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Telecom Italia Rsp

Management Reports Dec 10, 2015

4448_rns_2015-12-10_2c00a152-ccd0-4a9d-b005-f1ee9f4073db.pdf

Management Reports

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N. 12558 di rep.

N. 6537 di racc.

TINEO DIGITAL

SIGN

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 5 (cinque) del mese di novembre alle ore 10,08 (dieci e otto) in Milano, Via Gaetano Negri n. 1.

Avanti a me Carlo Marchetti, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor: - Recchi Giuseppe, nato a Napoli il 20 gennaio 1964, domiciliato per la carica in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata denominata:

"Telecom Italia S.p.A."

con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, capitale sociale sottoscritto e versato euro 10.740.236.908,50, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 00488410010, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1580695 (la "Società" o la "Società Incorporante"),

mi chiede di far constare, per la parte inerente il secondo punto (prima parte) dell'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata in questi giorni e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

$(omissis)$

  1. Fusione per incorporazione di controllate totalitarie; $(omissis)$

Aderisco alla richiesta e do atto che il Consiglio (che ha già trattato il primo punto in agenda, oggetto di separato verbale) si svolge, per quanto riguarda la trattazione del secondo punto (seconda parte) dell'ordine del giorno, come segue.

Presiede, ai sensi di statuto e con il consenso unanime dei presenti, il comparente nella sua predetta veste, il quale nuovamente constata e dà atto che:

  • la riunione è stata regolarmente convocata secondo quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto sociale, con avviso inviato a mezzo di posta elettronica in data 30 ottobre 2015 agli Amministratori ed ai Sindaci;

  • oltre ad esso comparente sono presenti i consiglieri: M. PATUANO, T. BEN AMMAR (in audioconferenza), D. BENELLO, L. CALVOSA, F. CATTANEO, L. CIOLI, F. CORNELLI, J. P. FITOUSSI, G. GALLO, D. KINGSMILL (in videoconferenza), L. MARZOTTO e G. VALERIO, nonchè i sindaci: R. CAPONE (Presidente), V. CARIEL-LO, P. MAIORANA, G. PONZELLINI e U. ROCK.

Il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul secondo punto (seconda parte)

all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione dello stesso, anche riallacciandosi alla relativa Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile italiano e dell'art. 8 del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 108 (di seguito il "Decreto") in materia di fusioni transfrontaliere delle società di capitali, illustra il progetto comune di fusione transfrontaliera (di seguito il "Progetto di Fusione") per incorporazione nella Società della società interamente controllata "Telecom Italia Deutschland Holding GmbH", società costituita e vigente secondo il diritto tedesco (di sequito la "Società incorporanda") (di sequito anche la "Fusione").

Con riferimento alla normativa applicabile alla proposta Fusione, il Presidente ricorda che, trattandosi di una fusione tra società di nazionalità italiana e società di nazionalità tedesca, sono state e saranno rispettate, per quanto concerne la parte italiana, oltre alle disposizioni del Codice Civile italiano in materia di fusione, anche quelle del Decreto.

Un esemplare del Progetto di Fusione e della relativa Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società si allegano al presente verbale in unico fascicolo sotto "A".

Il Presidente, proseguendo, sottolinea come la presente Fusione avverrà:

  • sulla base della relazione finanziaria semestrale prevista dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "T.U.F.") al 30 giugno 2015 per la Società incorporante e la situazione patrimoniale al 30 giugno 2015 per la Società Incorporanda;

  • con annullamento della partecipazione costituente l'intero capitale sociale della Società Incorporanda e senza assegnazione da parte della deliberante Società Incorporante agli azionisti della Società Incorporanda di azioni della Società Incorporante medesima (e così senza aumento del capitale sociale di quest'ultima a servizio della Fusione) poiché, come anche sopra precisato, l'intero capitale sociale della Società Incorporanda è (e sarà al momento dell'attuazione della Fusione) posseduto in via diretta dalla Società Incorporante. Circa l'iter procedurale italiano, il Presidente comunica e precisa:

  • che a partire dal 29 settembre 2015 il progetto stesso ha formato oggetto di deposito nelle sedi delle società partecipanti alla fusione nonché di pubblicazione sul sito internet della Società incorporante;

  • che sempre in data 29 settembre 2015 il progetto comune di fusione è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano:

  • che in data 1° ottobre 2015 le informazioni richieste a termini dell'articolo 7 del Decreto hanno formato oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, Foglio delle Inserzioni n. 113, pagina 5, avviso TS15AAB12448;

  • non si è resa necessaria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile italiano, così come dell'art. 9 del Decreto, tenuto conto che l'intero capitale sociale della Società Incorporanda è (e sarà al momento dell'attuazione della Fusione) posseduto in via diretta dalla Società Incorporante; - l'articolo 12 dello statuto sociale vigente della deliberante Società prevede la competenza del Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, per "la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura al-

meno pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile"; - avendo la deliberante Società provveduto alla pubblicazione del richiesto avviso ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti in data 29 settembre 2015, non è pervenuta alla medesima Società alcuna domanda volta a chiedere che la decisione di approvazione della presente fusione fosse adottata

in sede assembleare ex art. 2502 del Codice Civile italiano.

Il Presidente, infine, dà atto che:

  • non sussistono i presupposti di cui all'articolo 2501-bis del Codice Civile italiano;

  • l'art. 12 dello Statuto sociale di Telecom Italia S.p.A. prevede la competenza del Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, per le deliberazioni concernenti la fusione per incorporazione di società interamente possedute;

Il Presidente, inoltre, precisa:

  • che, a termini e per gli effetti dell'art. 2503 bis cod. civ., ai possessori di obbligazioni dei prestiti "€ 1,300,000 6.125 per cent. Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016" e " $\in$ 2,000,000 1.125 per cent. Equity-linked Bonds due 2022" è stato dato avviso - mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 13 agosto 2015 Parte Seconda foglio delle inserzioni n. 93, pagina 14 e 15 - dell'avvio di un programma per l'integrazione mediante fusione per incorporazione in "Telecom Italia S.p.A." di "Telecom Italia Deutschland Holding Gmbh" e della competenza del Consiglio di Amministrazione per l'assunzione della delibera di fusione a termini dell'art. 12 dello Statuto sociale per la Società incorporante;

  • che in data 29 settembre 2015 il progetto di fusione e le situazioni patrimoniali di riferimento sono stati resi disponibili mediante invio al meccanismo di stoccaggio autorizzato a termini dell'art. 65 bis comma secondo del Regolamento Emittenti CONSOB;

  • che in pari data, ai sensi e per gli effetti degli artt. 65 bis secondo comma e 84 del Regolamento Emittenti CONSOB, all'avviso - contenente la comunicazione del deposito per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano del progetto comune di fusione e della competenza del Consiglio di Amministrazione per l'assunzione della delibera di fusione per la Società incorporante - è stata data diffusione mediante: pubblicazione di un avviso sul quotidiano il Corriere della Sera e sul sito internet della Società incorporante, nonché sul circuito SDIR- (Sistema Diffusione Informazioni Regolamentate) di Computershare.

Dopo esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione, - richiamate la relazione finanziaria semestrale prevista dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "T.U.F.") 30 al giugno 2015 per la Società incorporante e le rispettive situazioni patrimoniali al 30 giugno 2015 per le Società incorporande;

  • preso atto di quanto comunicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,

con voto espresso per alzata di mano e appello nominale,

delibera unanime

1.) di approvare, ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, del codice civile, il progetto di fusione per l'incorporazione

nella

Telecom Italia S.p.A.

con sede in Milano, Via Gaetano Negri n. 1,

della

Telecom Italia Deutschland Holding GmbH,

società costituita e vigente secondo il diritto tedesco con sede in Francoforte sul Meno, Wilhelm Leuschner Strasse

$23.$

secondo le modalità tutte indicate nel progetto di fusione stesso, al presente come sopra allegato sotto "A" e così, tra l'altro, con annullamento, senza concambio, della partecipazione costituente l'intero capitale sociale della Società Incorporanda e senza assegnazione da parte della deliberante Società Incorporante agli azionisti della Società Incorporanda di azioni della Società Incorporante medesima (e così senza aumento del capitale sociale di quest'ultima a servizio della Fusione) poiché, come anche sopra precisato, l'intero capitale sociale della Società Incorporanda è (e sarà al momento dell'attuazione della Fusione) posseduto in via diretta dalla Società Incorporante.

Il tutto dato altresì atto che:

  • lo statuto della Società Incorporante non subirà modifiche in conseguenza della fusione;

  • non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

2.) di dare mandato ai legali rappresentanti della Società pro tempore, in via tra loro disgiunta, per eseguire le delibere di cui sopra ed in particolare per:

a) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa facoltà di cui all'articolo 1395 del codice civile,

l'atto di fusione, con facoltà di stabilirne altresì la data di efficacia ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, data che potrà essere anche successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del progetto di fusione; sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al riquardo,

b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra anche a mezzo dei procuratori dal medesimo designa $t$ i $t$

c) adempiere ad ogni formalità richiesta affinchè le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di introdurvi le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune.

Essendo così esaurita la trattazione del secondo punto (seconda parte) all'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare tutti i rimanenti punti del medesimo, a cui si provvede a parte.

Sono le ore 10,14 (dieci e quattordici).

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura dell'allegato.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine dieci e della undicesima sin qui.

F.to Giuseppe Recchi

F.to Carlo Marchetti notaio

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE fra

""A" Qu. 12558/6537 di Mel

(1) Telecom Italia S.p.A., una società per azioni costituita e vigente ai sensi del diritto italiano, con sede in Via Gaetano Negri, 1, 20123 Milano, Italia, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Milano nr. 0048f-410010, il cui oggetto sociale principalmente consiste nella prestazione di servizi di telecomunicazione. Le azioni di Telecom Italia S.p.A., rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa, sono quotate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Società Incorporante")

(2) Telecom Italia Deutschland Holding GmbH, una società a responsabilità limitata (Gesellschaft mit beschraenkter Haftung) costituita e vigente ai sensi del diritto tedesco, con sede in Wilhelm Leuschner Strasse 23, 60329 Frankfurt am Main, Germania, iscritta presso il registro delle imprese del tribunale locale (Amtsgericht) di Frankfurt/Main al numero HRB 88345; il cui oggetto sociale consiste principalmente nella gestione di partecipazioni, branches, partnerships ed altre attività localizzate in Germania e all'estero, attive nel settore delle telecomunicazioni. Tutte le azioni dél capitale sociale di Telecom Italia Deutschland Holding GmbH sono detenuto dalla Società Incorporante (la "Società Incorporanda")

La Società Incorporanda e la Società Incorporante congiuntamente qui di seguito anchè le "Società Partecipanti alla Fusione".

$\mathbf{H}$

$\mathbf{1}$

Premesso:

A. La Società Incorporante e la Società Incorporanda propongono una fusione per incorporazione tale per cui, ai sensi delle disposizioni legislative rispettivamente applicabili, la legge tedesca sulle trasformazioni ("UmwG") ed $\lambda$ codice civile italiano ("CCI") e il D.Lgs. n. 108/2008, la Società Incorporante acquisirà tutte le attività e passività della Società Incorporanda, ivi inclusi tutti i diritti e le obbligazioni attraverso successione a titolo universale ai sensi della legge tedesca, e, di conseguenza, la Società Incorporanda cesserà di esistere senza essere liquidata e il suo patrimonio confluirà nel patrimonio della Società Incorporante (la "Fusione");

  • B. Le Società Partecipanti alla Fusione non sono estinte, non ne è stato dichiarato il fallimento né hanno attivato una procedura per sospensione di pagamenti.
  • C. Il capitale sociale di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione è interamente liberato:
  • D. La Società Incorporante e la Società Incorporanda non hanno un consiglio di sorveglianza;
  • E. Il patrimonio della Società Incorporante non offrirà, dopo la fusiche, una minore garanzia di soddisfazione dei diritti dei creditori della Società Incorporanda.
  • F. La Società Incorporante è socio unico della Società Incorporante, e detiene tutte le azioni del capitale sociale della Società Incorporanda, per il valore nominale di Euro 25.000.
  • G. Attraverso la Fusione, la Società Incorporante, unico socio della Società Incorporanda, si attende di conseguire una riduzione dei costi operativi, conseguenti alla semplificazione della struttura societaria ed alla razionalizzazione delle attività.

Premesso che

$\frac{1}{2}$

÷

  • la Direttiva sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali 2005/56/EC del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 ottobre 2005 (Gazzetta Ufficiale CE n. 310/1). (la "Direttiva 2005/56/CE"), è stata recepità nell'ordinamento tedesco, in particolare attraverso la Legge che riguarda l'implementazione delle norme per la partecipazione dei lavoratori in caso di fusioni transfrontaliere ("MgVG") ed il Secondo Emendamento alla Legge sulle Trasformazioni, in particolare con l'inclusione del decimo capitolo del Secondo Libro del UmwG (articoli da 122a a 122I), e nell'ordinamento italiano attraverso il D. Lgs. 30 maggio 2008 n.108; ed è quindi possibile eseguire una fusione transfrontaliera ai sensi delle leggi di Italia e Germania:
  • che le Società Partecipanti alla Fusione hanno caratteristiche legali tali per cui è possibile eseguire, tra le medesime, la fusione ai sensi degli articoli 2 par. 1 e 4 della Direttiva 2005/56 CE, degli articoli 2 comma primo e 3 comma primo del D.Lgs. n. 108/2008 e degli articoli 122b del UmwG:

2

  • alla Società Incorporante si applicano gli articoli da 2.501 a 2.505 quater del CCI ed alla Società Incorporanda gli articoli 122a et seq. UmwG;
  • trattandosi di fusione per incorporazione realizzata da una società che detiene tutte le azioni che conferiscono diritti di voto nell'assemblea della Società Incorporanda trovano applicazione: a) per la Società Incorporante. l'art. 2.505 CCI (a norma del quale non si applicano le disposizione degli articoli 2.501 ter primo comma numeri 3), 4) e 5), degli articoli 2.501 quinquies e 2.501 sexies CCI) e l'art. 18 primo comma del D.Lgs. n. 108/2008; b) per la Società Incorporanda, gli articoli 122a e seguenti del UmwG; c) per entrambe le società, l'art. 15 paragrafo 1 della Direttiva 2005/56/CE (a norma del quale non si applicano le disposizioni degli articoli 5 lettere b), c) ed e) della medesima Direttiva).

