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Salvatore Ferragamo

AGM Information Mar 24, 2023

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AGM Information

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA AL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN PARTE ORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SALVATORE FERRAGAMO S.P.A., CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE, IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER IL GIORNO 26 APRILE 2023

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato)

4. Modifica del Piano denominato "Restricted Shares", approvato dall'Assemblea dei Soci del 14 dicembre 2021, a favore dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale e di ulteriori beneficiari: aggiornamento degli underpins per allineamento ai più sfidanti obiettivi del Piano Strategico e modifiche al Piano. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

nella presente relazione sono riportate le ragioni sottostanti la proposta di modifica del Piano di Restricted Shares, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 14 dicembre 2021 (il "Piano Restricted Shares"), nonché le modifiche al Piano medesimo, al fine di consentire ai signori Azionisti di poter valutare la presente proposta deliberativa in conformità all'articolo 114-bis del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), fermo restando che, per una completa informativa si rinvia al nuovo Documento Informativo (allegato alla presente relazione, di cui costituisce parte integrante) redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") e secondo lo Schema n. 7 dell'Allegato 3A, pubblicato nei termini di legge.

Il Piano Restricted Shares approvato in data 14 dicembre 2021 prevede – nell'ottica di garantire, anno per anno, la fidelizzazione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale (indispensabile per la realizzazione dell'importante cambiamento nel piano industriale e strategico del Gruppo Salvatore Ferragamo - il "Gruppo") e di rafforzare, nell'ambito del suo complessivo pacchetto retributivo, l'allineamento di interessi con tutti gli stakeholder del Gruppo – il diritto dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale di maturare un numero di azioni ordinarie (le "Azioni") di Salvatore Ferragamo S.p.A. (la "Società") ottenuto dividendo un controvalore monetario (determinato dai competenti organi sociali e pari ad Euro 2.500.000 su base annua) per la media dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 30 giorni precedenti l'assegnazione del diritto.

* * *

Ciò al termine di un periodo di vesting annuale e a condizione che, a tale data:

  • (1) la Società abbia conseguito, nell'esercizio di riferimento, le due seguenti condizioni di accesso ritenute minimali al momento dell'approvazione del Piano Restricted Shares (c.d. underpins):
  • (i) livello dei ricavi complessivi a CER (current exchange rates) per l'esercizio di riferimento equivalente ad almeno il 70% di quello dell'esercizio precedente; e

  • (ii) livello del ROIC del Gruppo a RER (reported exchange rates) per l'esercizio di riferimento superiore al WACC del Gruppo; e
  • (2) il rapporto del manager con la Società sia ancora in essere.

Una volta attribuite (al termine del periodo di vesting), tali Azioni (le "Restricted Shares") vengono, poi, assoggettate ad un obbligo di lock-up di ulteriori 12 mesi.

Successivamente all'approvazione del Piano di Restricted Shares e all'ingresso (all'inizio del 2022) del dott. Marco Gobbetti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale (quale inizio di una nuova fase di valorizzazione e sviluppo del brand "Ferragamo" sui mercati globali), lo stesso Amministratore Delegato e Direttore Generale:

  • a) in data 10 maggio 2022, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di Amministrazione, ha presentato al mercato il nuovo piano strategico (di seguito il "Piano Strategico") che, in particolare, prevede (per il miglior interesse aziendale e di tutti gli stakeholder del Gruppo e quale importante "cambio di rotta" nel piano di business e industriale del Gruppo) investimenti per un importo di circa 400 milioni di Euro nel periodo 2023-2026, da finanziarsi prevalentemente attraverso l'utilizzo del capitale proprio; e
  • b) ha provveduto a definire una nuova organizzazione del Gruppo, selezionando manager esperti provenienti dall'industry del luxury-fashion, che lo coadiuveranno a portare a termine e a raggiungere gli sfidanti obiettivi previsti dal Piano Strategico.

Gli investimenti di cui al punto a) che precede (considerati comunque sostenibili per la Società e individuati dallo stesso Amministratore Delegato e Direttore Generale come essenziali, nel miglior interesse della Società e del Gruppo) avranno, tuttavia, l'automatico effetto di ridurre l'indice ROIC del Gruppo ad una soglia di sostenibilità del business che si collocherà su livelli inferiori rispetto alle condizioni minime di accesso stimate precedentemente all'elaborazione del Piano Strategico e all'effettivo ingresso in azienda dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale e, dunque, riflesse nel Piano Restricted Shares approvato dall'Assemblea dei Soci in data 14 dicembre 2021.

Inoltre, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, con l'obiettivo di motivare, incentivare e trattenere (sino alla completa esecuzione del Piano Strategico) il management, ha proposto al Comitato Remunerazioni e Nomine, che ha espresso il proprio parere favorevole, e al Consiglio di Amministrazione, che ha deliberato in tal senso, di approvare un nuovo piano di incentivazione basato su Azioni, in tre cicli triennali (2023-2025, 2024-2026 e 2025-2027), collegato ad obiettivi di retention e di performance, determinati sulla base delle stime del Piano Strategico e che quindi tengono conto degli importanti investimenti previsti. Tra tali obiettivi vi è la media aritmetica del ROIC nel triennio1 .

Considerato quanto precede, all'esito di una valutazione circa l'adeguatezza e la coerenza complessiva della politica per la remunerazione degli amministratori e del top management del Gruppo, in data 2 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di sottoporre ai signori Azionisti la proposta di:

a) riallineare le previsioni del Piano Restricted Shares (approvato funzionalmente all'ingresso, a gennaio 2022, dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale) con quelle del Piano Strategico (presentato a maggio 2022) e, dunque, degli interessi dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale con quelli degli stakeholders e del management, in una logica di sostenibilità e di creazione di valore nel medio-

1 Per maggiori dettagli su tale piano si rinvia relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria convocata in unica convocazione il giorno 26 aprile 2023.

lungo termine (apportando talune modifiche e integrazioni ai termini e alle condizioni del Piano Restricted Shares, come illustrato infra); e, congiuntamente di

b) approvare un nuovo piano di incentivazione basato su Azioni, collegato in tre cicli triennali (2023-2025, 2024-2026 e 2025-2027) ad obiettivi di retention e di performance e volto a motivare, incentivare e trattenere (sino alla completa esecuzione del Piano Strategico) il management del Gruppo (come descritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria convocata in unica convocazione il giorno 26 aprile 2023).

Con riferimento al punto a) che precede, il Consiglio di Amministrazione, ricevuto il parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine e del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389 comma 3 c.c., propone, dunque, ai signori Azionisti di procedere ad un adeguamento e, dunque, alla correzione del Piano Restricted Shares, riservandolo al solo Amministratore Delegato e Direttore Generale, per quanto segnatamente afferente il relativo rapporto di lavoro dipendente, e modificando il secondo obiettivo minimale (il livello del ROIC del Gruppo a RER per l'esercizio di riferimento superiore al WACC del Gruppo) in ROIC del Gruppo (a RER) di segno positivo per l'esercizio di riferimento; per ROIC si intende il risultato netto del periodo (come risultante dal bilancio consolidato annuale del Gruppo dell'anno di riferimento) diviso il capitale investito netto adjusted medio (capitale netto adjusted rappresentato dal capitale investito netto escludendo le attività per diritto d'uso e quelle classificate tra gli investimenti immobiliari).

Il parametro ROIC è stato coerentemente individuato tra gli obiettivi economico finanziari del piano di incentivazione del management, con la differenza che, essendo il piano del management basato su cicli triennali, il ROIC per il piano di stock grant del management rappresenterà un valore cumulato, mentre per il Piano Restricted Shares dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale la soglia di ROIC verrà misurata su base annuale.

Sempre in una logica di allineamento rispetto al piano di incentivazione del restante management, il Consiglio di Amministrazione, ricevuto il parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine, propone, inoltre, ai signori Azionisti di modificare il Piano di Restricted Shares come segue:

  • a) prevedere, al momento dell'assegnazione delle Azioni, un meccanismo di c.d. "sell to cover" che consenta alla Società (quale sostituto di imposta) la vendita immediata sul mercato di un numero massimo di Restricted Shares corrispondente all'importo minimo sufficiente a soddisfare l'imposta sul reddito delle persone fisiche gravante sull'assegnazione delle Restricted Shares;
  • b) specificare che il lock-up di 12 mesi dalla data di assegnazione delle Restricted Shares non pregiudicherà il meccanismo di cui precede e permarrà anche in ipotesi di cessazione del rapporto, per qualunque ragione intervenuta, ad eccezione solo dei casi di morte o invalidità totale e permanente che comporti la cessazione del rapporto;
  • c) prevedere i vincoli gravanti sui diritti attribuiti al Beneficiario e i casi in cui il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di ottenere (in tutto o in parte) la restituzione delle Restricted Shares (c.d. clawback).

Le modifiche sopra illustrate (nonché le ulteriori e necessarie modifiche di allineamento) sono evidenziate e riflesse nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento, allegato (in versione clean e deltaview) alla presente relazione.

