AGM Information • Mar 24, 2023
AGM Information
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(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato)
3. Approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), di un piano di incentivazione denominato "Piano Performance e Restricted Shares 2023 – 2025" riservato ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e delle società del Gruppo Salvatore Ferragamo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
il 2 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A. (la "Società"), su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, ha deliberato di proporre alla successiva Assemblea dei Soci, convocata in un'unica convocazione per il giorno 26 aprile 2023, l'approvazione del piano di incentivazione denominato " Performance e Restricted Shares 2023-2025" (il "Piano LTI" o il "Piano"), che prevede l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie (stock grant) (le "Azioni") a favore di taluni dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società e/o di altre società appartenenti al Gruppo Salvatore Ferragamo (il "Gruppo"), che verranno singolarmente individuati, per ciascuno dei tre cicli in cui si articola il Piano (il primo relativo al periodo di vesting 2023-2025, il secondo relativo al periodo di vesting 2024-2026 e il terzo relativo al periodo di vesting 2025-2027) ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine.
Nella presente relazione sono riportate le principali caratteristiche del Piano, al fine di consentire agli Azionisti di valutare la presente proposta deliberativa in conformità all'articolo 114-bis del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), fermo restando che, per una completa informativa, si rinvia al Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") e secondo lo Schema n. 7 dell'Allegato 3A, allegato alla presente relazione a costituirne parte integrante.
Il Piano, nel pieno rispetto della regolamentazione applicabile nonché in linea con la migliore prassi in materia, incluse le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A. nell'edizione di gennaio 2020, rappresenta una forma di incentivazione di medio-lungo termine volta a motivare e trattenere (sino alla completa esecuzione del piano strategico presentato in data 10 maggio 2022, il "Piano Strategico") i soggetti investiti di funzioni rilevanti con riferimento all'attività svolta dalla Società e dal Gruppo allineando gli interessi di questi ultimi con quelli degli stakeholders, in una logica di sostenibilità e di creazione di valore nel medio-lungo termine.

Il Piano è riservato a selezionati dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società e/o di altre società appartenenti al Gruppo, considerati risorse chiave ai fini del perseguimento del successo sostenibile nel medio-lungo termine, che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine (per ciascuno dei cicli del Piano), a proprio insindacabile giudizio (i "Beneficiari").
Il Piano si articola in tre cicli. Il primo relativo al periodo di vesting 2023-2025, il secondo relativo al periodo di vesting 2024-2026 e il terzo relativo al periodo di vesting 2025-2027.
Ogni singolo ciclo del Piano LTI prevede:
La maturazione dei Diritti Iniziali - suddivisi in un ammontare pari al 75% degli stessi, legato al raggiungimento di obiettivi di retention e di performance (i "Diritti Performance"), e nel residuo ammontare pari al 25% legato al raggiungimento di obiettivi di sola retention (i "Diritti Retention") – e la corrispondente assegnazione delle Azioni saranno subordinate alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione:
Gli indicatori rilevanti per la maturazione dei Diritti Performance (gli "Indicatori di Performance") per il primo Ciclo del Piano (2023-2025) sono suddivisi tra indicatori di performance economico-finanziaria (coerenti con il Piano Strategico) ed indicatori ESG (secondo quanto previsto dalle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e le best practice di mercato) e sono i seguenti:

Il numero di Diritti Iniziali (Diritti di Performance più Diritti di Retention) sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine sulla base di un indicatore pari ad un multiplo/percentuale del compenso fisso di ciascun Beneficiario e dividendo tale controvalore monetario per la media del prezzo ufficiale delle Azioni nei 30 giorni precedenti il 1° gennaio dell'anno di inizio di ciascun ciclo del Piano.
Successivamente al completamento del periodo di vesting di ciascun ciclo del Piano LTI, a ciascuno dei Beneficiari sarà, inoltre, attribuito a titolo gratuito un ulteriore numero di diritti aggiuntivi calcolato in funzione dei Diritti Iniziali maturati e dell'ammontare cumulato dei dividendi per Azione distribuiti agli azionisti della Società nel periodo compreso fra il primo giorno del periodo di vesting e il giorno precedente la data di assegnazione delle Azioni (entrambi inclusi).
L'assegnazione delle Azioni è ulteriormente condizionata:
Le Azioni, nel numero corrispondente ai relativi diritti totali, saranno assegnate ai Beneficiari, tramite apposita comunicazione da parte della Società, non oltre il 30° (trentesimo) giorno di calendario successivo alla data di approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio sociale dell'ultimo anno di ciascun ciclo.
Per maggiori informazioni sulla struttura e sui termini e condizioni del Piano, si rinvia a quanto riportato nel Documento Informativo.
4. Vincoli di disponibilità gravanti sulle Azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi
Divieto di trasferimento dei Diritti

