Pre-Annual General Meeting Information • May 20, 2021
Pre-Annual General Meeting Information
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PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Softlab S.p.A. in Roma, Piazzale Konrad Adenauer 3, Roma, sul sito internet di Softlab S.p.A., https://www.soft.it/softlab-spa/ e diffusa mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato .
il Consiglio di Amministrazione di Softlab S.p.A. ("Softlab" o la "Società") Vi ha convocati in assemblea, ordinaria e straordinaria per discutere e deliberare in merito al seguente:
1. Modifiche degli artt. 16, 18 e 19 dello Statuto sociale.
La presente relazione illustrativa (la "Relazione") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 72, e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3A, schema n. 2, del Regolamento Emittenti con lo scopo di illustrare le motivazioni sottese alle proposte modifiche statutarie.
Per quanto concerne l'illustrazione degli altri punti all'ordine del giorno, si rinvia alla Relazione ex art 125 ter TUF messa a disposizione dei soci nei termini di legge.
Il Consiglio di Amministrazione, anche ad esito di interlocuzioni intercorse con Consob, ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci talune modifiche agli articoli 16 e 18 del vigente statuto sociale di Softlab al fine di meglio chiarire alcuni aspetti legati sia alla nomina di amministratori tratti da liste presentate dalla minoranza sia alle modalità di tenuta delle riunioni del Consiglio di Amministrazione in via totalitaria.
Inoltre, al fine di rendere più agevole l'iter deliberativo del Consiglio di Amministrazione, si propone all'Assemblea dei soci la modifica dell'articolo 19 del vigente statuto sociale di Softlab, così da chiarire che ai fini del calcolo del quorum deliberativo del Consiglio di Amministrazione sono esclusi dal computo gli Amministratori astenuti.
| TESTO VIGENTE | PROPOSTA DI MODIFICA |
|---|---|
| TITOLO IV | TITOLO IV |
| ORGANI AMMINISTRATIVI | ORGANI AMMINISTRATIVI |
| Articolo 16 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri a scelta dell'Assemblea ordinaria dei Soci in sede di nomina. Gli Amministratori restano in carica per il periodo, non eccedente tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La nomina degli Amministratori è di competenza dell'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o con il concorso di altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero, |
Articolo 16 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri a scelta dell'Assemblea ordinaria dei Soci in sede di nomina. Gli Amministratori restano in carica per il periodo, non eccedente tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La nomina degli Amministratori è di competenza dell'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o con il concorso di altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero, nell'ipotesi in cui tale |
| nell'ipotesi in cui tale percentuale non fosse più | percentuale non fosse più consentita da sopravvenuta |
| consentita da sopravvenuta disposizione legislativa o | disposizione legislativa o regolamentare, nella misura |
| regolamentare, nella misura massima consentita. | massima consentita. |
| Le liste presentate devono essere depositate presso | Le liste presentate devono essere depositate presso la |
| la sede della società entro il venticinquesimo giorno | sede della società entro il venticinquesimo giorno |
| precedente quello fissato per l'assemblea in prima o | precedente quello fissato per l'assemblea in prima o |
| unica convocazione. | unica convocazione. |
La Società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1 bis D. Lgs. 58/1998 almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa in prima o unica convocazione.
Ciascun socio che presenta o concorra a presentare una lista deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, contestualmente alla presentazione della lista ovvero, successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società, ai sensi della normativa vigente.
Ogni Azionista non può presentare nè votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dovranno indicare quali sono i candidati, in numero non inferiore a due, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e/o dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Fatto salvo quanto previsto infra in relazione alle Liste di Minoranza (come definita di seguito), le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 5 (cinque) non possono essere composte solo da candidati appartenenti ad un medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica. Le dichiarazioni di ciascun candidato dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.
La lista per la quale risultino non osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
Risultano eletti amministratori della Società, seguendo l'ordine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior La Società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1 bis D. Lgs. 58/1998 almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa in prima o unica convocazione.
Ciascun socio che presenta o concorra a presentare una lista deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, contestualmente alla presentazione della lista ovvero, successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società, ai sensi della normativa vigente.
Ogni Azionista non può presentare nè votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dovranno indicare quali sono i candidati, in numero non inferiore a due, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e/o dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Fatto salvo quanto previsto infra in relazione alle Liste di Minoranza (come definita di seguito), le Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 5 (cinque) non possono essere composte solo da candidati appartenenti ad un medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica. Le dichiarazioni di ciascun candidato dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.
La lista per la quale risultino non osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
Risultano eletti amministratori della Società, seguendo l'ordine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti ad eccezione di due Amministratori (di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e appartenente al genere meno rappresentato), oppure, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti pari o superiore a 9, ad eccezione di tre Amministratori (di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e appartenenti al genere meno rappresentato), che saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (le "Liste di Minoranza"). A tal fine, i voti ottenuti da tali Liste di Minoranza saranno divisi successivamente per due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da trarre dalle Liste di Minoranza; i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali Liste di Minoranza, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto e i quozienti così attribuiti ai candidati di tali Liste di Minoranza verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti gli Amministratori da trarre dalle Liste di Minoranza che avranno ottenuto i quozienti più elevati.
Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti il numero di Amministratori del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), gli Amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie.
In caso di presentazione di una sola lista saranno eletti Amministratori tutti i candidati in essa indicati, numero di voti ad eccezione di due Amministratori (di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e appartenente al genere meno rappresentato), oppure, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti pari o superiore a 9, ad eccezione di tre Amministratori (di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e appartenenti al genere meno rappresentato), che saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (le "Liste di Minoranza"). A tal fine, i voti ottenuti da tali Liste di Minoranza saranno divisi successivamente per due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da trarre dalle Liste di Minoranza; i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali Liste di Minoranza, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto e i quozienti così attribuiti ai candidati di tali Liste di Minoranza verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti gli Amministratori da trarre dalle Liste di Minoranza che avranno ottenuto i quozienti più elevati.
Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di amministratori indipendenti o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato del genere più rappresentato sprovvisto dei requisiti necessari a garantire il rispetto delle predette disposizioni di legge e regolamentari eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere provvisto dei predetti requisiti.
Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti il numero di Amministratori del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), gli Amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie.
In caso di presentazione di una sola lista saranno eletti Amministratori tutti i candidati in essa indicati, previa previa deliberazione positiva dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero.
In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile nominare gli Amministratori seguendo il procedimento sopra descritto, l'Assemblea nomina i componenti l'organo amministrativo con le maggioranze di legge, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto normativamente previsto tra generi non risulti un numero intero.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. La nomina dovrà tener conto delle originarie liste presentate e il nuovo amministratore dovrà essere scelto nella lista di appartenenza dell'amministratore venuto a mancare. Qualora ciò non fosse possibile (per inesistenza di ulteriori nominativi, o per non accettazione dell'incarico o altre cause oggettive) il nuovo componente dell'organo amministrativo sarà scelto liberamente, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.
L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato sempreché siano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero.
Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il Presidente del Collegio Sindacale dovrà convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
deliberazione positiva dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero.
In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile nominare gli Amministratori seguendo il procedimento sopra descritto, l'Assemblea nomina i componenti l'organo amministrativo con le maggioranze di legge, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto normativamente previsto tra generi non risulti un numero intero.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. La nomina dovrà tener conto delle originarie liste presentate e il nuovo amministratore dovrà essere scelto nella lista di appartenenza dell'amministratore venuto a mancare. Qualora ciò non fosse possibile (per inesistenza di ulteriori nominativi, o per non accettazione dell'incarico o altre cause oggettive) il nuovo componente dell'organo amministrativo sarà scelto liberamente, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.
L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato sempreché siano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero.
Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il Presidente del Collegio Sindacale dovrà convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
| Articolo 18 | Articolo 18 | |
|---|---|---|
| Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in Italia, nel Regno Unito, in Svizzera o in altro Stato dell'Unione Europea alla data del 10 luglio 2020, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due o, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di Amministratori pari o superiore a 9, tre Amministratori o da un Sindaco. |
Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in Italia, nel Regno Unito, in Svizzera o in altro Stato dell'Unione Europea alla data del 10 luglio 2020, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due o, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di Amministratori pari o superiore a 9, tre Amministratori o da un Sindaco. |
|
| L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, a tutti gli Amministratori e Sindaci in carica, almeno cinque giorni prima della raccomandata, telefax, telegramma o altro sistema di comunicazione che preveda la prova della ricezione, ivi compresa la posta elettronica. Nei casi di urgenza il termine di preavviso è ridotto a un giorno. Le modalità di convocazione devono in ogni caso consentire l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i Consiglieri, che per i Sindaci. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire sottoscrizione dei verbali sul relativo libro. |
riunione, mediante lettera si tengano per di Amministrazione si la stesura e la |
L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, a tutti gli Amministratori e Sindaci in carica, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o altro sistema di comunicazione che preveda la prova della ricezione, ivi compresa la posta elettronica. Nei casi di urgenza il termine di preavviso è ridotto a un giorno. Le modalità di convocazione devono in ogni caso consentire l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i Consiglieri, che per i Sindaci. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro. |
| Anche in assenza delle formalità per la convocazione richieste dal presente Amministrazione si costituisce validamente quando sia intervenuta la maggioranza degli amministratori e dei sindaci e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione. |
articolo, il Consiglio di |
Anche in assenza delle formalità per la convocazione richieste dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione si costituisce validamente quando sia intervenuta la maggioranza degli siano intervenuti tutti gli amministratori e almeno la maggioranza dei sindaci e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. |
| Articolo 19 | Articolo 19 | |
| Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua amministratore designato Amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. |
assenza, da un altro dal Consiglio di |
Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle deliberazioni valida costituzione del Consiglio è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti.: In in caso di parità prevale il |
voto di chi presiede.
Si rappresenta che la presente proposta di modifiche statutarie non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile
* * *
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione relativa al punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria.
"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti Softlab S.p.A.
Roma, 27 aprile 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Giovanni Casto
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