* * *

Si sottopone quindi all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A.:

  • esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'Articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") e il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti");
  • tenuto conto del Piano Restricted Shares approvato dall'Assemblea dei soci del 14 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, le cui modifiche devono essere sottoposte all'approvazione dall'Assemblea medesima;
  • constatata l'opportunità di approvare le modifiche ai termini e condizioni del Piano Restricted Shares come motivate e illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

  • di approvare le modifiche al Piano Restricted Shares approvato dall'Assemblea dei soci del 14 dicembre 2021 nei termini indicati nella relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'Articolo 125-ter del TUF, evidenziate e riflesse nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;
  • impregiudicati i poteri già attributi con delibera assembleare del 14 dicembre 2021, di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni potere necessario e/o opportuno per dare completa ed integrale attuazione ed esecuzione al Piano ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:
  • o predisporre e finalizzare il regolamento contenente i termini e le condizioni del Piano Restricted Shares;
  • o esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal Piano e assumere le relative determinazioni;
  • o apportare ai termini e a le condizioni del Piano (e al relativo regolamento di successiva emanazione) nonchè alle lettere di partecipazione, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea, tutte le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in conseguenza di fattori suscettibili di influire sulle Azioni, sulla Società e/o sul Gruppo e/o sul Piano e/o sugli obiettivi (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, operazioni straordinarie e riorganizzazioni riguardanti il Gruppo, operazioni sul capitale, modifiche normative o regolamentari o del Codice di Corporate Governance, modifiche delle politiche di remunerazione o al perimetro di gruppo, offerte pubbliche di acquisto o di scambio ovvero cambi di controllo, compliance con specifiche normative di settore o straniere applicabili a singole società del Gruppo, variazioni materiali nelle condizioni macroeconomiche o di politica monetaria internazionale), al fine di mantenere invariati, discrezionalmente e comunque nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano nonché al fine di garantire il costante rispetto della normativa (anche regolamentare) tempo per tempo applicabile;

o compiere qualsiasi atto necessario e/o opportuno per finalizzare ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al Piano e dare concreta attuazione al Piano, ivi incluso l'adempimento dei relativi obblighi informativi nei confronti di Consob e del mercato, nonché, in generale, dare esecuzione alle presenti delibere."

Firenze, 16 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Leonardo Ferragamo

Allegati:

  • Documento informativo relativo al "Piano Restricted Shares" in versione clean;
  • Documento informativo relativo al "Piano Restricted Shares" in versione deltaview.

DOCUMENTO INFORMATIVO (redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti)

RELATIVO

AL PIANO RESTRICTED SHARES riservato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 marzo 2023

INDICE

PREMESSA5
DEFINIZIONI 6
1 I SOGGETTI DESTINATARI 8
1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero
del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e
delle società da questa direttamente o indirettamente controllate8
1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società
controllanti o controllate di tale emittente8
1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del Piano appartenenti ai gruppi indicati al punto
1.3, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti8
1.4 Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separata per le categorie indicate al punto 1.4,
lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti 8
2 RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO8
2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani8
2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance, considerati ai fini dell'attribuzione dei
piani basati su strumenti finanziari8
2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari,
ovvero i criteri per la sua determinazione9
2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari
non emessi dall'emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o controllanti o società
terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei
mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro
attribuibile 9
2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla
definizione del piano 9
2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei
lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 10
3 ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI 10
3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine
dell'attuazione del piano 10
3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza 10
3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli
obiettivi di base 11
3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli
strumenti finanziari sui quali sono basati i piani (ad esempio: assegnazione gratuita di azioni, aumenti
di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie)11
3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei piani; eventuale
ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati 11
3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo
competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale
comitato per la remunerazione 11
3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte
dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al
predetto organo formulata dall'eventuale comitato perla remunerazione11

3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani,
se negoziati nei mercati regolamentati 12
3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e
secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di
assegnazione degli strumenti in attuazione del piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i)
detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e
(ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n.
596/2014; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: (a) non già pubblicate ed idonee ad
influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero (b) già pubblicate ed idonee ad influenzare
negativamente le quotazioni di mercato12
4 CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI 12
4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad
esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (cd. assegnazione di
restricted stock); dell'incremento di valore di tali strumenti (cd. phantom stock); di diritti di opzione
che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (cd. option grant) con regolamento per
consegna fisica (cd. stock option) o per contanti sulla base di un differenziale (cd. stock appreciation
right) 12
4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi
cicli previsti 12
4.3 Termine del piano13
4.4 Massimo numero di strumenti finanziari anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in
relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie13
4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è
subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di
performance; descrizione di tali condizioni e risultati13
4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni ovvero sugli strumenti finanziari
rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito
o vietato il successivo trasferimento lla stessa società o a terzi 13
4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i
destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di
vendita degli strumenti finanziari assegnati anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti
finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni13
4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro 13
4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani 14
4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti
finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile; i beneficiari del
riscatto, indicando se lo stesso è destnato soltanto a particolari categorie di dipendenti; effetti della
cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto 14
4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi
dell'art. 2358 del Codice Civile 14
4.12 Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come
determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione
a ciascuno strumento del piano 14
4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso14
4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali 14
4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una
compiuta valutazione del valore a loro attribuibile15
4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione15
4.17 Scadenza delle opzioni15

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio
(ad esempio clausole di knock-in e knock-out)15
4.19 Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero modalità e criteri per la sua determinazione, con particolare
riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di
mercato (c.d. fair market value); e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a
riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio ( ad esempio: ultimo prezzo del giorno
precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.)15
4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al
punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza15
4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie
di soggetti destinatari15
4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati
regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti finanziari sottostanti o i criteri per
determinare tale valore15
4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre
operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale,
dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione,
operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.)15
4.24 Tabella 15

PREMESSA

Il presente documento informativo (il "Documento Informativo"), redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 114-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e 84-bis, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), nonché allo Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, ha ad oggetto il piano di Restricted Shares di Salvatore Ferragamo S.p.A. ("Salvatore Ferragamo" o la "Società") approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 novembre 2021 (il "Piano Restricted Shares" o il "Piano") e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci convocata in unica convocazione per il giorno 14 dicembre 2021.

In data 2 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine della Società e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 comma 3 c.c., ha approvato talune modifiche ai termini e alle condizioni del Piano e ha sottoposto le proposte di modifica del Piano all'approvazione dell'Assemblea ordinaria della Società convocata, in un'unica convocazione, per il giorno 26 aprile 2023, conformemente a quanto previsto dall'art. 114-bis del TUF. Per maggiori dettagli sulle motivazioni e contenuto di tali modifiche, si rinvia alla relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile.

Il Piano prevede l'assegnazione, ai termini e alle condizioni di seguito indicati, di Restricted Shares (le "Restricted Shares") della Società a favore dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale dott. Marco Gobbetti (il "Beneficiario"), per quanto afferente il relativo rapporto di lavoro dipendente.

Il Piano è volto a rafforzare l'allineamento di interessi tra il Beneficiario e tutti gli stakeholder del Gruppo, favorendone in particolare motivazione e fidelizzazione alla Società e al Gruppo.

Il Piano è da considerarsi di "particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 114-bis, comma 3, del TUF e dell'art. 84 bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società.

Le informazioni previste dallo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti che non sono contenute nel presente Documento Informativo saranno fornite in fase di attuazione del Piano ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Salvatore Ferragamo in via Tornabuoni n. 2, 50123 Firenze, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate SDIR-NIS, gestito da Teleborsa S.r.l., all'indirizzo internet e sul sito internet della Società all'indirizzo https://group.ferragamo.com/it/governance/assemblea-degliazionisti/2023.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento informativo, i termini sottoindicati hanno il seguente significato:

Amministratore
Delegato
e
Direttore
Generale
L'amministratore munito di deleghe gestorie nonché Direttore
Generale di Salvatore Ferragamo.
Assemblea L'assemblea degli azionisti di Salvatore Ferragamo.
Azioni Le azioni ordinarie di Salvatore Ferragamo.
Salvatore
Ferragamo
ovvero Società
Salvatore Ferragamo S.p.A., con sede legale in via Tornabuoni n. 2,
50123 Firenze, Italia, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Firenze 02175200480.
Beneficiario L'Amministratore Delegato e Direttore Generale.
Codice Civile Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto del 16 marzo
1942, n. 262.
Codice
di
Corporate
Governance
Il Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la
Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.
Collegio Sindacale Il collegio sindacale pro tempore della Società
Comitato
Remunerazioni
e
Nomine
Il comitato remunerazioni e nomine pro tempore della Società.
Consiglio
di
Amministrazione
Il consiglio di amministrazione pro tempore della Società.
Controllata/e Indistintamente,
ciascuna
delle
società
di
tempo
in
tempo
direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 2359
Codice Civile, dalla Società.
Documento
Informativo
Il presente documento informativo, redatto ai sensi e per gli effetti
dell'114-bis del TUF e dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento
Emittenti.
Gruppo La capogruppo Salvatore Ferragamo e le Controllate.
Periodo di Vesting Il periodo di 12 mesi compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di
ciascun anno, decorso il quale, una volta verificato il rispetto delle
condizioni di cui al Piano, le Restricted Shares saranno attribuite al
Beneficiario, fermo restando il periodo di lock-up previsto dal
Piano.
Piano Restricted Shares
ovvero Piano
Il "Piano Restricted Shares", descritto dal presente Documento
Informativo.
Politica
di
La politica di remunerazione di Salvatore Ferragamo di tempo in

