio-lungo termine scadente entro dodici mesi) in scadenza per almeno i prossimi 36 mesi.
Dal mese di luglio 2025 la Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti beneficia dell'incasso di 995,4 milioni di euro, a seguito della cessione a un pool di primarie banche dell'intero credito relativo alla restituzione del Canone di Concessione 1998 (quota capitale, rivalutazione ed interessi legali). La cessione non ha alcun impatto sull'Indebitamento Finanziario Netto.
Si segnala che le cessioni di crediti commerciali pro-soluto a società di factoring perfezionate nei primi nove mesi del 2025 hanno comportato un effetto positivo sull'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2025 pari a 1.000 milioni di euro (1.134 milioni di euro al 31 dicembre 2024).
I ricavi della Business Unit Domestic (Sparkle Discontinued Operations) ammontano a 6.879 milioni di euro, in aumento di 131 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2024 (+1,9%).
I ricavi Domestic "like-for-like" sono calcolati come segue:
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazione |
|---|---|---|---|
| % | |||
| RICAVI | 6.879 | 6.748 | 1,9 |
| Effetto conversione bilanci in valuta | — | — | |
| Proventi/(Oneri) non ricorrenti | — | — | |
| RICAVI ORGANICI - esclusa componente non ricorrente | 6.879 | 6.748 | 1,9 |
| Impatti derivanti da: | |||
| Master Service Agreement (MSA) | 67 | ||
| Altri | (15) | ||
| RICAVI ORGANICI like-for-like | 6.879 | 6.800 | 1,2 |
I ricavi da Servizi "like-for-like" ammontano a 6.386 milioni di euro (+116 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2024, +1,9%), grazie alla crescita dei ricavi ICT nonostante gli impatti del contesto competitivo sulla customer base.
I ricavi Handset e Bundle & Handset "like-for-like", inclusa la variazione dei lavori in corso, sono pari a 493 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025, in diminuzione di 37 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per una contrazione del segmento TIM Enterprise.
***
TIM Consumer. Il perimetro di riferimento è costituito dall'insieme di servizi e prodotti di fonia e internet gestiti e sviluppati nel Fisso e nel Mobile per le persone e le famiglie (dalla telefonia pubblica, dalle attività di caring e gestione amministrativa dei clienti), per la clientela delle PMI (Piccole e medie imprese) e SOHO (Small Office Home Office) e per altri operatori mobili (MVNO); è inclusa la società TIM Retail, che coordina l'attività dei negozi di proprietà.
Si riportano di seguito i principali "Key Performance Indicators" di TIM Consumer:
| 30.9.2025 | 31.12.2024 | 30.9.2024 | |
|---|---|---|---|
| Accessi totali Fisso (migliaia) | 6.974 | 7.169 | 7.245 |
| di cui accessi ultra-broadband attivi (migliaia) | 5.539 | 5.478 | 5.455 |
| ARPU Fisso Consumer (€/mese) (1) | 31,9 | 30,5 | 30,3 |
| Consistenza linee mobili a fine periodo (migliaia) | 15.669 | 15.984 | 16.101 |
| di cui Human calling (migliaia) | 13.150 | 13.280 | 13.399 |
| Churn rate Mobile (%) (2) | 13,9 | 19,4 | 14,5 |
| ARPU Mobile Consumer Human calling (€/mese) (3) | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
(1) Ricavi da servizi organici Consumer rapportati alla consistenza media degli accessi Consumer. I dati del 2024 sono stati proformati a pari perimetro del 2025.
(2) Percentuale di linee human cessate nel periodo rispetto alla consistenza media linee human. (3) Ricavi da servizi organici Consumer (visitors e MVNO esclusi) rapportati alla consistenza media linee human calling.
| (milioni di euro) - dati organici | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazione % |
|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (a-b)/b | |
| Ricavi TIM Consumer – like-for-like | 4.507 | 4.527 | (0,4) |
| Ricavi da servizi | 4.169 | 4.168 | — |
| Ricavi Handset e Bundle & Handset | 338 | 359 | (5,8) |
I ricavi di TIM Consumer dei primi nove mesi del 2025 sono pari a 4.507 milioni di euro, la riduzione di 20 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è correlata alla minor vendita di prodotti.
I ricavi da servizi, che sono pari a 4.169 milioni di euro, sono in linea rispetto ai primi nove mesi del 2024.
I ricavi Handset e Bundle & Handset di TIM Consumer sono pari a 338 milioni di euro, in diminuzione di 21 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2024.
TIM Enterprise. Il perimetro di riferimento è costituito dall'insieme di servizi e prodotti di connettività e soluzioni ICT gestiti e sviluppati per la clientela Top, Public Sector, Large Account. Sono incluse le società: Olivetti, TI Trust Technologies, Telsy e Noovle.
| (milioni di euro) - dati organici | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazione % |
|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (a-b)/b | |
| Ricavi TIM Enterprise - like-for-like | 2.372 | 2.273 | 4,4 |
| Ricavi da servizi | 2.217 | 2.102 | 5,5 |
| Ricavi Handset e Bundle & Handset | 155 | 171 | (9,4) |
I ricavi di TIM Enterprise sono pari a 2.372 milioni di euro, in aumento rispetto ai primi nove mesi del 2024 di 99 milioni di euro (+4,4%), grazie alla componente dei ricavi da servizi (+115 milioni di euro, +5,5%), trascinati dai servizi di IT cloud.
L'EBITDA dei primi nove mesi del 2025 della Business Unit Domestic (Sparkle Discontinued Operations) è pari a 1.548 milioni di euro (-522 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2024).
L'EBITDA Domestic "like-for-like" è calcolato come segue:
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazione |
|---|---|---|---|
| % | |||
| EBITDA | 1.548 | 2.070 | (25,2) |
| Effetto conversione bilanci in valuta | — | — | |
| Oneri/ (Proventi) non ricorrenti | 96 | 93 | |
| EBITDA ORGANICO esclusa componente non ricorrente | 1.644 | 2.163 | (24,0) |
| Impatti derivanti da: | |||
| Nuovo Master Service Agreement (MSA) | (902) | ||
| Storno precedente MSA fra TIM e FiberCop | 341 | ||
| Altri | (23) | ||
| EBITDA ORGANICO like-for-like | 1.644 | 1.579 | 4,1 |
L'EBIT nei primi nove mesi del 2025 della Business Unit Domestic (Sparkle Discontinued Operations) è positivo per 188 milioni di euro (+671 milioni di euro nei primi nove mesi del 2024).
Il personale al 30 settembre 2025 è pari a 16.988 unità (17.751 unità al 31 dicembre 2024).
I ricavi dei primi nove mesi del 2025 della Business Unit Brasile (gruppo TIM Brasil) ammontano a 19.705 milioni di reais (18.817 milioni di reais nei primi nove mesi del 2024, +4,7%).
La crescita è stata determinata dai ricavi da servizi (19.191 milioni di reais rispetto ai 18.244 milioni di reais nei primi nove mesi del 2024, +5,2%) con i ricavi da servizi di telefonia mobile in crescita del 5,6% nei primi nove mesi del 2025 grazie al continuo miglioramento del segmento post-paid. I ricavi da servizi di telefonia fissa hanno registrato una riduzione del 2,5% rispetto ai primi nove mesi del 2024, conseguente soprattutto all'andamento dell'offerta Ultrafibra.
I ricavi da vendite di prodotti si sono attestati a 514 milioni di reais (573 milioni di reais nei primi nove mesi del 2024).
L'ARPU mobile nei primi nove mesi del 2025 è stato pari a 32,6 reais (31,1 reais nei primi nove mesi del 2024, +4,8%).
Le linee mobili complessive al 30 settembre 2025 sono pari a 62,6 milioni, in crescita rispetto alle linee mobili complessive al 31 dicembre 2024 (62,1 milioni). Il positivo andamento del segmento post-paid è stato compensato soprattutto dalla riduzione delle linee del segmento pre-paid. Al 30 settembre 2025 i clienti post-paid rappresentano il 51,7% della base clienti (48,7% al 31 dicembre 2024).
L'ARPU BroadBand dei primi nove mesi del 2025 è stato di 94,5 reais (97,8 reais nei primi nove mesi del 2024).
L'EBITDA dei primi nove mesi del 2025 ammonta a 9.846 milioni di reais (9.237 milioni di reais nei primi nove mesi del 2024, +6,6%) e il margine sui ricavi è pari al 50,0% (49,1% nei primi nove mesi del 2024).
L'EBITDA organico al netto della componente non ricorrente è in crescita del 6,8% ed è calcolato come segue:
| (milioni di reais) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazioni | |
|---|---|---|---|---|
| assolute | % | |||
| EBITDA | 9.846 | 9.237 | 609 | 6,6 |
| Oneri/(Proventi) non ricorrenti | 20 | — | 20 | |
| EBITDA ORGANICO esclusa componente non ricorrente | 9.866 | 9.237 | 629 | 6,8 |
La crescita dell'EBITDA è attribuibile principalmente alla positiva performance dei ricavi da servizi parzialmente compensata dalla crescita dei costi operativi.
L'incidenza dell'EBITDA sui ricavi si attesta, in termini organici, al 50,1% (49,1% nei primi nove mesi del 2024).
L'EBIT dei primi nove mesi del 2025 è pari a 4.581 milioni di reais (3.977 milioni di reais nei primi nove mesi del 2024, +15,2%).
L'EBIT organico al netto della componente non ricorrente si attesta nei primi nove mesi del 2025 a 4.601 milioni di reais (3.977 milioni di reais nei primi nove mesi del 2024) con un margine sui ricavi del 23,3% (21,1% nei primi nove mesi del 2024) ed è calcolato come segue:
| (milioni di reais) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazioni | |
|---|---|---|---|---|
| assolute | % | |||
| EBIT | 4.581 | 3.977 | 604 | 15,2 |
| Oneri/(Proventi) non ricorrenti | 20 | — | 20 | |
| EBIT ORGANICO esclusa componente non ricorrente | 4.601 | 3.977 | 624 | 15,7 |
Il personale al 30 settembre 2025 è pari a 8.650 unità (9.123 unità al 31 dicembre 2024).
Al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economica e della situazione patrimoniale e finanziaria, il Gruppo TIM utilizza, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS Accounting Standards, alcuni indicatori alternativi di performance. In particolare, a seguito dell'adozione dell'IFRS 16 il Gruppo TIM presenta i seguenti ulteriori indicatori alternativi di performance:
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazioni | |
|---|---|---|---|---|
| assolute | % | |||
| EBITDA ORGANICO like-for-like | 3.200 | 3.037 | 163 | 5,4 |
| Canoni per leasing | (494) | (468) | (26) | |
| EBITDA After Lease (EBITDA-AL) like-for-like | 2.706 | 2.569 | 137 | 5,3 |
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazioni | |
|---|---|---|---|---|
| assolute | % | |||
| EBITDA ORGANICO like-for-like | 1.644 | 1.579 | 65 | 4,1 |
| Canoni per leasing | (138) | (133) | (5) | |
| EBITDA After Lease (EBITDA-AL) like-for-like | 1.506 | 1.446 | 60 | 4,1 |
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazioni | |
|---|---|---|---|---|
| assolute | % | |||
| EBITDA ORGANICO esclusa componente non ricorrente | 1.561 | 1.462 | 99 | 6,8 |
| Canoni per leasing (*) | (356) | (335) | (21) | |
| EBITDA After Lease (EBITDA-AL) | 1.205 | 1.127 | 78 | 6,9 |
(*) Non includono le penali connesse al decommissioning plan conseguente all'acquisizione delle attività mobili del gruppo Oi pari a circa 35 milioni di reais; circa 6 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025 (circa 110 milioni di reais; circa 19 milioni di euro nei primi nove mesi del 2024).
| (milioni di euro) | 30.9.2025 | 31.12.2024 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Indebitamento Finanziario Netto Rettificato | 10.534 | 10.126 | 408 |
| Leasing | (2.989) | (2.860) | (129) |
| Indebitamento Finanziario Netto Rettificato - After Lease | 7.545 | 7.266 | 279 |
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazione |
|---|---|---|---|
| Equity Free Cash Flow | 227 | (368) | 595 |
| Pagamenti contratti di Leasing (quota capitale) | (293) | (467) | 174 |
| Equity Free Cash Flow After Lease | (66) | (835) | 769 |
Alla luce dell'andamento dei principali segmenti di business nei primi nove mesi del 2025, viene confermata la guidance già comunicata con l'approvazione del Piano Industriale TIM 2025-2027.
Il 12 settembre 2025 si è concluso il periodo di adesione all'offerta in opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma secondo, del codice civile rivolta agli azionisti che non hanno esercitato, in tutto o in parte, il diritto di recesso conseguente alla modifica dell'articolo 3 dello statuto relativo all'oggetto sociale, deliberata dall'assemblea degli azionisti della Società in sede straordinaria in data 24 giugno 2025, per l'acquisto delle n. 1.364.581 azioni ordinarie e n. 151.748 azioni di risparmio.
Tutte le azioni oggetto di recesso, risultano acquistate per un controvalore complessivo pari a circa 443.546 Euro, sia per effetto dell'esercizio dei diritti di opzione, sulla base del rapporto di n. 1 azione ordinaria receduta per ogni 11.146 diritti di opzione e di n. 1 azione di risparmio receduta per 39.712 diritti di opzione esercitati, che per effetto dell'esercizio dei diritti di prelazione.
Il pagamento del controvalore delle azioni oggetto di recesso, così come l'accredito e il trasferimento delle azioni acquistate, è avvenuto in data 6 ottobre 2025.
Il governo dei rischi rappresenta uno strumento strategico per la creazione di valore per il Gruppo TIM che ha adottato un Modello di Enterprise Risk Management in continua evoluzione, allineato con normative e standard internazionali, per consentire di individuare, valutare e gestire i rischi in modo omogeneo all'interno del Gruppo, evidenziando potenziali sinergie tra gli attori coinvolti nella valutazione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.
Il processo di Enterprise Risk Management è integrato con i processi di pianificazione strategica ed operativa, progettato per individuare potenziali eventi che possano influire sull'attività d'impresa, al fine di gestire il rischio entro limiti accettabili ovvero mantenendo i rischi entro un livello che non comprometta la stabilità finanziaria, operativa e/o la reputazione del Gruppo TIM, fornendo un framework di riferimento a supporto del conseguimento degli obiettivi di Piano Industriale.
Inoltre, il Gruppo TIM, da sempre attento alle tematiche di sostenibilità, recepisce e integra i rischi considerati rilevanti dagli stakeholder interni ed esterni e/o desunti dall'analisi di doppia rilevanza, sulla base della materialità finanziaria che influenza le performance economico-finanziarie dell'azienda e della materialità di impatto, che mette in evidenza come le attività dell'azienda possono influenzare l'ambiente, la società e gli stakeholders, contribuendo ad una gestione più completa e sostenibile dei rischi.
Il Modello di Enterprise Risk Management adottato dal Gruppo TIM:
Per maggiori dettagli, si rimanda a quanto illustrato nel capitolo "Principali rischi e incertezze" della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024, in cui sono dettagliatamente riportati i principali rischi afferenti all'attività di business del Gruppo TIM che possono incidere, anche in modo considerevole, sulla capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Adrian Calaza Noia, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

| Gruppo TIM - Schemi | 17 |
|---|---|
| Gruppo TIM - Conto economico separato consolidato | 17 |
| Gruppo TIM - Conto economico complessivo consolidato | 18 |
| Gruppo TIM - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata | 19 |
| Gruppo TIM - Rendiconto finanziario consolidato | 21 |
| Gruppo TIM - Movimenti del patrimonio netto consolidato | 23 |
| Gruppo TIM - Indebitamento finanziario netto | 24 |
| Gruppo TIM - Variazione dell'indebitamento finanziario netto rettificato | 25 |
| Gruppo TIM - Informazioni per settore operativo | 26 |
| Domestic | 26 |
| Brasile | 26 |
| Gruppo TIM - Personale | 27 |
| Gruppo TIM - Impatto sulle singole voci del conto economico separato consolidato degli eventi e operazioni di natura non ricorrente |
ı 28 |
| Gruppo TIM - Struttura del debito, emissioni obbligazionarie e obbligazioni in scadenza | 29 |
| Gruppo TIM - Contenziosi e azioni giudiziarie pendenti | 31 |
| Gruppo TIM - Indicatori alternativi di performance | 44 |

