Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Salvatore Ferragamo Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 23, 2026

4432_rns_2026-03-23_901ec475-7b72-42b2-a313-ebfef79d4f4e.pdf

Proxy Solicitation & Information Statement

Open in viewer

Opens in your device viewer

FERRAGAMO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 125-TER, COMMA 1, E 114-BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ("TUF") E DELL'ART. 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ("REGOLAMENTO EMITTENTI") SULLA PROPOSTA AL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. ("SALVATORE FERRAGAMO" O "SOCIETÀ"), CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 23 APRILE 2026.

  1. Approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), di un piano di incentivazione azionario denominato "Piano LTI di Performance e Restricted Shares 2026-2028" riservato ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e delle società del Gruppo Salvatore Ferragamo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il giorno 11 marzo 2026 il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A. (la "Società"), su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, ha deliberato di proporre alla successiva Assemblea dei Soci, convocata in un'unica convocazione per il giorno 23 aprile 2026, l'approvazione del piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano LTI di Performance e Restricted Shares 2026-2028" (il "Piano"), che prevede l'assegnazione gratuita, ai termini e alle condizioni di seguito indicate di azioni ordinarie (stock grant) (le "Azioni") a favore di taluni dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società e/o di altre società appartenenti al Gruppo Salvatore Ferragamo (il "Gruppo"), che verranno singolarmente individuati (per ciascuno dei cicli del Piano) ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine, tra i dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società e del Gruppo considerati risorse chiave (e, dunque, da trattenere in un'ottica di retention) ai fini del perseguimento del successo sostenibile nel medio-lungo termine.

Nella presente relazione sono riportate le principali caratteristiche del Piano, al fine di consentire agli Azionisti di valutare la presente proposta deliberativa in conformità all'articolo 114-bis del TUF, fermo restando che, per una completa informativa, si rinvia al documento informativo pubblicato in data 23 marzo 2026 (il "Documento Informativo"), redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") e secondo lo Schema n. 7 dell'Allegato 3A, allegato alla presente relazione a costituirne parte integrante.

I termini in maiuscolo utilizzati nella presente relazione illustrativa hanno il medesimo significato a essi attribuito nel Documento Informativo, salvo ove diversamente qui indicato.

  1. Ragioni che motivano l'adozione del Piano

Il Piano, nel pieno rispetto della regolamentazione applicabile, nonché in linea con la migliore prassi in materia (incluse le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A.) è volto a rafforzare, nell'ambito del complessivo pacchetto retributivo dei Beneficiari, l'allineamento degli interessi dei Beneficiari (come di seguito definiti) con tutti gli


emarket
sale storage
CERTIFIED
O

FERRAGAMO

stakeholder del Gruppo, favorendone in particolare motivazione e fidelizzazione (in un'ottica di retention) alla Società e al Gruppo, in una logica di sostenibilità e di creazione di valore nel medio-lungo termine.

Il Piano è coerente altresì con la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2026, sottoposta ad approvazione dell'Assemblea convocata in un'unica convocazione per il giorno 23 aprile 2026.

2. I Beneficiari del Piano

Il Piano è riservato a selezionati dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società e/o di altre società appartenenti al Gruppo, che verranno singolarmente individuati (per ciascuno dei cicli del Piano) ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine, tra i dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società e del Gruppo considerati risorse chiave (e, dunque, da trattenere in un'ottica di retention) ai fini del perseguimento del successo sostenibile nel medio-lungo termine (i "Beneficiari").

3. Modalità di attuazione del Piano

Il Piano si articola in tre cicli: il primo relativo al periodo di vesting 2026-2028, il secondo relativo al periodo di vesting 2027-2029 e il terzo relativo al periodo di vesting 2028-2030.

Ogni singolo ciclo del Piano prevede:

a) l'attribuzione ai Beneficiari di un certo numero di diritti iniziali – determinato in termini percentuali (o di multiplo) rispetto al compenso fisso di ciascun Beneficiario – (i “Diritti Iniziali”) a ricevere (ciascuno) n. 1 azione della Società (una “Azione”), subordinatamente al raggiungimento di obiettivi di retention e di performance, nonché, complessivamente, di un eventuale ulteriore numero di diritti aggiuntivi allo scadere di ciascun periodo di vesting;

b) la definizione, in fase di attribuzione dei Diritti Iniziali, degli indicatori di performance di ciascun ciclo;

c) l'assegnazione delle Azioni ai Beneficiari, in funzione del livello degli indicatori di performance raggiunto e in relazione al raggiungimento degli obiettivi di retention, al termine di ciascun periodo di vesting e subordinatamente alla verifica dell'avveramento delle condizioni previste dal Piano.

Il numero di Diritti Iniziali sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine, sulla base di un indicatore pari ad un multiplo/percentuale del compenso fisso di ciascun Beneficiario e dividendo tale controvalore monetario per la media del prezzo ufficiale di chiusura delle Azioni - come rilevati da Borsa Italiana S.p.A. - nei 30 giorni di borsa aperta precedenti il 1° gennaio dell'anno di inizio di ciascun ciclo del Piano (e, così, a mero titolo esemplificativo, per il Primo Ciclo, il 1° gennaio 2026).

I Diritti Iniziali saranno suddivisi in un ammontare pari al 75% (settantacinque per cento) degli stessi, legato al raggiungimento di obiettivi di retention e di performance (i “Diritti Performance”), e nel residuo ammontare pari al 25% (venticinque per cento), legato al raggiungimento di obiettivi di sola retention (i “Diritti Retention”).


emarket
sale storage
CERTIFIED

FERRAGAMO

I Diritti Performance potranno maturare, al termine del periodo di vesting di ciascun ciclo del Piano, secondo una curva di incentivazione (indipendente) avente come livello soglia il 50%, livello target al 100% e con un livello massimo al 150%. I Diritti Retention potranno maturare in misura fissa pari al 25% dei Diritti Iniziali.

La maturazione dei Diritti Iniziali e la corrispondente assegnazione delle Azioni saranno subordinate alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione:

a) per quanto riguarda i Diritti Performance, del raggiungimento della condizione di permanenza del rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione e/o di amministrazione tra il Beneficiario e la Società e/o altra società del Gruppo (il "Rapporto") al momento di effettiva attribuzione delle Azioni, successivamente al termine del periodo di vesting di ciascun ciclo del Piano e al livello di raggiungimento di uno o più indicatori di performance al termine del periodo di vesting di ciascun ciclo del Piano; e
b) per quanto riguarda i Diritti Retention, del raggiungimento della sola condizione di permanenza del Rapporto al momento di effettiva attribuzione delle Azioni, successivamente al termine del periodo di vesting di ciascun ciclo del Piano.

Per ciascun ciclo del Piano, gli indicatori rilevanti per la maturazione dei Diritti Performance sono suddivisi tra (i) indicatori di performance economico-finanziaria (in termini, ad esempio, di Product Net Sales, di EBIT, ecc.), con un peso complessivo del 50%; (ii) indicatori di mercato (in termini, ad esempio, di TSR relativo, TSR assoluto, ecc.), con un peso complessivo del 40%; e (iii) indicatori ESG-social, con un peso complessivo del 10%, secondo quanto previsto dal business plan del Gruppo, dalle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e dalle best practice di mercato.

Successivamente al completamento del periodo di vesting di ciascun ciclo del Piano, a ciascuno dei Beneficiari potrà, inoltre, essere attribuito a titolo gratuito un ulteriore numero di diritti aggiuntivi ("Diritti Aggiuntivi") calcolato in funzione dei Diritti Iniziali maturati e dell'ammontare cumulato dei dividendi per Azione distribuiti agli azionisti della Società nel periodo compreso fra il primo giorno del relativo periodo di vesting e il giorno precedente la data di attribuzione delle Azioni (entrambi inclusi) (i "Dividendi Distribuiti"), secondo quanto più specificamente indicato nel Documento Informativo.

