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Quarterly Report Oct 27, 2021

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Quarterly Report

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ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA

Gruppo TIM – Schemi riclassificati 2
Gruppo TIM - Conto economico separato consolidato 2
Gruppo TIM - Conto economico complessivo consolidato 3
Gruppo TIM - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 4
Gruppo TIM - Rendiconto finanziario consolidato 6
Gruppo TIM - Movimenti del patrimonio netto consolidato 8
Gruppo TIM - Indebitamento finanziario netto 9
Gruppo TIM - Variazione dell'indebitamento finanziario netto rettificato 10
Gruppo TIM - Informazioni per settore operativo 11
Domestic 11
Brasile 12
Gruppo TIM - Personale 13
Gruppo TIM – Impatto sulle singole voci del conto economico separato consolidato degli eventi e
operazioni di natura non ricorrente
14
Gruppo TIM - Struttura del debito, emissioni obbligazionarie e obbligazioni in scadenza 15
Gruppo TIM - Contenziosi e azioni giudiziarie pendenti 17
Indicatori alternativi di performance 28

27 ottobre 2021

GRUPPO TIM – SCHEMI RICLASSIFICATI

Gli schemi riclassificati di Conto Economico Separato Consolidato, Conto Economico Complessivo Consolidato, Situazione Patrimoniale–Finanziaria Consolidata, Rendiconto Finanziario Consolidato, Movimenti del Patrimonio Netto Consolidato nonché l'Indebitamento Finanziario Netto Consolidato del Gruppo TIM, nel seguito presentati, sono coerenti con gli schemi di bilancio consolidato inclusi nella Relazione finanziaria annuale e nella Relazione finanziaria semestrale. Tali schemi non sono stati oggetto di verifica da parte della società di revisione.

I criteri contabili e i principi di consolidamento adottati sono omogenei a quelli utilizzati in sede di Bilancio consolidato del Gruppo TIM al 31 dicembre 2020 ai quali si rimanda, fatta eccezione per le modifiche ai principi contabili emesse dallo IASB ed in vigore a partire dal 1°gennaio 2021.

GRUPPO TIM - CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO

(milioni di euro) 3° Trimestre
2021
3° Trimestre
2020
1.1 - 30.9
2021
1.1 - 30.9
2020
Variazioni
(a-b)
(a) (b) assolute %
Ricavi 3.836 3.898 11.403 11.657 (254) (2,2)
Altri proventi operativi 42 31 211 121 90 74,4
Totale ricavi e proventi operativi 3.878 3.929 11.614 11.778 (164) (1,4)
Acquisti di materie e servizi (1.642) (1.593) (4.762) (4.433) (329) (7,4)
Costi del personale (526) (574) (2.241) (1.946) (295) (15,2)
Altri costi operativi (201) (179) (625) (681) 56 8,2
Variazione delle rimanenze 2 18 51 24 27
Attività realizzate internamente 113 119 357 376 (19) (5,1)
Risultato operativo ante ammortamenti,
plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini di
valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA)
1.624 1.720 4.394 5.118 (724) (14,1)
Ammortamenti (1.143) (1.134) (3.411) (3.482) 71 2,0
Plusvalenze/(Minusvalenze) da realizzo di attività non correnti 3 (1) 2 (9) 11
Ripristini di valore/(Svalutazioni) di attività non correnti
Risultato operativo (EBIT) 484 585 985 1.627 (642) (39,5)
Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e
Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto
10 10 32 12 20
Altri proventi/(oneri) da partecipazioni 12 448 (436) (97,3)
Proventi finanziari 413 342 959 843 116 13,8
Oneri finanziari (693) (648) (1.821) (1.752) (69) (3,9)
Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività
in funzionamento
214 289 167 1.178 (1.011) (85,8)
Imposte sul reddito 28 232 30 66 (36) (54,5)
Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento 242 521 197 1.244 (1.047) (84,2)
Utile (perdita) da Attività cessate/Attività non correnti
destinate ad essere cedute
Utile (perdita) del periodo 242 521 197 1.244 (1.047) (84,2)
Attribuibile a:
Soci della Controllante 159 500 22 1.178 (1.156) (98,1)
Partecipazioni di minoranza 83 21 175 66 109

GRUPPO TIM - CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

Ai sensi dello IAS 1 (Presentazione del bilancio) è di seguito esposto il prospetto di Conto Economico Complessivo Consolidato, comprensivo, oltre che dell'Utile (perdita) del periodo, come da Conto Economico Separato Consolidato, delle altre variazioni dei Movimenti di Patrimonio Netto diverse dalle transazioni con gli Azionisti.

(milioni di euro) 3° Trimestre
2021
3° Trimestre
2020
1.1 - 30.9
2021
1.1 - 30.9
2020
Utile (perdita) del periodo (a) 242 521 197 1.244
Altre componenti del conto economico complessivo consolidato
Altre componenti che non saranno successivamente riclassificate nel
conto economico separato consolidato
Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo:
Utili (perdite) da adeguamento al fair value 1 6 (7)
Effetto fiscale
(b) 1 6 (7)
Rimisurazione piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19):
Utili (perdite) attuariali 22 (3)
Effetto fiscale (5) 1
(c) 17 (2)
Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il
metodo del patrimonio netto:
Utili (perdite)
Effetto fiscale
(d)
Totale altre componenti che non saranno successivamente
riclassificate nel conto economico separato consolidato
(e=b+c+d) 1 23 (9)
Altre componenti che saranno successivamente riclassificate nel conto
economico separato consolidato
Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo:
Utili (perdite) da adeguamento al fair value 18 6 6 3
Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato (3) (6)
Effetto fiscale 1 (1)
(f) 15 6 1 2
Strumenti derivati di copertura:
Utili (perdite) da adeguamento al fair value (140) (397) 425 213
Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato 175 202 (252) 173
Effetto fiscale (9) 48 (42) (94)
(g) 26 (147) 131 292
Differenze cambio di conversione di attività estere:
Utili (perdite) di conversione di attività estere (244) (307) 63 (1.750)
Perdite (utili) di conversione di attività estere trasferiti al conto
economico separato consolidato
Effetto fiscale
Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il (h) (244) (307) 63 (1.750)
metodo del patrimonio netto:
Utili (perdite)
Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato
Effetto fiscale
(i)
Totale altre componenti che saranno successivamente riclassificate
nel conto economico separato consolidato
(k=f+g+h+i) (203) (448) 195 (1.456)
Totale altre componenti del conto economico complessivo consolidato (m=e+k) (202) (448) 218 (1.465)
Utile (perdita) complessivo del periodo 40 73 415 (221)
(a+m)
Attribuibile a:
Soci della Controllante
36 145 223 249
Partecipazioni di minoranza 4 (72) 192 (470)

GRUPPO TIM - SITUAZIONE PATRIMONIALE– FINANZIARIA CONSOLIDATA

(milioni di euro) 30.9.2021 31.12.2020 Variazioni
(a) (b) (a-b)
Attività
Attività non correnti
Attività immateriali
Avviamento 22.689 22.847 (158)
Attività immateriali a vita utile definita 6.484 6.740 (256)
29.173 29.587 (414)
Attività materiali
Immobili, impianti e macchinari di proprietà 13.009 13.141 (132)
Diritti d'uso su beni di terzi 4.783 4.992 (209)
Altre attività non correnti
Partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures
valutate con il metodo del patrimonio netto
2.710 2.728 (18)
Altre partecipazioni 120 54 66
Crediti finanziari non correnti per contratti di locazione
attiva
46 43 3
Altre attività finanziarie non correnti 2.174 2.267 (93)
Crediti vari e altre attività non correnti 2.307 2.114 193
Attività per imposte anticipate 7.594 7.496 98
14.951 14.702 249
Totale Attività non correnti
(a)
61.916 62.422 (506)
Attività correnti
Rimanenze di magazzino 358 287 71
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 4.301 4.280 21
Crediti per imposte sul reddito 40 86 (46)
Attività finanziarie correnti
Crediti finanziari correnti per contratti di locazione
attiva
42 55 (13)
Titoli diversi dalle partecipazioni, altri crediti
finanziari e altre attività finanziarie correnti
1.526 1.254 272
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 4.443 4.829 (386)
6.011 6.138 (127)
Sub-totale Attività correnti 10.710 10.791 (81)
Attività cessate/ Attività non correnti destinate ad
essere cedute
di natura finanziaria
di natura non finanziaria 355 355
355 355
Totale Attività correnti
(b)
11.065 10.791 274

La società non ha evidenziato elementi che possano far presumere perdite durevoli di valore delle attività a vita indefinita rispetto a quanto valutato ai fini del Bilancio 2020.

(milioni di euro) 30.9.2021 31.12.2020 Variazioni
(a) (b) (a-b)
Patrimonio netto e Passività
Patrimonio netto
Patrimonio netto attribuibile ai Soci della
Controllante
26.042 26.215 (173)
Patrimonio netto attribuibile alle partecipazioni di
minoranza
4.598 2.625 1.973
Totale Patrimonio netto (c) 30.640 28.840 1.800
Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti per contratti di
finanziamento e altri
21.679 23.655 (1.976)
Passività finanziarie non correnti per contratti di
locazione passiva
3.990 4.199 (209)
Fondi relativi al personale 710 724 (14)
Passività per imposte differite 354 277 77
Fondi per rischi e oneri 668 770 (102)
Debiti vari e altre passività non correnti 1.469 3.602 (2.133)
Totale Passività non correnti (d) 28.870 33.227 (4.357)
Passività correnti
Passività finanziarie correnti per contratti di
finanziamento e altri
4.405 3.677 728
Passività finanziarie correnti per contratti di
locazione passiva
649 631 18
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 8.116 6.567 1.549
Debiti per imposte sul reddito 243 271 (28)
Sub-totale Passività correnti 13.413 11.146 2.267
Passività direttamente correlate ad Attività
cessate/Attività non correnti destinate ad essere
cedute
di natura finanziaria
di natura non finanziaria 58 58
58 58
Totale Passività correnti (e) 13.471 11.146 2.325
Totale Passività (f=d+e) 42.341 44.373 (2.032)
Totale Patrimonio netto e passività (c+f) 72.981 73.213 (232)

GRUPPO TIM - RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(milioni di euro) 1.1 - 30.9
2021
1.1 - 30.9
2020
Flusso monetario da attività operative:
Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento 197 1.244
Rettifiche per:
Ammortamenti 3.412 3.482
Svalutazioni (ripristini di valore) di attività non correnti (incluse partecipazioni) (10) 23
Variazione netta delle attività (passività) per imposte anticipate (differite) (12) (138)
Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di attività non correnti (incluse
partecipazioni)
(2) (439)
Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures
valutate con il metodo del patrimonio netto
(32) (12)
Variazione dei fondi relativi al personale 10 (534)
Variazione delle rimanenze (74) 1
Variazione dei crediti commerciali 88 390
Variazione dei debiti commerciali (263) (580)
Variazione netta dei crediti/debiti per imposte sul reddito (325) 87
Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/passività (26) 2.023
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività operative (a) 2.963 5.547
Flusso monetario da attività di investimento:
Acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi per
cassa
(2.933) (2.769)
Contributi in conto capitale incassati 23
Acquisizione del controllo in imprese e rami d'azienda, al netto delle disponibilità
acquisite
(7)
Acquisizione/Cessione di altre partecipazioni (86) (8)
Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie (esclusi i derivati
attivi di copertura e non)
(290) (186)
Corrispettivo incassato per la cessione del controllo in imprese controllate e di
rami d'azienda, al netto delle disponibilità cedute
(33)
Corrispettivo incassato/rimborsato dalla vendita di attività immateriali, materiali
e di altre attività non correnti
6 406
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di investimento (b) (3.303) (2.574)
Flusso monetario da attività di finanziamento:
Variazione delle passività finanziarie correnti e altre (58) (1.590)
Accensione di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) 1.920 1.270
Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) (2.885) (2.410)
Variazione Derivati Attivi/Passivi di copertura e non (79) (233)
Incassi per aumenti/rimborsi di capitale (comprese società controllate) (42) 12
Dividendi pagati (354) (356)
Variazioni di possesso in imprese controllate 1.757 (1)
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di finanziamento (c) 259 (3.308)
Flusso monetario generato (assorbito) dalle Attività cessate/Attività non
correnti destinate ad essere cedute
(d)
Flusso monetario complessivo (e=a+b+c+d) (81) (335)
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette all'inizio del periodo (f) 4.508 3.202
Differenze cambio di conversione nette sulla cassa e altre disponibilità liquide
equivalenti nette
(g) 13 (159)
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo (h=e+f+g) 4.440 2.708

Acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi

(milioni di euro) 1.1 - 30.9
2021
1.1 - 30.9
2020
Acquisti di attività immateriali (932) (720)
Acquisti di attività materiali (1.740) (1.256)
Acquisti di diritti d'uso su beni di terzi (445) (1.029)
Totale acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi
per competenza
(3.117) (3.005)
Variazione debiti per acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso
su beni di terzi
184 236
Totale acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi
per cassa
(2.933) (2.769)

Informazioni aggiuntive del rendiconto finanziario consolidato

(milioni di euro) 1.1 - 30.9
2021
1.1 - 30.9
2020
Imposte sul reddito (pagate)/incassate (262) 93
Interessi pagati (1.140) (1.240)
Interessi incassati 305 302
Dividendi incassati 88 256

Analisi della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette

(milioni di euro) 1.1 - 30.9
2021
1.1 - 30.9
2020
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette all'inizio del periodo:
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - da attività in funzionamento 4.829 3.138
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista - da attività in funzionamento (321) (1)
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - incluse fra le Attività cessate/Attività
non correnti destinate ad essere cedute
65
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista - inclusi fra le Attività cessate/Attività
non correnti destinate ad essere cedute
4.508 3.202
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo:
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - da attività in funzionamento 4.443 2.858
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista - da attività in funzionamento (3) (150)
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - incluse fra le Attività cessate/Attività
non correnti destinate ad essere cedute
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista - inclusi fra le Attività cessate/Attività
non correnti destinate ad essere cedute
4.440 2.708

