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Servizi Italia

Registration Form Sep 27, 2017

4419_rns_2017-09-27_3753eba3-482d-4eff-a5ac-585634c7fe1d.pdf

Registration Form

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CANALI
43121 PARMA - Via Verdi, 6
Tel. 0521.228058 - Fax 0521.287849
www.notaio-canali.it
SIGN
Repertorio n. 59846 Raccolta n. 26340-
---------------------------- Atto di fusione per incorporazione ------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
L'anno duemiladiciassette. Il giorno di giovedì quattordici del mese di settembre------------------
--------------------------------------
-------------------in Soragna (PR), frazione Castellina, via San Pietro n. 59/B,---------------------
avanti a me dottor Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, inscritto nel ruolo del Distretto Nota-
rile di Parma,-----------------------------------
--------------------------------------
dott. Angelo Minotta, nato a Formia (LT) il giorno 22 gennaio 1976, domiciliato per la carica
in Soragna (PR), frazione Castellina, via San Pietro n. 59, il quale interviene al presente atto
non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore unico in nome e per conto della società
- "Servizi Italia Medical società a responsabilità limitata" o, in forma abbreviata, "Servizi
Italia Medical s.r.l.", società unipersonale (soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Socio "Servizi Italia S.p.A."), con sede legale in Soragna (PR) frazione Castellina, via San
Pietro n. 59 B, capitale sociale euro 200.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita
i.v.a. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma: 04946750967 (R.E.A. 265242);- Ы G
a quanto oltre autorizzato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 11 luglio 2017 di cui al
verbale in pari data ai miei rogiti rep. n. 59386/26146 (registrato a Parma in data 11 luglio
2017 al n. 10532);------------------------------------
dott. Enea Righi, nato a Sala Bolognese (BO) il giorno 19 febbraio 1956, domiciliato per la
carica in Soragna (PR), frazione Castellina, via San Pietro n. 59 B, il quale interviene al pre-
sente atto non in proprio, ma nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione in
nome e per conto della società ------------------------------------

$\mathcal{A}$

TINFO

STUDIO NOTARILE

- "Servizi Italia S.p.A.", con sede legale in Soragna (PR); frazione Castellina, via San Pietro
n. 59 B, capitale sociale euro 31.809.451,00, interamente versato, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro Imprese di Parma: 08531760158 (R.E.A. 185104), partita i.v.a. n.
02144660343;-----------------------------------
a quanto oltre autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione in data 4 luglio 2017 (di cui al verbale in pari data ai miei rogiti rep. n.
59311/26126, registrato a Parma in data 11 luglio 2017 al n. 10531);--------------------------------
comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali intendono preliminar-
mente adottare nel corso del presente atto le seguenti definizioni:-----------------------------------
(i) "Società incorporante" o "Servizi Italia": identifica la società "SERVIZI ITALIA
S.p.A.";-----------------------------------
(ii) "Società incorporata" o "Servizi Italia Medical": identifica la società "Servizi Italia
Medical s.r.l.";-----------------------------------
(iii) "Società partecipanti alla fusione": identifica congiuntamente Servizi Italia e Servizi
Italia Medical;------------------------------------
(iv) "Progetto": identifica il progetto di fusione di Servizi Italia Medical in Servizi Italia;-----
---------------------------- pressorsSocket
A) le Società partecipanti alla fusione, come risulta dall'Assemblea dei soci di Servizi Italia
Medical in data 11 luglio 2017 (di cui all'atto ai miei rogiti in pari data, rep. n. 59386/26146,
sopra citato) e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia in data 4
luglio 2017 (di cui al verbale in pari data ai miei rogiti rep. n. 59311/26126, sopra citato),
hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione di Servizi Italia Medical nella Società
incorporante sulla base del Progetto iscritto al Registro Imprese di Cremona in data 15 mag-
gio 2014 (con riguardo a Servizi Italia Medical) e al Registro Imprese di Parma in data 15
maggio 2014 (con riguardo alla Società incorporante), quale consta dal documento che si al-