L'assegnazione delle Azioni è condizionata:

a) alla permanenza (non in periodo di preavviso) del Rapporto tra il Beneficiario e la Società e/o altra società del Gruppo al momento di effettiva attribuzione delle Azioni, successivamente al termine del periodo di vesting del relativo ciclo del Piano; e
b) al rispetto del Codice Etico del Gruppo,

secondo quanto meglio specificato nel Documento Informativo, salva diversa decisione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Remunerazioni e Nomine.

Le Azioni, nel numero corrispondente alla somma dei Diritti Iniziali e dei Diritti Aggiuntivi maturati, saranno attribuite ai Beneficiari, tramite apposita comunicazione da parte della Società, non oltre il 30° (trentesimo)


emarket
sale storage
CERTIFIED

FERRAGAMO

giorno di calendario successivo alla data di approvazione del bilancio consolidato di Gruppo dell'esercizio sociale dell'ultimo anno di ciascun ciclo.

Fatto salvo quanto di seguito specificato, l'assegnazione delle Azioni sarà effettuata per il tramite di un intermediario autorizzato appositamente incaricato dalla Società, il quale potrà ricevere istruzioni da parte del Beneficiario di:

a) vendere immediatamente sul mercato un numero di Azioni sino ad un massimo corrispondente all'importo minimo sufficiente a soddisfare gli obblighi di sostituto d'imposta che la Società ha nei confronti del Beneficiario e versare il prezzo incassato per la cessione delle Azioni di cui al punto che precede direttamente alla Società affinché possa far fronte ai propri obblighi di sostituto d'imposta (il "Sell to Cover");

b) mantenere in deposito le rimanenti Azioni su un conto titoli intestato al Beneficiario fino alla scadenza del periodo di lock-up di cui infra (per i Beneficiari per cui trova applicazione tale previsione); e

c) trasferire su un diverso conto titoli intestato al Beneficiario, o vendere sul mercato (a richiesta del Beneficiario), le Azioni (in tutto o in parte), purché successivamente alla scadenza del periodo di lock-up di cui infra (per i Beneficiari per cui trova applicazione tale previsione).

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in caso di impedimenti connessi a legislazioni locali, avrà la facoltà di attribuire ai Beneficiari, in luogo delle Azioni, phantom shares – e, pertanto, di attribuire ai Beneficiari un premio in denaro derivante dalla conversione delle phantom shares attribuite considerando la media del prezzo di chiusura delle Azioni nei 30 (trenta) giorni precedenti ciascuna attribuzione – ove questo agevoli l'implementazione del Piano in altri Paesi in virtù della legislazione locale.

Per maggiori informazioni sulla struttura e sui termini e condizioni del Piano, si rinvia a quanto riportato nel Documento Informativo.

  1. Vincoli di disponibilità gravanti sulle Azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

Divieto di trasferimento dei Diritti

I Diritti Iniziali e i Diritti Aggiuntivi saranno attribuiti ai Beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferiti per atto tra vivi, né essere assoggettati a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo, intendendosi per atto di trasferimento ogni e qualunque negozio con il quale si ottenga, direttamente o indirettamente, l'effetto di cedere a terzi i diritti, inclusi gli atti a titolo gratuito, le permute e i conferimenti.

Qualsiasi tentata vendita, cessione, assoggettamento a vincoli o trasferimento effettuato in violazione del presente paragrafo, nonché l'effettuazione di operazioni di hedging sui diritti da parte dei Beneficiari prima dell'assegnazione delle Azioni dovrà considerarsi illegittima e priva di effetti nei confronti della Società e, comunque, comporterà automaticamente la perdita di ogni diritto connesso e/o relativo al Piano.


emarket
sale storage
CERTIFIED

FERRAGAMO

Impegni di lock-up

I Beneficiari membri del Consiglio di Amministrazione e/o individuati quali dirigenti con responsabilità strategica avranno l'obbligo di detenere continuativamente, fino alla fine del 2° (secondo) anno di calendario successivo alla scadenza del vesting, tutte le Azioni assegnate ai sensi del Piano nell'ambito del relativo ciclo (fermo restando, il meccanismo di sell to cover e fermo quanto previsto nelle ipotesi di "good leaver"), fatta eccezione per i Beneficiari cui siano attribuite phantom shares.

Tali Azioni saranno soggette a vincolo di inalienabilità – e dunque non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui sopra.

I vincoli di cui sopra permarranno anche in ipotesi di cessazione del Rapporto, per qualunque ragione intervenuta, ad eccezione solo di morte o invalidità totale e permanente che comporti la cessazione del Rapporto.

Per maggiori informazioni sui vincoli di disponibilità gravanti sulle Azioni ai sensi del Piano, si rinvia a quanto riportato nel Documento Informativo.

5. Altre informazioni

Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


Si sottopone quindi all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'Articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") e il Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti")

delibera

  • di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, il piano denominato "Piano LTI di Performance e Restricted Shares 2026-2028" (il "Piano") a favore di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società e/o di altre società appartenenti al Gruppo, i cui principali termini, condizioni e modalità di attuazione sono illustrati nella relazione del Consiglio di Amministrazione e nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione;

  • di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

(i) individuare i beneficiari e determinare il numero di diritti da assegnare a ciascuno di essi;


emarket
sale storage
CERTIFIED

FERRAGAMO

(ii) esercitare tutti i compiti, le funzioni e i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal Documento Informativo del Piano e assumere le relative determinazioni (tra cui i compiti e i poteri attribuiti al Consiglio rispetto alle procedure esistenti per la revisione del Piano di cui al Documento Informativo e al regolamento del Piano);

(iii) apportare al Piano (e al relativo regolamento) le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano nonché garantire il costante rispetto della normativa (anche regolamentare) tempo per tempo applicabile, in caso di eventi straordinari o operazioni straordinarie sul capitale della Società (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fusioni; scissioni; riduzioni del capitale anche per perdite mediante annullamento di azioni; riduzioni del valore nominale delle Azioni per perdite; aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura; distribuzione di dividendi straordinari agli azionisti; raggruppamento o frazionamento di Azioni; eventi di natura straordinaria e/o non ricorrente e/o non riconducibile all'attività tipica della Società e/o del Gruppo, considerati di particolare rilevanza e/o attualmente non previsti dai piani manageriali, che comportino una significativa variazione del perimetro del Gruppo; mutamenti significativi dello scenario macroeconomico e/o competitivo; fatti straordinari di impatto rilevante al di fuori delle leve d'azione del management; modifiche legislative o regolamentari o del Codice di Corporate Governance; o altri eventi suscettibili di influire sui diritti, sulle Azioni, sul Gruppo e/o sul Piano); in tali casi il Consiglio di Amministrazione potrà modificare, integrandoli o diminuendoli, tra l'altro, in via esemplificativa e non tassativa: (A) la definizione e/o il numero massimo e/o le caratteristiche dei diritti attribuiti ai beneficiari del Piano e/o delle Azioni oggetto del Piano, tenuto conto del numero di Azioni proprie della Società di volta in volta esistenti e/o del numero di nuove Azioni ordinarie della Società rivenienti da aumenti di capitale eventualmente deliberati al servizio del Piano e/o di eventuali ulteriori piani di incentivazione e dei diritti già attribuiti ai sensi del Piano e/o di eventuali ulteriori piani di incentivazione, anche su base azionaria; (B) le condizioni di assegnazione delle Azioni; nonché (C) gli indicatori di performance;

(iv) in caso di (A) promozione di un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio ovvero di delisting, procedere all'accelerazione del Piano, con assegnazione (anche attraverso il relativo controvalore monetario) di tutte (o parte) delle Azioni (eventualmente riproporzionate ratione temporis sulla base della porzione del periodo di vesting già trascorsa e/o del livello di raggiungimento degli indicatori di performance al momento dell'accelerazione), anticipatamente rispetto ai termini di cui al regolamento del Piano ed, eventualmente, anche a prescindere dall'avveramento di tutte o parte delle condizioni previste dal regolamento del Piano medesimo; in caso di (B) perfezionamento (anche all'esito di un'operazione di cui al punto (A) che precede) di un'operazione di change of control (per tale intendendosi esclusivamente un'operazione in cui un soggetto terzo diverso dall'attuale azionista di riferimento acquisisca il controllo di diritto della Società), assegnare ai Beneficiari, con eliminazione del periodo di lock-


emarket
sale storage
CERTIFIED
O

FERRAGAMO

up (anche attraverso la corresponsione del relativo controvalore monetario) le Azioni in via anticipata rispetto ai termini del regolamento del Piano e a prescindere dall'avveramento delle condizioni ivi previste; e

