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Sesa Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jul 19, 2024

4086_egm_2024-07-19_4b707625-0038-44ca-ad76-585c02be9b75.pdf

Proxy Solicitation & Information Statement

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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), in conformità allo schema n. 3 dell'allegato 3A dello stesso Regolamento, sul secondo punto all'ordine del giorno, in parte straordinaria, dell'Assemblea degli azionisti di Sesa S.p.A., convocata per i giorni 28 agosto e 29 agosto 2024, rispettivamente in prima, e, ove occorra, in seconda convocazione:

2. Modifica dell'art. 7 dello Statuto: proposta di modifica delle materie per le quali trova applicazione il diritto di voto maggiorato. Delibere inerenti e conseguenti.

***

Signori azionisti,

la presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e degli artt. 72, comma 1-bis e 84-ter del regolamento emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti") e in conformità al modello di cui allo Schema 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti

La presente relazione ha lo scopo di illustrarVi la proposta di modifica dello Statuto sociale che il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. (di seguito "Sesa" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione, per l'eliminazione della previsione statutaria che esclude l'applicazione della maggiorazione del diritto di voto con riferimento a talune delibere in materia di remunerazione. Con la presente Relazione è intenzione del Consiglio di Amministrazione, in particolare, esporVi le motivazioni della sopraindicata proposta, presentando altresì, il testo del nuovo articolo 7 dello Statuto.

***

1. Motivazioni e contenuto della modifica statutaria proposta.

1.1 Introduzione

Come noto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Vostra Società, tenutasi in data 28 agosto 2020, ha deliberato la modifica dell'articolo 7 dello Statuto, prevedendo l'introduzione del diritto alla maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies TUF, con l'attribuzione di due voti per ciascuna azione.

In particolare, ai sensi della citata disposizione, la maggiorazione del diritto di voto matura qualora (i) l'azione sia appartenuta ad un medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (ii) la ricorrenza del presupposto di cui al precedente punto (i) sia attestata dall'iscrizione continuativa nell'elenco speciale appositamente istituito e tenuto a cura della Società, nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario e riferita alla data di decorso del periodo continuativo, rilasciata dall'intermediario nelle forme e con gli effetti previste dalla normativa vigente.

Sempre ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, la maggiorazione del diritto di voto non trova, tuttavia, applicazione avuto riguardo alle deliberazioni dell'Assemblea che hanno ad oggetto:

  • (i) la determinazione del compenso dei componenti degli organi sociali,
  • (ii) l'approvazione di piani di compensi basati su strumenti finanziari;
  • (iii) l'approvazione della politica di remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

1.2 Eliminazione dallo Statuto dell'elenco di materie per le quali non opera il voto maggiorato

All'esito di una puntuale analisi dell'attuale panorama di mercato, si segnala che non si rilevano emittenti che abbiano statutariamente previsto una limitazione del perimetro della maggiorazione del diritto di voto, la quale trova conseguentemente applicazione per tutte le deliberazioni dell'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria.

La limitazione presente nello Statuto della Vostra Società comporta, tra l'altro, talune difficoltà applicative, dal momento che, a seconda della deliberazione presa in esame, muta il numero complessivo dei diritti di voto e, conseguentemente, la soglia della maggioranza.

Inoltre, si segnala come, prendendo in esame le deliberazioni degli ultimi tre anni in tema di remunerazione, le medesime sono sempre state approvate con una percentuale di voti favorevoli superiore al 65% del capitale rappresentato in Assemblea, sino ad arrivare, in occasione della determinazione del compenso da attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione, al 98%.

Anche per tale ragione, dunque, si ritiene opportuno allinearsi al benchmark di mercato, provvedendo conseguentemente ad eliminare la limitazione in esame.

1.3 Applicabilità della maggiorazione del diritto di voto alla deliberazione in esame e relativi effetti della delibera

Avuto riguardo all'applicabilità o meno della maggiorazione del diritto di voto alla delibera di modifica dello Statuto oggetto della presente relazione, si precisa che, sebbene l'articolo 7 dello Statuto non prenda in considerazione la fattispecie qui interessata, l'interpretazione complessiva della ratio sottesa alla clausola in esame, induce a ritenere che non possa trovare applicazione la maggiorazione del diritto di voto.

Fermo quanto precede, si evidenzia che, laddove la delibera fosse approvata, essendo la medesima equiparabile all'introduzione ex novo della maggiorazione del diritto di voto avuto riguardo alle materie ad oggi escluse dalla relativa applicazione, verranno a delinearsi i seguenti scenari:

  • (i) coloro che risultino già iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Società alla data di iscrizione della delibera di modifica dello Statuto nel Registro delle Imprese, sia che abbiano già conseguito o meno la maggiorazione del diritto di voto, conseguiranno il diritto alla maggiorazione del voto per le deliberazioni aventi ad oggetto le materie per le quali ad oggi non è prevista, decorsi 24 mesi dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese;
  • (ii) per coloro che, invece, si iscriveranno nell'elenco speciale successivamente all'iscrizione della delibera in esame nel Registro delle Imprese, la maggiorazione del diritto di voto maturerà decorsi 24 mesi dall'iscrizione dell'elenco speciale, e si estenderà automaticamente a tutte le materie di competenza assembleare.

