Quarterly Report • Nov 8, 2023
Quarterly Report
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| Gruppo TIM – Schemi | 2 |
|---|---|
| Gruppo TIM - Conto economico separato consolidato | 2 |
| Gruppo TIM - Conto economico complessivo consolidato | 3 |
| Gruppo TIM - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata | 4 |
| Gruppo TIM - Rendiconto finanziario consolidato | 6 |
| Gruppo TIM - Movimenti del patrimonio netto consolidato | 8 |
| Gruppo TIM- Indebitamento finanziario netto | 9 |
| Gruppo TIM - Variazione dell'indebitamento finanziario netto rettificato | 10 |
| Gruppo TIM - Contratti complessi | 11 |
| Gruppo TIM - Informazioni per settore operativo | 12 |
| Domestic | 12 |
| Brasile | 13 |
| Gruppo TIM - Personale | 14 |
| Gruppo TIM – Impatto sulle singole voci del conto economico separato consolidato degli eventi e operazioni di natura non ricorrente |
15 |
| Gruppo TIM - Struttura del debito, emissioni obbligazionarie e obbligazioni in scadenza | 16 |
| Gruppo TIM - Contenziosi e azioni giudiziarie pendenti | 18 |
| Indicatori alternativi di performance | 32 |
8 novembre 2023

Gli schemi di Conto Economico Separato Consolidato, Conto Economico Complessivo Consolidato, Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata, Rendiconto Finanziario Consolidato, Movimenti del Patrimonio Netto Consolidato, nonché l'Indebitamento Finanziario Netto Consolidato del Gruppo TIM, nel seguito presentati, sono coerenti con gli schemi di bilancio consolidato inclusi nella Relazione finanziaria annuale e nella Relazione finanziaria semestrale. Tali schemi non sono stati oggetto di verifica da parte della società di revisione.
I criteri contabili e i principi di consolidamento adottati sono omogenei a quelli utilizzati in sede di Bilancio consolidato del Gruppo TIM al 31 dicembre 2022 ai quali si rimanda, fatta eccezione per le modifiche ai principi contabili emesse dallo IASB ed in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
| (milioni di euro) | 3° Trimestre 2023 |
3° Trimestre 2022 |
1.1 - 30.9 2023 |
1.1 - 30.9 2022 |
Variazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (a-b) | ||||||
| (a) | (b) | assolute | % | |||
| Ricavi | 4.107 | 3.972 | 11.953 | 11.529 | 424 | 3,7 |
| Altri proventi operativi | 36 | 49 | 145 | 127 | 18 | 14,2 |
| Totale ricavi e proventi operativi | 4.143 | 4.021 | 12.098 | 11.656 | 442 | 3,8 |
| Acquisti di materie e servizi | (1.831) | (1.810) | (5.410) | (5.195) | (215) | (4,1) |
| Costi del personale | (580) | (882) | (2.291) | (2.436) | 145 | 6,0 |
| Altri costi operativi | (300) | (183) | (638) | (525) | (113) | (21,5) |
| Variazione delle rimanenze | (8) | 19 | 58 | 54 | 4 | 7,4 |
| Attività realizzate internamente | 123 | 122 | 400 | 391 | 9 | 2,3 |
| Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/ (minusvalenze) e ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA) |
1.547 | 1.287 | 4.217 | 3.945 | 272 | 6,9 |
| Ammortamenti | (1.214) | (1.245) | (3.643) | (3.540) | (103) | (2,9) |
| Plusvalenze/(Minusvalenze) da realizzo di attività non correnti |
(1) | (1) | (3) | 33 | (36) | — |
| Ripristini di valore/(Svalutazioni) di attività non correnti | (3) | — | (3) | — | (3) | — |
| Risultato operativo (EBIT) | 329 | 41 | 568 | 438 | 130 | 29,7 |
| Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto |
(7) | (2) | (22) | 29 | (51) | — |
| Altri proventi/(oneri) da partecipazioni | (11) | 174 | (8) | 174 | (182) | — |
| Proventi finanziari | 146 | 508 | 741 | 1.281 | (540) | (42,2) |
| Oneri finanziari | (621) | (897) | (1.973) | (2.356) | 383 | 16,3 |
| Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento |
(164) | (176) | (694) | (434) | (260) | (59,9) |
| Imposte sul reddito | (63) | (2.007) | (206) | (2.109) | 1.903 | 90,2 |
| Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento | (227) | (2.183) | (900) | (2.543) | 1.643 | 64,6 |
| Utile (perdita) da Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute |
— | — | — | — | — | — |
| Utile (perdita) del periodo | (227) | (2.183) | (900) | (2.543) | 1.643 | 64,6 |
| Attribuibile a: | ||||||
| Soci della Controllante | (311) | (2.245) | (1.124) | (2.728) | 1.604 | 58,8 |
| Partecipazioni di minoranza | 84 | 62 | 224 | 185 | 39 | 21,1 |

Ai sensi dello IAS 1 (Presentazione del bilancio) è di seguito esposto il prospetto di Conto Economico Complessivo Consolidato, comprensivo, oltre che dell'Utile (perdita) del periodo, come da Conto Economico Separato Consolidato, delle altre variazioni dei Movimenti di Patrimonio Netto diverse dalle transazioni con gli Azionisti.
| (milioni di euro) | 3° Trimestre 2023 |
3° Trimestre 2022 |
1.1 - 30.9 2023 |
1.1 - 30.9 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Utile (perdita) del periodo | (a) (227) |
(2.183) | (900) | (2.543) |
| Altre componenti del conto economico complessivo consolidato | ||||
| Altre componenti che non saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato |
||||
| Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo: |
||||
| Utili (perdite) da adeguamento al fair value | 4 | — | 7 | (4) |
| Effetto fiscale | — | — | — | — |
| (b) 4 |
— | 7 | (4) | |
| Rimisurazione piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19): | ||||
| Utili (perdite) attuariali | — | — | 4 | 58 |
| Effetto fiscale | — | — | (1) | (14) |
| (c) — |
— | 3 | 44 | |
| Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto: |
||||
| Utili (perdite) | — | — | — | — |
| Effetto fiscale | — | — | — | — |
| (d) — |
— | — | — | |
| Totale altre componenti che non saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato (e=b+c+d) |
4 | — | 10 | 40 |
| Altre componenti che saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato |
||||
| Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo: |
||||
| Utili (perdite) da adeguamento al fair value | (1) | (49) | 12 | (137) |
| Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato | 1 | 1 | (4) | 15 |
| Effetto fiscale | 1 | 1 | 1 | 4 |
| (f) 1 |
(47) | 9 | (118) | |
| Strumenti derivati di copertura: | ||||
| Utili (perdite) da adeguamento al fair value | 14 | 369 | (156) | 1.000 |
| Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato | (124) | (308) | (23) | (692) |
| Effetto fiscale | 27 | (15) | 43 | (74) |
| (g) (83) |
46 | (136) | 234 | |
| Differenze cambio di conversione di attività estere: | ||||
| Utili (perdite) di conversione di attività estere | (83) | 175 | 227 | 890 |
| Perdite (utili) di conversione di attività estere trasferiti al conto economico separato consolidato |
— | — | — | — |
| Effetto fiscale | — | — | — | — |
| (h) (83) |
175 | 227 | 890 | |
| Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto: |
||||
| Utili (perdite) | — | — | — | — |
| Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato | — | — | — | — |
| Effetto fiscale | — | — | — | — |
| Totale altre componenti che saranno successivamente riclassificate | (i) — |
— | — | — |
| nel conto economico separato consolidato (k=f+g+h+i) |
(165) | 174 | 100 | 1.006 |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo consolidato (m=e+k) |
(161) | 174 | 110 | 1.046 |
| Utile (perdita) complessivo del periodo | (a+m) (388) |
(2.009) | (790) | (1.497) |
| Attribuibile a: | ||||
| Soci della Controllante | (451) | (2.121) | (1.090) | (1.951) |
| Partecipazioni di minoranza | 63 | 112 | 300 | 454 |

| (milioni di euro) | 30.9.2023 | 31.12.2022 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (a-b) | |
| Attività | |||
| Attività non correnti | |||
| Attività immateriali | |||
| Avviamento | 19.188 | 19.111 | 77 |
| Attività immateriali a vita utile definita | 7.241 | 7.656 | (415) |
| 26.429 | 26.767 | (338) | |
| Attività materiali | |||
| Immobili, impianti e macchinari di proprietà | 14.348 | 14.100 | 248 |
| Diritti d'uso su beni di terzi | 5.355 | 5.488 | (133) |
| Altre attività non correnti | |||
| Partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto |
546 | 539 | 7 |
| Altre partecipazioni | 150 | 116 | 34 |
| Crediti finanziari non correnti per contratti di locazione attiva |
113 | 49 | 64 |
| Altre attività finanziarie non correnti | 1.059 | 1.602 | (543) |
| Crediti vari e altre attività non correnti | 2.302 | 2.365 | (63) |
| Attività per imposte anticipate | 790 | 769 | 21 |
| 4.960 | 5.440 | (480) | |
| Totale Attività non correnti (a) |
51.092 | 51.795 | (703) |
| Attività correnti | |||
| Rimanenze di magazzino | 364 | 322 | 42 |
| Crediti commerciali, vari e altre attività correnti | 4.642 | 4.539 | 103 |
| Crediti per imposte sul reddito | 201 | 147 | 54 |
| Attività finanziarie correnti | |||
| Crediti finanziari correnti per contratti di locazione attiva |
154 | 69 | 85 |
| Titoli diversi dalle partecipazioni, altri crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti |
1.822 | 1.600 | 222 |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | 3.291 | 3.555 | (264) |
| 5.267 | 5.224 | 43 | |
| Sub-totale Attività correnti | 10.474 | 10.232 | 242 |
| Attività cessate/ Attività non correnti destinate ad essere cedute |
|||
| di natura finanziaria | — | — | — |
| di natura non finanziaria | 1 | — | 1 |
| 1 | — | 1 | |
| Totale Attività correnti (b) |
10.475 | 10.232 | 243 |
| Totale Attività (a+b) |
61.567 | 62.027 | (460) |

| (milioni di euro) | 30.9.2023 | 31.12.2022 | Variazioni | |
|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (a-b) | ||
| Patrimonio netto e Passività | ||||
| Patrimonio netto | ||||
| Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante |
13.992 | 15.061 | (1.069) | |
| Patrimonio netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza |
3.810 | 3.664 | 146 | |
| Totale Patrimonio netto | (c) | 17.802 | 18.725 | (923) |
| Passività non correnti | ||||
| Passività finanziarie non correnti per contratti di finanziamento e altri |
21.393 | 21.739 | (346) | |
| Passività finanziarie non correnti per contratti di locazione passiva |
4.574 | 4.597 | (23) | |
| Fondi relativi al personale | 843 | 684 | 159 | |
| Passività per imposte differite | 192 | 84 | 108 | |
| Fondi per rischi e oneri | 840 | 910 | (70) | |
| Debiti vari e altre passività non correnti | 1.061 | 1.146 | (85) | |
| Totale Passività non correnti | (d) | 28.903 | 29.160 | (257) |
| Passività correnti | ||||
| Passività finanziarie correnti per contratti di finanziamento e altri |
6.096 | 5.039 | 1.057 | |
| Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva |
847 | 870 | (23) | |
| Debiti commerciali, vari e altre passività correnti | 7.894 | 8.199 | (305) | |
| Debiti per imposte sul reddito | 24 | 34 | (10) | |
| Sub-totale Passività correnti | 14.861 | 14.142 | 719 | |
| Passività direttamente correlate ad Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute |
||||
| di natura finanziaria | — | — | — | |
| di natura non finanziaria | 1 | — | 1 | |
| 1 | — | 1 | ||
| Totale Passività correnti | (e) | 14.862 | 14.142 | 720 |
| Totale Passività | (f=d+e) | 43.765 | 43.302 | 463 |
| Totale Patrimonio netto e passività | (c+f) | 61.567 | 62.027 | (460) |

| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2023 |
1.1 - 30.9 2022 |
|
|---|---|---|---|
| Flusso monetario da attività operative: | |||
| Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento | (900) | (2.543) | |
| Rettifiche per: | |||
| Ammortamenti | 3.643 | 3.540 | |
| Svalutazioni (ripristini di valore) di attività non correnti (incluse partecipazioni) | (3) | 9 | |
| Variazione netta delle attività (passività) per imposte anticipate (differite) | 172 | 2.753 | |
| Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di attività non correnti (incluse partecipazioni) |
13 | (209) | |
| Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto |
22 | (29) | |
| Variazione dei fondi relativi al personale | 108 | 474 | |
| Variazione delle rimanenze | (50) | (55) | |
| Variazione dei crediti commerciali e altri crediti netti | 13 | 32 | |
| Variazione dei debiti commerciali | (614) | (62) | |
| Variazione netta dei crediti/debiti per imposte sul reddito | (32) | (742) | |
| Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/passività | 163 | 337 | |
| Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività operative | (a) | 2.535 | 3.505 |
| Flusso monetario da attività di investimento: | |||
| Acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi per cassa |
(2.762) | (5.302) | |
| Contributi in conto capitale incassati | — | 3 | |
| Acquisizione del controllo in imprese e rami d'azienda, al netto delle disponibilità acquisite |
(32) | (1.183) | |
| Acquisizione/Cessione di altre partecipazioni | (39) | (30) | |
| Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie (esclusi i derivati attivi di copertura e non) |
(206) | 672 | |
| Corrispettivo incassato per la cessione del controllo in imprese controllate e di rami d'azienda, al netto delle disponibilità cedute |
— | 1.278 | |
| Corrispettivo incassato/rimborsato dalla vendita di attività immateriali, materiali e di altre attività non correnti |
9 | 4 | |
| Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di investimento | (b) | (3.030) | (4.558) |
| Flusso monetario da attività di finanziamento: | |||
| Variazione delle passività finanziarie correnti e altre | 82 | (570) | |
| Accensione di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) | 4.032 | 2.230 | |
| Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) | (3.814) | (3.902) | |
| Variazione Derivati Attivi/Passivi di copertura e non | 70 | (34) | |
| Incassi per aumenti/rimborsi di capitale (comprese società controllate) | — | 9 | |
| Dividendi pagati | (164) | (53) | |
| Variazioni di possesso in imprese controllate | (6) | (4) | |
| Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di finanziamento | (c) | 200 | (2.324) |
| Flusso monetario generato (assorbito) dalle Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute |
(d) | — | — |
| Flusso monetario complessivo | (e=a+b+c+d) | (295) | (3.377) |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette all'inizio del periodo | (f) | 3.555 | 6.904 |
| Differenze cambio di conversione nette sulla cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette |
(g) | 28 | (8) |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo | (h=e+f+g) | 3.288 | 3.519 |

| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2023 |
1.1 - 30.9 2022 |
|---|---|---|
| Acquisti di attività immateriali | (636) | (826) |
| Acquisti di attività materiali | (1.946) | (1.892) |
| Acquisti di diritti d'uso su beni di terzi | (702) | (583) |
| Totale acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi per competenza |
(3.284) | (3.301) |
| Variazione debiti per acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi |
522 | (2.001) |
| Totale acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi per cassa |
(2.762) | (5.302) |
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2023 |
1.1 - 30.9 2022 |
|---|---|---|
| Imposte sul reddito (pagate)/incassate | (90) | (43) |
| Interessi pagati | (1.512) | (1.242) |
| Interessi incassati | 406 | 387 |
| Dividendi incassati | 16 | 153 |
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2023 |
1.1 - 30.9 2022 |
|---|---|---|
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette all'inizio del periodo: | ||
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - da attività in funzionamento | 3.555 | 6.904 |
| Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista - da attività in funzionamento | — | — |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - incluse fra le Attività cessate/ Attività non correnti destinate ad essere cedute |
— | — |
| Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista - inclusi fra le Attività cessate/ Attività non correnti destinate ad essere cedute |
— | — |
| 3.555 | 6.904 | |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo: | ||
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - da attività in funzionamento | 3.291 | 3.519 |
| Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista - da attività in funzionamento | (3) | — |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - incluse fra le Attività cessate/ Attività non correnti destinate ad essere cedute |
— | — |
| Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista - inclusi fra le Attività cessate/ Attività non correnti destinate ad essere cedute |
— | — |
| 3.288 | 3.519 |

| Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (milioni di euro) | Capitale | Riserva da sovrapprezzo azioni |
Riserva per attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo |
Riserva per adeguamento al fair value degli strumenti derivati di copertura |
Riserva per differenze cambio di conversione di attività estere |
Riserva per rimisurazione piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19) |
Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto |
Altre riserve e utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) del periodo |
Totale | Patrimonio netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza |
Totale patrimonio netto |
| Saldo al 31 dicembre 2021 |
11.614 | 2.133 | 49 | (128) | (2.500) | (130) | — | 6.376 | 17.414 | 4.625 | 22.039 |
| Movimenti di patrimonio netto del periodo: |
|||||||||||
| Dividendi deliberati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (58) | (58) |
| Utile (perdita) complessivo del periodo |
— | — | (122) | 234 | 621 | 44 | — | (2.728) (1.951) | 454 | (1.497) | |
| Emissione di strumenti rappresentativi di patrimonio netto |
— | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | — | 7 |
| Daphne3 - deconsolidamento |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | (1.332) | (1.332) |
| Altri movimenti | — | — | — | — | — | — | — | (9) | (9) | 1 | (8) |
| Saldo al 30 settembre 2022 |
11.614 | 2.133 | (73) | 106 | (1.879) | (86) | — | 3.646 | 15.461 | 3.690 | 19.151 |
| Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (milioni di euro) | Capitale | Riserva da sovrapprezzo azioni |
Riserva per attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo |
Riserva per adeguamento al fair value degli strumenti derivati di copertura |
Riserva per differenze cambio di conversione di attività estere |
Riserva per rimisurazione piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19) |
Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto |
Altre riserve e utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) del periodo |
Totale | Patrimonio netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza |
Totale patrimonio netto |
| Saldo al 31 dicembre 2022 |
11.614 | 2.133 | (58) | 65 | (2.085) | (71) | — | 3.463 | 15.061 | 3.664 | 18.725 |
| Movimenti di patrimonio netto del periodo: |
|||||||||||
| Dividendi deliberati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (156) | (156) |
| Utile (perdita) complessivo del periodo |
— | — | 16 | (136) | 151 | 3 | — | (1.124) (1.090) | 300 | (790) | |
| Assegnazione azioni proprie per LTI |
6 | — | — | — | — | — | — | (6) | — | — | — |
| Altri movimenti | — | (1.558) | — | — | — | — | — | 1.579 | 21 | 2 | 23 |
| Saldo al 30 settembre 2023 |
11.620 | 575 | (42) | (71) | (1.934) | (68) | — | 3.912 | 13.992 | 3.810 | 17.802 |

| (milioni di euro) | 30.9.2023 | 31.12.2022 | Variazione |
|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (a-b) | |
| Passività finanziarie non correnti | |||
| Obbligazioni | 15.514 | 15.259 | 255 |
| Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie | 5.879 | 6.480 | (601) |
| Passività finanziarie non correnti per contratti di locazione | |||
| passiva | 4.574 | 4.597 | (23) |
| 25.967 | 26.336 | (369) | |
| Passività finanziarie correnti (*) | |||
| Obbligazioni | 3.255 | 2.799 | 456 |
| Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie | 2.841 | 2.240 | 601 |
| Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva | 847 | 870 | (23) |
| 6.943 | 5.909 | 1.034 | |
| Passività finanziarie direttamente correlate ad Attività cessate/ Attività non correnti destinate ad essere cedute |
— | — | — |
| Totale debito finanziario lordo | 32.910 | 32.245 | 665 |
| Attività finanziarie non correnti | |||
| Titoli diversi dalle partecipazioni | — | — | — |
| Crediti finanziari non correnti per contratti di locazione attiva | (113) | (49) | (64) |
| Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti | (1.059) | (1.602) | 543 |
| (1.172) | (1.651) | 479 | |
| Attività finanziarie correnti | |||
| Titoli diversi dalle partecipazioni | (1.578) | (1.446) | (132) |
| Crediti finanziari correnti per contratti di locazione attiva | (154) | (69) | (85) |
| Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti | (244) | (154) | (90) |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | (3.291) | (3.555) | 264 |
| (5.267) | (5.224) | (43) | |
| Attività finanziarie comprese nelle Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute |
— | — | — |
| Totale attività finanziarie | (6.439) | (6.875) | 436 |
| Indebitamento finanziario netto contabile | 26.471 | 25.370 | 1.101 |
| Storno valutazione al fair value di derivati e correlate passività/ attività finanziarie |
(133) | (6) | (127) |
| Indebitamento finanziario netto rettificato | 26.338 | 25.364 | 974 |
| Così dettagliato: | |||
| Totale debito finanziario lordo rettificato | 32.451 | 31.682 | 769 |
| Totale attività finanziarie rettificate | (6.113) | (6.318) | 205 |
| (*) di cui quota corrente del debito a M/L termine: | |||
| Obbligazioni | 3.255 | 2.799 | 456 |
| Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie | 1.658 | 1.139 | 519 |
| Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva | 815 | 856 | (41) |

| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2023 |
1.1 - 30.9 2022 |
Variazione |
|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (a-b) | |
| EBITDA | 4.217 | 3.945 | 272 |
| Investimenti industriali di competenza | (2.645) | (2.762) | 117 |
| Variazione del capitale circolante netto operativo: | (515) | (2.389) | 1.874 |
| Variazione delle rimanenze | (50) | (55) | 5 |
| Variazione dei crediti commerciali e altri crediti netti | 13 | 32 | (19) |
| Variazione dei debiti commerciali | (706) | (485) | (221) |
| Variazione di debiti per licenze di telefonia mobile / spectrum | (24) | (2.119) | 2.095 |
| Altre variazioni di crediti/debiti operativi | 252 | 238 | 14 |
| Variazione dei fondi relativi al personale | 108 | 474 | (366) |
| Variazione dei fondi operativi e altre variazioni | (42) | (396) | 354 |
| Operating free cash flow netto | 1.123 | (1.128) | 2.251 |
| % sui Ricavi | 9,4 | (9,8) | 19,2pp |
| Flusso cessione di partecipazioni e altre dismissioni | 9 | 1.283 | (1.274) |
| Aumenti/Rimborsi di capitale comprensivi di oneri accessori | — | 9 | (9) |
| Investimenti finanziari | (74) | (1.775) | 1.701 |
| Pagamento dividendi | (164) | (53) | (111) |
| Incrementi di contratti di leasing | (639) | (539) | (100) |
| Flusso oneri finanziari, imposte e altri fabbisogni netti, non operativi | (1.229) | (1.114) | (115) |
| Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato delle attività in funzionamento |
(974) | (3.317) | 2.343 |
| Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto delle attività cessate/attività non correnti destinate ad essere cedute |
— | — | — |
| Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato |
(974) | (3.317) | 2.343 |
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2023 |
1.1 - 30.9 2022 |
Variazione |
|---|---|---|---|
| Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato delle attività in funzionamento |
(974) | (3.317) | 2.343 |
| Impatto per locazioni finanziarie (nuove operazioni di leasing e/o i rinnovi e/o le proroghe (-) / eventuali disdette/estinzioni anticipate di operazioni di leasing (+)) |
474 | 728 | (254) |
| Pagamento delle licenze tlc e per l'utilizzo di frequenze | 24 | 2.217 | (2.193) |
| Impatto finanziario derivante da operazioni di acquisizione e/o cessioni di partecipazioni |
74 | 589 | (515) |
| Pagamento dei dividendi e Change in Equity | 164 | 44 | 120 |
| Equity Free Cash Flow | (238) | 261 | (499) |

Il Gruppo TIM, nell'ambito di un processo volto ad assicurare l'identificazione e la definizione delle iniziative di evoluzione del sistema di controllo interno di gestione dei rischi aziendali, a partire dal 2022 ha istituito un Comitato Tecnico per la supervisione dei contratti complessi (il "Comitato Tecnico").
Il Comitato Tecnico ha definito:

Nel corso degli esercizi 2021 e 2022 alcuni contratti per l'offerta di contenuti multimedia e connettività, connessi alle partnership in essere, fra cui quella fra TIM e DAZN, hanno evidenziato un margine complessivo lungo l'intera durata contrattuale negativo, con la necessità di effettuare accantonamenti per l'iscrizione di un Fondo Rischi contrattuali per contratti onerosi per i periodi di durata residua degli accordi.
L'utilizzo del Fondo Rischi contrattuali per contratti onerosi lungo la durata contrattuale consente di compensare la componente negativa del margine (EBITDA) - riferibile sia all'andamento operativo dei business sia agli impegni in termini di corrispettivi che TIM è contrattualmente obbligata a riconoscere alle controparti rilevando una marginalità operativa (organica) nulla.
Il Fondo rischi contrattuali per contratti onerosi al 30 settembre 2023 ammonta a complessivi 129 milioni di euro.
Di seguito si evidenzia:
| Gruppo TIM | Business Unit Domestic | |||
|---|---|---|---|---|
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2023 |
1.1 - 30.9 2022 |
1.1 - 30.9 2023 |
1.1 - 30.9 2022 |
| EBITDA ORGANICO (incluso l'utilizzo del Fondo rischi contratti onerosi) |
4.787 | 4.544 | 3.230 | 3.214 |
| - Utilizzo del Fondo rischi contratti onerosi a fronte del Margine negativo |
(120) | (338) | (120) | (338) |
| EBITDA ORGANICO (escluso l'utilizzo del Fondo rischi contratti onerosi) |
4.667 | 4.206 | 3.110 | 2.876 |
L'importo di 120 milioni di euro rappresenta il margine negativo a fronte del quale è stato utilizzato il fondo.
Sotto il profilo finanziario, il margine negativo coperto dal Fondo rischi, comporta un pari impatto sulla Posizione Finanziaria Netta e sui flussi di cassa.
Con riferimento ai contratti pluriennali che in alcuni casi impegnano TIM a riconoscere alla controparte corrispettivi a titolo di minimo garantito, occorre richiamare come la valutazione di tali contratti e la stima dei costi ad essi associati è soggetta a numerose incertezze che includono fra gli altri dinamiche di mercato, pronunciamenti delle autorità regolatorie del mercato, sviluppo delle nuove tecnologie a supporto del servizio. Tali stime vengono riviste periodicamente sulla base dei dati consuntivati al fine di assicurare che il dato previsionale rimanga nell'ambito di range ragionevolmente prevedibili. Non tutti i fattori citati sono sotto il controllo della società, potrebbero pertanto impattare anche in maniera significativa sulle previsioni future circa l'andamento dei contratti stessi, l'importo di marginalità (positiva o negativa) stimato, i flussi di cassa che verranno generati.

| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2023 |
1.1 - 30.9 2022 |
Variazioni (a-b) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | assolute | % | % organica esclusi non ricorrenti |
|
| Ricavi | 8.745 | 8.673 | 72 | 0,8 | 0,9 |
| EBITDA | 2.668 | 2.641 | 27 | 1,0 | 0,5 |
| % sui Ricavi | 30,5 | 30,5 | 0,0pp | (0,2)pp | |
| EBIT | 1 | 40 | (39) | (8,1) | |
| % sui Ricavi | — | 0,5 | (0,5)pp | (0,7)pp | |
| Personale a fine periodo (unità) (°) | 39.186 | (*)40.984 | (1.798) | (4,4) |
(°) Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato 31 unità al 30 settembre 2023 (15 unità al 31 dicembre 2022). (*) La consistenza del personale è relativa al 31 dicembre 2022.
| (milioni di euro) | 3° Trimestre 2023 |
3° Trimestre 2022 |
Variazioni (a-b) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | assolute | % | % organica esclusi non ricorrenti |
|
| Ricavi | 2.978 | 2.919 | 59 | 2,0 | 2,2 |
| EBITDA | 986 | 787 | 199 | 25,3 | 3,6 |
| % sui Ricavi | 33,1 | 27,0 | 6,1pp | 0,5pp | |
| EBIT | 97 | (106) | 203 | — | 23,4 |
| % sui Ricavi | 3,3 | (3,6) | 6,9pp | 1,4pp |
| 30.9.2023 | 31.12.2022 | 30.9.2022 | |
|---|---|---|---|
| Accessi totali TIM Retail (migliaia) | 8.066 | 8.290 | 8.383 |
| di cui NGN (1) | 5.553 | 5.417 | 5.372 |
| Accessi totali TIM Wholesale (migliaia) | 7.297 | 7.525 | 7.604 |
| di cui NGN | 5.241 | 5.171 | 5.147 |
| Accessi broadband TIM Retail attivi (migliaia) | 7.260 | 7.443 | 7.523 |
| ARPU Consumer (€/mese) (2) | 27,9 | 28,3 | 28,4 |
| ARPU Broadband (€/mese) (3) | 35,7 | 35,6 | 34,1 |
(1) Accessi UltraBroadband in modalità FTTx e FWA, incluse anche le linee "solo dati" e GBE (Gigabit Ethernet).
(2) Ricavi da servizi retail organici Consumer rapportati alla consistenza media degli accessi Consumer.
(3) Ricavi da servizi broadband organici rapportati alla consistenza media degli accessi broadband TIM retail attivi.
| 30.9.2023 | 31.12.2022 | 30.9.2022 | |
|---|---|---|---|
| Consistenza linee a fine periodo (migliaia) | 30.232 | 30.407 | 30.515 |
| di cui Human | 18.201 | 18.438 | 18.590 |
| Churn rate (%) (4) | 9,6 | 13,3 | 10,0 |
| Users broadband (migliaia) (5) | 12.705 | 12.577 | 12.685 |
| ARPU Retail (€/mese) (6) | 6,8 | 7,1 | 7,0 |
| ARPU Human (€/mese) (7) | 11,3 | 11,5 | 11,4 |
(4) Percentuale di linee totali cessate nel periodo rispetto alla consistenza media totale.
(5) Linee mobili che utilizzano servizi dati.
(6) Ricavi da servizi retail organici (visitors e MVNO esclusi) rapportati alla consistenza media totale linee.
(7) Ricavi da servizi retail organici (visitors e MVNO esclusi) rapportati alla consistenza media linee human.

