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Salvatore Ferragamo Remuneration Information 2021

Nov 12, 2021

4432_agm-r_2021-11-12_8bd9463e-9c37-4037-82d6-e2894c191a8e.pdf

Remuneration Information

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 14 DICEMBRE 2021

3. Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 del piano di incentivazione denominato "Piano Restricted Shares", che prevede l'assegnazione, al verificarsi di date condizioni, di "Restricted Shares" della Società a favore dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché di eventuali ulteriori beneficiari che potranno essere in futuro individuati dal Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il 9 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A., su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci l'approvazione di un piano di incentivazione denominato "Piano Restricted Shares" (il "Piano"), che prevede l'assegnazione di azioni ordinarie di Salvatore Ferragamo S.p.A. (la "Società") – al verificarsi di determinati obiettivi di performance – a favore dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché di eventuali ulteriori manager del Gruppo Ferragamo.

Nella presente relazione sono riportate le principali caratteristiche del Piano, al fine di poter al meglio apprezzare la proposta deliberativa e in conformità all'articolo 114-bis del D.Lgs. n. 58/98, fermo restando che per una completa informativa si rinvia al relativo Documento Informativo contestualmente pubblicato ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99.

Ragioni che motivano l'adozione del Piano

Il Piano è volto a rafforzare, nell'ambito del complessivo pacchetto retributivo dei beneficiari, l'allineamento di interessi con tutti gli stakeholder del Gruppo Ferragamo, favorendone in particolare motivazione e fidelizzazione alla Società e al Gruppo Ferragamo.

Destinatari del Piano

Destinatario del Piano è il prossimo Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società. Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare ulteriori beneficiari, a proprio insindacabile giudizio, tra i manager che ricoprono e ricopriranno il ruolo di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e di controllate.

Oggetto, modalità e clausole di attuazione del Piano

E' previsto che ai beneficiari sia assegnato, all'inizio di ogni anno, il diritto di ricevere, gratuitamente, un numero di Restricted Shares corrispondente ad un controvalore monetario determinato dai competenti organi sociali e dividendo tale controvalore monetario per il valore medio delle azioni (per tale intendendosi la media dei prezzi ufficiali delle azioni) nei 30 giorni precedenti l'assegnazione del diritto.

Le Restricted Shares saranno poi attribuite al termine di un periodo di 12 mesi dal giorno dell'assegnazione del diritto, a condizione che: (1) la Società abbia conseguito, nell'esercizio di riferimento, i seguenti obiettivi minimi (c.d. underpins): (a) livello dei ricavi complessivi a CER (current exchange rates) per l'esercizio di riferimento equivalente ad almeno il 70% di quello dell'esercizio precedente; e (b) livello del ROIC del Gruppo Ferragamo a RER (reported exchange rates) per l'esercizio di riferimento superiore al WACC del Gruppo; e (2) quale regola generale, il rapporto di amministrazione o di lavoro dipendente del beneficiario sia ancora in essere alla data di attribuzione.

Il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

L'attribuzione gratuita di azioni della Società in esecuzione del Piano avverrà impiegando azioni proprie rivenienti da acquisti autorizzati dall'Assemblea, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, e/o da eventuali appositi aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice Civile.

Vincoli di indisponibilità

Le Restricted Shares saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità - c.d. lock-up - di 12 mesi a far tempo dalla data di attribuzione.

L'incentivo oggetto del Piano sarà soggetto ai meccanismi di correzione ex post previsti dalle politiche di remunerazione della Società (ivi incluse le clausole di claw back, limitate a eventuali condotte imputabili ai beneficiari a titolo di dolo).

* * * *

Si sottopone quindi all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- considerata la proposta del Consiglio di Amministrazione;

- visto il documento informativo relativo al piano di incentivazione denominato "Piano Restricted Shares" messo a disposizione del pubblico ai sensi della disciplina applicabile;

delibera

1) di approvare il piano di incentivazione denominato "Piano Restricted Shares", che prevede l'assegnazione di azioni ordinarie di Salvatore Ferragamo S.p.A.– al verificarsi di determinati obiettivi di performance – a favore dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché di eventuali ulteriori beneficiari che potranno essere in futuro individuati dal Consiglio di Amministrazione tra il management del Gruppo Ferragamo, secondo i termini e le condizioni descritti nel relativo documento informativo redatto in conformità all'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 attuativo dell'articolo 114-bis del D.Lgs. n. 58/98;

2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del predetto piano, secondo quanto previsto dal relativo documento informativo, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di apportare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per l'adeguamento a sopravvenienti disposizioni normative o raccomandazioni di autorità, predisporre il regolamento del piano, individuare ulteriori beneficiari del piano, predisporre tutte le comunicazioni del caso a favore dei beneficiari e compiere ogni adempimento di legge, anche a carattere pubblicitario".