Gli schemi di Conto Economico Separato Consolidato, Conto Economico Complessivo Consolidato, Situazione Patrimoniale– Finanziaria Consolidata, di Rendiconto Finanziario Consolidato, Movimenti del Patrimonio Netto Consolidato nonché l'Indebitamento Finanziario Netto Consolidato del Gruppo TIM, nel seguito presentati, sono coerenti con gli schemi di bilancio consolidato inclusi nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 di TIM e nella relazione finanziaria semestrale. Tali schemi non sono stati oggetto di verifica da parte della società di revisione.
I criteri contabili e i principi di consolidamento adottati sono omogenei a quelli utilizzati in sede di Bilancio consolidato del Gruppo TIM al 31 dicembre 2024 al quale si rimanda, fatta eccezione per le modifiche ai principi contabili emesse dallo IASB ed in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazioni | |
|---|---|---|---|---|
| (a-b) | ||||
| (a) | (b) | assolute | % | |
| Ricavi | 9.976 | 10.029 | (53) | (0,5) |
| Altri proventi operativi | 197 | 116 | 81 | 69,8 |
| Totale ricavi e proventi operativi | 10.173 | 10.145 | 28 | 0,3 |
| Acquisti di materie e servizi | (5.789) | (5.215) | (574) | (11,0) |
| Costi del personale | (1.074) | (1.056) | (18) | (1,7) |
| Altri costi operativi | (425) | (451) | 26 | 5,8 |
| Variazione delle rimanenze | 19 | 30 | (11) | (36,7) |
| Attività realizzate internamente | 197 | 235 | (38) | (16,2) |
| Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA) |
3.101 | 3.688 | (587) | (15,9) |
| Ammortamenti | (2.197) | (2.323) | 126 | 5,4 |
| Plusvalenze/(Minusvalenze) da realizzo di attività non correnti | 4 | 14 | (10) | (71,4) |
| Ripristini di valore/(Svalutazioni) di attività non correnti | — | (14) | 14 | — |
| Risultato operativo (EBIT) | 908 | 1.365 | (457) | (33,5) |
| Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto |
(18) | (17) | (1) | (5,9) |
| Altri proventi/(oneri) da partecipazioni | 1 | 9 | (8) | (88,9) |
| Proventi finanziari | 700 | 768 | (68) | (8,9) |
| Oneri finanziari | (1.435) | (1.836) | 401 | 21,8 |
| Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento |
156 | 289 | (133) | (46,0) |
| Imposte sul reddito | (54) | (103) | 49 | 47,6 |
| Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento | 102 | 186 | (84) | (45,2) |
| Utile (perdita) da Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute |
(56) | (508) | 452 | 89,0 |
| Utile (perdita) del periodo | 46 | (322) | 368 | — |
| Attribuibile a: | ||||
| Soci della Controllante | (109) | (509) | 400 | 78,6 |
| Partecipazioni di minoranza | 155 | 187 | (32) | (17,1) |

Ai sensi dello IAS 1 (Presentazione del bilancio) è di seguito esposto il prospetto di Conto Economico Complessivo Consolidato, comprensivo, oltre che dell'Utile (perdita) del periodo, come da Conto Economico Separato Consolidato, delle altre variazioni dei Movimenti di Patrimonio Netto diverse dalle transazioni con gli Azionisti.
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
|---|---|---|
| Utile (perdita) del periodo (a) |
46 | (322) |
| Altre componenti del conto economico complessivo consolidato | ||
| Altre componenti che non saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato |
||
| Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo: |
||
| Utili (perdite) da adeguamento al fair value | 12 | 11 |
| Effetto fiscale | — | — |
| (b) | 12 | 11 |
| Rimisurazione piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19): | ||
| Utili (perdite) attuariali | — | 17 |
| Effetto fiscale | — | — |
| (c) | — | 17 |
| Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto: |
||
| Utili (perdite) | — | — |
| Effetto fiscale | — | — |
| (d) | — | — |
| Totale altre componenti che non saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato (e=b+c+d) |
12 | 28 |
| Altre componenti che saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato |
||
| Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo: |
||
| Utili (perdite) da adeguamento al fair value | 25 | 11 |
| Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato | (15) | 4 |
| Effetto fiscale | — | — |
| (f) | 10 | 15 |
| Strumenti derivati di copertura: | ||
| Utili (perdite) da adeguamento al fair value | (178) | (184) |
| Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato | 231 | 269 |
| Effetto fiscale | (13) | (20) |
| (g) | 40 | 65 |
| Differenze cambio di conversione di attività estere: Utili (perdite) di conversione di attività estere |
100 | (555) |
| Perdite (utili) di conversione di attività estere trasferiti al conto economico separato | ||
| consolidato | — | — |
| Effetto fiscale | — | — |
| (h) | 100 | (555) |
| Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto: |
||
| Utili (perdite) | — | — |
| Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato | — | — |
| Effetto fiscale | — | — |
| (i) | — | — |
| Totale altre componenti che saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato (k=f+g+h+i) |
150 | (475) |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo consolidato (m=e+k) |
162 | (447) |
| Utile (perdita) complessivo del periodo (a+m) |
208 | (769) |
| Attribuibile a: | ||
| Soci della Controllante | (4) | (756) |
| Partecipazioni di minoranza | 212 | (13) |

| (milioni di euro) | 30.9.2025 | 31.12.2024 | Variazioni | |
|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (a-b) | ||
| Attività | ||||
| Attività non correnti | ||||
| Attività immateriali | ||||
| Avviamento | 11.054 | 11.030 | 24 | |
| Attività immateriali a vita utile definita | 5.557 | 6.011 | (454) | |
| 16.611 | 17.041 | (430) | ||
| Attività materiali | ||||
| Immobili, impianti e macchinari di proprietà | 4.115 | 4.560 | (445) | |
| Diritti d'uso su beni di terzi | 3.317 | 3.467 | (150) | |
| Altre attività non correnti | ||||
| Partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto |
253 | 265 | (12) | |
| Altre partecipazioni | 177 | 150 | 27 | |
| Crediti finanziari non correnti per contratti di locazione attiva | 38 | 40 | (2) | |
| Altre attività finanziarie non correnti | 411 | 646 | (235) | |
| Crediti vari e altre attività non correnti | 1.697 | 1.795 | (98) | |
| Attività per imposte anticipate | 524 | 513 | 11 | |
| 3.100 | 3.409 | (309) | ||
| Totale Attività non correnti | (a) | 27.143 | 28.477 | (1.334) |
| Attività correnti | ||||
| Rimanenze di magazzino | 243 | 297 | (54) | |
| Crediti commerciali, vari e altre attività correnti | 4.036 | 4.146 | (110) | |
| Crediti per imposte sul reddito | 92 | 124 | (32) | |
| Attività finanziarie correnti | ||||
| Crediti finanziari correnti per contratti di locazione attiva | 41 | 44 | (3) | |
| Titoli diversi dalle partecipazioni, altri crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti |
2.209 | 1.651 | 558 | |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | 1.767 | 2.924 | (1.157) | |
| 4.017 | 4.619 | (602) | ||
| Sub-totale Attività correnti | 8.388 | 9.186 | (798) | |
| Attività cessate/ Attività non correnti destinate ad essere cedute | ||||
| di natura finanziaria | 150 | — | 150 | |
| di natura non finanziaria | 1.012 | — | 1.012 | |
| 1.162 | — | 1.162 | ||
| Totale Attività correnti | (b) | 9.550 | 9.186 | 364 |
| Totale Attività | (a+b) | 36.693 | 37.663 | (970) |

| (milioni di euro) | 30.9.2025 | 31.12.2024 | Variazioni | |
|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (a-b) | ||
| Patrimonio netto e Passività | ||||
| Patrimonio netto | ||||
| Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante | 11.940 | 11.957 | (17) | |
| Patrimonio netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza | 1.363 | 1.404 | (41) | |
| Totale Patrimonio netto | (c) | 13.303 | 13.361 | (58) |
| Passività non correnti | ||||
| Passività finanziarie non correnti per contratti di finanziamento e altri | 8.085 | 8.728 | (643) | |
| Passività finanziarie non correnti per contratti di locazione passiva | 2.538 | 2.421 | 117 | |
| Fondi relativi al personale | 193 | 200 | (7) | |
| Passività per imposte differite | 61 | 61 | — | |
| Fondi per rischi e oneri | 410 | 485 | (75) | |
| Debiti vari e altre passività non correnti | 704 | 896 | (192) | |
| Totale Passività non correnti | (d) | 11.991 | 12.791 | (800) |
| Passività correnti | ||||
| Passività finanziarie correnti per contratti di finanziamento e altri | 3.515 | 3.870 | (355) | |
| Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva | 507 | 523 | (16) | |
| Debiti commerciali, vari e altre passività correnti | 6.302 | 7.074 | (772) | |
| Debiti per imposte sul reddito | 32 | 44 | (12) | |
| Sub-totale Passività correnti | 10.356 | 11.511 | (1.155) | |
| Passività direttamente correlate ad Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute |
||||
| di natura finanziaria | 623 | — | 623 | |
| di natura non finanziaria | 420 | — | 420 | |
| 1.043 | — | 1.043 | ||
| Totale Passività correnti | (e) | 11.399 | 11.511 | (112) |
| Totale Passività | (f=d+e) | 23.390 | 24.302 | (912) |
| Totale Patrimonio netto e passività | (c+f) | 36.693 | 37.663 | (970) |

| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
|---|---|---|
| Flusso monetario da attività operative: | ||
| Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento | 102 | 186 |
| Rettifiche per: | ||
| Ammortamenti | 2.197 | 2.323 |
| Svalutazioni (ripristini di valore) di attività non correnti (incluse partecipazioni) | — | 14 |
| Variazione netta delle attività (passività) per imposte anticipate (differite) | (34) | 59 |
| Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di attività non correnti (incluse partecipazioni) | (4) | (23) |
| Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto |
18 | 17 |
| Variazione dei fondi relativi al personale | (3) | 11 |
| Variazione delle rimanenze | (19) | (28) |
| Variazione dei crediti commerciali e altri crediti netti | (60) | 15 |
| Variazione dei debiti commerciali | (770) | (424) |
| Variazione netta dei crediti/debiti per imposte sul reddito | 17 | 38 |
| Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/passività | (8) | 77 |
| Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività operative (a) |
1.436 | 2.265 |
| Flusso monetario da attività di investimento: | ||
| Acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi per cassa | (1.329) | (1.517) |
| Contributi in conto impianti incassati | — | 8 |
| Acquisizione del controllo in imprese e rami d'azienda, al netto delle disponibilità acquisite | (1) | (4) |
| Acquisizione/Cessione di altre partecipazioni | (23) | (33) |
| Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie (esclusi i derivati attivi di copertura e non) (1) |
53 | 2.592 |
| Corrispettivo incassato per la cessione del controllo in imprese controllate e di rami d'azienda, al netto delle disponibilità cedute |
— | 3.904 |
| Corrispettivo incassato/rimborsato dalla vendita di attività immateriali, materiali e di altre attività non correnti |
1 | 290 |
| Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di investimento (b) |
(1.299) | 5.240 |
| Flusso monetario da attività di finanziamento: | ||
| Variazione delle passività finanziarie correnti e altre | 1.004 | (1.102) |
| Accensione di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) | 1.306 | 1.888 |
| Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) | (3.370) | (7.908) |
| Variazione Derivati Attivi/Passivi di copertura e non | 6 | 279 |
| Incassi per aumenti/rimborsi di capitale (comprese società controllate) | — | — |
| Dividendi pagati | (133) | (129) |
| Variazioni di possesso in imprese controllate | (56) | (8) |
| Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di finanziamento (c) |
(1.243) | (6.980) |
| Flusso monetario generato (assorbito) dalle Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute (d) |
(9) | (1.320) |
| Flusso monetario complessivo (e=a+b+c+d) |
(1.115) | (795) |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette all'inizio del periodo (f) |
2.924 | 2.912 |
| Differenze cambio di conversione nette sulla cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette (g) |
12 | (65) |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo (h=e+f+g) |
1.821 | 2.052 |
(1) La voce include investimenti su titoli negoziabili per 1.476 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025 (1.891 milioni di euro nei primi nove mesi del 2024) e rimborsi di titoli negoziabili per 1.605 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025 (2.055 milioni nei primi nove mesi del 2024) relativi a TIM S.A. e a Telecom Italia Finance S.A..

| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
|---|---|---|
| Acquisti di attività immateriali | (544) | (528) |
| Acquisti di attività materiali | (636) | (746) |
| Acquisti di diritti d'uso su beni di terzi | (505) | (494) |
| Totale acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi per competenza |
(1.685) | (1.768) |
| Variazione debiti per acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi |
356 | 251 |
| Totale acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi per cassa |
(1.329) | (1.517) |
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
|---|---|---|
| Imposte sul reddito (pagate)/incassate | (55) | (24) |
| Interessi pagati | (852) | (1.159) |
| Interessi incassati | 265 | 487 |
| Dividendi incassati | 2 | 12 |
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
|---|---|---|
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette all'inizio del periodo: | ||
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | 2.924 | 2.912 |
| Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista | — | — |
| 2.924 | 2.912 | |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo: | ||
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | 1.822 | 2.164 |
| Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista | (1) | (112) |
| 1.821 | 2.052 |

| Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (milioni di euro) | Capitale | Riserva da sovrapprezz o azioni |
Riserva per attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo |
Riserva per adeguament o al fair value degli strumenti derivati di copertura |
Riserva per differenze cambio di conversione di attività estere |
Riserva per rimisurazion e piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19) |
Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto |
Altre riserve e utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) del periodo |
Totale | Patrimonio netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza |
Totale patrimonio netto |
| Saldo al 31 dicembre 2023 |
11.620 | 575 | (22) | (80) | (1.959) | (79) | — | 3.591 | 13.646 | 3.867 | 17.513 |
| Movimenti di patrimonio netto del periodo: |
|||||||||||
| Dividendi deliberati | — | (124) | (124) | ||||||||
| Utile (perdita) complessivo del periodo |
26 | 65 | (355) | 17 | (509) | (756) | (13) | (769) | |||
| Deconsolidamento NetCo |
— | (2.283) | (2.283) | ||||||||
| Assegnazione azioni proprie per LTI |
4 | (4) | — | — | |||||||
| Altri movimenti | (575) | (68) | (643) | 5 | (638) | ||||||
| Saldo al 30 settembre 2024 |
11.624 | — | 4 | (15) | (2.314) | (62) | — | 3.010 | 12.247 | 1.452 | 13.699 |
| Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (milioni di euro) | Capitale | Riserva da sovrapprezz o azioni |
Riserva per attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo |
Riserva per adeguament o al fair value degli strumenti derivati di copertura |
Riserva per differenze cambio di conversione di attività estere |
Riserva per rimisurazion e piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19) |
Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto |
Altre riserve e utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) del periodo |
Totale | Patrimonio netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza |
Totale patrimonio netto |
| Saldo al 31 dicembre 2024 |
11.624 | — | (6) | (76) | (2.439) | (66) | — | 2.920 | 11.957 | 1.404 | 13.361 |
| Movimenti di patrimonio netto del periodo: |
|||||||||||
| Dividendi deliberati | — | (203) | (203) | ||||||||
| Utile (perdita) complessivo del periodo |
22 | 40 | 43 | (109) | (4) | 212 | 208 | ||||
| Altri movimenti | (12) | (12) | (51) | (63) | |||||||
| Saldo al 30 settembre 2025 |
11.624 | — | 16 | (36) | (2.396) | (66) | — | 2.799 | 11.941 | 1.362 | 13.303 |

| (a) (b) (a-b) Passività finanziarie non correnti Obbligazioni 6.955 7.527 (572) Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie 1.130 1.201 (71) Passività finanziarie non correnti per contratti di locazione passiva 2.538 2.421 117 10.623 11.149 (526) Passività finanziarie correnti () Obbligazioni 1.319 2.401 (1.082) Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie 2.196 1.469 727 Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva 507 523 (16) 4.022 4.393 (371) Passività finanziarie direttamente correlate ad Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute 623 — 623 Totale debito finanziario lordo 15.268 15.542 (274) Attività finanziarie non correnti Titoli diversi dalle partecipazioni — — — Crediti finanziari non correnti per contratti di locazione attiva (38) (40) 2 Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti (411) (646) 235 (449) (686) 237 Attività finanziarie correnti Titoli diversi dalle partecipazioni (1.443) (1.539) 96 Crediti finanziari correnti per contratti di locazione attiva (41) (44) 3 Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti (766) (112) (654) Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti (1.767) (2.924) 1.157 (4.017) (4.619) 602 Attività finanziarie comprese nelle Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute (150) — (150) Totale attività finanziarie (4.616) (5.305) 689 Indebitamento finanziario netto contabile 10.652 10.237 415 Storno valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie (118) (111) (7) Indebitamento finanziario netto rettificato 10.534 10.126 408 Così dettagliato: Totale debito finanziario lordo rettificato 14.974 15.189 (215) Totale attività finanziarie rettificate (4.440) (5.063) 623 () di cui quota corrente del debito a M/L termine: Obbligazioni 1.319 2.401 (1.082) Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie 714 991 (277) Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva 482 474 8 |
(milioni di euro) | 30.9.2025 | 31.12.2024 | Variazione |
|---|---|---|---|---|

| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazione |
|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (a-b) | |
| EBITDA | 3.101 | 3.688 | (587) |
| Investimenti industriali di competenza | (1.205) | (1.296) | 91 |
| Variazione del capitale circolante netto operativo: | (1.096) | (536) | (560) |
| Variazione delle rimanenze | (19) | (28) | 9 |
| Variazione dei crediti commerciali e altri crediti netti | (60) | 15 | (75) |
| Variazione dei debiti commerciali | (894) | (621) | (273) |
| Variazione di debiti per licenze di telefonia mobile / spectrum | — | (24) | 24 |
| Altre variazioni di crediti/debiti operativi | (123) | 122 | (245) |
| Variazione dei fondi relativi al personale | (3) | 11 | (14) |
| Variazione dei fondi operativi e altre variazioni | 9 | (112) | 121 |
| Operating Free Cash Flow netto | 806 | 1.755 | (949) |
| % sui Ricavi | 8,1 | 17,5 | (9,4)pp |
| Flusso cessione di partecipazioni e altre dismissioni | 1 | 3 | (2) |
| Aumenti/Rimborsi di capitale comprensivi di oneri accessori | — | — | — |
| Investimenti finanziari | (80) | (45) | (35) |
| Pagamento dividendi | (133) | (129) | (4) |
| Incrementi di contratti di leasing | (480) | (472) | (8) |
| Flusso oneri finanziari, imposte e altri fabbisogni netti, non operativi | (429) | (303) | (126) |
| Impatto su PFN operazione cessione NetCo | — | 15.321 | (15.321) |
| Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato delle | |||
| attività in funzionamento | (315) | 16.130 | (16.445) |
| Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto delle attività cessate/ | |||
| attività non correnti destinate ad essere cedute | (93) | (1.377) | 1.284 |
| Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato | (408) | 14.753 | (15.161) |
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazione |
|---|---|---|---|
| Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato | (408) | 14.753 | (15.161) |
| Impatto per locazioni finanziarie (nuove operazioni di leasing e/o i rinnovi e/o le proroghe (-) / eventuali disdette/estinzioni anticipate di operazioni di leasing (+)) |
422 | 35 | 387 |
| Pagamento delle licenze TLC e per l'utilizzo di frequenze | — | 24 | (24) |
| Impatto finanziario derivante da operazioni di acquisizione e/o cessioni di partecipazioni | 80 | (15.298) | 15.378 |
| Pagamento dei dividendi e Change in Equity | 133 | 118 | 15 |
| Equity Free Cash Flow | 227 | (368) | 595 |

| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
(a-b) | Variazioni |
|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | assolute | % | |
| Ricavi | 6.879 | 6.748 | 131 | 1,9 |
| EBITDA | 1.548 | 2.070 | (522) | (25,2) |
| % sui Ricavi | 22,5 | 30,7 | (8,2)pp | |
| EBIT | 188 | 671 | (483) | (72,0) |
| % sui Ricavi | 2,7 | 9,9 | (7,2)pp | |
| Personale a fine periodo (unità) (°) | 16.988 | (*)17.751 | (763) | (4,3) |
(°) Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 139 unità al 30 settembre 2025 (63 unità al 31 dicembre 2024). (*) La consistenza del personale è relativa al 31 dicembre 2024.
| 30.9.2025 | 31.12.2024 | 30.9.2024 | |
|---|---|---|---|
| Accessi totali Fisso (migliaia) | 6.974 | 7.169 | 7.245 |
| di cui accessi ultra-broadband attivi (migliaia) | 5.539 | 5.478 | 5.455 |
| ARPU Fisso Consumer (€/mese) (1) | 31,9 | 30,5 | 30,3 |
| Consistenza linee mobili a fine periodo (migliaia) | 15.669 | 15.984 | 16.101 |
| di cui Human calling (migliaia) | 13.150 | 13.280 | 13.399 |
| Churn rate Mobile (%) (2) | 13,9 | 19,4 | 14,5 |
| ARPU Mobile Consumer Human calling (€/mese) (3) | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
(1) Ricavi da servizi organici Consumer rapportati alla consistenza media degli accessi Consumer. I dati del 2024 sono stati proformati a pari perimetro del 2025.
(2) Percentuale di linee human cessate nel periodo rispetto alla consistenza media linee human.
| (milioni di euro) | (milioni di reais) | Variazioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
||||
| assolute | % | ||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (c-d) | (c-d)/d | ||
| Ricavi | 3.119 | 3.304 | 19.705 | 18.817 | 888 | 4,7 | |
| EBITDA | 1.558 | 1.622 | 9.846 | 9.237 | 609 | 6,6 | |
| % sui Ricavi | 50,0 | 49,1 | 50,0 | 49,1 | 0,9pp | ||
| EBIT | 725 | 698 | 4.581 | 3.977 | 604 | 15,2 | |
| % sui Ricavi | 23,2 | 21,1 | 23,2 | 21,1 | 2,1pp | ||
| Personale a fine periodo (unità) | 8.650 | (*)9.123 | (473) | (5,2) |
(*) La consistenza del personale è relativa al 31 dicembre 2024.
(3) Ricavi da servizi organici Consumer (visitors e MVNO esclusi) rapportati alla consistenza media linee human calling.

| (unità equivalenti) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
Variazione |
|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (a-b) | |
| Consistenza media retribuita–Italia | 14.057 | 14.307 | (250) |
| Consistenza media retribuita–Estero | 8.602 | 8.816 | (214) |
| Totale consistenza media retribuita | 22.659 | 23.123 | (464) |
| Discontinued Operations | 620 | 12.753 | (12.133) |
| Totale consistenza media retribuita–comprese Discontinued Operations (1) | 23.279 | 35.876 | (12.597) |
(1) Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 72 unità medie in Italia nei primi nove mesi del 2025; 1 unità media in Italia nei primi nove mesi del 2024.
| (unità) | 30.9.2025 | 31.12.2024 | Variazione |
|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (a-b) | |
| Organico – Italia | 16.947 | 17.521 | (574) |
| Organico – Estero | 8.704 | 9.366 | (662) |
| Totale organico a fine periodo | 25.651 | 26.887 | (1.236) |
| Discontinued Operations | 687 | — | 687 |
| Totale organico a fine periodo - comprese Discontinued Operations (1) | 26.338 | 26.887 | (549) |
(1) Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 139 unità in Italia al 30.9.2025; 63 unità in Italia al 31.12.2024..
| (unità) | 30.9.2025 | 31.12.2024 | Variazione |
|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (a-b) | |
| Domestic | 16.988 | 17.751 | (763) |
| Brasile | 8.650 | 9.123 | (473) |
| Altre attività | 13 | 13 | — |
| Totale | 25.651 | 26.887 | (1.236) |

Ai sensi della Comunicazione Consob n. DME/RM/9081707 del 16 settembre 2009, vengono di seguito esposte le informazioni circa l'impatto sulle singole voci di Conto Economico Separato Consolidato degli eventi e operazioni non ricorrenti:
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2025 |
1.1 - 30.9 2024 |
|---|---|---|
| Ricavi e altri proventi operativi: | ||
| Altri proventi operativi - Sopravvenienze attive | 15 | — |
| Acquisti di materie e servizi, Variazione delle rimanenze: | ||
| Acquisti di materie e servizi - Oneri connessi ad accordi e allo sviluppo di progetti non ricorrenti e altri oneri | (29) | (11) |
| Costi del personale: | ||
| Oneri connessi a processi di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale e altri | (72) | (70) |
| Altri costi operativi: | ||
| Oneri conseguenti a contenziosi e sanzioni di carattere regolatorio e a potenziali passività ad essi correlati, altri accantonamenti e oneri |
(13) | (12) |
| Impatto su Risultato operativo ante Ammortamenti, Plusvalenze/(minusvalenze) e Ripristini di valore/ (svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA) |
(99) | (93) |
| Plusvalenze/(Minusvalenze) da realizzo di attività non correnti: | ||
| Plusvalenze da realizzo di attività non correnti | 1 | 3 |
| Impatto su Risultato operativo (EBIT) | (98) | (90) |
| Altri proventi/(oneri) da partecipazioni: | ||
| Altri(oneri)/proventi da operazioni societarie | — | 9 |
| Proventi finanziari: | ||
| Altri proventi finanziari | — | (2) |
| Oneri finanziari: | ||
| Altri oneri finanziari | (16) | (59) |
| Impatto sull'Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento | (114) | (142) |
| Imposte sul reddito relative a partite non ricorrenti | 4 | 17 |
| Proventi/(Oneri) connessi ad Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute | (96) | 167 |
| Impatto sull'Utile (perdita) del periodo | (206) | 42 |

Nella tabella sottostante sono riportate le linee di credito committed:
| (miliardi di euro) | 30.9.2025 | 31.12.2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Accordato | Utilizzato | Accordato | Utilizzato | |
| Revolving Credit Facility – aprile 2030 (*) | 3,000 | — | 4,000 | — |
| Term Credit Facility - luglio 2030 | 0,750 | 0,015 | — | — |
| Totale | 3,750 | 0,015 | 4,000 | — |
(*) Ai sensi del contratto firmato le Banche sono impegnate a provvedere i fondi a chiamata (con un preavviso di almeno 3 giorni). Trattandosi di una linea "Committed", le banche non hanno meccanismi per non onorare la richiesta di fondi avanzata dalla Società, fatte salve le clausole di cancellazione obbligatoria anticipata standard di mercato (Scadenza naturale del contratto, Cambio di controllo, Borrower Illegality, Events of default, ognuna come definita nel contratto).
In data 31 marzo 2025 TIM ha sottoscritto un accordo di modifica della Revolving Credit Facility esistente, con efficacia dal 4 aprile 2025, estendendone la scadenza al 4 aprile 2030 e riducendone l'importo da 4 miliardi di euro a 3 miliardi di euro.
In data 22 luglio 2025 TIM ha stipulato una nuova Term Credit Facility con primarie banche nazionali e internazionali per un importo pari a 750 milioni di euro e scadenza 22 luglio 2030, che beneficia della garanzia SACE (ai sensi della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modificazioni), attualmente utilizzata per 15 milioni di euro.
Relativamente all'evoluzione dei prestiti obbligazionari nel corso dei primi nove mesi del 2025 si segnala quanto segue:
| (milioni di valuta originaria) | Valuta | Importo | Data di emissione |
|---|---|---|---|
| Nuove emissioni | |||
| TIM Brasil 2.791,7 milioni di BRL CDI+0,70% | BRL | 2.791,7 | 23/7/2025 |
| TIM Brasil 2.208,3 milioni di BRL CDI+0,85% | BRL | 2.208,3 | 23/7/2025 |
| TIM S.p.A. 500 milioni di euro 3,625% | EUR | 500 | 30/9/2025 |
| (milioni di valuta originaria) | Valuta | Importo | Data di rimborso |
| Rimborsi | |||
| TIM Brasil 5.000 milioni di BRL CDI+2,3% | BRL | 294 | 27/1/2025 |
| TIM S.p.A. 1.000 milioni di euro 2,750% | EUR | 1.000 | 15/4/2025 |
| TIM Brasil 5.000 milioni di BRL CDI+2,3% | BRL | 294 | 25/4/2025 |
| TIM Brasil 5.000 milioni di BRL CDI+2,3% | BRL | 3.824 | 25/7/2025 |
| TIM S.p.A. 1.000 milioni di euro 3,000% | EUR | 1.000 | 30/9/2025 |
Il valore nominale di rimborso dei prestiti obbligazionari in scadenza nei 18 mesi successivi al 30 settembre 2025 emessi da TIM S.p.A. e TIM S.A. è pari a 1.138 milioni di euro, come di seguito dettagliato:
■ 533 milioni di reais (pari a 85 milioni di euro al 30/9/25), scadenza giugno 2026.
I titoli obbligazionari emessi da TIM S.p.A., Telecom Italia Finance S.A. e Telecom ltalia Capital S.A. non contengono covenant finanziari di sorta (es. ratio Debt/EBITDA, EBITDA/Interessi, ecc.) né clausole che comportino il rimborso anticipato automatico dei prestiti in funzione di eventi diversi dall'insolvenza del Gruppo TIM; inoltre, il rimborso dei prestiti obbligazionari e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie specifiche, né sono previsti impegni a rilasciare future garanzie, ad eccezione delle garanzie

piene ed incondizionate concesse da TIM S.p.A. per i prestiti obbligazionari emessi da Telecom Italia Finance S.A. e Telecom Italia Capital S.A..
Trattandosi principalmente di operazioni collocate presso investitori istituzionali sui principali mercati dei capitali mondiali (Euromercato e USA), i termini che regolano i prestiti sono in linea con la market practice per operazioni analoghe effettuate sui medesimi mercati.
Nella documentazione dei prestiti concessi a TIM sono previsti gli usuali covenant di altro genere, fra cui l'impegno a non vincolare asset aziendali a garanzia di finanziamenti ("negative pledge"), l'impegno a non modificare l'oggetto del business o cedere asset aziendali a meno che non sussistano specifiche condizioni (ad esempio, la cessione avvenga al fair market value). Covenant di contenuto sostanzialmente simile sono riscontrabili nei finanziamenti di export credit agreement.
Nei contratti di finanziamento TIM è tenuta a comunicare il cambiamento di controllo. Elementi identificativi del verificarsi di tale ipotesi di change of control e le conseguenze ad esso applicabili - tra le quali rientrano, a discrezione degli investitori, l'eventuale costituzione di garanzie ovvero il rimborso anticipato della quota erogata per cassa e la cancellazione del commitment in assenza di diverso accordo - sono puntualmente disciplinati nei singoli contratti.
Inoltre, i contratti di finanziamento in essere contengono un generico impegno di TIM, la cui violazione costituisce un event of default, a non porre in essere operazioni societarie di fusione, scissione, conferimento di ramo d'azienda al di fuori del Gruppo a meno che non sussistano specifiche condizioni. Il verificarsi di tale event of default può implicare, se richiesto dal Lender, il rimborso anticipato degli importi utilizzati e/o la cancellazione dei commitment non ancora utilizzati.
In particolare, con riferimento ai finanziamenti accesi da TIM con la Banca Europea degli Investimenti ("BEI"), in data 19 maggio 2021 TIM ha, iter alia, ampliato il finanziamento firmato nel 2019 (per un importo iniziale pari a 350 milioni di euro) per un importo addizionale pari a 120 milioni di euro.
Inoltre, in data 5 maggio 2023 TIM ha sottoscritto un finanziamento con la BEI per un ammontare di 360 milioni di euro, inizialmente garantito in parte da SACE. A decorrere dal 27 giugno 2025 tale garanzia è stata definitivamente cessata.
Pertanto, alla data del 30 settembre 2025 il totale nominale dei finanziamenti in essere con la BEI è pari a 830 milioni di euro.
I finanziamenti con la BEI contengono, inter alia, i seguenti covenants e impegni:
Alcuni contratti di finanziamento concessi ad alcune società del Gruppo TIM in essere al 30 settembre 2025 contengono obblighi di rispettare determinati indici finanziari, nonché gli usuali covenant di altro genere, pena la richiesta di rimborso anticipato del prestito.
Si segnala, infine, che al 30 settembre 2025, nessun covenant, negative pledge o altra clausola, relativi alla posizione debitoria sopra descritta, risulta in alcun modo violato o non rispettato né si prevedono difficoltà nel rispetto dei covenants nel prossimo futuro.

Sono illustrati qui di seguito i principali contenziosi giudiziari, arbitrali e fiscali in cui le società del Gruppo TIM sono coinvolte al 30 settembre 2025, nonché quelli chiusi nel corso del periodo.
Per quei contenziosi, di seguito descritti, per i quali si è ritenuto probabile un rischio di soccombenza, il Gruppo TIM ha iscritto passività per complessivi 300 milioni di euro.
Si segnala che per alcuni contenziosi di seguito riportati non è stato possibile, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura della presente Informativa finanziaria e con particolare riferimento alla complessità dei procedimenti, al loro stato di avanzamento, nonché agli elementi di incertezza di carattere tecnico-processuale, effettuare una stima attendibile degli oneri e/o delle tempistiche degli eventuali pagamenti. Inoltre, nei casi in cui la diffusione delle informazioni relative al contenzioso potesse pregiudicare seriamente la posizione di TIM o delle sue controllate, viene descritta unicamente la natura generale della controversia.
Infine, relativamente ai procedimenti con l'Autorità Antitrust, si rammenta che in base all'art. 15, comma 1, della Legge n. 287/1990 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"), l'Autorità ha la facoltà di comminare una sanzione amministrativa commisurata al fatturato del Gruppo, nei casi di infrazioni ritenute gravi.
Per i seguenti contenziosi e azioni giudiziarie pendenti non sono intervenuti fatti significativi rispetto a quanto pubblicato nella Relazione finanziaria annuale 2024:
Al 30 settembre 2025 le società della Business Unit Brasile risultano coinvolte in contenziosi di natura fiscale o regolatoria il cui esito è valutato di possibile soccombenza per un ammontare complessivo di circa 22,8 miliardi di reais (22,3 miliardi di reais al 31 dicembre 2024), corrispondenti a circa 3,7 miliardi di euro al 30 settembre 2025.
Sono di seguito evidenziate le principali tipologie di contenzioso, classificate in base all'imposta cui fanno riferimento.
In relazione all'imposizione a livello federale, si segnalano i seguenti filoni vertenziali:
Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 4,6 miliardi di reais (5,1 miliardi di reais al 31 dicembre 2024).
Nell'ambito del prelievo statale, si segnalano molteplici contestazioni in materia di ICMS, ed in particolare:

Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 11,8 miliardi di reais (11,1 miliardi di reais al 31 dicembre 2024).
Tra i contenziosi con un grado di rischio classificato come "possibile", vi sono alcune controversie relative alle imposte comunali (Municipal Taxes) il cui importo complessivo ammonta a circa 2,0 miliardi di reais (circa 1,9 miliardi di reais al 31 dicembre 2024).
Le principali contestazioni in materia di contribuzioni all'ente regolatorio (Anatel), e in particolare in termini di FUST e FUNTTEL, riguardano l'assoggettamento a tali prelievi dei ricavi da interconnessione.
Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 4,4 miliardi di reais (4,2 miliardi di reais al 31 dicembre 2024).
Nell'agosto 2017 la Presidenza del Consiglio ha avviato nei confronti di TIM (ed anche di Vivendi) un procedimento volto a verificare l'esistenza in capo a TIM dell'obbligo di notificare, ai sensi della disciplina c.d. "Golden Power", l'acquisto da parte di Vivendi del controllo societario di TIM e degli attivi strategici da questa detenuti. Nel settembre 2017, il procedimento in questione si è concluso con l'affermazione dell'esistenza di tale obbligo in capo a TIM con decorrenza dal 4 maggio 2017 (data dell'Assemblea degli Azionisti che ha rinnovato gli organi sociali di TIM).
Per l'effetto di tale decisione della Presidenza del Consiglio, è stato avviato un nuovo procedimento amministrativo per la irrogazione in capo a TIM della sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina Golden Power per inottemperanza al citato obbligo di notifica. Tale procedimento si è concluso in data 8 maggio 2018 con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 74,3 milioni di euro.
La Presidenza del Consiglio ha inoltre esercitato i poteri Golden Power con decreti del 16 ottobre 2017 e 2 novembre 2017. La Società, essendo convinta di disporre di argomentazioni giuridiche volte a dimostrare che nessun obbligo di notifica del controllo di Vivendi su di essa gravava, ha presentato distinti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per richiedere l'annullamento del provvedimento di accertamento del 28 del settembre 2017, del decreto di esercizio dei poteri speciali del 16 ottobre 2017 e del decreto di esercizio dei poteri speciali del 2 novembre 2017, e dinanzi al TAR Lazio contro il citato provvedimento dell'8 maggio 2018 che ha irrogato la sanzione pecuniaria, con richiesta di sospensione in via cautelare dell'efficacia dello stesso. Quanto al ricorso al TAR Lazio contro il provvedimento dell'8 maggio 2018 che ha irrogato la sanzione pecuniaria, il TAR, accogliendo nel luglio 2018 l'istanza cautelare della Società, ha sospeso il pagamento della sanzione. Successivamente, con sentenza non definitiva del maggio 2019, il TAR Lazio anche in ragione della "originalità" della distinzione del procedimento tra atto di accertamento del 28 settembre 2017 e decreto sanzionatorio dell'8 maggio 2018: (i) ha accolto la richiesta TIM di provvedimenti provvisori per la sospensione dell'ammenda condizionata all'offerta della garanzia; (ii) concesso la sospensione del procedimento al fine di attendere la sentenza definitiva nella causa (pregiudiziale) pendente dinanzi al Presidente della Repubblica avverso l'atto di accertamento del 28 settembre 2017 in; (iii) respinto le eccezioni processuali sollevate dalle amministrazioni resistenti.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto di esercizio dei poteri speciali del 2 novembre 2017 è stato respinto.
Si segnala, altresì, il rilascio a maggio 2018 di una fideiussione a favore della Presidenza del Consiglio di 74,3 milioni di euro, richiesta per la presentazione da parte di TIM dinanzi al TAR Lazio dell'istanza di sospensione cautelare della riscossione della sanzione irrogata per l'asserita violazione dell'art. 2 del D.L. 15/3/2012, n. 21 (Golden Power). Tale fideiussione è stata successivamente rinnovata fino al 30 novembre 2025.
In data 13 settembre 2023, è stato tramesso a TIM l'avviso di perenzione ultraquinquennale del ricorso ai sensi dell'articolo 82 c.p.a., essendo decorsi cinque anni dalla data di deposito del medesimo. TIM ha pertanto chiesto la fissazione dell'udienza pubblica di discussione del ricorso. Detta udienza pubblica è stata fissata per il 10 gennaio 2024. Successivamente all'udienza il TAR con ordinanza 709 del 15 gennaio 2024, ha confermato la sospensione propria del giudizio, come già disposto con sentenza non definitiva del 23 maggio 2019 n. 6310, nonché la sospensione dell'esecuzione del provvedimento alle condizioni previste dalla menzionata pronuncia, il tutto in attesa decisione del procedimento straordinario avverso il provvedimento di accertamento del 28 settembre 2017.
Con parere n. 1259/2024 reso nel procedimento straordinario avverso il provvedimento di accertamento del 28 settembre 2017, il Consiglio di Stato ha concordato con l'opinione espressa dal TAR Lazio nella sentenza non definitiva del maggio 2019, ritenendo inammissibile il ricorso in quanto l'atto impugnato non è qualificabile come provvedimento ma come atto infraprocedimentale inerente al procedimento sanzionatorio (impugnato con ricorso al TAR Lazio). Sicché, con atto del 5 dicembre 2024, TIM ha chiesto in via cautelativa al TAR Lazio la prosecuzione del giudizio avverso il decreto sanzionatorio, salva la possibilità di ulteriore sospensione in attesa della decisione del Consiglio di Stato sui procedimenti straordinari avverso i decreti di esercizio dei poteri speciali ancora pendenti, e/o in attesa del decreto della Presidenza della Repubblica che recepirà il citato parere del Consiglio di Stato n. 1259/2024. L'udienza avanti al TAR era stata fissata per il 19 marzo 2025. All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, riservandosi il Collegio se sospendere o definire il giudizio. Con sentenza del 23 maggio 2025 il TAR Lazio ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità della sanzione imposta a TIM. Avverso la sentenza, TIM ha presentato il 28 luglio 2025 appello davanti al Consiglio di Stato, con istanza di sospensione cautelare della riscossione della sanzione. All'udienza del 28 agosto il Consiglio di Stato preso atto della presentazione di una nuova fideiussione in sostituzione di quella rilasciata per il primo

grado di giudizio, ha accolto la domanda cautelare concedendo la sospensiva fino all'udienza di merito che sarà successivamente fissata.
Inoltre, TIM impugnava dinanzi al TAR Lazio e poi appellava dinanzi al Consiglio di Stato il provvedimento con il quale Consob, il 13 settembre 2017, affermava l'esistenza del controllo di Vivendi su TIM. Nel dicembre 2020 il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva, ha accolto il ricorso di TIM ed annullato il provvedimento di Consob, significativa premessa dell'intero procedimento successivo della Presidenza del Consiglio relativo all'obbligo di notifica Golden Power del quale s'è detto sopra. In data 14 giugno 2021, la Consob ha presentato ricorso straordinario dinanzi la Corte di Cassazione per motivi giurisdizionali; TIM si è costituita in giudizio, eccependo l'illegittimità e inammissibilità del ricorso. A seguito della Camera di Consiglio che si è tenuta l'11 ottobre 2022, il 24 gennaio 2023 è stata pubblicata l'ordinanza con la quale la Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso di Consob con conseguente condanna alle spese di lite.
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma, COMM 3000 S.p.A. (già KPNQWest Italia S.p.A.) ha convenuto in giudizio TIM avanzando pretese risarcitorie quantificate in complessivi 37 milioni di euro, per asserite condotte abusive e anticoncorrenziali attuate nel periodo 2009-2011, mediante boicottaggio tecnico (rifiuti di attivazione dei servizi all'ingrosso - KO); tali pretese sono fondate sui contenuti del provvedimento dell'AGCM che ha definito il procedimento A428. TIM si è costituita in giudizio contestando integralmente le tesi di controparte. All'esito del giudizio, con sentenza di aprile 2019, il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente le domande di COMM 3000 S.p.A. (già KPNQWest Italia S.p.A.) condannando TIM al pagamento di un importo significativamente inferiore a quanto oggetto delle pretese risarcitorie di controparte. Nel mese di giugno 2019, TIM ha proposto appello avverso la sentenza. Con sentenza di aprile 2021, la Corte di Appello di Roma ha accolto in parte l'appello di TIM riducendo l'importo del risarcimento dovuto a COMM 3000, che era comunque interamente coperto dal relativo fondo. Nel mese di novembre 2021, TIM ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma. L'adunanza in Camera di consiglio si è svolta il 13 giugno 2023. Con ordinanza interlocutoria del 19 luglio 2023, la Corte ha rimesso la causa sul ruolo. In data 30 ottobre 2024 si è tenuta la pubblica udienza e la causa è stata trattenuta in decisione. Con sentenza del 28 gennaio 2025, la Cassazione ha confermato la sentenza parzialmente favorevole della Corte di Appello di Roma. Con ricorso del 24 aprile 2025, TIM ha impugnato la sentenza della Corte di Cassazione dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando una violazione del diritto di difesa da parte dei giudici nazionali.
Con atto di citazione di maggio 2020, Eutelia in Amministrazione Straordinaria e Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A., acquirente del ramo TLC di Eutelia, hanno convenuto in giudizio TIM, dinanzi al Tribunale di Roma, avanzando pretese risarcitorie, per circa 40 milioni di euro, per i danni asseritamente subiti, nel periodo 2009-2012, a seguito delle condotte di boicottaggio tecnico e margin squeeze, oggetto del procedimento AGCM A428. TIM si è costituita in giudizio contestando le pretese di controparte e formulando domanda riconvenzionale con riserva di quantificare i danni subiti in corso di causa. In data 1° aprile 2022, l'AGCM ha depositato il parere previsto dall'art. 14, terzo comma, del d.lgs. 3/2017, con cui ha: (i) proposto alcuni benchmark utilizzabili per definire lo scenario controfattuale sulla cui base quantificare i danni asseritamente subiti da Eutelia e Clouditalia; (ii) fornito alcune ulteriori indicazioni e criteri per stimare le diverse voci di danno richieste da Eutelia e Clouditalia. All'udienza del 15 giugno 2022, il G.I. ha assegnato termine alle parti fino all'8 luglio 2022 per il deposito di note scritte sulle implicazioni del parere dell'AGCM e sul contenuto degli eventuali quesiti da porre al CTU. Il 24 ottobre 2022 il giudice ha sciolto la riserva e ha disposto una CTU sull'an delle condotte di TIM e sul quantum del danno eventualmente subito da Eutelia e Irideos a causa delle stesse. Il 15 novembre 2022 si è tenuto il giuramento del CTU. L'udienza per l'esame della CTU, originariamente fissata per il 18 ottobre 2023, è stata rinviata al 7 febbraio 2024. A seguito dell'istanza di proroga del termine per il deposito dell'elaborato finale da parte del CTU, il Giudice ha ulteriormente rinviato la data di udienza per l'esame della CTU al 22 maggio 2024. In vista dell'udienza per l'esame della CTU TIM ha presentato istanza di rinnovazione o integrazione delle operazioni peritali. L'istanza non è stata accolta dal Giudice che ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17 settembre 2025 poi rinviata al 9 settembre 2026. Nelle more è stato raggiunto un accordo transattivo che porterà all'estinzione del giudizio.
Nel mese di giugno 2017 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato il procedimento A514 nei confronti di TIM per accertare un possibile abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 del "Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea". Il procedimento è stato avviato sulla base di alcune segnalazioni giunte, tra il mese di maggio e di giugno 2017, da parte di Infratel, Enel, Open Fiber, Vodafone e Wind Tre e riguarda un presunto abuso di posizione dominante nei mercati dei servizi di accesso wholesale e dei servizi retail relativi alla rete fissa a banda larga e ultralarga. In particolare, l'AGCM ha ipotizzato che TIM abbia tenuto condotte volte a: i) rallentare e ostacolare lo svolgimento delle gare Infratel, al fine di ritardare o rendere meno remunerativo l'ingresso di un altro operatore sul mercato wholesale; ii) accaparrarsi preventivamente la clientela sul mercato retail dei servizi a banda ultralarga, mediante politiche commerciali volte a restringere lo spazio di contendibilità della clientela residuo per gli operatori concorrenti.
A seguito dell'avvio del procedimento, nel mese di luglio 2017 è stata svolta un'ispezione da parte dei funzionari dell'Autorità presso alcune sedi di TIM. Il 2 novembre 2017 TIM ha depositato una memoria difensiva nella quale, a supporto della correttezza del proprio operato, sono state confutate tutte le ipotesi di illegittimità dei comportamenti asseritamente tenuti da TIM e formanti oggetto del procedimento.
In data 14 febbraio 2018, AGCM ha deliberato di estendere l'oggetto del procedimento per la verifica di ulteriori condotte, concernenti la strategia dei prezzi wholesale di TIM sul mercato dei servizi di accesso all'ingrosso a banda larga e ultralarga, e l'utilizzo di informazioni privilegiate riguardanti la clientela degli operatori alternativi.
In data 5 luglio 2018, TIM ha depositato una proposta di impegni che, ove accettata definitivamente dall'Autorità, comporterebbe la chiusura dell'istruttoria senza accertamento di alcun illecito e irrogazione di sanzione. Gli impegni sono stati ritenuti preliminarmente ammissibili dall'Autorità che li ha sottoposti a market test nei mesi di agosto e settembre.
Il 30 ottobre 2018 TIM ha formulato le proprie repliche rispetto alle osservazioni dei terzi ed ha integrato la proposta di impegni con modifiche accessorie. Con provvedimento notificato in data 4 dicembre 2018, l'AGCM ha definitivamente respinto la proposta di impegni, ritenendoli non idonei alla luce delle contestazioni sollevate.
In data 4 marzo 2019, TIM ha chiesto ad AGCM la proroga del termine di chiusura del procedimento (inizialmente fissato al 31 maggio 2019).

Il 10 aprile 2019 AGCM ha deliberato una proroga del termine di conclusione del procedimento al 30 settembre 2019. Il 17 maggio 2019 AGCM ha comunicato a TIM le risultanze istruttorie (CRI). Nella CRI, AGCM conferma sostanzialmente l'impianto accusatorio ipotizzato nei provvedimenti di avvio ed estensione del procedimento.
Il 12 giugno 2019 AGCM ha esteso i termini per il deposito della memoria finale di TIM al 20 settembre 2019 e per l'audizione finale al 25 settembre 2019.
Il 18 settembre 2019 AGCM ha deliberato una nuova proroga del termine di conclusione del procedimento fissandolo al 28 febbraio 2020.
Il 6 marzo 2020 è stato notificato a TIM il provvedimento di chiusura dell'istruttoria: AGCM ha deliberato la sussistenza di un abuso di posizione dominante di TIM, accertando che TIM ha posto in essere una strategia anticoncorrenziale preordinata a ostacolare lo sviluppo in senso concorrenziale degli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra-larga. La sanzione irrogata a TIM per l'illecito anticoncorrenziale è pari a 116.099.937,60 euro.
Il 25 giugno 2020 TIM ha inviato ad AGCM la c.d. relazione di ottemperanza come prescritto nel dispositivo del provvedimento finale.
La Società ha comunque provveduto a maggio 2021 al pagamento della sanzione.
TIM ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il suddetto provvedimento sanzionatorio. Con sentenza 1963/2022 del 28 febbraio 2022, il ricorso di TIM è stato respinto; nei confronti della decisione del TAR, TIM ha proposto appello al Consiglio di Stato.
Nell'agosto 2022, Irideos ha notificato atto di intervento ad opponendum rispetto al ricorso principale di TIM.
La relativa udienza di discussione è stata fissata per il 25 maggio 2023. Ad esito dell'udienza il Consiglio di Stato ha disposto una Consulenza Tecnica di Ufficio su tre quesiti in ordine alla redditività dell'investimento nelle zone bianche. Il giorno 11 ottobre 2023 si è regolarmente svolto il giuramento dei CTU in Consiglio di Stato che hanno chiesto una proroga dei termini di conclusione. Secondo i nuovi termini concessi dal Consiglio di Stato, la CTU si è conclusa a maggio 2024, con il deposito della relazione finale.
All'udienza pubblica del 10 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione; Open Fiber ha richiesto la pubblicazione anticipata del dispositivo. Il Consiglio di Stato il 25 ottobre 2024 ha pubblicato il dispositivo della sentenza con cui ha respinto le istanze, anche istruttorie, delle parti e accolto in parte l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso di primo grado limitatamente alla commisurazione della sanzione irrogata, che va ridotta del 25%; per il resto, ha respinto l'appello e confermato il provvedimento impugnato in relazione a tutti gli altri profili di censura. Il 13 novembre 2024 è stata pubblicata la sentenza e TIM ha dato avvio alle procedure necessarie ad ottenere la restituzione parziale della sanzione per un importo pari a 29.024.984,40 euro, cui vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data di pagamento sino alla data di effettiva restituzione. In data 27 febbraio 2025 l'AGCM ha notificato al MIMIT il nulla osta per il pagamento nei confronti di TIM del suddetto importo a seguito dell'avvenuta rideterminazione in euro 87.074.953,20 da parte dell'Autorità della sanzione irrogata nei confronti di TIM per la condotta accertata con il provvedimento n. 28162 del 25 febbraio 2020. Su istanza di TIM il MIMIT ha provveduto alla restituzione della citata somma di euro 29.024.984,40 e dei relativi interessi pari ad euro 2.664.864.94.
Nel mese di marzo 2020 Open Fiber (OF) ha convenuto in giudizio TIM dinanzi al Tribunale di Milano, avanzando una pretesa risarcitoria pari a 1,5 miliardi di euro per danni causati da un presunto abuso di posizione dominante escludente nei confronti di OF. Le presunte condotte contestate consistono in: (i) investimenti pre-emptive in reti FTTC nelle aree bianche; (ii) avvio di azioni legali pretestuose per ostacolare le gare Infratel; (iii) repricing strumentale di alcuni servizi all'ingrosso; (iv) offerte commerciali di lock-in sul mercato retail; (v) comunicazione di informazioni false all'AGCOM, in sede di approvazione di un'offerta wholesale, e diffusione di voci circa un interesse di TIM ad acquisire OF; (vi) discriminazione nelle condizioni di accesso alle infrastrutture passive di TIM. TIM si è costituita in giudizio contestando le argomentazioni di OF. Enel S.p.A. è intervenuta nel giudizio chiedendo di condannare TIM al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla stessa Enel e da OF, senza tuttavia quantificarli. Nel corso di causa, Open Fiber ha rideterminato il danno asseritamente subito portandolo a 2,6 miliardi di euro oltre interessi e rivalutazione monetaria. Open Fiber ha inoltre chiarito che a suo dire tale danno sarebbe tuttora in divenire. Enel ha poi quantificato il danno asseritamente subito in 228 milioni di euro circa oltre interessi. Il 19 ottobre 2022 si è tenuta l'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori al termine della quale il giudice si è riservato. Con ordinanza del 17 luglio 2023 il Tribunale di Milano ha sciolto la riserva e rinviato all'udienza del 3 aprile 2024 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 3 aprile, il Giudice ha disposto l'acquisizione della CTU resa nel giudizio di impugnazione da parte di TIM dinanzi al Consiglio di Stato, della sentenza sfavorevole del TAR relativa al provvedimento sanzionatorio comminato nell'ambito del procedimento A514, rinviando la causa all'udienza del 12 giugno 2024, all'esito della quale il Giudice si è riservato.
Il Collegio con ordinanza notificata il 5 luglio, ha ritenuto, ai fini dell'assunzione della delibera sull'eventuale sospensione del giudizio richiesta da TIM, di invitare le Parti a precisare le conclusioni, fissando la relativa udienza al 18 settembre 2024, disponendo la trattazione scritta ed invitando le parti a rinunciare ai termini per il deposito delle memorie conclusionali. Tale udienza è stata sostituita dal solo deposito di note scritte. Il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'istanza proposta da TIM ha disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.
A seguito della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, avvenuta il 13 novembre 2024, il successivo 18 novembre 2024, Open Fiber ha richiesto la riassunzione del giudizio, con contestuale istanza di fissazione di udienza. L'udienza per la prosecuzione del giudizio è stata fissata al 20 maggio 2025.
All'udienza del 20 maggio 2025, il G.I., preso atto della rinuncia di OF ad alcune istanze istruttorie, ha assegnato termine (i) ad OF fino al 30 maggio 2025 per precisare le proprie posizioni e (ii) a TIM ed Enel fino al 10 giugno 2025 per controdedurre sul punto, fissando l'udienza del 18 giugno 2025. Le parti hanno depositato le rispettive memorie.
All'udienza del 18 giugno 2025, il G.I. ha chiesto alle parti di riassumere le rispettive considerazioni sui possibili effetti anticoncorrenziali delle condotte di TIM oggetto del Provvedimento A514, come eventualmente accertati dall'AGCM, assegnando termine fino al 30 luglio 2025 e fissando la prossima udienza al 1° ottobre 2025 poi rinviata al 5 novembre 2025.
Nel mese di gennaio 2022 Irideos ha convenuto in giudizio TIM dinanzi al Tribunale di Roma, avanzando una richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza delle condotte illecite di TIM sanzionate dall'AGCM con il provvedimento conclusivo del procedimento A514 (azione c.d. follow on). La richiesta risarcitoria è pari a 23.204.079,87 euro per

