AGM Information • Apr 29, 2024
AGM Information
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
Signori Azionisti,
in apposito fascicolo che sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società nei termini di legge, cui pertanto si fa rinvio, sono contenuti (i) il progetto di bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2023 – comprendente il Rendiconto separato del Patrimonio BancoPosta (costituito dalla Società con effetto dal 2 maggio 2011, con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 14 aprile 2011 e il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento disponibile sul sito della Società www.posteitaliane.it) – che chiude con un utile netto di 1.390 milioni di euro, e (ii) il bilancio consolidato del Gruppo Poste al 31 dicembre 2023, che chiude con un risultato netto di 1.933 milioni di euro (1.922 milioni di euro la quota di pertinenza di Gruppo), approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2024.
Tenuto conto di quanto precede, Vi sottoponiamo pertanto la seguente
L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A.:
• esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 con le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Poste Italiane S.p.A., corredato della relativa relazione del Consiglio di Amministrazione e comprendente il Rendiconto separato del Patrimonio BancoPosta.

si ricorda preliminarmente che la politica dei dividendi adottata dalla Società – quale precedentemente approvata dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2018 e del 2019 – prevede la distribuzione del dividendo annuale in due soluzioni: una tranche a titolo di acconto ed una tranche a titolo di saldo.
In aggiunta a quanto sopra, si ricorda che nello scorso mese di marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione – nell'ambito dell'approvazione del nuovo Piano Strategico 2024-2028 "The Connecting Platform" – ha altresì aggiornato la suddetta politica dei dividendi, prevedendo un pay-out ratio pari ad almeno il 65% durante l'arco del suddetto Piano e l'obiettivo di distribuire un dividendo pari ad almeno 1 euro per azione (DPS) nel 2026.
Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 novembre 2023, ha deliberato, ai sensi dell'art. 2433-bis del codice civile e dell'art. 26.3 dello Statuto sociale, la distribuzione di un acconto sul dividendo dell'esercizio 2023 pari a 0,237 euro per azione (per complessivi 307 milioni di euro circa), che è stato posto in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 22 novembre 2023.
In considerazione dell'importo dell'acconto sul dividendo già distribuito e tenuto conto che l'utile netto consolidato del Gruppo Poste Italiane relativo all'esercizio 2023 risulta pari a circa 1.933 milioni di euro (1.922 milioni di euro la quota di pertinenza di Gruppo), si propone la distribuzione di un saldo del dividendo pari a 0,563 euro per azione, da mettere in pagamento nel mese di giugno 2024, secondo le date comunicate al mercato in data 30 gennaio 2024 in occasione della diffusione del calendario degli eventi societari dell'anno 2024 e, precisamente: (i) 26 giugno 2024, quale data di pagamento, (ii) 24 giugno 2024,
quale "data stacco", e (iii) 25 giugno 2024, quale record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso).
In tal modo il dividendo complessivo relativo all'esercizio 2023 risulta ammontare a 0,800 euro per azione, in aumento del 23,1% rispetto al dividendo di 0,650 euro per azione relativo all'esercizio 2022.
Tutto ciò premesso, considerato che:
sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente
L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,



Signori Azionisti,
la relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024 è stata predisposta sulla base di quanto indicato nell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nell'art. 84-quater della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni.
Secondo quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata ad approvare, con deliberazione vincolante, la relazione sulla politica di remunerazione, che illustra (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento all'esercizio 2024, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.
In allegato alla relazione sulla politica in materia di remunerazione è riportato un documento – redatto ai sensi della Circolare Banca d'Italia n.285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 del 17 dicembre 2013, e delle EBA guidelines ed EBA Regulatory Technical Stantard (RTS) tempo per tempo vigenti e sottoposto anch'esso alla deliberazione vincolante dell'Assemblea – in cui viene descritta la politica di remunerazione e incentivazione del personale facente capo al Patrimonio BancoPosta. Si segnala altresì che, dalle verifiche svolte sulle modalità di attuazione delle prassi rispetto alla politica di remunerazione ed incentivazione del personale facente capo al Patrimonio BancoPosta vigente per il 2023, è emerso un generale livello di adeguatezza.

La relazione sulla politica in materia di remunerazione, unitamente all'allegato relativo alle linee guida sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Patrimonio BancoPosta, è riportata in apposito documento – denominato "Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023" – messo a disposizione contestualmente alla presente relazione e al quale si rinvia.
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente
L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A. approva la relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024 – comprensiva delle linee guida sulla politica in materia di remunerazione e incentivazione del Patrimonio BancoPosta, riportate in allegato alla relazione sulla politica di remunerazione – che illustra (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo, nonché (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.


Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023.
la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 è stata predisposta sulla base di quanto indicato nell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nell'art. 84-quater della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni.
Secondo quanto previsto dal quarto e dal sesto comma dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla Relazione sui compensi corrisposti relativamente all'esercizio 2023, che sono indicati (i) nominativamente, per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e il direttore generale, e (ii) in forma aggregata, per i dirigenti con responsabilità strategiche. La deliberazione non è vincolante.
La relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 è riportata in apposito documento – denominato "Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023" – messo a disposizione contestualmente alla presente relazione e al quale si rinvia.
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente
L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A. delibera in senso favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2023, che sono riportati (i) nominativamente, per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e il direttore generale, e (ii) in forma aggregata, per i dirigenti con responsabilità strategiche.


Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.
Signori Azionisti,
siete stati convocati in sede ordinaria per discutere e deliberare – secondo quanto indicato dall'art. 114-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – in merito all'approvazione dei seguenti Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, i cui schemi sono stati definiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni.
In particolare, si tratta dei seguenti sistemi incentivanti (insieme anche i "Piani"):
Si segnala che i Piani prevedono l'attribuzione di Diritti a ricevere Azioni di Poste Italiane S.p.A. a favore dei beneficiari.
Per tale motivo, i Piani risultano qualificabili quali piani di compenso basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In base a quanto previsto dall'art. 84-bis, comma 1, della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, le caratteristiche dei Piani sono descritte in dettaglio in un apposito documento informativo messo a disposizione contestualmente alla presente relazione e al quale si rinvia.
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente
L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il documento informativo sui Piani predisposto ai sensi dell'art. 84-bis,

comma 1, della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni,

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, a servizio dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Signori Azionisti,
siete stati convocati per discutere e deliberare in merito al rilascio al Consiglio di Amministrazione (di seguito "CdA") di un'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane" o la "Società"), secondo quanto previsto dagli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile, per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito indicate.
La richiesta di autorizzazione è volta ad attribuire al CdA la facoltà di acquistare e disporre di azioni proprie della Società, nel rispetto della normativa, anche comunitaria, di riferimento, per adempiere agli obblighi derivanti dalla remunerazione variabile da corrispondersi in azioni di Poste Italiane destinata ad Amministratori e dipendenti del gruppo Poste Italiane.
Più precisamente, le azioni proprie saranno destinate a servire i "Piani di Incentivazione", vale a dire:
In particolare, il piano di incentivazione a lungo termine "ILT Performance Share 2024-2026" ha l'obiettivo di rafforzare il collegamento della componente variabile della remunerazione alla strategia di lungo termine del gruppo Poste Italiane, in linea con il budget e gli obiettivi del Piano Strategico, su un orizzonte temporale pluriennale. Tale piano prevede l'utilizzo di azioni ordinarie di Poste Italiane e, attraverso la previsione di adeguati periodi di indisponibilità delle medesime, garantisce un costante allineamento tra gli interessi dei beneficiari e quelli degli azionisti, favorendo la fidelizzazione delle risorse chiave della Società e del gruppo Poste Italiane. I

beneficiari sono l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale della Società e le "risorse chiave", dirigenti e quadri, del gruppo Poste Italiane che svolgono funzioni rilevanti per l'esecuzione delle direttrici del Piano Strategico.
Con riferimento al piano di incentivazione a breve termine 2024 basato su strumenti finanziari per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta, ivi incluso l'Amministratore Delegato, coerentemente con la normativa di riferimento, l'obiettivo è quello di collegare la remunerazione alla strategia del Patrimonio BancoPosta. Tale piano rappresenta, inoltre, uno strumento utile a rafforzare l'attenzione alla creazione di valore, alla gestione per obiettivi e favorire la continuità del management nel lungo periodo generando un effetto di retention, alla cultura dell'integrazione e dell'efficienza nonché a ingaggiare i responsabili dei progetti strategici.
Sulla base delle esigenze sopradescritte l'operazione di acquisto di azioni proprie potrà riguardare un numero di azioni fino ad un massimo di 3,5 milioni di azioni proprie, per un controvalore massimo pari a 56 milioni di euro.
Qualora, una volta effettuata l'assegnazione prevista dai piani di incentivazione, residuino azioni proprie in eccedenza, le stesse potranno essere alienate secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabiliti dal CdA o dai soggetti da esso delegati, fermo in ogni caso il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente. Si ricorda altresì che la Società ha effettuato (i) nel febbraio 2019 un primo programma di acquisto di azioni proprie – autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 maggio 2018 per un numero massimo di 65,3 milioni di azioni e per un controvalore massimo di euro 500 milioni – nell'ambito del quale ha acquistato un totale di n. 5.257.965 azioni per un controvalore di euro 39.999.993,98; (ii) nel periodo compreso tra il 30 maggio 2022 e il 13 giugno 2022 (estremi inclusi) un secondo programma di acquisto di azioni proprie – autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2022 per un numero massimo di 2,6 milioni di azioni e per un controvalore massimo di euro 40 milioni – nell'ambito del quale ha acquistato un totale di n. 2.600.000 azioni per un controvalore di euro 25.300.204,62; e (iii) un terzo programma di acquisto di azioni proprie – autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti dell'8 maggio 2023 per un numero massimo di 3,5 milioni di azioni e per un controvalore massimo di euro 52,5 milioni – nell'ambito del quale ha acquistato un totale di n. 3.500.000 azioni per un controvalore di euro 33.984.897,83.