(v) (A) in caso di circostanze eccezionali e/o straordinarie che possano compromettere gli interessi a lungo termine della Società o la sostenibilità complessiva del Gruppo; (B) in ipotesi di effettivo e significativo deterioramento della situazione patrimoniale o finanziaria del Gruppo, accertato dal Consiglio di Amministrazione e (C) qualora, a seguito dell'entrata in vigore di normativa primaria e/o secondaria (anche previdenziale e fiscale) e/o a seguito dell'emissione di chiarimenti interpretativi ufficiali e/o a seguito di variazioni delle interpretazioni correnti relative alle norme applicabili, l'attuazione del Piano possa comportare oneri tributari, previdenziali o di altra natura per la Società non previsti alla data di approvazione, il Consiglio di Amministrazione avrà, altresì, la facoltà di sospendere temporaneamente ovvero annullare (ivi incluso mediante il mancato avvio di uno o più cicli del Piano), ovvero ancora modificare le condizioni del Piano (autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea);

(vi) compiere qualsiasi atto necessario e/o opportuno per finalizzare ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano e dare concreta attuazione al Piano, ivi incluso l'adempimento dei relativi obblighi informativi nei confronti di Consob e del mercato, nonché, in generale, dare esecuzione alle presenti delibere."

Firenze, 23 marzo 2026

Salvatore Ferragamo S.p.A.
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Leonardo Ferragamo

Allegato:

  • Documento Informativo relativo al Piano LTI di Performance e Restricted Shares 2026-2028.

CERTIFIED

FERRAGAMO

DOCUMENTO INFORMATIVO
(redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del
Regolamento Emittenti)

RELATIVO

AL PIANO LTI di Performance e Restricted Shares
2026-2028

del GRUPPO SALVATORE FERRAGAMO

articolato su tre cicli triennali

(2026-2028, 2027-2029 e 2028-2030)

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società
in data 11 marzo 2026


emarket self- storage CERTIFIED

INDICE

PREMessa...4
DEFINIZIONI...5

1 I SOGGETTI DESTINATARI...7
1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate...7
1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente...7
1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del Piano appartenenti ai gruppi indicati al punto 1.3, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti...7
1.4 Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separata per le categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti...7

2 RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO...7
2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani...7
2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance, considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari...7
2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione...10
2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile...11
2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del piano...11
2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350...11

3 ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI...11
3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del piano...11
3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza...12
3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base...12
3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani...13
3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati...13
3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione...13
3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione...13
3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati...14
3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: (a) non già pubblicate ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero (b) già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato...14

4 CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI...14


CERTIFIED

4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (cd. assegnazione di restricted stock); dell'incremento di valore di tali strumenti (cd. phantom stock); di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (cd. option grant) con regolamento per consegna fisica (cd. stock option) o per contanti sulla base di un differenziale (cd. stock appreciation right) 14
4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti 14
4.3 Termine del piano 15
4.4 Massimo numero di strumenti finanziari anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie 15
4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati 15
4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni ovvero sugli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi 15
4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni 15
4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro 16
4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani 16
4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile; i beneficiari del riscatto, indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto 16
4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del Codice Civile 17
4.12 Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano 17
4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso 17
4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali 17
4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile 17
4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione 17
4.17 Scadenza delle opzioni 17
4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out) 17
4.19 Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero modalità e criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value); e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio 18
4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza 18
4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari 18
4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti finanziari sottostanti o i criteri per determinare tale valore 18
4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.) 18
4.24 Tabella 18


CERTIFIED

PREMESSA

Il presente documento informativo, redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 114-bis del TUF e 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti, nonché allo Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, ha ad oggetto il piano LTI di Performance e Restricted Shares 2026-2028 di Salvatore Ferragamo S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell' 11 marzo 2026 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci convocata in unica convocazione per il giorno 23 aprile 2026.

Il Piano si articola in tre cicli (il primo relativo al periodo di vesting 2026-2028, il secondo relativo al periodo di vesting 2027-2029 e il terzo relativo al periodo di vesting 2028-2030) e prevede, per ciascun ciclo, l'assegnazione, ai termini e alle condizioni di seguito indicati, di Azioni della Società a favore di taluni dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società e/o di altre società appartenenti al Gruppo facente capo a Salvatore Ferragamo, che verranno singolarmente individuati (per ciascuno dei cicli del Piano LTI) ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine, tra i dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società e del Gruppo considerati risorse chiave (e, dunque, da trattenere in un'ottica di retention) ai fini del perseguimento del successo sostenibile nel medio-lungo termine.

Il Piano è, dunque, volto a rafforzare l'allineamento di interessi tra il management e tutti gli stakeholder del Gruppo, favorendone in particolare motivazione e fidelizzazione alla Società e al Gruppo.

Il Piano è da considerarsi di "particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 114-bis, comma 3, del TUF e dell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto anche a membri del consiglio di amministrazione della Società e altri dirigenti con responsabilità strategiche della Società ovvero ad amministratori di società Controllate.

Le informazioni previste dallo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti che non sono contenute nel presente Documento Informativo saranno fornite in fase di attuazione del Piano ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

In fase di attuazione del Piano, talune disposizioni previste nel presente Documento Informativo e nel Regolamento attuativo potrebbero essere soggette a modifiche, adattamenti e/o ulteriori specificazioni finalizzati a garantire la conformità del Piano e/o agevolarne l'implementazione in altri Paesi in virtù della legislazione locale (a titolo esemplificativo e non esaustivo normativa giuslavoristica, fiscale, previdenziale, di accounting e societaria) applicabile in base alla sede legale della società del Gruppo e/o al rapporto di lavoro di alcuni Beneficiari.

Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Salvatore Ferragamo in via Tornabuoni n. 2, 50123 Firenze, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate SDIR-NIS, gestito da Blt Market Services, all'indirizzo internet e sul sito internet della Società all'indirizzo www.group.ferragamo.com, sezione Governance – Assemblea degli Azionisti 2026 nonché Corporate Governance – Remunerazioni.

  • 4 -

CERTIFIED
O

DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento informativo, i termini sottoindicati hanno il seguente significato, restando inteso che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali espressioni al femminile e che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definite anche al plurale.

Assemblea

L'assemblea degli azionisti di Salvatore Ferragamo.

Azioni

Le azioni ordinarie di Salvatore Ferragamo (ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione della Società, in caso di impedimenti connessi a legislazioni locali, di attribuire ai Beneficiari, in luogo delle Azioni, phantom shares – e, pertanto, di attribuire ai Beneficiari un premio in denaro derivante dalla conversione delle phantom shares attribuite considerando la media del prezzo di chiusura delle Azioni nei 30 (trenta) giorni precedenti ciascuna attribuzione - ove questo agevoli l'implementazione del Piano in altri Paesi in virtù della legislazione locale).

Salvatore Ferragamo ovvero Società

Salvatore Ferragamo S.p.A., con sede legale in via Tornabuoni n. 2, 50123 Firenze, Italia, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 02175200480.

Beneficiari

I dipendenti e/o gli amministratori e/o i collaboratori della Società e/o di altre società appartenenti al Gruppo, che verranno singolarmente individuati (per ciascuno dei cicli del Piano) ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine, tra i dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società e del Gruppo considerati risorse chiave (e, dunque, da trattenere in un'ottica di retention) ai fini del perseguimento del successo sostenibile nel medio-lungo termine.

Codice Civile

Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262.

