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Restart AGM Information 2024

Mar 14, 2024

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AGM Information

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Genova, 8 marzo 2024

DIGITAL

Spett.le Restart Spa Via Tortona n. 37 20144 Milano

Trasmessa tramite PEC

Alla cortese attenzione del Consiglio di amministrazione

Oggetto: richiesta di convocazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2367 del Codice civile

Egregi Signori,

con la presente la scrivente Istituto Ligure Mobiliare Spa (con sede legale in Genova, via XII ottobre n. 2/193, capitale sociale euro 1.063.200,00 i.v., codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Genova n. 01041720085, partita IVA n. 01209820990; nel seguito "ILM"), in qualità di Socio titolare di n. 9.600.000 azioni RESTART rappresentative del 29,99098% del capitale di Restart Spa ("Restart" o la "Società"),

CHIBDE

ai sensi dell'art. 2367 del Codice civile al Consiglio di amministrazione di Restart di voler procedere a convocare la prossima Assemblea dei Soci - in programma per il 26 aprile 2024 come da calendario degli eventi societari 2024 pubblicato dalla Società, ferma restando la facoltà del Consiglio di individuare una differente data - anche in sede straordinaria al fine di sottoporre la trattazione del seguente punto:

    1. Proposta del Socio Istituto Ligure Mobiliare Spa di modifica dello Statuto sociale mediante variazione della denominazione sociale, trasferimento della sede legale, adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e aggiornamento dello Statuto sociale con modifica degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 13-bis, 14 e 15, eliminazione dell'articolo 18 dello Statuto sociale e conseguente rinumerazione degli articoli da 13-bis a 17 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e consequenti:
    2. 1.1 variazione della denominazione sociale e conseguente modifica dell'articolo 1 dello Statuto sociale;
    3. 1.2 trasferimento della sede legale e conseguente modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale;
    4. 1.3 adozione del modello monistico di amministrazione e controllo con conseguenti modifiche degli articoli 11, 13, 13-bis, 14 e 15,

ISTITUTO LIGURE MOBILIARE Spa

Capitale sociale € 1.063.200 interamente versato Sede legale: via XII ottobre, 2/193 - 16121 Genova - telefono 010 596171 - fax 010 5961760 - PEC [email protected] Codice Fiscale 01041720085 - Partita Iva 01209820990 - REA GE-346465 www.istitutoliguremobiliare.it

eliminazione dell'articolo 18 dello Statuto sociale e rinumerazione degli articoli da 13-bis a 17 dello Statuto sociale;

1.4 aggiornamento dello statuto sociale con modifica degli articoli 3, 5, 6 e 9 dello Statuto sociale.

Si allega, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), la seguente documentazione:

  • (i) la relazione illustrativa prescritta dall'art. 125-ter, comma 3, del TUF, comprensiva delle relative proposte di delibera da sottoporre all'Assemblea Straordinaria dei Soci;
  • (ii) la certificazione ex art. 83-quinquies del TUF rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte della scrivente ILM di una quota di partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della Società.

Con i nostri migliori saluti.

Istituto Ligure Mobiliare Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Giorgio Ferrari

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SOCIO ISTITUTO LIGURE MOBILIARE SPA AT SENSI DELL'ART. 125-TER, COMMA 3, DEL D.LGS 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Egregi Signori,

la presente relazione è stata redatta dal Socio Istituto Ligure Mobiliare Spa (nel seguito "ILM"), ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del TUF per illustrare le ragioni che giustificano la proposta di modifica dello Statuto sociale mediante la variazione della denominazione sociale, il trasferimento della sede legale, l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e l'aggiornamento dello Statuto sociale con modifica degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 13-bis, 14 e 15, eliminazione dell'articolo 18 dello Statuto sociale e conseguente rinumerazione degli articoli da 13-bis a 17 dello Statuto sociale.

1. MOTIVAZIONE DELLE VARIAZIONI PROPOSTE

1.1. Proposta di variazione della denominazione sociale

La proposta di modifica ha ad oggetto la variazione della denominazione sociale da "Restart Spa" alla denominazione originaria "Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni" o, in forma abbreviata, "Aedes Spa".

La proposta di rebranding della Società è funzionale a marcare la storicità e le profonde basi della Società, che è stata fondata nel 1905 e che è divenuta la prima società immobiliare ad essere quotata alla Borsa Valori di Milano nel 1924.

Si rammenta che, all'esito della nota operazione di scissione parziale e proporzionale della Società in favore della propria controllata totalitaria Sedea SIIQ Spa, perfezionata in data 28 dicembre 2018, la Società aveva modificato la propria denominazione da Aedes SIIQ Spa in Restart SIIQ Spa (divenuta, in seguito al venir meno dei requisiti SIIQ, Restart Spa), mentre la beneficiaria della scissione, nella quale era confluito il compendio aziendale SIIQ, aveva assunto post scissione la denominazione Aedes SIIQ Spa, poi modificata in Aedes Spa all'esito del perfezionamento del delisting, in seguito al quale tale società ha abbandonato la propria denominazione in quanto è stata incorporata mediante fusione per incorporazione nella controllante Domus Srl con efficacia dal 1º ottobre 2023.

La proposta di modifica intende quindi valorizzare, in occasione della ricorrenza del centenario dalla sua quotazione, le solide radici storiche della Società, riacquisendo la denominazione originaria.

1.2. Proposta di variazione della sede legale

La proposta di modifica ha ad oggetto la variazione della sede legale della Società da Milano a Genova, ove è ubicata la sede legale della scrivente ILM (in Genova, via XII Ottobre n. 2/193), e risponde ad esigenze di efficientamento logistico all'esito del subentro di ILM nel controllo di fatto della Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2) del Codice civile.

ILM propone quindi di variare la sede legale trasferendola da Milano a Genova, modificando conseguentemente l'articolo 2 dello Statuto sociale.

1.3. Proposta di adozione del modello monistico di amministrazione e controllo

La proposta di modifica ha ad oggetto la variazione del modello di amministrazione e controllo della Società dall'attuale sistema tradizionale al modello monistico e risiede nella volontà di allineare la governance della Società alle best practices internazionali.

Come noto, il sistema monistico - detto anche "anglosassone" per contrapporlo a quello dualistico (o "germanico") e allo stesso modello tradizionale (detto anche latino o "classico") - prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati rispettivamente da un consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea, e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno, che svolge le funzioni proprie del collegio sindacale ed i cui componenti devono essere dotati di particolari requisiti di indipendenza e professionalità.

È stato efficacemente osservato nella dottrina giuridica come la peculiarità del sistema alternativo "monistico" stia nell'aver ricondotto la dialettica tra amministrazione e controllo della società per azioni tutta all'interno dell'organo amministrativo, atteso che la funzione di amministrazione e la funzione di controllo della società sono esercitate, rispettivamente, dal "Consiglio di amministrazione" e da "un comitato costituito al suo interno": il comitato per il controllo di gestione.

Al riguardo, nella relazione ministeriale alla riforma del diritto societario del 2003, il legislatore ha chiarito che il sistema monistico è quello che "attua un modello di "governance" semplificato e più flessibile rispetto agli altri modelli alternativi", stante in particolare l'eliminazione del collegio sindacale, qui sostituito dal comitato per il controllo sulla gestione "nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno e composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali e che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, devono avere almeno un componente scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia", e dove, al tempo stesso, la semplificazione "non determina un minor rigore dell'attività di controllo, poiché la professionalità, l'indipendenza, i doveri e i poteri di tale comitato coincidono con quelli del collegio sindacale, e possono anzi essere integrati da codici di comportamento" e poiché il monistico "tende a privilegiare la circolazione delle informazioni tra l'organo amministrativo e l'organo deputato al controllo, conseguendo risparmi di tempo e di costi e una elevata trasparenza tra gli organi di amministrazione e di controllo".

Il sistema monistico è un sistema di derivazione anglosassone, essendo chiaramente ispirato all'esperienza inglese e, soprattutto, a quella nordamericana del monitoring board system, oltreché largamente ispirato allo statuto della società europea1 ed è stato introdotto nel nostro ordinamento con lo scopo sia di stimolare l'afflusso in Italia di capitali esteri, sia di arricchire il paniere dei modelli organizzativi fruibili dalle imprese

1 SCHIUMA, La disciplina dell'organo societario e il sistema dei controlli interni, in CERA-PRESTI (diretto da), Il Testo Unico finanziario. Mercati ed emittenti, Bologna, 2020, 2045 ss.

italiane (anche di quelle che non intendessero ricorrere allo strumento della società europea) interessate ad operare sul piano multinazionale2.

