AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Salvatore Ferragamo

AGM Information Oct 24, 2024

4432_egm_2024-10-24_568f7438-4e99-4f58-a78d-323c81b7aded.pdf

AGM Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA AL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SALVATORE FERRAGAMO S.P.A., CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE, IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER IL GIORNO 26 NOVEMBRE 2024

2. Proposta di adozione di un nuovo testo del Regolamento assembleare in sostituzione di quello vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "Relazione") ha lo scopo di illustrare la proposta che il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A. (la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riguardo all'adozione di un nuovo testo del Regolamento Assembleare della Società (il "Regolamento") in sostituzione di quello vigente, da ultimo approvato in data 30 marzo 2011, il cui raffronto è evidenziato nel testo allegato (Allegato 1).

Si ricorda infatti che l'articolo 135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") introdotto dalla L. 5 marzo 2024, n. 21 "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti", pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024 ed entrata in vigore in data 27 marzo 2024, sulla scia della normativa emergenziale emanata durante la pandemia da Covid 19 (art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 la cui vigenza è stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2024 dalla stessa L. n. 21/2024) e facendo leva sul diffuso ricorso, da parte delle società quotate, all'istituto del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF quale modalità esclusiva di intervento in assemblea anche successivamente a tale periodo, ha introdotto la possibilità di prevedere in statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135 undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135 novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.

Tenuto conto di quanto sopra, anche al fine di consentire alla Società di avvalersi della facoltà prevista dal neo-introdotto articolo 135-undecies.1 del TUF, la Società ha presentato alla Vostra attenzione alcune modifiche statutarie, tra cui la modifica dell'articolo 14 dello Statuto sociale, al fine di introdurvi la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato dalla Società con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla Relazione Illustrativa sul punto 1. all'ordine del giorno, in parte straordinaria, dell'Assemblea dei soci del 26 novembre 2024.

Conseguentemente ai recenti mutamenti normativi intervenuti in materia di Assemblee di società quotate e subordinatamente all'approvazione da parte dei Soci della predetta modifica dell'articolo 14 dello Statuto sociale, la Società intende proporre le seguenti modifiche al Regolamento, al fine di allinearne i contenuti al nuovo testo dello Statuto.

Con l'occasione la Società intende altresì proporre alcune ulteriori minime modifiche del Regolamento volte, da un lato, a tenere conto dell'utilizzo dei mezzi tecnologici attualmente disponibili per agevolare lo svolgimento delle riunioni assembleari e, dall'altro, a introdurre alcuni adattamenti di carattere meramente operativo e formale/stilistico.

Precisamente:

i) Modifiche conseguenti alla previsione del Rappresentante Designato in Via Esclusiva.

In aggiunta alle disposizioni che già disciplinano l'Assemblea in presenza, è stato espressamente previsto che, ove indicato nell'avviso di convocazione in conformità alla legge e/o alle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte dei legittimati avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega di voto al Rappresentante Designato dalla Società, con la precisazione che in tale eventualità non troveranno applicazione gli articoli del Regolamento che disciplinano le modalità di partecipazione e intervento in presenza fisica degli azionisti.

A tale scopo sono state altresì: a. precisate le modalità di identificazione personale e di verifica di legittimazione all'intervento in caso di Assemblea fisica e in caso di ricorso al Rappresentante Designato in Via Esclusiva; b. disciplinate le modalità di collegamento del Rappresentante Designato in Via Esclusiva all'Assemblea; c. disciplinate le modalità di verbalizzazione degli interventi in caso di ricorso al Rappresentante Designato in Via Esclusiva, fermo restando che in tale caso non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in Assemblea e il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno potrà essere esercitato unicamente prima dell'Assemblea, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'avviso di convocazione e in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari pro tempore vigenti; d. disciplinate le ipotesi di interruzione, temporanea o permanente, dei lavori assembleari ove questi si tengano mediante ricorso al Rappresentante Designato in Via Esclusiva.

ii) Modifiche relative all'utilizzo degli attuali mezzi tecnologici.

Sono stati disciplinati i seguenti aspetti: a. le modalità di identificazione personale e di verifica di legittimazione all'intervento qualora l'Assemblea si tenga mediante mezzi di teleconferenza o videoconferenza; b. la modalità di rilevazione dei voti espressi mediante apparecchiature elettroniche comportanti l'utilizzo di tessere magnetiche o di altri dispositivi elettronici; c. il caso di interruzione, temporanea o permanente, dei lavori assembleari ove questi si tengano mediante mezzi di teleconferenza o videoconferenza.

iii) Modifiche di carattere operativo e formale/stilistico.

Sono stati precisati i seguenti aspetti: a. le modalità di partecipazione di Consiglieri e Sindaci all'Assemblea nonché le facoltà del Presidente in relazione alle modalità di ammissione degli invitati; b. le modalità di verbalizzazione degli interventi e i soggetti preposti a tale attività; c. alcuni aspetti relativi alle modalità di tenuta della discussione e al corretto, regolare e ordinato svolgimento dell'Assemblea; d. alcuni aspetti relativi alle modalità di votazione; e. alcuni elementi di carattere formale (a titolo esemplificativo, è stata aggiornata la denominazione della Società ed è stato inserito il richiamo ai rappresentanti per delega dei soggetti legittimati, anche in caso di Assemblea fisica).

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. riunita in sede ordinaria, udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione

delibera

  • 1. previa approvazione da parte dell'Assemblea in sede Straordinaria convocata in data odierna della modifica all'art. 14 dello Statuto di cui alla relativa Relazione Illustrativa, di adottare il nuovo Regolamento Assembleare di Salvatore Ferragamo S.p.A. secondo il testo a fronte contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
  • 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, di eseguire quanto sopra deliberato, anche apportando al Regolamento eventuali modifiche di carattere non sostanziale, e adempiere alle eventuali formalità necessarie."