GRUPPO TIM - MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Movimenti del patrimonio netto dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020

Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante
(milioni di euro) Capitale Riserva da
sovrapprezzo
azioni
Riserva per
attività
finanziarie
valutate al
fair value
rilevato
nelle altre
componenti
di conto
economico
complessivo
Riserva per
adeguamento
al fair value
degli
strumenti
derivati di
copertura
Riserva per
differenze
cambio di
conversione
di attività
estere
Riserva per
rimisurazione
piani per i
dipendenti a
benefici
definiti (IAS
19)
Altri utili
(perdite) di
imprese
collegate e
Joint
Ventures
valutate
con il
metodo del
patrimonio
netto
Altre riserve
e utili
(perdite)
accumulati,
incluso l'utile
(perdita) del
periodo
Totale Patrimonio netto
attribuibile alle
partecipazioni di
minoranza
Totale
patrimonio
netto
Saldo al 31
dicembre 2019
11.587 2.094 19 (440) (1.417) (124) 8.561 20.280 2.346 22.626
Movimenti di
patrimonio netto
del periodo:
Dividendi deliberati (316) (316) (316)
Utile (perdita)
complessivo del
periodo
(5) 292 (1.214) (2) 1.178 249 (470) (221)
Emissione di
strumenti
rappresentativi di
patrimonio netto
(5) (5) (5)
INWIT -
deconsolidamento
(644) (644)
Altri movimenti 1 18 19 14 33
Saldo al 30
settembre 2020
11.588 2.094 14 (148) (2.631) (126) 9.436 20.227 1.246 21.473

Movimenti del patrimonio netto dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2021

Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante
(milioni di euro) Capitale Riserva da
sovrapprezzo
azioni
Riserva per
attività
finanziarie
valutate al
fair value
rilevato
nelle altre
componenti
di conto
economico
complessivo
Riserva per
adeguamento
al fair value
degli
strumenti
derivati di
copertura
Riserva per
differenze
cambio di
conversione
di attività
estere
Riserva per
rimisurazione
piani per i
dipendenti a
benefici
definiti (IAS
19)
Altri utili
(perdite) di
imprese
collegate e
Joint
Ventures
valutate
con il
metodo del
patrimonio
netto
Altre riserve
e utili
(perdite)
accumulati,
incluso l'utile
(perdita) del
periodo
Totale Patrimonio netto
attribuibile alle
partecipazioni di
minoranza
Totale
patrimonio
netto
Saldo al 31
dicembre 2020
11.588 2.133 20 (350) (2.538) (119) 15.481 26.215 2.625 28.840
Movimenti di
patrimonio netto
del periodo:
Dividendi deliberati (318) (318) (26) (344)
Utile (perdita)
complessivo del
periodo
7 131 46 17 22 223 192 415
Emissione di
strumenti
rappresentativi di
patrimonio netto
4 18 22 22
FiberCop -
aumento di
capitale
(98) (98) 1.848 1.750
Daphne 3 -
distribuzione ris.
sovrapprezzo azioni
(42) (42)
Altri movimenti (2) (2) 1 (1)
Saldo al 30
settembre 2021
11.592 2.133 27 (219) (2.492) (102) 15.103 26.042 4.598 30.640

GRUPPO TIM - INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(milioni di euro) 30.9.2021 31.12.2020 Variazione
(a) (b) (a-b)
Passività finanziarie non correnti
Obbligazioni 17.265 18.856 (1.591)
Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie 4.414 4.799 (385)
Passività finanziarie non correnti per contratti di locazione
passiva 3.990 4.199 (209)
25.669 27.854 (2.185)
Passività finanziarie correnti (*)
Obbligazioni 3.439 988 2.451
Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie 966 2.689 (1.723)
Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva 649 631 18
5.054 4.308 746
Passività finanziarie direttamente correlate ad Attività
cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute
Totale debito finanziario lordo 30.723 32.162 (1.439)
Attività finanziarie non correnti
Titoli diversi dalle partecipazioni
Crediti finanziari non correnti per contratti di locazione attiva (46) (43) (3)
Crediti finanziari e altre attività finanziarie (2.174) (2.267) 93
(2.220) (2.310) 90
Attività finanziarie correnti
Titoli diversi dalle partecipazioni (1.377) (1.092) (285)
Crediti finanziari correnti per contratti di locazione attiva (42) (55) 13
Crediti finanziari e altre attività finanziarie (149) (162) 13
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti (4.443) (4.829) 386
(6.011) (6.138) 127
Attività finanziarie comprese nelle Attività cessate/Attività non
correnti destinate ad essere cedute
Totale attività finanziarie (8.231) (8.448) 217
Indebitamento finanziario netto contabile 22.492 23.714 (1.222)
Storno valutazione al fair value di derivati e correlate
passività/attività finanziarie
(328) (388) 60
Indebitamento finanziario netto rettificato 22.164 23.326 (1.162)
Così dettagliato:
Totale debito finanziario lordo rettificato 29.107 30.193 (1.086)
Totale attività finanziarie rettificate (6.943) (6.867) (76)
(*) di cui quota corrente del debito a M/L termine:
Obbligazioni 3.439 988 2.451
Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie 380 1.541 (1.161)
Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva 646 628 18

GRUPPO TIM - VARIAZIONE DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO RETTIFICATO

(milioni di euro) 1.1 - 30.9
2021
1.1 - 30.9
2020
Variazione
(a) (b) (a-b)
EBITDA 4.394 5.118 (724)
Investimenti industriali di competenza (2.720) (2.006) (714)
Variazione del capitale circolante netto operativo: (303) (60) (243)
Variazione delle rimanenze (74) 1 (75)
Variazione dei crediti commerciali 88 390 (302)
Variazione dei debiti commerciali (422) (1.234) 812
Variazione di debiti per licenze di telefonia mobile / spectrum (55) (110) 55
Altre variazioni di crediti/debiti operativi 160 893 (733)
Variazione dei fondi relativi al personale 10 (534) 544
Variazione dei fondi operativi e altre variazioni (298) (144) (154)
Operating free cash flow netto 1.083 2.374 (1.291)
Di cui Operating Free Cash Flow connesso all'acquisizione di licenze di
telefonia mobile / spectrum
(55) (110) 55
% sui Ricavi 9,5 20,4 (10,9)pp
Flusso cessione di partecipazioni e altre dismissioni 1.765 1.022 743
Aumenti/Rimborsi di capitale comprensivi di oneri accessori (42) 12 (54)
Investimenti finanziari (88) (22) (66)
Pagamento dividendi (354) (356) 2
Incrementi di contratti di leasing (397) (999) 602
Flusso oneri finanziari, imposte e altri fabbisogni netti, non operativi (805) 168 (973)
Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto
rettificato delle attività in funzionamento
1.162 2.199 (1.037)
Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto delle
attività cessate/attività non correnti destinate ad essere cedute
Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto
rettificato
1.162 2.199 (1.037)

Equity Free Cash Flow

(milioni di euro) 1.1 - 30.9
2021
1.1 - 30.9
2020
Variazione
Operating Free Cash Flow Netto 1.083 2.374 (1.291)
Licenze di telefonia mobile / spectrum 295 110 185
Gestione finanziaria (757) (904) 147
Imposte sul reddito e altri (161) 86 (247)
Equity Free Cash Flow 460 1.666 (1.206)

GRUPPO TIM - INFORMAZIONI PER SETTORE OPERATIVO

Domestic

(milioni di euro) 1.1 - 30.9
2021
1.1 - 30.9
2020
Variazioni
(a-b)
(a) (b) assolute % % organica
esclusi non
ricorrenti
Ricavi 9.344 9.472 (128) (1,4) (1,6)
EBITDA 3.424 4.081 (657) (16,1) (6,5)
% sui Ricavi 36,6 43,1 (6,5)pp (2,2)pp
EBIT 676 1.312 (636) (48,5) (17,7)
% sui Ricavi 7,2 13,9 (6,7)pp (2,4)pp
Personale a fine periodo (unità) (°) 42.811 (*) 42.925 (114) (0,3)

(°) Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 13 unità al 30 settembre 2021 (14 unità al 31 dicembre 2020) (*) La consistenza del personale è relativa al 31 dicembre 2020

(milioni di euro) 3° Trimestre
2021
3° Trimestre
2020
Variazioni
(a-b)
(a) (b) assolute % % organica
esclusi non
ricorrenti
Ricavi 3.111 3.213 (102) (3,2) (3,2)
EBITDA 1.278 1.397 (119) (8,5) (8,3)
% sui Ricavi 41,1 43,5 (2,4)pp (2,3)pp
EBIT 363 479 (116) (24,2) (22,2)
% sui Ricavi 11,7 14,9 (3,2)pp (3,2)pp

Fisso

30.9.2021 31.12.2020 30.9.2020
Accessi totali TIM Retail (migliaia) 8.729 8.791 8.784
di cui NGN (1) 5.084 4.432 4.151
Accessi totali TIM Wholesale (migliaia) 7.734 7.974 8.053
di cui NGN 4.619 4.220 4.063
Accessi broadband TIM Retail attivi (migliaia) 7.811 7.635 7.519
ARPU Consumer (€/mese) (2) 30,6 33,0 33,0
ARPU Broadband (€/mese) (3) 32,5 31,3 30,4

(1) Accessi UltraBroadband in modalità FTTx e FWA, incluse anche le linee "solo dati" e GBE (Gigabit Ethernet). (2) Ricavi da servizi retail organici Consumer rapportati alla consistenza media degli accessi Consumer.

(3) Ricavi da servizi broadband e ICT organici rapportati alla consistenza media degli accessi TIM retail.

Mobile
30.9.2021 31.12.2020 30.9.2020
Consistenza linee a fine periodo (migliaia) 30.473 30.170 30.165
di cui Human 19.172 19.795 19.894
Churn rate (%)(4) 11,1 18,6 14,4
Users broadband (migliaia) (5) 12.863 12.818 12.920
ARPU Retail (€/mese) (6) 7,5 8,0 8,1
ARPU Human (€/mese)(7) 11,6 12,1 12,1

(4) Percentuale di linee totali cessate nel periodo rispetto alla consistenza media totale.

(5) Linee mobili che utilizzano servizi dati. (6) Ricavi da servizi retail organici (visitors e MVNO esclusi) rapportati alla consistenza media totale linee.

(7) Ricavi da servizi retail organici (visitors e MVNO esclusi) rapportati alla consistenza media linee human.

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei ricavi conseguiti nei primi nove mesi del 2021 dalla Business Unit Domestic per segmento di clientela/aree di attività, posti a confronto con i primi nove mesi del 2020.

(milioni di euro) 3° Trimestre
2021
3° Trimestre
2020
1.1 - 30.9
2021
1.1 - 30.9
2020
Variazioni %
(a) (b) (c) (d) (a/b) (c/d) organica
esclusi
non
ricorrenti
(a/b)
organica
esclusi
non
ricorrenti
(c/d)
Ricavi 3.111 3.213 9.344 9.472 (3,2) (1,4) (3,2) (1,6)
Consumer 1.420 1.468 4.156 4.372 (3,2) (5,0) (3,2) (5,2)
Business 982 1.002 2.981 2.982 (2,0) (2,1) (1,0)
Wholesale National Market 456 465 1.484 1.396 (2,1) 6,3 (2,1) 6,3
Wholesale International Market 251 259 719 704 (3,1) 2,1 (3,1) 3,5
Other 2 19 4 18

Brasile

(milioni di euro) (milioni di reais) Variazioni
1.1 - 30.9
2021
1.1 - 30.9
2020
1.1 - 30.9
2021
1.1 - 30.9
2020
assolute % % organica
esclusi non
ricorrenti
(a) (b) (c) (d) (c-d) (c-d)/d
Ricavi 2.079 2.208 13.259 12.590 669 5,3 5,3
EBITDA 977 1.043 6.232 5.946 286 4,8 5,2
% sui Ricavi 47,0 47,2 47,0 47,2 (0,2)pp 0,0pp
EBIT 315 320 2.011 1.827 184 10,1 11,2
% sui Ricavi 15,2 14,5 15,2 14,5 0,7 pp 0,8pp
Personale a fine periodo (unità) 9.366 (*)9.409 (43) (0,5)

(*) La consistenza del personale è relativa al 31 dicembre 2020.

(milioni di euro) (milioni di reais)
3° Trimestre
2021
3° Trimestre
2020
3° Trimestre
2021
3° Trimestre
2020
Variazioni
assolute % % organica
esclusi non
ricorrenti
(a) (b) (c) (d) (c-d) (c-d)/d
Ricavi 731 691 4.512 4.388 124 2,8 2,8
EBITDA 347 325 2.146 2.063 83 4,0 4,4
% sui Ricavi 47,6 47,0 47,6 47,0 0,6 pp 0,7pp
EBIT 121 108 755 683 72 10,5 11,6
% sui Ricavi 16,7 15,6 16,7 15,6 1,1 pp 1,3pp

GRUPPO TIM - PERSONALE

Consistenza media retribuita del personale

(unità equivalenti) 1.1 - 30.9
2021
Esercizio
2020
1.1 - 30.9
2020
Variazione
(a) (b) (c) (a-c)
Consistenza media retribuita – Italia 39.163 40.140 39.917 (754)
Consistenza media retribuita - Estero 9.096 8.959 8.897 199
Totale consistenza media retribuita (1) 48.259 49.099 48.814 (555)

(1) Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 12 unità medie in Italia nei primi nove mesi del 2021; 9 unità medie in Italia nell'esercizio 2020; 7 unità medie in Italia nei primi nove mesi del 2020.

