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Sanlorenzo Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 31, 2024

4051_egm_2024-08-31_68f1bb53-99c4-42af-8a6a-4983ef3a47bd.pdf

Proxy Solicitation & Information Statement

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Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 35.085.306 interamente versato Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464 www.sanlorenzoyacht.com Sistema di amministrazione e controllo tradizionale

Relazione illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria

Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato": modifica degli articoli 10 ("Intervento e rappresentanza in assemblea") e 11 ("Svolgimento dell'assemblea") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria

2. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato": modifica degli articoli 10 ("Intervento e rappresentanza in assemblea") e 11 ("Svolgimento dell'assemblea") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla vostra approvazione la proposta di modificare gli articoli 10 ("Intervento e rappresentanza in assemblea") e 11 ("Svolgimento dell'assemblea") dello Statuto sociale, di Sanlorenzo S.p.A. ("Sanlorenzo" o la "Società"), come di seguito illustrato.

Questa relazione è redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 588, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e degli articoli 72 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato e integrato (di seguito il "Regolamento Emittenti"), e in conformità all'Allegato 3A, Schema 3 del Regolamento Emittenti stesso, e viene messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

1. Modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale

Motivazione della proposta

Si propone di modificare l'articolo 10 dello Statuto sociale mediante l'introduzione di un nuovo paragrafo 10.4, in sostituzione di quello vigente e come evidenziato nella tabella che segue, al fine di prevedere la facoltà per la Società di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'articolo 135 undecies del TUF, come introdotto ad opera della legge n. 21 del 5 marzo 2024.

Proposta di modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale e prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto fra il testo vigente dell'articolo 10 dello Statuto e il testo che si propone di adottare.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 10 – Intervento e rappresentanza in
assemblea
Articolo 10 – Intervento e rappresentanza in
assemblea
10.1
Sono
legittimati
all'intervento
in
assemblea i titolari del diritto di voto in
ordine alle materie poste all'ordine del
giorno nel rispetto delle previsioni di
legge.
Invariato
10.2
Ogni socio che abbia diritto di intervenire
all'assemblea può farsi rappresentare da
altri, anche non soci, mediante delega
scritta, in conformità e nei limiti di quanto
disposto dalla legge.
Invariato
10.3
La delega può essere conferita anche in
via elettronica nel rispetto delle previsioni
di
legge
applicabili.
La
notifica
elettronica alla società della delega per la
partecipazione
all'assemblea
può
avvenire
anche
mediante
invio
del
documento
all'indirizzo
di
posta
elettronica
indicato
nell'avviso
di
convocazione.
Invariato
10.4
La società non si avvale della facoltà
prevista
dalla
legge
di
designare
il
rappresentante
a
cui
i
soci
possono
conferire la delega con istruzioni di voto
su tutte o alcune delle proposte all'ordine
del giorno.
10.4
La società non si avvale della facoltà
prevista
dalla
legge
di
designare
il
rappresentante
a
cui
i
soci
possono
conferire la delega con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno La società potrà di volta in volta
prevedere, specificandolo nel relativo
avviso di convocazione, che l'intervento
e
l'esercizio
del
diritto
di
voto
in
assemblea da parte degli aventi diritto
debba avvenire esclusivamente mediante
conferimento di delega (o subdelega) di
voto al Rappresentante Designato della
società ai sensi dell'articolo 135-undecies
D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, con le
modalità
previste
dalle
applicabili
disposizioni di legge e regolamentari.

2. Modifica dell'articolo 11 dello Statuto sociale

Motivazione della proposta

Si propone di modificare l'articolo 11 dello Statuto sociale mediante l'introduzione di un nuovo paragrafo 11.8, come evidenziato nella tabella che segue, al fine di garantirne il coordinamento con le modifiche proposte al precedente articolo 10, come meglio sopra indicate.