2. Esposizione a confronto dell'articolo di cui si propone la modifica nel testo vigente e nel testo proposto.

Testo
Vigente
Testo
Proposto
Articolo
7.)
Azioni
Articolo
7.)
Azioni
Ogni
azione ordinaria

diritto
ad un voto.
[invariato]
In deroga a quanto previsto dal precedente
comma, ciascuna azione ordinaria dà diritto a
voto doppio (e dunque a due voti per ogni
azione)
ove
siano
soddisfatte
entrambe
le
seguenti
condizioni:
(a)
l'azione
sia
appartenuta
al
medesimo
soggetto,
in
virtù
di
un
diritto
reale
legittimante
l'esercizio
del
diritto
di
voto
(piena
proprietà
con
diritto
di
voto
o
nuda
proprietà
con
diritto
di
voto
o
usufrutto
con
diritto
di
voto)
per
un periodo continuativo di almeno ventiquattro
mesi;
(b)
la
ricorrenza
del
presupposto
di
cui
alla
precedente
lettera
(a)
sia
attestata
dall'iscrizione
continuativa,
per
un
periodo
di
almeno
ventiquattro
mesi,
nell'elenco
speciale
appositamente istituito e tenuto a cura della
Società con le forme ed i contenuti previsti nel
rispetto della normativa applicabile (l'"Elenco
Speciale"), nonché da apposita comunicazione
attestante
il
possesso
azionario
e
riferita
alla
data
di decorso del periodo continuativo, rilasciata
dall'intermediario nelle forme e con gli effetti
previste dalla normativa vigente.
[invariato]
La maggiorazione del diritto di voto non spetta
per le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad
oggetto la determinazione del compenso dei
componenti
degli
organi
sociali,
l'approvazione
di
piani
di
compensi
basati
su
strumenti
finanziari e l'approvazione della politica di
remunerazione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione.
La maggiorazione del diritto di voto non spetta
per le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad
oggetto la determinazione del compenso dei
componenti
degli
organi
sociali,
l'approvazione
di
piani
di
compensi
basati
su
strumenti
finanziari e l'approvazione della politica di
remunerazione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione.
Gli azionisti che intendano beneficiare della
maggiorazione
del
diritto
di
voto
devono
iscriversi nell'Elenco Speciale.
[invariato]
Il
soggetto
che
intende
ottenere
l'iscrizione
nell'Elenco
Speciale
deve
presentare
[invariato]

un'apposita
istanza
nelle
forme
previste
ai
sensi
della normativa vigente, allegando inoltre una
comunicazione, rilasciata sempre nelle forme
previste dalla normativa vigente, attestante il
possesso delle azioni per le quali è richiesta la
maggiorazione del diritto di voto.
La maggiorazione può essere richiesta anche
solo
per
parte
delle
azioni
possedute
dal
titolare.
Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche,
l'istanza
dovrà
precisare
se
il
soggetto
è
sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi
e
i
dati
identificativi
dell'eventuale
controllante.
[invariato]
L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della
Società: (i) entro il quinto giorno di mercato
aperto
dalla
fine
di
ciascun
mese
di
calendario;
(ii) entro la c.d. record date prevista dalla
disciplina vigente in relazione al diritto di
intervento e di voto in assemblea.
[invariato]
L'acquisizione
della
maggiorazione
del
diritto
di
voto è efficace a partire dalla prima data tra: (i)
il quinto giorno di mercato aperto del mese di
calendario successivo a quello in cui si sono
verificate le condizioni richieste dallo statuto
per
la
maggiorazione
del
diritto di voto; o (ii) la
c.d. record date di un'eventuale assemblea,
determinata ai sensi della normativa vigente,
successiva alla data in cui si siano verificate le
condizioni
richieste
dallo
statuto
per
la
maggiorazione del diritto di voto.
[invariato]
La
Società
procede
alla
cancellazione
dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:
(i)
rinuncia,
anche
parziale,
dell'interessato;
(ii)
comunicazione
dell'interessato
o
dell'intermediario competente ai sensi della
normativa vigente comprovante il venir meno
dei presupposti per la maggiorazione del diritto
di voto o la perdita della titolarità del diritto
reale
legittimante
e/o
del
relativo
diritto
di
voto;
(iii)
d'ufficio, ove la Società abbia notizia
dell'avvenuto
verificarsi
di
fatti
che
comportano
il
venir
meno
dei
presupposti
per
la
maggiorazione del diritto di voto o la perdita
della titolarità del diritto reale legittimante e/o
del relativo diritto di voto.
[invariato]