$\bar{\psi}$

lega al presente atto con lettera "A";-----------------------------------
B) la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia e la deliberazione
dell'Assemblea dei soci di Servizi Italia Medical sono state iscritte entrambe in data 12 luglio
2017 presso il Registro delle Imprese di Parma;-----------------------------------
C) l'operazione di fusione « [] scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione in
capo all'incorporante delle attività in precedenza svolte in modo indipendente dalla società
incorporanda [] nell'ambito di un processo di semplificazione e riorganizzazione societa-
ria avviato dalla incorporante Servizi Italia S.p.A. con l'obiettivo del perseguimento di mag-
giore flessibilità dei processi interni e del contenimento dei costi di struttura » ed è anche fi-
nalizzata ad una « ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari
derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due società »;-------------------------
------------------------------ premesso altresl che :------------------------------------
D) non essendo stata presentata alcuna opposizione alle dette determinazione e deliberazione,
per quanto consta agli organi amministrativi delle Società partecipanti alla fusione, la fusione
può avere luogo ai sensi dell'articolo 2503 del Codice civile;------------------------------------
------------------------------tutto ciò premesso----------------------------------
e ritenuto, onde di questo atto formi parte integrante e sostanziale, dichiarano e convengono
quanto segue.-----------------------------------
--------------------------------------
La società "Servizi Italia Medical s.r.l.", a mezzo del suo costituito rappresentante, si dichiara
fusa mediante incorporazione nella Società incorporante "Servizi Italia S.p.A." in conformità
a quanto determinato dall'Assemblea dei soci di Servizi Italia Medical e dal Consiglio di
Amministrazione di Servizi Italia, nonché del Progetto come sopra allegato sub. "A" al pre-
sente atto,-----------------------------------
--------------------------------------
I comparenti dott. Angelo Minotta e dott. Enea Righi, nelle loro rispettive qualità sopra indi-
cate, danno atto che:------------------------------------
(i) le operazioni della Società incorporata, anche ai fini fiscali e contabili, saranno imputate al
bilancio della Società incorporante a far tempo dal primo giorno dell'esercizio in corso alla
data di efficacia dell'operazione di fusione oltre determinata;-----------------------------------
(ii) gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 2, del
cod. civ., dal giorno 1º (primo) ottobre 2017 (duemiladiciassette).----------------------------------
--------------------------------------
I comparenti dott. Angelo Minotta e dott. Enea Righi, sempre agendo nelle suesposte qualifi-
che, dichiarano, inoltre, di confermare tutte le altre condizioni e modalità della fusione, quali
sono contenute nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia e
nell'Assemblea dei soci di Servizi Italia Medical nonché nel Progetto.------------------------------
In particolare, i comparenti dichiarano che:------------------------------------
(i) non si fa luogo all'aumento del capitale sociale della Società incorporante in conseguenza
della fusione in quanto la Società incorporante stessa detiene l'intero capitale della Società
incorporata; ------
(ii) trattandosi pertanto di operazione di fusione cui si applica la disciplina "semplificata" di
cui all'articolo 2505 del cod. civ., non è stato determinato alcun rapporto di cambio nè è ne-
cessario alcun conguaglio fra le Società partecipanti alla fusione;---------------------------------
(iii) la Società incorporante sarà retta dallo Statuto attualmente vigente che, per effetto della
operazione di fusione, non subisce alcuna variazione;------------------------------------
(iv) non sono previsti trattamenti particolari per determinate categorie di Soci nè vantaggi ri-
servati agli amministratori delle Società partecipanti alla fusione;--------------------------------
(v) per effetto della fusione cessano dalla carica gli organi sociali della Società incorporata e
si estinguono tutte le eventuali procure rilasciate in precedenza dalla medesima Società incor-
porata.---------
La fusione si effettua mediante annullamento nel bilancio della Società incorporante della po-
sta attiva rappresentata dalla partecipazione totalitaria della Società incorporante nella Società
incorporata e sua sostituzione con nuova posta attiva rappresentata dal patrimonio della So-
cietà incorporata nel quale Servizi Italia subentra per effetto della fusione.-------------------------------
-------------------------------------Articolo 4)------------------------------------
A seguito della fusione la Società incorporante subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, in
ogni convenzione e contratto (anche di locazione finanziaria e con patto di riscatto o di riser-
vato dominio), in tutte le azioni ed obbligazioni, in tutte le situazioni proprietarie, di titolarità,
di disponibilità, di legittimazione, nonchè in tutti i beni immobili, mobili, materiali ed imma-
teriali, in tutte le situazioni possessorie e di fatto, in tutti i diritti, ivi compresi i requisiti
d'ordine speciale previsti dalla normativa in tema contratti pubblici; al riguardo si conferma
che attraverso la fusione per incorporazione si trasferiscono dall'incorporata Servizi Italia
Medical all'incorporante Servizi Italia tutti i requisiti di partecipare alle gare pubbliche e non,
ciò anche ai fini dell'avvalimento di detti requisiti da parte dell'incorporante Servizi Italia alla
luce della normativa esistente con le ulteriori puntualizzazioni in itinere. Pertanto con
l'incorporazione tutti i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo,
ovvero di attestazione della certificazione SOA ed, in genere, tutti i requisiti che hanno con-
sentito alla Società incorporata di aggiudicarsi i contratti di appalto pubblici in essere sono
oggetto di subentro da parte della Società incorporante Servizi Italia. -------
A tale fine, al presente atto di fusione deve essere assegnata, per quanto occorrere possa, an-
che la funzione e la finalità del contratto di avvalimento di cui all'art. 89 D.lgs 50/2016. La
Società incorporata garantisce, in ogni caso, l'assenza in capo al suo amministratore,
all'organo di controllo e all'organismo di vigilanza, anche con riferimento ai soggetti cessati
in precedenza, di situazioni inibenti la partecipazione alle procedure di affidamento di pubbli-

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$

che gare, così come previsto dall'art. 80 del D.lgs 50/2016.
La Società incorporante subentra altresì in tutti gli interessi legittimi, aspettative, privilegi,
crediti, ragioni, azioni, attività in genere anche in pendenza e in formazione, in ogni passività,
debito, obbligo, impegno, onere, gravame, garanzia prestata e posizione passiva in genere, in
tutte le iscrizioni in Albi ed Elenchi di compendio della Società incorporata, facendo propri i
risultati della situazione patrimoniale della Società incorporata medesima, con l'intesa che i
beni e i diritti della Società incorporata si hanno per acquisiti dalla Società incorporante (an-
che se acquistati o sorti in data posteriore alla suddetta Assemblea dei soci di Servizi Italia
Medical), e ciò con ogni loro legittimo accessorio, parte, pertinenza, con ogni relativo privile-
gio e garanzia anche reale (che mantengono identica validità e il medesimo grado), nonchè
con ogni inerente diritto, obbligo, onere e vincolo.------------------------------
Pertanto, alla Società incorporante spetta di compiere unilateralmente ogni pratica e formalità
necessarie per qualsiasi trascrizione, iscrizione o annotamento che si rendano occorrenti in
occasione dell'atto di fusione nonché per effettuare ogni trapasso, cambio di intestazione e
voltura in capo ad essa di ogni rapporto, anche in pendenza o in formazione, convenzione,
contratto (in particolare dei contratti di assicurazione, di mandato, di locazione, di fornitura,
di somministrazione e di utenza), di ogni negozio definitivo o preliminare, di ogni controver-
sia di qualunque natura e ovunque radicata e di ogni intestazione, licenza, conto, polizza, de-
posito, brevetto, marchio, iscrizione, mandato, cauzione, permesso, registrazione, esonero,
agevolazione, riconoscimento, concessione, autorizzazione e partita attiva o passiva, mobilia-
re ed immobiliare, esistenti relativamente ai cespiti di compendio della Società incorporata
presso private o pubbliche Amministrazioni (ivi compresi gli Enti pubblici territoriali, le
Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, le Conservatorie dei Registri Immobiliari, i
Catasti, i Pubblici Registri e i pubblici Libri in genere), e ciò pure se si tratti di rapporti in
corso di istruttoria o di abilitazioni in corso di rilascio, il tutto con ogni conseguente diritto,
interesse e aspettativa e con esonero delle competenti Autorità e dei Funzionari preposti da
ogni responsabilità per le modificazioni, variazioni o annotazioni che si rendano necessarie in
ordine alla presente operazione di fusione; il tutto insomma in guisa che nei confronti di
chiunque la Società incorporante possa senz'altro, e senza soluzione di continuità, essere rico-
nosciuta quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività e passività patrimonia-
le già di spettanza della Società incorporata, senz'uopo di ulteriori atti o consensi e pertanto in
modo che possa essa proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto e anzianità ma-
turati in capo alla Società incorporata come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla So-
cietà incorporante.------------------------------------
--------------------------------------
Le spese del presente atto di fusione e dipendenti sono a carico della Società incorporante, il
cui rappresentante, ai fini dell'iscrizione del presente atto nel repertorio notarile, dichiara che
il patrimonio netto della Società incorporata ammonta a euro 1.456.000,00 (un milione quat-
trocentocinquantaseimila/00).-----------------------------------
----Articolo 6)--------------------
Ai fini degli adempimenti conseguenti al presente atto di fusione, il rappresentante della So-
cietà incorporata dichiara che la stessa è titolare dei seguenti marchi d'impresa:------------------
- domanda di registrazione n. MI2009C012570 presso C.C.I.A.A. di Milano in data 29 di-
cembre 2009;-----------------------------------
- domanda di registrazione n. MI2006C007133 presso C.C.I.A.A. di Milano in data 6 luglio
2006;-----------------------------------
- domanda di registrazione n. MI2006C007137 presso C.C.I.A.A. di Milano in data 6 luglio
$2006$ ,-----------------------------------
--------------------------------------
I comparenti dichiarano che i codici fiscali sopra riportati sono quelli rilasciati dall'Ammini-