Remunerazione tempo vigente.
Rapporto Il rapporto di lavoro subordinato in essere fra il Beneficiario e la
Società.
Regolamento del Piano Il regolamento che disciplina i termini e le condizioni del Piano,
elaborato e approvato dal Consiglio di Amministrazione, su
proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine e previo parere
favorevole del Collegio Sindacale
Regolamento Emittenti Il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14
maggio 1999.
Restricted Shares Le Azioni "restricted"
attribuite al
Beneficiario
nell'ambito del
Piano.
ROIC Il Risultato Netto del periodo (come risultante dal bilancio
consolidato annuale del Gruppo dell'anno di riferimento) diviso il
capitale investito netto adjusted medio (capitale netto adjusted
rappresentato dal capitale investito netto escludendo le attività
per
diritto
d'uso
e
quelle
classificate
tra
gli
investimenti
immobiliari).
TUF Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

1 I SOGGETTI DESTINATARI

1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate

Destinatario del Piano è l'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, dott. Marco Gobbetti (il "Beneficiario"), per quanto segnatamente afferente il relativo rapporto di lavoro dipendente.

1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente

Non applicabile.

1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del Piano appartenenti ai gruppi indicati al punto 1.3, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti

Non applicabile.

1.4 Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separata per le categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti

Non applicabile.

2 RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani

Il Piano, nel pieno rispetto della regolamentazione applicabile nonché in linea con la migliore prassi in materia (incluse le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance), è volto a rafforzare, nell'ambito del complessivo pacchetto retributivo del Beneficiario, l'allineamento di interessi con tutti gli stakeholder del Gruppo, favorendone in particolare motivazione e fidelizzazione alla Società e al Gruppo.

In considerazione e ai fini del perseguimento di tale obiettivo, il Piano avrà la durata specificata ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3. Tale arco temporale appare idoneo, peraltro, al conseguimento dei suddetti obiettivi perseguiti con il Piano.

Il Piano è coerente altresì con la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2023, sottoposta ad approvazione dell'Assemblea convocata in un'unica convocazione per il giorno 26 aprile 2023.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance, considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

Ai sensi del Piano, al Beneficiario verrà annualmente assegnato, all'inizio di ciascun anno del Piano, il diritto di maturare, gratuitamente, un numero di Restricted Shares corrispondente ad un controvalore monetario pari ad Euro 2.500.000 su base annua, determinato dividendo tale controvalore monetario per il valore medio delle Azioni (per tale intendendosi la media dei prezzi ufficiali delle Azioni sul mercato Euronext Milan) nei 30 giorni precedenti il 1° gennaio di ciascun anno.

Le Restricted Shares saranno poi attribuite al termine di un periodo di 12 mesi dal giorno dell'assegnazione del diritto, a condizione che:

  • (1) la Società abbia conseguito, nell'esercizio di riferimento, i seguenti obiettivi minimali (c.d. underpins):
    • a) livello dei ricavi complessivi a CER (current exchange rates) per l'esercizio di riferimento equivalente ad almeno il 70% di quello dell'esercizio precedente; e
    • b) ROIC del Gruppo a RER (reported exchange rates) di segno positivo per l'esercizio di riferimento (per ROIC si intende il risultato netto del periodo (come risultante dal bilancio consolidato annuale del Gruppo dell'anno di riferimento) diviso il capitale investito netto adjusted medio (capitale netto adjusted rappresentato dal capitale investito netto escludendo le attività per diritto d'uso e quelle classificate tra gli investimenti immobiliari);

(2) il Rapporto del Beneficiario sia ancora in essere al termine del Periodo di Vesting (fermo quanto previsto al paragrafo 4.8 che segue).

Le Restricted Shares, ove maturate, saranno assegnate al Beneficiario, tramite apposita comunicazione da parte della Società, al termine del Periodo di Vesting di ciascun ciclo.

L'assegnazione delle Restricted Shares sarà effettuata per il tramite di un intermediario autorizzato appositamente incaricato dalla Società, il quale potrà ricevere istruzioni da parte del Beneficiario di:

  • a) vendere immediatamente sul mercato un numero massimo di Restricted Shares corrispondente all'importo minimo sufficiente a soddisfare l'imposta sul reddito delle persone fisiche (l'IRPEF) gravante sull'assegnazione delle Restricted Shares, secondo l'aliquota applicabile al momento dell'assegnazione stessa e, quindi, versare il corrispettivo incassato per la cessione delle Restricted Shares direttamente alla Società affinché possa adempiere ai propri obblighi di sostituto d'imposta (il "Sell to Cover");
  • b) immettere in deposito le rimanenti Restricted Shares su un conto titoli intestato al Beneficiario, ove rimarranno rubricate sino alla scadenza del periodo di lock-up di cui infra; e
  • c) trasferire su un diverso conto titoli intestato al Beneficiario stesso, e/o vendere sul mercato (a richiesta del Beneficiario), le Restricted Shares (in tutto o in parte), purché successivamente alla scadenza del periodo di lock-up di cui infra.

Una volta attribuite, le Restricted Shares saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità – i.e. lock-up - di 12 mesi, a far tempo dalla data di attribuzione (fermo restando, ovviamente, il meccanismo di Sell to Cover). Il vincolo di lock-up permarrà anche in ipotesi di cessazione del Rapporto, per qualunque ragione intervenuta, ad eccezione solo di morte o invalidità totale e permanente che comporti la cessazione del Rapporto.

Per una descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del Rapporto si rinvia al successivo Paragrafo 4.8.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Il controvalore monetario annuo delle Restricted Shares assegnate all'Amministratore Delegato e Direttore Generale è pari ad Euro 2.500.000,00 su base annua. Tale controvalore monetario sarà quindi convertito, all'inizio di ciascun anno del Piano, in Restricted Shares che saranno attribuite all'Amministratore Delegato e Direttore Generale al termine di ciascun anno del medesimo (alle condizioni di cui al paragrafo 2.2. che precede).

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile, in quanto il Piano non prevede il ricorso a tali strumenti finanziari.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del piano

Non applicabile, in quanto non vi sono significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che incidano sulla definizione del Piano.

2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Non applicabile, il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3 ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del piano

Il Piano è stato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 14 dicembre 2021. L'Assemblea ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del Piano, secondo quanto previsto dal documento informativo, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di apportare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per l'adeguamento a sopravvenienti disposizioni normative o raccomandazioni di autorità, predisporre il regolamento del piano, individuare ulteriori beneficiari del piano, predisporre tutte le comunicazioni del caso a favore dei Beneficiari e compiere ogni adempimento di legge, anche a carattere pubblicitario.

L'Assemblea convocata, in unica convocazione, per il 26 aprile 2023 sarà chiamata a deliberare, oltre all'approvazione delle modifiche al Piano (già riflesse nel presente Documento Informativo), impregiudicati i poteri attribuiti con delibera dell'Assemblea del 14 dicembre 2021, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega di ogni potere necessario e/o opportuno per dare completa ed integrale attuazione ed esecuzione al Piano ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) predisporre e finalizzare il regolamento contenente i termini e condizioni del Piano Restricted Shares; (ii) esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal Piano e assumere le relative determinazioni; (iii) apportare ai termini e condizioni del Piano (e al presente regolamento) e alle lettere di partecipazione, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea, tutte le modifiche e integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in conseguenza di fattori suscettibili di influire sulle Azioni, sulla Società e/o sul Gruppo e/o sul Piano e/o sugli obiettivi (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, operazioni straordinarie e riorganizzazioni riguardanti il Gruppo, operazioni sul capitale, modifiche normative o regolamentari o del Codice di Corporate Governance, modifiche delle politiche di remunerazione o al perimetro di Gruppo, offerte pubbliche di acquisto o di scambio ovvero cambi di controllo, compliance con specifiche normative di settore o straniere applicabili a singole società del Gruppo, variazioni materiali nelle condizioni macroeconomiche o di politica monetaria internazionale), al fine di mantenere invariati, discrezionalmente e comunque nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano nonché al fine di garantire il costante rispetto della normativa (anche regolamentare) tempo per tempo applicabile; e (iv) compiere qualsiasi atto necessario e/o opportuno per finalizzare ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano e dare concreta attuazione al Piano, ivi incluso l'adempimento dei relativi obblighi informativi nei confronti di Consob e del mercato, nonché, in generale, dare esecuzione alle delibere.

3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza

Il Consiglio di Amministrazione è il soggetto incaricato per l'amministrazione del Piano.