I sottoscritti, organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione propongono il seguente:

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE

  1. Forma, denominazione e sede legale delle Società Partecipanti alla Fusione Le Società Partecipanti alla Fusione hanno forma, denominazione legale e sedi legal così come sopra indicati.

Si propone una fusione per incorporazione senza liquidazione della Società Incorporanda nella Società Incorporante ai sensi delle rispettive disposizioni del UmwG e del CCI, a cui conseguiranno i seguenti effetti (ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/56/CE, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 108/2008 e degli articoli 12?a et seq. del $UmwG$ ):

a. la Società Incorporante, unico socio della Società Incorporanda, assumerà tutti i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i suoi rapporti. anche processuali, anteriori alla fusione e pertanto acquisirà, per successione a titolo universale ai sensi della legge tedesca, la totalità del patrimonio i tutte le attività e passività della Società Incorporanda:

$\mathfrak{Z}$

b. la Società Incorporanda si estinguera senza essere posta in liquidazione;

c. a seguito della Fusione, la Società Incorporante conserverà la forma giuridica di società per azioni, con sede in Via Gaetano Negri, 1, 20123 Milano, Italia, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Milano nr. 00488410010 e sará regolata dal diritto italiano.

2. Statuto della Società Incorporante

Lo statuto della Società Incorporante, nella sua versione attuale, è stato deliberato dall'assemblea dei suoi azionisti in data 20 maggio 2015 come da verbale redatto in pari data dal Notaio Carlo Marchetti di Milano.

Una copia della versione italiana dello statuto della Società Incorporante è allegato al presente progetto insieme ad una traduzione libera in tedesco, come Allegato A.

Lo statuto della Società Incorporante non sarà modificato a motivo della Fusione.

L'allegato di cui sopra costituisce parte integrante del presente Progetto Comune di Fusione.

3. Titolari di diritti speciali

Nessun soggetto giuridico, salvo la Società Incorporante unico socio, è titolare di alcun diritto speciale, quali diritti ai dividendi, ai profitti, alle azioni, nei confronti della Società Incorporanda. Pertanto non occorre attribuire diritti o remunerazioni ne occorre stabilire modalità particolari relative al diritto di partecipazione agli utili.

Nella Società Incorporanda non ci sono diritti speciali ai sensi della sezione 122c paragrafo 2 n. 7 UmwG. Gli azionisti della Società Incorporante non ricevono diritti speciali in nesso con la Fusione.

4. Vantaggi proposti

Nessuno dei soggetti menzionati nella Sezione 122c paragrafo 2 n. 8 UmwG, in particolare né i membri degli organi amministrativi, di supervisione o di controllo di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione, ne alcun soggetto terzo coinvolto nella Fusione, otterrà alcun vantaggio in relazione alla Fusione.

  1. Date dei bilanci delle Società Partecipanti alla Fusione utilizza i per stabilire le condizioni della Fusione

4

Per la Societa Incorporante, trattandosi di società quotata in mercato regolamentato, ai sensi dell'art. 2.501 quater CCI sarà utilizzata quale situazione patrimoniale ai fini della Fusione, la relazione finanziaria semestrale prevista dal T.U.F. al 70 giugno 2015. Per la Società Incorporanda sarà utilizzato ai fini della Fusione il bilancio al 30 giugno 2015.

6. Dati finanziari - Data di efficacia contabile della fusione

I dati finanziari della Società Incorporanda, ai sensi degli artt. 122c paragrafo 2 n.6 UmwG e dell'art 2.504-bis comma 3 del CCI (che ai sensi della legge italiana ricomprendono il trattamento contabile e fiscale delle operazioni condotte dalla Società Incorporanda) saranno inseriti nel bilancio della Società Incorporante a partire dal 1º gennaio 2016 (Data di Efficacia Contabile Della Fusione).

7. Informazioni sulla valutazione delle attività e passività che saranno acquisiti dalla Società Incorporante

Ai fini della valutazione nel bilancio commerciale la Società Incorporante manterrà i valori fiscali di libro della Società Incorporanda.

8. Continuità delle operazioni commerciali

Le operazioni commerciali della società Incorporanda saranno portate avanti dalla Società Incorporante con le stesse modalità.

9. Nessun aumento di capitale

In relazione alla Fusione, nessun provvedimento sarà adottato riguardo al capitale sociale della Società Incorporante, che rimarrà immutato.

10. Rapporto di cambio - Offerta in denaro

Poiché la Società Incorporanda ha un unico socio, non saranno emesse e attribuite azioni della Societa Incorporante, né sarà stabilito alcun rapporto di concambio. Inoltre, ai sensi della sezione 122a paragrafo 3 UnuvG e dell'art. 2501 ter nr. 4 e 5 CCI, non si forniscono indicazioni sulle modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante o sulla data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili.

Non viene effettuata alcuna offerta di compensazione in denaro ai sensi della sezione 122i UmwG, in quanto non ei sono azionisti di minoranza della Società Incorporada che potrebbero opporsi alla delibera di approvazione dell'assemblea dei soci della Società Incorporanda.

11. Impiego

Le Società Incorporanda non ha dipendenti. Quindi la Fusione non avrà ripercussioni su contratti d'impiego nelle Società Partecipanti alla Fusione.

L'attività della Società Incorporante rimarrà immutata a valle della Fusione. Non si prevedono ulteriori misure che avrebbero effetto sui dipendenti e sui loro rappresentanti.

12. Influenza da parte dei dipendenti

La Fusione non ha alcun impatto sui dipendenti. Poiché la Società Incorporanda non ha dipendenti e, di conseguenza, nessun dipendente sarà trasferito alla Società Incorporante in esito alla Fusione, la disposizione di diritto italiano e dell'art. 47 della L, n. 428/90, nonché le previsioni del MgVG tedesco non avranno applicazione e pertanto non vi sarà alcuna procedura che regoli i dettagli della partecipazione dei dipendenti (ad es. una commissione speciale di negoziazione).

13. Delibere

Per la Società Incorporanda, il Progetto Comune di Fusione sarà firmato e approvato dal suo organo amministrativo, nelle forme di un atto notarile. Non è richiesta l'approvazione da parte degli azionisti ai sensi della sezione 122g paragrafo 2 UmwG. Nondimeno, per fini di chiarezza una delibera di approvazione della Fusione sarà assunta dal suo unico azionista, senza necessità di osservare alcun requisito formale.

Per la Società Incorporante, la delibera inerente la Fusione sarà assunta dal suo Consiglio di Amministrazione, nelle forme di un atto notarile. I soci della Società Incorporante che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il registro delle imprese italiano, chiedere che la decisione di approvazione della fusione de parte della incorporante medesima sia adottata dalla sua assemblea dei soci.

6

Non è necessaria nessuna approvazione da parte di altri organi sociali delle Società Partecipanti alla Fusione per le operazioni relative alla Fusione.

14. Relazione dell'organo amministrativo / degli esperti

La relazione dell'organo amministrativo, prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 108/2008 e dalla sezione 122e, 8 UmwG. è stata predisposta dall'organo amministrativo delle Società Partecipanti alla Fusione.

La relazione degli esperti, prevista dall'art. 9 del D.Lgs. n. 108/2008 e delle sezioni 122f da 9 a 12 UmwG, ai sensi dell'art. 18 primo comma el D.Lgs. n. 108/2008 e della sezione 122f prima frase prima parte. 9 paragrafo 2 UmwG, non è richiesta, dal momento che la Società Incorporante e il socio unico della Società Incorporanda.

15. Deposito documenti

Ai sensi di quanto previsto dal UniwG e dal CCI:

(a) il presente progetto di fusione con l'allegato A;

(b) la Relazione dell'organo amministrativo delle Società Partecipanti alla Fusione

  • (c) i bilanci annuali della Società Incorporante per gli esercizi 2012, 2013 e 2014;
  • (d) i bilanci annuali della Società Incorporanda per gli esercizi 2012, 2013 e 2014:
  • (e) il bilancio semestrale della Società Incorporanda e la relazione finariziaria semestrale della Società Incorporante al 30 giugno 2015,
    1. relativamente alla lettera (a), sarà depositato presso il Registro delle Imprese italiano e presso il Registro commerciale tedesco;
    1. saranno depositati presso gli uffici delle Società Partecipanti alla Fusione.

16. Data di efficacia della Fusione

Agli effetti civilistici la Fusione avra effetto verso i terzi con l'iscrizione dell'atto notarile italiano di fusione per incorporazione presso il Registro delle Imprese italiano. Ci si attende che la fusione sara perfezionata nei primi mesi del 2016.

17. Costi

I costi per la preparazione e la firma di questo documento in Italia e le attività inerenti e conseguenti saranno a carico della Societa Incorporante.

I costi per la preparazione e la firma di questo documento in Germania e le attività inerenti e conseguenti saranno a carico della Società Incorporanda. Con riferimento alla tassa tedesca sulla proprietà immobiliare, le Società Partecipanti alla Fusione confermano che la Società Incorporanda non possiede alcun immobile.

Allegato

A - Statuto di Telecom Italia S.p.A. (comprensivo della traduzione in tedesco).

Per la Società Incorporante

TELECOM ITALIA S.p.A.

Il Presidente (Giusep $\operatorname{\mathsf{pe}}$ Recchi) ., i

Per la Società Incorporanda

V
P
P
P

Telecom Italia Deutschland Holding GmbH Gli Amministratori ł (Rodolfo Dolce) (Luca Pulcinelli)

ALLEGATO A

$\mathbf 2$ $\overline{\mathbf{3}}$ $\pmb{\epsilon}$ $10\,$ $\overline{12}$

$\frac{1}{4}$

AD

STATUTO

Maggio 2015

SOMMARIO

Denominazione - Sede - Scopo e durata della Società
Capitale - Azieni - Obbligazioni
Consiglio di Amministrazione
Sindaci
Assemblea
Esercizio Sociale - Utili

$\frac{p}{n}$

DENOMINAZIONE - SELL - SCOSO BOORATA I DELLA SCOICTA

Articolo 1

1.1 - La Società è denominata "TELECOM FIALIA S.p.A."

Articolo 2

2.1 - La Società ha sede a Milano.

Articolo 3

3.1 - La Società ha per oggetto:

  • l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate c/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici, ed elettronici, e in genere di soluzioni tCT (Information Communication Technology) per l'utilizzatore finale;
  • lo svolgimento di attivita connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza:
  • l'assunzione quale attività non prevalente di partecipazioni în societa o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o to analoghe;
  • il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l'impostazione e la gestione dell'attivita finanziaria delle societa e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

3.2 - Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385-1993 nel confronti del pubblico.

Articolo 4

$\sum_{\mathbf{v} \in \mathcal{V}}$

4.1 - La durata della Società e fissata sino al 31 dicembre 2100. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso afl'approvazione della relativa deliberazione,

CAPITALE - AZIONI - OBBUGAZIONI

Articolo 5

5.1 - Il capitale sociale sottoscritto e versato e pari a curo 10.723.490.008, suddiviso in n. 13.471.133.899 azioni ordinarie ed in n. 6.026.120.661 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale.

5.2 - Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e cio sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.

5.3 - E' consentita, nei modi e nelle forme di legge. l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di societa controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

5.4 - L'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2013 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un controvalore massimo complessivo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari a euro 1,3 miliardi (oltre al controvalore degli interessi del prestito emesso dalla società controllata Telecom Italia Finance S.A. citato infra, eventualmente da regolare in azioni, per un importo massimo di euro 159.250.000), da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società con godimento regolare al servizio esclusivo del prestito obbligazionario emesso dalla società controllata Telecom Italia Finance S.A. denominato Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into ordinary shares of Telecom Italia S.p.A. e secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento, restando inteso che, qualora entro il termine del 15 novembre 2016 tale aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo par' alle sottoscrizioni, raccolte.

5.5 - Agli Amministratori e data faculta per cinque anni dal 16 aprile 2014 di aumentare il capitale sociale, a servizio del "Piano di stock òptions 2014-2016", come approvato dall'Assemblea della Società in pari data, a pagamento, anche in più tranches, per l'importo massimo di euro 107.800.000, mediante emissione di un massimo di 196,000,000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, codice civile, da riservare a una parte del management di Telecom Italia S.p.A. e di società dalla medesima controllate, quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società. Al momento dell'esercizio della delega il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Piano di stock options 2014-2016" e fisserà altresi apposito termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integlalmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risultera aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.

5.6 - In data 19 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione, in forza della facoltà ad esso attribuita dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 17 aprile 2013, ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi degli arti. 2443 e 2349 del codice civile, per massimi nominali euro 9.883.853.10 mediante emissione di massime n. 17.970.642 azioni ordinarie, con imputazione a capitale del valore di euro 0.55 per ciascuna azione emessa, godimento regolare, da assegnare nel contesto del "Piano di Azionariato Dipendenti" come approvato dalla stessa assemblea del 17 aprile 2013, entro la data ultima del 30 settembre 2015.