Codice di Corporate Governance

Il Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Collegio Sindacale

Il collegio sindacale pro tempore della Società.

Comitato Remunerazioni e Nomine

Il comitato remunerazioni e nomine pro tempore della Società istituito in attuazione delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance.

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione pro tempore della Società.

Controllata/e

Indistintamente, ciascuna delle società di tempo in tempo direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, dalla Società, le quali abbiano in essere un Rapporto con uno o più Beneficiari.

Data del Documento Informativo

La data di pubblicazione del Documento Informativo, i.e. 23 marzo 2026.

Data di Approvazione

La data di approvazione del Piano da parte dell'Assemblea.

Diritti

I diritti attribuiti gratuitamente al Beneficiario, che, al termine del Periodo di Vesting e avverate le condizioni previste dal Piano, gli/le permetteranno, per ciascun ciclo del Piano, di ricevere Azioni della


emarket
sale storage
CERTIFIED

Società.

Diritti Aggiuntivi
I Diritti che potranno essere attribuiti a ciascun Beneficiario al termine del Periodo di Vesting di ciascun ciclo del Piano, secondo i criteri di cui al Paragrafo 2.3.

Diritti Iniziali
I Diritti che potranno essere attribuiti a ciascun Beneficiario per ciascun ciclo in cui si articola il Piano dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto al Paragrafo 2.3.

Diritti Performance
I Diritti che potranno essere attribuiti a ciascun Beneficiario in relazione al raggiungimento di obiettivi di retention e di performance, secondo quanto previsto al Paragrafo 2.2.

Diritti Retention
I Diritti che potranno essere attribuiti a ciascun Beneficiario in relazione al raggiungimento di obiettivi di sola retention, secondo quanto previsto al Paragrafo 2.2.

Documento Informativo
Il presente documento informativo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti e dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Gruppo
La capogruppo Salvatore Ferragamo e le Controllate.

Periodo di Vesting
Il periodo di 36 mesi decorrente dal 1° gennaio di ciascun ciclo (i.e., 1° gennaio 2026 per il Primo Ciclo, 1° gennaio 2027 per il Secondo Ciclo e 1° gennaio 2028 per il Terzo Ciclo), decorso il quale, una volta verificato il rispetto delle condizioni di cui al Piano, le Azioni potranno essere attribuite ai Beneficiari.

Piano LTI ovvero Piano
Il Piano LTI di Performance e Restricted Shares 2026-2028 (articolato sul tre cicli: il primo relativo al periodo di vesting 2026-2028, il secondo relativo al periodo di vesting 2027-2029 e il terzo relativo al periodo di vesting 2028-2030) la cui adozione, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea convocata per il giorno 23 aprile 2026.

Politica di Remunerazione
La politica in materia di remunerazione di Salvatore Ferragamo di tempo in tempo vigente.

Rapporto
Il rapporto di amministrazione e/o di lavoro e/o collaborazione in essere fra ciascun Beneficiario e la Società ovvero una Controllata, a seconda del caso.

Regolamento del Piano
Il regolamento che disciplina i termini e le condizioni del Piano, elaborato e approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine e previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

Regolamento Emittenti
Il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

TUF
Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

  • 6 -

CERTIFIED

1 I SOGGETTI DESTINATARI

1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine, individuerà, per ciascuno dei cicli in cui si articola il Piano, i Beneficiari, a proprio insindacabile giudizio, tra i dipendenti e/o gli amministratori e/o i collaboratori della Società e/o di altre società appartenenti al Gruppo considerati risorse chiave (e, dunque, da trattenere in un'ottica di retention) ai fini del perseguimento del successo sostenibile nel medio-lungo termine.

Le altre informazioni previste dal paragrafo 1.1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente

Le informazioni previste dal paragrafo 1.2 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del Piano appartenenti ai gruppi indicati al punto 1.3, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti

Le informazioni previste dal paragrafo 1.3 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

1.4 Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separata per le categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti

Le informazioni previste dal paragrafo 1.4 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

2 RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani

Il Piano, nel pieno rispetto della regolamentazione applicabile, nonché in linea con la migliore prassi in materia (incluse le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance), è volto a rafforzare, nell'ambito del complessivo pacchetto retributivo dei Beneficiari, l'allineamento di interessi dei Beneficiari con tutti gli stakeholder del Gruppo, favorendone in particolare motivazione e fidelizzazione (in un'ottica di retention) alla Società e al Gruppo, in una logica di sostenibilità e di creazione di valore nel medio-lungo termine.

In considerazione e ai fini del perseguimento di tale obiettivo, il Piano avrà la durata specificata ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3. Tale arco temporale appare idoneo, peraltro, al conseguimento dei suddetti obiettivi perseguiti con il Piano.

Il Piano è coerente altresì con la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2026, sottoposta ad approvazione dell'Assemblea convocata in un'unica convocazione per il giorno 23 aprile 2026.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance, considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

Il Piano si articola in tre cicli: il primo relativo al Periodo di Vesting 2026-2028, il secondo relativo al Periodo di Vesting 2027-2029 e il terzo relativo al Periodo di Vesting 2028-2030.

Ogni singolo ciclo del Piano LTI prevede:

a) l'attribuzione ai Beneficiari di un certo numero di Diritti Iniziali - determinato in termini percentuali (o di multiplo) rispetto al compenso fisso di ciascun Beneficiario - a ricevere (ciascuno) n. 1 Azione della Società, subordinatamente al raggiungimento di obiettivi di retention e di performance, nonché, complessivamente, di un eventuale ulteriore numero di Diritti Aggiuntivi allo scadere di ciascun Periodo di Vesting (secondo quanto previsto infra);

b) la definizione, in fase di attribuzione dei Diritti Iniziali, degli indicatori di performance di ciascun ciclo;

c) l'assegnazione delle Azioni ai Beneficiari, in funzione del livello degli indicatori di performance raggiunto e in relazione al raggiungimento degli obiettivi di retention, al termine di ciascun Periodo di Vesting e subordinatamente alla verifica dell'avveramento delle condizioni previste dal Piano.


CERTIFIED

I Diritti Iniziali saranno suddivisi in un ammontare pari al 75% (settantacinque per cento) degli stessi, legato al raggiungimento di obiettivi di retention e di performance (i "Diritti Performance"), e nel residuo ammontare pari al 25% (venticinque per cento), legato al raggiungimento di obiettivi di sola retention (i "Diritti Retention").

I Diritti Performance potranno maturare, al termine del Periodo di Vesting di ciascun ciclo del Piano, secondo una curva di incentivazione (indipendente) avente come livello soglia il 50%, livello target al 100% e con un livello massimo al 150%. I Diritti Retention potranno maturare in misura fissa pari al 25% dei Diritti Iniziali.

La maturazione dei Diritti Iniziali e la corrispondente assegnazione delle Azioni saranno subordinate alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione:

a) per quanto riguarda i Diritti Performance, del raggiungimento della condizione di permanenza (non in periodo di preavviso) del Rapporto al momento di effettiva attribuzione delle Azioni, successivamente al termine del Periodo di Vesting di ciascun ciclo del Piano (fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.8 che segue) e al livello di raggiungimento di uno o più indicatori di performance al termine del Periodo di Vesting di ciascun ciclo del Piano; e
b) per quanto riguarda i Diritti Retention, del raggiungimento della sola condizione di permanenza (non in periodo di preavviso) del Rapporto al momento di effettiva attribuzione delle Azioni, successivamente al termine del Periodo di Vesting di ciascun ciclo del Piano (fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.8 che segue).

Per ciascun ciclo del Piano, gli indicatori rilevanti per la maturazione dei Diritti Performance sono suddivisi tra (i) indicatori di performance economico-finanziaria (in termini, ad esempio, di Product Net Sales, di EBIT, etc.), con un peso complessivo del 50%; (ii) indicatori di mercato (in termini, ad esempio, di TSR relativo, TSR assoluto, etc.), con un peso complessivo del 40%; e (iii) indicatori ESG-social, con un peso complessivo del 10%, secondo quanto previsto dal business plan del Gruppo, dalle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e dalle best practice di mercato.