Organico a fine periodo

(unità) 30.9.2021
(a)
31.12.2020
(b)
30.9.2020
(c)
Variazione
(a-b)
Organico – Italia 42.565 42.680 42.827 (115)
Organico – Estero 9.625 9.667 9.653 (42)
Totale organico a fine periodo (1) 52.190 52.347 52.480 (157)

(1) Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 13 unità in Italia al 30.9.2021; 14 unità in Italia al 31.12.2020; 16 unità in Italia al 30.9.2020.

Organico a fine periodo - dettaglio per Business Unit

(unità) 30.9.2021 31.12.2020 30.9.2020 Variazione
(a) (b) (c) (a-b)
Domestic 42.811 42.925 43.069 (114)
Brasile 9.366 9.409 9.397 (43)
Altre attività 13 13 14
Totale 52.190 52.347 52.480 (157)

GRUPPO TIM – IMPATTO SULLE SINGOLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO DEGLI EVENTI E OPERAZIONI DI NATURA NON RICORRENTE

Ai sensi della Comunicazione Consob n. DME/RM/9081707 del 16 settembre 2009, vengono di seguito esposte le informazioni circa l'impatto sulle singole voci di Conto Economico Separato Consolidato degli eventi e operazioni non ricorrenti:

(milioni di euro) 1.1 - 30.9
2021
1.1 - 30.9
2020
Ricavi:
Rettifiche ricavi (38)
Altri proventi operativi:
Recupero costi operativi 12
Assorbimento altri fondi operativi 1
Acquisti di materie e servizi, Variazione delle rimanenze:
Consulenze, prestazioni professionali e altri costi (39) (37)
Costi del personale:
Oneri connessi a processi di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale e altri (344) (41)
Altri costi operativi:
Altri oneri e accantonamenti (121) (66)
Impatto su Risultato operativo ante Ammortamenti, Plusvalenze/(minusvalenze) e
Ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA)
(492) (181)
Impatto su Risultato operativo (EBIT) (492) (181)
Altri proventi/(oneri) da partecipazioni:
Plusvalenza netta operazioni INWIT 448
Proventi finanziari:
Altri proventi finanziari 1
Oneri finanziari:
Altri oneri finanziari (1) (4)
Impatto sull'Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in
funzionamento
(492) 263
Imposte sul reddito relative a partite non ricorrenti 199 43
Impatto sull'Utile (perdita) del periodo (293) 306

Nei primi nove mesi del 2021 l'emergenza Covid-19 ha comportato per il Gruppo TIM il sostenimento di oneri non ricorrenti, al lordo degli effetti fiscali, per circa 20 milioni di euro, di cui 16 milioni di euro connessi alla gestione dei crediti di una parte della clientela. Oltre a ciò, i valori sopra esposti, includono principalmente sia oneri non ricorrenti connessi a processi di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale sia accantonamenti per contenziosi, transazioni, sanzioni di carattere regolatorio e potenziali passività ad essi correlate, oltre a oneri connessi ad accordi e allo sviluppo di progetti non ricorrenti. Al 30 settembre 2021 sono stati altresì rilevati proventi non ricorrenti per circa 80 milioni di euro connessi a benefici fiscali della Business Unit Brasile. Nei primi nove mesi del 2020 l'emergenza Covid-19 aveva comportato il sostenimento di oneri non ricorrenti, al lordo degli effetti fiscali, per complessivi 89 milioni di euro, connessi sia a rettifiche di ricavi (-38 milioni di euro) conseguenti alle iniziative commerciali di TIM S.p.A. a supporto della clientela per il contrasto dell'emergenza sia a costi operativi riferibili principalmente agli approvvigionamenti e agli accantonamenti ed oneri connessi alla gestione dei crediti derivanti dal deterioramento del quadro macroeconomico.

GRUPPO TIM - STRUTTURA DEL DEBITO, EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE E OBBLIGAZIONI IN SCADENZA

Revolving Credit Facility e Term Loan

Nella tabella sottostante sono riportate le linee di credito committed disponibili al 30 settembre 2021:

(miliardi di euro) 30.9.2021 31.12.2020
Accordato Utilizzato Accordato Utilizzato
Sustainability-linked RCF – scadenza maggio 2026 4,0
Revolving Credit Facility – scadenza gennaio 2023 5,0
Bridge to Bond Facility – scadenza maggio 2021 1,7
Totale 4,0 6,7

Al 30 settembre 2021 TIM dispone di Term Loan bilaterali con diverse controparti bancarie per complessivi 600 milioni di euro.

In data 19 gennaio 2021 TIM ha cancellato totalmente la Linea di credito da 1,7 miliardi di euro, non utilizzati, stipulata in data 18 maggio 2020 come Bridge to Bond per successive emissioni sul mercato obbligazionario ed una scadenza iniziale di 12 mesi con opzione di estensione per ulteriori 12 mesi.

In data 13 maggio 2021 TIM ha esteso di 5 anni la Revolving Credit Facility, riducendo l'ammontare a 4 miliardi di euro e trasformandola nella prima linea di credito ESG-linked del Gruppo.

Obbligazioni

Relativamente all'evoluzione dei prestiti obbligazionari nel corso dei primi nove mesi del 2021 si segnala quanto segue:

(milioni di valuta originaria) Valuta Importo Data di emissione
Nuove emissioni
Telecom Italia S.p.A. 1.000 milioni di euro 1,625% Euro 1.000 18/1/2021
TIM S.A. 1.600 milioni di BRL IPCA+4,1682% BRL 1.600 15/6/2021

In data 18 gennaio 2021 TIM ha emesso il suo primo Sustainability Bond a 8 anni per un ammontare pari a 1 miliardo di euro, cedola 1,625%.

(milioni di valuta originaria) Valuta Importo Data di rimborso
Rimborsi
Telecom Italia S.p.A. 564 milioni di euro 4,500% (1) Euro 564 25/1/2021

(1) Al netto dei riacquisti per 436 milioni di euro effettuati dalla società nel corso del 2015.

Con riferimento al Prestito obbligazionario 2002-2022 di Telecom Italia S.p.A., riservato in sottoscrizione al personale del Gruppo, si segnala che al 30 settembre 2021 è pari a 224 milioni di euro (valore nominale), in aumento di 7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020 (217 milioni di euro).

Il valore nominale di rimborso, al netto dei titoli propri riacquistati, dei prestiti obbligazionari in scadenza nei 18 mesi successivi al 30 settembre 2021 emessi da TIM S.p.A., Telecom Italia Finance S.A. e Telecom Italia Capital S.A. (con garanzia piena e incondizionata da parte di TIM S.p.A.) è pari a 4.108 milioni di euro. Il dettaglio dei rimborsi è il seguente:

  • 224 milioni di euro, scadenza 1° gennaio 2022;
  • 884 milioni di euro, scadenza 10 febbraio 2022;
  • 2.000 milioni di euro, scadenza 26 marzo 2022;
  • 1.000 milioni di euro, scadenza 16 gennaio 2023.

I titoli obbligazionari emessi dal Gruppo TIM non contengono covenant finanziari di sorta (es. ratio Debt/Ebitda, Ebitda/Interessi, ecc.) né clausole che comportino il rimborso anticipato automatico dei prestiti in funzione di eventi diversi dall'insolvenza del Gruppo TIM1 ; inoltre il rimborso dei prestiti obbligazionari e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie specifiche, né sono previsti impegni a rilasciare future garanzie, ad eccezione delle garanzie piene ed incondizionate concesse da TIM S.p.A. per i prestiti obbligazionari emessi da Telecom Italia Finance S.A. e Telecom Italia Capital S.A..

1 Il caso di change of control può comportare il rimborso anticipato del prestito obbligazionario convertibile di TIM S.p.A., come più oltre dettagliato.

Trattandosi principalmente di operazioni collocate presso investitori istituzionali sui principali mercati dei capitali mondiali (Euromercato e USA), i termini che regolano i prestiti sono in linea con la market practice per operazioni analoghe effettuate sui medesimi mercati; sono quindi presenti, ad esempio, impegni a non vincolare asset aziendali a garanzia di finanziamenti ("negative pledge").

Con riferimento ai finanziamenti accesi da TIM S.p.A. con la Banca Europea degli Investimenti ("BEI"), in data 19 maggio 2021 TIM ha sottoscritto un nuovo finanziamento per un ammontare pari a 230 milioni di euro a supporto dei progetti per la digitalizzazione del Paese. Inoltre, ha ampliato il finanziamento firmato nel 2019 per un importo pari a 120 milioni di euro. Pertanto, alla data del 30 settembre 2021 il totale nominale dei finanziamenti in essere con la BEI è pari a 1.200 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro tirati e tutti non assistiti da garanzia bancaria.

Nei tre finanziamenti BEI firmati in data 14 dicembre 2015, 25 novembre 2019 e 19 maggio 2021 si rilevano i seguenti covenant:

  • nel caso in cui la società sia oggetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d'azienda al di fuori del Gruppo, ovvero alieni, dismetta o trasferisca beni o rami d'azienda (ad eccezione di alcuni atti di disposizione espressamente previsti), dovrà darne immediata comunicazione alla BEI che avrà la facoltà di richiedere la costituzione di garanzie o la modifica del contratto di finanziamento, oppure, solo per alcuni contratti, il rimborso anticipato del prestito (qualora l'operazione di fusione e scissione al di fuori del Gruppo comprometta l'esecuzione o l'esercizio del Progetto oppure rechi pregiudizio alla BEI nella sua qualità di creditrice);
  • TIM si è impegnata a far sì che, per tutta la durata del prestito, l'indebitamento finanziario complessivo delle società facenti parte del Gruppo diverse da TIM S.p.A., e fatti salvi i casi in cui tale indebitamento sia interamente e irrevocabilmente garantito da TIM S.p.A., sia inferiore ad un ammontare pari al 35% (trentacinque per cento) dell'indebitamento finanziario complessivo del Gruppo;
  • "Clausola per inclusione", ai sensi della quale, nel caso in cui TIM si impegni a mantenere in altri contratti di finanziamento parametri finanziari (e anche alcune clausole più stringenti, tra cui, ad esempio, cross default ed impegni di limitazione alla vendita di beni) che non siano presenti o siano più stringenti rispetto a quelli concessi alla BEI, quest'ultima avrà la facoltà di richiedere qualora reputi, a proprio ragionevole giudizio, che tali modifiche possano avere conseguenze negative sulla capacità finanziaria di TIM, la costituzione di garanzie o la modifica del contratto di finanziamento al fine di prevedere una disposizione equivalente a favore della BEI;
  • "Evento Rete", ai sensi della quale a fronte di una cessione totale o di una porzione sostanzialmente rilevante (in ogni caso superiore alla metà in termini quantitativi) della rete fissa in favore di soggetti terzi non controllati oppure nel caso di cessione della partecipazione di controllo nella società a cui la rete o una sua porzione sostanzialmente rilevante sia stata precedentemente ceduta, TIM dovrà darne immediata comunicazione alla BEI che avrà la facoltà di richiedere la costituzione di garanzie o la modifica del contratto di finanziamento o una soluzione alternativa.

I contratti di finanziamento di TIM S.p.A. non contengono covenant finanziari (es. ratio Debt/Ebitda, Ebitda/Interessi, ecc.) il cui mancato rispetto comporti l'obbligo di rimborso del prestito in essere.

Nei contratti di finanziamento sono previsti gli usuali covenant di altro genere, fra cui l'impegno a non vincolare asset aziendali a garanzia di finanziamenti ("negative pledge"), l'impegno a non modificare l'oggetto del business o cedere asset aziendali a meno che non sussistano specifiche condizioni (ad es. la cessione avvenga al fair market value). Covenant di contenuto sostanzialmente simile sono riscontrabili nei finanziamenti di export credit agreement.

Nei Contratti di Finanziamento e nei Prestiti Obbligazionari, TIM è tenuta a comunicare il cambiamento di controllo. Elementi identificativi del verificarsi di tale ipotesi di change of control e le conseguenze ad essi applicabili – tra le quali rientrano, a discrezione degli investitori, l'eventuale costituzione di garanzie ovvero il rimborso anticipato della quota erogata per cassa o per azioni e la cancellazione del commitment in assenza di diverso accordo – sono puntualmente disciplinati nei singoli contratti.

Inoltre, i contratti di finanziamento in essere contengono un generico impegno di TIM, la cui violazione costituisce un event of default, a non porre in essere operazioni societarie di fusione, scissione, conferimento di ramo d'azienda al di fuori del Gruppo. Il verificarsi di tale event of default può implicare, se richiesto dal Lender, il rimborso anticipato degli importi utilizzati e/o la cancellazione dei commitment non ancora utilizzati.

Nella documentazione dei prestiti concessi ad alcune società del gruppo Tim Brasil, sono generalmente previsti obblighi di rispettare determinati indici finanziari (di capitalizzazione, di copertura del servizio del debito e di livello di indebitamento), nonché gli usuali covenant di altro genere, pena la richiesta di rimborso anticipato del prestito.

Si segnala, infine, che al 30 settembre 2021, nessun covenant, negative pledge o altra clausola, relativi alla posizione debitoria sopra descritta, risulta in alcun modo violato o non rispettato.

GRUPPO TIM - CONTENZIOSI E AZIONI GIUDIZIARIE PENDENTI

Sono illustrati qui di seguito i principali contenziosi giudiziari, arbitrali e fiscali in cui le società del Gruppo TIM sono coinvolte al 30 settembre 2021, nonché quelli chiusi nel corso del periodo.

Per quei contenziosi, di seguito descritti, per i quali si è ritenuto probabile un rischio di soccombenza, il Gruppo TIM ha iscritto passività per complessivi 259 milioni di euro.

Si segnala che per alcuni contenziosi di seguito riportati non è stato possibile, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'Informativa finanziaria al 30 settembre 2021 e con particolare riferimento alla complessità dei procedimenti, al loro stato di avanzamento, nonché agli elementi di incertezza di carattere tecnico-processuale, effettuare una stima attendibile degli oneri e/o delle tempistiche degli eventuali pagamenti. Inoltre, nei casi in cui la diffusione delle informazioni relative al contenzioso potesse pregiudicare seriamente la posizione di TIM o delle sue controllate, viene descritta unicamente la natura generale della controversia.