Firenze, 24 ottobre 2024

Salvatore Ferragamo S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Leonardo Ferragamo

ALLEGATO 1

Art. 1 Art. 1
Testo vigente Testo proposto
Il
presente
regolamento
(il
"Regolamento")
disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria
e straordinaria di Salvatore Ferragamo Italia
S.p.A., con sede in Firenze, Via Tornabuoni n. 2
(di seguito,
la "Società"), con effetto dal momento
dell'inizio delle negoziazioni delle azioni della
Società
nel
Mercato
Telematico
Azionario
organizzato e gestito dalla stessa Borsa Italiana
S.p.A.
Per quanto qui non espressamente disciplinato, si
intendono richiamate le norme dello statuto
vigente riguardanti l'Assemblea della Società che,
in caso di contrasto rispetto alle disposizioni
contenute nel Regolamento, prevalgono su queste
ultime.
Il
presente
regolamento
(il
"Regolamento")
disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria
e straordinaria di Salvatore Ferragamo Italia
S.p.A., con sede in Firenze, Via Tornabuoni n. 2
(di seguito,
la "Società"), con effetto dal momento
dell'inizio delle negoziazioni delle azioni della
Società nel
Mercato Telematico Azionario (oggi
organizzato e gestito dalla
Euronext Milan)
stessa Borsa ltaliana
S.p.A.
Per quanto qui non espressamente disciplinato, si
intendono richiamate le norme dello statuto
vigente riguardanti l'Assemblea della Società che,
in caso di contrasto rispetto alle disposizioni
contenute nel Regolamento, prevalgono su queste
ultime.
Art. 2 Art. 2
Testo vigente Testo proposto
Il
Regolamento,
approvato
dall'Assemblea
ordinaria degli azionisti del 30 marzo 2011, è a
disposizione degli azionisti presso la sede sociale
della Società e presso i luoghi in cui si svolgeranno
di volta in volta le adunanze assembleari.
Il
Regolamento,
approvato
dall'Assemblea
ordinaria degli azionisti del 30 marzo 2011, da
2024,
è
a
ultimo
in
data
26
novembre
disposizione degli azionisti presso la sede sociale
della Società e presso i luoghi in
legale
cui si
svolgeranno di volta in volta le adunanze
assembleari,
nonché sul sito internet della
stessa
https://group.ferragamo.com/it/governanc
e/assemblea-degli-azionisti.
Art. 3 Art. 3
Testo vigente Testo proposto
Possono intervenire in Assemblea coloro che
hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e
allo
statuto
(di
seguito,
i
"Legittimati
all'Intervento").
In
ogni
caso
la
persona
che
interviene
all'Assemblea, in proprio o per delega, deve farsi
Possono intervenire e votare in
Assemblea coloro
che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge
e
allo
statuto
(di
seguito,
i
"Legittimati
all'Intervento").
I Legittimati all'Intervento potranno farsi
rappresentare
da
altra
persona,
fisica
o

identificare
mediante
presentazione
di
un
documento a tal fine idoneo, anche per quanto
riguarda
i
poteri
spettanti
in
eventuale
rappresentanza di persona giuridica.
giuridica,
anche
non
socio,
ovvero
dal
rappresentante
designato
dalla
Società,
secondo
quanto
previsto
nell'avviso
di
convocazione
e
in
conformità
alle
disposizioni di legge e/o regolamentari
pro
vigenti (di seguito,
a seconda dei
tempore
casi, i "Rappresentanti").
Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o
dalle disposizioni regolamentari
pro tempore
vigenti,
l'avviso
di
convocazione
potrà
prevedere che l'intervento e l'esercizio del
diritto di voto in Assemblea da parte
dei
Legittimati
all'Intervento
avvengano
esclusivamente
mediante
conferimento
di
delega o sub-delega
di voto al rappresentante
designato
dalla
Società
(di
seguito,
il
"Rappresentante
Designato
in
Via
Esclusiva") con le modalità previste dalle
medesime
leggi
e/o
disposizioni
regolamentari.
In caso d'intervento in assemblea mediante
Rappresentante Designato in Via Esclusiva
non trovano applicazione gli articoli del
presente Regolamento che disciplinano le
modalità di partecipazione e intervento in
presenza fisica degli azionisti.
In
ogni
caso
la
persona
che
interviene
all'Assemblea, in proprio o per delega, deve farsi
identificare
mediante
presentazione
di
un
documento a tal fine idoneo, anche per quanto
riguarda
i
poteri
spettanti
in
eventuale
rappresentanza
di
persona
giuridica,
come
nell'avviso di convocazione.
meglio precisato
Art. 4 Art. 4
Testo vigente Testo proposto
Allo svolgimento dei lavori assembleari possono
inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto
di voto e di intervento, dipendenti della Società e
altre persone (di seguito gli "Invitati"), la cui
partecipazione
sia
ritenuta
dal
Presidente
dell'Assemblea (come individuato all'art. 8 di
seguito, il ""Presidente") utile in relazione agli
Sono ammessi all'Assemblea, senza alcuna
formalità,
i
membri
del
Consiglio
di
amministrazione e del
collegio sindacale.
Allo svolgimento dei lavori assembleari possono
inoltre assistere, quali semplici uditori senza
diritto di
voto e di intervento,
dipendenti della
i
Società e altre persone (di seguito gli "Invitati"), la

qualifiche è allegato al verbale dei lavori argomenti da trattare o per lo svolgimento dei
lavori.
Assistono
inoltre
all'Assemblea,
senza
poter
prendere la parola, i commessi e gli eventuali
scrutatori
non soci incaricati dello svolgimento
delle funzioni previste dai successivi articoli del
presente Regolamento.
Di regola, il Presidente dell'Assemblea ammette la
presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti
finanziari,
di
rappresentanti
della
società
di
revisione alla quale è stato conferito l'incarico di
revisione del bilancio e delle relazioni semestrali e
trimestrali nonché di giornalisti operanti per conto
di
giornali
quotidiani
e
periodici
e
di
reti
radiotelevisive,
in
conformità
alle
raccomandazioni emesse da Consob in proposito.
A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento,
il Presidente dell'Assemblea dà lettura, nel corso
delle
operazioni
assembleari
preliminari,
dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro
qualifiche.
cui
partecipazione sia ritenuta dal Presidente
dell'Assemblea (come individuato
presidente
all'art. 89 di seguito, il ""Presidente") utile in
relazione agli argomenti da trattare o per lo
svolgimento dei lavori.
Assistono
inoltre
all'Assemblea,
senza
poter
prendere la parola, i commessi e gli eventuali
scrutatori
non soci incaricati dello svolgimento
delle funzioni previste dai successivi articoli del
presente Regolamento.
Presidente
dell'Assemblea
Di
regola,
il
Il
la presenza, in qualità
ammette
può ammettere
di Invitati, di
esperti ed analisti finanziari, di
rappresentanti della società di revisione alla quale
è stato conferito
l'incarico di revisione del bilancio
e delle relazioni semestrali e trimestrali
nonché di
giornalisti operanti
per conto di giornali quotidiani
e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità
alle
raccomandazioni
emesse
da
Consob
in
proposito.
A
richiesta
di
uno
o
più
Legittimati
all'Intervento,
il
L'eventuale
assistenza
all'Assemblea degli Invitati avviene con le
modalità
stabilite
dal
Presidente.
dell'Assemblea dà lettura, nel corso delle
operazioni assembleari preliminari, dell'
L'elenco nominativo degli Invitati e delle loro
Art. 5 Art. 5
Testo vigente Testo proposto
Hanno diritto di votare in Assemblea i
Legittimati
Hanno diritto di votare in Assemblea i
all'Intervento.
Legittimati all'Intervento.
I Legittimati all'Intervento devono ritirare dagli
I Legittimati all'Intervento devono ritirare
incaricati della Società collocati all'ingresso dei
dagli
incaricati
della
Società
collocati
locali in cui si svolge l'Assemblea (di seguito, gli
all'ingresso
dei
locali
in
cui
si
svolge
"Incaricati") il biglietto di ammissione e la
l'Assemblea (di seguito, gli "Incaricati") il
apposita
scheda
o
altro
strumento
di
biglietto di ammissione e la apposita scheda
partecipazione alla votazione, da conservare per
o
altro
strumento
di
partecipazione
alla
l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per
votazione, da conservare per l'intera durata
eventuali controlli e comunque da restituire in
dei lavori assembleari, da esibire per eventuali
controlli e comunque da restituire in caso di

