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Technogym — Proxy Solicitation & Information Statement 2024
Nov 3, 2024
4494_egm_2024-11-03_2a4adfd3-dbbe-428b-98fa-dfbe8664d508.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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TECHNOGYM S.P.A. SEDE LEGALE IN CESENA, VIA CALCINARO, 2861 CAPITALE SOCIALE EURO 10.066.375,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLÌ-CESENA 315187 E CF 06250230965
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TECHNOGYM S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 3 DICEMBRE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

2. Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato. Modifiche conseguenti dell'art. 7 dello statuto sociale vigente.
Signori Azionisti,
la presente relazione viene resa ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), dell'art. 72 e dell'Allegato 3A del Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti").
Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto di Technogym S.p.A. ("Technogym" o la "Società") in materia di potenziamento del sistema di voto maggiorato.
1. Le proposte di modifica statutaria
Lo Statuto di Technogym attualmente in vigore prevede il riconoscimento di due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, come definito nello Statuto sociale.
La proposta che Vi viene sottoposta è quella di introdurre nello Statuto della Società la facoltà consentita dall'articolo 127-quinquies del TUF, novellato dalla legge n. 21/2024 (la "Legge Capitali"), che, al secondo comma, prevede la possibilità che gli statuti sociali possano disciplinare maggiorazioni del diritto di voto ulteriori rispetto alla maggiorazione "ordinaria", prevedendo l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi successivo all'iniziale periodo di maturazione della maggiorazione ordinaria durante cui l'azione sia appartenuta allo stesso soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, fino ad un massimo complessivo di dieci voti per azione.
Nel caso in cui la proposta di introduzione del voto maggiorato potenziato venisse approvata, coloro che non hanno mai provveduto a richiedere l'iscrizione all'Elenco Speciale potranno richiederla e, (i) dopo ventiquattro mesi dalla relativa iscrizione, matureranno la maggiorazione ordinaria del diritto di voto con attribuzione di due voti per ciascuna azione, come già previsto dallo Statuto vigente, (ii) dopo ulteriori dodici mesi di possesso continuativo dalla data di maturazione della maggiorazione ordinaria del diritto di voto avranno diritto all'attribuzione di un voto ulteriore, ovvero a tre voti per ciascuna azione; (iii) dopo altri dodici mesi di possesso continuativo delle azioni avranno diritto ad un ulteriore voto, ovvero a quattro voti per azione e così via, fino ad un massimo di dieci voti per ciascuna azione.
Ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF per l'azionista che abbia già maturato il secondo voto per azione in virtù della maggiorazione ordinaria, l'ulteriore periodo continuativo di 12 (dodici) mesi di detenzione decorre dalla iscrizione al Registro delle Imprese dalla delibera dell'assemblea dei soci che approva l'introduzione del potenziamento del diritto di voto maggiorato all'interno dello Statuto sociale.

2. Motivazioni delle modifiche statutarie proposte
L'istituto della maggiorazione del voto è stato introdotto per la prima volta dal legislatore italiano nel 2014 con l'obiettivo di stimolare una maggiore competitività del mercato italiano, da un lato, premiando gli azionisti "fedeli", costituendo presupposto per la realizzazione di strategie di medio lungo periodo e, dall'altro, aumentando la propensione dell'azionariato stabile a consentire e sostenere operazioni straordinarie con effetti potenzialmente diluitivi.
L'istituto del diritto di voto maggiorato era stato quindi adottato dalla Società con delibera dell'assemblea degli azionisti del 16 febbraio 2016, ritenendo il Consiglio di Amministrazione che tale istituto potesse rispondere ad esigenze di tutela di stabilità dell'azionariato, nel migliore interesse della Società stessa e di tutti i suoi stakeholders, al fine di perseguire uno sviluppo profittevole e sostenibile nel tempo della Società sul mercato.
Nonostante l'introduzione del voto maggiorato da parte del legislatore e l'ampia adozione dell'istituto da parte delle principali società quotate, il ridotto fattore di moltiplicazione non è stato considerato da parte del mercato sufficientemente efficiente per premiare gli azionisti fedeli e incentivare lo sviluppo e la crescita delle società mediante operazioni di apertura di capitali.
Pertanto, sono state sollevate diverse istanze volte a rafforzare gli obiettivi della maggiorazione del voto, mediante la proposta di introduzione di un meccanismo di aumento del moltiplicatore del diritto di voto, istanze che la Legge Capitali ha accolto.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'introduzione della maggiorazione potenziata del diritto di voto, fino al numero massimo di voti per azione previsto dall'articolo 127-quinquies del TUF, consenta di rafforzare il perseguimento dei medesimi obiettivi e interessi della Società, nonché, più in generale, degli stakeholders di Technogym che hanno motivato l'introduzione della maggiorazione ordinaria e, in particolare:
- (i) mettere a disposizione dell'azionariato interessato a investimenti di lungo termine un incentivo ulteriore a conservare la partecipazione nel capitale di Technogym nel tempo, in questo modo supportando la crescita di medio-lungo termine del valore della Società in contrasto con il fenomeno del c.d. short termism, ossia degli investimenti finalizzati al guadagno nel breve termine che si traducono spesso in comportamenti opportunistici sia in sede si espressione delle prerogative del socio che nell'operatività del socio sul mercato;
- (ii) incentivare l'azionariato stabile, che beneficia del potenziamento del diritto di voto nel tempo, a sostenere e supportare opportunità di crescita mediante operazioni sul capitale, anche potenzialmente diluitive, quali aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione riservati a nuovi investitori; acquisizioni mediante operazioni di scambio di azioni di nuova emissione Technogym con azioni di società target, operazioni di fusione o scissione, ma anche a rafforzare le capacità di retention delle risorse umane già in organico e attrattività per eventuali nuove risorse di alto profilo mediante l'adozione di piani di incentivazione al cui servizio si preveda l'emissione di nuove azioni.