Infine, relativamente ai procedimenti con l'Autorità Antitrust, si rammenta che in base all'art. 15, comma 1, della Legge n. 287/1990 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"), l'Autorità ha la facoltà di comminare una sanzione amministrativa commisurata al fatturato del Gruppo, nei casi di infrazioni ritenute gravi.

a) Principali contenziosi e azioni giudiziarie pendenti

Per i seguenti contenziosi e azioni giudiziarie pendenti non sono intervenuti fatti significativi rispetto a quanto pubblicato nella Relazione finanziaria annuale 2020:

  • Contestazione di illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per la c.d. Vicenda Security di TIM;
  • Procedimento Antitrust A428;
  • Contenziosi Colt Technology Services, Eutelia e Clouditalia Telecomunicazioni (connessi al procedimento Antitrust A428);
  • Contenzioso Open Fiber (connesso al procedimento A514);
  • Eutelia e Voiceplus;
  • Poste;
  • Fallimento Elinet S.p.A..

Contenziosi fiscali e regolatori internazionali

Al 30 settembre 2021 le società della Business Unit Brasile risultano coinvolte in contenziosi di natura fiscale o regolatoria il cui esito è valutato di possibile soccombenza per un ammontare complessivo di circa 16,1 miliardi di reais (16,6 miliardi di reais al 31 dicembre 2020). Sono di seguito evidenziate le principali tipologie di contenzioso, classificate in base all'imposta cui fanno riferimento.

Imposte federali

In relazione all'imposizione a livello federale, si segnalano i seguenti filoni vertenziali:

  • disconoscimento degli effetti fiscali di operazioni di fusione tra società facenti parte del gruppo TIM Brasil;
  • diniego del beneficio fiscale territoriale SUDENE, in ragione di pretese irregolarità nella gestione e nella rendicontazione del beneficio stesso;
  • contestazioni in ordine alle compensazioni con le perdite fiscali pregresse;
  • ulteriori contestazioni in ordine alla deducibilità fiscale dell'ammortamento dell'avviamento;
  • assoggettamento ad imposizione sul reddito di talune tipologie di differenze di cambio;
  • assoggettamento a ritenute alla fonte di talune tipologie di pagamenti effettuati verso l'estero (ad esempio, i pagamenti per roaming internazionale);
  • ulteriori contestazioni in ordine alle compensazioni effettuate tra imposte a debito, e posizioni fiscali creditorie delle società del gruppo.

Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 3,1 miliardi di reais (4,3 miliardi di reais al 31 dicembre 2020).

Imposte statali

Nell'ambito del prelievo statale, si segnalano molteplici contestazioni in materia di ICMS, ed in particolare:

■ contestazioni riguardanti l'abbattimento della base imponibile del tributo, a fronte di sconti concessi ai clienti, oltre a contestazioni in merito all'utilizzo dei crediti fiscali dichiarati dalle società del gruppo, a

fronte della restituzione di terminali telefonici dati in comodato, ed a seguito della rilevazione di frodi da sottoscrizione ai danni delle società;

  • assoggettamento ad ICMS di talune tipologie di canoni, maturati a favore delle società del gruppo e da queste classificati come corrispettivi per servizi diversi da quelli di telecomunicazione;
  • contestazioni sull'utilizzo del beneficio fiscale "PRO-DF" originariamente concesso da taluni Stati, e successivamente dichiarato incostituzionale (la contestazione si riferisce all'effettiva spettanza del credito per ICMS, dichiarato dalla società TIM Celular sulla base delle predette disposizioni agevolative);
  • contestazioni relative all'utilizzo dei crediti per ICMS, rilevati dalle società del gruppo in esito alle acquisizioni di immobilizzazioni materiali, ed in relazione alle somministrazioni di energia elettrica a favore delle società, oltre che in applicazione delle disposizioni in materia di sostituzione d'imposta;
  • sanzioni irrogate alle società del gruppo per irregolarità negli adempimenti dichiarativi;
  • contestazioni dei crediti per ICMS in relazione alla procedura di sostituzione d'imposta, prevista nei casi di acquisto e distribuzione di apparati tra Stati diversi;
  • contestazioni dei crediti per ICMS derivanti dallo "special credit" riconosciuto dalla società ai clienti prepagati, come anticipazione delle successive ricariche.

Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 9,0 miliardi di reais (8,6 miliardi di reais al 31 dicembre 2020).

Imposte municipali

Tra i contenziosi con un grado di rischio classificato come "possibile", vi sono alcune controversie relative alle imposte comunali (Municipal Taxes) il cui importo complessivo ammonta a circa 0,8 miliardi di reais (circa 0,7 miliardi di reais al 31 dicembre 2020).

FUST e FUNTTEL

Le principali contestazioni in materia di contribuzioni all'ente regolatorio (Anatel), e in particolare in termini di FUST e FUNTTEL, riguardano l'assoggettamento a tali prelievi dei ricavi da interconnessione.

Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 3,2 miliardi di reais (3 miliardi di reais al 31 dicembre 2020).

Procedimento Golden Power

Nell'agosto 2017 la Presidenza del Consiglio ha avviato nei confronti di TIM (ed anche di Vivendi) un procedimento volto a verificare l'esistenza in capo a TIM dell'obbligo di notificare, ai sensi della disciplina c.d. "Golden Power", l'acquisto da parte di Vivendi del controllo societario di TIM e degli attivi strategici da questa detenuti. Nel settembre 2017, il procedimento in questione si è concluso con l'affermazione dell'esistenza di tale obbligo in capo a TIM con decorrenza dal 4 maggio 2017 (data dell'Assemblea degli Azionisti che ha rinnovato gli organi sociali di TIM).

Per l'effetto di tale decisione della Presidenza del Consiglio, è stato avviato un nuovo procedimento amministrativo per la irrogazione in capo a TIM della sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina Golden Power per inottemperanza al citato obbligo di notifica. Tale procedimento si è concluso in data 8 maggio 2018 con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 74,3 milioni di euro.

La Società, essendo convinta di disporre di argomentazioni giuridiche volte a dimostrare che nessun obbligo di notifica del controllo di Vivendi su di essa gravava, ha presentato distinti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per richiedere l'annullamento del provvedimento del settembre 2017 e dinanzi al TAR Lazio contro il citato provvedimento dell'8 maggio 2018 che ha irrogato la sanzione pecuniaria, con richiesta di sospensione in via cautelare dell'efficacia dello stesso. Quanto al ricorso al TAR Lazio contro il provvedimento dell'8 maggio 2018 che ha irrogato la sanzione pecuniaria, il TAR, accogliendo nel luglio 2018 l'istanza cautelare della Società, ha sospeso il pagamento della sanzione. Successivamente, con sentenza non definitiva del maggio 2019, il TAR Lazio: (i) ha accolto la richiesta TIM di provvedimenti provvisori per la sospensione dell'ammenda condizionata all'offerta della garanzia; (ii) concesso la sospensione del procedimento al fine di attendere la sentenza definitiva nella causa (pregiudiziale) pendente dinanzi al Presidente della Repubblica in merito all'obbligo di notifica, ai sensi delle disposizioni Golden Power; (iii) respinto le eccezioni processuali sollevate dalle amministrazioni resistenti.

Si segnala, altresì, il rilascio a maggio 2018 di una fideiussione a favore della Presidenza del Consiglio di 74,3 milioni di euro, richiesta per la presentazione da parte di TIM dinanzi al TAR Lazio dell'istanza di sospensione cautelare della riscossione della sanzione irrogata per l'asserita violazione dell'art. 2 del D.L. 15/3/2012, n. 21 (Golden Power). Tale fideiussione è stata rinnovata nel maggio 2021.

Inoltre, TIM impugnava dinanzi al TAR Lazio e poi appellava dinanzi al Consiglio di Stato il provvedimento con il quale Consob, il 13 settembre 2017, affermava l'esistenza del controllo di Vivendi su TIM. Nel dicembre 2020 il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva, ha accolto il ricorso di TIM ed annullato il provvedimento di Consob, significativa premessa dell'intero procedimento successivo della Presidenza del Consiglio relativo all'obbligo di notifica Golden Power del quale s'è detto sopra. In data 14 giugno 2021, la Consob ha presentato ricorso straordinario dinanzi la Corte di Cassazione per motivi giurisdizionali; TIM si costituirà in giudizio, eccependo l'illegittimità e inammissibilità del ricorso.

Per altro verso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha esercitato i poteri speciali previsti dalla disciplina della Golden Power attraverso due specifici provvedimenti dell'ottobre e del novembre 2017 tramite i quali ha imposto specifiche prescrizioni e condizioni a TIM e alle società del gruppo Telecom Italia Sparkle e Telsy Elettronica e Telecomunicazioni (ora Telsy S.p.A.).

Le prescrizioni, secondo l'Autorità Amministrativa, sono sostanzialmente connesse alla circostanza che tali società svolgono, in parte, attività rilevanti per la sicurezza nazionale e per ciò che riguarda TIM alla circostanza

che questa è anche titolare delle infrastrutture e degli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale.

L'eventuale mancata esecuzione, da parte dei destinatari dei provvedimenti, delle condizioni e prescrizioni è sanzionata con le stesse modalità previste dalla mancata notifica di atti rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina della c.d. Golden Power.

Le società soggette alle prescrizioni sono tenute a inviare relazioni periodiche ad un apposito Comitato di Monitoraggio costituito presso la Presidenza del Consiglio con la finalità di verificare l'ottemperanza alle suddette prescrizioni.

La prima relazione di ottemperanza che illustra tutte le proposte e le attività poste in essere per dar corso alle prescrizioni è stata inviata dal Gruppo alla Presidenza del Consiglio nel dicembre 2017. A tale relazione sono poi seguite relazioni semestrali, come previsto dalla disciplina vigente.

Non di meno anche in tale caso TIM ha già presentato due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per richiedere l'annullamento (i) dell'imposizione di prescrizioni ex art. 1 D.L. 21/2012 e (ii) dell'imposizione di prescrizioni ex art. 2 D.L. 21/2012.

Come detto, il presupposto dell'esercizio dei poteri speciali era (erroneamente, secondo la Società) racchiuso nel controllo di fatto risultante dall'esito della assemblea del 4 maggio 2017 e nella direzione e coordinamento di Vivendi su TIM. Entrambe queste circostanze sono venute meno, in quanto: nell'assemblea del 4 maggio 2018 ha prevalso la lista presentata dai soci Elliott lnternational LP, Elliott Associates LP e The Liverpool Limited Partnership; il Consiglio di Amministrazione rinnovato era composto da 13 amministratori indipendenti su 15 e solo 5 provenivano dalla lista di Vivendi; sono venuti meno la direzione e coordinamento di Vivendi, così come il controllo di fatto.

Conseguentemente, la Società ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la revoca dei due Decreti manifestando, comunque, in via subordinata, la propria disponibilità a concorrere a una rielaborazione delle prescrizioni in capo a TIM che tenesse conto della mutata realtà.

La Presidenza del Consiglio, con decreti del 6 luglio 2018, ha ritenuto di non disporre un ulteriore esercizio dei poteri speciali, ribadendo la validità dei due Decreti già emessi, e ne ha respinto l'istanza di revoca.

La motivazione di tale diniego risiede nell'asserita circostanza che i nuovi assetti di governance della Società sarebbero stati caratterizzati da una estrema variabilità; il che non consentirebbe, ferme le esigenze di tutela degli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti, di superare i provvedimenti con i quali sono stati esercitati i poteri speciali.

Conseguentemente la Società ha presentato ricorso per motivi aggiunti, nell'ambito dei già pendenti ricorsi avverso i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre e del 2 novembre 2017, avverso la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2018, con cui è stata respinta l'istanza di revoca presentata dalla Società, all'esito della mutata situazione della corporate governance.

Vodafone (A428)

Nel mese di agosto 2013 Vodafone, anche in qualità di incorporante dell'operatore Teletu, ha formulato, dinanzi al Tribunale di Milano, ingenti pretese risarcitorie per presunte condotte abusive e anticoncorrenziali (fondate principalmente sul provvedimento AGCM A428) che TIM avrebbe attuato nel periodo 2008 – 2013. La pretesa economica è stata quantificata da Vodafone in un importo stimato compreso tra 876 milioni di euro e 1.029 milioni di euro.

Vodafone, in particolare, ha contestato l'attuazione di attività di boicottaggio tecnico con il rifiuto delle attivazioni delle linee richieste per i clienti di Teletu (nel periodo dal 2008 al mese di giugno 2013), unitamente all'adozione di asserite politiche abusive di prezzo per i servizi all'ingrosso di accesso alla rete (periodo dal 2008 al mese di giugno 2013). Inoltre, la controparte ha lamentato la presunta applicazione di sconti alla clientela business maggiori di quelli previsti (c.d. pratiche di "margin squeeze") e il compimento di presunte pratiche illecite e anticoncorrenziali di win-back (nel periodo dalla seconda metà del 2012 al mese di giugno 2013).

TIM si è costituita in giudizio, confutando le richieste di controparte nel merito e nel quantum e spiegando a sua volta domanda riconvenzionale. A seguito dell'intervenuta decisione di agosto 2016 della Corte di Cassazione, confermativa della competenza del Tribunale di Milano a decidere la controversia, il giudizio di merito è quindi ripreso con l'udienza di dicembre 2016.

Con atto di citazione del 28 maggio 2015 dinanzi al Tribunale di Milano Vodafone ha avanzato ulteriori pretese risarcitorie, fondate sullo stesso provvedimento AGCM A428 e riferite agli asseriti danni subiti nel periodo luglio 2013 – dicembre 2014 (quindi in un arco temporale successivo a quello oggetto dell'analogo giudizio risarcitorio sopra riportato), per circa 568,5 milioni di euro.

