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Telecom Italia Rsp

AGM Information Jan 8, 2026

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AGM Information

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NON DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

PROSPETTO INFORMATIVO SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio di TIM S.p.A., convocata per il giorno 28 gennaio 2026, alle ore 13:00 (unica convocazione), presso la sede della Società in Milano, Via Gaetano Negri n. 1.

PROMOTORE ED EMITTENTE

SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E RACCOLTA DELLE DELEGHE

Sodali & Co S.p.A.

Per informazioni è possibile contattare uno dei seguenti numeri:

800 126 341 (da rete fissa nazionale) / +39 06 85870096 / +39 340 4029760 (WhatsApp)

ovvero, consultare il sito internet https://transactions.sodali.com/ o inviare un'e-mail a: [email protected]

La sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF" o "Testo Unico della Finanza") nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti").

Il presente prospetto informativo per la sollecitazione di deleghe di voto è datato 8 gennaio 2026.

PREMESSA

La sollecitazione di deleghe di voto oggetto del presente prospetto (il "Prospetto") è rivolta alla generalità degli azionisti di risparmio (gli "Azionisti di Risparmio") di TIM S.p.A. ("TIM", la "Società", l'"Emittente" o il "Promotore"), in vista dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio di TIM S.p.A. (l'"Assemblea Speciale"), convocata per il giorno 28 gennaio 2026, alle ore 13:00 (unica convocazione), presso la sede della Società in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie: (i) attribuzione ai possessori delle azioni di risparmio della facoltà di conversione in azioni ordinarie, con pagamento di un conguaglio in denaro da parte della Società; e (ii) conversione obbligatoria in azioni ordinarie delle azioni di risparmio per le quali non sia esercitata la facoltà di conversione di cui al punto (i), parimenti con pagamento di un conguaglio in denaro da parte della Società. Modifica degli articoli 5, 6, 14, 18, 19 e 20 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ferma restando la facoltà del delegante di dare indicazioni di voto diverse, il Promotore intende svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale.

La sollecitazione sarà svolta avvalendosi di Sodali & Co S.p.A. ("Sodali & Co" o il "Soggetto Delegato") per la raccolta delle deleghe e l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea Speciale attraverso subdelega al Rappresentante Designato (come infra definito) in esercizio delle deleghe conferite a seguito e nell'ambito della sollecitazione.

La sollecitazione sarà svolta secondo criteri di informazione tali da garantire agli Azionisti di Risparmio di poter esprimere il proprio voto in modo consapevole, e al fine di incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale e in particolare all'Assemblea Speciale e alle deliberazioni che la stessa sarà chiamata ad assumere.

In allegato sub "A" al presente Prospetto viene altresì pubblicato, ai sensi della disciplina applicabile, lo specifico modulo per il conferimento della delega di voto (il "Modulo di Delega").

La documentazione relativa all'Assemblea Speciale è a disposizione del pubblico presso la sede sociale TIM di Milano, Via G. Negri n. 1, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate SDIR-NIS, gestito da Computershare S.p.A., all'indirizzo internet www.1info.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppotim.it/assemblea.

Sezione I - Informazioni relative all'Emittente e all'Assemblea Speciale

1 Denominazione e sede sociale dell'Emittente.

La società emittente le azioni di risparmio per le quali viene richiesto il conferimento di delega di voto è TIM S.p.A. con Sede Legale in Milano Via Gaetano Negri n. 1, Direzione Generale e Sede Secondaria in Roma Via di Val Cannuta n. 182, con capitale sociale pari a euro 11.677.002.855,10 interamente versato, Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi 00488410010.

Le azioni di risparmio TIM sono ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codici ISIN: IT 0003497176; IT0003497184. TIM, in quanto società quotata, è soggetta alle prescrizioni normative relative agli emittenti titoli quotati in un mercato regolamentato.

2 Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.

L'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio della Società è convocata per il giorno 28 gennaio 2026, alle ore 13:00 (unica convocazione), presso la sede della Società in Milano, Via Gaetano Negri n. 1.

3 Materie all'ordine del giorno.

L'Assemblea Speciale è convocata con il seguente ordine del giorno:

  1. Conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie: (i) attribuzione ai possessori delle azioni di risparmio della facoltà di conversione in azioni ordinarie, con pagamento di un conguaglio in denaro da parte della Società; e (ii) conversione obbligatoria in azioni ordinarie delle azioni di risparmio per le quali non sia esercitata la facoltà di conversione di cui al punto (i), parimenti con pagamento di un conguaglio in denaro da parte della Società. Modifica degli articoli 5, 6, 14, 18, 19 e 20 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4 Elenco della documentazione predisposta dall'Emittente ed indicazione del sito internet in cui tale documentazione è disponibile.

La Società, in relazione all'Assemblea Speciale, ha predisposto la seguente documentazione:

  • 1) l'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale;
  • 2) la relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF dal Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, comprensiva del testo integrale della proposta di deliberazione;
  • 3) il presente Prospetto informativo di sollecitazione di deleghe di voto con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale;
  • 4) il Modulo di Delega (i.e. il modulo di adesione alla presente sollecitazione di deleghe di voto riportato in allegato sub "A"al presente Prospetto);
  • 5) l'avviso di sollecitazione di deleghe di voto promossa da TIM.