| (milioni di euro) | (milioni di reais) | Variazioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 - 30.9 2023 |
1.1 - 30.9 2022 |
1.1 - 30.9 2023 |
1.1 - 30.9 2022 |
||||
| assolute | % | % organica esclusi non ricorrenti |
|||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (c-d) | (c-d)/d | ||
| Ricavi | 3.236 | 2.880 | 17.559 | 15.706 | 1.853 | 11,8 | 11,8 |
| EBITDA | 1.554 | 1.315 | 8.434 | 7.169 | 1.265 | 17,6 | 16,7 |
| % sui Ricavi | 48,0 | 45,6 | 48,0 | 45,6 | 2,4pp | 2,1pp | |
| EBIT | 572 | 409 | 3.102 | 2.242 | 860 | 38,4 | 34,5 |
| % sui Ricavi | 17,7 | 14,3 | 17,7 | 14,3 | 3,4pp | 3,0pp | |
| Personale a fine periodo (unità) | 9.244 | (°)9.395 | (151) | (1,6) |
(°) La consistenza del personale è relativa al 31 dicembre 2022.
| (milioni di euro) | (milioni di reais) | Variazioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° Trimestre 2023 |
3° Trimestre 2022 |
3° Trimestre 2023 |
3° Trimestre 2022 |
||||
| assolute | % | % organica esclusi non ricorrenti |
|||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (c-d) | (c-d)/d | ||
| Ricavi | 1.138 | 1.061 | 6.056 | 5.611 | 445 | 7,9 | 7,9 |
| EBITDA | 561 | 502 | 2.992 | 2.657 | 335 | 12,6 | 12,1 |
| % sui Ricavi | 49,4 | 47,4 | 49,4 | 47,4 | 2,0 pp | 1,8pp | |
| EBIT | 233 | 149 | 1.245 | 793 | 452 | 57,0 | 53,9 |
| % sui Ricavi | 20,6 | 14,1 | 20,6 | 14,1 | 6,5 pp | 6,2pp |

| (unità equivalenti) | 1.1 - 30.9 2023 |
Esercizio 2022 |
1.1 - 30.9 2022 |
Variazione |
|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (a-c) | |
| Consistenza media retribuita–Italia | 34.316 | 36.866 | 37.411 | (3.095) |
| Consistenza media retribuita–Estero | 9.174 | 9.046 | 8.993 | 181 |
| Totale consistenza media retribuita (1) | 43.490 | 45.912 | 46.404 | (2.914) |
(1) Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 31 unità medie in Italia nei primi nove mesi del 2023; 15 unità medie in Italia nell'esercizio 2022; 14 unità medie in Italia nei primi nove mesi del 2022.
| (unità) | 30.9.2023 | 31.12.2022 | 30.9.2022 | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (a-b) | |
| Organico – Italia | 38.951 | 40.752 | 42.341 | (1.801) |
| Organico – Estero | 9.492 | 9.640 | 9.565 | (148) |
| Totale organico a fine periodo (1) | 48.443 | 50.392 | 51.906 | (1.949) |
(1) Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 31 unità in Italia al 30.9.2023; 15 unità in Italia al 31.12.2022; 19 unità in Italia al 30.9.2022.
| (unità) | 30.9.2023 | 31.12.2022 | 30.9.2022 | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (a-b) | |
| Domestic | 39.186 | 40.984 | 42.578 | (1.798) |
| Brasile | 9.244 | 9.395 | 9.316 | (151) |
| Altre attività | 13 | 13 | 12 | — |
| Totale | 48.443 | 50.392 | 51.906 | (1.949) |

Ai sensi della Comunicazione Consob n. DME/RM/9081707 del 16 settembre 2009, vengono di seguito esposte le informazioni circa l'impatto sulle singole voci di Conto Economico Separato Consolidato degli eventi e operazioni non ricorrenti:
| (milioni di euro) | 1.1 - 30.9 2023 |
1.1 - 30.9 2022 |
|---|---|---|
| Altri proventi operativi: | ||
| Minori altri proventi esercizi precedenti | (11) | — |
| Acquisti di materie e servizi, Variazione delle rimanenze: | ||
| Consulenze, prestazioni professionali e altri costi | (31) | (40) |
| Costi del personale: | ||
| Oneri connessi a processi di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale e altri | (418) | (548) |
| Altri costi operativi: | ||
| Altri oneri e accantonamenti | (110) | (6) |
| Impatto su Risultato operativo ante Ammortamenti, Plusvalenze/(minusvalenze) e Ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA) |
(570) | (594) |
| Plusvalenze/(Minusvalenze) da realizzo di attività non correnti: | ||
| Plusvalenze da realizzo di attività non correnti | 2 | — |
| Ripristini di valore/(Svalutazioni) di attività non correnti: | ||
| Svalutazioni di attività non correnti | (3) | — |
| Impatto su Risultato operativo (EBIT) | (571) | (594) |
| Altri proventi/(oneri) da partecipazioni: | ||
| Altri(oneri)/proventi da operazioni societarie | (11) | 174 |
| Oneri finanziari: | ||
| Altri oneri finanziari | (25) | (5) |
| Impatto sull'Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento |
(607) | (425) |
| Riallineamento fiscale ex DL 104/2020 art.110 | — | (1.964) |
| Imposte sul reddito relative a partite non ricorrenti | 9 | 18 |
| Impatto sull'Utile (perdita) del periodo | (598) | (2.371) |

Nella tabella sottostante sono riportate le linee di credito committed(*) disponibili al 30 settembre 2023:
| (miliardi di euro) | 30.9.2023 | 31.12.2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Accordato | Utilizzato | Accordato | Utilizzato | |
| Sustainability-linked RCF – maggio 2026 | 4,0 | — | 4,0 | — |
| Totale | 4,0 | — | 4,0 | — |
(*) Ai sensi del contratto firmato le Banche sono impegnate a provvedere i fondi a chiamata (con un preavviso di almeno 3 giorni). Trattandosi di una linea "Committed", le banche non hanno meccanismi per non onorare la richiesta di fondi avanzata dalla Società, fatte salve le clausole di cancellazione obbligatoria anticipata standard di mercato (Scadenza naturale del contratto, Cambio di controllo, Borrower Illegality, Events of default, ognuna come definita nel contratto).
Relativamente all'evoluzione dei prestiti obbligazionari nel corso dei primi nove mesi del 2023 si segnala quanto segue:
| (milioni di valuta originaria) | Valuta | Importo | Data di emissione |
|---|---|---|---|
| Nuove emissioni | |||
| TIM S.p.A. 850 milioni di euro 6,875% | Euro | 850 | 27/1/2023 |
| TIM S.p.A. 400 milioni di euro 6,875% | Euro | 400 | 12/4/2023 |
| TIM S.p.A. 750 milioni di euro 7,875% | Euro | 750 | 20/7/2023 |
| TIM Brasil Serviços e Participações S.A. 5.000 milioni di BRL | BRL | 5.000 | 31/7/2023 |
| TIM S.p.A. 750 milioni di euro 7,875% | Euro | 750 | 28/9/2023 |
| (milioni di valuta originaria) | Valuta | Importo | Data di rimborso |
| Rimborsi | |||
| Telecom Italia S.p.A. 1.000 milioni di euro 3,25% | Euro | 1.000 | 16/1/2023 |
| Telecom Italia S.p.A. 375 milioni di GBP 5,875% (a) | GBP | 375 | 19/5/2023 |
| Telecom Italia S.p.A. 1.000 milioni di euro 2,5% | Euro | 1.000 | 19/7/2023 |
(a) Al netto di 25 milioni di GBP riacquistati a giugno 2016.
| (milioni di valuta originaria) | Valuta | Importo | Data di riacquisto |
|---|---|---|---|
| Riacquisti | |||
| Telecom Italia S.p.A. 750 milioni di euro 3,625%, scadenza 19/1/2024 | Euro | 300 | 20/7/2023 |
| Telecom Italia S.p.A. 1.250 milioni di euro 4%, scadenza 11/4/2024 | Euro | 300 | 20/7/2023 |
Il valore nominale di rimborso, al netto dei titoli propri riacquistati, dei prestiti obbligazionari in scadenza nei 18 mesi successivi al 30 settembre 2023 emessi da TIM S.p.A., Telecom Italia Finance S.A. e Telecom Italia Capital S.A. (con garanzia piena e incondizionata da parte di TIM S.p.A.) è pari a 2.816 milioni di euro, come di seguito dettagliato:
I titoli obbligazionari emessi da TIM S.p.A., Telecom Italia Finance S.A. e Telecom ltalia Capital S.A. non contengono covenant finanziari di sorta (es. ratio Debt/EBITDA, EBITDA/Interessi, ecc.) né clausole che comportino il rimborso anticipato automatico dei prestiti in funzione di eventi diversi dall'insolvenza del Gruppo TIM; inoltre il rimborso dei prestiti obbligazionari e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie specifiche, né sono previsti impegni a rilasciare future garanzie, ad eccezione delle garanzie piene ed incondizionate concesse da TIM S.p.A. per i prestiti obbligazionari emessi da Telecom Italia Finance S.A. e Telecom Italia Capital S.A..
Trattandosi principalmente di operazioni collocate presso investitori istituzionali sui principali mercati dei capitali mondiali (Euromercato e USA), i termini che regolano i prestiti sono in linea con la market practice per operazioni analoghe effettuate sui medesimi mercati.

Con riferimento ai finanziamenti accesi da TIM con la Banca Europea degli Investimenti ("BEI"), in data 19 maggio 2021 TIM ha sottoscritto un finanziamento per un ammontare pari a 230 milioni di euro a supporto dei progetti per la digitalizzazione del Paese. Inoltre, nella stessa data, ha ampliato il finanziamento firmato nel 2019 (per un importo iniziale pari a 350 milioni di euro) per un importo addizionale pari a 120 milioni di euro. Tali finanziamenti risultano attualmente parzialmente garantiti.
Inoltre, in data 5 maggio 2023 TIM ha sottoscritto un nuovo finanziamento con la BEI per un ammontare di 360 milioni di euro, garantito parzialmente da SACE.
Pertanto, alla data del 30 settembre 2023 il totale nominale dei finanziamenti in essere con la BEI è pari a 1.060 milioni di euro.
I finanziamenti con la BEI contengono, inter alia, i seguenti covenants e impegni:
Alcuni contratti di finanziamento di TIM contengono covenant finanziari (es. ratio Debt/EBITDA, EBITDA/ Interessi, ecc.) il cui mancato rispetto comporta l'obbligo di rimborso del prestito in essere, tra cui il finanziamento sottoscritto in data 6 luglio 2022 che beneficia della "Garanzia Italia" (ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni).
Nei contratti di finanziamento sono previsti gli usuali covenant di altro genere, fra cui l'impegno a non vincolare asset aziendali a garanzia di finanziamenti ("negative pledge"), l'impegno a non modificare l'oggetto del business o cedere asset aziendali a meno che non sussistano specifiche condizioni (ad es. la cessione avvenga al fair market value). Covenant di contenuto sostanzialmente simile sono riscontrabili nei finanziamenti di export credit agreement.
Nei contratti di finanziamento TIM è tenuta a comunicare il cambiamento di controllo. Elementi identificativi del verificarsi di tale ipotesi di change of control e le conseguenze ad essi applicabili – tra le quali rientrano, a discrezione degli investitori, l'eventuale costituzione di garanzie ovvero il rimborso anticipato della quota erogata per cassa e la cancellazione del commitment in assenza di diverso accordo – sono puntualmente disciplinati nei singoli contratti.
Inoltre, i contratti di finanziamento in essere contengono un generico impegno di TIM, la cui violazione costituisce un event of default, a non porre in essere operazioni societarie di fusione, scissione, conferimento di ramo d'azienda al di fuori del Gruppo a meno che non sussistano specifiche condizioni. Il verificarsi di tale event of default può implicare, se richiesto dal Lender, il rimborso anticipato degli importi utilizzati e/o la cancellazione dei commitment non ancora utilizzati.
Nella documentazione dei prestiti concessi ad alcune società del Gruppo TIM, sono generalmente previsti obblighi di rispettare determinati indici finanziari, nonché gli usuali covenant di altro genere, pena la richiesta di rimborso anticipato del prestito.
Si segnala, infine, che al 30 settembre 2023, nessun covenant, negative pledge o altra clausola, relativi alla posizione debitoria sopra descritta, risulta in alcun modo violato o non rispettato.

Sono illustrati qui di seguito i principali contenziosi giudiziari, arbitrali e fiscali in cui le società del Gruppo TIM sono coinvolte al 30 settembre 2023, nonché quelli chiusi nel corso del periodo.
Per quei contenziosi, di seguito descritti, per i quali si è ritenuto probabile un rischio di soccombenza, il Gruppo TIM ha iscritto passività per complessivi 364 milioni di euro.
Si segnala che per alcuni contenziosi di seguito riportati non è stato possibile, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'Informativa finanziaria al 30 settembre 2023 e con particolare riferimento alla complessità dei procedimenti, al loro stato di avanzamento, nonché agli elementi di incertezza di carattere tecnico-processuale, effettuare una stima attendibile degli oneri e/o delle tempistiche degli eventuali pagamenti. Inoltre, nei casi in cui la diffusione delle informazioni relative al contenzioso potesse pregiudicare seriamente la posizione di TIM o delle sue controllate, viene descritta unicamente la natura generale della controversia.
Infine, relativamente ai procedimenti con l'Autorità Antitrust, si rammenta che in base all'art. 15, comma 1, della Legge n. 287/1990 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"), l'Autorità ha la facoltà di comminare una sanzione amministrativa commisurata al fatturato del Gruppo, nei casi di infrazioni ritenute gravi.
Rispetto a quanto pubblicato nella Relazione finanziaria annuale 2022 non sono intervenuti fatti significativi per il contenzioso Colt Technology Services (connesso al procedimento Antitrust A428).

Al 30 settembre 2023 le società della Business Unit Brasile risultano coinvolte in contenziosi di natura fiscale o regolatoria il cui esito è valutato di possibile soccombenza per un ammontare complessivo di circa 19 miliardi di reais (18,2 miliardi di reais al 31 dicembre 2022), corrispondenti a circa 3,6 miliardi di euro al 30 settembre 2023. Sono di seguito evidenziate le principali tipologie di contenzioso, classificate in base all'imposta cui fanno riferimento.
In relazione all'imposizione a livello federale, si segnalano i seguenti filoni vertenziali:
Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 3,2 miliardi di reais (3,3 miliardi di reais al 31 dicembre 2022).
Nell'ambito del prelievo statale, si segnalano molteplici contestazioni in materia di ICMS, ed in particolare:

Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 10,2 miliardi di reais (9,6 miliardi di reais al 31 dicembre 2022).
Tra i contenziosi con un grado di rischio classificato come "possibile", vi sono alcune controversie relative alle imposte comunali (Municipal Taxes) il cui importo complessivo ammonta a circa 1,7 miliardi di reais (circa 1,6 miliardi di reais al 31 dicembre 2022).
Le principali contestazioni in materia di contribuzioni all'ente regolatorio (Anatel), e in particolare in termini di FUST e FUNTTEL, riguardano l'assoggettamento a tali prelievi dei ricavi da interconnessione.
Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 3,9 miliardi di reais (3,7 miliardi di reais al 31 dicembre 2022).
Nell'agosto 2017 la Presidenza del Consiglio ha avviato nei confronti di TIM (ed anche di Vivendi) un procedimento volto a verificare l'esistenza in capo a TIM dell'obbligo di notificare, ai sensi della disciplina c.d. "Golden Power", l'acquisto da parte di Vivendi del controllo societario di TIM e degli attivi strategici da questa detenuti. Nel settembre 2017, il procedimento in questione si è concluso con l'affermazione dell'esistenza di tale obbligo in capo a TIM con decorrenza dal 4 maggio 2017 (data dell'Assemblea degli Azionisti che ha rinnovato gli organi sociali di TIM).
Per l'effetto di tale decisione della Presidenza del Consiglio, è stato avviato un nuovo procedimento amministrativo per la irrogazione in capo a TIM della sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina Golden Power per inottemperanza al citato obbligo di notifica. Tale procedimento si è concluso in data 8 maggio 2018 con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 74,3 milioni di euro.
La Società, essendo convinta di disporre di argomentazioni giuridiche volte a dimostrare che nessun obbligo di notifica del controllo di Vivendi su di essa gravava, ha presentato distinti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per richiedere l'annullamento del provvedimento del settembre 2017 e dinanzi al TAR Lazio contro il citato provvedimento dell'8 maggio 2018 che ha irrogato la sanzione pecuniaria, con richiesta di sospensione in via cautelare dell'efficacia dello stesso. Quanto al ricorso al TAR Lazio contro il provvedimento dell'8 maggio 2018 che ha irrogato la sanzione pecuniaria, il TAR, accogliendo nel luglio 2018 l'istanza cautelare della Società, ha sospeso il pagamento della sanzione. Successivamente, con sentenza non definitiva del maggio 2019, il TAR Lazio: (i) ha accolto la richiesta TIM di provvedimenti provvisori per la sospensione dell'ammenda condizionata all'offerta della garanzia; (ii) concesso la sospensione del procedimento al fine di attendere la sentenza definitiva nella causa (pregiudiziale) pendente dinanzi al Presidente della Repubblica in merito all'obbligo di notifica, ai sensi delle disposizioni Golden Power; (iii) respinto le eccezioni processuali sollevate dalle amministrazioni resistenti.
Si segnala, altresì, il rilascio a maggio 2018 di una fideiussione a favore della Presidenza del Consiglio di 74,3 milioni di euro, richiesta per la presentazione da parte di TIM dinanzi al TAR Lazio dell'istanza di sospensione cautelare della riscossione della sanzione irrogata per l'asserita violazione dell'art. 2 del D.L. 15/3/2012, n. 21 (Golden Power). Tale fideiussione è stata successivamente rinnovata fino al 30 novembre 2024.
In data 13 settembre 2023, è stato tramesso a TIM l'avviso di perenzione ultraquinquennale del ricorso ai sensi dell'articolo 82 c.p.a., essendo decorsi cinque anni dalla data di deposito del medesimo. TIM ha pertanto chiesto la fissazione dell'udienza pubblica di discussione del ricorso. Detta udienza pubblica non è ancora stata fissata.
Inoltre, TIM impugnava dinanzi al TAR Lazio e poi appellava dinanzi al Consiglio di Stato il provvedimento con il quale Consob, il 13 settembre 2017, affermava l'esistenza del controllo di Vivendi su TIM. Nel dicembre 2020 il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva, ha accolto il ricorso di TIM ed annullato il provvedimento di Consob, significativa premessa dell'intero procedimento successivo della Presidenza del Consiglio relativo all'obbligo di notifica Golden Power del quale s'è detto sopra. In data 14 giugno 2021, la Consob ha presentato ricorso straordinario dinanzi la Corte di Cassazione per motivi giurisdizionali; TIM si è costituita in giudizio, eccependo l'illegittimità e inammissibilità del ricorso. A seguito della Camera di Consiglio che si è tenuta l' 11 ottobre 2022, il 24 gennaio 2023 è stata pubblicata l'ordinanza con la quale la Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso di Consob con conseguente condanna alle spese di lite.
A conclusione del procedimento A428, nel mese di maggio 2013 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha comminato a TIM due sanzioni amministrative, per 88.182.000 euro e 15.612.000 euro, per abuso di posizione dominante. La Società (i) avrebbe ostacolato o ritardato l'attivazione dei servizi di accesso richiesti dagli OLO tramite rifiuti ingiustificati e pretestuosi; (ii) avrebbe offerto i propri servizi di accesso ai clienti finali a condizioni economiche e tecniche asseritamente non eguagliabili da parte dei concorrenti che acquistano servizi di accesso all'ingrosso dalla stessa TIM, nelle sole aree geografiche del Paese in cui sono disponibili i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e dove, quindi, gli altri operatori possono svolgere un'azione concorrenziale più efficace nei confronti della Società.
TIM ha impugnato il provvedimento innanzi al TAR Lazio, con istanza di sospensiva del pagamento della sanzione. In particolare ha contestato: la lesione dei diritti di difesa all'interno del procedimento, la circostanza che le presunte scelte organizzative contestate da AGCM e asseritamente alla base dell'abuso in materia di

processi di provisioning verso gli OLO fossero state oggetto di specifici provvedimenti dell'Autorità di settore (AGCom), la circostanza che la disamina comparata dei processi di provisioning interni/esterni portasse invero a risultanze migliorative per gli OLO rispetto alla direzione retail di TIM, essendo quindi assente ogni forma di disparità di trattamento e/o di comportamenti opportunistici da parte di TIM, nonché (con riferimento al secondo abuso) la inidoneità strutturale delle condotte contestate a determinare una compressione dei margini degli OLO.
Nel maggio 2014, è stata pubblicata la sentenza con la quale il TAR Lazio ha respinto il ricorso di TIM confermando le sanzioni statuite nel provvedimento impugnato. Avverso tale decisione la Società ha presentato, a settembre 2014, ricorso in appello.
Con sentenza n. 2497/15 del mese di maggio 2015, il Consiglio di Stato ha ritenuto la decisione di primo grado immune dai vizi denunciati da TIM e confermato quanto stabilito dall'AGCM. La società aveva provveduto, già in precedenza, al pagamento delle sanzioni e dei relativi interessi.
Con provvedimento notificato nel luglio 2015, l'AGCM ha infine avviato nei confronti di TIM un procedimento di inottemperanza per verificare se la Società abbia rispettato la diffida a non porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata con il provvedimento di conclusione del procedimento A428 del maggio 2013.
Il 13 gennaio 2017 è stata notificata a TIM la valutazione conclusiva dell'AGCM, che riconosce che TIM ha pienamente ottemperato al provvedimento A428 e, dunque, che non sussistono i presupposti per l'irrogazione di alcuna sanzione per inottemperanza.
AGCM riconosce, altresì, che il comportamento di TIM successivo al provvedimento del 2013 è stato orientato a un continuo miglioramento delle performance nella fornitura dei servizi di accesso wholesale che ha riguardato, non solo i servizi oggetto dell'istruttoria, ma anche i nuovi servizi di accesso ultrabroadband. Nella valutazione di ottemperanza AGCM ha riconosciuto l'impatto positivo dell'implementazione, ancorché non ancora conclusa, del Nuovo Modello di Equivalence (NME) di TIM. La decisione AGCM ha imposto a TIM di: (i) proseguire nell'attuazione del NME, fino al suo completamento previsto entro il 30 aprile 2017; (ii) informare l'Autorità sui livelli di prestazione dei sistemi di fornitura dei servizi di accesso wholesale e sul completamento del relativo progetto di riorganizzazione interna entro maggio 2017. Entrambe le imposizioni sono state oggetto di tempestivo adempimento valutato positivamente dall'Autorità con comunicazione del 9 agosto 2017.
Vodafone ha impugnato innanzi al TAR Lazio il provvedimento finale del procedimento di inottemperanza adottato da AGCM. TIM si è costituita in giudizio, così come negli ulteriori giudizi intentati nel mese di marzo 2017 dagli operatori CloudItalia, KPNQWest Italia e Digitel. Con sentenze rispettivamente 311 e 312/23 del 11 gennaio 2023, il TAR ha respinto i ricorsi di KPNQWest e CloudItalia. In data 11 aprile 2023, KPNQWest , ora Comm 3000, ha presentata ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR.
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma, COMM 3000 S.p.A. (già KPNQWest Italia S.p.A.) ha convenuto in giudizio TIM avanzando pretese risarcitorie quantificate in complessivi 37 milioni di euro, per asserite condotte abusive e anticoncorrenziali attuate nel periodo 2009-2011, mediante boicottaggio tecnico (rifiuti di attivazione dei servizi all'ingrosso - KO); tali pretese sono fondate sui contenuti del provvedimento dell'AGCM che ha definito il procedimento A428. TIM si è costituita in giudizio contestando integralmente le tesi di controparte. All'esito del giudizio, con sentenza di aprile 2019, il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente le domande di COMM 3000 S.p.A. (già KPNQWest Italia S.p.A.) condannando TIM al pagamento di un importo significativamente inferiore a quanto oggetto delle pretese risarcitorie di controparte. Nel mese di giugno 2019, TIM ha proposto appello avverso la sentenza. Con sentenza di aprile 2021, la Corte di Appello di Roma ha accolto in parte l'appello di TIM riducendo l'importo del risarcimento dovuto a COMM 3000, che era comunque interamente coperto dal relativo fondo. Nel mese di novembre 2021, TIM ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma. L'adunanza in Camera di consiglio si è svolta il 13 giugno 2023. Con ordinanza interlocutoria del 19 luglio 2023, la Corte ha rimesso la causa sul ruolo, siamo quindi in attesa della fissazione di nuova udienza.
Con atto di citazione di maggio 2020, Eutelia in Amministrazione Straordinaria e Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A., acquirente del ramo TLC di Eutelia, hanno convenuto in giudizio TIM, dinanzi al Tribunale di Roma, avanzando pretese risarcitorie, per circa 40 milioni di euro, per i danni asseritamente subiti, nel periodo 2009-2012, a seguito delle condotte di boicottaggio tecnico e margin squeeze, oggetto del procedimento AGCM A428. TIM si è costituita in giudizio contestando le pretese di controparte e formulando domanda riconvenzionale con riserva di quantificare i danni subiti in corso di causa. In data 1° aprile 2022, l'AGCM ha depositato il parere previsto dall'art. 14, terzo comma, del d.lgs. 3/2017, con cui ha: (i) proposto alcuni benchmark utilizzabili per definire lo scenario controfattuale sulla cui base quantificare i danni asseritamente subiti da Eutelia e Clouditalia; (ii) fornito alcune ulteriori indicazioni e criteri per stimare le diverse voci di danno richieste da Eutelia e Clouditalia. All'udienza del 15 giugno 2022, il G.I. ha assegnato termine alle parti fino all'8 luglio 2022 per il deposito di note scritte sulle implicazioni del parere dell'AGCM e sul contenuto degli eventuali quesiti da porre al CTU. Il 24 ottobre 2022 il giudice ha sciolto la riserva e ha disposto una CTU sull'an delle condotte di TIM e sul quantum del danno eventualmente subito da Eutelia e Irideos a causa delle stesse. Il 15 novembre 2022 si è tenuto il giuramento del CTU. L'udienza per l'esame della CTU , originariamente fissata per il 18 ottobre 2023, è stata rinviata al 7 febbraio 2024.
Nel mese di giugno 2017 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato il procedimento A514 nei confronti di TIM per accertare un possibile abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 del "Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea". Il procedimento è stato avviato sulla base di alcune segnalazioni giunte, tra il mese di maggio e di giugno 2017, da parte di Infratel, Enel, Open Fiber, Vodafone e Wind Tre e riguarda un presunto abuso di posizione dominante nei mercati dei servizi di accesso wholesale e dei servizi retail relativi alla rete fissa a banda larga e ultralarga. In particolare, l'AGCM ha ipotizzato che TIM abbia tenuto condotte volte a: i) rallentare e ostacolare lo svolgimento delle gare Infratel, al fine di ritardare o rendere meno remunerativo l'ingresso di un altro operatore sul mercato wholesale; ii) accaparrarsi

preventivamente la clientela sul mercato retail dei servizi a banda ultralarga, mediante politiche commerciali volte a restringere lo spazio di contendibilità della clientela residuo per gli operatori concorrenti.
A seguito dell'avvio del procedimento, nel mese di luglio 2017 è stata svolta un'ispezione da parte dei funzionari dell'Autorità presso alcune sedi di TIM. Il 2 novembre 2017 TIM ha depositato una memoria difensiva nella quale, a supporto della correttezza del proprio operato, sono state confutate tutte le ipotesi di illegittimità dei comportamenti asseritamente tenuti da TIM e formanti oggetto del procedimento.
In data 14 febbraio 2018, AGCM ha deliberato di estendere l'oggetto del procedimento per la verifica di ulteriori condotte, concernenti la strategia dei prezzi wholesale di TIM sul mercato dei servizi di accesso all'ingrosso a banda larga e ultralarga, e l'utilizzo di informazioni privilegiate riguardanti la clientela degli operatori alternativi.
In data 5 luglio 2018, TIM ha depositato una proposta di impegni che, ove accettata definitivamente dall'Autorità, comporterebbe la chiusura dell'istruttoria senza accertamento di alcun illecito e irrogazione di sanzione. Gli impegni sono stati ritenuti preliminarmente ammissibili dall'Autorità che li ha sottoposti a market test nei mesi di agosto e settembre.
Il 30 ottobre 2018 TIM ha formulato le proprie repliche rispetto alle osservazioni dei terzi ed ha integrato la proposta di impegni con modifiche accessorie. Con provvedimento notificato in data 4 dicembre 2018, l'AGCM ha definitivamente respinto la proposta di impegni, ritenendoli non idonei alla luce delle contestazioni sollevate.
In data 4 marzo 2019, TIM ha chiesto ad AGCM la proroga del termine di chiusura del procedimento (inizialmente fissato al 31 maggio 2019).
Il 10 aprile 2019 AGCM ha deliberato una proroga del termine di conclusione del procedimento al 30 settembre 2019. Il 17 maggio 2019 AGCM ha comunicato a TIM le risultanze istruttorie (CRI). Nella CRI, AGCM conferma sostanzialmente l'impianto accusatorio ipotizzato nei provvedimenti di avvio ed estensione del procedimento.
Il 12 giugno 2019 AGCM ha esteso i termini per il deposito della memoria finale di TIM al 20 settembre 2019 e per l'audizione finale al 25 settembre 2019.
Il 18 settembre 2019 AGCM ha deliberato una nuova proroga del termine di conclusione del procedimento fissandolo al 28 febbraio 2020.
Il 6 marzo 2020 è stato notificato a TIM il provvedimento di chiusura dell'istruttoria: AGCM ha deliberato la sussistenza di un abuso di posizione dominante di TIM, accertando che TIM ha posto in essere una strategia anticoncorrenziale preordinata a ostacolare lo sviluppo in senso concorrenziale degli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra-larga. La sanzione irrogata a TIM per l'illecito anticoncorrenziale è pari a 116.099.937,60 euro.
Il 25 giugno 2020 TIM ha inviato ad AGCM la c.d. relazione di ottemperanza come prescritto nel dispositivo del provvedimento finale.
La Società ha comunque provveduto a maggio 2021 al pagamento della sanzione.
TIM ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il suddetto provvedimento sanzionatorio. Con sentenza 1963/2022 del 28 febbraio 2022, il ricorso di TIM è stato respinto; nei confronti della decisione del TAR, TIM ha proposto appello al Consiglio di Stato.
Nell'agosto 2022, Irideos ha notificato atto di intervento ad opponendum rispetto al ricorso principale di TIM.
La relativa udienza di discussione è stata fissata per il 25 maggio 2023. Ad esito dell'udienza il Consiglio di Stato ha disposto una Consulenza Tecnica di Ufficio su 3 quesiti in ordine alla redditività dell'investimento nelle zone bianche, rinviando la trattazione della causa all'udienza del 6 dicembre 2023. Il giorno 11 ottobre 2023 si è regolarmente svolto il giuramento dei CTU in Consiglio di Stato. I CTU hanno dichiarato che avvieranno l'istruttoria entro il 6 novembre e chiederanno una proroga dei termini.
Nel mese di marzo 2020 Open Fiber (OF) ha convenuto in giudizio TIM dinanzi al Tribunale di Milano, avanzando una pretesa risarcitoria pari a 1,5 miliardi di euro per danni causati da un presunto abuso di posizione dominante escludente nei confronti di OF. Le presunte condotte contestate consistono in: (i) investimenti pre-emptive in reti FTTC nelle aree bianche; (ii) avvio di azioni legali pretestuose per ostacolare le gare Infratel; (iii) repricing strumentale di alcuni servizi all'ingrosso; (iv) offerte commerciali di lock-in sul mercato retail; (v) comunicazione di informazioni false all'AGCom, in sede di approvazione di una offerta wholesale, e diffusione di voci circa un interesse di TIM ad acquisire OF; (vi) discriminazione nelle condizioni di accesso alle infrastrutture passive di TIM. TIM si è costituita in giudizio contestando le argomentazioni di OF. Enel S.p.A. è intervenuta nel giudizio chiedendo di condannare TIM al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla stessa Enel e da OF, senza tuttavia quantificarli. Nel corso di causa, Open Fiber ha rideterminato il danno asseritamente subito portandolo a 2,6 miliardi di euro oltre interessi e rivalutazione monetaria. Open Fiber ha inoltre chiarito che a suo dire tale danno sarebbe tuttora in divenire. Enel ha poi quantificato il danno asseritamente subito in 228 milioni di euro circa oltre interessi. Il 19 ottobre 2022 si è tenuta l'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori al termine della quale il giudice si è riservato. Con ordinanza del 17 luglio 2023 il Tribunale di Milano ha sciolto la riserva e rinviato all'udienza del 3 aprile 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Nel mese di gennaio 2022 Irideos ha convenuto in giudizio TIM dinanzi al Tribunale di Roma, avanzando una richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza delle condotte illecite di TIM sanzionate dall'AGCM con il provvedimento conclusivo del procedimento A514 (azione c.d. follow on). La richiesta risarcitoria è pari a 23.204.079,87 euro per danni provocati dai comportamenti anticoncorrenziali posti in essere da TIM dal 2017 al 2019 (con effetti anche negli anni successivi) nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga (mercato wholesale) e nel mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga (mercato retail). TIM si è costituita in giudizio contestando le

