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Salcef Group AGM Information 2023

Mar 28, 2023

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AGM Information

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Regolamento delle assemblee degli azionisti di Salcef Group S.p.A.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Salcef Group S.p.A., con sede in Roma, Via Salaria n. 1027 (la "Società").

  2. Il Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 27 aprile 2023, è a disposizione di coloro che sono legittimati ad intervenire all'Assemblea, presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari. Il Regolamento è, altresì, disponibile sul sito internet della Società (www.salcef.com).

  3. Le modificazioni del presente Regolamento sono approvate dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

CAPO II

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 2

Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

  1. Possono partecipare e intervenire in Assemblea, coloro che hanno diritto di parteciparvi e di esercitare il diritto di voto ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamentari, di tempo in tempo vigenti, nonché dello statuto della Società (lo "Statuto").

  2. È possibile intervenire mediante rappresentante secondo quanto disposto dallo Statuto e dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili.

  3. Possono partecipare all'Assemblea i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società, la cui partecipazione non è subordinata ad alcuna formalità.

  4. Possono assistere all'Assemblea, con il consenso del presidente dell'Assemblea (il "Presidente") e secondo le modalità determinate dal medesimo, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento salva autorizzazione del Presidente, dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo Salcef, membri degli organi amministrativi o di controllo e/o dipendenti di società del Gruppo Salcef, rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.

  5. Possono assistere all'Assemblea, con il consenso del Presidente e secondo le modalità determinate dal medesimo, senza poter prendere la parola salva autorizzazione del Presidente, il personale ausiliario e

gli eventuali scrutatori non soci, incaricati dello svolgimento, tra l'altro, delle funzioni previste dai successivi articoli del Regolamento, nonché gli eventuali assistenti del segretario o del notaio di cui al successivo articolo 4, comma 2.

  1. Inoltre, possono assistere all'Assemblea, con il consenso del Presidente e secondo le modalità determinate dal medesimo, senza poter prendere la parola, quali invitati, consulenti, esperti, analisti finanziari, esponenti della comunità economico-finanziaria e giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radio/televisive, accreditati per la singola Assemblea. Gli accrediti e le richieste di partecipazione devono pervenire presso la sede legale della Società entro le ore 18.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data dell'Assemblea. I soggetti indicati al presente comma, previamente identificati, potranno accedere ai locali dell'Assemblea muniti di apposito contrassegno identificativo e dovranno prendere posto in un apposito spazio riservato.

Art. 3

Verifica della legittimazione alla presenza e all'intervento in Assemblea, accesso ai locali della riunione ed uscita dagli stessi

  1. Le operazioni di identificazione del personale e di verifica della legittimazione alla presenza e all'intervento in Assemblea hanno inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione alla presenza, all'intervento e al voto.

  2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi del precedente articolo 2, commi 1 e 2 del Regolamento, devono esibire al personale ausiliario incaricato dalla Società collocato all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea (il "Personale Incaricato"), un documento ufficiale di identificazione personale e l'eventuale documentazione ai fini dell'ammissione in conformità a quanto previsto nell'avviso di convocazione (ivi compresa la comunicazione dell'intermediario incaricato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti attestante la legittimazione a partecipare all'Assemblea o copia della predetta comunicazione), nello Statuto e dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. A coloro che siano autorizzati all'ingresso nell'aula assembleare, il Personale Incaricato rilascia apposita scheda di partecipazione/votazione o altro strumento, anche elettronico, da conservare per l'intera durata di svolgimento dei lavori assembleari, validi ai fini dell'esercizio del diritto di voto e per eventuali controlli e da esibire a richiesta, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione alla presenza, all'intervento e al voto.

  3. Coloro che hanno diritto di partecipare o essere presenti in Assemblea ai sensi del precedente articolo 2, commi 4, 5 e 6, devono esibire al Personale Incaricato, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento ufficiale di identificazione personale e l'eventuale documentazione ai fini dell'ammissione. A coloro che siano autorizzati all'ingresso nell'aula assembleare, il Personale Incaricato rilascia apposito contrassegno identificativo per eventuali controlli e da esibire a richiesta, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione alla presenza e all'intervento in Assemblea.