caso di allontanamento dall'Assemblea prima del allontanamento
dall'Assemblea
prima
del
termine della stessa. termine della stessa.
In ogni caso di contestazione sul diritto di In ogni caso di contestazione sul diritto di
partecipare all'Assemblea decide il Presidente, partecipare
all'Assemblea
decide
il
sentito il presidente del collegio sindacale o, in sua Presidente, sentito il presidente del collegio
assenza, il Vice Presidente, o, in mancanza, il più sindacale o, in sua assenza, il Vice Presidente,
anziano
d'età
dei
componenti
del
collegio
o, in mancanza, il più anziano d'età dei
sindacale presente. componenti del collegio sindacale presente.
Gli
Invitati
devono
farsi
identificare
dagli
Gli Invitati devono farsi identificare dagli
Incaricati, all'ingresso dei locali in cui si svolge Incaricati, all'ingresso dei locali in cui si
l'Assemblea
e
ritirare,
se
richiesti,
apposito
svolge l'Assemblea e ritirare, se richiesti,
contrassegno di controllo. apposito contrassegno di controllo.
Su incarico del Presidente dell'Assemblea, in
coerenza con quanto previsto dall'art. 10,
comma 6,
l'identificazione personale e la
verifica della legittimazione all'intervento in
Assemblea
hanno
inizio
nel
luogo
di
svolgimento dell'adunanza, 1 (una) ora
prima
di quella fissata per l'Assemblea, salvo diverso
termine stabilito nell'avviso di convocazione.
Se l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni
di legge o
regolamentari applicabili, si tiene
mediante Rappresentante Designato in Via
Esclusiva ovvero mezzi di
teleconferenza o
videoconferenza,
l'identificazione personale e
la verifica della legittimazione
all'intervento
avvengono con le modalità e nei termini
previsti
nell'avviso
di
convocazione
dell'Assemblea.
Per
agevolare
la
verifica
dei
poteri
rappresentativi
loro
spettanti,
coloro
che
intervengono in Assemblea
ed esercitano il
diritto
di
voto
in
rappresentanza
dei
Legittimati
all'Intervento,
possono
far
pervenire la
documentazione comprovante
tali
poteri
prima
dell'adunanza,
con
le
modalità e le tempistiche indicate
nell'avviso
di convocazione.
Art. 6 Art. 6
Testo vigente Testo proposto
Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori
dell'Assemblea vengano video registrati o audio dell'Assemblea vengano video registrati o
audio registrati, ai soli fini di rendere più

registrati, ai soli fini di rendere più agevole la agevole
la
redazione
del
verbale
redazione del verbale dell'Assemblea. dell'Assemblea.
Non possono essere introdotti nei locali in cui si Non possono essere introdotti nei locali in cui
svolge
l'Assemblea,

dai
Legittimati
si svolge l'Assemblea, né dai Legittimati
all'Intervento

dagli
Invitati,
strumenti
di
all'Intervento né dagli invitati, strumenti di
registrazione
di
qualsiasi
genere,
apparecchi
registrazione di qualsiasi genere, apparecchi
fotografici, (ivi inclusi i telefoni cellulari dotati di fotografici, (ivi inclusi i telefoni cellulari
dispositivi fotografici) e congegni similari, senza dotati di dispositivi fotografici) e congegni
preventiva specifica autorizzazione del Presidente. similari,
senza
preventiva
specifica
autorizzazione del Presidente.
L'accesso
ai
locali
dell'Assemblea
è
consentito previa identificazione personale e
verifica della legittimazione ad intervenire.
I Legittimati all'intervento, ovvero i loro
Rappresentanti,
devono
ritirare
dagli
incaricati della Società collocati all'ingresso
dei locali in cui si svolge l'Assemblea (di
seguito,
gli
"Incaricati")
il
biglietto
di
ammissione e la apposita scheda o altro
strumento di partecipazione alla votazione,
da conservare per l'intera durata dei lavori
assembleari, da esibire per eventuali controlli
e
comunque
da
restituire
in
caso
di
allontanamento dei Legittimati all'Intervento
dall'Assemblea
prima
del
termine
della
stessa.
In ogni caso di contestazione sul diritto di
partecipare
all'Assemblea
decide
il
Presidente, sentito il presidente del collegio
sindacale o, in sua assenza, il vice presidente
o, in mancanza, il più anziano d'età dei
componenti del collegio sindacale presente.
Art. 7 Art. 7
Testo vigente Testo proposto
Tutti i Legittimati all'intervento che, per qualsiasi Tutti i Legittimati all'intervento che, per
ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in
l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne
agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno comunicazione agli Incaricati. Per essere
esibire il biglietto di ammissione all'Assemblea. riammessi, essi dovranno esibire il biglietto di
ammissione all'Assemblea.
I lavori dell'Assemblea possono essere video
registrati o audio registrati dalla Società o da
soggetti
a
tale
scopo
incaricati,
previa