Tenuto conto delle assegnazioni di azioni effettuate nel corso del 2021, del 2022 e del 2023 in esecuzione di precedenti piani di incentivazione, le azioni proprie attualmente in possesso di Poste Italiane ammontano a n. 10.675.798 azioni (pari allo 0,817% del capitale sociale).
Si propone che l'Assemblea autorizzi l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, sino al limite massimo di 3,5 milioni di azioni ordinarie della Società, rappresentative del 0,27% circa del capitale sociale di Poste Italiane, che ammonta attualmente a euro 1.306.110.000,00 suddiviso in n. 1.306.110.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, e per un esborso complessivo fino a 56 milioni di euro.
Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, del codice civile, le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Si informa in proposito che le riserve disponibili risultanti dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 di Poste Italiane, sottoposto all'approvazione della presente Assemblea, ammontano ad un importo complessivo di circa 1.115 milioni di euro, una volta deliberata la distribuzione dei dividendi.
L'autorizzazione include la facoltà di disporre, in una o più volte, di tutte o parte delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, nonché di riacquistare eventualmente le azioni stesse in misura tale per cui le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società dalla stessa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.
Alla data della presente relazione, il capitale sociale di Poste Italiane è pari a 1.306.110.000,00 euro, suddiviso in n. 1.306.110.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. La Società detiene ad oggi n. 10.675.798 di azioni proprie in portafoglio, come in precedenza indicato acquistate nel febbraio 2019, nel periodo intercorrente tra il 30 maggio e il 13 giugno 2022 e nel periodo compreso tra il 10 maggio 2023 e il 31 maggio 2023, e destinate a coprire il fabbisogno derivante dai piani di incentivazione già assegnati.
L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dall'art. 2357, comma 2, del codice civile, pari a diciotto mesi a fare data dalla delibera assembleare di autorizzazione. Nell'arco di tale periodo, il CdA potrà procedere agli acquisti in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto della normativa, anche comunitaria, di riferimento. In considerazione dell'assenza di vincoli normativi, nonché dell'esigenza di assicurare alla Società la massima flessibilità sotto il profilo operativo, l'autorizzazione richiesta non prevede invece alcun limite temporale per la disposizione delle azioni proprie acquistate.
L'autorizzazione richiesta prevede che gli acquisti siano effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari, anche comunitarie e che gli acquisti siano effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 (il "Regolamento 1052") attuativo del Regolamento (UE) n. 596/2014, ove applicabili. In particolare, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento 1052, gli acquisiti potranno essere effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto. Inoltre, ad ulteriore cautela, tale prezzo non dovrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Poste Italiane nella seduta del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente ogni singola operazione.
L'autorizzazione richiesta prevede inoltre che la vendita o gli altri atti dispositivi di azioni proprie in portafoglio abbiano luogo secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabiliti dal CdA, in conformità alle finalità e ai criteri sopra illustrati, fermo in ogni caso il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento di volta in volta vigente e applicabile e dalle indicazioni eventualmente ricevute dalle competenti Autorità di Vigilanza.

In considerazione delle diverse finalità indicate nel precedente paragrafo 1, l'autorizzazione richiesta prevede che le operazioni di acquisto possano essere effettuate secondo larga parte delle modalità contemplate dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento, in particolare nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento 1052.
Il programma di riacquisto sarà effettuato con le modalità disciplinate dall'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza"), dall'art. 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e dalle relative disposizioni attuative.
In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 132, comma 1, del Testo Unico della Finanza, gli acquisti di azioni proprie dovranno essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti, secondo le modalità stabilite dalla Consob nell'ambito dell'art. 144 bis, comma 1, del Regolamento Emittenti. Con riferimento alle modalità operative di attuazione del programma di acquisto, si prevede che esso potrà essere eseguito mediante acquisti diretti o indiretti, nel quadro di un mandato da conferirsi a un intermediario finanziario specializzato che, nel caso di acquisti diretti, eseguirà gli ordini impartiti da Poste Italiane e, nel caso di acquisti indiretti, agirà con piena indipendenza nell'ambito di parametri generali e limiti forniti da Poste Italiane, tutto ciò in conformità alla normativa applicabile e dei limiti sopra previsti.
Dal punto di vista della trasparenza, l'operazione sarà comunicata al mercato secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. In particolare, saranno pubblicati:
• un comunicato stampa price sensitive recante le caratteristiche del programma all'inizio del programma di acquisto, vale a dire (i) in caso di acquisti effettuati in via diretta, il giorno precedente al momento del conferimento delle istruzioni di acquisto all'intermediario, e (ii) in caso di acquisti effettuati in via indiretta, alla conclusione del contratto con l'intermediario (art. 2, comma 1, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052); entrambi i comunicati stampa saranno pubblicati a mercati chiusi;

L'autorizzazione richiesta prevede inoltre che gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie possano invece avvenire con le modalità ritenute più opportune e rispondenti all'interesse della Società nonché coerentemente alle previsioni dei piani di incentivazione del management e, in ogni caso, nel rispetto della normativa, anche comunitaria, di riferimento.
La presente richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale. Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione il seguente
L'Assemblea di Poste Italiane, esaminata la relazione illustrativa del CdA,

delle eventuali prescrizioni regolamentari, anche comunitarie, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che tale prezzo non dovrà in ogni caso discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Poste Italiane S.p.A. nella seduta del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente ogni singola operazione;

di Amministrazione o dai soggetti da esso delegati, con le modalità ritenute più opportune e rispondenti all'interesse della Società, in conformità alle finalità e ai criteri di cui alla presente autorizzazione e in ogni caso, nel rispetto della normativa, anche comunitaria, di riferimento;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e, per esso, all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega – ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse, nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento.

Modifica degli artt. 4 (integrazione dell'oggetto sociale), 11 (inserimento della clausola relativa alla facoltà di disporre la partecipazione e l'intervento in assemblea degli aventi diritto esclusivamente tramite il rappresentante designato), 12 (modalità di nomina del segretario dell'assemblea), 14 (denominazione dei comitati endo-consiliari), 16 (convocazione in via di urgenza delle riunioni consiliari) e 20 (denominazione delle funzioni di controllo del Patrimonio Destinato BancoPosta) dello statuto sociale. Deliberazioni relative.
siete stati convocati in seduta straordinaria per deliberare sulle proposte di modifiche statutarie, in relazione a ciascuna delle quali si riporta qui di seguito una descrizione di sintesi, posto che la votazione avverrà in forma distinta su ciascuna delle modifiche stesse:
Segue una descrizione più dettagliata di ciascuna delle suddette proposte di modifiche statutarie, con illustrazione delle motivazioni sottese alle medesime.
Si dà atto fin da ora che nessuna delle modifiche statutarie proposte all'approvazione della Assemblea Straordinaria attribuisce il diritto di recesso.

