Pre-Annual General Meeting Information • Apr 3, 2020
Pre-Annual General Meeting Information
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La pubblicazione del Rapporto Annuale del Gruppo Sabaf, giunto quest'anno alla quindicesima edizione, conferma l'impegno del Gruppo, intrapreso sin dal 2005, nella rendicontazione integrata delle proprie performance economiche, sociali ed ambientali.
Sabaf, tra le prime società a livello internazionale a cogliere il trend della rendicontazione integrata, intende proseguire nel cammino intrapreso, ispirandosi a quanto indicato nel Framework internazionale sul reporting di sostenibilità dell'lnternational Integrated Reporting Council (llRC), consapevole che un'informativa integrata, completa e trasparente è in grado di favorire sia le imprese stesse, attraverso una migliore comprensione dell'articolazione della strategia e una maggiore coesione interna, sia la comunità degli investitori, che può così comprendere in modo più chiaro il collegamento tra la strategia, la governance e le performance aziendali.
Il Rapporto Annuale fornisce una panoramica del modello di business del Gruppo e del processo di creazione di valore aziendale. Il Business Model e i principali risultati raggiunti (Indicatori di Performance di sintesi) sono infatti presentati in un'ottica di capitali impiegati (finanziario; sociale e relazionale; umano; intellettuale e infrastrutturale e naturale) per creare valore nel tempo, generando risultati per il business, con impatti positivi sulla comunità e gli stakeholder nel loro complesso. Tra gli "indicatori non finanziari" sono esposti i risultati conseguiti nella gestione e valorizzazione del capitale intangibile, il principale driver che consente di monitorare la capacità della strategia aziendale di creare valore in una prospettiva di sostenibilità nel medio-lungo termine.
Sabaf adotta un approccio virtuoso anche in relazione al rispetto dei nuovi obblighi normativi in tema di rendicontazione non finanziaria. Il 30 dicembre 2016 è infatti entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 254 che, in attuazione della Direttiva 2014/95/UE sulle Non financial and diversity information, prevede che gli Enti di interesse pubblico rilevanti (EIPR) comunichino informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità a partire dai bilanci 2017. In qualità di EIPR, Sabaf ha quindi predisposto, per il terzo anno, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario in cui sono presentate le principali politiche praticate dall'impresa, i modelli di gestione, i rischi, le attività svolte dal Gruppo nel corso dell'anno 2019 e i relativi indicatori di prestazione per quanto attiene ai temi espressamente richiamati dal D.lgs. 254/2016 (ambientali, sociali, attinenti al personale, rispetto dei diritti umani, lotta contro la corruzione) e nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e degli impatti dalla stessa prodotta.

L'impegno del Gruppo ha trovato conferma anche nell'assegnazione, nel corso degli anni (2004, 2013, 2017 e 2018), dell'"Oscar di Bilancio", storico concorso promosso e organizzato dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (FERPI), che da oltre cinquant'anni premia le imprese più virtuose nelle attività di rendicontazione finanziaria e nella cura del rapporto con gli stakeholder.
Su tale punto all'ordine del giorno gli azionisti e i titolari del diritto di voto non sono chiamati ad esprimere alcun voto.
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Ospitaletto, 24 marzo 2020

Punto 2 all'ordine del giorno
L'illustrazione del bilancio di esercizio è contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione depositata presso la sede della Società, sul sito internet www.sabaf.it e con le altre modalità previste dalla normativa regolamentare vigente, insieme al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione, in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Ringraziando il personale dipendente, il Collegio Sindacale, la società di revisione e le Autorità di controllo per la fattiva collaborazione, invitiamo gli azionisti ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.
Gli Amministratori, preso atto del significativo cambiamento dello scenario economico globale avvenuto a seguito del dilagare della pandemia da coronavirus, in via del tutto prudenziale, propongono all'Assemblea degli azionisti di destinare l'utile dell'esercizio 2019 della Capogruppo Sabaf S.p.A. interamente alla riserva straordinaria.
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Signori Azionisti,
Vi invitiamo pertanto ad approvare le seguenti proposta di deliberazione:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019".
di destinare l'intero utile di esercizio di 3.821.876 euro alla Riserva Straordinaria".
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Ospitaletto, 24 marzo 2020

