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Salvatore Ferragamo

AGM Information Dec 23, 2024

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AGM Information

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SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.P.A.

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Regolamento Assembleare

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CAPO PRIMO — DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Salvatore Ferragamo S.p.A., con sede in Firenze, Via Tornabuoni n. 2 (di seguito, la "Società"), con effetto dal momento dell'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società nel Mercato Telematico Azionario (oggi Euronext Milan) organizzato e gestito dalla stessa Borsa ltaliana S.p.A.

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'Assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento, prevalgono su queste ultime.

Articolo 2

Il Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti, da ultimo in data 26 novembre 2024, è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della stessa https://group.ferragamo.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti.

CAPO SECONDO - DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 3

Possono intervenire e votare in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (di seguito, i "Legittimati all'Intervento").

I Legittimati all'Intervento potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non socio, ovvero dal rappresentante designato dalla Società, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione e in conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti (di seguito, a seconda dei casi, i "Rappresentanti").

Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, l'avviso di convocazione potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte dei Legittimati all'Intervento avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega di voto al rappresentante designato dalla Società (di seguito, il "Rappresentante Designato in Via Esclusiva") con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.

In caso d'intervento in assemblea mediante Rappresentante Designato in Via Esclusiva non trovano applicazione gli articoli del presente Regolamento che disciplinano le modalità di partecipazione e intervento in presenza fisica degli azionisti.

In ogni caso la persona che interviene all'Assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica, come meglio precisato nell'avviso di convocazione.

Articolo 4

Sono ammessi all'Assemblea, senza alcuna formalità, i membri del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Allo svolgimento dei lavori assembleari possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, i dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli "Invitati"), la cui partecipazione sia ritenuta dal presidente dell'Assemblea (come individuato all'art. 9 di seguito, il ""Presidente") utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Assistono inoltre all'Assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci incaricati dello svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Il Presidente dell'Assemblea può ammettere la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio e delle relazioni semestrali nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni emesse da Consob in proposito.

L'eventuale assistenza all'Assemblea degli Invitati avviene con le modalità stabilite dal Presidente.

L'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche è allegato al verbale dei lavori assembleari.

Articolo 5

Su incarico del Presidente dell'Assemblea, in coerenza con quanto previsto dall'art. 10, comma 6, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza, 1 (una) ora prima di quella fissata per l'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

Se l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, si tiene mediante Rappresentante Designato in Via Esclusiva ovvero mezzi di teleconferenza o videoconferenza, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento avvengono con le modalità e nei termini previsti nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea ed esercitano il diritto di voto in rappresentanza dei Legittimati all'Intervento, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri prima dell'adunanza, con le modalità e le tempistiche indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 6

L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire.

I Legittimati all'intervento, ovvero i loro Rappresentanti, devono ritirare dagli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea (di seguito, gli "Incaricati") il biglietto di ammissione e la apposita scheda o altro strumento di partecipazione alla votazione, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dei Legittimati all'Intervento dall'Assemblea prima del termine della stessa.

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide il Presidente, sentito il presidente del collegio sindacale o, in sua assenza, il vice presidente o, in mancanza, il più anziano d'età dei componenti del collegio sindacale presente.

I lavori dell'Assemblea possono essere video registrati o audio registrati dalla Società o da soggetti a tale scopo incaricati, previa disposizione del Presidente, esclusivamente per la redazione del verbale dell'Assemblea.

Nei locali in cui si svolgono i lavori assembleari non è ammesso l'utilizzo di apparecchi di fotoriproduzione, di videoriproduzione o similari nonché l'uso di strumenti di registrazione di qualsiasi genere, di telefonia mobile o similari.

Articolo 8

Tutti i Legittimati all'Intervento o i loro Rappresentanti che, per qualsiasi ragione, si allontanino dai locali in cui si svolge l'Assemblea, o interrompano l'intervento alla stessa laddove collegati mediante mezzi di teleconferenza o videoconferenza, sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati o secondo le modalità comunicate dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso in cui l'Assemblea si tenga esclusivamente tramite Rappresentante Designato in Via Esclusiva, quest'ultimo non potrà interrompere il collegamento audio all'Assemblea; nel caso in cui, per problemi di connessione, dovesse interrompersi il collegamento alla riunione assembleare, troverà applicazione quanto previsto all'art. 13 del presente Regolamento.

Articolo 9

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo statuto.

Quindi il Presidente comunica all'Assemblea il nominativo dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale presenti.

Articolo 10

Il Presidente è assistito nella redazione del verbale, quando questa non sia affidata ad un notaio, da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente (di seguito, il "Segretario"), nonché dai consiglieri, dai sindaci, dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.

Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente.

Il Segretario può essere assistito dagli incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché regolarmente invitati.

Il Presidente può farsi assistere da Invitati, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno, e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

In base alle registrazioni effettuate, il Presidente, con l'ausilio del Segretario comunica all'Assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Fermo quanto previsto all'art. 5 comma 1, il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'Assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo Rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi nominativi dei Legittimati all'Intervento partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, fanno parte integrante del verbale assembleare.

Ove siano raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa 1 (una) ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, proclama deserta l'Assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'Assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11

Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

Articolo 12

L'Assemblea, ove il Presidente disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede a maggioranza semplice del capitale presente alla nomina di due scrutatori, anche non soci, incaricati di effettuarne lo spoglio.