La Consob, a più riprese, ha rappresentato come il sistema monistico è quello più diffuso a livello internazionale e privilegiato nelle iniziative di autodisciplina delle società quotate.

Anche Assonime ha rilevato che il sistema monistico costituisce il modello di governance di riferimento internazionale e ha precisato come "la crescente complessità del sistema normativo, anche su materie di natura tipicamente autodisciplinare, è un elemento che gioca a favore della scelta di un modello che consente una semplificazione della governance interna della società e del gruppo, su scala internazionale. Sotto questo profilo, il monistico presenta un'opportunità anche nell'ottica degli investitori istituzionali internazionali, più avvezzi a tale assetto di amministrazione e controllo, vista la loro crescente presenza nelle società quotate di maggiori dimensioni e la loro propensione a interessarsi degli aspetti di governance delle società in cui investono. Infine, non da ultimo, va considerato come il processo di armonizzazione europeo e la necessità di assicurare alle società un'efficace interlocuzione con autorità e mercati internazionali, che hanno una maggiore familiarità con il modello monistico, rendano opportuna un'attenta riflessione su questo modello di amministrazione e controllo" 3.

Inoltre, è stato osservato come, anche il Codice di Corporate Governance delle società quotate del 2020, pur dichiarandosi neutrale rispetto al modello societario concretamente adottato dalla società (tradizionale, one-tier o two-tier), opera "un vero e proprio capovolgimento di prospettiva", declinando i criteri di indipendenza dei sindaci a ritroso a partire dall'indipendenza degli amministratori, che viene individuata quale nuovo paradigma di riferimento, "con un capovolgimento inteso evidentemente a propiziare l'opzione per il sistema monistico, rendendo questo il modello "base", e quindi il più immediato da mettere in atto per gli operatori che vogliano presentarsi in linea con le c.d. best practice internazionali"4.

Dal punto di vista del governo societario, il sistema monistico appare essere il più idoneo a rappresentare, nell'immediato futuro, le caratteristiche di una real estate investments company caratterizzata da una organizzazione snella e agile e da processi di governo societario incentrati sulla massima efficienza. Il sistema monistico è un sistema di governance maggiormente flessibile, che favorisce la circolazione delle informazioni tra l'organo amministrativo e l'organo di controllo, consentendo un'elevata trasparenza nei rapporti tra tali organi, con conseguente risparmio di tempi e costi a beneficio di tutti i Soci. Nel predetto sistema, infatti, i componenti del comitato per il controllo sulla gestione sono resi partecipi delle decisioni gestionali in quanto fanno parte dello stesso Consiglio di amministrazione e sono chiamati a votare sulle singole deliberazioni, avendo

2 SCHIUMA, Sistema monistico, in VIETTI (a cura di), Le società di capitali a vent'anni dalla riforma Vietti, Milano, 2023, 160.

3 ASSONIME, Sul modello monistico di governo societario, Note e Studi 2/2019, 8.

4 SCHIUMA, Sistema monistico, in VIETT (a cura di), Le società di capitali a vent'anni dalla riforma Vietti, Milano, 2023, 190-191.

quindi la possibilità di acquisire un'approfondita conoscenza dei meccanismi gestionali della Società ed essendo posti in condizione di svolgere con maggiore efficacia la loro funzione di controllo.

Per i motivi suesposti, si propone, pertanto, di adottare il modello monistico di amministrazione e controllo modificando l'articolo 11 ed eliminando l'articolo 18 dello Statuto sociale e, di conseguenza, allineando gli ulteriori articoli 13, 13-bis, 14 e 15 dello Statuto sociale per eliminare i riferimenti al Collegio Sindacale e rinumerando, in conseguenza dell'eliminazione dell'art. 18, i precedenti articoli da 13-bis (rinumerato in 14) a 17 (rinumerato in 18).

1.4. Proposta di aggiornamento dello statuto sociale

Con l'occasione, si propone inoltre di apportare allo Statuto sociale ulteriori modifiche volte, a seconda del caso, a: (i) introdurre in statuto talune facoltà o flessibilità previste dalle normative di legge e regolamentare vigenti; e / o (ii) aggiornare talune previsioni alla luce dell'evoluzione normativa, degli orientamenti notarili e delle più recenti prassi di mercato; e/o (üi) più in generale, modificare e affinare, da un punto di vista meramente formale e terminologico, la formulazione di talune disposizioni statutarie.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali modifiche che si propone di apportare allo statuto sociale e delle relative motivazioni, rinviando al successivo paragrafo per l'illustrazione puntuale di ciascuna modifica.

  • Articolo 3: si propone di inserire alcune modeste precisazioni di carattere formale e non sostanziale nell'art. 3 dello Statuto sociale, correggendo un refuso e menzionando espressamente attività già comprese nell'oggetto sociale; in ogni caso il tenore delle precisazioni proposte non comporta alcun cambiamento dell'attività della Società;
  • Articolo 5: si propone di modificare l'art. 5 dello Statuto inserendo la possibilità che i conferimenti, in occasione dei futuri aumenti del capitale sociale, possano avere ad oggetto anche beni diversi dal danaro;
  • Articolo 6: si propone di modificare l'art. 6 dello Statuto:

(i) in primo luogo, esplicitando la possibilità che l'Assemblea straordinaria attribuisca al Consiglio di amministrazione la delega ad aumentare il capitale ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi quarto e quinto del Codice civile,

(ii) in secondo luogo, esplicitando la facoltà per la Società di aumentare il proprio capitale sociale anche mediante esclusione del diritto di opzione nei casi contemplati dalla legge e prevedendo espressamente la facoltà prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile di deliberare aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione nel limite del 10% del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

Articolo 9: si propone di recepire nello Statuto le facoltà in materia di intervento in Assemblea mediante il rappresentante designato previste dalle recenti novità normative introdotte dalla recente Legge rubricata "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" approvata in via definitiva dal Senato in data 27 febbraio 2024 (c.d. "Legge Capitali"), in corso di pubblicazione in G.U., sulla scia di quanto consentito ex lege dalla normativa emanata per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, segnatamente, dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Decreto Cura Italia"), la cui efficacia è stata prorogata nel tempo, da ultimo con il Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 (c.d. "Decreto Milleproroghe 2024", convertito con Legge 23 febbraio 2024 n. 18) e con la Legge Capitali.

Come noto, l'articolo 106 del Decreto Cura Italia ha riconosciuto inter alia alle società con azioni quotate la facoltà di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del TUF, anche in deroga alle disposizioni statutarie, nonché di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con possibilità di conferire al medesimo anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF e in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Tale norma, introdotta nel periodo dell'emergenza pandemica allo scopo di contemperare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione alla pandemia da COVID-19, con efficacia limitata alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la successiva data di vigenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla pandemia da COVID-19, è stata successivamente prorogata nel tempo, da ultimo con l'art. 3, comma 12-duodecies del Decreto Milleproroghe 2024 (che ha esteso il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee disposte dall'art. 106 del Decreto Cura Italia alle assemblee tenute entro il 30 aprile 2024) e con l'art. 11, comma 2, della Legge Capitali (che ha differito il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee disposte dall'art. 106 del Decreto Cura Italia alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2024).

Come emerge anche dai più recenti Rapporti sulla corporate governance delle società quotate italiane pubblicati dalla Consob, la modalità di partecipazione e voto in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato è divenuta negli ultimi anni la modalità privilegiata di tenuta delle assemblee societarie. Preso atto del successo riscontrato da tale istituto nella prassi e dell'evoluzione, da tempo in corso, del modello decisionale dei soci nelle società quotate, il legislatore con l'art. 1 1 della Legge Capitali ha introdotto il nuovo art. 135-undecies. 1 del TUF il cui primo comma, applicabile alle società con azioni quotate e alle società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, dispone che "Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto 'avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4%. Il nuovo art. 135-undecies.1 del TUF definisce poi la disciplina applicabile per i casi di intervento e voto in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Anche alla luce delle recenti esperienze assembleari, si ritiene opportuno non privarsi del tutto della possibilità di ricorrere, in particolari circostanze, alla nomina di un rappresentante designato, che costituisce un utile strumento di flessibilità, e pertanto si propone l'inserimento della predetta facoltà statutaria introdotta dalla recente Legge Capitali, modificando l'art. 11 dello Statuto sociale e attribuendo al Consiglio di Amministrazione della Società sia la facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione di una o più determinate Assemblee di designare un rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, sia la facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Si precisa che l'introduzione della predetta facoltà statutaria prevista dal nuovo art. 135-undecies. 1 del TUF non comporterebbe l'obbligo per la Società di avvalersi, da ora in avanti, del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135undecies del TUF, bensi consentirebbe al Consiglio di Amministrazione della Società di decidere, di volta in volta per ciascuna Assemblea, le modalità di intervento e di esercizio del diritto di voto dei Soci in Assemblea, con facoltà di avvalersi ove del caso, anche in via esclusiva, del rappresentante designato dalla Società.

