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Seri Industrial

AGM Information Apr 23, 2021

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AGM Information

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Assemblea ordinaria e straordinaria in unica convocazione 14 maggio 2021 ore 11:00 in San Potito Sannitico, Via Provinciale per Gioia snc, Centro Aziendale Quercete

Relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Seri Industrial S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art.72 del Regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 per illustrare gli argomenti posti al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria

Emittente: Seri Industrial S.p.A.

Documento messo a disposizione del pubblico il giorno 23 aprile 2021 presso la sede sociale, sul sito www.seri-industrial.it, nonché sul sistema di stoccaggio

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato, in Assemblea parte ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

  • 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
  • 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98: 2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione;
    • 2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda Compensi corrisposti.
  • 3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021 2023: 3.1 nomina dei componenti mediante voto di lista; 3.2 determinazione della retribuzione spettante ai sindaci.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto.

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ("TUF") e degli art.li 72 e 84 ter del Regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999, (di seguito il "Regolamento Emittenti") per illustrare agli azionisti di Seri Industrial S.p.A. gli argomenti posti al primo punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria (la "Relazione").

La stessa è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito della società www.seri-industrial.it nei termini di legge, ossia almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (23 aprile 2021), nonché presso il meccanismo di stoccaggio ().

1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto.

Signori Azionisti,

relativamente al primo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea parte straordinaria, la presente Relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial S.p.A. (di seguito "Seri Industrial" o "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione in ordine alla modifica dello Statuto sociale al fine di consentire alla Società di avvalersi del meccanismo del voto c.d. "voto maggiorato".

Premessa e quadro giuridico di riferimento della maggiorazione del voto

La previsione della maggiorazione del diritto di voto attribuito alle azioni ordinarie di una società quotata italiana (istituto noto anche come loyalty shares) è stata introdotta dal legislatore italiano nel 2014 con il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, (il "Decreto Competitività"), nel contesto di un pacchetto di misure di semplificazione, rilancio e sviluppo delle imprese italiane, volte a favorire la quotazione e gli investimenti di lungo termine sui mercati dei capitali italiani. Muovendo dal presupposto che la presenza di soci stabili interessati alla gestione dell'impresa sia un fattore positivo per la sua organizzazione e la sua crescita, il legislatore ha introdotto lo strumento della maggiorazione del voto, così garantendo maggiore flessibilità nella struttura del capitale, in deroga al tradizionale principio di proporzionalità ("one share-one vote"), in modo tale da consentire alle società quotate di premiare la fedeltà degli azionisti che detengono stabilmente la propria partecipazione in un'ottica di investimento di lungo periodo ("long term commitment").

La scelta del legislatore italiano si pone in linea di continuità sia con i principali ordinamenti stranieri che consentono il potenziamento del diritto di voto mediante azioni a voto plurimo o loyalty shares (es. Stati Uniti, Francia, Regno Unito) sia con la normativa comunitaria, in particolare con il piano d'azione sul diritto europeo delle società e governo societario adottato dalla Commissione Europea il 12 dicembre 2012, cui ha fatto seguito l'adozione della direttiva (UE) 2017/828, recepita nell'ordinamento italiano, che ha modificato la direttiva sui diritti degli azionisti di società quotate (Direttiva 2007/36/CE) proprio con l'obiettivo di incoraggiare e rafforzare l'impegno a lungo termine degli azionisti delle società quotate.

L'art. 127-quinquies del TUF dà la possibilità alle società con azioni quotate su un mercato regolamentato di prevedere, attraverso un'apposita modifica dello statuto sociale, l'attribuzione di un voto maggiorato "fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto, per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione" in un apposito elenco tenuto dalla Società.

Il favore nei confronti di tale strumento giuridico si è tradotto anche nell'espressa previsione da parte del legislatore della non ricorrenza di alcun diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso all'assunzione della predetta delibera (art. 127-quinquies, comma 6, del TUF).

Con riferimento a Seri Industrial, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'introduzione del voto maggiorato, incentivando - tramite l'attribuzione di un "premio" in termini di capacità di incidere nelle decisioni assembleari - l'investimento a medio-lungo termine nel capitale sociale della Società, risponda all'interesse di questa, in quanto potrà incrementare la stabilità dell'azionariato, favorendo una creazione durevole di valore ed un corrispondente rafforzamento progressivo delle quotazioni delle azioni.