$\mathbb{R}^2$

strazione Finanziaria e autorizza il Notaio rogante al "trattamento" dei "dati personali" conte-
nuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere a doveri di Legge e
per esigenze organizzative del suo ufficio.-----------------------------------
I comparenti mi dispensano dal dare lettura della documentazione allegata al presente atto, $\sim$
dichiarando di averla verificata e comunque di averne avuto esauriente conoscenza.
Allegati :------------------------------------
"A": Progetto.-----------------------------------
Io Notaio - richiesto - ho ricevuto il presente atto che, scritto con elaboratore elettronico da
persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto ai comparenti i quali, a mia domanda, lo ap-
provano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore diciassette e minuti dieci circa; consta il
presente atto di due fogli per sette facciate e fino a questo punto della ottava pagina.------------
F.to: Enea Righi.-----------------------------------
F.to: Angelo Minotta.-----------------------------------
the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of
F.to: Carlo Maria Canali.------------------------------------
M.

$-12/0.9/2017$

ALLEGATO
N. 59846 DIREP
E AL N.26340H RACC.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ1 CONTROLLATA AL 100% "SERVIZI ITALIA MEDICAL S.P.A." NELLA SOCIETA' CONTROLLANTE "SERVIZI ITALIA S.R.A."

REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2501-TER E 2505 DEL CODICE CIVILE

*****

Approvato dagli Organi Amministrativi di Servizi Italia Medical S.p.A. in data 13 maggio 2014 $\cdot$ ' e di Servizi Italia S.p.A. in data 14 maggio 2014

SERVIZI ITALIA S.P.A. Sede legale Soragna (PR) - Via San Pietro n. 59 - frazione Castellina

$\mathbf 1$

$\overline{z}$ ).

Codice fiscale 08531760158 Partita IVA 02144660343 Capitale sociale Deliberato Euro 60,200,000,00 Sottoscritto e Versato Euro 27 406.805,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n. 08531760158 R.E.A. 185104

*****

SERVIZI ITALIA MEDICAL S.P.A.

Società per azioni a socio unico Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Servizi Italia S.p.A. Sede legale Spino D'Adda (CR) - Via Milano n. 18-20 Codice fiscale e Partita IVA 04946750967 Capitale sociale Euro $200.000,00 = i.v.$ Iscritta al Registro delle Imprese di Cremona 04946750967 $\sim$ R.E.A. 179521

*****

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CONTROLLATA AL 100% "SERVIZI ITALIA MEDICAL S.P.A." NELLA SOCIETA1 CONTROLLANTE "SERVIZI ITALIA S.P.A." AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2501-TER E 2505 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della società "Servizi Italia S.p.A." con sede in Soragna (PR), Via San Pietro n. 59 (fraz. Castellina), numero codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma 08531760158 (di seguito "Servizi Italia S.p.A.") ed il Consiglio di Amministrazione della società "Servizi Italia Medical S.p.A." con sede a Spino D'Adda (CR), Via Milano n. 18-20, numero codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cremona 04946750967 (di seguito "Servizi Italia Medical S.p.a."), procedono alla redazione del presente progetto di fusione (di seguito il "Progetto di Fusione").

Prima di passare ad indicare gli elementi richiesti dalla normativa richiamata, gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione danno atto che il presente Progetto di Fusione contempla l'inotesi di fusione per incorporazione della società controllata in misura totalitaria Servizi Italia Medical S.p.a. nella società controllante Servizi Italia S.p.A. (la "Fusione").

Si sottolinea che nel presente Progetto di Fusione:

  • con il termine "incorporante" si intenderà definire la società Servizi Italia S.p.A. che risulterà l'unica entità giuridica esistente dopo l'esecuzione della Fusione;
  • con il termine "incorporanda" o "incorporata" si intenderà definire la società Servizi Italia Medical S.p.a. che, per effetto della Fusione, verrà incorporata, cessando di esistere.

Società partecipanti alla Fusione (art. 2501-ter. primo comma, n.1) $1)$

(A) - Società incorporante: Servizi Italia S.p.A., avente la propria sede legale in Soragna (PR), Via San Pietro n. 59 -fraz. Castellina-, capitale sociale deliberato pari ad Euro Euro 60.200.000,00, Sottoscritto e Versato Euro 27.406.805,00, suddiviso in numero 27.406.805 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00.= ciascuna. Codice Fiscale e Numero di isorizione al Registro delle Imprese di Parma 08531760158, Partita TVA 02144660343, REA 185104.

Le azioni di Servizi Italia S.p.A. rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa sono quotate al Mercato Telematico Azionario - segmento STAR - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

Detta società, avente per oggetto sociale:

  • (a) la progettazione, la costruzione, l'installazione, la manutenzione e la gestione di impianti di lavanderia ad uso sanitario e civile, compresa l'attività di lavanderia ad uso alberghiero, sterilizzazione e simili,
  • (b) l'acquisizione di contratti (i) di lavaggio di biancheria, materasseria ed indumenti da lavoro; (ii) sterilizzazione di biancheria, indumenti da lavoro, strumentario chirurgico ed attrezzature sanitarie per conto di strutture pubbliche (ospedali, Comuni ecc.) e private, ad uso sanitario e civile, compresa l'attività riferita al settore alberghiero, ivi compreso il ritiro e la riconsegna della biancheria, della materasseria, degli indumenti da lavoro, la gestione e l'organizzazione del guardaroba e del magazzino in conto proprio e per terzi, con facoltà di avvalersi per l'espletamento dei servizi anche di lavanderia di terzi, (iii) compresa, inoltre, la eventuale fornitura di biancheria e di materasseria, di indumenti da lavoro, di ferri chirargici ed in generale dello strumentario chirargico in noleggio, (iv) nonché la, fornitura di materiale monouso, calzature professionali, dispositivi per protezione individuale ed accessori per utilizzo sanitario:

jul

  • (c) sviluppo, produzione e fornitura di dispositivi medici costituiti da set sterili per sala operatoria, composti da teleria e camici riutilizzabili in cotone o altre fibre; sterilizzazione a vapore di set sterili composti da teleria e camici per sala operatoria; sterilizzazione di strumentario chirurgico è accessori,con o senza attività di noleggio dei medesimi: ritiro prodotti da sterilizzare e riconsegna dei prodotti sterili ai centri di utilizzo;
  • (d) acquisizione, intermediazione, vendita, produzione e sviluppo di dispositivi medicali, con la possibilità di offrire e fornire servizi di supporto tecnico per la gestione delle forniture aventi ad oggetto dispositivi medicali;
  • (e) l'attività di autotrasporto di cose, anche riftuti di qualsiasi genere, per conto terzi; il servizio di magazzinaggio per terzi, privati ed Enti pubblici, presso depositi propri e di terzi;
  • (f) trasporti interni ospedalieri;
  • (g) l'attività logistica, gestione magazzini, trasporti e distribuzione prodotti;
  • (h) gestione dei servizi economuli delle Aziende sanitaric Ospedaliere;
  • (i) la gestione e fornitura di servizi mensa e di vitto per enti pubblici e privati;
  • (i) la termodistruzione di rifiuti, la gestione e la manutenzione di impianti termici,
  • (k) ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito, nel proprio interesse.

continuerà ad esistere senza modificare il proprio oggetto sociale.