Si è manifestata l'esigenza di puntualizzare l'oggetto sociale di Poste Italiane, esplicitandovi – nell'ambito dello svolgimento delle attività core del Gruppo – la fornitura di servizi o soluzioni digitali o ICT (Information Comunication Technology) proprie o di terze parti.
In proposito, si evidenzia che il settore cosiddetto ICT – inteso come componente tecnologica applicativa e infrastrutturale a supporto dei processi industriali di beni e servizi – è ormai diventato parte ed elemento imprescindibile e integrato delle soluzioni operative, qualunque sia il settore merceologico e/o di business di riferimento.
L'innovazione tecnologica pervade, in maniera sempre più determinante, tutti gli aspetti della supply-chain, dalla produzione all'erogazione del servizio al cliente finale, abilitando architetture tecnologiche di servizio sempre più complesse, indispensabili per soddisfare i nuovi fabbisogni del cittadino e delle aziende.
L'offerta di soluzioni ICT (finalizzata a valorizzare e differenziare sempre di più i servizi core offerti dal Gruppo Poste Italiane) si è progressivamente evoluta, assumendo in particolare, nell'ultimo decennio, una valenza significativa nell'ambito dei settori di riferimento in cui Poste Italiane già opera. In proposito, si evidenzia che si sono infatti dimostrati imprescindibili fattori di vantaggio competitivo (i) sia la capacità di progettazione e proposizione di servizi e soluzioni tecnologiche e digitali, (ii) sia la soddisfazione di specifici requisiti tecnologici, ritenuti irrinunciabili particolarmente da parte della clientela di maggiori dimensioni.
Per i motivi sopra esposti si propone di modificare l'art. 4.1 dello Statuto di Poste Italiane, relativo all'oggetto sociale, come segue.
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 4 | Art. 4 |
| 4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia |
4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia |
| nel territorio nazionale sia all'estero: | nel territorio nazionale sia all'estero: |
| a. dei servizi di posta, in base ed in |
a. dei servizi di posta, in base ed in |
| conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n. | conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n. |
| 156 e successive modificazioni e |
156 e successive modificazioni e |
| integrazioni; | integrazioni; |
| b. dei servizi di BancoPosta, in base ed in | b. dei servizi di BancoPosta, in base ed in |
| conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n. | conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n. |

156 e al D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare:
156 e al D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare:


servizi di comunicazione ibrida e digitale, servizi di corrispondenza online, servizi di certificazione digitale e attività di micro logistica; d. dei servizi di pacchi, corriere espresso e in generale dei servizi di logistica, nonché dei servizi di trasporto, anche aereo, di persone e cose, ai sensi dell'art. 2195, comma 1, n. 3) del Codice civile; e. della vendita al dettaglio di tutti i valori bollati e di francobolli, nonché di beni e prodotti diversi anche di fornitori esterni; f. della distribuzione e della vendita di titoli e documenti di viaggio; g. di ogni attività di valorizzazione delle reti della Società e delle connesse infrastrutture tecnologiche per l'erogazione di servizi ivi comprese la formazione, ricerca, assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, aziende e privati. Communication Technology) proprie o di terze parti, tra cui a titolo esemplificativo: servizi di notifica, servizi di comunicazione ibrida e digitale, servizi di corrispondenza online, servizi di certificazione digitale e attività di micro logistica; d. dei servizi di pacchi, corriere espresso e in generale dei servizi di logistica, nonché dei servizi di trasporto, anche aereo, di persone e cose, ai sensi dell'art. 2195, comma 1, n. 3) del Codice civile; e. della vendita al dettaglio di tutti i valori bollati e di francobolli, nonché di beni e prodotti diversi anche di fornitori esterni; f. della distribuzione e della vendita di titoli e documenti di viaggio; g. di ogni attività di valorizzazione delle reti della Società e delle connesse infrastrutture tecnologiche per l'erogazione di servizi ivi comprese la formazione, ricerca, assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, aziende e privati.
Con Legge 5 marzo 2024, n. 21, è stato introdotto nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") l'art. 135-undecies.1 (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato), che dispone quanto segue:
"1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83 sexies.
3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.
4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione."
In proposito, appare utile ricordare quanto segue:

individuali di deliberazione, ai sensi dell'art. 126-bis, primo comma, terzo periodo, del TUF) – delle efficaci potenzialità in termini di efficienza operativa.
Ciò premesso, alla luce dell'introduzione nel TUF della disposizione normativa sopra richiamata dell'art. 135-undecies.1 – che si ritiene sia volta a disciplinare un modello assembleare che non comprime in alcun modo i diritti di informazione e voto dei soci ma ne prevede l'esercizio con forme, modalità e tempi diversi – appare opportuno – nell'ottica di assicurarsi la facoltà per il futuro di poter scegliere, in occasione di ogni Assemblea degli Azionisti, se prevedere o meno che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato – proporre l'inserimento nello Statuto di una clausola ad hoc.
In particolare, la clausola in questione rimette al Consiglio di Amministrazione la decisione – con riferimento a ciascuna singola adunanza assembleare – circa le modalità di svolgimento dell'Assemblea medesima, che pertanto potrà tenersi, a seconda appunto di quanto indicato nel relativo avviso di convocazione a seguito della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione, secondo le forme tradizionali ovvero prevedendo l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato. Per completezza, si ribadisce che la proposta modifica statutaria non legittima – per gli azionisti che non abbiano concorso alla relativa deliberazione – il diritto di recesso di cui all'art. 2437,
comma 1, lett. g), cod. civ.
Nello specifico si propone quindi di inserire la clausola in questione alla fine dell'art. 11 dello Statuto sociale, esattamente dopo l'art. 11.5, a sua volta già dedicato all'istituto del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, secondo il testo di seguito indicato.
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 11 | Art. 11 |
| 11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto |
11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto |
| possono farsi rappresentare in |
possono farsi rappresentare in |
| Assemblea ai sensi di legge, mediante | Assemblea ai sensi di legge, mediante |
| delega rilasciata secondo le modalità | delega rilasciata secondo le modalità |
| previste dalla normativa vigente. | previste dalla normativa vigente. |
| La delega può essere notificata alla | La delega può essere notificata alla |
| Società anche in via elettronica, |
Società anche in via elettronica, |
| mediante invio nell'apposita sezione del | mediante invio nell'apposita sezione del |
| sito internet della Società indicata |
sito internet della Società indicata |

nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.
Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.
nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.
Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

| regolamentari, entro la fine del secondo regolamentari,entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. siano state conferite istruzioni di voto. 11.6 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, di volta in volta in relazione a singole Assemblee, che l'intervento e l'esercizio del voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società di cui al precedente art. 11.5 del presente Statuto, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135- undecies, comma 4, del TUF medesimo. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di conferimento delle deleghe al rappresentante designato dalla Società. |
||
|---|---|---|
Appare opportuno procedere ad un allineamento dell'art. 12.2 dello Statuto sociale – dedicato ad alcune formalità relative alla costituzione e all'apertura dei lavori assembleari, tra cui le modalità di individuazione del segretario dell'Assemblea – alle best practice in materia (rappresentate dalle corrispondenti clausole degli statuti di alcune primarie società quotate), nonché a quanto indicato con riferimento a tale tema dall'art. 4.2 del Regolamento assembleare (che al riguardo dispone che il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso).

In particolare, si propone che la nomina del segretario dell'Assemblea sia rimessa alla volontà dei soci intervenuti in Assemblea su proposta del Presidente, in luogo del meccanismo attualmente previsto in Statuto che riserva al Presidente medesimo la designazione del segretario.
Per completezza, si segnala che il sopra menzionato art. 4.2 del Regolamento assembleare prevede altresì che il Presidente possa "affidare la redazione del verbale ad un notaio anche al di fuori delle ipotesi in cui ciò sia obbligatorio per legge". In proposito, si evidenzia altresì che – secondo le best practice osservate sul punto dai primari emittenti quotati – anche la verbalizzazione delle Assemblee ordinarie degli Azionisti di Poste Italiane (oltre alle Assemblee straordinarie per le quali è previsto per legge) viene solitamente affidata ad un notaio e, in tal caso, come previsto dalla normativa vigente (nello specifico art. 2371, comma 2, c.c.) non si ricorre all'assistenza e, pertanto, alla individuazione della figura del segretario dell'Assemblea.
Pertanto, si propone di modificare come segue l'art. 12.2 dello Statuto.
| Testo vigente | Testo proposto | ||
|---|---|---|---|
| Art. 12 | Art. 12 | ||
| 12.1 | L'Assemblea è presieduta dal |
12.1 | L'Assemblea è presieduta dal |
| Presidente del Consiglio di |
Presidente del Consiglio di |
||
| Amministrazione o, in caso di sua | Amministrazione o, in caso di sua | ||
| assenza o impedimento, dal vice |
assenza o impedimento, dal vice |
||
| Presidente se nominato oppure, in | Presidente se nominato oppure, in | ||
| mancanza di entrambi, da altra persona | mancanza di entrambi, da altra persona | ||
| delegata dal Consiglio di |
delegata dal Consiglio di |
||
| Amministrazione, in difetto di che |
Amministrazione, in difetto di che |
||
| l'Assemblea elegge il proprio |
l'Assemblea elegge il proprio |
||
| Presidente. | Presidente. | ||
| 12.2 | Il Presidente dell'Assemblea è assistito | 12.2 | Il Presidente dell'Assemblea è assistito |
| da un Segretario, anche non socio, | da un Segretario, anche non socio, | ||
| designato dal Presidente; il Presidente | designato dal Presidente nominato |
||
| può nominare uno o più scrutatori. | dall'Assemblea su proposta del |
||
| Presidente stesso; il Presidente può | |||
| nominare uno o più scrutatori. |
L'attuale formulazione dell'art. 14.6 dello Statuto sociale riflette l'assetto di governance della Società – risalente al periodo di avvio delle negoziazioni in borsa delle proprie azioni (vale a dire,