La suddetta documentazione è a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate SDIR-NIS, gestito da Computershare S.p.A., all'indirizzo internet www.1info.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppotim.it/assemblea, anche in linea con le altre modalità indicate nel Capo I, Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti.

Si ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea Speciale si svolgerà, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135 TUF, individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati di Milano (il "Rappresentante Designato"), o suoi sostituti in caso d'impedimento.

La Società predisporrà altresì e renderà disponibili sul proprio sito internet all'indirizzo www.gruppotim.it/assemblea, nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale:

  • a) il modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF; e
  • b) il modulo per il conferimento di delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-novies TUF.

In considerazione di quanto precede, gli Azionisti di Risparmio che non intendono aderire alla presente sollecitazione ma comunque votare sulle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente all'Assemblea Speciale possono farlo mediante le seguenti due modalità alternative:

  • conferendo gratuitamente delega con istruzioni di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile sul sito internet dell'Emittente www.gruppotim.it/assemblea;
  • ferma la necessità che siano conferite al Rappresentante Designato, conferendo a quest'ultimo deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con facoltà di utilizzare gli appositi modelli di delega ordinaria e/o subdelega disponibili sul sito internet dell'Emittente www.gruppotim.it/assemblea.

Gli Azionisti di Risparmio che intendano aderire alla presente sollecitazione non devono utilizzare i moduli di delega sopra elencati alle lettere a) e b) che saranno resi disponibili sul sito

dell'Emittente (i.e., i moduli per il conferimento di delega e/o subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies o 135-novies del TUF), ma solo il Modulo di Delega allegato sub "A" al presente Prospetto (sopra elencato al n. 4), reperibile sul sito internet www.gruppotim.it/assemblea, e sul sito internet di Sodali & Co https://transactions.sodali.com/. Gli Azionisti di Risparmio, a norma dell'articolo 130 TUF, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell'Emittente e di ottenerne copia a proprie spese.

Sezione II - Informazioni relative al Promotore

1 Denominazione e forma giuridica del Promotore.

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è la società emittente, TIM S.p.A.

Il Promotore si avvale, per la raccolta delle deleghe di voto e per la manifestazione del voto nell'Assemblea Speciale (come detto attraverso subdelega al Rappresentante Designato), dell'ausilio di Sodali & Co S.p.A., società che offre consulenza e servizi di shareholder communications e di proxy voting alle società quotate, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee. Sodali & Co ha sede legale in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 6, capitale sociale di Euro 200.000, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, Codice Fiscale e P. IVA n. 08082221006.

L'adesione alla sollecitazione e il conferimento della delega al Soggetto Delegato attribuiscono a quest'ultimo la legittimazione a rappresentare l'Azionista di Risparmio nell'Assemblea Speciale esercitando (attraverso subdelega al Rappresentante Designato) il diritto di voto conformemente alle istruzioni impartite dall'Azionista di Risparmio medesimo.

La delega di voto ai sensi della presente sollecitazione può essere conferita al Soggetto Delegato sia da Azionisti di Risparmio retail (persone fisiche e giuridiche), sia da investitori istituzionali.

2 Sede sociale del Promotore.

Relativamente alle informazioni concernenti la sede del Promotore, che coincide con la società Emittente, si rinvia alla precedente Sezione I, Paragrafo 1, del presente Prospetto.

3 Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul Promotore. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi ad oggetto la medesima società.

Alla data del presente Prospetto, sulla base delle risultanze del Libro Soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e delle altre informazioni pubbliche comunque disponibili, i soggetti che risultano all'Emittente titolari di partecipazioni al capitale sociale di TIM rilevanti ai sensi dell'articolo 120 TUF sono quelli risultanti dalla seguente tabella.

Dichiarante Tipologia possesso Numero azioni ordinarie % sul capitale ordinario
Poste Italiane S.p.A. Diretto 4.187.269.890 27,32
(*)
BlackRock (**) Indiretto 781.803.742 5,10

(*) Con comunicazione resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120 del TUF, l'azionista Poste Italiane S.p.A. ha reso noto di essere venuto a detenere, in data 15 dicembre 2025, una partecipazione rappresentante il 27,315% del capitale ordinario di TIM, dichiarando di avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni TIM di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti, impegnandosi a cedere a parti non correlate, entro il termine di 12 mesi dalla data dell'acquisto, le azioni eccedenti la soglia del 25% e a non esercitare i correlati diritti di voto in tale periodo.

Alla data del presente Prospetto: (i) nessuna persona fisica o giuridica ha dichiarato di esercitare

(**) Partecipazione aggregata detenuta tramite 16 società controllate fra cui 6 società controllate con partecipazione potenziale di azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza scadenza e 4 società controllate con posizioni lunghe con regolamento in contanti ("Contracts for difference" senza data di scadenza).

il controllo sulla Società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 TUF ( 1 ); e (ii) sulla base delle informazioni a disposizione del pubblico, non risultano essere stati sottoscritti patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF.