L'azione contiene altresì una riserva di ulteriore quantificazione di danni, in corso di causa, per i periodi successivi, lamentando parte attrice il perdurare delle presunte condotte abusive di TIM. TIM si è costituita in giudizio, confutando le richieste di controparte nel merito e nel quantum e spiegando a sua volta domanda riconvenzionale.

Con ordinanza del 6 ottobre 2016, il Giudice ha accolto l'istanza di Vodafone di riunione delle due cause A428 azionate dalla stessa. Al termine dell'udienza di riassunzione del 21 dicembre, sono stati disposti i termini per le memorie istruttorie e fissata, al giorno 11 luglio 2017, l'udienza per l'ammissione dei mezzi di prova. In occasione del deposito della prima memoria istruttoria, successivo all'esito favorevole per TIM del procedimento A428C (che ha affermato l'assenza di condotte abusive A428, della Società successivamente al 2011) Vodafone ha ritenuto comunque di avanzare ulteriori analoghe pretese anche per il biennio 2015 – 2016, con ciò rideterminando la propria richiesta in complessivi 1.812 milioni di euro, parimenti oggetto di contestazione e confutazione da parte di TIM.

Si segnala che la causa è stata conciliata nell'ambito di un global settlement con Vodafone.

COMM 3000 S.p.A. (già KPNQWest Italia S.p.A.)

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma, COMM 3000 S.p.A. (già KPNQWest Italia S.p.A.) ha convenuto in giudizio TIM avanzando pretese risarcitorie quantificate in complessivi 37 milioni di euro, per asserite condotte abusive e anticoncorrenziali attuate nel periodo 2009-2011, mediante boicottaggio tecnico (rifiuti di attivazione dei servizi all'ingrosso - KO); tali pretese sono fondate sui contenuti del provvedimento dell'AGCM che ha definito il procedimento A428. TIM si è costituita in giudizio contestando integralmente le tesi di controparte. All'esito del giudizio, con sentenza di aprile 2019, il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente le domande di COMM 3000 S.p.A. (già KPNQWest Italia S.p.A.) condannando TIM al pagamento di un importo significativamente inferiore a quanto oggetto delle pretese risarcitorie di controparte. Nel mese di giugno 2019, TIM ha proposto appello avverso la sentenza. Con sentenza di aprile 2021, la Corte di Appello di Roma ha accolto in parte l'appello di TIM riducendo l'importo del risarcimento dovuto a COMM 3000, che era comunque interamente coperto dal relativo fondo.

Teleunit

Con atto di citazione dell'ottobre 2009 dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, Teleunit ha chiesto l'accertamento di asseriti atti di abuso di posizione dominante, da parte di TIM, nel mercato dei servizi premium. L'attrice ha quantificato i danni in un importo di circa 362 milioni di euro. TIM si è costituita in giudizio contestando le pretese di controparte.

A seguito della sentenza del gennaio 2014 con la quale la Corte d'Appello ha dichiarato la propria incompetenza, in favore del Tribunale, Teleunit ha riassunto, nel successivo mese di aprile, il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano. TIM si è costituita nel giudizio riassunto confutando le tesi di controparte.

Con sentenza del maggio 2017 il Tribunale di Milano ha integralmente rigettato la domanda di Teleunit, condannando la stessa alla rifusione delle spese di lite. Tale sentenza è stata impugnata da Teleunit, nel mese di giugno 2017, dinanzi alla Corte d'Appello di Milano. TIM si è costituita nel giudizio d'appello confutando le argomentazioni di controparte e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado. Con ordinanza del mese di marzo 2018, la Corte d'Appello di Milano, ha dichiarato inammissibile l'appello di Teleunit ex art. 348-bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato. Teleunit ha proposto ricorso per Cassazione, nel mese di maggio 2018, avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello. TIM ha proposto controricorso chiedendo l'integrale conferma della ordinanza impugnata (e quindi della sentenza di primo grado).

MC-Link

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma, MC-Link ha convenuto in giudizio TIM avanzando pretese risarcitorie quantificate in complessivi 51 milioni di euro, per asserite condotte abusive e anticoncorrenziali attuate nel periodo 2009-2012, mediante boicottaggio tecnico (rifiuti di attivazione dei servizi all'ingrosso - KO); tali pretese sono fondate sui contenuti del provvedimento dell'AGCM che ha definito il procedimento A428. TIM si è costituita in giudizio contestando integralmente le tesi di controparte. Nel mese di agosto 2021, la causa è stata conciliata nell'ambito di un settlement con la controparte.

Procedimento Antitrust I761

Con provvedimento deliberato in data 10 luglio 2013 l'AGCM ha esteso a TIM l'istruttoria avviata nel marzo dello stesso anno nei confronti di alcune imprese attive nel settore dei servizi di manutenzione di rete fissa, volta a verificare l'esistenza di un'intesa vietata ai sensi dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Il procedimento è stato avviato in seguito alla presentazione da parte di Wind di due segnalazioni con le quali si informava l'AGCM di aver riscontrato, a fronte di una richiesta d'offerta per l'affidamento dei servizi di manutenzione correttiva della rete, la sostanziale uniformità dei prezzi praticati dalle suddette imprese e la significativa differenza con le offerte presentate successivamente da altre e diverse aziende.

A TIM l'AGCM ha contestato di avere svolto un ruolo di coordinamento delle altre parti della procedura sia nel corso della formulazione delle offerte richieste da Wind, sia in relazione alle posizioni rappresentate all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

TIM ha impugnato i suddetti provvedimenti dinanzi al TAR, per carenza di competenza dell'Autorità Antitrust.

In data 7 luglio 2014, l'AGCM ha notificato l'estensione oggettiva del procedimento al fine di verificare se la Società, abusando della propria posizione dominante, abbia posto in essere iniziative idonee a influenzare le condizioni di offerta dei servizi tecnici accessori in occasione della formulazione delle offerte a Wind e Fastweb da parte delle imprese di manutenzione. Con il provvedimento di estensione, l'Autorità ha altresì prorogato il termine di chiusura del procedimento, originariamente previsto per il 31 luglio 2014, al 31 luglio 2015. Anche tale provvedimento di estensione è stato impugnato dinanzi al TAR del Lazio per carenza di competenza dell'Autorità Antitrust.

Nel novembre 2014, per ragioni di economia procedimentale e pur convinta di aver agito in maniera legittima, TIM ha presentato all'Autorità una proposta di impegni al fine di risolvere le preoccupazioni concorrenziali oggetto dell'istruttoria. Con delibera del 19 dicembre 2014 l'AGCM ha ritenuto che detti impegni non fossero manifestamente infondati e ne ha successivamente disposto la pubblicazione a market test.

Il 25 marzo 2015, AGCM ha definitivamente rigettato gli impegni suddetti ritenendoli non idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.

In data 21 luglio 2015 è stata notificata alle parti del procedimento la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie nella quale gli Uffici dell'AGCM hanno espresso la propria posizione nel senso di (i) archiviare le contestazioni relative all'abuso di posizione dominante e di (ii) confermare invece l'esistenza tra TIM e le imprese di manutenzione di un'intesa volta a coordinare le offerte economiche predisposte per Wind e Fastweb e a prevenire l'erogazione disaggregata dei servizi tecnici accessori.

Il 16 dicembre 2015 è stato emesso il provvedimento finale che conferma le conclusioni della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, sostenendo l'esistenza, tra il 2012 e il 2013, di una intesa restrittiva della concorrenza e per l'effetto infliggendo alla Società una sanzione di 21,5 milioni di euro, pagata a marzo 2016. Il

mercato rilevante è quello della manutenzione correttiva (assurance) e, più precisamente, della bonifica impulsiva su linee ULL di TIM. Obiettivo delle condotte tenute dalla Società e dalle imprese di rete sarebbe stato quello di limitare il confronto competitivo e prevenire l'evoluzione delle forme di erogazione disaggregata dei servizi tecnici accessori.

TIM ha presentato ricorso al TAR Lazio avverso il provvedimento. Con sentenza n. 09554/2016 del mese di settembre 2016, il ricorso è stato respinto e avverso tale decisione la Società ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato. All'esito del giudizio, con sentenza di dicembre 2019, il Consiglio di Stato decidendo in modo favorevole a TIM ha annullato il provvedimento AGCM I761 e ha rinviato ad AGCM il compito di effettuare ex novo l'istruttoria nei limiti di quanto deciso dal Consiglio di Stato medesimo. Nel corso del 2020, TIM ha ottenuto la restituzione di quanto pagato a titolo sanzionatorio.

Ad esito degli approfondimenti svolti, con lettera del 2 aprile 2021 l'AGCM ha comunicato di aver archiviato l'istruttoria I761.

Vodafone (I761)

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano, Vodafone ha convenuto in giudizio TIM e alcune imprese di rete, avanzando pretese risarcitorie nei confronti della Società per circa 193 milioni di euro, a titolo di danni conseguenti ad asserite condotte anticoncorrenziali oggetto di censura del noto procedimento AGCM I-761 (in tema di manutenzione correttiva), riferite all'arco temporale dal 2011 al 2017.

Vodafone contesta un'asserita violazione della normativa antitrust attuata da TIM, nei mercati all'ingrosso dell'accesso alla propria rete fissa (linee ULL; Bitstream; WLR), mediante abuso di posizione dominante e intesa illecita con le imprese di manutenzione per il mantenimento del monopolio sull'offerta dei servizi di manutenzione correttiva sulla propria rete. In particolare, tale intesa restrittiva avrebbe riguardato il coordinamento, da parte della Società, delle condizioni economiche contenute nelle offerte formulate dalle suddette imprese nei confronti degli OAO, per il servizio di manutenzione, a prezzi artificiosamente elevati rispetto al costo della manutenzione ricompresa nel canone di accesso regolamentato, allo scopo di far ritenere come non conveniente la disaggregazione del servizio stesso. La Società si è costituita in giudizio contestando integralmente le richieste di controparte. Si segnala che la causa è stata conciliata nell'ambito di un global settlement con Vodafone.

Procedimento Antitrust A514

Nel mese di giugno 2017 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato il procedimento A514 nei confronti di TIM per accertare un possibile abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 del "Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea". Il procedimento è stato avviato sulla base di alcune segnalazioni giunte, tra il mese di maggio e di giugno 2017, da parte di Infratel, Enel, Open Fiber, Vodafone e Wind Tre e riguarda un presunto abuso di posizione dominante nei mercati dei servizi di accesso wholesale e dei servizi retail relativi alla rete fissa a banda larga e ultralarga. In particolare, l'AGCM ha ipotizzato che TIM abbia tenuto condotte volte a: i) rallentare e ostacolare lo svolgimento delle gare Infratel, al fine di ritardare o rendere meno remunerativo l'ingresso di un altro operatore sul mercato wholesale; ii) accaparrarsi preventivamente la clientela sul mercato retail dei servizi a banda ultralarga, mediante politiche commerciali volte a restringere lo spazio di contendibilità della clientela residuo per gli operatori concorrenti.

A seguito dell'avvio del procedimento, nel mese di luglio 2017 è stata svolta un'ispezione da parte dei funzionari dell'Autorità presso alcune sedi di TIM. Il 2 novembre 2017 TIM ha depositato una memoria difensiva nella quale, a supporto della correttezza del proprio operato, sono state confutate tutte le ipotesi di illegittimità dei comportamenti asseritamente tenuti da TIM e formanti oggetto del procedimento.

In data 14 febbraio 2018, AGCM ha deliberato di estendere l'oggetto del procedimento per la verifica di ulteriori condotte, concernenti la strategia dei prezzi wholesale di TIM sul mercato dei servizi di accesso all'ingrosso a banda larga e ultralarga, e l'utilizzo di informazioni privilegiate riguardanti la clientela degli operatori alternativi.

In data 5 luglio 2018, TIM ha depositato una proposta di impegni che, ove accettata definitivamente dall'Autorità, comporterebbe la chiusura dell'istruttoria senza accertamento di alcun illecito e irrogazione di sanzione. Gli impegni sono stati ritenuti preliminarmente ammissibili dall'Autorità che li ha sottoposti a market test nei mesi di agosto e settembre.

Il 30 ottobre 2018 TIM ha formulato le proprie repliche rispetto alle osservazioni dei terzi ed ha integrato la proposta di impegni con modifiche accessorie. Con provvedimento notificato in data 4 dicembre 2018, l'AGCM ha definitivamente respinto la proposta di impegni, ritenendoli non idonei alla luce delle contestazioni sollevate.

In data 4 marzo 2019, TIM ha chiesto ad AGCM la proroga del termine di chiusura del procedimento (inizialmente fissato al 31 maggio 2019).

Il 10 aprile 2019 AGCM ha deliberato una proroga del termine di conclusione del procedimento al 30 settembre 2019. Il 17 maggio 2019 AGCM ha comunicato a TIM le risultanze istruttorie (CRI). Nella CRI, AGCM conferma sostanzialmente l'impianto accusatorio ipotizzato nei provvedimenti di avvio ed estensione del procedimento.

Il 12 giugno 2019 AGCM ha esteso i termini per il deposito della memoria finale di TIM al 20 settembre 2019 e per l'audizione finale al 25 settembre 2019.

Il 18 settembre 2019 AGCM ha deliberato una nuova proroga del termine di conclusione del procedimento fissandolo al 28 febbraio 2020.

Il 6 marzo 2020 è stato notificato a TIM il provvedimento di chiusura dell'istruttoria: AGCM ha deliberato la sussistenza di un abuso di posizione dominante di TIM, accertando che TIM ha posto in essere una strategia anticoncorrenziale preordinata a ostacolare lo sviluppo in senso concorrenziale degli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra-larga.

La sanzione irrogata a TIM per l'illecito anticoncorrenziale è pari a 116.099.937,60 di euro. TIM ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il suddetto provvedimento sanzionatorio contestando tanto il merito delle accuse, quanto l'ammontare della sanzione irrogata.

Il 25 giugno 2020 TIM ha inviato ad AGCM la c.d. relazione di ottemperanza come prescritto nel dispositivo del provvedimento finale. Il TAR Lazio ha fissato l'udienza di discussione per il 3 novembre 2021.