Firenze, 9 novembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Leonardo Ferragamo

Allegato:

  • Documento informativo relativo al "Piano Restricted Shares"

DOCUMENTO INFORMATIVO (redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti)

RELATIVO

AL PIANO RESTRICTED SHARES

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 9 novembre 2021

INDICE

PREMESSA 4
DEFINIZIONI 5
1
I SOGGETTI DESTINATARI 7
1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del
consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle
società da questa direttamente o indirettamente controllate 7
1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o
controllate di tale emittente 7
1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del Piano appartenenti ai gruppi indicati al punto 1.3,
lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti 7
1.4 Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separata per le categorie indicate al punto 1.4, lettere
a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti 7
2 RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO 7
2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani7
2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance, considerati ai fini dell'attribuzione dei
piani basati su strumenti finanziari 8
2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i
criteri per la sua determinazione 8
2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari
non emessi dall'emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o controllanti o società terze
rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati
regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile 8
2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla
definizione del piano 8
2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei
lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 3509
3 ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI 9
3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine
dell'attuazione del piano9
3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza9
3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli
obiettivi di base 9
3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli
strumenti finanziari sui quali sono basati i piani 9
3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei piani; eventuale
ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati9
3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo
competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale
comitato per la remunerazione 10
3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte
dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto
organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione 10
3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se
negoziati nei mercati regolamentati 10
3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e
secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di
assegnazione degli strumenti in attuazione del piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta
assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la
diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014; ad
esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: (a) non già pubblicate ed idonee ad influenzare
positivamente le quotazioni di mercato, ovvero (b) già pubblicate ed idonee ad influenzare
negativamente le quotazioni di mercato 10
4 CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI 10

4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad
esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (cd. assegnazione di
restricted stock); dell'incremento di valore di tali strumenti (cd. phantom stock); di diritti di opzione che
consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (cd. option grant) con regolamento per
consegna fisica (cd. stock option) o per contanti sulla base di un differenziale (cd. stock appreciation
right) 10
4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli
previsti 11
4.3 Termine del piano 11
4.4 Massimo numero di strumenti finanziari anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in
relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie 11
4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è
subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di
performance; descrizione di tali condizioni e risultati 11
4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni ovvero sugli strumenti finanziari
rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o
vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi 11
4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i
destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita
degli strumenti finanziari assegnati anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari
rivenienti dall'esercizio di tali opzioni 11
4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro 11
4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani 12
4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti
finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile; i beneficiari del
riscatto, indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; effetti della
cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto 12
4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi
dell'art. 2358 del Codice Civile 12
4.12 Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come
determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a
ciascuno strumento del piano 12
4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso 12
4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali 12
4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una
compiuta valutazione del valore a loro attribuibile 12
4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione 12
4.17 Scadenza delle opzioni 12
4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad
esempio clausole di knock-in e knock-out) 12
4.19 Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero modalità e criteri per la sua determinazione, con particolare
riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di
mercato (c.d. fair market value); e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a
riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio 12
4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al
punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza 12
4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di
soggetti destinatari 13
4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati,
indicazione del valore attribuibile agli strumenti finanziari sottostanti o i criteri per determinare tale valore13
4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre
operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale,
dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione,
operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.) 13
4.24 Tabella 13

PREMESSA

Il presente documento informativo (il "Documento Informativo"), redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 114-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e 84-bis, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), nonché allo Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, ha ad oggetto il piano di Restricted Shares di Salvatore Ferragamo S.p.A. ("Salvatore Ferragamo" o la "Società") approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 novembre 2021 (il "Piano Restricted Shares" o il "Piano") e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci convocata presso la sede legale della Società, in via Tornabuoni n. 2, 50123 Firenze, in unica convocazione per il giorno 14 dicembre 2021.