Quanto al Primo Ciclo (2026-2028), gli obiettivi e i relativi pesi vengono, di seguito, indicati:

Obiettivo Peso
Economico-finanziari Product Net Sales cumulate^{1} 20%
EBIT cumulato^{2} 30%
Mercato TSR Relativo^{3} 20%
TSR Assoluto^{4} 20%
ESG – social Carbon intensity^{5}
(riduzione delle emissioni di Co2 sui ricavi) 10%

Per ciascuno degli indicatori di performance inerenti a ciascun ciclo è prevista una curva di incentivazione che collega il numero dei Diritti Performance maturabili in funzione del livello dell'indicatore di performance raggiunto.

  1. Per tale intendendosi la somma delle vendite sul canale retail e wholesale al netto di stanziamenti e resi (senza includere componenti di ricavo quali, ad esempio, royalties, hedging, rental income, etc.).
  2. Come riportato nel Reporting Package IAS/IFRS.
  3. Per tale intendendosi il rendimento totale per gli azionisti della Società, inclusi i dividendi, confrontato con quello di un gruppo di peer nello stesso periodo, indicando la performance relativa rispetto ai concorrenti o al mercato. In particolare, in caso di delisting di un peer di cui alla lista sottostante verranno inserite in ordine le società: i. Ralph Lauren ii. Pandora iii. PVH Corporation.
  4. Per tale intendendosi il valore totale creato per gli azionisti in termini assoluti, calcolato come variazione della capitalizzazione di mercato della Società in un determinato periodo, includendo anche i dividendi distribuiti.
  5. Obiettivo finalizzato ad accelerare il percorso del Gruppo verso il 2050 Net Zero Ridurre le emissioni riducendo l'intensità di carbonio dell'anno target 2028 (al 31.12.2028) rispetto all'intensità di carbonio dell'anno di riferimento 2023 (in conformità con l'anno di riferimento presentato al quadro SBTI - Science Based Target Initiative). Obiettivo definito come rapporto tra le emissioni totali di CO2 equivalente di Scope 1, 2 e 3 (misurate in tonnellate) e il fatturato annuo (misurato in milioni di euro) e calcolato considerando le tonnellate totali di CO2 (relative a Scope 1, 2 e 3) [tonnellate] / fatturato annuo [milioni di euro].

CERTIFIED

I Diritti Performance matureranno in funzione del livello di raggiungimento, al termine del periodo di vesting di ciascun ciclo del Piano, dei relativi indicatori di performance.

Ciascun indicatore di performance sarà rilevante ai fini del calcolo del numero di Diritti Performance maturati rispetto ai Diritti Iniziali, secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle.

Nello specifico, in corrispondenza di livelli di performance soglia, target e massimi, sulla base dei quali viene misurato il raggiungimento dei risultati, maturerà una quota dei diritti iniziali di pertinenza dello specifico indicatore di performance, che può variare in un range da 0 al 150%.

Per i soli obiettivi di natura economico-finanziaria, il conseguimento di risultati intermedi tra il livello soglia e quello target e tra il livello target e quello massimo determina un numero di diritti calcolato per interpolazione lineare. Il conseguimento di risultati inferiori al livello soglia comporta la mancata attribuzione di azioni per la singola condizione di performance a cui tale risultato si riferisce.

Per gli obiettivi ESG e per il TSR relativo le curve di incentivazione sono "stepped" come sotto illustrato.

Con riferimento agli obiettivi del Primo Ciclo, in corrispondenza dei diversi livelli di performance, intesi come percentuale di raggiungimento del rispettivo target, sono associati diversi livelli di payout secondo lo schema seguente:

NATURA DEL KPI INDICATORE DI PERFORMANCE PERFORMANCE I PAYOUT INFERIORE ALLA SOGLIA SOGLIA TARGET MASSIMO
ECONOMICO-FINANZIARIO Product Net Sales Cumulate 2026-2028 Performance < 90% del target 90% del target 100% del target ≥ 110% del target
Payout 0% 50% 100% 150%
EBIT Cumulato 2026-2028 Performance < 90% del target 90% del target 100% del target ≥ 110% del target
Payout 0% 50% 100% 150%
ESG Riduzione della Carbon Intensity vs baseline SBTI 2023 Performance < 90% del target 90% del target 100% del target ≥ 110% del target
Payout 0% 50% 100% 150%
MERCATO TSR Assoluto 2026-2028 Performance < 90% del target 90% del target 100% del target ≥ 110% del target
Payout 0% 50% 100% 150%
NATURA DEL KPI INDICATORE DI PERFORMANCE PERFORMANCE PAYOUT
--- --- --- ---
MERCATO TSR Relativo 2026-2028 rispetto a un gruppo di peers:
Brunello Cucinelli, Hermes, Prada, Moncler, Burberry, LVMH, Kering, Zegna, Capri Holding 10° POSTO 0%
9° POSTO 0%
8° POSTO 0%
7° POSTO 0%
6° POSTO 50%
5° POSTO 70%
4° POSTO 90%
3° POSTO 110%
2° POSTO 130%
1° POSTO 150%

CERTIFIED

Gli obiettivi specifici, unitamente alla specifica indicazione dei relativi pesi, saranno descritti:

a) quanto al Secondo Ciclo (2027-2029) nell'ambito della Politica di Remunerazione che verrà sottoposta all'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026; e
b) quanto al Terzo Ciclo (2028-2030) nell'ambito della Politica di Remunerazione che verrà sottoposta all'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Successivamente al completamento del Periodo di Vesting di ciascun ciclo del Piano LTI, a ciascuno dei Beneficiari potrà, inoltre, essere attribuito a titolo gratuito un ulteriore numero di diritti aggiuntivi ("Diritti Aggiuntivi") calcolato in funzione dei Diritti Iniziali maturati e dell'ammontare cumulato dei dividendi per Azione distribuiti agli azionisti della Società nel periodo compreso fra il primo giorno del relativo Periodo di Vesting e il giorno precedente la data di attribuzione delle Azioni (entrambi inclusi) (i "Dividendi Distribuiti"), in applicazione della seguente formula:

$$
\text{Diritti Aggiuntivi} = \frac{\text{Numero Diritti Iniziali maturati} \times \text{Dividendi Distribuiti}}{\text{Prezzo ufficiale medio di chiusura delle Azioni nel mese di dicembre 2028 (per il Primo Ciclo), 2029 (per il Secondo Ciclo) e 2030 (per il Terzo Ciclo)}}
$$

Le Azioni, nel numero corrispondente alla somma dei Diritti Iniziali e dei Diritti Aggiuntivi maturati, saranno attribuite ai Beneficiari, tramite apposita comunicazione da parte della Società, non oltre il 30° (trentesimo) giorno di calendario successivo alla data di approvazione del bilancio consolidato di Gruppo dell'esercizio sociale dell'ultimo anno di ciascun ciclo.

L'assegnazione delle Azioni sarà effettuata per il tramite di un intermediario autorizzato appositamente incaricato dalla Società, il quale potrà ricevere istruzioni da parte del Beneficiario di:

a) vendere immediatamente sul mercato un numero di Azioni sino ad un massimo corrispondente all'importo minimo sufficiente a soddisfare gli obblighi di sostituto d'imposta che la Società ha nei confronti del Beneficiario e versare il prezzo incassato per la cessione delle Azioni di cui al punto che precede direttamente alla Società affinché possa far fronte ai propri obblighi di sostituto d'imposta (il "Sell to Cover");
b) mantenere in deposito le rimanenti Azioni su un conto titoli intestato al Beneficiario fino alla scadenza del periodo di lock-up di cui infra (per i Beneficiari per cui trova applicazione tale previsione); e
c) trasferire su un diverso conto titoli intestato al Beneficiario, o vendere sul mercato (a richiesta del Beneficiario), le Azioni (in tutto o in parte), purché successivamente alla scadenza del periodo di lock-up di cui infra (per i Beneficiari per cui trova applicazione tale previsione).