disposizione del Presidente, esclusivamente
per la redazione del verbale dell'Assemblea.
Nei
locali
in
cui
si
svolgono
i
lavori
assembleari non è ammesso l'utilizzo di
apparecchi
di
fotoriproduzione,
di
videoriproduzione o similari nonché l'uso di
strumenti di registrazione di qualsiasi genere,
di telefonia mobile o similari.
Art. 8 Art. 8
Testo vigente Testo proposto
All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume
la presidenza dell'Assemblea la persona indicata
dallo statuto.
Quindi il Presidente comunica all'Assemblea il
nominativo dei componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale presenti.
All'ora fissata nell'avviso di convocazione
assume
la
presidenza
dell'Assemblea
la
persona indicata dallo statuto.
Quindi il Presidente comunica all'Assemblea
il nominativo dei componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale
presenti.
Tutti i Legittimati all'Intervento o i loro
Rappresentanti che, per qualsiasi ragione, si
allontanino
dai
locali
in
cui
si
svolge
l'Assemblea, o interrompano l'intervento alla
stessa laddove collegati mediante mezzi di
teleconferenza o videoconferenza, sono tenuti
a
darne
comunicazione
agli
incaricati
o
secondo
le
modalità
comunicate
dal
Presidente dell'Assemblea.
Nel
caso
in
cui
l'Assemblea
si
tenga
esclusivamente
tramite
Rappresentante
Designato in Via Esclusiva, quest'ultimo non
potrà interrompere il collegamento audio
all'Assemblea; nel
caso in cui, per problemi di
connessione,
dovesse
interrompersi
il
collegamento
alla
riunione
assembleare,
troverà applicazione quanto previsto all'art. 13
del presente Regolamento.
Art. 9 Art. 9
Testo vigente Testo proposto
Il
Presidente
è
assistito
dal
segretario
Il
Presidente
è
assistito
dal
segretario
dell'Assemblea (come individuato dall'art. 10 di
seguito, il "Segretario"), dai consiglieri, dai dell'Assemblea (come individuato dall'art. 10
di seguito, il "Segretario"), dai consiglieri, dai

primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali invitati.

Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

In base alle registrazioni effettuate all'ingresso dagli incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'Assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli Intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'Assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Ove siano raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, proclama deserta l'Assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'Assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco oltre che dal Segretario.

primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali invitati.

Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

In base alle registrazioni effettuate all'ingresso dagli incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'Assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli Intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'Assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe. Ove siano raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, proclama deserta l'Assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'Assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco oltre che dal Segretario.

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo statuto.

Quindi il Presidente comunica all'Assemblea il nominativo dei componenti del consiglio di

amministrazione e del collegio sindacale
presenti.
Art. 10 Art. 10
Testo vigente Testo proposto
Il Presidente è assistito da un Segretario designato Il
Presidente
è
assistito
da
un
Segretario
dall'Assemblea
a
maggioranza
semplice
del
designato
dall'Assemblea
a
maggioranza
capitale presente, quando il verbale non sia redatto semplice del capitale presente, quando il
nella
da un Notaio, nonché, eventualmente, da appositi redazione del verbale,
non sia redatto da
incaricati da lui prescelti tra i presenti.
Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata
quando questa non sia affidata ad un Nnotaio,
ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non nonché, eventualmente, da appositi incaricati
da lui prescelti tra i presenti
da un segretario,
viene redatto per atto pubblico, salvo diversa anche non socio, designato dall'Assemblea a
decisione
del
Presidente,
comunicata
maggioranza semplice del capitale presente
all'Assemblea. (di
seguito,
il
"Segretario"),
nonché
dai
Il Segretario può essere assistito dagli incaricati, da consiglieri, dai sindaci, dai dipendenti della
dipendenti della Società o da propri collaboratori, Società ammessi quali Invitati.
purché regolarmente invitati. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata
ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non
viene redatto per atto pubblico, salvo diversa
decisione
del
Presidente.
comunicata
all'Assemblea.
Il Segretario può essere assistito dagli incaricati, da
dipendenti della Società o da propri collaboratori,
purché regolarmente invitati.
Il Presidente può farsi assistere da Invitati,
incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti
all'ordine del giorno, e di rispondere alle
domande
poste
in
relazione
a
specifici
argomenti.
In
base
alle
registrazioni
effettuate,
il
Presidente,
con
l'ausilio
del
Segretario
comunica
all'Assemblea
il
numero
dei
Legittimati
all'Intervento
presenti
ed
il
numero dei voti cui essi hanno diritto.
Fermo quanto previsto all'art. 5 comma 1, il
Presidente,
con
l'ausilio
degli
Incaricati,
verifica la regolarità delle deleghe e il diritto
degli intervenuti a partecipare all'Assemblea
e
comunica
all'Assemblea
l'esito
di
tale
verifica.
Il
Presidente,
qualora
ritenga
irregolari una o più deleghe, può escludere il
diritto di intervento e di voto dell'azionista o

del suo Rappresentante che abbiano esibito
deleghe irregolari.
Gli
elenchi
nominativi
dei
Legittimati
all'Intervento partecipanti all'Assemblea, in
proprio o per delega, fanno parte integrante
del verbale assembleare.
Ove siano raggiunti i
previsti dallo
quorum
statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea
validamente costituita ed aperti i lavori; in
caso contrario, non prima che sia trascorsa 1
(una)
ora
da
quella
fissata
per
l'inizio
dell'Assemblea,
proclama
deserta
l'Assemblea stessa e rinvia ad
altra eventuale
convocazione.
Nel
caso
l'Assemblea
sia
andata deserta, viene redatto apposito verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 11 Art. 11
Testo vigente Testo proposto
Il Presidente può disporre la presenza di un Il Presidente può disporre la presenza di un
servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di
appositi segni di riconoscimento. appositi segni di riconoscimento.
Art. 12 Art. 12
Testo vigente Testo proposto
L'Assemblea nella persona del Presidente, ove L'Assemblea nella persona del Presidente, ove
disponga che la votazione avvenga a mezzo il Presidente disponga che la votazione avvenga
schede, procede alla nomina di due scrutatori, a
mezzo
schede,
procede
a
maggioranza
anche non soci, incaricati di effettuarne lo spoglio. alla nomina di
semplice del capitale presente
due scrutatori, anche non soci, incaricati di
effettuarne lo spoglio.
Art. 13 Art. 13
Testo vigente Testo proposto
I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in
un'unica
adunanza,
nel
corso
dalla
quale
il
un'unica adunanza, nel corso della quale il
Presidente,
ove
ne
ravvisi
l'opportunità,
e
Presidente,
ove
ne
ravvisi
l'opportunità,
e
l'Assemblea (a maggioranza semplice) non si l'Assemblea (a maggioranza semplice) non si
opponga, può interrompere anche più volte i opponga, può interrompere anche più volte i
lavori per un arco temporale non superiore a 2 lavori per un arco temporale non superiore a 2
(due) ore (per ciascuna interruzione). (due) ore (per ciascuna interruzione).
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374
cod. civ., l'Assemblea con deliberazione assunta a
Fermo
restando
quanto
sopra,
ove
l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di