In linea con la prassi riscontrata durante la vigenza della normativa emergenziale in relazione alla pandemia da Covid-19, e alla luce della massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano, si propone poi di chiarire che le riunioni tenute mediante mezzi di telecomunicazione si considerino tenute nel luogo in cui si trova il Segretario;

  • Articolo 14: si propone di modificare l'art. 14 dello Statuto nell'ottica di assicurare una maggiore flessibilità nella organizzazione e gestione delle adunanze consiliari e recepire i più recenti approdi normativi e dottrinali, prevedendo in particolare:
    • (i) la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo in tal caso l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, alla luce della massima del Consiglio Notarile di Milano n. 200 del 23 novembre 2021 e della massima 82/2022 del Consiglio Notarile di Firenze Pistoia e Prato;
    • (ii) in linea con la prassi riscontrata durante la vigenza della normativa emergenziale in relazione alla pandemia da Covid-19, e alla luce della massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano, di chiarire che le riunioni del Consiglio di amministrazione tenute in via non esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione si considerino tenute nel luogo in cui si trova il Segretario;

(iii) la rinumerazione di tale articolo in 15.

2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica.

L'illustrazione dettagliata delle proposte di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata, nella quale vengono messi a confronto i testi vigenti e i nuovi testi proposti degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 13-bis, 14, 15, 16, 17 e 18 dello Statuto sociale, con evidenziazione delle modifiche conseguenti all'approvazione delle proposte di modifica.

Testo vigente Testo proposto
Art. 1 - Denominazione Art. 1 - Denominazione
E costituita una società per azioni sotto la
denominazione "RESTART SOCIETA' PER
AZIONI" o, in forma abbreviata, "RESTART
S.p.A.".
E costituita una società per azioni sotto la
denominazione "Aedes Società Anonima
Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni"
o, in forma abbreviata, "Aedes Spa".
Art. 2 - Sede Art. 2 - Sede
La sede della società è in Milano. La sede potrà
essere trasferita, purché in Italia, con delibera del
Consiglio di Amministrazione.
La sede della Società è in Genova. La sede potrà
essere trasferita, purché in Italia, con delibera del
Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di
istituire, modificare o sopprimere in Italia ed
all'estero sedi secondarie, filiali, succursali,
rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni
genere.
Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di
istituire, modificare o sopprimere in Italia ed
all'estero sedi secondarie, filiali, succursali,
rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni
genere.
Art. 3 - Oggetto Art. 3 - Oggetto
La società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la
costruzione e la permuta di qualsiasi tipo di
immobili nonché la gestione e la conduzione di
immobili di proprietà sociale.
La Socictà ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la
costruzione e la permuta di qualsiasi tipo di
immobili nonché la gestione e la conduzione di
immobili di proprietà sociale.
La società ha altresì per oggetto:
- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle
seguenti attività:
1. assunzione di partecipazioni, acquisto di
aziende o quote di aziende;
2. coordinamento tecnico, amministrativo e
finanziario delle società cui partecipa e loro
finanziamento;
3. investimenti finanziari direttamente e/o
tramite organismi qualificati, in società
italiane ed estere;
La Società ha altresì per oggetto l'esercizio, non
nei confronti del pubblico, delle seguenti attività:
1. assunzione di partecipazioni, acquisto di
aziende o quote di aziende;
2. coordinamento tecnico, amministrativo e
finanziario delle società cui partecipa e loro
finanziamento;
3. investimenti finanziari direttamente e/o
tramite organismi qualificati, in società
italiane ed estere;
4. prestazioni a favore di terzi di servizi di
4. prestazioni a favore di terzi di servizi di consulenza finanziaria, commerciale, tecnica

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consulenza finanziaria, commerciale, tecnica ed amministrativa.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociali (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività fiduciaria e professionale riservata ex lege, della raccolta del risparmio tra il pubblico, delle attività riservate alle SIM ed alle SGR, dell'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria".

È ammessa la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del T.U. n. 385/1993 e dalla correlata normativa secondatia ovvero con quelle modalità e con quei limiti previsti dalla normativa vigente pro tempore.

Il capitale sociale è determinato in euro 5.004.744.38 (cinquemilioni quattromila settecentoquarantaquattro e trentotto cent) ed è diviso in n. 32.009.618 (trentaduemilioni novemila seicentodiciotto) azioni ordinarie senza valore nominale.

Art. 5 - Capitale

Si dà atto che:

  • l'assemblea straordinaria del 30 settembre 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio dei "Warrant Aedes SIIQ S.p.A." (ora "Warrant Restart S.p.A. 2015-2024") (l"'Aumento Warrant"), in forma scindibile e a pagamento, per l'ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 20.000.003.28 (ventimilioni tre e ventotto cent), mediante l'emissione di massime n. 28.985.512 (ventottomilioni novecentottantacinquemila cinquecentododici) nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, sottoscrivibili (entro la data anteriore tra il quinto giorno lavorativo bancario del mese successivo a quello in cui cadrà il quinto anniversario della data di emissione dei "Warrant Aedes SIIQ

ed amministrativa.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di garanzie personali e/o reali anche nell'interesse di terzi, ivi incluse le società controllate e collegate, e l'assunzione di mutui e finanziamenti, anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività fiduciaria e professionale riservata ex lege, della raccolta del risparmio tra il pubblico, delle attività riservate alle SIM ed alle SGR, dell'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria".

E ammessa la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del T.U. n. 385/1993 e dalla correlata normativa secondaria ovvero con quelle modalità e con quei limiti previsti dalla normativa vigente pro tempore.

Art. 5 - Capitale

Il capitale sociale è determinato in euro 5.004.744,38 (cinquemilioni quattromila settecento quarantaquattro e trentotto cent) ed è diviso in n. 32.009.618 (trentaduemilioni novemila seicentodiciotto) azioni ordinarie senza valore nominale.

Si dà atto che:

  • l'assemblea straordinatia del 30 settembre 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio dei "Warrant Aedes SIIQ S.p.A. (ora "Warrant Restart Spa 2015-2024") (l"Aumento Warrant"), in forma scindibile e a pagamento, per l'ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 20.000.003,28 (ventimilioni tre e ventotto cent), mediante di massime 28.985.512 l'emissione n. novecentottantacinquemila (ventottomilioni cinquecentododici) nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, sottoscrivibili (entro la data anteriore tra il quinto giorno lavorativo bancario del mese successivo a quello in cui cadrà il quinto anniversario della data di emissione dei "Warrant Aedes SIIQ S.p.A." (ora "Warrant Restart S.p.A. 2015-2024") e il 31 luglio 2020, al prezzo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 0,69 (sessantanove cent) per ogni nuova azione ordinaria, nel rapporto di una azione ordinaria per ogni gruppo di tre warrant esercitati;

  • in data 7 ottobre 2015, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 532,68 (cinquecentotrentadue e sessantotto cent), con l'emissione di n. 772 (settecentosettantadue) azioni ordinarie a compendio dei n. 2316 (duemila trecentosedici) warrant esercitati;

  • per effetto del raggruppamento delle azioni della società eseguito in data 5 novembre 2018, l'Aumento Warrant è stato modificato, prevedendosi che detto Aumento Warrant tenuto conto della sua già avvenuta parziale esecuzione - abbia luogo in forma scindibile e a pagamento per il residuo ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 19.999.470,60 (diciannovemilioni novecentonovantanove quattrocentosettanta e sessanta cent) mediante emissione di massime n. 2.898.474 (duemilioni ottocentonovantottomila quattrocentosettantaquattro) nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale e aventi godimento regolare, al prezzo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 6,90 (sei e novanta cent) ciascuna, nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria per ogni gruppo di n. 30 (trenta) warrant detenuti, fermo restando che, ove non integralmente sottoscritto entro la data anteriore tra il quinto giorno lavorativo bancario del mese successivo a quello in cui cadrà il quinto anniversario della data di emissione dei warrant e il termine del 31 luglio 2020, l'Aumento Warrant rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

  • in data 7 dicembre 2018, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 172,50 (centosettantadue e cinquanta cent), con l'emissione di n. 25 (venticinque) azioni ordinarie a compendio dei n. 750 (settecentocinquanta) warrant esercitati:

S.p.A." (ora "Warrant Restart Spa 2015-2024") e il 31 luglio 2020, al prezzo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 0,69 (sessantanove cent) per ogni nuova azione ordinaria, nel rapporto di una azione ordinaria per ogni gruppo di tre warrant esercitati;