Proposta di modifica dell'articolo 11 dello Statuto sociale e prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto fra il testo vigente dell'articolo 11 dello Statuto e il testo che si propone di adottare.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 11 – Svolgimento dell'assemblea Articolo 11 – Svolgimento dell'assemblea
11.1
L'assemblea è presieduta dal presidente
del consiglio di amministrazione o, in sua
assenza o qualora dichiari il proprio
impedimento,
nell'ordine,
dal
vice
presidente
del
consiglio
di
amministrazione, se nominato, e in caso
di
nomina
di
più
vicepresidente
del
consiglio di amministrazione da quello
più anziano di carica e, a parità di
anzianità di carica, d'età, ovvero da altra
persona scelta dall'assemblea stessa con
voto a maggioranza del capitale sociale
rappresentato in assemblea.
Invariato
11.2
Il presidente dell'assemblea designa un
segretario, anche non socio. Nei casi di
legge, e in ogni caso quando il presidente
dell'assemblea lo ritenga opportuno, il
verbale è redatto da un notaio scelto dal
presidente dell'assemblea, che in tal caso
funge
da
segretario,
nominato
dal
presidente stesso.
Invariato
11.3
Qualora
lo
ritenga
opportuno,
il
presidente
dell'assemblea
può
altresì
nominare sino a due scrutatori e avvalersi
di appositi ausiliari per identificare e
verificare la legittimazione dei presenti,
per verificare l'andamento e l'esito delle
operazioni
di
voto
e
per
quant'altro
ritenuto dallo stesso opportuno ai fini del
regolare
svolgimento
dei
lavori
dell'assemblea.
Invariato
11.4
Spetta al presidente dell'assemblea, se del
caso con l'ausilio degli scrutatori e degli
ausiliari di cui al precedente articolo 11.3,
verificare
il
diritto
di
intervento
all'assemblea
e
la
regolarità
delle
deleghe,
dirigere
e
disciplinare
le
discussioni, fissando eventualmente limiti
di durata di ciascun intervento, stabilire
ordine e procedure della votazione e
adottare ogni altra misura organizzativa
Invariato

dallo stesso ritenuta opportuna ai fini del
regolare
svolgimento
dei
lavori
dell'assemblea, il tutto nel rispetto del
regolamento dei lavori assembleari che
sia
eventualmente
approvato
dall'assemblea.
Il
presidente
dell'assemblea
può
altresì
invitare
soggetti
che
non
siano
soci,
amministratori o sindaci della società a
partecipare all'assemblea, senza diritto di
voto.
11.5
L'assemblea, sia in sede ordinaria sia in
sede
straordinaria,
è
validamente
costituita e delibera con le maggioranze
stabilite
dalla
legge,
fermo
quanto
previsto dai successivi articoli 13 e 21
rispettivamente
per
la
nomina
degli
amministratori e dei sindaci.
Invariato
11.6
Le deliberazioni dell'assemblea devono
constare
da
verbale
sottoscritto
dal
presidente dell'assemblea e dal segretario
o dal notaio.
Invariato
11.7
L'assemblea rappresenta la universalità
dei soci e le sue deliberazioni, prese in
conformità alla legge e al presente statuto,
obbligano
tutti
i
soci,
ancorché
dissenzienti o non intervenuti.
Invariato
- 11.8
Nel caso in cui la società preveda che
l'intervento e l'esercizio del diritto di
voto in assemblea da parte degli aventi
diritto avvenga esclusivamente mediante
conferimento di delega (o subdelega) di
voto al Rappresentante Designato della
società ai sensi dell'articolo 135-undecies
D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come
previsto dal precedente articolo 10.4
dello statuto sociale, la società potrà
inoltre prevedere che la partecipazione
all'assemblea
da
parte
dei
soggetti
legittimati
possa
avvenire
anche
o
unicamente
mediante
mezzi
di
telecomunicazione che ne garantiscano
l'identificazione.

3. Ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche statutarie oggetto della proposta illustrata in questa Relazione non attribuiscono agli azionisti il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 e/o 2437-quinquies del codice civile.

***

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone dunque alla Vostra approvazione la proposta di deliberazione che segue.

Proposta di deliberazione

"L'Assemblea degli Azionisti di Sanlorenzo S.p.A., in sede straordinaria

  • (i) udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
  • (ii) esaminata la Relazione illustrativa dell'organo amministrativo e le proposte ivi contenute;
  • (iii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute

delibera

  • 1. di modificare lo Statuto sociale come segue:
    • modifica dell'articolo 10.4, secondo il seguente nuovo testo:

"10.4 La società potrà di volta in volta prevedere, specificandolo nel relativo avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto debba avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della società ai sensi dell'articolo 135-undecies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari."

  • inserimento di un nuovo articolo 11.8, secondo il seguente nuovo testo:

"11.8 Nel caso in cui la società preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della società ai sensi dell'articolo 135-undecies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come previsto dal precedente articolo 10.4 dello Statuto sociale, la società potrà inoltre prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione."

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non

sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."

Torino, 30 agosto 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Cav. Dott. Massimo Perotti