ovvero di intervenuti che rappresentino almeno il
[15]%
del
capitale
sociale
può
decidere
di
aggiornare
i
lavori
ogniqualvolta
ne
ravvisi
l'opportunità, fissando contemporaneamente il
giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori
medesimi ad un termine, anche superiore a cinque
giorni,
comunque
congruo
rispetto
alla
motivazione dell'aggiornamento.
mediante Rappresentante Designato in Via
Esclusiva ovvero mezzi di teleconferenza o
videoconferenza
e
il
collegamento
venga
meno nel corso dei lavori assembleari, il
Presidente potrà sospendere la riunione e, nel
caso
in
cui
sia
possibile
rimediare
all'interruzione del collegamento in un arco
temporale non superiore a 2 (due) ore (per
ciascuna interruzione), i lavori assembleari
proseguiranno dopo l'interruzione. Nel caso
in
cui,
invece,
l'interruzione
causata
da
malfunzionamento
dei
mezzi
di
teleconferenza
o videoconferenza si protragga
e non sia possibile rimediare al difetto di
collegamento
nell'arco
temporale
sopra
individuato, il Presidente potrà dichiarare
sciolta
la
riunione
per
impossibilità
di
funzionamento, con la conseguente necessità
di riconvocazione della stessa e facendo
eventualmente salve le delibere già approvate
ovvero, in alternativa, rinviare l'assemblea ad
altra data per la sua prosecuzione.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374
c.c.
cod. civ., l'Assemblea con deliberazione assunta
a
maggioranza
semplice
su
proposta
del
Presidente
ovvero
di
intervenuti
che
rappresentino almeno il 15% del capitale sociale
può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta
ne
ravvisi
l'opportunità,
fissando
contemporaneamente il giorno e l'ora per la
prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine,
anche superiore a
(cinque)
giorni, comunque
5
congruo
rispetto
alla
motivazione
dell'aggiornamento.
Art. 14 Art. 14
Testo vigente Testo proposto
Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri
soggetti
autorizzati
a
norma
del
presente
Regolamento, i consiglieri e i sindaci per quanto di
loro competenza, illustrano gli argomenti posti
all'ordine del giorno.
Nel porre in discussione detti argomenti e
Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri
soggetti
autorizzati
a
norma
del
presente
Regolamento, i consiglieri e i sindaci per quanto
di loro competenza, illustrano gli argomenti posti
all'ordine del giorno.
Nel porre in discussione detti argomenti e
proposte,
il
Presidente,
previa
approvazione
proposte,
il
Presidente,
previa
approvazione

Art. 16
Testo vigente
Art. 16
Testo proposto
Testo vigente
Il Presidente regola la discussione dando la parola
ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta
a norma del successivo art. 16, comma 2, ai
consiglieri,
ai
sindaci
ed
al
Segretario.
Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al
principio
secondo
cui
tutti
i
Legittimati
all'Intervento,
i
consiglieri,
i
sindaci
ed
il
Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente
su materie di interesse assembleare, nel rispetto
delle disposizioni di legge, di statuto e del presente
Regolamento.
Testo proposto
Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i
lavori
assicurando
la
regolarità
della
discussione e il diritto agli interventi, anche al
fine di evitare abusi o turbative al corretto,
regolare
e
ordinato
svolgimento
dell'Assemblea.
Il Presidente regola la discussione dando la parola
ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta
a norma del successivo art. 16, comma 2,
ovvero
ai consiglieri, ai sindaci
ai loro Rappresentanti,
ed al Segretario. Nell'esercizio di tale funzione,
egli si attiene al principio secondo cui tutti i
Legittimati all'Intervento, i consiglieri, i sindaci ed
il
Segretario
hanno
diritto
di
esprimersi
liberamente su materie di interesse
all'ordine
del giorno dell'assembleare, nel rispetto delle
disposizioni di legge, di statuto
e del presente
Regolamento.
Art. 15 dell'art. 2375 c.c. nel verbale.
Art. 15
dell'Assemblea (assunta a maggioranza semplice)
ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si
oppongano, può seguire un ordine diverso da
quello risultante dall'avviso di convocazione e può
disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti
all'ordine del giorno siano discussi unitariamente.
Su
preventiva
richiesta
dei
Legittimati
all'Intervento interessati, gli interventi vengono
riassunti a norma dell'art. 2375 c.c. nel verbale.
dell'Assemblea (assunta a maggioranza semplice)
ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si
oppongano,
può seguire un ordine diverso da
quello risultante dall'avviso di convocazione e può
disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti
all'ordine del giorno siano discussi unitariamente.
Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o
ne sia fatta espressa richiesta approvata
dall'Assemblea a maggioranza semplice del
capitale presente, non viene data lettura della
documentazione
che
la
Società
ha
preventivamente messo a disposizione degli
interessati,
secondo
quanto
indicato
nell'avviso di convocazione.
Su
preventiva
richiesta
dei
Legittimati
all'Intervento interessati, gGli interventi dei
Legittimati all'Intervento interessati o dei loro
Rappresentanti
vengono
riassunti
a
norma

I Legittimati all'Intervento, i consiglieri e i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, dopo che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e che sia stata aperta la discussione e prima che il Presidente abbia dichiarato la chiusura della discussione sull'argomento in trattazione.

La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine di iscrizione dei richiedenti.

I Legittimati all'Intervento e/o i loro Rappresentanti, i consiglieri e i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi con le modalità e nei termini previsti nell'avviso di convocazione.

I Legittimati all'Intervento e/o i loro Rappresentanti che intendono parlare devono farne richiesta con le modalità indicate dal Presidente, dopo che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e che sia stata aperta la discussione e prima che il Presidente abbia dichiarato la chiusura della discussione sull'argomento in trattazione.

La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine di iscrizione dei richiedenti.

Il Presidente regola il dibattito dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta, secondo l'ordine di prenotazione delle richieste di intervento, ovvero secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti, in caso di più domande presentate contemporaneamente.