argomentazioni di controparte. All'udienza del 1° giugno 2022, il giudice istruttore ha (i) assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie con decorrenza dal 15 febbraio 2023 e (ii) rinviato la causa all'udienza del 7 giugno 2023. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova è stata fissata al 5 ottobre 2023. Il Giudice, preso atto della richiesta di rinvio di Irideos, motivato dalla pendenza del giudizio sul Provvedimento A514 dinanzi al Consiglio di Stato, ha rinviato le parti all'udienza del 10 ottobre 2024.
Nel mese di giugno 2009, Eutelia e Voiceplus hanno chiesto l'accertamento di asseriti atti di abuso di posizione dominante, da parte di TIM, nel mercato dei servizi premium (basato sull'offerta al pubblico di servizi resi tramite le cosiddette Numerazioni Non Geografiche). Le attrici hanno quantificato i loro danni in un importo complessivo pari a circa 730 milioni di euro.
L'azione segue un procedimento cautelare in cui la Corte d'Appello di Milano ha inibito alla Società alcuni comportamenti in materia di gestione delle relazioni economiche con Eutelia e Voiceplus aventi a oggetto le Numerazioni Non Geografiche, per le quali TIM gestiva, per conto di tali OLO e in virtù di obblighi regolatori, l'incasso dai clienti finali. A seguito della sentenza con la quale la Corte d'Appello di Milano ha accolto le eccezioni di TIM dichiarando la propria incompetenza in favore del Tribunale Civile, Eutelia in amministrazione straordinaria e Voiceplus in liquidazione hanno riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Milano. L'udienza di prima comparizione si è svolta nel mese di marzo 2014. TIM si è costituita in giudizio confutando le tesi delle controparti. A seguito del fallimento di Voiceplus il Tribunale di Milano, con ordinanza del mese di settembre 2015, ha dichiarato l'interruzione del giudizio che è stato successivamente riassunto da Voiceplus.
Con sentenza del mese di febbraio 2018, il Tribunale di Milano, in accoglimento delle tesi difensive di TIM, ha rigettato la domanda risarcitoria delle controparti condannando le stesse, in solido, alla rifusione delle spese legali. Nel mese di marzo 2018, Eutelia e Voiceplus hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado.
TIM si è costituita in appello chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado. Con sentenza del 5 agosto 2019, l'appello di Eutelia e di Voiceplus è stato integralmente rigettato. Nel mese di dicembre 2019 Eutelia e Voiceplus hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello. TIM ha notificato controricorso chiedendo la conferma della sentenza impugnata. L'udienza in Camera di Consiglio è fissata per il 16 febbraio 2023. All'udienza del 16 febbraio 2023, su istanza delle ricorrenti, è stata disposta la discussione in pubblica udienza, la cui data non è stata ancora fissata.
Con la delibera 121/17/CONS AGCom ha introdotto disposizioni sulla cadenza della fatturazione per la telefonia, prescrivendo per la telefonia fissa che essa dovesse essere su base mensile o suoi multipli e per la telefonia mobile su base almeno quadrisettimanale. TIM ha impugnato dinanzi al TAR la delibera n. 121/17/CONS. A febbraio 2018 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza che respinge il ricorso. Tale sentenza è stata impugnata da TIM innanzi al Consiglio di Stato nel giugno 2018. Il 23 settembre 2020 è stata pubblicata la sentenza non definitiva con cui il Consiglio di Stato ha riunito i ricorsi in appello di TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre ed ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) in merito alla sussistenza in capo all'Autorità del potere di regolamentare la cadenza di rinnovo delle offerte commerciali e dei periodi di fatturazione, rigettando al contempo gli altri motivi di ricorso degli operatori e sospendendo il giudizio. L'8 giugno 2023 è stata pubblicata la decisione della Corte di Giustizia UE secondo cui non è contraria al diritto dell'Unione la normativa italiana che attribuisce all'AGCom il potere di imporre agli operatori di servizi di telefonia fissa e convergenti una periodicità di rinnovo e fatturazione di tali offerte mensile o plurimensile. Il giudizio è stato riassunto davanti al Consiglio di Stato e l'udienza di discussione è stata fissata al 15 dicembre 2023.
AGCom, con la delibera 499/17/CONS, accertata la violazione della delibera 121/17/CONS ha applicato a TIM una sanzione di 1.160.000 euro, diffidandola a provvedere – in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese - a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile.
A marzo 2018 con la delibera n. 112/18/CONS AGCom ha (i) revocato la precedente delibera 499/17/CONS nella parte in cui TIM veniva diffidata a stornare gli importi presuntivamente erosi a partire dal 23 giugno 2017 con il ciclo di fatturazione quadrisettimanale, (ii) diffidato TIM a posticipare, limitatamente ai servizi di telefonia fissa, la data di decorrenza delle fatture emesse dopo il ripristino della fatturazione con cadenza mensile di un numero di giorni pari a quelli presuntivamente erosi a partire dal 23 giugno 2017 con il ciclo di fatturazione quadrisettimanale.
Con il decreto presidenziale n. 9/18/PRES AGCom, ha modificato la delibera n. 112/18/CONS nelle parti in cui prevedeva che il differimento della fatturazione dovesse avvenire in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o suoi multipli disponendo, altresì, che le tempistiche entro cui adempiere alla diffida sarebbero state individuate a seguito di audizioni con gli operatori e le principali associazioni dei consumatori.
A luglio 2018 AGCom con la delibera 269/18/CONS ha fissato al 31 dicembre 2018 il termine entro cui gli operatori dovevano restituire alla clientela di rete fissa un numero di giorni di servizio pari a quelli erosi per effetto della fatturazione a 28 giorni oppure proporre alla clientela interessata eventuali misure compensative alternative, previa comunicazione all'AGCom. TIM ha impugnato tutte le delibere sopra indicate.
Con dispositivo di sentenza pubblicato nel mese di novembre 2018 il TAR ha annullato la sanzione pecuniaria amministrativa di 1,16 milioni di euro comminata con la delibera 499/17/CONS ed ha confermato l'obbligo di restitutio in integrum alla clientela di rete fissa entro il 31 dicembre 2018, la pubblicazione delle motivazioni della sentenza è invece avvenuta il 10 maggio 2019. TIM ha impugnato la sentenza innanzi al Consiglio di Stato, l'udienza di trattazione del giudizio è stata fissata al 10 novembre 2023.
A settembre 2019 TIM ha impugnato dinnanzi al TAR anche la delibera 221/19/CONS con cui la sanzione di cui alla Delibera 499/17/CONS, annullata dal TAR del Lazio, è stata rideterminata in 580.000,00 euro, applicando il massimo edittale previsto dall'art. 98, comma 16 del CCE vigente all'epoca dei fatti. Si attende la fissazione dell'udienza di discussione.

Ad agosto 2019 è stato avviato da parte di AGCom un nuovo procedimento sanzionatorio (CONT 12/19/DTC) per inottemperanza all'ordine di restituzione dei giorni erosi dalla fatturazione a 28 giorni per i clienti di rete fissa e convergente, secondo le modalità stabilite nelle delibere nn. 112/18/CONS e 269/18/CONS. Con la delibera n. 75/20/CONS l'Autorità a conclusione di tale procedimento ha accertato l'inottemperanza di TIM alle delibere sopra indicate comminandole una sanzione di 3 milioni di euro. Il provvedimento è stato impugnato da TIM dinnanzi al TAR a luglio 2020. Si attende la fissazione dell'udienza di discussione.
Peraltro da giugno 2019, TIM offre ai propri clienti di rete fissa, attivi da prima del 31 marzo 2018 e che sono stati oggetto di fatturazione a 28 giorni, la possibilità di aderire ad una soluzione compensativa, alternativa alla restituzione dei giorni erosi di cui alla delibera AGCom n. 269/18/CONS e da settembre 2019 accoglie le richieste di rimborso dei giorni erosi. In entrambi i casi TIM ha provveduto ad informare la clientela con diversi messaggi in fattura, sul web e sulle principali testate giornalistiche. Le iniziative appena descritte sono state comunicate ad AGCom nell'ambito del sopra richiamato procedimento sanzionatorio.
Sul fronte civilistico con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2021 il Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio di merito avviato da Associazione Movimento dei Consumatori nel 2018, inerente la tariffazione e rinnovo a 28 giorni per le offerte di telefonia fissa e convergenti, ha confermato l'ordinanza del 4 giugno 2018, adottata dallo stesso Tribunale a chiusura del procedimento di reclamo promosso da TIM ex art 669 terdecies c.p.c., e le misure ivi previste ordinando a TIM di accogliere le richieste di restituzione dei corrispettivi versati per effetto della manovra da parte dei clienti - anche cessati, cosa che come noto TIM sta già facendo dal 2018, estendendo al contempo il periodo rilevante ai fini del riconoscimento del rimborso al 1° aprile 2017, quindi ad una data antecedente al 23 giugno 2017 data entro cui gli operatori dovevano adeguarsi alla Delibera n. 121/17/ CONS. TIM ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano, proponendo contestualmente istanza di sospensione della efficacia esecutiva. Con ordinanza dell'11 gennaio 2022 la Corte d'Appello di Milano ha accolto parzialmente l'istanza di TIM, sospendendo il capo di sentenza relativo all'ordine di inviare una raccomandata a tutti clienti cessati ai quali era stata applicata la fatturazione a 28 giorni per informarli della possibilità di ottenere la restituzione degli importi aggiuntivi versati per effetto della manovra. Con sentenza pubblicata il 9 dicembre 2022 la Corte d'Appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. TIM ha notificato in data 12 gennaio 2023 il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione e il 16 gennaio 2023 ha depositato anche il ricorso ex art. 373 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello di Milano, chiedendo la sospensione dell'esecuzione della sentenza fino all'esito del giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione.
Con ordinanza del 14 febbraio 2023, la Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento dell'istanza di TIM, ha disposto la sospensione della sentenza in relazione all'ordine di inviare le raccomandate agli ex clienti in attesa della decisione della Suprema Corte. La Corte di Cassazione ha fissato la camera di consiglio per la discussione del ricorso al 14 dicembre 2023.
In data 19 febbraio 2018 l'AGCM ha avviato il procedimento istruttorio I820 nei confronti delle società TIM, Vodafone, Fastweb, Wind Tre e dell'Associazione di categoria Asstel per verificare l'ipotesi della sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza tra i principali operatori di telefonia fissa e mobile al fine di coordinare le rispettive strategie commerciali, violando in tal modo l'art. 101 TFUE.
Il presunto coordinamento, secondo il provvedimento di apertura del procedimento da parte di AGCM, si sarebbe concretizzato nelle modalità di attuazione dell'obbligo introdotto dall'articolo 19 quinquiesdecies del D.L. n. 148/2017 (convertito dalla L. n. 172/2017) che impone agli operatori di servizi di comunicazione elettronica una cadenza mensile (o di multipli del mese) per la fatturazione e il rinnovo delle offerte dei servizi fissi e mobili.
In data 21 marzo 2018, AGCM ha emanato una misura cautelare provvisoria nei confronti di tutti gli operatori coinvolti nel procedimento con cui ha ordinato di sospendere, nelle more del procedimento, l'attuazione dell'intesa concernente la determinazione del repricing comunicato agli utenti in occasione della rimodulazione del ciclo di fatturazione in ottemperanza alla Legge 172/17 e di rideterminare autonomamente la propria strategia commerciale. Con provvedimento n. 27112 dell'11 aprile 2018 AGCM ha confermato la misura cautelare.
Il 12 giugno 2018 TIM ha presentato ricorso al TAR per l'annullamento di tale provvedimento.
Il 31 gennaio 2020 a TIM è stato notificato il provvedimento di chiusura dell'istruttoria, con il quale AGCM ha deliberato la sussistenza dell'intesa tra Telecom, Vodafone, Fastweb e WindTre, escludendo invece dai partecipanti all'intesa l'associazione Asstel. La sanzione irrogata a TIM per la partecipazione all'intesa anticoncorrenziale è pari a 114.398.325,00 euro. TIM ad aprile 2020 ha impugnato anche il provvedimento sanzionatorio.
Con sentenza pubblicata il 12 luglio 2021 il TAR Lazio ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti presentati da TIM, annullando i provvedimenti assunti dall'AGCM, ivi incluso quello relativo alla sussistenza dell'intesa e all'irrogazione della sanzione.
In data 11 settembre 2021 l'AGCM ha presentato ricorso al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della sentenza del TAR.
Si segnala che il 25 luglio 2023 il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del TAR Lazio confermando la validità del provvedimento AGCM sul caso I820, rimandando all'Autorità per la rideterminazione della sanzione a seguito della riduzione della durata dell'infrazione.
In considerazione delle statuizioni del Consiglio di Stato sul quantum della sanzione, con istanza del 28 agosto 2023, TIM ha chiesto all'AGCM che la rideterminazione della sanzione avvenisse nel pieno contradditorio tra le parti nell'ambito di un apposito procedimento istruttorio.
Con provvedimento del 26 settembre 2023, notificato alla Società il 3 ottobre 2023, l'AGCM ha comunicato a TIM di aver quantificato l'ammenda in 100.670.526,00 euro, ritenendo di non avere margini discrezionali nella esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato. TIM in data 12 ottobre 2023 ha presentato ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato ed in data 13 ottobre 2023 ha presentato ricorso avanti al TAR Lazio per l'annullamento del provvedimento di rideterminazione della sanzione, con richiesta di