4 Descrizione delle attività esercitate.

Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto sociale dell'Emittente:

  • "3.1 La Società ha per oggetto:
  • l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici, ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT (Information Communication Technology), cybersecurity, cloud, IOT per l'utilizzatore finale;
  • lo svolgimento di attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza;
  • lo svolgimento di attività in settori anche non connessi e strumentali, oggetto di iniziative commerciali anche congiunte con le attività di cui ai precedenti due alinea, quali energia, gas, prodotti finanziari e assicurativi, fermo restando comunque le autorizzazioni di legge, nonché ulteriori beni di consumo e servizi, in ogni caso finalizzate all'ottimizzazione e valorizzazione dell'impiego di strutture, risorse e competenze aziendali;
  • l'assunzione quale attività non prevalente di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe;
  • il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle società e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.".
  • 5 Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto.

Si segnala che, alla data del presente Prospetto, TIM: (i) detiene complessive n. 89.040.415 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,581% del capitale sociale ordinario e allo 0,42% del capitale sociale, per le quali il diritto di voto risulta sospeso ai sensi di legge; e (ii) non detiene azioni di risparmio in portafoglio.

Le società appartenenti al Gruppo TIM o comunque controllate da TIM non detengono azioni ordinarie o di risparmio dell'Emittente.

6 Nel caso in cui il Promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'Emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché

(1) In proposito, si precisa che, nella propria c.d. "dichiarazione delle intenzioni" del 26 maggio 2025 resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120, comma 4-bis, del TUF, l'azionista Poste Italiane S.p.A. ha ritenuto "[…] che, nelle attuali circostanze, la partecipazione acquisita sia classificabile di collegamento ai fini del bilancio del dichiarante, corrispondente, quindi, all'esercizio di un'influenza notevole".

il soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l'Emittente, non ha costituito usufrutto o pegno sui propri titoli detenuti in portafoglio né ha stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi.

7 Assunzione di posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente.

Alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l'Emittente, ha assunto la seguente posizione finanziaria tramite uno strumento derivato avente come sottostante azioni ordinarie TIM:

• un contratto di Total Return Swap, stipulato per finalità di hedging con una primaria controparte di mercato, avente ad oggetto l'assunzione di un'esposizione economica sintetica riferita a n. 140 milioni di azioni ordinarie TIM, pari allo 0,913% del capitale sociale ordinario e allo 0,656% del capitale sociale. Il contratto non prevede la consegna fisica delle azioni sottostanti, ma esclusivamente il regolamento per cassa del differenziale di valore dei titoli (cash settlement).

8 Situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 135-decies TUF, nonché ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'Emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi.

Il Promotore è lo stesso Emittente delle azioni di risparmio per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto.

In ragione della coincidenza del Promotore con l'Emittente, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti:

  • ove le istruzioni di voto del soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore (la "Proposta del Promotore" o la "Proposta"), quest'ultimo – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – è tenuto comunque ad esercitare il voto anche in modo difforme dalla propria Proposta (c.d. multi way proxy): pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare in maniera difforme dalla Proposta formulata dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione;
  • tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 137, comma 3, e 138, comma 2, e 138, comma 4, del Regolamento Emittenti, nonché anche in conformità alla Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020, il Promotore – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – non potrà in nessun caso esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato, neppure nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da far ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato una diversa istruzione di voto.

In relazione al Soggetto Delegato, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies TUF.

9 Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione.

Il Promotore non ha ricevuto alcun finanziamento per la promozione della presente sollecitazione di deleghe.

10 Indicazione dell'eventuale sostituto.

Fermo restando che, come detto, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea Speciale potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai fini della sollecitazione, della raccolta e dell'esercizio della delega, il Promotore si avvarrà del Soggetto Delegato nelle persone di, in via disgiunta tra loro e in relazione alle quali, per quanto

a sua conoscenza, non ricorre alcuna delle situazioni ex articolo 135-decies del TUF:

  • − Andrea Di Segni nato a Roma il 17/04/1966 C.F. DSGNDR66D17H501N
  • − Fabio Bianconi nato a Urbino il 14/05/1980 C.F. BNCFBA80E14L500I
  • − Renato Di Vizia nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970 C.F. DVZRNT70M26B644G
  • − Iolanda Casella nata a Salerno il 18/11/1982 C.F. CSLLND82S58H703T

Sezione III - Informazioni sul voto

1 Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione oggetto di sollecitazione.

La sollecitazione viene promossa da TIM, società Emittente, con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale convocata per il 28 gennaio 2026, come riportato nella Premessa del presente Prospetto, proponendo di votare a favore della Proposta di deliberazione che segue.