Il Piano prevede l'assegnazione, ai termini e alle condizioni di seguito indicati, di Restricted Shares (le "Restricted Shares") della Società a favore dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché di eventuali ulteriori beneficiari che potranno essere in futuro individuati dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del management del Gruppo Ferragamo (gli "Ulteriori Beneficiari" e, congiuntamente all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, i "Beneficiari").

Il Piano è volto a rafforzare l'allineamento di interessi tra il management e tutti gli stakeholder del Gruppo Ferragamo, favorendone in particolare motivazione e fidelizzazione alla Società e al Gruppo Ferragamo.

Il Piano è da considerarsi di "particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 114-bis, comma 3, del TUF e dell'art. 84 bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto anche all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di estenderne l'applicazione a dirigenti, anche con responsabilità strategiche della Società ovvero ad amministratori di società Controllate.

Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Salvatore Ferragamo in via Tornabuoni n. 2, 50123 Firenze, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate SDIR-NIS, gestito da BIt Market Services, all'indirizzo internet e sul sito internet della Società all'indirizzo www.group.ferragamo.com, sezione Assemblea degli Azionisti 2021 nonché GovernanceCorporate Governance – Remunerazioni.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento informativo, i termini sotto indicati hanno il seguente significato:

Amministratore
Delegato
e
Direttore
Generale
L'amministratore munito di deleghe gestorie nonché Direttore
Generale di Salvatore Ferragamo, dott. Marco Gobbetti.
Assemblea L'assemblea degli azionisti di Salvatore Ferragamo.
Azioni Le azioni ordinarie di Salvatore Ferragamo.
Salvatore
Ferragamo
ovvero Società
Salvatore Ferragamo S.p.A., con sede legale in via Tornabuoni n.
2, 50123 Firenze, Italia, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Firenze 02175200480.
Beneficiari Congiuntamente, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale e
gli Ulteriori Beneficiari.
Codice Civile Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto del 16 marzo
1942, n. 262.
Codice
di
Corporate
Governance
Il Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la
Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.
Comitato
Remunerazioni
e
Nomine
Il comitato remunerazioni e nomine pro tempore della Società.
Consiglio
di
Amministrazione
Il consiglio di amministrazione pro tempore della Società.
Controllata/e Indistintamente,
ciascuna
delle
società
di
tempo
in
tempo
direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 2359
Codice Civile, dalla Società, le quali abbiano in essere un Rapporto
con uno o più Beneficiari.
Data del Documento
Informativo
La data di pubblicazione del Documento Informativo, i.e.
12
novembre 2021.
Data di Approvazione La data di approvazione del Piano da parte dell'Assemblea.
Documento
Informativo
Il presente documento informativo, redatto ai sensi e per gli effetti
dell'114-bis del TUF e dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento
Emittenti.
Gruppo Ferragamo La capogruppo Salvatore Ferragamo e le Controllate.
Periodo di Vesting Il periodo di 12 mesi decorrente dal giorno dell'assegnazione del
diritto a maturare le Restricted Shares, decorso il quale, una volta
verificato il rispetto delle condizioni
di cui al Piano, le Azioni
saranno attribuite ai Beneficiari, fermo restando il periodo di lock-up
previsto dal Piano.
Piano
Restricted
Shares ovvero Piano
Il "Piano Restricted Shares", la cui adozione, ai sensi dell'art. 114-
bis
del
TUF,
è
sottoposta
all'approvazione
dell'Assemblea
convocata per il giorno 14 dicembre 2021.
Politica
di
Remunerazione
La politica di remunerazione di Salvatore Ferragamo di tempo in
tempo vigente.