I Legittimati all'Intervento o i loro Rappresentanti hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno per la durata non superiore a 10 (dieci) minuti.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a 5 (cinque) minuti e non superiore a 10 (dieci) minuti, il tempo a

disposizione
di
ciascun
Legittimato
all'Intervento o del proprio Rappresentante
per svolgere il proprio intervento.
I
Legittimati
all'Intervento
o
i
loro
Rappresentanti che sono già intervenuti nella
discussione hanno facoltà di replica una sola
volta e per la durata massima di 5 (cinque)
minuti.
Trascorso il tempo stabilito il Presidente può
invitare il Legittimato all'Intervento o il
proprio Rappresentante a concludere nei 5
(cinque) minuti successivi. Successivamente,
ove l'Intervento non sia ancora terminato, il
Presidente provvede ai sensi del
secondo
comma, lett. a) dell'art. 18.
Nel
caso
in
cui,
in
conformità
alle
disposizioni di legge o regolamentari
pro
vigenti, l'intervento in Assemblea dei
tempore
Legittimati all'Intervento e l'esercizio del
diritto
di
voto
avvengano
tramite
Rappresentante Designato in Via Esclusiva,
quest'ultimo potrà dare lettura e consegnare
al Presidente per la verbalizzazione eventuali
interventi e/o dichiarazioni presentati dai
Legittimati all'Intervento tramite delega o
sub-delega, fermo restando che, anche in
deroga a quanto previsto ai precedenti commi
del presente articolo, non è consentita la
presentazione di proposte di deliberazione in
Assemblea e il diritto di porre domande sulle
materie all'ordine del giorno potrà essere
esercitato unicamente prima dell'Assemblea,
secondo le modalità e le tempistiche previste
dall'avviso di convocazione e in conformità
alle disposizioni di legge o regolamentari
pro
vigenti.
tempore
Art. 17 Art. 17
Testo vigente
Il Presidente e/o, su suo invito, i consiglieri e i
Testo proposto
Il Presidente e/o, su suo invito, i consiglieri e ,
i
sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto
utile dal Presidente in relazione alla materia da
trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento
dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo
sindaci,
e i dipendenti della Società per quanto
di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente
in relazione alla materia da trattare, rispondono di
ai Legittimati all'Intervento e/o ai loro
norma

esauriti
tutti
gli
interventi
su
ogni
materia
dopo l'intervento di ciascuno di
Rappresentanti
all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal essi, ovvero dopo che sono esauriti tutti gli
Presidente. interventi su ogni materia all'ordine del giorno,
secondo
quanto
disposto
dal
Presidente
e
tenendo conto anche di eventuali domande
formulate dai soci prima dell'Assemblea.
Art. 18 Art. 18
Testo vigente Testo proposto
I
Legittimati
all'Intervento
hanno
diritto
di
I Legittimati all'Intervento hanno diritto di
svolgere un solo intervento su ogni argomento svolgere
un
solo
intervento
su
ogni
all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed argomento
all'ordine
del
giorno,
salvo
una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non un'eventuale replica ed una dichiarazione di
superiore a dieci minuti. voto, ciascuna di durata non superiore a dieci
minuti.
Al Presidente compete di mantenere l'ordine
nell'Assemblea,
di
garantire
il
corretto
svolgimento dei lavori e di evitare abusi del
diritto di intervento.
A questi effetti egli può togliere la parola:
a)
qualora il Legittimato all'Intervento
o un
suo Rappresentante
parli senza averne
facoltà, o continui a parlare trascorso il
tempo assegnatogli ai sensi del presente
Regolamento;
b)
previa ammonizione, nel caso di chiara ed
evidente non pertinenza dell'intervento
alla materia posta in discussione;
c)
nel
caso
in
cui
il
Legittimato
all'Intervento o un suo Rappresentante
pronunci
parole,
frasi
o
esprima
apprezzamenti sconvenienti o ingiuriosi;
d)
nel caso di incitamento alla violenza o al
disordine.
Art. 19 Art. 19
Testo vigente Testo proposto
Il
Presidente,
tenuto
conto
dell'oggetto
e
Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e
dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine dell'importanza
dei
singoli
argomenti
del giorno, indica, in misura di norma non all'ordine del giorno, indica, in misura di
inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il norma
non
inferiore
a
5
minuti
e
non
tempo a disposizione di ciascun Legittimato superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione
all'Intervento per svolgere il proprio intervento. di
ciascun
Legittimato
all'Intervento
per
Trascorso il tempo stabilito il Presidente può svolgere il proprio intervento. Trascorso il

invitare il Legittimato all'Intervento a concludere
nei 5 minuti successivi. Successivamente, ove
l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente
provvede ai sensi del secondo comma, lett. a)
dell'art. 20.
tempo stabilito il Presidente può invitare il
Legittimato all'Intervento
a concludere nei 5
minuti
successivi.
Successivamente,
ove
l'intervento
non
sia
ancora
terminato,
il
Presidente provvede ai sensi del secondo
comma, lett. a) dell'art. 20.
Qualora
una
o
più
persone
intervenute
all'Assemblea
impediscano
il
corretto
svolgimento
dei
lavori,
il
Presidente
li
richiama
all'osservanza
del
presente
Regolamento.
Ove
tale
ammonizione
risulti
vana,
il
Presidente dispone l'allontanamento delle
persone precedentemente ammonite dalla
riunione assembleare
per tutta la durata della
discussione.
In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i
Legittimati
all'Intervento,
può
appellarsi
all'Assemblea, che delibera in proposito a
maggioranza semplice.
Art. 20 Art. 20
Testo vigente Testo proposto
Al Presidente compete di mantenere l'ordine
nell'Assemblea,
di
garantire
il
corretto
svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto
di intervento.
A questi effetti egli può togliere la parola:
a)
qualora il Legittimato all'Intervento parli
Al Presidente compete di mantenere l'ordine
nell'Assemblea,
di
garantire
il
corretto
svolgimento dei lavori e di evitare abusi del
diritto di intervento.
A questi effetti egli può togliere la parola:
a)
qualora il Legittimato all'Intervento parli
senza averne facoltà, o continui a parlare
trascorso il tempo assegnatogli ai sensi del
presente Regolamento;
senza averne facoltà, o continui a parlare
trascorso il tempo assegnatogli ai sensi
del presente Regolamento;
b)
previa ammonizione, nel caso di chiara ed
evidente non pertinenza dell'intervento alla
materia posta in discussione;
b)
previa ammonizione, nel caso di chiara
ed
evidente
non
pertinenza
dell'intervento
alla
materia
posta
in
c)
nel caso in cui il Legittimato all'Intervento
pronunci
parole,
frasi
o
esprima
apprezzamenti sconvenienti o ingiuriosi;
discussione;
c)
nel
caso
in
cui
il
Legittimato
all'Intervento pronunci parole, frasi o
d)
nel caso di incitamento alla violenza o al
disordine.
esprima apprezzamenti sconvenienti o
ingiuriosi;
d)
nel caso di incitamento alla violenza o al
disordine.

Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le
repliche, il Presidente conclude dichiarando
chiusa la discussione.
Dopo la chiusura della discussione, nessun
Legittimato all'Intervento può ottenere la
parola per svolgere ulteriori interventi.
Art. 21 Art. 21
Testo vigente
Qualora
una
o
più
persone
intervenute
all'Assemblea
impediscano
il
corretto
svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama
all'osservanza del presente Regolamento.
Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente
dispone
l'allontanamento
delle
persone
precedentemente ammonite dai locali ove si
svolge l'Assemblea per tutta la durata della
discussione.
In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i
Legittimati
all'Intervento,
può
appellarsi
all'Assemblea,
che
delibera
in
proposito
a
maggioranza semplice.
Testo proposto
Qualora
una
o
più
persone
intervenute
all'Assemblea
impediscano
il
corretto
svolgimento
dei
lavori,
il
Presidente
li
richiama
all'osservanza
del
presente
Regolamento.
Ove
tale
ammonizione
risulti
vana,
il
Presidente dispone l'allontanamento delle
persone
precedentemente
ammonite
dai
locali ove si svolge l'Assemblea per tutta la
durata della discussione.
In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i
Legittimati
all'Intervento,
può
appellarsi
all'Assemblea, che delibera in proposito a
maggioranza semplice.
Prima
di
dare
inizio
alle
votazioni,
il
Presidente riammette all'Assemblea coloro
che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 19
e
verifica
il
numero
dei
Legittimati
all'Intervento
presenti,
in
proprio
o
per
delega, ed il numero dei voti cui essi hanno
diritto. I provvedimenti di cui agli artt. 18 e 19
del presente Regolamento possono essere
adottati, ove se ne verifichino i presupposti,
anche durante la fase di votazione.
Art. 22 Art. 22
Testo vigente Testo proposto
Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche,
il Presidente conclude dichiarando chiusa la
discussione.
Dopo
la
chiusura
della
discussione,
nessun
Legittimato all'Intervento può ottenere la parola
per svolgere ulteriori interventi.
Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le
repliche, il Presidente conclude dichiarando
chiusa la discussione.
Dopo la chiusura della discussione, nessun
Legittimato all'Intervento può ottenere la
parola per svolgere ulteriori interventi.
Il Presidente può disporre che la votazione
avvenga dopo la chiusura della discussione di

ciascun
argomento
all'ordine
del
giorno,
ovvero al termine della discussione di tutti gli
argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 23 Art. 23
Testo vigente Testo proposto
Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente Prima
di
dare
inizio
alle
votazioni,
il
riammette all'Assemblea coloro che ne fossero Presidente riammette all'Assemblea coloro
stati esclusi a norma dell'art. 21 e verifica il che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 21
numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed e
verifica
il
numero
dei
Legittimati
il numero dei voti cui essi hanno diritto. I all'Intervento presenti ed il numero dei voti
provvedimenti di cui agli artt. 20 e 21 del presente cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui
Regolamento possono essere adottati, ove se ne agli artt. 20 e 21 del presente Regolamento
verifichino i presupposti, anche durante la fase di
votazione.
possono essere adottati, ove se ne verifichino
i
presupposti,
anche
durante
la
fase
di
votazione.
Le
votazioni
dell'Assemblea
vengono
effettuate a scrutinio palese. Prima della
votazione, il Presidente stabilisce le modalità
di espressione, di rilevazione e di computo dei
voti.
Ai fini di ausilio alla
rilevazione dei voti
favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti,
ovvero di una soltanto o più di queste
categorie,
ovvero
anche
a
meri
fini
di
controprova del computo dei voti, potranno
essere
adoperate
apparecchiature
elettroniche comportanti l'utilizzo di tessere
magnetiche o di altri dispositivi elettronici.
Art. 24 Art. 24
Testo vigente Testo proposto
Il Presidente può disporre che la votazione Il Presidente può disporre che la votazione
avvenga dopo la chiusura della discussione di avvenga dopo la chiusura della discussione di
ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al ciascun
argomento
all'ordine
del
giorno,
termine della discussione di tutti gli argomenti ovvero al termine della discussione di tutti gli
posti all'ordine del giorno. argomenti posti all'ordine del giorno.
Le schede possono costituire strumento per le
votazioni e, in tal caso, vengono predisposte
dalla Società secondo un modello uniforme.
Le schede sono consegnate dagli Incaricati
all'ingresso
dei
locali
dove
si
svolge
l'Assemblea.

Art. 25 Art. 25
Testo vigente Testo proposto
Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate a
scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire
quale dei seguenti metodi di espressione del voto
adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta
da parte del Presidente o del Segretario di
espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti
contrari e delle astensioni, previa identificazione di
ciascun Legittimato all'Intervento votante; (ii) per
appello
nominale,
mediante
chiamata
ed
espressione
del
voto
da
parte
di
ciascun
Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede,
nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo
entro il quale i Legittimati all'Intervento possono
esprimere
il
voto
consegnando
le
schede
debitamente compilate agli scrutatori, che le
pongono in un'urna collocata nei locali in cui si
svolge l'Assemblea; (iv) a mezzo di modalità
elettroniche.
I Legittimati all'Intervento che, pur risultando
presenti, nonostante l'invito del Presidente non
abbiano
effettuato
le
votazioni
secondo
le
modalità indicate, sono considerati astenuti.
Le
votazioni
dell'Assemblea
vengono
effettuate
a
scrutinio
palese.
Spetta
al
Presidente stabilire quale dei seguenti metodi
di espressione del voto adottare: (i) per alzata
di mano, mediante richiesta da parte del
Presidente o del Segretario di espressione di
tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e
delle astensioni, previa identificazione di
ciascun Legittimato all'Intervento votante;
(ii) per appello nominale, mediante chiamata
ed espressione del voto da parte di ciascun
Legittimato
all'Intervento;
(iii)
a
mezzo
schede, nel qual caso il Presidente fissa il
tempo massimo entro il quale i Legittimati
all'Intervento
possono
esprimere
il
voto
consegnando
le
schede
debitamente
compilate agli scrutatori, che le pongono in
un'urna collocata nei locali in cui si svolge
l'Assemblea;
(iv)
a
mezzo
di
modalità
elettroniche.
I
Legittimati
all'Intervento
che,
pur
risultando presenti, nonostante l'invito del
Presidente non abbiano effettuato le votazioni
secondo
le
modalità
indicate,
sono
considerati astenuti.
Il
voto
può
essere
espresso
per
corrispondenza o mediante mezzi elettronici,
nei casi e secondo le modalità indicate
nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle
disposizioni
statutarie
e
normative
applicabili.
Art. 26 Art. 26
Testo vigente Testo proposto
Le
schede
costituiscono
strumento
per
le
votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla
Società secondo un modello uniforme. Le schede
sono compilate dagli incaricati con l'indicazione
Le schede costituiscono strumento per le
votazioni e, pertanto, vengono predisposte
dalla Società secondo un modello uniforme.
Le schede sono compilate dagli incaricati con
del
nominativo
del
titolare
delle
azioni
cui
ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero
dei voti corrispondenti. Le schede devono portare
l'indicazione del nominativo del titolare delle
azioni
cui
ineriscono
i
diritti
di
voto
esercitabili
e
del
numero
dei
voti