Nei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi delle funzioni aziendali per gli aspetti di loro competenza e delegare i propri poteri a terzi (ivi incluso al Comitato Remunerazioni e Nomine o a consiglieri di amministrazione diversi dall'Amministratore Delegato – Direttore Generale) al fine di porre in essere le attività funzionali a dare concreta attuazione del Piano, inclusa, tra le altre cose, la trasmissione al Beneficiario della lettera di assegnazione e adesione al Piano.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

Ferme restando le disposizioni previste nel contratto individuale del Beneficiario, il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Piano, al relativo regolamento di successiva emanazione e alle lettere di partecipazione, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea, tutte le modifiche e integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in conseguenza di fattori suscettibili di influire sulle Azioni, sulla Società e/o sul Gruppo e/o sul Piano e/o sugli obiettivi (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, operazioni straordinarie e riorganizzazioni riguardanti il Gruppo, operazioni sul capitale, modifiche normative e regolamentari, modifiche delle politiche di remunerazione o al perimetro di Gruppo, offerte pubbliche di acquisto o di scambio ovvero cambi di controllo, compliance con specifiche normative di settore o straniere applicabili a singole società del Gruppo, variazioni materiali nelle condizioni macroeconomiche o di politica monetaria internazionale), al fine di mantenere invariati, discrezionalmente e comunque nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani (ad esempio: assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie)

L'attribuzione gratuita di Restricted Shares in esecuzione del Piano avverrà impiegando Azioni proprie rivenienti da acquisti autorizzati dall'Assemblea, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Le caratteristiche del Piano sono state determinate collegialmente dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il Comitato Remunerazioni e Nomine è stato coinvolto nelle varie fasi di predisposizione del Piano. L'Amministratore Delegato e Direttore Generale non ha concorso, né concorrerà all'assunzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento al presente Piano.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

Il Comitato Remunerazioni e Nomine, nella seduta del 4 novembre 2021, ha esaminato il Piano, dando il suo parere positivo, e deliberato di sottoporre lo stesso all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione svoltasi in data 9 novembre 2021, con il parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine e del Collegio Sindacale, ha deliberato di approvare la proposta di Piano e di sottoporre la stessa all'approvazione dell'Assemblea convocata, in unica convocazione, per il 14 dicembre 2021.

Le modifiche al Piano (già riflesse nel presente Documento Informativo) sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 2 marzo 2023, previo parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine riunitosi in data 24 febbraio 2023 e del Collegio Sindacale, e saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea convocata, in unica convocazione, per il 26 aprile 2023.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione

Il Piano è stato approvato dall'Assemblea convocata, in unica convocazione, per il 14 dicembre 2021. Le modifiche al Piano di cui al presente Documento Informativo saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea convocata, in unica convocazione, per il 26 aprile 2023.

La maturazione e attribuzione delle Restricted Shares è subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli obiettivi minimali (di cui al Paragrafo 2.2) al termine del Periodo di Vesting, sentito per quanto di competenza il Comitato Remunerazioni e Nomine.

3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Il prezzo di mercato delle Azioni in data 24 febbraio 2023 (i.e., alla data in cui il Comitato Remunerazioni e Nomine ha approvato le proposte di modifica del Piano) è pari a Euro 17,58.

Il prezzo di mercato delle Azioni in data 2 marzo 2023 (i.e., alla data di approvazione delle modifiche del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione) è pari a Euro 18,45.

Le informazioni non disponibili alla data del presente documento saranno fornite ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: (a) non già pubblicate ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero (b) già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato

L'intera esecuzione del Piano si svolgerà nel pieno rispetto degli obblighi informativi gravanti sulla Società, in modo da assicurare trasparenza e parità di informazione al mercato, nonché nel rispetto delle procedure adottate dalla Società, anche in materia di market abuse e gestione di informazioni privilegiate. In ogni caso si ricorda che il Beneficiario, in quanto amministratore esecutivo, è già soggetto ai presidi previsti dalla normativa, anche regolamentare, in materia di internal dealing che impongono di comunicare tempestivamente alla Società ogni operazione effettuata sulle Azioni nonché di astenersi dall'effettuare una qualsiasi operazione sulle Azioni nei periodi che precedono la pubblicazione dei dati contabili periodici (c.d. closed period).

4 CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (cd. assegnazione di restricted stock); dell'incremento di valore di tali strumenti (cd. phantom stock); di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (cd. option grant) con regolamento per consegna fisica (cd. stock option) o per contanti sulla base di un differenziale (cd. stock appreciation right)

Il Piano prevede l'attribuzione gratuita di un numero di Restricted Shares da determinarsi sulla base di un controvalore monetario come indicato al precedente Paragrafo 2.2. Le Restricted Shares verranno attribuite al Beneficiario al termine di un periodo di 12 mesi dal giorno dell'assegnazione del diritto, subordinatamente alla sussistenza a tale data del Rapporto, nonché al conseguimento, nell'esercizio di riferimento, degli obiettivi minimali (c.d. underpins) di cui al Paragrafo 2.2 che precede.

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

Il Piano prevede un Periodo di Vesting annuale a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno (per l'esercizio 2023, dal 1° gennaio 2023). Una volta definitivamente attribuite, le Restricted Shares saranno comunque soggette ad un periodo di lock-up di 12 mesi decorrente dal 1° gennaio di ogni anno successivo. Ciascun ciclo del Piano ha durata annuale.

4.3 Termine del piano

In considerazione di quanto illustrato al Paragrafo 4.2 che precede, il Piano deve considerarsi previsto a tempo indeterminato.

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Con riferimento al numero di Restricted Shares assegnabili annualmente all'Amministratore Delegato e Direttore Generale si rinvia al Paragrafo 2.2.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati

Si rinvia al precedente Paragrafo 2.2.

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni ovvero sugli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

I diritti a maturare Restricted Shares saranno attribuiti al Beneficiario a titolo personale e non potranno essere ceduti né altrimenti trasferiti per atto tra vivi, né essere assoggettati a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo, intendendosi per atto di trasferimento ogni e qualunque negozio con il quale si ottenga, direttamente o indirettamente, l'effetto di cedere a terzi i diritti, inclusi gli atti a titolo gratuito, le permute e i conferimenti; essi non daranno diritti al pagamento di alcun rendimento, ad alcun titolo. Qualsiasi tentata vendita, cessione, assoggettamento a vincoli o trasferimento effettuato in violazione del divieto di cui sopra, nonché l'effettuazione di operazioni di hedging sui diritti da parte del Beneficiario prima dell'assegnazione delle Restricted Shares dovrà considerarsi illegittima e priva di effetti nei confronti della Società e, comunque, comporterà automaticamente la perdita di ogni diritto connesso e/o relativo al Piano.

Le Restricted Shares, una volta attribuite al Beneficiario, saranno soggette ad un lock-up di 12 mesi dal termine del Periodo di Vesting (fermo restando il meccanismo di Sell to Cover) e, pertanto, non potranno essere trasferite per atto tra vivi né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo. Il vincolo di lock-up permarrà anche in ipotesi di cessazione del Rapporto, per qualunque ragione intervenuta, ad eccezione solo di morte o invalidità totale e permanente che comporti la cessazione del Rapporto.

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

Si veda il precedente Paragrafo 4.6.

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

Le Restricted Shares potranno essere riconosciute al Beneficiario a condizione che al termine del Periodo di Vesting il Rapporto sia ancora in essere (salva diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata, anche in relazione alle ragioni della cessazione del Rapporto, del Comitato Remunerazioni e Nomine).

Il Piano prevede che l'Amministratore Delegato e Direttore Generale:

  • a) in caso di cessazione del Rapporto in ipotesi di good leaver (e, dunque, in caso di recesso ad iniziativa della Società in assenza di giusta causa ovvero in caso di recesso ad iniziativa dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale per giusta causa), mantenga il diritto a ricevere le Restricted Shares come se i relativi requisiti per ottenerli fossero stati totalmente raggiunti a target ma pro rata temporis, tenendo conto della data di effettiva cessazione del Rapporto, conservando, inoltre, le Restricted Shares assegnate e vestite;
  • b) in caso di cessazione del Rapporto in ipotesi di disallineamento strategico, morte o invalidità, mantenga il diritto a ricevere dalla Società le Restricted Shares ricalcolate pro rata temporis, tenendo conto della data di effettiva cessazione del Rapporto, conservando, inoltre, le Restricted Shares assegnate e vestite;
  • c) in caso di cessazione del Rapporto in ipotesi di bad leaver (e, dunque, in caso di recesso ad iniziativa della Società in presenza di giusta causa ovvero in caso di dimissioni volontarie), perda ogni diritto in relazione alle Restricted Shares non ancora maturate e corrisposte.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani

Salvo quanto indicato in altri Paragrafi del presente Documento Informativo, non sono previste altre cause di annullamento del Piano.

4.10Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile; i beneficiari del riscatto, indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Il Piano non prevede clausole di riscatto da parte della Società.

Fermo restando quanto di tempo in tempo previsto dalle politiche di remunerazione della Società, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di ottenere (in tutto o in parte) la revoca dei diritti e/o la restituzione delle Restricted Shares nella titolarità del Beneficiario (incluse le Restricted Shares su cui gravasse l'impegno di lock-up), con conseguente definitiva estinzione di ogni diritto da quest'ultimo vantato al riguardo, ove il Beneficiario risulti responsabile, con dolo, di violazioni di leggi e/o regolamenti e/o del Codice Etico qualora ciò comporti la cessazione del Rapporto. Tale diritto potrà essere esercitato dalla Società entro e non oltre 3 (tre) anni dalla assegnazione delle Restricted Shares.