5.7 - Agli Amministratori e data facolta per cinque anni dal 20 maggio 2015 di aumentare il capitale sociale, a servizio della parziale liquidazione in equity dell'incentivazione a breve termine per l'esercizio 2015, mediante emissione di un massimo di 46.363.635 nuove azioni ordinarie prive de valore nominale, godimento regolare, con imputazione a capitale dell'importo di curo 0.55 per ciascuna azione emessa e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile, da riservare a una parte del management di Telecom Italia S.p. V. e di società dalla medesima controllate destinataria della misura per l'anno 2015, quale a tempo debno individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

5.8 - L'assemblea straordinaria del 20 maggio 2015 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in

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denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un controvalore complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro 2.000.000.000 (due miliardi), a servizio della conversione dei "€2,000,000,000 1.125 per cent. Equity-Linked bonds due 2022", da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società, con godimento regolare, per un importo massimo di euro 2.000.000.000 (due miliardi), al servizio esclusivo del prestito obbligazionario emesso dalla Società denominato "€2,000,000,000 1.125 per cent. Equity-Linked Bonds due 2022", secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 26 marzo 2022 e che, nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sortoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a far tempo dalle medesime, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove aziotti via via che esse saranno sottoscritte. Non verranno emesse o consegnate frazioni di azioni e nessun pagamento in contanti o aggiustamento verrà eseguito in luogo di tali frazioni".

5.9 - L'assemblea del 20 maggio 2015 ha deliberato un aumento di capitale scindibile per complessivi massími euro 10.612.042.10 mediante emissione di massime n. 16.735.479 nuove rzioni ordinarie e massime n. 2.559.143 nuove azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale, con imputazione a capitale di 0,55 euro per ciascuna azione, godimento regolare, al servizio della fusione per incorporazione di Telecom Italia Media S.p.A..

Articolo 6

6.1 - Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al presente articolo.

6.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento di euro 0.55 per azione.

6.3 - Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartid tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento di euro 0.55 per azione.

6.4 - Quando in un esercízio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel secondo comma, la differenza e computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

6.5 - In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni, Peraltro è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il privilegio di cui al comma 2 e o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve esclude l'applicazione del meccanismo di trascinamento nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4.

6.6 - La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

6.7 - Allo scioglimento della Societa le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 0.55 per azione.

6.8 - Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Societa venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio potrà richiedere alla Societa la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.

6.9 - L'organizzazione degli azionisti di risparmio e disciplinata dalla legge e dal presente statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a cartco della Società.

Articolo7

7.1 - Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprieta, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Le azioni interamente liberate possono essere al portatore qualora la legge lo consenta. In questo caso ogni azionista puo chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.

7.2 - Il domicilio degli azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge. presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.

7.3 - L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 8

8.1 - La Società può emettere obbligazioni determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

8.2 - Gli oneri relativi all'organizzazione delle Assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresi carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione,

CONSIGLIO E: AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

9.1 - La Societa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e non più di diciannove membri di cui gluesponenti del genere meno rappresentato sono almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.

9.2 - La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione uscente.

9.3 - Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste debbono assicurare la presenza di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, così che almeno la metà degli esponenti tratti, ad esito della votazione, da ciascuna lista sia in possesso di tali requisiti. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono inoltre assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale. Ai fini dell'applicazione dei requisiti di indipendenza e di genere, numeri frazionari sono arrotondati all'unità superiore.

9.4 - Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme nd altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

9.5 - Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonche l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre societa e dell'idoneita a qualificarsi come indipendente, alla stregua del criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

9.6 - Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

9.7 - Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

  • a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (e.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella fista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unita inferiore. Almeno la metà degli amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate; in difetto, l'ultimo candidato tratto dalla Lista di Maggioranza sprovvisto di tali requisiti verra sostituito dal primo dei non eletti della medesima lista che invece tali requisiti possegga. In mancanza di candidati indipendenti all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge assicurando il soddisfacimento del requisito:
  • b) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali fiste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che almeno la metà dei candidati tratti da cuascana hata (con arrotondamento, in caso di numero

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frazionario, all'unita superiore) deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58-1998 e-o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, procedendosi, in difetto, alla sostituzione dell'ultimo candidato eletto sprovvisto dei requisiti con il primo dei non eletti della medesima lista che invece tali requisiti possegga. In mancanza di candidati indipendenti, all'interno della medesima lista, in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, risulteranno eletti i successivi candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza secondo l'ordine della graduatoria unica come sopra formata. In difetto, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge assicurando il soddisfacimento del requisito.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbía ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente di procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di lenge, assicurando/ soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato/che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisità analogamente posseggano.

9.8 - Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

9.9 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

9.10 - Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazi ne venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione e stato ricostituito per nomina assembleare.

9.11 - In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea del 15 maggio 2012, la quota da riservare al genere meno rappresentato e limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Articolo 10

10.1 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - e puo nominare uno o piu Vice Presidenti.

10.2 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente più anziano per eta, se nominato, oppure - in assenza del Vice Presideme - il consigliere più anziano per età.

10.3 - Il Consiglio di Amministrazione puo eleggere un Segretario scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 11

11.1 - Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, di propria iniziativa e quando ne riceva domanda scritta da almeno due consiglieri in carica o dai sindaci. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenii oggetto di trattazione nel corso

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della riunione consiliare e provvede affinche adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

11.2 - La convocazione viene fatta, con mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, di regola almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, nei quali va comunque effettuata con almeno dodici ore di anticipo.

11.3 - Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai sindaci.

11.4 - La partecipazione alle riunioni consiliari puo avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Articolo 12

12.1 - Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza futto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

12.2 - Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Telecom Italia o di scissione a favore di Telecom Italia delle società di cui Telecom Italia possegga almeno il 90% delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio. l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonche l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 13

13.1 - Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza dei limiti di legge, puo-

  • istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei compone ali-
  • delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più Amministratori, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati:
  • nominare uno o piu Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà;
  • nominare mandatari anche in seno al Consiglio di Amministrazione per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo.

13.2 - Il Consiglio di Amministrazione puo costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facolta.

13.3 - Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contibili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

13.4 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Articolo 14

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

14.1 - Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attivita svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziarto e patrimoniale, eftettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita. l'attivita di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto

14.2 - Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli

azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Articolo 15

15.1 - La rappresentanza della Societa, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spetta altresi disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori delegati.

15.2 - I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

Articolo 16

$\frac{1}{2}$

16.1 - I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

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Sansa

Articolo 17

17.1 - Il Collegio Sindacale è composto da cinque sindaci effettivi, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno due. L'Assemblea nomina altresi quattro sindaci supplenti, due per ciascun genere.

17.2 - Ai fini di quanto previsto dall'art.1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti le telecomunicazioni, l'informatica, la telematica, l'elettronica e la multimedialità, nonche le materie increnti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.

17.3 - La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate da soci.

17.4 - Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsí in una sola lista a pena di ineleggibilità.

17.5 - Hanno diritto di presentare le fiste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

17.6 - Unitamente a ciascuna lista debbono altresi depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonche l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto.

17.7 - Con le dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli mearichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

17.8 - Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che nell'una, nell'altra o in entrambe le sezioni contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza in detta sezione di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Il primo dei cancidati di ciascuna sezione viene individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

17.9 - Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

17.10 - All'elezione del Collegio Sindacale si procede come di seguito precisato:

  • a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
  • b) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di maggioranza, due sindaci effettivi e altrettanti sindaci supplenti sono tratti dalle altre liste (c.d. Liste di Minoranza).

Allo scopo, i voti ottenuti dalle Liste di Minoranza sono divisi per uno e per due, I quozienti ottenuti vengono assegnati ai candidati dell'una e dell'altra sezione di ciascuna di tali liste secondo l'ordine dalle stesse previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti rispettivamente in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaco effettivo e in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaco supplente e risultano eletti coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati

In caso di parita, risulta cletto il candidato della fista che non abbia ancora (letto alcun sindaco,

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ovvero - in subordine - si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, temito conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione. l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

17.11 - L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale fra i componenti effettivi tratti dalle Liste di Minoranza.

17.12 - Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale e della categoria dei sindaci supplenti.

17.13 - In caso di cessazione di un sindaco tratto rispettivamente dalla Lista di Maggioranza o da una delle Liste di Minoranza, subentrano, in ordine di età e fermo il rispetto dei requisiti statutari in materia di composizione dell'organo collegiale, i supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza ovvero dalle Liste di Minoranza. La nomina di sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del codice civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti, e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, oltre che dei requisiti statutari in materia di equilibrio tra i generi. Alla cessazione di un sindaco tratto dalle Liste di Minoranza si intende rispettato il principio/di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di un sindaco supplente tratto dalle Liste di Minoranza.

17.14 - Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Coll gio Sindacale può convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, Detto, potere di convocazione puo essere esercitato individualmente da ciascun sindaco, a eccezione del potere di convocare l'assemblea, che puo essere esercitato da on numero di sindaci non inferiore a due.

17.15 - La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

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17.16 - In caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce l'altro sindaco effettivo tratto dalle Liste di Minoranza.

17.17 - In occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo all'Assemblea del 15 maggio 2012, la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

ASSEMBLEA

Articolo 18

18.1 - L'Assemblea e convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. In caso di mancata costituzione in seconda convocazione. l'assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione. E' peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria in unica convocazione, come per legge.

18.2 - L'Assemblea ordinaria e convocata alle condizioni di legge almeno una volta all'anno, non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, Essa delibera sulle materie di legge e autorizza il compimento di operazioni con parti correlate alla Societa, nei casi e con le modalità previsti dall'apposita procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina in vigore.

18.3 - L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge

18.4 - L'Assemblea ordinaria, l'assemblea straordinaria e l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

Articolo 19

19.1 - Nel rispetto della normativa vigente gli aventi diritto di voto nell'assemblea degli azionisti ordinari possono esercitarlo prima dell'Assemblea per corrispondenza ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso precisate, in via elettronica.

19.2 - Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona física o giuridica, nei limín di legge. La societa ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega, ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione

19.3 - La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

19.4 - Al fine di facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti ordinari dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, secondo termini e modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione direttamente o a mezzo di propri delegati sono messi a disposizione delle associazioni che ne fanno richiesta appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento della loro attività.

Articolo 20

20.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento; la stessa funzione è svolta, nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, dal rappresentante comune, In mancanza rispettivamente del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci) o del rappresentante comune, presiede l'Assemblea da persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.

20.2 - Il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costitu ione dell'adunanza, accerta l'identita e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta le opportune misure ai finí dell'ordinato andamento del dibatrito e delle votaziom, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o piu scratatori.

20.3 - Il Segretario e nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di tuori degli azionisti.

20.4 - Lo svolgimento delle rumoni assembleari dei soci e disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e - limitatamente alle Assemblee ordinarie e straordinarie - dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Societa.

Articolo 20-bis

Clausola transitoria

In conformità con quanto prescritto dall'Agència Nacional de Telecomunicações "ANATEL" nella decisione del 22 dicembre 2014, come successivamente modificata in data 12 marzo 2015, si intende sospeso l'esercizio di tutti i diritti amministrativi (direitos políticos) di Telefònica S.A. in Telecom Italia e nelle sue controllate (iv) incluse Tim Celular S.A. e Intelig Telecomunicações Ltda.), con particolare riguardo a:

  • i. la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Esecutivo, o di qualsivoglia organo sociale con equivalenti attribuzioni, di dette società;
  • ii. l'esercizio del diritto di voto e del veto da parte di Telefonica S.A. nelle assemble, o in qualsiyogliai organo sociale con equivalenti attribuzioni, di Telecom Italia e di dette società;
  • iii. la partecipazione (ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi) alle assemblée. 182 qualsivoglia organo sociale con equivalenti attribuzioni, di Telecom Italia e di dette società. l ą

Le restrizioni anzidette prevalgono rispetto alle altre previsioni dello statuto sociale di Telecom halla con esse incompatibili, di modo che a Telefònica S.A. sia sempre precluso di partecipare, intervenire, esercitare il diritto di voto o il veto, o registrare la sua presenza (ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi), in relazione a qualsivoglia delibera adottata da Telecom Italia o da dette società. $\frac{\lambda_{V}}{\lambda_{I}}$ .01Y)

Il contenuto del presente articolo 20-bis avra efficacia fino a quando Telefónica rimarrà azionista di Telecom Italia, a prescindere dal numero di azioni, ovvero fino al momento in cui cesseranno di avere efficacia le fattispecie di controllo oggetto di restrizione individuate nel caso ANATEL (Ato nº 454-22 gennaio 2015).

ESERCIZIC SOCIALIC ~ UTIL:

Articolo 21

21.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 - Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale.

21.3 - Il residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa ritenga più opportuni o necessari.

21.4 - Il Consiglio di Amministrazione puo, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

$\sum_{\mathbf{v} \in \mathcal{S}}$

2 - 99

BEZEICHNUNG - SITZ - ZWECK UND DAUER DER GESELLSCHAFT

Artikel I

1.1 - Es besteht eine Gesellschaft mit der Bezeichnung "TELECOM ITALIA S.p.A".

Artikel 2

2.1 - Der Gesellschaftssitz befindet sich in Mailand.