(B) - Società incorporanda: Servizi Italia Medical S.p.a. avente la propria sede legale in Spino D'Adda (CR), Via Milano n. 18-20, capitale sociale pari ad Euro 200.000,00 = interamente versate. Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona 04946750967, Partita IVA 04946750967, REA 179521, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Servizi Italia S.p.A. che detiene attualmente il 100% del capitale sociale di Servizi Italia Medical S.p.a..

Detta società, avente per oggetto:

  • (a) l'attività di acquisizione, di intermediazione, di vendita e la produzione e/o lo sviluppo di dispositivi medicali. La società potrà inoltre offrire e fornire servizi di supporto tecnico per la gestione delle forniture dei dispositivi medicali.
  • (b) la partecipazione ad associazioni temporanee di imprese previste dalla legge per le pubbliche forniture e per i pubblici servizi; la partecipazione a consorzi anche con attività esterna, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile.

(c) ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito, nel proprio interesse.

Ł

verrà fusa per incorporazione nella società controllante Servizi Italia S.p.A., trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.

$2)$ Atto costitutivo e Statuto della società incorporante (art. 2501-ter. primo $comma, n.2$

In conseguenza della Fusione, lo statuto sociale vigente della società incorporante, ivi compreso l'oggetto sociale, non subirà modificazioni.

Il testo dello statuto sociale dell'incorporante Servizi Italia S.p.A. viene allegato al presente Progetto di Fusione sub Allegato (A).

Si fa presente che il capitale sociale di Servizi Italia S.p.A., quale indicato nel precedente paragrafo 1) (A) e nello statuto sociale vigente allegato al presente Progetto di Fusione, prima della data di efficacia della Fusione potrà aumentare rispetto all'importo indicato in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2012 secondo quanto previsto dall'artícolo 6.2 dello stesso statuto,

3) Caratteristiche e modalità della Fusione

3.1 Situazioni patrimoniali

La Fusione avverrà mediante incorporazione della società Servizi Italia Medical S.p.a in Servizi Italia S.p.A., sulla base del bilancio dell'incorporante chiuso al 31 dicembre 2013, regolarmente già approvato dall'assemblea in data 22 aprile 2014, e del bilancio dell'incorporata chiuso al 31 dicembre 2013, già regolarmente approvato dall'assemblea in data 14 aprile 2014. Ai sensi dell'art. 2501-quater, secondo comma, del Codice Civile, tali bilanci rappresentano le situazioni patrimoniali di riferimento per l'operazione di Fusione.

3.2 Procedimento semplificato

Ai sensi dell'art. 2505, primo comma, del Codice Civile, considerato che l'incorporante Servizi Italia S.p.A. detiene una partecipazione pari al 100% dei capitale sociale dell'incorporanda Servizi Italia Medical S.p.a., verrà adottata la procedura semplificata ivi contemplata che prevede:

$(i)$ La esclusione della necessità di predisporre la relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione di cui all'art. 2501quinquies del Codice Civile.

  • $(ii)$ La esclusione della necessità di predisporte la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile.
  • $(iii)$ Che il progetto di fusione debba essere redatto in forma semplificata rispetto a quanto previsto dall'art. 2501-ter del Codice Civile, tenuto conto del fatto che non si procede ad alcun concambio di azioni e/o quote ad esito della Fusione. Infatti, dato il rapporto che alla stipula dell'atto di fusione intercorrerà tra le società comvolte nell'operazione, che verrà mantenuto fino all'esaurimento della procedura di fusione, da un punto di vista patrimoniale, i soci della società risultante dall'incorporazione vengono a trovarsi in una situazione sostanzialmente analoga a quella in cui si trovavano precedentemente alla incorporazione medesima. Per le stesse ragioni, non è previsto alcun conguaglio in denaro;
  • $(iv)$ Conseguentemente che non è necessario stabilire:
  • il rapporto di cambio fra le quote della società incorporanda e le azioni rappresentative del capitale sociale della incorporante, nonché l'eventuale concambio in denaro (di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 3, del Codice Civile);
  • le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante ai soci della società incorporanda (di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 4, del Codice Civile);
  • la data a partire dalla quale dette azioni della società incorporante partecipano agli utili (di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 5, del Codice Civile);

provvedendo l'incorporante con l'efficacia della Fusione ad annullare la quota del valore nominale di Euro 200.000,60 della incorporanda di cui è titolare.

Con riferimento alla società incorporante Servizi Italia S.p.A., la Fusione sarà decisa, secondo quanto consentito dall'art. 17.2 (a) dello statuto sociale della stessa, dal Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il diritto degli azionisti rappresentanti almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere, ai sensi dell'art. 2505, terzo comma, del Codice Civile, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito del presente Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Parma, che la decisione in ordine alla Fusione sia adottata dall'assemblea straordinaria della società a norma dell'art. 2502, primo comma, del Codice Civile.

$(v)$

6

3.3 Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

Si dà atto che la Fusione non presenta i presupposti di legge per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2501-bis del Codice Civile, non avendo contratto la incorporante alcun debito rispetto al quale il patrimonio della incorporanda sia stato assunto quale garanzia generica o fonte di rimborso.

Data a decorrere dalla quale si producono gli effetti della Fusione (art. 2501ter, primo comma, n. 6)

Ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile gli effetti giuridici della Fusione si produrranno dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile, ovvero da altra data successiva eventualmente stabilita nell'atto di fusione (la "Data di Efficacia").

La società incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, del Codice Civile, a decorrere dalla Data di Efficacia subentrerà in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica di società per azioni, e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali dell'incorporata, annullandone per converso il patrimonio sociale e la corrispondente partecipazione detenuta nella incorporanda, il tutto senza ricorrere ad alcun aumento del proprio capitale sociale.