La Società ha provveduto a maggio 2021 al pagamento della sanzione.

Vodafone

Nel mese di gennaio 2021 Vodafone Italia S.p.A. ha convenuto in giudizio TIM dinanzi al Tribunale di Milano, avanzando una pretesa risarcitoria pari a circa 100 milioni di euro per danni asseritamente subiti in conseguenza delle condotte illecite di TIM sanzionate dall'AGCM con il provvedimento conclusivo del procedimento A514.

Le condotte di TIM sanzionate dall'Autorità avrebbero determinato un rallentamento della penetrazione delle infrastrutture UBB nel mercato delle aree bianche e, di conseguenza, la ritardata o mancata acquisizione di nuova clientela da parte di Vodafone, nonché un ostacolo all'acquisizione di ulteriore clientela dovuto alle presunte pratiche leganti sull'intero territorio nazionale. TIM si costituirà in giudizio forte di una serie di solide argomentazioni giuridiche a propria tutela. Si segnala che la causa è stata conciliata nell'ambito di un global settlement con Vodafone.

Fastweb

Nel mese di febbraio 2021 Fastweb S.p.A. ha convenuto in giudizio TIM dinanzi al Tribunale di Milano, avanzando una pretesa risarcitoria pari a circa 996 milioni di euro per danni asseritamente subiti in conseguenza delle condotte illecite di TIM sanzionate dall'AGCM con il provvedimento conclusivo del procedimento A514, nonché di presunte sospensioni opportunistiche di ordini di attivazione inviati da Fastweb.

Fastweb lamenta che TIM avrebbe ritardato l'offerta all'ingrosso di servizi a banda ultra-larga da parte di Open Fiber nelle c.d. aree bianche, conseguentemente rallentando l'offerta di tali servizi da parte di Fastweb alla clientela finale in tali aree; attuato pratiche leganti nei rapporti con la clientela finale, ostacolando l'accesso al mercato da parte degli operatori alternativi (inclusa Fastweb). Inoltre, TIM avrebbe gestito in modo strumentale il processo di fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso alla propria rete fissa a banda larga e ultra-larga, sospendendo opportunisticamente gli ordini di attivazione inoltrati da Fastweb e, in tal modo, ostacolando le attivazioni di nuovi clienti da parte sua. TIM si è costituita in giudizio disponendo di solide argomentazioni volte a confutare le pretese di Fastweb. Nel mese di agosto 2021, la causa è stata conciliata nell'ambito di un settlement con Fastweb.

Procedimento Antitrust I799

Nella sua adunanza del 1° febbraio 2017, AGCM ha avviato un procedimento istruttorio per possibile violazione dell'articolo 101 TFUE (divieto di intese restrittive della concorrenza) nei confronti di TIM S.p.A. e Fastweb S.p.A., a seguito della sottoscrizione di un accordo volto alla costituzione di una impresa comune cooperativa denominata Flash Fiber S.r.l.. TIM, d'intesa con Fastweb, ha presentato ad AGCM, sotto forma di proposta di impegni, alcune modifiche agli accordi sottoscritti, finalizzate a chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione e, quindi, senza alcuna sanzione pecuniaria.

Il 28 marzo 2018 AGCM ha deliberato l'approvazione degli impegni rendendoli obbligatori per le parti e ha chiuso il procedimento senza l'imposizione di alcuna sanzione.

Il 30 gennaio 2019 TIM ha inviato ad AGCM la prevista relazione annuale sulla copertura realizzata, integrata con successiva comunicazione del 29 marzo 2019. TIM ha trasmesso ad AGCM ulteriori informazioni nel mese di luglio ed AGCM ha preso atto delle suddette il 15 ottobre 2019. Il 31 gennaio 2020 TIM ha inviato ad AGCM la terza relazione relativa all'attuazione degli impegni assunti. Infine, il 29 gennaio 2021 TIM ha inviato ad AGCM la quarta ed ultima relazione relativa all'attuazione degli impegni assunti.

Con distinti ricorsi, entrambi notificati in data 11 giugno 2018, Open Fiber S.p.A. e Wind Tre S.p.A. hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento di chiusura del procedimento I799 con l'accettazione degli impegni. A loro dire, tale provvedimento sarebbe viziato da una serie di motivi procedimentali e sostanziali.

Open Fiber S.p.A. ha anche chiesto la sospensione in via cautelare del provvedimento.

Con sentenza di marzo 2020, il TAR ha integralmente respinto il ricorso di Open Fiber. Per il ricorso di Wind Tre non è stata ancora fissata l'udienza di merito.

Vodafone

Nel mese di giugno 2015 Vodafone ha promosso un'azione risarcitoria dinanzi al Tribunale di Milano per l'asserito abuso di posizione dominante da parte di TIM nel mercato dei servizi di accesso in fibra bitstream "NGA" e "VULA", con pretese economiche indicate inizialmente in circa 4,4 milioni di euro e incrementate in un range compreso tra i 30 e i 48,9 milioni di euro.

La condotta abusiva lamentata da controparte sarebbe stata attuata da TIM mediante offerte aggressive per l'accaparramento di clientela e ostacolando l'accesso di Vodafone alla rete in fibra per rendere più difficoltosa l'erogazione di servizi ultrabroadband ai propri clienti.

TIM si è costituita in giudizio contestando integralmente le richieste di controparte nonché, successivamente, la revisione dell'entità economica della pretesa formulata nel 2016 in corso di causa. Si segnala che la causa è stata conciliata nell'ambito di un global settlement con Vodafone.

Fatturazione a 28 giorni

Con la delibera 121/17/CONS AGCom ha introdotto disposizioni sulla cadenza della fatturazione per la telefonia, prescrivendo per la telefonia fissa che essa dovesse essere su base mensile o suoi multipli e per la telefonia mobile su base almeno quadrisettimanale. TIM ha impugnato dinanzi al TAR la delibera n. 121/17/CONS. A febbraio 2018 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza che respinge il ricorso. Tale sentenza è stata impugnata da TIM innanzi al Consiglio di Stato nel giugno 2018. Il 23 settembre 2020 è stata pubblicata la sentenza non definitiva con cui il Consiglio di Stato ha riunito i ricorsi in appello di TIM, Vodafone, Fastweb e

Wind Tre ed ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) in merito alla sussistenza in capo all'Autorità del potere di regolamentare la cadenza di rinnovo delle offerte commerciali e dei periodi di fatturazione, rigettando al contempo gli altri motivi di ricorso degli operatori e sospendendo il giudizio. A febbraio 2021 TIM ha depositato le osservazioni scritte sulle domande di pronuncia pregiudiziale alla CGUE.

AGCom, con la delibera 499/17/CONS, accertata la violazione della delibera 121/17/CONS ha applicato a TIM una sanzione di 1.160.000 euro, diffidandola a provvedere – in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese - a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile. TIM ha impugnato dinanzi al TAR Lazio anche questa seconda delibera con richiesta di sospensione cautelare che, in data 22 febbraio 2018, è stata accolta dal TAR limitatamente alla parte relativa agli ordini di rimborso.

Successivamente la Legge 4 dicembre 2017 n. 172 ha stabilito che i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica prevedano obbligatoriamente la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi su base mensile o di multipli del mese. TIM si è adeguata a tale dispositivo nei tempi previsti dalla legge, e cioè entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore (5 aprile 2018).

A marzo 2018 con la delibera n. 112/18/CONS AGCom ha (i) diffidato TIM a posticipare, limitatamente ai servizi di telefonia fissa, la data di decorrenza delle fatture emesse dopo il ripristino della fatturazione con cadenza mensile di un numero di giorni pari a quelli presuntivamente erosi a partire dal 23 giugno 2017 con il ciclo di fatturazione quadrisettimanale; e (ii) revocato la precedente delibera 499/17/CONS nella parte in cui TIM veniva diffidata a stornare gli importi presuntivamente erosi a partire dal 23 giugno 2017 con il ciclo di fatturazione quadrisettimanale. Anche tale delibera è stata impugnata con atto di motivi aggiunti innestato nell'ambito del ricorso contro la delibera 499/17/CONS con richiesta di misure cautelari monocratiche, accolte in via provvisoria fino alla camera di consiglio dell'11 aprile 2018 con decreto presidenziale pubblicato il 26 marzo 2017.

AGCom, con il decreto presidenziale n. 9/18/PRES, ha modificato la delibera n. 112/18/CONS nelle parti in cui prevedeva che il differimento della fatturazione dovesse avvenire in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o suoi multipli disponendo, altresì, che le tempistiche entro cui adempiere alla diffida sarebbero state individuate a seguito di audizioni con gli operatori e le principali associazioni dei consumatori. TIM e gli altri operatori interessati dal decreto presidenziale hanno rinunciato all'istanza cautelare verso la delibera 112/18/CONS. A maggio 2018 TIM ha quindi impugnato il decreto presidenziale AGCom n. 9/18/PRES e la relativa delibera n. 187/18/CONS di ratifica.

A luglio 2018 AGCom con la delibera 269/18/CONS ha fissato al 31 dicembre 2018 il termine entro cui gli operatori debbono restituire alla clientela di rete fissa un numero di giorni di servizio pari a quelli erosi per effetto della fatturazione a 28 giorni oppure proporre alla clientela interessata eventuali misure compensative alternative, previa comunicazione all'AGCom. TIM, in continuità con le azioni intraprese e le argomentazioni già spese, ha impugnato anche tale delibera.

A settembre 2018 TIM ha impugnato la delibera 297/18/CONS con cui AGCom le ha comminato la sanzione di euro 696.000 per aver continuato ad applicare – in violazione della delibera AGCom 121/17/CONS – una fatturazione e rinnovo quadrisettimanale delle offerte consumer a decorrere dal 16 febbraio 2018 (e fino al 31 marzo 2018).

Con dispositivo di sentenza pubblicato nel mese di novembre 2018 il TAR ha annullato la sanzione pecuniaria amministrativa di 1,16 milioni di euro comminata con la delibera 499/17/CONS ed ha confermato l'obbligo di restitutio in integrum alla clientela di rete fissa entro il 31 dicembre 2018. TIM ha presentato appello cautelare dinnanzi al Consiglio di Stato per la sospensione della esecutività di tale decisione e, con ordinanza del 20 dicembre 2018, il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello di TIM, ha sospeso l'efficacia del suddetto dispositivo, limitatamente all'ordine di storno, fino al 31 marzo 2019.

A novembre 2018 AGCom ha pubblicato la delibera 521/18/CONS, con cui ha comminato a TIM una sanzione di 1.044.000 euro. La sanzione è stata imposta per violazione delle regole di trasparenza e dei diritti di recesso nella modifica delle condizioni contrattuali delle offerte mobili applicate ai clienti dal 8 aprile 2018 a seguito del ripristino della fatturazione mensile. TIM a gennaio 2019 ha impugnato dinnanzi al TAR anche tale delibera. A seguito di una nuova istanza formulata da TIM il Consiglio di Stato, con ordinanza pubblicata il 20 marzo 2019, ha prolungato l'effetto della misura cautelare di sospensione degli effetti del dispositivo della sentenza fino al 21 maggio 2019, in attesa della pubblicazione delle motivazioni della sentenza.

Nella camera di consiglio del 21 maggio 2019, preso atto della intervenuta pubblicazione delle motivazioni della sentenza avvenuta il 10 maggio 2019, è stato disposto il differimento della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 4 luglio 2019, per consentire a TIM la finalizzazione dei motivi aggiunti con una nuova istanza cautelare. A seguito di tale udienza, con ordinanza pubblicata il 5 luglio 2019, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di TIM di sospensione dell'esecutività della sentenza del TAR, che quindi è operativa dal 21 maggio 2019. Si attende ad oggi ancora la fissazione dell'udienza per la trattazione del merito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti nel frattempo presentati da TIM. Il 12 luglio 2019 sono stati pubblicati i dispositivi di sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto gli analoghi appelli proposti da Vodafone, Wind Tre e Fastweb e nel corso del mese di febbraio 2020 sono state pubblicate le relative sentenze contenenti le motivazioni.

A settembre 2019 TIM ha impugnato dinnanzi al TAR anche la delibera 221/19/CONS con cui la sanzione di cui alla Delibera 499/17/CONS, annullata dal TAR del Lazio, è stata rideterminata in 580.000,00 euro, applicando il massimo edittale previsto dall'art. 98, comma 16 del CCE vigente all'epoca dei fatti.

Ad agosto 2019 è stato avviato da parte di AGCom un nuovo procedimento sanzionatorio (CONT 12/19/DTC) per inottemperanza all'ordine di restituzione dei giorni erosi dalla fatturazione a 28 giorni per i clienti di rete fissa e convergente, secondo le modalità stabilite nelle delibere nn. 112/18/CONS e 269/18/CONS. Con la delibera n. 75/20/CONS l'Autorità a conclusione di tale procedimento ha accertato l'inottemperanza di TIM alle delibere sopra indicate comminandole una sanzione di 3 milioni di euro. Il provvedimento è stato impugnato da TIM dinnanzi al TAR a luglio 2020.

Da giugno 2019, TIM comunque aveva deciso di offrire ai propri clienti di rete fissa, attivi da prima del 31 marzo 2018 e che sono stati oggetto di fatturazione a 28 giorni, la possibilità di aderire ad una soluzione

compensativa, alternativa alla restituzione dei giorni erosi di cui alla delibera AGCom n. 269/18/CONS. Successivamente, da settembre 2019, TIM ha deciso di accogliere anche le richieste di rimborso dei giorni erosi. In entrambi i casi TIM ha provveduto ad informare la clientela con diversi messaggi in fattura, sul web e sulle principali testate giornalistiche. Le iniziative appena descritte sono state comunicate ad AGCom nell'ambito del sopra richiamato procedimento sanzionatorio.