3. Effetti che la modifica dell'attuale meccanismo di voto maggiorato avrebbe sugli assetti proprietari della Società
Si evidenzia che, anche ai fini della raccomandazione n. 2 del codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance"), alla data della presente Relazione, in base alle risultanze del libro soci della Società, integrate dalle comunicazioni Consob ricevute dalla Società ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del TUF e dalle informazioni a disposizione, gli azionisti che attualmente detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale in diritti di voto sono i seguenti:
- (i) TGH S.r.l. ("TGH"), società controllata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Nerio Alessandri, che detiene azioni rappresentative del 33,78% del capitale sociale della Società e il 50,48% dei diritti di voto;
- (ii) NIF HOLDING (ITALY) S.r.l. ("NIF"), società controllata da Public Investment Fund, che detiene azioni rappresentative del 6% del capitale sociale della Società e il 4,48% dei diritti di voto;
- (iii) GLASENBERG IVAN ("GI"), direttamente e per il tramite di SPAC S.A., che detiene azioni rappresentative del 5% del capitale sociale della Società e il 3,75% dei diritti di voto
Non vi sono ulteriori azionisti, oltre a TGH, iscritti nell'Elenco Speciale e che hanno conseguito la maggiorazione. In data 8 maggio 2024 NIF è stata iscritta nell'Elenco Speciale ma, alla data odierna, non ha ancora conseguito la maggiorazione del diritto di voto.
Nell'ipotesi in cui tutti gli azionisti attualmente iscritti nell'Elenco Speciale fossero gli unici a beneficiare della maggiorazione del diritto di voto rafforzata, con riferimento alla partecipazione iscritta nell'Elenco Speciale alla data della presente Relazione e sino al massimo di 10 volte il numero di azioni detenute che hanno conseguito la maggiorazione e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del voto, la percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea incrementerebbe, nel corso degli anni( 1 ).
Non si attende comunque che l'introduzione della maggiorazione dei diritti di voto comporti effetti significativi sugli assetti proprietari della Società e, men che meno, sulle strategie future della stessa.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 10, del TUF, non essendo diversamente previsto in Statuto, "la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale".
4. Iter decisionale seguito nella formulazione delle proposte di modifica statutarie
In ottemperanza alla raccomandazione n. 2 del Codice di Corporate Governance, si evidenzia che la presente proposta di modifica statutaria è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione in data 30 ottobre 2024, con conseguente sua sottoposizione all'Assemblea Straordinaria.
( 1 ) Ai sensi dall'art. 2357-ter, secondo comma, e dall'art. 2368, terzo comma, c.c., le azioni proprie di tempo in tempo detenute dalla Società vengono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea degli azionisti e sono, invece, escluse ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Nerio Alessandri, il Vicepresidente, Pierluigi Alessandri, e l'Amministratore Erica Alessandri, anche ai fini dell'art. 2391 del codice civile, hanno dichiarato il proprio interesse nei confronti della deliberazione in quanto (i) Nerio Alessandri è azionista di Orien S.r.l. (che detiene il 75% del capitale sociale di TGH), (ii) Pierluigi Alessandri è azionista di Path S.r.l. (che detiene il 25% del capitale sociale di TGH) e (iii) Erica Alessandri intrattiene rapporto di parentela con Nerio Alessandri e Pierluigi Alessandri.
La decisione di sottoporre la proposta statutaria in oggetto è stata assunta all'unanimità per le motivazioni di cui alla presente Relazione.
5. Diritto di recesso
Ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 8, del TUF, le modifiche proposte attribuiscono, qualora fossero approvate, il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, del codice civile, a coloro che non concorrano alla adozione della relativa deliberazione.
Si precisa che il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci recedenti in relazione a tutte o a parte delle azioni da essi detenute, tramite la trasmissione di una lettera raccomandata a/r spedita alla sede legale di Technogym S.p.A., Via Calcinaro n. 2861, 47521, Cesena (FO), non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di iscrizione della delibera di Assemblea Straordinaria di approvazione della presente modifica statutaria presso il Registro delle Imprese di Forlì-Cesena.
Un avviso relativo all'avvenuta iscrizione nonché gli ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso saranno forniti agli azionisti della Società in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
Gli azionisti che esercitino il diritto di recesso dovranno far pervenire una specifica comunicazione, effettuata da un intermediario autorizzato, attestante la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Straordinaria della Società che delibererà sulla modifica statutaria in parola e ininterrottamente fino alla data della comunicazione in oggetto.
Una volta scaduto il periodo di 15 giorni, le azioni della Società in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso saranno offerte agli altri azionisti e, successivamente, le azioni invendute potranno essere offerte a terzi; le azioni che eventualmente residuino e che non siano state vendute dovranno essere acquistate dalla Società al prezzo di liquidazione. La suddetta procedura di offerta e vendita, nonché il pagamento di ogni corrispettivo dovuto agli azionisti recedenti, saranno condizionati al mancato avveramento della Condizione, come di seguito definita.
Le azioni della Società per le quali sarà esercitato il recesso non possono essere vendute o costituire oggetto di atti di disposizione sino al trasferimento delle azioni medesime ovvero alla verifica dell'avveramento (in assenza di rinuncia) delle condizioni risolutive apposte alla modifica statutaria di cui sopra.
Ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, codice civile, il prezzo di liquidazione da riconoscersi ai soci recedenti per ciascuna azione per cui sia esercitato il diritto di recesso è pari ad Euro 9,401. Tale prezzo