danni provocati dai comportamenti anticoncorrenziali posti in essere da TIM dal 2017 al 2019 (con effetti anche negli anni successivi) nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga (mercato wholesale) e nel mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga (mercato retail). TIM si è costituita in giudizio contestando le argomentazioni di controparte. All'udienza del 1° giugno 2022, il giudice istruttore ha (i) assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie con decorrenza dal 15 febbraio 2023 e (ii) rinviato la causa all'udienza del 7 giugno 2023. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova è stata fissata al 5 ottobre 2023. Il Giudice, preso atto della richiesta di rinvio di Irideos, motivato dalla pendenza del giudizio sul Provvedimento A514 dinanzi al Consiglio di Stato, ha rinviato le parti all'udienza del 10 ottobre 2024, ulteriormente rinviata al 13 marzo 2025. In tale data il Giudice ha disposto un ulteriore rinvio, fissando l'udienza al 22 ottobre 2025. Nelle more è stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo che ha comportato la rinuncia agli atti e l'estinzione del giudizio dichiarato dal Tribunale di Roma con provvedimento del 29 agosto 2025.
Con la delibera 121/17/CONS AGCOM ha introdotto disposizioni sulla cadenza della fatturazione per la telefonia, prescrivendo per la telefonia fissa che essa dovesse essere su base mensile o suoi multipli e per la telefonia mobile su base almeno quadrisettimanale. TIM ha impugnato dinanzi al TAR la delibera n. 121/17/CONS. A febbraio 2018 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza che respinge il ricorso. Tale sentenza è stata impugnata da TIM innanzi al Consiglio di Stato nel giugno 2018. Il 23 settembre 2020 è stata pubblicata la sentenza non definitiva con cui il Consiglio di Stato ha riunito i ricorsi in appello di TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre ed ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) in merito alla sussistenza in capo all'Autorità del potere di regolamentare la cadenza di rinnovo delle offerte commerciali e dei periodi di fatturazione, rigettando al contempo gli altri motivi di ricorso degli operatori e sospendendo il giudizio. L'8 giugno 2023 è stata pubblicata la decisione della Corte di Giustizia UE secondo cui non è contraria al diritto dell'Unione la normativa italiana che attribuisce all'AGCOM il potere di imporre agli operatori di servizi di telefonia fissa e convergenti una periodicità di rinnovo e fatturazione di tali offerte mensile o plurimensile. Dopo la riassunzione del giudizio al Consiglio di Stato TIM a dicembre 2023 ha chiesto l'improcedibilità del proprio appello per sopravvenuta carenza di interesse. In data 18 gennaio 2024, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'estinzione del diritto.
AGCOM, con la delibera 499/17/CONS, accertata la violazione della delibera 121/17/CONS ha applicato a TIM una sanzione di 1.160.000 euro, diffidandola a provvedere – in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile.
A marzo 2018 con la delibera n. 112/18/CONS AGCOM ha (i) revocato la precedente delibera 499/17/CONS nella parte in cui TIM veniva diffidata a stornare gli importi presuntivamente erosi a partire dal 23 giugno 2017 con il ciclo di fatturazione quadrisettimanale, (ii) diffidato TIM a posticipare, limitatamente ai servizi di telefonia fissa, la data di decorrenza delle fatture emesse dopo il ripristino della fatturazione con cadenza mensile di un numero di giorni pari a quelli presuntivamente erosi a partire dal 23 giugno 2017 con il ciclo di fatturazione quadrisettimanale.
Con il decreto presidenziale n. 9/18/PRES AGCOM, ha modificato la delibera n. 112/18/CONS nelle parti in cui prevedeva che il differimento della fatturazione dovesse avvenire in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o suoi multipli disponendo, altresì, che le tempistiche entro cui adempiere alla diffida sarebbero state individuate a seguito di audizioni con gli operatori e le principali associazioni dei consumatori.
A luglio 2018 AGCOM con la delibera 269/18/CONS ha fissato al 31 dicembre 2018 il termine entro cui gli operatori dovevano restituire alla clientela di rete fissa un numero di giorni di servizio pari a quelli erosi per effetto della fatturazione a 28 giorni oppure proporre alla clientela interessata eventuali misure compensative alternative, previa comunicazione all'AGCOM. TIM ha impugnato tutte le delibere sopra indicate.
Con dispositivo di sentenza pubblicato nel mese di novembre 2018 il TAR ha annullato la sanzione pecuniaria amministrativa di 1,16 milioni di euro comminata con la delibera 499/17/CONS ed ha confermato l'obbligo di restitutio in integrum alla clientela di rete fissa entro il 31 dicembre 2018, la pubblicazione delle motivazioni della sentenza è invece avvenuta il 10 maggio 2019. TIM ha impugnato la sentenza innanzi al Consiglio di Stato.
Con sentenza del 2 gennaio 2024, n. 39, il Consiglio di Stato, uniformandosi a quanto già deciso negli appelli proposti dagli altri operatori, ha respinto l'appello principale di TIM, confermando la legittimità dei provvedimenti adottati da AGCOM; con la medesima decisione il giudice amministrativo d'appello ha respinto anche il gravame incidentale dell'AGCOM volto a ottenere il ripristino della sanzione originariamente irrogata a TIM pari a 1.160.000 euro ed annullata dal TAR Lazio.
Ad agosto 2019 è stato avviato da parte di AGCOM un nuovo procedimento sanzionatorio (CONT 12/19/DTC) per inottemperanza all'ordine di restituzione dei giorni erosi dalla fatturazione a 28 giorni per i clienti di rete fissa e convergente, secondo le modalità stabilite nelle delibere nn. 112/18/CONS e 269/18/CONS. Con la delibera n. 75/20/CONS l'Autorità a conclusione di tale procedimento ha accertato l'inottemperanza di TIM alle delibere sopra indicate comminandole una sanzione di 3 milioni di euro. Il provvedimento è stato impugnato da TIM dinnanzi al TAR a luglio 2020. Si attende la fissazione dell'udienza di discussione.
Sul fronte civilistico con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2021 il Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio di merito avviato da Associazione Movimento dei Consumatori nel 2018, inerente la tariffazione e rinnovo a 28 giorni per le offerte di telefonia fissa e convergenti, ha confermato l'ordinanza del 4 giugno 2018, adottata dallo stesso Tribunale a chiusura del procedimento di reclamo promosso da TIM ex art 669 terdecies c.p.c., e le misure ivi previste ordinando a TIM di accogliere le richieste di restituzione dei corrispettivi versati per effetto della manovra da parte dei clienti - anche cessati, cosa che come noto TIM sta già facendo dal 2018, estendendo al contempo il periodo rilevante ai fini del riconoscimento del rimborso al 1° aprile 2017, quindi ad una data antecedente al 23 giugno 2017 data entro cui gli operatori dovevano adeguarsi alla Delibera n. 121/17/CONS. TIM ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano, proponendo contestualmente istanza di sospensione della efficacia esecutiva. Con ordinanza dell'11 gennaio 2022 la Corte d'Appello di Milano ha accolto parzialmente l'istanza di TIM, sospendendo il capo di sentenza relativo all'ordine di inviare una raccomandata a tutti clienti cessati ai quali era stata applicata la fatturazione a 28 giorni per informarli della possibilità di ottenere la restituzione degli importi aggiuntivi versati per effetto della manovra. Con sentenza pubblicata il 9 dicembre 2022 la Corte d'Appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. TIM ha notificato in data 12 gennaio 2023 il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione e il 16 gennaio 2023 ha depositato anche il ricorso ex art. 373 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello di Milano, chiedendo la sospensione dell'esecuzione della sentenza fino all'esito del giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione.

Con ordinanza del 14 febbraio 2023, la Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento dell'istanza di TIM, ha disposto la sospensione della sentenza in relazione all'ordine di inviare le raccomandate agli ex clienti in attesa della decisione della Suprema Corte. Con Ordinanza pubblicata il 15 febbraio 2024 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di TIM.
In data 24 gennaio 2025 si è tenuta l'udienza pubblica del ricorso proposto da TIM contro la delibera n. 75/20/CONS con la quale AGCOM - preso atto della asserita inottemperanza da parte di TIM alle precedenti delibere con cui erano state dettate le modalità per la restituzione dei così detti "giorni erosi" alla clientela per effetto della fatturazione a 28 giorni – aveva ingiunto alla Società il pagamento della sanzione pecuniaria di 3 milioni di euro. Si tratta dell'ultimo contenzioso ancora pendente sulla vicenda della fatturazione a 28 giorni, il cui esito potrebbe essere condizionato dalla definizione nelle more del giudizio intrapreso in sede civile dall'Associazione Movimento Consumatori sopra indicato. Infatti, il Tribunale Civile di Milano, accertata l'illiceità della pratica commerciale introdotta da TIM, la aveva condannata a porre in essere una serie di misure ripristinatorie per indennizzare la clientela dagli effetti pregiudizievoli derivanti dalla fatturazione a 28 giorni (tutte puntualmente adempiute) con decisione integralmente confermata nel 2024 dalla Corte di Cassazione. Conseguentemente, gli assunti posti a fondamento della delibera n. 75/20 circa l'asserita inottemperanza di TIM risultano smentiti dalle prove documentali allegate nel giudizio TAR le quali attestano l'intervenuto integrale adempimento da parte di TIM alle statuizioni decisorie dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria su cui si è formato il giudicato. All'udienza del 24 gennaio la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio dopo articolata discussione. In data 13 febbraio 2025 è stata pubblicata la sentenza del TAR Lazio che respinge il ricorso proposto da TIM contro la delibera n. 75/20/CONS.
TIM ha presentato ricorso in appello (notificato il 12 maggio 2025).
In data 19 febbraio 2018 l'AGCM ha avviato il procedimento istruttorio I820 nei confronti delle società TIM, Vodafone, Fastweb, Wind Tre e dell'Associazione di categoria Asstel per verificare l'ipotesi della sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza tra i principali operatori di telefonia fissa e mobile al fine di coordinare le rispettive strategie commerciali, violando in tal modo l'art. 101 TFUE.
Il presunto coordinamento, secondo il provvedimento di apertura del procedimento da parte di AGCM, si sarebbe concretizzato nelle modalità di attuazione dell'obbligo introdotto dall'articolo 19 quinquiesdecies del D.L. n. 148/2017 (convertito dalla L. n. 172/2017) che impone agli operatori di servizi di comunicazione elettronica una cadenza mensile (o di multipli del mese) per la fatturazione e il rinnovo delle offerte dei servizi fissi e mobili.
In data 21 marzo 2018, AGCM ha emanato una misura cautelare provvisoria nei confronti di tutti gli operatori coinvolti nel procedimento con cui ha ordinato di sospendere, nelle more del procedimento, l'attuazione dell'intesa concernente la determinazione del repricing comunicato agli utenti in occasione della rimodulazione del ciclo di fatturazione in ottemperanza alla Legge 172/17 e di rideterminare autonomamente la propria strategia commerciale. Con provvedimento n. 27112 dell'11 aprile 2018 AGCM ha confermato la misura cautelare.
Il 12 giugno 2018 TIM ha presentato ricorso al TAR per l'annullamento di tale provvedimento.
Il 31 gennaio 2020 a TIM è stato notificato il provvedimento di chiusura dell'istruttoria, con il quale AGCM ha deliberato la sussistenza dell'intesa tra TIM, Vodafone, Fastweb e WindTre, escludendo invece dai partecipanti all'intesa l'associazione Asstel. La sanzione irrogata a TIM per la partecipazione all'intesa anticoncorrenziale è pari a 114.398.325,00 euro. TIM ad aprile 2020 ha impugnato anche il provvedimento sanzionatorio.
Con sentenza pubblicata il 12 luglio 2021 il TAR Lazio ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti presentati da TIM, annullando i provvedimenti assunti dall'AGCM, ivi incluso quello relativo alla sussistenza dell'intesa e all'irrogazione della sanzione.
In data 11 settembre 2021 l'AGCM ha presentato ricorso al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della sentenza del TAR.
Si segnala che il 25 luglio 2023 il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del TAR Lazio confermando la validità del provvedimento AGCM sul caso I820, rimandando all'Autorità per la rideterminazione della sanzione a seguito della riduzione della durata dell'infrazione.
In considerazione delle statuizioni del Consiglio di Stato sul quantum della sanzione, con istanza del 28 agosto 2023, TIM ha chiesto all'AGCM che la rideterminazione della sanzione avvenisse nel pieno contraddittorio tra le parti nell'ambito di un apposito procedimento istruttorio.
Con provvedimento del 26 settembre 2023, notificato alla Società il 3 ottobre 2023, l'AGCM ha comunicato a TIM di aver quantificato l'ammenda in 100.670.526,00 euro, ritenendo di non avere margini discrezionali nella esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato. TIM in data 12 ottobre 2023 ha presentato ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato; l'udienza per la discussione del ricorso per revocazione è stata fissata per il 6 marzo 2025 e successivamente posticipata al 10 aprile 2025. Con sentenza pubblicata in data 30 maggio 2025, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.
In data 13 ottobre 2023 TIM ha presentato ricorso avanti al TAR Lazio per l'annullamento del provvedimento di rideterminazione della sanzione, con richiesta di sospensione in via cautelare che è stata respinta con ordinanza del 9 novembre 2023. In data 14 ottobre 2025 è stata pubblicata la sentenza del TAR che ha respinto il ricorso di TIM. Sono in corso le valutazioni sull'opportunità di impugnare la sentenza.
Con comunicazione del 6 dicembre 2023, l'Autorità ha sollecitato a TIM il pagamento della sanzione di 100.670.526,00 euro maggiorata degli interessi legali maturati dal 3 novembre 2023 fino al giorno di effettivo pagamento pari a 5.535.913,60 euro.
Con comunicazione del 12 dicembre 2023, TIM ha contestato la debenza di tali interessi per assenza dei presupposti della liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 1282 c.c., nonché un errore nell'individuazione del dies a quo per il calcolo.
L'Ufficio Bilancio dell'Autorità ha risposto il 2 febbraio 2024, riconoscendo un errore nel calcolo degli interessi legali che sono stati dunque rideterminati nella misura di 4.121.837,47 euro, ma ribadendo che gli stessi sono dovuti.
Su istanza di TIM, AGCM ha concesso alla Società il pagamento rateale della sanzione in trenta rate mensili.
In data 29 marzo 2024, TIM ha presentato ricorso al TAR Lazio avverso la comunicazione dell'Ufficio Bilancio per contestare sia l'errore nel calcolo degli interessi dovuti sia un difetto di competenza dell'Ufficio Bilancio.
In data 6 agosto 2025, l'Autorità ha nuovamente rideterminato l'importo degli interessi, comunicando alla Società un nuovo piano rateale fino ad agosto 2026.