La stabilità dell'azionariato rappresenta, infatti, un fattore strategico per il successo dei progetti di crescita organica della Società, trattandosi di progetti che – per le caratteristiche del business del Gruppo – sono destinati a svilupparsi in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e richiedono pertanto il supporto di azionisti le cui logiche di investimento e le cui prospettive di ritorno siano allineate al predetto orizzonte temporale.

Detti progetti di crescita prevedono consistenti investimenti destinati a lunga permanenza e dunque parallelamente la Società ha l'obiettivo di attrarre azionisti altrettanto guidati da logiche a lungo termine. In questa ottica, l'introduzione del voto maggiorato, che può sviluppare e ottimizzare l'attivismo assembleare, si presterebbe a incentivare, anche mediante possibili operazioni di aumento di capitale, l'ingresso di soci, quali fondi pensione e altri investitori istituzionali, propensi a investire, non con intenti speculativi ma nel lungo periodo, anche prendendo parte attivamente alla vita sociale. Per gli azionisti di minoranza che vogliono svolgere un ruolo attivo, infatti, la possibilità della maggiorazione del diritto di voto consentirebbe di poter avere un maggior peso nella elezione di componenti gli organi sociali indicati nelle liste di minoranza e in altre decisioni di competenza dell'assemblea.

Al tempo stesso, l'adozione di tale istituto può dare un contributo utile a contrastare fenomeni di volatilità del titolo, spesso connessi alle scelte di breve periodo degli investitori finanziari.

Il rilievo che l'istituto del voto maggiorato assume per favorire il successo sostenibile della società nel lungo periodo è stato, da ultimo, confermato anche dal Rapporto Consob 2020 sulla Corporate Governance delle Società Quotate Italiane, nel quale si dà atto della tendenza incrementale degli ultimi anni nella diffusione di tale strumento tra gli emittenti quotati.

Le loyalty shares, infatti, sono ad oggi previste nello statuto di 53 emittenti (7 in più rispetto alla fine del 2018) e, tra questi ultimi, le imprese in cui gli azionisti hanno maturato la maggiorazione dei diritti di voto sono 35.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione propone di cogliere l'opportunità offerta dal legislatore, modificando l'articolo statutario che disciplina il diritto di voto (articolo 5 dello Statuto sociale) con la previsione del "voto maggiorato".

1. Coefficiente di maggiorazione e periodo di maturazione

L'art. 127-quinquies del TUF lascia alle società la facoltà di determinare in statuto l'entità della maggiorazione dei diritti di voto (entro un massimo di due voti per ciascuna azione) e la durata del periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare il diritto alla maggiorazione del voto (purché non inferiore a 24 mesi).

Per quanto attiene al periodo minimo di detenzione delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita al decorrere del periodo minimo di 24 mesi previsto dalla legge, ritenendolo sufficiente per configurare un'adeguata stabilità del possesso azionario.

Analogamente, per quanto attiene all'entità della maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ritiene congruo avvalersi interamente della facoltà concessa dall'art. 127-quinquies del TUF, proponendo di fissare il limite massimo della maggiorazione a due voti per ciascuna azione, al fine di "massimizzare" gli effetti positivi attesi dall'introduzione del "voto maggiorato".

2. Elenco Speciale: iscrizione e cancellazione

In conformità quanto disposto dalla legge, si propone che la maturazione del periodo d'appartenenza dell'azione decorso il quale avviene l'acquisizione del voto maggiorato sia subordinata all'iscrizione effettuata tempestivamente a cura della Società nell'apposito elenco (l' "Elenco Speciale"), a seguito di istanza dell'interessato accompagnata da comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni, attestante la titolarità di tali azioni in capo all'azionista richiedente che intende far decorrere il periodo per l'acquisizione del voto maggiorato. Ciò al fine di dar avvio al decorso del periodo di tempo necessario alla maturazione del diritto alla maggiorazione del voto. L'istanza potrà essere formulata anche con riguardo a una parte (e non alla totalità) delle azioni del soggetto richiedente. Detta istanza dovrà precisare se il soggetto richiedente, che non sia una persona fisica, sia sottoposto al controllo diretto o indiretto di terzi, indicando i dati identificativi dell'eventuale controllante.

Il richiedente conseguirà automaticamente la maggiorazione del voto alla data di scadenza del proposto periodo di almeno 24 mesi di appartenenza continuativa delle azioni iscritte.