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO VOTO SOLLECITATO

1. Conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie: (i) attribuzione ai possessori delle azioni di risparmio della facoltà di conversione in azioni ordinarie, con pagamento di un conguaglio in denaro da parte della Società; e (ii) conversione obbligatoria in azioni ordinarie delle azioni di risparmio per le quali non sia esercitata la facoltà di conversione di cui al punto (i), parimenti con pagamento di un conguaglio in denaro da parte della Società. Modifica degli articoli 5, 6, 14, 18, 19 e 20 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE

alla seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio di Telecom Italia S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'articolo 125 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, nonché in conformità all'Allegato 3A, Schema numero 6, al predetto regolamento;

delibera

di approvare, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio che rientra nella più ampia operazione di conversione facoltativa e obbligatoria sottoposta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società convocata, in unica convocazione, per il 28 gennaio 2026, approvandone in via espressa i relativi termini e condizioni, ivi inclusa la previsione per cui (i) la conversione facoltativa e obbligatoria avrà comunque efficacia prima della eventuale distribuzione di dividendi a valere sull'esercizio 2025 e (ii) pendente tale conversione, per quanto occorrer possa le azioni di risparmio non beneficeranno già a partire da (e a valere sui risultati de) l'esercizio 2025 dei privilegi patrimoniali eventualmente spettanti loro secondo lo statuto a oggi vigente."

Il set documentale relativo, tra l'altro, alle materie all'ordine del giorno oggetto e alla Proposta (ivi inclusa le relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ai sensi dell'art. 125-ter del TUF) è a disposizione presso la sede sociale TIM di Milano, Via G. Negri n. 1, sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppotim.it/assemblea e presso il

meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate SDIR-NIS, gestito da Computershare S.p.A., all'indirizzo internet www.1info.it.

***

2 Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel Prospetto e nel Modulo di Delega.

L'Emittente promuove la presente sollecitazione al fine di incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale e in particolare all'Assemblea Speciale e alla deliberazione che la stessa sarà chiamata ad assumere. In questa prospettiva, ferme le motivazioni che saranno di seguito indicate per la Proposta, la sollecitazione è – anzitutto e in via generale – motivata dall'intendimento dell'Emittente di offrire, anche tramite l'organizzazione del Soggetto Delegato e i servizi di assistenza da quest'ultimo forniti, uno strumento a beneficio degli azionisti, volto ad accrescere, con diligenza e in spirito di correttezza e trasparenza, la consapevolezza degli stessi in ordine alle questioni variamente attinenti al governo societario e sostenerne attivamente l'impegno efficace e sostenibile.

Ciò posto, di seguito sono indicate le ragioni sottese alla Proposta formulata dal Promotore e oggetto della presente sollecitazione. Attesa la coincidenza tra il Promotore e l'Emittente, per una più ampia e analitica illustrazione di dette ragioni si invitano gli Azionisti di Risparmio a esaminare la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, pubblicata il 29 dicembre 2025 sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.gruppotim.it/assemblea.

In particolare, l'Assemblea degli Azionisti Ordinari di TIM, convocata per il giorno 28 gennaio 2026 in unica convocazione, è chiamata a esprimersi in sede straordinaria su una operazione di conversione delle azioni di risparmio emesse della Società (le "Azioni di Risparmio") in azioni ordinarie TIM (le "Azioni Ordinarie"), che si articola ne: (a) l'attribuzione agli Azionisti di Risparmio della facoltà di convertire, in tutto o in parte, le proprie Azioni di Risparmio in Azioni Ordinarie secondo i seguenti termini di conversione: (i) un rapporto di conversione pari a n. 1 Azione Ordinaria per ciascuna Azione di Risparmio; più (ii) un conguaglio in denaro pari a complessivi Euro 0,12 per Azione di Risparmio, da corrispondersi da parte della Società in favore degli Azionisti di Risparmio che esercitino tale facoltà di conversione (la "Conversione Facoltativa"); e (b) la conversione obbligatoria in Azioni Ordinarie delle Azioni di Risparmio che non siano state oggetto di Conversione Facoltativa, secondo i seguenti termini di conversione: (i) un rapporto di conversione pari a n. 1 Azione Ordinaria per ciascuna Azione di Risparmio; più (ii) un conguaglio in denaro pari a complessivi Euro 0,04 per Azione di Risparmio, da corrispondersi da parte della Società in favore degli Azionisti di Risparmio (la "Conversione Obbligatoria", e congiuntamente alla Conversione Facoltativa, la "Conversione").

La Conversione Obbligatoria, che rientra nella più ampia operazione di Conversione, facoltativa e obbligatoria, sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti Ordinari della Società, assume rilevanza ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. (b), del TUF, ed è pertanto soggetta all'approvazione dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio della Società

La Conversione si inscrive nel contesto di una più ampia operazione societaria, che si compone altresì della riduzione del capitale sociale di TIM, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2445 cod. civ., a complessivi Euro 6.000.000.000,00, senza variazione del numero di azioni TIM in circolazione e con conseguente riduzione del loro valore nominale implicito (la "Riduzione di Capitale"). In ragione del collegamento funzionale tra le citate operazioni, la Riduzione di Capitale e la Conversione sono operazioni tra loro inscindibili.

La Conversione è altresì soggetta alle condizioni di efficacia esposte nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, pubblicata il 29 dicembre 2025 sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo (www.gruppotim.it/assemblea) cui si rimanda.