Artikel 3

$3.1$ - Gegenstand der Gesellschaft ist:

  • Die Installation und der Betrieb fester und beweglicher Anlagen und Ausrüstungen, radioelektrischer Stationen, Anschlüsse für bewegliche Seefunkverbindungen, eigenständiger und oder integrierter. Netze mit allen "aten von Techniken, Hilfsmitteln und Systemen zwecks Erbringung, Verwaltung und Vermarktung von Koomunikationsdienstleistungen ohne gebietsmäßige Beschränkungen, auch solche, die sich auch aus der Evolution der Technologien ergeben, , und zur Erbringung von Tätigkeiten, die hiermit indirekt verbunden sind, einschließlich der Planung, Verwirklichung, Verwaltung, Instandhaltung, Integration und Vermarktung von Produkten. Dienstleistungen. Telekommunikations-, EDV- und elektronischen Netzwerken und Systemen, und im Allgemeinen von ICT-Lösungen (Information Communication Technology) für den Endbenutzer:
  • die Erbringung hiermit verbundener oder zweckdienlicher Tätigkeiten, einschließlich Verlagstätigkeiten, Werbung. EDV-, telematische und multimediale Tätigkeiten, und im Allgemeinen Handels-, Finanz-, Immobiliar-, Forschungs-, Bildungs- und Beraumgstätigkeiten;
  • die Übernahme von Beteiligungen an Gesellschaften oder Unternehmen, deren Tättgkeiten unter den Gesellschaftszweck fallen oder mit diesem zusammenhängen, ihn ergänzen oder analog dazu sind, wobei dies nicht die überwiegende Tätigkeit darstellen darf;
  • die Kontrolle, die strategische, technische, verwaltungsbezogene und finanzielle $\mathbf{r}^{\prime}$ Koordinierung, sowie die Vorgabe und Verwaltung der Finanztätigkeiten der beherrschten Gesellschaften und Umernehmen, indem sie zu diesem Zweck alle damit verbundenen Transaktionen vornimmt.
  • $3.2$ Ausdrücklich ausgeschlossen sind Tängkeiten, die in Berufsregistern eingetragenen Personen vorbehalten sind, und die Fätigkeiten aus Art. 106 gesetzesvertretendes Dekret Nr. 385-1993 gegenüber der Öffentlichkeit-

Artikel 4

$4.1$ - Die Dauer der Gesellschaft ist mit 31 Dezember 2100 befristet. Die Verlängerung der Frist verleiht den Gesellschaftern, die nicht zur Genehmigung des entsprechenden Beschlusses beigeträgen haben, kein Rücktrittsrecht.

TELECOM ITALIA · SATZUNG

3

KAPITAL - AKTIEN - AMLE HEN

Artikel 5

  • Das gezeichnete und eingezahlte Grundkapital beläuft sich auf Euro $5.1$ 10.723.490.008, onterteilt in 13.471.133.899 Stammaktien and 6.026.120.661 Sparaktien, die alle keinen Neunwert aufweisen.
  • Bei den Beschlässen zur Kapitalerhöhung durch Neueinlagen kann das $5.2$ Optionsrecht im Höchstausmaß von zehn Prozent des vorher vorhandenen Kapitals ausgeschlossen werden, unter der Bedingung, dass der Ausgabepreis dem Marktwert der Aktien entspricht und dass dies durch einen eigenen Bericht der Gesellschaft bestätigt wird, die mit der gesetzlichen Revision beauftragt ist.
  • Die Zuweisung von Gewinnen zu den bei der Gesellschaft oder bei beherrschten 5.3 Gesellschaften angestellten Arbeitnehmern mittels Ausgabe von Aktien gemäß Absatz 1 Art. 2349 ital. BGB ist in der gesetzlich vorgeschenen Art und Form zulässig.
  • Die außerordentliche Hauptversammlung vom 20. Dezember 2013 hat beschlossen, $5.1$ das Grundkapital in teitbarer Form und unter Ausschluss des Optionsrechts im Sinne von Art. 2441 Absatz 5 ital. BGB, zu einem maximalen Gesamtgegenwert inklusive des etwaigen Aufpreises in der Höhe von 1,3 Milliarden Euro carch Neueinlagen zu erhöhen (zuzüglich des Gegenwerts der Zinsen für das Darlehen, das von der im Folgenden zitierten beherrschten Gesellschaft Telecom Italia Finance S.A. ausgegeben wurde, und das eventuell im Ausmaß eines Höchstbetrags von Euro 159.250.000 durch Aktien reguliert wird). Das Kapital muss einmalig oder mehrmalig durch die Ausgabe von Stammaktien der Gesellschaft mit ordnungsgemäßer Dividendenberechtigung eingezahlt werden und dient ausschließlich der Obligationsanielne, die von der beherrschten Gesellschaft Telecom Italia Finance S.A. ausgegeben wurde und als "Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into ordinary shares of Telecom Italia S.p.A." bezeichnet wird, die Finzahlung hat gemäß den Kriterien laut entsprechendem Reglement zu erfolgen: falls diese Kapitalerhöhung binnen 15. November 2016 nicht vollkommen gezeichnet sein sollte, versteht sich, dass das Gesellschaftskapital als um einen Betrag erhöht betrachtet wird, der den gesammelten Zeichnungen entspricht.
  • Die Vorstandsmitglieder haben die Befugnis, das Grundkapital für einen Zeitraum 5.5 von fünf Jahren ab 16. April 2014 zu Zwecken des "Stock Options Plans 2014-2016", der von der Hauptversammlung am gleichen Datum genehmigt wurde, durch Neueinlagen und auch in mehreren Teilbeträgen im Ausmaß eines Höchstbelrags von Euro 107,800.000, durch die Ausgabe von maximal 196,000.000 neuen Stammaktien ohne Nennwert, mit ordnungsgemäßer Dividendenberechtigung, unter Ausschluss des Optionsrechts gemäß Art. 2441 Absatz 8 und - soweit dies erforderlich sein könnte - Absatz 5 ital. BGB zu erhöhen; diese Ausgabe ist auf einen Teil des Managements der Felecom Italia S.p.A. und des Managements von ihr beherrschter Gesellschaften zu beschranken, die zu gegebener Zeit vom Vorstand der Gesellschaft festgelegt wird: Zum Zeitpunkt der Ausübung seiner Vollmacht legt der Vorstand den Ausgabepteis der Aktien (einschließlich des etwaigen Aufpreises) gemäß den Vorgaben aus dem "Stock Options-Plan 2014-2016", sowie eine entsprechende Frist für die Zeichnung der neu ausgegebenen Aktien fest. Falls die beschlossene Erhöhung innerhalb dieser Frist nicht vollständig gezeichnet wird, ist vorgesehen, dass das Kapital als am den Betrag erhöht zu betrachten ist, der den binnen dieser Frist gesammelten Zeichnungen entspricht
    • Am 19. März 2015 hat der Vorstand kraft der ihm von der außerordentlichen Aktionarsversammlung vom FL April 2013 zugewiesenen Befugnisse eine Gratiskapitalerhöhung gemäß Art. 2443 und 2339 ital. BGB zu einem maximalen

Nennwert von Euro 9.883.853.10 mutels Ausgabe von maximal 17.970.642 Stammaktien beschlossen, wohei der Wert von Euro 0.55 pro ausgegebener Aktie auf das Kapital angerechnet wird, mit ordnungsgemäßer Dividendenberechtigung, die im Rahmen des "Mitarbeiter-Aktionärsplans", der von der Hauptversammtung am 17. April 2013 verabschieder wurde, bis spätestens 30. September 2015 zuzuweisen sind.

  • 5.7 - Die Vorstandsmitglieder haben die Befugnis, ab 20. Mai 2015 für einen Zeitraum von fünf Jahren das Grundkapital zweeks der teilweiser Liquidation der kurzfristigen Anreizzahlung in Equities für das Geschäftsjahr 2015 zu erhöhen. Die Erhöhung erfolgt durch die Ausgabe von maximal 46.363.635 neuer Stammaktien ohne Nennwert, mit ordnungsgemäßer Dividendenberechtigung und Anrechaung des Betrags von Euro 0.55 pro ausgegebener Aktie auf das Kapital und unter Ausschluss des Optionsrechts gemäß Art. 2441 Absatz 8 ital. BGB; diese Ausgabe ist auf einen Teil des Managements der Telecom Italia S.p.A. und des Managements von ihr beherrschter Gesellschaften zu beschränken. für die dieses Maßnahme im Jahre 2015 bestimmt ist und die zu gegebener Zeit vom Vorstand der Gesellschaft festgelegt wird.
  • Die außerordentliche Hauptversammlung vom 20. Mai 2015 hat eine 5.8 Kapitalerhöhung in Bar, durch Neueinlagen und in teilbarer Form zu erhöhen, unter Ausschluss des Optionsrechts gemäß Art. 2441 Absatz 5 ital. BGB, und zu einem Gesamtgegenwert einschließlich des etwaigen Aufpreises von Euro 2.000.000.000 (zwei Milliarden) zu Zwecken der Umwandlung der "€ 2,000,000,000 1.125 per cent. Equity-Linked bonds due 2022"; die Abdeckung erfolgt einmalig oder mehrmalig durch die Ausgabe von Stammaktien der Gesellschaft, mit ordnungsgemäßer Dividendenberechtigung zu einem Höchstwert von Euro-2.000.000.000 (zwei Milliarden) und ist ausschließlich für die Obligationsanleihe bestimmt, die von der Gesellschaft unter der Bezeichnung "€2.000.000,000 1.125 per cent. Equity-Linked Bonds due 2022" gemäß den vom entsprechenden Reglement festgelegten Kriterien ausgegeben wurde; es bleibt dabei, das der letzte Termin, an dem die neu ausgegebenen Aktien gezeichnet werden können, mit dem 26. März 2022 festgesetzt ist, und falls die Kapitalerhöhung zu diesem Datum nicht vollständig gezeichnet sein sollte, versteht sich das Kapital auf jeden Fall um einen Betrag erhöht, der den gesammelten Zeichnungen entspricht, angefangen bei diesen Zeichnungen: die Vorstandsmitglieder werden ausdrücklich dazu autorisiert, neue Aktien auszugeben, und zwar nach und nach bei deren Zeichnung. Es werden keine Bruchteile von Aktien ausgegeben oder übergeben, und anstelle dieser Bruchteile werden keine Barzahlungen oder Anpassungen vorgenommen".
  • Die Hauptversammlung vom 20. Mai 2015 hat eine Kapitalerhöhung beschlossen, 5.9 die in teilbarer Form und mit einer maximalen Gesamthöhe von Euro 10.612.042,10 erfolgt, und zwar darch die Ausgabe von maximal 16,735,479 neuer Stammaktien und maximal 2.559.143 neuer Sparaktien, alle ohne Nennwert, wobei dem Kapital für jede Aktie 0.55 Euro angerechnet werden, mit ordnungsgemäße Dividendenberechtigung; diese Erhöhung erfolgt zum Zwecke der Fusion durch Eingliederung der Telecom Italia Media S.p.A.,

Artikel 6

  • $6.1$ - Die Sparaktien sind mit den Vorrechten verbunden, die in diesem Artikel angeführt sind.
  • $6.2$ - Die Nettogewinne, die sich aus dem ordnungsgemäß verabschiedeten Jahresabschluss ergeben, mussen nach Abzug des Anteils, der der gesetzlichen Rücklage zuzuführen ist, auf die Sparaktien verteilt werden, bis fünf Prozent von Euro 0.55 pro Aktie erreicht werden
  • $6.3$ - Die Gewinne, die nach Zuweisung der bevorrechtigten Dividende gemäß Absatz zwei zu den sparaktien übrig bleiben und deren Verteilung von der Hauptversammlung beschlassen wird, werden unter allen Aktien aufgeteilt, so dass den Sparaktien eine insgesamt nöhere Dividende im Verhältnis zu den Stammaktien

TELECOM ITALIA · SATZUNG zusteht, und zwar im Ausmaß von zwei Prozent von Euro 0,55 pro Aktie. - Wenn den Sparaktien in einem Geschäftsjahr eine Dividende zugewiesen wird, die niedriger ist als der un zweiten Absatz angeführte Wert, wird die Differenz in den zwei folgenden Geschäftsjahren der Erhöhung der bevorrechtigten Dividende angerechnet. - Im Falle einer Verteilung von Rücklagen haben die Sparaktien die gleichen Rechte wie die anderen Aktien. Falls aus dem Jahresabschluss hervorgeht, dass keine oder zu wenig Nettogewinne vorhanden sind, um die Vermögensrechte aus den vorherigen Abschnitten zu befriedigen, ist die Hauptversammlung, die zur Verabschiedung des Jahresabschlusses berufen ist, auch zu dem Beschluss befugt, dieses Vorrecht gemäß Absatz 2 und oder das Recht auf Erhöhung gemäß Absatz 3 durch die Verteilung verfügbarer Rücklagen zu befriedigen. Die Zahlung mittels Rücklagen schließt die Anwendung des Übertragsmechanismus des Anspruche auf eine bevorrechtigte Dividende, die nicht durch die Gewinnverteilung gedeckt wurde (siehe Absatz 4) auf die zwei nächsten Geschäftsjahre aus.

$6.6$ - Die Reduzierung des Grundkapitals durch Verluste hat keine Auswirkung auf die Sparaktien, sie bezieht sich nur auf den Teil des Verlustes, der im Kapitalbruchteil, der in den anderen Aktien besteht, nicht erfasst ist.

