Regulatory Filings • Jan 13, 2026
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Sanlorenzo S.p.A.
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TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA
| Articolo 1 – Denominazione sociale 2 | |
|---|---|
| Articolo 2 – Sede 2 | |
| Articolo 3 – Oggetto 2 | |
| Articolo 4 – Durata 2 | |
| TITOLO II | |
| CAPITALE SOCIALE – AZIONI – VOTO MAGGIORATO – STRUMENTI FINANZIARI | |
| PARTECIPATIVI – OBBLIGAZIONI – RECESSO | |
| Articolo 5 – Capitale sociale 3 | |
| Articolo 6 – Azioni e voto maggiorato 3 | |
| Articolo 7 – Strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni 6 | |
| Articolo 8 – Recesso 6 | |
| TITOLO III | |
| ASSEMBLEA | |
| Articolo 9 – Convocazione dell'assemblea 6 | |
| Articolo 10 – Intervento e rappresentanza in assemblea 7 | |
| Articolo 11 – Svolgimento dell'assemblea 7 | |
| TITOLO IV | |
| AMMINISTRAZIONE | |
| Articolo 12 – Consiglio di amministrazione 8 | |
| Articolo 13 – Nomina e sostituzione degli amministratori 8 | |
| Articolo 14 – Presidente del consiglio di amministrazione, vicepresidenti, segretario, deleghe di gestione, | |
| direttore generale, comitati 10 | |
| Articolo 15 – Poteri del consiglio di amministrazione 11 | |
| Articolo 16 – Compensi degli amministratori 11 | |
| Articolo 17 – Svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione 11 | |
| Articolo 18 – Rappresentanza della società 12 | |
| Articolo 19 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e dirigente preposto alla | |
| redazione della rendicontazione di sostenibilità 13 | |
| TITOLO V COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI – OPERAZIONI CON PARTI |
|
| CORRELATE | |
| Articolo 20 – Collegio sindacale 14 | |
| Articolo 21 – Nomina e sostituzione dei sindaci 14 | |
| Articolo 22 – Revisione legale dei conti 16 | |
| Articolo 23 – Operazioni con parti correlate 16 | |
| TITOLO VI | |
| BILANCIO E UTILI | |
| Articolo 24 – Esercizio sociale 17 | |
| Articolo 25 – Utili e acconti sui dividendi 17 | |
| TITOLO VII | |
| LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI | |
| Articolo 26 – Liquidazione 17 | |
| Articolo 27 – Disposizione generale 17 | |
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1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione sociale "Sanlorenzo S.p.A.", siglabile "SL S.p.A.", con o senza punteggiatura.
4.1 La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilasettanta (31.12.2070) e potrà essere prorogata, una o più volte, con delibera dell'assemblea, senza che la proroga costituisca causa di recesso.
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inoltrata alla società dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998; la società, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti di legge e del presente statuto, provvede all'iscrizione nell'Elenco tempestivamente e comunque nei termini di cui al successivo articolo 6.13, dando riscontro della suddetta iscrizione al titolare;
La maggiorazione del voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.
In tali ipotesi, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del voto:
(i) qualora la maggiorazione del voto per le Azioni Originarie sia già maturata, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo Rilevante; oppure
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9.1 L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione o dal consiglio di amministrazione, sia presso la sede sociale che altrove purché in Italia o all'interno dell'Europa, nei casi imposti dalla legge ed ogni qualvolta costoro lo ritengano opportuno. L'assemblea per l'approvazione del bilancio viene convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla predetta chiusura, qualora ricorrano le condizioni di legge.
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11.8 Nel caso in cui la società preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della società ai sensi dell'articolo 135-undecies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come previsto dal precedente articolo 10.4 dello statuto sociale, la società potrà inoltre prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione.
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Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla legge per la pubblicazione delle liste da parte della società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.
Tuttavia, qualora la lista di minoranza di cui al punto (ii) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi del precedente articolo 13.7 e della legge applicabile, ai fini della presentazione delle liste, tutti gli amministratori da eleggere sono tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto (i).
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candidato escluso, ovvero, in difetto, dal primo candidato avente i requisiti di indipendenza secondo l'ordine progressivo non eletto tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto dal numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabilito dal presente statuto e dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.
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attribuzioni ad uno o più dei propri componenti e ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei propri componenti. In caso di nomina di un comitato esecutivo, il consiglio di amministrazione determina le norme che ne regolano il funzionamento. Fra i poteri delegati rientra in ogni caso quello di conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a terzi, con facoltà di sub-delega.
La competenza del consiglio di amministrazione a deliberare sulle suddette materie non esclude la competenza dell'assemblea in ordine alle stesse.
15.3 Spetta al consiglio di amministrazione l'istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle dimensioni e alla natura della società, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, verificandone l'adeguatezza.
17.1 Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale oppure altrove, sia in Italia sia all'estero, dal presidente del consiglio di amministrazione – o, in caso di sua assenza o oggettivo impedimento, da ciascun vicepresidente del consiglio di amministrazione, se nominati, ovvero da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 17.5 – ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sia
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18.1 La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, in caso di suo oggettivo impedimento, a ciascun vicepresidente del consiglio di amministrazione (se nominati), agli amministratori delegati e a quelli cui siano attribuiti particolari
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incarichi, a questi ultimi nei limiti delle deleghe e degli incarichi conferiti dal consiglio di amministrazione.
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attuazione, tempo per tempo applicabile, è sempre possibile la nomina di un diverso dirigente preposto alla sostenibilità ai sensi del precedente articolo 19.3; in tal caso le funzioni del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si intendono limitate alle funzioni in tema di informativa contabile, procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci di esercizio e consolidato e delle comunicazioni di carattere finanziario e attestazioni in merito dei bilanci di esercizio, consolidato e semestrale dall'articolo 154-bis, commi 2, 3, 5 e 5-bis del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché dall'ulteriore normativa, anche di attuazione, tempo per tempo applicabile.
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Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.
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24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
26.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.
27.1 Per tutto quanto non disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge.
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