sospensione in via cautelare. La camera di consiglio per la discussione del giudizio cautelare è stata fissata al 8 novembre 2023.
Con decisione del 15 dicembre 2020 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Teemo Bidco S.r.l., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e KKR & Co. Inc. per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 101 del TFUE relativa all'offerta di coinvestimento.
Più precisamente l'istruttoria riguarda i contratti che regolano la costituzione e il funzionamento di FiberCop e gli accordi di fornitura con Fastweb e Tiscali. AGCM intende verificare che tali accordi non creino ostacoli alla concorrenza tra gli operatori nel medio e lungo termine e siano volti ad assicurare il rapido ammodernamento delle infrastrutture di telecomunicazione fissa del Paese.
Il 6 agosto 2021 TIM ha presentato ad AGCM una proposta di impegni al fine di risolvere le preoccupazioni concorrenziali oggetto dell'istruttoria ed addivenire alla conclusione del procedimento senza l'irrogazione di alcuna sanzione.
Il 7 settembre 2021 AGCM ha giudicato gli impegni suddetti non manifestamente infondati e ne ha disposto la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità a partire dal 13 settembre 2021; ha preso così avvio il c.d. market test che si è concluso il 13 ottobre 2021, data entro la quale tutti i soggetti interessati hanno trasmesso ad AGCM le loro osservazioni in merito agli impegni in questione.
Il 14 dicembre 2021 AGCM ha prorogato il termine di conclusione del procedimento, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2021, fissandolo al 15 febbraio 2022.
E proprio nella sua adunanza del 15 febbraio 2022 AGCM ha infine deliberato l'approvazione degli impegni in quanto ritenuti idonei a far venire meno i presunti profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.
Come previsto nel dispositivo del provvedimento finale, il 22 aprile 2022 TIM ha inviato ad AGCM una prima relazione sulle misure adottate per adempiere agli impegni assunti.
L'11 maggio 2022 AGCM ha comunicato a TIM la presa d'atto delle misure illustrate nell'ambito della relazione suddetta.
Il 31 gennaio 2023 TIM ha inviato ad AGCM una seconda relazione sullo stato di attuazione degli impegni assunti.
Con ricorso notificato ad aprile 2022 Open Fiber ha impugnato presso il TAR Lazio, previo richiesta di adozione di misure cautelari, il suddetto provvedimento AGCM n. 3002 con cui è stato chiuso il procedimento rendendo obbligatori gli impegni che secondo la ricorrente non sarebbero idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali individuati con il provvedimento di avvio dell'istruttoria.
Ad esito dell'udienza cautelare dello scorso 1° giugno 2022, il TAR ha rigettato la richiesta e fissato il merito al 26 gennaio 2023. All'udienza del 26 gennaio dopo ampia discussione, il giudice si è riservato. Con sentenza del 14 aprile 2023, il TAR ha dichiarato infondato e respinto il ricorso di Open Fiber, che il 10 luglio 2023 ha impugnato la sentenza del TAR al Consiglio di Stato.
Il 6 luglio 2021 AGCM ha avviato un'istruttoria nei confronti di TIM e DAZN per possibile intesa restrittiva della concorrenza relativamente all'accordo per la distribuzione, e il supporto tecnologico, per i diritti TV della Serie A di calcio nel triennio 2021-2024.
L'istruttoria è, inoltre, volta a verificare la restrittività dell'intesa con riferimento a ulteriori elementi che riguardano la possibile adozione da parte di TIM di soluzioni tecniche non disponibili per gli operatori di telecomunicazione concorrenti e che potrebbero tradursi in ostacoli all'adozione di soluzioni tecnologiche proprie.
L'Autorità ha contestualmente anche avviato un sub procedimento per l'eventuale adozione di misure cautelari.
Con delibera del 27 luglio 2021 AGCM ha chiuso il procedimento cautelare, ritenendo che le iniziative e le modifiche all'accordo nel frattempo proposte da parte di TIM e di DAZN siano idonee, allo stato, a impedire che durante il procedimento di accertamento si produca un danno grave e irreparabile per la concorrenza.
Infatti, le misure suddette mirano, nel loro complesso, ad evitare possibili discriminazioni nella fruizione del servizio DAZN riconducibili alla sua attivazione da parte di utenti che utilizzano servizi di connessione internet diversi da quelli offerti da TIM. Inoltre, è stato modificato l'accordo tra TIM e DAZN al fine di garantire a DAZN una piena libertà nell'applicare sconti e promozioni. TIM si è anche impegnata a fornire a DAZN un quantitativo sufficiente di set-top-box white label per garantire anche ai clienti di DAZN la visione sul digitale terrestre delle partite in caso di problemi di connessione.
TIM, infine, si è impegnata a fornire servizi wholesale agli OAO interessati per la gestione di picchi di traffico derivanti da trasmissioni dati live, a prescindere dalla tipologia di contenuti trasportati.
Lo scorso 29 ottobre 2021 TIM ha presentato ad AGCM una proposta di impegni al fine di risolvere le preoccupazioni concorrenziali oggetto dell'istruttoria e addivenire alla chiusura del procedimento senza l'accertamento di alcuna infrazione e quindi senza l'irrogazione di sanzione.
Il 14 dicembre 2021 AGCM ha deliberato la pubblicazione, sul sito internet della stessa Autorità, della proposta di impegni succitata in quanto tali impegni appaiono, nel loro complesso, non manifestamente infondati e tali da rimuovere le restrizioni alla concorrenza ipotizzate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria in questione.
Il 5 gennaio 2022 con la succitata pubblicazione sul sito internet di AGCM ha preso avvio il c.d. market test.

Il termine per le controdeduzioni e la proposta di eventuali modifiche accessorie agli impegni presentati da TIM e DAZN viene fissato al 7 marzo.
Il 23 febbraio 2022 TIM e DAZN vengono convocati separatamente in audizione dagli Uffici di AGCM. Nel corso dell'audizione, gli Uffici comunicano a TIM – e successivamente confermano nel verbale dell'audizione – che il Collegio, in un'adunanza tenutasi il 15 febbraio, riteneva necessarie alcune modifiche "accessorie" al fine dell'approvazione degli impegni presentati.
TIM e DAZN provvedono il 4 marzo 2022 a richiedere una proroga del termine per la presentazione di osservazioni, anche in considerazione delle novità emerse il 23 febbraio. Il nuovo termine viene fissato al 23 marzo.
In data 22 marzo 2022 TIM rappresenta all'Autorità che le ulteriori modifiche ritenute necessarie dal Collegio al fine dell'approvazione degli impegni avrebbero comportato un completo stravolgimento del contenuto e dell'equilibrio economico degli accordi sottoscritti da TIM e DAZN, tale da non rendere più perseguibile il modello di business ipotizzato. Nel contempo TIM rendeva noto all'Autorità l'avvio di negoziazioni con DAZN aventi come possibile oggetto la revisione della clausola di esclusiva della distribuzione, che costituisce il principale oggetto dell'attività istruttoria dell'Autorità. Considerata la complessità delle negoziazioni, TIM richiedeva una proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione di osservazioni. La proroga veniva accordata e il nuovo termine fissato al 23 aprile.
Il 20 aprile 2022 DAZN e TIM, in considerazione del protrarsi delle trattative, anche a causa della complessità e rilevanza economica di quanto oggetto di negoziazione, richiedevano un'ulteriore proroga. Il nuovo termine veniva fissato al 9 maggio.
Il 9 maggio 2022 TIM informava l'Autorità di aver manifestato a DAZN la propria disponibilità a rinunciare all'esclusività del rapporto di distribuzione dei diritti calcio della Serie A, come attualmente disciplinato dal Deal Memo, con la conseguente facoltà per DAZN di distribuire tali diritti anche attraverso operatori terzi e che, a fronte della disponibilità alla rinuncia a tale diritto, le Parti avevano avviato una negoziazione per la revisione dell'impegno economico contrattualmente previsto a carico di TIM.
Il 7 giugno 2022 l'Autorità disponeva il rigetto degli impegni presentati, i quali "appaiono, sia complessivamente sia singolarmente considerati, inidonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali individuati nella delibera di avvio dell'istruttoria, in quanto non suscettibili di risolvere le preoccupazioni concorrenziali evidenziate nel provvedimento di avvio, laddove non si sono tradotti in modifiche contrattuali condivise, tali da eliminare le criticità concorrenziali" evidenziate dall'Autorità.
Sempre il 7 giugno 2022 l'Autorità disponeva il differimento del termine per la conclusione del procedimento al 31 marzo 2023.
Il 2 agosto 2022 TIM ha informato l'Autorità antitrust del raggiungimento di un nuovo accordo con DAZN, in forza del quale quest'ultima ha la facoltà di distribuire i diritti del calcio tramite qualsiasi terza parte, superando il previgente regime di esclusiva a favore di TIM.
Il 20 gennaio 2023 è stata notificata la comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI).
AGCM ritiene che l'accordo del 27 gennaio 2021 (Deal Memo) abbia un contenuto ed abbia prodotto effetti anticoncorrenziali per tutta la sua durata (fino cioè alla sottoscrizione del nuovo accordo del 3 agosto 2022).
Il 31 gennaio 2023 AGCM ha deliberato la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 maggio 2023.
TIM ha depositato la propria memoria difensiva il 28 marzo scorso mentre l'audizione finale presso l'Autorità si è tenuta il 4 aprile 2023.
Il 18 aprile 2023 AGCM ha deciso di prorogare ulteriormente il termine di conclusione del procedimento al 30 giugno 2023 in ragione della complessità delle argomentazioni difensive svolte dalle Parti nelle memorie presentate.
Il 28 giugno 2023 AGCM ha deliberato che le condotte attuate da TIM e DAZN costituiscono un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 TFUE.
Tuttavia, l'intesa, con particolare riferimento all'esclusiva, è durata solamente un mese circa, mentre i suoi effetti potenzialmente restrittivi della concorrenza sono stati sterilizzati dal tempestivo avvio del procedimento istruttorio da parte dell'Autorità avvenuto il 6 luglio 2021.
Il contestuale sub-procedimento cautelare, intervenuto a ridosso dell'avvio della prima stagione calcistica del triennio 2021-2024, ha infatti impedito il prodursi degli effetti dell'intesa, in quanto ad inizio agosto 2021 TIM e DAZN hanno interrotto l'applicazione delle clausole contrattuali contestate adottando misure volontarie. L'originario accordo è stato poi sostituito da un nuovo contratto, stipulato nell' agosto 2022, nel quale veniva meno del tutto l'esclusiva, eliminando così alla radice le preoccupazioni concorrenziali sottese alla sussistenza dell'esclusiva di distribuzione.
Conseguentemente, alla luce anche delle circostanze attenuanti riconosciute, AGCM ha comminato a TIM una sanzione pecuniaria di 760.776,82 euro e a DAZN una sanzione pecuniaria di 7.240.250,84 euro.
Il 20 settembre 2023 TIM ha pagato la sanzione con riserva in considerazione del ricorso avverso il provvedimento di soccombenza che la Società ha presentato al TAR del Lazio.
In data 30 novembre 2022 AGCM ha avviato un procedimento nei confronti di TIM al fine di verificare la sussistenza di un abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 3 della legge n. 287/90.
Il procedimento trae origine da una denuncia di Fastweb concernente il rifiuto di TIM di concedere a Fastweb le proprie mappe di copertura del segnale radiomobile richieste al fine di partecipare alla "Gara a procedura aperta per l'appalto di servizi di Telefonia Mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9 - ID Sigef 2452" (Gara Consip TM9).

L'Autorità ha avviato contestualmente anche un subprocedimento cautelare, ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge n. 287/1990, volto a verificare l'esistenza dei presupposti per l'adozione di misure cautelari a tutela della concorrenza.
Il 20 dicembre 2022 l'Autorità ha deliberato che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure cautelari, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 287/90 ed ha quindi chiuso il subprocedimento cautelare succitato respingendo l'istanza di Fastweb.
Il 7 settembre 2023 AGCM ha trasmesso a TIM la comunicazione delle risultanze istruttorie relativa al procedimento principale in oggetto.
AGCM ha preso atto che non sono emerse evidenze o fatti sufficienti a confermare la sussistenza di un abuso di posizione dominante in capo a TIM.
Di conseguenza, AGCM ha ritenuto di non formulare addebiti nei confronti della società.
Il termine del procedimento è il prossimo 1° dicembre 2023.
Il 28 aprile 2022 AGCM ha avviato verso TIM un procedimento per pratiche commerciali scorrette contestando presunte indebite fatturazioni successive alla richiesta di cessazione della linea, incluse le casistiche di passaggio ad altro operatore, con riferimento alla telefonia fissa e mobile.
Seppur convinta della diligenza della propria condotta, TIM ha previsto di dare attuazione ad una serie di misure per rendere ancora più efficienti e trasparenti per il cliente le procedure relative alla cessazione del rapporto contrattuale e, quindi, della relativa fatturazione.
Il 31 marzo 2023 l'Autorità ha deliberato la conclusione del procedimento irrogando una sanzione di 200 mila euro, in quanto le azioni rimediali messe in campo da TIM sono state valutate positivamente nella quantificazione della sanzione. Procedimenti analoghi sono stati conclusi dall'Autorità nei confronti dei principali operatori di comunicazione.
Con decisione pubblicata nel mese di luglio 2015, il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto da AGCom e TIM avverso la sentenza del TAR Lazio in tema di finanziamento degli obblighi di Servizio Universale per il periodo 1999-2003. Con tale sentenza il giudice amministrativo ha accolto i ricorsi proposti da Vodafone annullando le delibere AGCom nn. 106, 107, 109/11/CONS di rinnovazione dei procedimenti relativi, che includevano anche Vodafone tra i soggetti tenuti al contributo, per un importo di circa 38 milioni di euro. La sentenza, in sostanza, afferma che l'Autorità non ha dimostrato quel certo grado di "sostituibilità" tra telefonia fissa e mobile propedeutica all'inclusione dei gestori mobili tra i soggetti tenuti a remunerare il costo del servizio universale, ciò che comporta per l'AGCom la necessità di emettere un nuovo provvedimento. TIM ha presentato istanza di rinnovazione all'AGCom e ricorso in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato (la Cassazione ha poi ritenuto inammissibile tale ricorso).
Nel mese di aprile 2016, Vodafone ha proposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contro il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e nei confronti di TIM, per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato. Tale ricorso si riferisce alla delibera AGCom n. 109/11/CONS (annualità 2003 per la quale Vodafone aveva versato la somma di circa 9 milioni di euro a titolo di contributo di cui chiede la restituzione).
Il Consiglio di Stato, con la sentenza di novembre 2016, ha rigettato il ricorso rinviando al TAR la decisione sulle modalità di ottemperanza. Nel mese di febbraio 2017, Vodafone ha presentato al TAR Lazio quattro nuovi ricorsi contro il MISE e nei confronti di TIM per l'ottemperanza della sentenza, confermata in secondo grado, di annullamento delle delibere per le annualità 1999-2003 e la restituzione dei citati importi di circa 38 milioni di euro già versati al MISE a titolo di contributo.
Il TAR, con sentenze del giugno 2018, ha rigettato tutti ricorsi per l'ottemperanza proposti da Vodafone affermando espressamente, così come chiesto da TIM, l'obbligo in capo all'Autorità di rinnovare i procedimenti con particolare riguardo alla determinazione dell'entità del grado di sostituibilità tra fisso e mobile. Le quattro sentenze sono state impugnate da Vodafone innanzi al Consiglio di Stato, il quale con decisione dell'ottobre del 2019 ha accolto l'appello di Vodafone affermando l'obbligo restitutorio delle somme in questione in capo a TIM.
Con delibera n. 263/20/CIR, AGCom ha avviato il procedimento per la rinnovazione dell'istruttoria relativa alla iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009. e la ripartizione degli oneri del contributo. Vodafone ha impugnato dinanzi al TAR la predetta delibera. Il procedimento di rinnovazione si è concluso con la delibera 18/21/CIR che ha sostanzialmente confermato lo schema di provvedimento. Questa stessa delibera è stata impugnata al TAR da TIM esclusivamente per le annualità 1999 e 2000, mentre Vodafone, Wind e Fastweb hanno impugnato con motivazioni opposte la delibera in ordine a tutte le annualità interessate. Con sentenze pubblicate nel mese di febbraio 2022, la delibera 18/21/CIR è stata parzialmente annullata, infatti il TAR ha respinto la censura principale con cui si denunciava l'esaurimento del potere di rinnovazione e accolto il solo motivo incentrato sulla presunta irragionevolezza della soglia prevista da AGCom per l'analisi di iniquità seconda facie. Fastweb, Vodafone, Wind, AGCom e la stessa TIM hanno appellato di fronte al Consiglio di Stato la sentenza del TAR; le relative udienze di merito sono state fissate per il 4 aprile e 27 aprile 2023. All'esito dell'udienza del 4 aprile il relativo giudizio è stato trattenuto in decisione. Il 18 aprile il CdS ha emanato un'ordinanza collegiale con la quale ha rimesso alla Corte di Giustizia UE alcune questioni pregiudiziali.
In ordine ai giudizi promossi negli anni scorsi relativi alla richiesta di pagamento, da parte del Ministero delle Comunicazioni, di conguagli su quanto versato a titolo di canone di concessione per gli anni 1994-1998 (per un importo complessivo di 113 milioni di euro), il TAR Lazio ha respinto il ricorso della Società avverso la richiesta di conguaglio sul canone per l'esercizio 1994 per un importo di circa 11 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro a fronte di fatturato non percepito per perdite su crediti. TIM ha proposto ricorso in appello. All'esito del giudizio,