I Diritti Iniziali saranno attribuiti ai Beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferiti per atto tra vivi, né essere assoggettati a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo (intendendosi per atto di trasferimento ogni e qualunque negozio con il quale si ottenga, direttamente o indirettamente, l'effetto di cedere a terzi i diritti, inclusi gli atti a titolo gratuito, le permute e i conferimenti).
Qualsiasi tentata vendita, cessione, assoggettamento a vincoli o trasferimento effettuato in violazione del presente paragrafo, nonché l'effettuazione di operazioni di hedging sui diritti da parte dei Beneficiari prima dell'assegnazione delle Azioni dovrà considerarsi illegittima e priva di effetti nei confronti della Società e, comunque, comporterà automaticamente la perdita di ogni diritto connesso e/o relativo al Piano.
I Beneficiari che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione (previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine) tra coloro che riportano direttamente all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società e/o che abbiano la responsabilità di una c.d. "region", per il periodo in cui manterranno quel ruolo (o un ruolo comunque analogo, con riporto diretto all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società) avranno l'obbligo di detenere continuativamente, fino alla fine del 2° anno di calendario successivo al termine di ciascun periodo di vesting, tutte le Azioni assegnate ai sensi del Piano.
Tali Azioni saranno soggette a vincolo di inalienabilità – e dunque non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui sopra.
I vincoli di cui al presente paragrafo permarranno anche in ipotesi di cessazione del Rapporto, per qualunque ragione intervenuta, ad eccezione solo di "good leaver", di morte o invalidità totale e permanente che comporti la cessazione del Rapporto.
Per maggiori informazioni sui vincoli di disponibilità gravanti sulle Azioni ai sensi del Piano, si rinvia a quanto riportato nel Documento Informativo.
Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
* * *
Si sottopone quindi all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'Articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") e il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti")

condizioni e modalità di attuazione sono illustrati nella relazione del Consiglio di Amministrazione e nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione;
di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:
(i) individuare i beneficiari e determinare il numero di diritti da assegnare a ciascuno di essi;

di un'operazione di cui al punto (A) che precede) di un'operazione di change of control (per tale intendendosi esclusivamente un'operazione in cui un soggetto terzo diverso dall'attuale azionista di riferimento acquisisca il controllo di diritto della Società), assegnare ai Beneficiari, con eliminazione del periodo di lock-up (anche attraverso la corresponsione del relativo controvalore monetario) le Azioni in via anticipata rispetto ai termini del regolamento del Piano e a prescindere dall'avveramento delle condizioni ivi previste; e
(v) compiere qualsiasi atto necessario e/o opportuno per finalizzare ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano e dare concreta attuazione al Piano, ivi incluso l'adempimento dei relativi obblighi informativi nei confronti di Consob e del mercato, nonché, in generale, dare esecuzione alle presenti delibere."
Firenze, 16 marzo 2023
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Leonardo Ferragamo
Allegato: Documento informativo relativo al Primo Ciclo (2023-2025) del Piano Performance e Restricted Shares 2023 – 2025.

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 marzo 2023

| PREMESSA 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINIZIONI 5 | ||||||
| 1 | I SOGGETTI DESTINATARI 7 | |||||
| 1.1 | Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate 7 |
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| 1.2 | Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente 7 |
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| 1.3 | Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del Piano appartenenti ai gruppi indicati al punto 1.3, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti 7 |
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| 1.4 | Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separata per le categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti 7 |
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| 2 | RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO 7 | |||||
| 2.1 | Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani 7 | |||||
| 2.2 | Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance, considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari 8 |
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| 2.3 | Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione. 12 |
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| 2.4 | Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile 12 |
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| 2.5 | Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del piano 13 |
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| 2.6 | Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei | |||||
| lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 13 | ||||||
| 3 | ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI 13 | |||||
| 3.1 | Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del piano 13 |
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| 3.2 | Soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza 13 | |||||
| 3.3 | Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base 13 |
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| 3.4 | Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani 15 |
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| 3.5 | Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati 15 |
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| 3.6 | Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione 15 |
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| 3.7 | Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione 15 |
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| 3.8 | Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati 15 |
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| 3.9 | Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014; ad |
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| esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: (a) non già pubblicate ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero (b) già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato 15 |

| 4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti 16 4.3 Termine del piano 16 4.4 Massimo numero di strumenti finanziari anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in |
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|---|---|
| relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie 16 | |
| 4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati 16 |
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| 4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni ovvero sugli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi 16 |
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| 4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni 17 |
|
| 4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro 17 |
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| 4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani 18 |
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| 4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile; i beneficiari del riscatto, indicando se lo stesso è destnato soltanto a particolari categorie di dipendenti; effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto 18 |
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| 4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del Codice Civile 19 |
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| 4.12 Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano 19 |
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| 4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso 19 | |
| 4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali 19 | |
| 4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile 19 |
|
| 4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione 19 | |
| 4.17 Scadenza delle opzioni 19 | |
| 4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out) 19 |
|
| 4.19 Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero modalità e criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value); e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.) 19 |
|
| 4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza 20 |
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| 4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari 20 |
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| 4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti finanziari sottostanti o i criteri per determinare tale valore 20 |
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| 4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.) 20 |
|
| 4.24 Tabella 20 |