Quanto alle motivazioni sottese alla proposta, la Conversione si giustifica anzitutto nella prospettiva di razionalizzare la struttura del capitale sociale di TIM, realizzando quindi esigenze di semplificazione dell'assetto proprietario e, più in generale, della governance della Società e di riduzione dei costi di gestione connessi all'articolazione del capitale sociale in più categorie di azioni ammesse a quotazione. Invero, avuto anche riguardo al progressivo venir meno dell'interesse del mercato per le azioni di risparmio, si ritiene che la loro conservazione allo stato non risponda a un apprezzabile interesse sociale di TIM. La semplificazione e razionalizzazione della struttura del capitale sociale rappresenta una tendenza oramai consolidata verso cui il mercato converge. Basti considerare che allo stato solo n. 5 società italiane emittenti azioni quotate in mercati regolamentati – tra cui appunto TIM – mantengono una struttura del capitale articolata in azioni ordinarie e di risparmio. Per altro verso, la Conversione consentirebbe di ampliare il flottante complessivo delle Azioni Ordinarie, contribuendo a creare i presupposti per una maggiore liquidità del titolo TIM e, quindi, anche per un maggiore interesse del mercato e degli investitori istituzionali sul titolo.

In questa prospettiva, la Conversione consentirebbe (nel rispetto dei diritti e delle prerogative dei possessori delle Azioni di Risparmio, cui è altresì riconosciuta la possibilità di optare per la Conversione Facoltativa secondo i termini di conversione descritti in precedenza):

(a) agli Azionisti di Risparmio:

(i) di convertire le proprie Azioni di Risparmio in Azioni Ordinarie secondo termini di Conversione che esprimono i seguenti premi impliciti rispetto a: (x) i prezzi di chiusura al 19 dicembre 2025 (i.e., il giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio al mercato della Conversione) (la "Data di Riferimento"); e (y) la media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 e 3 mesi e nel mese precedenti la Data di Riferimento (inclusa):

Conversione
Facoltativa (2
)
Conversione
Obbligatoria (3
)
Rapporto di Conversione 1:1 1:1
Conguaglio per Azione € 0,1200 € 0,0400
Prezzo alla Data di Riferimento € 0,5744 € 0,5744
Premio implicito su prezzo alla Data di Riferimento 8,3% (5,6%)
Prezzo medio a 1 mese (*) € 0,5622 € 0,5622
Premio implicito su prezzo medio a 1 mese 10,6% (3,6%)
Prezzo medio a 3 mesi (**) € 0,5481 € 0,5481
Premio implicito su prezzo medio a 3 mesi 13,5% (1,1%)
Prezzo medio a 6 mesi (***) € 0,5117 € 0,5117
Premio implicito su prezzo medio a 6 mesi 21,6% 5,9%

(∗)19/12/2025 – 20/11/2025 (estremi inclusi). I giorni di chiusura del mercato non sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo.

(ii) a esito della Conversione (sia essa facoltativa od obbligatoria) di: (x) essere titolari di

(∗∗)19/12/2025 – 20/09/2025 (estremi inclusi). I giorni di chiusura del mercato non sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo.

(∗∗∗)19/12/2025 – 20/06/2025 (estremi inclusi). I giorni di chiusura del mercato non sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo.

(2) Calcolato come segue: Premio implicito = [(a*b+c) / d ] -1

dove: "a" indica il prezzo di chiusura alla Data di Riferimento dell'Azione Ordinaria pari a Euro 0,5020; "b" indica il rapporto di Conversione della Conversione Facoltativa; "c" indica il Conguaglio per la Conversione Facoltativa; e "d" indica prezzo preso a riferimento dell'Azione di Risparmio.

(3) Calcolato come segue: Premio implicito = [(a*b+c) / d ] -1

Azioni Ordinarie che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società e ne incorporano il relativo valore; (y) ricevere un titolo che presenta un maggior grado di liquidità in termini di volumi di negoziazione e che rientra nel perimetro della disciplina delle o.p.a. obbligatorie (che hanno ad oggetto solamente i titoli che attribuiscono il diritto di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 105, comma 2, del TUF); (z) compartecipare alla futura remunerazione degli Azionisti Ordinari in linea con le politiche di remunerazione degli Azionisti che potranno essere adottate dalla Società;

  • (b) agli attuali titolari di Azioni Ordinarie, di beneficiare del venir meno dei privilegi patrimoniali attribuiti alle Azioni di Risparmio;
  • (c) a tutti gli Azionisti di TIM, di beneficiare della maggior liquidità del titolo conseguente all'ampliamento del flottante delle Azioni Ordinarie a esito della Conversione; e
  • (d) alla Società, di razionalizzare e semplificare l'articolazione del proprio assetto azionario, beneficiando altresì di una riduzione dei costi di gestione connessi alla presenza di più categorie di azioni ammesse a quotazione.

In proposito, si precisa altresì che: (i) per effetto della delibera di Conversione (e in pendenza della Conversione medesima), le Azioni di Risparmio non beneficeranno per l'esercizio 2025 (e quindi già a valere sui risultati di tale esercizio) dei privilegi patrimoniali eventualmente spettanti loro ai sensi di statuto, dei quali si è tenuto conto nella determinazione dei termini di Conversione (come meglio illustrati nella relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, cui si rinvia); (ii) in ogni caso, l'efficacia della Conversione interverrà prima della data di pagamento dell'eventuale dividendo che, ricorrendone i presupposti, potrebbe essere distribuito a valere sui risultati dell'esercizio 2025. Di conseguenza, qualora l'Assemblea generale degli Azionisti della Società e l'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio dovessero approvare la proposta di Conversione, gli Azionisti di Risparmio non beneficeranno di alcun privilegio rispetto agli Azionisti Ordinari nella distribuzione di eventuali utili che dovessero risultare dal bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2025.