alla seconda metà dell'esercizio 2015) – che in quel momento prevedeva la costituzione soltanto dei tre comitati endo-consiliari previsti sia dalle Disposizioni di Vigilanza bancarie sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (poi sostituito dall'attuale Codice di Corporate Governance), cui la Società aveva deliberato di aderire in occasione dell'IPO, vale a dire il "Comitato Controllo e Rischi" (che inizialmente aveva competenza anche in materia di operazioni con parti correlate), il "Comitato Nomine" e il "Comitato Remunerazioni".
L'evoluzione dell'assetto di governance della Società delineatosi negli anni successivi ha portato all'attuale presenza di cinque comitati consiliari – tutti con funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto specificato nei rispettivi regolamenti organizzativi – vale a dire, il "Comitato Controllo e Rischi", il "Comitato Nomine e Corporate Governance", il "Comitato Remunerazioni", il "Comitato Sostenibilità" e il "Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati".
Appare pertanto opportuno adottare una formulazione dell'art 14.6 dello Statuto sufficientemente elastica, eliminando l'indicazione nominativa dei comitati endo-consiliari, tale da risultare immune da future eventuali modifiche che in tal modo non saranno più necessarie a fronte di evoluzioni dell'assetto di governo societario.
| Testo vigente | Testo proposto | ||
|---|---|---|---|
| Art. 14 | Art. 14 | ||
| (omissis) | (omissis) | ||
| 14.6 | Il consiglio istituisce al proprio interno il | 14.6 | Il consiglio istituisce al proprio interno il |
| Comitato controllo e rischi (con |
Comitato controllo e rischi (con |
||
| competenza anche in merito alle |
competenza anche in merito alle |
||
| operazioni con parti correlate e soggetti | operazioni con parti correlate e soggetti | ||
| collegati), il Comitato nomine ed il | collegati), il Comitato nomine ed il | ||
| Comitato remunerazioni, in linea con i | Comitato remunerazioni, in linea con i | ||
| requisiti delle Disposizioni di Vigilanza e | requisiti delle Disposizioni di Vigilanza e | ||
| del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio | del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio | ||
| può istituire altresì ulteriori Comitati cui | può istituire altresì ulteriori Comitati cui | ||
| attribuire funzioni consultive e |
attribuire funzioni consultive e |
||
| propositive su specifiche materie. | propositive su specifiche materie |
||
| comitati cui attribuire funzioni |
|||
| consultive e/o propositive, in |
|||
| conformità a quanto al riguardo |
|||
| previsto dalle Disposizioni di Vigilanza |
Si propone pertanto di modificare l'art. 14.6 come segue.


| e in linea con le raccomandazioni |
|---|
| formulate in materia di governo |
| societario dal Codice di Corporate |
| Governance. |
L'attuale formulazione dell'art. 16.3 dello Statuto sociale prevede – in relazione alla convocazione in via di urgenza delle riunioni consiliari – che l'avviso di convocazione debba essere inviato con un preavviso di almeno un giorno.
Considerato il contesto di mercato nel cui ambito opera la Società – che può richiedere l'assunzione di decisioni consiliari in tempi molto stringenti – nonché casistiche ricorrenti (ad es., la riunione consiliare di insediamento del Consiglio di Amministrazione subito dopo la nomina dello stesso da parte dell'Assemblea degli Azionisti), si ritiene opportuno prevedere la possibilità di convocare le riunioni consiliari in via di urgenza, in linea con quanto previsto dall'art. 2381, primo comma, cod. civ., senza indicare un termine minimo entro cui l'avviso di convocazione debba essere inviato, anche al fine di allineare la clausola statutaria in questione alle best practice in materia (rappresentate dalle corrispondenti clausole degli statuti di alcune primarie società quotate).
| Testo vigente | Testo proposto | |
|---|---|---|
| Art. 16 | Art. 16 | |
| (omissis) | (omissis) | |
| 16.3 Di regola la convocazione è fatta |
16.3 Di regola la convocazione è fatta |
|
| almeno cinque giorni prima di quello | almeno cinque giorni prima di quello | |
| fissato per la riunione. Nei casi di | fissato per la riunione. Nei casi di | |
| urgenza il termine può essere più breve | urgenza il termine può essere più breve | |
| ma comunque non inferiore a un |
ma comunque non inferiore a un |
|
| giorno. Il Consiglio di Amministrazione | giorno. Il Consiglio di Amministrazione | |
| delibera le modalità di convocazione | delibera le modalità di convocazione | |
| delle proprie riunioni. | delle proprie riunioni. |
Pertanto, si propone di modificare l'art. 16.3 come segue.
L'art. 20.3 dello Statuto sociale disciplina le attribuzioni in capo al Consiglio di Amministrazione relative al Patrimonio Destinato BancoPosta; tra queste attribuzioni – non delegabili dal Consiglio