Il presente documento informativo (il "Documento Informativo"), redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 114-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e 84-bis, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), nonché allo Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, ha ad oggetto il primo ciclo (2023-2025) del piano LTI di stock grant di Salvatore Ferragamo S.p.A. ("Salvatore Ferragamo" o la "Società") denominato Piano Performance e Restricted Shares 2023-2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 marzo 2023 (il "Piano LTI" o il "Piano") e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci convocata in unica convocazione per il giorno 26 aprile 2023.
Il Piano si articola in tre cicli (il primo relativo al periodo di vesting 2023-2025, il secondo relativo al periodo di vesting 2024-2026 e il terzo relativo al periodo di vesting 2025-2027) e prevede, per ciascun ciclo, l'assegnazione, ai termini e alle condizioni di seguito indicati, di Azioni della Società a favore di taluni dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società e/o di altre società appartenenti al Gruppo Salvatore Ferragamo (il "Gruppo"), che verranno singolarmente individuati (per ciascuno dei cicli del Piano LTI) ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine, tra i dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società e del Gruppo considerati risorse chiave (e, dunque, da trattenere in un'ottica di retention) ai fini del perseguimento del successo sostenibile nel medio-lungo termine (i "Beneficiari").
Il Piano è, dunque, volto a rafforzare l'allineamento di interessi tra il management e tutti gli stakeholder del Gruppo, favorendone in particolare motivazione e fidelizzazione alla Società e al Gruppo.
Il Piano è da considerarsi di "particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 114-bis, comma 3, del TUF e dell'art. 84 bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto anche a dirigenti con responsabilità strategiche della Società ovvero ad amministratori di società Controllate.
Le informazioni previste dallo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti che non sono contenute nel presente Documento Informativo saranno fornite in fase di attuazione del Piano ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.
Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Salvatore Ferragamo in via Tornabuoni n. 2, 50123 Firenze, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate SDIR-NIS, gestito da Teleborsa S.r.l., all'indirizzo internet e sul sito internet della Società all'indirizzo www.group.ferragamo.com, sezione Governance – Assemblea degli Azionisti 2023 nonché Corporate Governance – Remunerazioni.

Ai fini del presente documento informativo, i termini sotto indicati hanno il seguente significato:
| Assemblea | L'assemblea degli azionisti di Salvatore Ferragamo. |
|---|---|
| Azioni | Le azioni ordinarie di Salvatore Ferragamo. |
| Salvatore Ferragamo ovvero Società |
Salvatore Ferragamo S.p.A., con sede legale in via Tornabuoni n. 2, 50123 Firenze, Italia, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 02175200480. |
| Beneficiari | I dipendenti e/o gli amministratori e/o i collaboratori della Società e/o di altre società appartenenti al Gruppo, che verranno singolarmente individuati (per ciascuno dei cicli del Piano) ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine, tra i dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società e del Gruppo considerati risorse chiave (e, dunque, da trattenere in un'ottica di retention) ai fini del perseguimento del successo sostenibile nel medio-lungo termine. |
| Codice Civile | Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262. |
| Codice di Corporate Governance |
Il Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. |
| Collegio Sindacale | Il collegio sindacale pro tempore della Società. |
| Comitato Remunerazioni e Nomine |
Il comitato remunerazioni e nomine pro tempore della Società. |
| Consiglio di Amministrazione |
Il consiglio di amministrazione pro tempore della Società. |
| Controllata/e | Indistintamente, ciascuna delle società di tempo in tempo direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, dalla Società, le quali abbiano in essere un Rapporto con uno o più Beneficiari. |
| Data del Documento Informativo |
La data di pubblicazione del Documento Informativo, i.e. 24 marzo 2023. |
| Data di Approvazione | La data di approvazione del Piano da parte dell'Assemblea. |
| Diritti | I diritti attribuiti gratuitamente al Beneficiario, che al termine del Periodo di Vesting e avverate le condizioni previste dal Piano, gli/le permetteranno, per ciascun Ciclo del Piano, di ricevere Azioni della Società. |