Per le ragioni illustrate in precedenza, il Promotore invita gli Azionisti di Risparmio a conferire delega per votare in favore della Proposta di approvare la Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio, che rientra nella più ampia operazione di Conversione facoltativa e obbligatoria sottoposta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di TIM, approvandone in via espressa i relativi termini e condizioni, per come illustrati nella relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi della disciplina applicabile.

*** 3 Delega di voto non rilasciata in conformità alla Proposta precisata al punto 1 della presente Sezione.

Essendo la sollecitazione di deleghe promossa da TIM, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, il Promotore è tenuto ad esercitare il voto – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – anche qualora la delega non sia rilasciata con istruzioni di voto conforme alla propria Proposta (c.d. multi-way proxy). Pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare in maniera difforme dalla proposta formulata dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione.

4 Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega. Null'altro da evidenziare.

dove: "a" indica il prezzo di chiusura alla Data di Riferimento dell'Azione Ordinaria pari a Euro 0,5020; "b" indica il rapporto di Conversione della Conversione Obbligatoria; "c" indica il Conguaglio per la Conversione Obbligatoria; e "d" indica prezzo preso a riferimento dell'Azione di Risparmio.

Sezione IV - Informazioni sul rilascio e revoca della delega

1 Validità della delega di voto.

Ai fini della validità della delega l'apposito Modulo di Delega deve essere sottoscritto e datato:

  • in caso di persona fisica, dal soggetto cui spetta il diritto di voto in Assemblea Speciale;
  • in caso di persona giuridica, dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale o procuratore munito di idonei poteri.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si ricorda che:

  • (a) ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea Speciale e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea Speciale (19 gennaio 2026 - record date);
  • (b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (19 gennaio 2026), saranno legittimati ad intervenire e a votare nell'Assemblea Speciale.

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di effettuare la comunicazione all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, attestante la propria legittimazione all'intervento nell'Assemblea Speciale e all'esercizio del diritto di voto.

La comunicazione dell'intermediario di riferimento deve pervenire alla Società entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea Speciale (ovverosia entro il 23 gennaio 2026). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-novies, comma 2, del TUF, nel caso in cui l'Azionista di Risparmio detenga azioni depositate in più conti titoli, potrà delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; potrà altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

2 Termine ultimo entro il quale il Modulo di Delega deve pervenire al Soggetto Delegato e modalità di trasmissione al Promotore.

Il Modulo di Delega deve pervenire al Promotore, attraverso Sodali & Co, entro le ore 23:59 del 26 gennaio 2026 mediante una delle seguenti modalità (il "Termine per la Delega"):

Sodali & Co S.p.A. Via Giovanni Paisiello, 6 00198 – Roma Alla c.a. del Dipartimento Retail

Nel caso in cui la delega sia inviata per posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare a mani a Sodali & Co l'originale ovvero inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi di legge.

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa:

  • (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, e
  • (ii) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica;
  • (iii) copia della comunicazione attestante la titolarità delle azioni inviata dagli intermediari alla Società.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in

relazione a deleghe pervenute successivamente al Termine per la Delega o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi alla legge.

3 Esercizio del voto da parte del Promotore in modo difforme da quello proposto.

Ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, ivi incluso l'articolo 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, e non trovando applicazione la fattispecie degli articoli 137, comma 3, e 138, comma 4, del Regolamento Emittenti, coincidendo il Promotore con l'Emittente, nonché in conformità alla Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020, trattandosi di un'assemblea in cui l'esercizio del diritto di voto può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, il Promotore non potrà in nessun caso esercitare – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – il voto in modo difforme dalle istruzioni indicate nel Modulo di Delega, neppure nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da fare ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato una diversa istruzione di voto.

4 Revoca della delega di voto.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore e del Soggetto Delegato entro le ore 12:00 del 27 gennaio 2026.

Dichiarazioni di responsabilità

Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dell'Emittente ai sensi della normativa vigente, il Promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente Prospetto e nel Modulo di Delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

***

Il Promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

***

Il presente Prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione.

Milano, 8 gennaio 2026

TIM S.p.A.

ELENCO ALLEGATI

Allegato "A": Modulo di Delega, pubblicato in data 8 gennaio 2026; Allegato "B": Appendice normativa.

∗ ∗ ∗

La presente documentazione non costituisce né può essere interpretata come una offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli cui si fa riferimento non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act") né in Australia, Canada, Giappone, o in qualsiasi altro Paese in cui l'offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di Autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (i "Paesi Esclusi"). I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a "U.S. Persons" (come definite ai sensi del Securities Act), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copia della presente documentazione, o di parti della stessa, non sono e non potranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi.