Sul fronte civilistico con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2021 il Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio di merito avviato da Associazione Movimento dei Consumatori nel 2018, inerente la tariffazione e rinnovo a 28 giorni per le offerte di telefonia fissa e convergenti, ha confermato l'ordinanza del 4.6.2018, adottata dallo stesso Tribunale a chiusura del procedimento di reclamo promosso da TIM ex art 669 terdecies c.p.c.., e le misure ivi previste ordinando a TIM di accogliere le richieste di restituzione dei corrispettivi versati per effetto della manovra da parte dei clienti - anche cessati, cosa che come noto TIM sta già facendo dal 2018, estendendo al contempo il periodo rilevante ai fini del riconoscimento del rimborso al 1° aprile 2017, quindi ad una data antecedente al 23 giugno 2017 data entro cui gli operatori dovevano adeguarsi alla Delibera n. 121/17/CONS. TIM intende impugnare la sentenza che ritiene viziata sotto diversi profili.

Procedimento Antitrust I820

In data 19 febbraio 2018 l'AGCM ha avviato il procedimento istruttorio I820 nei confronti delle società TIM, Vodafone, Fastweb, Wind Tre e dell'Associazione di categoria Asstel per verificare l'ipotesi della sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza tra i principali operatori di telefonia fissa e mobile al fine di coordinare le rispettive strategie commerciali, violando in tal modo l'art. 101 TFUE.

Il presunto coordinamento, secondo il provvedimento di apertura del procedimento da parte di AGCM, si sarebbe concretizzato nelle modalità di attuazione dell'obbligo introdotto dall'articolo 19 quinquiesdecies del D.L. n. 148/2017 (convertito dalla L. n. 172/2017) che impone agli operatori di servizi di comunicazione elettronica una cadenza mensile (o di multipli del mese) per la fatturazione e il rinnovo delle offerte dei servizi fissi e mobili.

In data 21 marzo 2018, AGCM ha emanato una misura cautelare provvisoria nei confronti di tutti gli operatori coinvolti nel procedimento con cui ha ordinato di sospendere, nelle more del procedimento, l'attuazione dell'intesa concernente la determinazione del repricing comunicato agli utenti in occasione della rimodulazione del ciclo di fatturazione in ottemperanza alla Legge 172/17 e di rideterminare autonomamente la propria strategia commerciale. Con provvedimento n. 27112 dell'11 aprile 2018 AGCM ha confermato la misura cautelare.

Il 12 giugno 2018 TIM ha presentato ricorso al TAR per l'annullamento di tale provvedimento.

L'Autorità nell'adunanza del 27 giugno 2018 ha preso atto della relazione presentata da TIM in merito all'ottemperanza alla misura cautelare.

Il 17 luglio 2019 AGCM ha deliberato la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 gennaio 2020.

Nelle risultanze istruttorie (CRI) comunicate da AGCM a TIM, gli Uffici confermano la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza unica, complessa e continuata tra Telecom, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, con l'agevolazione dell'Associazione di categoria Asstel.

Il 10 ottobre TIM ha depositato la sua memoria finale ed il successivo 15 ottobre si è tenuta l'audizione finale presso AGCM.

Il 31 gennaio 2020 a TIM è stato notificato il provvedimento di chiusura dell'istruttoria, con il quale AGCM ha deliberato la sussistenza dell'intesa tra Telecom, Vodafone, Fastweb e WindTre, escludendo invece dai partecipanti all'intesa l'associazione Asstel. La sanzione irrogata a TIM per la partecipazione all'intesa anticoncorrenziale è pari a 114.398.325 euro. TIM ad aprile 2020 ha impugnato anche il provvedimento sanzionatorio. Successivamente all'udienza di discussione del 26 maggio 2021, il 12 luglio 2021 è stata pubblicata la sentenza con la quale il TAR Lazio ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti presentati da TIM, annullando i provvedimenti assunti dall'AGCM, ivi incluso quello relativo alla sussistenza dell'intesa e all'irrogazione della sanzione.

In data 11 settembre 2021 l'AGCM ha presentato ricorso al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della sentenza del TAR.

Procedimento Antitrust I850

Con decisione del 15 dicembre 2020 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Teemo Bidco S.r.l., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e KKR & Co. Inc. per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 101 del TFUE.

Più precisamente l'istruttoria riguarda i contratti che regolano la costituzione e il funzionamento di FiberCop e gli accordi di fornitura con Fastweb e Tiscali. AGCM intende verificare che tali accordi non creino ostacoli alla concorrenza tra gli operatori nel medio e lungo termine e siano volti ad assicurare il rapido ammodernamento delle infrastrutture di telecomunicazione fissa del Paese.

Il 6 agosto 2021 TIM ha presentato ad AGCM una proposta di impegni al fine di risolvere le preoccupazioni concorrenziali oggetto dell'istruttoria ed addivenire alla conclusione del procedimento senza l'irrogazione di alcuna sanzione.

Il 7 settembre 2021 AGCM ha giudicato gli impegni suddetti non manifestamente infondati e ne ha disposto la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità a partire dal 13 settembre 2021; ha preso così avvio il c.d. market test che si è concluso il 13 ottobre 2021, data entro la quale tutti i soggetti interessati hanno trasmesso ad AGCM le loro osservazioni in merito agli impegni in questione.

Il procedimento, salvo eventuali proroghe che potrebbero essere disposte dall'AGCM, deve concludersi entro il 31 dicembre 2021.

Procedimento Antitrust I857

Il 6 luglio 2021 AGCM ha avviato un'istruttoria nei confronti di TIM e DAZN per possibile intesa restrittiva della concorrenza relativamente all'accordo per la distribuzione, e il supporto tecnologico, per i diritti TV della Serie A di calcio nel triennio 2021-2024.

L'istruttoria è, inoltre, volta a verificare la restrittività dell'intesa con riferimento a ulteriori elementi che riguardano la possibile adozione da parte di TIM di soluzioni tecniche non disponibili per gli operatori di telecomunicazione concorrenti e che potrebbero tradursi in ostacoli all'adozione di soluzioni tecnologiche proprie.

La chiusura del procedimento è prevista entro il 30 giugno 2022.

L'Autorità ha contestualmente anche avviato un sub procedimento per l'eventuale adozione di misure cautelari.

Con delibera del 27 luglio 2021 AGCM ha chiuso il procedimento cautelare, ritenendo che le iniziative e le modifiche all'accordo nel frattempo proposte da parte di TIM e di DAZN siano idonee, allo stato, a impedire che durante il procedimento di accertamento si produca un danno grave e irreparabile per la concorrenza.

Infatti, le misure suddette mirano, nel loro complesso, ad evitare possibili discriminazioni nella fruizione del servizio DAZN riconducibili alla sua attivazione da parte di utenti che utilizzano servizi di connessione internet diversi da quelli offerti da TIM. Inoltre, è stato modificato l'accordo tra TIM e DAZN al fine di garantire a DAZN una piena libertà nell'applicare sconti e promozioni. TIM si è anche impegnata a fornire a DAZN un quantitativo sufficiente di set-top-box white label per garantire anche ai clienti di DAZN la visione sul digitale terrestre delle partite in caso di problemi di connessione.

TIM, infine, si è impegnata a fornire servizi wholesale agli OAO interessati per la gestione di picchi di traffico derivanti da trasmissioni dati live, a prescindere dalla tipologia di contenuti trasportati.

Attualmente TIM, nell'ambito del procedimento principale, seppur convinta di aver agito in maniera legittima, sta valutando la possibilità di presentare una proposta di impegni al fine di risolvere le preoccupazioni concorrenziali oggetto dell'istruttoria e addivenire alla chiusura del procedimento senza l'accertamento di alcuna infrazione e quindi senza l'irrogazione di sanzione.

Procedimento Antitrust PS10888 "TIM Passepartout"

Il 15 giugno 2021 AGCM ha avviato un procedimento per pratica commerciale scorretta avente ad oggetto sia la mancata trasparenza sulla piattaforma di gestione delle rateizzazioni TIM Passeparetout sia presunte attivazioni di servizi non richieste. Il procedimento prende avvio sulla base di segnalazioni di singoli consumatori e dovrebbe terminare entro la fine di novembre. Il 29 luglio 2021 sono stati presentati impegni che se accolti consentiranno la conclusione del procedimento senza l'accertamento della violazione e quindi senza la relativa sanzione. Gli impegni si sostanziano nel migliorare gli aspetti informativi della piattaforma TIM Passepartout (attivo solo per le vecchie rateizzazioni) e nel porre in essere una campagna comunicazionale volta a sollecitare un contatto di coloro che non riconoscono gli addebiti del TIM Passepartout per valutare se vi sono gli estremi per il rimborso.

Contenzioso Vodafone - Servizio Universale

Con decisione pubblicata nel mese di luglio 2015, il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto da AGCom e TIM avverso la sentenza del TAR Lazio in tema di finanziamento degli obblighi di Servizio Universale per il periodo 1999-2003. Con tale sentenza il giudice amministrativo ha accolto i ricorsi proposti da Vodafone annullando le delibere AGCom nn. 106, 107, 109/11/CONS di rinnovazione dei procedimenti relativi, che includevano anche Vodafone tra i soggetti tenuti al contributo, per un importo di circa 38 milioni di euro. La sentenza, in sostanza, afferma che l'Autorità non ha dimostrato quel certo grado di "sostituibilità" tra telefonia fissa e mobile propedeutica all'inclusione dei gestori mobili tra i soggetti tenuti a remunerare il costo del servizio universale, ciò che comporta per l'AGCom la necessità di emettere un nuovo provvedimento.

TIM ha presentato istanza di rinnovazione all'AGCom e ricorso in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato (la Cassazione ha poi ritenuto inammissibile tale ricorso).

Nel mese di aprile 2016, Vodafone ha proposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contro il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e nei confronti di TIM, per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato. Tale ricorso si riferisce alla delibera AGCom n. 109/11/CONS (annualità 2003 per la quale Vodafone aveva versato la somma di circa 9 milioni di euro a titolo di contributo di cui chiede la restituzione).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza di novembre 2016, ha rigettato il ricorso rinviando al TAR la decisione sulle modalità di ottemperanza. Nel mese di febbraio 2017, Vodafone ha presentato al TAR Lazio quattro nuovi ricorsi contro il MISE e nei confronti di TIM per l'ottemperanza della sentenza, confermata in secondo grado, di annullamento delle delibere per le annualità 1999-2003 e la restituzione dei citati importi di circa 38 milioni di euro già versati al MISE a titolo di contributo.

Il TAR, con sentenze del giugno 2018, ha rigettato tutti ricorsi per l'ottemperanza proposti da Vodafone affermando espressamente, così come chiesto da TIM, l'obbligo in capo all'Autorità di rinnovare i procedimenti con particolare riguardo alla determinazione dell'entità del grado di sostituibilità tra fisso e mobile. Le quattro sentenze sono state impugnate da Vodafone innanzi al Consiglio di Stato, il quale con decisione dell'ottobre del 2019 ha accolto l'appello di Vodafone affermando l'obbligo restitutorio delle somme in questione in capo a TIM.

Con delibera n. 263/20/CIR, AGCom ha avviato il procedimento per la rinnovazione dell'istruttoria relativa alla iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009. Vodafone ha impugnato dinanzi al TAR la predetta delibera. Il procedimento di rinnovazione si è concluso con la delibera 18/21/CIR che ha sostanzialmente confermato lo schema di provvedimento. Questa delibera è stata impugnata da TIM

esclusivamente per le annualità 1999 e 2000, mentre Vodafone, Wind e Fastweb hanno impugnato la delibera in ordine a tutte le annualità interessate.

Contenzioso per "Conguagli su canoni di concessione" per gli anni 1994- 1998

In ordine ai giudizi promossi negli anni scorsi relativi alla richiesta di pagamento, da parte del Ministero delle Comunicazioni, di conguagli su quanto versato a titolo di canone di concessione per gli anni 1994-1998 (per un importo complessivo di 113 milioni di euro), il TAR Lazio ha respinto il ricorso della Società avverso la richiesta di conguaglio sul canone per l'esercizio 1994 per un importo di circa 11 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro a fronte di fatturato non percepito per perdite su crediti. TIM ha proposto ricorso in appello. All'esito del giudizio, con sentenza di dicembre 2019, il Consiglio di Stato ha accolto in parte la tesi di TIM, stabilendo il principio secondo cui avrebbero potuto essere dedotti dalla base imponibile per il calcolo del canone concessorio i crediti riferiti all'annualità 1994 non riscossi per causa non imputabile al gestore.

Con due ulteriori sentenze il TAR Lazio, ribadendo le motivazioni già espresse in precedenza, ha respinto anche i ricorsi con i quali la Società ha impugnato le richieste di conguagli per canoni di concessione relativi agli anni 1995 e 1996-1997-1998, per un importo di circa 46 milioni di euro. Anche per queste sentenze TIM ha proposto ricorso al Consiglio di Stato.

Con riferimento al conguaglio del canone 1998 (pari a circa 41 milioni di euro), il TAR Lazio con ordinanza del dicembre 2018 ha sospeso il giudizio, sollevando due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE sulla corretta portata della direttiva comunitaria CE n. 97/13 (in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione alla base del contenzioso sul canone 1998 attualmente pendente dinanzi alla corte di appello di Roma ed illustrato in un successivo paragrafo).