| Diritti Aggiuntivi | I Diritti che potranno essere attribuiti a ciascun Beneficiario al termine del Periodo di Vesting di ciascun Ciclo del Piano, secondo i criteri di cui al Paragrafo 2.3. |
|---|---|
| Diritti Iniziali | I Diritti che saranno attribuiti a ciascun Beneficiario per ciascun ciclo in cui si articola il Piano in un numero target e un numero massimo determinati dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto al Paragrafo 2.3. |
| Diritti Performance | I Diritti che potranno essere attribuiti a ciascun Beneficiario in relazione al raggiungimento di obiettivi di retention e di performance, secondo quanto previsto al Paragrafo 2.2. |
| Diritti Retention | I Diritti che potranno essere attribuiti a ciascun Beneficiario in relazione al raggiungimento di obiettivi di sola retention, secondo quanto previsto al Paragrafo 2.2. |
| Documento Informativo |
Il presente documento informativo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'114-bis del TUF e dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti. |
| Gruppo | La capogruppo Salvatore Ferragamo e le Controllate. |
| Periodo di Vesting | Il periodo di 36 mesi decorrente dal 1° gennaio di ciascun ciclo (per il primo ciclo: 1° gennaio 2023), decorso il quale, una volta verificato il rispetto delle condizioni di cui al Piano, le Azioni saranno attribuite ai Beneficiari. |
| Piano LTI ovvero Piano | Il Piano LTI di stock grant (articolato sul tre cicli: il primo relativo al periodo di vesting 2023-2025, il secondo relativo al periodo di vesting 2024-2026 e il terzo relativo al periodo di vesting 2025- 2027) la cui adozione, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea convocata per il giorno 26 aprile 2023. |
| Politica di Remunerazione |
La politica di remunerazione di Salvatore Ferragamo di tempo in tempo vigente. |
| Rapporto | Il rapporto di amministrazione e/o di lavoro e/o collaborazione in essere fra ciascun Beneficiario e la Società ovvero una Controllata, a seconda del caso. |
| Regolamento del Piano | Il regolamento che disciplina i termini e le condizioni del Piano elaborato e approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine e previo parere favorevole del Collegio Sindacale. |
| Regolamento Emittenti | Il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. |
| TUF | Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58. |

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine, individuerà (per ciascuno dei cicli in cui si articola il Piano) i Beneficiari, a proprio insindacabile giudizio, tra i dipendenti e/o gli amministratori e/o i collaboratori della Società e/o di altre società appartenenti al Gruppo considerati risorse chiave (e, dunque, da trattenere in un'ottica di retention) ai fini del perseguimento del successo sostenibile nel medio-lungo termine.
Le altre informazioni previste dal paragrafo 1.1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.
Le altre informazioni previste dal paragrafo 1.2 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti
Le altre informazioni previste dal paragrafo 1.3 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.
Le altre informazioni previste dal paragrafo 1.4 dello Schema 7 dell'Allegato 3° al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.
Il Piano, nel pieno rispetto della regolamentazione applicabile nonché in linea con la migliore prassi in materia (incluse le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance), è volto a rafforzare, nell'ambito del complessivo pacchetto retributivo dei Beneficiari, l'allineamento di interessi dei Beneficiari con tutti gli stakeholder del Gruppo, favorendone in particolare motivazione e fidelizzazione (in un'ottica di retention) alla Società e al Gruppo, in una logica di sostenibilità e di creazione di valore nel medio-lungo termine.
In considerazione e ai fini del perseguimento di tale obiettivo, il Piano avrà la durata specificata ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3. Tale arco temporale appare idoneo, peraltro, al conseguimento dei suddetti obiettivi perseguiti con il Piano.
Il Piano è coerente altresì con la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2023, sottoposta ad approvazione dell'Assemblea convocata in un'unica convocazione per il giorno 26 aprile 2023.

Il Piano si articola in tre cicli: il primo relativo al periodo di vesting 2023-2025, il secondo relativo al periodo di vesting 2024-2026 e il terzo relativo al periodo di vesting 2025-2027.
Ogni singolo ciclo del Piano LTI prevede:
I Diritti Iniziali saranno suddivisi in un ammontare pari al 75% (settantacinque per cento) degli stessi, legato al raggiungimento di obiettivi di retention e di performance (i "Diritti Performance"), e nel residuo ammontare pari al 25% (venticinque per cento) legato al raggiungimento di obiettivi di sola retention (i "Diritti Retention").
I Diritti Performance potranno maturare secondo una curva di incentivazione (indipendente) compresa tra il 50% e il 150%. I Diritti Retention potranno maturare in misura fissa pari al 25% dei Diritti Iniziali.
La maturazione dei Diritti Iniziali e la corrispondente assegnazione delle Azioni sarà subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione:
Per il Primo Ciclo del Piano, gli indicatori rilevanti per la maturazione dei Diritti Performance sono suddivisi tra indicatori di performance finanziaria (coerenti con il piano strategico presentato al mercato il 10 maggio 2022) ed indicatori ESG (secondo quanto previsto dalle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e le best practice di mercato) e sono i seguenti:
| INDICATORE | DEFINIZIONE | PESO |
|---|---|---|
| Media della crescita in % ai Product Net Sales, per tali intendendosi la | ||
| MEDIA CRESCITA % | somma delle vendite sul canale retail e wholesale (come riportate in | |
| PRODUCT NET SALES | bilancio) al netto di stanziamenti e resi (non sono, pertanto, incluse | 30% |
| altre componenti di ricavo quali royalties, hedging, rental income, etc.). | ||
| Il risultato operativo (come riportato in bilancio) al lordo degli | ||
| EBITDA CUMULATO | ammortamenti e delle svalutazioni delle attività materiali ed | 30% |
| NEL TRIENNIO | immateriali e delle attività per diritto d'uso. | |
| MEDIA ARITMETICA | Il ROIC di ogni singolo esercizio è il risultato netto del periodo (come | |
| DEL ROIC NEL | risultante dal bilancio consolidato annuale del Gruppo dell'anno di | 20% |
| TRIENNIO | riferimento) diviso il capitale investito netto adjusted medio |