Quanto sopra non troverà applicazione nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione della Società decida di attribuire ai Beneficiari, in luogo delle Azioni, phantom shares – e, pertanto, di attribuire ai Beneficiari un premio in denaro derivante dalla conversione delle phantom shares attribuite considerando la media del prezzo di chiusura delle Azioni nei 30 (trenta) giorni precedenti ciascuna attribuzione – ove questo agevoli l'implementazione del Piano in altri Paesi in virtù della legislazione locale.

Per una descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del Rapporto si rinvia al successivo Paragrafo 4.8.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.

Il numero di Diritti Iniziali sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine, sulla base di un indicatore pari ad un multiplo/percentuale del compenso fisso di ciascun Beneficiario e dividendo tale controvalore monetario per la media del prezzo ufficiale di chiusura delle Azioni – come rilevati da Borsa Italiana S.p.A. – nei 30 giorni di borsa aperta precedenti il 1° gennaio dell'anno di inizio di ciascun ciclo del Piano (e, così, a mero titolo esemplificativo, per il Primo Ciclo, il 1° gennaio 2026).

La maturazione dei Diritti Iniziali e la corrispondente assegnazione delle Azioni è subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento della condizione di permanenza del Rapporto al momento di effettiva attribuzione delle Azioni, successivamente al termine del Periodo di Vesting di ciascun


ciclo del Piano (fermo quanto previsto al successivo Paragrafo 4.8) e/o al livello di uno o più indicatori di performance al termine del Periodo di Vesting di ciascun ciclo del Piano, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 2.2.

Successivamente al completamento del Periodo di Vesting di ciascun ciclo del Piano, a ciascuno dei Beneficiari potrà essere attribuito a titolo gratuito un ulteriore numero di Diritti Aggiuntivi calcolato in funzione dei Diritti Iniziali maturati e dei Dividendi Distribuiti, in applicazione della formula di cui al precedente paragrafo 2.2.

Con l'obiettivo prioritario di garantire un allineamento di interessi con gli azionisti, in un'ottica di creazione di valore e di garantire la retention delle figure chiave nel medio-lungo periodo, la parte variabile rappresenta una parte significativa della remunerazione complessiva, contribuendo a definire un pay-mix competitivo adeguato e coerente con gli obiettivi strategici e la politica di gestione dei rischi del Gruppo.

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile, in quanto il Piano non prevede il ricorso a tali strumenti finanziari.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del piano

Non applicabile, in quanto non vi sono significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Non applicabile, il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3 ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del piano

In data 11 marzo 2026, il Consiglio di Amministrazione della Società, con il parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine, ha deliberato di sottoporre il Piano all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, convocata per il giorno 23 aprile 2026.

L'Assemblea convocata, in unica convocazione, per il giorno 23 aprile 2026 sarà chiamata a deliberare, oltre l'approvazione del Piano, sull'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, di ogni potere necessario o opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano, da esercitare nel rispetto dei termini stabiliti dall'Assemblea e illustrati nel presente Documento Informativo, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere, per quanto di competenza, per: (i) dare attuazione al Piano e stabilire ogni termine e condizione per la sua esecuzione; (ii) individuare i singoli Beneficiari dello stesso e il quantitativo dei Diritti Iniziali e dei Diritti Aggiuntivi da attribuire a ciascun Beneficiario, nonché il numero di Azioni da assegnare; (iii) verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance e il rispetto degli obiettivi di retention e la decorrenza del termine di maturazione per l'assegnazione delle Azioni; (iv) approvare, modificare e/o integrare il Piano (nei termini di cui al successivo paragrafo 3.3) e la documentazione a esso relativa (incluso il Regolamento) con il potere di successiva modifica e/o integrazione al fine di apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie e/o di modifiche legislative o regolamentari che riguardino la Società e/o il Gruppo al fine di mantenerne invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano; (v) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano.


Telebors: distribution and commercial use strictly prohibited

CERTIFIED

3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza

Il Consiglio di Amministrazione è il soggetto incaricato per l'amministrazione del Piano, con il supporto del Comitato Remunerazioni e Nomine, con facoltà di subdelega a terzi nei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente e tenuto conto dei poteri delegati dall'Assemblea (per i quali si veda il Paragrafo 3.1 che precede).

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

Ferma la competenza dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Remunerazioni e Nomine, è l'organo competente a deliberare su eventuali modifiche al Piano.

In fase di attuazione del Piano, il Consiglio di Amministrazione determinerà, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, il Regolamento del Piano stesso che includerà, fra le altre, anche le eventuali procedure, termini e condizioni di revisione del Piano.

Tali procedure prevedranno che in caso di eventi straordinari o operazioni straordinarie sul capitale della Società (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fusioni; scissioni; riduzioni del capitale anche per perdite mediante annullamento di azioni; riduzioni del valore nominale delle Azioni per perdite; aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura; distribuzione di dividendi straordinari agli azionisti; raggruppamento o frazionamento di Azioni; eventi di natura straordinaria e/o non ricorrente e/o non riconducibile all'attività tipica della Società e/o del Gruppo, considerati di particolare rilevanza e/o attualmente non previsti dai piani manageriali, che comportino una significativa variazione del perimetro del Gruppo; mutamenti significativi dello scenario macroeconomico e/o competitivo; fatti straordinari di impatto rilevante al di fuori delle leve d'azione del management; modifiche legislative o regolamentari; o altri eventi suscettibili di influire sui diritti previsti nel presente Piano, sulle Azioni, sul Gruppo – inclusi i risultati e il perimetro – e/o sul Piano), il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Piano, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea, tutte le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano nonché garantire il costante rispetto della normativa (anche regolamentare) tempo per tempo applicabile, nello spirito di conservare convergenza fra gli interessi dei Beneficiari e gli interessi degli azionisti e nel comune intento di creare valore sostenibile anche in considerazione degli interessi degli altri stakeholder. In tali casi il Consiglio di Amministrazione potrà modificare, integrandoli o diminuendoli, tra l'altro, in via esemplificativa e non tassativa:

a) la definizione e/o il numero massimo e/o le caratteristiche dei diritti attribuiti ai Beneficiari e/o delle Azioni oggetto del Piano, tenuto conto del numero di Azioni proprie della Società di volta in volta esistenti e/o del numero di nuove Azioni ordinarie della Società rivenienti da aumenti di capitale eventualmente deliberati al servizio del Piano e/o di eventuali ulteriori piani di incentivazione e dei diritti già attribuiti ai sensi del Piano e/o di eventuali ulteriori piani di incentivazione, anche su base azionaria;
b) le condizioni di assegnazione delle Azioni; nonché
c) gli indicatori di performance e il loro peso nella maturazione dei diritti.

In caso, poi:

a) di promozione di un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio ovvero di delisting, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere di procedere (autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea) all'accelerazione del Piano, con assegnazione (anche attraverso il relativo controvalore monetario) di tutte (o parte) delle Azioni (eventualmente riproporzionate ratione temporis sulla base della porzione del Periodo di Vesting già trascorsa e/o del livello di raggiungimento degli indicatori di performance al momento dell'accelerazione), anticipatamente rispetto ai termini del Piano ed, eventualmente, anche a prescindere dall'avveramento di tutta o parte delle condizioni previste dal Piano medesimo, nello spirito di conservare convergenza fra gli interessi dei Beneficiari e gli interessi degli azionisti e nel comune intento di creare valore sostenibile anche in considerazione degli interessi degli altri stakeholders;
b) di perfezionamento (anche all'esito di un'operazione di cui alla lettera a) che precede) di un'operazione di change of control (per tale intendendosi esclusivamente un'operazione in cui un soggetto terzo diverso dall'attuale azionista di riferimento acquisisca il controllo di diritto della Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile), i Beneficiari avranno diritto all'assegnazione, con eliminazione del

  • 12 -

CERTIFIED

vincolo di lock-up, (anche attraverso la corresponsione del relativo controvalore monetario) delle Azioni in via anticipata rispetto ai termini del presente Regolamento e a prescindere dall'avveramento delle condizioni ivi previste; le stesse saranno, in particolare, riproporzionate ratione temporis sulla base della porzione del Periodo di Vesting già trascorsa e rispetto al loro valore a "target".