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del Codice Civile

Non applicabile. Non è prevista la concessione di prestiti o agevolazioni per l'acquisto delle Restricted Shares in quanto esse sono assegnate in forma gratuita.

4.12 Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano

Si rinvia ai Paragrafi 2.2 e 4.4. L'onere atteso per la Società non è allo stato determinabile.

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

Visto l'utilizzo di Azioni proprie, non sono previsti effetti diluitivi sul capitale.

4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Non è previsto alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

4.15Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile.

4.16Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Non applicabile.

4.17 Scadenza delle opzioni

Non applicabile.

4.18Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out)

Non applicabile.

4.19 Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero modalità e criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value); e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio ( ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.)

Non applicabile.

4.20Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza

Non applicabile.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari

Non applicabile.

4.22Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti finanziari sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.)

Si veda il paragrafo 3.3.

4.24 Tabella

Le informazioni di cui alla tabella allegata saranno di volta in volta aggiornate, in fase di attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti.

Le informazioni di cui alla Sezione 1, Quadro 1, della Tabella n. 1 di cui allo Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, nonché all'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, con riferimento ai piani di incentivazione in essere, sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo https://group.ferragamo.com.

ALLEGATO 1

Tabella predisposta in conformità alla Sezione 2, Quadro 2, della Tabella n. 1 di cui allo Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti

Piano Restricted Shares
Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione del Consiglio di Amministrazione di proposta per l'Assemblea
Nome e Carica Data della Tipologia degli Numero di Data di Eventuale Prezzo di Periodo di vesting
cognome o
categoria
(da indicare solo per i
soggetti riportati
delibera
assembleare
strumenti finanziari strumenti
finanziari
assegnazione prezzo di
acquisto
mercato
nominativamente) degli
strumenti
all'assegnazione
Marco
Gobbetti
Amministratore
Delegato e Direttore
Generale
14 dicembre
2021
Azioni ordinarie
della società
(Restricted Shares)
114.766 1° gennaio 2022 [N/A] 21,7835 Annuale
26 aprile 2023 [….] [1° gennaio
2023]
[N/A] [….] Annuale

DOCUMENTO INFORMATIVO (redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti)

RELATIVO

AL PIANO RESTRICTED SHARES riservato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 9 novembre 20212 marzo 2023

INDICE

PREMESSA 4
DEFINIZIONI 5
1 I SOGGETTI DESTINATARI
7
1.1
Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del
consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle
società da questa direttamente o indirettamente controllate
1.2
Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o
controllate di tale emittente
1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del Piano appartenenti ai gruppi indicati al punto
1.3, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti
7
1.4
Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separata per le categorie indicate al punto 1.4,
lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti
2 RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO 7
2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani 7
2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance, considerati ai fini dell'attribuzione dei
piani basati su strumenti finanziari
87
2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero
i criteri per la sua determinazione
8
2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari
non emessi dall'emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o controllanti o società terze
rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati
regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile
8
2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla
definizione del piano
8
2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei
lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
98
3 ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI
98
3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine
dell'attuazione del piano
98
3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza 9
3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli
obiettivi di base
9
3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli
strumenti finanziari sui quali sono basati i piani
9
3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei piani; eventuale
ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati
9
3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo
competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale
comitato per la remunerazione
10
3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte
dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto
organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione
10
3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se
negoziati nei mercati regolamentati
10
3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e
secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di
assegnazione degli strumenti in attuazione del piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta
assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la
diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014; ad
esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: (a) non già pubblicate ed idonee ad influenzare
positivamente le quotazioni di mercato, ovvero (b) già pubblicate ed idonee ad influenzare
negativamente le quotazioni di mercato
10
4 CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI
10

4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (cd. assegnazione di restricted stock); dell'incremento di valore di tali strumenti (cd. phantom stock); di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (cd. option grant) con regolamento per consegna fisica (cd. stock option) o per contanti sulla base di un differenziale (cd. stock appreciation right) 10

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli
previsti
11
4.3 Termine del piano
11
4.4 Massimo numero di strumenti finanziari anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in
relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie
11
4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è
subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di
performance; descrizione di tali condizioni e risultati
11
4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni ovvero sugli strumenti finanziari
rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o
vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi
11
4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i
destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita
degli strumenti finanziari assegnati anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari
rivenienti dall'esercizio di tali opzioni
11
4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro
1112
4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani
12
4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti
finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile; i beneficiari del
riscatto, indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; effetti della
cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto
12
4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi
dell'art. 2358 del Codice Civile
12
4.12 Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come
determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a
ciascuno strumento del piano
12
4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso
12
4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali
12
4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una
compiuta valutazione del valore a loro attribuibile
12
4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione
1213
4.17 Scadenza delle opzioni
1213
4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio
(ad esempio clausole di knock-in e knock-out)
1213
4.19 Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero modalità e criteri per la sua determinazione, con particolare
riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di
mercato (c.d. fair market value); e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a
riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio
1213
4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al
punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza
1213
4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di
soggetti destinatari
13
4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati
regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti finanziari sottostanti o i criteri per
determinare tale valore
13
4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre
operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale,
dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione,
operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.)
13
4.24 Tabella
13

PREMESSA

Il presente documento informativo (il "Documento Informativo"), redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 114-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e 84-bis, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), nonché allo Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, ha ad oggetto il piano di Restricted Shares di Salvatore Ferragamo S.p.A. ("Salvatore Ferragamo" o la "Società") approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 novembre 2021 (il "Piano Restricted Shares" o il "Piano") e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci convocata presso la sede legale della Società, in via Tornabuoni n. 2, 50123 Firenze, in unica convocazione per il giorno 14 dicembre 2021.

In data 2 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine della Società e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 comma 3 c.c., ha approvato talune modifiche ai termini e alle condizioni del Piano e ha sottoposto le proposte di modifica del Piano all'approvazione dell'Assemblea ordinaria della Società convocata, in un'unica convocazione, per il giorno 26 aprile 2023, conformemente a quanto previsto dall'art. 114-bis del TUF. Per maggiori dettagli sulle motivazioni e contenuto di tali modifiche, si rinvia alla relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile.

Il Piano prevede l'assegnazione, ai termini e alle condizioni di seguito indicati, di Restricted Shares (le "Restricted Shares") della Società a favore dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché di eventuali ulteriori beneficiari che potranno essere in futuro individuati dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del management del Gruppo Ferragamo, dott. Marco Gobbetti (gliil "Ulteriori Beneficiari" e, congiuntamente all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, i "BeneficiariBeneficiario").

Il Piano è volto a rafforzare l'allineamento di interessi tra il managementBeneficiario e tutti gli stakeholder del Gruppo Ferragamo, favorendone in particolare motivazione e fidelizzazione alla Società e al Gruppo Ferragamo.

Il Piano è da considerarsi di "particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 114-bis, comma 3, del TUF e dell'art. 84 bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto anche all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di estenderne l'applicazione a dirigenti, anche con responsabilità strategiche della Società ovvero ad amministratori di società Controllate.

Le informazioni previste dallo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti che non sono contenute nel presente Documento Informativo saranno fornite in fase di attuazione del Piano ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Salvatore Ferragamo in via Tornabuoni n. 2, 50123 Firenze, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate SDIR-NIS, gestito da BIt Market Services, all'indirizzo internet e sul sito internet della Società all'indirizzo www.group.ferragamo.com, sezione Assemblea degli Azionisti 2021 nonché GovernanceCorporate Governance – Remunerazioni[…].

DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento informativo, i termini sotto indicati hanno il seguente significato:

Amministratore Delegato e Direttore Generale

L'amministratore munito di deleghe gestorie nonché Direttore Generale di Salvatore Ferragamo, dott. Marco Gobbetti..

Assemblea L'assemblea degli azionisti di Salvatore Ferragamo.

Azioni Le azioni ordinarie di Salvatore Ferragamo.

Salvatore Ferragamo ovvero Società

Salvatore Ferragamo S.p.A., con sede legale in via Tornabuoni n. 2, 50123 Firenze, Italia, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 02175200480.

Beneficiari Congiuntamente, lBeneficiario L'Amministratore Delegato e Direttore Generale e gli Ulteriori Beneficiari.

Codice Civile Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262.

Codice di Corporate Governance

Comitato Remunerazioni e Nomine

Consiglio di Amministrazione

Il Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Collegio Sindacale Il collegio sindacale pro tempore della Società

Comitato Remunerazioni e Nomine Il comitato remunerazioni e nomine pro tempore della Società.

Consiglio di Amministrazione Il consiglio di amministrazione pro tempore della Società.

Controllata/e Indistintamente, ciascuna delle società di tempo in tempo direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, dalla Società, le quali abbiano in essere un Rapporto con uno o più Beneficiari.