La maggiorazione di voto sarà efficace alla prima, nel tempo, tra le seguenti date:

(i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sia compiuto il periodo di possesso continuativo di 24 mesi o

(ii) la c.d. record date di un'eventuale Assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si sia compiuto il periodo di possesso continuativo di 24 mesi.

Ai sensi dell'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, la Società provvederà - sulla base di comunicazioni provenienti dagli intermediari e delle comunicazioni dei soggetti interessati - all'aggiornamento dell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea (ossia, allo stato, entro il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea della Società, ai sensi dell'attuale art. 83-sexies del TUF, così da poter adempiere agli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche di cui all'art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti.

Si propone che lo Statuto sociale preveda che la Società debba procedere alla cancellazione di un soggetto dall'Elenco Speciale:

  • (i) a seguito di comunicazione del medesimo o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; oppure
  • (ii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

Inoltre, dopo l'iscrizione nell'Elenco Speciale, un soggetto iscritto potrà in ogni momento richiedere, mediante comunicazione scritta alla Società, la cancellazione dal suddetto elenco con riferimento a tutte o anche solo a parte delle azioni iscritte, con conseguente perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato per le azioni cancellate, rinunciando quindi irrevocabilmente alla maggiorazione del voto già maturata. La maggiorazione per le medesime azioni può peraltro essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e con il decorso integrale di un nuovo periodo di iscrizione continuativa.

3. Diritto reale legittimante l'attribuzione del diritto di voto e venir meno del beneficio

Il Consiglio di Amministrazione propone di specificare nello Statuto sociale che, al fine dell'attribuzione del diritto di voto maggiorato, la circostanza che la "azione [sia] appartenuta al medesimo soggetto" prevista dall'art. 127-quinquies del TUF debba essere intesa nel senso che il diritto di voto in relazione a una determinata azione sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di uno dei seguenti diritti reali legittimanti:

  • a) la piena proprietà dell'azione con diritto di voto;
  • b) la nuda proprietà dell'azione con diritto di voto;
  • c) l'usufrutto dell'azione con diritto di voto.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dal terzo comma del sopra richiamato art. 127-quinquies del TUF, la proposta di modifica dello Statuto sociale individua le fattispecie che comportano il venir meno della maggiorazione di voto già acquisita, prevedendo la perdita di tale beneficio:

  • a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
  • b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del TUF.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra indicate durante il periodo di 24 mesi successivo all'iscrizione nell'Elenco Speciale determina la cancellazione dal suddetto elenco e inibisce la maturazione del beneficio, salvi gli effetti di una nuova iscrizione, ricorrendone i presupposti.

Sempre in linea con le previsioni normative applicabili, si propone di specificare nello Statuto sociale che la perdita della legittimazione al voto maggiorato (o la cancellazione dall'Elenco Speciale) non abbiano luogo in caso di:

  • a) costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto);
  • b) successione a causa di morte del soggetto iscritto nell'elenco speciale;
  • c) fusione o scissione del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale;
  • d) trasferimento a titolo gratuito a un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi sino beneficiari;
  • e) il trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;
  • f) ove la partecipazione sia riconducibile a un trust, il mutamento del trustee.

In tali casi, pur mutando il soggetto titolare del voto maggiorato, il nuovo titolare si avvale della maggiorazione di voto già acquisita o dal periodo di maturazione già trascorso dal suo avente causa.

4. Conservazione ed estensione del diritto di voto maggiorato

Con riferimento agli aumenti di capitale, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno prevedere l'estensione proporzionale del beneficio della maggiorazione del diritto di voto anche alle nuove azioni che siano emesse in sede di aumento di capitale, sia esso gratuito od oneroso con nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione. Ciò pare pienamente coerente con la funzione premiale dell'istituto per gli azionisti "fedeli". Questi ultimi, infatti, almeno con riguardo all'aumento di capitale non gratuito, si mostrano favorevoli non solo a mantenere, ma addirittura a ulteriormente investire nella Società.

Con riferimento alle ipotesi di fusione o scissione della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-quinquies, comma 4 del TUF, si propone che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione.