Il Consiglio di Amministrazione avrà, altresì, la facoltà di sospendere temporaneamente ovvero annullare (ivi incluso mediante il mancato avvio di uno o più cicli del Piano LTI), ovvero ancora modificare le condizioni del Piano LTI (autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea):

a) in caso di circostanze eccezionali e/o straordinarie che possano compromettere gli interessi a lungo termine della Società o la sostenibilità complessiva del Gruppo;
b) in ipotesi di effettivo e significativo deterioramento della situazione patrimoniale o finanziaria del Gruppo, accertato dal Consiglio di Amministrazione;
c) qualora, a seguito dell'entrata in vigore di normativa primaria e/o secondaria (anche previdenziale e fiscale) e/o a seguito dell'emissione di chiarimenti interpretativi ufficiali e/o a seguito di variazioni delle interpretazioni correnti relative alle norme applicabili, l'attuazione del Piano LTI possa comportare oneri tributari, previdenziali o di altra natura per la Società non previsti alla Data di Approvazione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione di cui ai precedenti paragrafi saranno vincolanti per i Beneficiari, senza necessità di alcuna ulteriore accettazione da parte degli stessi. In tali casi non sorgerà a carico della Società alcuna responsabilità per danni, indennizzi o a qualunque altro titolo nei confronti dei Beneficiari e nessuno dei Beneficiari avrà nulla a pretendere dalla Società in relazione ai diritti, anche se già attribuiti, e alle Azioni non ancora assegnate.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani

L'attribuzione gratuita di Azioni in esecuzione del Piano avverrà impiegando Azioni proprie rivenienti da acquisti autorizzati dall'Assemblea, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Le caratteristiche del Piano sono state determinate collegialmente dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il Comitato Remunerazioni e Nomine è stato coinvolto nelle varie fasi di predisposizione del Piano. Tra i Beneficiari del Piano potrebbero esserci anche amministratori della Società, pertanto, le delibere di attuazione del Piano saranno adottate nel rispetto degli articoli 2389 e 2391 del Codice Civile in quanto applicabili.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

Il Comitato Remunerazioni e Nomine, nella seduta del 9 marzo 2026, ha esaminato il Piano, dando il suo parere positivo, e deliberato di sottoporre lo stesso all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione svoltasi in data 11 marzo 2026, con il parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine e del Collegio Sindacale, ha deliberato di approvare la proposta di Piano e di sottoporre la stessa all'approvazione dell'Assemblea.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione

La maturazione dei Diritti Iniziali e l'attribuzione delle Azioni è subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'avveramento delle condizioni di cui al Paragrafo 2.2. a seguito del termine del Periodo di Vesting di ciascun ciclo, sentito per quanto di competenza il Comitato Remunerazioni e Nomine; successivamente al completamento del Periodo di Vesting di ciascun ciclo del Piano LTI, a ciascuno dei Beneficiari potrà, inoltre, essere attribuito dal Consiglio di Amministrazione, sentito per quanto di competenza il Comitato Remunerazioni e Nomine, un ulteriore numero di Diritti Aggiuntivi calcolato in funzione dei Diritti Iniziali alle condizioni di cui al Paragrafo 2.2.

  • 13 -

CERTIFIED

L'Assemblea chiamata a deliberare in merito, tra le altre cose, all'approvazione del Piano è prevista per il 23 aprile 2026.

A valle dell'approvazione assembleare del Piano, il Consiglio di Amministrazione provvederà (sempre su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine e previo parere favorevole del Collegio Sindacale) all'assunzione delle delibere rilevanti ai fini dell'attuazione del Piano.

Le date delle decisioni assunte da parte del Consiglio di Amministrazione in merito all'assegnazione delle Azioni e verranno comunicate con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 84-bis, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Fermo restando che, alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea, il prezzo di mercato delle Azioni in data 9 marzo 2026 (i.e., alla data in cui il Comitato Remunerazioni e Nomine ha approvato la proposta di Piano) è pari a Euro 5,905.

Il prezzo di mercato delle Azioni in data 11 marzo 2026 (i.e., alla Data di Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione) è pari a 6,085.

Le informazioni sul prezzo delle Azioni al momento dell'assegnazione delle Azioni da parte del Consiglio di Amministrazione, non disponibili alla data del presente Documento Informativo, saranno fornite ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: (a) non già pubblicate ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero (b) già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato

L'intera esecuzione del Piano si svolgerà nel pieno rispetto degli obblighi informativi gravanti sulla Società, in modo da assicurare trasparenza e parità di informazione al mercato, nonché nel rispetto delle procedure adottate dalla Società, anche in materia di market abuse e gestione di informazioni privilegiate.

4 CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (cd. assegnazione di restricted stock); dell'incremento di valore di tali strumenti (cd. phantom stock); di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (cd. option grant) con regolamento per consegna fisica (cd. stock option) o per contanti sulla base di un differenziale (cd. stock appreciation right)

Il Piano prevede l'attribuzione gratuita di un numero di Azioni da determinarsi sulla base delle condizioni e dei criteri indicati ai paragrafi 2.2 e 2.3 che precedono. Ogni Diritto Iniziale e ogni Diritto Aggiuntivo attribuiscono il diritto a ricevere, alle condizioni e ai termini di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3, n. 1 (una) Azione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione della Società decida di attribuire ai Beneficiari, in luogo delle Azioni, phantom shares, il Consiglio di Amministrazione attribuirà ai Beneficiari un premio in denaro derivante dalla conversione delle phantom shares attribuite determinate considerando la media del prezzo di chiusura delle Azioni nei 30 (trenta) giorni precedenti ciascuna attribuzione - ove questo agevoli l'implementazione del Piano in altri Paesi in virtù della legislazione locale.

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

Il Piano si articola in tre cicli triennali (il primo relativo al Periodo di Vesting 2026-2028, il secondo relativo al Periodo di Vesting 2027-2029 e il terzo relativo al Periodo di Vesting 2028-2030).

Le Azioni, nel numero corrispondente alla somma dei Diritti Iniziali e dei Diritti Aggiuntivi maturati, saranno assegnate ai Beneficiari, tramite apposita comunicazione da parte della Società, non oltre il 30° (trentesimo)


giorno di calendario successivo alla data di approvazione del bilancio consolidato di Gruppo dell'esercizio sociale dell'ultimo anno di ciascun ciclo.

4.3 Termine del piano

In considerazione di quanto illustrato al Paragrafo 4.2 che precede, il Periodo di Vesting del Primo Ciclo del Piano terminerà il 31 dicembre 2028, fermi i due ulteriori anni di lock-up a decorrere dalla scadenza del vesting ai Beneficiari che siano membri del Consiglio di Amministrazione e/o individuati quali dirigenti con responsabilità strategica.

Tale impegno di lock-up non si applicherà nel caso di assegnazione di phantom shares da parte del Consiglio di Amministrazione della Società (ove tale assegnazione agevoli l'implementazione del Piano in altri Paesi in virtù della legislazione locale).

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Alla Data del Documento Informativo, non essendo ancora stati individuati i Beneficiari, il numero massimo di Azioni attribuibili ai medesimi non è determinabile.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati

Si rinvia al precedente Paragrafo 2.2.

Il Piano prevede, inoltre, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di esercitare il diritto di clawback (su cui si veda il paragrafo 4.10).