  4. I soggetti presenti che, per qualsiasi ragione, intendano allontanarsi dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al Personale Incaricato e a restituire la scheda di partecipazione/votazione, lo strumento, anche elettronico, ovvero il contrassegno identificativo ricevuti. Il

rientro nei locali in cui si tiene l'Assemblea dovrà essere segnalato al Personale Incaricato che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione/votazione, dello strumento, anche elettronico, ovvero del contrassegno identificativo.

  1. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari del diritto di voto possono far pervenire preventivamente la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria della Società con le modalità eventualmente specificate nell'avviso di convocazione, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione alla presenza, all'intervento e al voto.

  2. Salvo preventiva specifica autorizzazione del Presidente, nei locali in cui si svolge l'adunanza non possono essere utilizzati o tenuti accesi apparecchi fotografici, video e similari, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi di telefonia mobile, altri apparecchi, di qualsiasi natura, che consentano comunicazioni di alcun genere o la ripresa o memorizzazione di immagini (fisse o in movimento) o suoni nonché altri congegni similari. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di alcuno di detti apparecchi, strumenti o congegni, ne determina condizioni e limiti. In particolare, il Presidente può autorizzare che i lavori dell'Assemblea possano essere oggetto di riprese audio/video sia per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, sia per fornire supporto alla predisposizione delle risposte e rendere più agevole la redazione del verbale, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili.

Art. 4

Presidente, segretario, notaio e Personale Incaricato

  1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo Statuto o, in caso di assenza, impedimento o non disponibilità dei soggetti indicati dallo Statuto, la persona designata dalla stessa Assemblea a maggioranza dei soci presenti.

  2. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato secondo le disposizioni di legge e di Statuto (il "Segretario"). Il Segretario assiste il Presidente nella redazione del verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, o quando ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto ai sensi di legge e di Statuto (il "Notaio"). Con il consenso del Presidente, il Segretario ed il Notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

  3. Il Presidente può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.

  4. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare o essere presenti all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea a cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

  5. Il Presidente, per il servizio d'ordine e il necessario supporto tecnico, si avvale del Personale Incaricato, munito di specifici segni di riconoscimento.

  1. Il Presidente, anche su segnalazione del Personale Incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione alla presenza, all'intervento e al voto in Assemblea.

Art. 5

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

  1. Il Presidente, anche con l'ausilio del Personale Incaricato e degli altri assistenti incaricati dal Presidente, accerta l'identità dei presenti e verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, nonché la regolare costituzione della stessa. Degli esiti degli accertamenti di cui al presente comma e al successivo comma 5 del presente articolo 5, deve essere dato conto nel verbale dell'Assemblea. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

  2. Il Presidente comunica il numero dei soci e degli altri titolari del diritto di voto presenti o rappresentati, specificando il numero di quelli con diritto di voto, di quelli intervenuti per delega o altra forma di rappresentanza. Sotto la direzione del Presidente è redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati tutti coloro che intervengono in quanto titolari del diritto di voto relativo ad azioni della Società con la specificazione del numero di azioni e voti da ciascuno rappresentati. Inoltre, il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione assembleare dei soggetti indicati dal precedente articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6.

  3. Il Presidente, dopo aver accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita e averne dato atto ai presenti indicando la percentuale del capitale presente o rappresentato, dichiara aperti i lavori assembleari e dà lettura dell'ordine del giorno. Eventuali interventi dei soci relativi alla convocazione e costituzione dell'Assemblea sono limitati a questa fase.

  4. Qualora non siano raggiunti i quorum previsti dallo Statuto, il Presidente, non prima che siano decorsi 90 (novanta) minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti indicando la percentuale del capitale presente o rappresentato, proclama deserta l'Assemblea e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione, ove esistente. Nel caso l'Assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

  5. Il Presidente, nel corso dell'Assemblea, accerta, di volta in volta, con riferimento ai singoli argomenti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti stessi.