stesso ad altri organi o soggetti – rientra quella relativa alla nomina e alla revoca dei responsabili delle funzioni di controllo della Funzione BancoPosta (ad oggi, nello specifico si tratta della Funzione "Compliance", della Funzione "Revisione Interna" e della Funzione "Risk Management e Governo Outsourcing").
L'attuale formulazione della clausola relativa alla nomina e alla revoca dei responsabili delle suddette funzioni aziendali è omai superata, in quanto indica nominativamente tali funzioni che però hanno cambiato nel tempo la propria denominazione; appare pertanto opportuno modificarne la clausola statutaria in questione, effettuando un riferimento più generale alle funzioni di controllo del Patrimonio BancoPosta, rinviando all'identificazione operata dalle Disposizioni di Vigilanza bancarie ed eliminando pertanto l'indicazione nominativa delle funzioni medesime.
Pertanto, si propone di modificare l'art. 20.3 come segue.
| Testo vigente | Testo proposto | |
|---|---|---|
| Art. 20 | Art. 20 | |
| (omissis) | (omissis) | |
| 20.3 Oltre alle funzioni che, in ragione di |
20.3 Oltre alle funzioni che, in ragione di |
|
| previsioni legislative, il Consiglio di | previsioni legislative, il Consiglio di |
|
| Amministrazione non può delegare, non | Amministrazione non può delegare, non | |
| sono altresì delegabili in relazione al | sono altresì delegabili in relazione al | |
| Patrimonio BancoPosta tutte le funzioni | Patrimonio BancoPosta tutte le funzioni | |
| per le quali la delega è esclusa dalle | per le quali la delega è esclusa dalle | |
| Disposizioni di Vigilanza. In particolare, | Disposizioni di Vigilanza. In particolare, | |
| con riferimento alle attività di |
con riferimento alle attività di |
|
| BancoPosta spettano al Consiglio di | BancoPosta spettano al Consiglio di | |
| Amministrazione anche in conformità al | Amministrazione anche in conformità al | |
| Regolamento del Patrimonio |
Regolamento del Patrimonio |
|
| BancoPosta: | BancoPosta: | |
| • (omissis) |
• (omissis) |
|
| • la nomina e la revoca dei |
• la nomina e la revoca dei |
|
| responsabili delle funzioni di |
responsabili delle funzioni di |
|
| Revisione interna, conformità alle | Revisione interna, conformità alle | |
| norme (compliance) e risk |
norme (compliance) e risk |
|
| management del Patrimonio |
management di controllo del |
|
| BancoPosta, sentito il parere del | Patrimonio BancoPosta, come |
|
| Collegio sindacale; | identificate dalle Disposizioni di | |
| • (omissis) |
Vigilanza, sentito il parere del |
|
| (omissis) | Collegio sindacale; | |
| • (omissis) |

| (omissis) |
|---|
Secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia – applicabili a Poste Italiane in ragione delle attività di bancoposta condotte per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta – la Banca d'Italia ha rilasciato apposito provvedimento autorizzativo alle modifiche statutarie in precedenza illustrate, ai sensi di quanto al riguardo previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.
***
Signori Azionisti,
tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società propone alla Vostra attenzione le seguenti proposte di deliberazione, che formeranno oggetto di votazione separata su ciascuna di esse:
"L'Assemblea straordinaria di Poste Italiane S.p.A.
1.1) di modificare l'art. 4 dello Statuto sociale come segue:
| Testo vigente | Testo proposto | ||
|---|---|---|---|
| Art. 4 | Art. 4 | ||
| 4.1 | La Società ha per oggetto l'esercizio, sia | 4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia |
|
| nel territorio nazionale sia all'estero: | nel territorio nazionale sia all'estero: | ||
| a. dei servizi di posta, in base ed in | a. dei servizi di posta, in base ed in | ||
| conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n. | conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n. | ||
| 156 e successive modificazioni e |
156 e successive modificazioni e |
||
| integrazioni; | integrazioni; | ||
| b. dei servizi di BancoPosta, in base ed in | b. dei servizi di BancoPosta, in base ed in | ||
| conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n. | conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n. | ||
| 156 e al D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 e | 156 e al D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 e | ||
| successive modificazioni e |
successive modificazioni e |
||
| integrazioni, ed in particolare: | integrazioni, ed in particolare: | ||
| ■ raccolta del risparmio tra il |
■ raccolta del risparmio tra il |
||
| pubblico, come definita dall'art. 11, | pubblico, come definita dall'art. 11, | ||
| comma 1, del D.Lgs. 1 settembre | comma 1, del D.Lgs. 1 settembre |

1993, n. 385 (di seguito, per brevità, anche "TUB"), e attività connesse e strumentali;
1993, n. 385 (di seguito, per brevità, anche "TUB"), e attività connesse e strumentali;

| 1.2) | di modificare l'art. 11 dello Statuto sociale come segue: | ||
|---|---|---|---|
| ------ | -- | -- | ----------------------------------------------------------- |
| Testo vigente | Testo proposto | |
|---|---|---|
| Art. 11 | Art. 11 | |
| 11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto |
11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto |
|
| possono farsi rappresentare in |
possono farsi rappresentare in |
|
| Assemblea ai sensi di legge, mediante | Assemblea ai sensi di legge, mediante | |
| delega rilasciata secondo le modalità | delega rilasciata secondo le modalità | |
| previste dalla normativa vigente. | previste dalla normativa vigente. | |
| La delega può essere notificata alla | La delega può essere notificata alla | |
| Società anche in via elettronica, |
Società anche in via elettronica, |
|
| mediante invio nell'apposita sezione del | mediante invio nell'apposita sezione del | |
| sito internet della Società indicata |
sito internet della Società indicata |
|
| nell'avviso di convocazione. Il medesimo | nell'avviso di convocazione. Il medesimo | |
| avviso di convocazione può altresì |
avviso di convocazione può altresì |
|
| indicare, nel rispetto della normativa | indicare, nel rispetto della normativa | |
| vigente, ulteriori modalità di notifica in | vigente, ulteriori modalità di notifica in | |
| via elettronica della delega utilizzabili | via elettronica della delega utilizzabili | |
| nella specifica assemblea cui l'avviso | nella specifica assemblea cui l'avviso | |
| stesso si riferisce. | stesso si riferisce. | |
| Al fine di facilitare la raccolta di deleghe | Al fine di facilitare la raccolta di deleghe | |
| presso gli azionisti dipendenti della | presso gli azionisti dipendenti della | |
| Società e delle sue controllate associati | Società e delle sue controllate associati |

ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.
ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.