Rapporto Il rapporto di amministrazione e/o di lavoro e/o collaborazione in
essere fra ciascun Beneficiario e la Società ovvero una Controllata,
a seconda del caso.
Regolamento
Piano
del Il regolamento che disciplina i termini e le condizioni del Piano e
che sarà elaborato e approvato dal Consiglio di Amministrazione,
su proposta del Comitato per la Remunerazione e previo parere
favorevole
del
Collegio
Sindacale
della
Società,
dopo
l'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea.
Regolamento
Emittenti
Il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14
maggio 1999.
Restricted Shares Le Azioni "restricted" attribuite ai Beneficiari nell'ambito del Piano.
ROIC Il risultato netto del Gruppo Ferragamo (come risultante nel bilancio
consolidato annuale dell'anno di riferimento) diviso il capitale
investito netto medio.
TUF Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.
Ulteriori Beneficiari Gli eventuali ulteriori beneficiari del Piano individuati a insindacabile
giudizio del Consiglio di Amministrazione tra il management della
Società e del Gruppo Ferragamo.
WACC Il Weighted Average Cost of Capital del Gruppo Ferragamo, come
risultante nel bilancio consolidato annuale dell'anno di riferimento ai
fini dell'impairment test sull'avviamento.

1 I SOGGETTI DESTINATARI

1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate

Alla data del Documento Informativo, destinatario del Piano è il futuro Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, dott. Marco Gobbetti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà successivamente individuare Ulteriori Beneficiari, a proprio insindacabile giudizio, tra coloro che ricoprono e ricopriranno il ruolo di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e di Controllate.

L'indicazione nominativa degli Ulteriori Beneficiari eventualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, nonché le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente

Gli eventuali Ulteriori Beneficiari del Piano potranno essere individuati fra i dipendenti e/o i collaboratori che ricoprono posizioni di rilievo nell'ambito del Gruppo Ferragamo, capaci di fornire un contributo alla realizzazione delle strategie di lungo termine della Società, anche appartenenti alla categoria dei dirigenti con responsabilità strategica.

L'indicazione puntuale delle categorie di Ulteriori Beneficiari che saranno eventualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione, nonché le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84 bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del Piano appartenenti ai gruppi indicati al punto 1.3, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti

Tra i Beneficiari del Piano figura l'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società.

Allo stato non è previsto – salvo diverse future determinazioni del Consiglio di Amministrazione – che tra i Beneficiari del Piano figurino soggetti che appartengono ai gruppi indicati al punto 1.3, lettere b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti.

Ad ogni modo, l'indicazione nominativa degli Ulteriori Beneficiari appartenenti a tali categorie che dovessero essere individuati dal Consiglio di Amministrazione, nonché le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

1.4 Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separata per le categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti

Tra gli eventuali ulteriori Beneficiari potranno figurare anche dirigenti con responsabilità strategiche.

Non sono previsti invece Beneficiari per cui vengano previste caratteristiche differenziate del Piano.

Ad ogni modo, l'indicazione nominativa degli Ulteriori Beneficiari appartenenti a tali categorie che dovessero essere individuati dal Consiglio di Amministrazione, nonché le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

2 RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani

Il Piano, nel pieno rispetto della regolamentazione applicabile nonché in linea con la migliore prassi in materia (incluse le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance), è volto a rafforzare, nell'ambito del complessivo pacchetto retributivo dei Beneficiari, l'allineamento di interessi con tutti gli stakeholder del Gruppo Ferragamo, favorendone in particolare motivazione e fidelizzazione alla Società e al Gruppo Ferragamo.

In considerazione e ai fini del perseguimento di tale obiettivo, il Piano avrà la durata specificata ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3. Tale arco temporale appare idoneo, peraltro, al conseguimento dei suddetti obiettivi perseguiti con il Piano.

Il Piano è coerente altresì con la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2021, così come oggetto di aggiornamento e modifica, sottoposta ad approvazione dell'Assemblea convocata per il giorno 14 dicembre 2021.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance, considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

Ai sensi del Piano, ai Beneficiari verrà annualmente assegnato, all'inizio di ciascun anno del Piano, il diritto di maturare, gratuitamente, un numero di Restricted Shares corrispondente ad un controvalore monetario determinato dai competenti organi sociali (fatto salvo quanto di seguito indicato per l'Amministratore Delegato e Direttore Generale) e dividendo tale controvalore monetario per il valore medio delle Azioni (per tale intendendosi la media dei prezzi ufficiali delle Azioni) nei 30 giorni precedenti l'assegnazione del diritto. Le Restricted Shares saranno poi attribuite al termine di un periodo di 12 mesi dal giorno dell'assegnazione del diritto, a condizione che:

  • (1) la Società abbia conseguito, nell'esercizio di riferimento, i seguenti obiettivi minimali (c.d. underpins):
    • a) livello dei ricavi complessivi a CER (current exchange rates) per l'esercizio di riferimento equivalente ad almeno il 70% di quello dell'esercizio precedente; e
    • b) livello del ROIC del Gruppo Ferragamo a RER (reported exchange rates) per l'esercizio di riferimento superiore al WACC del Gruppo;
  • (2) il Rapporto del Beneficiario sia ancora in essere alla data di attribuzione.