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; Delibere in ordine alla prima ed alla seconda sezione ai sensi, rispettivamente, dei commi 3bis e 3ter e del comma 6 dell'art. 123terdel D.Lgs. 58/1998, come modificato dal D.Lgs. 49/19
la presente Assemblea è chiamata, ai sensi dell'art. 123ter del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato dal D.lgs. 49/19 ad esprimere:
La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata redatta in conformità al vigente Allegato 3A, schemi 7bis e 7ter, del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, ed è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge. La Relazione è inoltre consultabile sul sito internet www.sabaf.it.
Si dà atto che, ai sensi dell'art. 123ter comma 8bis del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato dal D.lgs. 49/19, la società incaricata della revisione contabile del bilancio ha verificato la predisposizione da parte degli amministratori della seconda sezione della relazione.
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Signori Azionisti,
Vi invitiamo pertanto ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:
di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, con voto vincolante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato dal D.lgs. 49/19".

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:
preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed esaminata la stessa;
preso atto dell'avvenuta verifica da parte della società di revisione di quanto previsto dall'art. 123 comma 8-bis del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato dal D.lgs. 49/19, in ordine all'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della seconda sezione di detta Relazione delibera
di approvare la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, con voto consultivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato dal D.lgs. 49/19".
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Ospitaletto, 24 marzo 2020

Signori Azionisti,
con l'occasione dell'odierna Assemblea ordinaria riteniamo di sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione, da parte della Società, di azioni proprie nei termini e con le modalità di seguito indicate.
Le motivazioni che inducono il Consiglio di Amministrazione a sottoporre all'Assemblea Ordinaria la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse sono qui di seguito illustrate:
Alla data della presente relazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 11.533.450,00 ed è rappresentato da n. 11.533.450 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.
Il numero massimo di azioni proprie che si propone di acquistare, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato, è di n. 1.153.345, ovvero il diverso numero che rappresenterà tempo per tempo il limite massimo del 10% del capitale sociale, in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di autorizzazione di cui al successivo punto D.
La richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita o di altri atti di disposizione (ivi inclusa l'assegnazione gratuita a servizio di piano di incentivazione azionaria) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino comunque il limite massimo stabilito dalla legge.
Ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'art. 2357 comma 3 c.c., si fa presente che il capitale della Società è pari ad Euro 11.533.450,00 ed è rappresentato da n. 11.533.450 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna. Si precisa che alla data della presente relazione illustrativa, la Società detiene in portafoglio n. 227.738 azioni proprie, pari all'1,949% del capitale sociale.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2357 comma 1 c.c., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli

utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio dell'esercizio regolarmente approvato.
Dal bilancio della Società al 31 dicembre 2018, regolarmente approvato dall'Assemblea in data 7 maggio 2019, emerge che la Società ha riserve disponibili per complessivi Euro 70.293.339, come segue:
Inoltre, dal progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2020 e che verrà sottoposto all'Assemblea degli azionisti in data 4 maggio 2020, in unica convocazione, risulta che la Società dispone delle seguenti riserve disponibili per complessivi Euro 90.595.622, come segue:
Si precisa che il Consiglio è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357 c.c. per l'acquisto delle azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato.
In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.
Alle società controllate e ai rispettivi organi di amministrazione saranno impartite idonee disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'art. 2359bis c.c. .
Ai sensi dell'art. 44bis del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, si segnala che le azioni proprie detenute dalla società sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini degli obblighi derivanti dall'art. 106 commi 1 e 3 lettera b) del D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, tranne nel caso in cui le azioni siano acquistate in esecuzione di una delibera assembleare che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 c.c. e 2369 c.c. sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%. Inoltre, ai sensi dell'art. 44bis comma 3 del sopra citato regolamento Consob, si segnala che non sono escluse dal capitale sociale, su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini degli obblighi derivanti dall'art. 106 commi 1 e 3 lettera b) del D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni proprie detenute dalla Società a servizio di piani di incentivazione azionaria, riservati ad amministratori e\o dipendenti della Società stessa o di società controllate.
L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 mesi a fare tempo dalla data nella quale l'Assemblea Ordinaria adotterà la corrispondente deliberazione.
L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate e\o di quelle già in portafoglio viene richiesta senza limiti temporali.
Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni proprie, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non sia superiore di oltre il 10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nelle cinque sedute precedenti l'acquisto, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse e riconosciute da Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n.