Data del Documento Informativo

La data di pubblicazione del Documento Informativo, i.e. 12 novembre 2021.

Data di Approvazione La data di approvazione del Piano da parte dell'Assemblea.

Documento Informativo

Il presente documento informativo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'114-bis del TUF e dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti.

Gruppo Ferragamo La capogruppo Salvatore Ferragamo e le Controllate.

Periodo di Vesting Il periodo di 12 mesi decorrente dal giorno dell'assegnazione del

diritto a maturare le Restricted Sharescompreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno, decorso il quale, una volta verificato il rispetto delle condizioni di cui al Piano, le AzioniRestricted Shares saranno attribuite aial Beneficiario, fermo restando il periodo di lock-up previsto dal Piano.

Piano Restricted Shares ovvero Piano Il "Piano Restricted Shares", descritto dal presente Documento Informativo.

Politica di Remunerazione

Il "Piano Restricted Shares", la cui adozione, ai sensi dell'art. 114- bis del TUF, è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea convocata per il giorno 14 dicembre 2021. La politica di remunerazione di Salvatore Ferragamo di tempo in tempo vigente.

Rapporto Il rapporto di amministrazione e/o di lavoro e/o collaborazionesubordinato in essere fra ciascunil Beneficiario e la Società ovvero una Controllata, a seconda del caso.

Regolamento del Piano

Regolamento Emittenti

Il regolamento che disciplina i termini e le condizioni del Piano e che sarà, elaborato e approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la RemunerazioneRemunerazioni e Nomine e previo parere favorevole del Collegio Sindacale della Società, dopo l'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea.

Regolamento Emittenti Il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Restricted Shares Le Azioni "restricted" attribuite aial Beneficiario nell'ambito del Piano.

ROIC Il rRisultato nNetto del Gruppo Ferragamoperiodo (come risultante neldal bilancio consolidato annuale dell'anno di riferimento) diviso il capitale investito netto mediodel Gruppo dell'anno di riferimento) diviso il capitale investito netto adjusted medio (capitale netto adjusted rappresentato dal capitale investito netto escludendo le attività per diritto d'uso e quelle classificate tra gli investimenti immobiliari).

TUF Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

Ulteriori Beneficiari
insindacabile
Gli eventuali ulteriori beneficiari del Piano individuati a
giudizio del Consiglio di Amministrazione tra il
management della Società e del Gruppo
Ferragamo.
WACC Il Weighted Average Cost of Capital del Gruppo
Ferragamo,
come
risultante
nel
bilancio
consolidato annuale dell'anno di riferimento ai fini
dell'impairment test sull'avviamento.

1 I SOGGETTI DESTINATARI

1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate

Alla data del Documento Informativo, destinatarioDestinatario del Piano è il futuro l'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, dott. Marco Gobbetti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà successivamente individuare Ulteriori Beneficiari, a proprio insindacabile giudizio, tra coloro che ricoprono e ricopriranno il ruolo di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e di Controllate. L'indicazione nominativa degli Ulteriori Beneficiari eventualmente individuati dal Consiglio

di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, nonché le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti. (il "Beneficiario").

1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente

Gli eventuali Ulteriori Beneficiari del Piano potranno essere individuati fra i dipendenti e/o i collaboratori che ricoprono posizioni di rilievo nell'ambito del Gruppo Ferragamo, capaci di fornire un contributo alla realizzazione delle strategie di lungo termine della Società, anche appartenenti alla categoria dei dirigenti con responsabilità strategica.Non applicabile.

L'indicazione puntuale delle categorie di Ulteriori Beneficiari che saranno eventualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione, nonché le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84- bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del Piano appartenenti ai gruppi indicati al punto 1.3, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti

Tra i Beneficiari del Piano figura l'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società.Non applicabile.

Allo stato non è previsto – salvo diverse future determinazioni del Consiglio di Amministrazione – che tra i Beneficiari del Piano figurino soggetti che appartengono ai gruppi indicati al punto 1.3, lettere b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti.

Ad ogni modo, l'indicazione nominativa degli Ulteriori Beneficiari appartenenti a tali categorie che dovessero essere individuati dal Consiglio di Amministrazione, nonché le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

1.4 Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separata per le categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti

Tra gli eventuali ulteriori Beneficiari potranno figurare anche dirigenti con responsabilità strategiche. Non sono previsti invece Beneficiari per cui vengano previste caratteristiche differenziate del PianoNon applicabile.

Ad ogni modo, l'indicazione nominativa degli Ulteriori Beneficiari appartenenti a tali categorie che dovessero essere individuati dal Consiglio di Amministrazione, nonché le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

2 RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani

Il Piano, nel pieno rispetto della regolamentazione applicabile nonché in linea con la migliore prassi in materia (incluse le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance), è volto a rafforzare, nell'ambito del

complessivo pacchetto retributivo deil Beneficiario, l'allineamento di interessi con tutti gli stakeholder del Gruppo Ferragamo, favorendone in particolare motivazione e fidelizzazione alla Società e al Gruppo Ferragamo.

In considerazione e ai fini del perseguimento di tale obiettivo, il Piano avrà la durata specificata ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3. Tale arco temporale appare idoneo, peraltro, al conseguimento dei suddetti obiettivi perseguiti con il Piano.

Il Piano è coerente altresì con la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2021, così come oggetto di aggiornamento e modifica2023, sottoposta ad approvazione dell'Assemblea convocata in un'unica convocazione per il giorno 14 dicembre 202126 aprile 2023.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance, considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

Ai sensi del Piano, aial Beneficiario verrà annualmente assegnato, all'inizio di ciascun anno del Piano, il diritto di maturare, gratuitamente, un numero di Restricted Shares corrispondente ad un controvalore monetario pari ad Euro 2.500.000 su base annua, determinato dai competenti organi sociali (fatto salvo quanto di seguito indicato per l'Amministratore Delegato e Direttore Generale) e dividendo tale controvalore monetario per il valore medio delle Azioni (per tale intendendosi la media dei prezzi ufficiali delle Azioni sul mercato Euronext Milan) nei 30 giorni precedenti l'assegnazione del dirittoil 1° gennaio di ciascun anno. Le Restricted Shares saranno poi attribuite al termine di un periodo di 12 mesi dal giorno dell'assegnazione del diritto, a condizione che:

  • (1) la Società abbia conseguito, nell'esercizio di riferimento, i seguenti obiettivi minimali (c.d. underpins):
    • a) livello dei ricavi complessivi a CER (current exchange rates) per l'esercizio di riferimento equivalente ad almeno il 70% di quello dell'esercizio precedente; e
    • b) livello del ROIC del Gruppo Ferragamo a RER (reported exchange rates) di segno positivo per l'esercizio di riferimento superiore al WACC del Gruppo(per ROIC si intende il risultato netto del periodo (come risultante dal bilancio consolidato annuale del Gruppo dell'anno di riferimento) diviso il capitale investito netto adjusted medio (capitale netto adjusted rappresentato dal capitale investito netto escludendo le attività per diritto d'uso e quelle classificate tra gli investimenti immobiliari);
  • (2) il Rapporto del Beneficiario sia ancora in essere alla data di attribuzioneal termine del Periodo di Vesting (fermo quanto previsto al paragrafo 4.8 che segue).

Le Restricted Shares, ove maturate, saranno assegnate al Beneficiario, tramite apposita comunicazione da parte della Società, al termine del Periodo di Vesting di ciascun ciclo.

L'assegnazione delle Restricted Shares sarà effettuata per il tramite di un intermediario autorizzato appositamente incaricato dalla Società, il quale potrà ricevere istruzioni da parte del Beneficiario di:

  • a) vendere immediatamente sul mercato un numero massimo di Restricted Shares corrispondente all'importo minimo sufficiente a soddisfare l'imposta sul reddito delle persone fisiche (l'IRPEF) gravante sull'assegnazione delle Restricted Shares, secondo l'aliquota applicabile al momento dell'assegnazione stessa e, quindi, versare il corrispettivo incassato per la cessione delle Restricted Shares direttamente alla Società affinché possa adempiere ai propri obblighi di sostituto d'imposta (il "Sell to Cover");
  • b) immettere in deposito le rimanenti Restricted Shares su un conto titoli intestato al Beneficiario, ove rimarranno rubricate sino alla scadenza del periodo di lock-up di cui infra; e
  • c) trasferire su un diverso conto titoli intestato al Beneficiario stesso, e/o vendere sul mercato (a richiesta del Beneficiario), le Restricted Shares (in tutto o in parte), purché successivamente alla scadenza del periodo di lock-up di cui infra.

Una volta attribuite, le Restricted Shares saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità –– i.e. lock-up - di 12 mesi, a far tempo dalla data di attribuzione (fermo restando, ovviamente, il meccanismo di Sell to Cover). Il beneficio oggetto del Piano sarà soggetto ai meccanismi di correzione ex post previsti dalle Politiche di Remunerazione della Società (ivi incluse le clausole di claw back, riferite a eventuali condotte imputabili ai Beneficiari a titolo di dolo).