I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, e l'Assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere anche più volte i lavori per un arco temporale non superiore a 2 (due) ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto sopra, ove l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, si tenga mediante Rappresentante Designato in Via Esclusiva ovvero mezzi di teleconferenza o videoconferenza e il collegamento venga meno nel corso dei lavori assembleari, il Presidente potrà sospendere la riunione e, nel caso in cui sia possibile rimediare all'interruzione del collegamento in un arco temporale non superiore a 2 (due) ore (per ciascuna interruzione), i lavori assembleari proseguiranno dopo l'interruzione. Nel caso in cui, invece, l'interruzione causata da malfunzionamento dei mezzi di teleconferenza o videoconferenza si protragga e non sia possibile rimediare al difetto di collegamento nell'arco temporale sopra individuato, il Presidente potrà dichiarare sciolta la riunione per impossibilità di funzionamento, con la conseguente necessità di riconvocazione della stessa e facendo eventualmente salve le delibere già approvate ovvero, in alternativa, rinviare l'assemblea ad altra data per la sua prosecuzione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 c.c., l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta del Presidente ovvero di intervenuti che rappresentino almeno il 15% del capitale sociale può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a 5 (cinque) giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

CAPO TERZO — DELLA DISCUSSIONE

Articolo 14

Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri soggetti autorizzati a norma del presente Regolamento, i consiglieri e i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel porre In discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, previa approvazione dell'Assemblea (assunta a maggioranza semplice), può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi unitariamente.

Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta espressa richiesta approvata dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente, non viene data lettura della documentazione che la Società ha preventivamente messo a disposizione degli interessati, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Gli interventi dei Legittimati all'Intervento interessati o dei loro Rappresentanti vengono riassunti a norma dell'art. 2375 c.c. nel verbale.

Articolo 15

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la regolarità della discussione e il diritto agli interventi, anche al fine di evitare abusi o turbative al corretto, regolare e ordinato svolgimento dell'Assemblea.

Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16, comma 2, ovvero ai loro Rappresentanti, ai consiglieri, ai sindaci ed al Segretario. Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, i consiglieri, i sindaci ed il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie all'ordine del giorno dell'assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente Regolamento.

Articolo 16

I Legittimati all'Intervento e/o i loro Rappresentanti, i consiglieri e i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi con le modalità e nei termini previsti nell'avviso di convocazione.

I Legittimati all'Intervento e/o i loro Rappresentanti che intendono parlare devono farne richiesta con le modalità indicate dal Presidente, dopo che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e

che sia stata aperta la discussione e prima che il Presidente abbia dichiarato la chiusura della discussione sull'argomento in trattazione.

Il Presidente regola il dibattito dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta, secondo l'ordine di prenotazione delle richieste di intervento, ovvero secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti, in caso di più domande presentate contemporaneamente.

I Legittimati all'Intervento o i loro Rappresentanti hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno per la durata non superiore a 10 (dieci) minuti.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a 5 (cinque) minuti e non superiore a 10 (dieci) minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento o del proprio Rappresentante per svolgere il proprio intervento. I Legittimati all'Intervento o i loro Rappresentanti che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di 5 (cinque) minuti.

Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento o il proprio Rappresentante a concludere nei 5 (cinque) minuti successivi. Successivamente, ove l'Intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) dell'art. 18.

Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari pro tempore vigenti, l'intervento in Assemblea dei Legittimati all'Intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano tramite Rappresentante Designato in Via Esclusiva, quest'ultimo potrà dare lettura e consegnare al Presidente per la verbalizzazione eventuali interventi e/o dichiarazioni presentati dai Legittimati all'Intervento tramite delega o sub-delega, fermo restando che, anche in deroga a quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in Assemblea e il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno potrà essere esercitato unicamente prima dell'Assemblea, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'avviso di convocazione e in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari pro tempore vigenti.

Il Presidente e/o, su suo invito, i consiglieri e, i sindaci, e i dipendenti della Società per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono di norma ai Legittimati all'Intervento e/o ai loro Rappresentanti dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo che sono esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente e tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea.

Articolo 18

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

A questi effetti egli può togliere la parola:

a) qualora il Legittimato all'Intervento o un suo Rappresentante parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli ai sensi del presente Regolamento;

b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;

c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento o un suo Rappresentante pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti o ingiuriosi;

d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 19

Qualora una o più persone intervenute all'Assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente Regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla riunione assembleare per tutta la durata della discussione.

In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'Intervento, può appellarsi all'Assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

Articolo 21

Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 19 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti, in proprio o per delega, ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 22

Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

CAPO QUARTO - DELLA VOTAZIONE

Articolo 23

Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Prima della votazione, il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti.

Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperate apparecchiature elettroniche comportanti l'utilizzo di tessere magnetiche o di altri dispositivi elettronici.

Articolo 24

Le schede possono costituire strumento per le votazioni e, in tal caso, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'Assemblea.

Articolo 25

Il voto può essere espresso per corrispondenza o mediante mezzi elettronici, nei casi e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative applicabili.

Articolo 26

Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabilite dallo statuto.

Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle eventuali liste, ove previste, presentate per la nomina, e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

Articolo 27

Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente.

Ad esito delle votazioni, il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i quorum stabiliti dalla legge o dallo statuto.

Articolo 28

Esaurite la discussione e la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Le modifiche al presente Regolamento necessarie ad adeguare le disposizioni dello stesso che dovessero divenire incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

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