Una volta attribuite, le Restricted Shares saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità – i.e. lock-up - di 12 mesi, a far tempo dalla data di attribuzione.

Il beneficio oggetto del Piano sarà soggetto ai meccanismi di correzione ex post previsti dalle Politiche di Remunerazione della Società (ivi incluse le clausole di claw back, riferite a eventuali condotte imputabili ai Beneficiari a titolo di dolo).

All'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Marco Gobbetti, verrà annualmente assegnato, all'inizio di ciascun anno del Piano, il diritto di maturare, gratuitamente, un numero di Restricted Shares corrispondente ad un controvalore monetario pari ad Euro 2.500.000. Per il solo primo anno, e cioè sino al 31 dicembre 2022, l'attribuzione delle Restricted Shares avverrà a prescindere dalla condizione del rispetto, da parte della Società, degli obiettivi minimali (c.d. underpins).

Per una descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del Rapporto si rinvia al successivo Paragrafo 4.8.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Il controvalore monetario annuo delle Restricted Shares assegnate all'Amministratore Delegato e Direttore Generale è pari ad Euro 2.500.000,00 lordi. Tale controvalore monetario sarà quindi convertito, all'inizio di ciascun anno del Piano, in Azioni che saranno attribuite all'Amministratore Delegato e Direttore Generale al termine di ciascun anno del medesimo (alle condizioni di cui al paragrafo 2.2. che precede).

Il controvalore monetario annuo previsto per gli eventuali Ulteriori Beneficiari sarà stabilito tempo per tempo dai competenti organi della Società.

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile, in quanto il Piano non prevede il ricorso a tali strumenti finanziari.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del piano

Non applicabile, in quanto non vi sono significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che incidano sulla definizione del Piano.

2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Non applicabile, il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3 ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del piano

In data 9 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea l'approvazione del Piano.

L'Assemblea convocata per il giorno 14 dicembre 2021 sarà chiamata a deliberare, oltre all'approvazione del Piano, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega ad uno o più dei suoi membri, di ogni potere necessario o opportuno per implementare il Piano. Nello specifico, a valle dell'approvazione assembleare del Piano, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'approvazione del Regolamento del Piano.

Le Azioni attribuibili ai Beneficiari del Piano rinverranno, in tutto o in parte (i) dalla provvista di azioni proprie eventualmente acquistate dalla Società in esecuzione delle autorizzazioni rilasciate dall'Assemblea ovvero, ove necessario, di ulteriori autorizzazioni assembleari da rilasciarsi ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile; (ii) da eventuali appositi aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2349 comma 1 del Codice Civile.

3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza

Il Consiglio di Amministrazione è il soggetto incaricato per l'amministrazione del Piano.

Nei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire mandato al Presidente (quanto alla posizione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale) e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale (quanto alla posizione degli Ulteriori Beneficiari) al fine di porre in essere le attività funzionali a dare esecuzione al Piano, inclusa, tra le altre cose, la trasmissione ai Beneficiari della lettera di assegnazione e adesione al Piano.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

Il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Piano, al relativo regolamento di successiva emanazione e alle lettere di partecipazione, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea, tutte le modifiche e integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in conseguenza di fattori suscettibili di influire sulle Azioni, sulla Società e/o sul Gruppo Ferragamo e/o sul Piano e/o sugli obiettivi (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, operazioni straordinarie e riorganizzazioni riguardanti il Gruppo Ferragamo, operazioni sul capitale, modifiche normative e regolamentari, modifiche delle politiche di remunerazione o al perimetro di gruppo, offerte pubbliche di acquisto o di scambio ovvero cambi di controllo, compliance con specifiche normative di settore o straniere applicabili a singole società del Gruppo Salvatore Ferragamo, variazioni materiali nelle condizioni macroeconomiche o di politica monetaria internazionale), al fine di mantenere invariati, discrezionalmente e comunque nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani

L'attribuzione gratuita di Restricted Shares in esecuzione del Piano avverrà impiegando Azioni proprie rivenienti da acquisti autorizzati dall'Assemblea, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e/o da eventuali appositi aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2349 comma 1 del Codice Civile.