Ai sensi rispettivamente dell'art. 2504-bis, terzo comma, del Codice Civile e dell'art. 172, nono comma, del D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986 (come modificato dal D.Les. 344/2003), le operazioni compiute dalla società incorporanda verranno imputate al bilancio della società incorporante e gli effetti fiscali e contabili della Fusione decorreranno dal primo giorno dell'esercizio in corso alla Data di Efficacia della Fusione, A partire dalla Data di Efficacia, cesseranno tutte le cariche sociali della società incorporanda e si estingueranno tutte le eventuali procure rilasciate in precedenza.

$5)$ Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni (art. 2501-ter, primo comma, n.7)

Non esistono categorie particolari di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni per i quali è previsto un trattamento particolare o privilegiato.

Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui 6) compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione (art. 2501ter, primo comma, n. 8)

Non è previsto alcun beneficio o vantaggio particolare in favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

7) Motivazioni dell'operazione di Fusione

Il presente Progetto di Fusione - e più in generale l'operazione di Fusione - scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo all'incorporante delle attività in precedenza svolte in modo indipendente dalla società incorporanda.

La Fusione si inquadra nell'ambito di un processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla incorporante Servizi Italia S.p.A. con l'obiettivo del perseguimento di maggiore flessibilità dei processi interni e del contenimento dei costi di struttura

Per effetto della riorganizzazione societaria proposta con il presente Progetto di Fusione si otterrà una ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due società.

A tali finalità operative della Fusione si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dalla eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie e amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di una unica società in luogo delle due attuali.

Ulteriori informazioni 8)

La Fusione non costituisce una operazione di concentrazione suscettibile di essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto interviene tra imprese che non possono considerarsi "indipendenti" ai sensi della normativa antitrust, essendo Servizi Italia S.p.A. unico socio della società incorporanda.

Ai sensi deil'art. 2501-septies del Codice Civile, il presente Progetto di Fusione. corredato dai relativo allegato, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma e nel Registro delle Imprese di Cremona, nonché depositato in copia presso la sede di ciascona delle società partecipanti alla Fusione, unitamente agli altri documenti ivi previsti.

Inoltre in dipendenza degli obblighi posti in capo alla società incorporante Servizi Italia S.p.A. quale società emittente azioni quotate in Borsa Italiana, il prosente Progetto di Fusione, corredato dal relativo allegato, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione, e le situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2013 di cui all'art. 2501-quater del Codice Civile di entrambe le società, sono messi a disposizione del pubblico e trasmessi alla Consob con le modalità ed i termini previsti rispettivamente dall'art. 70, comma 5 a) e dall'art. 90 d-bis) del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione al D.Lgs. 21 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina degli emittenti).

Trattandosi di fusione effettuata tra emittente quotato e società da esso interamente controllata resta escluso l'obbligo di pubblicazione del Documento Informativo ai sensi dell'art. 70 comma 5 b) e dell'Allegato 3B del suddetto Regolamento Emittenti.

Sono fatte salve le modifiche, variazioni, integrazioni e aggiornamenti, anche numerici, al presente Progetto di Fusione, così come dello statuto dell'incorporante qui allegato, eventualmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia S.p.A. (ovvero dalla rispettiva assemblea straordinaria nell'ipotesi di cui all'art. 2505, terzo comma, del Codice Civile) e dall'assemblea di Servizi Italia Medical S.p.a. nei limiti di cui all'art. 2502, secondo comma, del Codice Civile, ovvero richieste ai fini dell'iscrizione del presente Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese, ovvero ad altri fini da autorità competenti...

Le spese, imposte e tasse dell'intera operazione di Fusione fanno capo alla società incorporante.

Allegato (A): Statuto della incorporante

Castellina di Soragna, 13-14maggio 2014

Servizi Italia S.p.A. Per il Consiglio di Amministrazione (Il Presidente) F.to Luciano Facchini.

Servizi Italia Medical S.p.A. Per il Consiglio di Amministrazione (Il Presidente) F.to Enea Righi

Il sottoscritto Dott. Paolo Guerrera consapevole delle responsabilità penali di cui
agli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Dlgs 82/2005 che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

ç

Allegato (A)

Statuto della società incorporante Servizi Italia S.p.A.

Statuto CAPO I (Denominazione - Durata - Scopo Sociale - Sede Legale) Articolo 1 Denominazione E' costituita una società per azioni denominata "Servizi Italia S.p.A.".

Articolo 2

Oggetto Sociale

$2.1$ La società ha per oggetto:

$1.1$

  • la progettazione, la costruzione, l'installazione, la manutenzione e la gestione di impianti di $(a)$ lavandería ad uso sanitario e civile, compresa l'attività di lavanderia ad uso alberghiero, sterilizzazione e simili:
  • l'acquisizione di contratti (i) di lavaggio di biancheria, materasseria ed indumenti da lavoro; (ii) $(b)$ sterilizzazione di biancheria, indumenti da lavoro, strumentario chirurgico ed attrezzature sanitarie per conto di strutture pubbliche (ospedali, Comuni ecc.) e private, ad uso sanitario e civile, compresa l'attività riferita al settore alberghiero, ivi compreso il ritiro e la riconsegna della biancheria, della materasseria e degli indumenti da lavoro, la gestione e l'organizzazione del guardaroba e del magazzino in conto proprio e per terzi, con facoltà di avvalersi per l'espletamento dei servizi anche di lavanderia di terzi, (iii) compresa, inoltre, la eventuale fornitura di biancheria e di materasseria, di indumenti da lavoro, di ferri chirurgici ed in generale dello strumentario chirurgico in noleggio (iv) nonché la fornitura di materiale monouso, calzature professionali, dispositivi per la protezione individuale ed accessori per utilizzo sanitario;
  • $(c)$ sviluppo, produzione e fornitura di dispositivi medici costituiti da set sterili per sala operatoria, composti da teleria e camici riutilizzabili in cotone o altre fibre; sterilizzazione a vapore di set sterili composti da teleria e camici per sala operatoria; sterilizzazione di strumentario chirurgico e accessori, con o senza attività di noleggio dei medesimi; ritiro prodotti da sterilizzare e riconsegna dei prodotti sterili ai centri di utilizzo,
  • $(d)$ acquisizione, intermediazione, vendita, produzione e sviluppo di dispositivi medicali; con la possibilità di offrire e fornire servizi di supporto tecnico per la gestione delle forniture aventi ad oggetto dispositivi medicali;

  • $(e)$ l'attività di autotrasporto di cose, anche rifiuti di qualsiasi genere, per conto terzi; il servizio di magazzinaggio per terzi, privati ed Enti pubblici, presso depositi propri e di terzi;

  • $(f)$ trasporti interni ospedalieri;
  • $(g)$ l'attività logistica, gestione magazzini, trasporti e distribuzione prodotti:
  • $(h)$ gestione dei servizi economali delle Aziende sanitarie ed Ospedaliere;
  • $(i)$ la gestione e fornitura di servizi di mensa e di vitto per enti pubblici e privati;
  • la termodistruzione di rifinti, la gestione e la manutenzione di impianti termici. $(j)$

$2.2$ La società potrà inoltre partecipare ad associazioni temporanee di imprese previste dalla legge per le pubbliche forniture e per i pubblici servizi; potrà altresi partecipare a consorzi anche con attività esterna, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile. La società potrà esercitare la propria attività in territorio nazionale ed internazionale, sia di ambito comunitario che extracomunitario, con la possibilità di istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

$2.3$ E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed ogni altra attività di cui all'articolo 106 T.U.L.B. (D.Lgs 1/9/1993 n. 385). E altresi esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali.