Più precisamente, in relazione alle predette ipotesi le nuove azioni assegnate in concambio acquisiscono la maggiorazione di voto:

  • (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in cambio di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso, e
  • (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia ancora maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

5. Computo dei quorum assembleari costitutivi e deliberativi

Con riferimento agli effetti della maggiorazione di voto, la proposta di modifica statutaria si allinea alla soluzione proposta dalla legge nel senso che la maggiorazione di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non ha invece effetto sui diritti diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza di determinate aliquote del capitale, ivi inclusi, inter alia, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per le elezioni degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393-bis del codice civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e a qualsiasi causa, di delibere assembleari, per l'integrazione degli ordini del giorno in previsione di un assemblea.

6. Effetti che l'introduzione del voto maggiorato avrebbe sugli assetti proprietari della Società

Gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 5% nel capitale sociale della Società, tenuto conto della variazione del capitale sociale comunicata al mercato e alla Consob in data 1°aprile 2021, ai sensi dell'art. 85-bis del Regolamento Emittenti, sono:

Industrial S.p.A. che detiene il 62,59%, e

Neuberger Berman AIFM Sarl titolare del 16,77%.

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare lo Statuto sociale al fine di prevedere che sia attribuito un diritto di voto doppio per ciascuna azione che sia appartenuta allo stesso soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi, decorrente dall'iscrizione nell'apposito Elenco speciale istituito dalla Società.

Nell'ipotesi in cui Industrial S.p.A. e Neuberger Berman AIFM Sarl dovessero chiedere la maggiorazione dei diritti di voto rispetto all'intera partecipazione dagli stessi detenuta e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del diritto di voto, al termine dei 24 mesi continuativi di detenzione Industrial S.p.A. e Neuberger Berman AIFM Sarl potrebbero esercitare, complessivamente, una percentuale dei diritti di voto rispettivamente pari al 69,797% e al 18,70% come di seguito rappresentato:

n° azioni % sul n° azioni % sul n° dei
ordinarie diritti di voto diritti di voto
Industrial S.p.A. 29.606.722 62,59% 59.213.444 69,79%
Neuberger Berman AIFM Sarl 7.933.925 16,77% 15.867.850 18,70%
Mercato 9.762.323 20,64% 9.762.323 11,51%
Totale 47.302.970 100,00% 84.843.617 100,00%

7. Ricorrenza del diritto di recesso.

La modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale proposta per introdurre la maggiorazione del voto non attribuisce agli azionisti il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile essendo espressamente escluso dalla legge (articolo 127-quinquies, sesto comma del TUF).

Considerando che le azioni a voto maggiorato, per espressa previsione di legge, non costituiscono una categoria speciale di azioni, si propone di chiarire che l'eventuale modifica, rinnovo alla scadenza, estinzione anticipata o soppressione della maggiorazione del voto richiederanno esclusivamente l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge.

8. Iter decisionale seguito nella formulazione delle proposte di modifiche statutarie

La valutazione di proporre all'organo competente, ossia all'Assemblea straordinaria dell'Emittente, una modifica allo statuto sociale, per prevedere l'introduzione del "voto maggiorato" è stata oggetto di una preliminare valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 27 gennaio 2021, nel corso della quale si è ritenuto che essa risponderebbe all'interesse della Società, in quanto, da un lato, renderebbe più stabile l'azionariato, favorendo la durevole creazione di valore e conseguentemente il rafforzamento delle quotazioni delle azioni, mentre, dall'altro, stimolerebbe l'investimento degli stakeholders istituzionali interessati alla redditività dell'Emittente nel lungo periodo, nonché alla partecipazione attiva alla governance societaria.

La proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione è stata approvata, in data 30 marzo 2021, dal Consiglio di Amministrazione, che nella medesima seduta ha dato mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, di apportare ogni necessaria revisione alla presente relazione illustrativa e alla proposta di modifiche all'art. 5 dello Statuto sociale per tenere conto della prevedibile variazione del capitale sociale in ragione dell'esercizio dei Warrant Uno SERI 2017-2022, e del conseguente deposito e iscrizione dello Statuto sociale aggiornato presso il competente Registro delle Imprese e di altre eventuali, sopraggiunte, informazioni utili per una decisione consapevole da parte dell'Assemblea.