| prevedere, di volta in volta in relazione |
|---|
| a singole Assemblee, che l'intervento e |
| l'esercizio del voto in Assemblea da |
| parte degli aventi diritto possa |
| avvenire esclusivamente per il tramite |
| del rappresentante designato dalla |
| Società di cui al precedente art. 11.5 |
| del presente Statuto, al quale possono |
| essere conferite anche deleghe o sub |
| deleghe ai sensi dell'art. 135-novies |
| del TUF, in deroga all'articolo 135- |
| undecies, comma 4, del TUF |
| medesimo. In tal caso, l'avviso di |
| convocazione specificherà, anche |
| mediante il riferimento al sito internet |
| della Società, le modalità di |
| conferimento delle deleghe al |
| rappresentante designato dalla |
| Società. |
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 12 | Art. 12 |
| 12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente |
12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente |
| del Consiglio di Amministrazione o, in | del Consiglio di Amministrazione o, in |
| caso di sua assenza o impedimento, dal | caso di sua assenza o impedimento, dal |
| vice Presidente se nominato oppure, in | vice Presidente se nominato oppure, in |
| mancanza di entrambi, da altra persona | mancanza di entrambi, da altra persona |
| delegata dal Consiglio di |
delegata dal Consiglio di |
| Amministrazione, in difetto di che |
Amministrazione, in difetto di che |
| l'Assemblea elegge il proprio |
l'Assemblea elegge il proprio |
| Presidente. | Presidente. |
| 12.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito |
12.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito |
| da un Segretario, anche non socio, | da un Segretario, anche non socio, |
| designato dal Presidente; il Presidente | designato dal Presidente nominato |
| può nominare uno o più scrutatori. | dall'Assemblea su proposta del |
| Presidente stesso; il Presidente può |
|
| nominare uno o più scrutatori. |
1.4) l'art. 14 dello Statuto sociale come segue:
| Testo vigente | Testo proposto | |
|---|---|---|
| -- | --------------- | ---------------- |

| EMARKET SDIR |
|---|
| CERTIFIED |
| Art. 14 | Art. 14 |
|---|---|
| (omissis) | (omissis) |
| 14.6 Il consiglio istituisce al proprio interno il |
14.6 Il consiglio istituisce al proprio interno il |
| Comitato controllo e rischi (con |
Comitato controllo e rischi (con |
| competenza anche in merito alle |
competenza anche in merito alle |
| operazioni con parti correlate e soggetti | operazioni con parti correlate e soggetti |
| collegati), il Comitato nomine ed il | collegati), il Comitato nomine ed il |
| Comitato remunerazioni, in linea con i | Comitato remunerazioni, in linea con i |
| requisiti delle Disposizioni di Vigilanza e | requisiti delle Disposizioni di Vigilanza e |
| del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio | del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio |
| può istituire altresì ulteriori Comitati cui | può istituire altresì ulteriori Comitati cui |
| attribuire funzioni consultive e |
attribuire funzioni consultive e |
| propositive su specifiche materie. | propositive su specifiche materie |
| comitati cui attribuire funzioni |
|
| consultive e/o propositive, in |
|
| conformità a quanto al riguardo |
|
| previsto dalle Disposizioni di Vigilanza | |
| e in linea con le raccomandazioni | |
| formulate in materia di governo |
|
| societario dal Codice di Corporate | |
| Governance. |
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 16 | Art. 16 |
| (omissis) | (omissis) |
| 16.3 Di regola la convocazione è fatta |
16.3 Di regola la convocazione è fatta |
| almeno cinque giorni prima di quello | almeno cinque giorni prima di quello |
| fissato per la riunione. Nei casi di | fissato per la riunione. Nei casi di |
| urgenza il termine può essere più breve | urgenza il termine può essere più breve |
| ma comunque non inferiore a un giorno. | ma comunque non inferiore a un |
| Il Consiglio di Amministrazione delibera | giorno. Il Consiglio di Amministrazione |
| le modalità di convocazione delle |
delibera le modalità di convocazione |
| proprie riunioni. | delle proprie riunioni. |
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 20 | Art. 20 |
| (omissis) | (omissis) |
| 20.3 Oltre alle funzioni che, in ragione di |
20.3 Oltre alle funzioni che, in ragione di |
| previsioni legislative, il Consiglio di | previsioni legislative, il Consiglio di |

Amministrazione non può delegare, non sono altresì delegabili in relazione al Patrimonio BancoPosta tutte le funzioni per le quali la delega è esclusa dalle Disposizioni di Vigilanza. In particolare, con riferimento alle attività di BancoPosta spettano al Consiglio di Amministrazione anche in conformità al Regolamento del Patrimonio BancoPosta: • (omissis) • la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di Revisione interna, conformità alle norme (compliance) e risk management del Patrimonio BancoPosta, sentito il parere del Collegio sindacale; • (omissis) (omissis) Amministrazione non può delegare, non sono altresì delegabili in relazione al Patrimonio BancoPosta tutte le funzioni per le quali la delega è esclusa dalle Disposizioni di Vigilanza. In particolare, con riferimento alle attività di BancoPosta spettano al Consiglio di Amministrazione anche in conformità al Regolamento del Patrimonio BancoPosta: • (omissis) • la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di Revisione interna, conformità alle norme (compliance) e risk management di controllo del Patrimonio BancoPosta, come identificate dalle Disposizioni di Vigilanza, sentito il parere del Collegio sindacale; • (omissis) (omissis)
2) di dare mandato disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato di approvare ed introdurre nella presente deliberazione le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese".
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