con sentenza di dicembre 2019, il Consiglio di Stato ha accolto in parte la tesi di TIM, stabilendo il principio secondo cui avrebbero potuto essere dedotti dalla base imponibile per il calcolo del canone concessorio i crediti riferiti all'annualità 1994 non riscossi per causa non imputabile al gestore. Poiché il MISE non ha dato seguito alle sollecitazioni di TIM finalizzate ad ottenere l'ottemperanza alla sentenza, TIM ha proposto un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato per mancata esecuzione del giudicato, ma con sentenza datata aprile 2022 la domanda di ottemperanza proposta da TIM è stata respinta. Avverso tale sentenza TIM ha presentato ricorso per revocazione al Consiglio di Stato, che con sentenza 3318/2023 è stato dichiarato inammissibile.
Con due ulteriori sentenze il TAR Lazio, ribadendo le motivazioni già espresse in precedenza, ha respinto anche i ricorsi con i quali la Società ha impugnato le richieste di conguagli per canoni di concessione relativi agli anni 1995 e 1996-1997-1998, per un importo di circa 46 milioni di euro. Anche per queste sentenze TIM ha proposto ricorso al Consiglio di Stato. Con sentenza pubblicata ad aprile 2022 il Consiglio di Stato ha ribadito i principi già fissati per l'esercizio 1994, e cioè che i crediti divenuti irrecuperabili per causa non imputabile al gestore, correttamente gestiti a livello contabile, bilancistico e fiscale, potevano essere dedotti dalla base imponibile per il calcolo del canone concessorio.
Con riferimento al conguaglio del canone 1998 (pari a circa 41 milioni di euro), il TAR Lazio con ordinanza del dicembre 2018 ha sospeso il giudizio, sollevando due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE sulla corretta portata della direttiva comunitaria CE n. 97/13 (in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione alla base del contenzioso sul canone 1998 attualmente pendente dinanzi alla corte di appello di Roma ed illustrato in un successivo paragrafo).
Le questioni pregiudiziali si basavano, tra l'altro, sul quesito posto alla Corte di Giustizia in ordine al possibile contrasto tra la citata Direttiva CE 97/13 e le norme nazionali, che avevano prorogato per il 1998 l'obbligo di pagamento del canone (commisurato ad una porzione del fatturato) a carico dei concessionari di telecomunicazioni, nonostante l'intervenuto processo di liberalizzazione. Con sentenza di marzo 2020, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che il sistema normativo comunitario debba essere interpretato nel senso che esso non consenta a una normativa nazionale di prorogare per l'esercizio 1998 l'obbligo imposto a un'impresa di telecomunicazioni, precedentemente concessionaria (come TIM), di versare un canone calcolato in funzione del fatturato e non solo dei costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazione del regime di autorizzazioni generali e di licenze individuali. La Corte ha, tra l'altro, affermato che il Consiglio di Stato giudicando nella sentenza n. 7506/2009 che il canone imposto per il 1998 a TIM, titolare di un'autorizzazione esistente alla data di entrata in vigore della Direttiva 97/13, fosse dovuto, ha interpretato il diritto nazionale in un senso incompatibile con il diritto dell'UE, quale interpretato dalla Corte nella sua sentenza del 21 febbraio 2008. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE il giudizio sul conguaglio del canone del 1998 è stato riassunto dinanzi al TAR Lazio che, con sentenza del febbraio scorso, ha dichiarato improcedibile il ricorso di TIM per una motivazione di carattere processuale, e cioè in ragione della prevalenza del giudicato formale rappresentato dalla sentenza n. 7506/09; sul piano sostanziale invece la sentenza della Corte di Giustizia UE ha accertato nuovamente l'illegittimità comunitaria della pretesa creditoria della PA di ottenere il pagamento del canone del 1998 e di conseguenza del conguaglio. La società ha impugnato la sentenza del TAR Lazio al Consiglio di Stato.
Sono pendenti alcuni contenziosi instaurati, alla fine degli anni '90, dalla Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. (oggi TIM) avverso le Poste, riguardanti il mancato pagamento di prestazioni rese nell'ambito di una serie di contratti di fornitura di beni e servizi informatici. Le sentenze, già emesse in primo grado, hanno stabilito un esito parzialmente favorevole alla ex Olivetti e sono state impugnate da Poste in singoli giudizi d'appello.
A tale riguardo, mentre una sentenza della Corte d'Appello di Roma del 2009 ha confermato una delle partite creditorie a favore di TIM, un'altra sentenza della stessa Corte ha dichiarato la nullità di uno dei contratti controversi. A seguito di tale pronuncia, Poste aveva notificato un atto di precetto per la restituzione di circa 58 milioni di euro, opposto da TIM data la pendenza del giudizio di Cassazione per la riforma della suddetta decisione.
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 2012 che ha cassato con rinvio la decisione della Corte di Appello a fondamento del precetto, il Tribunale di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere nell'ambito del procedimento esecutivo, essendo venuto meno il titolo azionato da Poste. Il giudizio è stato riassunto innanzi ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Con sentenza n. 563 del 25 gennaio 2019, la Corte d'Appello di Roma in sede di rinvio, ribaltando la precedente pronuncia d'appello sfavorevole alla Società, ha confermato la validità del contratto e, con esso, la legittimità della percezione da parte di TIM del corrispettivo già incassato e di cui Poste pretendeva la restituzione. Tale pronuncia è stata impugnata da Poste con ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, notificato in data 31 luglio 2019, al quale TIM si è opposta con relativo controricorso. L'udienza in camera di consiglio è stata fissata in data 21 dicembre 2023.
La curatela del fallimento Elinet S.p.A., e successivamente le curatele di Elitel S.r.l. e di Elitel Telecom S.p.A. (allora controllante del gruppo Elitel), hanno impugnato nel 2014 la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato le domande risarcitorie delle curatele del Gruppo Elinet-Elitel, riproponendo una pretesa risarcitoria per complessivi 282 milioni di euro. Le contestazioni rivolte alla Società riguardano il presunto svolgimento di attività di direzione e coordinamento sull'attrice, e con essa sul gruppo Elitel (operatore alternativo nel cui capitale la TIM non ha mai avuto alcuna interessenza), che sarebbe stato attuato mediante la leva della gestione dei crediti commerciali. TIM si è costituita in giudizio confutando le pretese di controparte. Il giudizio di appello è stato deciso con sentenza del luglio 2019 che con riferimento a TIM ha confermato la piena liceità dei suoi comportamenti e la completa insussistenza di qualsivoglia elemento di direzione e coordinamento. Le curatele fallimentari Elinet S.p.A. e Elitel Telecom S.p.A. hanno proposto ricorso per Cassazione nel mese di gennaio 2020 per ottenere l'annullamento della sentenza di secondo grado. Ia curatela del fallimento Elitel S.r.l. non ha proposto ricorso per Cassazione e quindi la pretesa risarcitoria complessiva si è ridotta a complessivi 244 milioni di euro. TIM ha notificato controricorso chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Fallimento Elinet e del Fallimento Elitel Telecom, condannando i due fallimenti, in solido tra di loro, alla rifusione in favore di TIM delle spese di lite del grado. La vicenda deve quindi essere considerata definitivamente chiusa.

Nel maggio 2012, TIM e Telecom Italia International N.V. (oggi fusa in Telecom Italia Finance) hanno ricevuto la notifica di un procedimento arbitrale promosso dal gruppo Opportunity per il risarcimento di danni asseritamente subiti per la presunta violazione di un accordo transattivo firmato nel 2005. Nella prospettazione di parte attrice, i danni sarebbero riconducibili a circostanze emerse nell'ambito dei procedimenti penali innanzi al Tribunale di Milano aventi, fra l'altro, a oggetto attività illecite poste in essere da ex dipendenti di TIM.
Conclusasi la fase istruttoria, nel mese di novembre 2014 si è tenuta l'udienza di discussione, a seguito della quale le parti hanno depositato le proprie memorie conclusionali in vista della decisione del caso.
Nel mese di settembre 2015, il Tribunale Arbitrale ha dichiarato la chiusura del procedimento in vista del deposito del lodo.
Nel settembre 2016 la Corte ICC ha comunicato alle parti il lodo, mediante il quale il Tribunale Arbitrale ha respinto tutte le pretese del gruppo Opportunity e ha deciso per la compensazione fra le parti delle spese legali, per gli esperti e amministrative (il "Lodo 2016").
Ad aprile 2017 il gruppo Opportunity ha presentato appello contro il Lodo 2016 dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi.
Nel novembre 2017, TIM e Telecom Italia Finance hanno ricevuto dal Segretariato della Corte Internazionale di Arbitrato dell'ICC la notifica di una Richiesta per la Revisione dello stesso Lodo 2016 depositata dal gruppo Opportunity, al fine di ottenere l'emissione di un nuovo lodo. Successivamente, è stato costituito il Tribunale Arbitrale.
Ad ottobre 2018, TIM e Telecom Italia Finance hanno chiesto la sospensione del procedimento pendente di fronte alla Corte d'Appello di Parigi, in ragione della pendenza del procedimento di revisione di fronte al Tribunale Arbitrale ICC sullo stesso Lodo 2016. A novembre 2018, la Corte d' Appello di Parigi ha sospeso il procedimento fino alla decisione del Tribunale Arbitrale nel procedimento di revisione.
Relativamente al procedimento di revisione del Lodo 2016, ad ottobre 2019, si è tenuta a Parigi l'udienza di discussione. Ad agosto 2020, il Tribunale Arbitrale ha emesso il lodo rigettando la Richiesta di Revisione presentata dal gruppo Opportunity (il "Lodo 2020"). A dicembre 2020, il gruppo Opportunity ha presentato appello contro il Lodo 2020 dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi. A maggio 2021, il gruppo Opportunity ha chiesto alla Corte d'Appello di Parigi la riassunzione del procedimento iniziato contro il Lodo 2016. Successivamente, il gruppo Opportunity, TIM e Telecom Italia Finance hanno depositato le proprie memorie nei due procedimenti pendenti dinanzi la Corte d'Appello di Parigi, rispettivamente contro il Lodo 2016 e contro il Lodo 2020. La Corte d'Appello ha fissato al 8 gennaio 2024 l'udienza di discussione per entrambi i procedimenti.
Con atto di citazione notificato nel corso del primo trimestre 2020, Iliad Italia S.p.A. ha convenuto TIM dinanzi al Tribunale di Milano per presunte condotte anticoncorrenziali, adottate anche tramite il marchio Kena Mobile, asseritamente volte ad ostacolarne l'ingresso ed il consolidamento nel mercato della telefonia mobile in Italia, avanzando pretese risarcitorie per almeno 71,4 milioni di euro.
TIM si è costituita in giudizio sia contestando integralmente le richieste di Iliad Italia S.p.A. sia proponendo a sua volta domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 2598 c.c., con riferimento alle condotte denigratorie poste in essere da Iliad Italia S.p.A. nei confronti di TIM, e formulando simmetricamente richiesta risarcitoria di danni. Nella prima memoria istruttoria Iliad ha aggiornato le proprie pretese risarcitorie portandole a 242,8 milioni di euro.
Il giudizio si è chiuso con sentenza del 25 settembre 2023 senza riconoscimento di danno in favore di Iliad, la domanda riconvenzionale di TIM è stata dichiarata inammissibile.
Con atto di citazione notificato a settembre 2021, Iliad Italia S.p.A. ha convenuto TIM dinanzi al Tribunale di Milano per la asserita applicazione alla clientela di condizioni contrattuali illecite in termini di vincoli temporali ed oneri economici di recesso con riferimento ad offerte di telefonia mobile e fissa, con conseguente richiesta di condanna di TIM al risarcimento del danno al momento quantificato in 120,4 milioni di euro.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 maggio 2024.
Con atto di citazione notificato a dicembre 2021 TIM ha convenuto Fastweb dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo di accertare e dichiarare che Fastweb non ha raggiunto gli obiettivi minimi di migrazione dalla tecnologia bitstream ATM alla tecnologia bitstream Ethernet in nessuna delle 30 Aree di Raccolta in cui è suddiviso il territorio nazionale entro i termini previsti dalla regolamentazione di settore e dal piano di migrazione concordato tra le parti; accertare e dichiarare che Telecom ha pertanto diritto a: (a) stornare a Fastweb i benefici economici relativi a tale migrazione, già concessi retroattivamente a partire dal 12 aprile 2016, e (b) ottenere da Fastweb i corrispettivi per la banda ATM previsti dal contratto concluso tra le parti e dalle Offerte di Riferimento vigenti ratione temporis; (c) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Fastweb a corrispondere a Telecom l'importo complessivo di 79.240.329,47 euro (o il diverso importo, anche maggiore, accertato in corso di causa).
Fastweb si è costituita in giudizio avanzando una domanda riconvenzionale per abuso di posizione dominante e inadempimento contrattuale. La domanda di Fastweb è essenzialmente fondata su asseriti ritardi nella realizzazione della copertura Ethernet. Controparte lamenta un danno di circa 81,4 milioni di euro. Il G.I., avendo constatato che la domanda riconvenzionale avanzata da Fastweb sembra esorbitare dal profilo dell'inadempimento contrattuale e che, in tal caso, potrebbe affermarsi la competenza della Sezione specializzata imprese, ha rimesso il fascicolo al Presidente di sezione per le opportune valutazioni. Il presidente di sezione ha trasmesso il fascicolo al Presidente della Sezione specializzata imprese. L'udienza di prima

comparizione si è svolta il 14 dicembre 2022. L'udienza per l'eventuale ammissione delle istanze istruttorie è stata rinviata al 13 giugno 2023. A seguito del deposito delle memorie istruttorie Fastweb ha aggiornato la quantificazione del danno asseritamente patito per effetto delle condotte illecite di TIM, portandola a circa 101,1 milioni di euro (di cui 13,2 milioni di euro subordinati all'accoglimento della domanda principale di TIM). All'udienza del 13 giugno 2023, il G.I. si è riservato. A scioglimento della riserva il GI ha disposto la CTU e fissato l'udienza di conferimento dell'incarico e giuramento del (o dei) CTU per il 21 novembre 2023.
Con atto di citazione notificato a luglio 2022 Iliad Italia S.p.A. ha convenuto Telecom, Vodafone e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ("INWIT") dinanzi al Tribunale di Milano, per accertare l'asserita illiceità delle condotte di INWIT, Telecom e Vodafone consistenti nel rifiuto di consentire alla stessa Iliad di realizzare degli upgrade ai propri sistemi di trasmissione della telefonia mobile installati su infrastrutture di proprietà di INWIT. Per l'effetto di tali condotte, Iliad ha chiesto che Telecom sia condannata, in solido con INWIT e Vodafone, al risarcimento dei danni asseritamente subiti, che si è riservata di quantificare in corso di causa. L'udienza di prima comparizione si è svolta il 5 aprile 2023, il Giudice si è riservato sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da TIM. L'udienza di prima comparizione è stata differita all'11 ottobre 2023 a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da TIM. All'udienza il giudice ha fissato tre date per lo scambio di memorie tra le parti: 10 novembre 2023, 11 dicembre 2023 e 2 gennaio 2024.
Con riferimento alle vicenda "Telefonia mobile - procedimenti penali", non sono intervenuti fatti significativi rispetto a quanto pubblicato nella Relazione finanziaria annuale 2022.