  • in data 7 ottobre 2015, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 532,68 (cinquecentotrentadue e sessantotto cent), con l'emissione di n. 772 (settecentosettantadue) azioni ordinarie a compendio dei n. 2316 (duemila trecentosedici) warrant esercitati;

  • per effetto del raggruppamento delle azioni della società eseguito in data 5 novembre 2018, l'Aumento Warrant è stato modificato, prevedendosi che detto Aumento Warrant tenuto conto della sua già avvenuta parziale esecuzione - abbia luogo in forma scindibile e a pagamento per il residuo ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 19.999.470,60 (diciannovemilioni novecentonovantanovemila quattrocentosettanta e sessanta cent) mediante emissione di massime n. 2.898.474 (duemilioni ottocentonovantottomila quattrocentosettantaquattro) nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale e aventi godimento regolare, al prezzo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 6,90 (sei e novanta cent) ciascuna, nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria per ogni gruppo di n. 30 (trenta) warrant detenuti, fermo restando che, ove non integralmente sottoscritto entro la data anteriore tra il quinto giorno lavorativo bancario del mese successivo a quello in cui cadrà il quinto anniversario della data di emissione dei warrant e il termine del 31 luglio 2020, l'Aumento Warrant rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data:

  • in data 7 dicembre 2018, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 172,50 (centosettantadue e cinquanta cent), con l'emissione di n. 25 (venticinque) azioni ordinarie a compendio dei n. 750 (settecentocinquanta) warrant esercitati:

  • per effetto dell'operazione di scissione parziale proporzionale di cui al progetto approvato dagli organi amministrativi della società e di Sedea SIIQ S.p.A. in data 8 agosto 2018 e dalle assemblee delle medesime società in data 27 settembre 2018, l'Aumento Warrant è stato ulteriormente modificato, prevedendosi che detto Aumento Warrant - tenuto anche conto della sua parziale esecuzione in data 7 dicembre 2018 - abbia luogo per l'ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro (unmilione 1.594.146,95 cinquecentonovantaquattromila

novantacinque cent), centoquarantasei e mediante l'emissione di massime n. 2.898.449 (duemilioni ottocentonovantottomila quattrocentoquarantanove) nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale e aventi godimento regolare, al prezzo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 0,55 (zero e cinquantacinque cent) ciascuna, nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria per ogni gruppo di n. 30 (trenta) warrant detenuti, fermo restando che, ove non integralmente sottoscritto entro la data anteriore tra il quinto giorno lavorativo bancario del mese successivo a quello in cui cadrà il quinto anniversario della data di emissione dei warrant e il termine del 31 luglio 2020, l'Aumento Warrant rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data-

  • in data 7 febbraio 2019, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 80,30 (ottanta e trenta cent), con l'emissione di n. 146 (centoquarantasei) azioni ordinarie a compendio dei n. 4.380 (quattromilatrecentoottanta) warrant esercitati:

  • in data 8 marzo 2019, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 55,55 (cinquanta e cinquantacinque cent), con l'emissione di n. 101 (centoquarantasei) azioni ordinarie a compendio dei n. 3.030 (tremila e trenta) warrant esercitati;

  • in data 6 dicembre 2019, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 556,60 (cinquecentocinquantasei e sessanta cent), con

  • per effetto dell'operazione di scissione parziale proporzionale di cui al progetto approvato dagli organi amministrativi della società e di Sedea SIIQ S.p.A. in data 8 agosto 2018 e dalle assemblee delle medesime società in data 27 settembre 2018, l'Aumento Warrant è stato ulteriormente modificato, prevedendosi che detto Aumento Warrant - tenuto anche conto della sua parziale esecuzione in data 7 dicembre 2018 - abbia luogo per l'ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 1.594.146,95 (unmilione

cinquecentonovantaquattromila centoquarantasei e novan-tacinque cent), mediante l'emissione di massime n. 2.898.449 ottocentonovantottomila (duemilioni quattrocentoquarantanove) nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale e aventi godimento regolare, al prezzo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 0,55 (cinquantacinque cent) ciascuna, nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria per ogni gruppo di n. 30 (trenta) warrant detenuti, fermo restando che, ove non integralmente sottoscritto entro la data anteriore tra il quinto giorno lavorativo bancario del mese successivo a quello in cui cadrà il quinto anniversario della data di emissione dei warrant e il termine del 31 luglio 2020, l'Aumento Warrant rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

  • in data 7 febbraio 2019, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 80,30 (ottanta e trenta cent), con l'emissione di n. 146 (centoquarantasei) azioni ordinarie a compendio dei n. 4.380 (quattromilatrecentoottanta) warrant esercitati:

  • in data 8 marzo 2019, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 55,55 (cinquanta e cinquantacinque cent), con l'emissione di n. 101 (centouno) azioni ordinarie a compendio dei n. 3.030 (tremila e trenta) warrant esercitati;

  • in data 6 dicembre 2019, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 556,60 (cinquecentocinquantasei e sessanta cent), con l'emissione di n. 1.012 (milledodici) azioni ordinarie a compendio dei n. 30.360 (trentamilatrecentosessanta) warrant esercitati;

  • in data 7 febbraio 2020, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 13.180,20 (tredicimila centoottanta e venti cent), con l'emissione di n. 23.964 (ventitremila novecentosessantaquattro) azioni ordinarie a 718.920 compendio dei n. (settecentodiciottomila novecentoventi) warrant esercitati;

  • in data 29 aprile 2020 l'assemblea straordinaria ha deliberato di estendere il periodo di esercizio dei warrant sino al quinto giorno lavorativo bancario del mese di luglio 2022 incluso, con conseguente proroga del termine finale di sottoscrizione dell'Aumento Warrant al quinto giorno lavorativo bancario del mese di luglio 2022 incluso (intendendosi correlativamente modificata la deliberazione di aumento di capitale assunta dall'assemblea straordinaria in data 30 settembre 2014 di cui al verbale in data 15 ottobre 2014 rep. n. 30.126 notaio Busani, quale già modificata con le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria in data 27 settembre 2018 di cui al verbale in data 22 ottobre 2018 rep. n. 61.224 notaio Rampolla);

  • in data 8 giugno 2020, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 63,80 (sessantatre e ottanta cent), con l'emissione di n. 116 (centosedici) azioni ordinarie a compendio dei n. 3.480 (tremila quattrocentottanta) warrant esercitati;

  • in data 7 luglio 2020, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 199,10 (centonovantanove e dieci cent), con l'emissione di n. 362 (trecento sessantadue) azioni ordinarie compendio dei n. 10.860 (diecimila a ottocentosessanta) warrant esercitati;

  • in data 7 dicembre 2020, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 1.833,15 (mille ottocento trentatré e quindici cent), con l'emissione di n. 3.333 (tremila trecento trentatré)

l'emissione di n. 1.012 (milledodici) azioni a compendio dei n. 30.360 ordinarie (trentamilatrecentosessanta) warrant esercitati;

  • in data 7 febbraio 2020, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 13.180,20 (tredicimila centoottanta e venti cent), con di n. 23.964 l'emissione (ventitremila novecentosessantaquattro) azioni ordinarie a compendio dei n. 718.920 (settecentodiciottomila novecentoventi) warrant esercitati;

  • in data 29 aprile 2020 l'assemblea straordinaria ha deliberato di estendere il periodo di esercizio dei warrant sino al quinto giorno lavorativo bancario del mese di luglio 2022 incluso, con conseguente proroga del termine finale di sottoscrizione dell'Aumento Warrant al quinto giorno lavorativo bancario del mese di luglio 2022 incluso (intendendosi correlativamente modificata la deliberazione di aumento di capitale assunta dall'assemblea straordinaria in data 30 settembre 2014 di cui al verbale in data 15 ottobre 2014 rep. n. 30.126 notaio Busani, quale già modificata con le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria in data 27 settembre 2018 di cui al verbale in data 22 ottobre 2018 rep. n. 61.224 notaio Rampolla);

  • in data 8 giugno 2020, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 63,80 (sessantatre e ottanta cent), con l'emissione di n. 116 (centosedici) azioni ordinarie a compendio dei n. 3.480 (tremila quattrocentottanta) warrant esercitati;

  • in data 7 luglio 2020, l'Aumento Warrant è stato eseguito per l'importo parzialmente (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 199,10 (centonovantanove e dieci cent), con l'emissione di n. 362 (trecento sessantadue) azioni ordinarie compendio dei n. 10.860 (diecimila a ottocentosessanta) warrant esercitati;

  • in data 7 dicembre 2020, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 1.833,15 (mille ottocento trentatré e quindici cent), con l'emissione di n. 3.333 (tremila trecento trentatré) azioni ordinarie a compendio dei n. 99.990 (novantanovemila novecento novanta) warrant esercitati;