$0.4$

$6.5$

  • Bei Auflösung der Gesellschaft haben die Sparaktien das Vorkaufsrecht bei der $6.7$ Kapitalerstattung bis zum Erreichen des Betrags von Euro 0,55 pro Aktie.
  • 6.8 - Falls die Stamm- oder Sparaktien der Gesellschaft vom Handel ausgeschlossen sein sollten, kann der Sparaktionär die Gesellschaft gemäß den Modalitäten laut Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung, die innerhalb von zwei-Monaten nach Ausschluss vom Handel eigens einberufen wurde, um Umwandlung seiner Aktien in Stammaktien ersuchen,
  • 6.9 - Die Organisation der Sparaktionäre wird vom Gesetz und von der vorliegenden Satzung geregelt. Die Aufwendungen in Bezug auf die Organisation der Sonderversammlung der Kategoriemitglieder und für die Vergütung des gemeinsamen Vertreters gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Artikel 7

7.1 - Die Aktien sind unteilbar. Bei Mitinhaberschaft werden die Rechte der Mitinhaber von einem gemeinsamen Vertreter ausgeübt. Die vollständig eingezahlten Aktien können Inhaberaktien sein, talls dies gesetzlich zulässig ist. In diesem Fall kann jeder Aktionär beantragen, dass seine Aktien auf seine Kosten in Namensaktien und umgekehrt umgewandelt werden.

  • $7.2$ - Als Domizil der Aktionäre gegenüber der Gesellschaft versteht sich zu sämtlichen Zwecken des Gesetzes das Domizil, das aus dem Gesellschafterbuch resultiert.
  • $7.3$ - Die etwaige Einführung oder Aufhebung von Bindungen an den Umlauf der Aktientitel verleiht den Gesellschaftern, die nicht an der Genehmigung des entsprechenden Beschlüsses teilgenommen haben, kein Rücktrittsrecht.

Artikel 8

  • Die Gesellschaft kann Anleihen ausgeben, woher sie die Modalitäten und die $8.1$ Bedingungen für die Platzierung festlegt.
  • Die Aufwendungen für die Organisation der Versammlung der Anleihegläubiger $8.2$ geht zu Lasten der Gesellschaft, die auch die Vergütung der gemeinsamen Ver teter in der gesetzlichen Form übernimmt, wenn seitens der Anleihegläubiger keine Vergätung festgelegt wurde, und zwar zu dem Höchstbetrag, der vom Vorstand für jede Ausgabe festgelegt wurde, wobei der jeweilige Umfang berücksichtigt wird.

VORSTAND

Artikel 9

  • $9.1$ - Die Gesellschaft wird von einem Vorstand verwaltet, der sich aus nicht weniger als sieben und nicht mehr als neunzehn Mitgliedern zusammensetzt, von denen die Vertreter des am schwächsten vertretenen. Geschlechts mindestens ein Drittel der Gesamtanzahl ausmachen, wobei im Falle einer Bruchzahl auf die nächsthöhere Einheit aufgerundet wird. Die Hauptversammlung bestimmt die Anzahl der Vorstandsmitglieder, eine Zahl, die bis zu einem anders lautenden Beschluss der Hauptversammlung unverändert bleibt.
  • 9.2 - Die Ernennung des Vorstandes erfolgt unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Bestimmungen aus dem Reglement, die auf Grundlage der Listen, die von den Gesellschaftern oder dem scheidenden Vorstand vorgelegt wurden, anwendbar sind.
  • 9.3 - Jeder Gesellschafter kann nur eine Liste vorlegen bzw. zu deren Vorlage beitragen, und jeder Kandidat kann sich bei sonstiger Nichtwählbarkeit nur in eine einzige Liste eintragen. Die Listen müssen gewährleisten, dass Kandidaten vorhanden sind, die die von Art. 148 gesetzesvertr. Dekr. 58/1998 und/oder vom Selbstregelungskodex der börsennotierten Gesellschaften vorgesehenen Anforderungen der Unabhängigkeit erfüllen, so dass mindestens die Hälfte der jeder Liste entnommenen Exponenten nach der Abstimmung über diese Anforderungen verfügt. Listen mit einer Anzahl von Kandidaten, die gleich oder höher als drei ist, müssen außerdem die Anwesenheit beider Geschlechter sicherstellen, so dass die Kandidaten des schwächer vertretenen Geschlechts mindestens ein Drittel der Gesamtanzahl ausmachen. Zwecks Anwendung der Anforderungen der Unabhängigkeit und des Geschlechts werden Bruchzahlen auf die höhere Einheit aufgerundet.
  • $9.4$ - Das Recht auf Vorlage der Listen steht nur den Gesellschaftern zu, die alleine oder gemeinsam mit anderen Gesellschaftern insgesamt Inhaber von Aktien sind, die mindestens 0.5% des Grundkapitals vertreten, das ein Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung hat bzw. im niedrigeren Ausmaß, das von den Regelungsbestimmungen verlangt wird, die von der innerstaatlichen Kommission für Gesellschaften und die Börse ausgegeben werden.
  • 9.5 - Zusammen mit jeder Liste müssen die Annahmeerklärungen der einzelnen Kandidaten bezüglich der Kandidatur und die Erklärungen hinterlegt werden die bestätigen, dass keine Gründe für Nichtwählbarkeit und Inkompatibilität vorhanden sind, sowie dass die vorgegebenen Anforderungen erfüllt werden, und alle weiteren Informationen, die von den anwendbaren Bestimmungen - auch der regelungsbezogenen - und von der Satzung verlangt werden. Zusammen mit den Erklärungen wird für jeden Kandidaten ein Lebenslauf hinterlegt, der die persönlichen und beruflichen Merkmale enthält, sowie Angaben in Bezug auf Verwaltungs- und Kontrollämter, die bei anderen Gesellschaften bekleidet werden, und bezüglich der Eignung, gemäß der gesetzlichen Kriterien und den von der Gesellschaft angewandten Kriterien als unabhängig qualifiziert zu werden. Etwaige Änderungen. die sich bis zur tatsächlichen Abhaltung der Versammlung ergeben sollten, müssen der Gesellschaft rechtzeitig bekannt gegeben werden.
  • « Jeder Stummberechtigte kann nur eine einzige Uiste wählen. 9.6
  • Der Vorstand wird wie folgt gewählt: $0.7$
  • a) der Liste, die die Mehrheit der Stimmen erzielt hat (sog. Mehrheitsliste) werden in der fortschreitenden Reilbenfolge, in der sie in der Liste angeführt sind, zwei Drittel der zu wählenden. Vorstandsmitglieder entnommen, wobei bei einer vorhandenen Bruchzahl auf die niedrigere Einheit abgerundet wird. Mindestens die Hälfte der

Vorstandsmitglieder, die der Mehrheitsliste entnommen wurden (mit Aufrundung auf die höhere Einheit, wenn eine Bruchzahl vorhanden ist) muss den Anforderungen der Unabhängigkeit gerecht werden, die von Art. 148 gesetzesvertr. 58-1998 und oder dem Selbstregelungskodex der börsennotierten Dekret Gesellschaften entsprechen; in Frmangelung wird der letzte Kandidat, der der Mehrheitsliste entnommen wurde und diesen Anforderungen nicht entspricht, durch den ersten Kandidaten der nicht gewählten Personen aus der gleichen Liste ersetzt, der jedoch diese Anforderungen erfüllt. Falls in der Mehrheitsliste keine ausreichend hohe Anzahl an unabhängigen Kandidaten vorhanden ist, kraft derer der Ersatz vorgenommen werden kann, integriert die Hauptversammlung das Organ mit den gesetzlich vorgesehenen Mehrheiten und garantiert die Erfüllung der Anforderung;

b) unbeschadet der anwendbaren Bestimmungen des Gesetzes und des Reglements in Bezug auf die Grenzen für die Verbindung mit der Mehrheitsliste werden, die übrigen Vorstandsmitglieder den anderen Listen entnommen; zu diesem Zweck werden die von den Listen erhaltenen Stimmen in der Folge durch fortschreitende interne Nummern dividiert, und zwar von eins bis zur Anzahl der zu wählenden Vorstandsmitglieder

Die erhaltenen Quotienten werden den Kandidaten jeder dieser Listen gemäß der Reihenfolge fortschreitend zugewiesen, die von diesen jeweils vorgesehen ist. Die den Kandidaten der verschiedenen Listen auf diese Weise zugeteilten Quotienten werden in eine einzige Rangliste in abstetgender Reihenfolge aufgenommen. Als gewählt gelten die Kandidaten, die die höchsten Quotienten erhalten naben, unbeschadet der Tatsache, dass mindestens die Hälfte der Kandidaten, die jeder Liste entnommen wurden (mit Aufrundung auf die höhere Einheit, wenn es sich um eine Bruchzahl handelt), im Besitz der Unabhängigkeitsantorderungen laut Art. 148 gesetzesvertr. Dekr. 58-1998 und oder dem Selbstregelungskodex der börsennotierten Gesellschaften sein muss: in Ermangelung dieser Voraussetzung wird der letzte gewählte Kandidat, der diese Anforderung nicht erfüllt, durch den ersten der nicht gewählten Kandidaten der gleichen Liste ersetzt, der diese Anforderung hingegen erfüllt. Falls innerhalb der gleichen Liste keine ausreichend hohe Anzahl an unabhängigen Kandidaten vorhanden ist, um den Ersatz vorzunehmen, geltend die nächsten Kandidaten als gewählt, die der Unabhängigkeitsanlorderung gerecht werden, wobei nach der Reihenfolge der wie oben gebildeten einheitlichen Rangliste vorgegangen wird. Andernfalls integrien die Hauptversammlung das Organ mit den gesetzlich vorgesehenen Mehrheiten und garantiert die Erfüllung der Anforderung.

Falls mehrere Kandidaten den gleichen Quotienten erhalten haben, gilt der Kandidat der Liste als gewählt, die noch kein Vorstandsmitglied gewählt oder die geringste Anzahl an Vorstandsmitgliedern gewählt hat.

Falls noch keine dieser Listen ein Vorstandsmitglied gewählt hat bzw. alle die gleiche Anzahl an Vorstandsmitgliedern gewählt baben, gilt im Rahmen dieser Listen der Kandidat als gewählt, der die höchste Anzahl an Stimmen erhalten hat. Falls bei mehreren Listen bei gleichem Quotienten auch eine gleiche Anzahl an Stimmen vorliegt, nimmt die gesamte Hauptversammlung eine neue Abstimmung vor; der Kandidat, der die einfache Stimmenmehrheit erlangt, gilt dann als gewählt.

Falls die Zusammensetzung des sich hieraus ergebenden Kollegialorgans nich, die Einhaltung des Gleichgewichts zwischen den Geschlechtern ermöglicht, werden unter Berücksichtigung der Auflistungsreihenfolge die letzten gewählten Kandidaten der Mehrheitsliste mit dem stärker vertretenen Geschlecht um die Anzahl reduzien, die erforderlich ist, um die Erfüllung der Anforderung zu gewährleisten, und sie werden durch die ersten, nicht gewählten Kandidaten des schwächer vertretenen Geschlechts aus der gleichen Liste ersetzt. Falls in der Mehrheitsliste keine ausreichend hohe Anzahl an Kandidaten des schwächer vertretenen Geschlechts vorhanden ist, kraft derer der Ersatz vorgenommen werden kann, integriert die Hauptversammlung das Organ mit den gesetzlich vorgesehenen Mehrheiten und garantiert die Frülllung der Anforderung. Der Ersatz der gewählten Kandidaten, die dem. stärker vertretenen Geschlecht angehören und die - die Unabhängigkeitsanforderungen gemäß Art. 148 gesetzesvertr. Dekr. 5° 1998 und oder Selbstregelungskodes der börsennotierten Gesellschaften erfüllen, muss

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TELECOM ITALIA · SATZUNG

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auf jeden Fall durch Personen erfolgen, die diese Anforderungen analog dazu erfüllen.

  • 9.8 - Bezüglich der Ernennung von Vorstandsmitgliedern, die aus irgendeinem Grund nicht gemäß der hier vorgeschenen Vorgangsweise ernannt wurden, beschließt die Hauptversammlung mit den gesetzlichen Mehrheiten, wobei die Beachtung der Anforderungen laut Gesetz und Satzung in Sachen Zusammensetzung des Kollegialorgans sichergestellt wird.
  • Falls im Laufe des Geschäftsjahres eines oder mehrere Vorstandsmitglieder 9.9 ausfallen, wird gemäß Art. 2386 ital. BGB vorgegangen, wobei die Beachtung der Anforderungen laut Gesetz und Satzung in Sachen Zusammensetzung des Kollegialorgans sichergestellt wird.
  • 9.10 Jedes Mal, wenn die Mehrheit der Komponenten des Vorstandes wegen beliebiger Gründe oder Ursachen wegfällt, verstehen sich die übrigen Vorstandsmitglieder als zurückgetreten. Ihre Abtretung hat ab dem Zeitpunkt Wirkung, an dem der Vorstand kraft Ernennung durch die Hauptversammlung wieder zusammengesetzt wurde.
  • 9.11 Anfässlich der erster. Wiederernennung des Vorstandes nach der Hauptversammlung vom 15. Mai 2012 wurde der Anteil, der dem schwächer vertretenen Geschlecht vorzubehalten ist, auf ein Fünftel der Gesamtzahl beschränkt, mit Aufrundung auf die höhere Einheit, falls eine Bruchzahl vorliegt.

Artikel 10

  • 10.1 Der Vorstand wählt unter seinen Mitgliedern einen Präsidenten falls die Hauptversammlung nicht schon hierfür gesorgt hat - und kann einen oder mehrere Vizepräsidenten ernennen...
  • 10.2 Falls der Präsident abwesend oder verhinden ist, wird er durch den äftesten Vizepräsidenten vertreten, falls ein solcher ernannt wurde, oder - in Ermangelung eines Vizepräsidenten - durch das älteste Vorstandsmitglied.
  • 10.3 Der Vorstand kann einen Schriftführer wählen, der nicht unbedingt Vorstandsmitghed sein muss.