All'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Marco Gobbetti, verrà annualmente assegnato, all'inizio di ciascun anno del Piano, il diritto di maturare, gratuitamente, un numero di Restricted Shares corrispondente ad un controvalore monetario pari ad Euro 2.500.000. Per il solo primo anno, e cioè sino al 31 dicembre 2022, l'attribuzione delle Restricted Shares avverrà a prescindere dalla condizione del rispetto, da parte della Società, degli obiettivi minimali (c.d. underpins).vincolo di lock-up permarrà anche in

ipotesi di cessazione del Rapporto, per qualunque ragione intervenuta, ad eccezione solo di morte o invalidità totale e permanente che comporti la cessazione del Rapporto.

Per una descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del Rapporto si rinvia al successivo Paragrafo 4.8.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Il controvalore monetario annuo delle Restricted Shares assegnate all'Amministratore Delegato e Direttore Generale è pari ad Euro 2.500.000,00 lordisu base annua. Tale controvalore monetario sarà quindi convertito, all'inizio di ciascun anno del Piano, in AzioniRestricted Shares che saranno attribuite all'Amministratore Delegato e Direttore Generale al termine di ciascun anno del medesimo (alle condizioni di cui al paragrafo 2.2. che precede).

Il controvalore monetario annuo previsto per gli eventuali Ulteriori Beneficiari sarà stabilito tempo per tempo dai competenti organi della Società.

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile, in quanto il Piano non prevede il ricorso a tali strumenti finanziari.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del piano

Non applicabile, in quanto non vi sono significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che incidano sulla definizione del Piano.

2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Non applicabile, il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3 ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del piano

InIl Piano è stato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 9 novembre14 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,. L'Assemblea ha altresì deliberato di sottoporre all'Assemblea l'approvazione del Pianoconferire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del Piano, secondo quanto previsto dal documento informativo, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di apportare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per l'adeguamento a sopravvenienti disposizioni normative o raccomandazioni di autorità, predisporre il regolamento del piano, individuare ulteriori beneficiari del piano, predisporre tutte le comunicazioni del caso a favore dei Beneficiari e compiere ogni adempimento di legge, anche a carattere pubblicitario.

L'Assemblea convocata, in unica convocazione, per il giorno 14 dicembre 202126 aprile 2023 sarà chiamata a deliberare, oltre all'approvazione deldelle modifiche al Piano (già riflesse nel presente Documento Informativo), impregiudicati i poteri attribuiti con delibera dell'Assemblea del 14 dicembre 2021, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più dei suoi membri, di ogni potere necessario e/o opportuno per implementare il Piano. Nello specifico, a valle dell'approvazione assembleare del Piano, ildare completa ed integrale attuazione ed esecuzione al Piano ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) predisporre e finalizzare il regolamento contenente i termini e condizioni del Piano Restricted Shares; (ii) esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione provvederà all'approvazione del Regolamento del Piano.

Ledal Piano e assumere le relative determinazioni; (iii) apportare ai termini e condizioni del Piano (e al presente regolamento) e alle lettere di partecipazione, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea, tutte le modifiche e integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in conseguenza di fattori suscettibili di influire sulle Azioni attribuibili ai Beneficiari del Piano rinverranno, in tutto o in parte (i) dalla provvista di azioni proprie eventualmente acquistate dalla Società in esecuzione delle autorizzazioni rilasciate dall'Assemblea ovvero, ove necessario, di ulteriori autorizzazioni assembleari da rilasciarsi ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, sulla Società e/o sul Gruppo e/o sul Piano e/o sugli obiettivi (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, operazioni straordinarie e riorganizzazioni riguardanti il Gruppo operazioni sul capitale, modifiche normative o regolamentari o del Codice di Corporate Governance, modifiche delle politiche di remunerazione o al perimetro di Gruppo, offerte pubbliche di acquisto o di scambio ovvero cambi di controllo, compliance con specifiche normative di settore o straniere applicabili a singole società del Gruppo, variazioni materiali nelle condizioni macroeconomiche o di politica monetaria internazionale), al fine di mantenere invariati, discrezionalmente e comunque nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano nonché al fine di garantire il costante rispetto della normativa (anche regolamentare) tempo per tempo applicabile; e (iiiv) da eventuali appositi aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2349 comma 1 del Codice Civilecompiere qualsiasi atto necessario e/o opportuno per finalizzare ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano e dare concreta attuazione al Piano, ivi incluso l'adempimento dei relativi obblighi informativi nei confronti di Consob e del mercato, nonché, in generale, dare esecuzione alle delibere.

3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza

Il Consiglio di Amministrazione è il soggetto incaricato per l'amministrazione del Piano. Nei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire mandato al Presidente (quanto alla posizione dellavvalersi delle funzioni aziendali per gli aspetti di loro competenza e delegare i propri poteri a terzi (ivi incluso al Comitato Remunerazioni e Nomine o a consiglieri di amministrazione diversi dall'Amministratore Delegato e– Direttore Generale) e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale (quanto alla posizione degli Ulteriori Beneficiari) al fine di porre in essere le attività funzionali a dare esecuzione alconcreta attuazione del Piano, inclusa, tra le altre cose, la trasmissione ai Beneficiarial Beneficiario della lettera di assegnazione e adesione al Piano.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

IlFerme restando le disposizioni previste nel contratto individuale del Beneficiario, il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Piano, al relativo regolamento di successiva emanazione e alle lettere di partecipazione, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea, tutte le modifiche e integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in conseguenza di fattori suscettibili di influire sulle Azioni, sulla Società e/o sul Gruppo Ferragamo e/o sul Piano e/o sugli obiettivi (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, operazioni straordinarie e riorganizzazioni riguardanti il Gruppo Ferragamo, operazioni sul capitale, modifiche normative e regolamentari, modifiche delle politiche di remunerazione o al perimetro di gGruppo, offerte pubbliche di acquisto o di scambio ovvero cambi di controllo, compliance con specifiche normative di settore o straniere applicabili a singole società del Gruppo Salvatore Ferragamo, variazioni materiali nelle condizioni macroeconomiche o di politica monetaria internazionale), al fine di mantenere invariati, discrezionalmente e comunque nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani

L'attribuzione gratuita di Restricted Shares in esecuzione del Piano avverrà impiegando Azioni proprie rivenienti da acquisti autorizzati dall'Assemblea, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e/o da eventuali appositi aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2349 comma 1 del Codice Civile..

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Le caratteristiche del Piano sono state determinate collegialmente dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il Comitato Remunerazioni e Nomine è stato coinvolto nelle varie fasi di predisposizione del Piano. L'Amministratore Delegato e Direttore Generale non ha concorso, né concorrerà all'assunzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento al presente Piano.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

Il Comitato per la RemunerazioneRemunerazioni e Nomine, nella seduta del 4 novembre 2021, ha esaminato il Piano, dando il suo parere positivo, e deliberato di sottoporre lo stesso all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione svoltasi in data 9 novembre 2021, con il parere favorevole del Comitato per la RemunerazioneRemunerazioni e Nomine e del Collegio Sindacale, ha deliberato di approvare la proposta di Piano e di sottoporre la stessa all'approvazione dell'Assemblea convocata, in unica convocazione, per il 14 dicembre 2021.

Le modifiche al Piano (già riflesse nel presente Documento Informativo) sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 2 marzo 2023, previo parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine riunitosi in data 24 febbraio 2023 e del Collegio Sindacale, e saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea convocata, in unica convocazione, per il 26 aprile 2023.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione

Il Piano è stato approvato dall'Assemblea convocata, in unica convocazione, per il 14 dicembre 2021. Le modifiche al Piano di cui al presente Documento Informativo saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea convocata, in unica convocazione, per il 26 aprile 2023.

La maturazione e attribuzione delle Restricted Shares è subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli obiettivi minimali (di cui al Paragrafo 2.2) al termine del Periodo di Vesting, sentito per quanto di competenza il Comitato per la Remunerazione.

L'Assemblea chiamata a deliberare in merito, tra le altre cose, all'approvazione del Piano è prevista per il 14 dicembre 2021.

A valle dell'approvazione assembleare del Piano, il Consiglio di Amministrazione provvederà (sempre su proposta del Comitato per la Remunerazione e previo parere favorevole del Collegio Sindacale) all'approvazione del Regolamento del PianoRemunerazioni e Nomine.

3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Il prezzo di mercato delle Azioni in data 4 novembre 202124 febbraio 2023 (i.e., alla data in cui il Comitato per la RemunerazioneRemunerazioni e Nomine ha approvato lale propostae di modifica del Piano) è pari a Euro 19,1017,58.

Il prezzo di mercato delle Azioni in data 9 novembre 20212 marzo 2023 (i.e., alla data di approvazione delle modifiche del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione) è pari a 19,975Euro 18,45. Le informazioni non disponibili alla data del presente documento saranno fornite ai sensi dell'art. 84-bis,

comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: (a) non già pubblicate ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero (b) già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato

L'intera esecuzione del Piano si svolgerà nel pieno rispetto degli obblighi informativi gravanti sulla Società, in modo da assicurare trasparenza e parità di informazione al mercato, nonché nel rispetto delle procedure

adottate dalla Società, anche in materia di market abuse e gestione di informazioni privilegiate. In ogni caso si ricorda che il Beneficiario, in quanto amministratore esecutivo, è già soggetto ai presidi previsti dalla normativa, anche regolamentare, in materia di internal dealing che impongono di comunicare tempestivamente alla Società ogni operazione effettuata sulle Azioni nonché di astenersi dall'effettuare una qualsiasi operazione sulle Azioni nei periodi che precedono la pubblicazione dei dati contabili periodici (c.d. closed period).