un numero diverso per ognuno degli argomenti
sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare; in
alternativa, le schede possono avere un colore
diverso per ognuno degli argomenti sui quali
l'Assemblea
è
chiamata
a
deliberare,
fermo
restando
che
le
stesse
dovranno
contenere
l'indicazione del numero di voti compilata dagli
Incaricati. I voti espressi su schede non conformi
sono nulli.
Le
schede
sono
consegnate
dagli
Incaricati
all'ingresso dei locali dove si svolge l'Assemblea.
corrispondenti. Le schede devono portare un
numero diverso per ognuno degli argomenti
sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare;
in alternativa, le schede possono avere un
colore diverso per ognuno degli argomenti sui
quali l'Assemblea è chiamata a deliberare,
fermo
restando
che
le
stesse
dovranno
contenere l'indicazione del numero di voti
compilata dagli Incaricati. I voti espressi su
schede non conformi sono nulli.
Le schede sono consegnate dagli Incaricati
all'ingresso
dei
locali
dove
si
svolge
l'Assemblea.
Le candidature alle cariche sociali devono
essere presentate entro i termini e con le
modalità stabilite dallo statuto. Prima di dare
inizio alle votazioni per le nomine alle cariche
sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle
eventuali liste, ove previste, presentate per la
nomina, e dei nominativi dei soci che le
hanno presentate; (ii) comunica quali liste
e/o quali candidature devono considerarsi
come non presentate e le relative ragioni.
Art. 27 Art. 27
Testo vigente Testo proposto
Il voto per corrispondenza o mediante mezzi
elettronici
è
esercitato
secondo
le
modalità
indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto
delle
disposizioni
statutarie
e
normative
applicabili.
Il voto per corrispondenza o mediante mezzi
elettronici è esercitato secondo le modalità
indicate
nell'avviso
di
convocazione,
nel
rispetto
delle
disposizioni
statutarie
e
normative applicabili.
Qualora
la
votazione
avvenga
a
mezzo
schede,
trascorso
il
tempo
stabilito
dal
Presidente per la loro consegna, gli scrutatori
effettuano
lo
spoglio
delle
schede
e
comunicano il relativo risultato al Presidente.
Ad esito delle votazioni, il Presidente ne
proclama il risultato, dichiarando approvata
la
proposta
che
abbia
ottenuto
Iil
voto
favorevole con i
stabiliti dalla legge o
quorum
dallo statuto.
Art. 28 Art. 28
Testo vigente Testo proposto

Le candidature alle cariche sociali devono essere Le candidature alle cariche sociali devono
presentate entro i termini e con le modalità stabiliti essere presentate entro i termini e con le
dallo statuto. Prima di dare inizio alle votazioni modalità stabiliti dallo statuto. Prima di dare
per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) inizio alle votazioni per le nomine alle cariche
dà lettura delle eventuali liste, ove previste, sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle
presentate per la nomina e dei nominativi dei soci eventuali liste, ove previste, presentate per la
che le hanno presentate; (ii) dà lettura dei curricula nomina e dei nominativi dei soci che le hanno
vitae
presentati,
che
dovranno
contenere
presentate; (ii) dà lettura dei curricula vitae
un'esauriente
informativa
sulle
caratteristiche
presentati,
che
dovranno
contenere
personali e professionali di ciascun candidato un'esauriente informativa sulle caratteristiche
nonché sulla ricorrenza dei requisiti previsti dalla personali e professionali di ciascun candidato
legge
per
l'elettorato
passivo
alla
carica
di
nonché sulla ricorrenza dei requisiti previsti
consigliere o sindaco di una società le cui azioni dalla legge per l'elettorato passivo alla carica
sono ammesse alla negoziazione su un mercato di consigliere o sindaco di una società le cui
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (iii) azioni sono ammesse alla negoziazione su un
comunica quali liste e/o quali candidature devono mercato
organizzato
e
gestito
da
Borsa
considerarsi come non presentate e le relative Italiana S.p.A.; (iii) comunica quali liste e/o
ragioni. quali candidature devono considerarsi come
non presentate e le relative ragioni.
Esaurite la discussione e la votazione sugli
argomenti all'ordine del giorno, il Presidente
dichiara chiusa l'adunanza.
Art. 29 Art. 29
Testo vigente Testo proposto
Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, Qualora
la
votazione
avvenga
a
mezzo
trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la schede,
trascorso
il
tempo
stabilito
dal
loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio
delle schede e comunicano il relativo risultato al
Presidente per la loro consegna, gli scrutatori
Presidente. Ad esito delle votazioni il Presidente effettuano
lo
spoglio
delle
schede
e
ne proclama il risultato, dichiarando approvata la comunicano il relativo risultato al Presidente.
Ad esito delle votazioni il Presidente ne
proposta che abbia ottenuto il voto favorevole proclama il risultato, dichiarando approvata
con i quorum stabiliti dalla legge o dallo statuto. la
proposta
che
abbia
ottenuto
il
voto
favorevole con i quorum stabiliti dalla legge o
dallo statuto.
Il
presente
Regolamento
può
essere
modificato dall'Assemblea ordinaria
degli
azionisti con le maggioranze stabilite dalle
disposizioni vigenti.
Le
modifiche
al
presente
Regolamento
necessarie ad
adeguare le disposizioni dello
stesso che dovessero divenire incompatibili
con
nuove
disposizioni
normative
aventi

carattere imperativo sono di competenza del
consiglio di amministrazione.
Art. 30 Art. 30
Testo vigente Testo proposto
Esaurite la discussione e la votazione sugli Esaurite la discussione e la votazione sugli
argomenti all'ordine del giorno, il Presidente argomenti all'ordine del giorno, il Presidente
dichiara chiusa l'adunanza. dichiara chiusa l'adunanza.
Art. 31 Art. 31
Testo vigente Testo proposto
Il Presente Regolamento può essere modificato
dall'Assemblea ordinaria degli azionisti con le
Il
Presente
Regolamento
può
essere
maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti. modificato
dall'Assemblea
ordinaria
degli
L'Assemblea ordinaria può altresì delegare al azionisti con le maggioranze stabilite dalle
disposizioni vigenti.
consiglio di amministrazione la modificazione o L'Assemblea ordinaria può altresì delegare al
l'integrazione del presente Regolamento o di consiglio
di
amministrazione
la
singole clausole di esso. modificazione o l'integrazione del presente

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.