$\frac{1}{2}$

Ai fini del conseguimente dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito, nel proprio interesse.

Articolo 3

Durata

$3.1$ La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

Articolo 4

Sede

  • $4.1$ La sede della Società è in Castellina di Soragna (Parma).
  • $4.2$
  • L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia ed all'estero, filiali, succursala, agenzie o unità locali comunque denominate.

Articolo 5

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dall'ultima $5.1$ annotazione sul libro soci.

$5.2$ La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

CAPO II

(Capitale Sociale - Azioni)

Articolo 6

Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 27.406.805,00 (ventisette milioni quattrocentoseimila ottocentocinque/00) $6.1$ suddiviso in n. 27.406.805 (ventisette milioni quattrocentoseimila ottocentocinque) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 31 gennaio 2012 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 45 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 cadauna, da offrire in opzione agli aventi diritto, da liberarsi anche mediante compensazione di crediti vantati nei confronti della Società, eventualmente con abbinati warrant per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione, con conseguente eventuale aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 22 milioni, al servizio dell'esercizio dei warrant.

$6.2\,$

Il Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2012 - nell'osercizio della delega sopra citata e ad integrazione e modifica della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dei 30 marzo 2012 ha deliberato di (i) aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, per un ammontare complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 30.473.964,00 (trenta milioni quattrocentosettantatremila novecentosessantaquattro/00), mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna, da offrire in opzione agli aventi diritto ai scnsi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, fissando al 31 dicembre 2012 il termine ultimo di sottoscrizione di dette nuove azioni e da liberare con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione 27 giugno 2012 e di (ii) aumentare ulteriormente il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi euro 10.475.424,00 (diecimilioni quattrocentosettantacinquemila quattrocentoventiquattro/00), mediante emissione, anche in più riprese, di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 cadauna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate esclusivamente all'esercizio di warrant abbinati gratuitamente alle azioni di nuova emissione di cui al punto (i) che precede, alle condizioni e secondo le modalità definite dal medesimo Consiglio di Aniministrazione del 27 giugno 2012.

6.3 Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, osservate le disposizioni di legge a riguardo.

  • L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il 6,4 capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
  • $6.5$ In caso di aumento a pagamento con conferimento in denaro del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2441, quarto comma, del codice civile anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) ed a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società di Revisione incaricata della revisione legale.

Articolo 7

Finanziamento dei Soci alla Società

I finanziamenti con diritto alla restituzione dell'importo versato possono essere effettuati a favore della Società dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e secondo i termini di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

Articolo 8

Azioni e Strumenti Finanziari

  • $8.1$ Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili; ogni azione da diritto ad un veto.
  • 8.2 Oltre alle azioni ordinarie la Società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Società può emettere le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, del codice civile.
  • 8.3 La Società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni.
  • 8.4 L'emissione di strumenti finanziari è disposta con dellibera dell'Assemblea straordinaria che ne determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.
  • 8.5 E' escluso il rilascio dei certificati azionari essendo la Società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria delle azioni ordinarie, in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari. Le azioni ordinarie della Società sono immesse nel sistema di gestione accentrata prevista nel D. Lgs/N 58 del-24 febbraio 1998.

Articolo 9 Patrimoni destinati

$7.1$

$\frac{1}{2}$

$9.1$ La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articulo 10

Recesso

  • $10.1$ Ai soci spetta il diritto di recesso nei casi in cui è inderogabilmente previsto dalla legge.
  • $10.2$ Non costituisce causa di recesso il mancato concorso di uno dei soci all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.
  • $10.3$ Il diritto di recesso viene esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

CAPO III

ASSEMBLEA

Articolo 11

Convocazione dell'Assemblea

  • 11.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
  • 11.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della società è convocata, ai sensi di legge, dal Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 113 ter, comma 3, D.lgs. 58/1998.
  • 11.3 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni di legge per l'esercizio di tale facoltà. L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.
  • 11.4 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale della Società, possono richiedere, nei termini, con le modalità e nei limiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto. Dell'integrazione all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare, a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli

amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter, primo comma, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

  • I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione deve essere consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo amministrativo metterà a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione, mettendola a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dai regolamenti della Consob vigenti in materia.
  • 11.5 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Nello stesso avvise potranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per le eventuali adunanze successive alla prima qualora le precedenti andassero deserte.
  • 11.6 Ai sensi dell'articolo 135 undecies D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la Società non designa un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto per la partecinazione all'Assemblea.

Articolo 12

Costituzione dell'Assemblea

  • Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze $12.1$ stabilite dalla legge.
  • La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale viene $12.2$ effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 20.

Articolo 13

Diritto di intervento in Assemblea

  • $13.1$ Sono legitimati all'intervento in Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società, in osservanza della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati in conformità alle proprie scritture contabili.
  • $13.2$ Ogni soggetto al quale compete il diritto di voto che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea da altri mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. La delega può essere conferita anche in via elettronica o con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21 comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente. La delega, salvo diverse prescrizioni normative, deve essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta elettrouica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione, del modulo di delega predisposto dalla Società, direttamente scaricabile dal sito internet della stessa, unitamente alla comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati in conformità alle proprie scritture contabili,

Articolo 14

Presidenza dell'Assemblea

  • L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, se $14.1$ nominato, e, in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea. Il Presidentedirige i lavori Assembleari, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento (compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione e il computo dei voti) ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea nomina un segretario, che può anche non essere azionista.
  • $14.2$ Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un notaio.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

  • $15.1$ La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 14 (quattordici) componenti, anche non soci, compreso il Presidente. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero tre se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione dalla data di applicazione delle disposizioni di legge c di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.
  • $15.2$ L'Assemblea determina il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonche la durata del relativo incarico che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli aniministratori così nominati scadono in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatte salve revoca o dimissioni, e sono rieleggibili. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti di cui al presente articolo; in tale ipotesi, l'Assemblea provvede alla nomina dei nuovi amministratori con le medesime modalità indicate nel presente articolo, ferma restando la necessità di assicurare la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto della normativa inerente l'equilibrio tra i generi tempo per tempo vigente. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.