  • in data 26 aprile 2022 l'assemblea straordinaria ha deliberato di estendere il periodo di esercizio dei warrant sino al quinto giorno lavorativo bancario del mese di luglio 2024 incluso, con conseguente proroga del termine finale di sottoscrizione dell'Aumento Warrant al quinto giorno lavorativo bancario del mese di luglio 2024 incluso (intendendosi correlativamente modificata la deliberazione di aumento di capitale assunta dall'assemblea straordinaria in data 30 settembre 2014 di cui al verbale in data 15 ottobre 2014 rep. n. 30.126 notaio Busani, quale già modificata con le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria in data 27 settembre 2018 di cui al verbale in data 22 ottobre 2018 rep. n. 61.224 notaio Rampolla e in data 29 aprile 2020 di cui al verbale in data 14 maggio 2020 rep. n. 64023 notaio Rampolla);

  • in data 7 giugno 2022, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 117,15 (cento diciassette e quindici cent), con l'emissione di n. 213 (duecento tredici) azioni ordinarie a compendio dei n. 6.390 (seimila trecento novanta) warrant esercitati;

  • in data 7 luglio 2022, l'Aumento Warrant è stato l'importo parzialmente eseguito per (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 14,85 (quattordici e ottantacinque cent), con l'emissione di n. 27 (ventisette) azioni ordinarie a compendio dei n. 810 (ottocentodieci) warrant esercitati.

azioni ordinarie a compendio dei n. 99.990 (novantanovemila novecento novanta) warrant esercitati:

  • in data 26 aprile 2022 l'assemblea straordinaria ha deliberato di estendere il periodo di esercizio dei warrant sino al quinto giorno lavorativo bancario del mese di luglio 2024 incluso, con conseguente proroga del termine finale di sottoscrizione dell'Aumento Warrant al quinto giorno lavorativo bancario del mese di luglio 2024 incluso (intendendosi correlativamente modificata la deliberazione di aumento di capitale assunta dall'assemblea straordinaria in data 30 settembre 2014 di cui al verbale in data 15 ottobre 2014 rep. n. 30.126 notaio Busani, quale già modificata con le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria in data 27 settembre 2018 di cui al verbale in data 22 ottobre 2018 rep. n. 61.224 notaio Rampolla e in data 29 aprile 2020 di cui al verbale in data 14 maggio 2020 rep. n. 64023 notaio Rampolla);

  • in data 7 giugno 2022, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 117,15 (cento diciassette e quindici cent), con l'emissione di n. 213 (duecento tredici) azioni ordinarie a compendio dei n. 6.390 (seimila trecento novanta) warrant esercitati;

  • in data 7 luglio 2022, l'Aumento Warrant è stato parzialmente eseguito per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 14,85 (quattordici e ottantacinque cent), con l'emissione di n. 27 (ventisette) azioni ordinarie a compendio dei n. 810 (ottocentodieci) warrant esercitati.

I conferimenti potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal danaro.

Art. 6 - Aumento del capitale

Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

L'aumento del capitale sociale può avvenire mediante emissione di azioni ordinarie e/o privilegiate e/o di risparmio convertibili, e/o con

Art. 6 - Aumento del capitale

Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di amministrazione.

L'aumento del capitale sociale può avvenire mediante emissione di azioni ordinarie e/o privilegiate e/o di risparmio convertibili, e/o con

Art. 9 - L'Assemblea è ordinaria o
straordinaria
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una
volta all'anno per l'approvazione del bilancio di
esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura
riservato il diritto di opzione ai soci, ai sensi
di legge, ferma restando l'esclusione del
diritto di opzione nei casi previsti dall'art.
2441, commi quarto e quinto, del Codice
civile.
Ai sensi dell'art. 2441, quarto comma,
secondo periodo, del Codice civile, la Società
può deliberare aumenti del capitale con
esclusione del diritto di opzione nei limiti del
dieci per cento del capitale sociale
preesistente al momento della delibera di
aumento del capitale, a condizione che il
prezzo di emissione corrisponda al valore di
mercato delle azioni e ciò sia confermato in
una apposita relazione da un revisore legale
o da una società di revisione legale.
Art. 9 - L'Assemblea è ordinaria o
straordinaria
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una
volta all'anno per l'approvazione del bilancio di
esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura
richiedono
ulteriori approvazioni
delle
assemblee speciali delle diverse categorie.
richiedono
ulteriori
approvazioni
delle
assemblee speciali delle diverse categorie.
L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al
Consiglio di amministrazione la facoltà di
aumentare, in una o più volte, il capitale
sociale, anche con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2441, commi quarto
e quinto del Codice civile e anche mediante
emissione di obbligazioni convertibili ai
sensi dell'art. 2420-ter del Codice civile, fino
ad un ammontare determinato e per il
periodo massimo di cinque anni dalla data
della deliberazione.
Nel caso di aumento del capitale o di
emissione di obbligazioni convertibili, è
diritto di voto limitato a particolari argomenti,
anche aventi diritti diversi da quelli delle azioni
già emesse. Le deliberazioni di emissione sia di
azioni ordinarie aventi le stesse
nuove
caratteristiche di quelle in circolazione, sia di
azioni di risparmio, sia di azioni privilegiate, non
diritto di voto limitato a particolari argomenti,
anche aventi diritti diversi da quelli delle azioni
già emesse. Le deliberazioni di emissione sia di
nuove azioni ordinarie aventi le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, sia di
azioni di risparmio, sia di azioni privilegiate, non

-

convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente statuto. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi nei termini di legge e di regolamento sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente; l'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte dalla normativa - anche regolamentare - vigente.

L'avviso di convocazione può indicare un'unica data di convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge per tale ipotesi; in alternativa l'avviso di convocazione può prevedere, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui | spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, in osservanza della normativa anche regolamentare - di volta in volta vigente, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

La delega potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata, in osservanza delle applicabili disposizioni - anche regolamentari - vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

La società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.

convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente statuto. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi nei termini di legge e di regolamento sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente; l'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da nonché le ulteriori informazioni trattare, prescritte dalla normativa - anche regolamentare - vigente.

L'avviso di convocazione può indicare un'unica data di convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge per tale ipotesi; in alternativa l'avviso di convocazione può prevedere, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, in osservanza della normativa anche regolamentare - di volta in volta vigente, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

La delega potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata, in osservanza delle applicabili disposizioni - anche regolamentari - vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

La società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una o più determinate deliberato Assemblee, abbia tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea. Il Consiglio di amministrazione può altresì

Ogni azione ordinaria da diritto a un voto.
Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria
sia straordinaria, è disciplinato dalla legge, dal
presente statuto, e dal regolamento delle
Assemblee, approvato dall'Assemblea ordinaria e
valevole, fino a che non sia modificato o
sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna
Assemblea, peraltro può deliberare di non
prestare osservanza a una o più disposizioni del
regolamento delle Assemblee.
L'Assemblea potrà anche tenersi mediante mezzi
di telecomunicazione, con le modalità indicate
nell'avviso di convocazione, a condizione che
siano rispettati il metodo collegiale e i principi di
buona fede e parità di trattamento dei soci. In tal
caso l'Assemblea si considererà svolta nel luogo
ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto
verbalizzante.
prevedere nell'avviso di convocazione di una
più determinate Assemblee che
0
l'intervento in Assemblea e l'esercizio del
diritto di voto avvengano esclusivamente
tramite il rappresentante designato dalla
Società nel rispetto della normativa - anche
regolamentare - di volta in volta vigente.
Ogni azione ordinaria da diritto a un voto.
Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria
sia straordinaria, è disciplinato dalla legge, dal
presente statuto, e dal regolamento delle
Assemblee, approvato dall'Assemblea ordinaria e
valevole, fino a che non sia modificato o
sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna
Assemblea, peraltro può deliberare di non
prestare osservanza a una o più disposizioni del
regolamento delle Assemblee.
L'Assemblea potrà anche tenersi mediante mezzi
di telecomunicazione, con le modalità indicate
nell'avviso di convocazione, a condizione che
siano rispettati il metodo collegiale e i principi di
buona fede e parità di trattamento dei soci. In tal
caso l'Assemblea si considererà svolta nel luogo
ove sarà presente il soggetto verbalizzante.
Art. 11 - Organo amministrativo Art. 11 - Organo amministrativo
La società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da 3 (tre) a 21
(ventuno) componenti, anche non soci, secondo
quanto delibererà l'Assemblea all'atto della
nomina. La composizione del Consiglio di
Amministrazione deve in ogni caso assicurare
l'equilibrio tra i generi in conformità alla
La Società adotta ai sensi dell'articolo 2409-
sexiesdecies del Codice civile il sistema di
amministrazione e controllo monistico
basato sul Consiglio di amministrazione e un
comitato costituito al suo
interno
denominato Comitato per il Controllo sulla
Gestione.
normativa, anche regolamentare, di volta in volta
vigente.
Il Consiglio di amministrazione è nominato
dall'Assemblea ed è composto da un minimo
di 5 (cinque) a un massimo di 12 (dodici)
membri, anche non soci. La composizione del
Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso
assicurare (i) la presenza di almeno 3 (tre)
amministratori in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dalla normativa
vigente o, se superiore, di almeno un terzo
componenti del Consiglio di
dei
Amministrazione (con arrotondamento, in
caso di numero non intero, secondo il