è stato determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura dell'azione Technogym registrati nel Mercato Telematico Italiano di Borsa Italiana S.p.A. nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso, ossia il 3 novembre 2024.
La modifica statutaria proposta, qualora venga approvata, avrà efficacia a partire dalla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea straordinaria presso il Registro delle Imprese.
L'efficacia della modifica statutaria oggetto della presente relazione illustrativa verrà meno qualora l'ammontare eventualmente da pagarsi da parte della Società ai soci recedenti ecceda complessivamente l'importo pari ad Euro 100 milioni (la "Condizione") fermo restando, in ogni caso e per chiarezza, che l'ammontare del recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile.
Nel caso in cui la Condizione si avveri e conseguentemente la modifica statutaria dovesse perdere efficacia, le azioni in relazione alle quali è stato esercitato diritto di recesso continueranno ad essere di titolarità degli azionisti che hanno esercitato il recesso, senza che sia dovuto alcun pagamento da parte della Società in favore di tali azionisti.
La Società potrà in qualsiasi caso rinunciare alla Condizione, anche ove avverata.
6. Modifiche all'art. 7 dello Statuto
Tenuto conto di tutto quanto precede, Vi sottoponiamo le modifiche statutarie riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato dell'articolo 7 nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) invitandovi, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte, tutte evidenziate in grassetto.
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO | |
|---|---|---|
| ARTICOLO 7 | ||
| ( ) DIRITTO DI VOTO |
||
| 7.1 Ogni azione dà diritto a un voto, fatto |
Invariato | |
| salvo quanto previsto nei successivi commi del | ||
| presente articolo. | ||
| 7.2 In deroga a quanto previsto dal comma |
7.2 In deroga a quanto previsto dal comma |
|
| che precede, un soggetto avrà diritto a voto | che precede, un soggetto avrà diritto a voto | |
| doppio per azione (e quindi a 2 (due) voti per ogni | doppio per azione (e quindi a 2 (due) voti per ogni | |
| azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti | azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti | |
| condizioni: | condizioni: | |
| (a) il diritto di voto sia spettato al medesimo |
(a) il diritto di voto sia spettato al medesimo |
|
| soggetto (o, in caso di contitolarità del Diritto | soggetto (o, in caso di contitolarità del Diritto | |
| Reale Legittimante (come definito appresso), ai | Reale Legittimante (come definito appresso), ai | |
| medesimi soggetti) in forza di un diritto reale | medesimi soggetti) in forza di un diritto reale |

legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) (il "Diritto Reale Legittimante") per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente (i) da una data coincidente o successiva alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Data di Quotazione") oppure (ii) da una data antecedente di non più di 20 (venti) mesi rispetto alla Data di Quotazione;
(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata (i) dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito e disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale") ovvero, (ii) nel caso di cui alla precedente lettera (a)(ii), dall'iscrizione continuativa nell'Elenco Speciale e, per il periodo precedente, dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società.
legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) (il "Diritto Reale Legittimante") per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente (i) da una data coincidente o successiva alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Data di Quotazione") oppure (ii) da una data antecedente di non più di 20 (venti) mesi rispetto alla Data di Quotazione;
(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata (i) dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito e disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale") ovvero, (ii) nel caso di cui alla precedente lettera (a)(ii), dall'iscrizione continuativa nell'Elenco Speciale e, per il periodo precedente, dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società.
(Nuovo) 7.3. Il soggetto titolare di voto doppio ha diritto all'ulteriore maggiorazione di un voto addizionale per ogni azione alla scadenza di ogni periodo di 12 (dodici) mesi decorrente (i) dalla acquisizione del voto doppio di cui al precedente paragrafo 7.2., oppure, se successiva (ii) dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera assembleare di modifica statutaria assunta in data 3 dicembre 2024. L'ulteriore maggiorazione di voto non può in ogni caso superare il limite massimo di 10 (dieci) voti per ogni azione.
Per l'acquisizione di ciascuna ulteriore maggiorazione di voto è necessario:

| (a) che il diritto di voto sia spettato al |
|
|---|---|
| medesimo soggetto (o, in caso di contitolarità | |
| del Diritto Reale Legittimante, ai medesimi | |
| soggetti) in forza di Diritto Reale |
|
| Legittimante per un periodo continuativo di | |
| almeno 12 (dodici) mesi; | |
| (b) la ricorrenza del presupposto (a) sub |
|
| sia attestata dall'iscrizione continuativa, per | |
| un periodo di almeno 12 (dodici) mesi, |
|
| nell'Elenco Speciale. | |
| 7.3 L'acquisizione della maggiorazione del diritto | 7.3 7.4 L'acquisizione della maggiorazione del |
| di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato | diritto di voto avrà effetto dal quinto giorno di |
| aperto del mese di calendario successivo a quello | mercato aperto del mese di calendario successivo |
| del decorso del Periodo Rilevante dall'iscrizione | a quello del decorso del pPeriodo rRilevante |
| nell'Elenco Speciale. | dall'iscrizione nell'Elenco Speciale. |
| In deroga a quanto sopra previsto, ai fini della | In deroga a quanto sopra previsto, ai fini della |
| partecipazione all'assemblea, la maggiorazione del | partecipazione all'assemblea, la maggiorazione del |
| diritto di voto che sia già maturata in virtù del | diritto di voto che sia già maturata in virtù del |
| decorso del Periodo Rilevante dall'iscrizione |
decorso del pPeriodo rRilevante dall'iscrizione |
| nell'Elenco Speciale ha effetto alla c.d. record date | nell'Elenco Speciale ha effetto alla c.d. record date |
| prevista dalla disciplina anche regolamentare pro | prevista dalla disciplina anche regolamentare pro |
| tempore vigente in relazione al diritto di intervento |
tempore vigente in relazione al diritto di intervento |
| e di voto in assemblea, anche se antecedente al | e di voto in assemblea, anche se antecedente al |
| quinto giorno di mercato aperto del mese di | quinto giorno di mercato aperto del mese di |
| calendario successivo a quello del decorso del | calendario successivo a quello del decorso del |
| Periodo Rilevante dall'iscrizione nell'Elenco |
pPeriodo rRilevante dall'iscrizione nell'Elenco |
| Speciale. Laddove le condizioni di cui al comma | Speciale. Laddove le condizioni di cui al comma |
| precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto | precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto |
| sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle | sarà legittimato a esercitare il voto doppio |
| forme previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. |
maggiorato nelle forme previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. |
| 7.4 La Società istituisce e tiene presso la sede | 7.4 7.5 La Società istituisce e tiene presso la sede |
| sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla | sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla |
| normativa anche regolamentare pro tempore |
normativa anche regolamentare pro tempore |
| vigente, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i | vigente, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i |
| titolari del Diritto Reale Legittimante che |
titolari del Diritto Reale Legittimante che |
| intendano beneficiare della maggiorazione del | intendano beneficiare della maggiorazione del |
| diritto di voto. Il consiglio di amministrazione | diritto di voto. Il consiglio di amministrazione |
| nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco | nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco |

Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) ai soci circa il contenuto dell'Elenco Speciale e i medesimi soggetti avranno diritto di estrarre copia, a proprie spese, delle relative annotazioni.
7.5 Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita richiesta, allegando una comunicazione attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante – che può riguardare anche solo parte delle azioni per cui tale soggetto sia titolare di un Diritto Reale Legittimante – rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente e contenente le informazioni previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente ovvero, solo per i titolari del Diritto Reale Legittimante che abbiano acquisito tale titolarità precedentemente alla Data di Quotazione e che intendano avvalersi del periodo di possesso anteriore alla Data di Quotazione e alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale secondo quanto sopra previsto, allegando una copia dei certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o del libro soci della Società da cui risulti la titolarità del Diritto Reale Legittimante anteriore alla Data di Quotazione e alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale. La richiesta può riguardare tutte o anche solo una parte delle azioni di spettanza del soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante e, salvo quanto previsto al successivo articolo 7.14, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143-quater del regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, comporterà l'iscrizione nell'apposita Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) ai soci circa il contenuto dell'Elenco Speciale e i medesimi soggetti avranno diritto di estrarre copia, a proprie spese, delle relative annotazioni.
7.5 7.6 Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita richiesta, allegando una comunicazione attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante – che può riguardare anche solo parte delle azioni per cui tale soggetto sia titolare di un Diritto Reale Legittimante – rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente e contenente le informazioni previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente ovvero, solo per i titolari del Diritto Reale Legittimante che abbiano acquisito tale titolarità precedentemente alla Data di Quotazione e che intendano avvalersi del periodo di possesso anteriore alla Data di Quotazione e alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale secondo quanto sopra previsto, allegando una copia dei certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o del libro soci della Società da cui risulti la titolarità del Diritto Reale Legittimante anteriore alla Data di Quotazione e alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale. La richiesta può riguardare tutte o anche solo una parte delle azioni di spettanza del soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante e, salvo quanto previsto al successivo articolo 7.154, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143-quater del regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, comporterà l'iscrizione nell'apposita

| sezione dell'Elenco Speciale relativa a coloro che | sezione dell'Elenco Speciale relativa a coloro che |
|---|---|
| hanno conseguito il diritto alla maggiorazione del | hanno conseguito il diritto alla maggiorazione del |
| diritto di voto, successivamente al decorso del | diritto di voto, successivamente al decorso dei |
| termine di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione | termini sopra indicati del termine di 24 |
| nell'Elenco Speciale stesso ovvero |
(ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco |
| successivamente al decorso del periodo inferiore | Speciale stesso ovvero successivamente al decorso |
| necessario per la maturazione del diritto per i | del periodo inferiore necessario per la |
| soggetti che siano titolari di un Diritto Reale | maturazione del diritto per i soggetti che siano |
| Legittimante (con il relativo diritto di voto) prima | titolari di un Diritto Reale Legittimante (con il |
| della Data di Quotazione e che intendano |
relativo diritto di voto) prima della Data di |
| avvalersi del periodo di possesso anteriore alla | Quotazione e che intendano avvalersi del periodo |
| Data di Quotazione e alla data di iscrizione | di possesso anteriore alla Data di Quotazione e |
| nell'Elenco Speciale secondo quanto sopra |
alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale secondo |
| previsto e con effetto dalla data prevista al | quanto sopra previsto e con effetto dalla data |
| precedente articolo 7.3. Nel caso di soggetti | prevista al precedente articolo 7.3. Nel caso di |
| diversi da persone fisiche, il soggetto che richiede | soggetti diversi da persone fisiche, il soggetto che |
| l'iscrizione nell'Elenco Speciale dovrà precisare se | richiede l'iscrizione nell'Elenco Speciale dovrà |
| lo stesso è sottoposto a controllo diretto o | precisare se lo stesso è sottoposto a controllo |
| indiretto di terzi ed i dati identificativi |
diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi |
| dell'eventuale controllante finale (e della relativa | dell'eventuale controllante finale (e della relativa |
| catena di controllo). | catena di controllo). |
| 7.6 Ogni titolare del Diritto Reale Legittimante | 7.6 7.7 Ogni titolare del Diritto Reale Legittimante |
| può, in qualunque tempo, mediante apposita | può, in qualunque tempo, mediante apposita |
| richiesta ai sensi di quanto sopra previsto, indicare | richiesta ai sensi di quanto sopra previsto, indicare |
| ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione | ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione |
| nell'Elenco Speciale. | nell'Elenco Speciale. |
| 7.7 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della | 7.7 7.8 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della |
| Società entro il quinto giorno di mercato aperto | Società entro il quinto giorno di mercato aperto |
| dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni | dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni |
| caso, entro la c.d. record date prevista dalla |
caso, entro la c.d. record date prevista dalla |
| disciplina anche regolamentare pro tempore vigente |
disciplina anche regolamentare pro tempore vigente |
| in relazione al diritto di intervento e di voto in | in relazione al diritto di intervento e di voto in |
| assemblea. | assemblea. |
| 7.8 Il titolare del Diritto Reale Legittimante | 7.8 7.9 Il titolare del Diritto Reale Legittimante |
iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del 7.8 7.9 Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del

Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto (ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo articolo 7.10). Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto (ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo articolo 7.110). 7.9 La Società procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze: rinuncia dell'interessato; comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto; d'ufficio ove la Società abbia notizia 7.9 7.10 La Società procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze: rinuncia dell'interessato; comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto; d'ufficio ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il
dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.
-
10 La maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto rilevante viene cancellato dall'Elenco Speciale:
-
(a) con riferimento alle azioni oggetto di cessione a titolo oneroso o gratuito che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che a tali fini per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte del soggetto in questione, così come la perdita del diritto di voto anche in assenza di vicende traslative;
- (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF");
7.10 7.11 La maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto rilevante viene cancellato dall'Elenco Speciale:
relativo diritto di voto.
venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del
- (c) con riferimento alle azioni oggetto di cessione a titolo oneroso o gratuito che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che a tali fini per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte del soggetto in questione, così come la perdita del diritto di voto anche in assenza di vicende traslative;
- (d) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF");

| fatta avvertenza che le fattispecie di cui al successivo arti-colo 7.11 non costituiscono un evento rilevante al fine delle precedenti lettere (a) e (b) e, pertanto, per tali fattispecie né il periodo per la maturazione della maggiorazione del diritto di voto previsto al precedente articolo 7.2 sarà interrotto né si verificherà una perdita della maggiorazione del diritto di voto. |
fatta avvertenza che le fattispecie di cui al successivo articolo 7.121 non costituiscono un evento rilevante al fine delle precedenti lettere (a) e (b) e, pertanto, per tali fattispecie né il periodo per la maturazione della maggiorazione del diritto di voto previsto al precedente articolo 7.2 sarà interrotto né si verificherà una perdita della maggiorazione del diritto di voto. |
|---|---|
| 7.11 Le fattispecie menzionate nell'ultimo capoverso del precedente articolo 7.10 sono rappresentate da: |
7.11 7.12 Le fattispecie menzionate nell'ultimo capoverso del precedente articolo 7.110 sono rappresentate da: |
| (a) successione a titolo universale per causa di | (a) successione a titolo universale per causa di |
| morte a favore degli eredi (ma non a titolo | morte a favore degli eredi (ma non a titolo |
| particolare a favore dei legatari); | particolare a favore dei legatari); |
| (b) dotazione di beni in trust i cui beneficiari siano | (b) dotazione di beni in trust i cui beneficiari siano |
| eredi legittimari del disponente; | eredi legittimari del disponente; |
| (c) mutamento del trustee, nel caso in cui la | (c) mutamento del trustee, nel caso in cui la |
| partecipazione sia riconducibile ad un trust; | partecipazione sia riconducibile ad un trust; |
| (d) trasferimenti a titolo gratuito in forza di un | (d) trasferimenti a titolo gratuito in forza di un |
| patto di famiglia a favore dei discendenti in linea | patto di famiglia a favore dei discendenti in linea |
| retta del disponente; | retta del disponente; |
| (e) fusione o scissione del titolare del Diritto Reale | (e) fusione o scissione del titolare del Diritto Reale |
| Legittimante a favore della società incorporante, | Legittimante a favore della società incorporante, |
| risultante | risultante |
| dalla | dalla |
| fusione | fusione |
| o | o |
| beneficiaria | beneficiaria |
| della | della |
| scissione, | scissione, |
| a | a |
| condizione | condizione |
| che | che |
| la | la |
| società | società |
| incorporante, | incorporante, |
| risultante | risultante |
| dalla | dalla |
| fusione | fusione |
| o | o |
| beneficiaria | beneficiaria |
| della | della |
| scissione | scissione |
| sia | sia |
| controllata, | controllata, |
| direttamente o indiretta-mente, dal medesimo | direttamente o indiretta-mente, dal medesimo |
| soggetto | soggetto |
| che, | che, |
| direttamente | direttamente |
| o | o |
| indirettamente, | indirettamente, |
| controlla il titolare del Diritto Reale Legittimante | controlla il titolare del Diritto Reale Legittimante |
| (ma non negli altri casi di fusione o scissione del | (ma non negli altri casi di fusione o scissione del |
| titolare del Diritto Reale Legittimante); | titolare del Diritto Reale Legittimante); |
| (f) trasferimento da un portafoglio ad altro degli | (f) trasferimento da un portafoglio ad altro degli |
| OICR (come definiti all'articolo 1, comma 1, | OICR (come definiti all'articolo 1, comma 1, |
| lettera k) del TUF) gestiti da uno stesso soggetto; | lettera k) del TUF) gestiti da uno stesso soggetto; |

voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF avvenuta per effetto di successione per causa di morte a favore degli eredi (ma non a favore dei legatari) o di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR (come de-finiti all'articolo 1, comma 1, lettera k) del TUF) gestiti da uno stesso soggetto, dotazione di beni in trust i cui beneficiari siano eredi legittimari del disponente o mutamento del trustee, o di trasferimento a titolo gratuito a favore dei discendenti in linea retta del disponente in forza di un patto di famiglia, restando chiarito che la fusione o scissione del controllante il titolare del Diritto Reale Legittimante che non comporti mutamento del soggetto controllante finale non integra cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo;
(h) trasferimento o conferimento di azioni con diritto di voto maggiorato o del Diritto Reale Legittimante, anche in via indiretta mediante il trasferimento o conferimento delle partecipazioni nel capitale sociale della società titolare delle azioni con diritto di voto maggiorato o del Diritto Reale Legittimante, a società in cui il socio controllante sia lo stesso trasferente e/o conferente o a società controllata dal medesimo socio controllante.
Nei casi di cui al presente comma, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiede-re l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).
voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF avvenuta per effetto di successione per causa di morte a favore degli eredi (ma non a favore dei legatari) o di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR (come de-finiti all'articolo 1, comma 1, lettera k) del TUF) gestiti da uno stesso soggetto, dotazione di beni in trust i cui beneficiari siano eredi legittimari del disponente o mutamento del trustee, o di trasferimento a titolo gratuito a favore dei discendenti in linea retta del disponente in forza di un patto di famiglia, restando chiarito che la fusione o scissione del controllante il titolare del Diritto Reale Legittimante che non comporti mutamento del soggetto controllante finale non integra cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo;
(h) trasferimento o conferimento di azioni con diritto di voto maggiorato o del Diritto Reale Legittimante, anche in via indiretta mediante il trasferimento o conferimento delle partecipazioni nel capitale sociale della società titolare delle azioni con diritto di voto maggiorato o del Diritto Reale Legittimante, a società in cui il socio controllante sia lo stesso trasferente e/o conferente o a società controllata dal medesimo socio controllante.
Nei casi di cui al presente comma, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio maggiorato ove già maturato).
7.12 La maggiorazione del diritto di voto:
(a) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati 7.12 7.13 La maggiorazione del diritto di voto:
(a) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati

nell'esercizio dei diritti di opzione originariamente spettanti in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;
(b) può spettare anche con riferimento alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione.
Analoghi principi si applicheranno con riferimento alle azioni per le quali il diritto alla maggiorazione del diritto di voto sia in corso di maturazione, mutatis mutandis.
nell'esercizio dei diritti di opzione originariamente spettanti in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;
(b) può spettare anche con riferimento alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione ed anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera. Inoltre, nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, ai fini del computo del periodo continuativo, rileva anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'Elenco Speciale di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.
Analoghi principi si applicheranno con riferimento alle azioni per le quali il diritto alla maggiorazione del diritto di voto sia in corso di maturazione, mutatis mutandis.
7.13 Nelle ipotesi di cui al precedente comma, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (o in relazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento dell'emissione delle nuove azioni con contestuale iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di 7.13 7.14 Nelle ipotesi di cui al precedente comma, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (o in relazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento dell'emissione delle nuove azioni con contestuale iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di

titolarità del Diritto Reale Legittimante di cui al precedente articolo 7.2(a), fatto salvo il diritto di rinunciarvi ai sensi del successivo articolo 7.14; e (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) (o in relazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento del compimento del periodo di titolarità del Diritto Reale Legittimante di cui al precedente articolo 7.2(a) calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale (ovvero dalla data di computazione della precedente titolarità del Diritto Reale Legittimante ai sensi dei precedenti articoli 7.2(a), punto (ii) e 7.2(b), punto (ii)).
7.14 Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, la cancellazione (totale o parziale) da tale elenco con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio ove maturato, o del diritto di acquisirlo con riferimento alle azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni mediante comunicazione scritta inviata alla Società. Resta fermo che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di titolarità continuativa del Diritto Reale Legittimante e iscrizione nell'Elenco Speciale non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi secondo quanto sopra previsto.
titolarità del Diritto Reale Legittimante di cui al precedente articolo 7.2(a), fatto salvo il diritto di rinunciarvi ai sensi del successivo articolo 7.154; e (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) (o in relazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento del compimento del periodo di titolarità del Diritto Reale Legittimante di cui al precedente articolo 7.2(a) calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale (ovvero dalla data di computazione della precedente titolarità del Diritto Reale Legittimante ai sensi dei precedenti articoli 7.2(a), punto (ii) e 7.2(b), punto (ii)).
7.14 7.15 Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, la cancellazione (totale o parziale) da tale elenco con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio maggiorato ove maturato, o del diritto di acquisirlo con riferimento alle azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto doppio maggiorato può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente in tutto o in parte alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni mediante comunicazione scritta inviata alla Società. Resta fermo che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di titolarità continuativa del Diritto Reale Legittimante e iscrizione nell'Elenco Speciale non inferiore a 24

| (ventiquattro) mesi secondo quanto sopra |
|
|---|---|
| previsto. | |
| 7.15 La maggiorazione del diritto di voto si | 7.15 7.16 La maggiorazione del diritto di voto si |
| computa anche per la determinazione dei quorum | computa anche per la determinazione dei quorum |
| costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad | costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad |
| aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui | aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui |
| diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del | diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del |
| possesso di determinate aliquote del capitale | possesso di determinate aliquote del capitale |
| sociale. | sociale. |
| 7.16 Ai fini del presente statuto la nozione di | 7.16 7.17 Ai fini del presente statuto la nozione di |
| controllo, che si estende sia a persone giuridiche | controllo, che si estende sia a persone giuridiche |
| che a persone fisiche, è quella prevista dall'articolo | che a persone fisiche, è quella prevista dall'articolo |
| 93 del TUF. | 93 del TUF |
| 7.17 Le previsioni in tema di maggiorazione del | 7.17 7.18 Le previsioni in tema di maggiorazione |
| diritto di voto previste dal presente articolo si | del diritto di voto previste dal presente articolo si |
| applicheranno fintantoché le azioni della Società | applicheranno fintantoché le azioni della Società |
| siano quotate in un mercato regolamentato |
siano quotate in un mercato regolamentato |
| italiano o di altri stati membri dell'Unione |
italiano o di altri stati membri dell'Unione |
| Europea. | Europea. |
In considerazione di quanto precede, se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.
"L'Assemblea di Technogym S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:
• esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
delibera
- di approvare la proposta di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale secondo il testo trascritto nella Relazione illustrativa degli amministratori relativa al Secondo punto all'ordine del giorno;
- di stabilire che la modifica statutaria di cui sopra sia subordinata alla condizione risolutiva consistente nell'esercizio del diritto di recesso che comporti un onere di liquidazione a carico della Società superiore ad Euro 100 milioni;
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, comprendente ogni più ampio potere di eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, di rinunciare alla condizione risolutiva di cui sopra essendo essa posta nell'esclusivo interesse della Società, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di

istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili."
per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Nerio Alessandri