596 del 16 aprile 2014 e dell'art. 180, comma 1, lett. c) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 (le "Prassi Ammesse"), ove applicabili.
Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, di essere autorizzato ad alienare, disporre e/o utilizzare, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate (anche già in portafoglio), per le finalità indicate nella presente relazione, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisitivi stabiliti dalla normativa applicabile e dalle Prassi Ammesse.
Le operazioni di acquisto di azioni proprie inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'eventuale autorizzazione di codesta Assemblea Ordinaria.
Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno eseguite, in una o più soluzioni, su base rotativa, mediante acquisto sui mercati regolamentati secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, nel rispetto della normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente e in particolare ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144bis, comma primo, lettera b) del Regolamento Emittenti.
L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.
Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni, il Consiglio di Amministrazione propone che, nel rispetto della normativa applicabile e della prassi di mercato, l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alla finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piano di incentivazione azionaria –, e in particolare che la disposizione delle azioni possa avvenire, in una o più soluzioni anche prima di aver esaurito gli acquisti. In ragione degli effetti sul flottante che possono derivare dall'esecuzione di operazioni di acquisto e di vendita di azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione preveda l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di effettuare operazioni di acquisto e di vendita delle azioni della Società secondo modalità e tempi tali da non pregiudicare il mantenimento da parte della Società del flottante minimo richiesto per la qualifica STAR.
Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è, allo stato, preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale, tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.
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Signori Azionisti,
per tutte le ragioni sopra illustrate, Vi invitiamo pertanto ad approvare quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione con riferimento all'argomento posto all'ordine del giorno e, conseguentemente, ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Sabaf S.p.A., sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione, visti gli articoli 2357 e seguenti del codice civile, l'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la normativa regolamentare vigente emanata dalla Consob

di revocare, per la parte non ancora eseguita, la delibera di acquisto e vendita di azioni proprie assunta nel corso dell'Assemblea Ordinaria del giorno 7 maggio 2019;
di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 1.153.345 azioni ordinarie ovvero il diverso numero massimo che rappresenterà il 10% del capitale sociale in caso di deliberazioni ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni del capitale sociale durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto delle azioni che potranno eventualmente essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società, e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità meglio descritte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:
le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;
le operazioni di acquisto e di vendita delle azioni della Società dovranno essere effettuate dal Consiglio di Amministrazione con modalità e tempi tali da non pregiudicare il mantenimento da parte della Società del flottante minimo richiesto per la qualifica STAR;
di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate, anche se già detenute in portafoglio, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione agli azionisti ed ai seguenti termini:
le azioni proprie tempo per tempo detenute potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;
i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite, potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisitivi stabiliti dalla normativa applicabile e dalle Prassi Ammesse;
di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega ad uno o più dei suoi membri, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche

approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva relativa al programma di acquisto e di cessione delle azioni proprie".
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Ospitaletto, 24 marzo 2020

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441 comma 4 secondo periodo del Codice Civile; Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; Delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri;
Signori Azionisti,
la presente relazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") e dell'allegato 3A al Regolamento Emittenti, illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione di Sabaf S.p.A. (di seguito "Sabaf" o "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione relativamente al conferimento al Consiglio medesimo di una delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 c.c. e 2441 comma 4 secondo periodo c.c. (la "Delega").
Di seguito vengono indicati brevemente i termini e le condizioni della Delega che il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone ai fini del rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il 4 maggio 2020.
Ai sensi dell'art. 2443 c.c., lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione della modificazione.
Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel seguito della presente Relazione, la Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione ha ad oggetto l'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441 comma 4 secondo periodo c.c..
La Delega comporta l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e tramite sottoscrizione in danaro, in una o più volte, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4 secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'emissione, anche in più tranche, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 1.153.450,00 (unmilionecentocinquantatremilaquattrocentocinquanta) con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo.
Considerando che la Delega prevede l'esclusione del diritto di opzione, gli aumenti di capitale eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione comporterebbero effetti diluitivi degli attuali azionisti.
La Delega ha l'obiettivo di assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività nell'esecuzione di uno o più aumenti del capitale sociale al fine di cogliere le condizioni più favorevoli per la conclusione di accordi con eventuali partner e/o investitori, che apporterebbero denaro per il perseguimento degli obiettivi strategici previsti dal piano industriale 2018-2022 (il "Piano Industriale"), approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13 febbraio 2018, tra i quali anche quelli inerenti a possibili acquisizioni.
Con riferimento all'esclusione del diritto di opzione, la possibilità di offrire azioni di nuova emissione a soggetti terzi consentirebbe di procedere ad acquisizioni e realizzare operazioni straordinarie con partner