$15.3$

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate. Tanti soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) del capitale sociale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione alle disposizioni vigenti, possono presentare una lista di almeno 3 e non più di 14 candidati, ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l'identificazione di coloro che presentano la lista, entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, a pena di decadenza. Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste da Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la comunicazione emessa dai soggetti a ciò autorizzati, che sia ritualmente pervenuta entro il termine di pubblicazione delle liste da parte della Società. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero tre nel caso di consiglio di amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste, aventi un numero di candidati pari o superiore a tre, devono contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei componenti da eleggere per il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto indicato al successivo articolo 15.5.

Ciascun socio, i socì aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi deil'articolo 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni possono presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonche l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società; (ii) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (iii) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (iv) nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'esito della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il praggior-minioro di voti con i seguenti criteri:

a)

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, gli Amministratori da eleggere tranne uno (la "Lista di Maggioranza"); e?

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$b)$

dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neopure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto il consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del Consiglio di Amministrazione

Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un anuninistratore (ovvero tre nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, il/i candidato/i, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di presentazione, dal primo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla medesima lista.

Qualora all'esito del procedimento di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto della normativa di equilibrio tra i generi pro tempore vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista e secondo l'ordine progressivo. Si farà luogo a tale procedura di sostituzione sino a che non si assicuri una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa di equilibro tra i generi pro tempore vigente. Nel caso in cui l'applicazione della suddetta procedura non permetta di conseguire il predetto risultato, la sostituzione avverrà con deliberazione assunta dall'Assemblea, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi tempo per tempo vigente.

L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile

18

nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore / degli amministratori cessato/i, avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti previsti dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza vincoli nella scelta e avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti previsti dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli ammini-stratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo quanto indicato.

Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'aniministratore tratto dalla Lista di Minoranza, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di candidati disponibili ed eleggibili, verrà data facoltà di presentare candidattire per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla Lista di Minoranza esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappre-sentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente quarto comma e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente, con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii); il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora tali disposizioni non trovino applicazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza vincolo di lista.

Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea nomina il/i-gostituto/i scegliendolo/i tra i candidati non eletti appartenenti alla medesima tista. In mancanza di candidati disponibili ed eleggibili, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti previsti dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il nuovo amministratore scade insieme con quelli in carica all'atto della nomina e ad esso si applicheranno le norme di legge e di statuto applicabili agli altri amministratori.

Restano, comunque, salve le disposizioni di cui al precedente terzo comma volte ad assicurare, all'interno del Consiglio di Anuninistrazione, la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga mono per qualsiasi causa o ragione, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assembléa deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

  • 15.4 Gli Amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 codice civile salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.
  • 15.5 In occasione della prima elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, successiva alla data di applicazione delle disposizioni di legge e regolamento in materia di equilibrio tra i generi, la quota di amministratori riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del totale degli amministratori da eleggere.
  • 15.6 Ai sensi dell'art. 147 ter comma 1-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, le disposizioni del presente articolo si applicano per i primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione successivi all'entrata in vigore della Legge n. 120 del 12 luglio 2011

Articolo 16

Convocazione del Consiglio di Amministrazione e sue Deliberazioni

  • 16.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in altro paese dell'Unione Europea tutte le volte che il Presidente, o il Vice Presidente se nominato, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti.
  • $16.2^{\circ}$ Il Consiglio di Amministrazione può essere altresi convocato dal collegio sindacale, ovvero, anche individualmente, da ciascun componente dello stesso secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.
  • $16.3$ La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno i (un) giorno prima di tale adunanza con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi ai consiglieri ed ai sindaci effettivi. In ogni caso, anche se le formalità di cui sopra non saranno osservate, il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito qualora tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi siano presenti.
  • $16.4$ Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono considerate valide qualora la maggioranza dei consiglieri in carica sia presente. In assenza del Presidente o del Vicepresidente, o quando vi siano particolari ragioni, la riunione sarà presieduta dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti alla riunione. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
  • $16.5$ Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto processo verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.
  • $16.6$ E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario

Articolo 17

Poteri, Funzioni e Compensi del Consiglio di Amministrazione

  • $17.1$ Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha il potere di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.
  • $17.2$ Sono, inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:
  • (a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;

(b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie:

(c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile;

(d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative:

(e) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;

(f) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale:

(g) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto stabilito dall'articolo 22.

  • Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
  • $17.3$ L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale nonché di emettere obbligazioni anche convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, con le modalità, nei limiti e nei termini di cui agli articoli 2420-ter e 2443 del codice. civile.
  • Gli annumistratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale 17.4 in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svoltà e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società è dalle Società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento ove esistente.
  • $175$ Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, con facoltà di sub delega, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, determinandone le facoltà e la remunerazione. Non sono tuttavia delegabili, ai sensi del presente articolo e senza limitazioni dei poieri del Comitato Esecutivo previsto al successivo articolo 17.6, il potere di nomina, di revoca e comunque di cessazione del rapporto con gli institori e con i direttori generali di cui all'articolo $18.3.$
  • Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può costituire un Comitato Esecutivo, composto da membri scelti 17.6 tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente stesso. Il Comitato/Esecutivo avrà i A Mil poteri ad esso conferiti dal Consiglio all'atto della sua istituzione. Al Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

  • $17.7$ Il Comitato Esecutivo - tramite il suo Presidente - e gli Amministratori Delegati, se nominati, rendono periodicamente conto al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di legge, delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.

  • Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio stesso, di natura $17.8$ consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite, ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentate.
  • $17.9$ Gli organi delegati, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
  • 17.10 Agli Amministratori spetta un compenso, per il periodo di durata del mandato, determinato dall'Assemblea, in termini complessivi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, all'atto della nomina. Tale compenso può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi.
  • La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di $17.11 -$ Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nell'ambito della determinazione complessiva effettuata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 17.10.

Articolo 18

Rappresentanza della Società e Firma

  • La legale rappresentanza della Società di fronte a qualsivoglia autorità giudiziaria od Amministrativa e ai $18.1$ terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente più anziano (qualora siano stati nominati due Vice Presidenti) nonché agli amministratori ed ai procuratori a cui il Consiglio di Amministrazione le abbia delegate, entro i limiti della delega.
  • Fermi i limiti di cui all'articolo 17.2, l'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni e 18.2 dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno dei suoi membri con la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone le facoltà e la remunerazione. La carica di Presidente e di Amministratore Delegato può essere associata.
  • L'organo amministrativo può nominare, revocare e/o comunque determinare la cessazione del rapporto con 18.3 institori, direttori generali, procuratori ad negozia e mandatari in gencre per il compimento di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società, scegliendoli tra dipendenti della Società o tra terzi.