La decisione è stata presa ritenendo che la stessa fosse in linea con l'interesse sociale, essendo interesse della Società premiare la fedeltà degli azionisti e gli investimenti di medio-lungo periodo. Le ragioni di tale positiva valutazione sono espresse nei precedenti

paragrafi della presente Relazione. Pur non essendoci stata una riunione apposita del Comitato degli amministratori indipendenti e non correlati; in quanto la proposta non rientra tra le operazioni con parti correlate, la delibera del Consiglio di Amministrazione è stata assunta con il voto favorevole di tutti i consiglieri, ivi compresi quelli indipendenti e con l'astensione dell'Amministratore Delegato, ing. Vittorio Civitillo, nonché del Consigliere Delegato, Andrea Civitillo, in quanto gli stessi, ai sensi dell'art. 2391 del cod. civ., hanno dichiarato di essere portatori di un interesse perché amministratori e indirettamente soci di Seri Industrial S.p.A. attraverso Industrial S.p.A. e SE.R.I. S.p.A., con una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 62,59%.

8. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale

Di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo dell'art. 5 dello Statuto sociale rispetto a quello da ultimo depositato al Registro delle Imprese in data 1° aprile 2021 e iscritto in data 7 aprile 2021.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
ART. 5 CAPITALE SOCIALE ART. 5 CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale ammonta a euro 93.104.618,03 ed è diviso in
n. 47.302.970 azioni ordinarie, senza indicazione del valore
nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del
capitale. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente
trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.
Il capitale sociale ammonta a euro 93.104.618,03 ed è diviso in
n. 47.302.970 azioni ordinarie, senza indicazione del valore
nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del
capitale. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente
trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto, fermo
peraltro quanto infra previsto nei commi successivi.
In deroga a quanto previsto nel comma precedente,
ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti
per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti
condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo
soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio
del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda
proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto)
per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b)
la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata
dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno
ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente
istituito
disciplinato
dal
presente
articolo
(l'"Elenco
Speciale"), nonché da apposita comunicazione attestante il
possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo
continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le
azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.
L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è
efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di
mercato aperto del mese di calendario successivo a quello
in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto
per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record
date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della
normativa vigente, successiva alla data in cui si siano
verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la
maggiorazione di voto.
La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le
forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile,
l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i soggetti che
intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.
Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il
soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà
presentare
un'apposita
istanza,
allegando
una
comunicazione attestante il possesso azionario – che può
riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal
titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni
sono depositate ai sensi della normativa vigente. La
maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte
delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti

diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

All'Elenco Speciale di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

a) rinuncia dell'interessato;

b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

La maggiorazione di voto:

a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto; b) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

c) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

e) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;

g) si conserva in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi sino beneficiari;

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, una azione o i diritti alla stessa inerenti appartengano a più persone, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

La titolarità delle azioni comporta l'adesione allo statuto della società.

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente. E' comunque escluso il rilascio dei titoli azionari essendo la società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società incaricata della revisione legale, come previsto h) si conserva, ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, in caso di mutamento del trustee.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione, richiederanno l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria ai sensi di legge.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, una azione o i diritti alla stessa inerenti appartengano a più persone, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

La titolarità delle azioni comporta l'adesione allo statuto della società.

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente. E' comunque escluso il rilascio dei titoli azionari essendo la società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società incaricata della revisione legale, come previsto dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile.

Al consiglio di amministrazione è delegata la facoltà di determinare l'entità dell'eventuale sovrapprezzo applicato alle azioni di nuova emissione secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge all'articolo 2441 sesto comma del codice civile.

L'Assemblea Straordinaria della Società può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie ai sensi dell'art. 2348 del codice civile, le cui caratteristiche saranno determinate dall'Assemblea Straordinaria. In caso di operazioni di frazionamento o raggruppamento azionario, anche le azioni fornite di diritti diversi dovranno essere frazionate o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie.

L'assemblea straordinaria, in data 25 maggio 2017, ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad approvare l'aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, entro il 30 giugno 2017, da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie da sottoscrivere e liberare in denaro, a servizio dell'esercizio dei warrant da assegnare gratuitamente in favore degli azionisti di KRE1 alla data dell'esecuzione del conferimento e diversi dai titolari di azioni speciali rivenienti dall'aumento di capitale in natura deliberato dall'assemblea in data 25 maggio 2017 (i "Soci Esistenti" e i "Warrant ai Soci Esistenti"), per massimi euro 50.000.000 e l'emissione gratuita dei suddetti Warrant ai Soci Esistenti, subordinatamente al completamento dell'esecuzione del conferimento. I Warrant ai Soci Esistenti vengono assegnati ai Soci Esistenti in numero pari a 3 (tre) per ciascuna azione ordinaria posseduta alla data di esecuzione del conferimento. Ciascun warrant ai Soci Esistenti darà diritto alla sottoscrizione di una azione di compendio e la loro durata non potrà essere inferiore a 5 anni; fatto salvo quanto sopra indicato, è stata conferita delega al consiglio di amministrazione di determinare le caratteristiche ed i diritti dei Warrant ai Soci Esistenti fermo restando che il termine ultimo del loro esercizio non potrà superare la data del 31 dicembre 2022.2

Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 giugno 2017, in esercizio delle deleghe ad esso attribuite con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci in data 25 maggio 2017, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento in forma scindibile, per l'ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 49.954.341,92 a servizio dell'esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022.

dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile.

Al consiglio di amministrazione è delegata la facoltà di determinare l'entità dell'eventuale sovrapprezzo applicato alle azioni di nuova emissione secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge all'articolo 2441 sesto comma del codice civile.

L'Assemblea Straordinaria della Società può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie ai sensi dell'art. 2348 del codice civile, le cui caratteristiche saranno determinate dall'Assemblea Straordinaria. In caso di operazioni di frazionamento o raggruppamento azionario, anche le azioni fornite di diritti diversi dovranno essere frazionate o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie.

L'assemblea straordinaria, in data 25 maggio 2017, ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad approvare l'aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, entro il 30 giugno 2017, da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie da sottoscrivere e liberare in denaro, a servizio dell'esercizio dei warrant da assegnare gratuitamente in favore degli azionisti di KRE1 alla data dell'esecuzione del conferimento e diversi dai titolari di azioni speciali rivenienti dall'aumento di capitale in natura deliberato dall'assemblea in data 25 maggio 2017 (i "Soci Esistenti" e i "Warrant ai Soci Esistenti"), per massimi euro 50.000.000 e l'emissione gratuita dei suddetti Warrant ai Soci Esistenti, subordinatamente al completamento dell'esecuzione del conferimento. I Warrant ai Soci Esistenti vengono assegnati ai Soci Esistenti in numero pari a 3 (tre) per ciascuna azione ordinaria posseduta alla data di esecuzione del conferimento. Ciascun warrant ai Soci Esistenti darà diritto alla sottoscrizione di una azione di compendio e la loro durata non potrà essere inferiore a 5 anni; fatto salvo quanto sopra indicato, è stata conferita delega al consiglio di amministrazione di determinare le caratteristiche ed i diritti dei Warrant ai Soci Esistenti fermo restando che il termine ultimo del loro esercizio non potrà superare la data del 31 dicembre 2022.2

Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 giugno 2017, in esercizio delle deleghe ad esso attribuite con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci in data 25 maggio 2017, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento in forma scindibile, per l'ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 49.954.341,92 a servizio dell'esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022.

Tutto ciò premesso e illustrato si riporta di seguito la proposta di delibera.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

1 Ora Seri Industrial

2 Per effetto del raggruppamento azionario dalla data del 22 gennaio 2018, 10 (dieci) Warrant ai Soci Esistenti daranno diritto alla sottoscrizione di una azione di compendio.

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di Seri Industrial S.p.A., in parte straordinaria:

  • (i) esaminata la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" sul primo punto all'ordine del giorno e le proposte ivi contenute;
  • (ii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;

delibera

di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale di Seri Industrial S.p.A. attualmente vigente, modificando il primo comma e inserendo dopo il primo comma i seguenti nuovi commi, restando immodificati gli altri commi:

(1) come segue:

"Il capitale sociale ammonta a euro 93.104.618,03 ed è diviso in n. 47.302.970 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto, fermo peraltro quanto infra previsto nei commi successivi.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale"), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i soggetti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

All'Elenco Speciale di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

a) rinuncia dell'interessato;

b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La maggiorazione di voto:

a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto; b) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

c) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

e) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;

g) si conserva in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi sino beneficiari;

h) si conserva, ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, in caso di mutamento del trustee.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati. Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione, richiederanno l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria ai sensi di legge."

  • (2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale;
  • (3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:

  • alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente;

  • all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o da Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse."

San Potito Sannitico, 7 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

f.to Avv. Roberto Maviglia

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