strategici, così come di ampliare la compagine azionaria con particolare riferimento a investitori professionali italiani e stranieri.
La Delega porterebbe, inoltre, l'ulteriore beneficio di ridurre il rischio di fluttuazioni del titolo Sabaf, nel periodo compreso tra l'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che si verificherebbe ove quest'ultima fosse decisa dall'organo assembleare e che, per contro, nel caso di ricorso allo strumento della Delega, sarebbe sensibilmente ridotto.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene, altresì, che la Delega ad aumentare il Capitale sia lo strumento più idoneo ad assicurare la soddisfazione dell'interesse della Società e dei suoi Azionisti, consentendo all'organo di amministrazione di cogliere prontamente le opportunità che potranno presentarsi sul mercato.
Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie sopra richiamate, anche, e più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel periodo successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.
Ai fini dell'esercizio della Delega al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo e/o all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.
Si evidenzia, peraltro, che l'art. 2441 comma 4 secondo periodo c.c. stabilisce - quale condizione per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del numero delle azioni preesistenti - che il prezzo di emissione debba corrispondere al valore di mercato di tali azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad acquisire tale relazione in occasione di ciascun esercizio della Delega.
Si propone di stabilire che la Delega possa essere esercitata in una o più volte entro il 5° anno dalla data della deliberazione assembleare. Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.
In sede di esecuzione della Delega, il Consiglio di Amministrazione darà adeguata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione di volta in volta interessata, nonché agli effetti sul valore unitario delle azioni e alla diluizione derivante dall'operazione.

Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Il Capitale Sociale è fissato in Euro 11.533.450,00 (undicimilionicinquecentotrentatremilquattrocentoc inquanta) rappresentato da numero 11.533.450,00 (undicimilionicinquecentotrentatremilquattrocentoc inquanta) azioni da Euro 1,00 (uno) nominali cadauna. L'Assemblea Straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il Capitale Sociale nei limiti dell'art. 2443 del Codice Civile. La società può emettere azioni con diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie e anche azioni prive del diritto di voto dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale nonché eventuali altri strumenti finanziari nei limiti consentiti dalle norme di legge. Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura. In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata delle Revisione Legale. |
Invariato |
| L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 4 maggio 2020 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento e tramite sottoscrizione in danaro, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 4 maggio 2025, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'emissione, anche in più tranche, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 1.153.450 (unmilioniecentocinquantatre milaquattrocentocinquanta), con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra al Consiglio di Amministrazione è |

altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo e/o all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica statutaria sopra illustrata non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
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Signori Azionisti,
per tutte le ragioni sopra illustrate, Vi invitiamo pertanto ad approvare quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione con riferimento all'argomento posto all'ordine del giorno e, conseguentemente, ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Sabaf S.p.A.,
di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'artt. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei termini e alle condizioni di cui alla citata Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e alla modifica statutaria di cui al seguente punto 2.;
conseguentemente, di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale inserendo l'ultimo comma di seguito riportato:
"L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 4 maggio 2020 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento e tramite sottoscrizione in danaro, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 4 maggio 2025, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'emissione, anche in più tranche, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10%

del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 1.153.450,00 (unmilionecentocinquantatremilaquattrocentocinquanta), con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo e/o all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie".
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La presente Relazione è depositata presso la sede legale della Società in Ospitaletto, via dei Carpini n. 1, nonché disponibile sul sito internet https://www.sabaf.it
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Ospitaletto, 24 marzo 2020