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Le caratteristiche del Piano sono state determinate collegialmente dal Consiglio di Amministrazione della Società.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

Il Comitato per la Remunerazione, nella seduta del 4 novembre 2021, ha esaminato il Piano, dando il suo parere positivo, e deliberato di sottoporre lo stesso all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione svoltasi in data 9 novembre 2021, con il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e del Collegio Sindacale, ha deliberato di approvare la proposta di Piano e di sottoporre la stessa all'approvazione dell'Assemblea.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione

La maturazione e attribuzione delle Restricted Shares è subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli obiettivi minimali (di cui al Paragrafo 2.2) al termine del Periodo di Vesting, sentito per quanto di competenza il Comitato per la Remunerazione.

L'Assemblea chiamata a deliberare in merito, tra le altre cose, all'approvazione del Piano è prevista per il 14 dicembre 2021.

A valle dell'approvazione assembleare del Piano, il Consiglio di Amministrazione provvederà (sempre su proposta del Comitato per la Remunerazione e previo parere favorevole del Collegio Sindacale) all'approvazione del Regolamento del Piano.

3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Il prezzo di mercato delle Azioni in data 4 novembre 2021 (i.e., alla data in cui il Comitato per la Remunerazione ha approvato la proposta di Piano) è pari a Euro 19,10.

Il prezzo di mercato delle Azioni in data 9 novembre 2021 (i.e., alla data di approvazione del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione) è pari a 19,975.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: (a) non già pubblicate ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero (b) già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato

L'intera esecuzione del Piano si svolgerà nel pieno rispetto degli obblighi informativi gravanti sulla Società, in modo da assicurare trasparenza e parità di informazione al mercato, nonché nel rispetto delle procedure adottate dalla Società, anche in materia di market abuse e gestione di informazioni privilegiate.

4 CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (cd. assegnazione di restricted stock); dell'incremento di valore di tali strumenti (cd. phantom stock); di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (cd. option grant) con regolamento per consegna fisica (cd. stock option) o per contanti sulla base di un differenziale (cd. stock appreciation right)

Il Piano prevede l'attribuzione gratuita di un numero di Restricted Shares da determinarsi sulla base di un controvalore monetario. Le Restricted Shares verranno attribuite ai Beneficiari al termine di un periodo di 12 mesi dal giorno dell'assegnazione del diritto, subordinatamente alla sussistenza a tale data del Rapporto, nonché al conseguimento, nell'esercizio di riferimento, degli obiettivi minimali (c.d. underpins) di cui al Paragrafo 2.2 che precede.

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

Il Piano prevede un Periodo di Vesting annuale a decorrere dal giorno dell'attribuzione delle Restricted Shares. Una volta definitivamente attribuite, le Azioni saranno comunque soggette ad un periodo di lock-up di 12 mesi. Ciascun ciclo del Piano ha durata annuale.

4.3 Termine del piano

In considerazione di quanto illustrato al Paragrafo 4.2 che precede, il Piano deve considerarsi previsto a tempo indeterminato.

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Con riferimento al numero di Azioni assegnabili annualmente all'Amministratore Delegato e Direttore Generale si rinvia al Paragrafo 2.2. Alla data del Documento Informativo, non essendo ancora stati individuati eventuali Ulteriori Beneficiari, il numero massimo di Azioni attribuibili ai medesimi non è determinabile.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati

Si rinvia al precedente Paragrafo 2.2.

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni ovvero sugli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

Le Restricted Shares saranno soggette ad un lock-up di 12 mesi dal termine del Periodo di Vesting.

Le Restricted Shares saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale e, per il periodo di lock-up, non potranno essere trasferite per atto tra vivi né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

Il Piano non prevede condizioni risolutive del tipo sopra descritto.

