AGM Information • Mar 28, 2025
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San Vendemiano (TV), 27 marzo 2025
La presente relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. ("Somec" o la "Società") in conformità all'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché agli articoli 73 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") e in conformità dell'Allegato 3A – Schema n. 4 al medesimo Regolamento Emittenti.
Signori Azionisti,
il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Somec, convocata il giorno 29 aprile 2025, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:
4 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 29 aprile 2024, per la parte eventualmente ineseguita;
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Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del TUF e dell'art.144-bis del Regolamento Emittenti, ferma restando l'applicazione del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (la "MAR"), del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, relativo alle condizioni applicabili al riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione (il "Regolamento Delegato"), nonché delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, approvate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") ai sensi della MAR (le "Prassi Ammesse"), alla luce delle motivazioni, secondo le modalità e nei termini di seguito illustrati.
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L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è richiesta con la finalità di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale a perseguire alcune delle finalità compatibili con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari e segnatamente:

gruppo ad essa facente capo;
La richiesta di autorizzazione prevede anche la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il numero di azioni proprie detenute dalla Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e in ogni caso che tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, della MAR, del Regolamento Delegato, ed eventualmente delle Prassi Ammesse. Il Consiglio ritiene opportuno che la Società possa procedere ad eventuali atti di disposizione delle azioni proprie acquistate anche per consentire di cogliere le opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento del mercato e, quindi, anche per porre in essere attività di trading, fermo in ogni caso il rispetto della normativa di riferimento in materia di abusi di mercato.
L'autorizzazione richiesta comporta la facoltà di acquistare, in una o più operazioni e in misura liberamente determinabile – di volta in volta – con delibera del Consiglio di Amministrazione, un numero massimo di azioni ordinarie della Società, senza valore nominale, tale da non eccedere il limite del 5% del capitale sociale, e, dunque, nei limiti del 20% previsti dall'art. 2357, comma 3, del Codice Civile, tenuto conto delle azioni proprie eventualmente già in portafoglio e/o di quelle detenute da società controllate.
In conformità all'art. 2357, comma 1, del Codice Civile, gli acquisti potranno avvenire esclusivamente nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e potranno riguardare esclusivamente azioni interamente liberate.
L'autorizzazione comporta altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio.
In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione delle azioni proprie, la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'art. 2357-ter, ultimo comma, del Codice Civile e dei principi contabili applicabili.
In caso di operazioni di disposizione di azioni proprie, si potrà sempre procedere ad ulteriori operazioni di acquisto, nel rispetto dei limiti di legge e della deliberazione assembleare.
Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato della Società ammonta ad Euro 6.900.000 rappresentato da n. 6.900.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale.
Si precisa che, alla data della presente relazione, la Società detiene direttamente n. 968 azioni proprie pari allo 0,01% del capitale sociale. Le società controllate da Somec non detengono azioni della Società.
In conformità all'Art. 2357, comma 1, Codice Civile, gli acquisti di azioni proprie dovranno avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. La consistenza degli utili e delle riserve disponibili sarà valutata di volta in volta in occasione degli acquisti.
Si propone di stabilire la durata dell'autorizzazione agli acquisti nel termine massimo previsto dalla normativa applicabile, attualmente fissato dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile in 18 mesi dalla

data della deliberazione assembleare di approvazione della presente proposta. Nell'arco di tale periodo, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere agli acquisti in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto della normativa vigente nonché, ove applicabili, delle Prassi Ammesse.
L'autorizzazione a disporre delle azioni proprie in portafoglio è richiesta senza limite temporale.
Si propone che gli acquisti possano avvenire sulla base di un corrispettivo unitario stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che esso non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, e in ogni caso nel rispetto delle ulteriori norme applicabili (ivi incluse le ulteriori condizioni stabilite dal Regolamento Delegato e dalle Prassi Ammesse, ove applicabili.
Si propone che la disposizione di azioni proprie (per finalità diverse da quelle perseguite nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria) possa avvenire sulla base di un corrispettivo unitario stabilito, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che il corrispettivo unitario per la cessione non potrà essere inferiore del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione: (i) in ipotesi di esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie); (ii) in ipotesi di alienazione o assegnazione anche gratuita a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione.
Gli acquisti potranno essere effettuati una o più volte, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti, in conformità alla normativa di tempo in tempo applicabile, ivi incluso l'art. 132 del TUF, e secondo le seguenti modalità contemplate dall'art. 144-bis, commi 1 e 1-bis, del Regolamento Emittenti:
Ove ritenuto conveniente dal Consiglio di Amministrazione, l'acquisto di azioni proprie potrà avvenire

con modalità anche diverse da quelle sopra indicate, purché ciò sia consentito e/o compatibile con la disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta vigente, tenuto conto dell'esigenza di rispettare in ogni caso il principio di parità di trattamento degli azionisti.
Le operazioni di disposizione si propone possano essere eseguite con qualunque modalità sia ritenuta necessaria o opportuna al perseguimento della finalità per la quale l'operazione è compiuta, e dunque anche fuori mercato ovvero nell'ambito di operazioni straordinarie; il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché eventualmente in conformità alle prassi di mercato ammesse.
Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.
Si segnala che, ove l'Assemblea autorizzasse l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione si riserva di adottare procedure interne per disciplinare l'operatività in azioni proprie, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, anche tenendo conto delle modifiche normative che dovessero intervenire.
Il Consiglio di Amministrazione comunica che l'acquisto e la disposizione di azioni proprie potranno altresì essere effettuate per il tramite di un intermediario abilitato.
Si precisa, infine, che a norma dell'esenzione di cui all'articolo 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie possedute da dipendenti della Società, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del Codice civile, ovvero rinvenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF.
Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma restando la facoltà per la Società, qualora l'Assemblea deliberasse in futuro una riduzione del capitale sociale, di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.
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Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A.:

azioni che, includendo anche le azioni proprie già possedute e/o eventualmente possedute dalle società controllate, non potrà eccedere il limite del 5% del capitale sociale;
La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in San Vendemiano (TV), via Palù 30 e sarà altresì resa disponibile sul sito della società www.somecgruppo.com, sezione "Investitori > Assemblee Azionisti".
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per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (f.to Oscar Marchetto)
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