Artikel 11

  • $11.1$ Der Präsident oder dessen Vertreter beruft den Vorstand am Sitz der Gesellschaft oder anderswo aus eigener Initiative ein, und wenn er einen schriftlichen Einberufungsantrag von mindestens zwei amtierenden Vorstandsmitgliedern oder von den Aufsichtsratsmitgliedern erhält. Der Präsident gibt vorab die Themen bekannt, die anlässlich der Vorstandssitzung behandelt werden und sorgt dafür, dass allen Vorstandsmitgliedern unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände angemessene Informationen über die zu prüfenden Sachverhalten zur Verfügung gestellt werden.
  • 11.2 Die Einberufung erfolgt unter Berücksichtigung der Vorankündigungsfristen mit geeigneten Mitteln normalerweise mindestens fünf lage vor der Versammlung, außer in dringenden Fällen, in denen die Einberulung jedoch auf jeden Fall zwölf Stunden vorher zu erfolgen hat.
  • Die Aufsichtsratsmitglieder werden innerhalb der gleichen Frist über die $11.3 -$ Einberufung in Kenntnis gesetzt.
  • Die Beteiligung an den Vorstandssitzungen kann mit Hilfe von $11.4$ Felekommunikationsmitteln erfolgen, die die Beteiligung an der Debatte und den Erhalt der gleichen Informationen für alle Beteiligten gestatten, falls der Präsident oder sein Vertreter feststellen sollten, dass diese Vorgangsweise erforderlich ist.

Artikel 12

12.1 - Der Vorstand ist für die Feitung der Gesellschaft verantwortlich, da er für alle

10 - 14

Belange zuständig ist, die kraft Gesetz oder Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.

$12.2$ - Der Zuständigkeit des Vorstandes sind innerhalb der gesetzlichen Grenzen die Entscheidungen bezüglich der Eingliederung von Gesellschaften in die Telecom-Italia oder deren Abspaltung zu Gunsten der Telecom Italia zugewiesen, an denen die Telecom Italia mindestens 90% der Aktion oder Anteile besitzt, die Reduzierung des Grundkapitals bei Rücktritt des Gesellschafters, die Anpassung der Satzung an rechtliche Bestimmungen, die Verlegung des Gesellschaftssitzes innerhalb des italienischen Staatsgebiets, sowie die Einrichtung oder Auflassung von Niederlassungen.

Artikel 13

  • $13.1$ - Für die Ausführung der Beschlüsse und die Leitung der Gesellschaft kann der Vorstand unter Beachtung der gesetzlichen Grenzen:
  • einen Exekutivausschuss ernennen und dessen Befugnisse sowie die Anzahl dessen Mitglieder festsetzen;
  • einem oder mehreren Vorstandsmitglieder eventuell mit der Qualifizierung als geschäftsführende Vorstandsmitglieder entsprechende Befugnisse übertragen, wobei er die Grenzen der Bevollmächtigung festlegt:
  • einen oder mehrere Generaldirektoren ernennen, sowie die ihnen zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse festlegen;
  • Beauftragte auch unter den Vorstandsmitgliedern für bestimmte Tätigkeiten und für eine geitlich begrenzte Dauer ernennen.
  • 13.2 Der Vorstand kann in seinen eigenen Reihen Ausschüsse mit beratenden und konstruktiven Funktionen einrichten, wobei er deren Aufgaben und Befugnisse festsetzt.
  • 13.3 Der Vorstand bestimmt nach vorheriger Finholung der Meinung des Aufsichtsrats den leitenden Angestellten, der für die Abfassung der Buchungsunterlagen der Gesellschaft zuständig ist. Unbeschadet der Abberufung aus wichtigem Grund endet das Amt des leitenden Angestellten, der für die Abfassung der Buchungsunterlagen der Gesellschaft zuständig ist, nach Einholung der Meinung des Aufsichtsrats gemeinsam mit dem Vorstand, der ihn ernannt hat.
  • 13.4 Der leitende Angestellte, der für die Abfassung der Buchungsunterlager der Gesellschaft zuständig ist, muss ein Experte in Verwaltung, Finanzen und Kontrolle sein und die Anforderungen der Ehrenhaftigkeit erfüllen, die für die Vorstandsmitglieder festgelegt wurden. Der Verlust der Anforderungen führt zur Enthebung aus dem Amt, die vom Vorstand innerhalb von dreißig Tagen ab der Kenntnis des Mangels erklärt werden muss.

Artikel 14

  • 14.1 Die delegierten Organe berichten dem Vorstand und dem Aufsichtsrat über die erbrachten Tätigkeiten, über den allgemeinen Verlauf der Verwaltung, über ihre vorherschbare Emwicklung und über die Transaktionen, die in wirtschaftlicher, finanzieller und vermögensbezogener Hinsicht am erheblichsten sind und die von der Gesellschaft oder von beherrschten Gesellschaften vorgenommen wirden; insbesondere erstatten sie über die Transakttonen auf eigene Rechnung oder auf die Rechnung Dritter Bericht, an denen sie ein Interesse haben, oder die von der Rechtsperson beeinflusst werden, die Leitungs- und Koordinierungstätigkeiten ausübt, falls eine solche vorhanden ist. Die Müteilung erfolgt umgehend und auf jeden Fall mindestens einmal pro Quartal anfässlich der Suzungen oder in Schriftform.
  • Innerhalb der Fristen und mit den für die Informationen an den Markt $14.2$ vorgeschenen Modalitäten wird der gemeinsame Vertreter der Sparaktionäre vom

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Vorstand oder von eigens delegierten Personen über die Transaktionen der Gesellschaft informiert, die den Verlauf der Notierungen der Aktien dieser Kategorie beeinflussen können

Artikel 15

  • 15.1 Die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten und bei Gericht steht dem Präsidenten zu, und wenn er abwesend oder verhindert ist, dem Vizepräsidenten, falls ein solcher ernannt wurde; sie steht auch jeweils voneinander getrennt jedem der geschäftsführenden Vorstandsmitglieder zu.
  • 15.2 Die gesetzlichen Vertreter aus dem vorherigen Absatz sind dazu befälligt, Befugnisse zur Vertretung der Gesellschaft zu erteilen, auch anfässlich eines Prozesses, wobei auch die Befugnis zur Erteilung einer Untervollmacht besteht.

Artikel 16

16.1 - Die Vorstandsmitglieder haben das Recht auf Erstattung der Kosten, die sie zur Ausübung ihrer Funktionen getragen haben. Die ordentliche Hauptversammlung beschließt außerdem eine jährliche Vergütung zu Gunsten des Vorstandes. Diese Vergütung bleibt nach ihrer Festlegung unveränden, bis die Hauptversammlung eine andere Entscheidung trifft.

AUFSICHTSRATSMITGLIEDER

Artikel 17

  • $17.1$ - Der Aufsichtsrat setzt sich aus fünf festen Aufsichtsratsmitgliedern zusammen, wovon mindestens zwei dem schwächer vertretenen Geschiecht angehören. Die Hauptversammlung ernennt ebenfalls vier vertretende Aufsichtsratsmitglieder, zwei pro Geschlecht.
  • $17.2$ - Zu den Zwecken der Vorgaben aus Art. 1 Absatz 2 Buchstahen b) und c, der Regelung laui Dekret des Justizministers Nr. 162 vom 30. März 2000 werden die Tätigkeitssektoren und Sachgebiete in Bezug auf Telekommunikation, Informatik, Telematik, Elektronik und multimediale Tätigkeiten, sowie Sachgebiete bezüglich privat- und verwaltungsrechtlicher Disziplinen, wirtschaftlicher Disziplinen und auf die Betriebsorganisation bezogene Disziplinen als Sektoren betrachtet, die eng mit dem Sektor der Gesellschaft zusammenhängen.
  • Die Ernennung des Aufsichtsrats erfolgt unter Einhaltung der gesetzlichen $17.3$ Bestimmungen und der Bestimmungen aus dem Reglement, die auf Grundlage der von Gesellschaftern vorgefegten Listen anwendbar sind.
  • 17.4 - Jeder Gesellschafter kann nur eine Liste vorlegen bzw. hierzu beitragen, und jeder Kandidat kann sich het sonstiger Nichtwählbarkeit nur in eine einzige Liste eintragen.
  • 17.5 Das Recht auf Vorlage der Listen steht nur den Gesellschaftern zu, die alleine oder gemeinsam mit anderen Gesellschaftern insgesamt Inhaber von Aktien sind, die mindestens 0.5% des Grundkapitals vertreten, das ein Stimmrecht hat bzw. im niedrigeren Ausmaß, das von den Regelungsbestimmungen verlangt wird, die von der nationalen Kommission für Gesellschaften und die Börse zur Vorlage der Kandidatenlisten zur Ernennung des Vorstandes ausgegeben werden.
  • 17.6 Zusammen mit jeder Liste müssen die Annahmeerklärungen der einzelnen Kandidaten bezüglich der Kandidatur und die Erklärungen hinterlegt werden, die bestätigen, dass keine Gründe für Nichtwählbarkeit und Inkompatibilität vorhanden sind, sowie dass die vorgegebenen Anforderungen erfüllt werden, und alle weiteren Informationen, die von den anwendbaren Bestimmungen - auch der regelungsbezogenen - und von der Satzung verlangt werden.
  • 177 Zusammen mit den Erklärungen wird für jeden Kandidaten ein Lebenslauf hinterlegt, der die persönlichen und beruflichen Merkmale emhält, sowie die Angaben in Bezug auf Verwaltungs- und Kontrollämter, die bei anderen Gesellschaften bekleidet werden. Etwaige Änderungen, die sich bis zur tatsächlichen Abhaltung der Versammlung ergeben sollten, müssen der Gesellschaft rechtzeitig bekannt gegeben werden.
  • 17.8 Die Listen sind in zwei Abschnutte unterteilt: einer für die Kandidaten für das Amt des festen Aufsichtsratsmitglieds und einer für die Kandidaten für das Ami des vertretenden Aufsichtsratsmitglieds. Die Listen, die in einem der beiden Abschnitte oder in beiden Abschnitten eine Anzahl von Kandidaten enthalten, die gleich oder höher als drei ist, müssen die Anwesenheit beider Geschlechter in diesem Abschnitt sicherstellen, so dass die Kandidaten des schwächer vertretenen Geschlechts mindestens ein Drittel der Gesamtanzahl ausmachen; im Falle einer Bruchzahl wird auf die obere Einheit aufgerundet. Der erste der Kandidaten aus jedem Abschnitt wird unter den Abschlussprüfern ausgewählt, die im eigens hierfür vorgesehenen Verzeichnis eingetragen sind and die die Tätigkeit der Abschlussprüfung im Laufe eines Zeitraums von mindestens drei Jahren ausgeübt haben.
  • 17.9 Jeder Stimmberechtigte kann nur eine einzige Liste wählen
  • 17.10 Der Aufsichtsrar wird wie folgt gewählt.
  • a) der Liste, die die Mehrheit der Stimmen erzielt hat (sog. Mehrheitsliste) werden in der fortschreitenden Reihenfolge, in der sie in der Liste aufgeführt sind, drei feste

$\mathcal{V}^{\ast}_{\mathbf{g}}$ $\rightarrow$

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Aufsichtsratsmitglieder und zwei vertretende Aufsichtsratsmitglieder entnommen;