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

Le Restricted Shares potranno essere riconosciute a ciascun Beneficiario a condizione che al termine del Periodo di Vesting il Rapporto sia ancora in essere (salva diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata, anche in relazione alle ragioni della cessazione del Rapporto, del Comitato Nomine e Remunerazione).

Con particolare riferimento alla posizione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, il Piano prevede che quest'ultimo:

  • a) in caso di cessazione del Rapporto in ipotesi di good leaver (e, dunque, in caso di recesso ad iniziativa della Società in assenza di giusta causa ovvero in caso di recesso ad iniziativa dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale per giusta causa), mantenga il diritto a ricevere le Restricted Shares come se i relativi requisiti per ottenerli fossero stati totalmente raggiunti a target ma pro rata temporis, tenendo conto della data di effettiva cessazione del Rapporto, conservando, inoltre, le Restricted Shares assegnate e vestite;
  • b) in caso di cessazione del Rapporto in ipotesi di disallineamento strategico, morte o invalidità, mantenga il diritto a ricevere dalla Società le Restricted Shares ricalcolate pro rata temporis, tenendo conto della data di effettiva cessazione del Rapporto, conservando, inoltre, le Restricted Shares assegnate e vestite;
  • c) in caso di cessazione del Rapporto in ipotesi di bad leaver (e, dunque, in caso di recesso ad iniziativa della Società in presenza di giusta causa ovvero in caso di dimissioni volontarie), perda ogni diritto in relazione alla Restricted Shares non ancora maturate e corrisposte.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani

Salvo quanto indicato in altri Paragrafi del presente Documento Informativo, non sono previste altre cause di annullamento del Piano.

4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile; i beneficiari del riscatto, indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Il Piano non prevede clausole di riscatto da parte della Società.

Tuttavia, il Regolamento del Piano prevedrà che l'incentivo oggetto del Piano sarà soggetto ai meccanismi di correzione ex post previsti dalle Politiche di Remunerazione della Società (ivi incluse le clausole di claw back, limitate a eventuali condotte imputabili ai Beneficiari a titolo di dolo).

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del Codice Civile

Non applicabile. Non è prevista la concessione di prestiti o agevolazioni per l'acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 2358 del Codice Civile.

4.12 Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano

Si rinvia ai Paragrafi 2.2 e 4.4. L'onere atteso per la Società non è allo stato determinabile.

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

In caso di utilizzo di Azioni proprie, non sono previsti effetti diluitivi sul capitale.

In caso, invece, di creazione della provvista di Azioni a servizio del Piano esclusivamente attraverso aumenti di capitale, l'eventuale effetto diluitivo massimo annualmente previsto, non è allo stato stimabile, non essendo ancora stati individuati eventuali Ulteriori Beneficiari.

4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Non è previsto alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Non applicabile.

4.17 Scadenza delle opzioni

Non applicabile.

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out)

Non applicabile.

4.19 Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero modalità e criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value); e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio

Non applicabile.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza Non applicabile.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari

Non applicabile.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti finanziari sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.)

Si veda il paragrafo 3.3.

4.24 Tabella

Le informazioni di cui alla tabella allegata saranno di volta in volta aggiornate, in fase di attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti.

Le informazioni di cui alla Sezione 1, Quadro 1, della Tabella n. 1 di cui allo Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, nonché all'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, con riferimento ai piani di incentivazione in essere, sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.group.ferragamo.com.

ALLEGATO 1

Tabella predisposta in conformità alla Sezione 2, Quadro 2, della Tabella n. 1 di cui allo Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti

Piano Restricted Shares
Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione del Consiglio di Amministrazione di proposta per
l'Assemblea
Nome e
cognome
o
categoria
Carica
(da indicare solo
per i soggetti
riportati
nominativamente)
Data della
delibera
assembleare
Descrizione
strumento
Numero
di
strumenti
finanziari
Data di
assegnazione
Eventuale
prezzo di
acquisto
degli
strumenti
Prezzo di
mercato delle
azioni
sottostanti
alla data di
assegnazione
Periodo di vesting
Marco
Gobbetti
Amministratore
Delegato
e
Direttore Generale
14 dicembre
2021
Restricted
Shares
[…] [1° gennaio
2022]
[N/A] […] Annuale