Regulatory Filings • Jan 13, 2026
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Sanlorenzo S.p.A.
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TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA
| Articolo 1 – Denominazione sociale 2 | |
|---|---|
| Articolo 2 – Sede 2 | |
| Articolo 3 – Oggetto 2 | |
| Articolo 4 – Durata 2 | |
| TITOLO II | |
| CAPITALE SOCIALE – AZIONI – VOTO MAGGIORATO – STRUMENTI FINANZIARI | |
| PARTECIPATIVI – OBBLIGAZIONI – RECESSO | |
| Articolo 5 – Capitale sociale 3 | |
| Articolo 6 – Azioni e voto maggiorato 3 | |
| Articolo 7 – Strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni 6 | |
| Articolo 8 – Recesso 6 | |
| TITOLO III | |
| ASSEMBLEA | |
| Articolo 9 – Convocazione dell'assemblea 6 | |
| Articolo 10 – Intervento e rappresentanza in assemblea 7 | |
| Articolo 11 – Svolgimento dell'assemblea 7 | |
| TITOLO IV | |
| AMMINISTRAZIONE | |
| Articolo 12 – Consiglio di amministrazione 8 | |
| Articolo 13 – Nomina e sostituzione degli amministratori 8 | |
| Articolo 14 – Presidente del consiglio di amministrazione, vicepresidenti, segretario, deleghe di gestione, | |
| direttore generale, comitati 10 | |
| Articolo 15 – Poteri del consiglio di amministrazione 11 | |
| Articolo 16 – Compensi degli amministratori 11 | |
| Articolo 17 – Svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione 11 | |
| Articolo 18 – Rappresentanza della società 1312 | |
| Articolo 19 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e dirigente preposto alla | |
| redazione della rendicontazione di sostenibilità 13 | |
| TITOLO V | |
| COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE |
|
| Articolo 20 – Collegio sindacale 14 | |
| Articolo 21 – Nomina e sostituzione dei sindaci 14 | |
| Articolo 22 – Revisione legale dei conti 16 | |
| Articolo 23 – Operazioni con parti correlate 16 | |
| TITOLO VI | |
| BILANCIO E UTILI | |
| Articolo 24 – Esercizio sociale 17 | |
| Articolo 25 – Utili e acconti sui dividendi 17 | |
| TITOLO VII | |
| LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI | |
| Articolo 26 – Liquidazione 17 | |
| Articolo 27 – Disposizione generale 17 | |
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1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione sociale "Sanlorenzo S.p.A.", siglabile "SL S.p.A.", con o senza punteggiatura.
4.1 La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilasettanta (31.12.2070) e potrà essere prorogata, una o più volte, con delibera dell'assemblea, senza che la proroga costituisca causa di recesso.
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Sanlorenzo S.p.A.
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La maggiorazione del voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.
In tali ipotesi, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del voto:
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9.1 L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione o dal consiglio di amministrazione, sia presso la sede sociale che altrove purché in Italia o all'interno dell'Europa, nei casi imposti dalla legge ed ogni qualvolta costoro lo ritengano opportuno. L'assemblea per l'approvazione
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Sanlorenzo S.p.A.
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Sanlorenzo S.p.A.
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Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla legge per la pubblicazione delle liste da parte della società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.
Tuttavia, qualora la lista di minoranza di cui al punto (ii) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi del precedente articolo 13.7 e della legge applicabile, ai fini della presentazione delle liste, tutti gli amministratori da eleggere sono tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto (i).
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indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al precedente articolo 13.11, punto (i) e in sua sostituzione sarà nominato il primo candidato successivo in ordine progressivo non eletto avente i requisiti di indipendenza tratto dalla stessa lista del candidato escluso, ovvero, in difetto, dal primo candidato avente i requisiti di indipendenza secondo l'ordine progressivo non eletto tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto dal numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabilito dal presente statuto e dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.
Sanlorenzo S.p.A.
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La competenza del consiglio di amministrazione a deliberare sulle suddette materie non esclude la competenza dell'assemblea in ordine alle stesse.
15.3 Spetta al consiglio di amministrazione l'istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle dimensioni e alla natura della società, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, verificandone l'adeguatezza.
17.1 Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale oppure altrove, sia in Italia sia all'estero, dal presidente del consiglio di amministrazione – o, in caso di sua assenza o oggettivo
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impedimento, da ciascun vicepresidente del consiglio di amministrazione, se nominati, ovvero da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 17.5 – ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 (tre) amministratori per deliberare su uno specifico argomento, da indicare nella richiesta.
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18.1 La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, in caso di suo oggettivo impedimento, a ciascun vicepresidente del consiglio di amministrazione (se nominati), agli amministratori delegati e a quelli cui siano attribuiti particolari incarichi, a questi ultimi nei limiti delle deleghe e degli incarichi conferiti dal consiglio di amministrazione.
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Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.
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23.1 Le operazioni con parti correlate sono approvate in conformità alla legge e alle procedure adottate in materia dal consiglio di amministrazione in ossequio alla legga stessa.
Sanlorenzo S.p.A.
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23.2 Le procedure adottate in materia di operazioni con parti correlate dal consiglio di amministrazione in ossequio alla legge possono prevedere le facoltà di cui agli articoli 11, comma 5 e 13, comma 6 del Regolamento operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 o in ogni caso le facoltà riconosciute dalle disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti.
24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
26.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.
27.1 Per tutto quanto non disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge.
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