| (quest'ultimo rappresentato dal capitale investito netto escludendo le attività per diritto d'uso e quelle classificate tra gli investimenti |
||
|---|---|---|
| immobiliari) | ||
| Metrica su climate: 100% energia rinnovabile in tutte le sedi aziendali nel mondo entro il 2029 |
10% | |
| Misurazione del Gender pay gap per i dipendenti di Salvatore Ferragamo S.p.A. e delle controllate in Nord America, Corea e Cina |
5% | |
| ESG | Certificazione Uni PdR 125/22 (i.e. certificazione sull'effettiva adozione del sistema di gestione per la parità di genere rispetto a 6 aree principali: Cultura e strategia, Governance, Processi HR, Opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda, Equità remunerativa per genere, Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro) per Salvatore Ferragamo S.p.A. |
5% |
Per ciascuno degli indicatori di performance è prevista una curva di incentivazione che collega il numero dei Diritti Performance maturabili in funzione del livello dell'indicatore di performance raggiunto. I Diritti Performance matureranno in funzione del livello di raggiungimento, al termine del periodo di vesting di ciascun ciclo del Piano, dei relativi indicatori di performance.
Per il Primo Ciclo, ciascun indicatore di performance sarà rilevante ai fini del calcolo del numero dei Diritti Performance maturati secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle, riparametrando il risultato al peso del relativo indicatore, e prevedendo in particolare che, in corrispondenza di certi livelli di performance, maturino solamente una parte dei Diritti Performance (i.e. il numero target), mentre, per performance eccedenti taluni livelli, maturino la totalità dei Diritti Performance (i.e. numero massimo), nella quota parte legata a ciascun indicatore di performance:





| Obiettivo | Livello | Pay-out |
|---|---|---|
| <100% energia rinnovabile in Italia | < Minimo | 0% |
| entro il 2025 | ||
| 100% energia rinnovabile in Italia | 50% | |
| entro il 2025 | Minimo | |
| 100% energia rinnovabile in Europa | 100% | |
| entro il 2025 | Target | |
| 100% energia rinnovabile in Italia, | 150% | |
| Europa e Nord America entro il 2025 | Massimo | |

| Obiettivo | Livello | Pay-out |
|---|---|---|
| Misurazione non effettuata per |
< Minimo | 0% |
| nessuna region | ||
| Misurazione effettuata per Salvatore | Minimo | 50% |
| Ferragamo S.p.A. | ||
| Misurazione effettuata per Salvatore | Target | 100% |
| Ferragamo S.p.A. e Nord America | ||
| Misurazione effettuata per Salvatore | ||
| Ferragamo S.p.A., Nord America, Cina | Massimo | 150% |
| e Corea |


f) Indicatore ESG (certificazione Uni-PdR 125/22)
| Obiettivo | Livello | Pay-out |
|---|---|---|
| Punteggio della certificazione < 60% | < Minimo | 0% |
| 60% ≤ Punteggio della certificazione ≤ 80% |
Minimo | 50% |
| 80% < Punteggio della certificazione ≤ 90% |
Target | 100% |
| Punteggio della certificazione > 90% | Massimo | 150% |

Successivamente al completamento del periodo di vesting di ciascun ciclo del Piano LTI, a ciascuno dei Beneficiari sarà, inoltre, attribuito a titolo gratuito un ulteriore numero di diritti aggiuntivi ("Diritti Aggiuntivi") calcolato in funzione dei Diritti Iniziali maturati e dell'ammontare cumulato dei dividendi per Azione distribuiti agli azionisti della Società nel periodo compreso fra il primo giorno del periodo di vesting e il giorno precedente la data di assegnazione delle Azioni (entrambi inclusi) (i "Dividendi Distribuiti"), in applicazione della seguente formula:

Le Azioni, nel numero corrispondente ai relativi diritti totali, saranno assegnate ai Beneficiari, tramite apposita comunicazione da parte della Società, non oltre il 30° (trentesimo) giorno di calendario successivo

alla data di approvazione del bilancio consolidato di Gruppo dell'esercizio sociale dell'ultimo anno di ciascun ciclo.
L'assegnazione delle Azioni sarà effettuata per il tramite di un intermediario autorizzato appositamente incaricato dalla Società, il quale potrà ricevere istruzioni da parte del Beneficiario di:
Per una descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del Rapporto si rinvia al successivo Paragrafo 4.8.
Il numero di Diritti Iniziali sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine, sulla base di un indicatore pari ad un multiplo/percentuale del compenso fisso di ciascun Beneficiario e dividendo tale controvalore monetario per la media del prezzo ufficiale delle Azioni nei 30 giorni precedenti il 1° gennaio dell'anno di inizio di ciascun ciclo del Piano (e, così, a mero titolo esemplificativo, per il Primo Ciclo, il 1° gennaio 2023).
La maturazione dei Diritti Iniziali e la corrispondente assegnazione delle Azioni è subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento della condizione di permanenza del Rapporto al termine del periodo di vesting di ciascun ciclo del Piano e/o al livello di uno o più indicatori di performance al termine del periodo di vesting di ciascun ciclo del Piano, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 2.2.
Successivamente al completamento del periodo di vesting di ciascun ciclo del Piano, a ciascuno dei Beneficiari sarà attribuito a titolo gratuito un ulteriore numero di Diritti Aggiuntivi calcolato in funzione dei Diritti Iniziali maturati e dei Dividendi Distribuiti, in applicazione della formula di cui al precedente paragrafo 2.2.
Con l'obiettivo prioritario di garantire un allineamento di interessi con gli azionisti, in un'ottica di creazione di valore e di garantire la retention delle figure chiave nel medio-lungo periodo, la parte variabile rappresenta una parte significativa della remunerazione complessiva, contribuendo a definire un pay-mix competitivo adeguato e coerente con gli obiettivi strategici e la politica di gestione dei rischi del Gruppo.
2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile
Non applicabile, in quanto il Piano non prevede il ricorso a tali strumenti finanziari.

Non applicabile, in quanto non vi sono significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che incidano sulla definizione del Piano.
Non applicabile, il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
L'Assemblea convocata, in unica convocazione, per il giorno 26 aprile 2023 sarà chiamata a deliberare, oltre l'approvazione del Piano, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, di ogni potere necessario o opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano, da esercitare nel rispetto dei termini stabiliti dall'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è il soggetto incaricato per l'amministrazione del Piano, con facoltà di subdelega a terzi (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale o il Comitato Remunerazioni e Nomine) nei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente e tenuto conto dei poteri delegati dall'Assemblea (per i quali si veda il Paragrafo 3.1 che precede).
In caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fusioni; scissioni; riduzioni del capitale anche per perdite mediante annullamento di azioni; riduzioni del valore nominale delle Azioni per perdite; aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura; distribuzione di dividendi straordinari agli azionisti; raggruppamento o frazionamento di Azioni; eventi di natura straordinaria e/o non ricorrente e/o non riconducibile all'attività tipica della Società e/o del Gruppo, considerati di particolare rilevanza e/o attualmente non previsti dai piani manageriali, che comportino una significativa variazione del perimetro del Gruppo; mutamenti significativi dello scenario macroeconomico e/o competitivo; fatti straordinari di impatto rilevante al di fuori delle leve d'azione del management; modifiche legislative o regolamentari; o altri eventi suscettibili di influire sui diritti, sulle Azioni, sul Gruppo e/o sul Piano), il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Piano, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea, tutte le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano nonché garantire il costante rispetto della normativa (anche regolamentare) tempo per tempo applicabile, nello spirito di conservare convergenza fra gli interessi dei Beneficiari e gli interessi degli azionisti e nel comune intento di creare valore sostenibile anche in considerazione degli interessi degli altri stakeholder. In tali casi il Consiglio di Amministrazione potrà modificare, integrandoli o diminuendoli, tra l'altro, in via esemplificativa e non tassativa:

In caso, poi:
Il Consiglio di Amministrazione avrà, altresì, la facoltà di sospendere temporaneamente ovvero annullare, ovvero ancora modificare le condizioni del Piano LTI (autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea):
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione di cui ai precedenti paragrafi saranno vincolanti per i Beneficiari, senza necessità di alcuna ulteriore accettazione da parte degli stessi. In tali casi non sorgerà a carico della Società alcuna responsabilità per danni, indennizzi o a qualunque altro titolo nei confronti dei Beneficiari e nessuno dei Beneficiari avrà nulla a pretendere dalla Società in relazione ai diritti, anche se già attribuiti, e alle Azioni non ancora assegnate.