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superiore a 5) (ii) l'equilibrio tra i generi in
conformità alla normativa, anche regolamentare,
di volta in volta vigente.
Gli amministratori durano in carica per un
massimo di tre esercizi, secondo le deliberazioni
dell'Assemblea che li nomina, e scadono alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
carica. Essi sono rieleggibili. L'Assemblea prima
di procedere alla loro nomina, determina il
numero dei componenti il Consiglio e la durata
in carica.
Gli amministratori durano in carica per un
massimo di tre esercizi, secondo le deliberazioni
dell'Assemblea che li nomina, e scadono alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
carica. Essi sono rieleggibili. L'Assemblea prima
di procedere alla loro nomina, determina 1
numero dei componenti il Consiglio e la durata
in catica.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato
dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli
Azionisti nelle quali i candidati devono essere
elencati mediante un numero progressivo; le liste
di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le
presentano, devono essere depositate presso la
sede della Società nei termini stabiliti dalla
normativa - anche regolamentare - di volta in
volta in vigore e di ciò sarà fatta menzione
nell'avviso di convocazione.
Il Consiglio di amministrazione è nominato
dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli
Azionisti; ciascuna lista dovrà essere divisa in
due sezioni, nelle quali i candidati devono
essere elencati mediante un numero progressivo;
nella prima sezione dovranno essere indicati
i candidati alla carica di amministratore non
candidati alla carica di componenti del
Comitato per il Controllo sulla Gestione,
mentre nella seconda sezione dovranno
essere indicati i candidati alla carica di
amministratore candidati anche alla carica

previsti

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli | Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la percentuale del capitale sociale determinata ai sensi della normativa vigente, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

statuto. Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare di volta in volta in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la percentuale del capitale sociale determinata ai sensi della normativa vigente, con

di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; i candidati della seconda sezione dovranno possedere i requisiti

regolamentare, vigente e dal presente

normativa,

dalla

anche

superiore, ove la cifra decimale sia uguale o

onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale comunicazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate disposizioni che precedono sono considerate
come non presentate. come non presentate.
Nessun Azionista può presentare o concorrere a Nessun Azionista può presentare o concorrere a
presentare, neppure per interposta persona o presentare, neppure per interposta persona o
società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti
che siano assoggettati a comune controllo ai che siano assoggettati a comune controllo ai
sensi dell'art. 93 del TUF o quelli che partecipano sensi dell'art. 93 del TUF o quelli che partecipano
ad uno stesso sindacato di voto possono ad uno stesso sindacato di voto possono
presentare o concorrere a presentare una sola presentare o concorrere a presentare una sola
lista. lista.
Ogni Azionista può votare una sola lista. Ogni Azionista può votare una sola lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista Ogni candidato può presentarsi in una sola lista
a pena di ineleggibilità. a pena di ineleggibilità.
Tra i candidati, devono essere in possesso dei
requisiti di indipendenza richiesti dalla legge
almeno quelli indicati al primo e all'ottavo posto
di ciascuna lista.
Per sei mandati consecutivi a partire dal primo Per sei mandati consecutivi a partire dal primo
rinnovo dell'organo amministrativo successivo al rinnovo dell'organo amministrativo successivo al
1º gennaio 2020, ciascuna lista contenente un 1º gennaio 2020, ciascuna lista contenente un
numero di candidati pari o superiore a tre deve numero di candidati pari o superiore a tre deve
essere composta in modo tale che all'interno del essere composta in modo tale che all'interno del
Consiglio di Amministrazione sia assicurato Consiglio di amministrazione sia assicurato
l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla
quota minima richiesta dalla normativa, anche quota minima richiesta dalla normativa, anche
regolamentare, di volta in volta vigente. regolamentare, di volta in volta vigente.
Il candidato indicato al secondo posto della
seconda sezione di ciascuna lista contenente
un numero di candidati pari o superiore a tre
deve altresi essere revisore legale iscritto
nell'apposito registro.
Unitamente alla presentazione della lista, e nello Unitamente alla presentazione della lista, e nello
stesso termine, sono depositate le dichiarazioni stesso termine, sono depositate le dichiarazioni
con le quali i singoli candidati accettano la con le quali i singoli candidati accettano la
candidatura e attestano sotto la propria candidatura e attestano sotto la propria
responsabilità l'inesistenza di cause di responsabilità l'inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei
requisiti, il tutto secondo quanto prescritto dalla requisiti, il tutto secondo quanto prescritto dalla
normativa applicabile per i componenti del normativa applicabile per i componenti del
Consiglio di Amministrazione, nonché un Consiglio di Amministrazione, nonché un
curriculum vitae riguardante le caratteristiche curriculum vitae riguardante le caratteristiche
personali e professionali con l'indicazione degli personali e professionali con l'indicazione degli
incarichi di amministrazione e controllo ricoperti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
in altre società ed eventualmente dell'idoneità a in altre società ed eventualmente dell'idoneità a
qualificarsi come Amministratore indipendente. qualificarsi come Amministratore indipendente.

. 177

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il a) maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

dalla seconda lista che ha ottenuto in b) Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

All'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; in particolare, dalla seconda sezione della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati, due amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri amministratori saranno tratti dalla prima sezione della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti, sempre nell'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale sezione;

dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il b) secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto della seconda sezione di tale lista. Il candidato eletto della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti assumerà la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Nel caso di parità di voti fra più liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea.

In caso di persistente parità di voti tra più liste, prevale quella che per prima è stata depositata presso la sede sociale.

Nell'eventuale caso in cui più liste di minoranza siano state depositate contestualmente, prevale quella che indica al primo posto della seconda sezione il candidato più anziano di età che risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto per Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa di volta in volta vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie deliberazioni con la maggioranza di legge.

Tutti i consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Consiglio di Amministrazione alla normativa di volta in volta vigente, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta.

assumere la carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

al termine delle votazioni la Qualora composizione del Consiglio di amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva sezione della lista di appartenenza, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per la composizione del Comitato per il Controllo sulla Gestione (ivi inclusa la presenza, tra gli eletti tratti dalla seconda sezione della lista, di almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro). A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di amministrazione risulti conforme alla normativa di volta in volta vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, provvederà necessarie l'Assemblea alle deliberazioni con la maggioranza di legge.

Tutti i consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica. Almeno tre consiglieri dovranno altresì essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto per la carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, di cui almeno uno dovrà essere revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista, prelevando dalla seconda sezione della lista, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati, tre amministratori che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Consiglio di amministrazione

alla normativa di volta in volta vigente, trovera
applicazione la procedura di sostituzione sopra
descritta.
Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna
com esseres post con probases di laro commen maniti oloto vo armago d

lista oppure risulti eletto un numero di lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato i dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 codice civile, assicurando il rispetto dei requisiti applicabili e dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dal presente articolo.

amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori non facenti parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, si provvederà ai sensi degli artt. 2386 2409-noviesdecies del Codice civile, assicurando il rispetto dei requisiti applicabili e dei criteri di composizione del Consiglio di amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dal presente statuto.