La maggiorazione del diritto di voto viene
meno:
[invariato]
a)
in
caso
di
cessione
a
titolo
oneroso
o
gratuito
dell'azione, restando inteso che per "cessione"
si intende anche la costituzione di pegno, di
usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando
ciò comporti la perdita del diritto di voto da
parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a
titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo
una parte delle azioni a voto maggiorato, il
cedente
conserva
il
voto
maggiorato
sulle
azioni
diverse da quelle cedute;
b)
in caso di cessione diretta o indiretta di
partecipazioni di controllo in società o enti che
detengono azioni a voto maggiorato in misura
superiore alla soglia prevista dall'articolo 120,
comma 2 del TUF (il "Cambio di Controllo").
La
maggiorazione del
diritto di voto:
[invariato]
a)
si mantiene in caso di successione a causa di
morte a favore dell'erede e/o del legatario;
b)
si
mantiene
in caso di fusione
o
scissione
del
titolare delle azioni a favore della società
risultante dalla fusione o beneficiaria della
scissione;
c)
si estende proporzionalmente alle azioni di
nuova emissione in caso di aumento di capitale
ai sensi dell'art. 2442 codice civile, di aumento
di
capitale
mediante
nuovi
conferimenti
effettuati
nell'esercizio
del
diritto
di
opzione,
in
caso di esercizio del diritto di conversione
connesso ad obbligazioni convertibili;
d)
può spettare alle azioni assegnate in cambio
di quelle cui è attribuito il diritto di voto
maggiorato, in caso di fusione o di scissione
della Società, qualora ciò sia previsto dal
relativo progetto;
e)
si mantiene in caso di trasferimento da un
portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno
stesso soggetto;
f)
si mantiene in caso di trasferimento a titolo
gratuito; (i) in forza di un patto di famiglia; (ii)
ad un ente quale, a titolo esemplificativo, una
fondazione, di cui lo stesso trasferente sia
fondatore;
(iii)
ad
un
trust
di
cui
lo
stesso

trasferente e/o i suoi eredi siano trustee e/o
beneficiari;
g) ove la partecipazione sia riconducibile ad un
trust, si conserva in caso di mutamento del
trustee.
Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del
precedente
comma,
le
nuove
azioni
acquisiscono la maggiorazione del diritto di
voto: (i) per le azioni di nuova emissione
spettanti al titolare in relazione ad azioni per le
quali sia già maturata la maggiorazione del
diritto di voto, dal momento dell'iscrizione
nell'Elenco Speciale, senza necessità di un
ulteriore decorso del periodo continuativo di
possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione
spettanti al titolare in relazione ad azioni per le
quali
la
maggiorazione
del
diritto
di
voto
non
sia
già maturata (ma sia in via di maturazione), dal
momento
del
compimento
del
periodo
di
appartenenza calcolato a partire
dalla originaria
iscrizione nell'Elenco Speciale.
[invariato]
È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui
cui spetta il diritto di voto maggiorato di
rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in
tutto
o
in
parte)
alla
maggiorazione
del
diritto
di
voto,
mediante
comunicazione
scritta
da
inviare
alla Società per il tramite dell'intermediario
competente ai sensi della normativa vigente,
fermo restando che la maggiorazione del diritto
di
voto
può
essere
nuovamente
acquisita
rispetto
alle
azioni
per
le
quali
è
stata
rinunciata
con
una
nuova
iscrizione
nell'Elenco
Speciale
e
il
decorso integrale del periodo di appartenenza
continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.
[invariato]
La
maggiorazione
del
diritto
di
voto
si computa
anche
per
la
determinazione
dei
quorum
costitutivi e deliberativi che fanno riferimento
ad aliquote del capitale sociale, ma non ha
effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in
forza del possesso di determinate aliquote del
capitale sociale.
[invariato]
Ai fini del presente articolo la nozione di
controllo è quella prevista dalla disciplina
normativa degli emittenti quotati di cui all'art.
93 del TUF.
[invariato]

3. Diritto di recesso ex art. 2437 del Codice Civile.

Si precisa che la proposta di modifica dello Statuto sopra illustrata non determina l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

4. Proposta di delibera all'Assemblea straordinaria.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Sesa S.p.A., riunita in sede straordinaria, preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti,

delibera

  • 1. di estendere il voto maggiorato a tutte le materie di competenza assembleare e quindi di approvare la modifica al testo dell'art. 7dello Statuto, nel testo contenuto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
  • 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:
    • (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente;
    • (ii) all'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportare alla delibera adottata in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.".

***

Empoli, 18 luglio 2024 per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Paolo Castellacci