Con decisione del 15 dicembre 2020 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Teemo Bidco S.r.l., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e KKR & Co. Inc. per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 101 del TFUE relativa all'offerta di coinvestimento.
Più precisamente l'istruttoria riguarda i contratti che regolano la costituzione e il funzionamento di FiberCop e gli accordi di fornitura con Fastweb e Tiscali. AGCM intende verificare che tali accordi non creino ostacoli alla concorrenza tra gli operatori nel medio e lungo termine e siano volti ad assicurare il rapido ammodernamento delle infrastrutture di telecomunicazione fissa del Paese.
Il 6 agosto 2021 TIM ha presentato ad AGCM una proposta di impegni al fine di risolvere le preoccupazioni concorrenziali oggetto dell'istruttoria ed addivenire alla conclusione del procedimento senza l'irrogazione di alcuna sanzione.
Il 7 settembre 2021 AGCM ha giudicato gli impegni suddetti non manifestamente infondati e ne ha disposto la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità a partire dal 13 settembre 2021; ha preso così avvio il c.d. market test che si è concluso il 13 ottobre 2021, data entro la quale tutti i soggetti interessati hanno trasmesso ad AGCM le loro osservazioni in merito agli impegni in questione.
Il 14 dicembre 2021 AGCM ha prorogato il termine di conclusione del procedimento, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2021, fissandolo al 15 febbraio 2022.
E proprio nella sua adunanza del 15 febbraio 2022 AGCM ha infine deliberato l'approvazione degli impegni in quanto ritenuti idonei a far venire meno i presunti profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.
Come previsto nel dispositivo del provvedimento finale, il 22 aprile 2022 TIM ha inviato ad AGCM una prima relazione sulle misure adottate per adempiere agli impegni assunti.
L'11 maggio 2022 AGCM ha comunicato a TIM la presa d'atto delle misure illustrate nell'ambito della relazione suddetta.
Il 31 gennaio 2023 TIM ha inviato ad AGCM una seconda relazione sullo stato di attuazione degli impegni assunti.
Il 30 gennaio 2024 TIM ha inviato ad AGCM la prevista relazione annuale sullo stato di attuazione degli impegni assunti.
Con ricorso notificato ad aprile 2022 Open Fiber ha impugnato presso il TAR Lazio, previa richiesta di adozione di misure cautelari, il suddetto provvedimento AGCM n. 3002 con cui è stato chiuso il procedimento rendendo obbligatori gli impegni che secondo la ricorrente non sarebbero idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali individuati con il provvedimento di avvio dell'istruttoria.
Ad esito dell'udienza cautelare dello scorso 1° giugno 2022, il TAR ha rigettato la richiesta e fissato il merito al 26 gennaio 2023. All'udienza del 26 gennaio dopo ampia discussione, il giudice si è riservato. Con sentenza del 14 aprile 2023, il TAR ha dichiarato infondato e respinto il ricorso di Open Fiber, che il 10 luglio 2023 ha impugnato la sentenza del TAR al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ha fissato, per la discussione del ricorso in oggetto, l'udienza del 14 novembre 2024, rinviata al 10 aprile 2025 in ragione di quanto palesato dall'appellante in ordine ad un possibile intervento dell'AGCM che avrebbe potuto far venir meno l'interesse al ricorso di prime cure. La causa all'udienza del 10 aprile 2025 è stata trattenuta in decisione. Il 17 dicembre 2024, in accoglimento delle istanze avanzate da TIM e da FiberCop, AGCM ha deliberato con provvedimento n. 31414 la revoca degli impegni resi vincolanti dall'Autorità con delibera n. 30002 del 15 febbraio 2022 nell'ambito del procedimento in questione.
Secondo l'Autorità, a partire dal 1° luglio 2024 sono venute meno le preoccupazioni concorrenziali inerenti l'ipotesi iniziale di intesa restrittiva della concorrenza a seguito del perfezionamento del processo di scorporo delle infrastrutture di rete fissa di TIM.
In data 13 maggio 2025 il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello di Open Fiber in ragione della sopravvenienza del provvedimento di revoca degli impegni disposta dall'AGCM.
Il provvedimento di revoca degli impegni (n.31414) approvati con la delibera n. 30002 del 15 febbraio 2022, è stato impugnato innanzi al TAR Lazio da Open Fiber, Fastweb e Iliad, si è in attesa della fissazione dell'udienza.
Il 6 luglio 2021 AGCM ha avviato un'istruttoria nei confronti di TIM e DAZN per possibile intesa restrittiva della concorrenza relativamente all'accordo per la distribuzione, e il supporto tecnologico, per i diritti TV della Serie A di calcio nel triennio 2021-2024.
L'istruttoria è, inoltre, volta a verificare la restrittività dell'intesa con riferimento a ulteriori elementi che riguardano la possibile adozione da parte di TIM di soluzioni tecniche non disponibili per gli operatori di telecomunicazione concorrenti e che potrebbero tradursi in ostacoli all'adozione di soluzioni tecnologiche proprie.
L'Autorità ha contestualmente anche avviato un sub procedimento per l'eventuale adozione di misure cautelari.
Con delibera del 27 luglio 2021 AGCM ha chiuso il procedimento cautelare, ritenendo che le iniziative e le modifiche all'accordo nel frattempo proposte da parte di TIM e di DAZN siano idonee, allo stato, a impedire che durante il procedimento di accertamento si produca un danno grave e irreparabile per la concorrenza.
Infatti, le misure suddette mirano, nel loro complesso, ad evitare possibili discriminazioni nella fruizione del servizio DAZN riconducibili alla sua attivazione da parte di utenti che utilizzano servizi di connessione internet diversi da quelli offerti da TIM. Inoltre, è stato modificato l'accordo tra TIM e DAZN al fine di garantire a DAZN una piena libertà nell'applicare sconti e promozioni. TIM si è anche impegnata a fornire a DAZN un quantitativo sufficiente di set-top-box white label per garantire anche ai clienti di DAZN la visione sul digitale terrestre delle partite in caso di problemi di connessione.
TIM, infine, si è impegnata a fornire servizi wholesale agli OAO interessati per la gestione di picchi di traffico derivanti da trasmissioni dati live, a prescindere dalla tipologia di contenuti trasportati.
Il 29 ottobre 2021 TIM ha presentato ad AGCM una proposta di impegni al fine di risolvere le preoccupazioni concorrenziali oggetto dell'istruttoria e addivenire alla chiusura del procedimento senza l'accertamento di alcuna infrazione e quindi senza l'irrogazione di sanzione.
Il 14 dicembre 2021 AGCM ha deliberato la pubblicazione, sul sito internet della stessa Autorità, della proposta di impegni succitata in quanto tali impegni appaiono, nel loro complesso, non manifestamente infondati e tali da rimuovere le restrizioni alla concorrenza ipotizzate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria in questione.

Il 5 gennaio 2022 con la succitata pubblicazione sul sito internet di AGCM ha preso avvio il c.d. market test.
Il termine per le controdeduzioni e la proposta di eventuali modifiche accessorie agli impegni presentati da TIM e DAZN viene fissato al 7 marzo 2022.
Il 23 febbraio 2022 TIM e DAZN vengono convocati separatamente in audizione dagli Uffici di AGCM. Nel corso dell'audizione, gli Uffici comunicano a TIM – e successivamente confermano nel verbale dell'audizione – che il Collegio, in un'adunanza tenutasi il 15 febbraio, riteneva necessarie alcune modifiche "accessorie" al fine dell'approvazione degli impegni presentati.
TIM e DAZN provvedono il 4 marzo 2022 a richiedere una proroga del termine per la presentazione di osservazioni, anche in considerazione delle novità emerse il 23 febbraio. Il nuovo termine viene fissato al 23 marzo 2022.
In data 22 marzo 2022 TIM rappresenta all'Autorità che le ulteriori modifiche ritenute necessarie dal Collegio al fine dell'approvazione degli impegni avrebbero comportato un completo stravolgimento del contenuto e dell'equilibrio economico degli accordi sottoscritti da TIM e DAZN, tale da non rendere più perseguibile il modello di business ipotizzato. Nel contempo TIM rendeva noto all'Autorità l'avvio di negoziazioni con DAZN aventi come possibile oggetto la revisione della clausola di esclusiva della distribuzione, che costituisce il principale oggetto dell'attività istruttoria dell'Autorità. Considerata la complessità delle negoziazioni, TIM richiedeva una proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione di osservazioni. La proroga veniva accordata e il nuovo termine fissato al 23 aprile 2022.
Il 20 aprile 2022 DAZN e TIM, in considerazione del protrarsi delle trattative, anche a causa della complessità e rilevanza economica di quanto oggetto di negoziazione, richiedevano un'ulteriore proroga. Il nuovo termine veniva fissato al 9 maggio 2022.
Il 9 maggio 2022 TIM informava l'Autorità di aver manifestato a DAZN la propria disponibilità a rinunciare all'esclusività del rapporto di distribuzione dei diritti calcio della Serie A, come attualmente disciplinato dal Deal Memo, con la conseguente facoltà per DAZN di distribuire tali diritti anche attraverso operatori terzi e che, a fronte della disponibilità alla rinuncia a tale diritto, le Parti avevano avviato una negoziazione per la revisione dell'impegno economico contrattualmente previsto a carico di TIM.
Il 7 giugno 2022 l'Autorità disponeva il rigetto degli impegni presentati, i quali "appaiono, sia complessivamente sia singolarmente considerati, inidonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali individuati nella delibera di avvio dell'istruttoria, in quanto non suscettibili di risolvere le preoccupazioni concorrenziali evidenziate nel provvedimento di avvio, laddove non si sono tradotti in modifiche contrattuali condivise, tali da eliminare le criticità concorrenziali" evidenziate dall'Autorità.
Sempre il 7 giugno 2022 l'Autorità disponeva il differimento del termine per la conclusione del procedimento al 31 marzo 2023.
Il 2 agosto 2022 TIM ha informato l'Autorità antitrust del raggiungimento di un nuovo accordo con DAZN, in forza del quale quest'ultima ha la facoltà di distribuire i diritti del calcio tramite qualsiasi terza parte, superando il previgente regime di esclusiva a favore di TIM.
Il 20 gennaio 2023 è stata notificata la comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI).
AGCM ritiene che l'accordo del 27 gennaio 2021 (Deal Memo) abbia un contenuto ed abbia prodotto effetti anticoncorrenziali per tutta la sua durata (fino cioè alla sottoscrizione del nuovo accordo del 3 agosto 2022).
Il 31 gennaio 2023 AGCM ha deliberato la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 maggio 2023.
TIM ha depositato la propria memoria difensiva il 28 marzo 2023 mentre l'audizione finale presso l'Autorità si è tenuta il 4 aprile 2023.
Il 18 aprile 2023 AGCM ha deciso di prorogare ulteriormente il termine di conclusione del procedimento al 30 giugno 2023 in ragione della complessità delle argomentazioni difensive svolte dalle Parti nelle memorie presentate.
Il 28 giugno 2023 AGCM ha deliberato che le condotte attuate da TIM e DAZN costituiscono un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 TFUE (nel seguito il "Provvedimento AGCM").
Tuttavia, l'intesa, con particolare riferimento all'esclusiva, è durata solamente un mese circa, mentre i suoi effetti potenzialmente restrittivi della concorrenza sono stati sterilizzati dal tempestivo avvio del procedimento istruttorio da parte dell'Autorità avvenuto il 6 luglio 2021.
Il contestuale sub-procedimento cautelare, intervenuto a ridosso dell'avvio della prima stagione calcistica del triennio 2021-2024, ha infatti impedito il prodursi degli effetti dell'intesa, in quanto ad inizio agosto 2021 TIM e DAZN hanno interrotto l'applicazione delle clausole contrattuali contestate adottando misure volontarie. L'originario accordo è stato poi sostituito da un nuovo contratto, stipulato nell' agosto 2022, nel quale veniva meno del tutto l'esclusiva, eliminando così alla radice le preoccupazioni concorrenziali sottese alla sussistenza dell'esclusiva di distribuzione.
Conseguentemente, alla luce anche delle circostanze attenuanti riconosciute, AGCM ha comminato a TIM una sanzione pecuniaria di 760.776,82 euro e a DAZN una sanzione pecuniaria di 7.240.250,84 euro.
Il 20 settembre 2023 TIM ha pagato la sanzione con riserva in considerazione del ricorso avverso il provvedimento di soccombenza che la Società ha presentato al TAR del Lazio.
L'11 maggio 2024 il TAR Lazio ha respinto i ricorsi di TIM e DAZN per l'annullamento del Provvedimento AGCM e, senza annullare il predetto Provvedimento AGCM (che continuerà dunque a essere efficace fino all'eventuale modifica da parte della stessa AGCM), ha dichiarato il dovere dell'AGCM di procedere alla riadozione del provvedimento, in conformità a quanto previsto nella sentenza del TAR Lazio.
In estrema sintesi il TAR Lazio ha valorizzato il seguente motivo comune ai ricorsi di Sky e Fastweb: secondo la CRI l'intesa vietata avrebbe avuto effetti sul mercato dal 27 gennaio 2021 al 4 agosto 2022, mentre il Provvedimento ha ridotto il periodo di durata della violazione dal 1° luglio 2021, data in cui ha avuto inizio la commercializzazione dei diritti sulla base del Deal Memo, sino all'attuazione ad inizio agosto 2021 delle misure volontarie adottate da TIM e DAZN nell'ambito del sub-procedimento cautelare. Sussisterebbe, perciò, la contraddittorietà del Provvedimento AGCM rispetto alla CRI, senza che il Collegio abbia adeguatamente motivato la propria decisione di discostarsi dalle risultanze istruttorie. TIM ha deciso di procedere con il ricorso in appello che è stato notificato a tutte le parti coinvolte. Con ordinanza pubblicata in data 4 ottobre 2024, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da TIM e con sentenza pubblicata in data 19 giugno 2025, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di TIM.