Ove venga a cessare un amministratore facente parte del Comitato per il Controllo Gestione, il Consiglio di sulla amministrazione procederà alla relativa sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla seconda sezione della lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno, e così via in caso di indisponibilità e ineleggibilità di quest'ultimo (attingendo al successivo candidato della seconda sezione e, in mancanza di candidati idonei nella seconda sezione, ai candidati idonei indicati nella prima sezione della lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno), a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto per assumere la carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e sia disponibile ad accettare la carica e sempre a condizione che sia garantito il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione previsti dalla normativa vigente e dallo statuto. Qualora per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il Consiglio

Art. 13 - Cariche sociali e deleghe di poteri Art. 13 - Cariche sociali e deleghe di poteri
L'Assemblea determina l'indennità in misura
fissa, unica e periodica, spettante al componenti
il Consiglio di Amministrazione.
fissa, unica e periodica, spettante ai componenti
il Consiglio di amministrazione.
L'Assemblea può anche determinare un
importo complessivo per la remunerazione
di tutti gli Amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche.
L'amministratore indipendente che perde,
successivamente alla nomina, i requisiti di
deve darne immediata
indipendenza,
comunicazione
Consiglio
di
al
amministrazione e, nel caso in cui ciò
comporti il venir meno del numero minimo
di amministratori indipendenti richiesto
dalla normativa anche regolamentare di volta
in volta vigente, decade dalla carica.
L'Assemblea determina l'indennità in misura
Gli amministratori così nominati resteranno
in carica fino alla prossima Assemblea, che
dovrà provvedere alla loro sostituzione nel
rispetto della disciplina vigente in materia di
equilibrio tra i generi e degli altri requisiti
richiesti dalla normativa vigente e dal
presente statuto.
volta vigente e dal presente statuto.
Ove venga a cessare il Presidente del
Comitato per il Controllo sulla Gestione, di
esso assume la presidenza il componente
tratto ai sensi del precedente comma dalla
lista da cui era stato tratto il Presidente del
Comitato per il Controllo sulla Gestione
cessato. Ove ciò non sia possibile, si
procederà alla sostituzione ai sensi degli artt.
2386 e 2409-noviesdecies del Codice civile
nel rispetto dei criteri di composizione del
Consiglio di amministrazione previsti dalla
normativa, anche regolamentare, di volta in
volta vigente e dal presente statuto e il
Comitato per il Controllo sulla Gestione
eleggerà il proprio Presidente.
procederà alla sostituzione ai sensi degli artt.
2386 e 2409-noviesdecies del Codice civile
nel rispetto dei criteri di composizione del
Consiglio di amministrazione previsti dalla
normativa, anche regolamentare, di volta in

Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Può nominare uno o più vice presidenti e/o uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio nomina altresì, anche di volta in volta, il Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte da un vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Se nel corso dell'esercizio vengono a maneare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni, determinandone i limiti di delega, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, ad uno o più dei suoi componenti, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma, individualmente o collettivamente, come esso crederà di stabilire. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo sono necessati la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio può anche nominare Direttori Generali previo accertamento dei requisiti di normativamente prescritti, onorabilità designandoli anche fra i componenti del Consiglio, Direttori e Procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. La nomina dei Direttori, Vice Direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio deferita al Presidente o a chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica di Direttore Generale.

Il Consiglio può istituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive su determinandone specifiche materie le attribuzioni e le facoltà.

Il Consiglio di amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Può nominare uno o più vicepresidenti e/o uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio nomina altresì, anche di volta in volta, il Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte da un vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni, determinandone i limiti di delega, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, ad uno o più dei suoi componenti, eventualmente con la qualifica di Amministratori firma, Delegati, attribuendo loro la individualmente o collettivamente, come esso crederà di stabilire. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio può anche nominare Direttori Generali previo accertamento dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, designandoli anche fra i componenti del Consiglio, Direttori e Procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. La nomina dei Direttori. Vicedirettori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio deferita al Presidente o a chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica di Direttore Generale.

Il Consiglio può istituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive su determinandone le specifiche materie attribuzioni e le facoltà.

All'interno del Consiglio di amministrazione
è costituito il Comitato per il Controllo sulla
Gestione composto da almeno 3 (tre)
membri, i quali devono essere in possesso
dei requisiti di onorabilità, di professionalità
e di indipendenza previsti dalla normativa,
anche regolamentare, vigente, nonché
rispettare i limiti al cumulo degli incarichi
previsti dalla normativa vigente; almeno un
membro del Comitato per il Controllo sulla
Gestione deve essere iscritto nel registro dei
revisori legali. I membri del Comitato per il
Controllo sulla Gestione devono essere non
esecutivi e, conseguentemente, non possono
essere membri dell'eventuale comitato
esecutivo, né destinatari di deleghe gestorie
o particolari cariche di natura gestoria o
incarichi direttivi e non possono svolgere,
anche di mero fatto, funzioni attinenti alla
gestione della società o di società del
gruppo.
Il Comitato per il Controllo sulla Gestione
svolge i compiti assegnati dalla normativa,
anche regolamentare, di volta in volta
vigente.
Il Comitato per il Controllo sulla Gestione
elegge al suo interno, a maggioranza
assoluta dei suoi membri, il Presidente, nel
rispetto in ogni caso di quanto previsto dalla
legge e dall'art. 11 del presente statuto.
Art. 13 - bis Art. 14
del Collegio Sindacale e accertamento dei
requisiti di onorabilità normativamente prescritti,
nomina il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari (Dirigente 154-bis),
il quale dovrà possedere un'adeguata esperienza
in materia contabile c finanziaria.
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere Il Consiglio di amministrazione, previo parere
del Comitato per il Controllo sulla Gestione e
accertamento dei requisiti di onorabilità
normativamente prescritti, nomina il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili
societari (Dirigente 154-bis), il quale dovrà
possedere un'adeguata esperienza in materia
contabile e finanziaria.
Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la
decadenza dalla carica di Dirigente 154-bis.
Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la
decadenza dalla carica di Dirigente 154-bis.
Il Consiglio di Amministrazione vigila inoltre
affinche il Dirigente 154-bis disponga di adeguati
poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui
attribuiti nonché sull'effettivo rispetto delle
procedure amministrative e contabili.
Il Consiglio di amministrazione vigila inoltre
affinché il Dirigente 154-bis disponga di adeguati
poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui
attribuiti nonché sull'effettivo rispetto delle
procedure amministrative e contabili.

Art. 14 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato i anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio e ove nominato, il Comitato Esecutivo, può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio-Sindacale o individualmente da un suo membro effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno sette giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno un giorno prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaeo effettivo in carica.

Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaei effettivi in carica.

Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro Amministratore delegato dal Consiglio. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato quelle del Comitato Esecutivo, potranno tenersi per teleconferenza, videoconferenza e/o altri mezzi | di telecomunicazione, a condizione che tutti i videoconferenza e e/o altri

Art. 15 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio e ove nominato, il Comitato Esecutivo, può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Comitato per il Controllo sulla Gestione o individualmente da un suo membro.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno sette giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno un giorno prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore in carica. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. È ammessa la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della tiunione.

Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal | Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro Amministratore delegato dal Consiglio. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e, ove nominato, quelle del Comitato Esecutivo, potranno tenersi, anche esclusivamente, per teleconferenza, me771 di

partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione, di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati, di ricevere, visionare e
trasmettere documentazione. Verificandosi
questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione
si considera tenuto nel luogo in cui si trova il
Presidente.
telecomunicazione, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione, di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati, di ricevere, visionare e
trasmettere documentazione. Verificandosi
questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si
considera tenuto nel luogo in cui si trova il
Segretario, salvo che la riunione si tenga
esclusivamente mediante mezzi
di
telecomunicazione senza indicazione del
luogo fisico di svolgimento della riunione.
Art. 15 - Obblighi informativi Art. 16 - Obblighi informativi
Gli Amministratori devono riferire al Collegio Gli Amministratori devono riferire al Comitato
Sindacale con periodicità almeno trimestrale in per il Controllo sulla Gestione con periodicità
occasione delle riunioni del Consiglio di almeno trimestrale in occasione delle riunioni del
Amministrazione, oppure, qualora particolari Consiglio di amministrazione, oppure, qualora
esigenze di tempestività lo rendano preferibile, particolari esigenze di tempestività lo rendano
anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o
telefonicamente sull'attività svolta e su verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e
quant altro richiesto dalla legge. su quant'altro richiesto dalla legge.
Art. 16 - Operazioni con parti correlate Art. 17 - Operazioni con parti correlate
Le operazioni con le parti correlate sono Le operazioni con le parti correlate sono
concluse nel rispetto delle procedure approvate concluse nel rispetto delle procedure approvate
dal Consiglio di Amministrazione in applicazione dal Consiglio di amministrazione in applicazione
della normativa - anche regolamentare - di volta della normativa - anche regolamentare - di volta
in volta vigente. in volta vigente.
Nei casi di urgenza - eventualmente collegata Nei casi di urgenza - eventualmente collegata
anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure
possono prevedere particolari modalità per la possono prevedere particolari modalità per la
conclusione di operazioni con le parti correlate, conclusione di operazioni con le parti correlate,
in deroga alle regole ordinarie, e nel rispetto delle in deroga alle regole ordinarie, e nel rispetto delle
condizioni stabilite dalla normativa - anche condizioni stabilite dalla normativa - anche
regolamentare - di volta in volta applicabile. regolamentare - di volta in volta applicabile.
Art. 17 - Rappresentanza legale Art. 18 - Rappresentanza legale
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha
ha la rappresentanza legale della Società. la rappresentanza legale della Società.
La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice La rappresentanza legale è inoltre affidata ai
Presidenti, agli Amministratori Delegati a1 Vicepresidenti, agli Amministratori Delegati al
Direttori Generali e a chi altro designato dal Direttori Generali e a chi altro designato dal
Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, Consiglio di amministrazione, disgiuntamente,
nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente,
congiuntamente con il Presidente o con altro congiuntamente con il Presidente o con altro
soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi. soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi.