  • b) unbeschadet der Bestimmungen des Gesetzes und des Reglements in Bezug auf die Grenzen der Verbindung mit der Mehrheitsliste werden zwei feste Aufsichtsratsmitglieder und ebenso viele vertretende Aufsichtsratsmitglieder den anderen Listen (sog. Minderheitslisten) entnommen.
  • Die aus den Minderheitslisten erhaltenen Stanmen werden zu diesem Zweck durch eins und durch zwei dividiert. Die erhaltenen Quotienten werden den Kandidaten des einen und des anderen Abschnitts jeder dieser Listen gemäß der von diesen vorgesehenen Reihenfolge zugewiesen.
  • Die den Kandidaten der verschiedenen Listen auf diese Weise zugewiesenen Quotienten werden jeweils in einer einzigen Rangliste in absteigender Reihenfolge für die Ernennung zum festen Aufsichtsratsmitglied und in einer einzigen Rangliste in absteigender Reihenfolge für die Ernennung zum vertretenden Aufsichtsratsmitglied angeordnet; die Personen, die die zwei höchsten Quotienten erhalten haben, gelten als gewählt.
  • Bei Gleichstand gilt der Kandidat der Liste als gewählt, die noch kein Aufsichtsratsmitglied gewählt hat beziehungsweise wird - hilfsweise - eine neue Abstimmung per Stichwahl durch die gesamte Hauptversammlung vorgenommen; der Kandidat, der die einfache Stimmenmehrheit erlangt, gilt dann als gewählt.
  • Falls die Zusammensetzung des sich hieraus ergebenden Kollegialorgans oder der Kategorie der vertretenden Aufsichtsratsmitglieder nicht die Einhaltung des Gleichgewichts zwischen den Geschlechtern ermöglicht, werden unter Berücksichtigung der Auflistungsreihenfolge im jeweiligen Abschnitt die letzten gewählten Kandidaten der Mehrheitsliste mit dem stärker vertretenen Geschlecht um die Anzahl reduziert, die erforderlich ist, um die Erfüllung der Anforderung zu gewährleisten, und sie werden durch die ersten, nicht gewählten Kandidater des schwächer vertretenen Geschlechts aus der gleichen Liste und aus dem gleichen Abschnitt ersetzt. Falls im betroffenen Abschnitt der Mehrheitsliste keine ausreichend hohe Anzahl an Kandidaten des schwächer vertretenen Geschlechts vorhanden ist, kraft derer der Ersatz vorgenommen werden kann, emennt die Hauptversammlung die fehlenden festen oder vertretenden Aufsichtsratsmitglieder mit den gesetzlich vorgeschenen Mehrheiten und garantiert die Erfüllung der Anforderung.
  • 17.11 Die Hauptversammlung ernennt den Präsidenten des Aufsichtsrats, indem sie ihn unter den festen Mitgliedern aus den Minderheitslisten auswählt.
  • 17.12 Bezüglich der Ernennung von Aufsichtsratsmitgliedern, die aus irgendeinem Grund nicht gemäß der hier vorgesehenen Vorgangsweise ernannt wurden, beschließt die Hauptversammlung mit den gesetzlichen Mehrheiten, wobei die Beachtung der Anforderungen laut Gesetz und Satzung in Sachen Zusammensetzung des Kollegialorgans und der Kategorie der vertretenden Aufsichtsratsmitglieder sichergestellt wird.
  • 17.13 Falls ein Aufsichtsratsmitglied, das respektive der Mehrheitsliste oder einer der Minderheitslisten entnommen wurde, aus dem Amt scheidet, folgen in altersmäßiger Reihenfolge und unbeschadet der Beachung der Anforderungen in Sachen Zusammensetzung des Kollegialorgans, die in der Satzung enthalten sind, die Vertreter nach, die der Mehrheitsliste bzw. den Minderheitslisten entnommen wurden. Die Ernennung von Autsichtsratsmitgliedern zwecks Ergänzung des Kollegiums gemäß Art. 2401 ital. BGB wird von der Hauptversammlung mit absoluter Mehrheit der Stimmberechtigten beschlossen, und auf jeden Fall unter Beachtung des Grundsatzes der notwendigen Vertretung der Minderheiten, sewie der satzungsmäßigen Anforderungen in Bezug auf die Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern. Wenn ein Autsichtsratsnutglied aus den Minderheitenlisten aus dem Amt scheidet, versteht sich der Grundsatz der notwendigen Vertretung der Minderheiten als erfüllt, wenn ein den Minderheitslisten enmonimenes vertretendes Aufsichtsratsmitglied emannt wird

  • 17.14 Nach vorheriger Mitteilung an den Präsidenten des Vorstandes kann der Aufsichtsrat gemäß Gesetz die Haaptversammlung, den Vorstand oder den Exekutivausselauss einberufen. Besagte Einberufungsbefugnis kann individuell von jedem Aufsichtsratsmitglied ausgeübt werden, ausgenommen der Befugnis zur Einberufung der Hauptversammlung, die von nicht weniger als zwei Aufsichtsratsmitgliedern ausgeübt werden darf

  • 17.15 Die Beteiligung an den Aufsichtsratssitzungen kann mit Hilfe von Telekommunikationsmitteln erfolgen, die die Beteiligung an der Debatte und den Erhalt der gleichen Informationen für alle Beteiligten gestatten, falls der Prüsident feststellen sollte, dass diese Vorgangsweise erforderlich ist.
  • 17.16 Bei Verhinderung des Präsidenten wird dieser durch das andere feste Aufsichtsratsmitglied vertreten, das den Minderheitslisten entnommen wurde,
  • 17.17 Anlässlich der ersten Wiederernennung des Aufsichtsrats nach der Hauptversammlung vom 15. Mai 2012 wurde der Anteil, der dem schw"cher vertretenen Geschlecht vorzubehalten ist, auf ein Fünftel der Gesamtzahl beschränkt, mit Aufrundung auf die höhere Einheit, falls eine Bruchzahl vorliegt.

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HAUPTVERSAMMLUNG

Artikel 18

  • 18.1 Die Hauptversammlung wird jedes Mal dann einberufen, wenn der Vorstand dies für zweckmäßig erachtet oder wenn ihre Einberufung kraft Gesetzes erforderlich ist. Falls die außerordentliche Hauptversammlung nach der zweiten Einberufung nicht zusammentritt, kann es zu einer dritten Einberufung kommen. Der Vorstand hat im Übrigen die Befugnis, die ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung gemäß Gesetz per einmaliger Finberufung einzuberufen.
  • 18.2 Die ordentliche Hauptversammlung wird zu den gesetzlichen Bedingungen mindestens einmal pro Jahr einberufen, und zwar binnen spätestens 180 Tagen ab Geschäftsjahresabschluss Sie beschließt über die gesetzlichen Belange und autorisiert die Vornahme von Transaktionen mit Parteien, die mit der Gesellschaft in Verbindung stehen, in den Fällen und mit den Modalitäten, die von der speziellen Prozedur des Vorstandes gemäß den geltenden Vorschriften vorgesehen sind.
  • 18.3 Die Sonderversammlung der Sparaktienbesitzer wird vom gemeinsamen Vertreter der Sparaktionäre einberufen bzw. vom Vorstand der Gesellschaft, und zwar "edes Mal, wenn diese es für zweckmäßig erachten oder wenn ihre Einberufung kraft Gesetzes erforderlich ist.
  • 18.4 Die ordentliche Hauptversammlung, die außerordentliche Hauptversammlung und die Sonderversammlung der Besitzer von Sparaktien muss nicht unbedingt am a gesetzlichen Sitz zusammentreten, der Abhaltungsort muss sich jedoch in Italien befinden.

Artikel 19

  • 19.1 Unter Beachtung der geltenden Vorschriften können die Stimmberechtigten in der Versammlung der ordentlichen Aktionare ihre Stimme vor der Versammlung per Korrespondenz abgeben beziehungsweise auf elektronischem Weg, wenn dies in der Einberufungsmitteilung vorgesehen ist und gemäß den darin vorgesehenen Modalitäten.
  • Jeder Stimmberechtigte kann sich bei der Versammlung vertreten lassen, indem er $19.2$ innerhalb der gesetzlichen Grenzen einer natürlichen Person oder einer Rechtsperson eine entsprechende Vollmacht aussiellt. Die Gesellschaft hat die Befugnis, für jede Versammlung eine oder mehrere Personen zu designieren, denen die Stimmberechtigten gemäß der geitenden Regelung eine Vollmacht ausstellen können. Die eventuell designierten Personen und die notwendigen Anleitungen zur Vorgangsweise sind in der Einberufungsmitteilung bezüglich der Sitzung angeführt.
  • 19.3 Die elektronische Zustellung der Vollmacht kann über den entsprechenden Abschnitt auf der Internetseite der Gesellschaft oder durch Übersendung per E-Mail gemäß den Modalitäten, die in der Emberufungsmitteilung bezüglich der Versammlung angeführt sind, erfolgen,
  • 19.4 Zur Vereinfachung der Stimmabgabe per Vollmacht seitens der ordentlichen Aktionäre, die bei der Gesellschaft und bei von ihr beherrschten Gesellschaften beschäftigt sind und Aktionärsverbänden angehören, die den von den einschlügigen Vorschriften vorgeschenen Antorderungen entsprechen, werden den Verbänden, die einen entsprechenden Antrag stellen, eigene Räumlichkeiten für die Kommunikation und die Erbringung ihrer Tatigkeiten zur Verfügung gestellt; dies erfolgt gemäß den Fristen und Modalitäten, die der Vorstand direkt oder über von ihm delegierte Personen festsetzt

Artikel 20

  • Der Präsident des Vorstandes oder dessen Vertreter übernimmt den Vorsitz der $20.1$ ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung und regelt deren

  • $\mathbf{H}$ Abwicklung, die gleiche Funktion wird bei der Sonderversammlung der Sparaktienbesitzer vom gemeinsamen Vertreter übernommen. In Ermangelung respektive des Vorstandspräsidenten (und seines Vertreters) oder des gemeinsamen Vertreters übernimmt den Vorsitz der Versammlung die Person, die mit Ja-Stimme der Mehrheit des bei der Sitzung vertretenen Kapitals gewählt wurde.

  • 20.2 Der Vorsitzende der Sitzung überprüft unter anderem, ob die Versammlung ordnungsgemäß zusammengetreten ist, er versichert sich der Identität und der Legitimierung der Anwesenden, leitet die Arbeiten, und kann auch eine andere Reihenfolge für die Diskussion der Themen festlegen, die in der Einberufungsmitteilung angegeben sind.Der Vorsitzende trifft geeignete Maßnahmen, damit die Debatte und die Abstimmungen geordnet verlaufen, er legt die Modalitäten fest und überprüft die Ergebnisse: er kann unter den Beteiligten einen oder mehrere Stimmenzähler auswählen.

  • 20.3 Der Schriftführer wird durch die Ja-Stimmen der Mehrheit des Kapitals ernaant, das bei der Sitzung vertreten ist, und muss nicht unbedingt unter den Aktionären ausgewählt werden.
  • $20.4$ - Die Abwicklung der Gesellschafterversammlungen wird durch das Gesetz, die vorliegende Satzung und - beschränkt auf die ordentlichen und außerordentlichen Versammlungen - durch das Reglement der Versammlungen geregelt, das per Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft genehmigt wurde.

Artikel 20-bis

Transitorische Klausel

Gemäß den Vorgaben der Agéncia Nacional de Telecomunicações "ANATEL" aus der Entscheidung vom 22. Dezember 2014, die im Folgenden am 12. März 2015 geändert wurde, versteht sich die Ausübung sämtlicher Verwaltungsrechte (direitos politicos) der Telefónica S.A. bei der Telecom Italia und bei den von dieser beherrschten Gesellschaften (einschließlich Tim Celular S.A. und Intelig Telecomunicações Ltda.) als ausgesetzt, mit besonderer Bezugnahme auf:

  • i. die Designierung der Mitglieder des Vorstandes, des Aufsichtsrats und des Exekutionsausschusses bzw. aller anderen Gesellschaftsorgane mit gleichwertigen Aufgaben der genannten Gesellschaften;
  • ii. die Ausübung des Stimm- und Vetorechts seitens Telefönica S.A. bei den Versammlungen bzw. innerhalb aller Gesellschaftsorgane mit gleichwertigen Aufgaben der Telecom Italia und der genannten Gesellschaften:
  • iii, die Beteiligung tzwecks Berechnung des Präsenz- und Beschlussquorums) an den Versammlungen bzw. an irgendeinem Gesellschaftsorgan mit gleichwerugen Aufgaben der Telecom Italia und der genannten Gesellschaften.

Die vorgenannten Einschränkungen überwiegen gegenüber den anderen Bestimmungen der Gesellschaftssatzung der Telecom Italia, die mit ihnen nicht kompatibel sind, so das die Telefôniea S.A. stets von der Teilnahme, der aktiven Beteiligung, der Ausübung des Stimm- oder Vetorechts oder der Registrierung ihrer Anwesenheit (zwecks Berechnung des Präsenz- und Beschlussquorums) in Bezug auf sämtliche Beschlüsse, die von der Telecom Italia oder den genannten Gesellschaften getroffen werden, ausgeschlossen ist,

Der Inhalt des vorliegenden Artikels 20-bis ist wirksam, so lange Telefönica Aktionär von Telecom Italia ist, unabhängig von der Anzahl der Aktien bzw. bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Kontrollsachbestände, die Gegenstand der Einschränkung sind und im Fall ANATEL (Ato nº 454, 22, Januar 2015) festgestellt wurden, keine Wirkung mehr haben.

辖。

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GESCHAFTSJAHA - GEWINNE

Artikel 21

  • 21.1 Das Geschäftsjahr der Geseilschaft endet jeweils am 31. Dezember.
  • 21.2 Von den aus dem Jahresabschluss resultierenden Nettogewinnen müssen 5% davon abgezogen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden, bis diese eine Höhe erreicht hat, die einem Fünftel des Grundkapitals entspricht.
  • 21.3 Der Restbetrag wird für die Zuweisung der von der Hauptversamndung beschlossenen Dividende verwendet und für die anderen Zwecke, die die Hauptversammlung als zweckdienlich oder notwendig erachtet.
  • 21.4 Der Vorstand kann im Laufe des Geschäftsjahres Vorschüsse auf die Dividende an die Aktionäre ausschütten.

$\hat{\mathcal{L}}$ $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ $\hat{\mathcal{A}}$ $\omega_{\rm c}$ $\sim$

$\sigma_{\rm{eff}}$ and

FUSIONE TRANSFRONTALIERA

tra

Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Deutschland Holding GmbH

RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Fondamenti legali ed economici della Fusione. $1.$

$\begin{array}{cc} \mathbf{S}{\mathbf{S}} & \mathbf{S}{\mathbf{S}} & \mathbf{S}{\mathbf{S}} \ \mathbf{S}{\mathbf{S}} & \mathbf{S}{\mathbf{S}} & \mathbf{S}{\mathbf{S}} \end{array}$

Telecom Italia Deutschland Holding GmbH ("TIDE" o la "Società Incorporanda") è una società interamente controllata da Telecom Italia S.p.A. ("TI" o la "Società Incorporante").

Le Società Incorporanda e la Società Incorporante sono congiuntamente qui di seguito denominate anche le "Società Partecipanti alla Fusione".

Viene proposto che TIDE venga fusa mediante incorporazione in Ti (la "Fusione"). Lo scopo della Fusione è quello di trasferire tutte le attività e le passività di TIDE, ai sensi delle disposizioni legislative rispettivamente applicabili, la legge tedesca sulle trasformazioni (Umwandlungsgesetz, "UmwG") ed il codice civile italiano (CCI) e il Decreto Legislativo n. 108/2008, alla società incorporante, come successione? a titolo universale ai sensi del diritto tedesco, contestualmente allo scioglimento di TIDE. Attraverso, la l Fusione, TIDE si scioglierà automaticamente, senza entrare in liquidazione, e TI diventerà il diretto titolari di tutte le attività e le passività di TIDE, ivi inclusi tutti i diritti e le obbligazioni attraverso successio titolo universale ai sensi della legge tedesca.