4 CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (cd. assegnazione di restricted stock); dell'incremento di valore di tali strumenti (cd. phantom stock); di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (cd. option grant) con regolamento per consegna fisica (cd. stock option) o per contanti sulla base di un differenziale (cd. stock appreciation right)

Il Piano prevede l'attribuzione gratuita di un numero di Restricted Shares da determinarsi sulla base di un controvalore monetario come indicato al precedente Paragrafo 2.2. Le Restricted Shares verranno attribuite aial Beneficiario al termine di un periodo di 12 mesi dal giorno dell'assegnazione del diritto, subordinatamente alla sussistenza a tale data del Rapporto, nonché al conseguimento, nell'esercizio di riferimento, degli obiettivi minimali (c.d. underpins) di cui al Paragrafo 2.2 che precede.

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

Il Piano prevede un Periodo di Vesting annuale a decorrere dal giorno dell'attribuzione delle Restricted Shares1° gennaio di ogni anno (per l'esercizio 2023, dal 1° gennaio 2023). Una volta definitivamente attribuite, le AzioniRestricted Shares saranno comunque soggette ad un periodo di lock-up di 12 mesi decorrente dal 1° gennaio di ogni anno successivo. Ciascun ciclo del Piano ha durata annuale.

4.3 Termine del piano

In considerazione di quanto illustrato al Paragrafo 4.2 che precede, il Piano deve considerarsi previsto a tempo indeterminato.

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Con riferimento al numero di AzioniRestricted Shares assegnabili annualmente all'Amministratore Delegato e Direttore Generale si rinvia al Paragrafo 2.2. Alla data del Documento Informativo, non essendo ancora stati individuati eventuali Ulteriori Beneficiari, il numero massimo di Azioni attribuibili ai medesimi non è determinabile.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati

Si rinvia al precedente Paragrafo 2.2.

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni ovvero sugli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

I diritti a maturare Restricted Shares saranno attribuiti al Beneficiario a titolo personale e non potranno essere ceduti né altrimenti trasferiti per atto tra vivi, né essere assoggettati a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo, intendendosi per atto di trasferimento ogni e qualunque negozio con il quale si ottenga, direttamente o indirettamente, l'effetto di cedere a terzi i diritti, inclusi gli atti a titolo gratuito, le permute e i conferimenti; essi non daranno diritti al pagamento di alcun rendimento, ad alcun titolo. Qualsiasi tentata vendita, cessione, assoggettamento a vincoli o trasferimento effettuato in violazione del divieto di cui sopra, nonché l'effettuazione di operazioni di hedging sui diritti da parte del Beneficiario prima dell'assegnazione delle Restricted Shares dovrà considerarsi illegittima e priva di effetti nei confronti della Società e, comunque, comporterà automaticamente la perdita di ogni diritto connesso e/o relativo al Piano. Le Restricted Shares, una volta attribuite al Beneficiario, saranno soggette ad un lock-up di 12 mesi dal termine del Periodo di Vesting.

Le Restricted Shares saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale e, per (fermo restando il periodomeccanismo di lock-upSell to Cover) e, pertanto, non potranno essere trasferite per atto tra vivi né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo. Il vincolo di lock-up permarrà anche in ipotesi di cessazione del Rapporto, per qualunque ragione intervenuta, ad eccezione solo di morte o invalidità totale e permanente che comporti la cessazione del Rapporto.

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

Il Piano non prevede condizioni risolutive del tipo sopra descritto.Si veda il precedente Paragrafo 4.6.

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

Le Restricted Shares potranno essere riconosciute a ciascunal Beneficiario a condizione che al termine del Periodo di Vesting il Rapporto sia ancora in essere (salva diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata, anche in relazione alle ragioni della cessazione del Rapporto, del Comitato Remunerazioni e Nomine e Remunerazione).

Con particolare riferimento alla posizione dellIl Piano prevede che l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, il Piano prevede che quest'ultimo:

  • a) in caso di cessazione del Rapporto in ipotesi di good leaver (e, dunque, in caso di recesso ad iniziativa della Società in assenza di giusta causa ovvero in caso di recesso ad iniziativa dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale per giusta causa), mantenga il diritto a ricevere le Restricted Shares come se i relativi requisiti per ottenerli fossero stati totalmente raggiunti a target ma pro rata temporis, tenendo conto della data di effettiva cessazione del Rapporto, conservando, inoltre, le Restricted Shares assegnate e vestite;
  • b) in caso di cessazione del Rapporto in ipotesi di disallineamento strategico, morte o invalidità, mantenga il diritto a ricevere dalla Società le Restricted Shares ricalcolate pro rata temporis, tenendo conto della data di effettiva cessazione del Rapporto, conservando, inoltre, le Restricted Shares assegnate e vestite;
  • c) in caso di cessazione del Rapporto in ipotesi di bad leaver (e, dunque, in caso di recesso ad iniziativa della Società in presenza di giusta causa ovvero in caso di dimissioni volontarie), perda ogni diritto in relazione alla Restricted Shares non ancora maturate e corrisposte.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani

Salvo quanto indicato in altri Paragrafi del presente Documento Informativo, non sono previste altre cause di annullamento del Piano.

4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile; i beneficiari del riscatto, indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Il Piano non prevede clausole di riscatto da parte della Società.

Tuttavia, il Regolamento del Piano prevedrà che l'incentivo oggetto del Piano sarà soggetto ai meccanismi di correzione ex post previstiFermo restando quanto di tempo in tempo previsto dalle Ppolitiche di Rremunerazione della Società (ivi , il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di ottenere (in tutto o in parte) la revoca dei diritti e/o la restituzione delle Restricted Shares nella titolarità del Beneficiario (incluse le clausole di claw back, limitate a eventuali condotte imputabili ai Beneficiari a titolo di dolo)Restricted Shares su cui gravasse l'impegno di lock-up), con conseguente definitiva estinzione di ogni diritto da quest'ultimo vantato al riguardo, ove il Beneficiario risulti responsabile, con dolo, di violazioni di leggi e/o regolamenti e/o del Codice Etico qualora ciò comporti la cessazione del Rapporto. Tale diritto potrà essere esercitato dalla Società entro e non oltre 3 (tre) anni dalla assegnazione delle Restricted Shares.

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del Codice Civile

Non applicabile. Non è prevista la concessione di prestiti o agevolazioni per l'acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 2358 del Codice Civile.Restricted Shares in quanto esse sono assegnate in forma gratuita.

4.12 Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano

Si rinvia ai Paragrafi 2.2 e 4.4. L'onere atteso per la Società non è allo stato determinabile.

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

In caso di Visto l'utilizzo di Azioni proprie, non sono previsti effetti diluitivi sul capitale. In caso, invece, di creazione della provvista di Azioni a servizio del Piano esclusivamente attraverso aumenti di capitale, l'eventuale effetto diluitivo massimo annualmente previsto, non è allo stato stimabile, non essendo ancora stati individuati eventuali Ulteriori Beneficiari.

4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali Non è previsto alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Non applicabile.

4.17 Scadenza delle opzioni

Non applicabile.

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out)

Non applicabile.

4.19 Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero modalità e criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value); e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio

Non applicabile.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza

Non applicabile.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari

Non applicabile.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti finanziari sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di

capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.)

Si veda il paragrafo 3.3.

4.24 Tabella

Le informazioni di cui alla tabella allegata saranno di volta in volta aggiornate, in fase di attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti.

Le informazioni di cui alla Sezione 1, Quadro 1, della Tabella n. 1 di cui allo Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, nonché all'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, con riferimento ai piani di incentivazione in essere, sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.group.ferragamo.com.

ALLEGATO 1

Tabella predisposta in conformità alla Sezione 2, Quadro 2, della Tabella n. 1 di cui allo Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti

Carica
(da indicare solo
per i soggetti
riportati
nominativamente)
Piano Restricted Shares
Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione del Consiglio di Amministrazione di proposta per
l'Assemblea
Nome e
cognome
o categoria
Data della
delibera
assembleare
Descrizione
strumento
Numero di
strumenti
finanziari
Data di
assegnazione
Eventuale
prezzo di
acquisto
degli
strumenti
Prezzo di
mercato delle
azioni
sottostanti alla
data di
assegnazione
Periodo
di vesting
Marco
Gobbetti
Amministratore
Delegato e Direttore
Generale
14 dicembre
2021
26 aprile 2023
Azioni
ordinarie della
società
(Restricted
Shares)
114.766
[… .]
1° gennaio
2022
[1° gennaio
2022 2023]
[N/A]
[N/A]
21,7835
[… .]
Annuale
Annuale

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