L'attribuzione gratuita di Azioni in esecuzione del Piano avverrà impiegando Azioni proprie rivenienti da acquisti autorizzati dall'Assemblea, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
Le caratteristiche del Piano sono state determinate collegialmente dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il Comitato Remunerazioni e Nomine è stato coinvolto nelle varie fasi di predisposizione del Piano. Tra i Beneficiari del Piano potrebbero esserci anche amministratori della Società, pertanto, le delibere di attuazione del Piano saranno adottate nel rispetto degli articoli 2389 e 2391 del codice civile in quanto applicabili.
Il Comitato Remunerazioni e Nomine, nella seduta del 24 febbraio 2023, ha esaminato il Piano, dando il suo parere positivo, e deliberato di sottoporre lo stesso all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione svoltasi in data 2 marzo 2023, con il parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine e del Collegio Sindacale, ha deliberato di approvare la proposta di Piano e di sottoporre la stessa all'approvazione dell'Assemblea.
La maturazione dei Diritti Iniziali e l'attribuzione delle Azioni è subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'avveramento delle condizioni di cui al Paragrafo 2.2. al termine del periodo di vesting di ciascun ciclo, sentito per quanto di competenza il Comitato Remunerazioni e Nomine. L'Assemblea chiamata a deliberare in merito, tra le altre cose, all'approvazione del Piano è prevista per il 26 aprile 2023.
A valle dell'approvazione assembleare del Piano, il Consiglio di Amministrazione provvederà (sempre su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine e previo parere favorevole del Collegio Sindacale) all'assunzione delle delibere rilevanti ai fini dell'attuazione del Piano.
Le date delle decisioni assunte da parte del Consiglio di Amministrazione in merito all'assegnazione delle Azioni verranno comunicate con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 84-bis, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.
Il prezzo di mercato delle Azioni in data 24 febbraio 2023 (i.e., alla data in cui il Comitato Remunerazioni e Nomine ha approvato la proposta di Piano) è pari a euro 17,58.
Il prezzo di mercato delle Azioni in data 2 marzo 2023 (i.e., alla Data di Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione) è pari a euro 18,45.
Le informazioni non disponibili alla data del presente documento saranno fornite ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.
3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i)

detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: (a) non già pubblicate ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero (b) già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato
L'intera esecuzione del Piano si svolgerà nel pieno rispetto degli obblighi informativi gravanti sulla Società, in modo da assicurare trasparenza e parità di informazione al mercato, nonché nel rispetto delle procedure adottate dalla Società, anche in materia di market abuse e gestione di informazioni privilegiate.
4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (cd. assegnazione di restricted stock); dell'incremento di valore di tali strumenti (cd. phantom stock); di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (cd. option grant) con regolamento per consegna fisica (cd. stock option) o per contanti sulla base di un differenziale (cd. stock appreciation right)
Il Piano prevede l'attribuzione gratuita di un numero di Azioni da determinarsi sulla base di un controvalore monetario, come illustrato ai Paragrafi 2.2 e 2.3 che precedono. Ogni diritto corrisponde a n. 1 (una) Azione.
Il Piano si articola in tre cicli triennali (il primo relativo al periodo di vesting 2023-2025, il secondo relativo al periodo di vesting 2024-2026 e il terzo relativo al periodo di vesting 2025-2027).
In considerazione di quanto illustrato al Paragrafo 4.2 che precede, il Periodo di Vesting del Primo Ciclo del Piano terminerà il 31 dicembre 2025, fermi i due ulteriori anni di lock-up a decorrere dalla scadenza del periodo di vesting per i Beneficiari individuati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che riportano direttamente all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società e/o che abbiano la responsabilità di una c.d. "region", per il periodo in cui manterranno quel ruolo (o un ruolo comunque analogo, con riporto diretto all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società).
Alla Data del Documento Informativo, non essendo ancora stati individuati i Beneficiari, il numero massimo di Azioni attribuibili ai medesimi non è determinabile.
4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati
Si rinvia al precedente Paragrafo 2.2.
4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni ovvero sugli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi
I Diritti Iniziali e i Diritti Aggiuntivi saranno attribuiti ai Beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferiti per atto tra vivi, né essere assoggettati a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a

qualsiasi titolo, intendendosi per atto di trasferimento ogni e qualunque negozio con il quale si ottenga, direttamente o indirettamente, l'effetto di cedere a terzi i diritti, inclusi gli atti a titolo gratuito, le permute e i conferimenti. Qualsiasi tentata vendita, cessione, assoggettamento a vincoli o trasferimento effettuato in violazione del presente paragrafo, nonché l'effettuazione di operazioni di hedging sui diritti da parte dei Beneficiari prima dell'assegnazione delle Azioni dovrà considerarsi illegittima e priva di effetti nei confronti della Società e, comunque, comporterà automaticamente la perdita di ogni diritto connesso e/o relativo al Piano LTI.
I Beneficiari che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione (previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine) tra coloro che riportano direttamente all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società e/o che abbiano la responsabilità di una c.d. "region", per il periodo in cui manterranno quel ruolo (o un ruolo comunque analogo, con riporto diretto all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società) avranno l'obbligo di detenere continuativamente, fino alla fine del 2° (secondo) anno di calendario successivo al termine di ciascun periodo di vesting, tutte le Azioni assegnate ai sensi del Piano (fermo restando, ovviamente, il meccanismo di Sell to Cover e fermo quanto previsto nel Paragrafo 4.8 nelle ipotesi di "good leaver").
Tali Azioni saranno soggette a vincolo di inalienabilità – e dunque non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, od oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui sopra.
I vincoli di cui sopra permarranno anche in ipotesi di cessazione del Rapporto, per qualunque ragione intervenuta, ad eccezione solo di morte o invalidità totale e permanente che comporti la cessazione del Rapporto.
4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni
Si veda il precedente Paragrafo 4.6.
L'assegnazione delle Azioni è condizionata:
a) alla permanenza (non in periodo di preavviso) del rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione e/o di amministrazione tra il Beneficiario e la Società e/o altra società del Gruppo (il "Rapporto") al termine del periodo di vesting di ciascun ciclo del Piano; e
b) al rispetto del Codice Etico del Gruppo;
secondo quanto meglio specificato infra, salva diversa decisione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Remunerazioni e Nomine.
In caso di cessazione del Rapporto (ovvero di comunicazione del recesso dal Rapporto) in data precedente a quella di cui al paragrafo a) che precede a seguito di:
il Beneficiario perderà definitivamente il diritto all'assegnazione delle Azioni.