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di Sabaf S.p.A. (di seguito, la "Società") Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria, per discutere e deliberare su alcune proposte di modifica dello statuto sociale, che di seguito verranno separatamente descritte.
La presente relazione illustrativa, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e degli articoli 72 e 84ter, nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), ha lo scopo di illustrarVi:
Si illustrano qui di seguito in sintesi le modifiche proposte allo statuto sociale e le relative motivazioni.
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Gli articoli 5bis, 5ter e 5quater dello statuto della Società contengono la disciplina relativa all'attribuzione del voto maggiorato in favore delle azioni appartenute al medesimo soggetto per ventiquattro mesi, alle condizioni e con le modalità previste dai predetti articoli.
In merito a tale disciplina si rende opportuno precisare, in conformità con le più recenti indicazioni della Consob, che la maturazione dei presupposti per l'anzidetta maggiorazione del voto avviene con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di ulteriori separate istanze da parte dell'avente diritto.
Si propone quindi di modificare conseguentemente il secondo comma dell'art. 5bis dello statuto attualmente vigente, eliminando la previsione della suddetta ulteriore istanza.
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L'art. 12 dello statuto disciplina, fra l'altro, le modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione sulla base del voto di lista, prevedendo al riguardo i requisiti e le modalità di presentazione delle liste da parte dei soci che detengano almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nelle inerenti deliberazioni assembleari.
Al riguardo possono essere colte opportunità previste dalla legislazione vigente, integrando la suddetta disciplina in modo da attribuire anche al Consiglio di Amministrazione la possibilità di presentare una lista di candidati.
La predetta modifica, in linea con le best practice di riferimento, è idonea a consentire ai soci di deliberare tenendo conto delle caratteristiche manageriali evidenziate dal Consiglio uscente anche in ottica di continuità della gestione, ampliando lo spettro di valutazione di competenza dell'Assemblea.

Si propone pertanto di integrare la disciplina statutaria prevedendo che anche il Consiglio di Amministrazione possa presentare una lista con le modalità e nei termini previsti per le liste presentate dai soci.
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Si tratta di articolo nuovo, derivante dalla proposta di introdurre la carica di Presidente Onorario, ad oggi non prevista, con specifica finalità di istituire una funzione di carattere onorario, da attribuire a persone che hanno contribuito all'affermazione o allo sviluppo della Società.
Il Presidente Onorario avrebbe la facoltà di intervenire nelle riunioni degli Organi Sociali esprimendo pareri non vincolanti, senza l'attribuzione di rappresentanza né di poteri.
Per consentire adeguata flessibilità, coerentemente con le finalità della carica, si propone che la relativa nomina possa essere fatta sia tra i membri del Consiglio di Amministrazione che al di fuori di esso, con determinazione in sede di nomina e da parte degli Organi competenti della durata della carica stessa e del relativo trattamento economico.
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Il vigente articolo 14 dello statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia convocato da parte del Presidente mediante lettera o telefax o, nei casi urgenti, mediante telegramma o telefax.
Si ritiene opportuno proporre la modifica della citata clausola statutaria in modo da allargare le opzioni a tutti i mezzi messi a disposizione dalla tecnica, incluso l'uso della posta elettronica e comunque di qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione.
Ciò premesso, Vi proponiamo pertanto di modificare gli articoli 5, 5bis, 12, e 14 dello statuto vigente nonché di inserire nel medesimo il nuovo articolo 13bis, per le ragioni sopra illustrate e nel testo puntualmente risultante dallo schema di raffronto esposto nel prossimo paragrafo.
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Vengono di seguito messi a confronto gli articoli dello statuto sociale vigente e di quello proposto, con evidenziazione in grassetto delle modifiche.
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| 1. Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. |
Invariato |
| 2. La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 5- quater dello statuto (l'"Elenco Speciale"): a) a |
2. La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 5- quater dello statuto (l'"Elenco Speciale"): a) a |
| seguito di istanza del titolare, accompagnata da | seguito di istanza del titolare, accompagnata |
Art. 5bis

| comunicazione attestante il possesso azionario - che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare - rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, ai sensi della normativa applicabile; b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo") attestata anche da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo; c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera b). |
da comunicazione attestante il possesso azionario - che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare - rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, ai sensi della normativa applicabile; b) con il a) decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo") attestata anche da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo; c) b) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera b) a). |
|---|---|
| 3. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati: a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma settimo; c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto; d) in caso di costituzione in pegno o di apposizione di vincoli in usufrutto con conservazione del diritto di voto al debitore pignoratizio o al nudo proprietario. |
Invariato |
| 4. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda e nei termini ívi previsti; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. |
Invariato |

| 5. Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. |
Invariato |
|---|---|
| 6. Nei casi previsti dal precedente comma 4, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie. |
Invariato |
| 7. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 d. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma n. 1, cod. civ.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma. |
Invariato |
| 8. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima comunicata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi della normativa vigente. La rinuncia, in ogni caso, è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo. |
Invariato |
| 9. II soggetto iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare, senza indugio, e comunque entro la data di cui all'art. 5 - quater comma 3 (record date), ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa. |
Invariato |