Il 12 novembre 2024, a seguito della sentenza del TAR 09315/2024 del 11 maggio scorso che ha accertato un difetto di motivazione nella decisione iniziale dell'AGCM, l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990 (I857C) volto a rideterminare la durata dell'infrazione di cui al procedimento I857.
Nella sua adunanza del 24 giugno 2025 AGCM ha deliberato la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 dicembre 2025.
In data 24 settembre 2025 AGCM ha notificato a TIM la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (CRI) fissando per il prossimo 11 novembre l'audizione finale.
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano, notificato nel mese di gennaio 2024, l'operatore Wind Tre S.p.A. ha chiesto di condannare TIM S.p.A. e DAZN limited, in solido tra loro, a risarcire a Wind Tre S.p.A. il danno da questa asseritamente subito per effetto della pretesa violazione da parte delle convenute dell'art. 102 TFUE (abuso di posizione dominante), per aver sottoscritto tra di loro nel gennaio 2021 un accordo (il c.d. Deal Memo) da cui – a parere dell'attore – sarebbero derivati danni da quantificarsi in 69.803.012,00 euro .
Inoltre, Wind Tre S.p.A. chiede anche la condanna di TIM S.p.A. al risarcimento del danno asseritamente derivante da campagne pubblicitarie dirette secondo l'attore a suggerire alla clientela che la sottoscrizione del servizio FTTH di TIM, o l'adesione all'offerta TIMVISION, rappresentassero l'unico mezzo per potere accedere ai contenuti del servizio DAZN, da quantificarsi in 10.266.377,00 euro.
In data 29 aprile 2024, TIM ha depositato la comparsa di costituzione e risposta in cui ha richiesto il rigetto delle pretese di Wind e la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia del TAR Lazio in merito alla richiesta di annullamento di TIM e DAZN del provvedimento adottato dall'AGCM in data 28 giugno 2023 (con cui l'AGCM ha deliberato che le condotte attuate da TIM e DAZN con la sottoscrizione del Deal Memo costituiscono un'intesa restrittiva della concorrenza). La prima udienza è stata fissata inizialmente per l'8 luglio 2024 e successivamente spostata all'11 marzo 2025. Con Ordinanza del 28 febbraio 2025, il Tribunale di Milano ha disposto d'ufficio l'ulteriore spostamento della prima udienza al 10 settembre 2025 e poi successivamente al 15 ottobre 2025.
All'udienza del 15 ottobre 2025, la causa è stata rinviata al 12 maggio 2026.
In data 17 dicembre 2024, l'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato (AGCM) ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'eventuale portata anti-competitiva di alcune clausole contrattuali contenute nell'accordo tra TIM e FiberCop (cd. Master Service Agreement) avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le succitate entità conseguente alla cessione delle attività relative alla rete fissa da TIM a FiberCop.
Nel corso del mese di giugno 2025, TIM e FiberCop hanno presentato Impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, consistenti in misure volte a superare le preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità in fase di avvio del procedimento.
In data 30 luglio 2025, l'Autorità, ritenendoli non manifestamente infondati e riservandosi di svolgere ogni ulteriore valutazione in merito all'idoneità degli impegni a rimuovere le restrizioni alla concorrenza, ha proceduto alla loro pubblicazione sul proprio sito internet avviando in tal modo la fase di market test, ossia chiedendo al mercato eventuali osservazioni che sarebbero dovute pervenire entro il 30 settembre 2025.
Il termine del market test è stato successivamente prorogato all' 8 ottobre 2025 e quello per le repliche di TIM e FiberCop al 7 novembre 2025.
Il procedimento dovrà concludersi entro il 31 gennaio 2026.
Con decisione pubblicata nel mese di luglio 2015, il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto da AGCOM e TIM avverso la sentenza del TAR Lazio in tema di finanziamento degli obblighi di Servizio Universale per il periodo 1999-2003. Con tale sentenza il giudice amministrativo ha accolto i ricorsi proposti da Vodafone annullando le delibere AGCOM nn. 106, 107, 109/11/CONS di rinnovazione dei procedimenti relativi, che includevano anche Vodafone tra i soggetti tenuti al contributo, per un importo di circa 38 milioni di euro. La sentenza, in sostanza, afferma che l'Autorità non ha dimostrato quel certo grado di "sostituibilità" tra telefonia fissa e mobile propedeutica all'inclusione dei gestori mobili tra i soggetti tenuti a remunerare il costo del servizio universale, ciò che comporta per l'AGCOM la necessità di emettere un nuovo provvedimento. TIM ha presentato istanza di rinnovazione all'AGCOM e ricorso in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato (la Cassazione ha poi ritenuto inammissibile tale ricorso).
Nel mese di aprile 2016, Vodafone ha proposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contro il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e nei confronti di TIM, per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato. Tale ricorso si riferisce alla delibera AGCOM n. 109/11/CONS (annualità 2003 per la quale Vodafone aveva versato la somma di circa 9 milioni di euro a titolo di contributo di cui chiede la restituzione).
Il Consiglio di Stato, con la sentenza di novembre 2016, ha rigettato il ricorso rinviando al TAR la decisione sulle modalità di ottemperanza. Nel mese di febbraio 2017, Vodafone ha presentato al TAR Lazio quattro nuovi ricorsi contro il MISE e nei confronti di TIM per l'ottemperanza della sentenza, confermata in secondo grado, di annullamento delle delibere per le annualità 1999-2003 e la restituzione dei citati importi di circa 38 milioni di euro già versati al MISE a titolo di contributo.
Il TAR, con sentenze del giugno 2018, ha rigettato tutti ricorsi per l'ottemperanza proposti da Vodafone affermando espressamente, così come chiesto da TIM, l'obbligo in capo all'Autorità di rinnovare i procedimenti con particolare riguardo alla determinazione dell'entità del grado di sostituibilità tra fisso e mobile. Le quattro sentenze sono state impugnate da Vodafone innanzi al Consiglio di Stato, il quale con decisione dell'ottobre del 2019 ha accolto l'appello di Vodafone affermando l'obbligo restitutorio delle somme in questione in capo a TIM.
Con delibera n. 263/20/CIR, AGCOM ha avviato il procedimento per la rinnovazione dell'istruttoria relativa alla iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009. e la ripartizione degli oneri del contributo. Vodafone ha impugnato dinanzi al TAR la predetta delibera. Il procedimento di rinnovazione si è concluso con la delibera 18/21/CIR che ha sostanzialmente confermato lo schema di provvedimento. Questa stessa delibera è stata impugnata al TAR da TIM esclusivamente per le annualità

1999 e 2000, mentre Vodafone, Wind e Fastweb hanno impugnato con motivazioni opposte la delibera in ordine a tutte le annualità interessate. Con sentenze pubblicate nel mese di febbraio 2022, la delibera 18/21/CIR è stata parzialmente annullata, infatti il TAR ha respinto la censura principale con cui si denunciava l'esaurimento del potere di rinnovazione e accolto il solo motivo incentrato sulla presunta irragionevolezza della soglia prevista da AGCOM per l'analisi di iniquità seconda facie. Fastweb, Vodafone, Wind, AGCOM e la stessa TIM hanno appellato di fronte al Consiglio di Stato la sentenza del TAR; le relative udienze di merito sono state fissate per il 4 aprile e 27 aprile 2023. All'esito dell'udienza del 4 aprile 2023 il relativo giudizio è stato trattenuto in decisione. Il 18 aprile 2023 il CdS ha emanato un'ordinanza collegiale con la quale ha rimesso alla Corte di Giustizia UE alcune questioni pregiudiziali.
La Corte di Giustizia UE con sentenza pubblicata in data 19 settembre 2024 ha accolto le tesi difensive di TIM e rigettato le tesi di Vodafone stabilendo che: i) non è necessaria la prova di un certo grado di sostituibilità fisso/mobile ai fini della partecipazione degli operatori mobili al meccanismo di ripartizione di un onere iniquo, ii) spetta agli stati membri stabilire i criteri per valutare l'iniquità dell'onere. L'udienza per i giudizi sospesi avanti il Consiglio di Stato in attesa della decisione della Corte di Giustizia è stata fissata al 8 maggio 2025.
I suddetti giudizi sono stati, quindi, definiti con sentenze del 20 e del 26 maggio 2025 le quali hanno rigettato tutti i motivi di ricorso principale e incidentale, ad eccezione di quello proposto da Vodafone con il quale si contestavano le modalità della analisi di iniquità di seconda facie e, più nel dettaglio, il valore-soglia dell'iniquità individuato da AGCOM.
Nel maggio 2012, TIM e Telecom Italia International N.V. (oggi fusa in Telecom Italia Finance) hanno ricevuto la notifica di un procedimento arbitrale promosso dal gruppo Opportunity per il risarcimento di danni asseritamente subiti per la presunta violazione di un accordo transattivo firmato nel 2005. Nella prospettazione di parte attrice, i danni sarebbero riconducibili a circostanze emerse nell'ambito dei procedimenti penali innanzi al Tribunale di Milano aventi, fra l'altro, a oggetto attività illecite poste in essere da ex dipendenti di TIM.
Conclusasi la fase istruttoria, nel mese di novembre 2014 si è tenuta l'udienza di discussione, a seguito della quale le parti hanno depositato le proprie memorie conclusionali in vista della decisione del caso.
Nel mese di settembre 2015, il Tribunale Arbitrale ha dichiarato la chiusura del procedimento in vista del deposito del lodo.
Nel settembre 2016 la Corte ICC ha comunicato alle parti il lodo, mediante il quale il Tribunale Arbitrale ha respinto tutte le pretese del gruppo Opportunity e ha deciso per la compensazione fra le parti delle spese legali, per gli esperti e amministrative (il "Lodo 2016").
Ad aprile 2017 il gruppo Opportunity ha presentato appello contro il Lodo 2016 dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi.
Nel novembre 2017, TIM e Telecom Italia Finance hanno ricevuto dal Segretariato della Corte Internazionale di Arbitrato dell'ICC la notifica di una Richiesta per la Revisione dello stesso Lodo 2016 depositata dal gruppo Opportunity, al fine di ottenere l'emissione di un nuovo lodo. Successivamente, è stato costituito il Tribunale Arbitrale.
Ad ottobre 2018, TIM e Telecom Italia Finance hanno chiesto la sospensione del procedimento pendente di fronte alla Corte d'Appello di Parigi, in ragione della pendenza del procedimento di revisione di fronte al Tribunale Arbitrale ICC sullo stesso Lodo 2016. A novembre 2018, la Corte d' Appello di Parigi ha sospeso il procedimento fino alla decisione del Tribunale Arbitrale nel procedimento di revisione.
Relativamente al procedimento di revisione del Lodo 2016, ad ottobre 2019, si è tenuta a Parigi l'udienza di discussione. Ad agosto 2020, il Tribunale Arbitrale ha emesso il lodo rigettando la Richiesta di Revisione presentata dal gruppo Opportunity (il "Lodo 2020"). A dicembre 2020, il gruppo Opportunity ha presentato appello contro il Lodo 2020 dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi. A maggio 2021, il gruppo Opportunity ha chiesto alla Corte d'Appello di Parigi la riassunzione del procedimento iniziato contro il Lodo 2016. Successivamente, il gruppo Opportunity, TIM e Telecom Italia Finance hanno depositato le proprie memorie nei due procedimenti pendenti dinanzi la Corte d'Appello di Parigi, rispettivamente contro il Lodo 2016 e contro il Lodo 2020. In data 8 gennaio 2024 si è tenuta, di fronte alla Corte d'Appello di Parigi, l'udienza di discussione per entrambi i procedimenti di appello.
Con decisione del 2 maggio 2024 la Corte d'Appello di Parigi ha ritenuto di annullare il Lodo 2016 per motivi inerenti alla partecipazione al collegio arbitrale di un componente considerato dalla Corte in conflitto d'interessi. In pari data, con separato provvedimento, la Corte ha disposto la riapertura del procedimento del Lodo 2020.
Il 20 giugno 2024 TIM e Telecom Italia Finance hanno depositato ricorso in Cassazione contro alla sentenza di annullamento del Lodo 2016.
Il 24 giugno 2024 sono state formulate le osservazioni sulle conseguenze dell'annullamento del Lodo 2016 sulla richiesta afferente al Lodo 2020, il cui relativo procedimento è ancora pendente.
Il 3 settembre 2024, la Corte d'Appello di Parigi ha rigettato la richiesta di Opportunity di annullamento del Lodo 2020 a seguito dell'annullamento del Lodo 2016. Il relativo procedimento è pertanto sospeso fino all'esito del giudizio avviato dinanzi alla Corte di Cassazione e il Lodo 2020 rimane valido.
Il 20 dicembre 2024 TIM e Telecom Italia Finance hanno depositato la memoria nel procedimento di Cassazione volto a ribaltare la decisione della Corte d'Appello di Parigi che ha annullato il Lodo 2016. La pronuncia di Cassazione è attesa entro il mese di gennaio 2026.
Con atto di citazione notificato nel corso del primo trimestre 2020, Iliad Italia S.p.A. ha convenuto TIM dinanzi al Tribunale di Milano per presunte condotte anticoncorrenziali, adottate anche tramite il marchio Kena Mobile, asseritamente volte ad ostacolarne l'ingresso ed il consolidamento nel mercato della telefonia mobile in Italia, avanzando pretese risarcitorie per almeno 71,4 milioni di euro.
TIM si è costituita in giudizio sia contestando integralmente le richieste di Iliad Italia S.p.A. sia proponendo a sua volta domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 2598 c.c., con riferimento alle condotte denigratorie poste in essere da Iliad Italia S.p.A. nei confronti di TIM, e formulando simmetricamente richiesta risarcitoria di danni. Nella prima memoria istruttoria Iliad ha aggiornato le proprie pretese risarcitorie portandole a 242,8 milioni di euro e successivamente a 292,8 milioni di euro

Il giudizio si è chiuso con sentenza del 25 settembre 2023 senza riconoscimento di danno in favore di Iliad, la domanda riconvenzionale di TIM è stata dichiarata inammissibile.
Con atto di citazione in appello notificato il 15 dicembre 2023 Iliad ha chiesto la parziale riforma della sentenza di primo grado chiedendo tra le altre cose la condanna di TIM all'integrale risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da Iliad, per un importo non inferiore a 292,8 milioni di euro.
In data 17 aprile 2024 TIM si è costituita in giudizio presentando anche appello incidentale. All'udienza dell'8 maggio 2024 il Giudice si è riservato di decidere sulle istanze istruttorie. Con provvedimento del 29 maggio 2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 maggio 2024, rilevato che parte appellante risultava aver riprodotto in appello parte dei documenti prodotti in primo grado esclusivamente su chiavetta USB e che tuttavia la suddetta chiavetta USB non era consultabile, in quanto protetta da una password che non risultava comunicata, ritenuto di dover procedere all'acquisizione della password e al conseguente accesso alla chiavetta USB nel contraddittorio tra le parti, ha rinviato per la comparizione delle parti all'udienza dell'11 settembre 2024. All'udienza dell'11 settembre 2024, il Giudice si è riservato di decidere sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 14 ottobre 2024 è stata fissata l'udienza del 30 aprile 2025 per la rimessione della causa in decisione. Nell'udienza del 30 aprile 2025 il Consigliere Istruttore, dato atto del deposito degli scritti conclusivi, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Con sentenza pubblicata il 25 giugno 2025, la Corte di Appello ha respinto integralmente il ricorso di Iliad. In data 30 settembre 2025 è scaduto il termine per presentare ricorso in Cassazione. Non essendo stato presentato alcun ricorso la sentenza è passata in giudicato.
Con atto di citazione notificato a settembre 2021, Iliad Italia S.p.A. ha convenuto TIM dinanzi al Tribunale di Milano per la asserita applicazione alla clientela di condizioni contrattuali illecite in termini di vincoli temporali ed oneri economici di recesso con riferimento ad offerte di telefonia mobile e fissa, con conseguente richiesta di condanna di TIM al risarcimento del danno al momento quantificato in 120,4 milioni di euro.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni originariamente fissata per il 28 maggio 2024 è stata dapprima rinviata al 10 giugno 2025 e poi al 16 dicembre 2025.
Con atto di citazione notificato a dicembre 2021 TIM ha convenuto Fastweb dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo di accertare e dichiarare che Fastweb non ha raggiunto gli obiettivi minimi di migrazione dalla tecnologia bitstream ATM alla tecnologia bitstream Ethernet in nessuna delle 30 Aree di Raccolta in cui è suddiviso il territorio nazionale entro i termini previsti dalla regolamentazione di settore e dal piano di migrazione concordato tra le parti; accertare e dichiarare che TIM ha pertanto diritto a: (a) stornare a Fastweb i benefici economici relativi a tale migrazione, già concessi retroattivamente a partire dal 12 aprile 2016, e (b) ottenere da Fastweb i corrispettivi per la banda ATM previsti dal contratto concluso tra le parti e dalle Offerte di Riferimento vigenti ratione temporis; (c) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Fastweb a corrispondere a TIM l'importo complessivo di 79.240.329,47 euro (o il diverso importo, anche maggiore, accertato in corso di causa).
Fastweb si è costituita in giudizio avanzando una domanda riconvenzionale per abuso di posizione dominante e inadempimento contrattuale. La domanda di Fastweb è essenzialmente fondata su asseriti ritardi nella realizzazione della copertura Ethernet. Controparte lamenta un danno di circa 81,4 milioni di euro. Il G.I., avendo constatato che la domanda riconvenzionale avanzata da Fastweb sembra esorbitare dal profilo dell'inadempimento contrattuale e che, in tal caso, potrebbe affermarsi la competenza della Sezione specializzata imprese, ha rimesso il fascicolo al Presidente di sezione per le opportune valutazioni. Il Presidente di sezione ha trasmesso il fascicolo al Presidente della Sezione specializzata imprese. L'udienza di prima comparizione si è svolta il 14 dicembre 2022. L'udienza per l'eventuale ammissione delle istanze istruttorie è stata rinviata al 13 giugno 2023. A seguito del deposito delle memorie istruttorie Fastweb ha aggiornato la quantificazione del danno asseritamente patito per effetto delle condotte illecite di TIM, portandola a circa 101,1 milioni di euro (di cui 13,2 milioni di euro subordinati all'accoglimento della domanda principale di TIM).
All'udienza del 13 giugno 2023, il G.I. si è riservato. A scioglimento della riserva il G.I. ha disposto la CTU e fissato l'udienza di conferimento dell'incarico e giuramento del (o dei) CTU per il 21 novembre 2023. L'udienza per l'esame della CTU è fissata al 17 giugno 2025.
Il CTU ha sottoposto al G.I. una nuova istanza di proroga del termine per il deposito dell'elaborato peritale. Il G.I. ha accolto l'istanza e ha prorogato il termine per il deposito dell'elaborato al 16 ottobre 2025 e fissato l'udienza per la discussione al 4 novembre 2025.
Con atto di citazione notificato a luglio 2022 Iliad Italia S.p.A. ha convenuto Telecom, Vodafone e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ("INWIT") dinanzi al Tribunale di Milano, per accertare l'asserita illiceità delle condotte di INWIT, Telecom e Vodafone consistenti nel rifiuto di consentire alla stessa Iliad di realizzare degli upgrade ai propri sistemi di trasmissione della telefonia mobile installati su infrastrutture di proprietà di INWIT. Per l'effetto di tali condotte, Iliad ha chiesto che Telecom sia condannata, in solido con INWIT e Vodafone, al risarcimento dei danni asseritamente subiti, che si è riservata di quantificare in corso di causa. L'udienza di prima comparizione si è svolta il 5 aprile 2023, il Giudice si è riservato sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da TIM. L'udienza di prima comparizione è stata differita all'11 ottobre 2023 a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da TIM. All'udienza il Giudice ha fissato tre date per lo scambio di memorie tra le parti: 10 novembre 2023, 11 dicembre 2023 e 2 gennaio 2024. All'esito dell'udienza per la discussione sugli eventuali mezzi istruttori del 24 settembre 2024 il Giudice ha rinviato la causa per gli stessi incombenti all'udienza del 21 gennaio 2025. All'udienza del 21 gennaio 2025 le parti hanno chiesto di comune accordo il rinvio della causa; la nuova udienza è fissata in data 23 settembre 2025. A seguito di accordo transattivo tra le parti, il Tribunale di Milano ha dichiarato l'estinzione del giudizio in data 21 luglio 2025.
In data 24 aprile 2024 è stata celebrata l'udienza dinanzi al Tribunale del Riesame di Milano. La Corte era chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione presentata da TIM avverso il provvedimento del GIP di Milano con cui veniva disposto ai danni della Società il sequestro sotto dettagliato.
All'esito della discussione, il Tribunale del Riesame di Milano, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Società, con provvedimento depositato il 26 aprile 2024, ha:

In particolare si riepiloga di seguito gli elementi che hanno condotto al citato sequestro da parte della Procura di Milano.
In data 29 febbraio 2024, era stato notificato a TIM un provvedimento di sequestro che era stato emesso in data 8 febbraio 2024 dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, col quale era stato disposto il sequestro preventivo delle somme giacenti sui conti correnti intestati alla Società, per un importo complessivo di 248.941.282,30 euro.
Il provvedimento aveva ad oggetto una asserita frode informatica (art.640-ter cod.pen.) nel settore dei c.d. "VAS" (i.e. Servizi a Valore Aggiunto) erogati da società terze chiamate CSP (i.e. "Content Service Provider").
TIM non è indagata nel procedimento in oggetto, e che il reato in contestazione non rientra tra quelli che, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, potrebbero astrattamente costituire presupposto di illecito amministrativo, imputabile alla Società.
Con specifico riferimento a TIM, l'evidenza di un possibile fenomeno fraudolento nel settore emergeva solo nel 2019, in ragione del significativo numero di disconoscimenti di servizi VAS registrati in tale anno.
In tale periodo, la Società ha denunciato detti eventi alla Procura della Repubblica di Roma, nel cui procedimento, attualmente in fase di archiviazione, è stato confermato il ruolo della Società quale persona offesa vittima del reato.
Inoltre, la Società ha prontamente effettuato tutte le azioni necessarie finalizzate a neutralizzare il fenomeno delle illecite attivazioni dei servizi VAS.
La Procura di Milano, in data 10 marzo 2025, ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini dal quale risulta confermato che TIM non è indagata ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.
In data 15 dicembre 2023, TIM S.p.A. ha ricevuto la notifica di un ordinario atto di citazione da parte dell'azionista Vivendi, nel quale viene contestata la legittimità della delibera consiliare del 5 novembre 2023 di approvazione dell'operazione di cessione delle attività relative alla rete fissa di TIM e delle partecipazioni detenute in FiberCop S.p.A. e Telenergia S.r.l. ("NetCo"), da parte di Optics BidCo S.p.A. (società controllata da KKR). Vivendi non ha formulato alcuna richiesta cautelare, né ha chiesto di inibire in via d'urgenza l'esecuzione della delibera e degli atti negoziali conseguenti. La Società si è costituita nel giudizio per contestare la fondatezza delle argomentazioni e delle richieste formulate da Vivendi, confermando la legittimità delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e degli accordi sottoscritti con Optics BidCo.
Con sentenza del 14 gennaio 2025 il Tribunale di Milano ha dichiarato il ricorso proposto da Vivendi inammissibile per difetto di interesse ad agire e difetto di legittimazione ad agire, condannando parte attrice a rimborsare circa euro 40.000 a TIM per le spese legali sostenute. La sentenza è stata impugnata da Vivendi con atto di citazione notificato in data 13 febbraio 2025 e, successivamente, Vivendi S.E. con atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. ha dichiarato di rinunciare all'azione e agli atti del giudizio di appello.
TIM ha convenuto in giudizio in sede civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il risarcimento del danno causato dallo Stato Italiano attraverso la sentenza d'appello n. 7506/09 pronunciata dal Consiglio di Stato in violazione, ad avviso della Società, dei principi del diritto comunitario.
La domanda principale su cui si fonda l'azione trova il suo fondamento nella giurisprudenza comunitaria che riconosce il diritto di far valere la responsabilità dello Stato rispetto alla violazione dei diritti riconosciuti dall'ordinamento comunitario e lesi da una sentenza divenuta definitiva, rispetto alla quale nessun altro rimedio sia più esperibile. La pronuncia del Consiglio di Stato ha definitivamente negato il diritto di TIM alla restituzione del canone di concessione per l'anno 1998 (pari a 386 milioni di euro per Telecom Italia e 143 milioni di euro per ex TIM, oltre ad interessi), già negato dal TAR Lazio nonostante la pronuncia favorevole e vincolante della Corte di Giustizia UE del mese di febbraio 2008. Tale pronuncia riguardava il contrasto tra la Direttiva CE 97/13 in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione e le norme nazionali, che avevano prorogato per il 1998 l'obbligo di pagamento del canone a carico dei concessionari di telecomunicazioni, nonostante l'intervenuto processo di liberalizzazione. La Società ha poi proposto, nell'ambito del medesimo procedimento, una domanda subordinata di risarcimento per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.. La pretesa risarcitoria è stata quantificata in circa 529 milioni di euro, oltre interessi legali e rivalutazione. L'Avvocatura di Stato si è costituita in giudizio avanzando domanda riconvenzionale per pari importo. L'azione è stata sottoposta a un vaglio di ammissibilità da parte del Tribunale, il quale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda principale di TIM (azione per danni per manifesta violazione del diritto comunitario ai sensi della legge 117/88). Detta decisione è stata però riformata in appello, in senso favorevole alla Società. Nel mese di marzo 2015 il Tribunale di Roma ha emesso la sentenza di primo grado dichiarando la domanda della società inammissibile.
TIM nel 2015 ha presentato appello avverso tale decisione ed il giudizio pende in fase di precisazione delle conclusioni. La Corte di Appello ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 2 aprile 2019. Successivamente, senza che sia intervenuta alcuna nuova attività processuale, la Corte di Appello ha apoditticamente rinviato prima nel 2020 e poi nel 2021 l'udienza di precisazione delle conclusioni (da cui decorrono i termini per conclusioni e repliche che portano in tempi stretti alla emissione della sentenza). A tali rinvii è seguito l'ultimo del 15 gennaio 2021 con fissazione della nuova udienza al 25 gennaio 2022.
Sulle questioni di fondo della causa si deve rilevare quanto segue:
■ sulla ritenuta incompetenza del Tribunale di Roma (oggetto della sentenza del Tribunale di Roma appellata da TIM) a giudicare dell'azione di responsabilità dello Stato Italiano per attività di magistrati di vertice (nella specie, Consiglio di Stato), dalla quale sarebbe derivata la dichiarata inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 5 legge n. 117/1978 (vecchio testo) – si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 7 giugno 2018, n. 14842, confermando la competenza del Tribunale di Roma e quindi la correttezza della scelta di TIM di radicare nel foro romano la sua azione legale;

In sostanza, la società ha pagato il canone contestato nel 1998; ha prontamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento amministrativo che le aveva ingiustamente imposto tale pagamento; il giudizio amministrativo dinanzi al Consiglio di Stato si è concluso negativamente nel 2009 (nonostante la richiamata sentenza di segno opposto della Corte di Giustizia europea); il giudizio civile di primo grado si è concluso nel marzo 2015 con sentenza di rigetto per motivi di ammissibilità (risolti poi nel senso indicato dalla società con la richiamata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 14842/18) e per oltre 6 anni dalla sentenza di primo grado – passando di rinvio in rinvio – la sentenza di appello non è stata emessa.
La società ha esaminato i diversi scenari ed azioni giuridiche (nazionali, comunitarie, ecc.) che possono contribuire alla definizione della vertenza di appello. Si ritiene, infatti, che i principi della durata ragionevole del processo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 111 della Costituzione nonché ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, risultino vulnerati nella presente vicenda considerando: (i) l'anno del pagamento del canone non dovuto è il 1998; (ii) il valore di tale canone è di circa 529 milioni di euro cui aggiungere gli interessi da tale data; (iii) il lunghissimo iter processuale che non ha portato per anni ad una sentenza di appello (il cui avvio è dell'anno 2015); (iv) la circostanza che la questione giuridica appare di pronta soluzione, essendo state emesse ben due sentenze della Corte di Giustizia UE che dichiarano incompatibile il pagamento del canone con la disciplina comunitaria (sentenze che risultano, allo stato, disattese dal giudice nazionale).
Nell'ambito delle citate analisi volte a giungere alla definizione della sentenza di appello si deve segnalare che in data 25 gennaio 2021 la società ha depositato presso la corte di appello di Roma una istanza di anticipazione della udienza (slittata come detto al 25 gennaio 2022); ciò al fine di scongiurare l'ennesimo rinvio della causa, che – come noto - ha ad oggetto l'inottemperanza a ben due decisioni rese inter partes, sul medesimo oggetto, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per manifesta violazione del diritto europeo da parte dello Stato-Giudice. Con provvedimento dell'8 febbraio 2021, la Corte di Appello di Roma (seconda sezione specializzata in materia di impresa) ha ritenuto di poter accogliere l'istanza di anticipazione, fissando l'udienza al 30 novembre 2021. In tale data la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche. Con ordinanza del 22 febbraio 2022, il Collegio, preso atto che uno dei suoi membri ha dichiarato di astenersi, ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'Appello. In data 4 marzo 2022, la causa è stata riassegnata ad altro giudice. Con provvedimento del 31 marzo 2022, il Collegio ha fissato l'udienza del 1° dicembre 2022 per la precisazione delle conclusioni. Il Collegio ha rinviato la causa all'udienza del 19 gennaio 2023 per la discussione orale e, successivamente, a seguito di istanza dell'avvocato dello Stato, al 9 marzo 2023. All'udienza del 13 dicembre 2023, il Collegio ha concesso alle parti termine per le comparse conclusionali e le relative repliche.
Con sentenza n. 2320/2024 pubblicata in data 3 aprile 2024, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata da TIM, ha accolto la domanda proposta dalla Società, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell'importo di 528.711.476,00 euro, oltre rivalutazione ed interessi legali a far data dal deposito del ricorso, con rifusione delle spese di lite, quantificate in 550.000,00 euro oltre accessori.
In data 14 ottobre 2024 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha notificato il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2024 ha depositato l'istanza di sospensiva della sentenza avanti la Corte d'Appello di Roma che all'udienza del 16 dicembre 2024 ha rinviato l'udienza al 20 gennaio 2025. La Corte d'Appello, con ordinanza pubblicata in data 22 gennaio 2025 ha rigettato il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri volto ad ottenere l'inibitoria degli effetti esecutivi della sentenza della Corte d'Appello. La pubblica udienza del ricorso della Presidenza del Consiglio innanzi alla Corte di Cassazione è stata fissata al 27 maggio 2025.
All'udienza la Corte ha rilevato d'ufficio che ai fini della decisione da rendersi sui ricorsi si configura la necessità di esaminare in via preliminare la questione della correttezza o meno del mezzo di impugnazione proposto da TIM avverso la Sentenza n. 6174 del 2015 resa in primo grado dal Tribunale di Roma, assegnando alle parti termine di trenta giorni per il deposito di osservazioni, presentate da TIM nei termini, riservandosi all'esito la decisione.

In aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS Accounting Standards, il Gruppo TIM utilizza nelle presentazioni interne (business plan) e in quelle esterne (agli analisti e agli investitori) alcuni indicatori alternativi di performance, al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della propria gestione economica e della propria situazione patrimoniale e finanziaria. Tali indicatori rappresentano, infatti, un'utile unità di misura per la valutazione delle performance operative del Gruppo (nel suo complesso e a livello di Business Unit).
Tali indicatori, che sono presentati nelle relazioni finanziarie (annuali e infrannuali), non devono, comunque, essere considerati sostitutivi di quelli convenzionali previsti dagli IFRS Accounting Standards. Poiché queste misure non sono definite dagli IFRS Accounting Standards, il loro calcolo può differire dagli indicatori alternativi pubblicati da altre società. Per questo motivo, la comparabilità tra le società può essere limitata.
Gli indicatori alternativi di performance normalmente utilizzati sono nel seguito illustrati:
■ EBITDA: tale indicatore è utilizzato da TIM come financial target in aggiunta all'EBIT. Questi indicatori sono determinati come segue:
| + | Oneri finanziari |
|---|---|
| - | Proventi finanziari |
| +/- | Altri oneri/(Proventi) da partecipazioni |
| +/- | Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e joint ventures valutate con il metodo del patrimonio netto |
| EBIT- Risultato Operativo | |
| +/- | Svalutazioni/(Ripristini di valore) di attività non correnti |
| +/- | Minusvalenze/(Plusvalenze) da realizzo di attività non correnti |
| + | Ammortamenti |
Al fine di meglio rappresentare la reale dinamica dell'indebitamento finanziario netto il Gruppo TIM presenta, oltre al consueto indicatore (ridefinito "Indebitamento finanziario netto contabile"), anche una misura denominata "Indebitamento finanziario netto rettificato", che sterilizza gli effetti causati dalla volatilità dei mercati finanziari. Considerando che alcune componenti della valutazione al fair value dei derivati (contratti per determinare il tasso di cambio e di interesse di flussi contrattuali) e di derivati embedded in altri strumenti finanziari, non comportano un effettivo regolamento monetario, l'Indebitamento finanziario netto rettificato esclude tali effetti meramente contabili e non monetari (compresi gli effetti dell'IFRS 13 – Valutazione del fair value) dalla valutazione dei derivati e delle correlate passività/attività finanziarie.

L'indebitamento finanziario netto viene determinato come segue:
| E=(C + D) | Indebitamento finanziario netto rettificato |
|---|---|
| D) | Storno valutazione al fair value di derivati e correlate passività / attività finanziarie |
| C=(A - B) | Indebitamento finanziario netto contabile |
| B) | Attività Finanziarie |
| + | Attività finanziarie comprese nelle Attività cessate / Attività non correnti destinate ad essere cedute |
| + | Attività finanziarie correnti |
| + | Attività finanziarie non correnti |
| A) | Debito Finanziario lordo |
| + | Passività finanziarie direttamente correlate ad Attività cessate / Attività non correnti destinate ad essere cedute |
| + | Passività finanziarie correnti |
| + | Passività finanziarie non correnti |
■ Equity Free Cash Flow (EFCF): tale indicatore rappresenta il Free Cash Flow disponibile per la remunerazione del capitale proprio, per il rimborso del debito e per la copertura degli eventuali investimenti finanziari e dei pagamenti di licenze e frequenze. L'indicatore, in particolare, evidenzia la variazione dell'indebitamento finanziario netto rettificato senza considerare gli impatti derivanti dal pagamento dei dividendi, dalle variazioni di capitale (change in equity), dalle attività di acquisizione/ cessione di partecipazioni, dagli esborsi per acquisti di licenze e frequenze, dalle variazioni in aumento/diminuzione del debito relativo alle passività per locazioni finanziarie (nuove operazioni di leasing, rinnovi e/o proroghe, disdette/estinzioni anticipate di operazioni di leasing).
L'Equity Free Cash Flow viene determinato come segue:
| Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato delle attività in funzionamento | ||
|---|---|---|
| +/- | Impatto per locazioni finanziarie (nuove operazioni di leasing e/o i rinnovi e/o le proroghe (-) / eventuali disdette/estinzioni anticipate di operazioni di leasing (+)) |
|
| - | Pagamento delle licenze TLC e per l'utilizzo di frequenze | |
| +/- | Impatto finanziario derivante da operazioni di acquisizione e/o cessioni di partecipazioni | |
| - | Pagamento dei dividendi e Change in Equity | |
| Equity Free Cash Flow |
Il flusso di cassa della gestione operativa (Operating Free Cash Flow) e il flusso di cassa della gestione operativa (al netto delle licenze) sono calcolati come segue:
| EBITDA | |||
|---|---|---|---|
| - | Investimenti industriali di competenza | ||
| +/- | Variazione del capitale circolante netto operativo (Variazione delle rimanenze, Variazione dei crediti commerciali e altri crediti netti, Variazione dei debiti commerciali, Variazione di debiti per licenze di telefonia mobile / spectrum, Altre variazioni di crediti/debiti operativi, Variazione dei fondi relativi al personale, Variazione dei fondi operativi e altre variazioni) |
||
| Operating Free Cash Flow | |||
| - | Pagamento delle licenze di TLC e per l'utilizzo delle frequenze | ||
| Flusso di cassa della gestione operativa (al netto delle licenze) |
A seguito dell'adozione dell'IFRS 16, il Gruppo TIM presenta i seguenti ulteriori indicatori alternativi di performance:
| + | Equity Free Cash Flow |
|---|---|
| - | Quota capitale dei canoni di leasing |
Tale indicatore rappresenta un utile indicatore della capacità di generazione di Free Cash Flow.
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