CAPO III

DISCUSSIONE

Art. 6

Ordine del giorno

  1. Di regola, il Presidente o, su suo invito, i membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale della Società nonché gli altri soggetti autorizzati a norma del presente Regolamento o che lo assistono ai sensi dei precedenti articoli 2 o 4, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta dall'Assemblea, di regola non è data lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente depositata a disposizione degli interessati, nei modi previsti dalla legge, in data anteriore all'Assemblea.

  2. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, se la maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea non si oppone, Il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi unitariamente.

Art. 7

Interventi e repliche nella discussione

  1. Il Presidente regola e disciplina la discussione, dando la parola a tutti coloro che intervengono all'Assemblea in quanto legittimati al diritto di voto e che abbiano richiesto di prendere la parola, assicurando la correttezza del dibattito ed impedendo che sia turbato il regolare e ordinato svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente, prima di dare inizio alla discussione, dà conto per ciascun punto, delle domande eventualmente pervenute prima dell'Assemblea e delle risposte eventualmente fornite.

  2. Nel corso della discussione, i legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, esponendo osservazioni e chiedendo informazioni. I soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno secondo quanto meglio specificato al successivo articolo 9. Gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie da trattare.

  3. Coloro che intendono prendere la parola devono richiederla al Presidente o, su indicazione di quest'ultimo, al Segretario, al Notaio o all'eventuale ufficio di presidenza. Al fine di garantire un corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste d'intervento che, in ogni caso, non potranno essere avanzate prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento. La richiesta di intervento può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale la domanda di intervento si riferisce.

  4. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente, di regola, dà la parola

secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande d'intervento per alzata di mano; in tal caso, il Presidente, di regola, concede la parola secondo a chi abbia alzato la mano per primo e, ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente.

  1. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale possono chiedere di intervenire nella discussione. I soggetti di cui al precedente articolo 2, commi 3, 4 e 5, prendono la parola solo quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

  2. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

  3. Il Presidente o, su suo invito, i membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale della Società e coloro che assistono il Presidente ai sensi dei precedenti articoli 2 o 4, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono a coloro che hanno preso la parola al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto all'ordine del giorno ovvero ancora al termine della trattazione congiunta di due o più o di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, secondo quanto ritenuto opportuno dal Presidente, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

  4. Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ovvero laddove ciò non sia consentito dalle leggi o regolamenti applicabili.

Art. 8

Durata degli interventi

  1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, può determinare la durata degli interventi e delle repliche – di norma non superiore a 10 (dieci) minuti per gli interventi ed a 5 (cinque) minuti per le repliche – al fine di garantire il corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari e che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica soluzione.

  2. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente può invitare l'oratore a concludere in breve tempo, anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici, ovvero può consentire, se ritenuto utile o necessario, una proroga del tempo a disposizione per l'intervento, consentendo all'oratore di concludere nei 5 (cinque) minuti successivi.

Art. 9

Proposte di deliberazione

  1. Fermi i limiti stabiliti dalla legge, i soggetti legittimati al diritto di voto in Assemblea hanno facoltà di avanzare, motivandole, proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione rispetto a quelle eventualmente previste dall'avviso di convocazione (o altra documentazione predisposta dalla Società ai fini dell'Assemblea) o formulate dal consiglio di amministrazione ovvero dai soggetti legittimati richiedenti la convocazione dell'Assemblea o l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, ai sensi di legge e

dello Statuto, purché tale proposte di deliberazione siano pertinenti all'ordine del giorno e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare.

  1. Il Presidente valuta la compatibilità delle proposte in relazione all'ordine del giorno della riunione in base agli anzidetti criteri e alle disposizioni di legge o regolamentari applicabili e decide se porle in votazione.

Art. 10

Sospensione e rinvio dell'Assemblea

  1. Nel corso della riunione, il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità (ivi incluso, a titolo esemplificativo, la predisposizione delle risposte agli interventi) e salvo che l'Assemblea, con deliberazione della maggioranza del capitale rappresentato, si opponga, può sospendere i lavori per un periodo di regola non superiore a 3 (tre) ore, motivando la decisione o al diverso periodo determinato dall'Assemblea.