La ragione generale per la Fusione è di semplificare e di ottimizzare la struttura legale e di gestione delle società del Gruppo Telecom Italia, al quale TIDE appartiene, eliminando tutti i costi riferiti a TIDE. Pertanto, si prevede che dalla Fusione risulteranno una riduzione di costi ed un incremento di efficienza.

TIDE è stata in passato la società holding della partecipazione detenuta dal Gruppo Telecom Italia in HanseNet Telekommunikation GmbH. Tale investimento è stato dismesso nel febbraio 2010 e TIDE è sostanzialmente inattiva da allora, pur avendo continuato a gestire attività post-closing, quali vertenze attuali o potenziali da parte dell'acquirente della predetta partecipazione. Tali vertenze erano assistite da una garanzia rappresentata da un importo depositato in un conto escrow detenuto da TIDE. Nel giugno 2015, essendo state risolte tutte le vertenze, tale conto escrow è stato chiuso. TIDE non ha effettuato alcuna attività da allora. Conseguentemente, lo scioglimento di TIDE darà luogo ad un risparmio dei costi operativi.

$\,1\,$

2. Sintesi ed effetti della Fusione

La Fusione sarà realizzata mediante una fusione transfrontaliera ai sensi della Direttiva 2005/56/EC sulle Fusioni transfrontaliere delle società di capitali (la "Direttiva"). La Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo n. 108/2008 (la "Normativa Italiana") e nell'ordinamento tedesco in particolare attraverso la Legge concernente l'implementazione delle norme per la partecipazione dei dipendenti in caso di fusioni transfrontaliere (MgVG) e la "Second Amendment Law" alla "Transformation Law", in particolare attraverso l'inclusione del decimo capitolo del Libro Secondo deila "Transformation Law" tedesca (UmwG) (Sec da 122a a 122l) (la "Normativa Tedesca"). Entrambe le fonti normative stabiliscono una serie di passaggi che devono essere svolti al fine di effettuare una fusione transfrontaliera. Entrambe le legislazioni italiana e tedesca prevedono una fusione transfrontaliera, e le Società partecipanti alla fusione sono di tale categoria e tipo da essere considerate come entità che possono fondersi ai sensi della Sezione 2 paragrafo 1 della Direttiva, della Normativa Tedesca e della Normativa Italiana.

La Fusione sarà realizzata in forma tale che la Società incorporante acquisirà l'intero patrimonio tutte le attività e passività della Società Incorporanda inclusi tutti i diritti e le passività ai sensi degli articoli da 2.501 a 2.505 quater ITCC, ossia attraverso una successione a titolo universale ai sensi della legge tedesca, ai sensi delle Sezioni 122a para. 1 in nesso alla Sez. 2 No. 1 UmwG e il Libro Secondo della UmwG attraverso una fusione mediante incorporazione (Verschmelzung zur Aufnahme) e la Società Incorporanda si estinguerà senza essere posta in liquidazione.

La data di riferimento della Fusione ai sensi degli articoli 122c paragrafo 2 n. 6 Um vG e dell'articolo 2.504bis comma 3 del CCI (che ai sensi della legge italiana ricomprendono il trattamento contabile e fiscale delle operazioni condotte dalla Società Incorporanda) sarà il 1° gennaio 2016 (Data di Efficacia Contabile Della Fusione).

In aggiunta a questa Relazione dell'Organo Amministrativo, gli Amministratori sia di TI, sia di TIDE hanno redatto un progetto comune di fusione che stabilisce i termini della Fusione (il "Progetto Comune Di Fusione").

La bozza del Progetto Comune di Fusione sarà approvata dagli Amministratori di TIDE e dal Consiglio di Amministrazione di TI attraverso una delibera priva di particolari requisiti formali.

Una volta approvata, la bozza di Progetto Comune di Fusione sarà depositata dalla Società Incorporante presso il registro delle imprese di Milano, Italia, e dalla Società Incorporanda presso il registro delle imprese del tribunale locale di Francoforte sul Meno, Germania. Inoltre, talune informazioni relative alle Società

$\overline{2}$

Partecipanti alla Fusione ed alla Fusione saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel registro commerciale tedesco.

Almeno 30 (trenta) giorni dopo il deposito del Progetto Comune di Fusione e la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale italiana, il Consiglio di Amministrazione di TI avrà facoltà di approvare il Progetto comune di fusione, attraverso un atto notarile italiano. Il Progetto comune di fusione sarà altresì firmato ed approvato da parte degli Amministratori di TIDE attraverso un atto notarile tedesco.

I soci della Società Incorporante che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il registro delle imprese italiano, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata dalla sua assemblea dei soci.

Almeno 2 (due) mesi dopo il deposito del Progetto Comune di Fusione, qualora ai creditori di TIDE che ne abbiano titolo e ne abbiano fatto richiesta siano state fornite le garanzie potenzialmente richieste,gli Amministratori di TIDE avranno facoltà di richiedere presso il tribunale locale (Amtsgericht) di Francoforte sul Meno, Germania l'attestazione che i requisiti per la fusione transfrontaliera con riferimento a TIDE sono soddisfatti.

Nella misura in cui tutti i creditori aventi diritto alla garanzia ai sensi della Sez. 122j UmwG abbiano ricevuto un'adeguata garanzia e i requisiti per la fusione transfrontaliera con riferimento a TIDE siano soddisfatti il tribunale locale di Francoforte sul Meno - registro di commercio - rilascerà un certificato di pre-fusione gi sensi della Sez. 122i UmwG. $O$ ATO $\lambda$

Nella misura in cui nessun creditore si opponga alla Fusione, fermo quanto previsto dall'art. 2445 CCI, quale richiamato dall'art. 2503, comma 2, CCI, il Notaio italiano rilascerà un certificato preliminare di fusione, dichiarando che tutte le attività di pre-fusione sono state effettuate.

Subordinatamente al rilascio dei predetti certificati preliminari di fusione, la Fusione sarà realizzata attraverso un atto notarile di fusione da perfezionarsi in Italia ed entrerà in vigore all'iscrizione di tale atto paesso il registro delle imprese di Milano, Italia. Ci si attende che la Fusione sarà perfezionata durante i primi mesi del 2016.

In conseguenza della Fusione la proprietà, titolo e possesso delle attività e delle passività di TIDE saranno automaticamente trasferiti alla Società incorporante. Poiché la Fusione deve realizzarsi come fusione per incorporazione di una società interamente controllata (come definita all'art. 2.505 del CCI ed alla Sezione 122c para.3 UmwG), nessuna azione sarà emessa dalla Società incorporante quale corrispettivo della Fusione. A seguito della Fusione, TIDE si estinguerà senza essere posta in liquidazione. Le attività di TIDE saranno continuate dalla Società Incorporante.


3. Conseguenze della Fusione per gli azionisti.

La Fusione sarà realizzata come una fusione per incorporazione di una società interamente controllata in conformità all'art. 2.505 del CCI ed alla Sezione 122c para. 3 UmwG. Né denaro né azioni saranno attribuiti come corrispettivo della Fusione.

All'efficacia della Fusione: (i) la proprietà, titolo e possesso, delle attività e delle passività della Società Incorporanda passeranno alla Società incorporante per effetto di legge e (ii) TIDE sarà estinta senza essere posta in liquidazione. La Fusione non avrà alcun impatto sul capitale sociale della Società Incorporante.

Un'offerta di compensazione in denaro ai sensi della Sez. 122i UmwG non è effettuata in quanto non vi sono azionisti di minoranza nella Società incorporanda che potrebbero opporsi alla delibera di approvazione dell'assemblea degli azionisti della Società Incorporanda. Di conseguenza, questa Relazione non illustra tale aspetto.

4. Conseguenze della Fusione per i creditori.

Come conseguenza della Fusione, persone o entità che erano creditori di TIDE prima dell'efficacia della Fusione, diventeranno creditori della Società incorporante al momento dell'efficacia della Fusione. Gli Amministratori di TI e di TIDE ritengono che il patrimonio della Società Incorporante fornirà, dopo la Fusione, una garanzia non inferiore ai creditori della Società Incorporanda che le loro pretese vengano soddisfatte.

a) Diritti dei creditori della Società Incorporanda

I creditori della Società Incorporanda possono, ai sensi della sezione 122j UmwG, chiedere una garanzia per i crediti preesistenti o venuti in essere entro 15 giorni dalla pubblicazione del progetto di fusione o di una sua bozza presso il registro commerciale del tribunale locale (Amtsgericht) di Frankfurt/Main, in conformità al combinato disposto delle sezioni 122d comma 2 UmwG e 10 HGB (Handelsgestzbuch, Codice Commerciale tedesco), sempre che non abbiano diritto a chiedere l'immediato adempimento.

Tale diritto è esercitato mediante richiesta scritta, attestante il fondamento giuridico e l'ammontare della pretesa, entro due mesi dalla data di pubblicazione del Progetto e fornendo adeguata prova che la fusione metta a rischio il soddisfacimento del credito.

La richiesta è da indirizzarsi direttamente alla Società Incorporanda: Telecom Italia Deutschland Holding GmbH, Wilhelm Leuschner Straße 23, 60329 Frankfurt am Main.

4

Presso tale indirizzo è possibile richiedere ogni informazione sulle modalità per l'esercizio dei diritti dei creditori e dei soci di minoranza.

Addizionalmente, i creditori delle società partecipanti alla fusione possono chiedere una garanzia al sensi del combinato disposto delle sezioni 122a paragrafo 2 e 22 UmwG.

In base a tale previsione i creditori delle società partecipanti alla fusione hanno diritto a ricevere una garanzia, sempre che non abbiano diritto a chiedere l'adempimento immediato, purché ne facciano richiesta scritta, attestante il fondamento giuridico e l'ammontare della pretesa, entro sei mesi dal giorno in cui si considera perfezionata l'iscrizione della fusione presso il registro commerciale della sede della società di cui sono creditori, ai sensi del combinato disposto della sezione 122a paragrafo 2 UmwG e 19 paragrafo 3 UmwG e sezione 10 HGB.

I creditori potranno peraltro esercitare tale diritto solo fornendo adeguata prova che la fusione pregiudichi il loro credito.

I creditori riceveranno informativa di questo diritto nella pubblicazione dell'iscrizione della fusione ai sensi del combinato disposto delle sezioni 122a paragrafo 2 UmwG e 22 paragrafo 1 comma 3 UmwG. $C$ $C$ $U$

Il diritto a ricevere garanzia non si applica ai creditori che, in caso di insolvenza, abbiano diritto ad essere soddisfatti in via prioritaria da parte di un fondo collaterale costituito a loro protezione in base a previsioni di legge e supervisionato dallo stato.

Tale diritto è da esercitarsi avverso la Società Incorporante:

Via Gaetano Negri 1-20123 Milano, Italia.

b) Diritti dei creditori della Società Incorporante

I creditori della Società Incorporante italiana possono fare opposizione alla fusione avanti al Tribunale competente nei 60 giorni successivi all'approvazione del progetto di fusione da parte dell'assemblea.

5. Conseguenze della Fusione per i dipendenti.

Non vi sono dipendenti di TIDE. Pertanto, la Fusione non avrà ripercussioni occupazionali nelle Società Partecipanti alla Fusione.

Dopo il completamento della Fusione, l'attività della Società Incorporante resterà e sarà continuata senza cambiamenti. Non vi sono ulteriori misure che potrebbero avere influenza sui dipendenti e i loro rappresentanti.

S.

La Fusione non ha alcun impatto sull'influenza dei dipendenti. Poiché la Società Incorporanda non ha dipendenti e pertanto nessun dipendente sarà trasferito alla Società Incorporante in esito alla Fusione, le disposizioni di legge italiana concernenti la Sezione 47 della Legge n. 428/90, nonché le previsioni del MgVG tedesco non avranno applicazione e pertanto non vi sarà alcuna procedura regolante i dettagli della partecipazione dei dipendenti (i.e. comitato di negoziazione speciale).

6. Conseguenze della Fusione per i titolari di obbligazioni.

Non vi sono titolari di obbligazioni di TIDE.

Come prescritto dall'art. 2.503-bis del Codice Civile italiano, i titolari di obbligazioni convertibili di TI sono stati informati del loro diritto di convertire le obbligazioni in azioni TI, a mezzo di un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 13 agosto 2015. Nessun titolare di obbligazioni convertibili ha esercitato il diritto di conversione nel termine stabilito dalla legge.

7. Conseguenze della Fusione per le società collegate

TIDE non ha alcuna società controllata e TIDE non è parte di alcun accordo di collegamento. .

8. Interessi degli Amministratori di TIDE.

Gli Amministratori di TIDE sono i Signori Rodolfo Dolce e Luca Pulcinelli. Quest'ultimo è un dipendente di TI. All'efficacia della Fusione, le posizioni di Amministratori di TIDE cesseranno automaticamente. Nessun pagamento speciale sarà loro effettuato in relazione alla Fusione.

Per la Società Incorporante

TELECOM ITALIA S.p.A.

Il Presidente

Per la Società Incorporanda

Telecom Italia Deutschland Holding GmbH

Gli Amministraturi
C

6

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano Firmato Carlo Marchetti Nel mio studio, 17 novembre 2015

$\vec{q}^{\prime}$ .

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

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