Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi degli Amministratori di Saipem S.p.A.
Approvati dal Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A., da ultimo, in data 28 febbraio 2024
1. Definizioni
- 1.1 Amministratore: indica ciascun componente del consiglio di amministrazione.
- 1.2 Amministratore esecutivo: indica, ai sensi del Codice di Corporate Governance, il soggetto destinatario di deleghe gestionali e/o che ricopre incarichi direttivi nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la società.
- 1.3 Codice di Corporate Governance: indica il codice approvato dal Comitato italiano per la Corporate Governance nel gennaio 2020, a cui Saipem ha aderito in data 17 dicembre 2020.
- 1.4 Comitati Consiliari: indica i comitati istituiti all'interno del consiglio di amministrazione e, nel caso di Saipem, il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato Remunerazione e Nomine, il Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance e il Comitato Parti Correlate.
- 1.5 Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione di Saipem.
- 1.6 Gruppo: indica le società soggette alla direzione e coordinamento di una medesima capogruppo.
- 1.7 Gruppo Saipem: include Saipem e le società dalla medesima controllate, collegate o comunque partecipate, direttamente o indirettamente.
- 1.8 Saipem o Società: indica Saipem S.p.A.
- 1.9 Sindaco: indica il componente del collegio sindacale, il sindaco unico e, ai fini del presente documento, il componente di analogo organo di controllo.
- 1.10 Società Rilevanti: indica le società, italiane o estere:
- quotate1 ;
- finanziarie 2 , bancarie o assicurative;
- con un patrimonio netto superiore a euro 1.000.000.000,00 (un miliardo/00).
1 Società con azioni quotate in mercati, anche non regolamentati, italiani o esteri.
2 Intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza).
2. Obiettivi del documento
- 2.1 Ai fini dell'Articolo 3, Principio XII, Raccomandazione 15 del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione, su proposta e raccomandazione del Comitato Sostenibilità Scenari e Governance e del Comitato Remunerazione e Nomine, ha elaborato i propri orientamenti in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre Società Rilevanti che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.
- 2.2 Gli azionisti, nella presentazione delle liste, e gli Amministratori, anche all'atto dell'accettazione della carica, tengono conto dei presenti orientamenti.
- 2.3 Nel caso di superamento dei limiti indicati nel presente documento, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita il soggetto interessato ad assumere le conseguenti decisioni.
- 2.4 Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dai propri componenti, rileva e rende noti nella relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, gli incarichi rivestiti dagli Amministratori negli organi di amministrazione e di controllo di altre Società Rilevanti.
3. Numero massimo di incarichi degli Amministratori di Saipem
- 3.1 Un Amministratore non esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore o Sindaco in più di 4 (quattro) Società Rilevanti.
- 3.2 Un Amministratore esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di:
- Amministratore esecutivo in altra Società Rilevante;
- Amministratore non esecutivo o Sindaco in più di 2 (due) Società Rilevanti.
- 3.3 Il Presidente non esecutivo di Saipem, oltre alla carica ricoperta nella Società, non
dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore o Sindaco in più di 3 (tre) Società Rilevanti.
- 3.4 Ai fini del computo sul numero degli incarichi, le cariche di Amministratore esecutivo o di Presidente non esecutivo rilevano in misura doppia e, quindi, ciascuna di tali cariche viene considerata alla stregua di due incarichi.
- 3.5 Le cariche ricoperte nei Comitati Consiliari della medesima società non rilevano quali ulteriori incarichi.
- 3.6 Le cariche ricoperte nel Gruppo Saipem sono escluse dal computo sul numero degli incarichi.
- 3.7 Qualora un Amministratore ricopra cariche in più Società Rilevanti facenti parte del medesimo Gruppo, si tiene conto, ai fini del computo sul numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale Gruppo (ovvero di soli due incarichi qualora tra gli ulteriori incarichi vi sia almeno un incarico di Amministratore esecutivo o di Presidente non esecutivo).
4. Cross directorship
- 4.1 Un Amministratore non esecutivo di Saipem non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore esecutivo di una Società Rilevante nella quale un Amministratore esecutivo di Saipem sia Amministratore non esecutivo.
- 4.2 Un Amministratore esecutivo di Saipem non dovrebbe ricoprire la carica di Amministratore non esecutivo di una Società Rilevante nella quale un Amministratore di Saipem sia Amministratore esecutivo.
5. Partecipazione alle riunioni
Gli Amministratori dovrebbero partecipare ad almeno il 90% (novanta per cento) delle riunioni, nel corso dell'anno, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Consiliari di cui fanno parte. Si raccomanda altresì che la partecipazione alle riunioni avvenga di regola in presenza.