  2. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2374 del codice civile, l'Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine anche superiore a 5 (cinque) giorni, purché congruo rispetto ai motivi dell'aggiornamento e non superiore, comunque, a 30 (trenta) giorni.

Art. 11

Poteri del Presidente

  1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, di garantire il corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari e reprimere abusi del diritto di intervento.

  2. Ai fini di cui al precedente comma 1, salvo che l'Assemblea, con deliberazione della maggioranza del capitale rappresentato, si opponga, il Presidente può togliere la parola, comunque nei limiti di legge:

a) qualora un soggetto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;

b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;

c) in tutti i casi in cui un soggetto pronunci parole, frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine o altri casi di turbative, eccessi o abusi.

  1. Qualora uno o più persone intervenute all'Assemblea impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al corretto, regolare e ordinato svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento e richiama all'ordine e all'osservanza del presente Regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'Assemblea, con deliberazione della maggioranza del capitale rappresentato, si opponga, può disporre, comunque nei limiti di legge, l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della

discussione delle persone precedentemente richiamate, avvalendosi, ove necessario, del Personale Incaricato.

  1. Oltre a quanto previsto nel Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti spettanti ai soggetti presenti, nel rispetto delle norme di legge o regolamentari applicabili.

Art. 12

Chiusura della discussione

1. Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno. Dopo la chiusura della discussione, nessun legittimato all'intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

CAPO IV

VOTAZIONE

Art. 13

Operazioni preliminari

  1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi durante la fase di discussione a norma del precedente articolo 11, comma 3.

  2. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, salvo che l'Assemblea, con deliberazione della maggioranza del capitale rappresentato, si opponga.

Art. 14

Votazione

  1. Il Presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno sono messe in votazione, dando di norma precedenza a quelle eventualmente formulate dal consiglio di amministrazione. Nel caso di presentazione di più proposte di delibera, anche nella forma di emendamenti a proposte già presentate, le stesse sono poste in votazione nell'ordine determinato dal Presidente fino all'approvazione della proposta che abbia conseguito le maggioranze richieste ai sensi di legge e di Statuto.

  2. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese. Salvo che l'Assemblea, con deliberazione della maggioranza del capitale rappresentato, si opponga, il Presidente stabilisce, di norma per ciascun punto all'ordine del giorno, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Per le votazioni il Presidente può stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun legittimato all'intervento; (iii) a mezzo sottoscrizione di schede, in tal caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i legittimati

all'intervento possono esprimere il voto consegnando le schede, debitamente compilate, agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'Assemblea; (iv) mediante uso di idonee apparecchiature elettroniche.

  1. In caso di voto a mezzo sottoscrizione di schede, queste costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dal Personale Incaricato con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa, le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dal Personale Incaricato. I voti espressi su schede non conformi sono nulli. Le schede sono consegnate dal Personale Incaricato all'ingresso dei locali dove si svolge l'Assemblea.

  2. In caso di voto mediante uso di apparecchiature elettroniche, il sistema di voto elettronico adottato deve garantire, in ogni caso, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni. Nelle votazioni elettroniche i diritti di voto sono esercitati simultaneamente, nel momento in cui il Presidente dichiara aperta la votazione.

  3. I legittimati all'intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano effettuato le votazioni secondo le modalità indicate, sono considerati astenuti. Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli e di quelli contrari nonché degli astenuti ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperati sistemi e strumenti elettronici o informatici di rilevazione anche con l'assistenza di tecnici esterni della Società per i relativi adempimenti.

  4. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni. I provvedimenti di cui al precedente articolo 11 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio del diritto di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.

  5. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

CAPO V

CHIUSURA DEI LAVORI

Art. 15

Chiusura dei lavori

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la relativa votazione e la proclamazione dei risultati, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16

Disposizioni finali

Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e dello Statuto riguardanti l'Assemblea della Società che, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni contenute nel Regolamento.

Salcef Group S.p.A.

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