These materials do not constitute and may not be interpreted as an offer or an invitation to subscribe for or purchase securities. The securities referred to herein have not been and will not be registered in the United States pursuant to the

United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), nor in Australia, Canada, Japan, or in any other country where the offering or solicitation is subject to authorization by local authorities or is otherwise prohibited by law (the "Excluded Countries"). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States or to "U.S. Persons" (as defined under the Securities Act), unless they are registered under the Securities Act or an applicable exemption from the registration requirements under the Securities Act is available. Copies of these materials, or any portion thereof, are not and may not be sent, transmitted, or otherwise distributed, directly or indirectly, to the Excluded Countries.

NON DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

MODULO DI DELEGA

TIM S.p.A. (il "Promotore" o "TIM"), tramite Sodali & Co S.p.A. ("Sodali & Co" o il "Soggetto Delegato"), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la "Sollecitazione") con riferimento all'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio di TIM S.p.A., convocata per il giorno 28 gennaio 2026, alle ore 13:00 (unica convocazione), presso la sede della Società in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato, tra l'altro, sul sito internet di TIM www.gruppotim.it/assemblea, in data 21 dicembre 2025 (l'"Assemblea Speciale").

Il modulo di delega deve pervenire al Promotore, attraverso Sodali & Co, entro le ore 23:59 del 26 gennaio 2026 mediante una delle seguenti modalità (il "Termine per la Delega"):

Sodali & Co S.p.A. Via Giovanni Paisiello n. 6 00198 – Roma Alla C.A. del Dipartimento Retail

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, tramite il Soggetto Delegato, con una delle modalità sopra indicate, entro le ore 12:00 del 27 gennaio 2026.

Prima del rilascio della delega si dovrà prendere visione del Prospetto relativo alla Sollecitazione disponibile sul sito internet di TIM, www.gruppotim.it/assemblea e sul sito internet di Sodali & Co https://transactions.sodali.com/ (il "Prospetto").

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Delegante persona fisica
Il/la,
(nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto)
nato/a il,
residente a,
(città e indirizzo)
C.F, numero di telefono Email
(allegare copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità)

[in alternativa]

Delegante persona giuridica o altro ente

,
(ragione sociale del soggetto persona giuridica o dell'ente a cui spetta il diritto di voto)
con sede in
(città e indirizzo)
C.F./P.IVA, numero di telefono Email,
in
persona del suo legale rappresentante pro-tempore o procuratore a ciò legittimato
(allegare la seguente documentazione: copia fotostatica del documento di identità del delegante
in corso di validità e copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese ovvero
della procura speciale o altro atto da cui risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che
sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente.)
titolare del diritto di voto al
19
gennaio 2026
(c.d. record date) in qualità di:

(titolare
delle
azioni,
creditore
pignoratizio,
riportatore,
usufruttuario,
custode,
gestore,
rappresentante
legale o procuratore con potere di subdelega)
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
-
comunicazione n
(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
-
eventuali codici identificativi

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore (la "Proposta del Promotore" o la "Proposta"), quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato (e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato, come infra definito), secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalla Proposta del Promotore: pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare in maniera difforme dalle proposte formulate dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione;

PRESO ATTO che, come indicato nell'avviso di convocazione, sarà permesso l'intervento degli aventi diritto ed il voto in Assemblea esclusivamente tramite lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Milano Viale Majno n. 45, 20122, quale rappresentante designato di TIM ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"), il Promotore, e per esso il Soggetto Delegato, conferirà subdelega e fornirà istruzioni di voto in conformità al presente modulo di delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF al medesimo Rappresentante Designato;

PRESA VISIONE della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di TIM sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale e della Proposta di delibera in essa contenuta;

PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

DELEGA

il Promotore, e per esso Sodali & Co S.p.A. nella sua qualità di Soggetto Delegato alla Sollecitazione e raccolta delle deleghe e delegato alla manifestazione del voto, con sede in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 6, ovvero, ciascuno dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato in via disgiunta tra loro, in relazione ai quali, per quanto a conoscenza di TIM, non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"):

  • Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
  • Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
  • Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
  • Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLLND82S58H703T
a partecipare e votare all'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio di TIM sopra indicata come
da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n azioni di risparmio TIM
registrate
nel/i
conto/i titolipresso ABI
CAB (intermediario depositario)

Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-novies TUF nel caso in cui l'azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti

DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)

Ferma restando la facoltà del delegante di dare indicazioni di voto diverse, il Promotore intende svolgere la Sollecitazione con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale convocata per il 28 gennaio 2026, come riportato nella Premessa del Prospetto, sollecitando l'assunzione della seguente Proposta di deliberazione.

Conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie: (i)
attribuzione ai possessori delle azioni di risparmio della facoltà
di conversione in azioni ordinarie, con pagamento di un
conguaglio in denaro da parte della Società; e (ii) conversione
obbligatoria in azioni ordinarie delle azioni di risparmio per le
quali non sia esercitata la facoltà di conversione di cui al punto

(i), parimenti con pagamento di un conguaglio in denaro da
parte della Società. Modifica degli articoli 5, 6, 14, 18, 19 e 20 dello
statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
RILASCIA
LA
DELEGA
PER
VOTARE
LA
PROPOSTA
DEL
PROMOTORE
Proposta del Promotore:
"L'assemblea
speciale
dei
possessori
delle
azioni
di
risparmio di Telecom Italia S.p.A.,
-
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli articoli 72
e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB
del 14 maggio 1999, n. 11971, nonché in conformità
all'Allegato
3A,
Schema
numero
6,
al
predetto
regolamento;
RILASCIA LA DELEGA:
ASTENUTO
delibera

di approvare, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio che rientra nella più ampia operazione di conversione facoltativa e obbligatoria sottoposta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società convocata, in unica convocazione, per il 28 gennaio 2026, approvandone in via espressa i relativi termini e condizioni, ivi inclusa la previsione per cui (i) la conversione facoltativa e obbligatoria avrà comunque efficacia prima della eventuale distribuzione di dividendi a valere sull'esercizio 2025 e (ii) pendente tale conversione, per quanto occorrer possa le azioni di risparmio non beneficeranno già a partire da (e a valere sui risultati de) l'esercizio 2025 dei privilegi patrimoniali eventualmente spettanti loro secondo lo statuto a oggi vigente." RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La Sezione B) del modello di delega previsto dall'Allegato 5C del Regolamento Emittenti è omessa in quanto il Promotore è anche società emittente.

La Sezione C) del modello di delega previsto dall'Allegato 5C del Regolamento Emittenti è parimenti omessa in quanto non sussistono deliberazioni che non siano oggetto di sollecitazione da parte del Promotore

DATA FIRMA

TIM tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'Informativa Privacy pubblicata sul sitohttps://www.gruppotim.it/it/footer/privacy.html

La presente documentazione non costituisce né può essere interpretata come una offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli cui si fa riferimento non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act") né in Australia, Canada, Giappone, o in qualsiasi altro Paese in cui l'offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di Autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (i "Paesi Esclusi"). I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a "U.S. Persons" (come definite ai sensi del Securities Act), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copia della presente documentazione, o di parti della stessa, non sono e non potranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi.

These materials do not constitute and may not be interpreted as an offer or an invitation to subscribe for or purchase securities. The securities referred to herein have not been and will not be registered in the United States pursuant to the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), nor in Australia, Canada, Japan, or in any other country where the offering or solicitation is subject to authorization by local authorities or is otherwise prohibited by law (the "Excluded Countries"). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States or to "U.S. Persons" (as defined under the Securities Act), unless they are registered under the Securities Act or an applicable

exemption from the registration requirements under the Securities Act is available. Copies of these materials, or any portion thereof, are not and may not be sent, transmitted, or otherwise distributed, directly or indirectly, to the Excluded Countries.

APPENDICE NORMATIVA

APPENDICE NORMATIVA

Disposizioni del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF) Parte IV Titolo III Sezione II-ter Deleghe di voto

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

    1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
    1. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
    1. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
    1. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
    1. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
    1. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
    1. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
    1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

    1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
    1. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  • a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  • b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  • c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  • d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  • e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  • f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
    1. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
    1. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate ...omissis

Art. 135-duodecies (Società cooperative) …omissis

Sezione III Sollecitazione di deleghe

Art. 136 (Definizioni)

    1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:
  • a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;

  • b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
  • c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

(Disposizioni generali)

    1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135 novies e 135-decies.
    1. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
    1. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
    1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
  • 4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

(Sollecitazione)

    1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
    1. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 139

(Requisiti del committente)

articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010

Art. 140

(Soggetti abilitati alla sollecitazione)

articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010

Art. 141

(Associazioni di azionisti)

omissis

Art. 142

(Delega di voto)

    1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
    1. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all' ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143

(Responsabilità)

    1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.
    1. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.
    1. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

    1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:
  • a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
  • b) sospendere l'attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
  • c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.
    1. La Consob può:
  • a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
  • b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;
  • c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.

    1. …comma abrogato dal D.Lgs n. 27/2010 ….
    1. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

Disposizioni del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti)

Titolo IV

Capo II

Sollecitazione di deleghe

Art. 135

(Definizioni)

Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", e "ultimo intermediario" stabilite nell'articolo 2 del Provvedimento del post-trading adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 13 agosto 2018, come successivamente modificato.

Art. 136

(Procedura di sollecitazione)

    1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, al gestore del mercato ed al depositario centrale delle azioni.
    1. L'avviso indica:
  • a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
  • b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
  • c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
  • d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso il gestore del mercato;
  • e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.
    1. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, al gestore del mercato e al depositario centrale nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. Il depositario centrale informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

    1. comma abrogato con delibera n. 17730/2011
    1. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.
    1. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.
    1. A richiesta del promotore:
  • a) il depositario centrale comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;
  • b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
  • i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
  • i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;
  • c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.
    1. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione al gestore del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.
    1. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.
    1. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

(Obblighi di comportamento)

    1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
    1. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.
    1. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
    1. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
    1. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.

    1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
    1. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

    1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
    1. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
    1. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
    1. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
    1. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
  • a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
  • b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
    1. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
    1. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139

(Interruzione della sollecitazione)

    1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.
    1. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.

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