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni ovvero sugli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

I Diritti Iniziali e i Diritti Aggiuntivi saranno attribuiti ai Beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferiti per atto tra vivi, né essere assoggettati a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo, intendendosi per atto di trasferimento ogni e qualunque negozio con il quale si ottenga, direttamente o indirettamente, l'effetto di cedere a terzi i diritti, inclusi gli atti a titolo gratuito, le permute e i conferimenti. Qualsiasi tentata vendita, cessione, assoggettamento a vincoli o trasferimento effettuato in violazione del presente paragrafo, nonché l'effettuazione di operazioni di hedging sui diritti da parte dei Beneficiari prima dell'assegnazione delle Azioni dovrà considerarsi illegittima e priva di effetti nei confronti della Società e, comunque, comporterà automaticamente la perdita di ogni diritto connesso e/o relativo al Piano LTI.

I Beneficiari membri del Consiglio di Amministrazione e/o individuati quali dirigenti con responsabilità strategica avranno l'obbligo di detenere continuativamente, fino alla fine del 2° (secondo) anno di calendario successivo alla scadenza del Periodo di Vesting, tutte le Azioni assegnate ai sensi del Piano nell'ambito del relativo ciclo (fermo restando, ovviamente, il meccanismo di Sell to Cover e fermo quanto previsto nel Paragrafo 4.8 nelle ipotesi di "good leaver"), fatta eccezione per i Beneficiari cui siano attribuite phantom shares ai sensi del presente Documento Informativo.

Tali Azioni saranno soggette a vincolo di inalienabilità – e dunque non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui sopra.

I vincoli di cui sopra permarranno anche in ipotesi di cessazione del Rapporto, per qualunque ragione intervenuta, ad eccezione solo di morte o invalidità totale e permanente che comporti la cessazione del Rapporto.

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di


CERTIFIED

vendita degli strumenti finanziari assegnati anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

Si veda il precedente Paragrafo 4.6.

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

L'assegnazione delle Azioni è condizionata:

a) alla permanenza (non in periodo di preavviso) del Rapporto tra il Beneficiario e la Società e/o altra società del Gruppo al momento di effettiva attribuzione delle Azioni, successivamente al termine del Periodo di Vesting del relativo ciclo del Piano; e
b) al rispetto del Codice Etico del Gruppo;

secondo quanto meglio specificato infra, salva diversa decisione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Remunerazioni e Nomine.

In caso di cessazione del Rapporto (ovvero di comunicazione del recesso dal Rapporto) in data precedente a quella di cui al paragrafo a) che precede a seguito di:

a) licenziamento, revoca o mancato rinnovo da parte della Società e/o di altra società del Gruppo per giusta causa (da intendersi come per legge), ovvero giustificato da motivi di carattere soggettivo ai sensi di legge o del contratto collettivo di categoria; o
b) dimissioni volontarie da parte del Beneficiario;
c) violazioni di particolare gravità del Codice Etico del Gruppo (che abbiano quale conseguenza la cessazione del Rapporto);

il Beneficiario perderà definitivamente il diritto all'assegnazione delle Azioni.

In tutti i casi di cessazione del Rapporto (ovvero di comunicazione del recesso dal Rapporto) diversi da quelli di cui sopra:

a) se la data della cessazione o della relativa comunicazione intervenisse durante il primo anno del Periodo di Vesting, il Beneficiario perderà definitivamente tutti i Diritti Iniziali del relativo ciclo del Piano LTI, con conseguente cessazione della qualifica di Beneficiario;
b) se la data della cessazione o della relativa comunicazione intervenisse successivamente al primo anno del Periodo di Vesting, il Beneficiario (salva, ovviamente, diversa decisione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Remunerazioni e Nomine) conserverà i Diritti Iniziali (e la relativa quota di Diritti Aggiuntivi) e, pertanto, il diritto all'assegnazione delle Azioni secondo un criterio pro-rata temporis; in tal caso, l'assegnazione delle Azioni al Beneficiario (o ai suoi eredi o legatari) avverrà nei normali termini e sarà dunque soggetta anche al conseguimento degli indicatori di performance.

Il diritto dei Beneficiari all'assegnazione delle Azioni resterà sospeso a partire dal momento dell'eventuale invio di una lettera di contestazione disciplinare (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 300/70), o, se precedente, dall'avvio di una misura di sospensione cautelare, e sino al momento della ricezione della comunicazione con cui sia stata irrogata la relativa sanzione ovvero della comunicazione da parte della Società di non voler procedere all'irrogazione di alcuna sanzione o di voler porre termine alla misura di sospensione cautelare.

Resta inteso che, in caso di trasferimento del Rapporto dalla Società ad un'altra società del Gruppo e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto nell'ambito del Gruppo, il Beneficiario conserverà, mutatis mutandis, i diritti attribuitigli dal Piano.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani

Salvo quanto indicato in altri Paragrafi del presente Documento Informativo (tra cui il precedente Paragrafo 3.3), non sono previste altre cause di annullamento del Piano.

4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile; i beneficiari del riscatto, indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Il Piano non prevede clausole di riscatto da parte della Società.


CERTIFIED

Tuttavia, in linea con le previsioni del Codice di Corporate Governance, fermo restando quanto di tempo in tempo previsto dalle Politiche di Remunerazione della Società, qualora emergessero circostanze oggettive, dalle quali risulti che i dati sulla cui base è stato verificato il raggiungimento degli indicatori di performance cui è condizionata l'assegnazione delle Azioni erano manifestamente errati, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine, si riserva di non assegnare le Azioni ovvero ottenere dal Beneficiario autore di uno dei predetti atti e/o fatti la restituzione delle Azioni nella titolarità del Beneficiario, incluse le Azioni su cui gravasse l'impegno di lock-up, con conseguente definitiva estinzione di ogni diritto da quest'ultimo vantato al riguardo.

L'errore manifesto che può caratterizzare il dato può essere:
a) un errore di calcolo dei risultati che comporti il raggiungimento di un indicatore di performance che in assenza dell'errore materiale non sarebbe stato raggiunto;
b) una dolosa alterazione dei dati utilizzati per il conseguimento degli indicatori di performance o comunque dei dati sulla base dei quali è stata disposta l'assegnazione delle Azioni;
c) il raggiungimento degli indicatori di performance mediante comportamenti contrari a disposizioni di legge o a norme aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di clawback anche nei confronti dei soggetti che risultino responsabili, con dolo o colpa grave, di violazioni di leggi e/o regolamenti, del Codice Etico (qualora ciò comporti la cessazione del Rapporto) anche laddove tali comportamenti non abbiano avuto direttamente impatto sul raggiungimento degli indicatori di performance e sull'assegnazione delle Azioni.

Il Consiglio di Amministrazione deciderà a proprio insindacabile giudizio se ed in quale misura esercitare il diritto clawback, che potrà essere esercitato entro e non oltre 3 (tre) anni dalla assegnazione delle Azioni.

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del Codice Civile

Non applicabile. Non è prevista la concessione di prestiti o agevolazioni per l'acquisto delle Azioni in quanto le stesse saranno assegnate a titolo gratuito.

4.12 Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano

Si rinvia ai Paragrafi 2.2 e 4.4. L'onere atteso per la Società non è allo stato determinabile, dipendendo lo stesso dal numero dei Beneficiari individuati, dal numero di Azioni assegnate a ciascun Beneficiario e dal valore di mercato delle Azioni.

L'informazione relativa al costo complessivo del Piano sarà fornita con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

Visto l'utilizzo di Azioni proprie, non sono previsti effetti diluitivi sul capitale.

4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Non è previsto alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Non applicabile.

4.17 Scadenza delle opzioni

Non applicabile.

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out)

Non applicabile.


emarket
Fair Storage
CERTIFIED

4.19 Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero modalità e criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value); e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio

Non applicabile.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza

Non applicabile.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari

Non applicabile.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti finanziari sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.)

Non applicabile.

4.24 Tabella

Le informazioni di cui alla tabella in conformità alla Sezione 2, Quadro 1, della Tabella n. 1 di cui allo Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti saranno di volta in volta aggiornate, in fase di attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti.

Le informazioni di cui alla Sezione 1, Quadro 1, della Tabella n. 1 di cui allo Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, nonché all'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, con riferimento ai piani di incentivazione in essere, sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.group.ferragamo.com.

  • 18 -