In tutti i casi di cessazione del Rapporto (ovvero di comunicazione del recesso dal Rapporto) diversi da quelli di cui sopra:
Il diritto dei Beneficiari all'assegnazione delle Azioni resterà sospeso a partire dal momento dell'eventuale invio di una lettera di contestazione disciplinare (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 300/70), o, se precedente, dall'avvio di una misura di sospensione cautelare, e sino al momento della ricezione della comunicazione con cui sia stata irrogata la relativa sanzione ovvero della comunicazione da parte della Società di non voler procedere all'irrogazione di alcuna sanzione o di voler porre termine alla misura di sospensione cautelare.
Resta inteso che, in caso di trasferimento del Rapporto dalla Società ad un'altra società del Gruppo e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto nell'ambito del Gruppo, il Beneficiario conserverà, mutatis mutandis, i diritti attribuitogli dal Piano.
Salvo quanto indicato in altri Paragrafi del presente Documento Informativo (tra cui il precedente Paragrafo 3.3), non sono previste altre cause di annullamento del Piano.
Il Piano non prevede clausole di riscatto da parte della Società.
Tuttavia, in linea con le previsioni del Codice di Corporate Governance, fermo restando quanto di tempo in tempo previsto dalle politiche di remunerazione della Società, qualora emergessero circostanze oggettive, dalle quali risulti che i dati sulla cui base è stato verificato il raggiungimento degli indicatori di performance cui è condizionata l'assegnazione delle Azioni erano manifestamente errati, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine, si riserva di ottenere dal Beneficiario autore di uno dei predetti atti e/o fatti, la revoca dei diritti e/o la restituzione delle Azioni nella titolarità del Beneficiario, incluse le Azioni su cui gravasse l'impegno di lock-up, con conseguente definitiva estinzione di ogni diritto da quest'ultimo vantato al riguardo.
L'errore manifesto che può caratterizzare il dato può essere:

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di clawback anche nei confronti dei soggetti che risultino responsabili, con dolo o colpa grave, di violazioni di leggi e/o regolamenti, del Codice Etico (qualora ciò comporti la cessazione del Rapporto) anche laddove tali comportamenti non abbiano avuto direttamente impatto sul raggiungimento degli indicatori di performance e sull'assegnazione delle Azioni.
Il Consiglio di Amministrazione deciderà a proprio insindacabile giudizio se ed in quale misura esercitare il diritto di clawback, che potrà essere esercitato entro e non oltre 3 (tre) anni dalla assegnazione delle Azioni.
Non applicabile. Non è prevista la concessione di prestiti o agevolazioni per l'acquisto delle Azioni in quanto le stesse saranno assegnate a titolo gratuito.
Si rinvia ai Paragrafi 2.2 e 4.4. L'onere atteso per la Società non è allo stato determinabile, dipendendo lo stesso dal numero dei Beneficiari individuati, dal numero di Azioni assegnate a ciascun Beneficiario e dal valore di mercato delle Azioni.
Visto l'utilizzo di Azioni proprie, non sono previsti effetti diluitivi sul capitale.
Non è previsto alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.
Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
4.19 Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero modalità e criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value); e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.)
Non applicabile.

Non applicabile.
4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari
Non applicabile.
4.22Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti finanziari sottostanti o i criteri per determinare tale valore
Non applicabile.
4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.)
Si veda il paragrafo 3.3 che precede.
Le informazioni di cui alla tabella in conformità alla Sezione 2, Quadro 2, della Tabella n. 1 di cui allo Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti saranno di volta in volta aggiornate, in fase di attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti.
Le informazioni di cui alla Sezione 1, Quadro 1, della Tabella n. 1 di cui allo Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, nonché all'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, con riferimento ai piani di incentivazione in essere, sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo https://group.ferragamo.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti/2023.
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