Articolo 19

Presidente e Vice Presidenti

Ove l'Assemblea dei soci non abbia già provveduto, il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi $19.1$ membri il Presidente. Può anche nominare fino a due Vice Presidenti.

  • 19.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano ovvero, in caso di assenza o di impedimento dall'altro Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.
  • 19.3 L'esercizio delle funzioni da parte del Vice Presidente è valido, nei confronti di terzi, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente.

CAPO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20

Collegio Sindacale

  • $20.1$ Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, ed è nominato dall'Assemblea ordinaria, che determina la retribuzione annuale agli stessi spettante per tutta la durata dell'incarico. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni e sono rieleggibili. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Collegio Sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.
  • Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono assumere la $20.2$ carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che ricoprono già la carica di componenti dell'organo di controllo in cinque società emittenti secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, salvo i limiti diversi stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.
  • 20.3 Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) è c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della Società quali quelli elencati al precedente articolo 3. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
  • La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai 20.4 seguenti commi ed, in ogni caso, in conformità alla normativa di volta in volta vigente.
  • La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati $20.5$ sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna sezione deve contenere almeno un candidato di genere maschile ed almeno un candidato di genere femminile; i candidati devono essere inseriti nella lista in modo alternato per genere (un maschio, una femmina o viceversa, e gost via). Sono esentate le liste che presentino un numero di candidati inferiori a tre. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almello il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita

Consob in attuazione delle disposizioni vigenti.

Ogni azionista, e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Les. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche nel caso in cui agiscano per interposta persona o mediante società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche con un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l'identificazione di coloro che presentano la lista, entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate presso la sede della Società: (i) copia delle certificazioni emesse ai sensi di legge dagli intermediari autorizzati (ii) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al cumulo di incarichi di cui al secondo comma di questo articolo nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

20.6

  • dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
  • dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente in tema di equilibrio tra i generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano eléncati.

In caso di parità tra due, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, o votato la lista risultata prima per numero. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato. Tale sostituzione avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio dei generi. Qualora ciò non sia possibile, dovrà essere convocata tempestivamente l'Assemblea per assicurare il rispetto di tale normativa.

In caso, invece, di sostituzione di un sindaco efetto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine. progressivo di presentazione.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella lista dif maggioranza, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il collegio sindacale.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra i generi.

20.7 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

20.8 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in yolta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

$20.9$ Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16.6 del presente statuto.

Articolo 21

Controllo legale e revisione legale dei conti

$21.1$ Il controllo legale e la revisione legale dei conti sono esercitate, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una Società di Revisione Legale iscritta nell'apposito registro, nominata e funzionante ai sensi di legge.

CÁPO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 22

Esercizi sociali

$22.1$ L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

$22.2$ Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla formazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo da una relazione sull'andamento della gestione sociale in conformità alle prescrizioni di legge. Il bilancio dovrà essere certificato da società di revisione debitamente autorizzata.

Articolo 23

Bilancio ed utili

  • 23.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% per la riserva legale, nei limiti di legge, devono essere destinati secondo la deliberazione dell'Assemblea.
  • 23.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 24

Redazione dei documenti contabili societari

$24.1$ Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio dei Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria e conferendo gli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare il dirigente preposto.

Il soggetto preposto deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica.

24.2 Il dirigente preposto esercita i poteri e le competenze allo stesso attribuiti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Articolo 25

26

Dividendi

$25.1$ I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

CAPO VII

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 26

Procedure applicabili ed esclusione

26.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società.

26.2 Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

CÁPO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Anicolo 27

Scioglimento e Liquidazione della Società

27.1 La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.

CAPO IX

COMPETENZA GIUDIZIARIA

Articolo 28.

Legge applicabile

28.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizione

FAO: Luciano Facchini. F.to: Carlo Maria Canali.

legge.

$\ddot{\phantom{a}}$

Il sottoscritto Dott. Paolo Guerrera consapevole delle responsabilità penali di cui agli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Dlgs 82/2005 che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

27

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

$\sim$ ï. $\hat{\mathbf{z}}$ .

Ricevuta COMUNICA

Ufficio Registro Imprese Di Parma Stampata il: 27/09/2017 09:20:17

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA

Riferimenti normativi art. 9 L. 2 aprile 2007, n. 40; art. 5, 2 co. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; art. 5, co. 1 e 2 D.M. 10 novembre 2011

Numero protocollo (1): RI/PRA/2017/31293 Data protocollo: 27/09/2017

Codice Pratica: 918P3308 Data ricezione comunicazione: 27/09/2017

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA

Denominazione: SERVIZI ITALIA S.P.A. Provincia sede: PARMA Codice fiscale: 08531760158 Partita IVA: 02144660343 Numero REA: 185104

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Adempimento: VARIAZIONE Enti destinatari Sottonumero protocollo(1) Data inoltro REGISTRO IMPRESE RI/PRA/2017/31293/800 27/09/2017

ESTREMI DEL DICHIARANTE

NOTAIO: CANALI CARLO MARIA Codice fiscale: CNLCLM71D30G337Y Indirizzo email /PEC: [email protected] Telefono: 0521228058

DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA: [email protected]

ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE

Nome file allegato Ente destinatario 918P3308.CUI.PDF.P7M REGISTRO IMPRESE

Estremi di firma digitale

(1) Da riportare sempre in eventuali successive comunicazioni agli Enti

(2) L'iscrizione previdenziale avra' seguito solo dopo l'iscrizione al Registro Imprese

(3) A norma degli articoli 5 comma 2 del DPR 160/2010 e 5, commi 1 e 2 del DM 10 novembre 2011

N. PRA/31293/2017/CPRAUTO PARMA, 27/09/2017

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO REGISTRO IMPRESE DI PARMA DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA: SERVIZI ITALIA S.P.A.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 08531760158 DEL REGISTRO IMPRESE DI PARMA

SIGLA PROVINCIA E N. REA: PR-185104

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A16 FUSIONI

DT.ATTO: 14/09/2017

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

S2 RIQ 11 FUSIONE S2 RIQ A MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 27/09/2017 DATA PROTOCOLLO: 27/09/2017

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: CNLCLM71D30G337Y-CANALI CARLO MARIA-SARA@

Estremi di firma digitale

N. PRA/31293/2017/CPRAUTO PARMA, 27/09/2017

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI
VOCE PAG.
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MODALITA' PAG. IMPORTO DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA CASSA AUTOMATICA 90,00 27/09/2017 09:19:53
RISULTANTI ESATTI PER:
DIRITTI
TOTALE
*** Pagamento effettuato in Euro ***
EURO 90,00
90,00
CASSA AUTOMATICA
FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 27/09/2017 09:19:53 Data e ora di stampa della presente ricevuta: 27/09/2017 09:19:54

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