Art. 18 - Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono ricleggibili. La composizione del Collegio Sindacale deve in-ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Alla minoranza è riservata l'elezione-del Presidente del Collegio Sindacale e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni; una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la percentuale del capitale sociale determinata ai sensi di legge o di regolamento

con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione pottà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Non possono essere inscriti nelle-liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del TUF - con esclusione dal computo delle società controllanti e controllate della "Restart S.p.A." e delle società controllate da sue controllanti - o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Non possono altresi essere inseriti nelle liste coloro che superano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa applicabile o che li supererebbero nel caso fossero eletti.

In ottemperanza alle disposizioni normative ed ai sensi e per gli effetti del D.M. 162/2000, Punto 3, sono matcrie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa: la valutazione di immobili e patrimoni immobiliari, le attività connesse alla predisposizione di contratti di appalto e di capitolati, il marketing e la comunicazione relativa al settore immobiliare in generale, l'amministrazione di condominii, la valutazione - degli strumenti urbanistici, l'intermediazione nella compravendita immobiliare, la consulenza nella progettazione edilizia.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Sono fatti salvi i disposti dell'art. 144-sexies, comma 5, delibera Consob 11971 e sue successive modifiche e integrazioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, comunicano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incleggibilità e di incompatibilità, nonché la esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. E altresi depositato quant'altro richiesto dalla normativa e segnatamente dall'art. 144 sexies, comma 4, delibera Consob 11971 e successive modifiche e integrazioni. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Per sei mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 1º gennaio 2020, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra 1 generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente. All'elezione dei Sindaei si procede come segue:

Dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti.

b. Dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista, di cui al precedente punto b. di questo articolo.

In caso di parità di voti tra due sole liste, laddove vi siano astenuti il Presidente ripete la votazione invitando tutti i partecipanti ad esprimersi. In caso di perdurante parità viene considerata come lista di cui al precedente punto a. di questo articolo la lista che per prima è stata depositata presso la sede sociale.

In caso di parità di voti tra più liste, il Presidente, constatato i voti assegnati alle varie liste chiede ehe venga ripetuta la votazione da parte di quei soli partecipanti che non hanno votato le liste risultate con pari voti. In caso di perdurante parità si considera prevalere la lista che per prima è stata presentata presso la sede sociale.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, si procederà a sostituire il secondo Sindaco effettivo e/o il secondo Sindaco supplente tratti dalla lista risultata prima in-applicazione del-presente articolo-con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora infine-detta procedura non-consenta il rispetto-della normativa di volta in volta vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale,

l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

Nel caso vengano meno 1 requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo comunque, ove possibile, il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale; se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa di volta in volta vigente sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto di tale normativa.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o- supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza.

In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero Gollegio Sindacale viene nominato da detta lista. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Collegio Sindacale alla normativa di volta in volta vigente; troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta con riferimento all'ultimo eandidato:

Nel caso non venga presentata alcuna lista l'Assemblea dovrà essere riconvocata per deliberare in merito.

La retribuzione per i Sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

sia consentito al partecipanti
eae
0
trasmettere
visionare, ricevere
atta
1701
documentazione necessaria;
che sia consentita la partecipazione in
tempo reale alla discussione nel rispetto del
metodo collegiale.
Le munioni si tengono nel luogo di convocazione
cui deve trovarsi il Presidente.

3. Ricorrenza del diritto di recesso

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice civile.

* * *

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione i seguenti testi di delibera:

1.1 Variazione della denominazione sociale e conseguente modifica dell'articolo 1 dello Statuto sociale

"L'Assemblea di Restart Spa,

esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Socio Istituto Ligure Mobiliare Spa ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del TUF e le proposte ivi contenute

DELIBERA

    1. di modificare la denominazione sociale della Società in "Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni" o, in forma abbreviata, "Aedes Spa";
    1. di modificare per l'effetto l'art. 1 dello Statuto sociale secondo il testo proposto nella relazione illustrativa predisposta dal Socio Istituto Ligure Mobiliare Spa ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del TUF;
    1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per l'esecuzione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente registro delle imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere, ivi incluso il potere di apportare modifiche o aggiunte alle delibere (non modificando in modo sostanziale il contenuto delle delibere) ritenute necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti o che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese ".

1.2 Trasferimento della sede legale e conseguente modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale.

"L'Assemblea di Restart Spa,

esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Socio Istituto Ligure Mobiliare Spa ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del TUF e le proposte ivi contenute

DELIBERA

    1. di trasferire la sede legale della Società, attualmente sita in Milano, via Tortona n. 37, presso l'indirizzo di via XII Ottobre n. 2/ 193, Genova;
    1. di modificare per l'effetto l'art. 2 dello Statuto sociale secondo il testo proposto nella relazione illustrativa predisposta dal Socio Istituto Ligure Mobiliare Spa ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del TUF;
    1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per l'esecuzione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente registro delle imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere, ivi incluso il potere di apportare modifiche o aggiunte alle delibere (non modificando in modo sostanziale il contenuto delle delibere) ritenute necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti o che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese".

1.3 Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo con conseguenti modifiche degli articoli 11, 13, 13-bis, 14 e 15, eliminazione dell'articolo 18 dello Statuto sociale e rinumerazione degli articoli da 13-bis a 17 dello Statuto sociale.

"L'Assemblea di Restart Spa,

esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Socio Istituto Ligure Mobiliare Spa ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del TUF e le proposte ivi contenute

DE DIBERA

    1. di adottare, con efficacia dalla data di rinnovo degli organi sociali attualmente in carica, il sistema monistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli articoli 2409sexiesdecies e seguenti del Codice civile, fondato su di un Consiglio di Amministrazione e su un comitato costituito al suo interno denominato Comitato per il Controllo sulla Gestione;
  • di approvare le modifiche dello Statuto sociale agli articoli 11, 13, 13-bis, 14 e 15, l'eliminazione dell'articolo 18 e la conseguente rinumerazione degli articoli da 13-bis a 17 dello Statuto sociale, secondo i testi proposti nella relazione illustrativa predisposta dal Socio Istituto Ligure Mobiliare Spa ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del TUF;
    1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con

facoltà di subdelega, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per l'esecuzione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente registro delle imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere, ivi incluso il potere di apportare modifiche o aggiunte alle delibere (non modificando in modo sostanziale il contenuto delle delibere) ritenute necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti o che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese".

1.4 Aggiornamento dello statuto sociale con modifica degli articoli 3, 5, 6 e 9 dello Statuto sociale.

"L'Assemblea di Restart Spa,

esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Socio Istituto Ligure Mobiliare Spa ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del TUF e le proposte ivi contenute

DELIBERA

    1. di approvare le modifiche dello Statuto sociale agli articoli 3, 5, 6 e 9, secondo i testi proposti nella relazione illustrativa predisposta dal Socio Istituto Ligure Mobiliare Spa ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del TUF;
    1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per l'esecuzione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente registro delle imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere, ivi incluso il potere di apportare modifiche o aggiunte alle delibere (non modificando in modo sostanziale il contenuto delle delibere) ritenute necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti o che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese ".

Genova, 8 marzo 2024

Istituto Ligure Mobiliare Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Giorgio Ferrari

Gruppo Cassa di Risparmio di Asti Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Libertà 23, 14100 Asti

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(D.L.gs 24 febbraio 1998, n.58, D.Lgs, 24 giugno 1998, n 213 e provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

Asti, 05 marzo 2024

20240001 148/71000091 ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.p.A.
Via XII Ottobre 2/193
n. prog. annuo Codice cliente 16121 Genova (GE)
Codice Fiscale: 01041720085
A richiesta di

La presente certificazione, con efficacia fino al 26 aprile 2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice Descrizione Quantità
IT0005349052 AZIONI RESTART SIIQ 9.600.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Esercizio del diritto di convocazione dell'Assemblea dei Soci di Restart S.p.A. ex art. 2367 cod. civ.

Delega per l'intervento in assemblea
Il Signor
è delegato a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto
data___ firma_________
Banca di Asti S.p.A.
Ufficio Back Office Finanza