Art. 12
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto questo, a scelta dell'Assemblea Ordinaria, da tre a quindici membri, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'amministrazione può essere affidata anche a non soci. |
Invariato |
| Essi durano ín carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili. |
Invariato |
| L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani. |
Invariato |
| Il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate da titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri titolari di diritto di voto, detengano almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dal regolamento Consob, in funzione della capitalizzazione, del flottante e dell'assetto proprietario della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste. |
Invariato |
| Il Consiglio di Amministrazione può presentare una lista con le modalità e nei termini previsti per le liste presentate dai soci. |

| Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. |
Invariato |
|---|---|
| Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche. Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista. |
Invariato |
| In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, così come determinati dalla legge e dalle altre disposizioni normative applicabili alla Società. |
Invariato |
| Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei soci che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari di diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile. |
Invariato |
| All'atto della presentazione della lista deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione: |
Invariato |
| - esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni; |
Invariato |

| - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal codice di comportamento redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato italiano. |
Invariato |
|---|---|
| Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. |
Invariato |
| Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. |
Invariato |
| Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue: |
Invariato |
| a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero degli Amministratori da eleggere meno due; |
Invariato |
| b) i due restanti Amministratori saranno tratti, il primo, dalla seconda lista più votata ed il secondo, dalla terza lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo ed a condizione che tali liste non siano tra loro collegate e che nessuna di tali liste sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Laddove vengano presentate due sole liste entrambi gli Amministratori saranno tratti dalla seconda lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo. |
Invariato |

Nel caso in cui più di due liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con la lista risultata prima per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletti i due più anziani di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Nel caso in cui due o più liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con le liste risultate prima e seconda per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletto il più anziano di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà dì quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse. Invariato Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 12, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa, anche regolamentare applicabile, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Invariato Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Invariato

| Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. |
Invariato |
|---|---|
| Il domicilio degli Amministratori per quanto riguarda i rapporti con la Società è la sede sociale. L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione. |
Invariato |
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| 1. Il Consiglio di Amministrazione può |
|
| nominare anche al di fuori dei suoi membri un | |
| Presidente Onorario, ove lo stesso non sia già | |
| stato nominato dall'Assemblea, scelto tra |
|
| persone che abbiano contribuito |
|
| all'affermazione o allo sviluppo della società. | |
| 2. La carica di Presidente Onorario non |
|
| determina il potere di firma né poteri di | |
| rappresentanza della società. | |
| 3. Il Presidente Onorario che non sia membro | |
| del Consiglio di Amministrazione può |
|
| intervenire alle riunioni del Consiglio stesso e | |
| alle Assemblee con facoltà di esprimere |
|
| opinioni e pareri non vincolanti sulle materie | |
| trattate. In tali casi al Presidente Onorario non | |
| spetta il diritto di voto e la sua presenza non | |
| viene conteggiata ai fini della validità delle | |
| adunanze del Consiglio. | |
| 4. Il Consiglio di Amministrazione determina | |
| l'eventuale compenso, ogni altro emolumento | |
| e/o rimborso spese spettanti al Presidente | |
| Onorario. | |
| 5. Il Presidente Onorario resta in carica per la | |
| durata stabilita dalla delibera di nomina, salvo | |
| dimissioni o revoca. | |
Art. 13bis

| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, o in altri Paesi Europei tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne si è fatta richiesta al Presidente anche da un solo Amministratore o dai Sindaci. |
Invariato |
| Gli Amministratori riferiscono tempestivamente, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o anche direttamente, in forma orale o scritta, comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. |
Invariato |
| E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed ove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. |
Invariato |
| ll Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera o telefax da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi almeno ventiquattro ore prima. |
ll Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, o almeno ventiquattro ore prima nei casi di urgenza, da inviarsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. |
Art. 14