TIM ha convenuto in giudizio in sede civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il risarcimento del danno causato dallo Stato Italiano attraverso la sentenza d'appello n. 7506/09 pronunciata dal Consiglio di Stato in violazione, ad avviso della Società, dei principi del diritto comunitario.
La domanda principale su cui si fonda l'azione trova il suo fondamento nella giurisprudenza comunitaria che riconosce il diritto di far valere la responsabilità dello Stato rispetto alla violazione dei diritti riconosciuti dall'ordinamento comunitario e lesi da una sentenza divenuta definitiva, rispetto alla quale nessun altro rimedio sia più esperibile. La pronuncia del Consiglio di Stato ha definitivamente negato il diritto di TIM alla restituzione del canone di concessione per l'anno 1998 (pari a 386 milioni di euro per Telecom Italia e 143 milioni di euro per ex TIM, oltre ad interessi), già negato dal TAR Lazio nonostante la pronuncia favorevole e vincolante della Corte di Giustizia UE del mese di febbraio 2008. Tale pronuncia riguardava il contrasto tra la Direttiva CE 97/13 in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione e le norme nazionali, che avevano prorogato per il 1998 l'obbligo di pagamento del canone a carico dei concessionari di telecomunicazioni, nonostante l'intervenuto processo di liberalizzazione. La Società ha poi proposto, nell'ambito del medesimo procedimento, una domanda subordinata di risarcimento per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.. La pretesa risarcitoria è stata quantificata in circa 529 milioni di euro, oltre interessi legali e rivalutazione. L'Avvocatura di Stato si è costituita in giudizio avanzando domanda riconvenzionale per pari importo. L'azione è stata sottoposta a un vaglio di ammissibilità da parte del Tribunale, il quale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda principale di TIM (azione per danni per manifesta violazione del diritto comunitario ai sensi della legge 117/88). Detta decisione è stata però riformata in appello, in senso favorevole alla Società. Nel mese di marzo 2015 il Tribunale di Roma ha emesso la sentenza di primo grado dichiarando la domanda della società inammissibile.
TIM nel 2015 ha presentato appello avverso tale decisione ed il giudizio pende in fase di precisazione delle conclusioni. La Corte di Appello ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 2 aprile 2019. Successivamente, senza che sia intervenuta alcuna nuova attività processuale, la Corte di Appello ha apoditticamente rinviato prima nel 2020 e poi nel 2021 l'udienza di precisazione delle conclusioni (da cui decorrono i termini per conclusioni e repliche che portano in tempi stretti alla emissione della sentenza). A tali rinvii è seguito l'ultimo del 15 gennaio 2021 con fissazione della nuova udienza al 25 gennaio 2022.
Sulle questioni di fondo della causa si deve rilevare quanto segue:

restitutoria proposta da Vodafone (pagamento del canone relativo all'anno 1998) per il medesimo titolo in separato giudizio.
In sostanza, la società ha pagato il canone contestato nel 1998; ha prontamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento amministrativo che le aveva ingiustamente imposto tale pagamento; il giudizio amministrativo dinanzi al Consiglio di Stato si è concluso negativamente nel 2009 (nonostante la richiamata sentenza di segno opposto della Corte di Giustizia europea); il giudizio civile di primo grado si è concluso nel marzo 2015 con sentenza di rigetto per motivi di ammissibilità (risolti poi nel senso indicato dalla società con la richiamata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 14842/18) e a oltre 6 anni dalla sentenza di primo grado – passando di rinvio in rinvio – la sentenza di appello (che non potrà che valorizzare le citate sentenze della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione) non è stata ancora emessa (né sulla base di questi reiterati rinvii la società può prevedere quando sarà emessa).
La società sta esaminando i diversi scenari ed azioni giuridiche (nazionali, comunitarie, ecc.) che possano contribuire alla definizione della vertenza di appello. Si ritiene, infatti, che i principi della durata ragionevole del processo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 111 della Costituzione nonché ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, risultino vulnerati nella presente vicenda considerando: (i) l'anno del pagamento del canone non dovuto è il 1998; (ii) il valore di tale canone è di circa 529 milioni di euro cui aggiungere gli interessi da tale data; (iii) il lunghissimo iter processuale che non ha portato neanche ad una sentenza di appello (il cui avvio è dell'anno 2015 e la cui conclusione non è prevedibile, attesi i continui rinvii); (iv) la circostanza che la questione giuridica appare di pronta soluzione, essendo state emesse ben due sentenze della Corte di Giustizia UE che dichiarano incompatibile il pagamento del canone con la disciplina comunitaria (sentenze che risultano, allo stato, disattese dal giudice nazionale).
Nell'ambito delle citate analisi volte a giungere alla definizione della sentenza di appello si deve segnalare che in data 25 gennaio 2021 la società ha depositato presso la corte di appello di Roma una istanza di anticipazione della udienza (slittata come detto al 25 gennaio 2022); ciò al fine di scongiurare l'ennesimo rinvio della causa, che – come noto - ha ad oggetto l'inottemperanza a ben due decisioni rese inter partes, sul medesimo oggetto, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per manifesta violazione del diritto europeo da parte dello Stato-Giudice. Con provvedimento dell'8 febbraio 2021, la Corte di Appello di Roma (seconda sezione specializzata in materia di impresa) ha ritenuto di poter accogliere l'istanza di anticipazione, fissando l'udienza al 30 novembre 2021. In tale data la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche. Con ordinanza del 22 febbraio 2022, il Collegio, preso atto che uno dei suoi membri ha dichiarato di astenersi, ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'Appello. In data 4 marzo 2022, la causa è stata riassegnata ad altro giudice. Con provvedimento del 31 marzo 2022, il Collegio ha fissato l'udienza del 1° dicembre 2022 per la precisazione delle conclusioni. Il Collegio ha rinviato la causa all'udienza del 19 gennaio 2023 per la discussione orale. A seguito di istanza dell'avvocato dello Stato la causa è stata differita all'udienza del 9 marzo 2023 e risulta trattenuta in decisione.
Nel marzo 2020, TIM S.A., società brasiliana controllata del Gruppo TIM, ha concluso le trattative con la banca C6 e, nell'aprile 2020, ha lanciato offerte esclusive per i clienti TIM che hanno aperto conti bancari C6 e utilizzato i loro servizi. Come compenso per questo contratto, TIM S.A. riceve una commissione per ogni conto attivato e l'opzione di ottenere una partecipazione nella banca al raggiungimento di determinati obiettivi legati al numero di conti attivi.
Il numero di azioni ottenute per ogni obiettivo raggiunto varia per tutta la durata del contratto, con percentuali iniziali più vantaggiose per TIM legate al maggiore effort richiesto per l'avvio di una nuova azienda digitale.
Nonostante il successo del progetto, nel 2021 le divergenze tra i partner hanno portato all'avvio di una procedura arbitrale.
La Procedura arbitrale n. 28/2021/SEC8 è stata depositata presso il Centro di Arbitrato e Mediazione della Camera di Commercio Brasile-Canada, da TIM S.A. contro Banco C6 S.A., Carbon Holding Financeira S.A. e Carbon Holding S.A. attraverso la quale verrà discussa l'interpretazione di alcune clausole dei contratti che regolano la partnership. In caso di perdita, la partnership potrà essere sciolta.
In data 1° febbraio 2021 TIM S.A. aveva comunicato di aver ottenuto, nell'ambito di tale partnership, il diritto di esercitare un Bonus di Sottoscrizione pari a una partecipazione indiretta di circa l'1,44% del capitale sociale di Banco C6 S.A. a seguito del raggiungimento, nel dicembre 2020, del 1° livello di obiettivi concordati e che sarebbe stato esercitato nel momento in cui il management della Società lo avesse ritenuto opportuno. È importante sottolineare che il citato bonus di sottoscrizione attribuisce a TIM S.A., ove esercitato, una posizione di minoranza senza una posizione di controllo o di influenza significativa nella gestione di Banco C6 S.A..
Successivamente, la Società ha esercitato l'opzione per l'acquisto e la conversione delle azioni C6, che rappresentano l'1,44% del capitale sociale, pari a 163 milioni di reais.
Il 19 settembre 2022 TIM S.A. ha comunicato che gli Acquirenti (TIM S.A., Telefônica Brasil S.A. e Claro S.A.) degli asset di telefonia mobile di Oi Móvel S.A. ("Venditore") hanno individuato delle differenze nei presupposti e nei criteri di calcolo che, in base ai termini dello Share Purchase Agreement and Other Covenants ("SPA"), giustificano una proposta di modifica del Prezzo di Chiusura Adjusted (Adjusted Closing Price "ACP") da parte di TIM S.A. di circa 1,4 miliardi di reais. Oltre alle differenze relative al Prezzo di Chiusura Adjusted, ne sono state individuate altre relative ai contratti di Cozani (la società in cui è confluita la quota di TIM S.A. delle attività, diritti e obblighi delle attività di telefonia mobile di Oi Móvel) con società che forniscono servizi di infrastruttura mobile (affitto di siti/torri), che, secondo i termini dello SPA, danno luogo a un indennizzo da parte del Venditore a favore di TIM S.A. di circa 231 milioni di reais. A seguito delle differenze riscontrate, TIM S.A. ha trattenuto un importo pari a 634 milioni di reais (671 milioni di reais al 31 dicembre 2022).
Il 3 ottobre 2022, considerata l'espressa violazione da parte del Venditore dei meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dallo SPA, TIM S.A. ha comunicato che l'unica alternativa possibile per gli Acquirenti era avviare una procedura arbitrale presso la Camera Arbitrale di Mercato (Câmara de Arbitragem do Mercado) di

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão contro il Venditore per determinare l'ammontare effettivo dell'adeguamento del Prezzo di Chiusura Adjusted, in accordo con lo SPA.
Il 4 ottobre 2022, TIM S.A. ha accolto con sorpresa le notizie della stampa e il "Material Fact" pubblicato dal Venditore, secondo cui il 7° Tribunale degli Affari del Distretto Giudiziario di Rio de Janeiro aveva emesso una decisione preliminare, stabilendo il deposito giudiziale da parte degli Acquirenti di circa 1,53 miliardi di reais - di cui circa 670 milioni di reais da parte di TIM S.A. - su un conto collegato al processo di riorganizzazione giudiziaria di Oi, dove sarebbe rimasto fino a una successiva decisione del tribunale arbitrale. Tale deposito è stato effettuato su un conto collegato al Tribunale, in attesa dell'insediamento del Tribunale arbitrale.
TIM S.A. ha presentato ricorso contro la decisione e il 17 ottobre 2022 la Corte Superiore di Giustizia, con sentenza monocratica, ha respinto il ricorso di TIM S.A. e degli altri Acquirenti. Pertanto il 19 ottobre 2022 TIM S.A. ha versato al 7° Tribunale degli Affari del Distretto Giudiziario di Rio de Janeiro l'importo di 670 milioni di reais a titolo di garanzia.
In data 4 ottobre 2023 TIM S.A. ha comunicato il perfezionamento di un accordo con Oi S.A. che ha determinato il riscatto di circa 317 milioni di reais dell'importo precedentemente depositato. L'importo rimanente è stato ritirato da Oi S.A. come parte del prezzo di acquisto degli asset di telefonia mobile attribuiti a TIM S.A..
A seguito dell'accordo, tutte le controversie pendenti tra TIM S.A. e Oi S.A. in relazione all'acquisizione degli asset di telefonia mobile sono state risolte.

In aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, il Gruppo TIM utilizza nelle presentazioni interne (business plan) e in quelle esterne (agli analisti e agli investitori) alcuni indicatori alternativi di performance, al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della propria gestione economica e della propria situazione patrimoniale e finanziaria. Tali indicatori rappresentano, infatti, un'utile unità di misura per la valutazione delle performance operative del Gruppo (nel suo complesso e a livello di Business Unit).
Tali indicatori, che sono presentati nelle relazioni finanziarie (annuali e infrannuali), non devono, comunque, essere considerati sostitutivi di quelli convenzionali previsti dagli IFRS. Poiché queste misure non sono definite dagli IFRS, il loro calcolo può differire dagli indicatori alternativi pubblicati da altre società. Per questo motivo, la comparabilità tra le società può essere limitata.
Gli indicatori alternativi di performance normalmente utilizzati sono nel seguito illustrati:
■ EBITDA: tale indicatore è utilizzato da TIM come financial target in aggiunta all'EBIT. Questi indicatori sono determinati come segue:
Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento
EBITDA-Risultato Operativo Ante Ammortamenti, Plusvalenze/(Minusvalenze) e Ripristini di valore/(Svalutazioni) di Attività non correnti
Al fine di meglio rappresentare la reale dinamica dell'indebitamento finanziario netto il Gruppo TIM presenta, oltre al consueto indicatore (ridefinito "Indebitamento finanziario netto contabile"), anche una misura denominata "Indebitamento finanziario netto rettificato", che sterilizza gli effetti causati dalla volatilità dei mercati finanziari. Considerando che alcune componenti della valutazione al fair value dei derivati (contratti per determinare il tasso di cambio e di interesse di flussi contrattuali) e di derivati embedded in altri strumenti finanziari, non comportano un effettivo regolamento monetario, l'Indebitamento finanziario netto rettificato esclude tali effetti meramente contabili e non monetari (compresi gli effetti dell'IFRS 13 – Valutazione del fair value) dalla valutazione dei derivati e delle correlate passività/attività finanziarie.

| E=(C + D) | Indebitamento finanziario netto rettificato |
|---|---|
| D) | Storno valutazione al fair value di derivati e correlate passività / attività finanziarie |
| C=(A - B) | Indebitamento finanziario netto contabile |
| B) | Attività Finanziarie |
| + | Attività finanziarie comprese nelle Attività cessate / Attività non correnti destinate ad essere cedute |
| + | Attività finanziarie correnti |
| + | Attività finanziarie non correnti |
| A) | Debito Finanziario lordo |
| + | Passività finanziarie direttamente correlate ad Attività cessate / Attività non correnti destinate ad essere cedute |
| + | Passività finanziarie correnti |
| + | Passività finanziarie non correnti |
■ Equity Free Cash Flow (EFCF): tale indicatore rappresenta il Free Cash Flow disponibile per la remunerazione del capitale proprio, per il rimborso del debito e per la copertura degli eventuali investimenti finanziari e dei pagamenti di licenze e frequenze. L'indicatore, in particolare, evidenzia la variazione dell'indebitamento finanziario netto rettificato senza considerare gli impatti derivanti dal pagamento dei dividendi, dalle variazioni di capitale (change in equity), dalle attività di acquisizione/ cessione di partecipazioni, dagli esborsi per acquisti di licenze e frequenze, dalle variazioni in aumento/ diminuzione del debito relativo alle passività per locazioni finanziarie (nuove operazioni di leasing, rinnovi e/ o proroghe, disdette/estinzioni anticipate di operazioni di leasing).
L'Equity Free Cash Flow viene determinato come segue:
Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato delle attività in funzionamento
Equity Free Cash Flow
Il flusso di cassa della gestione operativa (Operating Free Cash Flow) e il flusso di cassa della gestione operativa (al netto delle licenze) sono calcolati come segue:
Operating Free Cash Flow
A seguito dell'adozione dell'IFRS 16, il Gruppo TIM presenta i seguenti ulteriori indicatori alternativi di performance:
Tale indicatore rappresenta un utile indicatore della capacità di generazione di Free Cash Flow.
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