Le questioni pregiudiziali si basavano, tra l'altro, sul quesito posto alla Corte di Giustizia in ordine al possibile contrasto tra la citata Direttiva CE 97/13 e le norme nazionali, che avevano prorogato per il 1998 l'obbligo di pagamento del canone (commisurato ad una porzione del fatturato) a carico dei concessionari di telecomunicazioni, nonostante l'intervenuto processo di liberalizzazione. Con sentenza di marzo 2020, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che il sistema normativo comunitario debba essere interpretato nel senso che esso non consenta a una normativa nazionale di prorogare per l'esercizio 1998 l'obbligo imposto a un'impresa di telecomunicazioni, precedentemente concessionaria (come TIM), di versare un canone calcolato in funzione del fatturato e non solo dei costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazione del regime di autorizzazioni generali e di licenze individuali. La Corte ha, tra l'altro, affermato che il Consiglio di Stato giudicando nella sentenza n. 7506/2009 che il canone imposto per il 1998 a TIM, titolare di un'autorizzazione esistente alla data di entrata in vigore della Direttiva 97/13, fosse dovuto, ha interpretato il diritto nazionale in un senso incompatibile con il diritto dell'UE, quale interpretato dalla Corte nella sua sentenza del 21 febbraio 2008. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE il giudizio sul conguaglio del canone del 1998 è stato riassunto dinanzi al TAR Lazio che, con sentenza del febbraio scorso, ha dichiarato improcedibile il ricorso di TIM per una motivazione di carattere processuale, e cioè in ragione della prevalenza del giudicato formale rappresentato dalla sentenza n. 7506/09; sul piano sostanziale invece la sentenza della Corte di Giustizia UE ha accertato nuovamente l'illegittimità comunitaria della pretesa creditoria della PA di ottenere il pagamento del canone del 1998 e di conseguenza del conguaglio. La società ha impugnato la sentenza del TAR Lazio.

Brasile - arbitrato Opportunity

Nel maggio 2012, TIM e Telecom Italia International N.V. (oggi fusa in Telecom Italia Finance) hanno ricevuto la notifica di un procedimento arbitrale promosso dal gruppo Opportunity per il risarcimento di danni asseritamente subiti per la presunta violazione di un accordo transattivo firmato nel 2005. Nella prospettazione di parte attrice, i danni sarebbero riconducibili a circostanze emerse nell'ambito dei procedimenti penali innanzi al Tribunale di Milano aventi, fra l'altro, a oggetto attività illecite poste in essere da ex dipendenti di TIM.

Conclusasi la fase istruttoria, nel mese di novembre 2014 si è tenuta l'udienza di discussione, a seguito della quale le parti hanno depositato le proprie memorie conclusionali in vista della decisione del caso.

Nel mese di settembre 2015, il Tribunale Arbitrale ha dichiarato la chiusura del procedimento in vista del deposito del lodo.

Nel settembre 2016 la Corte ICC ha comunicato alle parti il lodo, mediante il quale il Tribunale Arbitrale ha respinto tutte le pretese del gruppo Opportunity e ha deciso per la compensazione fra le parti delle spese legali, per gli esperti e amministrative (il "Lodo 2016").

Ad aprile 2017 il gruppo Opportunity ha presentato appello contro il Lodo 2016 dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi.

Nel novembre 2017, TIM e Telecom Italia Finance hanno ricevuto dal Segretariato della Corte Internazionale di Arbitrato dell'ICC la notifica di una Richiesta per la Revisione dello stesso Lodo 2016 depositata dal gruppo Opportunity, al fine di ottenere l'emissione di un nuovo lodo. Successivamente, è stato costituito il Tribunale Arbitrale.

Ad ottobre 2018, TIM e Telecom Italia Finance hanno chiesto la sospensione del procedimento pendente di fronte alla Corte d'Appello di Parigi, in ragione della pendenza del procedimento di revisione di fronte al Tribunale Arbitrale ICC sullo stesso Lodo 2016. A novembre 2018, la Corte d' Appello di Parigi ha sospeso il procedimento fino alla decisione del Tribunale Arbitrale nel procedimento di revisione.

Relativamente al procedimento di revisione del Lodo 2016, ad ottobre 2019, si è tenuta a Parigi l'udienza di discussione. Ad agosto 2020, il Tribunale Arbitrale ha emesso il lodo rigettando la Richiesta di Revisione presentata dal gruppo Opportunity (il "Lodo 2020"). A dicembre 2020, il gruppo Opportunity ha presentato appello contro il Lodo 2020 dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi. A maggio 2021, il gruppo Opportunity ha chiesto alla Corte d'Appello di Parigi la riassunzione del procedimento iniziato contro il Lodo 2016.

Iliad

Con atto di citazione notificato nel corso del primo trimestre 2020, Iliad Italia S.p.A. ha convenuto TIM dinanzi al Tribunale di Milano per presunte condotte anticoncorrenziali, adottate anche tramite il marchio Kena Mobile, asseritamente volte ad ostacolarne l'ingresso ed il consolidamento nel mercato della telefonia mobile in Italia, avanzando pretese risarcitorie per almeno 71,4 milioni di euro.

TIM si è costituita in giudizio sia contestando integralmente le richieste di Iliad Italia S.p.A.; sia proponendo a sua volta domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 2598 c.c, con riferimento alle condotte denigratorie poste in essere da Iliad Italia S.p.A. nei confronti di TIM, e formulando simmetricamente richiesta risarcitoria di danni. Nella prima memoria istruttoria Iliad ha aggiornato le proprie pretese risarcitorie portandole a 242,8 milioni di euro. A scioglimento della riserva sulle istanze istruttorie il Giudice ha rinviato all'udienza del 4 maggio 2022 per la precisazione delle conclusioni.

Iliad

Con atto di citazione notificato a settembre 2021, Iliad Italia S.p.A. ha convenuto TIM dinanzi al Tribunale di Milano per la asserita applicazione alla clientela di condizioni contrattuali illecite in termini di vincoli temporali ed oneri economici di recesso con riferimento ad offerte di telefonia mobile e fissa, con conseguente richiesta di condanna di TIM al risarcimento del danno al momento quantificato in 120,4 milioni di euro. Prima udienza fissata al 1° febbraio 2022.

b) altre informazioni

Con riferimento alle vicende di seguito elencate non sono intervenuti fatti significativi rispetto a quanto pubblicato nella Relazione finanziaria annuale 2020:

  • Telefonia mobile procedimenti penali;
  • Contenzioso canone di concessione per l'anno 1998;

Vodafone (già TELETU)

Con atto di citazione del febbraio 2012, TIM ha convenuto in giudizio l'operatore TELETU (oggi incorporato in Vodafone) dinanzi al Tribunale di Roma per avere indebitamente trattenuto clienti intenzionati a rientrare in TIM. La pretesa risarcitoria è stata quantificata in circa 93 milioni di euro. Con sentenza di dicembre 2020, il Tribunale ha accertato che nel periodo da luglio 2008 a ottobre 2011 TELETU ha posto in essere un illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. in relazione alle richieste di migrazione verso TIM, condannando la stessa a risarcire TIM per l'importo di 1.378.000 euro oltre interessi e rivalutazione, che sono stati pagati da Vodafone. Nell'ambito di un global settlement con Vodafone, le parti hanno concordato di astenersi dall'impugnare la predetta sentenza.

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

In aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, il Gruppo TIM presenta alcuni indicatori alternativi di performance, al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della propria gestione economica e della propria situazione patrimoniale e finanziaria. Tali indicatori, che sono presentati nelle relazioni finanziarie (annuali e infrannuali), non devono, comunque, essere considerati sostitutivi di quelli convenzionali previsti dagli IFRS.

In particolare, a seguito dell'adozione dell'IFRS 16, il Gruppo TIM presenta i seguenti indicatori alternativi di performance:

  • EBITDA adjusted After Lease ("EBITDA-AL"), calcolato rettificando l'EBITDA Organico al netto delle partite non ricorrenti, degli importi connessi al trattamento contabile dei contratti di leasing secondo l'IFRS 16. Tale indicatore è utilizzato da TIM come financial target nelle presentazioni interne (business plan) e in quelle esterne (agli analisti e agli investitori) e rappresenta un'utile unità di misura per la valutazione delle performance operative del Gruppo (nel suo complesso e a livello di Business Unit) in aggiunta all'EBIT;
  • Indebitamento finanziario netto rettificato After Lease, calcolato escludendo dall'Indebitamento finanziario netto rettificato le passività nette connesse al trattamento contabile dei contratti di leasing secondo l'IFRS 16. TIM ritiene che l'Indebitamento Finanziario Netto rettificato After Lease rappresenti un indicatore della capacità di fare fronte alle proprie obbligazioni di natura finanziaria;
  • Equity Free Cash Flow After Lease, calcolato escludendo dall'Equity Free Cash Flow i fabbisogni relativi ai canoni di leasing. Tale indicatore viene determinato come segue:

+ Equity Free Cash Flow

  • Quota capitale dei canoni di leasing

Tale indicatore è utilizzato da TIM come financial target nelle presentazioni interne (business plan) e in quelle esterne (agli analisti e agli investitori) e rappresenta un utile indicatore della capacità di generazione di Free Cash Flow.

Gli altri indicatori alternativi di performance normalmente utilizzati sono nel seguito illustrati:

■ EBITDA: tale indicatore è utilizzato da TIM come financial target nelle presentazioni interne (business plan) e in quelle esterne (agli analisti e agli investitori) e rappresenta un'utile unità di misura per la valutazione delle performance operative del Gruppo (nel suo complesso e a livello di Business Unit) in aggiunta all'EBIT. Questi indicatori sono determinati come segue:

Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento

    • Oneri finanziari
  • Proventi finanziari
  • +/- Altri oneri/(Proventi) da partecipazioni

+/- Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e joint ventures valutate con il metodo del patrimonio netto

EBIT- Risultato Operativo

  • +/- Svalutazioni/(Ripristini di valore) di attività non correnti
  • +/- Minusvalenze/(Plusvalenze) da realizzo di attività non correnti
    • Ammortamenti

EBITDA-Risultato Operativo Ante Ammortamenti, Plusvalenze/(Minusvalenze) e Ripristini di valore/(Svalutazioni) di Attività non correnti

  • Variazione organica e impatto delle partite non ricorrenti sui Ricavi, sull'EBITDA e sull'EBIT: tali indicatori esprimono la variazione in valore assoluto e/o in percentuale dei Ricavi, dell'EBITDA e dell'EBIT, escludendo, ove presenti, gli effetti della variazione dell'area di consolidamento, delle differenze cambio e degli eventi e operazioni di natura non ricorrente. TIM ritiene che tale modalità di presentazione permetta di interpretare in maniera più completa ed efficace le performance operative del Gruppo (nel suo complesso e con riferimento alle Business Unit); essa viene pertanto anche utilizzata nelle presentazioni agli analisti e agli investitori. Il Gruppo TIM presenta la riconciliazione tra il dato "contabile o reported" e quello "organico esclusa la componente non ricorrente".
  • EBITDA margin e EBIT margin: TIM ritiene che tali margini rappresentino degli utili indicatori della capacità del Gruppo, nel suo complesso e a livello di Business Unit di generare profitti attraverso i suoi ricavi. L'EBITDA margin e l'EBIT margin misurano, infatti, la performance operativa di un'entità analizzando le percentuali dei ricavi che diventano, rispettivamente, EBITDA e EBIT. Questi indicatori sono utilizzati da TIM nelle presentazioni interne (business plan) e in quelle esterne (agli analisti e agli investitori) per illustrare l'andamento della gestione economica anche attraverso il confronto della redditività operativa del periodo di riferimento con quella dei periodi precedenti.
  • Indebitamento Finanziario Netto: TIM ritiene che l'Indebitamento Finanziario Netto rappresenti un indicatore della capacità di far fronte alle proprie obbligazioni di natura finanziaria, rappresentate dal Debito Finanziario Lordo ridotto della Cassa e Altre Disponibilità Liquide Equivalenti e di altre Attività Finanziarie. Il Gruppo TIM presenta una tabella che evidenzia i valori della situazione patrimonialefinanziaria utilizzati per il calcolo dell'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo.

Al fine di meglio rappresentare la reale dinamica dell'indebitamento finanziario netto il Gruppo TIM presenta, oltre al consueto indicatore (ridefinito "Indebitamento finanziario netto contabile"), anche una misura denominata "Indebitamento finanziario netto rettificato", che sterilizza gli effetti causati dalla volatilità dei mercati finanziari. Considerando che alcune componenti della valutazione al fair value dei derivati (contratti per determinare il tasso di cambio e di interesse di flussi contrattuali) e di derivati embedded in altri strumenti finanziari, non comportano un effettivo regolamento monetario,

l'Indebitamento finanziario netto rettificato esclude tali effetti meramente contabili e non monetari (compresi gli effetti dell'IFRS 13 – Valutazione del fair value) dalla valutazione dei derivati e delle correlate passività/attività finanziarie.

L'indebitamento finanziario netto viene determinato come segue:

E=(C + D) Indebitamento finanziario netto rettificato
D) Storno valutazione al fair value di derivati e correlate passività / attività finanziarie
C=(A - B) Indebitamento finanziario netto contabile
B) Attività Finanziarie
+ Attività finanziarie comprese nelle Attività cessate / Attività non correnti destinate ad essere cedute
+ Attività finanziarie correnti
+ Attività finanziarie non correnti
A) Debito Finanziario lordo
+ Passività finanziarie direttamente correlate ad Attività cessate / Attività non correnti destinate ad essere cedute
+ Passività finanziarie correnti
+ Passività finanziarie non correnti

■ Equity Free Cash Flow (EFCF): tale indicatore è utilizzato da TIM come financial target nelle presentazioni interne (business plan) e in quelle esterne (agli analisti e agli investitori) ed evidenzia la generazione di cassa ed è inteso come il flusso di cassa netto prima degli esborsi relativi al pagamento dei dividendi e agli investimenti in frequenze. Pertanto, rappresenta il Free Cash Flow disponibile per il pagamento dei dividendi, il rimborso del debito, gli impatti derivanti da operazioni di leasing e l'investimento in frequenze. Tale indicatore esclude l'impatto finanziario di eventuali operazioni di acquisizione e/o cessione di partecipazioni.

L'Equity Free Cash Flow viene determinato come segue:

+ Operating Net Free Cash Flow
- Impatto per leasing
- Pagamento delle licenze
- Impatto finanziario derivante da operazioni di acquisizione e/o cessioni di partecipazioni
- Pagamento dei dividendi e Change in Equity

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