| Per la validità delle deliberazioni è necessaria la | |
|---|---|
| presenza della maggioranza degli Amministratori | |
| in carica. Le deliberazioni sono prese a |
Invariato |
| maggioranza assoluta dei votanti; nel numero dei | |
| votanti non si computano gli astenuti. A parità di | |
| voti prevale quello di chi presiede l'adunanza. |
***
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che, in considerazione del tenore delle modifiche statutarie sopra descritte, non ricorrano le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.
***
Per tutte le ragioni sopra illustrate, Vi invitiamo, Signori Azionisti, ad approvare quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione con riferimento all'argomento posto all'ordine del giorno e, conseguentemente, ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Sabaf S.p.A.,
A) di modificare gli articoli 5-bis, 12 e 14 dello statuto sociale e di introdurre il nuovo articolo 13-bis dello statuto stesso, il tutto secondo i testi contenuti nella relazione del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti, qui di seguito trascritti.
"1.Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione.
a) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il 'Periodo") attestata anche da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo;
b) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera a).
a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma settimo;
c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;
d) in caso di costituzione in pegno o di apposizione di vincoli di usufrutto con conservazione del diritto di voto al debitore pignoratizio o al nudo proprietario.
(i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");
(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda e nei termini ívi previsti;
(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.
Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo.
Nei casi previsti dal precedente comma 4, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.
La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 d. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma n. 1, cod. civ.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.
La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima comunicata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi della normativa vigente. La rinuncia, in ogni caso, è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.
II soggetto iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare, senza indugio, e comunque entro la data di cui all'art. 5 - quater comma 3 (record date), ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa".
"La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto questo, a scelta dell'Assemblea Ordinaria, da tre a quindici membri, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'amministrazione può essere affidata anche a non soci.
Essi durano ín carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate da titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri titolari di diritto di voto, detengano almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dal regolamento Consob, in funzione della capitalizzazione, del flottante e dell'assetto proprietario della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche. Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.
In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, così come determinati dalla legge e dalle altre disposizioni normative applicabili alla Società.
Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei soci che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari di diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile.
All'atto della presentazione della lista deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:
esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal codice di comportamento redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato italiano.
Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero degli Amministratori da eleggere meno due;
b) i due restanti Amministratori saranno tratti, il primo, dalla seconda lista più votata ed il secondo, dalla terza lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo ed a condizione che tali liste non siano tra loro collegate e che nessuna di tali liste sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Laddove vengano presentate due sole liste entrambi gli Amministratori saranno tratti dalla seconda lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo.
Nel caso in cui più di due liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con la lista risultata prima per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletti i due più anziani di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Nel caso in cui due o più liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con le liste risultate prima e seconda per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletto il più anziano di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà dì quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 12, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa, anche regolamentare applicabile, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.
Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
Il domicilio degli Amministratori per quanto riguarda i rapporti con la Società è la sede sociale. L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione".

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche al di fuori dei suoi membri un Presidente Onorario, ove lo stesso non sia già stato nominato dall'Assemblea, scelto tra persone che abbiano contribuito all'affermazione o allo sviluppo della società.
2. La carica di Presidente Onorario non determina il potere di firma né poteri di rappresentanza della società.
3. Il Presidente Onorario che non sia membro del Consiglio di Amministrazione può intervenire alle riunioni del Consiglio stesso e alle Assemblee con facoltà di esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate. In tali casi al Presidente Onorario non spetta il diritto di voto e la sua presenza non viene conteggiata ai fini della validità delle adunanze del Consiglio.
4. Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario.
5. Il Presidente Onorario resta in carica per la durata stabilita dalla delibera di nomina, salvo dimissioni o revoca".
"Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, o in altri Paesi Europei tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne si è fatta richiesta al Presidente anche da un solo Amministratore o dai Sindaci.
Gli Amministratori riferiscono tempestivamente, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o anche direttamente, in forma orale o scritta, comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed ove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. A parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza".
B) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione della Società per l'eventuale modifica del Regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale al fine di adeguarlo alle modifiche statutarie, provvedendo alla pubblicazione del Regolamento modificato sul sito internet della Società.
C) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, affinché provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di modifica statutaria adottate in data odierna e per l'adempimento di

tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.
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La presente Relazione è depositata presso la sede legale della Società in Ospitaletto, via dei Carpini n. 1, nonché disponibile sul sito internet https://www.sabaf.it
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Ospitaletto, 24 marzo 2020
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